Accertamento fiscale e risparmiometro: come evitare rischi e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale basato sui movimenti bancari e sull’analisi sintetica della capacità di spesa costituisce uno degli strumenti più incisivi della lotta all’evasione. Chi riceve una comunicazione di accertamento per versamenti o spese non coerenti con il reddito dichiarato si trova di fronte a sanzioni pesanti e possibili conseguenze penali. Questo articolo analizza, con taglio divulgativo e professionale, le norme, le sentenze più recenti e le strategie difensive che consentono al contribuente di contrastare controlli illegittimi e di evitare rischi, con particolare attenzione al cosiddetto risparmiometro e al nuovo accertamento sintetico introdotto dalla riforma fiscale del 2024‑2025.

Il tema è di grande attualità per almeno tre motivi:

  • Maggiore efficacia degli algoritmi: l’archivio dei rapporti finanziari e l’intelligenza artificiale permettono al Fisco di incrociare rapidamente movimenti bancari, spese e patrimoni; l’uso del “risparmiometro” e di strumenti simili consente di identificare anomalie nel risparmio e nella capacità di spesa.
  • Riforma normativa: con i decreti legislativi n. 13/2024, n. 108/2024 e n. 81/2025, il legislatore ha modificato in profondità la disciplina dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 DPR 600/1973, introducendo nuove soglie e abolendo alcune prove difensive, e ha esteso il contraddittorio preventivo per tutte le categorie di atti.
  • Aumenti dei controlli bancari: l’art. 32 DPR 600/1973 prevede presunzioni legali su versamenti e prelievi non giustificati, che vengono considerati ricavi o compensi se il contribuente non dimostra la loro provenienza. Le più recenti pronunce di legittimità hanno accentuato il rigore di tali presunzioni.

Data la complessità e i rischi collegati, è indispensabile che il contribuente sia affiancato da professionisti competenti. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza può assistere il contribuente nella fase amministrativa (analisi dell’atto, controdeduzioni, istanze di sospensione), nella fase giudiziale (ricorsi in Commissione tributaria, opposizione a cartelle esattoriali), nonché nelle trattative stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate e nell’elaborazione di piani di rientro o di esdebitazione.

Se hai ricevuto un accertamento o temi che i tuoi movimenti bancari possano essere oggetto di verifica, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata. Insieme potremo predisporre una strategia difensiva per evitare o annullare il recupero eccessivo, sospendere le azioni esecutive, rateizzare il debito o definire il contenzioso con gli strumenti più idonei.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi da un accertamento bancario o sintetico è necessario analizzare le principali norme che disciplinano i poteri dell’Amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente. Di seguito sono riportati i riferimenti fondamentali aggiornati a dicembre 2025.

1. Presunzioni su versamenti e prelievi: art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972

L’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce agli uffici dell’Agenzia delle Entrate il potere di richiedere alle banche, agli intermediari finanziari e alla Consap informazioni sui rapporti intrattenuti dai contribuenti e di utilizzare tali dati in sede di accertamento. La norma stabilisce una presunzione legale per la quale i versamenti rilevati sul conto di un imprenditore o professionista sono considerati ricavi o compensi se il contribuente non dimostra che sono già stati contabilizzati o che non costituiscono reddito. Analogamente, i prelievi si presumono destinati a spese in nero se il contribuente non ne indica il beneficiario e non prova la coerenza con l’attività. Tale presunzione si applica sia ai conti intestati all’imprenditore sia a quelli intestati a persone fisiche legate all’impresa (coniuge, figli) come confermato dalla Cassazione .

Per i soggetti che esercitano arti o professioni, il legislatore ha introdotto una presunzione più limitata: i prelievi si presumono compensi solo se non è indicato il beneficiario e se non sono rilevabili da altre scritture. La prova contraria deve essere analitica, cioè riferita a ciascun movimento; non è sufficiente una giustificazione generica .

L’art. 51 DPR 633/1972 estende analoghe presunzioni alle imposte indirette: in sede di accertamento IVA, i versamenti o prelievi ingiustificati concorrono a determinare l’imponibile se non dimostrati. La combinazione di tali presunzioni costituisce la base giuridica del cosiddetto risparmiometro, cioè dell’analisi dei flussi finanziari a fini antievasione.

2. Accertamento sintetico e redditometro: art. 38 DPR 600/1973

L’art. 38 consente all’Amministrazione di determinare sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute e della capacità di risparmio. Dopo la sospensione del redditometro nel 2018, la riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 (in vigore dal 6 agosto 2024), ha reso nuovamente operativo l’istituto modificando radicalmente i commi 4 e seguenti. Le novità principali sono:

  • Eliminazione della clausola di prova inversa: la possibilità per il contribuente di dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o già tassati è stata abrogata . L’ufficio deve ancora tenere conto di tali redditi, ma l’onere della prova è a carico del contribuente e non è più previsto come eccezione automatica.
  • Introduzione di soglie di rilevanza: l’accertamento sintetico può essere avviato solo se la differenza tra reddito ricostruito e reddito dichiarato supera del 20 % il reddito dichiarato e, in ogni caso, ammonta ad almeno dieci volte l’assegno sociale annuo .
  • Contraddittorio preventivo: il contribuente deve essere convocato tramite invito a fornire giustificazioni e documenti. Tale fase deve durare almeno 60 giorni salvo casi d’urgenza.
  • Possibilità di prova contraria: restano solo tre forme di difesa: (a) dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi di anni precedenti o di soggetti terzi; (b) contestare l’ammontare attribuito alle spese; (c) provare che le spese attribuite appartengono a terzi o riguardano beni strumentali .

Il decreto risponde alle indicazioni del MEF che, sospendendo l’efficacia del D.M. 7 maggio 2024 (dedicato al redditometro), ha chiesto di aggiornare la disciplina con parametri più selettivi e misure di salvaguardia .

3. Obbligo di contraddittorio: art. 6‑bis L. 212/2000

La riforma fiscale del 2023 ha esteso l’obbligo di contraddittorio preventivo a quasi tutti gli atti autonomamente impugnabili. L’art. 6‑bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto con il D.Lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, stabilisce che l’Amministrazione deve comunicare al contribuente i rilievi prima di emettere l’atto, consentendogli di presentare osservazioni e documenti. La norma prevede che l’omissione di tale contraddittorio comporti la nullità dell’atto, salvo che ricorrano ipotesi di particolare urgenza o atti esclusi con decreto ministeriale . Il DM 24 aprile 2024 ha individuato le 14 categorie escluse, tra cui gli avvisi di liquidazione, le comunicazioni relative a controlli automatizzati, le iscrizioni a ruolo e gli inviti al contraddittorio in materia di successioni .

4. Tempi di notifica e garanzie del contribuente: art. 12 comma 7 L. 212/2000

In presenza di accessi, ispezioni o verifiche, l’Amministrazione redige un processo verbale di constatazione (PVC). L’art. 12 comma 7 dello Statuto stabilisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo casi di particolare urgenza che devono essere motivati . Tale termine consente al contribuente di presentare deduzioni difensive e documenti. La Corte di Cassazione, con le Sezioni Unite n. 18184/2013 e successive pronunce, ha affermato che la violazione del termine comporta la nullità dell’accertamento e che l’esigenza di rispettare la scadenza dei termini decadenziali non integra di per sé una situazione d’urgenza .

5. Riforma delle rateazioni e degli avvisi bonari: D.Lgs. 87/2024

Il D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 6 agosto 2024) ha modificato il D.Lgs. 462/1997 estendendo i termini per il pagamento degli avvisi bonari a seguito di controlli automatizzati. Secondo l’art. 3, la cartella deve essere emessa entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione e il contribuente deve versare la prima rata entro il 31 dicembre; l’adempimento tempestivo evita la configurazione di reato di omesso versamento . È inoltre previsto, con il nuovo comma 2‑bis, che il contribuente possa iniziare la rateazione prima di ricevere l’avviso bonario versando spontaneamente il dovuto .

6. Modifiche del 2025: D.Lgs. 81/2025

Il D.Lgs. 81/2025 ha apportato correttivi alla riforma fiscale. Tra le disposizioni più rilevanti:

  • Art. 21: modifica il D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione), eliminando la clausola che impediva l’adesione quando l’accertamento dipendeva da un precedente accertamento e consentendo alle parti di avviare l’adesione anche dopo la presentazione di osservazioni in contraddittorio .
  • Art. 22: chiarisce che dal 31 dicembre 2025 non si applicano più le sospensioni dei termini di impugnazione previste durante l’emergenza Covid‑19 .
  • Art. 23: inserisce il comma 1‑bis all’art. 38‑bis DPR 600/1973, stabilendo un termine di otto anni per gli atti di recupero di aiuti di Stato indebitamente percepiti, e prevede che gli avvisi relativi a tali recuperi possano essere notificati entro l’ottavo anno successivo alla dichiarazione .

7. Prescrizione e decadenza per l’accertamento

Il termine generale per notificare l’avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo in caso di omessa dichiarazione). La riforma ha mantenuto questo termine ma ha previsto eccezioni per il recupero di aiuti di Stato, per i crediti di imposta non spettanti e per i beni immobili esteri. In caso di frode o violazione che comporti reato, il termine può essere prorogato a otto o dieci anni.

8. Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha fornito importanti chiarimenti interpretativi:

  • Ordinanza 17 settembre 2024, n. 24998: ha ribadito che l’onere di dimostrare la non imponibilità dei versamenti grava sul contribuente e che le giustificazioni devono essere analitiche e provate .
  • Cass. civ. 7 agosto 2025, n. 22825: ha dichiarato illegittimo l’accertamento integrativo basato su fatti già conosciuti e ha rimarcato che un nuovo avviso può essere emesso solo sulla base di elementi sopravvenuti .
  • Cass. civ. 9 ottobre 2025, n. 27138: ha confermato che la violazione del termine di 60 giorni di cui all’art. 12 comma 7 L. 212/2000 comporta l’annullamento dell’atto e che la semplice necessità di rispettare la scadenza decadenziale non costituisce urgenza .
  • Cass. civ. ord. 32427/2019: ha stabilito che i versamenti su conti di familiari del professionista sono presunti ricavi se non provata la loro natura estranea all’attività .

9. Privacy e garanzie nell’uso del risparmiometro

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con un parere del 2019 pubblicato nel 2025, ha riconosciuto che l’utilizzo di algoritmi per profilare i risparmiatori (risparmiometro) deve rispettare i principi di proporzionalità e liceità. Il Garante ha richiesto che l’Amministrazione fornisca un’informativa dettagliata ai contribuenti selezionati, assicuri l’intervento umano nella decisione finale e consenta agli interessati di accedere ai dati utilizzati e di rettificarli . È stato precisato che il semplice superamento di una soglia di risparmio rispetto al reddito dichiarato non è sufficiente per emettere un avviso di accertamento: occorrono ulteriori elementi e un contraddittorio .

Procedura di accertamento passo per passo

Per difendersi efficacemente occorre conoscere il percorso amministrativo che conduce all’emissione dell’avviso di accertamento e i termini per le azioni del contribuente. Di seguito una panoramica pratica.

1. Selezione e analisi del rischio

L’Agenzia delle Entrate utilizza l’anagrafe dei rapporti finanziari, i dati delle dichiarazioni e algoritmi di intelligenza artificiale per costruire profili di rischio. Nel caso del risparmiometro, la selezione si basa sul rapporto tra risparmio accumulato e reddito dichiarato: se il risparmio o le spese risultano sproporzionati, l’algoritmo segnala la posizione per ulteriori verifiche. Tali algoritmi sono soggetti al controllo del Garante e non possono sostituire l’analisi umana .

2. Invito al contraddittorio o lettera di compliance

Quando dai dati emergono incongruenze, l’ufficio invia al contribuente una lettera di compliance o un invito al contraddittorio. Questa comunicazione indica gli elementi che potrebbero giustificare un accertamento (versamenti, prelievi, spese rilevanti) e invita il contribuente a fornire entro un certo termine (solitamente 30 o 60 giorni) documenti o chiarimenti. È consigliabile rispondere per iscritto e, se necessario, richiedere un incontro con l’Ufficio per esaminare i dati. La mancata risposta può essere considerata segno di evasione.

3. Accesso, ispezioni e processo verbale di constatazione (PVC)

Se le spiegazioni non vengono ritenute soddisfacenti o se occorre un riscontro documentale, l’Amministrazione può effettuare un accesso presso l’abitazione o la sede dell’attività. Gli ispettori redigono un verbale giornaliero, che confluirà nel processo verbale di constatazione. Il PVC deve essere consegnato al contribuente e contiene tutte le contestazioni. A partire dal giorno di consegna decorre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 comma 7 L. 212/2000, durante il quale l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento salvo urgenza motivata . In questo periodo il contribuente può presentare memorie difensive e documenti integrativi.

4. Emissione dell’avviso di accertamento

Alla scadenza del termine (o prima se vi è urgenza), l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento, che deve indicare:

  • La motivazione dettagliata e l’indicazione degli elementi su cui si basa (versamenti bancari, spese, parametri).
  • I periodi di imposta interessati e i tributi contestati.
  • Il calcolo delle imposte e delle sanzioni.
  • Le modalità e i termini per il ricorso (60 giorni dalla notifica).

L’avviso può essere notificato tramite PEC, posta raccomandata o consegna a mano. I termini di decadenza variano: cinque anni per la generalità dei tributi, otto anni per l’IVA o le imposte dirette in presenza di elementi riferibili a paradisi fiscali o beni esteri, otto anni per il recupero di aiuti di Stato secondo l’art. 23 D.Lgs. 81/2025 .

5. Adesione e definizione agevolata

A seguito della notifica l’atto può essere:

  1. Definito con adesione: il contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997 entro 15 giorni dalla notifica (termini prorogati a 30 giorni dalla riforma). L’Ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio e, se viene raggiunto un accordo sulla base imponibile, si applicano sanzioni ridotte a un terzo. Con il D.Lgs. 81/2025 l’adesione può essere proposta anche dopo la presentazione di osservazioni ex art. 6‑bis .
  2. Rottamato o definito: la legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione-quater delle cartelle, che consente di estinguere i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo tributi e sanzioni ridotte. Le rate ancora dovute hanno scadenza 31 maggio 2024, 15 settembre 2024 e 30 novembre 2024 . Il DL 198/2023 convertito con L. 15/2025 ha previsto una riammissione per i contribuenti decaduti: presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le somme entro il 31 luglio 2025 (o in dieci rate), si recuperano i benefici .
  3. Definito con accordi transattivi: per alcune controversie (liti pendenti in Cassazione di valore inferiore a 50mila euro) la legge consente di presentare un’istanza di definizione agevolata con pagamento ridotto; gli avvisi bonari e gli atti di recupero crediti d’imposta possono essere regolarizzati con sanzioni ridotte.
  4. Rateizzato: l’Agenzia può concedere rateazioni fino a 72 rate mensili o, in caso di grave difficoltà, fino a 120 rate. Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto la possibilità di rateizzare l’avviso bonario prima della notifica, evitando sanzioni .

6. Ricorso e fasi di giudizio

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla giurisdizione tributaria (Commissione tributaria di primo grado) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato e contenere:

  • L’identificazione dell’atto impugnato.
  • I motivi di opposizione (vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, errata applicazione della presunzione, decadenza, ecc.).
  • La richiesta di sospensione dell’atto, se sussistono motivi di urgenza.

Dopo la notifica del ricorso all’ufficio, quest’ultimo può autotutelarsi annullando o modificando l’atto. Se non lo fa, deposita le controdeduzioni e il fascicolo. La Commissione decide con sentenza, impugnabile in secondo grado dinanzi alla Corte di giustizia tributaria regionale e, per motivi di legittimità, in Cassazione.

7. Conseguenze penali

L’accertamento fiscale può sfociare in responsabilità penale se emergono reati quali dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). Tuttavia, la riforma dell’adempimento collaborativo ha introdotto cause di non punibilità per chi comunica spontaneamente le irregolarità in regime collaborativo . Inoltre, la definizione integrale del debito entro i termini evita l’integrazione del reato di omesso versamento di IVA o ritenute.

Difese e strategie legali

L’adozione di un atteggiamento proattivo nella fase amministrativa è la miglior difesa. Di seguito le principali strategie per contrastare accertamenti bancari e sintetici.

1. Prova analitica e giustificazione dei movimenti

Il contribuente deve dimostrare la tracciabilità dei versamenti e dei prelievi. Le linee guida sono:

  1. Contabilità ordinata: registrare tutte le entrate e le uscite, anche quelle non soggette a fatturazione, e conservarne la documentazione (ricevute, contratti, bonifici). La contabilità deve essere idonea a dimostrare che i versamenti sono già stati tassati o derivano da prestiti, rimborsi spese, anticipazioni.
  2. Contratti e scritture: per i prestiti infruttiferi tra privati occorre predisporre un contratto scritto con data certa (si consiglia la registrazione). Senza contratti il fisco presume che le somme costituiscano reddito.
  3. Prova della provenienza familiare: se i versamenti provengono da parenti o coniugi, allegare la documentazione bancaria che attesti l’uscita dai conti dei terzi; la Cassazione ritiene insufficiente una mera dichiarazione .
  4. Dimostrazione di utilizzo di risparmi: per l’accertamento sintetico è necessario dimostrare che le spese sono state finanziate con risparmi accumulati negli anni precedenti . È quindi utile conservare estratti conto e ricevute degli anni passati.
  5. Redditi esenti o tassati alla fonte: se la spesa è stata coperta con rendite esenti (pensioni di invalidità, vincite) o con somme già assoggettate a imposte (dividendi con ritenuta), occorre esibire la documentazione che ne attesti la natura.
  6. Registrazioni di prelevamenti: per dimostrare che i prelievi hanno finanziato spese inerenti all’attività (pagamento di fornitori, stipendi) è necessario mantenere un registro di cassa con l’indicazione del beneficiario.

2. Contestazione della motivazione e della prova

Il contribuente può eccepire:

  • Difetto di motivazione: l’avviso deve indicare i dati estratti dall’anagrafe finanziaria e spiegare come sono stati utilizzati; un rinvio generico è insufficiente. La mancanza di motivazione può comportare l’annullamento.
  • Violazione del contraddittorio: se l’atto è stato emesso senza invio dell’invito o prima del decorso dei 60 giorni dal PVC senza urgenza motivata, il contribuente può eccepire la nullità .
  • Inesistenza di nuovi elementi (accertamenti integrativi): la Cassazione ha stabilito che un secondo avviso può essere emesso solo per fatti non conosciuti al momento del primo accertamento .
  • Presunzione non applicabile: per i soggetti non imprenditori o professionisti, i prelievi non sono presunti reddito; per i correntisti cointestati la presunzione riguarda solo la quota del titolare.

3. Ricorso in giudizio con perizia

In sede contenziosa, oltre alle eccezioni formali, è utile avvalersi di perizie contabili che ricostruiscano analiticamente la provenienza delle somme. Il giudice deve valutare le prove senza preclusioni e non può fondare la decisione su mere presunzioni se il contribuente ha fornito giustificazioni ragionevoli .

4. Adesione e definizione anticipata

Il contraddittorio preventivo offre un’opportunità per definire la contestazione con sanzioni ridotte e rateazioni. In sede di adesione è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo e beneficiare della sospensione dell’esecutività dell’atto. È importante preparare una proposta supportata da documentazione completa.

5. Soluzioni negoziali e stragiudiziali

L’avv. Monardo e il suo staff possono assistere nella negoziazione con l’Agenzia (richiesta di rateazione, sospensione della riscossione) e nella stipula di accordi transattivi in caso di ricorsi pendenti. Inoltre, per le imprese in crisi è possibile accedere alla composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021, ora confluita nel Codice della crisi d’impresa (artt. 12 ss. del D.Lgs. 14/2019). Tale procedura consente di trattare con i creditori, compreso il Fisco, sotto la guida di un esperto, con sospensione delle azioni esecutive .

Per i consumatori e le microimprese in stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (oggi integrata nel Codice della crisi d’impresa) prevede il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata. Con queste procedure, approvate dal Tribunale, è possibile pagare i debiti in modo sostenibile e ottenere l’esdebitazione, ossia l’esdebitamento residuo . Tali strumenti tutelano il contribuente da azioni esecutive e consentono di salvaguardare beni essenziali.

Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alla difesa nel merito, esistono numerose misure che consentono di chiudere le pendenze tributarie in modo agevolato o di diluire il carico fiscale. Riportiamo le principali novità.

1. Rottamazione-quater e riammissione 2025

La rottamazione-quater (L. 197/2022) consente di pagare solo le imposte e gli interessi senza sanzioni sulle cartelle affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione (scadenza 31 ottobre 2023) o in 18 rate (prime due nel 2023, poi da febbraio 2024 a novembre 2024) . Chi è decaduto entro il 2024 può essere riammesso grazie al DL 198/2023 convertito nella L. 15/2025: la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025 e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate semestrali sino al 2027 .

2. Definizione agevolata dei tributi locali e delle liti pendenti

Alcuni comuni hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie su tributi locali (IMU, TARI) consentendo di pagare il tributo senza sanzioni; occorre verificare i regolamenti comunali. Per le liti pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, la legge prevede la possibilità di chiudere la controversia versando una percentuale dell’imposta (40 % in primo grado, 50 % in secondo grado) se il contribuente rinuncia al ricorso.

3. Concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. 13/2024 e il D.Lgs. 108/2024 hanno introdotto il concordato preventivo biennale, un istituto che consente alle imprese e ai professionisti con determinati requisiti (ad esempio, soggetti ISA con punteggio affidabile) di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito su base biennale, ottenendo la preclusione dell’accertamento salvo casi di frode. Il concordato limita l’uso dell’accertamento sintetico a condizione che il reddito concordato sia rispettato; in caso contrario, l’Agenzia può revocarlo. È uno strumento di pianificazione fiscale da valutare con attenzione.

4. Rateazioni straordinarie e piano del consumatore

Il contribuente può chiedere rateazioni ordinarie fino a 72 rate mensili presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In presenza di comprovate difficoltà economiche, è possibile ottenere la rateazione straordinaria fino a 120 rate mensili (dieci anni). Le rate possono essere sospese in caso di eventi eccezionali.

Per situazioni di sovraindebitamento personale si può ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione (artt. 65‑73 del Codice della crisi) che, approvati dal giudice, rendono il debito sostenibile e portano all’esdebitazione . Queste procedure garantiscono la cancellazione dei debiti fiscali residui al termine del piano, con il vantaggio di bloccare le azioni esecutive e le ipoteche.

Errori comuni da evitare

Nel rispondere a controlli bancari e sintetici i contribuenti commettono spesso errori che pregiudicano la difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: la mancata risposta alle lettere di compliance o agli inviti al contraddittorio può essere interpretata come indizio di evasione. È importante rispondere entro i termini e con documentazione completa.
  2. Spiegazioni generiche: presentare giustificazioni vaghe (“si tratta di donazioni”, “sono prestiti”) senza documenti a supporto non è sufficiente. È necessario allegare contratti, estratti conto dei donatori e altre prove scritte .
  3. Pagamenti e prelievi in contanti: operazioni in contanti di importo elevato sono più difficili da giustificare. Meglio utilizzare strumenti tracciati (bonifici, assegni) e conservare le ricevute.
  4. Conservazione carente dei documenti: la prova della provenienza delle somme deve essere conservata per almeno sei anni; buttare via estratti conto o ricevute può impedire la difesa.
  5. Non presentare memorie dopo il PVC: il termine di 60 giorni tra il PVC e l’accertamento è essenziale per fornire argomentazioni. Non presentare memorie può comportare la perdita di un’occasione decisiva .
  6. Affidarsi a soluzioni approssimative: acquistare “schemi difensivi” preconfezionati o seguire consigli trovati su internet può portare a strategie errate. È preferibile rivolgersi a un professionista.
  7. Perdere le scadenze per adesione e rottamazione: i termini per presentare l’adesione, pagare la rottamazione o la definizione agevolata sono perentori. È fondamentale monitorarli attentamente.

Tabelle riepilogative

Tabelle delle norme e termini

AmbitoRiferimento normativoPrincipali effettiTermini e soglie
Presunzioni su versamenti e prelieviart. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972Versamenti e prelievi non giustificati sono considerati ricavi/compensi. Onere della prova in capo al contribuentePresunzione assoluta per i professionisti; analitica per i prelievi. Nessuna soglia quantitativa
Accertamento sintetico (redditometro)art. 38 DPR 600/1973, modificato dal D.Lgs. 108/2024Ricostruzione del reddito basata sulle spese. Eliminata la prova automatica; introdotta soglia minimaScostamento superiore al 20 % e almeno dieci volte l’assegno sociale ; contraddittorio obbligatorio
Contraddittorio preventivoart. 6‑bis L. 212/2000, DM 24.4.2024Gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da invito al contraddittorio; l’omissione comporta annullabilitàEsclusioni elencate nel DM (avvisi bonari, ecc.)
Termine per la notifica dopo il PVCart. 12 comma 7 L. 212/2000L’avviso di accertamento non può essere emesso prima di 60 giorni dal PVC salvo urgenza motivataTermini decadenziali generali: 5 anni; 8 anni per omessa dichiarazione
Rottamazione-quaterL. 197/2022, DL 198/2023 e L. 15/2025Pagamento dei tributi senza sanzioni per i ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022; riammissione per decadutiPagamenti rateali fino al 2027; domanda entro il 30 aprile 2025
Recupero aiuti di Statoart. 38‑bis DPR 600/1973, comma 1‑bis aggiunto dal D.Lgs. 81/2025Termini più lunghi per il recupero di aiuti di Stato indebitamente percepitiNotifica entro l’ottavo anno successivo
Rateazioni degli avvisi bonariD.Lgs. 87/2024Pagamento dilazionato anche prima dell’avviso bonarioPrima rata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione

Tabelle degli strumenti difensivi

StrumentoDescrizioneVantaggiCriticità
Adesione (D.Lgs. 218/1997)Richiesta di definire l’accertamento con l’Ufficio, con riduzione delle sanzioniRisparmio sulle sanzioni, sospensione dell’esecutivitàNecessità di documentazione completa; se non si raggiunge l’accordo l’atto resta valido
RottamazionePagamento delle cartelle con sanzioni ridotte; riammissione per decadutiAnnullamento sanzioni; rate fino a dieci anniRiguarda solo i debiti già iscritti a ruolo; occorre rispettare termini rigidi
Rateazione avvisi bonariPagamento dilazionato delle somme dovute prima della cartellaEvita l’iscrizione a ruolo; riduce l’incidenza degli interessiNon elimina sanzioni; occorre solvibilità
Concordato preventivo biennaleAccordo biennale sui redditi con preclusione dell’accertamentoPrevedibilità, pianificazioneRequisiti restrittivi; obbligo di rispettare il reddito concordato
Composizione negoziata e piani del consumatoreProcedure per imprese e consumatori in crisi che consentono di ristrutturare i debitiSospensione delle azioni esecutive; possibile esdebitazioneDurata procedura; intervento di un OCC; esclusione di alcuni debiti

FAQ – Domande frequenti

  1. Cos’è il risparmiometro? È un algoritmo dell’Agenzia delle Entrate che incrocia i dati dei conti correnti, le spese e i redditi dichiarati per individuare incongruenze. Non costituisce di per sé un atto impositivo, ma seleziona i contribuenti da sottoporre a controllo. Il suo utilizzo deve rispettare i principi di proporzionalità e garantire un contraddittorio .
  2. L’Agenzia può accedere ai miei conti correnti senza autorizzazione? Sì. L’art. 32 DPR 600/1973 consente all’Agenzia di acquisire informazioni bancarie tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari senza necessità di autorizzazione giudiziaria.
  3. I prelievi dal mio conto sono sempre considerati ricavi? Solo per gli imprenditori e professionisti i prelievi non giustificati si presumono ricavi. I privati non titolari di partita IVA non sono soggetti a tale presunzione, ma se i prelievi vengono utilizzati per spese non giustificate possono generare accertamenti.
  4. Posso giustificare i versamenti con una semplice autocertificazione? No. Occorre fornire prove documentali: contratti di prestito, bonifici provenienti da terzi, ricevute. La Cassazione ha ribadito che la prova deve essere analitica e non meramente dichiarativa .
  5. Quali sono le soglie per l’accertamento sintetico? Lo scostamento tra reddito ricostruito e reddito dichiarato deve essere superiore del 20 % e almeno pari a dieci volte l’assegno sociale annuo .
  6. L’Amministrazione deve inviarmi un invito prima di emettere l’avviso? Sì. L’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6‑bis L. 212/2000 impone all’ufficio di inviare un invito e attendere le osservazioni del contribuente, salvo casi espressamente esclusi .
  7. Cosa succede se ricevo un avviso prima dei 60 giorni dal PVC? L’avviso è annullabile. L’art. 12 comma 7 stabilisce che l’accertamento non può essere emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo urgenza motivata . La Cassazione ha confermato che questo termine è perentorio .
  8. Posso rateizzare le somme richieste con l’avviso bonario? Sì. Il D.Lgs. 87/2024 permette la rateazione delle somme anche prima della notifica dell’avviso e prevede che il pagamento della prima rata entro il 31 dicembre eviti il reato di omesso versamento .
  9. Se pago la rottamazione-quater perdo la possibilità di fare ricorso? No. Il pagamento della rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo. Se ricevi un avviso di accertamento puoi comunque proporre ricorso o adesione per le somme non ancora iscritte.
  10. Cosa posso fare se non riesco a pagare il debito? Puoi richiedere rateazioni straordinarie, aderire a una procedura di composizione negoziata o proporre un piano del consumatore se sei un privato in stato di sovraindebitamento .
  11. Le spese sostenute con carte di credito estere rientrano nell’accertamento sintetico? Sì. L’Agenzia può acquisire anche dati di carte di credito e conti esteri. È necessario dimostrare l’origine lecita delle somme e l’eventuale imposizione all’estero per evitare la doppia tassazione.
  12. Il contraddittorio è sempre obbligatorio? Quasi sempre. Le uniche esclusioni riguardano gli atti indicati nel DM 24 aprile 2024, come avvisi di liquidazione, ruoli e atti automatizzati . In tutti gli altri casi l’omissione rende l’atto annullabile.
  13. Posso oppormi a un accertamento basato su prelievi da conti di familiari? Sì. L’Ufficio deve dimostrare che i prelievi sono stati utilizzati per spese dell’imprenditore; il contribuente può fornire prova che si tratta di risorse dei familiari e non dell’attività. Tuttavia, la Cassazione presume che i versamenti su conti di familiari costituiscano ricavi se non provata la provenienza .
  14. Cosa succede se l’accertamento è integrativo? Un nuovo avviso può essere emesso solo se emergono elementi sopravvenuti o ulteriori; altrimenti è illegittimo .
  15. Il risparmiometro riguarda anche i contanti che conservo a casa? No. L’algoritmo analizza solo i dati bancari e le spese documentate. Tuttavia, l’utilizzo di contanti in modo rilevante può essere oggetto di verifica se vengono effettuati versamenti successivi senza giustificazione.
  16. Se il Fisco sbaglia i calcoli, posso ottenere la sospensione? Sì. In sede di ricorso puoi chiedere la sospensione dell’atto se vi sono gravi motivi (esempio: calcoli errati, violazione del contraddittorio). La Commissione tributaria valuta la fondatezza delle doglianze e può sospendere l’esecutività.
  17. Posso ottenere l’esdebitazione dei debiti fiscali? Sì. Con la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata) approvata dal giudice, al termine del pagamento dei creditori residuali il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
  18. È vero che dal 2026 le verifiche saranno automatizzate con l’intelligenza artificiale? La riforma fiscale prevede un utilizzo crescente dell’IA per selezionare i contribuenti a rischio, ma le decisioni devono essere validate da funzionari e garantire il diritto di essere informati e di fornire giustificazioni .
  19. Devo comunicare preventivamente le anomalie al Fisco per evitare sanzioni penali? In regime di adempimento collaborativo, la comunicazione spontanea delle irregolarità esclude la punibilità per alcuni reati tributari . Anche fuori da tale regime, l’adempimento volontario e la definizione integrale del debito entro i termini evitano il reato di omesso versamento.
  20. Quali documenti devo consegnare in contraddittorio? Tutti quelli idonei a dimostrare la provenienza delle somme: estratti conto, contratti di prestito, scritture private, ricevute di spese, attestazioni di redditi esenti, certificazioni di vincite, memorie contabili.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle presunzioni fiscali e delle nuove regole, si illustrano due esempi.

Esempio 1 – Versamenti sul conto di un professionista

Scenario: Un avvocato in regime ordinario riceve un accertamento bancario relativo all’anno 2024, in cui sono stati riscontrati versamenti non giustificati per 50.000 euro su un conto cointestato con il coniuge. L’avvocato ha dichiarato ricavi per 60.000 euro.

Calcolo presunto: L’Agenzia considera i versamenti come compensi non dichiarati. Poiché l’importo versato è superiore al 50 % dei ricavi dichiarati, l’Ufficio ricalcola il reddito imponibile a 110.000 euro, con un’imposta dovuta di circa 20.000 euro e sanzioni del 30 %.

Difesa:

  • L’avvocato dimostra con estratti conto che 30.000 euro provengono da un prestito familiare regolarmente registrato, allegando il contratto di mutuo e i bonifici del genitore.
  • I restanti 20.000 euro sono somme già tassate relative a una causa dell’anno precedente, incassate nell’anno in contestazione. Presenta fattura e dichiarazione dei redditi del 2023 con imposta pagata.

Esito: L’Ufficio, in sede di contraddittorio, riconosce la provenienza legittima e riduce l’accertamento a 5.000 euro di ricavi non dichiarati. Il contribuente aderisce e paga le imposte con sanzioni ridotte a un terzo.

Esempio 2 – Accertamento sintetico per spese e risparmi

Scenario: Un dipendente dichiara un reddito di 22.000 euro nel 2024. L’Agenzia tramite risparmiometro rileva che ha acquistato un’auto da 35.000 euro, sostenuto spese di viaggio per 12.000 euro e incrementato il saldo del conto di 15.000 euro. La differenza tra reddito dichiarato e reddito ricostruito (incluso l’aumento di risparmio) è pari a 40.000 euro.

Applicazione delle soglie: Il reddito ricostruito (62.000 €) supera del 182 % il reddito dichiarato e di oltre 10 volte l’assegno sociale annuo (circa 6.985 € per il 2024). L’Amministrazione può avviare l’accertamento sintetico.

Contraddittorio e difesa:

  1. Il contribuente dimostra che 30.000 euro provengono da un’eredità ricevuta nel 2023, esibendo la dichiarazione di successione e il versamento su conto corrente.
  2. Giustifica l’aumento di risparmio di 15.000 € con premi di risultato percepiti e già tassati, allegando busta paga e CU.
  3. Contesta l’ammontare delle spese di viaggio, dimostrando con scontrini e ricevute che ammontano a 6.000 € anziché 12.000 €.

Esito: L’Ufficio riconosce le prove presentate (ex art. 38, comma 5, lett. a–c) . La differenza tra reddito dichiarato e reddito accertabile scende sotto le soglie; l’accertamento è archiviato.

Conclusioni

L’accertamento basato sui movimenti bancari e il nuovo risparmiometro sono strumenti sempre più incisivi della lotta all’evasione. Tuttavia, le normative vigenti e le più recenti pronunce giurisprudenziali garantiscono ai contribuenti significativi margini di difesa, purché si agisca tempestivamente e con professionalità. La conoscenza delle presunzioni di legge, dei termini procedurali e delle modalità di contraddittorio consente di evitare l’emissione di avvisi illegittimi e di ridurre le sanzioni.

Il quadro normativo è in continua evoluzione: le riforme del 2024‑2025 hanno reintrodotto il redditometro con soglie più alte , generalizzato il contraddittorio preventivo e ampliato le possibilità di definizione agevolata (rottamazioni, adesioni, concordato). La giurisprudenza conferma la necessità di motivazioni puntuali, di rispetto dei termini e di garanzie procedurali .

Agire con tempestività è cruciale: rispondere alle lettere di compliance, partecipare al contraddittorio, documentare analiticamente la provenienza delle somme e, se necessario, proporre ricorso o definizione agevolata. È altresì fondamentale sfruttare le procedure di composizione della crisi, di sovraindebitamento e di concordato preventivo biennale per pianificare in modo sostenibile il proprio debito.

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