Comunicazione Di Irregolarità Per Liquidazione Di Imposta Su Emolumenti Arretrati Percepiti In Anni Successivi: Difesa Legale

Introduzione

Ricevere una Comunicazione di Irregolarità per la liquidazione dell’imposta su emolumenti arretrati (stipendi, superminimi, pensioni, TFR o altre somme spettanti in anni precedenti ma incassate in anni successivi) può essere fonte di grande preoccupazione.

Questi avvisi, emessi dall’Agenzia delle Entrate dopo un controllo automatizzato o una liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, richiedono al contribuente di versare somme entro termini perentori. L’inosservanza può portare a iscrizione a ruolo e successiva cartella di pagamento con sanzioni, interessi e aggio. La questione è importante perché spesso tali comunicazioni contengono errori, vengono emesse senza rispettare la normativa o sono calcolate su somme che dovrebbero beneficiare della tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR (D.P.R. 917/1986). La tassa su emolumenti arretrati pagati tardivamente è infatti concepita per evitare che il contribuente sia colpito da aliquote progressive più elevate rispetto a quelle degli anni in cui la somma era maturata; tuttavia l’applicazione di questo regime agevolato richiede il rispetto di condizioni precise e la comunicazione al contribuente dei risultati della liquidazione.

Molti contribuenti ignorano i propri diritti e pagano senza verificare l’esistenza di errori o di eventuali irregolarità nella procedura. Altri, erroneamente, non intervengono tempestivamente perché non comprendono che la comunicazione di irregolarità non è un atto impositivo, ma l’ultimo momento utile per correggere gli errori, chiedere lo sgravio o rateizzare il debito. In questo articolo approfondiremo ogni aspetto della comunicazione relativa a emolumenti arretrati, illustrando le norme, le sentenze recenti e le strategie di difesa a disposizione del contribuente.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre un supporto concreto: analisi preliminare della comunicazione, verifica della corretta applicazione della tassazione separata, predisposizione di istanze di autotutela, ricorsi, richieste di sospensione, trattative per la rateizzazione o definizione agevolata del debito e assistenza nelle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla presenza di dottori commercialisti esperti, lo studio assicura anche la corretta rielaborazione dei calcoli fiscali, la gestione delle scadenze e l’aggiornamento costante sulle modifiche normative.

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è essenziale per non perdere i termini di difesa e per evitare iscrizioni a ruolo, pignoramenti o ipoteche. 

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Tassazione separata degli emolumenti arretrati

La tassazione separata è disciplinata dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR (D.P.R. 917/1986). Tale norma prevede che alcuni emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, maturati in anni precedenti e percepiti in un anno successivo, non concorrano integralmente al reddito complessivo del periodo di percezione, ma siano tassati separatamente applicando una media delle aliquote IRPEF dei due anni precedenti. L’obiettivo è evitare che l’aliquota progressiva dello scaglione in cui cade l’incasso (magari molto alta perché somma redditi di più anni) produca un’imposizione ingiustamente gravosa.

Presupposti essenziali. Affinché la tassazione separata operi, la corresponsione tardiva deve derivare da cause estranee alla volontà delle parti. La Risoluzione n. 151/2017 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nella fattispecie gli emolumenti pagati in ritardo a causa di disposizioni di legge, contratti collettivi, sentenze o provvedimenti amministrativi, nonché per fatti non dipendenti dai soggetti interessati . Al contrario, se il ritardo è il risultato di scelte volontarie o negoziali (accordi tra datore e lavoratore), la tassazione separata non si applica, e il reddito è assoggettato all’aliquota ordinaria.

La distinzione fra ritardo fisiologico e non fisiologico è stata ribadita anche dalla Risoluzione n. 90/2000 del Ministero delle Finanze, che considera ritardo “fisiologico” il differimento necessario a determinare l’esatto importo dovuto (ad esempio, per calcolare premi di produzione a fine anno), mentre considera ritardo “non fisiologico” quello causato da mancanza di fondi o da altri eventi estranei alla volontà delle parti . Solo nel secondo caso la tassazione separata si applica; se invece il pagamento avviene nello stesso anno o con ritardo fisiologico, si applica la tassazione ordinaria.

1.2 Il calcolo della tassazione separata

Per determinare l’imposta su emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata si applica la regola dell’articolo 21 del TUIR: l’imposta è calcolata facendo riferimento alla metà del reddito netto del biennio precedente l’anno di maturazione o percezione. La Cassazione ha chiarito che la finalità della norma è evitare che il contribuente sconti un’aliquota più elevata, ma l’applicazione dipende dalla causa del ritardo. La Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza 29 maggio 2025 n. 14296, ha ribadito che rientrano nella tassazione separata le somme pagate tardivamente per causa normativa o per sentenze e che la tassazione separata è esclusa quando il ritardo deriva da accordi tra le parti . La Corte ha anche richiamato la nozione di ritardo fisiologico entro 120 giorni, affermando che la tassazione separata non opera per ritardi minimi e fisiologici .

1.3 Obbligo di comunicazione (avviso bonario) nella tassazione separata

Quando l’Amministrazione liquida le imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, la legge impone l’invio di un’apposita comunicazione (avviso bonario) al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo. Tale obbligo deriva dall’art. 1, comma 412 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005), che richiama il principio di collaborazione e buona fede contenuto nello Statuto del Contribuente (art. 6, comma 5 della Legge 212/2000). La Cassazione, con la sentenza n. 12927/2016, ha sottolineato che l’Agenzia delle Entrate deve comunicare l’esito della liquidazione ex art. 36‑bis DPR 600/1973 relativamente ai redditi a tassazione separata e che l’omissione della comunicazione comporta la nullità dell’iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla presenza o meno di incertezze nella dichiarazione . La Corte richiama la precedente pronuncia Cass. 11000/2014, consolidando l’orientamento secondo cui il mancato invio dell’avviso bonario rende inesistente la cartella di pagamento.

Il principio è ribadito dalla giurisprudenza più recente: la Cassazione afferma che il regime di tassazione separata tutela il contribuente e che l’Amministrazione deve fornire tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa verificare il corretto calcolo e, se del caso, chiedere chiarimenti o rettifiche . Se l’Amministrazione non adempie, il contribuente può eccepire la nullità della cartella.

1.4 Statuto del contribuente e diritto all’informazione

L’articolo 6 della Legge 212/2000, c.d. Statuto dei diritti del contribuente, sancisce che l’amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente un’adeguata informazione sugli atti che lo riguardano. In particolare, il comma 5 impone che l’ufficio, prima di iscrivere a ruolo le somme derivanti da liquidazioni di dichiarazioni, inviti il contribuente a fornire chiarimenti con un preavviso di almeno trenta giorni . Tale norma si applica anche alla liquidazione dei redditi a tassazione separata, come richiamato dall’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004. La mancata osservanza dell’invito comporta l’annullabilità dell’atto.

Va ricordato che il comma 5‑bis dello stesso articolo prevede una forma “semplificata” di comunicazione per le liquidazioni automatizzate ai sensi degli artt. 36‑bis e 54‑bis dei DPR 600/1973 e 633/1972; tuttavia la norma esclude espressamente la sua applicazione alle liquidazioni riguardanti la tassazione separata . Ciò significa che per gli emolumenti arretrati la comunicazione integrale è obbligatoria.

1.5 Termini di pagamento e rateizzazione

L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati (36‑bis) e dei controlli formali (36‑ter), nonché delle liquidazioni relative ai redditi a tassazione separata. La norma prevede che tali somme possano essere versate in un massimo di venti rate trimestrali, con applicazione di interessi. Tuttavia, per le comunicazioni relative alla tassazione separata, la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso . La recente riforma fiscale (D.Lgs. 108/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha esteso a 60 giorni il termine di pagamento degli avvisi bonari per i controlli automatizzati e formali, ma non ha modificato il termine di 30 giorni per la tassazione separata, come precisa una nota di Fisco7: l’allungamento non riguarda le liquidazioni di redditi soggetti a tassazione separata . È dunque essenziale non confondere i termini: per la tassazione separata rimane il termine più breve di 30 giorni.

1.6 Normativa sul sovraindebitamento e strumenti di tutela

Le comunicazioni di irregolarità su emolumenti arretrati possono sommarsi ad altre pendenze fiscali e contributive, portando il contribuente in una situazione di sovraindebitamento. In questi casi è utile conoscere gli strumenti di composizione della crisi previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). La Legge 3/2012 consente al debitore non fallibile di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’art. 12‑bis prevede che il giudice, verificata la proposta di piano e la sua fattibilità, convoca i creditori e può sospendere le procedure esecutive in corso; se il piano appare conveniente e non vi sono atti in frode, viene omologato . L’omologazione produce l’effetto di impedire l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali e rende il piano obbligatorio per tutti i creditori .

Il piano del consumatore offre al debitore persona fisica la possibilità di pagare i debiti secondo tempi e modalità sostenibili, garantendo il soddisfacimento dei crediti impignorabili e dei creditori privilegiati. Secondo l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, la procedura si articola in una fase stragiudiziale e una fase giudiziale, e dopo l’omologazione il debitore ottiene l’effetto esdebitatorio, cioè la liberazione dai debiti anteriori, salvo revoca in caso di inadempimento . La Legge 3/2012 è stata aggiornata dalla Legge 176/2020 e dal Codice della crisi, che ha introdotto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII) e ha disciplinato l’esdebitazione delle persone fisiche (art. 14‑terdecies). L’articolo 14‑terdecies ammette il debitore al beneficio di liberazione dai debiti residui a condizione che abbia cooperato, non abbia ritardato la procedura, non sia stato condannato per reati fiscali e abbia soddisfatto almeno in parte i creditori . L’esdebitazione non opera per debiti da mantenimento, risarcimento e talune sanzioni fiscali .

1.7 Definizioni agevolate e rottamazioni

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (cd. rottamazioni) che consentono di estinguere cartelle esattoriali pagando solo l’imposta o i contributi dovuti, con stralcio di sanzioni e interessi. La più recente è la Rottamazione Quinquies, introdotta dall’art. 1, commi 82‑101 della Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026). Secondo la CNA di Parma, la rottamazione quinquies permette di definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando solo la quota capitale e annullando sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio . La domanda poteva essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 e il contribuente poteva scegliere il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3% . Tuttavia, come riportato dal Studio Legale Ponzo, aggiornato al 16 giugno 2026, il termine per presentare la domanda nazionale è scaduto, e chi non ha aderito non può più accedere alla procedura . È comunque prevista una definizione agevolata per i carichi degli enti territoriali (Comuni, Regioni, Provincie), con proroga al 31 luglio 2026 per l’adesione degli enti e successiva finestra per i contribuenti dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 . Pertanto la rottamazione quinquies nazionale non è più attiva alla data del 19 giugno 2026, ma restano altre forme di definizione agevolata relative a carichi locali. Nel seguito dell’articolo si farà riferimento alle rottamazioni vigenti e ad altre misure come la rateizzazione ordinaria e l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Procedura dopo la notifica della comunicazione di irregolarità

Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità per emolumenti arretrati, è essenziale comprendere la natura dell’atto, i termini per agire e le modalità di difesa. In questa sezione proponiamo una procedura passo‑passo.

2.1 Verifica della natura della comunicazione

Le comunicazioni d’irregolarità possono derivare da tre diverse situazioni:

  1. Controllo automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/1973: l’Agenzia confronta i dati delle dichiarazioni con i versamenti e segnala eventuali differenze;
  2. Controllo formale ex art. 36‑ter DPR 600/1973: l’ufficio verifica documenti e certificazioni e rileva errori o inesattezze;
  3. Liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, come gli emolumenti arretrati, ai sensi dell’art. 1, comma 412 L. 311/2004.

La comunicazione relativa alla tassazione separata non comporta sanzioni se pagata entro i termini: il Fisco chiede soltanto l’imposta dovuta con eventuali interessi legali. Diversamente, la comunicazione derivante da controlli automatici o formali prevede una sanzione ridotta (10% per omesso versamento) se il pagamento avviene nei 60 giorni (30 giorni fino al 31 dicembre 2024). È quindi importante individuare la tipologia dell’avviso e controllare la base giuridica citata.

2.2 Contenuto minimo della comunicazione

La comunicazione deve contenere:

  • l’indicazione dei redditi a tassazione separata e degli importi liquidati;
  • la motivazione della tassazione (ad esempio, indicazione della norma o della sentenza che giustifica il ritardo nel pagamento);
  • l’aliquota applicata ai sensi dell’art. 21 TUIR;
  • la somma da versare e il termine di pagamento (30 giorni per la tassazione separata);
  • le modalità di pagamento (modello F24 con codici tributo specifici);
  • l’avviso che la mancata risposta o il mancato pagamento entro il termine comportano l’iscrizione a ruolo delle somme e l’emissione della cartella di pagamento.

Il principio di trasparenza imposto dall’art. 6 dello Statuto del contribuente richiede che l’avviso sia comprensibile e che il contribuente sia messo nella condizione di verificare la correttezza dei calcoli.

2.3 Termini e scadenze

Pagamento o risposta (30 giorni). Per le comunicazioni relative alla tassazione separata, il contribuente deve versare le somme o comunicare eventuali chiarimenti entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. Questo termine non è stato modificato dalla riforma fiscale, come ricordato dagli esperti, e costituisce il periodo per beneficiare di eventuali riduzioni o evitare l’iscrizione a ruolo . Se si paga entro 30 giorni, non si applicano sanzioni ma soltanto gli interessi legali.

Rateizzazione. Se il contribuente non può pagare in un’unica soluzione, può richiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997. La norma consente un massimo di 20 rate trimestrali; per la tassazione separata, la prima rata dev’essere versata entro 30 giorni . Per ottenere la dilazione occorre inviare, anche tramite il cassetto fiscale o recandosi presso l’Agenzia, la richiesta entro il termine previsto.

Richiesta di chiarimenti (istanza di autotutela). In alternativa, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela contestando gli addebiti; l’amministrazione ha l’obbligo di riesaminare la pratica. Secondo lo Studio Sgrò, il contribuente che rileva incongruenze può presentare istanza di rettifica; se l’Ufficio accoglie le contestazioni riliquida le somme e ne dà comunicazione . Qualora la richiesta venga respinta, il termine di 30 giorni continua a decorrere dalla data della prima comunicazione: non è prevista riammissione in termini . Di conseguenza, è opportuno presentare l’istanza il prima possibile.

Mancato pagamento. Se il contribuente non versa le somme né presenta istanza, trascorsi i 30 giorni l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme con interessi e sanzioni; seguono la cartella di pagamento e le azioni esecutive. Il debitore potrà impugnare la cartella entro 60 giorni dalla notifica.

2.4 Procedura operativa

Il seguente schema riassume i passi principali dopo la ricezione di una comunicazione:

  1. Controllo dei dati: verificare che l’emolumento arretrato sia correttamente identificato (tipologia, anno di riferimento, causa del ritardo) e che la tassazione applicata sia quella separata;
  2. Verifica della causa del ritardo: accertare che il ritardo dipenda da cause estranee alla volontà delle parti (leggi, contratti, sentenze). Se il ritardo è fisiologico o volontario, la tassazione separata può essere contestata ;
  3. Calcolo dell’imposta: rielaborare l’imposta secondo l’art. 21 TUIR; se i calcoli non coincidono con quelli dell’Agenzia, preparare una memoria;
  4. Valutazione delle opzioni:
  5. pagare integralmente entro 30 giorni;
  6. chiedere la rateizzazione;
  7. presentare istanza di autotutela;
  8. valutare l’eventuale impugnazione della cartella, se successivamente emessa;
  9. Raccolta documentazione: predisporre buste paga, contratti, sentenze o circolari che dimostrino la causa del ritardo;
  10. Assistenza professionale: rivolgersi allo studio legale per verificare la corretta applicazione della tassazione separata e per predisporre le difese.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione della tassazione separata

La prima linea di difesa consiste nell’accertare se la tassazione separata sia applicabile al caso concreto. Secondo le risoluzioni citate, per beneficiare del regime agevolato occorre che la corresponsione tardiva derivi da cause non dipendenti dalla volontà delle parti . Pertanto:

  • Ritardo volontario o fisiologico: se il datore di lavoro e il lavoratore hanno concordato di posticipare il pagamento, oppure se il pagamento avviene per ragioni fisiologiche (es. conguaglio di fine anno) o entro il termine fisiologico (120 giorni), la tassazione separata non si applica . In tal caso, eventuali calcoli operati dall’Agenzia come tassazione separata sono contestabili perché il reddito deve essere tassato ordinariamente.
  • Ritardo per legge, contratto o sentenza: se il pagamento tardivo è imposto da una norma, da un contratto collettivo, da una sentenza o proviene da una causa non attribuibile alle parti, la tassazione separata è corretta e non può essere disconosciuta .

Contestare la tassazione separata significa quindi dimostrare con documenti che il ritardo rientra o meno nelle circostanze previste; in mancanza di prova, l’Agenzia potrebbe applicare l’aliquota ordinaria con conseguente aggravio. Lo studio dell’Avv. Monardo analizza contratti, verbali, sentenze o circolari per attestare la natura del ritardo e presentare ricorsi mirati.

3.2 Nullità per omessa comunicazione

Come anticipato, l’art. 1, comma 412 L. 311/2004 impone all’Agenzia di inviare una comunicazione prima dell’iscrizione a ruolo. La giurisprudenza (Cass. 12927/2016; Cass. 11000/2014; Cass. 18398/2018) considera nullo il ruolo e la cartella quando la comunicazione non è stata recapitata . Pertanto, se il contribuente riceve direttamente la cartella senza aver mai ottenuto un avviso, può ricorrere eccependo la nullità della pretesa. Lo stesso vale quando la comunicazione non riporta gli elementi essenziali (motivi, base giuridica, possibilità di replica).

È essenziale conservare prove della data di ricezione della comunicazione (raccomandata, PEC, area riservata) per dimostrare l’eventuale omissione o l’invio tardivo. L’avviso deve essere recapitato all’indirizzo risultante dall’ultima dichiarazione; se inviato a un indirizzo errato può considerarsi come non avvenuto.

3.3 Errori nei calcoli e imposta già pagata

Spesso la comunicazione contiene errori materiali:

  • Doppia tassazione: l’emolumento può essere stato tassato due volte (al momento del pagamento e nella liquidazione).
  • Irpef già versata dal sostituto d’imposta: se il datore ha già trattenuto e versato la ritenuta, l’Agenzia non può richiedere ulteriori imposte.
  • Aliquota errata: la media delle aliquote IRPEF può essere calcolata male.

Nel caso di errori, è possibile presentare un’istanza di autotutela allegando la documentazione (CUD, buste paga, quietanze). Se l’Ufficio non annulla o riliquida l’avviso, si può contestare la cartella. Lo Studio Monardo verifica i calcoli e prepara memorie difensive supportate da perizie contabili.

3.4 Impugnazione della cartella e del ruolo

Se la somma non è pagata o contestata in autotutela, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme e notifica la cartella. La cartella può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. I motivi di ricorso possono essere:

  1. Omessa o insufficiente motivazione dell’avviso o della cartella;
  2. Nullità per omessa comunicazione (art. 1, comma 412 L. 311/2004);
  3. Errata applicazione della tassazione separata;
  4. Calcolo errato dell’imposta o sussistenza di versamenti;
  5. Vizi formali (mancata sottoscrizione, notifica irregolare).

L’avv. Monardo, cassazionista, può assistere il contribuente in ogni grado di giudizio, fino alla Cassazione. La tempestività è determinante: dopo 60 giorni la cartella diventa definitiva e l’Agente della riscossione può procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti.

3.5 Rateizzazione e sospensione

Quando il contribuente non è in grado di pagare le somme, la rateizzazione può essere una soluzione. Oltre alla rateizzazione ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997, l’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di chiedere piani di pagamento fino a 72 rate mensili (o 120 rate in caso di comprovata difficoltà) ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. La richiesta può essere presentata anche dopo la notifica della cartella. In presenza di ricorso o istanza di sospensione, è possibile chiedere la sospensione della riscossione fino alla decisione del giudice. Lo studio fornisce assistenza per predisporre l’istanza e per allegare la documentazione attestante la situazione economica.

3.6 Strumenti del sovraindebitato

Se il contribuente accumula debiti fiscali, bancari e personali tali da trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, può ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal CCII. Tra queste:

  • Accordo con i creditori (artt. 7–9 L. 3/2012) e ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII): consentono di proporre un piano di rientro concordato con la maggioranza dei creditori, eventualmente con falcidia dei debiti;
  • Piano del consumatore (art. 12‑bis L. 3/2012): procedura esclusiva per i consumatori che prevede l’omologazione del piano da parte del giudice e consente di bloccare azioni esecutive e ottenere l’esdebitazione ;
  • Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII): procedura in cui il patrimonio viene liquidato per soddisfare i creditori, con possibilità di esdebitazione al termine;
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies L. 3/2012): consente al debitore meritevole e privo di beni di ottenere l’estinzione dei debiti una sola volta .

Queste procedure richiedono la nomina di un gestore della crisi o di un professionista esperto. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento, è in grado di assistere il contribuente nella valutazione di fattibilità, nella redazione del piano e nelle trattative con i creditori.

3.7 Alternative extragiudiziali: transazioni e definizioni agevolate

Oltre alla rateizzazione e al ricorso, esistono strumenti extragiudiziali per ridurre o estinguere il debito:

  • Definizione agevolata delle cartelle: se aperte finestre di rottamazione (rottamazione quater 2023 o rottamazione dei carichi degli enti territoriali), il contribuente può estinguere i debiti pagando solo il capitale. La rottamazione quinquies nazionale è ormai scaduta (domande entro il 30 aprile 2026) ; tuttavia restano le definizioni locali con finestra ottobre‑dicembre 2026 .
  • Saldo e stralcio (art. 1, commi 185–199 L. 145/2018): per contribuenti in difficoltà economica (ISEE < 20.000 €) è possibile pagare una percentuale del debito residuo, se attivato da eventuali proroghe legislative.
  • Transazione fiscale (art. 63 CCII o art. 182‑ter L.Fall.): consente al contribuente che ricorre a una procedura concorsuale di proporre al Fisco un pagamento ridotto dei tributi erariali e contributivi, con falcidia parziale delle somme.

Lo studio valuta l’accesso a queste procedure caso per caso, verificando i requisiti e la convenienza rispetto all’impugnazione.

4. Strumenti alternativi e procedure di rientro

In presenza di debiti rilevanti, soprattutto se derivanti da molteplici comunicazioni o cartelle, il contribuente può prendere in considerazione strumenti strutturati per uscire dall’indebitamento. Di seguito analizziamo le principali opzioni.

4.1 Rateizzazione ordinaria presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER)

La rateizzazione consente di diluire il pagamento nel tempo e sospende le procedure esecutive se il contribuente rispetta il piano. Le regole principali sono:

  • Art. 19 DPR 602/1973: il contribuente può chiedere la dilazione fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 €, presentando semplice istanza. Per somme superiori è richiesta documentazione che attesti la temporanea difficoltà economica;
  • Piano di rientro straordinario: in casi di grave e comprovata difficoltà, il piano può arrivare a 120 rate;
  • Decadenza: il contribuente decade dal beneficio se non paga 5 rate anche non consecutive; in tal caso l’AER può riprendere le azioni esecutive.

La rateizzazione è spesso concessa anche per le somme oggetto di comunicazione di irregolarità, purché la domanda sia presentata entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso per la tassazione separata o entro 60 giorni per i controlli automatizzati.

4.2 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per i soggetti in stato di sovraindebitamento (consumatori che hanno contratto debiti non professionali), la Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono una procedura specifica:

  • Fase stragiudiziale: con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il consumatore predispone una proposta di piano indicante i tempi e le modalità di pagamento. Deve garantire la soddisfazione dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca in misura almeno pari a quella realizzabile in caso di liquidazione . La proposta può prevedere il rimborso a scadenza delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto .
  • Fase giudiziale: il tribunale convoca i creditori e verifica la fattibilità; se non emergono atti in frode e il piano è conveniente, lo omologa . Durante l’iter il giudice può sospendere le procedure esecutive.
  • Effetti: dall’omologazione i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e il piano è obbligatorio per tutti . Se il piano è eseguito correttamente, il debitore ottiene l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residuali .

4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti

L’accordo con i creditori (artt. 7–9 L. 3/2012, art. 71 CCII) è rivolto sia ai consumatori sia agli imprenditori minori. A differenza del piano del consumatore, richiede l’adesione di una maggioranza qualificata dei creditori (almeno 60% dei crediti); il piano vincola solo i creditori che hanno aderito. L’accordo può prevedere la falcidia del capitale e degli interessi, ma per i tributi e le risorse proprie UE è possibile soltanto la dilazione del pagamento. L’omologazione impedisce l’inizio o la prosecuzione delle esecuzioni e consente l’esdebitazione a conclusione.

4.4 Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente

Se il debitore non può proporre un piano sostenibile perché privo di reddito o patrimonio, può attivare la liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII) o la esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies L. 3/2012). Quest’ultima prevede che un debitore meritevole, privo di beni e incapace di offrire utilità ai creditori, possa ottenere l’esdebitazione una sola volta; l’obbligo di pagamento si riattiva solo se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti . Questa procedura è particolarmente utile per chi, a causa di malattia, disoccupazione o altri eventi, non è in grado di pagare neppure un piano rateale.

4.5 Definizione agevolata di debiti locali e altre sanatorie

Per i carichi affidati dagli enti territoriali (Comuni, Regioni, ASL, Università) all’AER, la Legge 199/2025 ha previsto una definizione agevolata. Gli enti devono deliberare la loro adesione entro il 31 luglio 2026; successivamente i contribuenti potranno presentare la richiesta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 . La definizione riguarda i carichi affidati tra il 2000 e il 2023 e consente il pagamento in 54 rate bimestrali fino al 2027 . In assenza di adesione dell’ente, resta possibile la rateizzazione ordinaria.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti si trovano in difficoltà non tanto per la consistenza del debito, quanto per errori di procedura o scelte sbagliate. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare la comunicazione: credere che la comunicazione sia un atto meramente informativo e non rispondere. In realtà, trascorso il termine, si rischia l’iscrizione a ruolo e la perdita delle riduzioni. Consiglio: esaminare subito l’avviso e contattare un professionista.
  2. Pagare senza verificare: molti pagano acriticamente le somme richieste. Le comunicazioni di irregolarità contengono errori in una percentuale rilevante (alcune stime parlano del 20% di errori nelle liquidazioni di tassazione separata) . Consiglio: controllare i calcoli, reperire la documentazione e chiedere l’eventuale rettifica.
  3. Confondere i termini: alcuni pensano che, in virtù della riforma, il termine sia di 60 giorni anche per la tassazione separata. Come visto, tale proroga non si applica; il termine resta di 30 giorni . Consiglio: segnare le scadenze e agire prontamente.
  4. Non distinguere tra controlli e tassazione separata: la comunicazione di irregolarità ex art. 36‑bis può essere impugnata solo dopo la cartella; il preavviso per la tassazione separata invece è atto presupposto e la sua omissione rende nulla la cartella. Consiglio: verificare la base normativa riportata nell’avviso.
  5. Omessa prova della causa del ritardo: per avvalersi della tassazione separata o contestarne l’errata applicazione occorre dimostrare la causa del ritardo (sentenza, contratto, legge). Consiglio: raccogliere tutta la documentazione e allegarla all’istanza o al ricorso.
  6. Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori non sanno di poter accedere a piani del consumatore o esdebitazioni. Consiglio: rivolgersi a un gestore della crisi per valutare la procedura più adatta.
  7. Fidarsi di soluzioni “fai da te”: la normativa tributaria è complessa e in continua evoluzione; affidarsi a modelli standard o a consigli generici può compromettere la difesa. Consiglio: consultare un professionista.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le informazioni chiave sono riassunte per consentire al lettore di orientarsi rapidamente.

6.1 Norme principali sulla tassazione separata

Norma/AttoContenuto chiaveCitazione
Art. 17, c. 1, lett. b) TUIRPrevede la tassazione separata per emolumenti arretrati per lavoro dipendente percepiti in anni successivi a quello di maturazione quando il ritardo è dovuto a leggi, contratti, sentenze o cause non dipendenti dalle parti.Risoluzione AE n. 151/2017
Risoluzione Min. Finanze n. 90/2000Distingue tra ritardo fisiologico (non ammesso a tassazione separata) e ritardo non fisiologico. Spiega quando l’agevolazione si applica.
Art. 21 TUIRStabilisce la modalità di calcolo dell’imposta separata basata sulla media del reddito netto dei due anni precedenti.Cass. n. 14296/2025
Art. 1, comma 412 L. 311/2004Impone all’Agenzia di comunicare al contribuente l’esito della liquidazione dei redditi a tassazione separata prima dell’iscrizione a ruolo. L’omissione rende nullo il ruolo.Cass. n. 12927/2016
Art. 6, comma 5 L. 212/2000Richiede che il contribuente sia informato e invitato a fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo.Statuto del contribuente
Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Regola le rateizzazioni a seguito di controlli automatizzati e di tassazione separata (fino a 20 rate trimestrali; prima rata entro 30 giorni).
Cass. n. 14296/2025Conferma che la tassazione separata si applica solo per ritardi non volontari e non fisiologici e richiama la nozione di ritardo entro 120 giorni.
Cass. n. 12927/2016Ribadisce l’obbligo di comunicazione e la nullità della cartella in caso di omissione.

6.2 Termini e scadenze

Procedura/AttoTermine ordinarioRiferimento
Pagamento comunicazione tassazione separata30 giorni dalla ricezione dell’avviso; non si applicano sanzioni se si paga entro questo termine.Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997
Richiesta di rateizzazioneEntro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso per la tassazione separata; fino a 20 rate trimestrali.Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997
Pagamento avvisi bonari da controlli automatizzati/formali60 giorni per avvisi emessi dal 1° gennaio 2025; prima erano 30 giorni.Fisco7
Presentazione domanda rottamazione quinquies nazionaleScaduta il 30 aprile 2026.CNA
Adesione definizione agevolata enti territorialiGli enti devono deliberare entro il 31 luglio 2026; i contribuenti potranno presentare domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 .Studio Ponzo
Impugnazione cartella60 giorni dalla notifica.Codice del processo tributario

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Che cosa sono gli emolumenti arretrati?

Sono somme spettanti al lavoratore o al pensionato per periodi precedenti (ad esempio, differenze retributive, premi arretrati, TFR) pagate in un anno successivo. Possono derivare da leggi, contratti, sentenze o accordi individuali.

2. Quando gli emolumenti arretrati sono soggetti a tassazione separata?

La tassazione separata si applica quando il pagamento tardivo dipende da cause non dipendenti dalla volontà delle parti, come leggi, contratti collettivi, sentenze o provvedimenti amministrativi . Se il ritardo è fisiologico o volontario, si applica la tassazione ordinaria .

3. Come si calcola l’imposta su emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata?

L’imposta si calcola applicando la media delle aliquote IRPEF relative ai due anni precedenti al momento di maturazione o percezione del reddito (art. 21 TUIR). L’obiettivo è attenuare l’effetto progressivo e evitare aliquote eccessive.

4. L’Agenzia delle Entrate deve inviare sempre la comunicazione?

Sì. L’art. 1, comma 412 L. 311/2004 obbliga l’Agenzia a comunicare l’esito della liquidazione dei redditi a tassazione separata. L’omissione rende nullo il ruolo e la cartella .

5. La comunicazione di irregolarità è impugnabile?

La comunicazione relativa ai redditi a tassazione separata non è un atto impositivo autonomo; serve a consentire al contribuente di regolarizzare o contestare. Pertanto non può essere impugnata immediatamente. Si potrà impugnare la cartella se emessa senza previo avviso o con errori.

6. Qual è il termine per pagare una comunicazione relativa alla tassazione separata?

Il termine è di 30 giorni dalla data di ricezione. Il pagamento entro tale termine evita sanzioni e consente l’eventuale rateizzazione .

7. Il termine di 60 giorni introdotto dal 2025 vale anche per la tassazione separata?

No. La proroga a 60 giorni riguarda gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati e formali (art. 36‑bis e 36‑ter). Per la tassazione separata il termine resta di 30 giorni .

8. Posso richiedere la rateizzazione dell’importo?

Sì. È possibile chiedere la rateizzazione entro 30 giorni e ottenere un piano fino a 20 rate trimestrali . Dopo l’iscrizione a ruolo, si può richiedere la dilazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione fino a 72 o 120 rate mensili.

9. Cosa succede se non rispondo alla comunicazione?

L’Agenzia iscriverà a ruolo le somme dovute e, successivamente, notifica una cartella con sanzioni e interessi. A quel punto le opzioni si riducono: si potrà solo rateizzare o impugnare la cartella entro 60 giorni.

10. Quali documenti devo conservare per contestare la tassazione?

È fondamentale conservare le buste paga, le Certificazioni Uniche (CU), i contratti collettivi, le sentenze, i verbali di conciliazione o gli atti amministrativi che giustificano il pagamento tardivo. Serviranno per dimostrare che il ritardo deriva da cause estranee alla volontà delle parti.

11. È possibile far annullare la cartella se la comunicazione non è stata inviata?

Sì. Se la cartella è stata emessa senza la preventiva comunicazione o se l’avviso è stato inviato a un indirizzo errato, la cartella è nulla. La giurisprudenza (Cass. 12927/2016) conferma questa possibilità .

12. Cosa fare se nell’avviso sono presenti errori?

Si può presentare un’istanza di autotutela entro 30 giorni indicando gli errori (ad esempio aliquota sbagliata, ritenute già versate, calcoli errati). L’Ufficio riliquiderà le somme o confermerà l’avviso . Se conferma, il termine resta quello della prima comunicazione.

13. Che cos’è il piano del consumatore e quando conviene?

È una procedura prevista dalla Legge 3/2012 per il consumatore sovraindebitato. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile; il giudice può sospendere le esecuzioni e, dopo l’omologazione, il piano diventa vincolante per tutti . Alla fine il consumatore può ottenere l’esdebitazione.

14. Che cos’è l’esdebitazione e chi può beneficiarne?

L’esdebitazione è la liberazione del debitore dai debiti residui dopo la conclusione della procedura. L’art. 14‑terdecies L. 3/2012 consente al debitore persona fisica di ottenere l’esdebitazione se ha cooperato, non ha ritardato la procedura, non è stato condannato per reati fiscali e ha soddisfatto almeno in parte i creditori . L’esdebitazione non opera per debiti da mantenimento, risarcimento e alcune sanzioni .

15. La rottamazione quinquies è ancora disponibile?

No. La rottamazione quinquies nazionale prevista dalla Legge 199/2025 è scaduta il 30 aprile 2026 . Tuttavia, gli enti territoriali possono aderire alla definizione agevolata e consentire ai contribuenti di presentare domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 .

16. Posso usare la transazione fiscale per ridurre il debito?

Sì. La transazione fiscale, prevista dall’art. 63 CCII e dall’art. 182‑ter L.Fall., consente al contribuente che accede a una procedura concorsuale (accordo di ristrutturazione o concordato minore) di proporre al Fisco un pagamento ridotto del debito. Il Fisco può accettare la falcidia sulle sanzioni e sugli interessi e, in determinati casi, anche sul capitale.

17. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo con i creditori?

Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori: il giudice valuta la convenienza e può omologarlo anche contro l’opinione dei creditori. L’accordo con i creditori, invece, necessita del voto favorevole di almeno il 60% dei crediti e vincola solo chi ha aderito.

18. In cosa consiste la liquidazione controllata?

È una procedura di liquidazione del patrimonio gestita dal tribunale. Tutti i beni del debitore vengono liquidati per soddisfare i creditori; al termine è possibile ottenere l’esdebitazione. È usata quando non è possibile proporre piani sostenibili o quando il patrimonio è insufficiente.

19. Posso trattare direttamente con l’Agenzia senza ricorso alle procedure?

Sì. È possibile trattare con l’ufficio per ottenere la rateizzazione o l’annullamento totale/parziale del debito in autotutela. Tuttavia, per ottenere stralci consistenti è necessario che ci sia un errore evidente. Senza procedure concorsuali non è ammessa la riduzione del capitale.

20. Quali sono i vantaggi di affidarsi a uno studio legale specializzato?

Un professionista esperto conosce la normativa e la giurisprudenza aggiornata, può individuare errori nei calcoli, proporre istanze e ricorsi efficaci, valutare l’accesso a procedure di sovraindebitamento, negoziare con l’Agenzia e difendere il contribuente in giudizio. Inoltre, un avvocato cassazionista può seguire la controversia fino alla Corte di Cassazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto della tassazione separata e l’importanza di verificare i calcoli, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Calcolo della tassazione separata

Esempio 1 – Emolumento arretrato soggetto a tassazione separata

Supponiamo che un dipendente percepisca nel 2025 un arretrato di 20.000 € relativo al 2022. Nel 2023 il suo reddito complessivo (escludendo l’arretrato) è stato di 30.000 € e nel 2024 di 28.000 €. L’aliquota media IRPEF applicata ai redditi degli anni 2023–2024 è del 25%. La tassazione separata prevede che l’imposta sull’arretrato si calcoli applicando al reddito arretrato l’aliquota media dei due anni precedenti:

Imposta arretrato = 20.000 € × 25% = 5.000 €

Se l’arretrato fosse stato tassato ordinariamente sommando il reddito al 2025, l’aliquota marginale potrebbe essere del 43%, con un’imposta di 8.600 €. La tassazione separata consente dunque un risparmio di 3.600 €.

Esempio 2 – Ritardo volontario (tassazione ordinaria)

Un lavoratore e il datore di lavoro concordano di pagare un bonus maturato nel 2024 nel 2025 per ragioni di cassa. Il bonus è di 10.000 €. Poiché il ritardo è frutto di un accordo tra le parti, la tassazione separata non si applica . L’imposta sarà calcolata con l’aliquota marginale del 2025; se questa è del 38%, l’imposta sarà 3.800 €.

Esempio 3 – Ritardo fisiologico (120 giorni)

Una società paga un superminimo a gennaio 2026 riferito a prestazioni di settembre – dicembre 2025. Poiché il pagamento avviene entro un periodo fisiologico (120 giorni) come riconosciuto dalla giurisprudenza , la tassazione separata non opera. L’imposta sarà calcolata con l’aliquota ordinaria del 2026.

8.2 Simulazione di comunicazione e difesa

Scenario: Un contribuente riceve il 1° aprile 2026 una comunicazione di irregolarità per emolumenti arretrati. La comunicazione indica che nel 2025 sono stati incassati 15.000 € di arretrati soggetti a tassazione separata e richiede un versamento di 4.500 € entro 30 giorni.

Analisi:

  1. Controllo della causa del ritardo: il contribuente verifica che la somma deriva da una sentenza della Corte di Appello pubblicata nel 2022 che riconosce differenze retributive. La tassazione separata è corretta.
  2. Verifica dei calcoli: la media delle aliquote IRPEF dei redditi 2023 (reddito 25.000 €) e 2024 (reddito 27.000 €) è pari al 23%. L’imposta dovuta dovrebbe essere 15.000 × 23% = 3.450 €. L’avviso chiede invece 4.500 €; quindi c’è un errore di 1.050 €.
  3. Azione: entro il 30 aprile 2026 (30 giorni dalla ricezione) il contribuente presenta un’istanza di autotutela allegando la sentenza e il calcolo corretto. L’Agenzia riesamina l’avviso e riliquida la somma a 3.450 € da versare entro il nuovo termine.
  4. Pagamento rateale: il contribuente chiede la rateizzazione in 5 rate trimestrali (3.450 €/5 = 690 € a rata). Pagando regolarmente, evita sanzioni.

8.3 Applicazione del piano del consumatore

Scenario: Un professionista ha accumulato debiti tributari per 80.000 €, inclusi 20.000 € relativi a emolumenti arretrati tassati separatamente e 60.000 € di cartelle per IVA e contributi. Il reddito annuale del nucleo familiare è 30.000 €, con poche risorse patrimoniali. Il debitore presenta domanda di piano del consumatore presso l’OCC.

Proposta di piano:

  • Durata: 6 anni;
  • Pagamento: il debitore si impegna a versare 500 € al mese (6.000 € l’anno) per 6 anni; il piano prevede la falcidia del 60% dei debiti chirografari;
  • Crediti privilegiati: i debiti per ritenute d’acconto e IVA sono dilazionati e pagati integralmente con rate più lunghe (10 anni), ai sensi dell’art. 67 CCII ;
  • Effetto: durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese ; i creditori votano ma, poiché trattasi di piano del consumatore, il giudice può omologare anche senza voto. Se il debitore rispetta il piano, al termine otterrà l’esdebitazione dei debiti residui.

Questo esempio dimostra che, accanto alle contestazioni specifiche sulla tassazione separata, esistono strumenti per affrontare una situazione debitoria più ampia.

9. Conclusione

La comunicazione di irregolarità per la liquidazione dell’imposta su emolumenti arretrati percepiti in anni successivi è un atto delicato che richiede attenzione e tempestività. La normativa italiana, dall’art. 17 del TUIR all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004, mira a proteggere il contribuente da imposizioni sproporzionate grazie alla tassazione separata, ma pone precisi obblighi all’Amministrazione: la comunicazione deve essere inviata in modo chiaro e motivato, rispettando il diritto di difesa sancito dallo Statuto del contribuente .

Le sentenze della Corte di Cassazione e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che la tassazione separata si applica solo quando il ritardo nel pagamento è indipendente dalla volontà delle parti e che l’omissione della comunicazione rende nulla la cartella . Il legislatore ha previsto termini stringenti (30 giorni per pagare o contestare) e strumenti di rateizzazione, ma il contribuente deve muoversi rapidamente per non perdere i diritti.

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La corretta gestione di una comunicazione d’irregolarità può evitare sanzioni, interessi e azioni esecutive, e grazie agli strumenti di composizione della crisi è possibile pianificare un vero risanamento della propria posizione debitoria.

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