Cosa succede dopo il pignoramento del conto corrente all’Agenzia delle Entrate?

Introduzione: conoscere le conseguenze per difendersi e agire subito

Ricevere un atto di pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) è un evento destabilizzante. Il conto viene bloccato, i bonifici in entrata vengono trattenuti e non hai più accesso ai tuoi soldi. Ma cosa succede dopo il pignoramento? Quali sono gli effetti nel tempo e quali strumenti hai per sbloccare il conto o limitare i danni? In questo articolo, aggiornato a novembre 2025, analizziamo passo per passo le conseguenze del pignoramento esattoriale, spiegando le norme, le sentenze più recenti e i rimedi pratici a disposizione del contribuente.

Affronteremo i seguenti punti:

  • la normativa di riferimento (D.P.R. 602/1973, codice di procedura civile, riforme 2024–2025);
  • cosa fa la banca dopo il pignoramento e quali fondi vengono trattenuti;
  • cosa fa l’AER dopo il pignoramento: trasferimento dei fondi, successive azioni esecutive, discarico automatico;
  • come il debitore può reagire: pagamento, rateizzazione, conversione, opposizione, sovraindebitamento;
  • le possibili evoluzioni nel tempo (ulteriore pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo);
  • domande frequenti e simulazioni di casi reali.

🎓 Chi ti guida: l’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, con il suo staff di avvocati e commercialisti, offre consulenze specializzate nel diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza, potrà analizzare il pignoramento ricevuto, valutare ricorsi e opposizioni, negoziare rateizzazioni e piani di rientro e, se necessario, attivare procedure di sovraindebitamento per bloccare l’azione esecutiva.

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Normativa applicabile: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e altri riferimenti

Il pignoramento esattoriale: una procedura speciale

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento presso terzi effettuato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Diversamente dal pignoramento ordinario (regolato dagli artt. 543 ss. c.p.c.), il pignoramento esattoriale è semplificato: l’esattore notifica direttamente al terzo (es. la banca) e al debitore un atto che ordina al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni per i crediti maturati e alle rispettive scadenze per i crediti futuri . L’atto può essere firmato anche da funzionari dell’AER; se il terzo non adempie, l’AER deve ricorrere alla procedura ordinaria .

Dopo la notifica, la banca deve bloccare le somme presenti sul conto e trattenere tutti gli accrediti che riceverà nei successivi 60 giorni. La Cassazione ha precisato che il pignoramento esattoriale “anticipa” la fase di assegnazione: la banca diventa custode e deve trasferire all’AER tutte le somme presenti e future maturate entro il termine . Dopo 60 giorni, se il debito non è stato pagato o rateizzato, l’AER può intraprendere ulteriori azioni (pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo).

Termini e requisiti per l’esecuzione

  • Notifica di cartella e intimazione: l’esecuzione fiscale deve essere preceduta dalla notifica della cartella esattoriale e, se la cartella non è seguita da azioni esecutive entro un anno, da un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) che dà 5 giorni per pagare . La Cassazione ha assimilato l’intimazione all’avviso di mora; non impugnandola entro 60 giorni, il debito si cristallizza .
  • Titolo esecutivo: l’AER agisce sulla base del ruolo (elenco dei crediti) o di un accertamento esecutivo .
  • Limiti di pignorabilità: gli stipendi e le pensioni sono pignorabili nei limiti indicati dall’art. 545 c.p.c.: fino a un quinto per i creditori ordinari; per l’AER un decimo se lo stipendio è inferiore a 2.500 €, un settimo se tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto se superiore . Gli importi accreditati prima del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale .

Il seguito della procedura: eventuali misure successive

Dopo l’atto di pignoramento esattoriale, se le somme trattenute non coprono il debito, l’AER può:

  • Eseguire ipoteca e pignoramento immobiliare: dopo il termine dell’art. 50 (60 giorni + un anno), il ruolo diventa titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili per un importo pari al doppio del credito ; l’espropriazione immobiliare può essere avviata solo se il debito supera 120.000 €, se è trascorso almeno un anno dall’iscrizione dell’ipoteca e se l’immobile non è l’unica abitazione del debitore .
  • Iscrivere fermo amministrativo sui veicoli: il fermo produce effetto solo se è registrato al PRA e notificato . La rateizzazione o il pagamento del debito consente la revoca del fermo.
  • Pignorare altri crediti: l’AER può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro, la pensione presso l’INPS o altri crediti verso terzi, secondo il medesimo art. 72‑bis.

Cosa fa la banca dopo il pignoramento: tempi e azioni

  1. Congelamento immediato dei fondi: appena riceve l’atto, la banca blocca le somme presenti sul conto fino all’importo indicato nel pignoramento. Se il saldo è inferiore al debito, blocca tutto il saldo e, per i 60 giorni successivi, congela ogni nuovo accredito fino a concorrenza .
  2. Comunicazione al debitore: la banca informa il cliente del pignoramento e dell’importo bloccato. In questa fase il debitore può verificare se la banca ha rispettato i limiti di impignorabilità (triplo assegno sociale, un quinto dello stipendio, somme impignorabili) e contestare eventuali eccedenze.
  3. Trasferimento all’AER: trascorsi i 60 giorni o prima se il saldo è sufficiente, la banca versa all’AER le somme trattenute. Dopo il trasferimento, se il debito è saldato interamente, la banca sblocca il conto. Se resta un residuo, l’AER può procedere con altre misure.
  4. Fine del congelamento: allo scadere dei 60 giorni, la banca torna a consentire l’utilizzo del conto per le somme future che non sono più soggette al pignoramento, salvo nuovi atti. Tuttavia, se l’AER avvia un ulteriore pignoramento, il conto può essere bloccato nuovamente.

Cosa fa l’Agenzia delle Entrate dopo il pignoramento

Dopo aver emesso l’atto di pignoramento, l’AER attende il versamento delle somme trattenute dalla banca. Le fasi successive sono:

1. Ricezione e imputazione dei fondi

Una volta ricevuti i soldi, l’AER li imputa al debito e notifica al debitore il residuo ancora dovuto. Se la somma copre l’intero debito (capitale, interessi, sanzioni e spese), la procedura si chiude e l’AER trasmette alla banca l’ordine di revoca. In caso contrario, l’AER può avviare ulteriori azioni esecutive per recuperare il residuo.

2. Valutazione dell’istanza di rateizzazione

Se il debitore ha presentato una richiesta di rateizzazione entro 60 giorni, l’AER sospende l’esecuzione in attesa dell’esito. Dopo il pagamento della prima rata, l’ente revoca il pignoramento e notifica alla banca lo sblocco. Se l’istanza viene respinta o se il contribuente decade dal piano per mancato pagamento di 8 rate , il pignoramento viene riattivato o ripreso su altri beni.

3. Verifica di ulteriori beni aggredibili

L’AER effettua controlli sulle risorse del debitore tramite le banche dati interne (Anagrafe tributaria, INPS, PRA) per individuare ulteriori cespiti: immobili, veicoli, crediti verso terzi. Se il saldo trasferito non copre il debito, avvia nuove misure: iscrizione di ipoteca, fermo, pignoramento di stipendio, pignoramento immobiliare.

4. Discarico automatico e cancellazione dei carichi

Il D.Lgs. 110/2024 ha introdotto il discarico automatico: i ruoli affidati all’AER dal 1° gennaio 2025 che non vengono riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo vengono automaticamente cancellati . Ciò significa che se dopo il pignoramento non si riesce a recuperare nulla e trascorrono cinque anni senza atti interruttivi efficaci, il credito viene discaricato. È tuttavia possibile per l’ente chiedere la reiscrizione del residuo se emergono nuovi beni .

5. Comunicazione finale e revoca

Quando il debito viene estinto (per pagamento integrale, rateizzazione o discarico), l’AER emette un ordine di revoca del pignoramento da notificare alla banca. La banca deve sbloccare il conto e restituire eventuali somme non utilizzate.

Cosa può fare il debitore dopo il pignoramento per limitare i danni

Pagare o rateizzare il debito

Il modo più rapido per chiudere la procedura è pagare l’intero importo. Se non è possibile, la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 è la strada più percorribile. Il decreto riformato nel 2024 consente piani fino a 84, 96 o 108 rate (a seconda dell’anno di richiesta) e fino a 120 rate per debiti oltre 120.000 € . Pagando la prima rata si ottiene lo sblocco del conto .

Verificare i vizi della procedura

Dopo la notifica del pignoramento, è fondamentale controllare:

  1. Notifica della cartella: se la cartella non è mai stata notificata o è stata notificata a un indirizzo errato, l’esecuzione è nulla. La Cassazione ha sottolineato che la contestazione deve avvenire tempestivamente: se non impugni l’intimazione o l’atto entro 60 giorni, perdi il diritto di eccepire la prescrizione .
  2. Vizi formali dell’atto di pignoramento: mancanza di firma del funzionario, assenza di indicazione del credito, errori nel calcolo degli importi, mancata indicazione dei limiti di pignorabilità. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) può far annullare l’atto.
  3. Violazione dei limiti di pignorabilità: se la banca blocca somme superiori a quelle consentite (triplo assegno sociale, un quinto dello stipendio), è possibile chiedere la riduzione e lo sblocco parziale.

Opposizione all’esecuzione

Se il debito è prescritto o già pagato, si può presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) entro 60 giorni. Il giudice può sospendere l’azione e ordinare lo sblocco del conto .

Conversione del pignoramento ordinario

L’istanza di conversione (art. 495 c.p.c.) non si applica direttamente ai pignoramenti esattoriali, ma è utilizzabile nei pignoramenti ordinari: depositando almeno un sesto del debito, il debitore può sostituire i beni pignorati con il deposito di una somma rateizzabile . Se hai in corso anche pignoramenti ordinari, valuta questa opzione per sbloccare il conto.

Ricorso al sovraindebitamento

Se hai debiti multipli e non riesci a pagarli, puoi ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione). Presentando la domanda al tribunale tramite un OCC, ottieni la sospensione delle esecuzioni e il congelamento dei pignoramenti in attesa dell’omologazione del piano . Al termine, i pignoramenti vengono revocati e i conti sbloccati.

Evoluzione nel tempo: come si sviluppa la procedura dopo il pignoramento

Nelle settimane e nei mesi successivi all’atto, il pignoramento può evolversi in vari modi:

  1. Pagamento completo o rateizzazione entro 60 giorni → la banca trasferisce le somme, l’AER revoca il pignoramento, il conto si sblocca.
  2. Pagamento parziale delle somme presenti sul conto → il pignoramento può continuare su altri crediti (stipendio, pensione, affitti) finché il debito non viene estinto. La banca sblocca il conto solo per i nuovi accrediti dopo 60 giorni.
  3. Mancanza di pagamento o rigetto dell’istanza di rateizzazione → l’AER avvia ipoteca o pignoramento immobiliare, fermo amministrativo e nuove esecuzioni presso terzi. Il conto potrebbe essere nuovamente pignorato per ulteriori somme.
  4. Discarico automatico (dopo 5 anni) → se l’AER non recupera il debito entro il quinquennio e non compie atti interruttivi, il credito viene discaricato e il pignoramento si estingue.

Tabelle riassuntive

Tabella 1 – Effetti successivi al pignoramento esattoriale

FaseAzioni della bancaAzioni dell’AERPossibili reazioni del debitore
0–60 giorni dalla notificaBlocco del saldo e dei nuovi accrediti; comunicazione al cliente; eventuale trasferimento immediato se il saldo copre il debitoAttesa del versamento; accoglimento o rigetto dell’istanza di rateizzazionePresentare richiesta di rateizzazione o rottamazione; verificare vizi; pagare o opporsi
Dopo 60 giorniSblocco del conto per i nuovi accrediti non soggetti a pignoramento; eventuale trasferimento del saldo residuoCalcolo del debito residuo; valutazione di ulteriori azioni (ipoteca, fermo, pignoramento immobiliare); comunicazione al debitoreProseguire la rateizzazione; proporre opposizione; avviare procedure di sovraindebitamento
Entro 5 anniIl conto può essere pignorato di nuovo se il debito persisteL’AER può effettuare nuovi pignoramenti presso terzi, iscrivere ipoteca o procedere all’espropriazioneVerificare ogni notifica; aderire a definizioni agevolate; ottenere la cancellazione attraverso discarico automatico
Oltre 5 anni (dal 1° gennaio 2025)Discarico automatico dei ruoli non riscossiIl debitore può richiedere la cancellazione del debito dal proprio estratto conto fiscale

Tabella 2 – Strumenti per reagire dopo il pignoramento

StrumentoNormativaScadenzaEffetto
RateizzazioneArt. 19 DPR 602/1973Entro 60 giorniSospende il pignoramento e blocca nuove azioni esecutive; sblocco del conto con la prima rata
Opposizione agli atti esecutiviArt. 617 c.p.c.20 giorniContestazione di vizi formali; possibile annullamento dell’atto e sblocco
Opposizione all’esecuzioneArt. 615 c.p.c.Entro 60 giorniContestazione della validità del credito o della sua prescrizione; sospensione dell’esecuzione
ConversioneArt. 495 c.p.c.Prima dell’assegnazione (per pignoramenti ordinari)Versamento di una somma in sostituzione del pignoramento; sblocco del conto
SovraindebitamentoLegge 3/2012; D.Lgs. 14/2019In qualsiasi momentoSospende le esecuzioni; prevede un piano di rientro e l’esdebitazione; revoca dei pignoramenti
Saldo e stralcio / definizione agevolataLeggi di bilancioSecondo le finestre normativePagamento ridotto con rinuncia del credito; estinzione del pignoramento

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede alle somme accreditate dopo i 60 giorni?
    Dopo la scadenza del termine, la banca sblocca il conto per le nuove entrate e non ha più l’obbligo di trattenere ulteriori somme, a meno che l’AER non notifichi un nuovo pignoramento.
  2. L’AER può pignorare nuovamente il conto?
    Sì. Finché il debito non viene pagato o discaricato, l’AER può notificare un nuovo pignoramento sui nuovi saldi del conto o su altri conti.
  3. Se la banca sbaglia a calcolare gli importi bloccati, cosa posso fare?
    Puoi contestare la violazione dei limiti di pignorabilità tramite opposizione agli atti esecutivi e chiedere al giudice la restituzione delle somme eccedenti.
  4. Posso aprire un nuovo conto dopo il pignoramento?
    Sì, ma l’AER può pignorarlo se individua l’esistenza del nuovo conto. È consigliabile depositare lo stipendio in contanti o su un conto intestato a un terzo (se lecito) fino allo sblocco.
  5. Il pignoramento esattoriale richiede l’intervento del giudice?
    No. L’art. 72‑bis consente all’AER di procedere senza autorizzazione giudiziale . Tuttavia, il giudice interviene se presenti opposizione.
  6. Le rateizzazioni sospendono sempre il pignoramento?
    Sì, se la richiesta viene presentata entro 60 giorni e viene pagata la prima rata . In caso contrario, il pignoramento prosegue.
  7. Cosa succede se non pago le rate?
    Il piano viene revocato dopo il mancato pagamento di 8 rate; l’AER riprende l’esecuzione e può notificare un nuovo pignoramento .
  8. Posso contestare la prescrizione dopo la notifica del pignoramento?
    Devi farlo entro 60 giorni. La Cassazione ha stabilito che se non impugni l’intimazione o l’atto, non potrai più eccepire la prescrizione .
  9. Gli assegni di maternità e le indennità di accompagnamento possono essere pignorati?
    No, sono somme impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. .
  10. Quando interviene il discarico automatico?
    Per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2025, se il debito non è riscosso entro il quinto anno, il carico viene discaricato . L’ente può però recuperare il credito se emergono nuovi beni .
  11. Se il pignoramento colpisce un conto cointestato, cosa succede?
    La banca può trattenere solo la quota del debitore, presumibilmente il 50%, salvo prova contraria. Le somme dell’altro intestatario vanno sbloccate.
  12. Posso continuare a usare la carta di credito associata al conto pignorato?
    No, finché il conto è bloccato, la carta di credito non è utilizzabile. Dopo i 60 giorni e lo sblocco, può tornare operativa.
  13. Il pignoramento può colpire i conti all’estero?
    Sì, se l’AER ottiene collaborazione dall’istituto estero. Tuttavia la procedura è più complessa e richiede accordi internazionali.
  14. Cosa succede se il debito viene trasferito agli eredi?
    Se il debitore muore, il pignoramento non si estingue: gli eredi rispondono entro il valore dell’eredità. In assenza di accettazione dell’eredità, la procedura resta sospesa, ma la banca non sblocca le somme finché l’AER non riceve la sua parte .
  15. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e esattoriale?
    Nel pignoramento ordinario interviene il giudice, l’atto deve contenere gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. e la banca trattiene solo le somme presenti; nel pignoramento esattoriale l’AER notifica direttamente l’atto, la banca trattiene anche gli accrediti futuri per 60 giorni .
  16. È possibile chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione?
    Sì. Presentando opposizione si può chiedere al giudice la sospensione urgente se si dimostrano gravi motivi (prescrizione, pagamenti, errori). Il giudice decide caso per caso .
  17. Cosa succede se l’AER notifica l’atto a un indirizzo errato?
    L’atto è nullo e il pignoramento può essere annullato. Occorre comunque impugnare entro 60 giorni.
  18. Come gestire il pignoramento se ho più conti correnti?
    L’AER può pignorare ciascun conto separatamente; conviene accentrare i redditi su un solo conto e monitorare eventuali notifiche per impugnare tempestivamente.
  19. Quanto tempo ho per agire?
    60 giorni per rateizzare o opporsi; 5 anni per la cancellazione automatica. Più si aspetta, più aumentano gli interessi e le spese.
  20. Perché è importante consultare un professionista?
    Perché la procedura è complessa e i termini stringenti. Un avvocato esperto può individuare vizi, suggerire la soluzione migliore (rateizzazione, opposizione, sovraindebitamento) e comunicare con l’AER e la banca per accelerare lo sblocco.

Simulazioni pratiche e casi reali

Scenario 1 – Residuo debito dopo il pignoramento

Antonio ha un debito di 15.000 € per imposte non pagate. L’AER gli notifica un pignoramento presso la banca; il saldo del conto è di 5.000 € e nei successivi 60 giorni arrivano altri bonifici per 7.000 €. La banca trattiene l’intero importo di 12.000 € e lo versa all’AER . Dopo il versamento, resta un residuo di 3.500 € (debito + spese). L’AER, valutando le risorse di Antonio, decide di iscrivere una ipoteca sulla casa per recuperare la differenza . Antonio, consigliato da un professionista, presenta una richiesta di rateizzazione per il residuo; dopo il pagamento della prima rata, la procedura viene sospesa e l’ipoteca non viene iscritta.

Scenario 2 – Rigetto della rateizzazione e nuove azioni esecutive

Chiara riceve un pignoramento per un debito di 50.000 € e chiede di rateizzare in 96 rate. Tuttavia, non fornisce la documentazione necessaria e l’AER rigetta l’istanza. La banca versa 6.000 € (saldo del conto) ma resta un residuo di 44.000 €. Nei mesi successivi, l’AER notifica un preavviso di ipoteca; Chiara non reagisce e l’ipoteca viene iscritta . Dopo sei mesi, essendo la casa l’unica abitazione di Chiara e non di lusso, l’AER non può procedere all’espropriazione , ma mantiene l’ipoteca. Chiara decide di aderire alla rottamazione prevista dalla legge di bilancio successiva, paga il 30% del debito e ottiene la revoca dell’ipoteca.

Scenario 3 – Opposizione per notifica irregolare

Marco riceve l’atto di pignoramento via PEC, ma la cartella non gli è mai stata notificata. Con l’aiuto dell’avv. Monardo, presenta opposizione all’esecuzione entro 60 giorni eccependo la nullità dell’atto per difetto di notifica e la prescrizione decennale del tributo. Il giudice sospende la procedura e ordina lo sblocco del conto. Dopo l’istruttoria, accerta che il debito è prescritto; l’AER deve restituire le somme trattenute e cancellare il carico.

Scenario 4 – Sovraindebitamento e cancellazione dei pignoramenti

Luca ha debiti complessivi per 200.000 € con vari creditori, tra cui un pignoramento esattoriale di 30.000 € e un pignoramento ordinario da 20.000 €. Non riesce a pagare e rischia l’espropriazione della sua casa. Si rivolge all’avv. Monardo che, come gestore della crisi, propone un piano del consumatore con pagamento del 40% del debito in 5 anni. Durante la procedura il tribunale dispone la sospensione di tutti i pignoramenti; le banche sbloccano i conti. Dopo l’omologazione, Luca versa le rate; al termine ottiene l’esdebitazione e le azioni esecutive vengono cancellate .

Scenario 5 – Discarico automatico dopo cinque anni

Nel 2025 Giulia riceve un pignoramento per un debito fiscale di 2.000 €. La banca trattiene 1.000 € e li versa all’AER. Rimane un residuo di 1.100 € (interessi e spese). Giulia si trasferisce all’estero e non riceve altre comunicazioni. Dopo cinque anni, verificando il suo estratto conto fiscale, scopre che il debito è stato discaricato: il ruolo era stato affidato nel 2025 e non è stato riscosso entro il 31 dicembre 2030 . La procedura si estingue e l’AER non può più agire. Tuttavia, se Giulia tornerà in Italia e avrà nuovi beni, l’ente potrà richiedere la reiscrizione del credito .

Giurisprudenza recente (2024‑2025)

La Cassazione e le corti di merito hanno dato importanti chiarimenti sulle conseguenze del pignoramento esattoriale.

Cassazione n. 28520/2025: pignoramento esattoriale e somme future

L’ordinanza n. 28520/2025 ha stabilito che il pignoramento esattoriale blocca non solo le somme presenti, ma anche i versamenti futuri che arriveranno entro i 60 giorni successivi . Anche se il conto è in rosso, la banca deve trattenere eventuali accrediti futuri. Ciò impone al debitore di agire rapidamente con rateizzazione o opposizione.

Cassazione n. 28706/2025: intimazione e cristallizzazione del debito

La Corte ha ribadito che l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 DPR 602/1973 è equivalente a un avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni; in caso contrario, il debito si cristallizza e non si può più eccepire la prescrizione . Questa decisione influisce sulle fasi successive del pignoramento, poiché limita le contestazioni tardive.

Cassazione n. 6436/2025: opposizione e prescrizione

Con l’ordinanza n. 6436/2025, la Corte ha affermato che la prescrizione può essere eccepita solo nell’ambito dell’opposizione contro l’atto di pignoramento o l’intimazione; se il contribuente rimane inerte, non potrà opporla contro successivi atti esecutivi . Ciò rafforza l’esigenza di reagire subito.

Sentenze di merito su vizi formali

Numerose sentenze di tribunali e corti di giustizia tributaria hanno annullato pignoramenti per mancanza di firma del funzionario dell’AER, per errori nel calcolo del debito o per notifica a domicilio errato. In tali casi, la procedura viene annullata e le somme devono essere restituite.

Conclusione: agire subito è la chiave per non subire oltre

Dopo il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate, le azioni successive possono essere invasive: trasferimento delle somme, ipoteca, fermo, pignoramento immobiliare. Tuttavia, hai strumenti concreti per difenderti. Le norme ti consentono di rateizzare il debito ottenendo lo sblocco del conto , di contestare i vizi formali e la prescrizione con opposizione , di ridurre il debito tramite sovraindebitamento o definizioni agevolate e, in ultima istanza, di vedere il debito discaricato dopo cinque anni .

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possono assisterti in ogni fase: verifica della notifica, redazione di ricorsi, trattative con l’AER, presentazione di rateizzazioni e procedure di sovraindebitamento. Con la competenza di un cassazionista e gestore della crisi, potrai agire tempestivamente per sbloccare il conto e proteggere i tuoi beni.

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