Come sbloccare il pignoramento del conto facilmente (e rapidamente)

Introduzione: perché il blocco del conto è così grave e cosa si può fare subito

Quando ricevi una notifica di pignoramento del conto corrente, ti sembra che il terreno ti ceda sotto i piedi. Le somme che hai a disposizione vengono congelate e non puoi effettuare pagamenti, bonifici o prelevare per le spese quotidiane. Che il creditore sia una banca, un fornitore o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il pignoramento aggredisce direttamente il tuo patrimonio e impedisce di soddisfare i bisogni essenziali. Tuttavia, la legge prevede limiti alle somme pignorabili e strumenti per ottenere uno sblocco rapido, sia per i pignoramenti ordinari sia per quelli esattoriali.

L’obiettivo di questo articolo è spiegarti in modo chiaro, autorevole e aggiornato (novembre 2025) come funziona il pignoramento del conto e, soprattutto, come sbloccarlo facilmente. Scopriremo quali sono i diritti del debitore, i termini per agire, i rimedi legali e le soluzioni pratiche per liberare le somme trattenute. Parleremo di conversione del pignoramento, opposizione all’esecuzione, rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate, accordi transattivi e gestione della crisi da sovraindebitamento.

💼 Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team. L’avv. Monardo, cassazionista con oltre vent’anni di esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa rete di professionisti analizza le notifiche di pignoramento, imposta ricorsi e opposizioni, negozia rateazioni e piani di rientro con creditori pubblici e privati e offre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per sbloccare rapidamente i conti.

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Contesto normativo: il pignoramento presso terzi e i limiti alle somme pignorabili

Cos’è il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento di un conto corrente è una forma di pignoramento presso terzi in cui il creditore (privato o Agenzia delle Entrate) aggredisce i crediti che il debitore vanta nei confronti della banca. In pratica la banca diventa custode delle somme presenti sul conto e viene intimata a non consentire al debitore di prelevarle fino a quando non sia stata definita la procedura.

Quando il creditore è un soggetto privato (es. banca, società finanziaria, fornitore), il pignoramento avviene nell’ambito dell’espropriazione forzata davanti al giudice: l’ufficiale giudiziario notifica alla banca e al debitore un atto di pignoramento che deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiali, contratto notarile, ecc.) e del precetto (intimazione a pagare entro dieci giorni), una descrizione delle somme pignorate e l’ingiunzione al terzo di non disporne. L’articolo 543 del codice di procedura civile prevede infatti che l’atto di pignoramento presso terzi debba contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo, del precetto, l’ingiunzione al terzo e la citazione a comparire dinanzi al giudice . Entro trenta giorni l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto, il titolo e il precetto in tribunale; in mancanza, il pignoramento è inefficace .

Se il creditore è invece l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. Questa norma consente all’esattore di notificare direttamente alla banca un atto di pignoramento esattoriale senza passare dal giudice. L’atto ordina al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni per i crediti scaduti e alle rispettive scadenze per quelli futuri . L’atto può essere sottoscritto anche da dipendenti dell’ente . Se la banca non adempie, si applica la procedura ordinaria di pignoramento presso terzi .

Limiti alla pignorabilità delle somme in conto e crediti impignorabili

La legge prevede crediti assolutamente impignorabili e crediti parzialmente pignorabili. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le pensioni, gli stipendi e altre indennità di sostentamento sono pignorabili solo entro determinati limiti:

  • Crediti impignorabili: assegni di maternità, sussidi di malattia e di assistenza, pensioni sociali, assegni di accompagnamento, crediti alimentari per i minori e gli incapaci . Queste somme non possono essere sequestrate neppure in parte.
  • Stipendi e pensioni accreditati in conto: gli stipendi versati sul conto prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (dal 2025 circa 1.344 €), mentre per gli accrediti successivi si applica il limite di un quinto dello stipendio/pensione .
  • Lavoratori dipendenti e pensionati: l’articolo consente al creditore di pignorare fino a un quinto della retribuzione netta. Tuttavia, per i pignoramenti esattoriali, i limiti cambiano: un decimo per stipendi fino a 2.500 €, un settimo per importi tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto per importi superiori a 5.000 €.

Inoltre, per i conti cointestati il creditore può pignorare solo la quota del debitore (al massimo il 50%), salvo prova che le somme appartengano all’altro intestatario.

Attenzione: se la banca pignora somme eccedenti questi limiti, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi per ottenere la restituzione e lo sblocco del conto.

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

L’articolo 495 del codice di procedura civile consente al debitore di convertire il pignoramento, ovvero di sostituire i beni o crediti pignorati con una somma di denaro equivalente al debito, comprensiva di capitale, interessi e spese. Il debitore deve depositare almeno un sesto dell’importo a titolo di cauzione; il giudice stabilisce il termine per versare il saldo e può concedere il pagamento rateale fino a 48 mesi . Una volta effettuato il versamento, il pignoramento viene revocato e il conto viene sbloccato. Se il debitore non paga la somma entro il termine, la cauzione viene distribuita tra i creditori e il pignoramento prosegue . Questo strumento è utile per guadagnare tempo e recuperare la disponibilità del conto.

Il pignoramento esattoriale e i termini per la rateizzazione

Nel 2024 il legislatore ha riformato la rateizzazione dei debiti fiscali. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede ora piani fino a 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno di presentazione della richiesta e fino a 120 rate per debiti superiori a 120.000 € . Pagando la prima rata, il debitore ottiene la sospensione di nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti . Se salta otto rate, però, decade dal beneficio . Perciò presentare tempestivamente un’istanza di rateizzazione è il modo più rapido per sbloccare il pignoramento esattoriale.

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

Di seguito descriviamo le fasi del pignoramento del conto e indichiamo le azioni concrete per arrivare allo sblocco.

1. Ricezione dell’atto di pignoramento

  • Pignoramento ordinario (creditore privato): l’ufficiale giudiziario notifica alla banca e al debitore un atto di pignoramento che contiene i dati richiesti dall’art. 543 c.p.c. Il debitore deve prestare molta attenzione al contenuto: deve contenere l’indicazione del credito e del titolo esecutivo, il precetto e l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme . Manca un elemento? È possibile opporsi.
  • Pignoramento esattoriale: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un atto che ordina al terzo di pagare entro 60 giorni. Entro lo stesso termine, il debitore può presentare richiesta di rateizzazione; in questo periodo la banca congela l’importo presente e tutte le somme che entreranno nei successivi 60 giorni . Se il debito viene pagato o rateizzato, il conto viene sbloccato.

2. Blocco del conto e comunicazioni della banca

Una volta ricevuto l’atto:

  • La banca è tenuta a bloccare le somme presenti e impedire ogni operazione di addebito o accredito, limitando la disponibilità del conto a quanto eccede i limiti di legge (triplo assegno sociale, un quinto dello stipendio). Nei pignoramenti esattoriali, la banca è obbligata a trasferire all’AER le somme presenti entro 60 giorni e a trattenere eventuali nuovi accrediti nel medesimo periodo .
  • Il debitore riceve comunicazioni dalla banca sulla procedura e deve valutare se esistono vizi nel titolo, nel precetto o nell’atto di pignoramento: errori di calcolo, prescrizione, mancanza di notifica della cartella, notifica a indirizzo errato, difetto di firma dell’atto.

3. Verifica dei vizi dell’atto e dei limiti di pignorabilità

Prima di pagare, è essenziale verificare:

  1. Legittimità del titolo esecutivo: per i pignoramenti privati occorre un titolo esecutivo valido. Sentenze non definitive, decreti ingiuntivi non opposti, cambiali scadute, contratti notarili. In assenza di titolo, il pignoramento è nullo.
  2. Notifica del precetto: il precetto deve essere notificato al debitore e contenere l’intimazione a pagare entro dieci giorni. Se non viene notificato, il pignoramento può essere annullato.
  3. Vizi formali dell’atto di pignoramento: l’art. 543 c.p.c. richiede l’indicazione del credito e del titolo, la citazione del debitore, la dichiarazione di residenza del creditore o del difensore . Errori, omissioni o genericità possono giustificare un’opposizione.
  4. Limiti legali: se la banca blocca somme oltre i limiti impignorabili (triplo assegno sociale, un quinto degli stipendi, ecc.), il pignoramento è parzialmente inefficace . Il giudice può ridurre le somme pignorate e disporre lo sblocco della parte eccedente.
  5. Termine di prescrizione del credito: verificare se il credito è prescritto (decennale per sentenze, quinquennale per pagamenti periodici, biennale per alcune prestazioni). Nel caso di pignoramento esattoriale, la Cassazione ha chiarito che il pignoramento cattura le somme presenti e quelle che verranno accreditate nei successivi 60 giorni ; trascorso questo termine senza esecuzione, l’AER deve intraprendere ulteriori azioni (es. pignoramento di beni immobili).

4. Pagamento integrale e accordi con il creditore

Il modo più rapido per sbloccare il conto è pagare l’intero debito. Se il pignoramento è privato e le somme presenti coprono il credito, la banca trasferisce la somma al creditore e il conto viene sbloccato. Tuttavia spesso non si dispone della cifra totale: allora è possibile tentare un accordo transattivo con il creditore. In molti casi, soprattutto con i fornitori o le società di recupero crediti, si può ottenere uno sconto (saldo e stralcio) e la rinuncia al pignoramento in cambio del pagamento immediato di una somma inferiore. È fondamentale formalizzare l’accordo per iscritto e ottenere dal creditore una dichiarazione di rinuncia al pignoramento, da notificare alla banca.

5. Rateizzazione e rottamazione per i debiti fiscali

Se il pignoramento è esattoriale, la soluzione più efficace è presentare una istanza di rateizzazione entro 60 giorni dalla notifica. L’art. 19 DPR 602/1973, come riformato, prevede piani a 84, 96 o 108 rate e fino a 120 rate per i debiti superiori a 120.000 € .

La procedura operativa è descritta da circolari dell’Agenzia delle Entrate: il contribuente deve inoltrare l’istanza tramite il portale o via PEC, allegando l’ISEE (se richiesta), la dichiarazione di temporanea difficoltà e la copia della notifica del pignoramento. Alla prima rata, l’AER rilascia l’ordine di revoca del pignoramento alla banca ; dal giorno del pagamento, il conto viene sbloccato. È importante rispettare tutte le scadenze: la decadenza dalla rateizzazione (in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive) riattiva la procedura esecutiva .

Un’altra opportunità è la definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle prevista dalle leggi di bilancio. Tali misure consentono di pagare in più rate il capitale e gli interessi legali senza sanzioni e interessi di mora; mentre sono bandite, come opzione per sbloccare eventuali procedure, occorre verificare se si rientra tra i carichi ammessi e presentare la domanda nei termini di legge.

6. Conversione del pignoramento: versamento di una somma sostitutiva

Per i pignoramenti ordinari è possibile proporre l’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Il debitore, depositando almeno un sesto del debito e chiedendo di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, può ottenere dal giudice la liberazione dei beni e del conto . Il tribunale determina la somma dovuta, comprensiva di spese, e può ammettere il pagamento rateale fino a quattro anni. Per ottenere il provvedimento, è consigliabile essere assistiti da un avvocato che depositi l’istanza entro le scadenze (prima dell’ordinanza di assegnazione). Una volta emessa l’ordinanza di conversione e versato l’importo dovuto, la banca sblocca il conto.

7. Opposizioni: contestazione dell’esecuzione e degli atti

Se ci sono vizi nell’atto di pignoramento o nel titolo esecutivo, il debitore può presentare:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta l’esistenza del diritto del creditore a procedere; ad esempio prescrizione, pagamento, transazione, compensazione. Va proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento o prima dell’udienza di comparizione per i pignoramenti ordinari. Nel pignoramento esattoriale, l’opposizione può essere proposta entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il giudice, se ritiene fondate le ragioni, può sospendere l’esecuzione e ordinare lo sblocco del conto .
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta gli errori formali dell’atto di pignoramento (mancata indicazione del titolo, notifica irregolare, difetto di forma) o la violazione dei limiti di pignorabilità. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua conoscenza. Il giudice può annullare l’atto e ordinare la restituzione delle somme, con conseguente sblocco.

In entrambi i casi, conviene chiedere anche la sospensione urgente al giudice competente: se concessa, la banca deve sbloccare le somme fino alla decisione del merito.

8. Procedimenti speciali: sovraindebitamento e accordi di composizione della crisi

Per chi ha debiti multipli e non riesce a pagare, è possibile accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012 e confluite nel Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019). Grazie a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione, il debitore può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la liberazione dei beni. Dopo l’omologazione del piano, i pignoramenti vengono revocati e il conto sbloccato. L’avv. Monardo, come gestore della crisi, può assisterti in queste procedure.

9. Cessazione della procedura: pagamento del debito e ordini di revoca

Alla fine della procedura, se il credito viene soddisfatto (mediante pagamento diretto, rateizzazione, conversione, pronuncia del giudice), il creditore o l’Agenzia delle Entrate comunicano alla banca l’ordine di revoca del pignoramento. La banca deve quindi sbloccare il conto e restituire eventuali somme eccedenti. È importante conservare il provvedimento e inviarlo alla banca via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno per accelerare i tempi.

Difese e strategie legali per sbloccare il conto rapidamente

Ottenere lo sblocco del conto richiede conoscenza delle norme e tempestività. Ecco alcune strategie:

Verifica preliminare del titolo e dei vizi formali

  • Controllo del titolo esecutivo: accertati che il creditore abbia una sentenza esecutiva o un decreto ingiuntivo; in caso contrario, il pignoramento può essere annullato.
  • Controllo della notifica: verifica se precetto e pignoramento sono stati notificati nel domicilio corretto; la notifica errata comporta nullità.
  • Controllo dei limiti di pignorabilità: se sono state sequestrate somme destinate a pensione, stipendio o somme impignorabili, chiedi l’immediata restituzione.

Negoziazione e accordi transattivi

Per i creditori privati, proporre un saldo e stralcio o un piano di rientro può essere la via più veloce. È spesso nell’interesse del creditore evitare lunghe procedure e recuperare subito parte del credito. Formalizza l’accordo con un atto scritto, prevedendo la rinuncia al pignoramento. Successivamente, il creditore notificherà alla banca la revoca e il conto verrà sbloccato.

Rateizzazione e definizione agevolata

Presentare una richiesta di rateizzazione all’AER con allegato il pagamento della prima rata consente di ottenere la sospensione immediata e lo sblocco del conto . Verifica se puoi aderire a definizioni agevolate (rottamazione) per ridurre le sanzioni e dilazionare il pagamento. Nelle rateizzazioni ordinarie è fondamentale non saltare le rate: la decadenza comporta la riattivazione del pignoramento .

Conversione del pignoramento

Se hai disponibilità di liquidità o puoi ottenerla (attraverso finanziamenti di familiari, vendite di beni non essenziali o un prestito personale), valuta la conversione. Con un deposito pari ad almeno un sesto del debito, puoi chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con la somma . Se la conversione viene concessa e la somma viene pagata, il conto si sblocca. In alternativa, valuta la possibilità di presentare un’istanza di conversione con pagamento rateale entro 48 mesi.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Presentare opposizione è fondamentale se il pignoramento è affetto da vizi. Rivolgiti a un professionista che redigerà l’atto nei termini previsti. Nei pignoramenti esattoriali, l’opposizione consente di far valere la prescrizione o altri vizi (ad esempio notifica tardiva della cartella) e ottenere la sospensione immediata.

Sovraindebitamento, esdebitazione e procedure concorsuali

Se hai più debiti e non riesci a pagare, considera l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, omologati dal tribunale, sospendono le esecuzioni e ti permettono di ristrutturare il debito riducendo il capitale o allungandone la durata. Al termine del piano puoi ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, e lo sblocco definitivo del conto.

Strumenti alternativi e tutele speciali

Fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento immobiliare

La notifica dell’atto di pignoramento del conto è solo uno degli strumenti esecutivi. È utile conoscerne altri per impostare correttamente le difese:

  • Fermo amministrativo: in caso di debiti fiscali l’AER può iscrivere un fermo sul veicolo. Secondo la normativa, il fermo produce effetti solo se è stato iscritto al PRA e notificato al debitore; se manca la notifica, la sanzione per circolazione con veicolo sottoposto a fermo può essere contestata . In caso di fermo, la rateizzazione del debito o l’opposizione per illegittimità della notifica può portare al suo sblocco.
  • Ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973: dopo il termine previsto dall’art. 50 (60 giorni più un anno) la cartella esattoriale può costituire titolo per iscrivere ipoteca sulla casa per un importo pari al doppio del credito . Se l’ipoteca è iscritta senza il preavviso di 30 giorni, è illegittima e può essere cancellata. Inoltre, l’espropriazione immobiliare non è consentita se la casa è l’unica abitazione e non è di lusso, a meno che il debito sia superiore a 120.000 € e siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca .
  • Pignoramento presso terzi (crediti verso terzi): l’art. 72‑bis consente all’AER di pignorare crediti presso terzi (ad esempio presso il datore di lavoro) senza intervento del giudice . Se il pignoramento viene effettuato sui crediti futuri oltre i limiti di un quinto, è illegittimo e può essere impugnato.

Riduzione e sospensione delle misure esecutive

Spesso, dopo l’istanza di rateizzazione o la conversione del pignoramento, permangono altre misure (ipoteca, fermo). È necessario richiedere espressamente la sospensione o la cancellazione di tutte le misure. Nel caso di pignoramenti esattoriali, l’AER emette un ordine di revoca per ogni atto esecutivo collegato. Verifica che la banca e gli altri enti (PRA, Conservatoria) abbiano ricevuto la comunicazione e l’abbiano eseguita; in caso contrario, invia copia del provvedimento e sollecita la revoca.

Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la notifica: molti debitori non aprono la raccomandata o la PEC pensando di rimandare il problema. È un errore grave: i termini per opporsi o rateizzare decorrono dalla notifica, non dalla presa visione.
  2. Attendere la seconda rata: nel pignoramento esattoriale, lo sblocco avviene con il pagamento della prima rata, non con la domanda di rateizzazione. Non aspettare l’esito della domanda per effettuare il primo pagamento.
  3. Pagare somme non dovute: verifica sempre importo, sanzioni e interessi. Talvolta il creditore ha calcolato interessi usurari o non spettanti.
  4. Non rispettare i limiti di pignorabilità: se la banca trattiene tutta la pensione o lo stipendio, devi contestare immediatamente.
  5. Sottovalutare la prescrizione: molti crediti si prescrivono in cinque o dieci anni. Se la cartella o il decreto ingiuntivo sono prescritti, l’esecuzione è nulla.
  6. Fare da soli: la procedura esecutiva è complessa e i termini sono stringenti; affidarsi a professionisti evita errori che possono compromettere lo sblocco del conto.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità delle somme sul conto

Tipo di sommaLimite di pignorabilitàRiferimento normativo
Stipendio o pensione accreditati prima del pignoramentoImporto eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.344 € nel 2025)Art. 545 c.p.c., co. 7
Stipendio o pensione accreditati dopo il pignoramentoFino a un quinto per i creditori ordinari; per l’AER: un decimo se < 2.500 €, un settimo se tra 2.500 € e 5.000 €, un quinto se > 5.000 €
Pensioni minime, assegni sociali, indennità di accompagnamento, assegni di maternitàImpignorabiliArt. 545 c.p.c., co. 4
Crediti alimentari per minori o incapaciImpignorabiliArt. 545 c.p.c., co. 3
Quote di TFR versate nel contoPignorabili nei limiti di un quintoArt. 545 c.p.c.
Conto cointestatoPignorabile solo la quota del debitore (50%)

Tabella 2 – Procedura di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate

VoceDescrizioneRiferimenti
Presentazione dell’istanzaDeve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento, allegando copia dell’atto e dichiarazione di temporanea difficoltà; può essere presentata online o via PECArt. 19 DPR 602/1973, circolari AdER
Rate consentite84 rate per richieste entro il 2024, 96 rate per richieste nel 2025, 108 rate per richieste dal 2026; fino a 120 rate per debiti >120.000 €
Effetti del pagamento della prima rataSospende le procedure esecutive e determina l’immediato sblocco del conto
DecadenzaIl mancato pagamento di 8 rate comporta la revoca della rateizzazione e la riattivazione del pignoramento
Rottamazione (definizione agevolata)Permette di pagare solo il capitale e gli interessi legali senza sanzioni; le rate e i termini variano secondo le leggi di bilancioNorme speciali (leggi di bilancio annuali)

Tabella 3 – Opposizioni e rimedi contro il pignoramento

Tipo di opposizione/rimedioScopoTerminiEffetto sul conto
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contestare l’inesistenza del diritto di credito (prescrizione, pagamento, nullità del titolo)Entro 20 giorni dalla notifica per i privati; entro 60 giorni per i pignoramenti esattorialiIl giudice può sospendere l’esecuzione e disporre lo sblocco
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Contestare vizi formali dell’atto di pignoramento o violazione dei limiti di pignorabilitàEntro 20 giorni dall’atto o dalla sua conoscenzaPossibile annullamento dell’atto e sblocco
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Sostituire il pignoramento con una somma di denaroIstanza depositata prima dell’ordinanza di assegnazione, versando almeno 1/6 del debitoSe concessa, sblocca il conto
Rateizzazione fiscaleDilazionare il debito con l’AEREntro 60 giorni dalla notifica; pagamento della prima rataSospende il pignoramento e sblocca il conto
Accordo transattivo/saldo e stralcioRaggiungere un accordo con il creditore privatoIn qualsiasi momento prima dell’assegnazioneIl creditore rinuncia al pignoramento e il conto viene sbloccato
Procedura di sovraindebitamentoRistrutturare tutti i debiti con sospensione delle azioni esecutivePresentazione del piano e nomina dell’OCCDopo l’omologazione, i pignoramenti vengono revocati

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il pignoramento del conto corrente?
    È una procedura esecutiva con cui il creditore (privato o pubblico) aggredisce i crediti che il debitore vanta nei confronti della banca. La banca diventa “terzo pignorato” e deve bloccare le somme presenti e future fino all’assegnazione.
  2. Quali documenti servono per pignorare il conto?
    Se il creditore è un privato, servono un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, atto notarile, ecc.), il precetto notificato al debitore e l’atto di pignoramento conforme all’art. 543 c.p.c. . Se il creditore è l’AER, basta la cartella esattoriale e l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis.
  3. Come si calcola la parte impignorabile del conto?
    Dipende dalla natura delle somme: per gli stipendi/pensioni accreditati prima del pignoramento è impignorabile il triplo dell’assegno sociale (circa 1.344 €); per quelli accreditati dopo si applica il limite di un quinto o, per l’AER, un decimo/un settimo/un quinto a seconda dell’importo .
  4. Il conto cointestato può essere pignorato per intero?
    No, il creditore può colpire solo la quota di pertinenza del debitore (in genere il 50%), salvo prova contraria.
  5. Quanto dura il blocco del conto in caso di pignoramento esattoriale?
    L’AER può bloccare il conto per 60 giorni; in questo periodo la banca deve trasferire all’ente le somme presenti e quelle che verranno accreditate . Dopo i 60 giorni, se il debitore non paga o rateizza, l’esattore può procedere con altri atti esecutivi (pignoramento immobiliare, ipoteca).
  6. Posso pagare una parte del debito per sbloccare il conto?
    Sì. Nel pignoramento esattoriale, il pagamento della prima rata della rateizzazione comporta lo sblocco immediato . Nel pignoramento ordinario, è possibile proporre al creditore un saldo e stralcio o versare una somma a titolo di conversione (almeno 1/6) .
  7. Cosa succede se il creditore non ha notificato il precetto?
    Il pignoramento è nullo. Il precetto è una condizione di procedibilità e deve essere notificato al debitore almeno 10 giorni prima dell’atto esecutivo. In mancanza, puoi proporre opposizione agli atti esecutivi.
  8. Come si propone l’opposizione al pignoramento?
    Con un ricorso al giudice competente (tribunale o giudice di pace) depositato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto per i vizi formali (art. 617 c.p.c.) o in qualsiasi momento prima dell’assegnazione per contestare il diritto del creditore (art. 615 c.p.c.). È consigliabile farsi assistere da un avvocato.
  9. Il pignoramento esattoriale può essere impugnato?
    Sì, entro 60 giorni dall’atto. Puoi contestare la prescrizione del tributo, vizi di notifica della cartella, l’inesistenza del debito, l’errata qualificazione delle somme come pignorabili. L’opposizione va proposta davanti al giudice competente (commissione tributaria per i tributi o giudice ordinario per altre entrate).
  10. Posso continuare a ricevere lo stipendio su un altro conto?
    Se apri un nuovo conto dopo il pignoramento, il creditore potrebbe pignorarlo. Tuttavia, lo stipendio accreditato successivamente è tutelato nei limiti di un quinto. È consigliabile informare il datore di lavoro che il conto è pignorato e farsi accreditare lo stipendio in contanti o su un conto intestato a un familiare (se autorizzato e legale). Attenzione a non compiere atti in frode ai creditori.
  11. Cosa succede se il conto è in rosso al momento del pignoramento?
    La Cassazione ha stabilito che la banca deve comunque bloccare il conto per 60 giorni e trattenere i successivi accrediti . Quindi, anche se il saldo è negativo, i versamenti futuri vengono pignorati.
  12. E se il debitore muore?
    Il pignoramento non si estingue: i debiti si trasferiscono agli eredi e il conto resta bloccato finché non pagano o non si accordano .
  13. La banca può rifiutarsi di sbloccare il conto dopo la revoca?
    No. Una volta ricevuto l’ordine di revoca dal creditore o dall’AER, la banca deve rendere disponibili le somme. In caso di ritardo, invia il provvedimento con diffida ad adempiere; se la banca non agisce, valuta un’azione risarcitoria.
  14. È meglio rateizzare o convertire il pignoramento?
    Dipende dalla tua situazione: la rateizzazione con l’AER è spesso la via più rapida perché consente lo sblocco immediato con la prima rata. La conversione è utile se hai liquidità o puoi ottenerla e vuoi chiudere la procedura. Valuta le due soluzioni con un professionista.
  15. Cos’è il “fermo amministrativo” e può bloccare il conto?
    Il fermo amministrativo è un provvedimento che colpisce veicoli; non riguarda il conto. Tuttavia, la presenza di un fermo indica debiti con l’AER. Rateizzando o estinguendo il debito, puoi ottenere anche la revoca del fermo .
  16. Quali sono le spese di procedura del pignoramento?
    Sono a carico del debitore e comprendono il contributo unificato, le spese di notifica, le spese legali del creditore e i costi di conservazione del pignoramento. Nel pignoramento esattoriale, le spese sono predeterminate dall’AER; nella conversione, il giudice calcola gli onorari.
  17. Come si calcola la prescrizione dei tributi?
    Dipende dal tipo di tributo: dieci anni per l’IVA e le imposte sui redditi, cinque anni per le tasse automobilistiche e i tributi locali (IMU, Tari), tre anni per il bollo auto . Se i termini sono trascorsi senza atti interruttivi, il debito è prescritto e l’esecuzione è nulla.
  18. Il pignoramento può essere revocato se il credito non esiste più?
    Sì. Se dimostri l’estinzione del debito (per pagamento, compensazione o prescrizione), puoi chiedere la revoca. La prova può derivare da estratti conto, quietanze di pagamento o sentenze.
  19. Posso chiedere danni se il pignoramento è illegittimo?
    Sì. Se il creditore ha agito senza titolo o ha violato i limiti di legge, puoi chiedere il risarcimento per i danni patrimoniali e morali subiti.
  20. Devo sempre rivolgermi a un avvocato?
    Pur non essendo obbligatorio per la rateizzazione o la conversione, l’assistenza legale è fondamentale per evitare errori. Un professionista può verificare i vizi dell’atto, negoziare accordi, presentare istanze e ricorsi, e accompagnarti verso lo sblocco del conto.

Simulazioni pratiche e casi reali

Caso 1 – Pignoramento ordinario da parte di una banca

Maria ha un debito di 25.000 € con la banca per un prestito personale. Dopo diversi solleciti, la banca ottiene un decreto ingiuntivo e lo notifica, ma Maria non lo impugna. Riceve quindi il precetto e, dopo dieci giorni, l’atto di pignoramento del conto corrente. Sul conto ci sono 5.000 € e il suo stipendio mensile di 1.800 € viene accreditato sullo stesso conto.

Cosa accade? L’ufficiale giudiziario notifica l’atto alla banca, che blocca i 5.000 €. Maria non può più prelevare ma continua a ricevere lo stipendio; tuttavia solo 1.440 € (1.800 € – 360 €) restano disponibili, poiché un quinto dello stipendio può essere pignorato. Maria decide di negociare un saldo e stralcio: propone di pagare 10.000 € immediatamente, ottenendo la rinuncia al pignoramento. La banca accetta e, dopo il pagamento, invia l’ordine di revoca. Il conto viene sbloccato e Maria risparmia tempo e costi processuali.

Caso 2 – Pignoramento esattoriale per imposte non pagate

Luca è un lavoratore autonomo che ha accumulato debiti fiscali per IVA e contributi. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli notifica una cartella di 35.000 €. Luca non paga entro 60 giorni e riceve un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis: la banca deve versare le somme presenti entro 60 giorni e bloccare eventuali accrediti futuri . Sul conto ci sono 800 €, insufficienti a coprire il debito, e sono previsti futuri bonifici per 5.000 €.

Cosa fa Luca? Si rivolge a un consulente e presenta immediatamente una istanza di rateizzazione chiedendo 96 rate, allegando ISEE e dichiarazioni. Paga la prima rata di 400 € e allega la quietanza all’istanza. Entro pochi giorni, l’AER emette l’ordine di revoca del pignoramento e la banca sblocca il conto . Luca deve rispettare tutte le rate; se salta otto rate, la rateizzazione sarà revocata e verrà riattivato il pignoramento .

Caso 3 – Conversione del pignoramento tramite versamento

Giovanni ha un debito di 12.000 € verso un fornitore. Sul conto sono disponibili solo 3.000 € e il pignoramento blocca l’intero importo. Giovanni non può negoziare un saldo e stralcio, ma ottiene un prestito da un familiare e decide di presentare istanza di conversione: deposita 2.000 € (più di un sesto) al tribunale e chiede di sostituire il pignoramento con il versamento di 12.500 € (capitale, interessi e spese) da pagare entro 12 mesi. Il giudice ammette l’istanza e concede il pagamento rateale in 12 mensilità. Giovanni versa la somma secondo il piano; la banca riceve l’ordinanza di conversione e sblocca immediatamente il conto. Alla fine del pagamento, il pignoramento si estingue.

Caso 4 – Opposizione per vizi di notifica

Sara riceve un pignoramento per un presunto debito di 8.000 € verso un condominio. Tuttavia non ha mai ricevuto il precetto e l’atto di pignoramento indica un indirizzo errato. Assiste un avvocato che presenta opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, eccependo la nullità della notifica e la prescrizione. Il giudice sospende l’esecuzione e dispone l’immediato sblocco del conto in attesa della decisione. Dopo l’udienza, accerta che il debito era già stato pagato; revoca quindi l’esecuzione e condanna il creditore alle spese.

Caso 5 – Sovraindebitamento con accordo di ristrutturazione

Giulia ha debiti complessivi per 150.000 € (mutuo, finanziamenti, cartelle fiscali). I creditori hanno avviato diversi pignoramenti sui suoi conti, includendo uno esattoriale per 30.000 €. Giulia non può pagare e rischia il blocco totale delle sue entrate. Con l’aiuto dell’avv. Monardo, presenta un piano del consumatore ex legge 3/2012: offre ai creditori il pagamento del 40% in 5 anni e chiede l’esdebitazione finale. Il tribunale omologa il piano e sospende tutte le azioni esecutive. I pignoramenti vengono revocati e i conti sbloccati. Giulia esegue il piano, paga regolarmente e, al termine, ottiene la liberazione dai debiti residui.

Giurisprudenza recente (2024‑2025) e commento

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha chiarito vari aspetti del pignoramento del conto e del suo sblocco.

Cassazione n. 28520/2025: il pignoramento esattoriale cattura anche i versamenti futuri

Con l’ordinanza n. 28520/2025 la Cassazione ha ribadito che l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 configura un pignoramento speciale che non richiede l’intervento del giudice e vincola la banca a trattenere non solo le somme presenti ma anche quelle che saranno accreditate nei successivi 60 giorni . La banca diventa custode e deve trasferire i fondi all’AER entro il termine stabilito, anche se il conto era in rosso o se sono stati effettuati pagamenti parziali . La decisione sottolinea la funzione “anticipatoria” del pignoramento esattoriale: il debitore deve pagare o rateizzare tempestivamente per evitare la perdita di tutti gli accrediti nel periodo.

Cassazione n. 28706/2025: l’intimazione di pagamento è assimilata all’avviso di mora

L’ordinanza n. 28706/2025 (richiamata anche in Cass. 20476/2025) ha stabilito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 DPR 602/1973 (avviso che precede il pignoramento) è un atto autonomamente impugnabile alla stregua di un avviso di mora . Se il contribuente non impugna l’intimazione entro 60 giorni, il debito si “cristallizza” e non potrà più eccepire la prescrizione . Questa pronuncia ha rafforzato l’importanza di agire subito dopo la notifica di una intimazione o di un preavviso di fermo: senza ricorso o rateizzazione, l’AER può procedere con pignoramento.

Tribunale di Milano 2024: il conto cointestato e la quota impignorabile

Una sentenza del Tribunale di Milano ha precisato che nel pignoramento del conto cointestato si presume, salvo prova contraria, che le somme appartengano in parti uguali agli intestatari. Di conseguenza il creditore può pignorare solo la quota del debitore, mentre la parte dell’altro cointestatario deve essere sbloccata immediatamente. Tale principio si applica sia ai pignoramenti ordinari sia agli esattoriali, rafforzando la tutela del coniuge o del socio non debitore.

Cassazione n. 6436/2025: opposizione tardiva e prescrizione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6436/2025, ha ribadito che chi non impugna il pignoramento esattoriale nei termini non può eccepire la prescrizione in occasione di successivi atti, come il pignoramento immobiliare . Il contribuente deve sollevare tutte le eccezioni (anche di prescrizione) nel giudizio contro l’intimazione o l’atto di pignoramento. In difetto, il debito diventa definitivo e non è più contestabile.

Giurisprudenza di merito sulle opposizioni

Le corti di merito hanno esaminato numerosi casi di vizi formali nell’atto di pignoramento: ad esempio, la mancanza dell’indicazione del titolo esecutivo o del precetto, l’omessa citazione del debitore a comparire e l’assenza di firma dell’addetto dell’AER. In tutti questi casi i tribunali hanno accolto l’opposizione agli atti esecutivi, annullando il pignoramento e ordinando lo sblocco del conto. Le decisioni confermano l’importanza di un esame accurato dell’atto e l’opportunità di agire nei termini di legge.

La riforma della giustizia tributaria e il futuro dei pignoramenti (2026)

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Codice della giustizia tributaria che riforma il contenzioso fiscale. Tra le novità, vi è l’abrogazione dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 e l’introduzione di nuovi termini per l’impugnazione degli atti. Per i pignoramenti esattoriali ciò potrebbe comportare una diversa disciplina dei termini per ricorrere. È quindi consigliabile agire tempestivamente secondo le norme vigenti (60 giorni) e rimanere aggiornati sulle nuove disposizioni.

Conclusione: l’importanza di agire subito e affidarsi a professionisti

Il pignoramento del conto corrente è una procedura invasiva che può paralizzare la tua vita. Nonostante la gravità della misura, la legge prevede numerose tutele e strumenti per sbloccare il conto. La chiave è agire prontamente: controllare i vizi dell’atto, rispettare i termini, valutare rateizzazioni, conversioni e opposizioni. Ricorda che la prima rata della rateizzazione sospende il pignoramento ; che la conversione consente di sostituire il pignoramento con un versamento ; che l’opposizione può far valere prescrizione o vizi formali ; e che esistono limiti legali alle somme pignorabili .

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