Accertamento fiscale: come presentare ricorso nel modo migliore possibile

Introduzione

L’avviso di accertamento fiscale è il momento in cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva. Non è un semplice adempimento burocratico: da esso possono derivare significative responsabilità economiche e patrimoniali, arrivando anche a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Ricevere un accertamento privo di elementi essenziali o fondato su presunzioni non corrette può compromettere gravemente la posizione del contribuente, soprattutto se non si conoscono i propri diritti e i rimedi attivabili. Per questi motivi è cruciale comprendere quali vizi rendono nullo o annullabile un avviso di accertamento, quali sono i termini per impugnare l’atto e quali strategie possono essere adottate per ridurre o annullare la pretesa fiscale. 

Nel corso dell’articolo verranno analizzate le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti – dalla riforma dello Statuto del contribuente (art. 6‑bis della legge 212/2000) ai decreti legislativi n. 219/2023, n. 13/2024 e n. 87/2024 – e saranno illustrate le procedure da seguire dopo la notifica dell’atto, le difese e gli strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, definizione agevolata, concordato preventivo biennale, rottamazione), con particolare attenzione alle novità 2024‑2025. 

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali e può assistere il contribuente dalla fase pre‑contenziosa fino al ricorso in Cassazione. Tra i servizi offerti rientrano:

  • Analisi dettagliata dell’avviso o dell’atto di riscossione e verifica dei vizi formali e sostanziali;
  • Redazione di osservazioni e memorie nel contraddittorio preventivo;
  • Presentazione di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ivi compresi gli incidenti cautelari per la sospensione dell’esecuzione;
  • Assistenza nelle procedure di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
  • Definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio, definizione delle liti pendenti) e piani di rientro rateizzati;
  • Attivazione di procedure di sovraindebitamento e negoziazione assistita per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi.

I temi affrontati in questo articolo non sono puramente teorici: l’Avv. Monardo e il suo staff applicano quotidianamente queste strategie nella difesa dei contribuenti. Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella e vuoi capire se ci sono vizi per contestare la pretesa, contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Una consulenza tempestiva permette di sfruttare i termini per presentare ricorso e di accedere a soluzioni stragiudiziali che possono ridurre il carico fiscale.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Statuto dei diritti del contribuente e principio del contraddittorio

La legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) rappresenta la carta costituzionale del contribuente. Le sue disposizioni prescrivono che gli atti dell’Amministrazione finanziaria siano chiari, motivati e adottati nel rispetto del contraddittorio. In particolare:

  • Articolo 7 – Chiarezza e motivazione degli atti: ogni atto impositivo deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; se fa riferimento a un atto non conosciuto dal contribuente, esso deve essere allegato o indicato nella motivazione. L’atto deve specificare l’ufficio che lo ha emanato, il funzionario responsabile e le modalità per esercitare il diritto di difesa . L’omissione di questi elementi comporta la nullità dell’atto.
  • Articolo 6‑bis – Principio del contraddittorio: introdotto dal d.lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti impositivi suscettibili di ricorso devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni. L’ufficio deve comunicare al contribuente un progetto di atto, con gli elementi dell’accertamento, e concedere almeno 60 giorni per formulare osservazioni. Il termine di decadenza per l’emissione dell’atto è prorogato di 120 giorni se coincide con la scadenza dei termini ordinari. La mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto nullo . Questa disciplina ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale che richiedeva la prova di resistenza: ora l’inosservanza del contraddittorio è vizio di nullità.

La riforma opera una vera e propria rivoluzione nel diritto tributario: il contribuente diventa partecipe della fase istruttoria e può far valere le proprie ragioni prima dell’emissione dell’avviso. Questa garanzia si applica a tutti i tributi statali, regionali e locali (tranne i casi di liquidazioni automatizzate, controlli formali, accertamenti parziali basati su dati certificati e atti urgenti), ponendo un argine all’abuso di potere e alla scarsa trasparenza.

Atti impugnabili e termini del ricorso

Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. 546/1992, aggiornato dalle recenti riforme (d.lgs. 130/2022, d.lgs. 220/2023, d.lgs. 175/2024). Le norme centrali per l’impugnazione dell’avviso di accertamento sono:

  • Articolo 19 – Atti impugnabili: sono impugnabili l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, l’atto di recupero, i provvedimenti irrogativi di sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca e di fermo amministrativo, il diniego o la revoca dei rimborsi, il diniego di autotutela e qualsiasi altro atto che comporti una pretesa impositiva .
  • Articolo 20 – Contenuto del ricorso: il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice competente, le generalità del ricorrente, l’atto impugnato, i motivi, le prove e la sottoscrizione del difensore. La mancanza di motivi specifici può comportare l’inammissibilità.
  • Articolo 21 – Termine per la proposizione del ricorso: il ricorso deve essere notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto . In caso di rigetto o silenzio su un’istanza di rimborso, il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla richiesta. Il termine è sospeso di 90 giorni se il contribuente propone istanza di accertamento con adesione (art. 6, d.lgs. 218/1997) e di 11 mesi per le definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023.
  • Articolo 22 – Costituzione in giudizio: entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve depositare presso la segreteria della corte di giustizia tributaria la copia del ricorso notificato, la ricevuta di spedizione e la nota di iscrizione a ruolo . Il deposito può avvenire anche in modalità telematica tramite il Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (SIGIT), divenuto obbligatorio per i professionisti iscritti agli albi.

Accessi, ispezioni e presunzioni bancarie

Il sistema degli accertamenti si fonda spesso su dati e presunzioni derivanti da controlli bancari o accessi presso la sede del contribuente. Alcune norme chiave sono:

  • Articolo 52 del D.P.R. 633/1972 e articolo 33 del D.P.R. 600/1973: prevedono che l’accesso presso i locali destinati all’attività imprenditoriale possa avvenire senza autorizzazione del procuratore della Repubblica, ma quando l’ispezione riguarda luoghi adibiti anche ad abitazione è necessaria la previa autorizzazione e la presenza di gravi indizi. La Cassazione, con ordinanza n. 25049 del 11 settembre 2025, ha chiarito che, quando l’autorizzazione è motivata “per relationem”, l’Amministrazione deve produrre sia l’autorizzazione sia la richiesta della Guardia di Finanza; in mancanza, l’autorizzazione e l’accertamento sono nulli . La pronuncia ha sottolineato che la tutela del domicilio e il diritto di difesa impongono la massima trasparenza sugli elementi di fatto posti a base dell’accesso .
  • Articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 e articolo 51, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972: stabiliscono che i dati risultanti dai conti bancari costituiscono presunzioni legali. I versamenti e prelevamenti non giustificati si considerano ricavi o compensi, salvo prova contraria del contribuente. Una modifica recente ha previsto che la presunzione relativa ai prelevamenti operi solo per importi superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili . Il contribuente, per vincere la presunzione, deve dimostrare che le somme sono state già tassate o che non costituiscono reddito imponibile.
  • Articolo 7 della legge 212/2000: come ricordato, impone la motivazione puntuale dell’atto; in mancanza di allegazione degli atti richiamati, l’avviso è nullo . Ciò è particolarmente rilevante nei casi di presunzioni bancarie, poiché l’ufficio deve allegare gli estratti conto o gli atti su cui fonda l’accertamento.

Novità legislative 2023‑2025

La riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111/2023 sta rivoluzionando gli istituti dell’accertamento e della riscossione. Le principali novità che interessano il ricorso contro l’avviso di accertamento sono:

  1. D.lgs. 219/2023 – Contraddittorio preventivo: ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente, rendendo generalizzato il contraddittorio ed estendendo il termine di 60 giorni per rispondere alle comunicazioni dell’ufficio . La mancata attivazione del contraddittorio determina la nullità dell’atto.
  2. D.lgs. 13/2024 – Accertamento tributario e concordato preventivo biennale: il decreto, entrato in vigore il 30 aprile 2024, ha riformato l’accertamento con adesione. Per gli atti non preceduti dal contraddittorio, il contribuente può presentare la domanda di accertamento con adesione entro il termine di proposizione del ricorso; per gli atti preceduti dal contraddittorio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso se sono state formulate osservazioni . La domanda sospende i termini per 90 giorni. Il decreto ha introdotto anche il concordato preventivo biennale, rivolto a partite IVA di piccole dimensioni: il contribuente accetta un reddito concordato per due anni, rinunciando a essere sottoposto a controlli di merito; la proposta può essere rifiutata, ma l’adesione impedisce l’impugnazione di eventuali avvisi riferiti a quei periodi.
  3. D.lgs. 87/2024 – Revisione del sistema sanzionatorio: ha ridotto le sanzioni amministrative per omesso versamento, violazioni formali e infedele dichiarazione, introducendo anche il principio di proporzionalità. Le nuove sanzioni si applicano dal 1° settembre 2024 e possono incidere sul calcolo delle sanzioni contenute negli avvisi.
  4. Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata (rottamazione quater): l’art. 1, commi 231‑252, consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo il capitale e le spese, senza interessi e sanzioni . Il comma 232 stabilisce che il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in un massimo di 18 rate, con scadenze semestrali e trimestrali dal 2024 . Successivi decreti (D.L. 145/2023 e D.L. 215/2023 convertito dalla legge 18/2024) hanno prorogato le scadenze, consentendo il pagamento delle prime due rate entro il 18 dicembre 2023 e la regolarizzazione dei ritardi fino al 15 marzo 2024 .
  5. Definizione agevolata delle liti pendenti: l’art. 1, commi 186‑205 della legge 197/2022 offre la possibilità di chiudere le controversie pendenti con l’Agenzia delle entrate o con l’Agenzia delle Dogane versando una percentuale del valore della lite. La misura è modulata in funzione del grado di giudizio e della soccombenza: 90% se si è soccombenti in primo grado, 40% se l’ufficio è soccombente in primo grado, 15% se è soccombente in secondo grado e 5% se è soccombente in entrambi i gradi . Le controversie riguardanti solo sanzioni non collegate al tributo possono essere definite versando il 15% (se l’Agenzia è soccombente nell’ultima pronuncia) o il 40% negli altri casi . Il termine per la domanda (scaduto il 30 settembre 2023) è stato prorogato da diversi decreti e la definizione si perfeziona con la domanda e il versamento.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso

1. Verifica della notifica e dei termini

La prima verifica riguarda la validità della notifica. La cartella o l’avviso di accertamento deve essere notificato secondo le modalità previste dagli articoli 137 e ss. del codice di procedura civile, dalle norme speciali (D.P.R. 600/1973, art. 60) e dal codice delle comunicazioni elettroniche (per le notifiche via PEC). La Suprema Corte ha affermato che la notifica effettuata mediante raccomandata da parte di operatori privati non abilitati è nulla (ordinanza 16709/2025, relativa a una cartella inviata da una società privata). È opportuno verificare:

  • che l’atto sia stato consegnato al domicilio fiscale o presso la sede legale;
  • che la raccomandata sia stata inviata da Poste Italiane o da un operatore abilitato;
  • che sia presente la relata di notifica con data certa.

Una notifica irregolare consente di proporre opposizione al fine di far dichiarare la nullità dell’atto.

2. Lettura attenta dell’avviso: motivazione e allegazioni

Il contribuente deve esaminare se l’avviso contiene tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente: motivazione dettagliata, indicazione dell’ufficio e dell’atto propedeutico. In assenza di motivazione, l’atto è nullo . Occorre verificare anche se sono allegate le copie degli atti richiamati (processi verbali di constatazione, estratti conto bancari, richieste di autorizzazione all’accesso). Spesso, per “risparmiare carta”, l’ufficio motiva l’atto per relationem: la Cassazione ha ribadito che deve allegare integralmente l’atto richiamato, pena la nullità.

3. Verifica dei termini di decadenza

Ogni imposta ha termini di decadenza specifici per l’emissione dell’avviso. Ad esempio:

  • per le imposte dirette (Irpef, Ires) e per l’Irap il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, il termine è il 31 dicembre dell’ottavo anno;
  • per l’Iva si applicano gli stessi termini dell’Irpef;
  • per l’imposta di registro, il termine è di due anni dalla registrazione.

La riforma del contraddittorio prolunga questi termini di 120 giorni quando l’ufficio deve attendere i 60 giorni di risposta all’invito di contraddittorio . Se l’avviso è emesso dopo la decadenza, è nullo.

4. Richiesta di contraddittorio o di accesso agli atti

Se l’avviso è stato preceduto da un invito al contraddittorio (art. 6‑bis L. 212/2000), il contribuente deve valutare se ha presentato osservazioni entro 60 giorni. L’amministrazione è tenuta a rispondere motivatamente alle osservazioni: l’atto deve menzionare le deduzioni non accolte e spiegarne i motivi. In assenza, può essere impugnato per violazione del contraddittorio .

Se non è stato ricevuto alcun invito, è possibile comunque richiedere all’ufficio l’accesso agli atti per visionare la documentazione istruttoria. L’istanza di accesso è disciplinata dalla legge 241/1990 e dall’art. 3 del D.M. 37/1997; la Corte di Cassazione riconosce al contribuente il diritto di acquisire gli atti a base dell’accertamento per preparare la difesa.

5. Valutazione sulla convenienza del ricorso e degli strumenti deflattivi

Prima di proporre ricorso, è opportuno valutare se esistono strumenti alternativi che consentono di ridurre sanzioni o interessi. Fra questi:

  • Accertamento con adesione: consente di definire la pretesa evitando il contenzioso, con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo (art. 9 del d.lgs. 218/1997). A seguito del d.lgs. 13/2024, la domanda può essere presentata entro il termine per proporre ricorso se l’atto non è preceduto da contraddittorio, oppure entro 30 giorni dal progetto di atto se il contraddittorio è stato attivato; se si presentano osservazioni, il termine è ridotto a 15 giorni . La presentazione sospende i termini per 90 giorni.
  • Concordato preventivo biennale: introdotto dal d.lgs. 13/2024, permette a professionisti e microimprese con ricavi non superiori ai limiti ISA di concordare preventivamente il reddito imponibile per due anni, in cambio dell’impegno a non ricevere avvisi di accertamento su quel reddito. L’adesione è volontaria ma richiede la rinuncia a impugnare gli avvisi emessi per gli anni concordati.
  • Ravvedimento operoso e nuovo sistema sanzionatorio: il d.lgs. 87/2024 ha abbassato le sanzioni, rendendo il ravvedimento più conveniente. Prima di ricevere l’avviso di accertamento, è possibile correggere spontaneamente errori e omessi versamenti pagando le sanzioni ridotte.
  • Rottamazione e definizione agevolata: se il debito è già iscritto a ruolo, la rottamazione quater consente di eliminare sanzioni e interessi pagando solo il capitale . Il contribuente deve verificare se rientra nel periodo di affidamento (2000‑30/6/2022) e presentare la domanda entro i termini previsti; il mancato pagamento di rate oltre un certo periodo fa decadere i benefici .
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: come visto, consente di chiudere il contenzioso pendente versando una percentuale del valore della lite . È opportuno valutare se i tempi di definizione e le percentuali siano più vantaggiosi rispetto al proseguimento del processo.

6. Redazione e notifica del ricorso

Se non si ritiene conveniente utilizzare i rimedi deflattivi, occorre redigere il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Il ricorso deve contenere:

  1. L’indicazione del giudice competente (Corte di giustizia tributaria di primo grado nel cui circondario ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto);
  2. Le generalità del ricorrente e dell’ente resistente;
  3. L’atto impugnato e le ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda l’impugnazione;
  4. Le domande: annullamento totale o parziale dell’atto, restituzione delle somme versate, sospensione dell’esecutorietà;
  5. Le prove documentali: allegare l’atto, eventuali contratti, documenti contabili, estratti conto, prove di pagamento;
  6. La richiesta di sospensione (istanza cautelare) ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 546/1992, se l’atto comporta un pagamento immediato o l’iscrizione di ipoteca.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal contribuente o dal difensore. L’assistenza di un difensore è obbligatoria per i tributi di valore superiore a 3.000 euro. Il termine di 60 giorni può essere sospeso nei periodi feriali (dal 1° agosto al 31 agosto) e per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

7. Costituzione in giudizio e udienza

Entro 30 giorni dalla notifica, il ricorrente deve depositare il fascicolo presso la segreteria della corte di giustizia tributaria, allegando la ricevuta della spedizione. Oggi il deposito avviene prevalentemente per via telematica. L’ufficio resistente deposita a sua volta la propria comparsa di costituzione e la documentazione entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nella prima udienza, il giudice verifica la regolarità del procedimento e valuta l’istanza di sospensione. Per la sospensione dell’esecuzione è necessario dimostrare periculum in mora (danno grave e irreparabile) e fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso). Se la sospensione viene concessa, il contribuente non dovrà pagare fino alla definizione della causa o fino a nuovo ordine.

Difese e strategie legali

Invalidità formale e violazione del contraddittorio

Una delle principali cause di annullamento degli avvisi è l’omessa o insufficiente motivazione. Secondo l’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’atto deve spiegare in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa . Se l’Ufficio riporta la motivazione per relationem senza allegare gli atti, l’avviso è nullo. Inoltre, la giurisprudenza richiede che l’atto indichi il responsabile del procedimento e le modalità di impugnazione. L’assenza di firma digitale o di sottoscrizione da parte del funzionario competente costituisce un ulteriore vizio.

Dal 2023, la violazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’avviso . Nei ricorsi va contestata la mancata consegna del progetto di avviso, la mancata concessione dei 60 giorni e l’omesso esame delle osservazioni. È consigliabile allegare la prova dell’eventuale spedizione delle osservazioni e la ricevuta di consegna.

Vizi della notifica e dei presupposti procedimentali

Oltre alla notifica tramite poste private, ci sono altri vizi frequentemente riscontrati:

  • Irregolarità nella notifica a mezzo PEC: la notifica via posta elettronica certificata deve provenire da una casella istituzionale dell’ente e deve essere indirizzata alla PEC del destinatario risultante dall’indice IPA. L’atto deve essere firmato digitalmente e in formato PDF; l’allegazione di file non leggibili rende la notifica nulla.
  • Notifica mediante messo comunale in luogo diverso dal domicilio fiscale: è nulla se non viene rispettata la procedura degli articoli 139‑143 c.p.c.
  • Notifica a mani di soggetti non legittimati: l’atto deve essere consegnato al contribuente o a un suo rappresentante; la consegna a un vicino o a un dipendente non costituisce notifica valida.

Quando la notifica è nulla, il termine per proporre ricorso non inizia a decorrere; se il ricorso è stato comunque presentato, il giudice dichiarerà l’inesistenza della notifica e l’atto sarà annullato.

Contestazione delle presunzioni e prova contraria

Gli avvisi basati su presunzioni bancarie devono indicare i movimenti contestati e permettere al contribuente di fornire la prova contraria. Ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, i versamenti e i prelevamenti non giustificati sono presunti ricavi; tuttavia la presunzione non opera se il contribuente dimostra che le somme provengono da redditi già tassati o non imponibili . Per i professionisti, inoltre, il prelevamento è presunto compenso solo per importi superiori a 1.000 euro al giorno o 5.000 euro al mese . È quindi essenziale:

  • fornire le pezze giustificative (contratti, fatture, ricevute) dei versamenti;
  • dimostrare la natura extra‑fiscale dei flussi (rimborsi spese, restituzioni di finanziamenti, operazioni occasionali);
  • contestare l’assenza di allegazione degli estratti conto e l’inidoneità della motivazione.

Eccezioni procedurali e nullità collegate

Altri vizi che possono essere sollevati nel ricorso sono:

  • Incompetenza territoriale dell’ufficio: l’avviso deve essere emanato dall’ufficio del domicilio fiscale; in caso contrario è nullo.
  • Difetto di delega: se l’avviso è firmato da soggetto non delegato o privo di qualifica dirigenziale.
  • Violazione del principio di proporzionalità: le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). Dopo il d.lgs. 87/2024, molte sanzioni sono state ridotte; se l’atto applica sanzioni precedenti, può essere contestato.
  • Difetto di contraddittorio endoprocedimentale per atti di revoca di agevolazioni o per accertamenti parziali: l’ufficio deve comunque consentire al contribuente di fornire chiarimenti.

Istanza di sospensione e tutela cautelare

L’istanza cautelare consente di sospendere la riscossione dell’imposta. Il contribuente deve dimostrare che il pagamento immediato gli arrecherebbe un danno grave e irreparabile (come la chiusura dell’azienda) e che il ricorso presenta seri motivi di fondatezza. La sospensione può essere chiesta anche davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo giudice l’ha negata. L’ordinanza di sospensione cessa in caso di estinzione del processo o di definizione agevolata.

Conciliazione e definizione giudiziale

Durante la fase processuale è possibile concludere accordi conciliativi. L’art. 48 del d.lgs. 546/1992 prevede la conciliazione giudiziale in ogni stato e grado del processo, con riduzione delle sanzioni al 40% se si perfeziona entro la discussione in primo grado e al 50% nei gradi successivi. Dal 2023, la conciliazione può essere proposta anche dall’ente impositore e può riguardare solo una parte delle pretese; l’accordo è omologato dal giudice, che dichiara l’estinzione del giudizio.

Strumenti alternativi e agevolazioni

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) è un istituto deflattivo che consente di chiudere la fase accertativa evitando il contenzioso. Si tratta di un “accordo” fra il contribuente e l’ufficio con i seguenti vantaggi:

  1. Riduzione delle sanzioni: le sanzioni amministrative sono ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge. Se la violazione comporta reati, l’adesione comporta la non applicazione delle sanzioni accessorie e costituisce circostanza attenuante in sede penale.
  2. Rateazione del pagamento: le somme dovute possono essere versate in un massimo di otto rate trimestrali; se l’importo supera 50.000 euro, le rate salgono a dodici.
  3. Sospensione del contenzioso: la presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per proporre ricorso . L’ufficio deve formulare una proposta, che il contribuente può accettare o rifiutare. In caso di accettazione, si forma un atto definitivo non impugnabile; in caso di rifiuto, il contribuente può presentare ricorso.

Con il d.lgs. 13/2024 sono state introdotte novità procedurali: per gli atti preceduti dal contraddittorio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto; se sono state presentate osservazioni, il termine è 15 giorni . Per gli atti non preceduti dal contraddittorio, la domanda deve essere presentata entro il termine di proposizione del ricorso. L’intero procedimento avviene ora in via telematica.

Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale, istituito dal d.lgs. 13/2024, è rivolto a imprese individuali e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. L’Agenzia delle entrate propone un reddito “concordato” per due periodi d’imposta, calcolato sulla base degli ISA, del volume d’affari e di indici di affidabilità. Il contribuente può accettare o rifiutare; l’accettazione comporta:

  • l’impossibilità per l’ufficio di emettere avvisi di accertamento su quei redditi;
  • la riduzione delle sanzioni in caso di modestissimi scostamenti (cd. franchigia);
  • l’impossibilità di accedere al ravvedimento operoso per gli anni oggetto di concordato.

La scelta deve essere ponderata: se il reddito concordato è superiore al reddito effettivo, il contribuente pagherà imposte maggiori; se invece è inferiore, si ottiene un beneficio. Inoltre, l’adesione impedisce di proporre ricorso avverso eventuali avvisi per quegli anni, salvo errori materiali.

Rottamazione quater e saldo‑stralcio

La rottamazione quater (definizione agevolata) prevista dai commi 231‑252 della legge 197/2022 consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni né interessi di mora . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 18 rate; le prime due rate (ciascuna pari al 10% del dovuto) scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 . Decreti successivi hanno differito le scadenze al 18 dicembre 2023 e hanno concesso la possibilità di pagare le rate scadute entro il 15 marzo 2024 senza perdere i benefici . Per le rate successive (2024‑2025) valgono le scadenze di febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno.

La misura si affianca al saldo e stralcio (commi 222‑230 della stessa legge) rivolto ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro: consente l’estinzione dei ruoli inferiori a 1.000 euro con pagamento della sola imposta e di una ridotta percentuale delle sanzioni. Per l’adesione è necessario presentare la domanda telematica sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; una volta inviata la domanda, le procedure esecutive sono sospese .

Definizione agevolata delle liti pendenti

Questa misura, prevista dai commi 186‑205 della legge 197/2022, consente di definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 versando:

  • il 90% del valore della lite se il contribuente era soccombente in primo grado;
  • il 40% se l’Agenzia era soccombente in primo grado;
  • il 15% se l’Agenzia era soccombente in secondo grado;
  • il 5% se l’Agenzia era soccombente sia in primo che in secondo grado .

Per le liti riguardanti solo sanzioni non collegate al tributo, si paga il 15% se l’Amministrazione è soccombente nell’ultima pronuncia e il 40% negli altri casi . Se le sanzioni sono collegate al tributo, possono essere azzerate se il tributo è definito. La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito (30 settembre 2023, prorogato per le regioni colpite dall’alluvione) e il processo è sospeso fino alla decisione dell’ente.

Piano del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedura di sovraindebitamento

La legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, decreto legislativo n. 14/2019) offre ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) la possibilità di ridurre e rateizzare i debiti attraverso un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della domanda da depositare presso il tribunale competente. Con il piano del consumatore è possibile ottenere l’omologazione anche contro la volontà dell’ente impositore; l’accordo di ristrutturazione, invece, richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori. Entrambe le procedure sospendono le azioni esecutive e possono portare all’esdebitazione.

Transazione fiscale e accordi di composizione negoziata

Per le imprese in crisi soggette a procedura concorsuale, il Codice della crisi consente la transazione fiscale, cioè un accordo con l’Agenzia delle Entrate per ridurre imposte, sanzioni e interessi. Con la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021, un imprenditore può attivare la procedura con l’assistenza di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per prevenire l’insolvenza e proporre piani di risanamento che includono la riduzione del carico fiscale.

Errori comuni e consigli pratici

Durante la gestione di un accertamento fiscale molte persone commettono errori che possono compromettere la difesa. Ecco i principali e come evitarli:

  1. Ignorare l’atto o ritardare la reazione: i termini per ricorrere decorrono dalla notifica e non possono essere recuperati. Contattare tempestivamente un professionista è la prima regola.
  2. Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano l’avviso per paura di aggravare la situazione. In realtà, il pagamento integrale può precludere la definizione agevolata o la difesa su vizi procedimentali.
  3. Presentare ricorso senza motivazioni specifiche: un ricorso generico è inammissibile. È necessario individuare i singoli vizi, citare le norme violate e allegare le prove.
  4. Trascurare il contraddittorio: rispondere alle comunicazioni dell’ufficio e presentare osservazioni può evitare l’emissione dell’avviso. Anche se si riceve l’avviso senza contraddittorio, è utile contestare formalmente tale omissione.
  5. Confondere gli strumenti deflattivi: accertamento con adesione, rottamazione, definizione liti pendenti e concordato sono strumenti distinti con termini e requisiti diversi. Usarli in modo improprio può comportare la decadenza dei benefici.

Tabelle riepilogative

Principali atti impugnabili e termini

Atto impugnabile (art. 19 d.lgs. 546/1992)Termine per ricorso (art. 21)Caratteristiche
Avviso di accertamento e avviso di liquidazione60 giorni dalla notificaDeve contenere motivazione, ufficio emittente, termini e modalità di impugnazione
Provvedimento irrogativo di sanzioni60 giorniIl ricorso può riguardare anche la sola sanzione
Ruolo e cartella di pagamento60 giorni (salvo ruoli esattoriali se non preceduti da avviso)Può essere impugnata per vizi propri e per vizi dell’atto presupposto
Avviso di mora, fermo amministrativo, ipoteca60 giorniAtti della riscossione soggetti a impugnazione ex art. 19
Diniego di rimborso o silenzio‑rifiuto90 giorni dal silenzioIl termine decorre dal 90° giorno successivo alla richiesta
Diniego di autotutela60 giorniLa Cassazione ha ammesso l’impugnabilità del diniego di autotutela

Percentuali e scadenze della rottamazione quater (L. 197/2022)

ElementoRegola
Periodo dei carichi definibiliCarichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 30/6/2022
Somme da pagareSolo imposta/capitale e spese di notifica/risorse; non si pagano sanzioni né interessi
Modalità di pagamentoUnica soluzione entro 31/10/2023 o in 18 rate: le prime due da pagare entro 31/10 e 30/11/2023; le altre con scadenza 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 dal 2024
ProrogheLe prime due rate considerate tempestive se pagate entro 18/12/2023 ; le rate scadute entro febbraio 2024 possono essere pagate entro 15/3/2024 senza decadenza

Percentuali della definizione delle liti pendenti (L. 197/2022)

Stato della lite al 1/1/2023Percentuale da pagare
Contribuente soccombente in primo grado90% del valore della lite
Agenzia soccombente in primo grado40%
Agenzia soccombente in secondo grado15%
Agenzia soccombente in entrambi i gradi (pendenza in Cassazione)5%
Lite avente per oggetto solo sanzioni non collegate15% se Agenzia soccombente, 40% negli altri casi

Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto un avviso di accertamento: entro quanto tempo devo presentare ricorso?

Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto . Il termine può essere sospeso se presenti un’istanza di accertamento con adesione (sospensione di 90 giorni) o se ricade nel periodo feriale (dal 1° agosto al 31 agosto). Per i dinieghi di rimborso il termine decorre dal 90° giorno successivo alla richiesta .

  1. Che cosa accade se l’ufficio non mi ha convocato per il contraddittorio preventivo?

L’omissione del contraddittorio viola l’art. 6‑bis dello Statuto e comporta la nullità dell’avviso . Anche se la normativa prevede alcune eccezioni (liquidazioni automatizzate, controlli formali, atti urgenti), la maggior parte degli avvisi di accertamento devono essere preceduti da un invito. In sede di ricorso potrai chiedere l’annullamento dell’atto.

  1. Posso utilizzare l’accertamento con adesione dopo aver ricevuto l’avviso?

Sì. Per gli atti non preceduti da contraddittorio, puoi presentare la domanda entro il termine per proporre ricorso; per gli atti preceduti da contraddittorio, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto o entro 15 giorni dalla notifica se hai presentato osservazioni . La presentazione sospende i termini per 90 giorni.

  1. Se aderisco alla rottamazione quater, posso impugnare l’avviso di accertamento?

La rottamazione riguarda esclusivamente i debiti iscritti a ruolo e non incide sugli avvisi ancora in corso di accertamento. Se l’avviso non è ancora diventato cartella, dovrai presentare ricorso o accertamento con adesione. Potrai eventualmente rottamare il debito solo dopo l’iscrizione a ruolo .

  1. Cosa succede se non pago in tempo le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento, anche per un solo giorno, determina la decadenza dai benefici e il recupero integrale delle somme originarie. Tuttavia, i decreti del 2023‑2024 hanno previsto la possibilità di regolarizzare i ritardi pagando entro il 15 marzo 2024 . Le prossime rate devono essere pagate puntualmente, altrimenti l’agente della riscossione potrà riprendere le procedure cautelari ed esecutive .

  1. Qual è la differenza tra definizione agevolata delle liti pendenti e conciliazione giudiziale?

La definizione agevolata delle liti pendenti si riferisce a controversie già pendenti al 1° gennaio 2023 e prevede percentuali fisse di pagamento . La conciliazione giudiziale, invece, può essere attivata in qualsiasi fase del processo, prevede una riduzione delle sanzioni (non delle imposte) e richiede l’accordo con l’ufficio e l’omologazione del giudice. In caso di conciliazione, non sono previste percentuali prestabilite ma si negozia l’importo.

  1. Posso impugnare un diniego di autotutela?

Sì. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di impugnare il diniego di autotutela come atto autonomo, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 . Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del diniego.

  1. È possibile sospendere l’efficacia della cartella durante il ricorso?

È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione sia all’Agente della riscossione (autotutela) sia alla Corte di giustizia tributaria. L’istanza deve dimostrare la gravità del danno e la fondatezza del ricorso. In caso di sospensione, il giudice può subordinare l’efficacia alla prestazione di garanzia (fideiussione, polizza assicurativa).

  1. Come difendersi da accertamenti bancari basati su presunzioni?

Bisogna dimostrare che i versamenti e i prelevamenti provengono da fonti non imponibili (es. finanziamenti soci, rimborsi spese, operazioni escluse). È utile predisporre un elenco delle operazioni contestate e allegare i documenti probatori. Inoltre è possibile contestare la mancanza di allegazione degli estratti conto e l’assenza di motivazione .

  1. Se ricevo un avviso dopo la scadenza dei termini di decadenza, cosa posso fare?

Occorre indicare nel ricorso che l’atto è tardivo; il giudice, verificata la violazione, annullerà l’avviso. La decadenza non può essere sanata nemmeno dal pagamento del tributo. La riforma del contraddittorio ha introdotto una proroga di 120 giorni ma solo se l’ufficio ha trasmesso l’invito nel rispetto dei termini .

  1. Il pagamento di un acconto per adesione o rottamazione interrompe la prescrizione?

Il versamento delle somme dovute con accertamento con adesione interrompe i termini di decadenza solo per l’anno interessato; se non si perfeziona l’adesione, i versamenti sono considerati acconti e l’ufficio può riprendere l’accertamento. Nel caso della rottamazione, il pagamento delle rate non sospende i termini di prescrizione per gli anni esclusi .

  1. Sono pensionato e ho solo la casa di abitazione: rischierò il pignoramento?

L’abitazione principale è impignorabile se il valore catastale non supera 120.000 euro e se non è di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). Tuttavia, l’Agenzia può iscrivere ipoteca; se il debito supera 20.000 euro, l’ipoteca può essere seguita da pignoramento. L’istanza di sospensione e l’eventuale adesione alla definizione agevolata possono scongiurare il pignoramento.

  1. Cosa succede se l’avviso è emesso a un soggetto deceduto o a una società estinta?

L’avviso notificato a un soggetto defunto è inesistente e deve essere annullato; i coeredi rispondono nei limiti dell’eredità accettata. Per le società estinte, la Cassazione ha chiarito che l’annullamento dell’avviso estende gli effetti anche ai soci, salvo prova di responsabilità personale. Occorre verificare la data di cancellazione dal registro delle imprese e opporre il vizio in ricorso.

  1. Posso ricorrere contro un preavviso di fermo amministrativo?

Sì. Il preavviso di fermo è impugnabile perché comporta un potenziale blocco del veicolo; la giurisprudenza lo considera un atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992. Nel ricorso si possono far valere vizi dell’atto presupposto e la sproporzione della misura.

  1. Se ho aderito al concordato preventivo biennale, posso fare ricorso contro un avviso su quegli anni?

L’adesione al CPB comporta l’impegno a non impugnare gli avvisi relativi ai periodi concordati, salvo errori di calcolo o irregolarità formali. Se ricevi un avviso non coerente con la proposta accettata, potrai contestare la violazione del concordato.

  1. È possibile accedere alla procedura di sovraindebitamento per ridurre i debiti fiscali?

Sì. Il Codice della crisi prevede il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione. Se la situazione economica non consente di far fronte ai debiti tributari, l’Avv. Monardo può assistere nella predisposizione della domanda. L’omologazione del piano comporta l’esdebitazione e la sospensione delle azioni esecutive.

Simulazioni e casi pratici

Esempio 1: Contestazione per difetto di contraddittorio

Il signor Rossi riceve un avviso di accertamento per Irpef e Iva relativo al 2021. L’atto fa riferimento a un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ma non allega il verbale né indica l’autore dell’atto. Rossi non aveva ricevuto alcun invito al contraddittorio. Consultando lo Statuto del contribuente, il suo avvocato rileva la violazione dell’art. 7 per assenza di motivazione e la violazione dell’art. 6‑bis per mancato contraddittorio . Nel ricorso Rossi chiede l’annullamento integrale dell’avviso. Il giudice, ritenendo fondate le eccezioni, annulla l’atto e condanna l’Agenzia alle spese.

Esempio 2: Ricorso per presunzioni bancarie

L’impresa Bianchi S.r.l. subisce un controllo bancario: l’ufficio contesta prelevamenti per 300.000 euro su conti societari. L’avviso presuppone che i prelevamenti rappresentino ricavi occultati. Tuttavia, Bianchi dimostra che i prelevamenti sono restituzioni di finanziamenti soci e pagamenti di fornitori già fatturati. Poiché i singoli prelievi non superano la soglia di 1.000 euro al giorno o 5.000 euro al mese, la presunzione non opera . Il giudice, accogliendo le prove, annulla l’accertamento.

Esempio 3: Rottamazione quater

La signora Verdi ha debiti iscritti a ruolo per 40.000 euro (capitale 20.000 euro, sanzioni 10.000 euro, interessi 10.000 euro) relativi agli anni 2015‑2017. Con la rottamazione quater, paga solo il capitale e le spese di notifica, pari a 20.500 euro. Sceglie il pagamento rateale: verserà 18 rate trimestrali dal 2024 al 2028 . Grazie alle proroghe dei decreti del 2023, paga le prime rate entro il 15 marzo 2024 senza decadere dai benefici.

Esempio 4: Definizione agevolata di lite pendente

La società Alfa S.p.A. ha una controversia con l’Agenzia relativa all’Ires 2019. In primo grado la società ha vinto; l’Agenzia ha impugnato la sentenza. Poiché al 1° gennaio 2023 la lite era pendente in secondo grado con soccombenza dell’Agenzia, Alfa può definire la lite versando il 15% del valore della controversia . La società presenta domanda di definizione e versa la prima rata: il procedimento è sospeso; alla definizione, la lite si estingue e la sanzione è ridotta.

Conclusione

L’accertamento fiscale è un atto complesso che può avere un impatto significativo sulla vita dei contribuenti. Conoscere i propri diritti, i vizi che rendono un avviso nullo, i termini da rispettare e gli strumenti deflattivi disponibili è essenziale per difendersi in modo efficace. La riforma fiscale degli ultimi anni ha potenziato il ruolo del contraddittorio, ha introdotto nuovi istituti come il concordato preventivo biennale e ha reso più vantaggiosi gli strumenti deflativi. Allo stesso tempo, le pronunce recenti della Cassazione hanno rafforzato la tutela del contribuente, imponendo all’Amministrazione di motivare gli atti, allegare la documentazione e rispettare le procedure di notifica .

Per non incorrere in errori e per valorizzare ogni strumento difensivo, è opportuno affidarsi a professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti coordinano a livello nazionale le migliori strategie di difesa: dall’analisi dell’atto al ricorso, dalla sospensione delle esecuzioni alla negoziazione con l’Agenzia, fino alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata. Intervengono con tempestività per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, costruendo soluzioni personalizzate per ogni situazione.

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