Introduzione
L’accertamento fiscale è lo strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate controlla la correttezza delle dichiarazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi. Negli ultimi anni il legislatore ha modificato più volte i termini entro i quali l’amministrazione può emettere un avviso di accertamento: dal limite quinquennale per le imposte dirette e l’IVA alle proroghe legate alla crisi pandemica, passando per il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari e la riduzione per chi utilizza fatturazione elettronica e pagamenti tracciati . Comprendere i tempi e le modalità dell’accertamento è essenziale per difendersi efficacemente e cogliere le opportunità di definizione agevolata offerte dalle numerose norme di tregua fiscale.
Gli errori più comuni riguardano la mancata conoscenza dei termini, l’inerzia nel presentare osservazioni o ricorsi e l’inconsapevolezza delle possibilità di ridurre o estinguere il debito tramite rottamazioni e piani del consumatore. Per il contribuente o l’imprenditore che riceve una verifica, ogni giorno conta: scaduti i termini per contestare l’atto, difendersi diventa quasi impossibile. Per questo motivo è fondamentale analizzare l’atto, individuare eventuali vizi di motivazione o decadenza e decidere tempestivamente la strategia difensiva più efficace.
In questo contesto lo Studio Legale Monardo offre un supporto qualificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa rete consente di affiancare il contribuente in ogni fase del procedimento: dall’analisi preliminare dell’avviso alla predisposizione di ricorsi, istanze di sospensione, trattative stragiudiziali e redazione di piani di rientro o di esdebitazione.
Lo studio affianca privati e imprese fornendo consulenze personalizzate, anche in via preventiva. Grazie alla conoscenza delle più recenti pronunce giurisprudenziali e delle novità normative (come il nuovo contraddittorio introdotto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, le proroghe legate al concordato preventivo biennale e la fine della sospensione COVID ), l’Avv. Monardo individua vizi dell’atto o opportunità di definizione agevolata che possono portare alla riduzione o all’annullamento del debito fiscale.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata sulla tua situazione. La tempestività è un elemento chiave: conoscere i termini di accertamento e le opzioni difensive fin dai primi giorni può fare la differenza tra risparmiare e soccombere.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per orientarsi tra i vari termini dell’accertamento occorre partire dalle fonti normative principali: il D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) e il D.P.R. 633/1972 per l’IVA. Queste norme fissano i termini ordinari, prevedono il raddoppio in presenza di reati tributari e disciplinano le proroghe e i casi di riduzione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE ha progressivamente precisato i limiti dell’azione accertativa, introducendo il principio del contraddittorio endoprocedimentale e sanzionando la violazione dei termini con la nullità dell’atto.
1.1 Termini ordinari di accertamento per le imposte dirette
L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è più ampio e l’atto può essere emesso entro il 31 dicembre del settimo anno successivo .
Nel 2025 è stato introdotto un nuovo comma 2‑bis per il recupero di aiuti di Stato illegittimi: in questi casi la decadenza scatta l’ottavo anno successivo alla violazione . Questa novità, frutto del D.Lgs. 81/2025, risponde alle esigenze di adeguamento alla normativa europea in materia di recupero di aiuti di Stato.
Oltre a questi termini generali, il legislatore ha previsto una riduzione di due anni per i contribuenti che utilizzano fatturazione elettronica o scontrini telematici e pagano spese con strumenti tracciabili. Il decreto legislativo 127/2015 e il D.M. 4 agosto 2016 consentono la riduzione se:
– tutti i corrispettivi sono documentati con fatture elettroniche o scontrini telematici;
– i pagamenti superiori a 500 euro avvengono tramite strumenti tracciati;
– la scelta è indicata nella dichiarazione dei redditi (rigo RS136 o RS269).
In tal caso l’amministrazione può notificare l’accertamento entro tre anni dalla dichiarazione invece dei cinque ordinari .
1.2 Termini ordinari di accertamento per l’IVA
L’art. 57 del D.P.R. 633/1972, speculare all’art. 43, prevede che gli avvisi di accertamento in materia di IVA siano notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione . Anche qui, se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al settimo anno . L’accertamento può essere integrato con nuovi elementi fino alla scadenza del termine .
Per l’IVA si applicano le stesse riduzioni di due anni per i soggetti che emettono fatture elettroniche e utilizzano pagamenti tracciati, con la conseguenza che l’Agenzia dispone solo di tre anni per contestare l’imposta .
1.3 Il raddoppio dei termini per reati tributari
Il comma 132 dell’art. 1 della legge 208/2015, modificando l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e l’art. 57 del D.P.R. 633/1972, prevede il raddoppio dei termini di decadenza se l’amministrazione deve presentare denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (es. dichiarazione fraudolenta, omesso versamento IVA). In tal caso l’accertamento può essere emesso entro dieci anni dalla violazione.
La giurisprudenza ha chiarito che la denuncia deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario affinché la proroga sia legittima. Con l’ordinanza n. 5131 del 27 febbraio 2025, la Cassazione ha ribadito che il momento rilevante per valutare la sussistenza della causa di raddoppio è quello della violazione e della chiusura dell’accertamento, non l’eventuale presentazione tardiva della denuncia . La stessa ordinanza, rifacendosi al d.lgs. 128/2015, sottolinea che la disciplina attuale consente il raddoppio solo se la denuncia è trasmessa all’autorità giudiziaria prima dello scadere dei termini ordinari .
Ulteriori pronunce hanno chiarito che, ai fini dell’applicazione del raddoppio, è sufficiente l’obbligo di presentare la denuncia per la sussistenza del reato, mentre il contribuente non può contestare la fondatezza della notizia di reato davanti al giudice tributario. La Cassazione n. 25188/2024 ha affermato che il contribuente può unicamente eccepire l’assenza del presupposto dell’obbligo di denuncia; la sussistenza del reato è infatti questione riservata al giudice penale . .
1.4 Proroghe connesse al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale
La recente normativa sul concordato preventivo biennale (CPB) ha inciso sulla durata dell’accertamento. Il DL 113/2024 convertito dalla L. 108/2024 e il DL 84/2025 hanno stabilito che i contribuenti che aderiscono al CPB e al cosiddetto ravvedimento speciale beneficiano di proroghe dei termini:
– CPB 2024‑2025: se il contribuente aderisce al concordato, gli avvisi relativi ai periodi 2018‑2021 possono essere notificati entro il 31 dicembre 2025; se oltre al CPB si utilizza il ravvedimento per quei periodi, il termine slitta al 31 dicembre 2027 ;
– CPB 2025‑2026: per chi aderisce al CPB 2025‑2026 senza ravvedimento speciale, il termine di decadenza è prorogato al 31 dicembre 2026; qualora si ricorra anche al ravvedimento per gli anni 2019‑2022, l’amministrazione potrà notificare l’accertamento fino al 31 dicembre 2028 .
Queste proroghe sono giustificate dalla necessità di coordinare i risultati del concordato e del ravvedimento con l’attività di controllo dell’Agenzia, concedendo all’amministrazione più tempo per verificare la corretta fruizione dei vantaggi premiali.
1.5 Sospensione COVID e fine del blocco degli 85 giorni
Durante la pandemia di COVID‑19 il DL 18/2020 aveva introdotto una sospensione dei termini di 85 giorni per gli accertamenti, applicabile agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Questa sospensione è stata più volte prorogata e ha comportato il differimento dei termini di decadenza. Con l’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 il legislatore ha stabilito che dal 31 dicembre 2025 la sospensione degli 85 giorni non si applica più agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili, emessi dall’Agenzia delle Entrate . Ciò significa che, per gli atti notificati dopo tale data, non si potrà più computare l’ulteriore periodo di 85 giorni.
1.6 Il contraddittorio endoprocedimentale e l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente
Un tema centrale nella giurisprudenza recente è quello del contraddittorio preventivo. La Corte di giustizia UE e la Corte di Cassazione hanno riconosciuto la necessità di consentire al contribuente di esprimere le proprie osservazioni prima dell’emissione dell’atto, in particolare per le imposte armonizzate come l’IVA. La Cassazione ha affermato che la violazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento senza che sia richiesta la prova di resistenza, ossia la dimostrazione che il contribuente avrebbe potuto ottenere un risultato diverso .
Per recepire questi principi il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). La norma prevede che, prima di emettere un avviso di accertamento, l’ufficio debba trasmettere al contribuente una bozza di atto e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . In caso di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, l’amministrazione deve rispettare lo stesso termine dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) .
Il contribuente può richiedere, nell’ambito di questo contraddittorio, di aderire all’accertamento o di formulare una proposta di definizione. La mancata instaurazione del contraddittorio rende l’atto annullabile, e se la scadenza del termine di accertamento cade nei 60 giorni, il termine è prorogato di 120 giorni per permettere lo svolgimento del confronto .
La norma prevede alcune esclusioni: non è necessario il contraddittorio per gli atti di liquidazione automatica, per i casi di motivata urgenza e quando il contribuente ha presentato richieste di rimborso o istanze che non richiedono valutazioni complesse .
1.7 Evoluzione giurisprudenziale sul contraddittorio
La Corte di Cassazione ha sviluppato un’ampia giurisprudenza in materia. La sentenza Cass. 25049/2025 (Sez. V) ha ribadito che, dopo la notifica del processo verbale di constatazione, l’amministrazione deve attendere 60 giorni prima di emettere l’accertamento, pena la nullità dell’atto . Questa pronuncia ha richiamato le sentenze Cass. 701/2019 e Cass. 13851/2025, sottolineando che non è richiesta la prova di resistenza per le imposte armonizzate.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 21271/2025 hanno tuttavia precisato che, per le imposte non armonizzate, l’omissione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell’atto: il contribuente deve dimostrare, con una prova di resistenza, quali eccezioni avrebbe sollevato e come queste avrebbero potuto influire sull’esito . La decisione nasce da un conflitto di orientamenti e distingue tra imposte armonizzate (come l’IVA) e imposte dirette, per le quali la violazione del contraddittorio è sanzionata in modo diverso.
1.8 Altre norme rilevanti
- Autorizzazione per accedere all’abitazione: la Cassazione ha ricordato che per l’accesso nei locali destinati ad abitazione occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 33 del D.P.R. 600/1973 . La violazione di tale formalità determina l’inutilizzabilità delle prove raccolte.
- Moratoria e privilegi nel piano del consumatore: la Cassazione n. 9549/2025 ha precisato che la moratoria prevista per i creditori privilegiati nel piano del consumatore rappresenta un termine iniziale per il pagamento e non un limite massimo; l’importo residuo, eccedente il valore della garanzia, diventa chirografario e il creditore non può opporsi sostenendo di poter votare nel piano .
- Rottamazione quater: la definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2023 è stata prorogata con successivi interventi; i versamenti delle rate 2023 e 2024 hanno avuto un margine di tolleranza di 5 giorni e il termine per la rata di novembre 2025 slitta in virtù dei festivi .
2. Termini di decadenza e schemi riepilogativi
Per una visione completa è opportuno riassumere in tabelle i vari termini di accertamento alla luce delle ultime novità. Nelle tabelle seguenti “anno n” indica l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione.
2.1 Termini ordinari e ridotti
| Imposta | Condizione | Termine di notifica | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) | Dichiarazione presentata regolarmente | 31 dicembre del quinto anno successivo | Art. 43 DPR 600/1973 |
| Imposte dirette | Dichiarazione omessa o nulla | 31 dicembre del settimo anno successivo | Art. 43 DPR 600/1973 |
| Imposte dirette | Recupero di aiuti di Stato illegittimi | 31 dicembre dell’ottavo anno successivo | Art. 43 comma 2‑bis DPR 600/1973 |
| IVA | Dichiarazione presentata | 31 dicembre del quinto anno | Art. 57 DPR 633/1972 |
| IVA | Dichiarazione omessa | 31 dicembre del settimo anno | Art. 57 DPR 633/1972 |
| Imposte dirette e IVA | Contribuente che emette solo fatture elettroniche e scontrini telematici e paga con strumenti tracciati (>500 €) | 31 dicembre del terzo anno | Art. 3 D.Lgs. 127/2015 e DM 4/8/2016 |
| Imposte dirette e IVA | Presentazione della denuncia per reati tributari (raddoppio termini) | 31 dicembre del decimo anno | Art. 43, co. 3 DPR 600/1973; art. 57, co. 3 DPR 633/1972 |
2.2 Proroghe legate al concordato preventivo biennale (CPB) e ravvedimento speciale
| Periodo d’imposta | Adesione al CPB | CPB + ravvedimento speciale | Base normativa |
|---|---|---|---|
| 2018‑2021 | Avvisi notificabili entro 31 dicembre 2025 | Avvisi notificabili entro 31 dicembre 2027 | DL 113/2024, art. 2‑quater, convertito in L. 108/2024 |
| 2019‑2022 | Avvisi notificabili entro 31 dicembre 2026 | Avvisi notificabili entro 31 dicembre 2028 | DL 84/2025, art. 12‑ter |
2.3 Sospensioni e deroghe
| Circostanza | Effetto sui termini | Riferimento |
|---|---|---|
| COVID‑19 – sospensione 85 giorni | Prolungamento di 85 giorni per atti emessi fino al 30 dicembre 2025. Dal 31 dicembre 2025 non si applica più | DL 18/2020 art. 67; D.Lgs. 81/2025 |
| Contraddittorio obbligatorio – art. 6‑bis | Se l’avviso è preceduto da proposta e contraddittorio, il termine di accertamento è prorogato di 120 giorni oltre i 60 di interlocuzione | D.Lgs. 219/2023 |
| Verbale di chiusura controlli (PVC) – art. 12, co. 7 L. 212/2000 | L’ufficio non può emettere l’atto prima di 60 giorni dalla notifica del PVC | Statuto del contribuente, art. 12 co. 7; Cass. 25049/2025 |
3. Procedura dell’accertamento: cosa succede dalla verifica alla notifica
3.1 Avvio dei controlli
L’accertamento fiscale può derivare da controlli formali, ispezioni in azienda o attività di analisi dei dati. Le fasi principali sono:
- Accesso e ispezione: funzionari dell’Agenzia delle Entrate (o della Guardia di Finanza) eseguono accessi nei locali aziendali o dell’impresa. Se l’accesso riguarda luoghi adibiti ad abitazione, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 52 del DPR 633/1972 e dell’art. 33 del DPR 600/1973 . Durante l’ispezione, i funzionari acquisiscono documenti e rilevano eventuali violazioni. È importante cooperare ma anche verbalizzare ogni osservazione, registrando la presenza di consulenti.
- Processo verbale di constatazione (PVC): al termine dei controlli viene redatto un verbale nel quale si descrivono le irregolarità rilevate e si contestano eventuali imposte dovute. Il PVC deve essere consegnato o notificato al contribuente. A partire dalla consegna decorre il termine di 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni difensive .
- Contraddittorio preventivo – art. 6‑bis: se l’amministrazione intende emettere un avviso di accertamento (non di semplice liquidazione), è tenuta a trasmettere al contribuente una bozza di atto con l’indicazione delle imposte, sanzioni e interessi richiesti e a concedere un ulteriore termine di 60 giorni per le osservazioni . Questa fase costituisce il contraddittorio endoprocedimentale; il contribuente può portare documenti, fornire giustificazioni o proporre l’adesione. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’accertamento .
- Notifica dell’avviso di accertamento: allo scadere dei termini, se le osservazioni non sono accolte, l’ufficio emette l’avviso e lo notifica al contribuente via PEC o raccomandata A/R. L’avviso deve contenere i fatti contestati, le norme applicate, l’imposta, le sanzioni, i termini per il ricorso e l’eventuale possibilità di definizione agevolata. Se notifica l’atto prima dei 60 giorni dal PVC o senza la proposta di cui all’art. 6‑bis, l’atto è suscettibile di annullamento in sede di ricorso .
- Termini di decadenza: la notifica deve avvenire entro i termini indicati nella sezione 2. Per gli avvisi emessi dopo il 31 dicembre 2025 non sarà più applicabile la sospensione di 85 giorni prevista dal DL 18/2020 .
3.2 Diritti del contribuente durante la verifica
Il contribuente ha numerosi diritti garantiti dallo Statuto del contribuente e dalle normative europee:
- Diritto all’assistenza di un professionista durante la verifica. È consigliabile farsi accompagnare da un commercialista o da un avvocato esperto, sia per verificare la legittimità delle richieste sia per elaborare la strategia difensiva.
- Diritto alla riservatezza: i funzionari possono accedere solo ai locali in cui si svolge l’attività; per i locali ad uso promiscuo o abitativo serve l’autorizzazione giudiziaria .
- Diritto al contraddittorio: il contribuente può presentare memorie e documenti; l’ufficio deve valutare motivatamente le osservazioni e non può emettere l’atto prima di 60 giorni, salvo casi di urgenza .
- Diritto all’esercizio del contraddittorio anticipato per l’IVA: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia UE ha riconosciuto che, per l’IVA e altre imposte armonizzate, il contraddittorio è un diritto fondamentale; la sua violazione comporta la nullità dell’atto indipendentemente dalla prova di resistenza .
3.3 Notifica e termini per il ricorso
L’avviso di accertamento si impugna dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica; decorso tale termine l’atto diventa definitivo. Se entro 30 giorni dal ricevimento il contribuente paga le somme richieste con riduzione delle sanzioni (in genere un terzo), può aderire all’accertamento con definizione agevolata.
È fondamentale verificare i vizi formali (notifica irregolare, mancanza di motivazione, errata intestazione), la decadenza dei termini o la mancata attivazione del contraddittorio. Tali eccezioni devono essere sollevate tempestivamente in ricorso. L’assenza di vizi non impedisce di proporre istanza di sospensione dell’esecuzione, specialmente se il pagamento immediato comporterebbe danni irreparabili.
4. Difese e strategie legali contro l’avviso di accertamento
4.1 Eccezione di decadenza per termini scaduti
La decadenza dei termini è uno dei motivi più efficaci per annullare un avviso. È necessario controllare la data di notifica dell’atto, l’anno d’imposta contestato e verificare se l’amministrazione ha rispettato le scadenze ordinarie o quelle prorogate (CPB, sospensioni COVID, contraddittorio).
Un esempio: per un reddito del 2020 con dichiarazione presentata regolarmente, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre 2026 (5 anni); se il contribuente utilizza la fatturazione elettronica in tutte le operazioni e paga tracciato, il termine scade il 31 dicembre 2024. Se l’atto arriva nel 2027 senza che sia stato attivato il raddoppio per reato, il contribuente può eccepire la decadenza.
4.2 Contestazione del raddoppio dei termini
Quando l’amministrazione applica il raddoppio dei termini, occorre verificare che esista l’obbligo di denuncia per reati tributari e che la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario. Se la denuncia è tardiva o infondata, si può contestare l’assenza del presupposto e chiedere l’annullamento dell’atto . La Cassazione ha ribadito che il contribuente non può discutere la fondatezza del reato (questione penale), ma può contestare la mancata presentazione della denuncia entro i termini .
4.3 Difesa in caso di violazione del contraddittorio
La mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 6‑bis o la violazione dell’art. 12 co. 7 comportano l’annullabilità (o nullità, nel caso dell’IVA) dell’avviso di accertamento . Il contribuente deve dimostrare di non aver ricevuto la proposta o la bozza di atto e di non aver avuto la possibilità di presentare osservazioni. Per le imposte dirette, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21271/2025, occorre allegare una prova di resistenza, cioè indicare le difese che si sarebbero fatte valere e come avrebbero potuto modificare l’esito .
4.4 Eccezioni di motivazione e meritum
L’avviso deve essere motivato, indicare i documenti su cui si fonda e spiegare perché le osservazioni del contribuente sono state rigettate. La mancanza di motivazione, il rinvio a processi verbali non allegati o la mera enunciazione di norme senza spiegazione concreta sono vizi che possono comportare l’annullamento. Inoltre, si possono contestare gli aspetti di merito: ad esempio, la qualificazione di un costo come non deducibile, l’omessa prova di cessioni intracomunitarie, la determinazione induttiva del reddito, ecc. In questi casi occorre produrre documenti, perizie e testimonianze.
4.5 Istanza di sospensione e ricorso in primo grado
Se l’atto è infondato o sprovvisto dei presupposti legali, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto fino alla decisione nel merito. L’istanza va depositata insieme al ricorso, dimostrando che l’esecuzione immediata causerebbe danni irreparabili. Nel ricorso occorre dedurre tutte le doglianze (violazione di legge, difetto di motivazione, errori di calcolo) e allegare documenti e perizie.
4.6 Accertamento con adesione e definizione agevolata
L’accertamento con adesione è uno strumento che consente di ridurre le sanzioni ed evitare il contenzioso. Dopo la notifica dell’avviso (o anche prima, nel contraddittorio ex art. 6‑bis), il contribuente può chiedere un incontro con l’ufficio per concordare l’imposta dovuta. Se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni sono ridotte a un terzo. È fondamentale analizzare la convenienza economica: il pagamento può essere dilazionato, ma l’accordo comporta la rinuncia al ricorso.
Quando ricorrono determinate condizioni, l’accertamento può essere definito in forma agevolata pagando l’imposta e riducendo le sanzioni (ad esempio con la definizione delle liti pendenti, la conciliazione giudiziale o la transazione fiscale nel concordato preventivo). Lo Studio Monardo assiste nella valutazione di queste opzioni, verificando se la riduzione dell’imposta compensa i costi del contenzioso.
4.7 Definizione agevolata delle cartelle: rottamazione e saldo e stralcio
La legge di bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione quater (anche detta “definizione agevolata delle cartelle”) che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora . I pagamenti sono rateizzati; le successive leggi hanno spostato alcune scadenze (la rata di novembre 2025 slitta al 9 dicembre 2025) e riconosciuto una tolleranza di 5 giorni .
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento potrà valutare la rottamazione una volta che il debito diventa definitivo (ossia dopo l’iscrizione a ruolo). L’adesione alla rottamazione o al saldo e stralcio (riservato a chi ha indicatori di disagio economico) può rappresentare una soluzione vantaggiosa per estinguere il debito con uno sconto significativo.
5. Strumenti alternativi: piani del consumatore, esdebitazione e ristrutturazione
Quando l’importo del debito risulta insostenibile, il contribuente può accedere a procedure concorsuali o para‑concorsuali previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Tali strumenti consentono di ristrutturare il debito con un piano sostenibile, ottenere la sospensione delle procedure esecutive e, a determinate condizioni, liberarsi dei debiti residui (esdebitazione).
5.1 Piano del consumatore
Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze non imprenditoriali (es. famiglie, ex lavoratori autonomi cessati). La legge definisce “consumatore” la persona che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale .
Per accedere al piano occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e presentare un progetto di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. Il piano può prevedere un periodo di moratoria, cioè l’inizio dei pagamenti dopo uno o due anni. La Cassazione ha chiarito che la moratoria non rappresenta un termine massimo di pagamento ma solo un termine iniziale; dopo il periodo di attesa, il debitore deve versare gli importi promessi e l’eventuale residuo eccedente il valore della garanzia diventa chirografario .
5.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata
Per i lavoratori autonomi o i piccoli imprenditori si applicano gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata previsti dal CCII. L’accordo consente di proporre ai creditori il pagamento di una percentuale del debito, con eventuale falcidia dell’IVA e delle imposte dirette; l’omologazione da parte del tribunale rende l’accordo vincolante anche per l’amministrazione finanziaria se non si oppone.
La liquidazione controllata consente invece di liquidare tutti i beni del debitore e ottenere l’esdebitazione residua. Dal 2024 queste procedure sono state riformate con il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024, che hanno introdotto nuovi criteri per la nomina degli OCC, la durata delle procedure e l’ampliamento delle possibilità di liberazione dai debiti .
5.3 Concordato minore e trattamento dell’IVA
Nel caso di impresa minore (ricavi inferiori a 700.000 euro), il concordato minore permette di evitare il fallimento attraverso un piano di ristrutturazione presentato al tribunale. A differenza del concordato preventivo tradizionale, il concordato minore consente la falcidia dell’IVA e delle ritenute d’acconto, purché sia garantita una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (caso C‑546/14). Lo Studio Monardo ha assistito numerosi imprenditori in questa procedura, elaborando piani sostenibili che includono la rateizzazione del debito tributario.
5.4 Esdebitazione del debitore incapiente
La L. 3/2012 introdotto con l’art. 14‑quaterdecies la figura dell’esdebitazione del debitore incapiente, successivamente recepita dal CCII. Consente al debitore privo di reddito e patrimonio di liberarsi dai debiti impagati dopo aver messo a disposizione eventuali beni non di prima necessità. Il tribunale concede l’esdebitazione senza necessità di un piano, permettendo al debitore di ripartire. Questa misura è utile anche per chi subisce accertamenti fiscali divenuti definitivi e non più definibili con rottamazioni.
6. Errori comuni e consigli pratici
Malgrado la complessità della normativa, molti contribuenti commettono errori simili che compromettono la loro posizione. Ecco i più frequenti:
- Ignorare gli avvisi o rimandare: i termini per presentare osservazioni, aderire o impugnare sono brevi. Ogni giorno perso riduce le possibilità di successo. È fondamentale agire appena si riceve il PVC o l’avviso.
- Sottovalutare il contraddittorio: non presentare osservazioni nel contraddittorio ex art. 6‑bis significa perdere l’occasione di far valere le proprie ragioni. Anche se si ritiene che l’ufficio non ascolterà, presentare memorie permette di costruire la prova di resistenza e documentare la propria posizione.
- Confondere le scadenze: molti contribuenti applicano erroneamente i termini ordinari anche in presenza di proroghe (CPB) o sospensioni COVID o, al contrario, pensano che la sospensione degli 85 giorni si applichi a tutti gli atti anche dopo il 31 dicembre 2025 .
- Non verificare la motivazione e i presupposti: spesso gli avvisi contengono errori di calcolo, riferimenti a norme sbagliate, o non recano le prove su cui si fondano. Occorre richiedere l’accesso agli atti e analizzarli con un professionista.
- Trascurare le opportunità di definizione agevolata: rottamazione, adesione, accordi e piani del consumatore sono strumenti efficaci ma richiedono il rispetto di termini e condizioni. Molti contribuenti se ne accorgono troppo tardi quando le rate sono scadute .
- Non farsi assistere: il fai‑da‑te in materia fiscale è rischioso. L’assistenza di un avvocato tributarista e di un commercialista consente di individuare vizi, confrontarsi con l’ufficio e scegliere la strategia più vantaggiosa.
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte pratiche per orientarsi.
- Che cos’è l’accertamento fiscale?
L’accertamento fiscale è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza determinano d’ufficio l’imposta dovuta dal contribuente quando rilevano irregolarità nelle dichiarazioni. Può riguardare IVA, imposte dirette o altri tributi e viene emesso a conclusione di controlli o verifiche. - Quali sono i termini ordinari per l’accertamento IVA e imposte dirette?
Per le imposte dirette e l’IVA il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione . In caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . - Quando scatta il raddoppio dei termini?
Il raddoppio si applica quando l’Amministrazione deve presentare denuncia per un reato tributario. In tal caso il termine si estende a dieci anni. Tuttavia, dopo il D.Lgs. 128/2015, la denuncia deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario . - Cosa succede se utilizzo solo fatture elettroniche e pagamenti tracciati?
Se il contribuente documenta tutte le operazioni con fatture elettroniche o scontrini telematici e utilizza strumenti tracciati per pagamenti superiori a 500 euro, l’Agenzia può notificare l’accertamento entro tre anni (anziché cinque) . - La sospensione COVID‑19 di 85 giorni vale ancora?
Per gli atti emessi fino al 30 dicembre 2025 si applica l’ulteriore proroga di 85 giorni. Tuttavia, dal 31 dicembre 2025 la sospensione non si applica più agli atti dell’Agenzia delle Entrate . - Come funziona il contraddittorio ex art. 6‑bis?
L’ufficio deve inviare una bozza di avviso e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Se la scadenza dei termini di accertamento cade durante questo periodo, il termine è prorogato di 120 giorni . - Posso impugnare un avviso senza aver fatto osservazioni nel contraddittorio?
Sì, ma la mancata partecipazione può indebolire la posizione difensiva. Per l’IVA e le imposte armonizzate la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto senza bisogno di prova di resistenza ; per le imposte dirette occorre dimostrare che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto cambiare l’esito . - Cosa devo fare se ricevo un Processo Verbale di Constatazione (PVC)?
Dalla consegna del PVC decorrono 60 giorni per presentare osservazioni. È importante analizzare il verbale con un professionista, raccogliere documenti e inviare una memoria difensiva nei termini, per contestare gli addebiti o chiedere l’annullamento dell’accertamento. - Quanto tempo ho per impugnare l’avviso?
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. In caso di adesione, il termine è sospeso per un periodo massimo di 90 giorni. Decorso tale termine l’atto diventa definitivo. - Cosa succede se non pago l’avviso?
Se non si paga o non si impugna l’avviso nei termini, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo il debito. Il contribuente riceverà una cartella di pagamento e, in caso di ulteriore inadempimento, potranno essere avviate azioni esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche). - Posso rateizzare l’imposta accertata?
Sì. Con l’accertamento con adesione si può ottenere la rateizzazione fino a otto rate trimestrali. Anche in fase di giudizio è possibile chiedere la sospensione e successivamente, se l’imposta diviene definitiva, aderire a piani di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. - Quando conviene aderire all’accertamento?
L’adesione conviene quando l’imposta richiesta è fondata e contestare l’atto comporterebbe solo costi aggiuntivi; attraverso l’adesione si riducono le sanzioni a un terzo. È opportuno valutare i vizi formali e le ragioni di merito con un professionista prima di decidere. - Che differenza c’è tra rottamazione e ravvedimento?
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente violazioni dichiarative o di versamento prima che l’amministrazione avvii il controllo, pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte. La rottamazione interviene invece su cartelle esattoriali già emesse, consentendo di versare solo imposta e interessi legali, senza sanzioni . - Il piano del consumatore può azzerare i debiti fiscali?
Sì, purché il debitore non sia imprenditore e dimostri uno stato di sovraindebitamento. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati (entro il limite del valore della garanzia) e una percentuale dei crediti chirografari; il residuo viene cancellato grazie all’esdebitazione . - Cosa succede se si salta una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata oltre i 5 giorni di tolleranza comporta la perdita dei benefici della rottamazione. Le somme già versate sono acquisite e il debito torna integralmente esigibile . - Come verifico se l’avviso contiene errori di calcolo?
Occorre confrontare i dati dell’avviso con quelli della dichiarazione, controllare l’IVA, le deduzioni e le spese detraibili. Spesso l’amministrazione applica sanzioni indebite o calcola interessi in modo errato. Un professionista può individuare questi errori e impugnarli. - L’Agenzia può procedere a pignorare il conto prima che l’avviso diventi definitivo?
No. L’avviso di accertamento non è immediatamente esecutivo; occorre attendere l’iscrizione a ruolo. Solo dopo il mancato pagamento della cartella l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare azioni esecutive. - Posso chiedere l’annullamento in autotutela dell’avviso?
Sì, l’autotutela consente all’amministrazione di annullare o ridurre un avviso palesemente illegittimo o infondato. Si presenta un’istanza motivata; tuttavia, l’autotutela è discrezionale e non sospende i termini per impugnare l’avviso. Per prudenza è sempre consigliabile proporre il ricorso. - Il contraddittorio si applica anche agli avvisi di liquidazione automatica?
No. Gli avvisi di liquidazione automatica (art. 36‑bis DPR 600/73 per le imposte dirette, art. 54‑bis DPR 633/72 per l’IVA) non richiedono contraddittorio preventivo perché si limitano ad un controllo formale dei dati dichiarati. Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6‑bis si applica agli avvisi di accertamento ordinari . - È possibile falcidiare l’IVA nel concordato minore o in altri piani?
Sì, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE la falcidia dell’IVA è ammessa in procedure concorsuali come il concordato minore quando garantisce un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione. Occorre però rispettare le condizioni del piano e ottenere l’omologazione giudiziale.
8. Simulazioni pratiche e casi di studio
Di seguito sono presentati due esempi numerici per comprendere l’impatto dei termini di accertamento e delle strategie difensive.
8.1 Esempio 1: società in contabilità ordinaria
Situazione: La società Alfa Srl, con periodo d’imposta 2020, presenta la dichiarazione il 30 settembre 2021. Nel 2022 e 2023 emette tutte le fatture in formato elettronico, utilizza solo pagamenti tracciati e indica questa scelta nella dichiarazione.
Termine di accertamento: Essendo soggetta a fatturazione elettronica, l’Agenzia può notificare l’avviso entro il 31 dicembre 2024, quindi con un anticipo di due anni rispetto al termine ordinario .
Svolgimento:
- Verifica: Nel marzo 2024 l’Agenzia effettua un accesso in sede; i funzionari, autorizzati dal Procuratore perché parte dei locali è ad uso abitativo, raccolgono documenti .
- PVC: Il 15 aprile 2024 l’Agenzia notifica il PVC; la società ha 60 giorni per presentare osservazioni .
- Contraddittorio: Il 10 luglio 2024 riceve la proposta ex art. 6‑bis; entro il 8 settembre 2024 la società invia le proprie memorie dimostrando che alcune fatture attive erano state erroneamente imputate a ricavi.
- Esito: L’Agenzia accoglie in parte le osservazioni e invia l’avviso il 15 ottobre 2024. Poiché la notifica avviene entro il 31 dicembre 2024, il termine di decadenza è rispettato.
- Difesa: La società ritiene ingiustificato l’indebito recupero di costi e presenta ricorso entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione. Il giudice, rilevata la violazione del contraddittorio su alcuni punti, annulla parzialmente l’atto.
8.2 Esempio 2: imprenditore in concordato preventivo biennale con ravvedimento
Situazione: Il signor Beta è un imprenditore individuale che aderisce al concordato preventivo biennale 2025‑2026. Ha presentato regolarmente le dichiarazioni per gli anni 2019‑2022 e utilizza il ravvedimento speciale previsto dalla legge 108/2024 per regolarizzare alcune violazioni.
Effetti sui termini di accertamento:
- Per i periodi 2019‑2022, grazie all’adesione al CPB e al ravvedimento, l’Agenzia potrà notificare eventuali avvisi entro il 31 dicembre 2028 .
- Senza ravvedimento, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026 per gli anni 2019‑2022 .
Svolgimento:
- Nel 2025 il signor Beta presenta la domanda di CPB e ottiene l’approvazione; nel 2026 avvia il ravvedimento speciale versando le imposte e le sanzioni ridotte.
- Nel 2027 l’Agenzia delle Entrate effettua controlli e rileva irregolarità nel 2020. La notifica di un eventuale avviso può avvenire fino al 31 dicembre 2028.
- Nel 2028 il signor Beta riceve una bozza di atto ex art. 6‑bis. Grazie alla documentazione del ravvedimento e agli accordi CPB, riesce a dimostrare l’avvenuta regolarizzazione e l’ufficio rinuncia all’emissione dell’avviso.
Risultato: L’adesione al CPB e al ravvedimento ha permesso di posticipare il termine di accertamento di due anni e di chiudere la posizione senza contenziosi.
9. Conclusione
La disciplina dei termini dell’accertamento fiscale su IVA e imposte dirette è in continua evoluzione. I recenti interventi normativi hanno introdotto nuovi obblighi di contraddittorio, proroghe connesse al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale, la fine della sospensione COVID e persino un termine di otto anni per il recupero di aiuti di Stato. Parallelamente la giurisprudenza ha rafforzato i diritti del contribuente, sancendo la nullità degli atti emessi senza contraddittorio (per l’IVA) e richiedendo la prova di resistenza per le imposte dirette.
Agire tempestivamente è cruciale: dalla ricezione del processo verbale o della bozza di atto decorrono termini stringenti per presentare osservazioni o impugnare. L’assistenza di professionisti esperti consente di individuare vizi di decadenza o motivazione, di attivare procedure di definizione agevolata o, nei casi più gravi, di accedere a strumenti di ristrutturazione del debito come il piano del consumatore o il concordato minore.
Lo Studio Legale Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, mette a disposizione la propria esperienza in diritto tributario e bancario per tutelare i contribuenti. Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti esperti, lo studio è in grado di predisporre ricorsi, gestire trattative con l’Agenzia delle Entrate, proporre piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. L’Avv. Monardo è cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC: un profilo di competenza che garantisce un’analisi approfondita e la migliore strategia possibile.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
Non aspettare che l’avviso diventi definitivo o che le rate scadano: ogni giorno è fondamentale per proteggere il tuo patrimonio e la tua attività.