Introduzione: perché occuparsi del pignoramento delle pensioni estere
Ricevere un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia Entrate‑Riscossione può generare un forte senso di urgenza e di smarrimento, specialmente quando il reddito che viene aggredito è una pensione versata da un ente estero. Il tema è importante per diversi motivi:
- Tutela del minimo vitale: la normativa italiana prevede un importo minimo al di sotto del quale la pensione non può essere toccata. Chi non conosce questi limiti rischia di subire trattenute eccessive e illegittime.
- Applicazione di percentuali diverse a seconda del creditore: l’Agenzia Entrate‑Riscossione, in qualità di agente della riscossione, può applicare quote speciali più elevate rispetto a quelle previste nella procedura ordinaria di pignoramento; è essenziale sapere come si calcolano per evitare errori.
- Pensioni pagate all’estero: quando la pensione è corrisposta da un ente straniero, spesso si crea un conflitto di leggi. Alcune sentenze hanno stabilito che la disciplina del pignoramento applicabile è quella dello Stato che eroga la pensione; il contribuente deve quindi comprendere se può invocare la normativa italiana o se la controversia è regolata dal diritto straniero.
- Termini per opporsi e strumenti di difesa: ignorare l’atto di pignoramento comporta la perdita di diritti. Il contribuente dispone di termini per opporsi e può impugnare, sospendere o ridurre l’esecuzione forzata. Agire tempestivamente è fondamentale.
- Alternative al pignoramento: oltre alle opposizioni giudiziali esistono strumenti stragiudiziali come le definizioni agevolate, i piani di rateazione e, in caso di grave difficoltà economica, le procedure di sovraindebitamento previste dalla legge.
Perché rivolgersi a un professionista
La materia è tecnica e coinvolge normative che cambiano di frequente: il Decreto Aiuti‑bis ha modificato il limite impignorabile, l’INPS ha diramato circolari interpretative, e dal 1 gennaio 2026 alcune norme saranno sostituite dal Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33). Per districarsi in questo labirinto normativo e difendere i propri diritti è consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio fornisce assistenza per:
- analisi dell’atto di pignoramento o della cartella esattoriale;
- verifica della legittimità della pretesa e dei limiti di pignorabilità;
- predisposizione di ricorsi e opposizioni cautelari per sospendere o annullare l’esecuzione;
- negoziazione con l’Agenzia Entrate‑Riscossione per piani di rientro e rateazioni;
- attivazione di procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione) e altre soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: leggi, articoli e sentenze
In questa sezione analizziamo la normativa italiana in materia di pignoramento della pensione e i principali orientamenti giurisprudenziali. È fondamentale conoscere le fonti per comprendere quali limiti l’Agenzia Entrate‑Riscossione deve rispettare e quali strumenti di tutela sono a disposizione del pensionato debitore.
1.1 Articolo 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti sulle pensioni
L’art. 545 del Codice di procedura civile elenca i crediti che non possono essere pignorati o che lo sono solo entro determinate quote. Per quanto riguarda le pensioni, il comma 7 stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione o altre indennità di quiescenza sono impignorabili fino a un importo pari al doppio dell’importo massimo del trattamento minimo mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro . Solo la parte eccedente tale soglia può essere pignorata nei limiti fissati dai commi 3, 4 e 5.
Nel 2026 l’assegno sociale mensile è di 546,24 euro , quindi il minimo impignorabile è pari a 1.092,48 euro (due volte il valore dell’assegno sociale) o, se più favorevole, 1.000 euro. Qualsiasi trattenuta che scenda sotto questa soglia è illegittima e può essere contestata.
Il settimo comma disciplina anche i casi in cui la pensione viene accreditata su un conto corrente: se il conto è stato pignorato dopo che la pensione vi è stata accreditata, solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale è pignorabile . Ciò significa che una somma accreditata sul conto resta “protetta” fino a 1.638,72 euro (triplo assegno sociale), salvo il limite minimo di 1.000 euro, mentre l’eccedenza può essere aggredita secondo le quote ordinarie.
Dal Decreto Aiuti‑bis (D.L. 115/2022), convertito in legge, il legislatore ha elevato il minimo impignorabile a 1.000 euro e ha stabilito che il doppio dell’assegno sociale deve comunque essere garantito . L’INPS ha confermato tale interpretazione in una sua circolare, precisando che la modifica si applica dal 22 settembre 2022 .
Limiti previsti per le altre cause
Oltre alla soglia minima, l’art. 545 c.p.c. prevede percentuali diverse per categorie specifiche:
- Un quinto per crediti alimentari o per prestazioni assistenziali;
- Un quinto per tributi dovuti allo Stato o agli enti locali;
- Un terzo per i debiti derivanti da assegni di mantenimento.
Le norme speciali (come il D.P.R. 602/1973) possono derogare a questi limiti per consentire all’agente della riscossione di prelevare quote maggiori, come vedremo nel paragrafo successivo.
1.2 Articolo 72‑ter D.P.R. 602/1973 – Limiti speciali per l’agente della riscossione
L’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 consente all’Agenzia Entrate‑Riscossione di effettuare un pignoramento “esattoriale” dei crediti da lavoro o da pensione con percentuali diverse rispetto a quelle ordinarie del codice di procedura civile. La norma prevede:
| Fascia di importo netto | Quota massima prelevabile | Note |
|---|---|---|
| Fino a 2.500 € | 1/10 | Il prelievo è limitato a un decimo dell’importo . |
| Oltre 2.500 e fino a 5.000 € | 1/7 | L’agente può trattenere un settimo . |
| Oltre 5.000 € | 1/5 | La quota è di un quinto, ma resta applicabile il limite generale dell’art. 545 c.p.c. per la parte eccedente . |
Tali percentuali si applicano sui redditi netti (stipendi, pensioni, altre indennità) percepiti dal debitore. Quando la pensione viene accreditata su conto corrente, la banca non deve bloccare l’ultimo accredito; la norma dispone che l’obbligo di custodia non si estende all’ultima mensilità . Tuttavia, se il conto corrente è pignorato, il vincolo riguarda le somme eccedenti tre volte l’assegno sociale, come indicato dall’art. 545 c.p.c.
Confronto con la procedura ordinaria
Per comprendere la portata dell’art. 72‑ter, è utile confrontare i limiti ordinari e quelli esattoriali:
| Situazione | Limite ordinario (art. 545 c.p.c.) | Limite speciale esattoriale (art. 72‑ter D.P.R. 602/1973) |
|---|---|---|
| Pensione fino a 1.092,48 € (o 1.000 €) | Impossibilità di pignoramento | Non pignorabile (viene prima il minimo vitale) |
| Pensione tra 1.092,48 € e 2.500 € | Pignorabile fino a un quinto | Pignorabile fino a un decimo |
| Pensione tra 2.500 € e 5.000 € | Pignorabile fino a un quinto | Pignorabile fino a un settimo |
| Pensione oltre 5.000 € | Pignorabile fino a un quinto | Pignorabile fino a un quinto (con salvaguardia del minimo vitale) |
Come si nota, la procedura esattoriale consente trattenute meno gravose per i debitori nella fascia intermedia (fino a 5.000 euro), ma sostanzialmente equivalenti per importi elevati. È comunque necessario garantire il minimo vitale previsto dall’art. 545 c.p.c.
1.3 Articolo 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento presso terzi
L’art. 72‑bis introduce una procedura speciale di pignoramento dei crediti verso terzi. Invece di citare il terzo davanti al giudice, l’agente della riscossione può ordinargli di pagare direttamente il credito entro sessanta giorni. Le somme già maturate prima della notifica devono essere versate integralmente; quelle che maturano successivamente devono essere versate alle scadenze future . Questa procedura è rapida e non prevede l’intervento immediato del giudice.
Se il terzo non obbedisce all’ordine, l’agente può passare alla procedura ordinaria davanti al giudice dell’esecuzione . Gli articoli 72‑bis e 72‑ter saranno sostituiti dal 1 gennaio 2026 dagli articoli 169‑176 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione), ma i contenuti sostanziali rimangono per lo più invariati .
1.4 Articolo 2 D.P.R. 180/1950 – Pensioni dei dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici e le pensioni corrisposte dall’INPS ex gestione pubblica, il D.P.R. 180/1950 prevede che le pensioni siano pignorabili nei seguenti limiti:
- Un terzo per debiti alimentari;
- Un quinto per debiti verso lo Stato derivanti dal rapporto di impiego;
- Un quinto per debiti fiscali;
- la quota complessiva non può superare la metà del netto .
Queste limitazioni sono cumulabili con il minimo impignorabile del codice di procedura civile. Di regola, però, l’art. 72‑ter deroga alle percentuali ordinarie quando il creditore è l’Agenzia Entrate‑Riscossione.
1.5 Circolari e interpretazioni ufficiali (INPS e Agenzia Entrate‑Riscossione)
L’INPS ha chiarito con la circolare n. 130/2025 che, nei pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione, le trattenute devono rispettare le percentuali dell’art. 72‑ter (1/10, 1/7, 1/5) e che tali aliquote si applicano al reddito netto . La circolare ribadisce che il limite del doppio assegno sociale introdotto dal D.L. 115/2022 è da considerarsi minimo inderogabile .
Inoltre, l’INPS ricorda che la protezione tripla per le somme già accreditate su un conto corrente (tre volte l’assegno sociale) si applica anche ai pignoramenti esattoriali .
1.6 Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
La giurisprudenza è intervenuta più volte per definire i confini della pignorabilità delle pensioni, anche quando l’agente della riscossione agisce in via esattoriale.
Corte Costituzionale 216/2025
La Corte Costituzionale ha esaminato l’art. 69 della legge 153/1969 (che autorizzava l’INPS a trattenere un quinto delle pensioni per crediti contributivi) e lo ha posto a confronto con l’art. 545 c.p.c., ricordando che quest’ultimo tutela il minimo vitale pari al doppio dell’assegno sociale. La Corte ha ribadito che solo la parte eccedente può essere pignorata e che il giudice deve tenere conto della soglia minima per garantire mezzi adeguati di sussistenza .
Cassazione 32123/2024 – Pignoramento di pensione estera
La Suprema Corte ha stabilito (in un caso riguardante la pensione di un notaio tedesco) che, quando la pensione è erogata da un ente straniero e l’obbligazione pensionistica è interamente regolata dal diritto dello Stato estero, la disciplina del pignoramento è quella del Paese che eroga la pensione. Il giudice italiano, una volta riconosciuta la giurisdizione, deve applicare la legge straniera. Pur trattandosi di una pensione percepita in Italia, non si applicano le norme italiane di impignorabilità se il diritto straniero prevede diversamente. Questa pronuncia, pur non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale, costituisce un importante precedente per i soggetti titolari di pensioni estere.
Cassazione 28520/2025 – Pignoramento del saldo del conto corrente
Con la sentenza 28520/2025 la Cassazione ha chiarito che, nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, quando l’oggetto è il saldo attivo di un conto corrente, la banca deve versare all’agente della riscossione l’intero saldo attivo, anche se maturato dopo il pignoramento, purché nel termine di sessanta giorni dalla notifica . Il vincolo di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. permane per tutto il periodo dello spatium deliberandi (sessanta giorni) , ed è irrilevante che al momento del pignoramento il saldo fosse nullo o negativo: anche gli accrediti successivi sono vincolati . La Corte spiega che il pignoramento speciale può riguardare anche crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto di base già esistente . Questa interpretazione è fondamentale per capire che, se la pensione estera viene accreditata su un conto corrente pignorato, gli importi successivamente versati possono essere trattenuti entro i limiti di legge.
1.7 Prossime modifiche: il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33
Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 ed entrato in vigore il 27 marzo 2025, riordina le norme vigenti. Dal 1 gennaio 2026 gli articoli 72‑75 del D.P.R. 602/1973 saranno sostituiti dagli articoli 169‑176 del nuovo testo, ma le disposizioni in materia di pignoramento di crediti, di terzi e di pensioni rimangono sostanzialmente identiche . È comunque consigliabile monitorare eventuali correttivi o circolari che possano introdurre nuove regole.
2. Procedura: cosa accade dopo la notifica del pignoramento
Il pignoramento esattoriale ha caratteristiche particolari rispetto alla procedura ordinaria. Vediamo passo per passo cosa accade quando l’Agenzia Entrate‑Riscossione notifica l’atto al debitore e al terzo (datore di lavoro, ente pensionistico o banca).
2.1 Notifica dell’atto di pignoramento
- Rilievo del titolo: l’atto di pignoramento deve essere preceduto da una cartella esattoriale o da un avviso di accertamento esecutivo. Prima di procedere al pignoramento, l’agente della riscossione deve aver notificato gli atti impositivi e deve essere decorso il termine per il pagamento.
- Contenuti dell’atto: l’atto di pignoramento indica l’importo dovuto, le cause del credito e l’ordine di pagamento al terzo. Ai sensi dell’art. 72‑bis, l’atto può contenere l’ordine diretto al terzo di pagare le somme entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle scadenze future per i crediti che matureranno .
- Notifica al terzo e al debitore: l’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (ad esempio la banca o l’ente previdenziale). La notifica segna l’inizio del pignoramento e il termine per il terzo per adempiere all’ordine di pagamento.
- Decorrenza dei limiti di custodia: dal momento della notifica, il terzo assume la qualifica di custode delle somme dovute e non può disporne liberamente. La Cassazione ha chiarito che il vincolo di custodia dura almeno per tutto lo spatium deliberandi di 60 giorni .
2.2 Adempimento da parte del terzo
- Saldo esistente: se l’oggetto del pignoramento è il saldo di un conto corrente, la banca deve versare entro 60 giorni l’intero saldo positivo esistente al momento della notifica . In caso di stipendi o pensioni, l’ente pensionistico trattiene la quota pignorata e la versa all’Agenzia Entrate‑Riscossione.
- Somme future: l’art. 72‑bis prevede che il terzo debba versare anche le somme che maturano successivamente alle scadenze future . La Cassazione ha affermato che il pignoramento speciale può riguardare crediti futuri ed eventuali , perciò eventuali accrediti sul conto (come pensioni versate nei 60 giorni) sono vincolati.
- Esclusione dell’ultima mensilità: la norma prevede che l’obbligo del terzo non si estende all’ultima mensilità di stipendio o pensione (art. 72‑ter, comma 2‑bis). Ciò significa che l’accredito del mese in corso non deve essere bloccato, ma resta salvo il rispetto del minimo vitale garantito.
- Inottemperanza del terzo: se il terzo non versa quanto dovuto, l’agente della riscossione può attivare la procedura ordinaria presso il tribunale, citando il terzo e il debitore per l’accertamento dell’obbligo .
2.3 Diritti e obblighi del debitore
Anche se il pignoramento esattoriale è più rapido, il debitore mantiene alcuni diritti:
- Diritto di impugnazione: entro 20 giorni dalla notifica dell’atto, il debitore può proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestando la legittimità del pignoramento, i calcoli, la prescrizione o la violazione del minimo vitale. Per i vizi propri dell’atto esecutivo (mancata notifica del titolo, errore nel calcolo, ecc.) si propone opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
- Istanza di sospensione: il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia dell’atto se ricorrono gravi motivi (art. 618 c.p.c.). È fondamentale presentare un ricorso ben motivato e allegare documenti che attestino l’illegittimità o l’eccessività della trattenuta.
- Sollecitazione del minimo vitale: se il pignoramento non rispetta la soglia di 1.092,48 euro (doppio assegno sociale) o 1.000 euro, il debitore può invocare l’art. 545 c.p.c., chiedendo la riduzione o la restituzione delle somme. Il giudice può rilevare d’ufficio l’illegittimità di un pignoramento eccedente i limiti .
- Istanza di rateizzazione: anche dopo il pignoramento, è possibile chiedere una rateazione del debito tributario. La presentazione di una domanda di rateazione sospende il procedimento solo se l’agente accoglie la richiesta; pertanto è consigliabile agire prima dell’esecuzione.
- Verifica della natura della pensione: se si tratta di pensione estera, occorre verificare quale legge disciplina la pignorabilità. In alcuni casi (Cass. 32123/2024) si applica il diritto straniero, che potrebbe prevedere tutele differenti.
3. Difese e strategie legali per il debitore
Quando la pensione, specie se erogata da un ente estero, è oggetto di pignoramento da parte dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, il debitore dispone di una serie di strumenti giudiziali e stragiudiziali per proteggere i propri diritti. Di seguito approfondiamo le principali difese.
3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione permette di contestare il diritto della riscossione di procedere all’espropriazione. Le principali eccezioni che il debitore può sollevare sono:
- Inesistenza o invalidità del titolo: l’atto presupposto (cartella, avviso di accertamento) non è stato notificato, è stato notificato a soggetto diverso dal debitore, o è nullo.
- Prescrizione del credito: i crediti fiscali si prescrivono di regola in dieci anni, ma in alcuni casi il termine può essere inferiore (es. tributi comunali). Se è decorso il termine dalla notificazione del ruolo senza che vi siano stati atti interruttivi, l’azione esecutiva è illegittima.
- Sospensione legale o giudiziale: il debito è già oggetto di rateazione o di un contenzioso; in tal caso l’esecuzione deve essere sospesa.
- Pignoramento su pensione estera non consentito: se la pensione è erogata da un ente straniero e la normativa del paese estero vieta il pignoramento, l’agente non può procedere; occorre dimostrare quale legge si applica.
3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questa opposizione consente di contestare vizi formali del pignoramento, come:
- Mancata indicazione della somma dovuta;
- Errore nel calcolo degli interessi o delle sanzioni;
- Violazione del minimo vitale: prelievo superiore al doppio dell’assegno sociale ;
- Omissione dei termini e delle modalità di pagamento da parte del terzo.
L’opposizione va proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto.
3.3 Azione di accertamento negativo e rideterminazione del debito
In alcuni casi il debitore può promuovere un giudizio ordinario per chiedere l’accertamento negativo del credito o la rideterminazione del debito tributario. Questa strada è utile quando si ritiene che l’importo iscritto a ruolo sia eccessivo o errato. Durante il giudizio il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione.
3.4 Domande di sospensione in via amministrativa
L’Agenzia Entrate‑Riscossione può concedere la sospensione del pignoramento in presenza di motivi quali: rateazione in corso, ricorso pendente dinanzi alla commissione tributaria o al giudice, istanza di autotutela. Il debitore deve presentare domanda motivata, allegando la documentazione; se l’ente la rigetta, si può ricorrere al giudice.
3.5 Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Quando il pignoramento provoca un danno grave e irreparabile (ad esempio l’azzeramento dell’unico reddito), il debitore può proporre ricorso d’urgenza chiedendo l’inibitoria dell’esecuzione. È necessario dimostrare fumus boni iuris (fondatezza della domanda) e periculum in mora (pericolo nel ritardo).
3.6 Riconoscimento della normativa straniera per le pensioni estere
Se la pensione è erogata da un ente estero, il debitore deve verificare se il paese di erogazione consente la cessione o il pignoramento. Nella sentenza Cass. 32123/2024 (relativa a una pensione tedesca) la Corte ha affermato che si applica la legge tedesca e non quella italiana. In molti ordinamenti i trattamenti pensionistici pubblici sono impignorabili o pignorabili solo entro limiti molto restrittivi. È pertanto fondamentale acquisire documentazione e, se necessario, avvalersi di un avvocato internazionale per far valere tali limiti.
3.7 Autotutela: richiesta di annullamento o riforma dell’atto
L’istituto dell’autotutela consente al contribuente di chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione l’annullamento o la rettifica del ruolo in presenza di errori evidenti (esempio: errore di persona, doppia iscrizione, importo già pagato). La presentazione dell’istanza non sospende di per sé l’esecuzione, ma può portare a un rapido annullamento se l’errore è manifesto.
4. Strumenti alternativi al pignoramento
Oltre alle opposizioni e ai ricorsi, il legislatore prevede strumenti che consentono di gestire i debiti con l’erario in modo agevolato, riducendo sanzioni e interessi o evitando l’esecuzione. Qui di seguito i principali.
4.1 Rateizzazione e piani di rientro con l’Agenzia Entrate‑Riscossione
Il debitore può chiedere all’Agenzia Entrate‑Riscossione di dilazionare il pagamento del debito fino a 120 rate mensili (dieci anni) in presenza di comprovata difficoltà economica. Per debiti fino a 120.000 euro è possibile ottenere una rateazione automatica; per importi superiori occorre dimostrare la temporanea difficoltà con documenti reddituali e patrimoniali.
La presentazione della domanda, se accolta, sospende le procedure esecutive e consente di mantenere la disponibilità di stipendi e pensioni, pur procedendo al pagamento rateale. È importante rispettare le scadenze, perché il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza e il riavvio della riscossione.
4.2 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose “rottamazioni” o definizioni agevolate che consentono di pagare solo il debito residuo e le somme dovute a titolo di imposta, azzerando sanzioni e interessi di mora. L’ultima misura nazionale, la cosiddetta rottamazione‑quinquies, prevedeva la possibilità di presentare domanda entro il 30 aprile 2026; il contribuente che ha aderito poteva pagare in un massimo di 20 rate. Tuttavia, al 23 giugno 2026 la rottamazione nazionale non è più attiva, poiché i termini sono scaduti.
Restano invece in vigore le definizioni agevolate per i carichi affidati agli enti territoriali (comuni, province, regioni). Secondo le ultime disposizioni (legge di bilancio 2026 e circolari degli enti), i comuni possono deliberare una propria definizione per i crediti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. I termini di adesione variano da ente a ente ma, in base agli indirizzi ministeriali, l’adozione delle delibere deve avvenire entro il 31 luglio 2026, mentre i contribuenti potranno aderire entro il 15 ottobre – 15 dicembre 2026 e pagare quanto dovuto entro 31 marzo 2027 .
Per verificare se la propria pensione estera può rientrare nella definizione agevolata è necessario consultare la delibera del comune o dell’ente territoriale competente.
4.3 Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 consente alle persone fisiche in stato di sovraindebitamento (cioè in persistente squilibrio tra debiti e reddito) di accedere a procedure di esdebitazione. Le forme previste sono:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore propone ai creditori un piano di pagamento parziale, assistito da un garante. Richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori .
- Piano del consumatore: rivolto a chi non svolge attività imprenditoriale; prevede la presentazione di un piano alla valutazione del giudice senza bisogno di consenso dei creditori .
- Liquidazione del patrimonio: comporta la vendita dei beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori; al termine il soggetto può ottenere l’esdebitazione.
La Legge 3/2012 è stata integrata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ma rimane la cornice di riferimento per i soggetti non fallibili. Un professionista come l’Avv. Monardo, iscritto come gestore della crisi, può valutare la fattibilità del piano e assistere il debitore nella presentazione della domanda.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Le imprese e i professionisti che svolgono attività economica possono ricorrere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. L’esperto negoziatore (figura prevista dalla legge) assiste l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori, incluso l’agente della riscossione. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese e le parti cercano una soluzione che consenta di proseguire l’attività. Questa procedura può essere sfruttata anche per contenere gli effetti di un pignoramento su pensioni integrative o rendite societarie.
4.5 Accordi stragiudiziali e transazioni
In alcuni casi è possibile negoziare direttamente con l’Agenzia Entrate‑Riscossione una riduzione o una dilazione del debito attraverso l’istituto della transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.). Per imprese che accedono al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione, la transazione consente di proporre il pagamento parziale dei tributi e la cancellazione di sanzioni e interessi.
5. Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un pignoramento della pensione richiede attenzione e tempestività. Ecco gli errori più frequenti da evitare e alcuni consigli pratici:
- Ignorare l’atto di pignoramento: molti contribuenti ignorano la notifica perché pensano sia un errore. Questo comporta la perdita dei termini per opporsi. Occorre attivarsi subito dopo la notifica.
- Pagare l’intero debito senza verifiche: prima di pagare è bene controllare che il debito sia effettivamente dovuto, che non sia prescritto e che gli interessi siano calcolati correttamente. Spesso si ottiene una riduzione contestando le sanzioni.
- Non considerare il minimo vitale: alcuni si rassegnano a trattenute troppo elevate senza sapere che la legge tutela almeno il doppio dell’assegno sociale .
- Confondere pignoramento ordinario con esattoriale: i limiti e le procedure differiscono. Conoscere le percentuali dell’art. 72‑ter permette di verificare se l’Agenzia ha calcolato correttamente la quota.
- Dimenticare i ricorsi: esistono diversi tipi di opposizione (art. 615, 617 c.p.c.) e occorre scegliere quella corretta con l’aiuto di un avvocato.
- Non sfruttare le definizioni agevolate: quando attive, le rottamazioni permettono di risparmiare su sanzioni e interessi. È importante verificare le scadenze e presentare la domanda in tempo.
- Non presentare prova della normativa straniera: chi riceve una pensione estera deve provare la legge del paese di erogazione per opporsi al pignoramento; in assenza di prova il giudice applicherà la normativa italiana.
- Aprire un nuovo conto corrente per sfuggire al pignoramento: trasferire la pensione su altro conto dopo la notifica non impedisce l’aggressione; al contrario può costituire atto in frode ai creditori. Meglio affrontare la procedura con strumenti legali.
- Non richiedere la rateizzazione: rateizzare permette di sospendere il pignoramento, ma la domanda va presentata tempestivamente. Per importi inferiori a 120.000 euro l’accettazione è automatica.
- Evitare di rivolgersi a un professionista: la normativa è complessa e in continua evoluzione; affidarsi a un esperto evita errori che possono costare caro.
6. Tabelle riepilogative
Per una migliore comprensione, riassumiamo in alcune tabelle i limiti e gli strumenti di tutela.
6.1 Limiti di pignorabilità delle pensioni
| Reddito netto mensile | Limite di impignorabilità (art. 545 c.p.c.) | Quota prelevabile dall’Agenzia Entrate‑Riscossione (art. 72‑ter) | Note |
|---|---|---|---|
| Fino a 1.092,48 € (o 1.000 €) | Non pignorabile | Non pignorabile | Il minimo vitale è pari a due volte l’assegno sociale (546,24 € × 2). |
| Da 1.092,48 € a 2.500 € | Pignorabile fino a un quinto | Pignorabile fino a un decimo | Vale il limite più favorevole. |
| Da 2.500 € a 5.000 € | Pignorabile fino a un quinto | Pignorabile fino a un settimo | Si applica il regime speciale esattoriale. |
| Oltre 5.000 € | Pignorabile fino a un quinto | Pignorabile fino a un quinto | Il limite speciale coincide con quello ordinario. |
6.2 Quote di pignoramento delle pensioni pubbliche (D.P.R. 180/1950)
| Tipologia di credito | Percentuale pignorabile | Note |
|---|---|---|
| Crediti alimentari | 1/3 | Priorità assoluta, ma cumulabile con altri pignoramenti. |
| Debiti verso lo Stato derivanti dal rapporto di impiego | 1/5 | Ad esempio contributi previdenziali dovuti dal dipendente. |
| Debiti fiscali | 1/5 | Soglia massima per tributi e imposte . |
| Somma totale | Non può superare 1/2 del netto | Quando coesistono più cause di pignoramento la somma delle quote non può superare la metà . |
6.3 Tempistiche principali della procedura esattoriale
| Fase | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Notifica dell’atto di pignoramento | Nessun preavviso: segue la cartella o l’avviso di accertamento | art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 |
| Pagamento delle somme già maturate | Entro 60 giorni dalla notifica | Terzo (banca o ente) versa all’Agenzia Entrate‑Riscossione. |
| Pagamento delle somme future | Alle scadenze successive | art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dalla notifica | Contestazione dei vizi formali |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Fino all’esaurimento dell’esecuzione | Contestazione del diritto della riscossione |
| Termine per l’istanza di rateazione | Prima che l’atto sia definitivo | Presentare la domanda prima dell’assegnazione delle somme |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte che riassumono i dubbi più comuni sul pignoramento della pensione, con un focus sulle pensioni estere.
- Cos’è il pignoramento della pensione?
Il pignoramento è l’espropriazione forzata di somme dovute al debitore. Quando riguarda la pensione, l’ente previdenziale trattiene una quota dell’importo mensile e la versa al creditore, nel nostro caso l’Agenzia Entrate‑Riscossione. In presenza di pensioni estere, la procedura può richiedere la collaborazione dell’ente straniero.
- L’Agenzia Entrate‑Riscossione può pignorare una pensione erogata all’estero?
Sì, può procedere al pignoramento se la pensione viene percepita in Italia e accreditata su un conto corrente italiano. Tuttavia, la Cassazione 32123/2024 ha stabilito che si applica la legge dello Stato che eroga la pensione, quindi bisogna verificare se l’ordinamento straniero consente il pignoramento e in quali limiti.
- Quali somme della pensione sono impignorabili?
La legge italiana tutela il minimo vitale: le somme dovute come pensione non possono essere pignorate fino a un importo corrispondente a due volte il massimo assegno sociale (1.092,48 euro nel 2026) o almeno 1.000 euro . L’eccedenza è pignorabile secondo le percentuali previste.
- Quanto può trattenere l’Agenzia Entrate‑Riscossione?
Per le pensioni e gli stipendi, l’agente della riscossione può trattenere un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre tale soglia, sempre nel rispetto del minimo vitale .
- Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Nel pignoramento ordinario (es. tra privati) si applicano le percentuali del codice di procedura civile e serve l’intervento del giudice. Il pignoramento esattoriale, disciplinato dagli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 602/1973, consente all’agente della riscossione di ingiungere al terzo il pagamento diretto entro sessanta giorni senza pronuncia giudiziale . Le percentuali di prelievo sono leggermente diverse e il giudice interviene solo in caso di opposizione o inottemperanza.
- Cosa succede se la pensione viene accreditata su un conto corrente pignorato?
Se la pensione è accreditata su un conto corrente pignorato, la banca deve versare al concessionario l’intero saldo positivo maturato entro i 60 giorni successivi, anche se il saldo era inizialmente nullo . Tuttavia, la parte corrispondente a tre volte l’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026) è protetta .
- Posso aprire un altro conto e trasferire la pensione?
Spostare la pensione su un nuovo conto dopo la notifica del pignoramento non elimina il vincolo; potrebbe inoltre configurare un atto in frode ai creditori. È preferibile contestare l’atto nei modi previsti e cercare soluzioni legali.
- Cosa devo fare appena ricevo l’atto di pignoramento?
Controlla l’atto e verifica che siano indicate correttamente la somma dovuta, il titolo esecutivo e la data di notifica. Consulta un professionista per valutare l’eventuale opposizione e per verificare la possibilità di rateizzare il debito.
- La pensione di reversibilità è pignorabile?
Sì, la pensione di reversibilità segue le stesse regole delle altre pensioni: è impignorabile fino a 1.092,48 euro e pignorabile nella parte eccedente entro le percentuali stabilite.
- Cosa succede se ho più pignoramenti sulla stessa pensione?
Quando coesistono più crediti (ad esempio crediti alimentari e fiscali), il totale delle quote pignorate non può superare la metà della pensione netta. Hanno priorità i crediti alimentari e quelli da lavoro pubblico .
- È possibile sospendere il pignoramento presentando domanda di rateizzazione?
La mera presentazione della domanda non sospende di diritto l’esecuzione; tuttavia l’Agenzia Entrate‑Riscossione può sospendere il pignoramento se concede la rateazione. Per questo è consigliabile presentare la domanda prima della notifica o comunque in tempi brevi.
- Come si calcola la soglia di impignorabilità se percepisco altre indennità?
Il limite impignorabile si applica alla somma complessiva di pensione e indennità assimilate (es. invalidità). In caso di cumulo, occorre considerare la somma globale e applicare i limiti proporzionali.
- Se la pensione è l’unico reddito familiare, posso ottenere la sospensione per gravi motivi?
Sì. Il giudice può sospendere l’esecuzione se dimostri che il pignoramento comprometterebbe la sopravvivenza tua e della famiglia, specialmente se il reddito è inferiore alla soglia di povertà.
- Le trattenute operate dall’INPS o dalla banca possono superare il minimo vitale?
No. Anche se il pignoramento avviene su richiesta dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, la trattenuta non può scendere sotto la soglia minima di 1.092,48 euro (o 1.000 euro). In caso contrario, si può impugnare l’atto e chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute .
- Quali documenti servono per opporsi al pignoramento?
Occorrono l’atto di pignoramento, la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento, le prove di eventuali pagamenti già effettuati, i documenti reddituali (cedolini pensione), eventuali sentenze estere in materia di pignorabilità della pensione, e ogni prova utile a dimostrare la prescrizione o l’illegittimità del debito.
- Posso aderire alla definizione agevolata dopo la scadenza?
Se i termini della rottamazione nazionale sono scaduti (30 aprile 2026), non è più possibile aderire salvo nuove leggi. Tuttavia, alcuni enti locali stanno applicando propri piani di definizione agevolata con scadenze autunnali 2026 . Controlla la delibera del tuo comune.
- Quando entra in vigore il nuovo Testo unico versamenti e riscossione?
Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 è entrato in vigore il 27 marzo 2025, ma gli articoli relativi al pignoramento esattoriale (169–176) sostituiranno gli artt. 72–75 del D.P.R. 602/1973 dal 1 gennaio 2026. Le regole sostanziali restano simili .
- Che cosa sono i crediti futuri ed eventuali?
Nel contesto del pignoramento presso terzi, i crediti futuri sono quelli che maturano dopo la notifica, come le mensilità di pensione successive. La Cassazione ha riconosciuto che anche questi crediti possono essere pignorati nell’esecuzione esattoriale .
- Posso contestare l’atto se il pignoramento riguarda una pensione integrativa?
Le pensioni integrative (fondi pensione, PIP) sono equiparate alle pensioni ordinarie e quindi godono delle stesse tutele fino alla soglia di impignorabilità. Tuttavia, i contratti di previdenza complementare possono prevedere regole diverse; occorre analizzare il regolamento del fondo.
- In quali casi il giudice può ridurre o annullare il pignoramento?
Il giudice può ridurre o annullare il pignoramento se rileva violazioni del minimo vitale, errori formali, prescrizione del credito, illegittima notifica o se la pensione è interamente regolata dal diritto straniero che vieta il pignoramento. Presentare un ricorso ben motivato aumenta le probabilità di successo.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento, proponiamo alcune simulazioni numeriche. I casi si basano sui limiti vigenti al 23 giugno 2026 (assegno sociale 546,24 €).
Esempio 1: Pensione netta italiana di 1.800 € al mese
Calcolo del minimo impignorabile: 1.092,48 € (doppio assegno sociale). L’eccedenza è 707,52 €.
Procedura ordinaria: il pignoramento ordinario consente di prelevare al massimo un quinto dell’eccedenza, quindi 707,52 € × 1/5 = 141,50 €.
Procedura esattoriale (art. 72‑ter): il reddito rientra nella fascia 1.092,48 € – 2.500 €, quindi la quota massima è un decimo. La somma pignorabile è 707,52 € × 1/10 = 70,75 € .
Risultato: nella procedura esattoriale il prelievo è inferiore (70,75 €), mentre nella procedura ordinaria la trattenuta è maggiore (141,50 €). In entrambi i casi il pensionato conserva 1.092,48 €.
Esempio 2: Pensione italiana di 3.500 € netti
Eccedenza rispetto al minimo vitale: 3.500 € – 1.092,48 € = 2.407,52 €.
Procedura esattoriale: trattandosi di pensione superiore a 2.500 € ma inferiore a 5.000 €, la quota prelevabile è un settimo dell’eccedenza: 2.407,52 € ÷ 7 ≈ 344,00 € .
Procedura ordinaria: un quinto dell’eccedenza: 2.407,52 € ÷ 5 = 481,50 €.
Risultato: la procedura esattoriale comporta una trattenuta minore (344,00 €) rispetto alla procedura ordinaria (481,50 €).
Esempio 3: Pensione estera accreditata su conto corrente italiano
Supponiamo una pensione tedesca di 2.000 € netti accreditata su un conto in Italia. L’Agenzia Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento sul conto.
- Applicazione della legge straniera: in base alla sentenza Cass. 32123/2024 si applica la normativa tedesca. Se la legge tedesca prevede l’impignorabilità dell’intera pensione, l’agente non può trattenere nulla; occorre fornire prova della legge applicabile.
- Accredito sul conto pignorato: se la banca riceve l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis, deve versare l’intero saldo attivo maturato nei 60 giorni successivi . Tuttavia, resta impignorabile la soglia di 1.092,48 € secondo il diritto italiano (se applicabile) o i limiti stabiliti dalla legge tedesca.
- Calcolo della quota esattoriale: se si applicassero i limiti italiani, l’eccedenza (2.000 € – 1.092,48 € = 907,52 €) verrebbe pignorata nella misura di un decimo (90,75 €). L’ente previdenziale tedesco potrebbe però opporsi al pignoramento per contrarietà alla propria legge.
Esempio 4: Pignoramento di pensione pubblica con più creditori
Un pensionato pubblico percepisce 3.000 € netti e ha:
- un pignoramento per assegno di mantenimento;
- un pignoramento per tributi locali;
- un pignoramento per contributi previdenziali.
Il D.P.R. 180/1950 consente di trattenere:
| Tipo di credito | Percentuale |
|---|---|
| Assegno di mantenimento | 1/3 |
| Tributi e contributi | 1/5 per ciascuno |
Applicando le percentuali:
- Assegno di mantenimento: 3.000 € × 1/3 = 1.000 €.
- Tributi: 3.000 € × 1/5 = 600 €.
- Contributi previdenziali: 3.000 € × 1/5 = 600 €.
Il totale sarebbe 2.200 €, ma la legge stabilisce che la somma delle quote non può superare la metà, cioè 1.500 € . Pertanto il giudice dovrà ridurre le trattenute per rispettare questo limite.
Esempio 5: Pignoramento su conto corrente con saldo iniziale negativo
Il contribuente ha un conto corrente con saldo negativo (–200 €) al momento della notifica. Il mese successivo riceve l’accredito della pensione di 1.500 €. La Cassazione ha stabilito che la banca è obbligata a versare all’agente della riscossione l’intero saldo attivo maturato entro 60 giorni . Pertanto:
- Il saldo passa da –200 € a +1.300 € dopo l’accredito (1.500 – 200 €). L’eccedenza sopra i 1.092,48 € è 207,52 €.
- La banca dovrà versare 207,52 € (o 130 € se la pensione è pignorata nella misura di un decimo) all’Agenzia Entrate‑Riscossione, mentre il pensionato conserverà almeno 1.092,48 € sul conto.
9. Conclusione e invito ad agire
Il pignoramento della pensione, soprattutto quando la pensione proviene da un ente estero, è una materia complessa che intreccia norme di diritto interno e internazionale. I limiti di pignorabilità fissati dall’art. 545 c.p.c. – doppio assegno sociale o minimo di 1.000 euro – costituiscono un baluardo per la dignità del pensionato. Le procedure esattoriali disciplinate dal D.P.R. 602/1973 permettono all’Agenzia Entrate‑Riscossione di agire rapidamente con quote (1/10, 1/7, 1/5) , ma restano soggette ai limiti costituzionali e alle interpretazioni della giurisprudenza .
Abbiamo visto come sia possibile opporsi al pignoramento attraverso ricorsi, opposizioni e richieste di sospensione; come esistano strumenti alternativi (rateizzazioni, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento) che consentono di affrontare i debiti in modo più sostenibile; e come nel caso di pensioni estere occorra verificare il diritto applicabile.
Agire tempestivamente è fondamentale per salvaguardare il proprio reddito e non subire trattenute indebite.
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