Introduzione
Per chi opera come imprenditore, professionista o privato cittadino, scoprire che i propri conti correnti sono stati bloccati dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) è una delle esperienze più destabilizzanti che si possano immaginare. In passato questa eventualità era piuttosto rara, ma l’entrata in vigore di norme speciali sulla riscossione, l’estensione dei poteri investigativi del fisco e le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno reso l’accertamento fiscale e il conseguente pignoramento di crediti presso terzi un tema di grande attualità. Oggi il blocco del conto corrente non riguarda soltanto chi ha debiti ingenti; può colpire chiunque abbia lasciato insolute cartelle esattoriali, sanzioni amministrative o debiti tributari.
Dal mese di dicembre 2025 il legislatore italiano ha completato il riordino della normativa sulla riscossione: il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 ha raccolto in un unico testo le disposizioni in materia di versamenti e riscossione, mentre la Cassazione ha definito con precisione i confini dell’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 (pignoramento diretto presso terzi) stabilendo che il blocco di un conto dura sessanta giorni e interessa non solo le somme presenti al momento della notifica, ma anche gli accrediti successivi . Parallelamente, altre sentenze hanno chiarito che la presunzione di ricavi derivante dai versamenti sul conto (art. 32 D.P.R. 600/1973) può essere superata solo con una prova analitica , e che il fisco può estendere le indagini ai conti di familiari o conviventi se esistono elementi indiziari concreti .
Scrivere su questi temi richiede però non solo competenza giuridica, ma anche un taglio divulgativo che consenta a chi legge di comprendere i propri diritti e le possibili difese. Per questo l’articolo offre un percorso passo‑passo dalla notifica dell’atto fino alle strategie di difesa, corredato da tabelle riepilogative, esempi numerici, riferimenti normativi e un’ampia sezione di domande e risposte. La prospettiva è quella del debitore/contribuente, ossia di chi subisce l’esecuzione e deve trovare una soluzione concreta.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Al centro di questo contributo vi è l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Monardo è:
- Cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi ministeriali;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Coordinatore di professionisti operanti su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire una difesa integrata nelle procedure fiscali.
Il suo studio offre servizi che vanno dall’analisi degli atti di accertamento alla proposizione di ricorsi (tributari o civili), dalla richiesta di sospensione dell’esecuzione alla trattativa con l’ente di riscossione, fino all’elaborazione di piani di rientro o all’accesso agli strumenti di definizione agevolata e sovraindebitamento. In questo modo il contribuente non è lasciato solo davanti a banche, fisco e tribunali.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
L’analisi della normativa è indispensabile per capire come il fisco può accedere ai conti correnti, quando il blocco è legittimo e quali limiti esistono. Di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni vigenti a dicembre 2025.
1.1 Poteri investigativi del fisco: art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972
L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 attribuisce agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ampi poteri di controllo. I funzionari possono chiedere documenti, convocare il contribuente, effettuare accessi, ispezioni e verifiche e, soprattutto, acquisire dati bancari. Le informazioni ottenute servono per determinare il reddito presunto quando il contribuente non giustifica le operazioni .
- Presunzione legale sui versamenti e prelievi: se il contribuente non dimostra la natura non imponibile dei versamenti e prelievi superiori a 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese non annotati in contabilità, tali somme sono considerate ricavi o compensi . La presunzione vale per tutte le imposte dirette e per l’IVA (art. 51 D.P.R. 633/1972) e si supera solo con prova analitica. La Cassazione ha ribadito questo principio, affermando che sia i versamenti sia i prelevamenti concorrono a formare il reddito salvo prova contraria .
- Autorizzazione per le indagini bancarie: l’acquisizione di dati bancari deve essere autorizzata dal direttore dell’ufficio o da un dirigente delegato. Tuttavia la giurisprudenza chiarisce che l’omessa allegazione dell’autorizzazione all’avviso di accertamento è una mera irregolarità, sanabile se non pregiudica il diritto di difesa .
- Segreto professionale: quando le indagini riguardano un professionista (avvocato, commercialista, notaio), la Guardia di Finanza deve fermarsi di fronte all’opposizione del segreto professionale e richiedere un provvedimento del giudice. La Cassazione ha stabilito che la violazione di questo obbligo rende inutilizzabile la prova e invalida l’atto di accertamento .
1.2 Pignoramento speciale del conto corrente: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973
L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore verso terzi tramite una procedura semplificata: invece di citare in giudizio la banca, l’agente può notificare direttamente al terzo un ordine di pagamento. Secondo la norma, il terzo deve versare le somme maturate entro sessanta giorni per i crediti già esigibili e alle rispettive scadenze per quelli futuri . In caso di inadempimento, si applicano le sanzioni previste per il pignoramento ordinario.
La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di sessanta giorni non è solo un margine per decidere se pagare, ma un vero e proprio periodo di custodia: la banca deve versare all’Agente della riscossione sia il saldo esistente sia gli accrediti che maturano entro i sessanta giorni, anche se il conto era vuoto al momento della notifica . La sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 ha espresso il seguente principio di diritto:
Nel pignoramento speciale esattoriale, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo la notifica, va versato alla riscossione se si realizza entro i sessanta giorni previsti dalla legge.
Questa interpretazione estende notevolmente l’efficacia del pignoramento e incide sulla disponibilità immediata delle somme. È fondamentale che il debitore richieda sospensione o rateizzazione prima che il termine scada per evitare che gli accrediti vengano incamerati.
1.3 Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni: art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 e art. 545 c.p.c.
Il legislatore ha introdotto limiti per proteggere le retribuzioni e le pensioni dal pignoramento fiscale. L’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’agente della riscossione può trattenere:
- fino a un decimo della retribuzione netta se l’importo non supera 2.500 €;
- fino a un settimo per importi tra 2.500 € e 5.000 €;
- fino a un quinto per importi superiori a 5.000 € .
Questi limiti derivano dall’art. 545 del codice di procedura civile, che dichiara impignorabili le somme destinate al sostentamento (alimenti, assegni sociali) e consente la pignorabilità degli stipendi solo entro un quinto . Le pensioni sono inoltre impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale; al di sopra di tale limite si applicano le percentuali di cui sopra .
1.4 Controllo dei conti correnti e Anagrafe rapporti finanziari
Da alcuni anni il fisco raccoglie automaticamente i dati trasmessi dalle banche all’Anagrafe dei rapporti finanziari. Secondo la normativa, gli istituti comunicano periodicamente l’apertura e la chiusura dei conti, il saldo di inizio e fine anno e i totali delle somme accreditate e addebitate . Dal 2026 questi dati saranno analizzati tramite algoritmi di intelligenza artificiale (Anonimometro) per individuare anomalie e incrociare le informazioni, ma i singoli movimenti restano consultabili solo in caso di specifici accertamenti .
1.5 Verifica inadempimenti: art. 48‑bis D.P.R. 602/1973
L’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica, prima di pagare somme superiori a 5.000 €, debbano verificare l’eventuale inadempimento del beneficiario. Se risultano cartelle di pagamento per importi pari o superiori a tale soglia, l’ente deve sospendere il pagamento e segnalare l’inadempimento all’Agenzia della riscossione . Questa procedura impedisce l’erogazione di pensioni o TFR quando l’interessato ha debiti fiscali, con la conseguenza che l’AdER può intervenire con pignoramento .
1.6 Dilazione e rateizzazione: art. 19 D.P.R. 602/1973
Il pagamento rateale rappresenta uno dei principali rimedi per evitare o sospendere il pignoramento. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973, aggiornato al 1º gennaio 2025, consente al contribuente in difficoltà economica di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Per importi fino a 120.000 € l’AdER può concedere fino a 84 rate mensili per le istanze presentate nel biennio 2025‑2026 ; per richieste presentate nel biennio 2027‑2028 le rate massime salgono a 96 e, dal 2029, a 108 . Per debiti superiori a 120.000 € è possibile ottenere fino a 120 rate mensili .
Il contribuente deve dimostrare la temporanea difficoltà economico‑finanziaria; il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. L’accettazione della rateizzazione sospende le procedure esecutive, ma non impedisce l’iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi.
1.7 Norme sul preavviso e sul contraddittorio
L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede la notifica del preavviso di fermo o di ipoteca almeno trenta giorni prima dell’esecuzione. Per gli accertamenti fiscali la legge 212/2000 (Statuto del contribuente) impone un principio di contraddittorio preventivo: l’Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’avviso di accertamento. La circolare AdE 17/2020 ha precisato che l’invito è obbligatorio per determinate attività e che la mancata attivazione del contraddittorio può determinare la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che l’esito sarebbe stato diverso .
1.8 Codice della Crisi d’Impresa e sovraindebitamento
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori), la Legge 3/2012 e, dal luglio 2022, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono strumenti di risanamento. Il piano del consumatore permette di ristrutturare i debiti sotto la supervisione di un Organismo di Composizione della Crisi; al termine, il giudice omologa un piano che può prevedere la falcidia dei debiti e consente l’esdebitazione dopo l’adempimento . Sono ammissibili anche debiti tributari e contributivi, purché il piano preveda la soddisfazione paritaria o meglio di quanto otterrebbe l’Erario in caso di liquidazione .
La Legge 3/2012 è stata integrata dal decreto legislativo 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, che hanno armonizzato le procedure con quelle del Codice della crisi, introducendo la figura del gestore della crisi e dell’esperto negoziatore. L’Avv. Monardo, in quanto gestore e negoziatore, assiste i clienti nell’avviare queste procedure.
1.9 Novità del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico riscossione)
Con decorrenza 27 marzo 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 33/2025, che ha riunificato in un testo unico le norme in materia di versamenti e riscossione. Le disposizioni saranno pienamente operative dal 1º gennaio 2026 e ricalcano in gran parte gli articoli del D.P.R. 602/1973, ma con alcune innovazioni:
- recepiscono in modo esplicito i limiti di pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni;
- riordinano le procedure di pignoramento presso terzi, compresa la necessità di applicare le ritenute fiscali sui pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento ;
- disciplinano la conservazione delle copie delle cartelle e dei ruoli, introducendo obblighi di conservazione per cinque anni;
- rafforzano il coordinamento con l’art. 21 della legge delega n. 111/2023.
Il nuovo testo unico conferma la disciplina del pignoramento speciale e della verifica degli inadempimenti, riproponendo i termini di 60 giorni e le percentuali di prelievo. Per ora, dunque, la giurisprudenza formatasi sul D.P.R. 602/1973 rimane pienamente applicabile.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica
La notifica di un atto fiscale o di un pignoramento non deve cogliere impreparato il debitore. Comprendere le tappe successive consente di sfruttare i rimedi previsti dalla legge.
2.1 Notifica degli atti e verifica di regolarità
- Ricezione dell’avviso di accertamento o della cartella esattoriale: la notifica avviene via posta raccomandata, PEC o messo comunale. L’atto deve contenere l’indicazione dell’imposta o tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
- Verifica dei termini di decadenza e prescrizione: occorre controllare se la cartella è stata notificata entro i termini previsti dalla legge (generalmente 5 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento per le imposte dirette e 3 anni per l’IVA). Decorso il termine, l’atto è nullo.
- Controllo della notifica: la Corte di Cassazione ha stabilito che eventuali irregolarità nella notifica (ad esempio, mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie) costituiscono vizi formali che comportano la nullità solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio . Pertanto è essenziale raccogliere tutte le ricevute e verificare la correttezza delle modalità di notifica.
- Preavviso di fermo o ipoteca: prima dell’iscrizione del fermo amministrativo su veicoli o dell’ipoteca sugli immobili l’AdER deve inviare un preavviso con almeno 30 giorni di anticipo. Il mancato rispetto di questo termine consente di eccepire la nullità dell’atto.
2.2 Invito al contraddittorio
In molti casi, prima di emettere un avviso di accertamento l’ufficio deve convocare il contribuente. La Legge 212/2000 e il D.L. 34/2019 hanno introdotto l’invito al contraddittorio preventivo. La circolare n. 17/2020 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’invito è obbligatorio per alcuni tipi di accertamento, soprattutto in materia di IVA; per altre imposte il contribuente deve dimostrare che la mancata convocazione gli ha impedito di far valere elementi utili . Durante il contraddittorio è possibile depositare documenti, giustificare i movimenti bancari e proporre l’adesione o l’acquiescenza.
2.3 Emissione della cartella e iscrizione a ruolo
Se il contribuente non adempie o non raggiunge un accordo, l’ufficio iscrive a ruolo il debito e affida la riscossione all’AdER. Quest’ultima invia la cartella di pagamento, che costituisce titolo esecutivo. Dal momento della notifica decorrono 60 giorni per pagare o impugnare. Trascorso tale termine senza pagamento né ricorso, l’AdER può procedere con l’esecuzione forzata.
2.4 Pignoramento del conto corrente
Il pignoramento speciale ex art. 72‑bis avviene nel seguente modo:
- Notifica dell’atto al debitore e alla banca: l’AdER invia contemporaneamente al debitore e alla banca un ordine di pagamento. L’atto deve contenere l’importo da riscuotere, i termini per versare e l’avvertenza che la banca diviene terzo debitore.
- Blocco delle somme: non appena riceve l’ordine, la banca blocca le somme presenti sul conto e quelle che vi affluiranno nei successivi 60 giorni. La Cassazione ha chiarito che il blocco opera anche se il conto è a zero o in rosso ; eventuali accrediti (stipendi, bonifici, rimborsi) sono immediatamente vincolati e trasferiti all’AdER .
- Pagamento all’AdER: la banca ha 60 giorni per versare le somme maturate. Se non lo fa, l’AdER può agire nei suoi confronti come avviene per il pignoramento ordinario.
- Istanze di sospensione: il debitore può presentare un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o all’AdER. La sospensione può essere concessa se l’atto è viziato, se il debito è prescritto, se vi sono errori di persona o se la somma è stata già pagata. È altresì possibile chiedere la rateizzazione; il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione salvo che sia già avvenuta l’assegnazione delle somme .
- Eventuali opposizioni: entro 60 giorni il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali o opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare l’esistenza del credito. La Cassazione ha stabilito che la mancata iscrizione della procedura nel registro degli espropri nei termini di 15 giorni rende il pignoramento inefficace e che il rimedio è il reclamo ex art. 630 c.p.c., non l’opposizione agli atti .
2.5 Pignoramento di conti cointestati o di terzi
Quando il conto è cointestato, la banca deve bloccare solo la quota parte del debitore. Se il conto è intestato a un familiare o convivente, l’AdER può estendere l’indagine solo quando esistono indizi concreti che dimostrano la fittizia intestazione. La Cassazione ha affermato che i vincoli di parentela o convivenza non bastano da soli: occorrono elementi ulteriori come una sproporzione tra reddito e movimentazioni o la mancanza di attività economica del terzo . Il contribuente può opporsi dimostrando la titolarità esclusiva del conto.
3 Difese e strategie legali
3.1 Contestazione dell’accertamento
Se il contribuente ritiene infondato l’accertamento, può presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento. Le principali strategie difensive sono:
- Eccepire la nullità per difetto di motivazione: l’atto deve indicare con chiarezza i fatti, le norme violate e la quantificazione del tributo. L’assenza di motivazione integra violazione di legge.
- Contestare l’uso delle presunzioni bancarie: il contribuente può fornire prova analitica che i versamenti e i prelievi derivano da somme non tassabili (ad es. restituzione di prestiti, somme del coniuge, movimentazioni interne). È utile presentare estratti conto, ricevute, contratti di mutuo.
- Far valere la tardività dell’accertamento o la prescrizione: le imposte e le sanzioni si prescrivono entro determinati termini; la decadenza o prescrizione va eccepita in giudizio.
- Invocare il contraddittorio violato: se l’amministrazione non ha convocato il contribuente quando era obbligatorio, il ricorso può essere accolto se si dimostra che l’esito sarebbe stato diverso .
- Dedurre l’illegittima acquisizione delle prove: quando la Guardia di Finanza acquisisce documenti in violazione del segreto professionale o senza autorizzazione, le prove sono inutilizzabili .
3.2 Richiesta di rateizzazione e sospensione
Una delle difese più efficaci consiste nel richiedere la rateizzazione del debito. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente la dilazione fino a 84 rate (per le domande presentate nel 2025‑2026) o fino a 120 rate per debiti superiori a 120.000 € . Presentando la domanda prima che la banca versi le somme, il debitore può ottenere la sospensione dell’atto di pignoramento. È importante allegare:
- il proprio documento d’identità e codice fiscale;
- l’attestazione ISEE o altra documentazione che dimostri la temporanea difficoltà economica;
- eventuali certificati medici o spese straordinarie.
La rateizzazione comporta il pagamento di interessi di dilazione e la decadenza in caso di mancato versamento di cinque rate. Tuttavia consente di evitare l’espropriazione e di mantenere la propria attività.
3.3 Definizione agevolata (rottamazione)
La rottamazione delle cartelle, introdotta a più riprese dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022) e prorogata nel 2025, consente di estinguere i debiti affidati all’AdER dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio . Nelle edizioni successive (Rottamazione‑quater, quater‑bis e quinquies) il legislatore ha ampliato la platea e previsto scadenze differenziate. Per aderire è necessario:
- Presentare domanda telematica entro la data indicata dal decreto attuativo;
- Indicare quali cartelle si vogliono rottamare;
- Pagare le rate alle scadenze fissate (generalmente in quattro o dieci rate);
- Mantenere regolari i versamenti: il pagamento anche di una sola rata in ritardo comporta la perdita del beneficio, con ripresa delle azioni esecutive.
L’adesione alla definizione agevolata sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi; tuttavia, se il debito derivava da sentenze penali o da recupero di aiuti di Stato, non può essere rottamato. Le procedure di definizione agevolata hanno natura complessa ed è utile affidarsi a un professionista per valutare la convenienza e per compilare la domanda .
3.4 Strumenti di sovraindebitamento e accordi di ristrutturazione
Per chi si trova in una situazione di insolvenza generalizzata, la legislazione offre diverse procedure:
- Piano del consumatore: rivolto ai soggetti non fallibili (famiglie, professionisti, pensionati) che possono proporre al giudice un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti entro un periodo massimo di cinque anni. Il giudice omologa il piano se soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella ottenibile in una procedura liquidatoria .
- Accordo di composizione della crisi: previsto per imprenditori e professionisti non soggetti a fallimento, consente di definire un accordo con i creditori sotto il controllo di un OCC. Il piano può prevedere la continuità aziendale, la vendita di beni o la conversione del debito in strumenti finanziari.
- Esdebitazione (scarico dei debiti residui): al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata, il debitore persona fisica può chiedere la cancellazione dei debiti insoddisfatti. L’istituto, introdotto dall’art. 282 CCII e dalla legge 3/2012, mira a dare al debitore meritevole una seconda chance .
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021, consente all’imprenditore in crisi di avviare un tavolo di trattative assistito da un esperto (nominato dalla Camera di commercio) per ristrutturare i debiti e preservare la continuità aziendale. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste le imprese nella redazione del piano e nelle trattative con i creditori.
3.5 Difesa penale e ricorsi straordinari
Quando l’accertamento è collegato a reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta, sottrazione fraudolenta), oltre alle sanzioni amministrative si rischia il processo penale. In tali casi occorre una difesa coordinata che affronti sia l’aspetto fiscale sia quello penale. L’avvocato può:
- presentare istanze di archiviazione o di sospensione condizionata del procedimento;
- impugnare i sequestri preventivi o probatori;
- proporre ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica o al Capo dello Stato per ottenere l’annullamento dell’atto in autotutela.
Il rispetto delle garanzie procedimentali (sequestro domiciliare, segreto professionale) assume un ruolo fondamentale; la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che la violazione del segreto professionale rende nulla la prova e l’accertamento .
4 Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Rottamazione e saldo e stralcio
Oltre alla definizione agevolata, negli ultimi anni sono stati introdotti altri istituti:
- Saldo e stralcio dei debiti in sofferenza: rivolto a persone fisiche in grave difficoltà economica, consente di pagare una percentuale del debito (fino al 35%) e di stralciare la restante parte. La misura è stata introdotta con la legge di bilancio 2019 e riproposta negli anni successivi.
- “Stralcio automatico” dei debiti di importo fino a 1.000 € affidati all’AdER dal 2000 al 2015: la legge 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico di tali carichi, salvo che derivino da sanzioni penali o tributi locali.
- Misure di esdebitazione per i soggetti incapienti: il CCII ha introdotto una procedura semplificata per i debitori che non possono offrire alcuna utilità ai creditori. Dopo tre anni dal deposito dell’istanza, i debiti residui vengono cancellati.
4.2 Piani di rientro e accordi stragiudiziali
In molti casi è possibile negoziare direttamente con l’AdER o con la banca un piano di rientro. La trattativa può prevedere:
- la riduzione dell’ipoteca o il parziale svincolo dei beni;
- il pagamento di una somma a stralcio in un’unica soluzione;
- la compensazione con crediti vantati dal contribuente verso la pubblica amministrazione;
- la cessione del quinto dello stipendio o della pensione per saldare il debito.
Un professionista esperto è in grado di valutare la convenienza di ciascuna soluzione e di presentare istanze motivate che spesso conducono a un accordo vantaggioso.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: trascurare un avviso di accertamento o una cartella di pagamento è l’errore più grave. I termini per ricorrere sono perentori; superati i 60 giorni, l’esecuzione è inevitabile.
- Pensare che un conto vuoto sia al sicuro: la Cassazione ha chiarito che il pignoramento speciale aggredisce anche gli accrediti futuri . Conviene agire subito per sospendere o rateizzare.
- Affidarsi a difese generiche: contestare la presunzione sui movimenti bancari senza presentare prove puntuali è inutile. Occorre fornire documenti e spiegazioni analitiche.
- Ricorrere tardivamente al professionista: un avvocato esperto può individuare vizi formali (mancata autorizzazione alle indagini, preavviso non inviato, errata notifica) solo se coinvolto tempestivamente.
- Sottovalutare le tutele delle pensioni e degli stipendi: conoscere i limiti di pignorabilità consente di richiedere la restituzione delle somme prelevate oltre il dovuto .
- Non attivare le procedure di sovraindebitamento: molti ignorano che i debiti fiscali possono essere ricompresi nei piani del consumatore o negli accordi di ristrutturazione, con possibile esdebitazione.
- Tralasciare il contraddittorio: l’assenza di contraddittorio può essere dedotta in giudizio e condurre all’annullamento dell’accertamento solo se si dimostra la lesione del diritto di difesa .
6 Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione si riportano alcune tabelle sintetiche con riferimenti normativi, termini e limiti di pignoramento. Le tabelle non sostituiscono l’analisi approfondita, ma aiutano a orientarsi rapidamente.
Tabella 1 – Principali norme sulla riscossione
| Normativa | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 32 D.P.R. 600/1973 | Potere di accertamento | Gli uffici possono ottenere dati da banche e attribuire valore di presunzione a versamenti e prelievi non giustificati . |
| Art. 51 D.P.R. 633/1972 | IVA – conti bancari | Estende la presunzione anche all’imposta sul valore aggiunto, consentendo l’accertamento induttivo basato sui movimenti bancari. |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento speciale | Il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme maturate, incluse quelle che maturano durante il periodo . |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Limiti pignoramento stipendi/pensioni | Pignorabilità limitata al 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo . |
| Art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 | Verifica inadempimenti | Le P.A. sospendono i pagamenti superiori a 5.000 € se il beneficiario ha cartelle esattoriali . |
| Art. 19 D.P.R. 602/1973 | Rateizzazione | Consente la dilazione fino a 84, 96 o 108 rate; fino a 120 rate per debiti oltre 120.000 € . |
| Art. 7‑quinquies L. 212/2000 | Prove illegali | Dichiara inutilizzabili le prove ottenute senza autorizzazione o in violazione della legge . |
| Art. 545 c.p.c. | Crediti impignorabili | Impone limiti al pignoramento di pensioni e stipendi e tutela le somme destinate al sostentamento . |
Tabella 2 – Termini procedurali
| Fase | Termine | Normativa |
|---|---|---|
| Impugnazione cartella | 60 giorni dalla notifica | Art. 24, D.Lgs. 546/1992 |
| Invio preavviso di fermo/ipoteca | 30 giorni prima dell’iscrizione | Art. 50 D.P.R. 602/1973 |
| Pagamento pignoramento presso terzi | 60 giorni dalla notifica dell’ordine | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 |
| Presentazione ricorso contro l’atto esecutivo | 20 giorni (opposizione 617 c.p.c.) | Art. 617 c.p.c. |
| Decadenza pignoramento per mancata iscrizione al registro | 15 giorni | Cass. 3494/2025 |
| Richiesta rateizzazione | entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Durata pignoramento su conto | 60 giorni (vincolo su nuovi accrediti) | Cass. 28520/2025 |
Tabella 3 – Percentuali di pignoramento di pensioni/stipendi
| Importo netto mensile | Percentuale massima pignorabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 2.500 € | 1/10 | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| 2.500 € – 5.000 € | 1/7 | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Oltre 5.000 € | 1/5 | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Pensioni (minimo vitale) | Impignorabilità fino al triplo dell’assegno sociale | Art. 545 c.p.c., L. 142/2022 |
Tabella 4 – Piani di sovraindebitamento
| Strumento | Soggetti destinatari | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori, professionisti, imprenditori minori | Prevede la ristrutturazione dei debiti con falcidia e pagamento in un periodo concordato; richiede l’intervento del giudice . |
| Accordo di composizione della crisi | Imprenditori non fallibili | Consente di raggiungere un accordo con i creditori sotto la supervisione di un OCC; può prevedere la continuità aziendale e l’esdebitazione. |
| Liquidazione controllata | Debitori incapienti | Prevede la liquidazione del patrimonio con eventuale esdebitazione al termine; tutela il debitore meritevole. |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Tavolo di trattative con l’ausilio di un esperto nominato dalla Camera di commercio; mira a evitare l’insolvenza. |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Il fisco può controllare i miei conti senza avvisarmi? Sì. Le banche trasmettono periodicamente i dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari, e l’Agenzia delle Entrate può richiedere informazioni mirate durante un accertamento senza informare preventivamente il contribuente .
- I versamenti su conti di parenti possono essere presi in esame? Solo se ci sono elementi concreti che dimostrano una fittizia intestazione o movimenti incompatibili con il reddito del familiare. I rapporti di parentela non sono sufficienti .
- Posso dimostrare che i prelievi dal mio conto non sono ricavi? Sì. La presunzione dell’art. 32 si supera fornendo una spiegazione analitica di ciascun movimento (ad esempio, bonifici a terzi, restituzione di prestiti). Documentare la provenienza delle somme è fondamentale .
- La banca può bloccare il conto senza preavviso? Per i pignoramenti ordinari serve un’ordinanza del giudice, ma nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis l’AdER può ordinare direttamente il blocco senza passare per il tribunale . La banca deve eseguire l’ordine immediatamente.
- Se il conto è cointestato, si blocca tutto? No. Il pignoramento colpisce solo la quota parte del debitore. Gli altri intestatari devono dimostrare la loro titolarità e possono chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
- Le pensioni e gli stipendi sono sempre pignorabili? Esistono limiti. Le pensioni sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale; oltre tale soglia si applicano le percentuali dell’art. 72‑ter . Gli stipendi seguono le stesse percentuali.
- Quanto dura il blocco del conto? Il vincolo dura 60 giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento. Durante questo periodo la banca deve versare all’AdER anche gli accrediti successivi .
- È possibile sospendere il pignoramento? Sì. Presentando una domanda di rateizzazione o un’istanza di sospensione basata su motivi validi (prescrizione, errata notifica, pagamento già avvenuto). La sospensione è concessa dal giudice o dallo stesso Agente della riscossione.
- La rottamazione blocca il pignoramento? L’adesione alla definizione agevolata sospende le procedure esecutive, ma solo dopo il pagamento della prima rata. Se la rata non viene pagata, il pignoramento riprende.
- Cosa succede se la banca non versa le somme? L’AdER può agire direttamente nei confronti della banca (terzo pignorato) per ottenere il pagamento e può applicare le sanzioni previste dall’art. 72‑bis.
- Quali sono gli errori formali che possono annullare l’atto? Ad esempio, l’assenza del preavviso di fermo, la mancanza di motivazione, l’omessa notifica al debitore cointestatario, l’omessa autorizzazione alle indagini bancarie (se l’assenza pregiudica la difesa) .
- Posso oppormi se non sono stato convocato al contraddittorio? Sì, ma occorre dimostrare che il risultato dell’accertamento sarebbe stato diverso. Il contraddittorio è obbligatorio soprattutto per l’IVA .
- Il pignoramento può riguardare anche beni immobili? Sì. L’AdER può iscrivere ipoteca sugli immobili e procedere al loro esproprio. Anche in questo caso è necessario un preavviso di 30 giorni e, per importi inferiori a 20.000 €, non è consentita l’ipoteca.
- Cosa succede se il fisco usa prove illegittime? Le prove acquisite senza autorizzazione o in violazione del segreto professionale sono inutilizzabili; l’atto di accertamento è nullo .
- È possibile conciliare la controversia in fase di giudizio? Sì. Fino alla pronuncia della sentenza la parte può accedere all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale, con riduzione delle sanzioni.
- Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e speciale? Nel pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. è necessario ricorrere al giudice e notificare l’atto al terzo; nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis l’AdER agisce direttamente, riducendo tempi e costi e trasferendo l’onere al terzo.
- Cosa accade se il prelievo supera i limiti di pignoramento? Il debitore può impugnare l’atto e chiedere la restituzione della parte eccedente. Gli accrediti futuri devono essere ripartiti secondo le percentuali stabilite dalla legge.
- I debiti fiscali si prescrivono? Sì. Ogni imposta ha un proprio termine di prescrizione (in genere cinque anni). Il decorso del tempo senza atti interruttivi può determinare l’estinzione del debito, ma la prescrizione deve essere eccepita dal contribuente.
- Posso chiudere il conto e aprirne un altro? No. La chiusura non annulla il pignoramento; l’AdER può estendere il vincolo anche ai conti successivi e può pignorare i crediti presso terzi come datori di lavoro, committenti e locatari.
- La banca può compensare il pignoramento con un proprio credito? Se il conto corrente presenta uno scoperto (fido), la banca ha diritto di compensare il proprio credito con le somme esistenti. Tuttavia non può trattenere somme oltre il proprio credito; eventuali abusi sono contestabili in giudizio.
8 Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Esempio di pignoramento di un conto con accrediti futuri
Scenario: il signor Marco ha un debito fiscale di 12.000 € e riceve un atto di pignoramento speciale ex art. 72‑bis il 1º ottobre 2025. Il suo conto corrente presenta un saldo di 500 € e riceverà lo stipendio di 2.000 € il 10 ottobre. Marco non presenta alcuna istanza di rateizzazione.
- Giorno 1 (notifica): la banca blocca i 500 € esistenti.
- Giorno 10: arriva lo stipendio di 2.000 €; essendo superiore a 2.500 €, è pignorabile fino a 1/10 per la quota retributiva (cioè 200 €) ma, poiché il pignoramento è speciale e rientra nello spatium deliberandi, la Cassazione n. 28520/2025 ritiene che l’intero saldo possa essere versato all’AdER . Nella pratica le banche trattengono l’intero importo maturato nel periodo.
- Giorno 15: Marco riceve un bonifico di 1.000 € da un parente. Anche questo importo viene vincolato.
- Giorno 60: la banca versa all’AdER le somme complessivamente incamerate (500 € + 2.000 € + 1.000 € = 3.500 €) e comunica l’eventuale saldo residuo. Se Marco non ha pagato il residuo, l’AdER può notificare un nuovo pignoramento.
Osservazioni: se Marco avesse presentato immediatamente una domanda di rateizzazione, il pagamento della prima rata avrebbe sospeso l’esecuzione e gli accrediti successivi sarebbero rimasti disponibili. Inoltre, se lo stipendio fosse stato accreditato dopo i 60 giorni, avrebbe beneficiato dei limiti di pignorabilità (1/10, 1/7 o 1/5).
8.2 Simulazione di rateizzazione
Supponiamo che la signora Lucia abbia un debito iscritto a ruolo di 24.000 € nel 2025. Presenta richiesta di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Poiché il debito è inferiore a 120.000 €, può ottenere 84 rate mensili. Se l’AdER concede l’istanza, Lucia pagherà 24.000 € / 84 = 285,71 € al mese più interessi. Il pagamento della prima rata sospende un pignoramento già avviato. Se Lucia non paga cinque rate (anche non consecutive), decadrà dal beneficio e l’AdER potrà riprendere l’esecuzione.
8.3 Esempio di rottamazione
Il signor Antonio ha quattro cartelle relative a IRPEF, IVA e contributi INPS per un totale di 30.000 € affidati all’AdER tra il 2005 e il 2018. Con la rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio 2023 e prorogata per il 2025, Antonio può estinguere il debito pagando solo il capitale (20.000 €) e le spese di notifica (500 €). La somma residua (9.500 €) relativa a sanzioni e interessi è cancellata. Presenta la domanda telematica entro il termine stabilito e sceglie di pagare in quattro rate. Il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti in corso.
9 Conclusione
L’accertamento fiscale e il conseguente blocco del conto corrente sono strumenti sempre più incisivi nelle mani dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il legislatore ha introdotto procedure semplificate (art. 72‑bis) che consentono all’AdER di pignorare i crediti presso terzi senza l’intervento del giudice e di bloccare anche i versamenti futuri . Allo stesso tempo ha fissato limiti per tutelare le pensioni e gli stipendi e ha ampliato le possibilità di rateizzazione .
Per il debitore è essenziale agire tempestivamente: verificare la regolarità della notifica, valutare la possibilità di un ricorso, richiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione. Conoscere gli strumenti di sovraindebitamento offre un’ulteriore via d’uscita per chi si trova in difficoltà strutturali. La giurisprudenza più recente della Cassazione fornisce spunti di difesa, ad esempio in tema di presunzioni bancarie, segreto professionale, durata del pignoramento e requisiti della notifica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di professionisti sono pronti ad affiancare il contribuente in ogni fase: dall’analisi dell’atto di accertamento alla redazione del ricorso, dalla negoziazione con l’AdER alla presentazione di piani del consumatore o di accordi di ristrutturazione. Grazie all’esperienza maturata nella Corte di Cassazione, alla qualifica di gestore della crisi e di esperto negoziatore, lo studio può individuare soluzioni personalizzate che consentono di bloccare le azioni esecutive, ridurre o cancellare il debito e salvaguardare il patrimonio.
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