Introduzione
Quando il Fisco blocca un conto corrente, l’impatto sulla vita del contribuente è immediato e spesso devastante. Il pignoramento del conto corrente disposto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) può congelare stipendi, incassi e risparmi, lasciando l’imprenditore, il professionista o la famiglia impossibilitati a pagare fornitori, dipendenti o spese essenziali. La procedura speciale prevista dall’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente alla banca di versare le somme pignorate entro sessanta giorni, senza l’autorizzazione del giudice . La Corte di Cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 28520/2025, che tale “spatium deliberandi” di 60 giorni non è un semplice periodo di attesa ma una “gabbia fiscale”: durante questo tempo la banca deve bloccare non solo la giacenza presente al momento della notifica, ma anche ogni somma che verrà accreditata sul conto .
L’urgenza per il debitore è quindi duplice: da un lato occorre comprendere subito quali diritti e quali margini di manovra esistono per riottenere la disponibilità del conto; dall’altro bisogna agire tempestivamente per evitare di incorrere in decadenze o errori procedurali che potrebbero rendere definitiva la misura. In questo articolo esamineremo come sbloccare rapidamente un conto corrente pignorato dall’Agenzia delle Entrate, analizzando il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato a novembre 2025, le procedure passo‑passo da seguire, le strategie difensive, le soluzioni alternative (rateizzazione, definizione agevolata, sovraindebitamento), gli errori da evitare e le domande più frequenti.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Normativa fondamentale
La riscossione coattiva dei tributi segue le regole del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il Titolo II disciplina la riscossione coattiva e, nello specifico, la Sezione III del Capo II regola l’espropriazione presso terzi. L’art. 72‑bis, introdotto nel 2005, costituisce la base per il pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agente della riscossione. Esso dispone che l’atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione prevista dal codice di procedura civile, l’ordine al terzo (es. banca) di pagare il credito direttamente al concessionario entro i seguenti termini :
| Disposizione | Contenuto sintetico |
|---|---|
| Art. 72‑bis, co. 1 d.P.R. 602/1973 | L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’Agente della riscossione: a) entro 60 giorni dalla notifica, per le somme già maturate; b) alle rispettive scadenze, per le somme che matureranno in seguito . |
| Art. 72‑bis, co. 1‑bis | L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’art. 44, comma 1, del d.lgs. 112/1999 . |
| Art. 72, co. 2 d.P.R. 602/1973 | In caso di inottemperanza all’ordine di pagamento da parte del terzo, si applicano le disposizioni dell’art. 72, comma 2 (pignoramento ordinario), con responsabilità del terzo . |
| Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 | Stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e altre indennità: se l’accredito avviene prima della data di pignoramento, è sequestrabile solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale; per accrediti successivi, si applicano le percentuali dell’art. 545 c.p.c. (1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €) . |
| Art. 545 c.p.c. | Fissa le somme impignorabili e le quote di salario o pensione suscettibili di pignoramento. |
| Art. 543‑549 c.p.c. | Disciplinano il pignoramento presso terzi ordinario: forma dell’atto, citazione del debitore e del terzo, deposito degli atti, termine per la dichiarazione del terzo, limiti di efficacia. |
La procedura speciale dell’art. 72‑bis deroga a diverse previsioni del codice di procedura civile. In particolare, non è richiesta la notifica del precetto né la fissazione di un’udienza. L’atto è redatto dall’Agente della riscossione e viene notificato simultaneamente al debitore e al terzo. L’ordine di pagamento assume natura amministrativa ma produce effetti esecutivi immediati: il terzo pignorato deve bloccarsi e versare le somme all’Erario. La Corte di Cassazione ha affermato che l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis sostituisce la citazione giudiziale prevista dall’art. 543 c.p.c. e blocca immediatamente i crediti, trasferendoli all’ente creditore senza intervento del giudice .
1.2 La sentenza Cass. n. 28520/2025
La Cassazione, con l’ordinanza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha affrontato il tema del pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis. La Corte ha stabilito che:
- La banca deve trattenere anche i crediti futuri: il cosiddetto spatium deliberandi di 60 giorni non è un semplice periodo di riflessione, ma un arco temporale in cui la banca è tenuta a custodire e trasferire non solo le somme presenti, ma anche quelle accreditate dopo la notifica . Ogni euro che entra sul conto viene automaticamente destinato al Fisco.
- Il pignoramento speciale è un’esecuzione amministrativa: pur non intervenendo un giudice, il vincolo pignoratizio ha carattere esecutivo. La banca diventa custode delle somme e deve versarle al Fisco nelle percentuali di legge. Solo decorso il termine di 60 giorni, e in mancanza di pagamento o sospensione, l’AdER può chiedere al giudice l’ordinanza di assegnazione.
- Gli obblighi del terzo pignorato: la banca deve comunicare all’Agente della riscossione le somme disponibili e non può disporne. La Cassazione richiama l’art. 546 c.p.c., secondo cui il terzo pignorato risponde del pagamento se non ottempera all’ordine .
Questa pronuncia ha suscitato grande attenzione perché ha confermato che anche i conti vuoti o in rosso sono aggredibili: durante i 60 giorni successivi alla notifica, le somme che arrivano sul conto vengono immediatamente sequestrate . I contribuenti devono quindi valutare con attenzione se ricevere bonifici o stipendî su un conto pignorato.
1.3 Altre fonti giurisprudenziali
Oltre alla sentenza n. 28520/2025, la giurisprudenza ha affrontato diversi profili del pignoramento esattoriale:
- Ipotecabilità e limiti di pignoramento: alcune sentenze hanno ribadito che il pignoramento non può eccedere i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dal d.P.R. 602/1973. Nei casi in cui la banca blocchi somme superiori, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o reclamo ex art. 617 c.p.c. per contestare l’atto.
- Pignoramento di conti cointestati: la Corte ha chiarito che, in presenza di conto cointestato, il pignoramento colpisce solo la quota di spettanza del debitore (di regola il 50%) . La banca non può trattenere l’intera giacenza.
- Notifica dell’atto al debitore: la mancata o tardiva notifica dell’atto di pignoramento rende inesistente la procedura, con conseguente nullità. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il debitore di far valere questo vizio tramite opposizione.
- Compatibilità con le procedure concorsuali: l’apertura di una procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi sospende le azioni esecutive in corso; il pignoramento esattoriale deve essere revocato una volta depositato il ricorso e comunicato all’AdER.
1.4 Riforme recenti e prospettive future
Nel 2024–2025 il legislatore è intervenuto più volte sulla riscossione coattiva. Oltre alla riforma dell’art. 19 d.P.R. 602/1973 (rateizzazione fino a 120 rate e criteri di valutazione della difficoltà economica), la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto semplificazioni per i Comuni e ha esteso il valore esecutivo degli avvisi di accertamento, riducendo la necessità della cartella. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il discarico automatico delle quote non riscosse entro il quinto anno di affidamento, che prevede l’annullamento del residuo per i carichi affidati a partire dal 2025 (si veda la normativa sul discarico automatico nella guida precedente). Queste novità riducono i tempi della riscossione e possono aumentare il ricorso ai pignoramenti diretti.
La riforma della Giustizia tributaria, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, prevede l’abrogazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e l’introduzione di termini processuali più celeri. Per ora, però, rimangono in vigore i termini attuali per impugnare gli atti esattoriali.
2 Procedura passo‑passo per sbloccare il conto pignorato
Ricevere la notifica di un pignoramento del conto corrente genera panico, ma conoscere la procedura corretta permette di evitare errori e accelerare lo sblocco. Di seguito una guida dettagliata dal punto di vista del contribuente.
2.1 Verificare la regolarità dell’atto e del titolo esecutivo
- Richiedere alla banca copia dell’atto di pignoramento. L’atto deve indicare il titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale) e la somma iscritta a ruolo. Controllare che la notifica dell’atto e del titolo siano avvenute regolarmente (PEC o raccomandata A/R). Una notifica irregolare può rendere nullo il pignoramento.
- Controllare la prescrizione e la decadenza. Verificare che i tributi non siano prescritti e che siano rispettati i termini previsti dalla legge (ad esempio 10 anni per imposte erariali, 5 anni per tributi locali, 3 anni per il bollo auto). Un debito prescritto può essere eccepito tramite opposizione.
- Verificare l’importo richiesto. Confrontare la somma pignorata con l’importo effettivo del ruolo. Spesso l’AdER include sanzioni e interessi non dovuti o non calcola correttamente le somme residue. È opportuno richiedere un estratto di ruolo aggiornato.
- Accertare la presenza di somme impignorabili. Se il conto riceve accrediti derivanti da stipendi, pensioni o altre indennità protette, applicare i limiti dell’art. 72‑ter e dell’art. 545 c.p.c. (minimo vitale, percentuali). La banca non può bloccare più del consentito .
- Verificare la quota di conti cointestati. In caso di conto cointestato, accertare che la banca abbia bloccato solo la parte spettante al debitore (generalmente il 50% ).
2.2 Decisione: pagamento integrale o rateizzazione
La scelta più rapida per sbloccare il conto è estinguere integralmente il debito. Versando l’intero importo (compresi interessi, sanzioni e spese) e presentando la ricevuta all’AdER, la procedura si estingue e la banca deve sbloccare immediatamente le somme, con restituzione di quelle eventualmente trattenute . Tuttavia, per molti contribuenti questa opzione è onerosa.
L’alternativa è chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali oggetto del pignoramento. L’art. 19 d.P.R. 602/1973, come modificato nel 2024–2025, consente piani fino a 84, 96 o 108 rate, a seconda dell’anno di richiesta, con la possibilità di arrivare a 120 rate per debiti superiori a 120.000 € . Il pagamento della prima rata ha effetto sospensivo: in base alla prassi dell’AdER, il pignoramento è sospeso (non più eseguito) e non si possono iscrivere ipoteche o fermi amministrativi .
2.3 Redigere e inviare l’istanza di sospensione
Una volta scelta la rateizzazione:
- Presentare la richiesta di dilazione tramite il portale AdER o presso gli sportelli, allegando l’ISEE e la documentazione che attesti la situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione valuta la sostenibilità del piano sulla base degli indici di liquidità Alfa e Beta (riforma 2024).
- Pagare la prima rata: solo con la prova dell’avvenuto pagamento la sospensione può essere concessa. Conservare la ricevuta.
- Redigere l’istanza di sospensione del pignoramento: la domanda deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio regionale dell’AdER (ad es. pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it per la Puglia). L’istanza deve contenere: i dati del contribuente, il numero della cartella/ruolo, la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, la documentazione della prima rata e copia dell’atto di pignoramento .
- Attendere la comunicazione di revoca: l’AdER, verificato il pagamento, invierà una comunicazione di revoca del pignoramento sia al debitore sia alla banca . Il testo tipico recita che la procedura è estinta per saldo della prima rata e che restano salvi gli effetti del pignoramento per le somme dichiarate positive fino alla data del pagamento .
- Inviare la comunicazione alla banca: benché l’AdER notifichi direttamente la revoca, è prudente inviare copia della comunicazione anche alla banca per accelerare lo sblocco.
2.4 Effetti della revoca e comportamenti della banca
La revoca del pignoramento comporta che:
- Il pignoramento cessa momentaneamente di produrre effetti: la banca non può più vincolare nuovi accrediti e deve rendere nuovamente operativo il conto .
- Restano salvi gli effetti già prodotti: le somme già trattenute o dichiarate positive dal terzo fino alla data del pagamento della prima rata non vengono restituite ma sono utilizzate per il pagamento del debito .
- Il debito non è estinto: la revoca non cancella il debito. Il contribuente deve continuare a pagare le rate; in caso di omesso versamento di 8 rate (anche non consecutive) l’AdER revoca il piano e può procedere di nuovo con il pignoramento .
- La banca attende conferma formale: in genere la banca mantiene il blocco fino a ricevere l’ordine di revoca dall’AdER. Solo dopo la comunicazione ufficiale la banca riattiva il conto. È consigliabile monitorare la ricezione della PEC da parte della banca e richiedere un aggiornamento dell’operatività.
2.5 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
Se il pignoramento presenta vizi (notifica irregolare, mancanza di titolo, somme impignorabili, importo errato), il debitore può agire giudizialmente:
- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: si impugna il diritto dell’ente creditore a procedere alla riscossione (es. debito prescritto, pagamento già avvenuto). L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento o dalla conoscenza del vizio.
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: si contesta la regolarità formale dell’atto (ad esempio, mancanza di indicazioni obbligatorie, notifica viziata). Il termine è di 20 giorni dalla notifica o dall’esecuzione dell’atto.
- Domanda di sospensione in corso di causa: contestualmente all’opposizione, è possibile richiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione immediata della procedura, allegando motivi di urgenza (ad es. rischio di grave danno economico) e prova dei vizi. Il giudice può sospendere il pignoramento fino alla decisione.
L’opposizione è uno strumento efficace ma richiede l’assistenza di un avvocato specializzato, poiché errori procedurali possono comportare il rigetto e la condanna alle spese. L’analisi tempestiva dell’atto e del titolo è quindi fondamentale.
2.6 Procedura di sovraindebitamento e composizione negoziata
Per i contribuenti in grave crisi finanziaria, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente di bloccare tutti i pignoramenti in corso. La presentazione di un piano del consumatore, di un accordo di ristrutturazione o della liquidazione controllata comporta la sospensione delle azioni esecutive e l’apertura di un tavolo con i creditori, compresa l’AdER. Analogamente, per imprenditori e società in crisi la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 permette di nominare un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che assiste nella trattativa con i creditori e può sospendere le azioni esecutive in corso. Queste procedure offrono soluzioni strutturali, come riduzioni del debito o esdebitazione finale.
3 Difese e strategie legali per il debitore
3.1 Sospensione automatica con il pagamento della prima rata
Come illustrato, l’art. 19 d.P.R. 602/1973 prevede che, a seguito del pagamento della prima rata di un piano di dilazione, l’AdER sospenda le procedure esecutive in corso, compresi ipoteche e fermi amministrativi. La FiscoeTasse evidenzia che il pagamento della prima rata è elemento imprescindibile per la sospensione .
Vantaggi:
- Il conto viene sbloccato senza dover pagare tutto il debito subito.
- Si evita l’aggravio di spese esecutive e sanzioni ulteriori.
- Si dimostra la volontà di adempiere, favorendo eventuali trattative con l’AdER.
Svantaggi:
- Il piano di rateizzazione richiede un impegno pluriennale; l’omesso pagamento di 8 rate comporta la revoca e la ripresa dell’esecuzione .
- Le somme già dichiarate dalla banca restano trattenute e non vengono restituite .
3.2 Autotutela e istanze di sgravio
Prima di ricorrere al giudice, si può presentare all’AdER un’istanza di autotutela o sgravio se il debitore ritiene che la cartella sia viziata (ad esempio, pagamenti già effettuati, duplicazione, errore di calcolo, prescrizione). L’AdER può annullare in autotutela gli atti illegittimi. Sebbene l’autotutela non sospenda automaticamente il pignoramento, può accompagnare la richiesta di sospensione.
3.3 Opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
Presentare ricorso al giudice dell’esecuzione consente di far valere vizi sostanziali e formali e di ottenere la sospensione. È fondamentale agire entro i termini (60 giorni o 20 giorni) e allegare tutta la documentazione. L’opposizione è particolarmente efficace nei seguenti casi:
- Notifica irregolare o inesistente del titolo o dell’atto;
- Assenza di titolo esecutivo valido (cartella annullata o avviso di accertamento impugnato);
- Violazione dei limiti di pignorabilità di stipendio/pensione;
- Importo errato o comprensivo di debiti non dovuti;
- Vizi procedurali nell’atto di pignoramento (mancanza di firma valida, mancanza di indicazione delle somme, mancata contemporaneità della notifica al terzo e al debitore).
3.4 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazioni) che permettono di pagare le cartelle con sconto su sanzioni e interessi. Nel 2024–2025 si è conclusa la rottamazione quater e sono previste nuove misure per il 2026. L’adesione alla definizione agevolata, se riguarda tutte le cartelle oggetto del pignoramento, comporta la sospensione delle procedure esecutive e la revoca del pignoramento. È quindi opportuno monitorare bandi e scadenze.
3.5 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione
Per i privati e le microimprese sovraindebitate, il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un pagamento parziale del debito, omologato dal tribunale, con la cancellazione del residuo. Gli accordi di ristrutturazione sono rivolti a soggetti imprenditori o professionisti e prevedono un’intesa con i creditori, anch’essa omologata. Durante queste procedure, il pignoramento è sospeso e l’AdER, in quanto ente pubblico, deve rispettare la falcidia prevista dal piano. L’accesso richiede la nomina di un Gestore della Crisi (come l’Avv. Monardo) e il deposito di un progetto di soddisfazione dei creditori.
3.6 Istanza di liquidazione del minimo vitale
Nel caso in cui sul conto pignorato siano accreditati solo stipendi o pensioni, il debitore può richiedere che sia autorizzato il prelievo di una somma pari al minimo vitale per far fronte alle esigenze quotidiane. L’art. 545 c.p.c. prevede che una quota di stipendio sia impignorabile; sulla base di questa norma, alcuni giudici autorizzano un prelievo mensile per le necessità elementari. La richiesta va presentata al giudice dell’esecuzione.
3.7 Soluzioni pratiche complementari
- Apertura di un nuovo conto: se il pignoramento colpisce un conto presso una banca, è possibile aprire un nuovo conto presso un istituto differente (non creditore) per ricevere stipendi o gestire le spese correnti, fino allo sblocco del conto pignorato. Bisogna tuttavia comunicare i nuovi dati ai datori di lavoro.
- Accordo stragiudiziale con l’AdER: in alcuni casi l’AdER può accettare una proposta di pagamento in un’unica soluzione ridotta oppure rateizzata fuori dalle procedure di legge, soprattutto se il debito è vecchio o di difficile recupero. Una trattativa assistita da un avvocato può portare alla revoca del pignoramento.
- Verifica dei tempi di efficacia del pignoramento: alcune prassi interne dell’AdER prevedono che il pignoramento decada se entro 60 giorni il terzo non versa le somme. Tuttavia, la Cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che il vincolo permane per 60 giorni e si estende ai futuri accrediti . Verificate sempre che l’AdER abbia rispettato i termini per richiedere l’assegnazione al giudice dopo i 60 giorni.
4 Strumenti alternativi: rateizzazione, definizione agevolata, sovraindebitamento
4.1 Rateizzazione (Art. 19 d.P.R. 602/1973)
L’istituto della rateizzazione consente di diluire il debito fiscale in un periodo di 7, 8, 9 o 10 anni. La riforma 2024 ha introdotto nuove scadenze: le istanze presentate nel 2023 possono essere accolte per un massimo di 84 rate; quelle presentate nel 2024 possono arrivare a 96; dal 2025, per i debiti superiori a 120.000 €, è possibile richiedere fino a 120 rate . Gli indici di liquidità Alfa e Beta misurano la capacità di rimborso; se risultano negativi, è possibile ottenere le rate massime . La rateizzazione:
- Sospende le azioni esecutive dalla data di pagamento della prima rata .
- Richiede puntualità: il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive .
- Può essere richiesta anche dopo l’avvio del pignoramento, purché non sia intervenuta l’ordinanza di assegnazione.
4.2 Definizione agevolata (rottamazione)
Le definizioni agevolate (rottamazioni) consentono di pagare le cartelle eliminando sanzioni e interessi di mora. Ogni rottamazione prevede termini e modalità specifiche; l’ultima, la rottamazione quater, si è conclusa nel 2024, ma è plausibile che nuove definizioni vengano introdotte nel 2026. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e la revoca del pignoramento, ma è essenziale includere tutte le cartelle collegate al pignoramento.
4.3 Saldo e stralcio e transazioni con banche e finanziarie
Per i debiti non tributari (mutui, prestiti, fornitori) il debitore può proporre un saldo e stralcio, cioè un pagamento ridotto in unica soluzione per chiudere la posizione. Anche in questi casi, la presentazione di un accordo di saldo e stralcio può indurre la banca pignorante a revocare l’atto. Tuttavia, per i debiti tributari la transazione con l’AdER è possibile solo nell’ambito della composizione negoziata o di specifiche norme (ad es. transazioni fiscali previste nelle procedure concorsuali).
4.4 Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata
Come illustrato, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento consente di sospendere immediatamente tutte le azioni esecutive, compreso il pignoramento. Dopo il deposito del ricorso e la nomina del gestore, l’AdER deve sospendere l’esecuzione. All’esito dell’omologazione del piano, il debito può essere ridotto drasticamente o, in alcuni casi, cancellato. La composizione negoziata ex D.L. 118/2021, applicabile agli imprenditori e alle società, prevede la nomina di un esperto che facilita l’accordo con i creditori: durante il periodo di negoziazione è possibile ottenere la sospensione delle procedure esecutive.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: molti debitori non aprono le PEC o non ritirano le raccomandate. La notifica del pignoramento decorre comunque e i 60 giorni iniziano a scorrere. È essenziale controllare regolarmente la PEC e ritirare le raccomandate.
- Non verificare i termini di opposizione: i termini per proporre opposizione sono perentori. Aspettare oltre 60 giorni significa perdere la possibilità di contestare il titolo.
- Pagare somme a terzi senza l’autorizzazione dell’AdER: alcune banche, ignare dei limiti, chiedono al debitore di versare direttamente sul conto della banca. È fondamentale pagare solo tramite i canali ufficiali dell’AdER per evitare duplicazioni.
- Non considerare la rateizzazione: temendo di non poter pagare l’intero debito, alcuni rinunciano a chiedere la rateizzazione. In realtà la dilazione consente di sospendere il pignoramento e di riprendere il controllo del conto.
- Confondere pignoramento con fermo o ipoteca: il pignoramento del conto corrente è un atto esecutivo; il fermo amministrativo (blocco del veicolo) e l’ipoteca sono misure cautelari. Ciascuno ha termini e rimedi differenti. Anche se l’auto è sotto fermo, il pagamento della prima rata della rateizzazione sospende il fermo .
6 Tabelle riepilogative
6.1 Procedure per lo sblocco del conto
| Passaggio | Descrizione |
|---|---|
| 1. Verifica preliminare | Richiedi copia dell’atto di pignoramento alla banca; controlla la validità del titolo, la notifica, l’importo e la prescrizione. |
| 2. Controllo delle somme impignorabili | Valuta se sul conto vi sono stipendi, pensioni o altri redditi protetti e applica i limiti dell’art. 72‑ter e dell’art. 545 c.p.c. |
| 3. Scelta tra pagamento integrale e rateizzazione | Decide se estinguere subito il debito o presentare domanda di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 602/1973. |
| 4. Pagamento della prima rata | Per avviare la sospensione è necessario pagare la prima rata del piano di dilazione. |
| 5. Invio dell’istanza di sospensione | Redige e invia tramite PEC la domanda di sospensione alla sede AdER competente, allegando ricevuta e atto. |
| 6. Ricezione della revoca | L’AdER trasmette la comunicazione di revoca del pignoramento al debitore e alla banca. |
| 7. Riattivazione del conto | La banca sblocca il conto; restano trattenute le somme già dichiarate fino alla data della prima rata. |
6.2 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 72‑ter e art. 545 c.p.c.)
| Tipologia di credito | Limite su somme accreditate prima del pignoramento | Limite su somme accreditate dopo il pignoramento |
|---|---|---|
| Stipendi, salari, pensioni accreditati su conto | Pignorabile solo l’importo eccedente tre volte l’assegno sociale (circa 1.595 € nel 2025) . | Applicazione delle quote: 1/10 per importi fino a 2.500 €; 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 € . |
| Altri redditi e somme non protette | Pignoramento integrale entro i limiti del debito. | Pignoramento integrale entro i limiti del debito e delle quote soprariportate se derivanti da retribuzioni. |
6.3 Termini e ricorsi principali
| Termine | Riferimento normativo | Significato |
|---|---|---|
| 60 giorni | Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 | Periodo entro cui la banca deve versare all’AdER le somme maturate e bloccare i crediti futuri . |
| 60 giorni | Art. 615 c.p.c. | Termine per proporre opposizione all’esecuzione dall’ultima notifica dell’atto. |
| 20 giorni | Art. 617 c.p.c. | Termine per proporre opposizione agli atti esecutivi. |
| 5 giorni | Art. 50 d.P.R. 602/1973 | Termine per pagare l’intimazione di pagamento prima che inizi la fase esecutiva (rilevante se il pignoramento segue un’intimazione; vedi guida sulla intimazione). |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Perché il mio conto corrente è stato pignorato?
L’AdER può pignorare i crediti verso terzi quando esiste un titolo esecutivo valido (cartella, avviso di accertamento, ingiunzione) non pagato entro i termini. Il pignoramento è notificato contemporaneamente al debitore e alla banca e ordina alla banca di non disporre delle somme e di versarle all’erario . - Cosa succede se il conto è vuoto o in rosso?
La Cassazione ha precisato che anche un conto incapiente è soggetto al vincolo: le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica saranno sequestrate e versate al Fisco . - Quanto dura il blocco del conto?
Il blocco dura fino allo scadere dei 60 giorni e può proseguire se la banca non ha ancora versato le somme. Con la revoca del pignoramento (a seguito di pagamento o rateizzazione) la banca sblocca il conto; se viene emessa ordinanza di assegnazione dal giudice, il pignoramento continua fino alla soddisfazione del credito. - Posso usare il bancomat durante il pignoramento?
No. Dal momento della notifica la banca deve bloccare il saldo e impedire prelievi o pagamenti. È possibile solo utilizzare eventuali conti non pignorati. - È possibile concordare un pagamento ridotto con l’AdER per sbloccare il conto?
Sì, in alcuni casi l’AdER può accettare una transazione (saldo e stralcio) o proporre la definizione agevolata. Tuttavia, non è una procedura automatica e richiede la presentazione di un’istanza motivata o l’adesione a misure legislative specifiche. - Cosa accade alle somme già pignorate se chiedo la rateizzazione?
Le somme trattenute fino al pagamento della prima rata non vengono restituite, ma vengono imputate a pagamento del debito . Gli accrediti successivi alla revoca non sono più vincolati. - Posso aprire un nuovo conto?
Sì. Il pignoramento colpisce solo il conto indicato nell’atto. È possibile aprire un nuovo conto presso un’altra banca (non creditrice), ma bisogna avvisare il datore di lavoro per l’accredito dello stipendio. Occorre comunque affrontare il debito: aprire un nuovo conto non estingue l’obbligazione. - Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?
Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano e la ripresa dell’esecuzione . L’AdER può riprendere il pignoramento o iscrivere ipoteca e fermo. - È possibile impugnare il pignoramento se la cartella è prescritta?
Sì. Se il debito è prescritto (ad esempio per tributi locali dopo 5 anni), si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e chiedere la sospensione immediata. - La banca può trattenere tutto lo stipendio versato sul conto?
No. La banca deve rispettare i limiti dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72‑ter: prima del pignoramento, è pignorabile solo l’eccedenza di tre volte l’assegno sociale; per i versamenti successivi, la banca deve trattenere solo le percentuali previste . - Il pignoramento si estingue se chiedo l’autotutela?
No. L’istanza di autotutela non sospende automaticamente l’esecuzione. È necessario pagare la prima rata della rateizzazione o ottenere un provvedimento del giudice per sospendere il pignoramento. - Cosa succede se il conto è cointestato con il coniuge?
Il pignoramento colpisce solo la quota di proprietà del debitore (di regola il 50%). Se la banca ha bloccato l’intera giacenza, è possibile contestare l’atto e chiedere lo sblocco della quota del contitolare . - È possibile pignorare un conto intestato a un figlio minorenne con delega al genitore?
In generale, i conti intestati a minorenni non possono essere aggrediti per debiti dei genitori. Se vi è solo una delega, il conto appartiene al minore e non dovrebbe essere pignorabile. In caso di pignoramento, è opportuno presentare immediatamente opposizione. - Quanto tempo impiega la banca a sbloccare il conto dopo la revoca?
Di norma pochi giorni. Alcune banche richiedono la conferma ufficiale via PEC dall’AdER. È consigliabile sollecitare l’istituto di credito e inviare copia della revoca. - Esistono casi in cui il pignoramento è nullo di diritto?
Sì: mancanza o invalidità del titolo esecutivo, notifica non avvenuta, indicazione errata del debitore, violazione dei limiti di impignorabilità, mancata contemporaneità della notifica al terzo e al debitore. In tali ipotesi il pignoramento può essere dichiarato inesistente. - Cosa posso fare se ho più pignoramenti contemporanei?
È consigliabile richiedere un consolidamento del debito e proporre un’unica rateizzazione o accesso alla procedura di sovraindebitamento. In presenza di più pignoramenti, il pagamento della prima rata sospende tutte le azioni esecutive sul debito rateizzato . - Posso recuperare le somme già versate alla banca?
Solo in casi particolari (es. annullamento del titolo esecutivo o vittoria dell’opposizione). In generale, le somme già versate all’AdER non vengono restituite. Tuttavia, se la banca ha trattenuto più del dovuto (ad esempio oltre i limiti di impignorabilità), è possibile agire per la restituzione della parte indebitamente trattenuta. - Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e ordinario?
Nel pignoramento ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.), l’atto è redatto da un ufficiale giudiziario, si notifica al debitore e al terzo, e il creditore deve depositare il fascicolo in tribunale. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, l’atto è emesso dall’Agente della riscossione, non occorre precetto né udienza, e il terzo deve versare direttamente all’ente . - Il pignoramento decade se l’AdER non si attiva entro un termine?
La Cassazione ha affermato che la banca deve custodire e versare le somme per 60 giorni . Trascorso questo periodo, l’AdER può chiedere l’ordinanza di assegnazione. Se non lo fa, il pignoramento può essere considerato inefficace; tuttavia, nella pratica, la banca versa le somme al termine del periodo. - Posso pagare il debito con una compensazione fiscale?
In alcuni casi è consentito compensare debiti con crediti d’imposta (es. rimborsi fiscali). Tuttavia la compensazione non sospende automaticamente il pignoramento: occorre presentare istanza all’AdER allegando documentazione e richiedendo la sospensione in attesa dell’esito.
8 Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio gli effetti del pignoramento e le modalità di sblocco, proponiamo alcune simulazioni basate su ipotesi reali. I dati sono a scopo esemplificativo.
8.1 Caso 1: saldo insufficiente e accredito di stipendio
Scenario: Maria riceve un pignoramento sul conto corrente il 10 settembre 2025. Il saldo è di 100 €, ma il 27 settembre riceverà lo stipendio di 1.500 €. Il debito con l’AdER è di 5.000 €.
- Giorno della notifica: la banca blocca i 100 € presenti sul conto.
- Durante i 60 giorni: lo stipendio di 1.500 € viene accreditato il 27 settembre. In base all’art. 72‑ter e all’art. 545 c.p.c., la banca può trattenere solo 1/10 del nuovo accredito fino a 2.500 € . Quindi trattiene 150 € e lascia a Maria 1.350 €.
- Dopo 60 giorni: se Maria non paga o non chiede la rateizzazione, l’AdER chiederà l’assegnazione al giudice. La banca verserà i 250 € (100 € di saldo più 150 € di trattenuta) all’AdER. Maria può ancora chiedere la rateizzazione e sospendere la procedura.
- Sblocco: Maria chiede la rateizzazione e paga la prima rata di 200 €. Invia l’istanza di sospensione e riceve la revoca. La banca sblocca il conto; i 250 € versati restano imputati al debito.
8.2 Caso 2: conto cointestato marito/moglie
Scenario: Luca e Sara hanno un conto cointestato con saldo 10.000 €. Il 15 luglio 2025 arriva un pignoramento per debiti di Luca pari a 12.000 €.
- Notifica: la banca blocca l’intero conto per cautela.
- Verifica: Luca contesta l’atto perché il pignoramento colpisce solo la sua quota del 50%. Presenta opposizione agli atti esecutivi e chiede la sospensione. Il giudice ordina alla banca di sbloccare la quota di Sara (5.000 €) e trattiene la quota di Luca.
- Rateizzazione: Luca richiede la dilazione in 84 rate e paga la prima rata. L’AdER revoca il pignoramento e la banca restituisce la quota di Luca eccedente la somma dichiarata (es. 3.000 €), trattenendo solo la parte da versare all’erario.
8.3 Caso 3: pagamento integrale per sblocco immediato
Scenario: Marco ha un debito di 2.500 € ed è colpito da pignoramento il 1° settembre 2025. Sul conto ha 3.000 €.
- Scelta: Marco decide di pagare integralmente il debito. Va presso l’AdER e versa 2.500 € + 50 € di diritti.
- Revoca: Con la ricevuta, Marco invia l’istanza di revoca. L’AdER revoca il pignoramento e la banca sblocca il conto in pochi giorni.
- Restituzione delle somme: La banca restituisce a Marco l’eventuale eccedenza bloccata (500 €) e comunica all’AdER l’avvenuto saldo.
8.4 Caso 4: sovraindebitamento e sospensione generale
Scenario: Giovanni ha debiti con l’AdER per 100.000 € e con banche per 80.000 €. È stato avviato un pignoramento del conto. Giovanni presenta domanda di sovraindebitamento al tribunale con un piano del consumatore.
- Deposito della domanda: il 10 ottobre 2025 Giovanni deposita il piano e viene nominato un Gestore della Crisi.
- Effetti: ai sensi della L. 3/2012 (ora Codice della crisi), dalla data del deposito si sospendono tutte le azioni esecutive. Il pignoramento del conto viene revocato.
- Proposta ai creditori: il piano prevede il pagamento del 40% dei debiti in 5 anni. L’AdER e le banche accettano.
- Omologazione: il tribunale omologa il piano. Giovanni paga regolarmente le rate e ottiene la cancellazione del residuo al termine.
8.5 Caso 5: notifiche errate e opposizione
Scenario: Anna riceve un pignoramento il 20 agosto 2025. Verificando i documenti, scopre che la cartella di pagamento non le è mai stata notificata.
- Opposizione: entro 60 giorni presenta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo la mancanza di notifica del titolo.
- Sospensione: il giudice sospende il pignoramento e fissa l’udienza.
- Decisione: all’udienza emerge che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo errato. Il giudice dichiara inesistente l’esecuzione e revoca il pignoramento.
- Conseguenze: l’AdER dovrà procedere a una nuova notifica della cartella; nel frattempo, il conto di Anna viene sbloccato e le somme trattenute le vengono restituite.
9 Conclusione
Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è una delle misure esecutive più incisive e può compromettere la stabilità economica del debitore. Come evidenziato, il vincolo pignoratizio ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 produce effetti immediati, coinvolge anche i crediti futuri e obbliga la banca a custodire e versare le somme al Fisco entro 60 giorni . Tuttavia, esistono strumenti legali efficaci per sbloccare rapidamente il conto: la verifica preliminare dell’atto e del titolo esecutivo, l’accesso alla rateizzazione, la presentazione dell’istanza di sospensione, l’opposizione per vizi formali o sostanziali, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento.
Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per la difesa sono brevi e un ritardo può rendere definitiva la procedura. È altrettanto importante non cadere negli errori comuni (ignorare la notifica, non rispettare i limiti di impignorabilità, pagare a terzi non autorizzati) e affidarsi a professionisti esperti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono assistenza completa nella gestione dei pignoramenti fiscali: dalla verifica delle cartelle alla predisposizione dei ricorsi, dalla richiesta di rateizzazione alla presentazione delle procedure di sovraindebitamento, dalla trattativa con l’AdER fino al recupero delle somme indebitamente trattenute. L’esperienza combinata in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa permette di offrire soluzioni integrate e personalizzate.
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