Comunicazione Di Irregolarità Per Deduzione Per Assegno Periodico Al Coniuge Non Documentata: Difesa Legale

Introduzione

La deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato rappresenta uno degli istituti più utilizzati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi. L’art. 10, comma 1, lettera c del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, d.P.R. 917/1986) permette infatti di dedurre dal reddito complessivo le somme periodiche corrisposte all’ex coniuge in base a sentenze di separazione o di divorzio, con l’esclusione delle quote destinate al mantenimento dei figli . La finalità è quella di evitare una doppia imposizione: il coniuge che riceve l’assegno lo assoggetta a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro, mentre chi lo corrisponde può dedurlo.

Nel contesto italiano, però, la fruizione di questa agevolazione richiede la disponibilità di documentazione idonea: copia del provvedimento giudiziale, prove dei versamenti e indicazione del codice fiscale del coniuge. La mancanza di tali documenti o il loro invio errato al fisco può originare un controllo formale (art. 36‐ter d.P.R. 600/1973) con conseguente comunicazione di irregolarità. Nella pratica i casi più frequenti riguardano:

  • deduzione di assegni non provati da bonifici, perché pagati in contanti;
  • deduzione di importi una tantum (non periodici), che la giurisprudenza considera non deducibili ;
  • deduzione di contributi per mutuo, spese condominiali o affitti in assenza di clausole giudiziali che li prevedano ;
  • mancanza del codice fiscale dell’ex coniuge o indicazione errata nel modello 730/Redditi.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del controllo formale, può quindi disconoscere la deduzione e notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità (o avviso bonario). Tale atto, pur non essendo formalmente classificato come impugnabile, è stato considerato dalla giurisprudenza un vero e proprio atto autonomamente ricorribile (Cass. n. 16352/2014), e la sua omissione determina l’illegittimità della successiva cartella esattoriale (Cass. n. 16163/2025) . La disciplina è stata recentemente modificata dal d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 108, che dal 1° gennaio 2025 ha esteso a 60 giorni il termine per pagare o fornire chiarimenti rispetto alla comunicazione .

L’importanza dell’argomento deriva dai rischi economici e patrimoniali che l’atto comporta: se il contribuente non replica o paga in tempo, la richiesta diventa definitiva e si trasforma in cartella di pagamento con aggravio di interessi e sanzioni. Inoltre, l’Agenzia, in assenza di adeguata documentazione, può interpretare rigidamente la normativa e negare deduzioni pienamente legittime.

In questo articolo, aggiornato al 19 giugno 2026, illustreremo come difendersi dalle contestazioni sull’assegno periodico al coniuge, analizzando gli aspetti normativi e giurisprudenziali, i diritti del contribuente, le strategie difensive e gli strumenti alternativi (definizione agevolata, rottamazione quater, piano del consumatore), prestando particolare attenzione alla prova documentale e alle sentenze più recenti. La prospettiva sarà quella del contribuente-debitore, con l’obiettivo di fornire un quadro pratico e operativo.

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Contesto normativo e giurisprudenziale sulla deduzione dell’assegno periodico al coniuge

Per affrontare correttamente una contestazione in materia di assegni periodici al coniuge occorre conoscere le fonti normative e le pronunce giurisprudenziali che regolano la deduzione e definiscono i confini tra somme deducibili e non deducibili. Di seguito analizziamo le principali disposizioni.

1. Art. 10, comma 1, lettera c del TUIR (d.P.R. 917/1986)

L’art. 10 del TUIR dispone che dal reddito complessivo possono essere dedotte “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli” . Gli elementi essenziali della norma sono:

  • Periodicità dell’assegno: la deduzione spetta solo se il pagamento è periodico (mensile, trimestrale, annuale), in esecuzione di un provvedimento del giudice o di un accordo omologato. Pagamenti una tantum non sono deducibili poiché non hanno carattere di rendita e rappresentano trasferimenti patrimoniali definitivi .
  • Provvedimento giudiziale: deve esserci una sentenza di separazione o divorzio o un accordo di separazione con efficacia giudiziale. Semplici accordi privati o corrisponsioni volontarie non danno diritto alla deduzione.
  • Destinazione al coniuge: le somme devono essere destinate al mantenimento dell’ex coniuge; le quote relative ai figli non sono deducibili. Quando il provvedimento prevede un importo unitario per ex coniuge e figli, la deduzione spetta solo pro quota (di norma la metà) .

Questa norma trova giustificazione nella necessità di evitare una doppia imposizione: il coniuge beneficiario deve dichiarare l’assegno come reddito, mentre il coniuge obbligato può dedurlo.

2. Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari interpretative, tra cui:

  • Circolare 17/E del 9 luglio 2015: ha ribadito che la deduzione spetta solo per gli assegni periodici; pagamenti una tantum non sono deducibili, anche se disposti dal giudice a titolo di corresponsione di arretrati. L’assegno una tantum costituisce un trasferimento di patrimonio e quindi non rileva ai fini della deduzione.
  • Circolare 19/E dell’8 luglio 2020: ha fornito indicazioni sulla compilazione del quadro RP del modello Redditi e ha precisato che la deduzione è ammessa anche se il coniuge beneficiario risiede all’estero o non percepisce l’assegno come reddito nello Stato di residenza . Ha inoltre confermato che la deduzione spetta per le rate di mutuo pagate direttamente dal coniuge obbligato alla banca per la casa familiare, se tali somme sono previste dal provvedimento giudiziale come sostitutive o integrative dell’assegno .
  • Circolare 7/E del 25 marzo 2021 e circolare 15/E del 2023: riprendono i chiarimenti del 2020 e ribadiscono che, in mancanza di rinuncia all’assegno da parte del coniuge, la deduzione è ammessa per contributi quali affitto, spese condominiali o mutuo solo se il giudice li ha qualificati come componente dell’assegno di mantenimento. La residenza all’estero del coniuge non incide sul diritto alla deduzione .

3. Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La giurisprudenza ha più volte definito i confini della deducibilità degli assegni, distinguendo tra pagamenti periodici e prestazioni una tantum e affrontando casi particolari come il pagamento di rate di mutuo.

3.1 Deduzione delle somme una tantum

Le somme una tantum corrisposte all’ex coniuge per estinguere l’obbligo di mantenimento o come liquidazione della comunione legale non sono deducibili. La Corte di Cassazione lo ribadisce costantemente: la natura della corresponsione è patrimoniale e definitiva, a differenza dell’assegno periodico che ha funzione assistenziale. Tra le pronunce più rilevanti:

  • Cass. n. 11437/1999, 16462/2002, 23659/2006, 29178/2019: affermano che la deduzione spetta solo per assegni periodici e non per importi corrisposti in un’unica soluzione.
  • Cass. n. 25383/2023: ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sulla discriminazione tra assegno periodico e una tantum. La Corte ha ricordato che l’assegno una tantum ha funzione diversa (permette ai coniugi di definire i rapporti patrimoniali) e quindi non sussiste disparità di trattamento .

3.2 Arretrati di assegno

Gli arretrati corrisposti in un’unica soluzione a seguito di revisione dell’assegno mantengono la natura di periodicità e sono deducibili nel periodo d’imposta in cui vengono versati. Cass. ord. 3485/2023 ha precisato che la tassazione separata delle somme arretrate deriva dalla natura eccezionale dell’evento che ha impedito il pagamento periodico, e la deducibilità resta intatta .

3.3 Contributo per mutuo e altre spese abitative

Un tema complesso riguarda la deduzione delle rate di mutuo, dell’affitto o delle spese condominiali pagate dal coniuge obbligato al posto dell’ex coniuge. La Cassazione ha fornito chiarimenti con la ordinanza n. 5984 del 7 marzo 2021 e altre pronunce:

  • Cass. 5984/2021: la Corte ha affermato che le somme corrisposte direttamente alla banca a titolo di rate di mutuo sono deducibili se rappresentano un modo alternativo per soddisfare l’obbligo di mantenimento e se il giudice ha verificato che tali somme siano destinate al sostentamento del coniuge più debole . Le rate sono deducibili entro il limite dell’assegno disposto, mentre se assumono natura meramente patrimoniale (es. acquisto casa intestata a entrambi) non sono deducibili .
  • Cass. 6794/2015: ha ribadito che il pagamento del mutuo è deducibile quando sostituisce o integra l’assegno di mantenimento e il coniuge beneficiario non ha rinunciato all’assegno.
  • Circolari dell’Agenzia: come si è visto, l’Agenzia richiede che il provvedimento giudiziale preveda espressamente il pagamento del mutuo come quota dell’assegno. In caso contrario, la deduzione è negata .

3.4 Attività difensive nel controllo formale e contraddittorio

La Corte di Cassazione ha definito in varie occasioni la natura del controllo formale (art. 36‐ter). Alcuni principi fondamentali:

  • Obbligo di contraddittorio specifico: il procedimento 36‐ter prevede che l’Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente gli esiti del controllo, indicando le irregolarità e consentendo la presentazione di chiarimenti o documenti entro un termine. La Cassazione ha stabilito che la comunicazione di irregolarità è un atto autonomamente impugnabile (Cass. n. 16352/2014) e che la sua omissione comporta la nullità della cartella di pagamento (Cass. n. 16163/2025) .
  • Funzione della comunicazione: la comunicazione ha finalità di consentire al contribuente di aderire, fornire documentazione o formulare difese prima che il debito diventi definitivo . L’amministrazione non può chiedere documenti già in suo possesso e deve completare il controllo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
  • Termini del contraddittorio: con l’entrata in vigore del d.lgs. 108/2024, per le comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025 il contribuente dispone di 60 giorni per rispondere o pagare, anziché 30 . Ciò allinea la disciplina del controllo formale agli altri strumenti deflativi.
  • Esclusione dal nuovo contraddittorio generalizzato: il d.lgs. 219/2023 e il d.m. 24 aprile 2024 hanno introdotto un contraddittorio preventivo per la maggior parte degli accertamenti, ma le comunicazioni del controllo formale sono escluse perché già prevedono un contraddittorio specifico .

4. Normativa recente e definizione agevolata (Pace Fiscale)

Dal 2023 lo Stato ha previsto varie definizioni agevolate (rottamazione quater, saldo e stralcio) per i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione. Tali strumenti possono interessare anche i contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità se, dopo l’eventuale cartella, decidono di aderire al condono. Il Decreto legislativo 105/2023 ha introdotto la rottamazione quater, scaduta nel 2024, mentre nel 2026 è stata avviata una rottamazione quinquies limitata alle entrate degli enti locali. Al 19 giugno 2026 non risulta attiva una rottamazione quinquies di carattere nazionale; pertanto questo articolo non tratterà tale strumento. Si potrà accedere ad altre misure come la rateizzazione ordinaria o le procedure di sovraindebitamento.

La procedura del controllo formale e la comunicazione di irregolarità (Art. 36-ter d.P.R. 600/1973)

Per comprendere come difendersi dalla comunicazione di irregolarità è necessario conoscere la struttura del controllo formale ai sensi dell’art. 36‐ter d.P.R. 600/1973.

1. Finalità e ambito del controllo formale

Il controllo formale serve a verificare:

  • la congruità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi (Quadro RP o E per i 730) con i documenti allegati;
  • la sussistenza delle detrazioni o deduzioni dichiarate (assicurazioni, spese mediche, assegni al coniuge, ecc.);
  • eventuali errori materiali o di compilazione (omessa indicazione del codice fiscale del coniuge, dichiarazione di importi errati);
  • la validità dei documenti: l’amministrazione può disconoscere spese quando il documento non ha i requisiti di legge (es. fattura intestata a persona diversa).

La norma consente all’ufficio di effettuare controlli su singoli elementi, senza avviare un vero accertamento. Nella gestione dell’assegno periodico ciò significa che l’Agenzia verificherà:

  • esistenza di un provvedimento giudiziale che prevede l’assegno;
  • periodicità e importo dedotto;
  • ripartizione tra quota per ex coniuge e quota per figli;
  • effettivo pagamento mediante mezzi tracciabili;
  • correttezza dell’indicazione del codice fiscale del beneficiario.

2. Fasi della procedura

La procedura si articola in varie fasi, indicate nello schema seguente:

FaseDescrizioneTermini e riferimenti normativi
Selezione e analisi preliminareL’Agenzia seleziona le dichiarazioni a rischio di errore e inizia il controllo sui documenti.L’art. 36‐ter prevede che il controllo deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Richiesta documentiL’ufficio invita il contribuente a esibire o trasmettere la documentazione mancante o chiarire le proprie deduzioni. L’avviso precisa gli elementi necessari e la tempistica per la consegna, solitamente 30 giorni (60 giorni dal 2025).Art. 36‐ter, comma 3; d.lgs. 108/2024 per l’allungamento a 60 giorni .
Esame della documentazioneL’amministrazione verifica i documenti e valuta la legittimità delle deduzioni. Non può richiedere documenti di cui è già in possesso, né contestare elementi a lei noti .Cass. n. 2541/2024 (non citata specificamente) ha ribadito questo principio.
Comunicazione di irregolarità (avviso bonario)Se emergono differenze o errori, l’ufficio invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) al contribuente, indicando l’importo dovuto, i motivi della rettifica e le eventuali sanzioni ridotte.La comunicazione deve contenere la motivazione e consentire al contribuente di aderire o presentare osservazioni.
Adesione o contestazioneIl contribuente può: a) pagare (con sanzioni ridotte a un terzo, 10% dal 2025) entro 30 giorni (60 giorni dal 1° gennaio 2025); b) presentare memorie e documenti chiedendo l’annullamento o la riduzione; c) non rispondere.Art. 36‐ter, comma 4; d.lgs. 108/2024.
Emissione della cartellaSe il contribuente non aderisce o l’ufficio non accoglie i chiarimenti, la comunicazione si trasforma in cartella di pagamento iscritta a ruolo.La cartella deve essere notificata entro termini di decadenza (31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione).
RicorsoLa comunicazione di irregolarità è impugnabile entro 60 giorni davanti al giudice tributario (Cass. 16352/2014). In alternativa, si impugna la successiva cartella.Codice di Giustizia Tributaria (d.lgs. 546/1992).

3. Contenuto minimo della comunicazione di irregolarità

La comunicazione deve indicare:

  1. Dati identificativi dell’atto, del contribuente e dell’esercizio di riferimento.
  2. Ragioni della rettifica: spiegazione degli errori riscontrati (es. mancanza del provvedimento, assegno non deducibile).
  3. Imposte, interessi e sanzioni richiesti.
  4. Modalità e termini di pagamento o risposta (30 o 60 giorni) .
  5. Informativa sui diritti del contribuente, compresa la facoltà di presentare memorie e documentazione.

La giurisprudenza ha precisato che la carenza di motivazione o la mancata indicazione delle ragioni rende la comunicazione e la cartella successive annullabili. Il contribuente può fare opposizione anche se l’atto non è formalmente elencato tra quelli impugnabili .

4. Diritti del contribuente e contraddittorio

Durante il controllo formale, il contribuente ha il diritto di:

  • Essere informato delle irregolarità riscontrate e delle ragioni dell’atto.
  • Presentare memorie e documenti giustificando le deduzioni effettuate.
  • Ottenere risposta ai propri chiarimenti e, in caso di rigetto, un provvedimento motivato.
  • Richiedere la sospensione dei termini, se occorrono ulteriori verifiche, nonché la rateazione del pagamento.
  • Impugnare la comunicazione di irregolarità o la cartella derivante davanti al giudice tributario.

Questi diritti trovano fondamento nell’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), nell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente e nelle sentenze della Cassazione che hanno riconosciuto il valore garantistico del contraddittorio . Le tutele si sono ulteriormente rafforzate con l’introduzione dell’art. 6‐bis dello Statuto (d.lgs. 219/2023), anche se le comunicazioni di irregolarità sono escluse dal contraddittorio generalizzato perché già regolate dal 36‐ter.

5. Cause di nullità della comunicazione o della cartella

È fondamentale identificare le irregolarità formali che possono comportare la nullità dell’atto:

  1. Mancata comunicazione dell’esito del controllo: l’emissione della cartella senza invio della comunicazione di irregolarità è motivo di nullità (Cass. n. 16163/2025) .
  2. Omissione di motivazione o mancata indicazione dei motivi specifici.
  3. Notifica irregolare (atto inviato all’indirizzo sbagliato o tramite modalità non consentite).
  4. Richiesta di documenti già trasmessi dal contribuente o in possesso dell’Agenzia .
  5. Superamento dei termini di decadenza (controllo oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione).
  6. Incompetenza territoriale: l’ufficio che emette l’atto deve essere quello competente per domicilio fiscale; altrimenti l’atto è nullo.

In presenza di queste circostanze, il contribuente può eccepire l’illegittimità della comunicazione o della cartella nei ricorsi.

Difese e strategie legali contro la comunicazione di irregolarità per assegno al coniuge

Quando si riceve una comunicazione di irregolarità relativa alla deduzione dell’assegno al coniuge, è fondamentale agire con tempestività e metodo, valutando sia l’opportunità di fornire documentazione integrativa sia l’eventualità di contestare l’atto in giudizio. Le strategie difensive possono essere suddivise in azioni preventive, azioni di gestione immediata e azioni contenziose.

1. Azioni preventive: corretta compilazione e archiviazione

La migliore difesa inizia prima della ricezione dell’atto, con una corretta gestione della dichiarazione e della documentazione. Ecco alcune pratiche utili:

  • Verificare la periodicità e la base giuridica dell’assegno: assicurarsi che l’assegno sia previsto da un provvedimento giudiziale (sentenza o omologa) e che non vi siano clausole di rinuncia. Inserire sempre il numero del provvedimento e la data di emissione nella propria documentazione.
  • Documentare i pagamenti: effettuare i versamenti tramite bonifico bancario o strumenti tracciabili, indicando la causale (“assegno di mantenimento ex art. 10 TUIR”). Conservare estratti conto e ricevute per almeno sei anni.
  • Conservare il codice fiscale dell’ex coniuge: la legge richiede di indicarlo nella dichiarazione per usufruire della deduzione. In mancanza, la deduzione può essere disconosciuta. Se il codice fiscale non è disponibile, richiederlo tempestivamente all’ex coniuge o all’anagrafe.
  • Conservare il provvedimento giudiziale: tenere copia integrale della sentenza o dell’accordo omologato. Gli uffici possono chiederne copia durante il controllo.
  • Verificare eventuali contributi per mutuo, affitto o spese condominiali: se previsti in sentenza come parte dell’assegno, conservarne le ricevute e una copia della clausola relativa.

2. Azioni immediate dopo la ricezione della comunicazione

Una volta ricevuta la comunicazione, è essenziale analizzare l’atto con attenzione e valutare le opzioni. Lo Studio Monardo suggerisce di seguire questi passaggi:

  1. Verificare la notifica: controllare la data di ricezione (PEC, raccomandata, raccomandata a mani) e l’ufficio emittente. Se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato o da un ufficio incompetente, l’atto può essere nullo.
  2. Leggere la motivazione: comprendere le ragioni della contestazione (es. mancanza del provvedimento, contestazione di spese non deducibili, superamento del limite). Evidenziare eventuali errori o inesattezze.
  3. Valutare la convenienza dell’adesione: in alcuni casi, soprattutto quando l’irregolarità è evidente (es. deduzione di assegni una tantum), può essere opportuno aderire pagando l’importo richiesto con sanzioni ridotte (1/3). Al contrario, se il contribuente dispone della documentazione che giustifica la deduzione, è consigliabile presentare memorie difensive.
  4. Raccogliere i documenti: reperire la sentenza, le ricevute dei bonifici e ogni altro documento utile (estratti conto, copia del codice fiscale). Assicurarsi che i pagamenti siano riconducibili all’assegno di mantenimento.
  5. Redigere una memoria difensiva: con l’aiuto di un professionista, predisporre un’istanza di annullamento o di revisione con allegati i documenti a supporto. È opportuno citare la normativa e la giurisprudenza di riferimento (Cass. 5984/2021, Cass. 16352/2014, Circolare 19/E). La memoria deve essere inviata via PEC o consegnata entro il termine indicato (30 o 60 giorni).
  6. Richiedere la sospensione della riscossione: se l’importo contestato è elevato e la decisione richiede tempo, si può chiedere la sospensione del pagamento fino alla definizione del procedimento.
  7. Valutare strumenti alternativi: se l’atto dovesse trasformarsi in cartella, considerare la possibilità di accedere a definizione agevolata (se aperta), rateizzazione o altre procedure di gestione del debito. In alcuni casi il ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs. 472/1997) può ridurre ulteriormente le sanzioni.

3. Ricorso giudiziale

Quando le difese in sede amministrativa non hanno effetto o quando la comunicazione presenta vizi formali, l’unica via è il ricorso dinanzi al giudice tributario. I principali profili di illegittimità da far valere sono:

  • Nullità per difetto di motivazione: se la comunicazione non illustra i presupposti di fatto o di diritto della rettifica, violando l’art. 7 dello Statuto del contribuente.
  • Mancanza della comunicazione: eccepire che l’Agenzia ha emesso la cartella senza aver inviato l’avviso bonario (contrasto con Cass. 16163/2025) .
  • Carente contraddittorio: sottolineare la violazione del diritto di difesa quando l’ufficio non ha esaminato le memorie presentate o non ha concesso il termine di 60 giorni.
  • Errori sulla qualificazione delle somme: contestare la non deducibilità di contributi per mutuo quando la sentenza li qualifica come integrazione dell’assegno (richiamare Cass. 5984/2021 e 6794/2015) .
  • Violazione dei termini di decadenza: se il controllo è stato avviato o concluso oltre i termini stabiliti (31 dicembre del secondo anno successivo), il contribuente può chiedere l’annullamento dell’atto.

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione o della cartella, con versamento del contributo unificato. In sede di giudizio, è fondamentale dimostrare la correttezza dei pagamenti e la pertinenza delle somme dedotte, allegando tutti i documenti utili e citando la normativa e la giurisprudenza di riferimento.

4. Mediazione tributaria e definizione agevolata

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione tributaria (art. 17-bis d.lgs. 546/1992). Il contribuente può presentare un’istanza di mediazione presso l’ufficio che ha emesso l’atto, entro lo stesso termine del ricorso. L’istanza deve contenere:

  • esposizione dei fatti;
  • motivi di diritto e richieste (annullamento totale o parziale);
  • allegazione della documentazione.

L’ufficio ha 90 giorni per rispondere. Se accoglie l’istanza, l’atto è annullato o ridotto; in caso di rigetto, si può proseguire con il ricorso. La mediazione consente spesso di ottenere una riduzione delle sanzioni e una definizione più rapida.

Nel caso in cui il debito sia definitivamente cristallizzato e non sia più conveniente contestarlo, il contribuente può valutare la definizione agevolata (quando attiva). Si ricorda che la rottamazione quater si è conclusa nel 2024 e che, al 19 giugno 2026, la rottamazione quinquies riguarda solo enti locali, mentre non esiste un condono nazionale. In assenza di definizioni agevolate, restano la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) e le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, liquidazione controllata).

5. Esempi di memorie difensive e casi pratici

Per comprendere meglio come redigere una memoria difensiva efficace, si presentano due esempi.

Esempio 1: contestazione per mancanza del codice fiscale dell’ex coniuge

Fatto: il contribuente Mario ha dedotto dal reddito 5.000 euro come assegno di mantenimento per l’ex moglie, ma non ha indicato il codice fiscale della beneficiaria in dichiarazione. L’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità chiedendo il recupero dell’imposta.

Difesa:

  1. Verificare il provvedimento di separazione che stabilisce l’assegno e la periodicità.
  2. Dimostrare i versamenti mediante bonifici bancari con causale “assegno di mantenimento ex sentenza n. 123/2020”.
  3. Integrare la dichiarazione con il codice fiscale della ex coniuge, allegando copia del documento di identità e del codice fiscale.
  4. Chiedere l’annullamento dell’atto, sostenendo che l’omissione del codice fiscale è un mero errore formale correggibile in sede di contraddittorio. Richiamare la circolare 17/E/2015 che consente l’integrazione.
  5. In caso di rifiuto, proporre ricorso deducendo eccesso di potere per violazione del principio di collaborazione e buona fede.

Esempio 2: contributo per mutuo dedotto

Fatto: la signora Laura paga mensilmente al marito separato 400 euro di assegno di mantenimento, più 300 euro di rata del mutuo della casa familiare direttamente alla banca, come previsto dalla sentenza. Deduce 700 euro mensili nel modello Redditi. L’Agenzia, in sede di controllo formale, contesta la deducibilità del mutuo e disconosce 3.600 euro.

Difesa:

  1. Allegare copia della sentenza che stabilisce che la rata di mutuo è parte dell’assegno di mantenimento.
  2. Allegare estratti conto che dimostrano il pagamento alla banca e i bonifici all’ex coniuge.
  3. Richiamare l’ordinanza Cass. 5984/2021 che ammette la deduzione delle rate di mutuo quando sostituiscono o integrano l’assegno , oltre alle circolari dell’Agenzia 19/E/2020 e 15/E/2023 che hanno recepito la posizione della Cassazione .
  4. Chiedere l’annullamento della comunicazione per erronea qualificazione della spesa.
  5. In alternativa, proporre ricorso dinanzi al giudice tributario deducendo violazione dell’art. 10 TUIR.

Strumenti alternativi alla contestazione giudiziale

Non sempre la contestazione giudiziale è l’unica o la migliore via. Esistono strumenti che consentono di regolarizzare la posizione o di gestire il debito in modo sostenibile.

1. Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) consente di correggere errori o omissioni nelle dichiarazioni con il pagamento spontaneo dell’imposta dovuta, degli interessi e di una sanzione ridotta, in misura variabile in base al ritardo (1/10 dell’imposta se il pagamento avviene entro 90 giorni, 1/9 se entro un anno, ecc.). Per l’assegno al coniuge, il contribuente può utilizzare il ravvedimento per versare le imposte non pagate e sanare l’irregolarità prima di ricevere la comunicazione o dopo, beneficiando di sanzioni inferiori.

Il ravvedimento speciale introdotto dalla L. 197/2022 e prorogato nel 2024 permetteva di regolarizzare violazioni dichiarative con sanzioni pari a 1/18 del minimo. Tuttavia, le scadenze di questo ravvedimento erano fissate al 30 settembre 2023 e al 15 dicembre 2023; quindi al giugno 2026 non sono più operative.

2. Definizione agevolata e rottamazione dei carichi

La definizione agevolata (rottamazione) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo le imposte e gli interessi, ma non le sanzioni e gli interessi di mora. La rottamazione quater (Legge 197/2022) è stata attiva tra il 2023 e il 2024; i contribuenti potevano presentare domanda entro il 30 giugno 2023. La rottamazione quinquies introdotta nel 2026 riguarda solo i tributi locali e le multe comunali . Pertanto, per gli avvisi bonari relativi agli assegni al coniuge non è disponibile una rottamazione nazionale. I contribuenti possono comunque rateizzare l’importo della cartella o accedere a procedure di saldo e stralcio se in possesso dei requisiti (ISEE basso).

3. Rateizzazione e piani di rientro

Se l’importo dovuto è elevato, è possibile richiedere un piano di rateazione all’Agenzia Entrate-Riscossione. Il piano ordinario prevede fino a 72 rate mensili; per importi rilevanti o situazioni di temporanea difficoltà economica, è possibile chiedere un piano straordinario fino a 120 rate. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e comporta la sospensione dell’esecuzione. In caso di regolarità dei pagamenti, non verranno avviate azioni esecutive.

4. Procedure di sovraindebitamento

Per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, imprenditori minori) che si trovano in stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (ora Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) mette a disposizione tre procedure:

  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori, permette di proporre ai creditori un piano di rientro commisurato alle proprie capacità, con eventuale falcidia dei debiti. Deve essere omologato dal tribunale.
  • Accordo di ristrutturazione: rivolto a imprenditori minori e professionisti, prevede la ristrutturazione dei debiti con la maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione finale.

Lo Studio Monardo, quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nell’accesso a tali procedure, predisponendo la documentazione, redigendo il piano e interfacciandosi con il tribunale.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che possono comprometterne la posizione fiscale o precludere la deduzione dell’assegno. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Pagamenti in contanti: il pagamento dell’assegno in contanti rende difficile la prova; preferire sempre bonifici bancari o assegni circolari. Conservare la ricevuta.
  2. Mancanza di provvedimento giudiziale: dedurre assegni basati su accordi privati, scritture private o sentenze straniere non riconosciute è rischioso. Si consiglia di far omologare l’accordo dal tribunale.
  3. Errore nel codice fiscale del coniuge: un codice fiscale errato comporta il disconoscimento automatico della deduzione. Verificare l’esattezza e aggiornare i dati in caso di errori.
  4. Includere somme destinate ai figli: la deduzione non spetta per la quota di assegno destinata ai figli. Calcolare correttamente la quota spettante al coniuge e dedurre solo quella .
  5. Dedurre somme una tantum: anche se stabilite in un provvedimento, le somme una tantum non sono deducibili perché rappresentano trasferimenti patrimoniali .
  6. Non conservare la documentazione: l’Agenzia può richiedere copie della sentenza, delle ricevute e degli estratti conto; la mancanza di documenti giustificativi comporta il recupero dell’imposta. Conservare i documenti per almeno 6 anni.
  7. Omettere la comunicazione di variazione: se interviene una revisione dell’assegno (aumento o diminuzione), occorre aggiornare la dichiarazione e conservare il nuovo provvedimento. Eventuali arretrati sono deducibili ma vanno dichiarati nel periodo di pagamento .
  8. Ignorare la comunicazione di irregolarità: non rispondere entro i termini implica l’iscrizione a ruolo del debito. Presentare sempre una risposta, anche per chiedere tempo o rateazione.
  9. Confondere controllo formale e controllo automatizzato: il controllo formale ex art. 36‐ter richiede documenti e ampio contraddittorio; il controllo automatizzato ex art. 36‐bis è più sommario. È importante riconoscere la differenza per scegliere la strategia difensiva adeguata .
  10. Non rivolgersi a un professionista: la normativa è complessa e in continua evoluzione; un avvocato e un commercialista possono evitare errori formali e impostare correttamente la difesa.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Deduzione dell’assegno al coniuge: requisiti e documenti

Requisito/DocumentoDescrizioneRiferimento
Provvedimento giudizialeSentenza di separazione/divorzio o accordo omologato che prevede l’assegno; se manca, l’assegno non è deducibile.Art. 10 TUIR; Cass. 11437/1999
PeriodicitàL’assegno deve essere periodico (mensile/trimestrale); le somme una tantum non sono deducibili .Cass. 25383/2023; circ. 17/E/2015
Destinazione all’ex coniugeL’assegno deve essere destinato al mantenimento dell’ex coniuge; la quota per i figli non è deducibile .Art. 10 TUIR
Pagamenti tracciabiliVersamenti mediante bonifico, assegno, ecc. con causale; le ricevute sono fondamentali.Circ. 19/E/2020
Codice fiscale del coniugeVa indicato nella dichiarazione (rigo RP22 o E22); l’omissione può comportare la disconoscenza della deduzione.Istruzioni modello Redditi 2026
Spese abitative e rate di mutuoDeducibili solo se previste dalla sentenza come componenti dell’assegno e se non vi è rinuncia all’assegno .Cass. 5984/2021; circ. 19/E/2020

Tabella 2 – Procedura del controllo formale (36‐ter)

PassaggioTermineSanzioni ridottePossibilità di difesa
Richiesta documenti30 giorni per rispondere (60 dal 1/1/2025)Nessuna sanzione se si inviano i documentiFornire documenti richiesti; chiedere proroga
Comunicazione di irregolarità30 giorni per pagare o chiarire (60 dal 1/1/2025)Sanzioni ridotte a 1/3 (10% dal 2025)Presentare memorie; proporre ricorso
Iscrizione a ruolo e cartellaAl termine dei 30/60 giorni se il contribuente non paga o non convince l’ufficioSanzione intera (30%) + interessiImpugnare la cartella; chiedere rateizzazione

Tabella 3 – Sentenze rilevanti sulla deduzione dell’assegno al coniuge

SentenzaMassima/PrincipioRiferimento
Cass. n. 25383/2023La deduzione non spetta per gli assegni una tantum, poiché la loro natura patrimoniale differisce da quella degli assegni periodici .Cassazione, Sez. V, ordinanza 25383/2023
Cass. n. 5984/2021Le rate di mutuo pagate alla banca sono deducibili se rappresentano un modo per adempiere all’assegno di mantenimento e sono previste dal provvedimento giudiziale .Corte di Cassazione, ord. 5984/2021
Cass. n. 6794/2015Conferma che il pagamento di rate di mutuo in sostituzione dell’assegno è deducibile quando il giudice lo prevede.Cassazione, sent. 6794/2015
Cass. n. 16352/2014La comunicazione di irregolarità è un atto autonomamente impugnabile.Cassazione, ord. 16352/2014
Cass. n. 16163/2025L’omissione della comunicazione di irregolarità rende nulla la successiva cartella .Corte di Cassazione, ord. 16163/2025
Cass. ord. 3485/2023Gli arretrati di assegno versati in unica soluzione restano deducibili perché mantengono la natura periodica .Cassazione, ord. 3485/2023
Cass. 11437/1999; 16462/2002; 23659/2006; 29178/2019Solo le somme periodiche sono deducibili; le somme una tantum no .Varie

Domande frequenti (FAQ)

  1. Chi ha diritto a dedurre l’assegno di mantenimento?
    La deduzione spetta al coniuge che corrisponde l’assegno di mantenimento all’ex coniuge in base a sentenza o accordo omologato. Non spetta se l’assegno è stato stabilito privatamente o se l’ex coniuge ha rinunciato.
  2. È deducibile l’assegno una tantum previsto dal giudice?
    No. L’assegno una tantum è considerato un trasferimento patrimoniale definitivo e non è deducibile . La Cassazione ha più volte confermato che la deduzione si applica solo ai pagamenti periodici.
  3. Gli arretrati pagati in un’unica soluzione sono deducibili?
    Sì. Se derivano da un provvedimento giudiziale che ha modificato l’assegno, gli arretrati mantengono la natura di prestazione periodica e sono deducibili nell’anno del pagamento .
  4. Posso dedurre le rate del mutuo pagate alla banca per la casa coniugale?
    Solo se il provvedimento giudiziale le prevede come parte dell’assegno e se l’ex coniuge non ha rinunciato all’assegno. In questo caso, le rate sono deducibili entro il limite dell’assegno .
  5. Le somme destinate ai figli sono deducibili?
    No. L’art. 10 del TUIR consente la deduzione solo per l’assegno al coniuge; la quota destinata al mantenimento dei figli non è deducibile .
  6. Cosa succede se dimentico di indicare il codice fiscale dell’ex coniuge?
    L’Agenzia può disconoscere la deduzione. È possibile tuttavia correggere l’omissione rispondendo alla richiesta di documenti e dimostrando l’esistenza dell’assegno, come indicato dalle circolari dell’Agenzia.
  7. Come posso contestare la comunicazione di irregolarità?
    Entro 30 giorni (60 dal 2025) puoi presentare memorie difensive allegando documenti che dimostrano la legittimità della deduzione. Se la risposta dell’ufficio è negativa, puoi proporre ricorso entro 60 giorni presso il giudice tributario.
  8. La comunicazione di irregolarità è impugnabile?
    Sì. La Cassazione ha riconosciuto che l’avviso bonario può essere impugnato entro 60 giorni (Cass. 16352/2014). In alternativa, è possibile impugnare la cartella successiva.
  9. Quanto tempo ho per rispondere alla comunicazione?
    Fino al 31 dicembre 2024, 30 giorni; dal 1° gennaio 2025 il termine è di 60 giorni .
  10. Se l’Agenzia non mi invia la comunicazione e ricevo direttamente la cartella, cosa posso fare?
    Puoi impugnare la cartella eccependo la nullità per mancata comunicazione dell’esito del controllo (Cass. 16163/2025) .
  11. Cosa succede se non rispondo alla comunicazione?
    L’ufficio iscriverà a ruolo gli importi richiesti, emettendo una cartella di pagamento. In tal caso, le sanzioni saranno pienamente applicate e non potrai più beneficiare delle riduzioni.
  12. Posso pagare a rate la somma richiesta?
    Sì. Puoi aderire all’avviso bonario e chiedere la rateizzazione (fino a 8 rate trimestrali). Se l’atto si trasforma in cartella, puoi chiedere un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili o, in casi eccezionali, 120 rate.
  13. La residenza estera dell’ex coniuge influisce sulla deduzione?
    No. Le circolari 19/E/2020 e 15/E/2023 hanno chiarito che l’assegno al coniuge è deducibile anche se il beneficiario risiede all’estero .
  14. Quando è opportuno utilizzare il ravvedimento operoso?
    È utile se ti accorgi di aver dedotto indebitamente l’assegno o di aver omesso la dichiarazione; versando imposta, interessi e sanzioni ridotte potrai evitare sanzioni più gravose.
  15. Cosa fare se il provvedimento di separazione è straniero?
    È necessario che sia riconosciuto in Italia tramite exequatur; diversamente l’assegno non è deducibile.
  16. Posso dedurre somme pagate per rimborsi spese (es. spese mediche dell’ex coniuge)?
    No. Solo l’assegno di mantenimento periodico e le spese abitative indicate nel provvedimento sono deducibili. Le spese mediche, viaggi, ecc. non sono deducibili.
  17. Le somme destinate all’ex coniuge per coniuge a carico sono deducibili?
    No. Se il coniuge è a carico fiscalmente (reddito < 2.840,51 euro), non è prevista deduzione ma solo la detrazione per familiari a carico.
  18. È necessario indicare l’assegno al coniuge nella Certificazione Unica?
    No. L’assegno al coniuge non deve essere certificato, ma deve essere dichiarato dal beneficiario nel proprio modello 730 o Redditi. Il sostituto non lo certifica perché non è reddito di lavoro dipendente.
  19. Cosa fare se il giudice ripartisce l’assegno tra coniuge e figli senza distinguere le quote?
    In assenza di indicazioni, l’Agenzia ammette in via di prassi la deduzione del 50% dell’assegno (salvo indicazione diversa). È consigliabile chiedere al giudice di distinguere le quote per evitare contestazioni .
  20. Come opera la mediazione tributaria?
    Per le controversie fino a 50.000 euro è obbligatoria la mediazione. Presenti l’istanza all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni, allegando le prove; l’ufficio risponde entro 90 giorni. Se la mediazione va a buon fine, le sanzioni sono ridotte e l’atto è definito; in caso contrario, si può ricorrere in giudizio.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per rendere più concreto l’argomento si riportano alcune simulazioni numeriche su deduzione dell’assegno al coniuge e impatti di eventuali contestazioni.

Simulazione 1: deduzione corretta

Dati:

  • Sentenza di divorzio che prevede un assegno di mantenimento di 600 euro al mese per l’ex coniuge e 400 euro per i figli (totale 1.000 euro); il giudice non distingue le quote.
  • Il contribuente versa ogni mese 1.000 euro tramite bonifico bancario.

Calcolo della deduzione:

  • L’assegno deducibile è solo la quota destinata all’ex coniuge: 600 euro al mese, pari a 7.200 euro annui. Poiché il giudice non ha distinto le quote, si può presumere il 50% dell’assegno, per cui la deduzione sarà di 6.000 euro annui .

Dichiarazione:

  • Nel quadro E22 (modello 730) o RP22 (modello Redditi) si indica il codice fiscale dell’ex coniuge e si riportano 6.000 euro.
  • Si allegano estratti conto e copia della sentenza.

In assenza di errori, l’Agenzia non dovrebbe contestare la deduzione.

Simulazione 2: contestazione per deduzione di somme una tantum

Dati:

  • L’accordo di divorzio prevede il pagamento di 30.000 euro in un’unica soluzione come corresponsione integrale delle spettanze dell’ex coniuge (una tantum), più 300 euro mensili per i figli.
  • Il contribuente deduce l’intero importo nella dichiarazione dei redditi.

Irregolarità:

  • L’Agenzia, in sede di controllo formale, disconosce la deduzione poiché l’assegno una tantum non è deducibile . Viene emessa una comunicazione di irregolarità con recupero dell’imposta, sanzioni e interessi.

Possibili difese:

  • Non vi sono margini per dimostrare la periodicità; l’unica via è riconoscere l’errore e aderire all’avviso bonario, pagando l’imposta con sanzioni ridotte. In alternativa, si può utilizzare il ravvedimento operoso prima di ricevere l’atto per ridurre le sanzioni.

Simulazione 3: rate di mutuo dedotte come parte dell’assegno

Dati:

  • Sentenza di separazione: assegno di 800 euro al mese più pagamento di 500 euro di rata del mutuo per la casa familiare direttamente alla banca; la sentenza specifica che la rata è parte dell’assegno di mantenimento.
  • Il contribuente deduce 1.300 euro al mese (15.600 euro annui).

Controllo formale:

  • L’Agenzia richiede copia della sentenza e delle ricevute. Verifica che la rata di mutuo sia effettivamente prevista a titolo di mantenimento e che l’ex coniuge non abbia rinunciato all’assegno.
  • In base a Cass. 5984/2021 e alla circolare 19/E, l’Agenzia dovrebbe ammettere la deduzione .

Scenario:

  • Se l’ufficio contesta la deduzione sostenendo che la rata non è deducibile, il contribuente può produrre la sentenza e citare la giurisprudenza. In caso di persistente diniego, può ricorrere al giudice che, alla luce delle pronunce più recenti, dovrebbe accogliere il ricorso.

Simulazione 4: mancanza del codice fiscale del coniuge

Dati:

  • Il contribuente versa 5.000 euro annui di assegno ma non indica il codice fiscale dell’ex coniuge nella dichiarazione.

Irregolarità:

  • La comunicazione di irregolarità richiede la restituzione dell’imposta. Il contribuente fornisce il codice fiscale e le prove dei pagamenti.

Esito:

  • Di solito l’ufficio accoglie la documentazione e annulla l’avviso. Se ciò non avviene, il contribuente può impugnare l’atto per eccesso di potere, dimostrando che l’omissione era un errore formale.

Approfondimenti normativi, prassi e riforme recenti (2023‑2026)

La disciplina dell’assegno di mantenimento al coniuge e del controllo formale non si esaurisce negli articoli di legge e nelle sentenze citate. Nel periodo 2023‑2026 sono intervenute varie novità legislative e interpretative che meritano di essere approfondite. Questa sezione fornisce un’analisi puntuale di tali innovazioni, con un focus sugli effetti pratici per chi deduce l’assegno al coniuge e per chi riceve comunicazioni di irregolarità.

1. Lo statuto del contribuente e l’articolo 6‑bis (Contraddittorio generalizzato)

Con il d.lgs. 219/2023, in attuazione della delega fiscale, è stato introdotto nel Codice dei diritti del contribuente il nuovo art. 6‑bis, che prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio per la maggior parte degli atti di accertamento. L’obiettivo della norma è rafforzare il principio di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente, consentendo a quest’ultimo di conoscere le contestazioni e di fornire elementi difensivi prima dell’emissione dell’atto definitivo. Tuttavia, il decreto prevede che il contraddittorio non si applica quando il procedimento già include un contraddittorio specifico.

Il d.m. 24 aprile 2024 ha individuato gli atti esclusi dal contraddittorio generalizzato, tra cui le comunicazioni ex art. 36‑ter. La motivazione risiede nel fatto che il controllo formale prevede già una fase di interlocuzione con il contribuente, come confermato dalla Cassazione: il comma 3 dell’art. 36‑ter impone all’ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documenti , mentre il comma 4 prevede l’obbligo di comunicare le motivazioni della rettifica . La Corte ha quindi sottolineato che la disciplina del 36‑ter contiene una forma di contraddittorio endoprocedimentale “autosufficiente” , e che l’art. 6, comma 5, dello Statuto (che impone l’invito al contraddittorio in caso di incertezze) si applica solo ai procedimenti di liquidazione ex art. 36‑bis .

Per i contribuenti questa distinzione è fondamentale: il controllo formale resta disciplinato dalle norme esistenti, ma è al tempo stesso escluso dall’ulteriore contraddittorio generalizzato. Chi riceve una comunicazione di irregolarità non potrà dunque invocare l’art. 6‑bis, ma dovrà far valere il rispetto dei termini e delle garanzie previste dall’art. 36‑ter e dallo Statuto.

2. La riforma del “ravvedimento” e dei termini di pagamento

Nel 2024 e 2025 sono intervenute modifiche rilevanti ai termini e alle sanzioni connesse agli avvisi bonari. Con il d.lgs. 108/2024, attuativo della delega fiscale, è stata estesa a 60 giorni la finestra temporale per pagare o replicare agli avvisi bonari derivanti da controllo formale o automatizzato . Questo termine più lungo si applica alle comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025 e consente ai contribuenti di avere più tempo per reperire i documenti o trovare le risorse finanziarie necessarie. Inoltre, la sanzione per chi si mette in regola a seguito di avviso bonario è stata ridotta dal 10% al 5% (1/20 del minimo) per i tributi versati con ravvedimento entro 60 giorni, e le sanzioni passano dal 30% al 20% se il pagamento avviene entro 90 giorni.

Un’altra novità di rilievo è il ravvedimento operoso frazionato: i contribuenti possono regolarizzare parzialmente la violazione pagando rate dell’imposta e della sanzione ridotta. Questa possibilità, introdotta dalla Legge di bilancio 2024, permette di versare la prima rata entro il termine della presentazione della dichiarazione successiva e le rate successive entro il 16 di ogni mese. In caso di deduzione dell’assegno al coniuge, il ravvedimento frazionato consente di sanare, per esempio, l’omessa indicazione del codice fiscale del coniuge o la deduzione di importi eccessivi, pagando l’imposta dovuta e beneficiando di sanzioni inferiori.

3. Coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha riordinato le procedure di sovraindebitamento. Nell’ambito della deduzione dell’assegno al coniuge, questo Codice assume rilevanza per i contribuenti che non riescono a far fronte alle richieste del fisco e rischiano azioni esecutive. Come visto, il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata consentono di ottenere una riduzione del debito tributario e di altri debiti, previo esame del giudice. L’Avv. Monardo, quale Gestore della Crisi, assiste i clienti nella predisposizione di tali piani e nella negoziazione con i creditori per evitare il pignoramento di stipendi o immobili.

4. Focus sui controlli formali e automatizzati

È importante distinguere tra controllo automatizzato (art. 36‑bis) e controllo formale (art. 36‑ter). Nel primo caso l’Agenzia verifica le operazioni aritmetiche e le compensazioni dichiarate e comunica l’esito senza richiedere documenti; l’invito al contraddittorio è previsto solo quando vi siano “incertezze su aspetti rilevanti” e riguarda la sola liquidazione dei tributi . Nel secondo caso, invece, l’ufficio può escludere detrazioni e deduzioni che non risultino dai documenti e deve invitare il contribuente a fornire prove . L’esito del controllo formale deve essere comunicato con motivazione , pena la nullità della cartella .

Gli operatori devono fare attenzione a non confondere le due tipologie di controllo: la disciplina sanzionatoria e i termini sono diversi. Nel controllo automatizzato l’avviso bonario non è impugnabile e la mancata comunicazione dell’invito non comporta la nullità dell’atto, salvo casi di incertezza; nel controllo formale, invece, la mancanza di comunicazione è sempre motivo di nullità .

5. Impatto dell’assegno al coniuge sul nuovo assegno unico universale

Dal 2022 è in vigore l’assegno unico universale per i figli a carico. Questo beneficio erogato dall’INPS non influisce sulla deduzione dell’assegno di mantenimento al coniuge. Tuttavia, i giudici devono tener conto dell’importo dell’assegno unico nella determinazione dell’assegno di mantenimento, poiché si tratta di una misura volta a sostenere il nucleo familiare. In sede di controllo formale, l’Agenzia non può ridurre la deduzione in base alla percezione dell’assegno unico da parte dell’ex coniuge; l’importo deducibile rimane quello stabilito dal provvedimento giudiziale.

Evoluzione della definizione agevolata e degli strumenti di pace fiscale (2019‑2026)

Negli ultimi anni il legislatore ha varato numerose definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di regolarizzare posizioni debitorie con il fisco. Questa sezione ripercorre le principali misure, evidenziando quali siano ancora accessibili al giugno 2026 e quali siano scadute.

1. Rottamazione ter e saldo e stralcio (Legge 145/2018 e decreto 119/2018)

La rottamazione ter (art. 3, d.l. 119/2018) ha permesso ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 versando l’imposta e gli interessi ma non le sanzioni e gli interessi di mora. Il saldo e stralcio (art. 1, commi 184‑199, Legge 145/2018) ha previsto la cancellazione di parte del debito per contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro. Le adesioni dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2019 e i pagamenti si sono protratti fino a luglio 2021. Queste misure non sono più attive nel 2026, ma i piani di pagamento in corso proseguono regolarmente.

2. Rottamazione quater (Legge 197/2022)

Con la Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 della L. 197/2022) è stata introdotta la rottamazione quater dei carichi affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022. I contribuenti potevano aderire entro il 30 giugno 2023, con pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. L’adesione consentiva di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta e gli interessi legali. La rottamazione quater si è conclusa nel 2024, ma i contribuenti che hanno presentato domanda continuano a pagare le rate. Per chi riceve una comunicazione di irregolarità nel 2026 relativa agli assegni al coniuge, questa misura non è più disponibile salvo che la cartella sia inclusa in un carico rottamato.

3. Rottamazione quinquies e strumenti locali

Nel 2026 è stata annunciata una rottamazione quinquies destinata esclusivamente ai tributi locali e alle sanzioni amministrative di competenza degli enti locali. Le finestre di adesione sono fissate tra ottobre e dicembre 2026 . Si tratta di uno strumento circoscritto e non applicabile ai carichi erariali. Pertanto, chi deve definire debiti relativi alla deduzione dell’assegno al coniuge dovrà ricorrere ad altri strumenti (rateizzazione, ricorsi, sovraindebitamento).

4. Definizione agevolata degli avvisi bonari (Legge 197/2022)

La stessa Legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari derivanti da controllo automatizzato o formale. Il contribuente poteva regolarizzare i ruoli 2019‑2021 versando le imposte e interessi con sanzioni ridotte al 3%. Le domande dovevano essere presentate entro il 31 maggio 2023; il pagamento poteva essere effettuato in 20 rate trimestrali. Anche questa misura si è conclusa. Tuttavia, per le comunicazioni emesse dal 2022 al 2026, resta possibile aderire all’avviso con sanzioni ridotte (1/3 o 1/18 a seconda della tempistica) senza definizione agevolata.

5. Rateizzazione e sospensioni durante l’emergenza sanitaria

Durante la pandemia di Covid‑19 sono state approvate diverse sospensioni dei pagamenti e proroghe per le definizioni agevolate. Il d.l. 18/2020 (“Cura Italia”) ha sospeso i pagamenti di cartelle e avvisi bonari per alcuni mesi; il d.l. 34/2020 (“Rilancio”) ha consentito di riprendere i versamenti dilazionati senza decadere dal beneficio. Nel 2021 e 2022 ulteriori provvedimenti hanno prorogato i termini di pagamento delle rate delle rottamazioni. Anche se tali misure non sono più in vigore, è importante sapere che il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue, con perdita delle riduzioni.

6. Piani di rientro e saldo stralcio nel 2026

Nel 2026, al di fuori delle definizioni agevolate, l’unico modo per gestire una cartella derivante da comunicazione di irregolarità resta la rateizzazione ordinaria (art. 19 d.P.R. 602/1973) o la procedura di saldo e stralcio per contribuenti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (in base a ISEE e alla legge di bilancio 2021). La rateizzazione può essere richiesta per importi fino a 120.000 euro senza garanzie, in un massimo di 72 rate mensili (120 se autorizzata). Il contribuente può sempre rinunciare alla rateizzazione e pagare in unica soluzione, ma in caso di ritardo di cinque rate anche non consecutive decade dal beneficio.

Ulteriori simulazioni pratiche e casi particolari

Per completare il panorama, presentiamo altri esempi reali che evidenziano le possibili contestazioni e le relative difese.

Simulazione 5: due ex coniugi e pagamento frazionato

Fatto: Il signor Paolo, divorziato nel 2018, versa 400 euro mensili di assegno all’ex moglie Marta e 200 euro all’ex moglie Laura, con cui era precedentemente separato. Nel 2025 Paolo perde parte della documentazione relativa ai versamenti a Marta e, in dichiarazione, indica l’intero importo (7.200 euro) ma solo il codice fiscale di Laura.

Contestazione: L’Agenzia contesta la deduzione dei 4.800 euro destinati a Marta per mancanza del codice fiscale e delle prove di pagamento. Viene inviato un avviso bonario con richiesta di restituzione delle imposte e sanzioni.

Difesa:

  1. Ricerca del codice fiscale: Paolo può recuperare il codice fiscale di Marta tramite richiesta all’anagrafe comunale o all’ex coniuge e integrarlo nella documentazione inviata all’Agenzia.
  2. Ricostruzione dei versamenti: se i bonifici bancari non sono più disponibili, può richiederli alla propria banca, anche a pagamento. In alternativa, può produrre una dichiarazione dell’ex moglie che attesta di aver ricevuto le somme, ma tale dichiarazione ha valore indiziario e va supportata da ogni altra prova utile.
  3. Memoria difensiva: nella memoria Paolo evidenzierà che l’omissione è stata frutto di errore materiale e che l’assegno è effettivamente corrisposto. Potrà invocare la giurisprudenza che consente di integrare la dichiarazione con il codice fiscale mancante e di sanare gli errori formali.
  4. Possibilità di ravvedimento: in caso di difficoltà a reperire i documenti in tempo, Paolo può valutare di aderire all’avviso bonario o di effettuare il ravvedimento operoso, sanando l’errore con sanzione ridotta.

Simulazione 6: assegno variabile e arretrati

Fatto: La signora Francesca riceve dal 2020 un assegno di 700 euro al mese dal coniuge Marco. Nel 2024 il giudice rivede l’assegno portandolo a 500 euro, stabilendo che Marco deve versare anche 4.800 euro di arretrati per il 2023. Marco paga gli arretrati in un’unica soluzione a giugno 2024 e deduce 12 mesi × 500 euro + 4.800 euro.

Contestazione: L’Agenzia contesta la deduzione dei 4.800 euro sostenendo che trattasi di somma una tantum.

Difesa:

  1. Richiamo giurisprudenza: Marco cita l’ordinanza Cass. 3485/2023 che qualifica gli arretrati pagati in un’unica soluzione come somme periodiche concesse in ritardo .
  2. Documentazione: allega copia della sentenza di revisione che quantifica gli arretrati e dimostra il pagamento con bonifico.
  3. Memoria: richiama la finalità compensativa dell’assegno e sottolinea che l’iter temporale dell’erogazione non cambia la natura del reddito.
  4. Esito: l’ufficio dovrebbe accogliere la memoria; in caso contrario, si potrà ricorrere in giudizio invocando l’orientamento costante della Corte.

Simulazione 7: deduzione di spese condominiali e canone d’affitto

Fatto: In sede di separazione il giudice stabilisce che l’ex marito Giovanni corrisponda alla ex moglie 500 euro mensili di assegno e assuma l’onere del pagamento dei contributi condominiali (120 euro al mese) e del canone di locazione della casa familiare (400 euro mensili) intestato alla donna. Giovanni deduce 500 + 120 + 400 = 1.020 euro al mese.

Contestazione: L’Agenzia disconosce la deducibilità di condominio e affitto ritenendo che non costituiscano assegno.

Difesa:

  1. Clausola del provvedimento: Giovanni esibisce la sentenza che qualifica espressamente i contributi condominiali e il canone come “componente dell’assegno di mantenimento”.
  2. Giurisprudenza e circolari: cita la circolare 19/E/2020 e l’ordinanza 5984/2021 che ammettono la deduzione di rate di mutuo e spese abitative come parte dell’assegno .
  3. Pagamento tracciabile: dimostra i versamenti effettuati direttamente al condominio e al locatore.
  4. Esito: la contestazione dovrebbe essere annullata. Se l’ufficio persiste, si farà ricorso.

Simulazione 8: assegno stabilito da giudice estero

Fatto: Maria, cittadina italiana residente in Francia, percepisce un assegno periodico dall’ex marito stabilito da un tribunale francese. L’ex coniuge, residente in Italia, deduce l’assegno nella dichiarazione italiana. L’Agenzia disconosce la deduzione sostenendo che la sentenza straniera non è efficace in Italia.

Difesa:

  1. Riconoscimento exequatur: l’ex coniuge deve dimostrare che la sentenza francese è stata riconosciuta in Italia mediante la procedura di exequatur o in base ai regolamenti UE che rendono immediatamente esecutive le decisioni in materia familiare.
  2. Documentazione: allegare l’attestato di exequatur e le prove del pagamento.
  3. Normativa europea: richiamare il regolamento (UE) n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, che prevede il riconoscimento automatico delle decisioni di separazione e mantenimento nei Paesi membri.
  4. Esito: in presenza di riconoscimento, l’assegno è deducibile; se non vi è exequatur, la deduzione non è ammessa.

Ulteriori domande frequenti

  1. Posso dedurre l’assegno al coniuge se ho pagato solo alcune mensilità?
    La deduzione spetta solo per le somme effettivamente corrisposte nel periodo d’imposta. Se hai omesso alcuni pagamenti, potrai dedurre solo le rate pagate e non quelle dovute ma non versate. In caso di recupero degli arretrati, questi saranno deducibili nell’anno del pagamento .
  2. Cosa succede se l’assegno viene pagato con bonifico dal conto di un terzo?
    Se, per ragioni familiari o organizzative, il pagamento viene effettuato da un conto non intestato al contribuente (es. dal conto di un genitore), è necessario dimostrare che la somma proviene comunque dal contribuente. L’Agenzia potrebbe contestare la deduzione; è opportuno fornire prova dell’accordo tra il contribuente e il terzo e che il pagamento è avvenuto in suo nome e per suo conto.
  3. L’assegno percepito dal coniuge è tassato?
    Sì. Il coniuge che riceve l’assegno deve dichiararlo come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella propria dichiarazione. Se non lo dichiara, può essere oggetto di accertamento.
  4. Se il giudice stabilisce che l’assegno sia legato all’andamento della società dell’ex coniuge, posso dedurlo?
    Talvolta i provvedimenti stabiliscono un assegno commisurato a percentuali di reddito o dividendi dell’ex coniuge. In questo caso la deduzione è possibile ma complessa: occorre calcolare l’importo periodico spettante e indicarlo nella dichiarazione. È necessario conservare le prove dei versamenti e del calcolo.
  5. È possibile richiedere l’autotutela all’Agenzia delle Entrate?
    Sì. Se l’avviso bonario o la cartella contengono errori manifesti (es. importi calcolati male, doppia imposizione, errata notifica), si può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale senza dover ricorrere al giudice. L’Agenzia valuterà l’istanza entro un periodo ragionevole e potrà procedere alla correzione dell’atto.

Approfondimento giuridico: natura assistenziale vs patrimoniale dell’assegno di mantenimento

Uno dei punti centrali della disciplina in esame è la distinzione tra prestazioni a carattere assistenziale e trasferimenti patrimoniali. La deducibilità del contributo al coniuge dipende proprio da questa qualificazione, che assume rilevanza sia sotto il profilo fiscale sia in sede civile. Per meglio comprendere i criteri adottati dalla giurisprudenza, è utile analizzare i principi espressi dalle corti e le motivazioni sottese.

1. La funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione o divorzio ha una natura assistenziale: serve a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita adeguato e proporzionato alle condizioni dell’altro coniuge. Esso non rappresenta un arricchimento patrimoniale del beneficiario, ma uno strumento di solidarietà postconiugale. La Corte di Cassazione ha ribadito che tale assegno costituisce reddito per il coniuge beneficiario e, parallelamente, un onere deducibile per il coniuge obbligato . L’obiettivo della norma fiscale è evitare una doppia imposizione: le somme sono tassate in capo a chi le riceve e dedotte da chi le corrisponde. Questa impostazione risponde al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

2. Le prestazioni patrimoniali e l’assegno una tantum

Dall’altro lato, i trasferimenti patrimoniali (es. trasferimento della casa, attribuzione di una somma di denaro in unica soluzione) non sono collegati alla funzione assistenziale, ma servono a regolare in modo definitivo i rapporti economici tra i coniugi. Per questo motivo la giurisprudenza considera tali somme non deducibili . L’assegno una tantum ha una funzione transattiva: la parte debole rinuncia alla corresponsione mensile di un assegno in cambio di un patrimonio; la ratio della norma è evitare che l’onere patrimoniale trasferito sia scaricato sul sistema fiscale.

Un caso particolare riguarda i contributi misti, in cui il giudice stabilisce sia un importo periodico sia un importo una tantum per soddisfare arretrati o compensare il divario economico. In tali situazioni, occorre analizzare se l’importo forfettario ha funzione assistenziale (es. arretrati dovuti per pagamenti non effettuati) o patrimoniale (es. compensazione della perdita di chance professionali). La Cassazione, con le ordinanze 3485/2023 e 5984/2021, ha stabilito che gli arretrati devono essere considerati deducibili se discendono direttamente da un’inadempienza nell’erogazione dell’assegno periodico .

3. Evoluzione dottrinale e comparativa

La letteratura giuridica ha analizzato il rapporto tra assegno di mantenimento e principio di autoresponsabilità. Alcuni autori ritengono che la disciplina italiana sia ancora ancorata a concezioni tradizionali e che la funzione assistenziale dovrebbe prevalere solo per un periodo limitato, promuovendo l’autosufficienza del coniuge beneficiario. In altri ordinamenti, come in Francia e Germania, l’assegno ha durata temporanea e solo eccezionalmente si prevede una prestazione vitalizia; di conseguenza, gli oneri deducibili sono limitati nel tempo. In Italia, la deduzione perdura finché l’assegno resta dovuto e non interviene una revisione, ma si auspica un maggiore coordinamento con le norme che incentivano l’autonomia economica dei coniugi.

4. La giurisprudenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della diversa disciplina fiscale tra assegno periodico e assegno una tantum. Con la sentenza n. 383/2001 e l’ordinanza n. 113/2007, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, affermando che le due situazioni non sono comparabili: l’assegno periodico è reddito per chi lo riceve e, di conseguenza, un onere deducibile per chi lo paga; l’assegno una tantum costituisce trasferimento di patrimonio e non produce reddito. La Corte ha ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore diversificare il regime fiscale in base alla natura della prestazione.

5. Implicazioni pratiche per i contribuenti

Per evitare contestazioni, il contribuente deve valutare attentamente la natura delle somme corrisposte all’ex coniuge e classificare correttamente gli importi nella dichiarazione dei redditi. È utile coinvolgere un professionista per leggere la sentenza di separazione o divorzio e individuare quali voci abbiano natura assistenziale e siano deducibili. In presenza di dubbi, si raccomanda di chiedere al giudice, anche in sede di revisione, di chiarire la natura delle prestazioni patrimoniali, al fine di avere un titolo certo per la deduzione e per prevenire controlli.

Conclusione

La deduzione degli assegni periodici al coniuge rappresenta una delle principali agevolazioni fiscali riconosciute ai contribuenti, ma la sua applicazione richiede particolare attenzione. È indispensabile assicurarsi che l’assegno sia previsto da un provvedimento giudiziale, che le somme siano effettivamente periodiche e che la documentazione sia completa e corretta. Le somma una tantum, i contributi patrimoniali e le quote destinate ai figli non sono deducibili e il loro inserimento in dichiarazione espone a recuperi fiscali e sanzioni .

Il controllo formale ex art. 36‐ter d.P.R. 600/1973, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 108/2024, prevede un contraddittorio strutturato in cui l’Amministrazione deve motivare le irregolarità e il contribuente può difendersi o aderire con sanzioni ridotte. La comunicazione di irregolarità, pur non elencata tra gli atti impugnabili, è considerata tale dalla giurisprudenza (Cass. 16352/2014), e la sua omissione comporta la nullità della cartella (Cass. 16163/2025) . Conoscere i propri diritti e le procedure è quindi fondamentale per evitare di subire richieste ingiuste o per poterle contestare.

Sebbene la normativa sia complessa e soggetta a continue evoluzioni, è possibile difendersi efficacemente avvalendosi di professionisti competenti.

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In conclusione, se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità relativa alla deduzione dell’assegno al coniuge, non sottovalutarla e non attendere che si trasformi in cartella. Agisci tempestivamente: verifica la motivazione, recupera i documenti, valuta la convenienza dell’adesione o della contestazione e, soprattutto, affidati a professionisti che possano tutelare i tuoi diritti e individuare la soluzione migliore.

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