Accertamento fiscale e redditometro: guida completa per il contribuente 2025

Introduzione

L’accertamento sintetico (oggi noto anche come evasometro) è lo strumento con cui l’amministrazione finanziaria ricostruisce il reddito di un contribuente sulla base delle sue spese e dei beni posseduti. Si tratta di una procedura potenzialmente invasiva, che può generare maggiori pretese fiscali, sanzioni e iscrizioni a ruolo. Negli ultimi anni la disciplina è stata al centro di numerosi interventi normativi e di una copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale: nel 2024 il decreto ministeriale 7 maggio 2024 aveva definito nuovi “indici di capacità contributiva”, ma la sua applicazione è stata sospesa dall’atto di indirizzo del Ministero dell’economia del 23 maggio 2024 in attesa di una riforma complessiva. Il legislatore è quindi intervenuto con il decreto legislativo 108/2024, che ha abbandonato il vecchio redditometro in favore di un evasometro basato su soglie di scostamento più elevate (20 % e 70 000 €) e sull’analisi dei big data .

Il tema è particolarmente delicato per imprenditori, professionisti e privati che rischiano di ricevere avvisi di accertamento e cartelle esattoriali. Una gestione errata può comportare pignoramenti, ipoteche e blocchi dell’attività. Per questo motivo è essenziale conoscere i diritti del contribuente, i termini procedurali e le possibili difese. Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i presupposti normativi, le fasi della procedura, le strategie difensive e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani di rientro, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e concordato preventivo biennale) con un approccio pratico e orientato al contribuente.

La nostra esperienza professionale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno studio legale e tributario che opera a livello nazionale con un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. È cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto nell’elenco del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie all’esperienza maturata in materia bancaria e tributaria, lo studio assiste contribuenti e imprese nell’analisi degli atti, nella predisposizione di memorie difensive, nell’impugnazione degli accertamenti, nella sospensione delle pretese e nella negoziazione di piani di rientro sia in sede giudiziale sia in via stragiudiziale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Art. 38 del D.P.R. 600/1973 e l’evoluzione del redditometro

L’accertamento sintetico è disciplinato dall’art. 38, commi 4‑8, del D.P.R. 600/1973, che consente all’Agenzia delle entrate di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in modo induttivo. La norma prevede che l’amministrazione possa ricostruire il reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e di determinati indici di capacità contributiva. Fin dalla sua introduzione, il redditometro è stato oggetto di critiche perché inverte l’onere della prova: una volta che l’amministrazione dimostra la discrepanza tra il reddito dichiarato e quello ricostruito, è il contribuente a dover provare che le spese sono state finanziate con risparmi, redditi esenti o già tassati.

Nel 2010 il legislatore ha introdotto una nuova versione del redditometro con il D.L. 78/2010; la Corte di cassazione ha chiarito che tale disciplina non ha effetto retroattivo e si applica solo ai periodi d’imposta dal 2009 in poi . Ciò significa che per gli anni precedenti continuano a valere i vecchi criteri, secondo il principio tempus regit actum, sancito anche dall’art. 22 del D.L. 78/2010 .

Il decreto ministeriale 7 maggio 2024 e la sospensione

Con il decreto ministeriale 7 maggio 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze ha individuato gli elementi indicativi di capacità contributiva da utilizzare per il calcolo sintetico del reddito. Il decreto elenca le spese per consumi, investimenti e risparmi (ad esempio acquisto di beni immobili, autoveicoli, viaggi, polizze assicurative) e prevede che la spesa effettiva e la spesa determinata in base a parametri statistici possano essere imputate ai membri del nucleo familiare . Inoltre, il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già sottoposti a ritenuta o con risparmi accumulati in anni precedenti .

Pochi giorni dopo la pubblicazione, però, il Ministero dell’economia ha emanato un atto di indirizzo che ha sospeso l’applicazione del decreto. Nel documento si evidenzia la necessità di coordinare la disciplina con la futura riforma dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e si dispone che l’uso degli indici previsti dal decreto del 7 maggio sia deferito fino all’adozione di nuove disposizioni legislative .

Il D.Lgs. 108/2024 e il passaggio all’evasometro

Nel contesto della riforma fiscale, il decreto legislativo 108/2024 ha sostituito il redditometro con un sistema più mirato di accertamento sintetico, spesso denominato evasometro. Il nuovo strumento non opera più su tutti i contribuenti, ma scatta solo se si verificano due soglie concomitanti: (1) lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello ricostruito deve superare il 20 %; (2) la differenza assoluta deve essere superiore a 70 000 €, pari a circa dieci volte l’assegno sociale . Se entrambe le soglie non sono superate, l’accertamento sintetico non può essere avviato . La nuova disciplina prevede inoltre una franchigia per i redditi complessivi inferiori a 70 000 €: anche se lo scostamento percentuale è elevato, non si procede se il reddito complessivo rimane sotto tale soglia .

L’evasometro si basa sull’incrocio di banche dati nazionali e internazionali (come l’Archivio dei rapporti finanziari e i flussi CRS) e sull’analisi dei big data da parte di una Unità integrata permanente di analisi del rischio. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, l’obiettivo è concentrare i controlli sui contribuenti ad alto rischio e con importi evasi significativi . La nuova procedura mantiene il contraddittorio con il contribuente, ma prevede un contraddittorio speciale in due fasi: una iniziale, in cui il contribuente può fornire documenti e giustificazioni, e una successiva per l’eventuale concordato dell’imponibile .

Principi sul contraddittorio e sul processo tributario

La riforma fiscale ha rafforzato l’obbligo di contraddittorio preventivo. L’art. 6‑bis della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dall’art. 1 della L. N. 213/2023 e ulteriormente coordinato nel 2024, prevede che l’amministrazione invii al contribuente uno schema di accertamento e gli conceda almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e documenti . Se il contribuente risponde, l’atto definitivo deve motivare espressamente perché le argomentazioni sono state accolte o respinte. L’obbligo di contraddittorio riguarda tutti gli atti impositivi impugnabili, salvo i controlli automatizzati o i casi di particolare urgenza.

In sede contenziosa, la giurisprudenza di cassazione ha definito numerosi principi. La Corte ha ribadito che il redditometro costituisce una presunzione legale relativa: l’amministrazione deve solo dimostrare l’esistenza degli indici di capacità contributiva, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria . Le prove devono essere specifiche e documentali; generiche contestazioni non sono sufficienti . La Suprema Corte ha inoltre affermato che il giudice tributario, una volta acquisita la documentazione del contribuente, deve valutarla analiticamente e non può rigettare il ricorso con argomentazioni stereotipate . In altre sentenze la Cassazione ha chiarito che il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute anche con redditi dei familiari, come il coniuge o i figli .

La giurisprudenza più recente (ordinanza 30611/2025) ha inoltre precisato che per superare la presunzione il contribuente deve fornire estratti conto bancari o altri documenti che provino non solo l’esistenza ma anche l’ammontare e la durata nel tempo delle risorse utilizzate per mantenere il tenore di vita . In mancanza di tali prove, l’accertamento sintetico viene confermato. Infine, l’ordinanza 28665/2025 ha affermato il principio di non contestazione specifica: nelle controversie tributarie la difesa dell’amministrazione è considerata una contestazione globale degli argomenti del contribuente, sicché l’ufficio non è tenuto a replicare puntualmente a ogni punto .

Sintesi delle principali sentenze della Corte di cassazione

Anno e numeroPrincipio affermatoFonte
Cass. 238/2024In caso di accertamento sintetico, una volta che il contribuente deposita documenti e argomentazioni, il giudice deve esaminarli analiticamente; il redditometro dispensa l’amministrazione da ulteriori prove e inverte l’onere della prova .Corte di cassazione, sentenza n. 238/2024
Cass. 4759/2024Il redditometro è una presunzione legale relativa; il contribuente deve fornire prove specifiche (documenti bancari, atti notarili) per dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati .Corte di cassazione, ordinanza n. 4759/2024
Cass. 4822/2024La riforma del redditometro del 2010 non ha effetti retroattivi; per i periodi precedenti continuano ad applicarsi le regole antecedenti .Corte di cassazione, ordinanza n. 4822/2024
Cass. 31568/2023Il contribuente può utilizzare anche i redditi del coniuge e dei familiari per dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o risparmi di famiglia .Corte di cassazione, ordinanza n. 31568/2023
Cass. 30611/2025L’onere della prova è assolto solo con documenti bancari che attestino l’esistenza, l’ammontare e la durata nel tempo delle somme utilizzate per sostenere il tenore di vita . Il contribuente deve dimostrare una “continuità” nel possesso dei fondi .Corte di cassazione, ordinanza n. 30611/2025
Cass. 28665/2025Nel processo tributario la difesa dell’ufficio è considerata contestazione globale, sicché non è necessario replicare punto per punto ai motivi del ricorso; il principio di non contestazione specifica si applica in senso limitato .Corte di cassazione, ordinanza n. 28665/2025

Procedura passo‑passo

1. Ricezione della comunicazione di anomalia o della lettera di compliance

Prima di avviare l’accertamento sintetico, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente una comunicazione di anomalia o una lettera di compliance che segnala le spese ritenute incoerenti con il reddito dichiarato e invita a fornire chiarimenti. Anche se non obbligatoria, tale fase consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la posizione o di preparare la documentazione difensiva. È consigliabile rispondere entro il termine indicato, allegando estratti conto, contratti di mutuo, atti di donazione e ogni elemento idoneo a dimostrare la provenienza lecita delle somme.

2. Invito al contraddittorio e contraddittorio speciale

Se le spiegazioni fornite non sono ritenute sufficienti o se il contribuente non risponde, l’ufficio emette un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. L’invito contiene l’ipotesi di determinazione sintetica del reddito e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni e documenti . La mancata partecipazione non preclude il diritto di impugnare ma riduce le possibilità di far valere le proprie ragioni. Nel regime dell’evasometro, il contraddittorio è articolato in due fasi: una fase preliminare, in cui il contribuente può rappresentare le proprie argomentazioni, e una fase successiva per la discussione dell’eventuale concordato . È consigliabile presentare una memoria dettagliata con allegata la documentazione che dimostra l’origine delle somme e la coerenza delle spese.

3. Emissione dell’avviso di accertamento sintetico

Dopo il contraddittorio, se l’ufficio ritiene non soddisfacenti le giustificazioni, emette l’avviso di accertamento sintetico che ricostruisce il reddito complessivo e applica le imposte e le sanzioni. L’atto deve essere motivato e indicare i criteri utilizzati (spese effettive, spese per incrementi patrimoniali, coefficienti statistici, soglie del 20 % e 70 000 €). Qualora l’atto manchi della motivazione o non tenga conto delle osservazioni del contribuente, potrà essere impugnato per violazione dell’obbligo di contraddittorio e di motivazione.

4. Accertamento con adesione e definizione agevolata

Entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione: si tratta di una procedura di negoziazione che consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo e di rateizzare il dovuto. L’ufficio convoca il contribuente e, in caso di accordo, l’accertamento si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto e il pagamento del dovuto entro 20 giorni. In alternativa, il contribuente può accedere alle definizioni agevolate previste dalla legge (rottamazioni, transazioni fiscali, concordato preventivo biennale) se vi sono i requisiti.

5. Ricorso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria

Se il contribuente non accetta l’accertamento con adesione o se l’accordo non viene raggiunto, l’unica strada è l’impugnazione dell’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; per le controversie di valore non superiore a 50 000 € è obbligatorio presentare reclamo/mediazione prima del ricorso. Il contribuente deve depositare memoria e documenti; l’Agenzia delle entrate deposita controdeduzioni. In udienza, il giudice valuta le prove; se il contribuente ha assolto l’onere della prova (documenti bancari, risparmi, redditi esenti, sostentamento della famiglia), l’accertamento può essere annullato o ridotto. In caso contrario, l’atto viene confermato.

6. Esecuzione e riscossione

Dopo la definitività dell’avviso (per mancata impugnazione o sentenza negativa), l’imposta dovuta viene iscritta a ruolo e affidata all’Agenzia delle entrate‑Riscossione. L’ente della riscossione può notificare una cartella di pagamento o un avviso di addebito. Se il contribuente non paga, vengono attivate misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) e esecutive (pignoramenti di beni, stipendi, conti correnti). L’assistenza di un professionista consente di valutare le strategie per sospendere o annullare la riscossione e per accedere alle forme di rateizzazione o di definizione agevolata.

Difese e strategie legali

Raccolta di documenti e onere della prova

La chiave per vincere un contenzioso da accertamento sintetico è la documentazione. La Cassazione richiede prove puntuali: il contribuente deve esibire estratti conto, certificati di deposito, contratti di mutuo o finanziamento, atti di donazione, nonché documentazione relativa a redditi esenti o tassati alla fonte (ad esempio, pensioni di invalidità o rendite finanziarie). Non basta dimostrare l’esistenza di un conto cointestato; occorre provare che i fondi sono stati effettivamente utilizzati per sostenere le spese contestate e che esiste una continuità temporale nella disponibilità delle somme . Per le spese sostenute con redditi della famiglia, è necessario provare il contributo del coniuge o dei figli .

Controllo delle soglie e verifica dei calcoli

Con il nuovo evasometro è fondamentale verificare se le soglie del 20 % e dei 70 000 € sono state correttamente applicate. Qualora una di esse non sia superata, l’accertamento è illegittimo . È pertanto utile ricalcolare i maggiori redditi contestati, confrontarli con il reddito dichiarato e accertare se la differenza percentuale e quella assoluta superano i limiti di legge. Nella pratica è consigliato farsi assistere da un commercialista o da un avvocato tributarista per rielaborare i calcoli e contestare eventuali errori.

Eccezioni procedurali e vizi formali

Molti accertamenti sintetici possono essere annullati per vizi formali. Tra i principali:

  • Mancanza di contraddittorio: se l’ufficio non ha inviato l’invito o non ha rispettato il termine di 60 giorni, l’accertamento è nullo .
  • Violazione del principio di motivazione: l’avviso deve indicare le spese considerate e le ragioni del recupero; la mancanza di motivazione comporta nullità.
  • Violazione del tempus regit actum: applicazione retroattiva di norme più severe (ad esempio, parametri introdotti nel 2010) a periodi anteriori .
  • Errata imputazione delle spese: le spese devono essere attribuite al contribuente in base a quota e periodo; se l’ufficio considera spese di altri familiari senza adeguata ripartizione, l’atto è illegittimo.

Accertamento con adesione e definizioni agevolate

L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni e di concordare il reddito con l’amministrazione; può essere conveniente se le prove sono deboli. In alcuni casi è possibile ricorrere a definizioni agevolate (rottamazioni e transazioni fiscali) che consentono di pagare solo il debito principale senza sanzioni o interessi. Il contribuente deve valutare con il proprio consulente la convenienza economica di tali soluzioni.

Strumenti giudiziali e stragiudiziali per la gestione del debito

Quando il carico fiscale diventa insostenibile, esistono strumenti per ristrutturare o cancellare i debiti:

  1. Rottamazione-quater e definizione agevolata – La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e le norme successive hanno introdotto la rottamazione‑quater, che permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese di notifica; sono esclusi sanzioni, interessi e aggio . La normativa è stata prorogata nel 2024 e nel 2025, consentendo la riammissione dei contribuenti decaduti grazie alla L. 15/2025 . Sono definibili quasi tutti i carichi, ad eccezione di multe per violazioni penali, risorse proprie dell’Unione europea e recuperi di aiuti di Stato . Tra i vantaggi si segnalano la sospensione delle procedure esecutive, l’inibizione dell’iscrizione di ipoteche e fermi e la regolarità del DURC .
  2. Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore) – Introdotto dalla L. 3/2012 e confluito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente alle persone fisiche sovraindebitate di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti con sospensione delle procedure esecutive fino a 120 giorni . Il piano è omologato dal tribunale previa relazione dell’OCC e può prevedere una moratoria; il D.Lgs. 136/2024 ha ampliato la moratoria fino a due anni . Il debitore deve dimostrare la propria meritevolezza (assenza di colpa grave) e la capacità di adempiere al piano.
  3. Esdebitazione del consumatore – Si tratta dell’istituto che consente al debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui una volta eseguito il piano. Secondo l’art. 69 del CCII, l’esdebitazione è concessa se il debitore è meritevole e non ha ottenuto un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti . Nel 2025 la Cassazione (sentenza 9549/2025, non disponibile ma richiamata negli articoli) ha chiarito che la meritevolezza può essere riconosciuta anche al consumatore che si è fidato dell’intermediario creditizio.
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Riservato agli imprenditori non fallibili e ai professionisti, l’accordo permette di ristrutturare i debiti con l’approvazione di almeno il 60 % dei creditori; la versione agevolata richiede il 30 % e l’accordo con efficacia estesa consente di vincolare anche i creditori dissenzienti . La normativa consente una moratoria temporanea (art. 62 CCII) e prevede la possibilità di effettuare transazioni fiscali (art. 63) con pagamento parziale dei debiti tributari .
  5. Concordato preventivo biennale (CPB) – Introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal D.Lgs. 81/2025, permette ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di concordare in anticipo il reddito imponibile per due anni. Per accedere al CPB occorre presentare entro il 30 settembre 2025 un’istanza tramite l’apposita piattaforma; la proposta formulata dall’Agenzia è vincolante una volta accettata e non può essere revocata . I contribuenti in regime forfetario sono esclusi a partire dal 2025. Il CPB offre certezza fiscale e la sospensione di controlli per i due anni concordati .
  6. Piani di rateizzazione e transazioni fiscali – Oltre alle procedure concorsuali, il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo o proporre una transazione con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione. La rateizzazione ordinaria prevede fino a 72 rate mensili, mentre quella straordinaria può arrivare a 120 rate in caso di comprovata difficoltà.

Ruolo dell’avvocato tributarista

Un professionista esperto è fondamentale in ogni fase dell’accertamento: dall’analisi preliminare della lettera di compliance alla redazione delle memorie, dalla contrattazione con l’ufficio alle procedure giudiziali. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza personalizzata per:

  • Verificare la legittimità degli atti ricevuti e individuare eventuali vizi;
  • Predisporre la documentazione e la memoria difensiva;
  • Presentare istanza di accertamento con adesione e negoziare un accordo;
  • Redigere e depositare il ricorso e rappresentare il contribuente dinanzi alle Corti;
  • Gestire le procedure di definizione agevolata, i piani del consumatore e le procedure di sovraindebitamento;
  • Negoziare con i creditori e con la riscossione la rateizzazione o l’accordo di ristrutturazione.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare o cestinare la comunicazione – Rispondere tempestivamente alle lettere dell’Agenzia consente di evitare accertamenti maggiorati e di chiarire subito eventuali anomalie.
  2. Non documentare le spese – Conservare estratti conto, ricevute, contratti e documenti notarili è essenziale per dimostrare la provenienza dei fondi.
  3. Sottovalutare il contraddittorio – Presentarsi senza preparazione o senza consulente può portare a un confronto sterile e alla conferma dell’accertamento.
  4. Trascurare le scadenze – Ricordare i termini: 60 giorni per ricorrere, 15 giorni per l’istanza di adesione e 20 giorni per il pagamento dell’accordo.
  5. Adagiarsi su prove generiche – La Cassazione richiede prove puntuali; non basta sostenere di avere risparmi, occorre dimostrarne l’ammontare e la durata .
  6. Non valutare le soluzioni alternative – Rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione possono evitare sanzioni e interessi; è consigliabile confrontare i benefici di ciascuno strumento.
  7. Agire senza consulenza – Il supporto di un avvocato tributarista e di un commercialista consente di ridurre i rischi e di scegliere la strategia più conveniente.

Tabelle riepilogative

Principali norme e termini

Normativa / ProceduraContenuto essenzialeTermini / Soglie
Art. 38 DPR 600/1973Accertamento sintetico basato su spese e investimenti. Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.Scatta se l’ufficio dimostra spese incoerenti.
D.M. 7 maggio 2024Elenca le spese indicative di capacità contributiva (consumi, investimenti, risparmi); consente al contribuente di provare la provenienza esente o già tassata dei fondi .Applicazione sospesa dall’atto di indirizzo del 23 maggio 2024 .
D.Lgs. 108/2024 (evasometro)Introduce doppia soglia: scostamento > 20 % e differenza > 70 000 € ; prevede contraddittorio in due fasi ; incrocio di banche dati .Non si procede se il reddito complessivo è inferiore a 70 000 € .
Art. 6‑bis L. 212/2000Obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi. L’ufficio deve inviare schema di accertamento e attendere almeno 60 giorni .60 giorni per presentare osservazioni.
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra 2000 e 2022; pagamento di imposta e spese senza sanzioni e interessi .Scadenze prorogate al 2025; riammissione per i decaduti .
Piano del consumatore / ristrutturazione del consumatore (L. 3/2012, CCII art. 67)Consente al debitore sovraindebitato di proporre un piano di pagamento con sospensione delle azioni esecutive ; moratoria fino a due anni .Durata del piano variabile; il debitore deve essere meritevole.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (CCII artt. 57‑63)Piano concordato con i creditori; quorum 60 % (30 % per l’accordo agevolato); estensione a creditori dissenzienti; moratoria; transazione fiscale .Termini e condizioni stabiliti nel piano.
Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 81/2025)Permette ai contribuenti ISA di concordare il reddito per due anni; esclusi i forfetari dal 2025 ; vincola l’amministrazione se accettato .Adesione entro il 30 settembre 2025; durata biennale.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’accertamento sintetico e quando si applica?
    È un metodo con cui l’Agenzia delle entrate ricostruisce il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute e dei beni posseduti. Con il evasometro si applica solo se lo scostamento tra reddito dichiarato e ricostruito supera il 20 % e se la differenza è superiore a 70 000 € .
  2. Il redditometro esiste ancora?
    La disciplina del vecchio redditometro è stata superata dal D.Lgs. 108/2024; tuttavia gli accertamenti emessi per anni precedenti restano validi e si applicano i criteri allora vigenti . L’atto di indirizzo del 23 maggio 2024 ha sospeso l’applicazione del D.M. 7 maggio 2024 .
  3. Cosa succede se le mie spese superano il reddito dichiarato?
    L’amministrazione può avviare l’accertamento sintetico e chiedere spiegazioni. Se non dimostri la provenienza dei fondi (con documenti bancari, risparmi, redditi esenti), l’ufficio può emettere un avviso di accertamento con maggiori imposte e sanzioni.
  4. Posso utilizzare i redditi del coniuge o dei figli per giustificare le spese?
    Sì. La Cassazione ha riconosciuto che la prova contraria può basarsi anche sui redditi dell’intero nucleo familiare . È però necessario dimostrare documentalmente che i familiari hanno contribuito alle spese.
  5. Quali documenti devo conservare per difendermi?
    Estratti conto bancari, contratti di mutuo o finanziamento, atti di donazione, documentazione di redditi esenti (ad esempio rendite finanziarie, pensioni di invalidità), ricevute di spese sostenute dal coniuge. È importante dimostrare la provenienza e la durata dei fondi .
  6. Quali sono i termini per fare ricorso contro l’avviso di accertamento?
    Il ricorso va notificato alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Per controversie sotto i 50 000 € è obbligatorio tentare il reclamo/mediazione prima del ricorso.
  7. È obbligatorio partecipare al contraddittorio?
    La partecipazione non è obbligatoria, ma il mancato contraddittorio riduce le possibilità di difesa e rende più difficile far valere eventuali vizi formali in fase giudiziale. L’amministrazione ha l’obbligo di concedere almeno 60 giorni per rispondere .
  8. Cosa si intende per inversione dell’onere della prova?
    Significa che, una volta che l’amministrazione dimostra la discrepanza tra spese e reddito dichiarato, spetta al contribuente provare con documenti la provenienza delle somme. La presunzione è relativa ma, senza prova contraria, il reddito ricostruito viene confermato .
  9. Quali sono le possibili soluzioni se ricevo un avviso di accertamento?
    Puoi presentare istanza di accertamento con adesione (riducendo le sanzioni), impugnare l’avviso entro 60 giorni, aderire a definizioni agevolate come la rottamazione‑quater o proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Ogni soluzione richiede una valutazione professionale.
  10. Che cos’è la rottamazione‑quater e chi può aderire?
    È una definizione agevolata che riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2022. Permette di pagare solo il capitale e le spese, cancellando sanzioni e interessi . Possono aderire persone fisiche e imprese; alcune tipologie di carichi (ad esempio multe penali) sono escluse .
  11. Cosa prevede il piano del consumatore?
    Consente alle persone fisiche sovraindebitate di presentare un piano di rimborso parziale dei debiti con sospensione delle azioni esecutive fino a 120 giorni . Con il D.Lgs. 136/2024 la moratoria può arrivare a due anni .
  12. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
    L’accordo di ristrutturazione è rivolto a imprenditori non fallibili e richiede l’approvazione del 60 % (o del 30 % nel caso agevolato) dei creditori ; il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e necessita dell’omologazione del tribunale senza voto dei creditori.
  13. Come funziona il concordato preventivo biennale?
    È un accordo biennale tramite il quale i contribuenti soggetti agli ISA concordano con l’Agenzia delle entrate il reddito imponibile dei due anni successivi. L’adesione va effettuata entro il 30 settembre 2025; i forfetari sono esclusi dal 2025 . In cambio il contribuente ottiene stabilità fiscale e nessun controllo per il periodo concordato .
  14. Posso essere sottoposto ad accertamento se il mio reddito è inferiore a 70 000 €?
    In linea di principio no. Il D.Lgs. 108/2024 richiede che il reddito complessivo accertato superi almeno 70 000 € . Tuttavia, per gli accertamenti riferiti ad anni precedenti o in presenza di redditi non dichiarati particolarmente elevati, l’ufficio può avviare la procedura.
  15. Quali sono i rischi se non pago dopo aver perso il ricorso?
    I debiti diventano esigibili: l’ente della riscossione può iscrivere ipoteca, fermare autoveicoli, pignorare stipendi e conti. È possibile chiedere rateizzazioni ma, in mancanza di pagamento, le misure esecutive procedono.
  16. È possibile presentare un piano del consumatore per debiti fiscali?
    Sì, il piano del consumatore può comprendere debiti fiscali; tuttavia il Tribunale valuta la sostenibilità e richiede la relazione dell’OCC. Per le società e i professionisti è invece necessario l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore.
  17. Cosa accade se il giudice non valuta le mie prove?
    La Cassazione ha stabilito che il giudice deve analizzare nel merito le prove fornite dal contribuente; l’omessa valutazione costituisce vizio di motivazione e consente l’annullamento dell’atto in sede di legittimità.
  18. L’amministrazione deve contestare ogni mia argomentazione in giudizio?
    No. Secondo la Cassazione, la difesa dell’ufficio è considerata contestazione globale; non è necessario replicare punto per punto . Tuttavia il contribuente può replicare agli atti difensivi depositando memorie.
  19. Cosa succede se supero le soglie ma ho utilizzato soldi risparmiati in passato?
    Devi dimostrarne l’esistenza, la disponibilità e la durata nel tempo tramite documenti bancari e fiscali . In mancanza di prova, l’accertamento sarà confermato.
  20. L’accertamento sintetico si applica anche alle imprese?
    L’accertamento sintetico riguarda solo le persone fisiche. Per le imprese esistono altri metodi induttivi (studi di settore, ISA, accertamento analitico‑induttivo), ma la logica della ricostruzione dei ricavi attraverso indicatori di spesa è simile.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Reddito dichiarato e spese incompatibili

Il signor A presenta nel 2025 una dichiarazione dei redditi con reddito imponibile di 40 000 €. Tuttavia l’Agenzia delle entrate rileva che nello stesso anno ha sostenuto spese per 95 000 € (acquisto di un’auto di 30 000 €, vacanze per 15 000 €, e ristrutturazione casa per 50 000 €). I pagamenti sono stati effettuati tramite bonifici dal suo conto corrente. L’ufficio calcola che il reddito ricostruito è pari a 95 000 €, con uno scostamento del 137 % e una differenza assoluta di 55 000 €. In base al nuovo evasometro non si procede perché il reddito accertato è sotto la soglia di 70 000 €. Tuttavia, se si applicasse ancora il vecchio redditometro, l’amministrazione potrebbe contestare la differenza di 55 000 €, e il contribuente dovrebbe dimostrare con documenti che i lavori sono stati finanziati con un mutuo o con risparmi di famiglia.

Esempio 2 – Superamento della doppia soglia

La signora B dichiara redditi per 100 000 € ma effettua spese per 200 000 € (acquisto di barca, gioielli e viaggi). La differenza assoluta è di 100 000 € e lo scostamento è del 100 %; entrambe le soglie (20 % e 70 000 €) sono superate. L’Agenzia procede con l’accertamento sintetico. Nel contraddittorio la contribuente dimostra, tramite estratti conto e atti di donazione, di aver ricevuto 120 000 € da un familiare come anticipazione di eredità. La donazione è registrata e il bonifico è tracciabile. La prova è sufficiente a coprire le spese, quindi l’accertamento viene annullato. Se, invece, la donazione non fosse stata documentata, l’accertamento sarebbe stato confermato.

Esempio 3 – Utilizzo della rottamazione-quater

Il signor C ha un debito fiscale di 40 000 € affidato alla riscossione nel 2018, derivante da un accertamento sintetico confermato in giudizio. Grazie alla rottamazione‑quater può estinguere il debito pagando solo il capitale (40 000 €) e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Presenta domanda e ottiene un piano in 18 rate. Dopo aver saltato una rata nel 2024 è decaduto, ma la L. 15/2025 gli consente la riammissione : versa le rate arretrate e riprende il piano, beneficiando della sospensione delle esecuzioni .

Conclusione

L’accertamento sintetico e il nuovo evasometro costituiscono strumenti sempre più sofisticati per contrastare l’evasione, ma possono colpire duramente contribuenti inconsapevoli. La normativa richiede che le spese e il tenore di vita siano coerenti con il reddito dichiarato; in caso contrario, le presunzioni sono molto stringenti e l’onere della prova ricade sul contribuente. La giurisprudenza recente della Cassazione ha ribadito che solo documenti bancari e atti probatori specifici possono superare la presunzione , e che il giudice deve analizzare puntualmente le prove presentate . La riforma del 2024‑2025 ha inoltre limitato l’accertamento ai casi di scostamento significativo (oltre 20 % e 70 000 €) , rendendo il sistema più equo ma introducendo procedure di analisi dei dati sempre più intrusive .

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