Come impugnare un avviso di accertamento fiscale: guida legale completa e aggiornata

Introduzione

L’avviso di accertamento è uno degli atti più temuti dal contribuente. Rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate ridetermina il reddito o l’imposta dovuta e richiede il pagamento di somme spesso elevate. Ignorarlo o affrontarlo con superficialità può comportare conseguenze pesantissime: sanzioni, interessi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti o il blocco dei conti bancari. Esistono però rimedi efficaci per contestare l’atto, ottenere la sospensione dell’esecutività e, in molti casi, annullare o ridurre sensibilmente la pretesa fiscale.

Dal 2024 in poi la disciplina dell’accertamento è stata rivoluzionata dall’introduzione del contraddittorio anticipato (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente), che obbliga l’Amministrazione a confrontarsi preventivamente con il contribuente e ad assegnargli almeno 60 giorni per controdedurre prima di notificare l’atto . La violazione di tale garanzia determina l’annullabilità dell’avviso . Inoltre, i termini per impugnare (60 giorni dalla notifica ) e quelli di decadenza per l’emissione dell’accertamento (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione ) impongono di agire tempestivamente.

Perché questo articolo è importante

  • Rischi reali – L’avviso di accertamento è un atto immediatamente esecutivo: se non impugnato nei termini diventa definitivo e legittima l’Amministrazione ad avviare il recupero coattivo (ipoteca, fermo, pignoramento).
  • Errori da evitare – Molti contribuenti trascurano la notifica o presentano ricorsi generici. Errori formali o il mancato rispetto dei termini rendono inammissibile il ricorso .
  • Urgente impugnare – Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni e la domanda di sospensione dell’atto deve essere depositata quanto prima per bloccare l’esecuzione .
  • Nuove opportunità – La riforma del contraddittorio anticipato consente di far annullare l’atto se non si è stati previamente ascoltati ; la definizione agevolata (rottamazione quater) permette di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese .

L’aiuto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio offre assistenza completa nella fase pre‑contenziosa, nell’eventuale ricorso davanti alle corti di giustizia tributaria e nei negoziati con l’Agenzia delle Entrate.

Lo staff dell’Avv. Monardo analizza l’avviso di accertamento, verifica la legittimità della notifica, individua i vizi formali e sostanziali, presenta istanze di sospensione e ricorsi, attiva trattative per l’accertamento con adesione, valuta l’accesso alle definizioni agevolate e predispone piani di rientro anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento. La conoscenza del diritto bancario consente inoltre di impugnare efficacemente anche le ipoteche e i pignoramenti disposti da Agenzia Entrate‑Riscossione.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Nel prosieguo l’articolo fornisce un’analisi dettagliata del quadro normativo e giurisprudenziale, delle strategie difensive e degli strumenti alternativi, con tabelle di sintesi, risposte ai dubbi più frequenti e simulazioni pratiche.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cos’è l’avviso di accertamento fiscale

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida maggiori imposte, interessi e sanzioni in relazione a un determinato periodo d’imposta. Può riguardare imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IVA, IRAP, imposta di registro e altri tributi. Il procedimento si articola in una fase istruttoria (accessi, verifiche, richieste di documenti) e in una fase decisoria che culmina nella notifica dell’avviso.

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sono impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria non solo gli avvisi di accertamento, ma anche gli avvisi di liquidazione, i provvedimenti sanzionatori, il ruolo e la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e il rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi . La stessa norma prevede che gli atti espressi devono indicare il termine per proporre ricorso, la corte competente e le modalità di impugnazione .

1.2 Termini di impugnazione: 60 giorni

L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato . Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione e rimane sospeso nel mese di agosto per effetto della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto). La norma precisa inoltre che l’avviso di accertamento non può essere notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dal contraddittorio anticipato (vedi infra).

1.3 Termini di decadenza dell’accertamento

Il potere impositivo dell’Agenzia delle Entrate è limitato da termini decadenziali. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede che gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo .

La stessa norma prevede che la presentazione di una dichiarazione integrativa comporta lo spostamento del termine di decadenza con riferimento agli elementi integrati . Per la liquidazione automatica (art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973) e per il controllo formale (art. 36‑ter), la cartella di pagamento deve essere notificata entro il terzo o il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione .

1.4 Obbligo di contraddittorio anticipato

La riforma fiscale 2023‑2024 ha introdotto nell’ordinamento tributario l’art. 6‑bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Dal 18 gennaio 2024 tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . In pratica, l’Amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto con l’indicazione dei motivi della pretesa e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni . L’atto conclusivo non può essere adottato prima della scadenza di tale termine e deve motivare espressamente il rigetto delle osservazioni .

Il decreto ministeriale 24 aprile 2024 ha individuato gli atti “automatizzati” esclusi dall’obbligo di contraddittorio (comunicazioni ex art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973, cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione per omessi versamenti, ecc.) . Restano soggetti al contraddittorio tutti gli avvisi di accertamento ordinari, compresi quelli induttivi e quelli emessi a seguito di indagini bancarie.

1.5 Sospensione dell’atto impugnato

Quando l’esecuzione dell’avviso di accertamento può arrecare danno grave e irreparabile, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto. L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 dispone che la richiesta di sospensione deve essere contenuta nel ricorso o in atto separato notificato alle altre parti . Il presidente della corte fissa l’udienza per discutere l’istanza non oltre il trentesimo giorno . Nei casi di eccezionale urgenza può concedere la sospensione con decreto monocratico . La sospensione può essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzie ; gli effetti cessano con la pubblicazione della sentenza .

1.6 Giurisprudenza rilevante

Società estinta: nullità dell’accertamento

La Corte di Cassazione con ordinanza 27 agosto 2025 n. 23939 ha stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento determina un vizio insanabile. In tal caso l’accertamento emesso nei confronti della società estinta è nullo per mancanza di capacità processuale; lo stesso vizio non può essere sanato notificando l’atto ai soci . La Corte ha precisato che la responsabilità dei soci può essere accertata solo mediante un nuovo avviso emanato nei loro confronti, nel rispetto dell’iter normativo .

IVA inclusa nei ricavi accertati

Con ordinanza 2 dicembre 2025 n. 31406 la Cassazione ha affrontato gli accertamenti induttivi basati su indagini finanziarie. Ha affermato che, in caso di evasori totali, le somme ricostruite dagli uffici devono intendersi già comprensive dell’IVA. Secondo la Corte, quando la maggiore base imponibile è determinata mediante ricavi presunti, il totale accertato va considerato lordo: su un accertamento di 122 mila euro non vanno aggiunti ulteriori 26 840 euro di IVA; l’importo comprende già 22 mila euro di imposta, lasciando 100 mila euro come base per le imposte dirette . La decisione recepisce il principio di neutralità dell’IVA e riduce l’onere per i contribuenti.

Termini per la notifica della cartella

Un contributo utile alla comprensione dei termini di notifica degli atti è fornito da un approfondimento del 2025 che riporta testualmente l’art. 43 del D.P.R. 600/1973: gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione ; la cartella di pagamento relativa alla liquidazione automatica deve essere notificata entro il terzo anno successivo ; se la dichiarazione è omessa, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

In questa sezione vengono illustrati i passaggi operativi da compiere dal momento in cui si riceve l’avviso di accertamento fino alla definizione della controversia. Il rispetto delle scadenze è essenziale: decorso il termine di 60 giorni l’atto diventa definitivo e non è più impugnabile.

2.1 Verificare la notifica e la data

  1. Data di notifica – La prima cosa da accertare è la data in cui l’avviso è stato ricevuto. Per gli atti notificati per posta l’avviso di ricevimento indica la data; per la PEC fa fede la ricevuta di avvenuta consegna. Da questa data inizia a decorrere il termine di 60 giorni .
  2. Soggetto destinatario – L’atto deve essere notificato al contribuente o al legale rappresentante. Se la società è estinta l’accertamento è nullo .
  3. Modalità di notifica – Verificare che la notifica sia avvenuta nel rispetto degli artt. 137 ss. c.p.c. e dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973 (notifica degli atti impositivi): eventuali irregolarità possono costituire motivo di nullità.

2.2 Esaminare i contenuti dell’avviso

L’avviso deve contenere:

  • L’indicazione del tributo e del periodo d’imposta;
  • La descrizione dei fatti contestati e delle norme violate;
  • Il calcolo delle imposte, interessi e sanzioni;
  • L’indicazione dei termini e dell’organo competente per il ricorso ;
  • La motivazione con riferimento alle prove acquisite e alle controdeduzioni del contribuente in caso di contraddittorio .

L’assenza di uno di questi elementi rende l’atto annullabile. Particolare attenzione deve essere riservata alla motivazione: deve indicare in modo chiaro le ragioni dell’accertamento, soprattutto quando deriva da presunzioni o da studi di settore.

2.3 Valutare l’esperimento di istituti deflattivi

Prima di promuovere il contenzioso, il contribuente può valutare strumenti alternativi che consentono di ridurre le sanzioni e di risolvere la controversia senza processo.

2.3.1 Accertamento con adesione

Regolato dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 218/1997, l’accertamento con adesione consente di definire la pretesa fiscale con una riduzione a un terzo delle sanzioni. L’ufficio deve invitare il contribuente al contraddittorio; questi può anche presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Se si raggiunge un accordo, le somme possono essere rateizzate (fino a 8 rate trimestrali) e l’esecuzione dell’atto rimane sospesa. È uno strumento particolarmente utile quando la pretesa è fondata ma si vuole evitare il processo e ottenere una sanzione ridotta.

2.3.2 Reclamo e mediazione

Per gli atti di valore non superiore a 50 000 euro (limite periodicamente rivalutato) è obbligatoria, prima di impugnare, la procedura di reclamo e mediazione prevista dall’art. 17‑bis del D.Lgs. 546/1992. Il contribuente propone un reclamo motivato all’ufficio; l’Amministrazione può accogliere totalmente o parzialmente e formulare una proposta di mediazione. Se la proposta è accettata, le sanzioni sono ridotte del 35%. In mancanza di accordo, dopo 90 giorni dalla presentazione del reclamo, l’atto può essere impugnato dinanzi al giudice.

2.3.3 Rottamazione quater e definizione agevolata

La legge 197/2022 e i successivi decreti di proroga hanno introdotto la definizione agevolata (rottamazione quater) dei carichi affidati alla riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono essere estinti pagando solo capitale e spese esecutive, senza interessi, sanzioni e aggio . Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023; successivamente la legge 18/2024 ha differito alcuni termini e il decreto legislativo 108/2024 ha spostato al 15 settembre 2024 la scadenza della quinta rata . Un emendamento al decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per la riammissione dei debitori decaduti fino al 30 aprile 2025 . Le rate, fino a un massimo di 18, si pagano a scadenze prefissate con una tolleranza di cinque giorni ; l’omesso pagamento comporta la perdita del beneficio e i versamenti effettuati sono considerati acconti .

2.3.4 Ravvedimento operoso

Se l’avviso deriva da errori dichiarativi, il contribuente può valutare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) prima dell’emissione dell’atto. Consente la riduzione delle sanzioni in misura inversamente proporzionale al tempo di regolarizzazione. L’efficacia del ravvedimento viene meno dopo la notifica dell’accertamento.

2.4 Redazione e notifica del ricorso

Se non si aderisce ad alcuna definizione e si ritiene l’avviso illegittimo, si deve predisporre il ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale). Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della corte entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio e alle parti .

2.4.1 Contenuto del ricorso

L’art. 18 del D.Lgs. 546/1992 (non riportato integralmente per brevità) elenca gli elementi indispensabili del ricorso:

  • L’indicazione della corte di giustizia tributaria competente;
  • I dati del ricorrente e dell’atto impugnato;
  • L’esposizione dei motivi (violazioni di legge, vizi formali, errori di calcolo);
  • La sottoscrizione del difensore abilitato;
  • La richiesta di sospensione dell’esecutività ex art. 47 se vi è pericolo di danno irreparabile.

Al ricorso vanno allegati l’atto impugnato, la prova della notifica, gli eventuali documenti e la ricevuta del contributo unificato. Se il valore della causa supera determinati limiti è necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato o di un dottore commercialista iscritti negli albi.

2.4.2 Notifica del ricorso

Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’avviso mediante PEC o raccomandata. La costituzione in giudizio avviene depositando in segreteria, entro 30 giorni dalla notifica, l’originale o la copia del ricorso notificato e la prova della notifica . L’ufficio si costituisce a sua volta depositando la memoria di controdeduzioni.

2.4.3 Domanda di sospensione

Contestualmente al ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto. L’istanza deve evidenziare il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione (es. rischio di fallimento, blocco dell’attività). L’udienza sulla sospensione è fissata dal presidente entro 30 giorni ; in casi urgenti può disporre la sospensione con decreto . La sospensione può essere subordinata a garanzie e dura fino alla decisione di merito.

2.5 La fase istruttoria e la decisione

Una volta costituita la causa, il collegio giudicante esamina gli atti e fissa l’udienza. Il ricorrente può depositare memorie illustrative e documenti fino a dieci giorni prima dell’udienza. La discussione avviene in camera di consiglio (salvo richiesta di udienza pubblica) e si conclude con la pubblicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

2.6 Impugnazioni successive

Se la sentenza di primo grado è sfavorevole, il contribuente può proporre appello alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza . La procedura è analoga a quella di primo grado.

Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge entro 60 giorni dalla notifica della decisione (o entro un anno dalla pubblicazione se non notificata) ai sensi dell’art. 360 c.p.c. . L’assistenza di un avvocato cassazionista è obbligatoria.

3. Difese e strategie legali

La difesa dell’avviso di accertamento richiede l’analisi delle circostanze specifiche e l’applicazione di diverse strategie. Di seguito vengono illustrate le principali eccezioni e i vizi che possono determinare l’annullamento o la riduzione della pretesa.

3.1 Vizi di notifica e incompetenza

  1. Notifica inesistente o nulla – La notifica effettuata a soggetto diverso dal contribuente o priva della relata di notifica è inesistente. Anche la notifica effettuata a società estinta è nulla: la Cassazione ha chiarito che l’accertamento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro imprese prima della notifica è radicalmente nullo e non può produrre effetti sui soci .
  2. Territorialità – L’avviso deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente; l’incompetenza può determinare l’annullamento.
  3. Vizi della relata PEC – In caso di notifica digitale, la ricevuta di avvenuta consegna deve indicare l’identità del mittente e del destinatario; la mancanza di tali elementi rende la notifica invalida.

3.2 Violazioni del contraddittorio anticipato

La riforma del 2024 ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. L’omessa comunicazione dello schema di atto o l’assegnazione di un termine inferiore a 60 giorni rendono l’avviso annullabile . Nelle difese occorre evidenziare:

  • L’assenza dello schema di avviso con l’indicazione degli elementi di fatto e delle norme;
  • La mancata concessione del termine di 60 giorni o la notifica dell’avviso prima della scadenza del termine ;
  • La carenza di motivazione rafforzata sulle osservazioni presentate;
  • L’eventuale classificazione errata dell’atto come “automatizzato” per eludere l’obbligo di contraddittorio.

3.3 Decadenza e prescrizione

Come visto, l’amministrazione deve notificare l’avviso entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (sette anni in caso di dichiarazione omessa ). Se l’avviso è emesso oltre tali termini, è tardivo e va annullato. La difesa dovrà dimostrare la data di presentazione della dichiarazione e confrontarla con la data di notifica. In caso di dichiarazioni integrative, il termine decorre dalla data dell’integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione .

La prescrizione riguarda invece il termine oltre il quale il tributo non è più esigibile. Ad esempio, i crediti erariali vantati da Agenzia Entrate‑Riscossione si prescrivono in dieci anni per tributi erariali e cinque anni per entrate locali; se la cartella non è notificata entro tali termini, il debito è prescritto.

3.4 Vizi sostanziali e di motivazione

  • Inesistenza del fatto imponibile – Si può contestare che i ricavi o i redditi accertati non siano reali o siano già assoggettati a imposta.
  • Errata qualificazione giuridica – Esempio: imputazione di un reddito d’impresa a persona fisica o viceversa, errata qualificazione di plusvalenze.
  • Violazione del principio di competenza – L’amministrazione può avere imputato componenti negativi a periodi d’imposta errati.
  • Motivazione insufficiente – L’atto deve spiegare in modo chiaro le ragioni dell’accertamento e indicare le prove; una motivazione stereotipata o fondata su presunzioni semplici può essere annullata.
  • Contrasto con le prove documentali – È possibile produrre documenti che dimostrino la correttezza della dichiarazione: fatture, estratti conto, contratti.

3.5 Errata applicazione delle presunzioni

Negli accertamenti induttivi l’amministrazione può ricostruire il reddito in base a presunzioni o movimentazioni bancarie. La Cassazione ha stabilito che nei confronti di evasori totali, l’importo accertato mediante movimenti bancari deve intendersi comprensivo dell’IVA . Questo principio consente di ridurre sensibilmente l’imposta pretesa. In generale, le presunzioni possono essere contestate dimostrando che le movimentazioni bancarie non rappresentano ricavi (ad esempio, sono prestiti o trasferimenti familiari).

3.6 Errori nei calcoli e nelle sanzioni

Verificare l’esattezza del calcolo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni. Spesso l’ufficio applica sanzioni nella misura massima; in sede contenziosa è possibile ottenere la riduzione o l’annullamento (ad esempio, per mancanza di dolo, per adesione spontanea alle richieste, per obiettiva incertezza normativa). Le sanzioni vanno motivate e non possono essere cumulative se relative al medesimo tributo.

3.7 Ulteriori eccezioni

  • Istanza di autotutela – Anche dopo la notifica del ricorso è possibile chiedere all’ufficio l’annullamento o la correzione dell’atto in autotutela (art. 10‑quater e 10‑quinquies della legge 212/2000). Il rifiuto tacito o espresso di autotutela è impugnabile .
  • Vizio di incompetenza funzionale – L’atto deve essere emanato dal dirigente competente; altrimenti è nullo.
  • Inapplicabilità delle indagini finanziarie – Le indagini bancarie devono rispettare specifiche procedure e richiedono l’autorizzazione del direttore provinciale. L’assenza dell’autorizzazione rende l’accertamento nullo.

4. Strumenti alternativi e procedure di composizione

Oltre al ricorso, l’ordinamento offre vari strumenti per risolvere la pretesa fiscale in modo agevolato o per proteggere il patrimonio in situazioni di sovraindebitamento.

4.1 Definizione agevolata (rottamazione quater)

Come già accennato, la rottamazione quater consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo la quota capitale e le spese . I benefici riguardano anche debiti oggetto di precedenti definizioni decadute. Dopo la presentazione della domanda l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione con l’importo dovuto e il piano di pagamento . Le rate (massimo 18) devono essere pagate secondo le scadenze fissate (31 ottobre e 30 novembre 2023; dal 2024 il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno) . L’omesso pagamento comporta la perdita del beneficio e la conversione dei versamenti in acconti .

4.2 Accertamento con adesione e conciliazione

L’accertamento con adesione rappresenta la via privilegiata per ridurre la pretesa. Offre notevoli benefici: riduzione delle sanzioni a un terzo, rateizzazione fino a 8 rate trimestrali, sospensione della riscossione. È particolarmente indicato quando il contribuente riconosce la fondatezza (anche solo parziale) delle riprese o teme gli esiti del contenzioso.

La conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48‑bis del D.Lgs. 546/1992) consente di definire la causa durante il giudizio con riduzione delle sanzioni del 40% in primo grado e del 50% in appello. Può essere proposta d’ufficio dal giudice o dalle parti.

4.3 Mediazione tributaria

Per le liti di valore non superiore a 50 000 euro la procedura di reclamo e mediazione è obbligatoria (art. 17‑bis). Il contribuente presenta un reclamo all’ufficio motivando le ragioni dell’illegittimità; l’ufficio deve rispondere entro 90 giorni. Se accetta, le sanzioni sono ridotte al 35%. Se il reclamo viene respinto o non viene definito entro 90 giorni, il ricorso può essere presentato.

4.4 Strumenti di ristrutturazione del debito

Quando l’avviso di accertamento genera un’esposizione debitoria insostenibile, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento e di crisi d’impresa per proteggere il patrimonio e proporre piani di rientro.

4.4.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

È previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 66 e ss.). Consente al consumatore sovraindebitato (persona fisica) di proporre un piano di pagamento dei debiti, comprensivo di quelli fiscali, con falcidia e dilazione. Il piano deve essere omologato dal tribunale e vincola i creditori, comprese le amministrazioni. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella predisposizione del piano e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate.

4.4.2 Concordato minore e accordo di ristrutturazione

Per imprenditori minori e professionisti è possibile proporre un concordato minore o un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 74 e ss. C.C.I.I.). Anche qui i debiti fiscali possono essere falcidiati, previa adesione dell’ente impositore e verifica della convenienza della proposta. L’esperto negoziatore (figura introdotta dal D.L. 118/2021) assiste l’impresa nella composizione negoziata e può favorire l’approvazione di un piano che contempli il pagamento parziale dei debiti tributari.

4.4.3 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Per il debitore privo di reddito o patrimonio sufficiente, la legge consente di ottenere la esdebitazione del sovraindebitato incapiente: è una procedura che consente di liberarsi dai debiti (anche fiscali) senza alcun pagamento, se viene dimostrata la buona fede e l’effettiva incapacità di soddisfare i creditori.

4.5 Transazione fiscale

Nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione è possibile proporre la transazione fiscale ai sensi dell’art. 182‑ter L.F. (oggi art. 84 C.C.I.I.). Permette di pagare in misura ridotta i debiti tributari e contributivi, purché il trattamento non sia meno conveniente della liquidazione. È strumento complesso che richiede la collaborazione dell’Agenzia e l’attestazione di un professionista indipendente.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti incorrono in errori che pregiudicano la difesa. Ecco i più frequenti e alcuni suggerimenti utili:

  1. Non controllare la notifica – Spesso l’avviso viene recapitato a un indirizzo errato o a soggetti non più esistenti; contestare tempestivamente tali vizi può portare all’annullamento.
  2. Ignorare i termini – Scaduti i 60 giorni l’avviso diventa definitivo. È fondamentale segnare la data di notifica e agire subito.
  3. Non attivare il contraddittorio – Se si riceve lo schema di atto ex art. 6‑bis, è importante presentare osservazioni e produrre prove. Il silenzio è spesso interpretato come acquiescenza.
  4. Presentare ricorsi generici – Il ricorso deve contenere motivi specifici e supportati da documenti; una difesa generica è inammissibile.
  5. Dimenticare la sospensione – Senza domanda di sospensione l’Agenzia può iscrivere ipoteca e attivare pignoramenti anche durante il processo.
  6. Trascurare gli strumenti deflattivi – Accertamento con adesione, mediazione e rottamazione possono comportare notevoli risparmi; vanno valutati caso per caso.
  7. Non rivolgersi a professionisti – La materia tributaria è complessa e richiede competenze specialistiche. L’assistenza di avvocati esperti e commercialisti evita errori fatali.
  8. Non conservare la documentazione – È essenziale tenere in ordine fatture, registri e corrispondenza; durante il processo la prova documentale è determinante.
  9. Sottovalutare il sovraindebitamento – Se i debiti superano la capacità di pagamento, è opportuno valutare le procedure di composizione della crisi.
  10. Rinunciare al contraddittorio – Anche se l’atto appare fondato, partecipare al contraddittorio e all’accertamento con adesione può portare a un accordo vantaggioso.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle che sintetizzano le principali norme, i termini e gli strumenti difensivi.

6.1 Termini di impugnazione e decadenza

Tipo di termineRiferimento normativoDurata/ScadenzaNote brevi
Ricorso contro avviso di accertamentoArt. 21 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notificaSospensione feriale dal 1° al 31 agosto; impugnazione obbligatoria prima della riscossione.
Contraddittorio anticipatoArt. 6‑bis L. 212/200060 giorni per presentare osservazioniL’atto non può essere emesso prima della scadenza; l’omissione determina annullabilità.
Decadenza dell’accertamento (dichiarazione presentata)Art. 43 D.P.R. 600/1973Avviso entro 31 dicembre del quinto anno successivoSe la dichiarazione è integrativa, decorre dalla presentazione dell’integrativa per gli elementi integrati .
Decadenza dell’accertamento (dichiarazione omessa)Art. 43 D.P.R. 600/1973Avviso entro 31 dicembre del settimo anno successivoTermine più lungo per omissione dichiarativa.
Notifica cartella di pagamento (liquidazione automatica)Art. 25 D.P.R. 602/197331 dicembre del terzo anno successivoRiguarda il controllo ex art. 36‑bis; per il controllo formale il termine è il quarto anno .

6.2 Atti impugnabili

Categoria di attoDescrizioneNormativa
Avviso di accertamentoRidetermina imposta dovuta, interessi e sanzioniArt. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. 546/1992
Avviso di liquidazioneLiquidazione dell’imposta senza rettifica della base imponibileArt. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs. 546/1992
Provvedimento sanzionatorioIrroga sanzioni in materia tributariaArt. 19, comma 1, lett. c) D.Lgs. 546/1992
Ruolo e cartella di pagamentoAtto della riscossione coattivaArt. 19, comma 1, lett. d) D.Lgs. 546/1992
Avviso di moraIntimazione di pagamento delle somme iscritte a ruoloArt. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. 546/1992
Ipoteca e fermoIscrizione ipotecaria e fermo amministrativoArt. 19, comma 1, lett. e‑bis) e e‑ter) D.Lgs. 546/1992
Rifiuto di restituzione o di autotutelaNegato rimborso o diniego di autotutelaArt. 19, comma 1, lett. g), g‑bis) e g‑ter) D.Lgs. 546/1992
Diniego di agevolazioniRigetto di richieste di definizione agevolata o agevolazioni fiscaliArt. 19, comma 1, lett. h) D.Lgs. 546/1992

6.3 Strumenti difensivi e agevolativi

StrumentoVantaggiRequisiti/Note
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni a 1/3, rateizzazione, sospensione dell’esecutivitàDomanda entro 15 giorni dall’avviso; possibile iniziativa dell’ufficio.
Reclamo e mediazioneRiduzione sanzioni al 35%, definizione stragiudizialePer controversie di valore ≤ 50 000 euro; tempo di 90 giorni.
Conciliazione giudizialeRiduzione sanzioni (40% in primo grado, 50% in appello)Proposta in udienza o nelle memorie ex art. 48 e 48‑bis D.Lgs. 546/1992.
Rottamazione quaterPagamento solo di capitale e spese , fino a 18 rateCarichi affidati tra 2000 e 30 giugno 2022; riammissione fino al 30 aprile 2025 .
Ravvedimento operosoSanzioni ridotte in proporzione al tempo; nessun processoDeve essere effettuato prima della notifica dell’avviso.
Piano di ristrutturazione del consumatoreFalcidia e dilazione dei debiti fiscali; esdebitazione residuaPersona fisica sovraindebitata; piano omologato dal tribunale.
Concordato minore / accordo di ristrutturazioneFalcidia dei debiti e continuità aziendaleImprenditore minore o professionista; adesione dell’ente impositore.
Esdebitazione incapienteLiberazione dai debiti senza pagamentoDebitore incapiente, buona fede e assenza di patrimonio sufficiente.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento fiscale?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente e richiede il pagamento di maggiori imposte, interessi e sanzioni. L’avviso è impugnabile dinanzi alle corti di giustizia tributaria entro 60 giorni .

2. Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica . Il termine è sospeso durante il mese di agosto e può essere prorogato se è pendente la procedura di reclamo e mediazione.

3. Se non impugno l’avviso entro 60 giorni cosa succede?
L’avviso diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme richieste e avviare la riscossione coattiva (ipoteca, fermo, pignoramento).

4. Posso chiedere la sospensione dell’avviso?
Sì. Se l’esecuzione dell’atto arreca un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 . Il giudice decide entro 30 giorni; in caso di urgenza può sospendere l’atto con decreto .

5. Cosa succede se l’amministrazione non rispetta il contraddittorio anticipato?
Dal 2024 gli avvisi devono essere preceduti da uno schema di atto e da un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni . L’omissione del contraddittorio rende l’avviso annullabile.

6. Quali vizi formali possono annullare un avviso?
Notifica inesistente o nulla, incompetenza dell’ufficio, mancata indicazione del termine di ricorso, assenza di motivazione o di sottoscrizione, violazione del contraddittorio, accertamento emesso oltre i termini di decadenza.

7. Quali diritti ho durante le verifiche fiscali?
L’art. 12 dello Statuto del contribuente garantisce che le verifiche si svolgano durante l’orario ordinario, con la minima turbativa; il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni della verifica e di farsi assistere da un professionista .

8. Cos’è l’accertamento con adesione?
È un istituto deflattivo che consente di definire la pretesa con riduzione delle sanzioni a un terzo. Prevede un contraddittorio con l’ufficio e la possibilità di rateizzare il dovuto.

9. Posso aderire alla rottamazione se ho ricevuto un avviso di accertamento?
La rottamazione riguarda i carichi affidati alla riscossione; se l’avviso non è ancora diventato cartella, non rientra nella definizione. Tuttavia, dopo la iscrizione a ruolo, il debito derivante dall’avviso può essere inserito nella definizione agevolata .

10. Cosa cambia se la società è stata cancellata?
Se l’avviso è notificato a una società estinta, è nullo. La Cassazione ha stabilito che la cancellazione della società prima della notifica determina la mancanza di capacità processuale e la conseguente nullità dell’atto .

11. Cosa sono gli “atti automatizzati” esclusi dal contraddittorio?
Sono le comunicazioni e gli avvisi emessi sulla base di dati automatizzati (es. controlli ex art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973, avvisi di liquidazione per omessi versamenti). Il decreto del 24 aprile 2024 li ha esclusi dall’obbligo di contraddittorio .

12. Posso contestare l’importo dell’IVA in un accertamento induttivo?
Sì. La Cassazione (ordinanza n. 31406/2025) ha stabilito che nei controlli induttivi su evasori totali le somme accertate devono essere considerate comprensive dell’IVA . Pertanto l’IVA non può essere aggiunta ma è già inclusa nei ricavi.

13. Qual è la differenza tra avviso di accertamento e avviso di liquidazione?
L’avviso di accertamento rettifica la base imponibile e determina maggiori imposte; l’avviso di liquidazione applica un’imposta già dovuta (es. imposta di registro) senza rideterminare i redditi . Entrambi sono impugnabili.

14. Quali documenti devo allegare al ricorso?
Copia dell’avviso impugnato, della relata di notifica, della prova del versamento del contributo unificato, degli atti e documenti su cui si fondano le censure (fatture, bilanci, contratti), l’istanza di sospensione con documentazione attestante il danno.

15. Cosa succede se perdo in primo grado?
Puoi proporre appello entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; se perdi anche in appello, è possibile ricorrere in cassazione per violazione di legge . Durante il processo puoi continuare a chiedere la sospensione dell’atto.

16. È possibile rateizzare le somme dovute dopo la sentenza?
Sì. L’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il pagamento del tributo in pendenza del processo sia effettuato in parte dopo la sentenza di primo grado e in parte dopo la decisione definitiva. Inoltre, gli uffici concedono piani di rateizzazione; con l’adesione o la conciliazione il pagamento può essere dilazionato.

17. Posso presentare un’istanza di autotutela dopo il ricorso?
Sì. L’istanza di autotutela può essere presentata in qualsiasi momento. Se l’ufficio annulla l’atto, la controversia si estingue; il rifiuto espresso o tacito è impugnabile .

18. Cosa si intende per “prova di resistenza”?
Secondo la giurisprudenza, anche se l’atto presenta vizi procedurali, deve essere annullato solo se tali vizi non sono irrilevanti ai fini della decisione. Le Sezioni Unite 21271/2025 (non pubblicate integralmente) hanno richiamato la necessità di dimostrare che la partecipazione del contribuente al contraddittorio avrebbe potuto determinare un diverso esito.

19. Come funziona il piano di ristrutturazione del consumatore?
È una procedura giudiziale in cui il debitore propone un piano di pagamento ai creditori. Il tribunale, con l’ausilio di un Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo), verifica la fattibilità e l’affidabilità del piano. Se omologato, il contribuente può pagare solo una quota dei debiti e ottenere l’esdebitazione del residuo.

20. Quando conviene rivolgersi a un esperto negoziatore della crisi d’impresa?
Quando l’impresa è in difficoltà ma vuole continuare l’attività. L’esperto negoziatore, figura introdotta dal D.L. 118/2021, facilita il dialogo con i creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, e aiuta a elaborare un piano sostenibile che può comprendere la falcidia dei debiti tributari.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Accertamento su ricavi non dichiarati: importo e riduzioni

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate notifichi a una società un avviso di accertamento per ricavi non dichiarati pari a 50 000 euro, con sanzioni del 100% e interessi del 5%. L’importo preteso potrebbe essere:

  • Imposta (IRES/IRPEF) al 24%: 12 000 euro;
  • Sanzioni (100%): 12 000 euro;
  • Interessi (5% sull’imposta per 3 anni): 1 800 euro;
  • Totale richiesto: 25 800 euro.

Se il contribuente opta per l’accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un terzo (4 000 euro) e gli interessi vengono ricalcolati fino alla data di adesione. Il nuovo totale sarebbe:

  • Imposta: 12 000 euro
  • Sanzioni (1/3): 4 000 euro
  • Interessi (ipotetici 1 200 euro)
  • Totale: 17 200 euro, con possibilità di rateizzare.

Se invece si aderisce alla rottamazione quater (dopo l’iscrizione a ruolo) pagherà solo il capitale (12 000 euro) e le spese di riscossione; sanzioni e interessi sono stralciati .

8.2 Violazione del contraddittorio: effetto sui termini di decadenza

Immaginiamo che l’ufficio invii al contribuente lo schema di avviso il 1° giugno 2025. Il termine di 60 giorni per presentare le osservazioni scade il 31 luglio 2025. Secondo l’art. 6‑bis , se fra la scadenza del termine per il contraddittorio e quello di decadenza dell’accertamento decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è posticipato di 120 giorni.

Supponiamo che il termine di decadenza (5 anni) scada il 31 dicembre 2025. Poiché tra il 31 luglio e il 31 dicembre intercorrono 153 giorni, l’ufficio non ha bisogno di proroga e può notificare l’avviso entro fine anno. Se invece la scadenza fosse il 15 settembre 2025, i giorni sarebbero 46 e occorrerebbe posticipare la decadenza di 120 giorni, cioè al 28 novembre 2025. Questa norma consente all’amministrazione di rispettare il termine di contraddittorio senza perdere la possibilità di accertare.

8.3 Cassazione 31406/2025 e IVA inclusa

Un contribuente soggetto a accertamento induttivo riceve un atto che ricostruisce ricavi per 122 000 euro. Applicando l’IVA al 22% secondo il vecchio orientamento, l’ufficio calcolava un ulteriore importo di 26 840 euro (122 000 × 22%) e richiedeva imposte per 148 840 euro. Con l’ordinanza 31406/2025, la Cassazione afferma che l’IVA è compresa nei ricavi . Pertanto:

  • Ricavi accertati: 122 000 euro (compresi 22 000 euro di IVA).
  • Base imponibile per IRES/IRPEF: 100 000 euro.
  • IVA da versare: 22 000 euro (già compresa).
  • Risparmio: 26 840 − 22 000 = 4 840 euro di IVA più eventuali sanzioni.

Questa pronuncia può essere invocata per ridurre la pretesa in casi analoghi.

8.4 Annullamento per società estinta

Una società è stata cancellata dal registro delle imprese il 10 settembre 2023. L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento il 5 aprile 2024 alla stessa società. In giudizio il difensore eccepisce la nullità dell’avviso perché emesso nei confronti di un soggetto estinto. La Cassazione, con ordinanza 23939/2025, ha ribadito che la cancellazione determina l’estinzione della società e il difetto di legittimazione a rappresentarla . L’avviso è quindi nullo e non può produrre effetti sui soci; l’Agenzia dovrà emettere un nuovo atto direttamente nei confronti dei soci entro i termini di decadenza.

Conclusione

L’impugnazione di un avviso di accertamento fiscale è un percorso complesso ma imprescindibile per tutelare i propri diritti. Conoscere la normativa, rispettare i termini e utilizzare in modo strategico gli strumenti difensivi consente di evitare il consolidamento di pretese ingiuste, di ridurre le sanzioni e di ottenere la sospensione delle procedure esecutive. La riforma fiscale del 2024‑2025 ha rafforzato le garanzie del contribuente imponendo il contraddittorio anticipato e ridefinendo i termini di decadenza; i recenti orientamenti giurisprudenziali, come la nullità dell’avviso notificato a società estinta e l’inclusione dell’IVA nei ricavi presunti , offrono ulteriori spunti di difesa.

Agire tempestivamente è fondamentale: entro 60 giorni dalla notifica bisogna decidere se aderire, mediare, rateizzare o impugnare. Trascurare l’atto significa esporsi a ipoteche, fermi e pignoramenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la posizione del contribuente, individuare i vizi dell’avviso, predisporre ricorsi efficaci, attivare istanze di sospensione, negoziare con l’amministrazione e, se necessario, ricorrere a soluzioni di sovraindebitamento. La competenza come cassazionista, gestore della crisi e fiduciario di un OCC garantisce un approccio professionale e pratico, orientato alla risoluzione del problema.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!