Introduzione
Il sistema tributario italiano si fonda sul principio dell’autoliquidazione: il contribuente dichiara il dovuto e paga spontaneamente. Quando l’amministrazione finanziaria ritiene che le imposte versate non siano corrette o complete, emette un avviso di accertamento che ricostruisce il presunto debito. Dal 2011 questo atto non è più solo una contestazione; in molti casi diventa titolo esecutivo capace di avviare direttamente la riscossione senza passare attraverso la cartella. Tale trasformazione, prevista dall’articolo 29 del decreto‑legge 78/2010, è stata via via estesa a quasi tutti i tributi erariali e, con la legge 160/2019, anche ai tributi locali. Negli ultimi anni le riforme della riscossione – in particolare il decreto legislativo 110/2024 e il nuovo Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (d.lgs. 33/2025) – hanno ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione, riducendo i tempi per recuperare i crediti e introducendo strumenti come l’estinzione automatica dopo cinque anni per i ruoli infruttuosi.
Per il debitore l’accertamento esecutivo rappresenta un punto di svolta: la notifica dell’atto non solo comunica la pretesa fiscale, ma contiene una intimazione ad adempiere che, trascorsi i termini, permette all’agente della riscossione di procedere direttamente a pignoramenti, fermi o ipoteche. I rischi di ignorare l’atto sono enormi: il mancato pagamento entro 60 giorni consente il pignoramento dei beni e comporta la maturazione di interessi e sanzioni; l’eventuale opposizione va proposta tempestivamente, altrimenti il debito diventa definitivo. È quindi essenziale conoscere diritti, procedure e difese per intervenire prima che il titolo diventi incontestabile.
In questa guida aggiornata a dicembre 2025 vengono analizzati la disciplina normativa, gli orientamenti della giurisprudenza, gli adempimenti che seguono la notifica e le strategie per difendersi. Verranno spiegati i rimedi giudiziali e stragiudiziali, le possibilità di rateizzazione, le definizioni agevolate e gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’obiettivo è offrire un approfondimento completo che permetta al contribuente di affrontare con consapevolezza l’accertamento esecutivo e di evitare errori che potrebbero pregiudicare i suoi diritti.
Il team legale al servizio del contribuente
L’articolo è redatto dallo studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in materia di diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
Grazie alla competenza maturata nella difesa di imprese e privati, lo studio è in grado di:
- analizzare la legittimità dell’avviso di accertamento esecutivo e rilevare vizi di notifica, motivazione o calcolo;
- predisporre ricorsi innanzi alla giurisdizione tributaria o ordinaria, chiedendo la sospensione dell’esecutività;
- negoziare piani di rientro o definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione;
- assistere nella presentazione di istanze di rateizzazione e autotutela;
- attivare strumenti di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore, esdebitazione);
- difendere il debitore da azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Origini dell’accertamento esecutivo
L’accertamento esecutivo nasce con l’articolo 29 del decreto‑legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 122/2010. Per contrastare l’evasione e ridurre i tempi di riscossione, il legislatore ha previsto che gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per imposte dirette, IRAP e IVA contenessero anche l’ingiunzione a pagare e diventassero titolo esecutivo decorso il termine per impugnare. Il comma 1 dell’articolo dispone che gli avvisi devono contenere “l’intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso” . Pertanto, con lo stesso atto l’amministrazione quantifica il tributo dovuto e ordina il pagamento.
Il comma 1‑bis della stessa norma stabilisce che, se il contribuente propone ricorso, deve versare un terzo delle maggiori imposte accertate e gli interessi entro i termini previsti dall’articolo 15 del d.p.r. 602/1973 . In assenza di ricorso o di pagamento, l’avviso di accertamento diventa esecutivo allo scadere del termine per impugnare (60 giorni dalla notifica). Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza, l’importo viene “affidato in carico” all’agente della riscossione, che può procedere alla riscossione coattiva . Altra disposizione importante è il periodo di sospensione di 180 giorni: per gli avvisi affidati all’agente della riscossione, l’esecuzione forzata è sospesa per sei mesi, salvo che vi siano situazioni di pericolo per il recupero del credito . Dopo questo periodo, l’agente può attivare le procedure esecutive senza emettere la cartella di pagamento .
L’esecuzione diretta dell’accertamento ha sostituito la tradizionale sequenza avviso di accertamento → cartella esattoriale → pignoramento, abbreviando i tempi e concentrando i poteri dell’amministrazione. Con il passare degli anni l’ambito d’applicazione si è ampliato: inizialmente riguardava solo imposte sui redditi, IRAP e IVA; successivamente è stato esteso a ritenute alla fonte e accise; la legge 160/2019 ha introdotto l’accertamento esecutivo anche per i tributi locali (IMU, TARI, TASI, canone unico patrimoniale), disponendo che i comuni potessero disciplinare con regolamento l’intimazione di pagamento e la riscossione coattiva secondo le regole dell’articolo 1, comma 792 della legge .
Riforme recenti della riscossione
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente per accelerare il recupero e alleggerire i carichi pendenti. Il decreto legislativo 110/2024 (cosiddetto decreto riscossione) ha ampliato notevolmente la platea degli atti soggetti ad accertamento esecutivo. In base alla riforma, dal 2025 l’esecutività è estesa a:
- imposta di registro e imposta sulle successioni,
- tributi catastali e ipotecari,
- restituzioni di crediti d’imposta indebitamente percepiti e agevolazioni,
- accertamenti relativi a ritenute d’acconto e altre imposte indirette.
Queste misure rendono superflua la cartella esattoriale per un numero crescente di debiti: la notifica dell’avviso invita a pagare entro 60 giorni e, trascorsi ulteriori 30 giorni, consente di procedere al pignoramento . Il decreto ha introdotto anche la rottamazione automatica dei ruoli infruttuosi dopo cinque anni, la notifica del ruolo entro nove mesi per le cartelle residue e la possibilità di rateizzare le somme in massimo 120 rate mensili; i pignoramenti non possono essere avviati prima di 180 giorni se l’accertamento e la riscossione sono gestiti dallo stesso soggetto .
Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 ha riordinato la materia in un unico testo normativo denominato Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (TUVR), che entrerà in vigore il 1 gennaio 2026. La norma definisce analiticamente figure come ruolo, agente della riscossione e estratto di ruolo. In particolare, l’articolo 89 stabilisce che il ruolo diventa esecutivo con la firma e non necessita più della cartella; l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che il contribuente dimostri che l’estratto costituisce il primo atto con cui viene a conoscenza del debito . Queste disposizioni mirano a ridurre il contenzioso su estratti di ruolo e a rendere più chiaro il titolo esecutivo.
Prassi dell’Agenzia delle Entrate
La circolare 5/E del 20 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate, emanata in piena emergenza COVID‑19, rimane un riferimento per comprendere le modalità operative dell’accertamento esecutivo. Il documento ricorda che il contribuente, dopo la notifica, dispone di 60 giorni per effettuare il pagamento o presentare ricorso; se decide di impugnare, deve versare un terzo dell’imposta accertata (più interessi) e può contestare l’atto innanzi alla Commissione tributaria . La circolare chiarisce che, decorso il termine per impugnare e trascorsi ulteriori 30 giorni, le somme sono affidate all’agente della riscossione; in quella fase la riscossione coattiva è sospesa per 180 giorni. Viene anche precisato che il pagamento del debito entro i 60 giorni consente di avvalersi della riduzione delle sanzioni .
Giurisprudenza rilevante
La Corte di cassazione e i tribunali tributari hanno progressivamente delineato i confini dell’accertamento esecutivo, intervenendo su notifica, motivazione e impugnabilità degli atti.
- Notifica a convivente – La sentenza n. 22835/2025 ha stabilito che, quando l’avviso viene consegnato a un parente convivente diverso dal destinatario, è necessario inviare al contribuente anche una raccomandata informativa; la relata di notifica che attesta l’invio costituisce piena prova fino a querela di falso. L’omessa valutazione da parte del giudice della prova di spedizione comporta la nullità della notifica .
- Nota di presa in carico impugnabile – L’ordinanza n. 6589/2025 ha riconosciuto che la nota di presa in carico con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comunica l’affidamento del carico diventa impugnabile quando è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa; al contrario, se l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato, la nota non è autonomamente impugnabile .
- Sanzioni e sospensione in presenza di procedimento penale – La sentenza n. 9192/2025 ha chiarito che, in caso di violazioni punibili penalmente, le sanzioni amministrative non sono esigibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 19, comma 2 del d.lgs. 74/2000, finché il procedimento penale non si conclude con archiviazione o assoluzione . La Corte ha così ribadito che l’agente della riscossione non può procedere su queste sanzioni finché l’esito del procedimento penale non è definito.
Queste pronunce rafforzano la tutela del contribuente in materia di notifica e impugnazione, ma allo stesso tempo confermano la necessità di agire tempestivamente perché la trasformazione dell’atto in titolo esecutivo è automatica.
Procedura: cosa accade dopo la notifica
Ricevere un avviso di accertamento esecutivo suscita comprensibile preoccupazione. Per evitare errori è fondamentale conoscere l’iter che l’atto seguirà. Di seguito una descrizione passo per passo, dalla notifica alla riscossione coattiva.
1. Notifica dell’avviso
L’avviso di accertamento esecutivo viene notificato secondo le regole generali di notifica degli atti tributari (art. 60 del d.p.r. 600/1973 e art. 26 del d.p.r. 602/1973). Può essere consegnato a mani, inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificato via PEC. Dal 1 luglio 2022 la normativa prevede l’obbligo di notifica via PEC per i soggetti titolari di partita IVA iscritti nel registro imprese o in albi professionali.
La notifica a persona diversa dal destinatario (parente convivente o impiegato) è valida a condizione che la consegna avvenga presso l’abitazione o l’ufficio e che sia inviata notizia dell’avvenuta notificazione al contribuente. La Cassazione ha ribadito l’obbligo della seconda raccomandata a chi non è stato presente al momento della consegna ; l’inosservanza può costituire motivo di nullità.
2. Contenuto dell’atto
Per essere legittimo l’avviso di accertamento deve:
- indicare i periodi d’imposta e le imposte accertate;
- motivare in modo analitico i motivi della pretesa, richiamando gli atti e i documenti su cui si fonda;
- contenere la intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso (60 giorni) ;
- indicare l’agente della riscossione incaricato dell’esecuzione e l’eventuale domicilio digitale;
- specificare la possibilità di ricorso e i termini per impugnare o per chiedere la rateizzazione.
Una motivazione generica o l’assenza dell’intimazione ad adempiere costituiscono vizi radicali che rendono l’atto annullabile. In giurisprudenza sono frequenti le pronunce che annullano avvisi per difetto di motivazione, perché non consentono al contribuente di comprendere la ragione della pretesa.
3. Termini per il pagamento e per il ricorso
Il contribuente, dalla data di notifica, dispone di 60 giorni per scegliere tra:
- Pagare in unica soluzione: pagando il totale richiesto entro 60 giorni si beneficia della riduzione delle sanzioni a un terzo (o a due terzi per alcune violazioni), secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 218/1997 e confermato dalla circolare 5/E . Il pagamento estingue la controversia e impedisce l’esecuzione.
- Presentare ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale (CTP) o, dal 2023, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’accertamento e all’agente della riscossione entro 60 giorni. Per evitare l’esecuzione il contribuente deve versare un terzo delle maggiori imposte accertate entro lo stesso termine ; in difetto, la sentenza di primo grado potrà essere dichiarata inammissibile.
- Chiedere l’annullamento in autotutela: se l’atto presenta errori evidenti (ad esempio doppia imposizione, scambio di persona, decadenza), si può presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’avviso. L’istanza non sospende i termini per il ricorso: se l’ufficio non risponde, per evitare la definitività occorre comunque presentare ricorso.
- Rateizzare l’importo richiesto. In base alle regole vigenti, per somme fino a 120.000 € è possibile richiedere un massimo di 84 rate mensili; il decreto riscossione 2024 prevede l’aumento a 96 rate per le richieste del 2027–2028 e 108 rate dal 2029. È comunque necessario presentare domanda entro il termine per il ricorso e versare la prima rata.
La scelta tra pagamento, ricorso o rateizzazione deve essere ponderata con l’assistenza di un professionista: la presentazione del ricorso senza il versamento del dovuto può precludere la sospensione e determinare l’iscrizione a ruolo.
4. Esecutività e affidamento all’agente della riscossione
Scaduti i 60 giorni dalla notifica senza pagamento o ricorso, l’avviso diventa titolo esecutivo. Trascorsi ulteriori 30 giorni, l’ufficio affida il carico all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione o concessionario locale) . L’agente comunica al contribuente la presa in carico tramite nota di presa in carico. Come chiarito dalla Cassazione, tale nota è impugnabile solo se costituisce il primo atto che rende nota al contribuente la pretesa ; altrimenti non è autonomamente impugnabile.
Dal momento dell’affidamento decorre un periodo di 180 giorni durante il quale l’agente non può procedere a pignoramenti, ipoteche o fermi se l’accertamento e la riscossione sono gestiti dallo stesso ente . Il legislatore ha introdotto questa sospensione per concedere al contribuente un ulteriore tempo per regolarizzare la posizione e per evitare un’affluenza improvvisa di procedure esecutive. In situazioni di “fondato pericolo per la riscossione” (ad esempio rischio di sottrazione o dispersione dei beni), l’agente può essere autorizzato ad agire immediatamente .
5. Azione esecutiva
Trascorso il periodo di sospensione, l’agente può avviare le procedure di riscossione coattiva. Le misure principali sono:
- Pignoramento presso terzi: l’agente notifica un ordine di pagamento a banche, datori di lavoro o clienti del debitore, imponendo di versare le somme dovute direttamente all’Erario. L’art. 72‑bis del d.p.r. 602/1973 prevede una procedura semplificata con l’ordine al terzo di pagare entro 60 giorni i crediti maturati .
- Pignoramento immobiliare o mobiliare: avviene secondo le regole del codice di procedura civile; l’agente può procedere al pignoramento dei beni immobili o mobili registrati, con successiva vendita.
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. autoveicoli) e ipoteca su beni immobili: sono provvedimenti cautelari che possono essere adottati prima dell’esecuzione vera e propria per garantire il credito. L’iscrizione di ipoteca sul bene dell’obbligato richiede un debito superiore a 20.000 €; per il fermo amministrativo il limite è più basso.
Il decreto riscossione 2024 prevede che, quando lo stesso ente che emette l’accertamento gestisce anche la riscossione, il fermo e l’ipoteca possano essere iscritti solo dopo 180 giorni dalla presa in carico , salvo situazioni di pericolo per il credito.
Difese e strategie legali
Dal momento in cui riceve l’avviso, il contribuente deve valutare con attenzione le azioni da intraprendere. Le difese si articolano sia sul piano amministrativo che su quello giurisdizionale e devono tenere conto dei termini stringenti dell’accertamento esecutivo.
Verifica della legittimità dell’atto
Una prima strategia consiste nell’analisi dettagliata dell’avviso al fine di individuare eventuali vizi formali o sostanziali. Tra le eccezioni più frequenti:
- Nullità della notifica: la notifica eseguita presso soggetti non autorizzati senza invio della raccomandata informativa è nulla . La notifica presso indirizzo errato o via PEC a indirizzo non risultante dagli elenchi ufficiali è inefficace.
- Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La giurisprudenza considera illegittima la motivazione che rimandi genericamente a verbali di ispezione o a indagini di polizia tributaria senza allegarli. L’omessa indicazione dei documenti su cui si fonda la rettifica comporta la nullità dell’atto.
- Mancanza dell’intimazione ad adempiere: l’assenza della clausola che invita il contribuente a pagare entro 60 giorni priva l’avviso della qualità di titolo esecutivo . Un avviso senza intimazione è un semplice provvedimento di accertamento, impugnabile nei termini ordinari e non idoneo ad avviare la riscossione coattiva.
- Violazione dei termini di decadenza: la legge stabilisce precisi termini entro cui l’amministrazione deve notificare l’accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del sesto anno in caso di omessa dichiarazione). Se l’atto è notificato oltre tali termini, può essere impugnato per decadenza.
- Errori nel calcolo del tributo: talvolta l’Agenzia delle Entrate commette errori nella quantificazione delle imposte, applicando aliquote errate o computando importi non imponibili. La verifica contabile può portare alla riduzione del debito.
Ricorso tributario
L’azione principale per contestare l’accertamento esecutivo è il ricorso innanzi alla giurisdizione tributaria. Ecco i passaggi principali:
- Notifica del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente notifica il ricorso all’ufficio emittente e all’agente della riscossione, con deposito presso la Corte di giustizia tributaria competente. Dal 2024 il processo tributario è telematico: la notifica avviene via PEC e il ricorso deve essere depositato tramite il S.I.Gi.T.
- Contenuto: il ricorso deve indicare i motivi di impugnazione (vizi di notifica, di motivazione, di merito), le prove documentali e la richiesta di sospensione dell’esecutività. È consigliato allegare la documentazione fiscale (dichiarazioni, fatture, pagamenti) che prova la correttezza del proprio operato.
- Versamento provvisorio: la proposizione del ricorso comporta l’obbligo di versare un terzo delle imposte accertate entro 30 giorni dalla notifica dell’atto . L’importo versato verrà restituito se il ricorso sarà accolto.
- Istanza cautelare: contestualmente al ricorso è possibile presentare istanza di sospensione dell’esecutività. La Corte di giustizia tributaria può sospendere il pagamento se ritiene che sussistano gravi motivi o che l’esecuzione possa causare un danno grave e irreparabile. In pratica, è fondamentale motivare la richiesta (ad esempio dimostrando la mancanza di liquidità o l’illegittimità della pretesa).
- Fasi del processo: la causa si svolge in due gradi di merito (primo grado e appello) e successivo giudizio di legittimità innanzi alla Corte di cassazione. L’avviso di accertamento esecutivo, una volta impugnato, conserva la propria efficacia esecutiva solo per la parte non sospesa; tuttavia, l’Agenzia difficilmente avvia l’esecuzione quando il giudice ha concesso la sospensione.
Azione di accertamento negativo e opposizione ex art. 615 c.p.c.
In alcuni casi il contribuente può ricorrere all’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 del codice di procedura civile. Questa azione è esperibile quando si contesta l’esistenza stessa del titolo o del credito: ad esempio se l’accertamento non è mai stato notificato, se l’atto è stato annullato o se il debito è prescritto. La Cassazione ha chiarito che l’opposizione è ammissibile quando l’accertamento esecutivo non è stato portato a conoscenza del contribuente e l’unico atto ricevuto è la nota di presa in carico . In tal caso, il giudice ordinario può dichiarare inesistente il titolo esecutivo e bloccare la procedura di riscossione.
Istanza di autotutela e annullamento parziale
L’autotutela è un istituto che consente all’amministrazione di correggere i propri atti anche fuori dai termini di decadenza, quando emergono errori evidenti o illegittimità. Il contribuente può presentare istanza motivata allegando la documentazione che dimostra l’errore. L’ufficio può emanare un provvedimento di annullamento totale o parziale dell’accertamento. Sebbene l’istanza di autotutela non sospenda i termini per il ricorso né l’esecutività del titolo, rappresenta uno strumento utile per risolvere errori manifesti evitando il contenzioso.
Rateizzazione e sospensione della riscossione
Se il debitore riconosce il debito o non intende intraprendere un contenzioso, può richiedere la rateizzazione all’agente della riscossione. Le regole attuali (aggiornate al decreto riscossione 2024 e al TUVR 2025) prevedono:
| Importo del debito | Rate massime | Condizioni |
|---|---|---|
| Fino a 120.000 € | 84 rate mensili (7 anni) | Attestazione della temporanea difficoltà economica |
| Oltre 120.000 € | Fino a 120 rate (10 anni) | Dimostrazione della grave e comprovata situazione di difficoltà |
Gli importi rateizzati sono maggiorati di interessi di mora (pari al tasso legale aumentato di 2,5 punti) e di aggio per l’agente della riscossione. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio. Le nuove norme prevedono la possibilità di sospensione automatica per un massimo di due rate all’anno in presenza di comprovate difficoltà.
La rateizzazione non blocca eventuali impugnazioni: è possibile presentare ricorso e contemporaneamente pagare a rate; in caso di vittoria, l’agente restituisce quanto versato. In ogni caso è opportuno farsi assistere da un professionista per valutare la sostenibilità del piano di rientro.
Rottamazione e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata, note al pubblico come “rottamazioni” (ad esempio, la rottamazione‑quater 2023) o “saldo e stralcio”. Queste misure consentono di estinguere debiti affidati alla riscossione (inclusi quelli derivanti da accertamenti esecutivi) pagando solo una parte di quanto dovuto, senza sanzioni e interessi. Le edizioni precedenti hanno richiesto la presentazione di una domanda entro termini perentori e prevedevano un numero limitato di rate. Gli importi residui non inclusi nella definizione rimangono a carico del contribuente. Ad oggi non è stata emanata una nuova rottamazione per il 2025–2026; il decreto riscossione 2024 però ha introdotto l’estinzione automatica dei ruoli trascorsi cinque anni senza che siano state riscosse le somme .
Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il contribuente in grave difficoltà finanziaria può ricorrere agli strumenti previsti dalla legge 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento) e dal più recente Codice della crisi d’impresa. Il Gestore della crisi – figura prevista dalla legge, spesso appartenente a un OCC – aiuta il debitore a predisporre un piano per soddisfare i creditori e ottenere la esdebitazione (liberazione dai debiti residui). L’Avv. Monardo, in qualità di gestore e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella presentazione di:
- Piano del consumatore: rivolto a consumatori e professionisti senza struttura aziendale, consente di proporre un piano di pagamento ai creditori da approvare dal giudice. L’omologazione del piano blocca le procedure esecutive e, una volta completati i pagamenti previsti, comporta l’esdebitazione. Gli accertamenti esecutivi rientrano nei debiti che possono essere inseriti nel piano.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato a imprenditori non soggetti al fallimento, prevede la ristrutturazione del debito con l’accordo di almeno il 60 % dei creditori. Include i debiti tributari e richiede l’adesione dell’Amministrazione finanziaria; la mancata risposta entro 90 giorni equivale ad assenso.
- Procedura di liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore con il controllo del giudice e di ottenere la liberazione dai debiti residui.
Dal 2021, con il d.l. 118/2021 e il decreto legislativo 83/2022, è stato introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, destinato alle imprese in difficoltà. L’Esperto negoziatore della crisi d’impresa, figura che l’Avv. Monardo ricopre, assiste l’imprenditore nella predisposizione di un piano di risanamento e nel dialogo con l’Agenzia delle Entrate per sospendere le azioni esecutive e ottenere accordi stralcianti.
Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un avviso di accertamento esecutivo senza conoscenze tecniche può condurre a errori gravi. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Ignorare la notifica: la mancata reazione entro 60 giorni comporta la definitività del debito e l’avvio della riscossione. Molti contribuenti pensano erroneamente che basti non ritirare la raccomandata; al contrario, la notifica si considera perfezionata con il semplice invio, e il mancato ritiro non sospende i termini.
- Non verificare la correttezza dei dati: è essenziale controllare periodi d’imposta, calcoli, sanzioni e interessi. Un mero errore di calcolo può ridurre sensibilmente la pretesa.
- Sottovalutare i vizi di notifica: l’assenza della seconda raccomandata informativa, la notifica a un indirizzo errato o la mancata allegazione di documenti sono vizi che spesso portano all’annullamento dell’atto.
- Confondere ricorso e autotutela: l’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso. È un grave errore presentare solo l’istanza pensando che blocchi l’esecutività; se l’ufficio non risponde, l’atto diventa definitivo.
- Affidarsi a professionisti improvvisati: la materia tributaria è complessa e soggetta a continui mutamenti. Rivolgersi a consulenti non specializzati può compromettere la difesa. È preferibile scegliere avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario.
Tabelle riepilogative
Norme e fonti principali dell’accertamento esecutivo
| Norma/Provvedimento | Contenuto essenziale | Riferimento |
|---|---|---|
| D.l. 78/2010, art. 29 | Istituisce l’accertamento esecutivo per imposte sui redditi, IRAP e IVA; prevede intimazione ad adempiere, versamento di un terzo in caso di ricorso, affidamento all’agente dopo 30 giorni e sospensione di 180 giorni | Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010 n. 125 |
| Legge 122/2010 | Conversione del d.l. 78/2010; conferma l’accertamento esecutivo | Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010 n. 176 |
| D.lgs. 218/1997, art. 15 | Disciplina il versamento del terzo in caso di ricorso | |
| D.p.r. 602/1973, artt. 72 e 72‑bis | Regole sul pignoramento presso terzi; ordine di pagamento entro 60 giorni | |
| Legge 160/2019, art. 1 commi 784–815 | Estende l’accertamento esecutivo ai tributi locali (IMU, TARI, TASI), affidando ai comuni la disciplina con regolamento | |
| D.lgs. 110/2024 | Riforma della riscossione: estende l’accertamento esecutivo a tributi di registro e successione, introduce estinzione automatica dei ruoli dopo 5 anni, prevede rateizzazioni fino a 120 rate e sospensione di 180 giorni | |
| D.lgs. 33/2025 (TUVR) | Riordina la disciplina della riscossione dal 2026; definisce ruolo, agente della riscossione, impugnabilità dell’estratto di ruolo; conferma l’esecutività degli avvisi | |
| Circolare Agenzia Entrate 5/E (2020) | Chiarisce termini di pagamento e sospensioni nell’emergenza COVID‑19; conferma 60 giorni per pagare o ricorrere e sospensione di 180 giorni | |
| Sentenze Cassazione (22835/2025, 6589/2025, 9192/2025) | Dettano principi su notifica a convivente, impugnabilità della nota di presa in carico, sospensione delle sanzioni in pendenza del procedimento penale |
Termini e scadenze
| Fase | Termine | Decorrenza |
|---|---|---|
| Notifica dell’avviso | – | L’atto è notificato al contribuente via raccomandata/PEC |
| Pagamento o ricorso | 60 giorni | decorrono dalla data di notifica. Entro questo termine il contribuente può pagare con riduzione delle sanzioni o presentare ricorso |
| Versamento provvisorio | 30 giorni | dalla notifica; il contribuente che ricorre deve versare un terzo delle imposte |
| Affidamento all’agente | 30 giorni | dopo la scadenza del termine per impugnare; l’ufficio affida le somme all’agente |
| Sospensione dell’esecuzione | 180 giorni | dalla presa in carico; l’agente non può pignorare finché non decorrono 180 giorni |
| Decadenza dell’azione di accertamento (imposte dirette) | 31 dicembre del 5º anno | successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
| Decadenza per omessa dichiarazione | 31 dicembre del 7º anno | successivo all’anno d’imposta |
| Estinzione automatica dei ruoli | 5 anni | dal deposito del ruolo se non sono stati riscossi (decreto riscossione 2024) |
Strumenti di difesa e benefici
| Strumento | Finalità | Requisiti/Benefici |
|---|---|---|
| Ricorso tributario | Annullare o ridurre l’accertamento innanzi alla Corte di giustizia tributaria | Presentato entro 60 giorni; pagamento di un terzo della pretesa; possibile sospensione |
| Opposizione ex art. 615 c.p.c. | Contestare l’esistenza del titolo esecutivo (ad esempio, accertamento mai notificato) | Ammissibile quando la pretesa non è mai stata notificata o è prescritta |
| Istanza di autotutela | Ottenere l’annullamento di atti viziati senza ricorso | Non sospende i termini; utile per errori evidenti |
| Rateizzazione | Distribuire il pagamento su più anni | Fino a 84 rate per importi ≤ 120.000 €, fino a 120 rate per importi maggiori; decadenza al mancato pagamento di cinque rate |
| Definizioni agevolate (rottamazione) | Pagare il debito senza sanzioni e interessi | Disponibili solo in presenza di specifiche leggi; richiedono domanda e pagamento rateizzato |
| Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione | Gestire la crisi da sovraindebitamento e ottenere la liberazione dai debiti | Richiedono l’intervento di un OCC; possono bloccare le azioni esecutive |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?
È un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate o un ente locale contesta al contribuente il mancato o errato pagamento di tributi e, allo stesso tempo, intima di pagare entro 60 giorni. Trascorso questo termine senza pagamento o ricorso, l’atto acquisisce efficacia di titolo esecutivo e può essere utilizzato direttamente per la riscossione coattiva, senza necessità di cartella.
2. Quali tributi sono soggetti ad accertamento esecutivo nel 2025?
Oltre alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, l’accertamento esecutivo riguarda ritenute alla fonte, accise, imposta di registro, imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, tributi comunali (IMU, TARI, TASI, canone unico) e restituzione di crediti d’imposta indebitamente percepiti . Dal 2026, con l’entrata in vigore del TUVR, l’ambito è destinato a diventare la regola per quasi tutti i tributi.
3. Come faccio a sapere se la notifica è regolare?
La notifica deve avvenire presso la tua residenza o domicilio fiscale oppure via PEC all’indirizzo risultante da registri pubblici (INI‑PEC o Indice nazionale domicili digitali). Se l’avviso è consegnato a un familiare convivente o a un addetto, l’agente notificatore deve inviare una raccomandata informativa all’intestatario . In assenza di questa seconda raccomandata, la notifica è nulla. Controlla la relata di notifica allegata all’atto: deve contenere la data, il luogo, le generalità del consegnatario e l’eventuale invio della raccomandata.
4. Cosa succede se non ritiro la raccomandata?
La Corte di Cassazione ritiene che il rifiuto o l’assenza al momento del recapito non impediscano la perfezione della notifica: dal momento in cui l’atto viene depositato all’ufficio postale e viene lasciato l’avviso, decorrono i 60 giorni. Ignorare la raccomandata non evita la riscossione; anzi, può peggiorare la situazione perché si perde il diritto al ricorso.
5. Posso contestare la motivazione dell’accertamento?
Sì. L’avviso deve indicare con chiarezza gli elementi di fatto e le norme applicate. Se rimanda genericamente a verifiche o non allega la documentazione, il contribuente può eccepire il difetto di motivazione. La giurisprudenza ritiene illegittima l’integrazione postuma in sede di giudizio: l’amministrazione non può completare la motivazione in corso di causa. In tali casi il giudice può annullare l’atto.
6. Se presento ricorso devo pagare ugualmente?
Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Devi versare un terzo delle imposte accertate entro 30 giorni dalla notifica . Puoi tuttavia chiedere la sospensione cautelare al giudice; se viene concessa, l’obbligo di pagamento è sospeso fino alla decisione. In caso di accoglimento del ricorso, le somme versate vengono restituite.
7. È possibile rateizzare il pagamento dell’accertamento esecutivo?
Sì. L’agente della riscossione può concedere la rateizzazione fino a 84 rate (per importi fino a 120.000 €) o fino a 120 rate (per importi maggiori). È necessario dimostrare la temporanea o grave difficoltà economica. Il piano di rateizzazione comporta il pagamento di interessi e aggio, e la decadenza scatta con il mancato pagamento di cinque rate. In presenza di ricorso, la rateizzazione non impedisce la prosecuzione del giudizio.
8. Che differenza c’è tra cartella di pagamento e accertamento esecutivo?
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione riscuote tributi già iscritti a ruolo. L’accertamento esecutivo, invece, unisce in sé la funzione di accertamento e quella di precetto: dopo 60 giorni diventa titolo esecutivo. Pertanto, quando ricevi un avviso esecutivo non riceverai successivamente la cartella; dopo la presa in carico l’agenzia potrà procedere direttamente a pignorare.
9. Cos’è la nota di presa in carico e posso impugnarla?
La nota di presa in carico è la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione informa l’obbligato dell’iscrizione del debito nel proprio ruolo. Secondo la Cassazione, la nota è impugnabile solo quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa . Se l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato, la nota è un atto interno non autonomamente impugnabile.
10. Posso proporre istanza di autotutela dopo la scadenza dei 60 giorni?
L’istanza di autotutela può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza dei termini. Tuttavia, non sospende la riscossione né impedisce la definitività dell’atto. Per non perdere il diritto al ricorso è opportuno presentare contemporaneamente ricorso e istanza, in modo che, se l’ufficio rigetta l’autotutela, il giudice possa comunque pronunciarsi.
11. Come funzionano i nuovi limiti di notifica delle cartelle introdotti nel 2024?
Il decreto legislativo 110/2024 ha stabilito che, per le cartelle emesse a seguito di ruoli non rientranti nell’accertamento esecutivo, l’agente della riscossione deve notificarle entro nove mesi dalla data di esecutività. In caso contrario, il ruolo decade. Inoltre, se il debitore versa somme dopo la decadenza della cartella, l’agente deve restituirle. Questa misura mira a ridurre il numero di ruoli pendenti e a favorire la tempestività della riscossione .
12. Cosa prevede il nuovo Testo Unico sulla riscossione (TUVR) per gli accertamenti esecutivi?
Il d.lgs. 33/2025, in vigore dal 1 gennaio 2026, riordina la disciplina della riscossione in un testo unico. Definisce con precisione le figure del ruolo (l’elenco dei debitori che diventa titolo esecutivo), dell’agente della riscossione e dell’estratto di ruolo. Stabilisce che il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte dell’ente creditore; l’estratto non è impugnabile salvo che il contribuente dimostri che si tratta del primo atto con cui viene a conoscenza del debito . Il testo conferma la sostituzione della cartella con l’accertamento esecutivo e disciplina in modo unitario rateizzazioni, sospensioni e pignoramenti.
13. Esistono casi in cui le sanzioni non sono immediatamente esecutive?
Sì. La Cassazione ha affermato che, quando per la stessa violazione tributaria sono previste sanzioni penali (ad esempio per dichiarazione fraudolenta o omessa dichiarazione con superamento delle soglie), le sanzioni amministrative non possono essere riscosse nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 19, comma 2 del d.lgs. 74/2000, finché il procedimento penale non si conclude con archiviazione o assoluzione . Questo principio tutela gli eredi o i coobbligati che non sono parte del procedimento penale.
14. È possibile bloccare il pignoramento avviato dall’agente della riscossione?
Sì. Se il pignoramento si basa su un accertamento mai notificato o viziato, è possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) innanzi al giudice ordinario. Si può anche chiedere la sospensione al presidente del tribunale nelle more del giudizio tributario. In presenza di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione omologato, le procedure esecutive devono essere sospese.
15. Cosa succede se ho più accertamenti esecutivi in corso?
È possibile richiedere un’unica rateizzazione unificata per tutti i debiti iscritti a ruolo e per gli accertamenti esecutivi in carico. Tuttavia, la decadenza dal piano per il mancato pagamento delle rate comporta l’immediata riattivazione di tutte le misure esecutive. Chi si trova in difficoltà può valutare la presentazione di un piano del consumatore o l’accesso alla composizione negoziata.
16. Posso ottenere l’estinzione del debito attraverso la riforma del 2024?
Il decreto riscossione 2024 ha introdotto l’estinzione automatica dei ruoli e dei carichi affidati: se, trascorsi cinque anni dalla data di esecutività, l’agente non ha riscosso nulla e non è stata intrapresa alcuna azione, il debito si estingue . Questa misura riguarda i ruoli affidati a partire dal 2025 e non richiede alcuna domanda da parte del contribuente. Restano esclusi i carichi per recupero di aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti e debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea.
17. Le norme sui tributi locali sono diverse?
I comuni, grazie alla legge 160/2019, possono adottare regolamenti che disciplinano l’accertamento esecutivo per i tributi locali. In generale, le regole sono simili a quelle previste per le imposte erariali: avviso con intimazione a pagare entro 60 giorni, affidamento al concessionario locale e sospensione di 180 giorni. Tuttavia, i termini di decadenza possono essere diversi (ad esempio, l’IMU si prescrive in cinque anni) e i comuni possono prevedere forme di rateizzazione specifiche. È quindi opportuno consultare il regolamento comunale.
18. Come influisce la residenza all’estero sulla notifica?
Chi risiede all’estero è tenuto ad iscriversi all’AIRE e a comunicare il proprio indirizzo. L’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento all’indirizzo AIRE tramite raccomandata internazionale; se il destinatario non ritira la comunicazione, la notifica si considera perfezionata dopo l’attesa presso l’ufficio postale. La giurisprudenza recente (ord. Cass. 22838/2025) ha confermato la validità della notifica all’estero tramite raccomandata A/R e ha affermato che il mancato ritiro non giustifica la rimessione in termini.
19. Cosa succede se nel frattempo viene avviato un procedimento penale?
In presenza di reati tributari (ad esempio dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false), il procedimento penale si intreccia con la procedura di accertamento. Le somme accertate rimangono dovute, ma la riscossione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti diversi dal reo è sospesa fino alla conclusione del processo . Inoltre, la definizione della controversia tributaria può assumere valore nel procedimento penale: un accertamento annullato può indebolire l’accusa.
20. Quali sono i vantaggi di affidarsi allo studio legale dell’Avv. Monardo?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team di professionisti con esperienza nazionale nel diritto bancario, tributario e fallimentare. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, è in grado di valutare la posizione del debitore da tutti i punti di vista (fiscale, patrimoniale, aziendale). Lo studio offre un’analisi personalizzata degli avvisi, individua i vizi, presenta ricorsi, richiede sospensioni e negozia piani di rientro. Inoltre, può assistere nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali che consentono di ridurre il debito e proteggere i beni.
Simulazioni pratiche e casi di studio
Esempio 1 – Contestazione con difetto di notifica
Giovanni, imprenditore, riceve a marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo per un presunto debito IVA di 50.000 €. L’avviso viene consegnato alla madre convivente, ma non segue la seconda raccomandata informativa. Dopo aver letto l’avviso, Giovanni consulta l’Avv. Monardo. Vengono riscontrati due vizi: la mancanza della raccomandata informativa e la motivazione lacunosa (l’atto rimanda genericamente a un controllo senza allegare il verbale). L’avvocato propone ricorso entro 60 giorni, eccependo la nullità della notifica e chiedendo la sospensione dell’esecutività. La Corte di giustizia tributaria accoglie l’istanza cautelare e, con sentenza di merito, annulla l’avviso per difetto di notifica e difetto di motivazione. In questo caso, la tempestività nel rilevare il vizio ha evitato il pignoramento dei conti di Giovanni.
Esempio 3 – Opposizione all’esecuzione per accertamento non notificato
Luca scopre, consultando il proprio estratto di ruolo, che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha iscritto a ruolo un debito di 15.000 € relativo a un presunto accertamento del 2018. Non avendo mai ricevuto l’avviso, Luca riceve solo la nota di presa in carico. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, propone opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo l’inesistenza del titolo. Il giudice ordinario accoglie l’opposizione, dichiarando la nullità dell’atto esecutivo perché l’accertamento non è mai stato notificato . L’agente della riscossione è condannato a cancellare l’iscrizione e a restituire gli importi indebitamente trattenuti.
Esempio 4 – Applicazione dell’estinzione automatica dei ruoli
Stefano ha debiti per cartelle relative al 2015 che, nel 2024, sono ancora pendenti. Con il decreto riscossione 2024 viene introdotta l’estinzione dei ruoli decorsi cinque anni. Nel 2025, l’agente della riscossione comunica che il debito si estinguerà il 31 dicembre 2025. Stefano chiede allo studio Monardo se deve fare qualcosa: l’avvocato chiarisce che l’estinzione è automatica e che, salvo notifiche di azioni esecutive prima della scadenza, non è necessario presentare domande. Il 2 gennaio 2026 Stefano riceve la comunicazione di estinzione del debito.
Approfondimenti normativi: evoluzione e impatto sulle varie imposte
Dalle origini alle riforme successive
Sebbene l’accertamento esecutivo abbia visto la luce con il d.l. 78/2010, il legislatore è intervenuto più volte per ampliarne l’ambito e adeguarlo ai diversi tributi. Dopo la conversione del decreto con la legge 122/2010, il d.l. 98/2011 ha precisato che la concentrazione della riscossione riguarda anche i tributi riscossi mediante sostituzione (come le ritenute d’acconto), mentre il d.l. 201/2011 (decreto Salva‑Italia) ha esteso l’esecutività agli accertamenti in materia di accise. Nel 2013 il d.l. 69/2013 ha semplificato la prova della notifica mediante posta elettronica certificata, stabilendo che il messaggio e la ricevuta di consegna fanno piena prova dell’invio e della ricezione.
Con la riforma della contabilità nazionale, il d.lgs. 175/2014 ha riordinato la disciplina del c.d. ravvedimento operoso, permettendo al contribuente di ridurre le sanzioni spontaneamente prima dell’emissione dell’accertamento. Ciò ha indirettamente ridotto il numero di avvisi esecutivi, poiché molti contribuenti hanno preferito regolarizzare la propria posizione per evitare sanzioni gravose.
Nel 2015 il d.lgs. 156/2015 ha introdotto un’importante novità: la possibilità di definire i reclami e le mediazioni per controversie di valore fino a 50.000 €. Tale istituto, nato per deflazionare il contenzioso, permette di raggiungere un accordo con l’ufficio e di ridurre le sanzioni fino al 35 %. Questi accordi possono essere utilizzati anche in presenza di accertamenti esecutivi; anzi, il pagamento del terzo dovuto per il ricorso può essere differito fino alla conclusione della mediazione. Il decreto ha inoltre semplificato il processo tributario telematico, oggi imprescindibile per impugnare gli avvisi esecutivi.
La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità per i comuni di affidare la riscossione dei tributi locali all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; questo ha favorito la diffusione dell’accertamento esecutivo anche per IMU, TARI e altre entrate locali. Le prime applicazioni hanno evidenziato la necessità di rivedere i regolamenti comunali affinché contenessero l’intimazione ad adempiere e la successiva affida al concessionario.
Il d.l. 193/2016 ha introdotto la prima rottamazione delle cartelle, denominata definizione agevolata 2016, consentendo di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015 pagando solo l’imposta e gli interessi legali. Questa misura ha ridotto drasticamente il numero delle cartelle pendenti e ha anticipato l’idea della cancellazione automatica dei ruoli infruttuosi, introdotta poi nel 2024. Nel 2018 il d.l. 119/2018 ha riproposto la rottamazione ter e il saldo e stralcio per chi versava in difficoltà economiche. Queste esperienze hanno dimostrato che definizioni agevolate sono efficaci solo se accompagnate da un adeguato sostegno ai contribuenti per la preparazione delle domande.
Il ruolo dell’art. 17‑bis d.p.r. 546/1992
Un’importante novità introdotta nel 2015 riguarda l’articolo 17‑bis del d.p.r. 546/1992, che disciplina la definizione agevolata in sede giudiziale. Oggi il contribuente può, in pendenza di giudizio, proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione che preveda il pagamento dell’imposta e la riduzione significativa delle sanzioni. La legge stabilisce che, se l’ufficio accetta, l’accordo deve essere omologato dal giudice e produce gli stessi effetti di una sentenza. Questa transazione può essere richiesta anche per gli accertamenti esecutivi e rappresenta uno strumento strategico: da un lato consente di evitare l’incertezza del processo, dall’altro riduce l’esborso economico.
Focus sui tributi locali: regolamenti comunali e differenze operative
Per le entrate comunali (IMU, TARI, canone unico patrimoniale, imposta di soggiorno, diritti sulle pubbliche affissioni) vigono regole specifiche. La legge 160/2019 ha esteso l’accertamento esecutivo anche a questi tributi, ma ha lasciato ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento l’iter di riscossione. Ne deriva che vi sono notevoli differenze sul territorio nazionale. Ad esempio:
- Notifica: alcuni comuni utilizzano il messo notificatore del municipio, altri affidano l’attività a società esterne. È frequente la notifica a mezzo posta tramite Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di ricevere la comunicazione via PEC.
- Termini di pagamento: benché la legge preveda 60 giorni, alcuni regolamenti concedono termini più lunghi (90 o 120 giorni) prima di affidare il carico al concessionario. È importante consultare il regolamento comunale per conoscere le specifiche.
- Rateizzazioni: le condizioni di rateizzazione dei tributi locali possono essere più favorevoli. Alcuni comuni consentono piani fino a 36 rate senza obbligo di fideiussione; altri prevedono interessi ridotti. L’intervento dell’agente della riscossione locale può variare.
- Sanzioni: per tributi comunali le sanzioni possono arrivare al 30 % dell’imposta evasa, ma molti comuni applicano riduzioni in caso di adesione spontanea al pagamento o di istanza di ravvedimento operoso. Ad esempio, diversi regolamenti prevedono sanzioni al 10 % per chi paga entro 15 giorni dalla notifica.
Approfondimento sull’estratto di ruolo e sull’impugnabilità
L’estratto di ruolo è un documento rilasciato dall’agente della riscossione che riporta i debiti iscritti a ruolo a carico di un contribuente. Per anni è stato oggetto di controversie: molti debitori impugnavano l’estratto davanti al giudice tributario per contestare il ruolo e la cartella non ricevuti. La Cassazione, con le sentenze n. 19704/2015 e 23397/2016, ha stabilito che l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile autonomamente se non in presenza di un “pregiudizio concreto” per il contribuente, come la perdita di un appalto o l’impossibilità di ottenere un certificato di regolarità contributiva. Il nuovo TUVR recepisce questi orientamenti e ribadisce che l’estratto di ruolo non può essere impugnato, tranne quando costituisce il primo atto con cui il debitore viene a conoscenza del debito .
Differenze tra avviso di accertamento, avviso bonario e avviso di addebito
Non tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate hanno natura esecutiva. È utile distinguere:
- Avviso bonario: viene inviato dopo il controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi; segnala errori o omissioni e invita a pagare entro 30 giorni beneficiando di sanzioni ridotte. Non contiene l’intimazione a pagare e non è titolo esecutivo; se non si paga, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
- Avviso di accertamento: è l’atto che rettifica la dichiarazione e quantifica l’imposta dovuta. Può essere “non esecutivo” (in questo caso verrà successivamente emessa la cartella) o “esecutivo” se contiene la clausola di intimazione ad adempiere. Riguarda principalmente imposte sui redditi, IVA, IRAP e, dal 2025, quasi tutti i tributi.
- Avviso di addebito INPS: per i contributi previdenziali, l’INPS emette un avviso di addebito che costituisce titolo esecutivo dopo 60 giorni. La procedura è analoga all’accertamento esecutivo, ma si applica alle contribuzioni sociali; l’opposizione va proposta al giudice del lavoro e non al giudice tributario.
Procedimenti cautelari e impugnazioni dei provvedimenti esecutivi
Quando il debito non viene pagato e l’agente della riscossione avvia l’esecuzione, il contribuente può reagire con strumenti civilistici. Oltre all’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), esistono misure cautelari specifiche:
- Sospensione amministrativa: l’art. 39 del d.p.r. 602/1973 consente al concessionario di sospendere la riscossione in presenza di istanze di autotutela o ricorsi giurisdizionali; la sospensione viene comunicata all’Agenzia e all’ente creditore. È uno strumento utile per bloccare l’esecuzione in attesa del giudizio.
- Opposizione al fermo amministrativo: il fermo è un provvedimento cautelare che colpisce i veicoli del debitore. L’opposizione va proposta entro 60 giorni davanti al giudice di pace per vizi formali o per comprovata incompatibilità con le esigenze di lavoro (ad esempio se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa).
- Opposizione all’ipoteca: l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 €. È possibile contestare l’atto per mancanza di notifica dell’intimazione di pagamento, per sproporzione del debito rispetto al valore dell’immobile o perché l’immobile è bene primario familiare. L’opposizione va proposta davanti alla corte di giustizia tributaria.
La negoziazione con l’amministrazione: transazioni fiscali e conciliazione giudiziale
Negli ultimi anni si è affermata la tendenza a risolvere le controversie fiscali mediante accordi stragiudiziali. La normativa offre diversi strumenti:
- Transazione fiscale in sede concorsuale: prevista dall’art. 182‑ter l.fall., consente al debitore in stato di insolvenza di proporre ai creditori, tra cui l’Agenzia delle Entrate, una falcidia del debito con il consenso del tribunale. Anche gli accertamenti esecutivi possono essere compresi nel piano di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti; l’amministrazione può ridurre sanzioni e interessi per favorire il ritorno alla solvibilità.
- Conciliazione giudiziale: nell’ambito del giudizio tributario, il contribuente e l’ufficio possono conciliare la controversia. La conciliazione può avvenire fino alla pronuncia della sentenza di appello. Comporta il pagamento di una sanzione pari al 50 % del minimo previsto e del 40 % delle spese di giustizia. È particolarmente utile quando l’accertamento presenta margini di incertezza o quando l’esborso per contenzioso sarebbe superiore.
- Piano di risanamento (art. 67, comma 3, lettera d) l.fall.): consente all’imprenditore di negoziare con l’Agenzia la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione del debito. L’amministrazione può aderire a piani che prevedano la soddisfazione del credito in misura inferiore, purché superiore al valore di realizzo in caso di liquidazione.
Rottamazioni e definizioni agevolate: cronologia e suggerimenti pratici
Per comprendere la portata dei condoni fiscali è utile ripercorrere le ultime edizioni e trarne alcuni insegnamenti:
- Rottamazione 2016 (d.l. 193/2016): consentiva di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 pagando solo l’imposta e gli interessi legali. Il termine di adesione era fissato al 31 marzo 2017; molti contribuenti non aderirono per mancanza di liquidità immediata. Chi aderì beneficiò di un piano di pagamento fino a 5 rate.
- Rottamazione-bis 2017 (d.l. 148/2017): riaprì i termini e ampliò l’ambito ai carichi affidati fino al 2017. Introduceva la possibilità di includere anche i debiti relativi alle risorse proprie dell’UE, seppure con limitazioni. Molti contribuenti accumularono più definizioni, ritrovandosi con piani gravosi. Questo insegnò che è fondamentale valutare la sostenibilità della rottamazione prima di aderire.
- Rottamazione-ter 2018 e saldo e stralcio 2019 (d.l. 119/2018): consentiva di versare il debito senza sanzioni e interessi, in 18 rate. Il saldo e stralcio consentiva agli “soggetti in grave difficoltà economica” di pagare percentuali ridotte dell’imposta (16 %, 20 % o 35 %) in base all’ISEE. Queste misure hanno aiutato famiglie e imprese indebitate ma hanno richiesto una documentazione complessa.
- Rottamazione-quater 2023 (legge di bilancio 2023): ha permesso di definire i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 con pagamento dell’imposta e degli interessi maturati. È stata molto utilizzata dai contribuenti per regolarizzare vecchi debiti, ma molte rate sono scadute nel 2024 e 2025; il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio e il carico torna integralmente esigibile.
I consigli pratici sono: analizzare accuratamente i debiti prima di aderire; verificare la sostenibilità delle rate; considerare l’eventualità di coniugare la definizione con strumenti di composizione della crisi; rivolgersi a professionisti che verifichino l’effettiva convenienza.
Nuove domande frequenti
21. Cosa accade in caso di decesso del contribuente?
Il decesso del contribuente non estingue automaticamente i debiti tributari. Gli eredi rispondono del pagamento nei limiti dell’attivo ereditario. Se ricevono un avviso di accertamento esecutivo intestato al defunto, devono verificare se l’atto è stato notificato prima del decesso e, in caso contrario, contestarlo. Gli eredi hanno diritto a succedere con beneficio di inventario e possono valutare l’accettazione o la rinuncia all’eredità. Nel frattempo, la procedura esecutiva resta sospesa fino alla definizione della successione.
22. Posso cedere i miei beni per evitare il pignoramento?
Cedere o alienare i beni dopo la notifica dell’accertamento per sottrarli alla riscossione può essere considerato un atto di frode ai creditori. L’agente della riscossione può proporre azione revocatoria per far dichiarare inefficace la cessione e procedere al pignoramento. È quindi sconsigliabile procedere a vendite di beni immobili o mobili registrati dopo la notifica. È preferibile affrontare il debito con un piano di pagamento o ricorrendo alle procedure di sovraindebitamento.
23. Se ho più debiti con enti diversi, posso unificarli in un unico piano?
Sì, la normativa consente di richiedere un piano di rateizzazione unico che comprenda debiti verso Agenzia delle Entrate, INPS, regioni e comuni, purché le somme siano state affidate allo stesso agente della riscossione. Se ci sono più agenti, è necessario presentare distinte richieste. Il piano unificato consente di avere una sola scadenza mensile e di coordinare i pagamenti. In alcuni casi è possibile sospendere i pagamenti dei debiti meno recenti per privilegiare quelli più urgenti.
24. Cosa fare se il mio avviso riguarda una società cessata?
Quando l’accertamento esecutivo è notificato ad una società cessata, occorre distinguere: se la società è stata cancellata dopo aver chiuso la liquidazione, l’atto è inefficace; in tal caso il debito si trasferisce ai soci nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione. Se invece la cancellazione è intervenuta solo ai fini fiscali, la società può ancora essere destinataria dell’atto. È opportuno impugnare l’avviso allegando la documentazione societaria.
25. Il termine di 60 giorni può essere sospeso o interrotto?
In circostanze eccezionali il termine per l’impugnazione e il pagamento può essere sospeso. La circolare 5/E del 2020 ha previsto la sospensione dei termini per gli atti notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 a causa della pandemia . In altri casi il legislatore può intervenire con norme emergenziali. Inoltre, la presentazione dell’istanza di rateizzazione non sospende il termine per il ricorso. Pertanto, salvo normativa speciale, il termine resta perentorio.
26. È possibile compensare i debiti derivanti da accertamenti esecutivi con crediti d’imposta?
In via generale, sì: i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, anche per debiti derivanti da accertamenti esecutivi. Tuttavia, la compensazione non è ammessa per debiti iscritti a ruolo d’importo superiore a 1.500 € senza aver presentato una richiesta di rateizzazione. La normativa del 2023 ha introdotto limiti più stringenti per evitare compensazioni indebite. È opportuno consultare un professionista per verificare la fattibilità.
27. Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza in materia di accertamento esecutivo?
La decadenza è il termine entro il quale l’amministrazione deve notificare l’atto di accertamento; una volta decorso, l’imposta non può più essere richiesta. La prescrizione è il termine entro cui l’amministrazione deve riscuotere il credito una volta divenuto definitivo. Per i tributi erariali, la prescrizione è di dieci anni dalla definitività; per tributi locali, la prescrizione è spesso quinquennale. L’accertamento esecutivo, una volta esecutivo, si prescrive se l’agente non compie atti interruttivi nel termine (pignoramento, fermo, ipoteca). La riforma 2024 ha introdotto l’estinzione automatica dei ruoli dopo cinque anni senza riscossione, che ha carattere sostitutivo rispetto alla prescrizione e rende più favorevole la posizione del contribuente .
28. In caso di adesione al piano del consumatore, il terzo deve continuare a trattenere le somme pignorate?
No. L’omologazione del piano del consumatore sospende le esecuzioni in corso. Se un pignoramento presso terzi è già in essere, il datore di lavoro o la banca devono cessare le trattenute e accantonare le somme per il soddisfacimento dei creditori secondo il piano. Eventuali violazioni possono essere contestate davanti al giudice che ha omologato la procedura.
29. Posso richiedere la cancellazione dell’ipoteca dopo aver pagato il debito?
Sì. Una volta estinto il debito, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la cancellazione dell’ipoteca iscritta sul proprio immobile. L’agente deve rilasciare la comunicazione di estinzione del debito e provvedere alla cancellazione presso i registri immobiliari. La cancellazione può richiedere alcune settimane e comporta il pagamento dei relativi diritti. Se l’agente non provvede, è possibile ricorrere al giudice per ottenere un provvedimento di cancellazione.
30. I beni strumentali dell’impresa possono essere pignorati?
In linea di principio sì. Tuttavia, l’art. 515 c.p.c. stabilisce che possono essere pignorati solo i beni che non sono necessari all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Nel caso di autoveicoli utilizzati per il lavoro, macchinari e attrezzature, il giudice può limitare il pignoramento per salvaguardare la continuità aziendale. È fondamentale allegare prove dell’utilizzo dei beni e della pregiudiziale dannosità del pignoramento.
Ulteriori simulazioni pratiche
Esempio 5 – Accertamento esecutivo per imposta di registro e negoziazione in sede di mediazione
Una società immobiliare riceve nel 2025 un avviso di accertamento esecutivo per imposta di registro pari a 80.000 €, relativo a un atto di compravendita considerato sotto‑fatto. Lo studio Monardo verifica la legittimità dell’atto e riscontra che il valore di mercato indicato dall’ufficio è superiore a quello effettivo. Presenta ricorso e, contestualmente, attiva la procedura di mediazione tributaria (art. 17‑bis d.p.r. 546/1992). Durante la mediazione, la società produce una perizia giurata che dimostra il valore dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate propone di ridurre la pretesa a 50.000 € con sanzioni al 35 %. La società accetta: l’accordo viene omologato dal giudice e l’accertamento esecutivo viene ridotto del 40 %. La società ottiene anche la rateizzazione in 60 rate per la somma residua.
Esempio 6 – Difesa contro pignoramento immobiliare
Un artigiano riceve un pignoramento immobiliare a seguito di un accertamento esecutivo non impugnato per un importo di 70.000 €. Lo studio Monardo analizza la situazione e rileva che, nell’accertamento, l’intimazione ad adempiere non era stata inserita e che la notifica era avvenuta presso un vecchio indirizzo non aggiornato. Viene depositata opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) con richiesta di sospensione urgente. Il giudice, verificata la mancanza dell’intimazione e la nullità della notifica, sospende l’esecuzione e annulla il pignoramento. L’Agenzia delle Entrate emette un nuovo accertamento, ma nel frattempo l’artigiano accede alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e negozia il pagamento dilazionato con stralcio delle sanzioni.
Esempio 7 – Tributo locale e regolamento comunale
Claudia riceve un avviso di accertamento esecutivo per TARI (rifiuti) dal Comune di residenza. L’atto le intima di pagare 800 € entro 60 giorni per tre annualità. Claudia si rivolge allo studio Monardo, che esamina il regolamento comunale e scopre che il Comune prevede la rateizzazione senza interesse fino a 36 rate e sanzioni ridotte al 10 % per chi aderisce entro 30 giorni. Il ricorso tributario non è conveniente, perché Claudia non ha motivi validi per contestare l’imposta. Lo studio redige un’istanza di rateizzazione e ottiene un piano in 24 rate da 35 €, evitando l’iscrizione a ruolo. Questa esperienza dimostra l’importanza di conoscere le disposizioni locali.
Esempio 8 – Esdebitazione nel sovraindebitamento
Carlo, lavoratore autonomo, ha accumulato debiti fiscali per 200.000 € dovuti a una crisi di liquidità, oltre a mutui e finanziamenti per 150.000 €. Non è in grado di pagare e ha subito un pignoramento dello stipendio. Lo studio Monardo valuta la situazione e consiglia di avviare la liquidazione controllata del patrimonio ai sensi della legge 3/2012. Viene nominato l’OCC di cui l’Avv. Monardo è professionista fiduciario. Il piano prevede la liquidazione di alcuni beni secondari (una seconda casa), il pagamento dei creditori privilegiati (tra cui l’Agenzia delle Entrate) e l’esdebitazione del resto.
Digitalizzazione della riscossione e impatto sull’accertamento esecutivo
Negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha accelerato il processo di digitalizzazione delle procedure fiscali. Questo fenomeno incide profondamente sull’accertamento esecutivo e sulla riscossione.
Notifica via PEC e domicilio digitale
Dal 1 luglio 2017 le notifiche delle cartelle e degli avvisi di accertamento alle imprese e ai professionisti devono essere eseguite tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Con la legge 120/2020 sono stati istituiti gli Indici nazionali dei domicili digitali, in cui ogni cittadino può eleggere un indirizzo PEC. Dal 6 luglio 2023 l’elezione del domicilio digitale è diventata obbligatoria per alcune categorie e facoltativa per i privati; chi ha comunicato l’indirizzo è obbligato a ricevere gli atti fiscali via PEC. Questo comporta la necessità di monitorare regolarmente la casella certificata per non perdere le notifiche. La notifica via PEC si considera perfezionata al momento in cui il sistema di recapito genera la ricevuta di consegna, anche se l’utente non legge il messaggio. È quindi fondamentale predisporre deleghe di accesso e procedure di verifica per evitare che le notifiche restino inosservate.
Interfaccia con i sistemi PagoPA e Piattaforma Notifiche
Il d.l. 76/2020 ha introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di utilizzare la piattaforma PagoPA per i pagamenti. Gli avvisi di accertamento esecutivo contengono oggi uno “IUV” (Identificativo unico di versamento) che consente al contribuente di pagare online, presso gli sportelli bancari, via home banking o tramite l’app IO. Questo facilita il pagamento tempestivo e riduce i margini di errore. Allo stesso modo, la Piattaforma delle notifiche digitali, istituita con il d.l. 132/2020 e operativa dal 2024, centralizza l’invio degli atti amministrativi. L’Agenzia delle Entrate può caricare gli avvisi sulla piattaforma, che provvede a notificare via PEC o via raccomandata. Il sistema traccia tutte le fasi della notifica, garantendo maggiore certezza e opponibilità.
Processi automatizzati e intelligenza artificiale
Con il decreto PNRR 2 (d.l. 36/2022) l’amministrazione finanziaria ha avviato l’utilizzo di strumenti di analisi dei dati e algoritmi per selezionare i contribuenti a rischio di evasione. L’accertamento esecutivo si basa sempre più su controlli incrociati tra dichiarazioni, fatture elettroniche, pagamenti elettronici e banche dati. Se da un lato questo aumenta la probabilità di ricevere avvisi, dall’altro consente all’Agenzia di individuare più rapidamente gli errori e ridurre le contestazioni infondate. Per il contribuente ciò implica la necessità di conservare correttamente la documentazione, monitorare la contabilità digitale e predisporre sistemi di controllo interno.
Implicazioni per il contribuente
La digitalizzazione offre vantaggi ma anche rischi. Tra i vantaggi vi è la possibilità di scaricare immediatamente l’avviso, verificare online la situazione debitoria, pagare in modo sicuro e tracciare i versamenti. Tra i rischi vi è l’automatismo: un sistema che genera un avviso sulla base di dati errati può dar luogo a un accertamento esecutivo sbagliato. È quindi fondamentale che le aziende implementino procedure di controllo dei flussi informatici e che i cittadini siano assistiti da professionisti in grado di interpretare le comunicazioni digitali.
Conclusione
L’accertamento esecutivo rappresenta oggi la principale modalità con cui l’Agenzia delle Entrate e gli enti locali recuperano le imposte non pagate. La sua efficacia deriva dal fatto che concentra in un unico atto la contestazione e il precetto, consentendo all’amministrazione di riscuotere in tempi rapidi. Il decreto legislativo 110/2024 e il Testo unico sulla riscossione (d.lgs. 33/2025) hanno ampliato l’ambito di applicazione, ridotto i tempi di notifica delle cartelle, introdotto la cancellazione automatica dei ruoli e aumentato le possibilità di rateizzare. Tuttavia, questi strumenti accelerano l’azione esecutiva e rendono ancora più fondamentale la tempestività del contribuente.
La giurisprudenza più recente offre spazi di difesa: la Cassazione ha ribadito l’obbligo di inviare la raccomandata informativa in caso di consegna a convivente , ha riconosciuto l’impugnabilità della nota di presa in carico quando è il primo atto che rivela il debito e ha sospeso l’esecuzione delle sanzioni in attesa della conclusione del procedimento penale . Ciò dimostra che, nonostante l’automaticità dell’accertamento esecutivo, il contribuente non è privo di tutela.
Per difendersi efficacemente è necessario agire subito: verificare la regolarità della notifica, analizzare la motivazione, valutare la possibilità di ricorso, rateizzazione o definizione agevolata. Gli errori di valutazione o il ritardo nel reagire possono portare a pignoramenti di stipendio, pensione, conti o beni immobili. Una corretta strategia consente invece di ridurre il debito, sospendere la riscossione e, in alcuni casi, ottenere l’esdebitazione.
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