Comunicazione Di Irregolarità Per Iva Periodica Versata In Misura Inferiore A Quella Comunicata Nella Lipe: Difesa Legale

Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità perché l’IVA periodica risulta versata in misura inferiore a quella indicata nella LIPE è uno di quei passaggi che molti contribuenti sottovalutano all’inizio e che, invece, possono trasformarsi rapidamente in un problema serio. Il punto decisivo è questo: quando l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati delle liquidazioni periodiche IVA con i versamenti eseguiti, l’eventuale scostamento non viene letto come una semplice disattenzione contabile, ma come un possibile debito IVA non assolto, suscettibile di sfociare in iscrizione a ruolo, cartella, interessi, sanzioni e, nei casi più gravi, persino in profili penal-tributari collegati all’omesso versamento dell’IVA dichiarata. L’errore, quindi, non sta solo nel “non aver pagato abbastanza”, ma spesso anche nel non aver reagito bene e in tempo alla prima comunicazione.

Il tema è diventato ancora più delicato perché il sistema dei controlli automatizzati sulle LIPE è ormai stabile da anni, e l’Agenzia delle Entrate, prima della comunicazione di irregolarità vera e propria, rende disponibili al contribuente eventuali anomalie tramite una lettera di compliance nel Cassetto fiscale e nel servizio Fatture e Corrispettivi. Questo significa che la difesa efficace, oggi, non coincide solo con il ricorso in giudizio: in molti casi passa prima di tutto da verifiche documentali puntuali, istanze in autotutela, assistenza CIVIS, correzione degli errori dichiarativi, ricostruzione dei versamenti F24, e solo dopo — se necessario — dal contenzioso o dagli strumenti di gestione della crisi del debito fiscale.

Nel taglio pratico di questo articolo ci collochiamo volutamente dal lato del debitore-contribuente. Il punto di vista corretto, infatti, non è quello dell’ufficio che contesta, ma quello di chi deve capire: l’atto è fondato oppure no?; l’IVA è realmente rimasta impagata oppure è stata pagata male, tardi o con codici errati?; la LIPE era sbagliata ma la dichiarazione annuale ha corretto il dato?; conviene chiudere subito, chiedere la rideterminazione, rateizzare, attendere la successiva cartella per contestare il merito, oppure impostare una strategia più ampia di risanamento del debito fiscale?. La risposta cambia da caso a caso, e sbagliare strada all’inizio significa spesso pagare di più, difendersi peggio e perdere strumenti utili.

In questo contesto assume rilievo il lavoro di uno studio realmente integrato tra competenze tributarie, bancarie e della crisi.

L’Autore dell’articolo e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Tradotto in termini operativi, questo significa che l’assistenza non dovrebbe fermarsi alla semplice lettura del “bonario”. Uno staff di questo tipo può intervenire in modo concreto per: analizzare l’atto, verificare la correttezza dell’addebito, reperire e ricostruire i versamenti, predisporre istanze di sgravio o autotutela, inoltrare pratiche tramite CIVIS, impostare rateazioni, valutare ricorsi e difese giudiziali, trattare con l’Amministrazione o con l’Agente della riscossione, e — quando il problema fiscale si inserisce in una crisi più ampia — costruire soluzioni di sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata o composizione negoziata.

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Quadro normativo e giurisprudenziale

La base normativa del problema parte dall’obbligo di trasmettere la LIPE, cioè la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, introdotto dall’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010. I soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche; il calendario, alla data del 18 giugno 2026, prevede in via generale l’invio entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con due particolarità rilevanti: la comunicazione del secondo trimestre si presenta entro il 30 settembre, mentre quella dell’ultimo trimestre entro l’ultimo giorno di febbraio. Questo assetto deriva anche dalle modifiche normative intervenute sul calendario fiscale, tra cui quelle richiamate dal D.L. n. 115/2022 e dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Sul piano pratico, la LIPE non fotografa il fatto materiale del versamento, ma i dati contabili della liquidazione. Non a caso, nelle FAQ ufficiali l’Agenzia chiarisce che nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi. Questo è un passaggio cruciale per comprendere la genesi della comunicazione di irregolarità: il sistema legge da un lato il debito periodico comunicato e dall’altro i versamenti F24 rilevati; se i due dati non combaciano, il contribuente può ricevere prima una segnalazione di compliance e poi una comunicazione di irregolarità per insufficiente versamento rispetto a quanto dichiarato nella LIPE.

La violazione può presentare due piani distinti, che spesso vengono confusi. Il primo piano è quello comunicativo: l’omessa, incompleta o infedele LIPE è sanzionata, ai sensi dell’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro quindici giorni dalla scadenza o, nello stesso termine, viene trasmessa la comunicazione corretta. Il secondo piano è quello sostanziale: se l’IVA dovuta per il periodo non è stata pagata, o è stata pagata in misura inferiore, scatta la sanzione per omesso o tardivo versamento.

Su questo secondo piano bisogna essere aggiornati, perché dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento d’imposta, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, è passata al 25% dell’importo non versato. Nelle comunicazioni di irregolarità relative al controllo automatizzato, se il contribuente regolarizza nei termini, la sanzione resta ridotta a un terzo di quella ordinaria: in pratica, oggi l’Agenzia stessa indica l’aliquota ridotta dell’8,33% dell’imposta dovuta. È una novità molto importante, perché una parte della prassi professionale continua ancora a ragionare con il vecchio schema del 30% ridotto al 10%, che non è più corretto per le violazioni commesse da settembre 2024 in avanti.

Il controllo è eseguito dall’Agenzia delle Entrate mediante procedure automatizzate. L’Agenzia spiega in modo espresso che il controllo automatico riguarda anche le Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, e precisa che, per queste, prima della comunicazione di irregolarità le incoerenze vengono rese disponibili tramite una specifica lettera di invito alla compliance. La logica del sistema, quindi, è questa: anomalia LIPE → compliance → comunicazione di irregolarità → eventuale iscrizione a ruolo/cartella se il contribuente non chiarisce o non paga.

Sotto il profilo del rapporto tra automazione e garanzie del contribuente, la giurisprudenza di legittimità è molto utile. La Corte di cassazione ha più volte affermato che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere legittima anche senza preventivo avviso bonario quando il computo deriva direttamente dalla legge e non vi sono questioni interpretative o incertezze rilevanti. La Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 677 del 10 gennaio 2025, ha ribadito che per importi il cui calcolo discende direttamente dalla legge non è necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario. Questo principio è molto sfavorevole per il contribuente quando il problema è un omesso pagamento “puro”, ma non chiude ogni spazio difensivo.

Infatti, la stessa elaborazione della Cassazione delimita il perimetro dell’automatismo. Le rassegne ufficiali del Massimario richiamano il principio secondo cui il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è imposto in modo indiscriminato per tutti i controlli automatizzati: diventa invece rilevante quando dal controllo emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In altre parole, se non si tratta di un semplice raffronto numerico tra quanto dichiarato e quanto versato, ma di una vera questione giuridica, interpretativa o ricostruttiva, la difesa del contribuente si rafforza sensibilmente.

Questo confine emerge in modo ancora più netto nella giurisprudenza più recente sul disconoscimento di crediti. Nella sentenza n. 11359 del 29 aprile 2024, riportata nella rassegna ufficiale della Cassazione, è stato riaffermato che il controllo automatizzato serve a rilevare errori materiali o di calcolo e non può essere usato per risolvere questioni giuridiche; di conseguenza, il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire tramite semplice cartella senza un previo atto di recupero o almeno un avviso. Questa massima è decisiva nelle situazioni in cui l’insufficiente pagamento IVA derivi non da un mancato versamento volontario, ma da una compensazione ritenuta illegittima, da un credito poi disconosciuto o da un errore nel trattamento di eccedenze detraibili.

Sempre in ottica difensiva, va ricordata l’ordinanza della Cassazione, Sez. Tributaria, n. 17536 del 30 giugno 2025, secondo cui l’avviso di irregolarità non rientra, in via generale, tra gli atti tipici indicati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; per questo la sua impugnazione è normalmente facoltativa, e la mancata impugnazione non determina la cristallizzazione del merito della pretesa. In pratica, se il contribuente non impugna il bonario, potrà ancora contestare il merito del debito con l’opposizione alla successiva cartella. È un principio di enorme rilievo strategico: impedisce di trasformare ogni comunicazione di irregolarità in un ricorso immediato e consente, in molti casi, una difesa prima amministrativa e poi, se serve, giudiziale.

A completare il quadro c’è la giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2023, ha affermato che anche nelle sanzioni amministrative tributarie opera il principio di proporzionalità, chiarendo che, tra le circostanze da considerare per la riduzione della sanzione, possono rilevare la buona fede del contribuente e l’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito. La stessa Corte, con la sentenza n. 93 del 2025, ha ribadito che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie in ambito IVA. Questi arresti non cancellano automaticamente le sanzioni nelle comunicazioni di irregolarità LIPE, ma rafforzano la linea difensiva fondata su errore scusabile, assenza di intenti evasivi, regolarizzazione spontanea, duplicazioni o scostamenti meramente formali.

Notifica e procedura passo per passo

Quando l’Agenzia delle Entrate rileva una divergenza tra l’IVA periodica dichiarata nelle LIPE e i versamenti effettivamente acquisiti nei sistemi, il primo passaggio, di regola, non è la comunicazione con richiesta di pagamento, ma una lettera di compliance resa disponibile al contribuente. Secondo la guida ufficiale, tali anomalie vengono pubblicate sia nel Cassetto fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”, sia nel servizio Fatture e Corrispettivi, sempre nella sezione dedicata alle comunicazioni dell’Agenzia. In molti casi il contribuente scopre qui il problema, prima ancora della formale irregolarità.

Se il disallineamento non viene risolto o spiegato, segue la comunicazione di irregolarità. Le comunicazioni possono essere recapitate con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente, via PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC, oppure trasmesse attraverso il canale telematico all’intermediario che ha inviato la dichiarazione, quando siano state barrate le apposite caselle per la ricezione degli avvisi telematici. L’intermediario, in tal caso, ha l’obbligo di informare tempestivamente il contribuente. Questo dato operativo è tutt’altro che secondario, perché una parte importante del contenzioso nasce dal fatto che il cliente sostiene di “non aver ricevuto nulla”, mentre l’avviso è stato regolarmente reso disponibile al professionista incaricato.

Dal momento in cui la comunicazione è ricevuta, il contribuente deve muoversi con criteri molto precisi. Le pagine aggiornate dell’Agenzia indicano che, per le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato, il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione; in caso di avviso telematico all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione, il termine è di 90 giorni dal momento in cui l’avviso è reso disponibile. Entro questi termini, il contribuente può decidere se pagare, chiedere il riesame, dimostrare l’errore dell’ufficio, oppure impostare una regolarizzazione/rateazione.

La regolarizzazione tempestiva consente di beneficiare della sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria. Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come già detto, ciò significa una sanzione dell’8,33% invece del 25%. La pretesa contenuta nella comunicazione, quindi, normalmente comprende: imposta, interessi e sanzione ridotta. Se il contribuente non si attiva entro i termini, perde il beneficio e il debito può essere iscritto a ruolo.

Sul piano della rateazione, la disciplina attuale è più favorevole rispetto al passato. Le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità possono oggi essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, come chiarito sia dalle pagine di servizio dell’Agenzia, sia dai provvedimenti attuativi che richiamano l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 nel testo aggiornato. Sulle rate successive alla prima maturano interessi di rateazione; la guida ufficiale indica il tasso del 3,5% annuo, calcolato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

La disciplina conosce anche il cosiddetto lieve inadempimento, molto importante per chi sta pagando a rate e teme di decadere dal beneficio per scostamenti minimi. L’Agenzia chiarisce che non si decade dalla rateazione, tra l’altro, se la rata viene pagata con una frazione non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro, oppure con lieve tardività: non superiore a 7 giorni per la prima rata, oppure entro il termine di pagamento della rata successiva — o entro 90 giorni in caso di ultima rata — per le altre rate. In questi casi si procede all’iscrizione a ruolo della sola frazione dovuta, interessi e sanzione, salvo ravvedimento entro i termini indicati.

È bene ricordare anche una novità di contesto che incide sulla tempistica percepita dai contribuenti: l’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024 ha previsto la sospensione dell’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Significa che l’assenza di comunicazioni in quei periodi non implica la chiusura della posizione, ma solo una sospensione amministrativa degli invii. Per chi assiste contribuenti con più posizioni aperte, questo serve a ricostruire correttamente le tempistiche reali di arrivo degli atti.

Se il contribuente non paga e non chiarisce, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo delle somme residue e può seguire la cartella di pagamento. Da quel momento lo scenario cambia: non si è più nella fase “bonaria”, ma nella riscossione coattiva. È proprio qui che diventano rilevanti strumenti diversi, come la contestazione giudiziale della cartella, la rateazione della riscossione, o — per i carichi già affidati all’Agente della riscossione — le eventuali definizioni agevolate di volta in volta aperte dal legislatore.

Infine, il contribuente deve sapere che il tema LIPE può, in casi estremi, essere la spia di un problema più grave. Se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale non viene versata e supera la soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta, l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 — nel testo vigente richiamato in Gazzetta Ufficiale — collega all’omesso versamento dell’IVA un rischio penale, salvo che il debito sia in corso di estinzione mediante rateazione nei limiti previsti dalla norma. Non tutte le comunicazioni LIPE sfociano in questo scenario, naturalmente; ma ogni irregolarità periodica rilevante dovrebbe essere letta anche in chiave preventiva, per evitare di trasformare un disallineamento contabile in una contestazione molto più grave a fine ciclo annuale.

Difese e strategie legali

La prima regola difensiva è non confondere i casi. Una comunicazione di irregolarità per IVA periodica versata in misura inferiore a quella comunicata nella LIPE può derivare da almeno cinque scenari molto diversi tra loro: IVA effettivamente non pagata; IVA pagata in ritardo; IVA pagata con codici o periodi errati; LIPE compilata in modo errato; credito o compensazione gestiti in modo contestato dall’ufficio. Trattare tutti questi casi come se fossero identici è il modo più sicuro per impostare male la difesa.

Quando l’IVA è stata realmente omessa, la strategia difensiva non può consistere nel negare l’evidenza. In questi casi lo studio legale serio lavora su tre fronti: ridurre il costo sanzionatorio, evitare l’iscrizione a ruolo se possibile, e valutare la sostenibilità del pagamento rispetto alla situazione finanziaria complessiva del contribuente. Se la comunicazione è corretta, il pagamento nei termini con sanzione ridotta, o la rateazione, sono spesso la soluzione più efficiente. Se invece il problema è l’incapacità finanziaria di pagare, il professionista deve capire subito se ci si trova davanti a un episodio isolato o a una crisi fiscale strutturale.

Diverso è il caso in cui l’IVA sia stata sì pagata, ma tardivamente. Qui conta molto la ricostruzione documentale. L’Agenzia chiarisce che nel quadro VP non si indicano i versamenti, neppure quelli tardivi; per questo può accadere che la LIPE “esponga correttamente il debito”, ma il versamento sia arrivato dopo, magari prima della comunicazione. In una situazione del genere, la difesa non consiste nel sostenere che il debito non esisteva, bensì nel dimostrare quando è stato pagato, con quale F24, per quale periodo, e con quali eventuali sanzioni già assolte. È il classico caso in cui l’assistenza amministrativa tempestiva evita che un pagamento già fatto venga duplicato o letto in modo scorretto.

Un altro scenario molto frequente riguarda gli errori di compilazione dell’F24. Le istruzioni dell’Agenzia ricordano che gli errori più ricorrenti riguardano proprio codice tributo, periodo di riferimento e codice fiscale. Sul fronte IVA periodica, la ricerca ufficiale dei codici tributo conferma l’uso dei codici 6001, 6002, 6003… per i versamenti mensili, e le FAQ LIPE richiamano gli ordinari codici tributo per i relativi versamenti. Se, per esempio, un debito del mese di gennaio viene versato con un codice o un anno di riferimento errato, il sistema automatizzato può non imputarlo correttamente al periodo oggetto di LIPE e generare una comunicazione di irregolarità formalmente plausibile ma sostanzialmente errata o almeno rettificabile.

In questi casi la linea da seguire è quasi sempre amministrativa prima che processuale: reperimento di copia dell’F24, quietanza, eventuale richiesta di correzione della delega, istanza CIVIS o di riesame, allegazione puntuale della documentazione. L’utilizzo di CIVIS è espressamente previsto per chiedere assistenza sulle comunicazioni e sugli avvisi telematici, e da maggio 2026 l’Agenzia segnala anche la possibilità di una seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici, elemento pratico molto utile quando il primo riscontro non abbia risolto il problema.

Un capitolo a parte riguarda gli errori LIPE. Se la liquidazione periodica è stata comunicata male, ma il contribuente intende correggere o integrare i dati omessi, incompleti o errati, le istruzioni della dichiarazione IVA chiariscono che il quadro VH va compilato proprio per inviare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni periodiche. Sul piano operativo, questo può essere decisivo quando l’irregolarità dipende da una LIPE sbagliata e non da un versamento mancante. Naturalmente bisogna distinguere il profilo dichiarativo da quello sanzionatorio: la correzione del dato non cancella automaticamente ogni conseguenza, ma può neutralizzare o ridimensionare la contestazione se il problema era a monte un errore di comunicazione.

Molto delicata, poi, è la difesa nei casi in cui l’Agenzia contesti un’insufficienza di versamento che, in realtà, discende dal disconoscimento di un credito, di una eccedenza detraibile, o di una compensazione. Qui non si è più davanti a un mero automatismo aritmetico. La giurisprudenza di legittimità, come visto, ha affermato che il controllo automatizzato non può essere usato per dirimere questioni giuridiche e che il disconoscimento di un credito non può avvenire mediante semplice cartella senza adeguato previo atto. Per il difensore del contribuente questo significa una cosa molto concreta: bisogna verificare se l’ufficio abbia davvero qualificato il caso come “mancato pagamento” quando in realtà sta contestando un titolo di credito o di compensazione. Se è così, il margine di contestazione è serio.

Sul terreno dell’autotutela, il quadro è stato rivisto dal D.Lgs. n. 219/2023 e dalle istruzioni operative dell’Agenzia del novembre 2024. La circolare n. 21/E richiama, tra le ipotesi tipiche di intervento, l’evidente errore logico, la doppia imposizione, e la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi. In una comunicazione LIPE questo si traduce in un principio semplice: quando l’errore dell’ufficio è oggettivo, documentabile e manifesto, la strada dell’autotutela non va considerata una cortesia sperata, ma un vero strumento tecnico da attivare subito e con metodo. Va però usato bene, perché la stessa Agenzia ricorda che non sempre sussiste un obbligo di autotutela e che, in alcuni casi, la mancata impugnazione dell’atto definitivo limita fortemente le possibilità successive.

Dal punto di vista processuale, la comunicazione di irregolarità non va quasi mai trattata come se fosse già il processo. La Cassazione ha ribadito nel 2025 che la sua impugnazione è normalmente facoltativa e che la mancata impugnazione non impedisce di contestare il merito con l’opposizione alla cartella successiva. Sul piano strategico questo consente allo studio legale di valutare se convenga chiudere subito in sede amministrativa, oppure attendere la cartella per far valere vizi sostanziali e processuali più articolati, senza “bruciare” difese inutilmente su un atto che, in via generale, non cristallizza la pretesa.

Ciò non significa, però, che ogni omissione dell’avviso preventivo sia irrilevante. Le rassegne ufficiali della Cassazione mostrano come l’assenza della comunicazione sia considerata una mera irregolarità solo quando il controllo resta nell’ambito del mero riscontro aritmetico; se invece emergono incertezze su aspetti rilevanti, o l’ufficio affronta un vero problema giuridico, il difensore deve verificare se la procedura sia stata utilizzata in modo improprio. È qui che la differenza tra difesa standard e difesa qualificata diventa concreta: non basta leggere la comunicazione, bisogna capire che cosa l’ufficio sta realmente facendo sotto l’etichetta del controllo automatizzato.

Strumenti alternativi di definizione e gestione della crisi

Non sempre la migliore difesa è “fare causa”. In materia di comunicazioni di irregolarità LIPE, esistono diversi strumenti alternativi che vanno scelti in base allo stadio della vicenda, all’effettiva fondatezza dell’addebito e alla situazione economica del contribuente.

Tabella di orientamento rapido

SituazioneStrumento più adattoQuando convieneFonte
Errore dell’ufficio evidente, pagamento già effettuato, periodo/codice erratoCIVIS, istanza di riesame, autotutelaSubito, prima del pagamento inutile o della cartella
Debito effettivamente dovuto ma sostenibilePagamento entro termine con sanzione ridottaSe si vuole chiudere la posizione con costo minore
Debito dovuto ma non sostenibile in unica soluzioneRateazione della comunicazioneSe serve evitare il ruolo e diluire il carico
Debito già iscritto a ruolo/cartellaRottamazione/quando attiva, rateazione riscossione, ricorso sulla cartellaSe si è oltre la fase bonaria
Debito fiscale inserito in crisi personale o aziendaleCCII: ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, composizione negoziataSe il problema fiscale è solo una parte di una crisi più ampia

Il primo strumento alternativo è il ravvedimento operoso, ma con una precisazione importante: il ravvedimento è davvero efficace prima che l’irregolarità venga formalizzata o, nei casi di lieve inadempimento delle rate, entro i termini che evitano l’iscrizione a ruolo. La scheda ufficiale dell’Agenzia riepiloga la riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso, chiarendo, per esempio, che la regolarizzazione entro quattordici giorni comporta un abbattimento molto significativo della sanzione. Per il professionista, il ravvedimento è la prima mossa da valutare quando il cliente si accorge dello scoperto prima che la comunicazione arrivi o quando vuole sanare immediatamente un lieve tardivo pagamento di rata, senza aprire un contenzioso inutile.

Il secondo strumento è la rateazione della comunicazione di irregolarità. Come già visto, oggi la disciplina consente fino a 20 rate trimestrali. Questa soluzione ha un valore strategico enorme perché blocca la trasformazione immediata del debito in ruolo, consente di conservare la riduzione sanzionatoria e, se gestita correttamente, permette di programmare i flussi finanziari. Qui il ruolo dello studio legale e del commercialista è duplice: verificare che l’importo sia corretto prima di rateizzare e poi assistere il contribuente nella gestione delle scadenze, soprattutto per evitare la decadenza, che in un contesto imprenditoriale può innescare rapidamente ulteriori problemi di riscossione.

Il terzo livello si apre quando il debito passa alla riscossione. A quel punto, e solo a quel punto, entrano in gioco le definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Alla data del 18 giugno 2026, le informazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione indicano che è attiva la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025, relativa ai carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026; sono inoltre ancora rilevanti la Rottamazione-quater e la relativa riammissione prevista dalla Legge n. 15/2025 per i casi disciplinati dalla normativa ufficiale. Ma il punto tecnico da non sbagliare è un altro: queste misure non riguardano la comunicazione “bonaria” in sé, bensì i carichi già affidati all’Agente della riscossione. Quindi la loro utilità dipende dal fatto che il contribuente sia già arrivato alla fase della cartella o del ruolo.

Per chi si trova in sovraindebitamento o in una crisi fiscale non più gestibile con i soli strumenti ordinari, il quadro cambia ancora e si sposta sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il D.Lgs. n. 14/2019, come modificato, disciplina oggi gli strumenti di regolazione della crisi del debitore non fallibile e del consumatore; in Gazzetta Ufficiale e nella giurisprudenza di merito più recente si ritrovano, tra gli istituti rilevanti, la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti, il concordato minore, la liquidazione controllata e, nei casi previsti dalla legge, l’esdebitazione. La stessa normativa del 2023 che ha definito gli avvisi bonari richiamava espressamente la possibilità di gestire il debito tributario, anche falcidiato, nell’ambito delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ha un interesse particolare quando il contribuente è una persona fisica, magari professionista o ex imprenditore, che ha accumulato debiti fiscali, bancari e contributivi non più sostenibili. La giurisprudenza di merito del 2026 mostra l’applicazione concreta dello strumento: ad esempio, il Tribunale di Latina, con sentenza pubblicata il 3 giugno 2026, si è pronunciato in una procedura qualificata espressamente come accordo/ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019. Questa non è una scorciatoia, ma una procedura giudiziale seria, che può però rappresentare una via reale per ricondurre il debito fiscale entro un piano sostenibile.

La liquidazione controllata è invece lo strumento da valutare quando non esistono i margini per un piano di ristrutturazione, ma si vuole evitare che l’aggressione esecutiva disordinata dei creditori travolga definitivamente il debitore. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 22 maggio 2026, e diversi altri tribunali nel 2026 hanno dato applicazione concreta a questa procedura. La normativa del CCII chiarisce inoltre che, se la domanda è proposta da un creditore, non si apre la liquidazione controllata se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. È un dato tecnico utile per valutare la pressione processuale effettiva che un singolo creditore può esercitare.

Per le imprese, soprattutto se la comunicazione LIPE è uno solo dei segnali di una crisi di liquidità più ampia, rileva la composizione negoziata della crisi, che consente all’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di perseguire il risanamento con l’ausilio di un esperto che agevoli le trattative con creditori e altri soggetti interessati. Le fonti istituzionali del sistema camerale descrivono la composizione negoziata come uno strumento finalizzato al risanamento tramite accordo e ristrutturazione del debito; la prassi giudiziaria del 2024-2026 mostra inoltre che il tribunale può confermare o concedere misure protettive per favorire le trattative. È lo strumento giusto non quando il problema è il singolo avviso bonario, ma quando quel bonario segnala che l’impresa sta entrando in una fase di tensione seria e strutturale.

Errori ricorrenti, tabelle operative e simulazioni pratiche

L’esperienza pratica insegna che le comunicazioni LIPE non nascono sempre da evasione o da omissione volontaria. Moltissime derivano da errori “banali” che, però, dal punto di vista del controllo automatizzato producono effetti identici a un vero omesso versamento.

Tabella dei riferimenti essenziali

TemaRegola attuale utile al contribuente
Obbligo LIPEComunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche IVA
Scadenze LIPEUltimo giorno del secondo mese successivo; II trimestre entro 30 settembre; IV trimestre entro fine febbraio
Sanzione per LIPE omessa/errataDa 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se corretta entro 15 giorni
Sanzione per omesso/tardivo versamento25% per violazioni dal 1° settembre 2024
Sanzione ridotta in comunicazione1/3 della sanzione ordinaria = 8,33%
Termine per pagare/chiarire60 giorni dal ricevimento; 90 giorni se avviso telematico all’intermediario
RateazioneFino a 20 rate trimestrali di pari importo
Lieve inadempimentoNon oltre 3% e 10.000 euro; 7 giorni per prima rata; fino alla rata successiva o 90 giorni per l’ultima
Correzione dati LIPEQuadro VH nella dichiarazione IVA per integrare/correggere dati omessi o errati
AutotutelaRilevante in caso di errore logico evidente, doppia imposizione, errore manifesto

Gli errori più comuni

Il primo errore tipico è il versamento con codice tributo o periodo sbagliato. L’Agenzia segnala espressamente che gli errori più ricorrenti nel modello F24 riguardano proprio codice tributo e periodo di riferimento; sul versante IVA, i codici 6001, 6002 e seguenti sono quelli ordinari per i versamenti mensili. Un F24 compilato male può dare l’illusione, nel gestionale interno del contribuente, di aver “già pagato”, mentre per il sistema dell’Agenzia quel pagamento non viene abbinato al debito giusto.

Il secondo errore è la LIPE corretta nella logica contabile ma non allineata ai tempi del pagamento. Poiché il quadro VP non accoglie i versamenti, neppure quelli tardivi, un contribuente può aver pagato poche settimane dopo la scadenza e tuttavia ricevere un’irregolarità perché la fotografia del sistema resta quella del debito periodico dichiarato e del pagamento non ancora utilmente correlato. Qui la difesa corretta non è “negare il debito”, ma documentare la tempestività relativa del pagamento, gli eventuali interessi/sanzioni già versati e chiedere il ricalcolo della pretesa residua.

Il terzo errore è la confusione tra errore LIPE ed errore di versamento. Se il professionista corregge il quadro VH ma non ricostruisce l’F24, o viceversa, rischia di lavorare solo su metà del problema. La strategia difensiva deve sempre scindere: dato liquidatorio, dato dichiarativo, dato di versamento, prova documentale. Solo quando questi quattro livelli tornano coerenti si può capire se la comunicazione sia corretta, solo parzialmente corretta, o del tutto infondata.

Il quarto errore è pagare subito senza verificare. La comunicazione di irregolarità non è, di per sé, una sentenza. Se c’è un errore evidente, una duplicazione, un F24 non correttamente imputato, una LIPE integrabile, o un credito gestito male dal sistema, pagare senza controllo significa spesso consolidare una perdita evitabile. La via corretta è sempre: acquisire la comunicazione, controllare la posizione fiscale, confrontare LIPE, registri, F24, quietanze, dichiarazione IVA e quadro VH, e solo allora decidere il da farsi.

Simulazione di un caso semplice

Caso A. Un contribuente mensile indica nella LIPE di gennaio un debito IVA di 12.000 euro. Il versamento non viene eseguito entro il termine ordinario, ma il contribuente versa 12.000 euro venti giorni dopo, con F24 corretto. Successivamente riceve una comunicazione di irregolarità.

Analisi. In un caso così, la LIPE non è necessariamente errata: fotografa un debito di 12.000 euro. L’irregolarità nasce perché al controllo il debito risulta non versato nei tempi considerati dal sistema. Se il pagamento tardivo è già intervenuto, il professionista deve verificare se la comunicazione continui a chiedere l’intera imposta o solo sanzioni e interessi. Se l’imposta è ancora integralmente richiesta, la difesa amministrativa deve allegare F24 e quietanza, chiedendo la rettifica dell’imposta ed eventualmente il ricalcolo delle sole componenti accessorie. Se invece il pagamento non era stato accompagnato da ravvedimento, andranno verificate le sanzioni dovute in misura corretta.

Simulazione di errore F24

Caso B. Una società trimestrale comunica nella LIPE del primo trimestre un debito di 18.500 euro, ma paga mediante F24 indicando un anno di riferimento errato o un codice non coerente con il periodo.

Analisi. Il debito può risultare “non pagato” agli occhi del controllo automatizzato, pur essendo finanziariamente uscito dal conto della società. In questo scenario la linea giusta è quasi sempre istanza di correzione e/o riesame con documentazione integrale: F24, quietanza bancaria, evidenza del conto, prospetto di liquidazione, LIPE inviata, bilancio di verifica IVA del periodo. In assenza di un corretto abbinamento, il sistema continua a produrre mismatch. Da qui l’importanza del controllo tecnico sui codici e sul periodo indicato, che l’Agenzia stessa segnala tra gli errori più frequenti.

Simulazione di LIPE errata ma versamento corretto

Caso C. Un professionista versa regolarmente l’IVA periodica, ma il consulente trasmette una LIPE con debito maggiore per errore materiale. Arriva poi comunicazione di irregolarità per “IVA versata in misura inferiore a quella comunicata”.

Analisi. Questo è il caso classico in cui il problema non è il versamento, ma la comunicazione. Bisogna dimostrare che la liquidazione corretta non coincideva con il dato trasmesso, e usare — se necessario — il quadro VH nella dichiarazione annuale per correggere il dato LIPE. Se il contribuente ha versato l’IVA effettivamente dovuta, la difesa deve puntare a eliminare la pretesa d’imposta e, semmai, confinare la vicenda alla sola violazione comunicativa, che ha una disciplina sanzionatoria distinta e generalmente molto meno pesante del presunto omesso versamento.

Simulazione di crisi fiscale vera

Caso D. Una microimpresa riceve più comunicazioni LIPE ravvicinate per importi complessivi superiori a 80.000 euro, non ha liquidità per il pagamento, ha già esposizioni con banche e fornitori e teme l’arrivo delle cartelle.

Analisi. Qui la difesa non può limitarsi alla singola comunicazione. Occorre verificare immediatamente se conviene: chiudere le posizioni più contestabili in autotutela; rateizzare quelle corrette; e, parallelamente, impostare uno strumento di crisi tra concordato minore, liquidazione controllata o composizione negoziata, a seconda della struttura del debitore e della possibilità di risanamento. La soluzione giuridica efficace, in questi casi, non è sempre quella che abbatte subito la singola comunicazione, ma quella che impedisce che la sommatoria di avvisi, cartelle e azioni esecutive comprometta definitivamente l’attività o il patrimonio personale.

FAQ operative

Che cos’è, in concreto, una comunicazione di irregolarità LIPE?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate segnala che l’IVA periodica risultante dalle liquidazioni periodiche comunicate non risulta versata, o risulta versata in misura inferiore, sulla base del controllo automatizzato dei dati disponibili.

Prima della comunicazione di irregolarità arriva sempre qualcosa?

Di regola l’Agenzia rende disponibili le eventuali incoerenze tramite una lettera di compliance pubblicata nel Cassetto fiscale e nel servizio Fatture e Corrispettivi.

Se la LIPE è giusta ma ho pagato in ritardo, posso difendermi?

Sì. Va dimostrato il pagamento effettivamente eseguito, con F24 e quietanza; la difesa potrà puntare a evitare la duplicazione dell’imposta e a rideterminare, se del caso, solo interessi e sanzioni dovuti.

Se ho pagato con codice tributo o anno sbagliato, il debito si considera non pagato?

Per il controllo automatizzato può risultare disallineato. Proprio per questo bisogna attivarsi con riesame e documentazione, perché tra gli errori più frequenti l’Agenzia indica proprio codice tributo e periodo di riferimento.

Quanto tempo ho per reagire?

Le pagine aggiornate dell’Agenzia indicano 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure 90 giorni in caso di avviso telematico all’intermediario.

La sanzione è ancora del 10 per cento?

No, non come regola generale per le violazioni più recenti. Dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è pari al 25%, e nelle comunicazioni di irregolarità la riduzione a un terzo porta oggi all’8,33%.

Posso rateizzare la comunicazione?

Sì. Attualmente le somme richieste possono essere rateizzate fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Se salto una rata per pochi giorni decado subito?

Non necessariamente. Opera il lieve inadempimento nei limiti indicati dall’Agenzia: 7 giorni per la prima rata, fino alla rata successiva o 90 giorni per l’ultima, oltre alle tolleranze per il modesto insufficiente versamento.

Se la LIPE era proprio sbagliata, come si corregge?

Sul piano dichiarativo, attraverso la dichiarazione IVA annuale e la compilazione del quadro VH per integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni periodiche.

La correzione del quadro VH cancella automaticamente ogni sanzione?

No. Può correggere il dato dichiarativo e incidere sulla fondatezza della pretesa, ma non elimina automaticamente ogni profilo sanzionatorio; serve una verifica specifica del caso.

Posso usare CIVIS?

Sì. I contribuenti e gli intermediari possono usare CIVIS per chiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici, e dal maggio 2026 l’Agenzia segnala anche la possibilità di una seconda richiesta di assistenza per quelle tipologie di atti.

Ha senso fare subito autotutela?

Sì, quando c’è un errore evidente e documentabile. La circolare n. 21/E del 2024 richiama, tra i casi tipici, l’errore logico evidente e la doppia imposizione.

Se non impugno subito il bonario, perdo il diritto di difendermi?

In via generale no. La Cassazione ha ribadito che l’impugnazione dell’avviso di irregolarità è normalmente facoltativa e che il merito può essere contestato con l’impugnazione della successiva cartella.

L’Agenzia può sempre arrivare direttamente alla cartella?

Nei casi di mero controllo automatizzato e importi computabili direttamente dalla legge, la Cassazione ritiene non sempre necessaria una preventiva ulteriore interlocuzione; ma se emergono questioni giuridiche o incertezze rilevanti, la difesa del contribuente si rafforza.

Se il problema deriva da un credito d’imposta o da una compensazione, cambia qualcosa?

Sì, molto. La Cassazione ha chiarito che il controllo automatizzato non può essere usato per risolvere vere questioni giuridiche e che il disconoscimento del credito non può passare da una semplice cartella senza adeguato previo atto.

La comunicazione può arrivare via PEC?

Sì. L’Agenzia prevede espressamente l’invio tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC, oltre alla raccomandata e al canale telematico per l’intermediario delegato.

In agosto e dicembre le comunicazioni partono lo stesso?

Di regola no, salvo urgenze e indifferibilità, perché il D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto la sospensione degli invii in quei periodi.

Se il debito poi finisce in cartella, posso accedere a una rottamazione?

Solo se ci sono i presupposti normativi della definizione agevolata in vigore per i carichi affidati all’Agente della riscossione. Alla data del 18 giugno 2026 è attiva la Rottamazione-quinquies, mentre restano rilevanti anche i piani di Rottamazione-quater e le riammissioni disciplinate dalla normativa ufficiale.

Un debito LIPE può essere inserito in una procedura di sovraindebitamento?

Sì. La normativa e la prassi richiamano la possibilità di gestire il debito tributario nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, del concordato minore e degli altri strumenti del CCII.

Se sono imprenditore e ho più irregolarità fiscali, la composizione negoziata può servire?

Sì, quando il problema fiscale è il sintomo di una crisi più ampia. La composizione negoziata è pensata per consentire il risanamento mediante trattative assistite da un esperto.

Quando c’è rischio penale?

Quando l’omesso versamento dell’IVA dichiarata supera la soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta e ricorrono gli altri presupposti dell’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Non ogni irregolarità LIPE ha questo esito, ma il rischio va monitorato fin dall’inizio nei casi di importi elevati.

Sentenze più aggiornate e conclusione

Le pronunce da mettere in fondo all’articolo e tenere a portata di mano

Qui di seguito riporto, in forma sintetica e con l’indicazione dell’ente o della corte che le ha emesse, le pronunce più utili — e aggiornate entro il 18 giugno 2026 — per costruire una difesa professionale sul tema della comunicazione di irregolarità LIPE e, più in generale, degli omessi o insufficienti versamenti IVA.

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 17536 del 30 giugno 2025.
Principio: l’avviso di irregolarità non rientra, in via generale, tra gli atti tipici elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; la sua impugnazione è normalmente facoltativa e la mancata impugnazione non impedisce di contestare il merito della pretesa con l’impugnazione della successiva cartella. Per il contribuente è una pronuncia chiave, perché consente di non trasformare automaticamente ogni bonario in una lite giudiziaria immediata.

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 677 del 10 gennaio 2025.
Principio: quando le somme sono calcolabili direttamente sulla base della dichiarazione e della legge, la cartella può essere emessa senza necessità di preventivo avviso di accertamento o ulteriore avviso bonario. È una pronuncia utile per capire il limite della difesa: se l’insufficiente versamento è “puro”, contestare solo la mancanza di interlocuzione preventiva può non bastare.

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 11359 del 29 aprile 2024.
Principio: il controllo automatizzato serve a rilevare errori materiali o di calcolo e non può essere usato per risolvere questioni giuridiche; il disconoscimento di un credito d’imposta non può essere operato tramite semplice cartella senza adeguato previo atto. È una decisione preziosa quando l’apparente “omesso versamento” dipende in realtà da un credito o da una compensazione contestata.

Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, rassegne ufficiali 2022-2023 su art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
Principio: la mancata comunicazione preventiva può degradare a mera irregolarità quando il controllo è puramente automatizzato e non emergono incertezze su aspetti rilevanti; se invece l’ufficio affronta un tema realmente controverso o giuridico, la garanzia partecipativa del contribuente recupera centralità. Queste rassegne non sostituiscono la singola sentenza nel fascicolo, ma sono molto utili per impostare correttamente la strategia difensiva.

Corte costituzionale, sentenza n. 46 del 2023.
Principio: anche nelle sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità, e tra le circostanze che possono giustificare una riduzione della sanzione rilevano la buona fede del contribuente e l’opera da lui svolta per rimuovere o attenuare gli effetti dell’illecito. Questa sentenza è particolarmente utile nelle difese fondate su errore scusabile, collaborazione e regolarizzazione spontanea.

Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2025.
Principio: la proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie in materia IVA; la Corte, occupandosi dell’IVA all’importazione, ha ribadito in termini netti quel principio già affermato nel 2023. Per il difensore del contribuente, è un ulteriore consolidamento costituzionale dell’idea secondo cui le sanzioni fiscali non possono essere applicate in modo cieco e meccanico, senza considerare gravità concreta e condotta successiva.

Tribunale di Latina, sentenza pubblicata il 3 giugno 2026.
Principio rilevante per le soluzioni alternative: conferma la piena operatività della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019, strumento molto utile quando il debito IVA oggetto di comunicazioni e cartelle è solo una parte di una crisi debitoria personale più ampia.

Tribunale di Milano, sentenza pubblicata il 22 maggio 2026.
Principio rilevante per le soluzioni alternative: applicazione concreta della liquidazione controllata, che resta uno dei principali strumenti per gestire situazioni di insolvenza del debitore sovraindebitato quando la mera rateizzazione fiscale non è più sufficiente.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per IVA periodica versata in misura inferiore a quella comunicata nella LIPE non va letta come un atto “minore” da sbrigare con leggerezza, ma come un passaggio tecnico che può aprire scenari molto diversi: dalla semplice rettifica di un errore F24 alla gestione di una crisi fiscale complessa, dalla chiusura bonaria con sanzione ridotta fino al contenzioso sulla cartella o alla procedura di sovraindebitamento. La vera differenza, quasi sempre, sta nella capacità di distinguere subito tra debito reale, errore formale, mismatch da versamento, credito disconosciuto, problematiche di sostenibilità finanziaria.

Agire tempestivamente è fondamentale. Le fonti ufficiali mostrano chiaramente che il sistema riconosce al contribuente strumenti utili — riesame, CIVIS, autotutela, rateazione, quadro VH, ricorso alla cartella, strumenti della crisi — ma soltanto se vengono attivati con metodo e nei tempi corretti. Aspettare, ignorare la comunicazione, pagare alla cieca, o affrontare il problema quando è già diventato cartella o pignoramento, significa quasi sempre difendersi peggio e spendere di più.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, professionista fiduciario di OCC ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, viene presentato come figura in grado di seguire il contribuente sia nella fase difensiva tributaria sia in quella negoziale e di gestione della crisi. In casi come questi, questa integrazione di competenze è particolarmente importante: la difesa efficace non serve solo a contestare una comunicazione, ma anche a bloccare l’aggravarsi della posizione, prevenire cartelle, fermi, ipoteche, azioni esecutive e, se necessario, costruire un percorso legale di rientro o di esdebitazione sostenibile.

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