Controllo Fiscale A Cooperativa: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione

Quando una cooperativa riceve un avviso di accertamento o la visita della Guardia di Finanza può sentirsi sopraffatta: il controllo fiscale mette in discussione la legittimità dell’attività, espone a sanzioni e spesso paralizza la vita aziendale. Non si tratta di eventi sporadici: negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato le verifiche sulle cooperative, soprattutto su quelle che forniscono servizi logistici, di facchinaggio, pulizia e trasporto, settori dove il ricorso alla manodopera è elevato e le frodi (fittizie trasformazioni da dipendenti a soci lavoratori) sono frequenti. Inoltre, le agevolazioni fiscali riconosciute alle cooperative richiedono severi requisiti (mutualità prevalente, corretta imputazione delle ristorni, iscrizione negli elenchi) che vengono puntualmente verificati dagli organi preposti . La mancata osservanza può comportare la disapplicazione delle agevolazioni e il recupero delle imposte evase .

Difendersi non significa sottrarsi al fisco, ma far valere i propri diritti e dimostrare la corretta natura mutualistica dell’ente: i controlli fiscali devono rispettare precise garanzie procedimentali (dal contraddittorio alla tutela della privacy), ed è possibile contestare o ridurre le pretese presentando prove e argomentazioni che dimostrino la genuinità delle operazioni e il rispetto della normativa . Tuttavia, per un imprenditore che non è esperto di diritto tributario, orientarsi tra norme, scadenze e giurisprudenza può essere arduo: è qui che interviene l’assistenza specializzata.

Il nostro studio legale al tuo fianco

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi, commercialisti ed esperti contabili operativi su tutto il territorio nazionale, con competenze specialistiche in diritto bancario, societario e tributario.

Lo studio analizza l’atto di accertamento, valuta la correttezza delle procedure, propone ricorsi e opposizioni, assiste nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate o la riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione) e redige piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

Grazie all’esperienza maturata, l’Avv. Monardo è in grado di:

  • Verificare la legittimità dell’accertamento: analisi degli atti, dei verbali di constatazione e della documentazione bancaria per verificare eventuali vizi procedurali (mancato contraddittorio, omessa motivazione, violazione del diritto di difesa) .
  • Costruire la difesa tecnica: predisposizione di memorie, osservazioni e ricorsi, contestazione delle presunzioni di ricavo sui movimenti bancari , dimostrazione della mutualità prevalente e della genuinità delle operazioni e degli appalti .
  • Ricercare soluzioni agevolate: avvio della procedura di accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997), istanze di rateizzazione, accesso a definizioni agevolate come rottamazioni e sanatorie, ricorso alla Legge 3/2012 (sovraindebitamento) o alla crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 .
  • Tutela giudiziale: assistenza nell’impugnazione dinanzi alle Corti tributarie, presentazione di richieste di sospensione dell’atto e delle misure cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi), gestione dei ricorsi in Cassazione, rappresentanza anche in sede penale per eventuali profili di reato.

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1. Contesto normativo: cosa prevede la legge

1.1 Evoluzione normativa del controllo fiscale alle cooperative

Le cooperative sono enti societari disciplinati dagli articoli 2511–2545-quinquiesdecies del codice civile. Sono caratterizzate dal principio della mutualità (prevalente o non prevalente), ovvero dall’obiettivo di fornire beni o servizi ai soci in condizioni più vantaggiose rispetto al mercato; gli utili non sono distribuiti ma destinati a riserve indivisibili. Il codice (art. 2512) definisce “cooperativa a mutualità prevalente” quella che svolge la sua attività prevalentemente con i soci e prevede limiti all’azionariato e al voto; l’art. 2513 prescrive che i ricavi da soci o le spese per i soci devono superare il 50% del totale . Tali requisiti devono risultare dal bilancio e dallo statuto: la mancata presentazione del bilancio o l’irregolare tenuta delle scritture contabili impediscono il riconoscimento delle agevolazioni fiscali .

Sul piano fiscale le cooperative godono di importanti benefici: il D.P.R. 601/1973 riconosce l’esenzione dall’IRES per le cooperative agricole, della piccola pesca, della produzione e lavoro e per quelle di abitazione; l’art. 12 della Legge 904/1977 consente di esentare dall’imposizione i redditi destinati a riserve indivisibili . Per fruire di tali agevolazioni occorre dimostrare, oltre alla mutualità, l’effettiva iscrizione nell’albo delle cooperative presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la tenuta regolare dei libri sociali e contabili. Le agevolazioni sono condizionate: la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata compilazione dei quadri del modello di dichiarazione dei redditi (modello Redditi società di capitali) impedisce di beneficiare dell’esenzione perché non consente all’Amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti .

L’accertamento fiscale alle cooperative si fonda principalmente sulle norme seguenti:

  • D.P.R. 600/1973 (Accertamento delle imposte sui redditi) – L’art. 32 conferisce ai verificatori poteri di accesso, ispezione e richiesta di dati bancari. I commi 1 n. 2 e 3 prevedono una presunzione legale di ricavo per i prelevamenti non giustificati dai conti correnti: tali somme sono considerate ricavi se il contribuente non prova la loro estraneità all’attività . La presunzione vale per tutti i contribuenti, non solo per imprenditori, ed è rafforzata se i prelievi giornalieri superano 1 000 € o 5 000 € mensili.
  • Art. 39 D.P.R. 600/1973 – Consente all’Agenzia di determinare il reddito con metodi analitico-induttivi quando esistono gravi incongruenze, irregolarità contabili o presunzioni gravi e precise; in caso di mancata tenuta della contabilità è possibile l’accertamento induttivo puro .
  • Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) – L’art. 12, modificato più volte, tutela i contribuenti durante le verifiche: le ispezioni devono essere svolte nei locali dell’azienda e durare al massimo 30 giorni (prorogabili una sola volta); il contribuente può farsi assistere da un professionista, ha diritto a ricevere copia del processo verbale e può presentare deduzioni entro 60 giorni dalla consegna del verbale . Con il D.Lgs 219/2023 (attuazione della riforma fiscale 2021) il legislatore ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto, prevedendo un contraddittorio “generalizzato”: ogni atto autonomamente impugnabile (escluse liquidazioni automatiche e atti di mera riscossione) deve essere preceduto da un invito a collaborare e da un termine di 60 giorni per presentare osservazioni . La nuova disciplina estende la nullità degli atti emessi senza contraddittorio, anche se la violazione deve essere fatta valere con l’eccezione di inutilizzabilità.
  • D.L. 39/2024, convertito nella L. 67/2024, ha precisato che il contraddittorio obbligatorio riguarda soltanto gli atti contenenti una pretesa impositiva e non si applica agli atti di disconoscimento di crediti d’imposta o di diniego dei rimborsi . Inoltre, per gli atti di recupero di aiuti di Stato il termine per le osservazioni è ridotto a 30 giorni.
  • Giurisprudenza di legittimità – Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 21271/2025 la Cassazione ha statuito che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussisteva solo per le imposte armonizzate (IVA, accise) e che la mancata convocazione non comportava nullità dell’atto se il contribuente non dimostrava con la cosiddetta “prova di resistenza” che, tramite il contraddittorio, avrebbe fornito elementi utili a mutare l’esito dell’accertamento . Questa sentenza ha avuto un grande impatto perché ha ridefinito il concetto di “contraddittorio generalizzato” .
  • D.Lgs 219/2023 ha istituito il Garante nazionale del contribuente, figura indipendente nominata per quattro anni dal ministro dell’Economia, con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti, segnalare abusi, accedere agli uffici e proporre interventi correttivi . Il contribuente può rivolgersi al Garante per reclami e mediazioni.

1.2 Agevolazioni fiscali e requisiti di mutualità

Le cooperative godono di una serie di regimi fiscali agevolativi previsti soprattutto dal D.P.R. 601/1973 e dalla L. 904/1977. Ecco le principali misure e i relativi presupposti:

  • Art. 10 D.P.R. 601/1973 – Esenzione totale dall’IRES per le cooperative agricole, della piccola pesca, di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e ittici, nonché per le cooperative di abitazione. Per godere dell’esenzione occorre dimostrare che la maggior parte dei ricavi deriva dalle attività tipiche con soci.
  • Art. 11 D.P.R. 601/1973 – Riduzione dell’IRES alla metà per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative sociali: è richiesta la prevalenza di soci lavoratori nelle attività produttive e il divieto di distribuzione degli utili.
  • Art. 12 D.P.R. 601/1973 – Deduzione integrale dei ristorni e dei dividendi distribuiti ai soci lavoratori, a condizione che vengano contabilizzati regolarmente e deliberati dall’assemblea.
  • Art. 12 L. 904/1977 – Esenzione da IRES degli utili destinati a riserve indivisibili: la norma mira a favorire la capitalizzazione dell’ente e tutela il patrimonio mutualistico . La Cassazione ha chiarito che per fruire di questa esenzione la cooperativa deve presentare la dichiarazione dei redditi in modo corretto, compilando i righi dedicati agli utili mutualistici; l’omissione comporta la perdita del beneficio .
  • D.L. 133/2014 (cosiddetto “Decreto competitività”) ha introdotto agevolazioni per le start‑up cooperative e per le cooperative a scopo di social housing, concedendo riduzioni d’imposta e contributi a fondo perduto a condizione che il capitale sia sottoscritto prevalentemente da soci privati e che l’attività sia finalizzata a scopi sociali.

È importante sottolineare che l’amministrazione finanziaria può disapplicare le agevolazioni se emerge l’assenza della mutualità o la loro indebita fruizione: la giurisprudenza (Cass. 8140/2011 e successive) afferma che l’onere di provare l’assenza dei requisiti spetta all’amministrazione, ma se la cooperativa non presenta la contabilità o non compila la dichiarazione dei redditi, il recupero dell’imposta diventa legittimo .

1.3 Poteri dell’amministrazione finanziaria durante il controllo

Durante la verifica, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono esercitare diversi poteri che è opportuno conoscere per non essere colti di sorpresa:

  1. Accesso e ispezione – I funzionari possono accedere ai locali della cooperativa, ispezionare i libri contabili e acquisire documenti. Gli accessi devono essere motivati e avvenire in orario d’ufficio; il verbale deve indicare le ragioni dell’accesso e le operazioni compiute .
  2. Controllo dei conti correnti – L’art. 32 D.P.R. 600/1973 prevede che l’amministrazione possa ottenere le movimentazioni bancarie e finanziarie della cooperativa e dei soci amministratori; i prelevamenti e i versamenti non giustificati sono presunti ricavi o costi indeducibili . La cooperativa può contrastare la presunzione dimostrando con prove documentali la provenienza extraimprenditoriale o la natura di prestiti soci.
  3. Verifiche incrociate – Le autorità possono comparare i dati dichiarati con quelli di fornitori, clienti, banche e enti previdenziali. Frequentemente, nelle cooperative logistiche vengono riscontrati appalti fittizi; i verificatori esaminano la genuinità dei contratti, i libri paga, la posizione contributiva dei soci lavoratori e la congruità dei compensi.
  4. Verifiche previdenziali – I soci lavoratori sono spesso soggetti ad obblighi contributivi. La Cassazione (ordinanza 17560/2026) ha ribadito che la cooperativa non può abbattere la base contributiva sotto il minimo previsto anche se riduce le ore di lavoro, e che la sospensione o la crisi non giustificano il mancato versamento dei contributi.
  5. Ispezione dei dati informatici – Le normative moderne consentono l’accesso ai dati contenuti nei sistemi informatici della cooperativa (gestionali, cloud, e‑mail): occorre predisporre adeguate misure di sicurezza e cooperare con gli ispettori per fornire le informazioni richieste.

1.4 Nuovi diritti con lo Statuto riformato

Il D.Lgs 219/2023 ha attuato una profonda riforma dello Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di rafforzare le garanzie procedimentali. Tra le principali novità:

  • Contraddittorio obbligatorio – Prima dell’emanazione di qualsiasi atto che comporti una pretesa impositiva (come un avviso di accertamento), l’amministrazione deve invitare il contribuente a un confronto e concedere 60 giorni per presentare osservazioni. L’atto è nullo se emesso prima della scadenza o se non considera le deduzioni presentate . Il termine si sospende se il contraddittorio coincide con i termini di decadenza dell’accertamento.
  • Chiarezza e motivazione – Gli atti devono indicare le norme applicate, i fatti contestati e l’iter logico che ha portato alla determinazione del tributo. La mancata motivazione costituisce motivo di annullabilità.
  • Autotutela rafforzata – L’amministrazione è obbligata a riesaminare d’ufficio gli atti riconosciuti illegittimi o infondati, anche su istanza del contribuente, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso . Inoltre, può annullare o correggere gli atti entro un anno dall’emanazione o in pendenza di giudizio.
  • Principio di non retroattività – La nuova disciplina ribadisce che le norme tributarie sostanziali non hanno effetto retroattivo se più sfavorevoli; in caso di contrasto, si applica la norma più favorevole al contribuente .
  • Ne bis in idem procedimentale – Viene recepito il principio secondo cui non è possibile contestare due volte lo stesso fatto impositivo in assenza di nuovi elementi. Questa garanzia evita duplicazioni e sovrapposizioni degli accertamenti.
  • Garante nazionale del contribuente – Figura di garanzia istituita dall’art. 13 dello Statuto: può formulare raccomandazioni, accedere agli uffici, vigilare sul rispetto delle norme e informare il Parlamento con relazione semestrale .

Grazie a queste riforme, il contribuente dispone di strumenti più incisivi per far valere i propri diritti: tuttavia, è necessario conoscere le modalità operative e le eccezioni (ad esempio, l’esclusione per i controlli automatizzati e per il recupero di aiuti di Stato) . Nei paragrafi successivi vedremo come sfruttare concretamente queste tutele.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica: cosa succede

La procedura di controllo e accertamento segue un percorso scandito da fasi e termini precisi. Comprenderli è essenziale per non perdere opportunità difensive.

2.1 Invito o accesso degli ispettori

Un controllo può iniziare con diversi atti: un invito al contraddittorio, una richiesta di documenti o un accesso presso la sede della cooperativa. Se ricevi un invito, è fondamentale rispondere fornendo i documenti richiesti e, se necessario, chiedere un termine per prepararli. Nel caso di accesso, gli ispettori devono esibire l’autorizzazione e identificarsi; il rappresentante legale della cooperativa può farsi assistere da un consulente. Le operazioni devono essere annotate in un verbale.

2.2 Redazione del processo verbale di constatazione (PVC)

Al termine delle verifiche, gli ispettori redigono il processo verbale di constatazione (PVC), che riassume i fatti riscontrati, le violazioni contestate e le ragioni per cui ritengono che il reddito dichiarato sia inferiore a quello effettivo. Il PVC deve essere notificato al rappresentante legale e la cooperativa ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste di contraddittorio . Se l’accertamento riguarda imposte armonizzate o se si applica l’art. 6‑bis, l’atto non può essere emesso prima di questo termine.

2.3 Eventuale contraddittorio e accertamento con adesione

Prima di emettere l’avviso di accertamento, l’ufficio può convocare la cooperativa per un contraddittorio orale. È una fase di confronto, non di trattativa: si discutono i rilievi e si cercano soluzioni. In molti casi, se le contestazioni sono circoscritte, è possibile risolverle con l’accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs 218/1997: il contribuente presenta un’istanza entro 30 giorni dalla notifica dell’invito e sospende per 90 giorni i termini di impugnazione . Si apre una trattativa sulle pretese tributarie e, se si raggiunge un accordo, si pagano le imposte dovute con la riduzione delle sanzioni a un terzo. Il pagamento può avvenire in un massimo di 8 rate trimestrali; il beneficio delle sanzioni ridotte si perde se si salta una rata.

2.4 Emissione dell’avviso di accertamento

Se non si trova un accordo, l’amministrazione emette l’avviso di accertamento. Deve contenere i fatti rilevanti, la qualificazione giuridica, la quantificazione della maggiore imposta e l’indicazione dei termini per il ricorso. Il contribuente deve riceverlo entro il termine di decadenza (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). L’atto può essere:

  • Analitico: fondato sulla rettifica di componenti specifici (es. costi indeducibili, ristorni, dividendi non contabilizzati).
  • Induttivo: basato su presunzioni e indizi gravi, precise e concordanti (es. incongruenze tra ricavi dichiarati e ricarichi, margini inferiori a quelli medi di settore). Se la contabilità è inattendibile o non esiste, l’accertamento induttivo puro consente all’ufficio di determinare il reddito secondo criteri statistici .
  • Parziale: corregge solo alcuni elementi e lascia immutata la liquidazione delle imposte dichiarate.

2.5 Ricorso e fasi processuali

L’avviso può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso dal 1° agosto al 31 agosto), indicando le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene illegittimo l’accertamento . Nella fase processuale il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto se dimostra danno grave e irreparabile: la Corte può sospendere l’esecuzione ordinando all’ufficio di astenersi dalla riscossione o dal fermo dei beni.

La decisione di primo grado può essere impugnata in appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. La Cassazione può essere adita per motivi di violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello. Nelle controversie fino a 50 000 € l’appello è preceduto da un reclamo-mediazione obbligatorio.

3. Difese e strategie legali

Difendersi da un accertamento fiscale significa innanzitutto analizzare in profondità gli atti per individuare eventuali vizi. Le principali linee di difesa includono:

3.1 Verifica della legittimità del procedimento

Il controllo può essere invalidato se non rispetta le garanzie procedimentali:

  • Assenza di contraddittorio – se l’accertamento riguarda tributi per cui è obbligatorio l’invito e non è stato concesso il termine di 60 giorni, l’atto è annullabile . Tuttavia, alla luce della giurisprudenza precedente l’art. 6‑bis, la mancata convocazione comportava nullità solo per IVA e altre imposte armonizzate qualora il contribuente dimostrasse la “prova di resistenza” . L’avvocato deve quindi argomentare che, se la cooperativa avesse potuto partecipare al contraddittorio, avrebbe fornito elementi decisivi (es. contratti, bilanci, giustificativi bancari) per ridurre o annullare l’imposta.
  • Difetto di motivazione – La motivazione deve essere completa e comprensibile; la Corte di Cassazione ha più volte annullato accertamenti motivati con formule generiche. Va evidenziata la violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa.
  • Abuso di diritto e abuso del diritto di accertamento – Il contribuente può contestare presunzioni basate su operazioni legittime. Ad esempio, se l’amministrazione presume ricavi da prelievi bancari, occorre dimostrare che si tratta di rimborsi spese o restituzione di prestiti soci .
  • Violazione della privacy – La richiesta indiscriminata di dati bancari dei soci può essere illegittima se non motivata; l’accesso ai dati deve essere proporzionato.

3.2 Dimostrazione della mutualità e genuinità delle operazioni

Molti accertamenti contro le cooperative contestano la fittizietà della mutualità: l’amministrazione sospetta che la cooperativa agisca come una società di capitali senza rispettare i limiti del capitale sociale, che retribuisca i soci meno dei dipendenti o che effettui appalti “pilotati” con imprese collegate. Per contrastare tali contestazioni occorre:

  • Documentare la prevalenza dei soci – I registri devono dimostrare che almeno il 50% dei ricavi o dei costi deriva da rapporti con i soci, come richiesto dagli art. 2512 e 2513 c.c. .
  • Verificare la corretta deliberazione e contabilizzazione dei ristorni – I ristorni distribuiti ai soci devono essere deliberati dall’assemblea e risultare in bilancio; in mancanza, l’ufficio può recuperare l’imposta .
  • Provare la genuinità degli appalti – Spesso, per abbattere il costo del lavoro, le cooperative simulano appalti di servizi a società collegate: è necessario produrre contratti, fatture, ordini di servizio, prove dell’esecuzione per dimostrare che gli appalti sono reali e remunerati a valore di mercato. Le difese possono ruotare sul principio di inerenza (costo connesso all’attività) e sulla mancanza di elementi per considerarlo fittizio.
  • Gestione dei soci lavoratori – In caso di contestazione dell’applicazione del minimale contributivo, occorre dimostrare che il socio ha svolto un numero di ore inferiore o che non ricorrevano i presupposti per la contribuzione: la Cassazione ha riaffermato che le riduzioni dell’orario non incidono sull’obbligo del minimale se non c’è prova concreta di inattività.

3.3 Contestazione delle presunzioni bancarie

Gli accertamenti delle cooperative spesso si fondano sulla presunzione legale di ricavo per prelievi e versamenti bancari non giustificati. Secondo l’art. 32 D.P.R. 600/1973, se il contribuente non fornisce elementi idonei a dimostrare la diversa provenienza, tali somme si considerano ricavi . La difesa deve quindi presentare:

  1. Prove documentali (bonifici, fatture, contratti) che attestino la natura non imponibile dei movimenti.
  2. Prove testimoniali: dichiarazioni dei soci o dei clienti possono supportare la tesi che i prelevamenti siano rimborsi o anticipazioni.
  3. Ricostruzione per tabulas: presentazione di prospetti che dimostrino la coerenza dei flussi finanziari con le vendite, le rimanenze e i costi. Anche un’indagine bancaria comparata (incrociando i conti societari e quelli degli amministratori) può smontare l’assunto dell’ufficio.
  4. Eccezione di non applicabilità: sostenere che, essendo la cooperativa un ente senza fini di lucro, certi movimenti non costituiscono “ricavi” in senso stretto ma mezzi di finanziamento sociale.

3.4 Strategie processuali e processi speciali

Nel contenzioso tributario, l’arma più efficace è costruire una tesi coerente e documentata. Alcune strategie:

  • Richiedere la sospensione dell’atto – Dimostrare la possibilità di un danno grave in caso di immediata esecuzione dell’accertamento (pignoramenti, fermi, ipoteche) può convincere la corte a sospendere la riscossione fino alla decisione.
  • Chiedere la riunione di più ricorsi – Se la cooperativa riceve vari avvisi di accertamento per periodi diversi ma con contestazioni simili, è possibile chiedere la riunione per ottenere una pronuncia uniforme e ridurre i costi legali.
  • Sollevare questioni di legittimità costituzionale o comunitaria – Ad esempio, contestare la retroattività di una norma o la violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della funzione sociale della cooperativa.
  • Attivare la procedura di mediazione tributaria – Per controversie entro 50 000 € si presenta reclamo con proposta di mediazione. Se l’amministrazione non risponde entro 90 giorni, la domanda s’intende respinta ma l’imposta contestata resta sospesa.

4. Strumenti alternativi e soluzioni di definizione agevolata

Quando la cooperativa non dispone della liquidità necessaria o ritiene eccessiva la pretesa fiscale, può ricorrere a strumenti di definizione agevolata o di sovraindebitamento. Queste soluzioni hanno tempi e condizioni ben precisi.

4.1 Rateizzazione e sospensione della riscossione

La riscossione degli avvisi può essere sospesa e rateizzata. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili (ordinaria) o 120 rate mensili (straordinaria) per situazioni di temporanea difficoltà . La richiesta va presentata all’Agente della riscossione; la rateizzazione non implica la rinuncia al ricorso e sospende le procedure esecutive. In caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive la rateizzazione decade.

4.2 Accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997)

Come anticipato, l’accertamento con adesione permette di definire la controversia con un abbattimento considerevole delle sanzioni e con il pagamento rateale. È uno strumento spesso consigliato se le pretese dell’ufficio sono fondate ma si desidera evitare il contenzioso. La procedura segue i passaggi: invio dell’istanza, convocazione delle parti presso l’ufficio, discussione e sottoscrizione dell’atto di adesione . Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione; in caso di rateazione gli interessi si calcolano al tasso legale.

4.3 Definizioni agevolate (rottamazioni)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. La rottamazione‑quater prevista dalla Legge 197/2022 ha permesso ai contribuenti di estinguere i carichi iscritti dal 2000 al 2015 pagando solo imposta e interessi legali. Successivamente la Legge 199/2025 ha esteso la misura con la cosiddetta rottamazione‑quinquies, applicabile ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023 e aperta alle domande fino al 30 aprile 2026: entro il 30 giugno 2026 l’agente invierà la comunicazione delle somme dovute e il primo pagamento scade il 31 luglio 2026 . La rottamazione‑quinquies consente di pagare in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali (9 anni) senza corrispondere sanzioni e interessi di mora; restano escluse le somme riferite a risorse proprie dell’Unione europea, i dazi, i contributi arretrati e alcune sanzioni penali. Nota bene: al 22 giugno 2026 il termine per presentare la domanda è scaduto e non è possibile aderire se non si è già presentata l’istanza entro il 30 aprile 2026; tuttavia chi ha presentato la domanda può beneficiare della dilazione e deve rispettare scrupolosamente le scadenze .

4.4 Stralcio automatico dei mini‑debiti e rinuncia dell’ente creditore

La Legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1 000 €, esclusi i carichi relativi all’IVA all’importazione, ai contributi previdenziali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Tale annullamento è avvenuto il 31 ottobre 2023; non riguarda i carichi affidati successivamente, ma molte cooperative hanno beneficiato dello stralcio dei micro‑debiti .

4.5 Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Se la cooperativa versa in gravi difficoltà economiche e non può far fronte ai debiti fiscali e contributivi, può accedere alla procedura di sovraindebitamento regolata dalla Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa. Le principali soluzioni sono:

  • Piano del consumatore (per soci o persone fisiche garante della cooperativa) – Rivolto ai privati sovraindebitati; consente di concordare un piano di rientro con una falcidia del debito e di ottenere l’esdebitazione finale.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – Accordato dal tribunale con l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti; permette di ridurre o dilazionare i debiti fiscali e contributivi; le procedure esecutive sono sospese per 120 giorni .
  • Liquidazione del patrimonio – Quando non è possibile proporre un piano sostenibile; comporta la cessione dei beni per soddisfare i creditori e, al termine, l’esdebitazione del debitore onesto.
  • Esdebitazione dell’incapiente – Introdotta dal D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi): permette di liberarsi dei debiti non soddisfatti se il patrimonio è incapiente e non sono emerse colpe gravi del debitore.

Il ricorso alla procedura di sovraindebitamento richiede la nomina di un Gestore della crisi (professionista iscritto al registro, come l’Avv. Monardo) che elabora la proposta, verifica i presupposti e assiste il debitore dinanzi all’OCC e al tribunale. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese fino a 120 giorni .

4.6 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per le cooperative che svolgono attività d’impresa e si trovano in difficoltà, è disponibile la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021. La procedura prevede la nomina di un esperto negoziatore scelto dal tribunale, il quale assiste l’imprenditore nella ricerca di accordi con i creditori, compreso il fisco. Durante la negoziazione si possono richiedere misure protettive per sospendere i pignoramenti e gli atti esecutivi. Questo strumento è particolarmente utile per le cooperative che desiderano mantenere la continuità aziendale e ristrutturare i debiti tributari con il consenso dell’Agenzia .

5. Errori comuni e consigli pratici

Ecco i principali e i relativi consigli:

  1. Trascurare i verbali – Non leggere attentamente il PVC e non inviare osservazioni entro i 60 giorni significa perdere l’unica opportunità per spiegare la propria posizione. È consigliabile predisporre una memoria con il supporto di un professionista.
  2. Contabilità irregolare – L’assenza di documentazione adeguata impedisce di provare i costi e la mutualità, legittimando gli accertamenti induttivi. È fondamentale tenere libri sociali aggiornati, registrare i ristorni e i contratti.
  3. Confusione tra soci e dipendenti – Per risparmiare contributi, alcune cooperative trasformano i dipendenti in soci senza rispettare la disciplina della mutualità; ciò comporta l’imposizione di contributi e sanzioni.
  4. Operazioni con parti correlate – Appalti o forniture con società collegate o con gli stessi amministratori destano sospetti: occorre documentare la congruità dei prezzi e l’autonomia gestionale.
  5. Pagamenti in contanti o tramite conti personali – Effettuare prelievi o versamenti tramite conti personali degli amministratori senza giustificativo alimenta la presunzione di ricavi non dichiarati .
  6. Richieste tardive di definizione agevolata – Molti contribuenti attendono l’ultimo momento per aderire a rottamazioni o rateizzazioni e perdono i termini: è necessario monitorare costantemente le scadenze e attivarsi tempestivamente.
  7. Sottovalutare la fase amministrativa – Aspettare la cartella esattoriale prima di consultare un avvocato limita le possibilità di difesa; conviene agire subito dopo la notifica del PVC o dell’avviso per ridurre la pretesa o sanare l’irregolarità.
  8. Ignorare la responsabilità degli amministratori – Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente se, per colpa o dolo, non hanno versato ritenute e IVA. È quindi consigliabile consultare un professionista prima di intraprendere decisioni rischiose.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e riferimenti per il controllo delle cooperative

NormativaOggettoContenuto essenziale
Art. 2512–2513 c.c.Cooperative a mutualità prevalenteDefiniscono la prevalenza dei rapporti con i soci e fissano i limiti per il godimento delle agevolazioni fiscali .
D.P.R. 600/1973, art. 32Poteri di controllo e presunzioni sui conti correntiAutorizza accessi, ispezioni e richiesta di dati bancari; i prelevamenti non giustificati sono presunti ricavi .
D.P.R. 600/1973, art. 39Accertamento analitico‑induttivo e induttivoPermette di rettificare il reddito tramite presunzioni e calcoli statistici quando la contabilità è inattendibile .
Statuto del contribuente, art. 12Diritti durante le verifichePrevede durata massima di 30 giorni prorogabili, diritto di difesa, possibilità di presentare memorie entro 60 giorni, assistenza di un professionista .
Statuto del contribuente, art. 6‑bis (D.Lgs 219/2023)Contraddittorio obbligatorioImpone il contraddittorio pre‑accertamento per tutti gli atti impositivi con termine di 60 giorni; violazione comporta nullità .
D.P.R. 601/1973 e L. 904/1977Agevolazioni per cooperativeEsenzione o riduzione dell’IRES per cooperative agricole, sociali, di lavoro; esenzione degli utili destinati a riserva indivisibile .
D.Lgs 218/1997Accertamento con adesioneProcedura che consente di definire l’imposta con riduzione delle sanzioni .
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisiPermette di avviare una negoziazione con i creditori e ottenere misure protettive .
Legge 3/2012SovraindebitamentoRegola il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e l’esdebitazione .
Sentenza Cass. 21271/2025Contraddittorio pre‑accertamentoStabilisce che prima dell’art. 6‑bis il contraddittorio è obbligatorio solo per IVA; la nullità dell’atto richiede prova di resistenza .
Ordinanza Cass. 18712/2025Agevolazioni cooperativeRichiede presentazione della dichiarazione dei redditi e regolare contabilità per fruire dell’esenzione .
Ordinanza Cass. 17560/2026Contributi previdenzialiConferma l’obbligo per la cooperativa di versare i contributi minimi a prescindere dalla riduzione delle ore di lavoro.
Legge 199/2025Rottamazione‑quinquiesDefinisce i termini (domanda entro il 30 aprile 2026; comunicazione entro il 30 giugno 2026; pagamento dal 31 luglio 2026) per la definizione agevolata .

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

Fase proceduraleTermineRiferimento normativo
Presentazione osservazioni al PVC60 giorni dal ricevimento del verbaleArt. 12, comma 7, Statuto del contribuente
Richiesta di accertamento con adesione30 giorni dalla notifica dell’invitoD.Lgs 218/1997, art. 6
Sospensione dei termini con adesione90 giorniD.Lgs 218/1997
Impugnazione avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (sospensione estiva dal 1° agosto al 31 agosto)Art. 21 D.Lgs 546/1992
Ricorso in appello30 giorni dalla notifica della sentenza di primo gradoArt. 51 D.Lgs 546/1992
Domanda di rottamazione‑quinquiesFino al 30 aprile 2026 (scaduta)L. 199/2025
**Comunicazione delle somme dovute (rottamazione) **30 giugno 2026L. 199/2025
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026L. 199/2025
Pagamento rate successiveUltimo giorno di febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno (54 rate bimestrali)L. 199/2025

Tabella 3 – Confronto tra rottamazioni e strumenti di definizione

| Strumento | Periodo dei carichi | Vantaggi | Limiti | |—|—|—| | Rottamazione‑quater (L. 197/2022) | Carichi affidati dal 2000 al 2015 | Pagamento di imposta e interessi legali senza sanzioni; possibilità di rateizzare in 18 rate | Domande chiuse; non applicabile ai carichi successivi | | Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) | Carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 | Pagamento di imposta e interessi senza sanzioni; rate fino a 54 bimestri; idonea ai carichi 2016–2023 | Domande chiuse al 30 aprile 2026; esclusi dazi, IVA all’importazione, contributi previdenziali e risorse UE | | Accertamento con adesione | Atto di accertamento in fase pre‑contenziosa | Sanzioni ridotte a 1/3; pagamento rateale; sospensione termini di impugnazione | Necessita l’adesione dell’ufficio; non è possibile se già pende un processo | | Rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 | Tutti i carichi erariali | Fino a 72 rate mensili; sospensione della riscossione | Decade se non si pagano 5 rate | | Rateizzazione straordinaria | Gravi difficoltà economiche (dichiarate dall’ente) | Fino a 120 rate mensili | Richiede dimostrazione della temporanea situazione di grave difficoltà | | Sovraindebitamento (Legge 3/2012) | Debiti fiscali e contributivi insostenibili | Piano con falcidia; sospensione azioni esecutive; esdebitazione finale | Necessita l’approvazione del giudice e dei creditori; costi di procedura | | Composizione negoziata della crisi | Crisi d’impresa grave ma recuperabile | Ricerca accordo con creditori sotto la guida di un esperto; misure protettive; salvaguardia della continuità | Occorre l’assenso dei creditori; la procedura può fallire |

7. Domande e risposte – FAQ

1. Cos’è un accertamento fiscale alle cooperative?

L’accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito dichiarato da una cooperativa o contesta l’omissione di imposte. Può nascere da verifiche in loco, da controlli documentali o da incroci di dati e conduce all’emissione di un avviso di accertamento.

2. Quando scatta la presunzione sui prelievi bancari?

La presunzione si applica quando i prelievi dal conto della cooperativa o degli amministratori non sono giustificati da documenti e superano le soglie (1 000 € al giorno o 5 000 € al mese) . Tali somme sono considerate ricavi e concorrono alla formazione del reddito a meno che il contribuente provi il contrario.

3. Come si dimostra la mutualità prevalente?

Occorre che oltre il 50% dei ricavi o dei costi derivino da rapporti con i soci, come stabilito dagli artt. 2512 e 2513 c.c. . Bisogna mantenere registri dettagliati dei contratti con i soci e predisporre un bilancio che evidenzi la provenienza dei ricavi.

4. Cosa succede se la cooperativa non presenta la dichiarazione dei redditi?

Se la cooperativa non compila i quadri relativi alle agevolazioni (sezione riservata ai redditi mutualistici) la Cassazione ha ritenuto legittimo il recupero delle imposte e la perdita del beneficio .

5. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’accertamento?

Dal 2024 la riforma dello Statuto ha reso obbligatorio il contraddittorio per tutti gli atti impositivi, salvo casi specifici. La mancata convocazione comporta la nullità dell’atto . Prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, secondo la Cassazione, tale obbligo esisteva solo per l’IVA .

6. Posso accedere agli atti della verifica?

Il contribuente ha diritto di esaminare e ottenere copia dei documenti raccolti dall’amministrazione; il rifiuto può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo . La legge riconosce un diritto di accesso per difendere i propri diritti.

7. Come posso contestare l’accertamento dinanzi al giudice tributario?

Presentando un ricorso entro 60 giorni dalla notifica e argomentando i motivi di illegittimità (vizi procedurali, errata qualificazione dei redditi, violazione di norme). È opportuno allegare documenti e richiedere la sospensione dell’atto .

8. È possibile rateizzare un avviso di accertamento?

Sì. L’accertamento definito può essere rateizzato secondo l’art. 19 D.P.R. 602/1973 fino a 72 rate mensili (ordinaria) o 120 rate (straordinaria). Occorre presentare richiesta all’Agente della riscossione. In caso di adesione o conciliazione le sanzioni si riducono .

9. In cosa consiste l’accertamento con adesione?

È una procedura negoziale in cui il contribuente e l’ufficio concordano la misura delle imposte dovute prima di instaurare il contenzioso. Comporta riduzioni delle sanzioni e sospensione dei termini .

10. Cosa sono le definizioni agevolate (rottamazioni)?

Sono sanatorie che permettono di estinguere i carichi fiscali affidati alla riscossione pagando solo il capitale e gli interessi legali. La rottamazione‑quinquies per carichi 2000–2023 ha chiuso le domande il 30 aprile 2026; chi ha aderito deve rispettare le scadenze di pagamento .

11. Posso ancora aderire alla rottamazione‑quinquies?

No. Il termine per presentare la domanda (30 aprile 2026) è scaduto. Tuttavia, se hai presentato l’istanza puoi completare i pagamenti fino al 2035. Per carichi successivi, occorrerà attendere nuove misure di definizione.

12. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento?

Puoi chiedere la sospensione cautelare alla Corte tributaria se hai impugnato l’avviso. In alternativa puoi definire il debito con il pagamento dell’intero importo o con un piano di rateizzazione. L’Avv. Monardo può valutare l’opzione migliore.

13. Come funzionano le procedure di sovraindebitamento per le cooperative?

Prevedono l’elaborazione di un piano che distribuisce le risorse disponibili ai creditori e consente la falcidia del debito; il piano deve essere approvato dal tribunale. Il Gestore della crisi (professionista iscritto all’albo) assiste nella redazione e negoziazione .

14. È possibile ottenere l’esdebitazione dopo la liquidazione?

Sì. Se il patrimonio non copre interamente i debiti e non emergono comportamenti fraudolenti, il giudice può concedere l’esdebitazione, liberando l’imprenditore dai debiti residui .

15. Il Garante del contribuente può annullare gli accertamenti?

No. Il Garante può segnalare irregolarità, raccomandare la revisione degli atti e intervenire per garantire il rispetto dei diritti, ma non può annullare direttamente gli accertamenti. Tuttavia, il suo intervento può indurre l’amministrazione a rivedere le proprie posizioni .

16. Qual è la differenza tra appalto genuino e appalto fittizio?

L’appalto genuino prevede una reale organizzazione autonoma dell’appaltatore e un’assunzione del rischio d’impresa; l’appaltatore esercita il potere direttivo sui lavoratori e utilizza mezzi propri. L’appalto fittizio maschera rapporti di lavoro subordinato: l’Appaltatore non assume un vero rischio e i lavoratori sono soggetti al potere direttivo del committente. Le cooperative devono provare la genuinità attraverso contratti, documenti di trasporto, fatture e testimonianze .

17. Gli amministratori rispondono personalmente dei debiti tributari?

Sì, in alcuni casi. Se gli amministratori omettono i versamenti delle ritenute operate sui compensi o non versano l’IVA, possono essere chiamati a rispondere personalmente, anche penalmente. È importante dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore e che gli amministratori hanno adottato tutte le misure possibili.

18. Cosa succede se il verbale di constatazione contiene errori formali?

Errori meramente formali (es. mancata firma del verbalizzante o errori di data) non comportano la nullità dell’accertamento, a meno che non incidano sulla sostanza dei rilievi. Cassazione 17560/2026 ricorda che le formali irregolarità della verifica non eliminano l’obbligo contributivo.

19. Posso chiedere la riduzione delle sanzioni senza aderire all’accertamento?

Le sanzioni possono essere ridotte con l’istituto del ravvedimento operoso o con la definizione agevolata se prevista da una legge straordinaria. In assenza di tali istituti, la riduzione avviene solo tramite l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale.

20. Come si calcola l’“imposta risparmiata” in caso di appalto fittizio?

L’amministrazione ricostruisce il costo del lavoro effettivo, sommando retribuzioni e contributi che la cooperativa avrebbe dovuto versare. La differenza tra il costo reale e quello contabilizzato è considerata base imponibile; su tale importo si applicano le aliquote IRES e IRAP più le sanzioni, riducibili in caso di adesione.

8. Simulazioni pratiche

Per illustrare meglio l’impatto delle diverse opzioni difensive, presentiamo alcune simulazioni numeriche (i valori sono indicativi):

8.1 Accertamento con presunzione sui prelievi bancari

Scenario: Una cooperativa di logistica con 20 soci lavoratori ha ricevuto un avviso di accertamento in cui l’Agenzia contesta prelievi bancari non giustificati per 150 000 € nel 2023. Il reddito dichiarato era di 50 000 €.

  • Presunzione di ricavo: l’ufficio calcola il reddito presunto sommando 150 000 € ai 50 000 € dichiarati = 200 000 €.
  • Aliquota IRES (2023) 24%: imposta calcolata su 200 000 € = 48 000 €.
  • Aliquota IRAP 3,9% (Calabria): 7 800 €.
  • Sanzioni per infedele dichiarazione: 90% dell’imposta evasa = 43 200 €.
  • Totale richiesto: 99 000 € (imposte e sanzioni).

Difesa: La cooperativa produce giustificativi per 120 000 € (rimborsi spese, restituzione di prestiti soci). L’importo non giustificato scende a 30 000 €.

  • Nuovo reddito presunto: 80 000 € (50 000 + 30 000).
  • IRES: 19 200 €.
  • IRAP: 3 120 €.
  • Sanzioni: 90% su 19 200 € = 17 280 €.
  • Totale: 39 600 €.

Accertamento con adesione: aderendo, le sanzioni si riducono a un terzo (5 760 €). L’importo finale da versare, rateizzabile in 4 rate trimestrali, è 28 080 €.

8.2 Rottamazione‑quinquies

Scenario: La cooperativa ha cartelle per imposte e contributi relative agli anni 2017–2021 per un totale di 120 000 €, di cui 40 000 € di capitale, 50 000 € di sanzioni e 30 000 € di interessi e aggio.

Adesione alla rottamazione‑quinquies (presentata entro il 30 aprile 2026):

  • Importo da pagare: 40 000 € (capitale) + interessi legali maturati + aggio (circa 5% = 2 000 €) = 42 000 €. Sanzioni e interessi di mora sono azzerati.
  • Pagamento in 54 rate bimestrali (4 500 € l’anno): circa 778 € ogni due mesi per 9 anni.

Nota: se la cooperativa non rispetta anche una sola rata, l’agevolazione decade e rivivono le sanzioni e gli interessi integrali .

8.3 Sovraindebitamento e esdebitazione

Scenario: Una piccola cooperativa artigiana ha debiti fiscali e contributivi per 200 000 €, debiti verso fornitori per 80 000 € e un patrimonio immobiliare (capannone) del valore di 150 000 €. I ricavi sono crollati a causa della perdita di un importante cliente.

Soluzione: Il gestore della crisi propone un accordo di ristrutturazione in cui:

  • Il capannone viene venduto a 150 000 € e il ricavato distribuito ai creditori.
  • Il fisco rinuncia a sanzioni e interessi e accetta il pagamento del 40% del capitale in 10 anni (8 000 € l’anno).
  • I creditori commerciali vengono soddisfatti al 30% in 5 anni (4 800 € l’anno).
  • Gli amministratori si impegnano a versare 1 000 € mensili dal proprio stipendio.

Il tribunale omologa l’accordo; le procedure esecutive sono sospese e, se l’accordo viene rispettato per l’intera durata, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione) .

Conclusione

Il controllo fiscale rappresenta un passaggio delicato nella vita di una cooperativa: l’esito dipende dalla capacità di dimostrare la correttezza della propria gestione e di far valere le garanzie procedurali.

La normativa italiana (codice civile, D.P.R. 600/1973, Statuto del contribuente) prevede regole precise per la mutualità, per l’accesso ai conti bancari e per il contraddittorio . Le riforme del 2023–2025 hanno rafforzato i diritti del contribuente, introducendo il contraddittorio generalizzato e il Garante nazionale . Tuttavia, la complessità delle norme e la severità delle sanzioni richiedono un approccio professionale.

Lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto completo: analisi del verbale e dell’avviso, costruzione di una difesa tecnica, attivazione delle procedure di definizione e dei piani di rientro, ricorso alla Legge 3/2012 e al D.L. 118/2021 per ristrutturare i debiti.

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Il tempo è un fattore determinante: ogni giorno di ritardo può comportare la decadenza dei termini per impugnare, aderire a una definizione agevolata o presentare un ricorso. Non aspettare che l’accertamento diventi esecutivo: affidati subito a un professionista che possa difenderti con competenza e tempestività.

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