Introduzione
La comunicazione di irregolarità rappresenta per ogni contribuente un campanello d’allarme: indica che l’Amministrazione finanziaria ha riscontrato errori formali o sostanziali nella dichiarazione dei redditi, in particolare qui a causa di un utilizzo eccessivo delle perdite fiscali.
Gli effetti possono essere gravi: dall’iscrizione a ruolo di ulteriori imposte e interessi fino a cartelle esattoriali esecutive. Affrontare tempestivamente questa situazione è fondamentale per evitare sanzioni maggiorate e vincoli legali più stringenti.
In questo articolo approfondiamo le cause normative del limite all’utilizzo delle perdite fiscali (ad esempio l’“80% rule” dell’art. 84 del TUIR), le ultime novità legislative e giurisprudenziali in materia, e le modalità procedurali successive alla notifica. Esploreremo tutte le possibili soluzioni legali: dall’impugnazione giudiziale alla definizione agevolata, dai piani di rientro ai rinnovi creditizi, illustrando strategie pratiche per difendersi. Saranno forniti anche esempi numerici, tabelle riepilogative e risposte a domande frequenti (FAQ) per guidare il contribuente passo passo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed esperto in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in grado di affiancare il contribuente in tutte le fasi di questo contenzioso. L’Avv. Monardo è inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto nei registri del Ministero della Giustizia, fiduciario di organismi di composizione della crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa secondo il D.L. 118/2021.
In pratica, il nostro studio offre al contribuente uno sportello unico: dall’analisi puntuale della comunicazione ricevuta fino alla predisposizione di ricorsi tributari, richieste di sospensione cautelare (ex art. 47 D. Lgs. 546/1992), piani concordati di rientro del debito o soluzioni stragiudiziali (accordi con l’Agenzia delle Entrate). Potremo suggerire eventuali definizioni agevolate, rottamazioni o piani del consumatore, sempre salvaguardando in giudizio i diritti del debitore.
📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: i suoi consulenti legali e fiscali analizzeranno il tuo caso e ti consiglieranno le strategie più efficaci per bloccare l’esecuzione di cartelle, pignoramenti o fermi derivanti da un utilizzo irregolare delle perdite fiscali.
Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina del riporto delle perdite fiscali (ossia la possibilità di compensare con le perdite di un periodo gli utili di quelli successivi) è prevista dall’art. 84 del TUIR. La norma stabilisce che, in via ordinaria, le perdite di impresa possono essere portate in diminuzione del reddito imponibile dei periodi successivi entro certi limiti:
- 80% del reddito imponibile annuo (per le perdite conseguite oltre il terzo anno di attività), fino a concorrenza della capienza;
- 100% del reddito imponibile per le perdite realizzate nei primi tre esercizi di nuova attività (limite pieno), ammesso che l’attività sia effettivamente nuova (condizioni di start-up).
Questa “limitazione quantitativa” (80%) è stata introdotta dal DL 98/2011 (conversione L. 111/2011) per contrastare abusi nel riporto delle perdite pregresse. Ad esempio, se un’impresa nel 2023 dichiara 100.000€ di reddito imponibile, potrà compensare al massimo 80.000€ di perdite pregresse in quell’anno (e riportare i restanti 20.000€ agli anni seguenti). L’eventuale supero di questo limite – come nel caso di perdite utilizzate oltre il 100% dell’80% – costituisce un’irregolarità sanzionabile.
Giurisprudenza recente ha ribadito che il contribuente possiede ampia discrezionalità nell’esercitare l’opzione di utilizzo delle perdite. In particolare, la Cassazione nell’ordinanza 28064/2023 ha confermato che «il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali a scomputo dei redditi futuri, in quanto la norma gli attribuisce la facoltà di utilizzare le perdite mediante l’esercizio di un’opzione da manifestarsi nella dichiarazione fiscale». Tale scelta, precisa la Corte, è un vero e proprio “atto negoziale” che non può essere ritrattato una volta dichiarata. In pratica, se in un esercizio il contribuente decide di non usare le perdite a copertura dell’utile, non potrà poi «riprendere» quelle stesse perdite in successivi anni (e viceversa).
Oltre al limite quantitativo, esistono limitazioni antielusive nel riporto delle perdite (art. 84, comma 3, TUIR). Tali norme mirano a evitare che perdite fiscalmente generose transitino indebitamente fra società in operazioni di ristrutturazione. Ad esempio, se un’azienda cambia controllo societario e contestualmente modifica l’attività esercitata rispetto a quella originaria, il comma 3 dell’art. 84 può impedire la deduzione delle perdite pregresse. Tuttavia la Cassazione (con sentenze recenti come la n. 1749/2026) ha chiarito che i requisiti antielusivi devono sussistere congiuntamente e con chiarezza: è richiesto sia il cambio di controllo sia un effettivo mutamento dell’attività operativa nei periodi in cui le perdite sono state generate. In caso contrario, l’“onere della prova” è rigoroso e il contribuente può invece far valere un test di vitalità aziendale: la legge prevede infatti che, se l’impresa dimostra di essere veramente operativa (ricavi caratteristici e spese per lavoro dipendente superiori a determinati minimi negli ultimi due esercizi), l’eventuale cambio di controllo non inibisce il riporto integrale delle perdite. La Cassazione 1749/2026 ha infine stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può applicare genericamente l’art. 37-bis DPR 600/1973 (norma antielusiva generale) per disconoscere le perdite quando ricade nei limiti del comma 3 dell’art. 84 TUIR. In altri termini, la clausola speciale di art. 84 prevale sulla norma generale antiabuso quando è applicabile.
Prassi fiscale e circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno approfondito questi temi. Per esempio la Circolare 53/E del 2011 e la successiva 25/E del 2012 chiariscono che le perdite pregresse “ad utilizzo limitato” (80%) e quelle “ad utilizzo pieno” (prime tre annualità) vanno compensate rispettando i limiti quantitativi. È infatti ammessa compensazione parziale solo fino all’80% del reddito lordo. Gli uffici fiscali devono anche distinguere tali perdite nelle dichiarazioni (Quadro RS) e applicare correttamente i test di continuità sostanziale. In sintesi, il quadro normativo consolidato prevede: (i) limitazione all’80% ogni anno, (ii) deroga piena solo per i primi tre anni di nuova attività, (iii) rigida interpretazione delle cause elusiva (test di vitalità).
Procedura passo-passo dopo la notifica
Quando l’Amministrazione rileva l’uso irregolare delle perdite fiscali, invia una comunicazione di irregolarità (spesso chiamata “avviso bonario”), ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 per le imposte dirette. Questo atto informativo dettaglia le contestazioni: l’anno di imposta coinvolto, l’importo delle perdite ritenute indebitamente utilizzate e la corrispondente maggiore imposta dovuta. Una comunicazione di irregolarità non è ancora una richiesta coattiva, ma un invito a regolarizzare. La notifica avviene di norma tramite raccomandata A/R o PEC al domicilio fiscale.
Controllo del contribuente: al ricevimento, è essenziale innanzitutto verificare la validità formale della notifica (es. corretta indicazione del contribuente, presenza di intestazione, motivazione e scadenze). Secondo la Cassazione, l’avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile; in particolare, l’omessa motivazione dettagliata nell’avviso può essere viziata (mancanza di esplicitazione della norma violata o calcoli). Se il contribuente riconosce l’errore segnalato, può già procedere a una rettifica volontaria (es. tramite dichiarazione integrativa o ricalcolo in F24) e pagare immediatamente imposte e sanzioni ridotte (1/3 del minimo previsto) entro il termine indicato. Dal 1° gennaio 2025 tale termine è di 60 giorni dalla notifica(anziché 30, come in passato). La sanzione applicabile, se si paga entro i 60 giorni, è pari all’8,33% dell’imposta accertata per controlli automatizzati (avvisi bonari)o al 16,67% in caso di controlli formali, anziché il 10% e 20% precedenti.
Mancata adesione o contestazione: se il contribuente ritiene infondate le contestazioni (ad es. perché le perdite erano effettivamente ammissibili, o per vizi procedurali), può NON pagare e attendere le vie ordinarie. In tal caso, l’Ufficio può procedere a un accertamento formale oppure iscrivere a ruolo l’imposta dovuta. Dal 2023 è obbligatorio il contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000) per molti atti tributari; in teoria, la comunicazione d’irregolarità dovrebbe consentire un confronto (anche per via telematica) prima di iscrivere il debito a ruolo. La mancata attivazione del contraddittorio o l’assenza di un avviso bonario quando obbligatorio può costituire vizio annullabile nell’eventuale cartella di pagamento. Tuttavia, in concreto l’Amministrazione spesso procede con il solo controllo automatizzato, ignorando il dialogo, e invia direttamente la cartella di pagamento (in entrambi i casi, la sentenza 28785/2025 della Cassazione conferma la necessità dell’avviso bonario precedentemente al ruolo). In assenza di pagamento, l’Agenzia potrà emettere un avviso di accertamento formale o direttamente una cartella esattoriale per le imposte dovute, con applicazione delle sanzioni ordinarie (ad es. 50% o 100% dell’imposta, da ridursi poi in giudizio se si vince).
Termini e scadenze: la procedura tributaria è scandita da termini di decadenza molto stringenti. In linea di massima, l’Agenzia ha cinque anni dalla presentazione della dichiarazione per contestare le dichiarazioni (art. 43 D.P.R. 600/1973), ma una volta presentata una dichiarazione integrativa per correggere l’errore, il termine decorre da quella data. Di recente la Cassazione ha infatti precisato che il termine quinquennale inizia a decorrere dall’anno di utilizzo delle perdite compensative e non da quello della perdita originaria. I contributi COVID e altre variabili normative possono complicare il calcolo dei termini, ma il contribuente deve essere vigile: ad es. una recente modifica estende la sospensione estiva dei termini fino al 4 settembre. In caso di notifiche estive, vanno considerate tutte le moratorie (1-31 agosto e 1-4 settembre).
Diritti del contribuente: il contribuente ha diritto di essere informato correttamente (motivi e calcoli dell’irregolarità), di poter presentare documenti e controdeduzioni, e di impugnare in giudizio. In particolare, con il deposito del ricorso tributario entro 60 giorni dalla cartella si può contestare gli aspetti di merito e di forma, chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecutività (cauzione o fideiussione possono servire a tutelare il ricorso). Il Tribunale Tributario potrà verificare il rispetto delle norme (es. obbligo di contraddittorio, motivazione, test di vitalità, continuità della perdita) e la correttezza dei calcoli. Il contribuente può anche valutare di definire la controversia con un concordato deflativo, accogliendo in parte la pretesa (in particolare se non è contestabile materialmente) e beneficiando delle sanzioni ridotte.
Difese e strategie legali
La difesa contro una comunicazione di irregolarità per perdite fiscalmente non corrette richiede un duplice approccio: sostanziale e processuale. Dal punto di vista sostanziale, è fondamentale dimostrare che le perdite utilizzate erano effettivamente ammissibili. A tale scopo si può:
- Verifica del calcolo: controllare l’entità delle perdite pregresse e dell’utile dichiarato. Spesso l’errore è un mero calcolo aritmetico (es. l’ufficio ha erroneamente applicato l’80% anche alle perdite dei primi tre anni, che invece sono integralmente riportabili). Se davvero si è compensato al di sopra dell’80% di un reddito imponibile, evidenziare il superfluo che può essere riportato ai futuri esercizi (il “eccedente” oltre l’80%). In alcuni casi si può dimostrare che quel reddito minimo del 20% è già stato “consumato” da altri oneri deducibili (ad esempio costi per investimenti o ritenute ricevute), riducendo l’effettivo impatto.
- Contestazione del test di continuità/vitalità: se le perdite derivano da un’impresa “acquisita”, l’Agenzia potrebbe aver applicato l’art.84 c.3 (no-riporto per cambio di controllo). In tal caso il contribuente deve dimostrare di superare il “test di vitalità”, ossia di aver mantenuto la sostanza operativa. Si produrranno bilanci, documenti contabili e indici di bilancio che attestino la continuità (ricavi di impresa e costo del lavoro superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti). In mancanza di prove del contrario, l’Amministrazione non può negare la perdita solo per mera variazione della compagine societaria. La recente giurisprudenza (Cass. 1749/2026) insiste proprio sull’onere gravoso dell’Erario di giustificare l’esclusione delle perdite quando l’azienda è economicamente vitale.
- Limitazioni del patrimonio netto: con l’ultima riforma fiscale, le perdite utilizzabili sono comunque limitate al valore economico del patrimonio netto consolidato. Se l’Ufficio contesta perdite eccedenti tale criterio, è necessario verificare i conti sociali e, se serve, produrre una perizia giurata. Talvolta l’ufficio generalizza eccessivamente; quindi illustrando i dati del patrimonio netto si può ridimensionare la pretesa.
- Analisi documentale: verificare l’eventuale necessità di ulteriori chiarimenti alla dichiarazione. Ad esempio, se le perdite derivano da costi straordinari o da composti particolari (es. perdite sportive, costi da eventi non ricorrenti), va accertata la correttezza dell’inquadramento in dichiarazione. La Cassazione ha precisato che la comunicazione di irregolarità “automatizzata” (art.36-bis) non può entrare su aspetti valutativi o discrezionali che richiedono approfondimento (ad es. test di continuità); se l’Amministrazione lo ha fatto, si potrà far valere nullità o illegittimità dell’atto (abusando del controllo automatico per questioni che necessitano di istruttoria, come la verifica di continuità o interpretazione normativa).
- Procedurale: vizi formali della notifica. Anche sul piano processuale si possono trovare argomenti di difesa. Ad esempio, la comunicazione d’irregolarità deve esplicitare chiaramente le ragioni dell’atto e i calcoli dell’imposta supplementare. L’assenza di un prospetto analitico degli importi e delle norme violate rende l’atto viziato (Corte Cost. 47/2023 e Cassazione ord. 12984/2025 hanno enfatizzato che ogni atto tributario deve essere motivato nei termini di legge). Se l’atto è generico o incapace di far comprendere al contribuente l’errore contestato, si potrà eccepire la nullità per mancanza di motivazione.
In caso di pagamento dilazionato (rateazione), ricordiamo che anche questo allunga i termini di decadenza dell’atto impositivo. Come previsto dalla Cassazione, se si versa almeno la prima rata nei termini, l’effetto di definizione si prolunga per la durata dell’intero piano di rientro.
Infine, una volta depositato il ricorso tributario, è possibile richiedere al giudice la sospensione della cartella esattoriale (art. 47 D. Lgs. 546/1992) in presenza di “gravi e fondati motivi” (es. fondati dubbi di merito o ingente pregiudizio). Lo Studio Legale può assisterti sia nella predisposizione dell’istanza cautelare sia nella difesa in giudizio, allegando motivi di merito (errato calcolo del limite delle perdite, mancato rispetto del contraddittorio, errori di fatto) e di diritto (violazioni normative) per ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa fiscale.
Strumenti alternativi di definizione
Se il contenzioso tributario risulta complesso o temporaneamente svantaggioso, si possono valutare strumenti alternativi deflativi del debito. Tra i principali:
- Definizioni agevolate: se la cartella è stata già emessa, potrebbe rientrare in una rottamazione o definizione agevolata. Ad esempio, la rottamazione-ter (art. 3 D.L. 119/2018, convertito L. 136/2018) consente di pagare le sole somme a titolo di capitale (imposte) e interessi, senza sanzioni. Occorre però monitorare se la definizione è tuttora aperta per gli anni di riferimento. Attenzione: non esiste più la rottamazione quinquies, quindi non si consideri tale strumento se riferito a eventuali annunci legislativi non ancora in vigore. Per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o formali, si applicano le sanzioni ridotte previste dal D.Lgs. 108/2024, ma è possibile anche chiederne la rateazione (fino a 20 rate trimestrali) rinviando l’esecuzione del debito.
- Accordi con l’Agenzia delle Entrate: in alcuni casi si può cercare un accordo bonario con l’ufficio, chiedendo una definizione parziale («ravvedimento operoso su istanza»). Non è previsto un “mercato” delle perdite, ma è talvolta possibile ottenere riduzioni su oneri accessori o proporre l’ammortamento del debito in cambio di mezzi liquidi o beni disponibili. Lo Studio può condurre colloqui con i funzionari e verificare possibili piani di conciliazione fiscale o lo strumento della “definizione agevolata di adesione” (D.Lgs. 218/1997) se l’ufficio intraprende un accertamento formale.
- Piani del consumatore (L. 3/2012): se il soggetto è un consumatore (privato o professionista con debiti tributari), può verificare i requisiti per accedere alla procedura di piano del consumatore, finalizzata a un concordato stragiudiziale con i creditori privati e con l’Erario. In tale procedura si può chiedere la ristrutturazione del debito tributario derivante dalle perdite contestate, generalmente includendo ICI o INPS non ancora prescritti. Lo Studio, con competenza in crisi da sovraindebitamento, assiste il debitore nel negoziare un piano omologato, inclusivo delle cartelle fiscali.
- Accordi di ristrutturazione e concordato: se il debitore è impresa di maggiori dimensioni, può valutare l’ipotesi di un concordato preventivo in continuità (D.Lgs. 14/2019) o un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis l.fall.). In tali procedure, il debito fiscale rientra tra i crediti, e possono essere concordate dilazioni pluriennali e riduzioni con i creditori (anche l’Agenzia delle Entrate). Il nostro staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti) può preparare piani economico-finanziari sostenibili, coinvolgendo consiglieri di sorveglianza indipendenti, e negoziare con il Comitato dei creditori.
- Esdebitazione: se il contribuente è un soggetto fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale e ha adempiuto agli impegni del concordato o del piano del consumatore, può chiedere la cancellazione dei debiti residui tra cui quelli tributari (esdebitazione). Lo Studio verifica i requisiti soggettivi e oggettivi (impegno del debitore, percentuali di soddisfazione ai creditori) per ottenere l’esdebitazione finale, liberando il debitore dalle perdite fiscali non ancora saldate.
In ogni caso, scegliere lo strumento alternativo giusto richiede un’analisi combinata del contenzioso pendente, della situazione patrimoniale e degli obiettivi del cliente. La consulenza specializzata è cruciale per non adagiarsi su scadenze o strumenti non più disponibili (ad es. le vecchie definizioni 2020/2021) e cogliere opportunità nuove (ad es. definizione 2024 per carichi fino al 2017).
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la scadenza dei 60 giorni: molti contribuenti credono che la comunicazione non sia vincolante e rimandano la risposta, perdendo la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte. Invece, il termine è perentorio: entro 60 giorni occorre saldare (magari rateizzando) o contestare formalmente.
- Ritardare l’assistenza professionale: aspettare oltre rischia di vanificare la possibilità di ottenere sospensioni o definizioni. Il tempestivo coinvolgimento di un legale e di un commercialista consente di valutare se conviene impugnare subito o rettificare in via bonaria.
- Dimenticare il test di continuità: soprattutto nelle fusioni o acquisizioni, l’Amministrazione verifica la continuità sostanziale. Va quindi documentata ogni volta possibile la “vitalità” aziendale (es.: ricavi da vendite, spese per personale). La mancata vigilanza su questo punto può condurre a vedersi precluso il riporto delle perdite.
- Focalizzarsi solo su imposte e non anche su accessori: nelle comunicazioni di irregolarità l’Agenzia chiede imposta, interessi e sanzioni. Attenzione alle decadenze del pagamento rateizzato (una rata non pagata fa decadere la definizione) e agli interessi calcolati da subito. Verificare sempre che gli interessi siano calcolati correttamente, eventualmente con consulente tecnico.
- Non leggere con attenzione il prospetto economico allegato: la comunicazione di irregolarità deve contenere un quadro analitico dei maggiori debiti accertati (imposte, interessi, sanzioni). Se questi dati mancano o sono incongruenti (es. errori di calcolo evidenti, omissioni di periodi d’imposta), il contribuente può censurare l’atto in giudizio come irregolare o nullo.
- Dimenticare le cause estintive: se nell’intervallo di tempo si è già pagato volontariamente tasse per quegli anni o si è ottenuto un rimborso da altri avvisi, va verificato l’eventuale credito incrociato. Talvolta il versamento spontaneo in un altro modello o la presenza di un credito Iva non utilizzato può ridurre (o azzerare) la pretesa dell’Agenzia, ma questo va documentato e fatto valere.
- Non considerare la definizione dei carichi più “vecchi”: se la comunicazione riguarda anni già prescritti, o il contribuente ha già definito una parte dei debiti, occorre innanzitutto sollevare la prescrizione o la definizione estinta. Per esempio, le cartelle relative a un periodo d’imposta trascorso da oltre 5 anni non possono più essere notificate (principio di Cassazione 4/6/2025, n.14990).
Consiglio pratico: mantieni sempre copia di tutta la corrispondenza e delle dichiarazioni infrannuali. Un archivio ben organizzato di Modello Redditi e F24 permette di calcolare rapidamente l’esatta spettanza delle perdite e di verificare che la dichiarazione sia stata compilata correttamente. Se hai compilato tu stesso la dichiarazione, controlla con il commercialista i prospetti delle perdite (Quadro RN/RS); se invece ti affidi a un consulente esterno, chiedi una consulenza preventiva. Prevenire è meglio che curare: in molti casi si scopre l’errore già in fase di dichiarazione integrativa per tempo, evitando sanzioni e contenzioso.
Tabelle riepilogative
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Normativa di riferimento | Art. 84 TUIR (DPR 917/1986) – riporto perdite: 80% del reddito imponibile (regola generale); 100% per i primi 3 anni di nuova attività. <br> Art. 36-bis DPR 600/1973 – controlli automatizzati (comunicazione irregolarità). <br> Art. 36-ter DPR 600/1973 – controlli formali. <br> Art. 6 L. 212/2000 – obblighi motivazionali e contraddittorio (anche dopo novità 2023).<br> Art. 37-bis DPR 600/1973 – clausola antiabuso (Cass. 1749/2026: effetto limitato). |
| Termine pagamento | Entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione d’irregolarità per versare (dal 1/1/2025; prima era 30 giorni). |
| Sanzione in caso di adesione | Controllo automatizzato (avviso bonario): 8,33% dell’imposta dovuta (anziché 10%). Controllo formale: 16,67% (anziché 20%), se versato entro i 60 giorni. |
| Sanzione in caso di contenzioso | Impugnando in sede giurisdizionale senza pagare, la sanzione piena è 50% (20%*2,5) o 100% (in certi casi) dell’imposta, da ridursi poi eventualmente al 1/3 in definizione. |
| Decadenza degli accertamenti | 5 anni dall’anno di utilizzo della perdita (non dall’anno in cui è stata generata). Dichiarazione integrativa estende il termine di 5 anni. |
| Termine impugnazione | Ricorso al Tribunale Tributario entro 60 giorni dalla cartella di pagamento (non dalla comunicazione). Dall’adesione al saldo-ravvedimento non ci sono decadenze ulteriori. |
| Differenza primo triennio | Perdite dei primi 3 anni di attività (nuova impresa): utilizzabili integralmente (no limite dell’80%), se attività è “nuova” e continuativa. |
| Test di operatività (Cassazione) | Se nuovo controllo societario, per mantenere perdite è necessario superare il “test di vitalità” (ricavi e costi per lavoro >40% media ultimi 2 anni). Se superato, perdite mantenute. |
| Effetti della definizione agevolata | Versamento di capitale e interessi esclude applicazione di sanzioni aggiuntive: cartella definita, non si applicano ulteriori pene pecuniarie. |
Domande & Risposte (FAQ)
- Che cos’è una comunicazione di irregolarità?
È un avviso dell’Agenzia delle Entrate che informa il contribuente di errori riscontrati nella sua dichiarazione fiscale (anche nelle compensazioni indicate con l’F24). Non è un atto definitivo, ma un invito a regolarizzare spontaneamente, con sanzioni ridotte. - Come avviene la notifica?
Di norma tramite raccomandata A/R o PEC al domicilio fiscale. È fondamentale verificarne regolarità e data di consegna. Se manca o è irregolare, si può eccepire la nullità dell’atto. - Cosa significa “utilizzo delle perdite in misura superiore al consentito”?
Vuol dire che si è riportato più del 80% del reddito imponibile annuale (limite previsto dall’art.84 TUIR) per coprire con perdite precedenti. Es. se il reddito è 100 e si utilizzano 90 di perdite, si è oltre il limite (solo 80 potevano essere usate). - È obbligatorio usare le perdite?
No, come ha stabilito la Cassazione, il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali. Se scelgo di non compensare un anno, perdo quell’opportunità. - Quanto tempo ho per pagare o rispondere?
Dal 1° gennaio 2025: 60 giorni dalla notifica della comunicazione. Entro questo termine puoi anche richiedere chiarimenti all’ufficio o decidere di pagare con sanzioni ridotte (o entro pochi giorni, se preferisci evitare ritardi). - Quali sanzioni pago se aderisco ora?
Se paghi entro 60 giorni, la sanzione è ridotta: circa l’8,33% dell’imposta (invece del 10%) per controlli automatizzati, o 16,67% (invece del 20%) per controlli formali. - Cosa succede se non pago entro 60 giorni?
L’Agenzia può iscriverti a ruolo per cartella di pagamento o emettere accertamento. In tribunale, in caso di vittoria, la sanzione piena (50% o 100%) può ridursi comunque a un terzo. Nel frattempo, gli interessi maturano regolarmente. - Posso impugnare già la comunicazione?
No, la comunicazione non è un atto impugnabile. Si impugna la successiva cartella o l’avviso di accertamento (entrambe deposita un’accertamento definitivo). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che anche l’avviso bonario è impugnabile poiché contiene di fatto una pretesa impositiva. - Cosa devo portare al giudice?
Documenti contabili, dichiarazioni fiscali e ogni prova del fatto che le perdite erano legittime: bilanci, stato patrimoniale, elenchi di perdite pregresse, ecc. Se la contestazione riguarda il test di continuità, occorrono bilanci degli ultimi 2-3 anni. In caso di procedimento, ci affidiamo a periti e consulenti tecnici per la ricostruzione contabile. - Il cambio di controllo societario preclude sempre l’uso delle perdite?
No, soltanto se non sono rispettati i requisiti di “vitalità” (test del legislatore). Come spiegato, se l’impresa è effettivamente operativa, conservando indici di attività rilevanti, il cambio di controllo non elimina il diritto al riporto. La Cassazione 1749/2026 richiede all’Agenzia di motivare adeguatamente ogni diniego in questi casi. - Ci sono termini per l’Agenzia nell’inviare la comunicazione?
Sì, secondo il Codice Tributario (art. 43 DPR 600/73) l’accertamento decorre entro 5 anni dall’anno di utilizzo della perdita (non da quello di produzione della perdita stessa). Se la comunicazione arriva dopo questi termini, si può eccepirne la prescrizione. - Posso fare una dichiarazione integrativa per correggere l’errore?
Sì, è possibile regolarizzare prima di pagare: presentando un’integrativa per l’anno contestato (ottimale se l’originale scadeva da meno di 5 anni). Attenzione però: secondo la Cassazione, l’integrativa “riapre” i termini dell’accertamento (dal momento dell’invio), dando all’Agenzia più tempo per accertarti. Dunque, valutare sempre con il legale se è più conveniente impugnare o integare. - Cosa succede se aderisco a un piano di rateizzazione?
La definizione del debito con la rateizzazione comporta comunque effetti di chiusura del contenzioso (art. 17 D.Lgs. 165/1999). In pratica, una volta pagata regolarmente la prima rata, il debito viene considerato definito e l’atto non è più impugnabile da parte dell’Agenzia. - Qual è la differenza tra comunicazione automatica e formale?
La comunicazione automatizzata (art. 36-bis) interviene senza accertamenti documentali ed è limitata a errori aritmetici o di calcolo. La comunicazione formale (art. 36-ter) prevede un controllo più approfondito (richiesta di documenti) ed è seguita da una relazione di constatazione. Le sanzioni ridotte sono più elevate (16,67%) nel secondo caso. - Devo accettare subito le contestazioni?
No: valutiamo prima la fondatezza dell’accertamento. Spesso conviene inviare una memoria (o effettuare controlli interni) per chiarire, ad esempio, che alcune perdite erano state già normativamente vietate o che il calcolo era errato. Il ruolo dell’avvocato è proprio quello di capire se esistono vizi procedurali (mancanza di contraddittorio o avviso preventivo) da segnalare prima di qualsiasi pagamento. - Il debito fiscale può essere trasferito con un pignoramento o un’ipoteca?
Sì, se l’iscrizione a ruolo è esecutiva. Tuttavia, intervenendo prontamente è possibile richiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione (fino a 2 anni) anche per diligenza nell’impugnazione. Il nostro team può attivarsi con una cauzione o fideiussione per evitare pignoramenti immediati in attesa del giudizio. - Cosa cambia se ero in regime forfettario o minimi?
Generalmente i contribuenti in regime forfettario o minimi non accumulano perdite fiscali in quanto non calcolano reddito di impresa come soggetti IRES. Quindi la problematica dell’80% non si applica ai forfettari o commercianti in regime dei minimi. - E se si tratta di IRAP?
L’IRAP segue regole analoghe: le perdite IRAP non possono essere riportate né compensate con altri tributi. Tuttavia, se nella comunicazione di irregolarità si parla di IRAP, di norma la contestazione riguarda componenti del valore della produzione che hanno formato la perdita IRAP. In ogni caso la strategia di difesa rimane simile (verifica dei calcoli, vizi formali, ecc.). - Cosa devo fare se ho già pagato spontaneamente?
Se hai già versato le somme richieste (o una parte) entro il termine di definizione, potresti trovarle annotate in compensazione all’ufficio. Controlla che siano state regolarmente imputate; se così, potrai far valere il versamento già effettuato e ridurre il debito residuo. - Ho fatto un versamento in ritardo: c’è una sanzione aggiuntiva?
Se il versamento avviene oltre il termine della definizione agevolata, l’Agenzia può pretendere la sanzione ordinaria (50%/100%) e gli interessi legali pieni. Tuttavia, nel ricorso si può chiedere la riduzione della sanzione per “ravvedimento” (finora ammessa almeno fino al 5% per i pagamenti entro il termine di decadenza), chiedendo comunque una rateizzazione per oneri accessori.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Società Alfa Srl: esercizio 2025, ricavi 150.000€. Alfa vanta perdite fiscali pregresse di 130.000€ (generiche, oltre i primi 3 anni). In dichiarazione 2025, Alfa compensa 120.000€ di perdite con i 150.000€ di ricavi, ottenendo un imponibile di 30.000€. L’80% del reddito imponibile di 150.000€ è 120.000€, quindi Alfa ritiene di essere nei limiti. Tuttavia, l’Agenzia invia comunicazione: contesta che il reddito imponibile su cui calcolare l’80% è 150.000 (il lordo), quindi l’80% è 120.000 – esatto come fatto, ma considera che Alfa ha dedotto anche le perdite IRAP collegate, superando il tetto, oppure ha riportato 130.000 (oltre l’80% senza considerare che solo 120.000 serve per annullare l’imposta). La comunicazione calcola imposta aggiuntiva di circa 20.000€ (IRES e IRAP) più sanzioni al 10% e interessi. Difesa: occorre mostrare la documentazione contabile che attesta le perdite effettivamente compensate e ribadire che il limite dell’80% è stato rispettato. Se c’è discrepanza, Alfa può ammettere che 10.000€ sono eccedenti, pagarli subito entro 60 giorni con sanzione ridotta (circa 8,33%, ovvero 833€) e rateizzare il residuo. In alternativa impugna segnalando le condizioni di test di continuità (se Alfa avesse cambiato assetto societario).
Esempio 2 – Impresa Beta Srl (prima startup): esercita dal 2023. Nel 2025 Beta dichiara un reddito imponibile di 50.000€ e ha perdite fiscalmente deducibili pregresse di 40.000€ (due esercizi precedenti con perdite 25.000€ e 15.000€). Beta può utilizzare l’intero ammontare di 40.000€ nei primi 3 anni (regola dei nuovi inizi) senza limite di percentuale. Tuttavia commette un errore: compila la dichiarazione 2025 portando in detrazione solo 25.000€, pensando sia un tetto dell’80%. L’Agenzia invia comunicazione lamentando il mancato utilizzo di 15.000€ di perdite ancora disponibili e chiede a Beta di rideterminare l’imposta. Beta può correggere: tramite integrativa recupera il mancato utilizzo dei 15.000€ e paga la differenza. Oppure impugna dicendo che Beta, in quanto startup nei primi 3 anni, non era limitata dall’80% e quindi può usare tutto. Infatti la fattispecie rientra nella norma chiara: i primi tre periodi sono “uso pieno”. L’avvocato sottolineerà che la comunicazione d’irregolarità errava nel calcolo del limite.
Esempio 3 – Contenzioso con ricorso: Società Gamma Srl riceve comunicazione che le contesta di aver usato 90% di perdite (anziché l’80%). Non procedendo al pagamento, l’Agenzia notifica cartella di pagamento. Gamma impugna chiedendo l’annullamento per vari motivi: (a) vizio procedurale, in quanto non è stato fatto il contraddittorio obbligatorio previsto dall’art.6-bis L.212/2000 per questioni incerte; (b) errore di fatto, perché le perdite utilizzate da Gamma erano in realtà inferiori all’80%, come dimostra un dettaglio contabile preciso; (c) violazione del termine decennale, ipotizzando che il limite di controllo fosse già decorsi, ma la Corte evidenzierà che il termine inizia nell’anno di compensazione; (d) compensazione di perdite legittime, mostrando che Gamma ha sempre superato il test di vitalità (bilanci in ordine, oltre soglie minime) e quindi la perdita era legalmente deducibile. Il giudice tributario valuta le prove e decide: se accoglie, tutti gli importi (imposte, sanzioni) possono essere annullati o rideterminati secondo calcoli corretti. Nel frattempo era stata richiesta la sospensione dell’esecutività e il pignoramento bancario è stato bloccato.
Prima della conclusione, riportiamo le fonti legislative e giurisprudenziali aggiornate consultate:
- Cassazione Civile – Sez. V, 26 gennaio 2026 n. 1749 – Conferma che l’art. 84 c.3 TUIR è specializzazione dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973.
- Cassazione Sez. Trib., ordinanza 5 ottobre 2023 n. 28064 – Stipula che il contribuente può liberamente scegliere se utilizzare o meno le perdite pregresse.
- Art. 84 TUIR (DPR 917/1986) – Disposizione sul riporto delle perdite fiscali (limite 80% e regole speciali primi 3 anni).
- D.Lgs. 108/2024 (Decreto correttivo 2024) – Modifica i termini e le percentuali nelle comunicazioni d’irregolarità (termine di 60 giorni e riduzione sanzioni al 8,33%/16,67%).
- Circolare Agenzia Entrate 53/E/2011 e 25/E/2012 – Chiarimenti sul riporto delle perdite e sui limiti applicabili.
- Cassazione Sez. Trib. ord. 15 maggio 2025 n. 12984 – Ribadisce l’obbligo di motivazione degli atti tributari (contraddittorio preventivo e avviso bonario).
Conclusione
In sintesi, la corretta gestione delle perdite fiscali pregresse è fondamentale per ogni contribuente. L’aver utilizzato più di quanto consentito dalla legge (ad esempio superando l’80% del reddito imponibile) espone al rischio di una comunicazione di irregolarità che può sfociare in ingenti somme da pagare. Tuttavia, le norme prevedono molte possibilità di difesa: dalla contestazione tecnico-giuridica (calcoli errati, test di continuità soddisfatto, motivazione carente) alle strategie di composizione (definizione agevolata, piani di rientro, accordi). È quindi cruciale agire subito con supporto professionale qualificato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team dispongono dell’esperienza multidisciplinare per affrontare ogni aspetto: dagli esami contabili approfonditi alla rappresentanza in tribunale, fino alla trattativa diretta con l’Amministrazione finanziaria. Possiamo intervenire rapidamente per bloccare o sospendere azioni esecutive, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie sui beni aziendali o personali.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: con il nostro supporto giuridico e fiscale potrai ottenere una valutazione immediata della tua situazione, ricevere assistenza nella predisposizione delle opposizioni necessarie e difenderti con strategie legali concrete e tempestive dai rilievi dell’Agenzia delle Entrate.
