Controllo Fiscale A Partite Iva Apri E Chiudi: Come Difendersi Con Lo Studio Legale

Introduzione

Nel nostro ordinamento le partite IVA sono il presupposto per svolgere un’attività di impresa o professionale.

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli contro le cosiddette partite IVA “apri e chiudi”, vale a dire quei soggetti che aprono una posizione per pochi mesi, emettono fatture senza versare i tributi dovuti e poi la cessano lasciando debiti insoluti. La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e la Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024) hanno modificato l’articolo 35 del D.P.R. 633/1972 introducendo comi 15‑bis.1 e 15‑bis.2, i quali consentono all’Amministrazione finanziaria di attribuire e revocare il numero di partita IVA sulla base di un’analisi del rischio e di chiudere d’ufficio le posizioni sospette . Il provvedimento di cessazione comporta l’esclusione dalla banca dati VIES, una sanzione pecuniaria di 3 000 € prevista dall’articolo 11, comma 7‑quater del D.Lgs. 471/1997 e il divieto di compensare i crediti in F24; chi desidera riaprire una posizione deve versare una garanzia di almeno 50 000 € .

La severità delle misure può indurre molti imprenditori e professionisti in buona fede a sentirsi impotenti. Tuttavia esistono strumenti giuridici per difendersi, sospendere le azioni di riscossione, presentare ricorsi e, in alcuni casi, ridurre o azzerare il debito attraverso procedure di composizione negoziata o sovraindebitamento. È fondamentale agire tempestivamente e con il supporto di professionisti che conoscano la materia fiscale, il diritto tributario e le procedure concorsuali.

Presentazione dello Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e del D.Lgs. 14/2019, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste qualifiche lo studio affianca imprenditori, professionisti e consumatori su tutto il territorio nazionale offrendo analisi degli atti, predisposizione di ricorsi, sospensioni delle cartelle, trattative con l’Agente della Riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il quadro normativo dell’articolo 35 D.P.R. 633/1972

L’articolo 35 del D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA) disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini IVA. Il comma 15‑bis, introdotto dal D.L. 78/2010 e rafforzato dalla Legge 197/2022, attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di chiudere d’ufficio le partite IVA qualora emergano elementi di rischio di frode. La norma prevede che l’assegnazione del numero di partita IVA debba avvenire attraverso procedure automatizzate di analisi del rischio, basate su dati e documenti forniti dal contribuente, sulla tipologia e modalità di svolgimento dell’attività, sulla posizione fiscale del titolare e su eventuali collegamenti con soggetti coinvolti in frodi . Se la verifica evidenzia anomalie, l’ufficio convoca l’interessato e richiede documenti; qualora questi non risponda o non produca elementi sufficienti, la partita IVA può essere cessata con provvedimento motivato .

Commi 15‑bis.1 e 15‑bis.2: la chiusura ex officio per “apri e chiudi”

La Legge 197/2022 ha inserito i commi 15‑bis.1 e 15‑bis.2 per contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi”. Secondo tali disposizioni, quando l’analisi di rischio riscontra situazioni di fittizia apertura e rapida chiusura, l’ufficio può emettere un provvedimento di cessazione e cancellare il soggetto dal sistema VIES (registro per le operazioni intracomunitarie). Il soggetto cessato non può aprire una nuova partita IVA se non previo versamento di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore a 50 000 €, da mantenere per tre anni . La soglia può essere più alta se il contribuente ha pendenze tributarie pregresse.

Comma 15‑quinquies: chiusura per inattività

Oltre ai casi di frode, l’articolo 35 comma 15‑quinquies consente la chiusura d’ufficio quando un soggetto non eserciti attività d’impresa o professionale per tre annualità consecutive. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019 prevede che gli uffici individuino i soggetti inattivi mediante riscontri automatizzati e inviino un preavviso. Il contribuente ha 60 giorni per dimostrare la propria operatività; in caso contrario la partita IVA viene cessata e, per i soggetti non persone fisiche, anche il codice fiscale può essere estinto . Al contempo, l’esclusione dalla banca dati VIES e il divieto di compensare i crediti restano operativi .

Divieto di compensazione e sanzione pecuniaria

La chiusura della partita IVA comporta una serie di conseguenze gravose:

  • Divieto di compensazione orizzontale: l’articolo 2 del D.L. 124/2019 prevede che, a decorrere dalla notifica del provvedimento di cessazione, il contribuente non possa utilizzare in compensazione i crediti tributari tramite modello F24 . Lo scarto del modello F24 avviene automaticamente se il credito è compensato nonostante la chiusura .
  • Sanzione amministrativa: l’articolo 11, comma 7‑quater del D.Lgs. 471/1997 introduce una sanzione di 3 000 € per chi esercita attività con partita IVA cessata. Tale sanzione si aggiunge ad altre multe eventualmente previste e non è soggetta al cumulo giuridico .
  • Garanzia obbligatoria: per riaprire una partita IVA dopo la chiusura l’interessato deve prestare una garanzia di almeno 50 000 €, a favore dell’Erario, valida per tre anni .

Novità della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024)

La Legge 213/2023 ha esteso la portata dei controlli: non solo le partite IVA che risultano inattive o fittizie, ma anche quelle che vengono chiuse volontariamente sono sottoposte a verifica nel periodo successivo. Se, entro dodici mesi dalla data di richiesta di cessazione, emerge il rischio di frode, l’Agenzia può emettere un provvedimento di cessazione con le stesse conseguenze (sanzione, divieto di compensazione e obbligo di garanzia) . Inoltre, la legge prevede il divieto di compensazione dei crediti anche per coloro che hanno chiesto la chiusura volontaria se viene emesso un provvedimento di cessazione .

Rottamazione quinquies 2026

Nel 2026 è entrata in vigore la definizione agevolata quinquies (Legge di bilancio 2026). Essa consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte e le spese di notifica, con stralcio di sanzioni e interessi . La domanda andava presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia comunica le somme dovute entro il 30 giugno, e la prima rata o il pagamento in unica soluzione scade il 31 luglio 2026 . Chi aderisce beneficia anche dello stop ai pignoramenti e fermi amministrativi durante la procedura. Tuttavia la rottamazione quinquies non è più aperta a nuove domande dopo la scadenza del 30 aprile 2026; potrà essere utilizzata solo dai contribuenti che hanno presentato l’istanza in tempo.

1.2 Le sentenze più recenti e il dibattito sulla giurisdizione

L’applicazione delle norme sulla chiusura d’ufficio ha generato un vivace dibattito giurisprudenziale. Tra le pronunce di maggiore rilievo si segnalano:

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 28560/2021: la Suprema Corte ha affermato che la revoca dell’autorizzazione alle operazioni intracomunitarie (VIES) prevista dall’art. 35, comma 15‑quater, è legittima se basata su elementi di rischio; la motivazione può essere integrata in giudizio . La Cassazione ha evidenziato che l’atto incide sullo status del contribuente come soggetto passivo IVA, ma rientra nella giurisdizione tributaria.
  • Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, sentenza n. 4508/2025: questa pronuncia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ritenendo che la cessazione della partita IVA costituisca misura di vigilanza amministrativa, con conseguente competenza del giudice amministrativo. L’orientamento contrasta con altre decisioni e alimenta l’incertezza .
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 31530/2025: la Corte ha ribadito che la comunicazione dell’esito del controllo automatizzato (art. 60‑bis del D.P.R. 633/1972) non è un atto autonomamente impugnabile . La giurisdizione resta tributaria per gli atti che incidono sulla posizione fiscale del contribuente.
  • Corte costituzionale n. 137/2025: la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 4 e 5 del D.P.R. 600/1973 (preclusione di documenti non prodotti in sede amministrativa), richiamando il principio di solidarietà e proporzionalità . La decisione sottolinea che il contribuente può essere precluso dall’utilizzare in giudizio documenti non esibiti all’ufficio, solo se la richiesta amministrativa era specifica e se gli è stato concesso un congruo termine .

In sintesi, la giurisprudenza più autorevole riconosce la giurisdizione tributaria sui provvedimenti di cessazione perché essi incidono direttamente sulla posizione di soggetto passivo IVA e comportano l’irrogazione di sanzioni fiscali. Tuttavia alcune decisioni isolano il provvedimento nell’ambito della vigilanza amministrativa, rimettendo la questione al giudice amministrativo. In attesa di un intervento nomofilattico, è opportuno proporre il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente e, se necessario, eccepire l’eventuale difetto di giurisdizione.

1.3 Diritti del contribuente e riforma dello Statuto del contribuente

La tutela del contribuente passa anche attraverso le garanzie procedurali riconosciute dalla legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dalle norme amministrative generali (Legge 241/1990). Le recenti riforme hanno rafforzato tali garanzie.

  • Articolo 12 dello Statuto – Durante le verifiche fiscali l’ufficio deve informare il contribuente dei motivi della verifica, consentirgli di essere assistito da un professionista e concedergli 60 giorni per presentare osservazioni prima di emettere l’avviso di accertamento .
  • Articolo 6‑bis (contraddittorio preventivo) – Introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e in vigore dal 30 aprile 2024, stabilisce che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo per gli atti automatizzati, di controllo formale o di pronta liquidazione individuati dal MEF . La violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto .
  • Articolo 7‑bis – Introdotto dal D.L. 39/2024 (convertito nella legge 67/2024) come norma interpretativa, precisa che l’art. 6‑bis si applica solo agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabile e non agli atti di recupero crediti inesistenti o agli atti per i quali la normativa prevede altre forme di interlocuzione . Inoltre include tra gli atti esclusi dal contraddittorio anche i dinieghi di rimborso .
  • Articolo 7‑sexies (invalidità delle notifiche) – Prevede l’annullabilità degli atti impositivi se la notifica è avvenuta in modo irregolare e l’irregolarità non ha consentito al contribuente di difendersi. La norma rafforza l’obbligo di notifica corretta ed è rilevabile anche d’ufficio nel processo.
  • Articolo 10‑ter (proporzionalità) – Stabilisce che l’amministrazione finanziaria deve adottare atti proporzionati rispetto allo scopo perseguito, evitando sanzioni eccessive; ciò consente di contestare provvedimenti sproporzionati, come ad esempio l’esclusione dal VIES senza giustificate motivazioni.

Queste novità offrono nuove armi difensive. La violazione del contraddittorio o dell’obbligo di motivazione rende l’atto annullabile e consente di ottenere la sospensione dell’efficacia in sede cautelare.

2 – Procedura passo a passo in caso di controllo e chiusura della partita IVA

2.1 Ricezione dell’atto e analisi preliminare

Quando l’Agenzia delle Entrate individua una partita IVA sospetta, invia al titolare una comunicazione di avvio del procedimento (o “invito” ai sensi dell’art. 35). La comunicazione indica i motivi del controllo, i dati che evidenziano l’anomalia (durata dell’attività, tipologia delle fatture, importi, rapporti con soggetti esteri, ecc.) e convoca l’interessato per esibire la documentazione comprovante la reale operatività. È fondamentale:

  1. Verificare la regolarità della notifica: accertarsi che l’avviso sia stato recapitato all’indirizzo PEC o al domicilio fiscale corretto; eventuali vizi di notifica sono cause di annullamento dell’atto (art. 7‑sexies dello Statuto).
  2. Raccogliere la documentazione: predisporsi a dimostrare l’effettiva attività (contratti, fatture, registri IVA, bonifici, prove di consegna, email, documenti di trasporto). L’art. 12 dello Statuto consente di farsi assistere da un consulente e di chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso il proprio studio .
  3. Valutare gli elementi di rischio contestati: la circolare dell’Agenzia (provvedimento 110418/2017 citato da Vernero & Partners) elenca i criteri: rischi legati ai soci o amministratori, modalità di svolgimento dell’attività, posizione fiscale e collegamenti con soggetti evasori . Se tali elementi non ricorrono, è possibile contestare l’analisi.

2.2 Contraddittorio con l’ufficio

Alla convocazione è importante presentarsi (personalmente o tramite procuratore) e fornire tutte le prove utili. In questa sede è possibile:

  • Chiedere l’accesso agli atti per visionare il fascicolo relativo alla propria posizione (art. 6‑bis, comma 3). L’ufficio deve consentire l’esame dei documenti e fornire copia dei dati utilizzati.
  • Presentare memorie difensive e documenti: la dottrina ha sottolineato che, nonostante l’art. 6‑bis preveda l’invio di uno schema di atto solo nella fase finale, il contribuente può sempre inviare memorie scritte e documenti in qualunque fase del procedimento . La mancata valutazione delle memorie costituisce vizio di motivazione.
  • Far valere l’assenza dei presupposti di rischio: ad esempio, dimostrare che l’attività è stata interrotta per cause oggettive (malattia, emergenza pandemica), che le fatture sono state regolarmente pagate e che i fornitori/clienti sono reali. Eventuali errori nella banca dati VIES o in Anagrafe tributaria possono essere corretti.

Se l’ufficio ritiene sufficienti le spiegazioni, archivierà la pratica; diversamente emetterà un provvedimento di cessazione motivato. Il provvedimento deve indicare i fatti, le fonti di prova e le ragioni per le quali le giustificazioni fornite sono state ritenute insufficienti. La mancanza di motivazione può essere fatta valere in giudizio.

2.3 Impugnazione del provvedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria

Il provvedimento di cessazione è qualificabile come atto impositivo e quindi autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica al giudice tributario competente (dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto). Il contribuente può chiedere la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento se dimostra il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile), ad esempio l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa.

Nel ricorso è possibile dedurre vari motivi:

  • Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non ha convocato l’interessato o non ha valutato le memorie. La violazione dell’art. 6‑bis determina l’annullabilità dell’atto .
  • Difetto di motivazione e istruttoria: l’atto deve esporre gli elementi di rischio e i motivi che hanno determinato la cessazione; la semplice “presenza di anomalie” non basta. L’ordinanza 28560/2021 consente all’ufficio di integrare la motivazione in giudizio , ma resta l’obbligo di indicare gli elementi essenziali.
  • Errata applicazione della legge: il ricorso può contestare l’assenza dei presupposti normativi (ad esempio, l’attività non era “apri e chiudi” ma effettiva) o l’errata applicazione del divieto di compensazione. Si può anche eccepire l’eccessività della garanzia richiesta.
  • Illegittimità costituzionale: benché la Corte costituzionale n. 137/2025 abbia dichiarato inammissibili alcune censure sulla preclusione probatoria, altre questioni possono essere sollevate, come la violazione del principio di proporzionalità (art. 10‑ter) e di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Il giudice può annullare il provvedimento o, in alternativa, riconoscere il diritto del contribuente ad essere riammesso al VIES e ad aprire una nuova partita IVA senza garanzia. In caso di rigetto, è possibile impugnare avanti alla Corte di Cassazione per violazione di legge.

2.4 Requisiti e iter per riaprire la partita IVA

Se il provvedimento diventa definitivo o non viene impugnato, la partita IVA resta cessata. Per riaprirla occorre:

  1. Presentare una nuova dichiarazione di inizio attività, allegando la documentazione che dimostri il superamento delle anomalie.
  2. Versare la garanzia: fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore a 50 000 €, valida per tre anni . Se il contribuente è stato responsabile di violazioni gravi o ha debiti fiscali rilevanti, la garanzia deve coprire l’ammontare del tributo non versato.
  3. Attendere l’esito dell’analisi di rischio: l’ufficio effettuerà nuovamente un’analisi; se l’esito è positivo, attribuirà un nuovo numero di partita IVA e riammetterà il contribuente al VIES. In caso di esito negativo, potrà rifiutare l’attribuzione.

2.5 Altre procedure di riscossione: fermi, ipoteche e pignoramenti

Il provvedimento di cessazione spesso si accompagna alla riscossione coattiva dei tributi non versati, mediante iscrizione a ruolo, fermi amministrativi e pignoramenti.

  • Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973): è un provvedimento con cui l’Agente della riscossione iscrive un fermo sul veicolo del debitore nel Pubblico Registro Automobilistico per impedire la circolazione. Esso è preceduto da un preavviso; se entro 30 giorni il contribuente non paga o non rateizza, l’ente può iscrivere il fermo . Durante il fermo il veicolo non può circolare; chi circola con un veicolo fermato rischia una multa da 1 984 a 7 937 € .
  • Pignoramento: a partire dal 2025 la Legge 207/2024 ha introdotto il “pignoramento sprint”; le amministrazioni comunali possono pignorare beni per tributi locali dopo appena 60 giorni dalla notifica dell’avviso, mentre per alcune imposte nazionali (IVA, IRPEF, IMU, TARI) l’Agenzia può procedere al pignoramento diretto senza cartella se sono decorsi i termini dell’accertamento . Il contribuente può sospendere il pignoramento pagando la prima rata di almeno 50 € in un piano di rateizzazione .
  • Ipoteca: se il debito supera 20 000 €, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili. La prima casa è impignorabile ma non ipoteca, salvo debiti superiori a 120 000 €. Anche l’ipoteca può essere cancellata presentando ricorso se la notifica è irregolare o se il debito è prescritto.

In presenza di queste misure, l’assistenza di un professionista è fondamentale per verificare la legittimità degli atti e chiedere la sospensione.

3 – Difese e strategie legali per chi subisce la chiusura della partita IVA

3.1 Analisi dell’atto e verifica dei presupposti

La prima strategia consiste nell’analizzare attentamente il provvedimento per accertare se l’ufficio ha rispettato le norme procedurali e sostanziali. In particolare occorre verificare:

  • Motivazione: il provvedimento deve indicare le circostanze che giustificano la cessazione, i documenti e le fonti utilizzate. Una motivazione generica o stereotipata è illegittima.
  • Contraddittorio: se manca l’invito o l’ufficio non ha considerato le osservazioni, si può invocare l’art. 6‑bis e chiedere l’annullamento .
  • Notifica: l’atto deve essere notificato presso il domicilio fiscale o la PEC. Errori nella notifica comportano la nullità (art. 7‑sexies).
  • Prescrizione e decadenza: è possibile eccepire la decadenza dei poteri di accertamento (normalmente cinque anni) o la prescrizione del debito (dieci anni per IVA; tre o cinque per altre imposte). Gli atti emessi fuori termine sono nulli.

L’Avv. Monardo e il suo staff offrono un servizio di analisi dell’atto, che comprende la verifica dei presupposti, la ricerca di vizi di motivazione, la valutazione delle prove e la strategia da adottare.

3.2 Ricorso cautelare e opposizione in giudizio

Come visto, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria è lo strumento principale. In aggiunta al ricorso ordinario, si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto tramite istanza contestuale. Il giudice valuta il fumus e il periculum; se riconosce la fondatezza delle censure e il danno grave (ad esempio, impossibilità di fatturare), può sospendere la cessazione e consentire al contribuente di continuare a operare, magari previa garanzia ridotta.

Nel merito, il ricorso può essere fondato su:

  • Inesistenza dei presupposti di rischio (durata dell’attività, pagamenti regolari, assenza di collegamenti con frodi).
  • Errata qualificazione dell’atto: se l’ufficio ha applicato il comma 15‑bis ma il caso rientrava nel comma 15‑quinquies (inattività), o viceversa.
  • Proporzionalità: l’art. 10‑ter consente di contestare sanzioni eccessive rispetto alla violazione; ad esempio, la richiesta di garanzia di 100 000 € per un’attività marginale può essere sproporzionata.
  • Violazione di norme sovranazionali: è possibile invocare le direttive europee sull’IVA e la Carta dei diritti fondamentali per sostenere che la cessazione costituisce restrizione alla libertà di stabilimento; la giurisprudenza europea richiede misure proporzionate.

3.3 Autotutela e riammissione volontaria

Parallelamente al ricorso, si può presentare un’istanza in autotutela chiedendo all’ufficio di revocare o annullare il provvedimento. L’istanza deve essere motivata e supportata da documenti. Sebbene l’autotutela non sospenda i termini per il ricorso, può portare a una soluzione rapida e meno onerosa.

3.4 Rateizzazione e sospensione della riscossione

Se il debito è ingente, il contribuente può chiedere la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo presso l’Agente della riscossione. Il pagamento della prima rata di almeno 50 € sospende fermi, pignoramenti e ipoteche . È possibile ottenere piani di rate da 72 fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà. La rateizzazione non estingue il contenzioso ma sospende le procedure esecutive e consente di lavorare serenamente.

3.5 Strumenti di composizione della crisi e sovraindebitamento

Per imprenditori e professionisti che non riescono a far fronte ai debiti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre strumenti efficaci:

  • Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto negoziatore che lo assista nel dialogo con i creditori. L’imprenditore può proporre dilazioni, ristrutturazioni del debito e transazioni; durante le trattative sono sospese le azioni esecutive e cautelari .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato a soggetti non fallibili (privati e professionisti), consente di proporre ai creditori il pagamento parziale o dilazionato, con l’omologazione del tribunale. In presenza del 60 % dei consensi il piano è vincolante anche per i dissenzienti .
  • Concordato minore (ex concordato preventivo): permette all’imprenditore sotto soglia di proporre un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento, anche parziale, dei debiti e l’apporto di nuova finanza. Il piano è votato dai creditori e omologato dal tribunale; consente la falcidia dei debiti e la continuità aziendale .
  • Esdebitazione del sovraindebitato: al termine della procedura il debitore onesto e incapiente può ottenere la cancellazione dei debiti residui, riacquistando la piena capacità economica.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione di queste procedure, valutando la convenienza e coordinando i rapporti con creditori e tribunali.

3.6 Rottamazione, saldo e stralcio e definizioni agevolate

Oltre alla rottamazione quinquies (ormai chiusa alle nuove adesioni), il legislatore ha introdotto negli anni varie forme di definizione agevolata delle cartelle. In particolare:

  • Rottamazione quater 2023: prevista dalla Legge 197/2022, ha consentito di pagare i carichi affidati tra il 2000 e il 2017 con stralcio di sanzioni e interessi. I termini di adesione sono scaduti nel 2023 ma è utile ricordare che chi è decaduto dalla quater e non è in regola al 30 settembre 2025 può accedere alla quinquies .
  • Stralcio dei mini-debiti: nel 2023 sono stati cancellati d’ufficio i carichi fino a 1 000 €, salvo debiti previdenziali. Questa misura ha interessato molti professionisti con vecchie cartelle.
  • Saldo e stralcio e definizione delle liti pendenti: con periodicità irregolare il legislatore consente di chiudere le liti fiscali pendenti pagando una percentuale ridotta. È indispensabile monitorare i bandi annuali.

L’assistenza di un professionista consente di individuare la definizione agevolata più opportuna e di presentare le domande nei termini.

4 – Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione di controllo: non rispondere all’invito dell’ufficio porta quasi certamente alla cessazione della partita IVA e alla sanzione di 3 000 € . Occorre sempre presentarsi o incaricare un rappresentante.
  2. Fornire documenti incompleti o tardivi: l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 preclude l’uso in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa; la Corte costituzionale 137/2025 ha confermato la legittimità della preclusione . È quindi essenziale predisporre subito tutta la documentazione.
  3. Non impugnare il provvedimento: la mancata impugnazione entro 60 giorni rende l’atto definitivo. Anche se si presentano istanze in autotutela, è prudente depositare il ricorso per interrompere i termini.
  4. Confondere giurisdizione e foro competente: nonostante alcune pronunce isolati parlino di giurisdizione amministrativa, la strada più sicura è ricorrere al giudice tributario; in ogni caso, si può eccepire il difetto di giurisdizione e chiedere la rimessione al giudice competente .
  5. Ricorrere a consulenti improvvisati: le norme in materia di IVA e riscossione sono complesse e in continua evoluzione. È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario e crisis management.

5 – Tabelle riepilogative

5.1 Norme e provvedimenti principali

Norma/ProvvedimentoContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 35, commi 15‑bis, 15‑bis.1 e 15‑bis.2 D.P.R. 633/1972Prevede l’analisi di rischio per l’attribuzione del numero di partita IVA e consente la cessazione d’ufficio e l’esclusione dal VIES per partite IVA fittizie o “apri e chiudi”. Introduce l’obbligo di garanzia per la riapertura .Legge 197/2022 e Legge 213/2023
Art. 35, comma 15‑quinquies D.P.R. 633/1972Stabilisce la chiusura d’ufficio per partite IVA inattive da tre anni .Provvedimento direttoriale 3 dicembre 2019
Art. 11, comma 7‑quater D.Lgs. 471/1997Introduce la sanzione di 3 000 € per chi continua ad operare con partita IVA cessata .D.Lgs. 471/1997, mod. Legge 197/2022
Art. 2 D.L. 124/2019Divieto di compensazione dei crediti dopo la notifica del provvedimento di cessazione .D.L. 124/2019
Riforma Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023)Introduce l’art. 6‑bis (contraddittorio preventivo), 7‑bis (interpretazione), 7‑sexies (notifiche), 10‑ter (proporzionalità). Prevede contraddittorio obbligatorio prima degli atti impositivi .D.Lgs. 219/2023 e D.L. 39/2024
Legge 213/2023 (Bilancio 2024)Estende i controlli ai soggetti che hanno richiesto la chiusura volontaria della partita IVA e prevede il divieto di compensazione in caso di provvedimento di cessazione .Legge 213/2023
Rottamazione quinquies (Legge Bilancio 2026)Definizione agevolata dei carichi affidati tra il 2000 e il 2023 con pagamento del capitale e delle spese; domanda entro il 30 aprile 2026; prima rata 31 luglio 2026 .Legge Bilancio 2026

5.2 Termini e scadenze della procedura

Fase/ScadenzaTermine
Ricezione comunicazione di controlloInvito dell’ufficio: tempo per preparare la documentazione (indicativamente 15 giorni).
Contraddittorio con l’ufficioEntro 15–30 giorni dalla ricezione dell’invito; possibilità di proroga se giustificata.
Emissione del provvedimento di cessazioneDopo la fase istruttoria; notificato via PEC o raccomandata.
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Istanza di sospensione cautelareContestuale al ricorso; decisione in camera di consiglio.
Riapertura della partita IVASolo dopo che il provvedimento sia annullato o dopo la prestazione della garanzia (50 000 €) e nuova analisi di rischio.

5.3 Strumenti difensivi e soluzioni per il debitore

StrumentoDestinatariVantaggi principali
Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaTutti i contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione d’ufficio.Impugnazione dell’atto per vizi procedurali, contraddittorio, motivazione; possibilità di sospensione cautelare.
Istanza in autotutelaContribuenti che vogliono sollecitare l’annullamento senza contenzioso.Può portare a una revoca rapida; non sospende i termini per il ricorso.
Rateizzazione del debitoContribuenti con carichi iscritti a ruolo.Sospende pignoramenti, fermi e ipoteche; versamento della prima rata da 50 € blocca le procedure .
Composizione negoziata della crisiImprenditori in difficoltà finanziaria.Sospende le azioni esecutive, consente di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto .
Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatorePersone fisiche e professionisti non soggetti a fallimento.Permette di pagare parzialmente i debiti con il consenso del 60 % dei creditori .
Concordato minoreImprenditori sotto soglia.Consente la falcidia dei debiti e il proseguimento dell’attività .
Rottamazione quinquiesContribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026.Stralcio di sanzioni e interessi; stop a pignoramenti e fermi; pagamento in massimo 54 rate .

6 – Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte che ricorrono spesso tra imprenditori e professionisti alle prese con i controlli sulle partite IVA “apri e chiudi”. Le risposte sono generali e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

  1. Cosa si intende per partita IVA “apri e chiudi”? È l’apertura di una partita IVA per un periodo molto breve, spesso pochi mesi, emettendo fatture e poi cessando l’attività per evitare il pagamento dell’IVA e delle imposte. Questo comportamento è considerato evasivo e l’Agenzia delle Entrate lo contrasta con l’analisi di rischio prevista dall’art. 35 D.P.R. 633/1972 .
  2. Come viene individuata una partita IVA a rischio? L’ufficio analizza diversi elementi di rischio: soggetti collegati (soci o amministratori), tipologia dell’attività, volume e modalità di fatturazione, posizione fiscale, collegamenti con frodi e presenza di incongruenze nella dichiarazione . L’esito dell’analisi determina la convocazione del contribuente.
  3. Cosa succede se non mi presento all’invito dell’ufficio? Se non si risponde all’invito o non si fornisce documentazione sufficiente, l’Agenzia può emettere il provvedimento di cessazione, applicare la sanzione di 3 000 € e iscrivere la chiusura nell’Anagrafe tributaria .
  4. Posso continuare ad emettere fatture con la partita IVA cessata? No. Operare con una partita IVA cessata è vietato e comporta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 7‑quater (3 000 €) . Inoltre le fatture emesse sarebbero irregolari e non deducibili.
  5. È possibile aprire una nuova partita IVA dopo la cessazione? Sì, ma solo dopo aver prestato una garanzia di almeno 50 000 € e aver superato una nuova analisi di rischio . In alternativa, si può impugnare il provvedimento e, se annullato, riaprire senza garanzia.
  6. Cosa significa essere esclusi dal VIES? Significa che non è possibile effettuare operazioni intracomunitarie senza applicare l’IVA. La revoca del VIES è un effetto della cessazione ex officio . Per riottenere la qualifica occorre far annullare il provvedimento o presentare nuova domanda con garanzia.
  7. Quanto tempo ho per impugnare il provvedimento? Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica alla Corte di Giustizia Tributaria competente. È consigliabile depositare anche l’istanza cautelare per sospendere gli effetti.
  8. Qual è il giudice competente? La maggior parte della giurisprudenza ritiene che la giurisdizione sia tributaria, poiché l’atto incide su diritti soggettivi relativi all’imposta . Alcune pronunce, come la sentenza della CGT di Salerno 4508/2025, hanno rimesso al giudice amministrativo , ma la via più prudente è adire il giudice tributario e sollevare eventuali eccezioni.
  9. Il contraddittorio è sempre obbligatorio? L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio per gli atti impositivi autonomamente impugnabili, salvo eccezioni per atti automatizzati e di controllo formale . Per le partite IVA apri e chiudi, l’invito preventivo è necessario; l’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile.
  10. Cosa posso fare se non ho presentato tutti i documenti in fase amministrativa? L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 impedisce di produrre in giudizio documenti non esibiti all’ufficio se la richiesta era specifica; la Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa preclusione . Pertanto è essenziale fornire tutti i documenti nella fase di contraddittorio. In giudizio si può chiedere l’ammissione solo per documenti “nuovi” o per repliche a rilievi non previsti.
  11. Posso pagare il debito e contemporaneamente impugnare la cessazione? Sì. Il pagamento non preclude il ricorso; anzi, può evitare sanzioni aggiuntive e interessi. È possibile chiedere la rateizzazione per sospendere fermi e pignoramenti.
  12. Che cos’è la rottamazione quinquies e posso ancora aderire? È la definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della riscossione prevista dalla Legge Bilancio 2026. La domanda poteva essere presentata fino al 30 aprile 2026; ora non sono ammesse nuove adesioni. Chi ha presentato la domanda deve pagare la prima rata (o l’importo in unica soluzione) entro il 31 luglio 2026 .
  13. Il fermo amministrativo può essere impugnato? Sì. Il preavviso di fermo deve indicare l’importo dovuto e concedere 30 giorni per pagare o rateizzare . Se la notifica è irregolare o se il debito è prescritto, si può presentare ricorso. Il pagamento della prima rata sospende il fermo.
  14. Come evitare il pignoramento? Dal 2025 il pignoramento può essere avviato dopo 60 giorni per tributi locali e anche senza cartella per alcune imposte . Per evitarlo si può: pagare o rateizzare, impugnare l’atto per vizi di notifica o prescrizione, aderire a definizioni agevolate o alla composizione negoziata.
  15. È possibile ottenere l’esdebitazione? Sì. Alla fine delle procedure di sovraindebitamento (accordo o liquidazione) il debitore onesto e incapiente può chiedere la cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione consente di ripartire senza zavorre e va chiesta al giudice delegato.
  16. Quali documenti servono per dimostrare la reale attività? Contratti di forniture, corrispondenza con clienti e fornitori, fatture, ricevute, registri IVA, estratti conto bancari, documenti di trasporto, visure catastali, schede di cantiere, foto degli immobili e qualunque prova attestante l’esercizio effettivo dell’attività. È utile redigere un dossier da consegnare all’ufficio durante la convocazione.
  17. La prima casa può essere ipotecata o pignorata? L’Agente della riscossione non può pignorare l’abitazione principale del debitore se è l’unico immobile di proprietà e non rientra in categoria di lusso. Tuttavia può iscrivere ipoteca se il debito supera 20 000 €; per importi oltre 120 000 € può procedere al pignoramento, ma solo di immobili diversi dall’abitazione principale.
  18. Cosa succede se un socio o un amministratore era coinvolto in frodi precedenti? Gli elementi di rischio comprendono i collegamenti con soggetti coinvolti in frodi . Se un socio o amministratore è stato condannato per reati fiscali, l’ufficio può considerare il rischio elevato; in fase di difesa occorre dimostrare la totale estraneità della nuova attività.
  19. È possibile ottenere il rimborso della garanzia prestata? Dopo tre anni dalla riapertura della partita IVA e in assenza di violazioni, la garanzia può essere svincolata. Se il provvedimento è annullato, è possibile chiedere la restituzione immediata della fideiussione.
  20. Come scegliere la strategia più adatta? Dipende dal caso concreto: importo del debito, tempestività dell’intervento, disponibilità di prove, prospettive di continuare l’attività. Un professionista esperto analizza i documenti e suggerisce la combinazione di strumenti (ricorso, rateizzazione, composizione negoziata) più efficace.

7 – Simulazioni pratiche

7.1 Caso pratico: partita IVA “apri e chiudi” e ricorso

Scenario: Tizio apre una partita IVA nel febbraio 2025 come consulente informatico. Emette fatture per 80 000 € e, dopo sei mesi, cessa l’attività senza presentare dichiarazione IVA. Nel marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate invia un invito, segnalando che la partita ha avuto durata inferiore a un anno e che le fatture sono state emesse a soggetti esteri. Tizio non risponde. A maggio 2026 riceve il provvedimento di cessazione, l’esclusione dal VIES, la sanzione di 3 000 € e il divieto di compensazione.

Analisi del rischio: l’ufficio applica l’art. 35, commi 15‑bis e 15‑bis.2. Gli elementi di rischio sono: breve durata dell’attività; fatturazione a soggetti comunitari; mancato versamento dell’IVA; mancata presentazione della dichiarazione. La chiusura è legittima se non vengono forniti giustificativi.

Strategia difensiva: Tizio si rivolge allo Studio dell’Avv. Monardo che, prima di depositare il ricorso, chiede copia degli atti e riscontra che alcune fatture sono state effettivamente pagate ma i pagamenti non risultano sui conti del contribuente poiché sono confluiti su conti esteri. Lo studio raccoglie le prove (contratti, bonifici, email con i clienti) e dimostra che l’attività era reale e che la cessazione è avvenuta per motivi di salute. Si deposita ricorso entro 60 giorni, eccependo la violazione del contraddittorio e del principio di proporzionalità. In sede cautelare il giudice sospende l’efficacia del provvedimento; nel merito annulla la cessazione perché l’ufficio non aveva adeguatamente motivato la frode e non aveva valutato le prove.

Esito: Tizio riapre la partita IVA senza garanzia, viene riammesso al VIES e paga l’IVA dovuta con rateizzazione; la sanzione di 3 000 € viene annullata. Senza l’assistenza dello studio avrebbe dovuto versare 50 000 € di garanzia e non avrebbe potuto continuare a lavorare.

7.2 Esempio di rottamazione quinquies (solo per chi ha aderito)

Scenario: Caio è un commerciante con cartelle per IVA e IRPEF dal 2008 al 2018 per un importo complessivo di 60 000 € di imposte e 40 000 € di sanzioni e interessi. Nel marzo 2026 presenta domanda di adesione alla rottamazione quinquies entro la scadenza del 30 aprile. L’Agenzia comunica le somme dovute a giugno: Caio deve pagare 60 000 € di imposte, 2 000 € di spese di notifica e 0 € di sanzioni/interessi, per un totale di 62 000 €. Opta per il piano in 54 rate bimestrali: le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026, ciascuna da 1 150 €. Dal 2027 paga 9 rate l’anno (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre) di importo crescente con interesse al 3 % .

Benefici: Caio risparmia 40 000 € di sanzioni e interessi e, grazie alla definizione, sono sospesi i pignoramenti e fermi in corso. È tenuto a rispettare tutte le scadenze: il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza e la perdita dei benefici .

Conclusione

La lotta alle partite IVA “apri e chiudi” ha portato a norme severe che prevedono la chiusura d’ufficio, l’esclusione dal VIES, divieti di compensazione e sanzioni ingenti. Tuttavia il contribuente ha a disposizione strumenti efficaci per difendersi: dal contraddittorio preventivo al ricorso tributario, dalle definizioni agevolate alle procedure di composizione della crisi. Il successo della difesa dipende dalla tempestività e dalla qualità delle prove fornite.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono al fianco di imprenditori e professionisti per analizzare gli atti, individuare vizi, presentare ricorsi, sospendere pignoramenti e proporre piani di rientro o soluzioni di sovraindebitamento.

La competenza nel diritto tributario, nella crisi d’impresa e nelle procedure concorsuali consente allo studio di intervenire con strategie mirate e personalizzate.

Agire subito è fondamentale: ogni giorno perso può rendere definitivo un provvedimento illegittimo o far decadere un’agevolazione. Non aspettare di ricevere un pignoramento o un fermo amministrativo: contatta ora lo Studio Legale per una consulenza personalizzata.

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