Errori che possono portare a un accertamento fiscale: guida giuridica e pratica per il contribuente

Introduzione

Nell’ordinamento tributario italiano l’accertamento fiscale è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente l’esistenza di una pretesa impositiva che ritiene non dichiarata o non correttamente versata. Per il contribuente la ricezione di un avviso di accertamento rappresenta spesso un momento di grande apprensione: alla possibile maggiore imposta si sommano sanzioni e interessi, e la contestazione può essere seguita da iscrizioni a ruolo, pignoramenti o altre misure esecutive. Comprendere quali errori commessi in fase dichiarativa, contabile o comportamentale possano innescare l’accertamento è dunque fondamentale per prevenire o gestire efficacemente un procedimento di verifica. Da ciò dipende la possibilità di difendersi con successo, di ridurre o annullare la pretesa, di accedere a misure agevolative o di evitare il contenzioso.

Il tema è di estrema importanza nell’attuale contesto, perché il legislatore ha introdotto nuovi obblighi di contraddittorio preventivo (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente), ha potenziato gli strumenti deflattivi come le rottamazioni e le definizioni agevolate, e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito molti aspetti in materia di vizi formali, onere della prova e presunzioni. Ogni errore, se correttamente individuato e contestato, può determinare l’annullamento dell’accertamento o la riduzione del debito. Al contrario, ignorare gli atti ricevuti o commettere ulteriori errori procedurali può comportare la definitività della pretesa.

Nella presente guida illustreremo, dal punto di vista del debitore, quali errori più frequentemente portano all’emissione di un avviso di accertamento, quali sono le norme applicabili, quali strategie difensive e opportunità di definizione esistono, e come evitare le insidie più comuni. L’articolo è aggiornato a dicembre 2025 e si fonda su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (D.P.R., D.Lgs., leggi, circolari, ordinanze e sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale).

La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’analisi è curata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team offre assistenza nella fase di analisi dell’atto, presentazione di ricorsi, istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, predisposizione di piani di rientro e procedure giudiziali e stragiudiziali.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Quadro legislativo di riferimento

Per comprendere quando nasce l’accertamento e quali errori possono causarlo è necessario richiamare le principali fonti normative:

  • D.P.R. 600/1973: disciplina l’accertamento delle imposte dirette, stabilendo procedure, poteri istruttori dell’Amministrazione e termini di decadenza. L’art. 43 prevede che l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo in caso di omessa dichiarazione). Lo stesso articolo consente l’emissione di un accertamento integrativo solo in presenza di nuovi elementi, altrimenti opera il principio di unicità dell’accertamento .
  • D.P.R. 633/1972: disciplina l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); l’art. 52 regola ispezioni e accessi e l’art. 57 stabilisce i termini di decadenza; l’art. 60 rinvia alle norme sull’accertamento delle imposte dirette per quanto compatibile.
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000): sancisce i principi generali di lealtà, buona fede, motivazione degli atti e diritto al contraddittorio. L’art. 7 richiede che gli atti siano motivati e che il contribuente sia messo in grado di conoscere fatti e ragioni; l’art. 10 impone proporzionalità e non aggravamento; l’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e modificato dal DL 39/2024, obbliga l’Amministrazione a instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente per tutti gli atti impositivi, salvo eccezioni per atti automatizzati .
  • D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario): disciplina il contenzioso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. L’art. 21 fissa il termine di 60 giorni per proporre ricorso contro l’accertamento ; l’art. 57 prevede che in appello non possono essere proposte nuove eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate in primo grado .
  • D.P.R. 602/1973: regolamenta la riscossione. Gli artt. 25 e 26 disciplinano la formazione e la notifica della cartella; l’art. 49 prevede i termini per l’iscrizione a ruolo.
  • Codice di Procedura Civile: gli artt. 156 e 160 sui vizi di notifica definiscono la distinzione tra nullità e inesistenza; il vizio di notifica può essere sanato se l’atto raggiunge il suo scopo .
  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: prevedono strumenti come piano del consumatore, accordo del debitore e liquidazione del patrimonio, che consentono al contribuente insolvente di ristrutturare o ridurre i debiti .
  • D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, istitutivo della composizione negoziata della crisi d’impresa: prevede l’ausilio di un esperto indipendente per aiutare l’imprenditore a negoziare con i creditori .

1.2 Evoluzione recente: contraddittorio e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha potenziato il principio del contraddittorio. Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente: tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un invito a fornire osservazioni con preavviso di almeno 60 giorni, salvo eccezioni per atti automatizzati, atti emessi in casi di particolare urgenza o atti già oggetto di contraddittorio . La norma impone all’Amministrazione di trasmettere al contribuente lo schema di accertamento con l’indicazione di fatti e ragioni; la successiva emanazione dell’atto è vietata prima della scadenza del termine, pena la nullità per violazione di un procedimento essenziale. Le norme transitorie hanno reso obbligatorio il contraddittorio per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 . Il decreto del MEF 24 aprile 2024 ha inoltre elencato gli atti esclusi (liquidazioni automatizzate, controlli formali, avvisi bonari, ecc.) .

Sempre sul piano dell’evoluzione recente, il legislatore ha introdotto procedure di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, come la rottamazione quater, che prevede l’estinzione del contenzioso con il pagamento integrale dell’imposta e degli aggi, senza sanzioni né interessi. La Legge 108/2025 ha precisato che la causa si estingue automaticamente al pagamento della prima o unica rata, e il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio ; senza pagamento non vi è alcun effetto estintivo . Di recente la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno interpretato le norme chiarendo l’ambito applicativo e la natura degli effetti di tali definizioni.

1.3 Principi giurisprudenziali fondamentali

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato alcuni principi chiave che influenzano la validità e l’eventuale annullamento dell’accertamento. Tra i più rilevanti:

  • Principio di unicità dell’accertamento: la Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione può emettere un solo accertamento per un determinato periodo d’imposta; eventuali accertamenti integrativi sono ammissibili solo in presenza di nuovi elementi non conosciuti all’epoca del primo atto . In assenza di elementi nuovi, il secondo avviso è nullo.
  • Obbligo di motivazione: gli avvisi devono essere motivati in modo completo e comprensibile (art. 7 L. 212/2000; art. 42 D.P.R. 600/1973); la motivazione per relationem richiede la messa a disposizione degli allegati; la mancanza o insufficienza può portare all’annullamento .
  • Onere della prova: nei controlli automatizzati derivanti dalla dichiarazione del contribuente, l’onere di dimostrare l’erroneità dei dati dichiarati è a carico del contribuente e l’assenza di avviso bonario non invalida la cartella . Viceversa, negli accertamenti bancari e presuntivi, l’Amministrazione può basarsi su presunzioni, ma il contribuente può superarle fornendo prove analitiche .
  • Preclusioni processuali: in appello non è possibile introdurre nuove eccezioni non sollevate in primo grado; si possono opporre solo eccezioni di mero fatto (es. pagamento, prescrizione) . Pertanto, non sollevare tempestivamente determinati vizi può impedire di farli valere successivamente.
  • Contraddittorio endoprocedimentale: secondo la giurisprudenza precedente all’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio sussisteva solo per le imposte armonizzate e il suo mancato rispetto non comportava nullità se il contribuente non dimostrava la concreta lesione del diritto di difesa . Con la nuova norma è diventato obbligatorio per quasi tutti gli atti, consolidando l’orientamento della Corte di Cassazione.
  • Vizi di notifica: la notifica della cartella o dell’avviso può essere nulla o inesistente se eseguita a mani di persona non legittimata o ad indirizzo errato; tuttavia il vizio può essere sanato se l’atto raggiunge il suo scopo . Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto invalida la notifica dell’atto quando il postino non ha inviato la raccomandata informativa a seguito di consegna a familiare .
  • Contabilità inattendibile e presunzioni: se la contabilità è inattendibile l’Amministrazione può ricostruire il reddito con presunzioni semplici e invertire l’onere della prova . Nei prelevamenti bancari, i versamenti non giustificati costituiscono presunzione di ricavi e il contribuente deve dimostrarne l’irrilevanza .

2 Errori sostanziali che determinano l’accertamento

Gli accertamenti fiscali nascono quasi sempre da errori o irregolarità commesse dal contribuente. Di seguito analizziamo i principali errori e le relative conseguenze.

2.1 Omissione o incompletezza della dichiarazione

L’omissione della dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, ecc.) o la sua presentazione oltre i termini costituisce un presupposto per l’accertamento d’ufficio. La mancata dichiarazione consente all’Amministrazione di ricostruire il reddito con metodo induttivo, utilizzando qualsiasi elemento disponibile (presunzioni semplici, dati bancari, studi di settore). In caso di omessa dichiarazione, il termine di decadenza si estende all’ottavo anno successivo; l’accertamento può essere emesso fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo.

Errori frequenti:

  1. Omissione totale: il contribuente non presenta la dichiarazione. L’Amministrazione può emettere un avviso di accertamento d’ufficio, applicando sanzioni per omissione e ricostruendo il reddito con presunzioni. Il contribuente avrà l’onere di dimostrare la reale entità dei ricavi.
  2. Invio tardivo della dichiarazione: la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni dal termine. Equivale a omessa dichiarazione. Il contribuente può presentare una dichiarazione “tardiva” entro 90 giorni per ridurre le sanzioni, ma oltre tale termine la dichiarazione è inattendibile.
  3. Dichiarazione incompleta: la dichiarazione manca di quadri o sezioni (ad esempio omessa indicazione di redditi esteri). L’Agenzia può procedere a recupero dei tributi omessi, applicando sanzioni e interessi. È frequente l’accertamento da monitoraggio fiscale per omessa indicazione di conti esteri (quadro RW) o investimenti.

2.2 Mancato versamento delle imposte dichiarate

Molti accertamenti nascono dal mancato pagamento delle imposte dichiarate. In questi casi non vi sono irregolarità formali nella dichiarazione, ma l’Agenzia iscrive a ruolo l’imposta non versata, emettendo una cartella di pagamento. L’onere della prova spetta al contribuente: deve dimostrare eventuali errori di calcolo o la non debenza del tributo. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata emissione dell’avviso bonario non costituisce motivo di nullità se il debito deriva da dati dichiarati .

Errori frequenti:

  • Errata compilazione del modello F24: inserimento di codici tributo sbagliati, compensazioni inammissibili, pagamenti inferiori. L’Agenzia rileva la differenza e iscrive a ruolo l’importo dovuto.
  • Compensazione indebita di crediti: utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti per compensare debiti fiscali. Ciò può comportare l’emissione di avvisi di recupero crediti e sanzioni raddoppiate.
  • Mancata verifica delle deleghe di pagamento: non controllare che il commercialista abbia effettivamente versato l’importo. È buona prassi richiedere ricevute e estratti conto.

2.3 Errori contabili e presunzioni legali

La contabilità rappresenta il primo argine contro un accertamento. Errori di registrazione, omissione di ricavi, costi non documentati o scritture inattendibili possono legittimare l’accertamento induttivo.

  1. Contabilità inattendibile: se la contabilità presenta irregolarità tali da renderla inattendibile (mancanza di libri, difformità tra registri e documenti), l’Ufficio può procedere con accertamento induttivo, ricostruendo i ricavi con presunzioni e parametri. La Cassazione ha ribadito che in tal caso il Fisco può invertire l’onere della prova e utilizzare presunzioni semplici; spetta al contribuente provare la correttezza delle registrazioni .
  2. Presunzioni bancarie: prelievi e versamenti non giustificati sui conti correnti costituiscono presunzioni di ricavi occultati (art. 32 D.P.R. 600/1973 per imposte dirette, art. 51 D.P.R. 633/1972 per IVA). La Cassazione ha precisato che tali presunzioni non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle presunzioni semplici; è il contribuente a dover fornire prova analitica della non imponibilità dei movimenti . Non documentare correttamente le causali dei bonifici o i prelievi può quindi condurre a contestazioni.
  3. Doppie scritture o omesse registrazioni: mantenere contabilità “in nero” è illecito; oltre all’accertamento fiscale vi sono profili penali. I costi non documentati non sono deducibili e l’assenza di documenti giustificativi (contratti, fatture) può invalidare la deduzione.

2.4 Fatturazione inesistente, false spese e indebite detrazioni

Altro gruppo di errori ricorrenti riguarda l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o la detrazione di costi non inerenti. Il contribuente commette errori se:

  • Deduce costi senza documentazione: i costi deducibili devono essere documentati e inerenti all’attività; mancano requisiti se non esiste un contratto o una fattura completa.
  • Detrae IVA non spettante: l’IVA sulle fatture passive è detraibile solo se il bene o servizio è inerente e la fattura è effettiva. Fatture false o irregolari possono comportare il recupero dell’imposta e sanzioni.
  • Utilizza fatture soggettivamente inesistenti: soggetti che emettono fatture senza avere l’organizzazione per effettuare la prestazione; la Corte di cassazione applica la presunzione di consapevolezza se l’utilizzatore non verifica la struttura del fornitore.
  • Eccesso di deduzioni forfettarie: deduzioni come spese di rappresentanza, auto, telefonia hanno limiti rigidi; superare i limiti comporta contestazione e recupero imposta.

2.5 Irregolarità nei rapporti con l’estero: estero‑vestizione e redditi esteri

L’amministrazione fiscale è particolarmente attenta a fenomeni di esterovestizione (fittizia residenza all’estero) e omessa dichiarazione di redditi esteri. Errori tipici:

  • Omissione del quadro RW: mancata indicazione di conti correnti, depositi o investimenti all’estero. L’omissione può comportare sanzioni dal 3 al 15 % del capitale, oltre alla presunzione di reddito occulto.
  • Residenza fittizia: spostare la sede legale all’estero senza effettiva presenza (esterovestizione) può essere accertato attraverso indici di collegamento (residenza dei soci, luogo di amministrazione).
  • Dividendi e interessi non dichiarati: omettere di dichiarare redditi di fonte estera genera accertamenti.

2.6 Errori nei contratti con i soci e operazioni infragruppo

Le operazioni con i soci o con altre società del gruppo richiedono prezzi congrui, documentazione e rispetto del principio di libera concorrenza (transfer pricing). Errori:

  • Finanziamenti soci non tracciati: i versamenti dei soci possono essere qualificati come ricavi se non supportati da contratti e delibere.
  • Canoni o royalties non congrui: l’Agenzia può rettificare i compensi tra società del gruppo se non sono a valori di mercato.
  • Società di comodo: l’utilizzo di società di comodo per veicolare costi o ricavi può determinare l’applicazione della disciplina antielusiva.

2.7 Sbagli nelle successioni e donazioni

Anche in ambito di imposta di successione e donazione si riscontrano frequenti errori: omessa dichiarazione di beni, errata valutazione di immobili, omessa indicazione di donazioni indirette. La violazione comporta l’emissione di avvisi di liquidazione e di irrogazione di sanzioni.

2.8 Omissione di adempimenti formali: comunicazioni, registrazioni e comunicazioni periodiche

Molti avvisi derivano da dimenticanze burocratiche:

  • Omissione di comunicazioni periodiche IVA (LIPE) o esterometro;
  • Mancata registrazione di contratti di locazione;
  • Omissione delle comunicazioni di cessioni di quote;
  • Ritardata presentazione delle dichiarazioni di successione.

Queste omissioni generano sanzioni e avvisi di accertamento automatizzati o semi‑automatizzati.

3 Errori procedurali che invalidano l’accertamento

Accanto agli errori sostanziali vi sono errori procedurali commessi dall’Amministrazione o dagli agenti della riscossione che possono rendere nullo l’avviso o la cartella. Il contribuente deve essere in grado di identificarli per farli valere tempestivamente.

3.1 Vizi di notifica

La notifica dell’atto deve rispettare norme rigide. Errori frequenti:

  • Notifica a soggetto non abilitato: la consegna a familiare o convivente è valida solo se è inviata la raccomandata informativa al destinatario; la sua omissione rende nulla la notifica .
  • Indirizzo errato: se l’atto è consegnato a un indirizzo sbagliato, la notifica può essere inesistente. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che l’errore sul numero civico non comporta nullità se l’atto è comunque pervenuto al destinatario .
  • Notifica tramite PEC: la mancata consegna per indirizzo non valido o inattivo comporta l’obbligo di depositare l’atto in un archivio informatico e inviare una comunicazione cartacea. Non serve un secondo invio via PEC quando la casella è invalida . La mancata applicazione di questa procedura può rendere nulla la notifica.
  • Mancata relata o descrizione insufficiente: un atto privo della relata di notifica o con relata incompleta può essere nullo. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che l’attestazione del postino sull’avvenuta consegna è sufficiente .

3.2 Difetto di motivazione

Gli avvisi devono indicare fatti, ragioni giuridiche e criteri alla base della rettifica; la motivazione può richiamare atti esterni (motivazione per relationem), ma deve mettere a disposizione del contribuente i documenti richiamati. Errori tipici:

  • Motivazione insufficiente: mancanza di elementi essenziali rende nullo l’atto. La Cassazione considera nullo l’avviso che non consente di comprendere l’imputazione, come quando non sono indicati i criteri di ricostruzione del reddito .
  • Motivazione contraddittoria: la motivazione deve essere coerente; contraddizioni e incongruenze interne rendono l’atto illegittimo.
  • Motivazione per relationem inidonea: richiamare un processo verbale di constatazione senza allegarlo o senza indicare dove reperirlo viola il diritto di difesa.

3.3 Violazione del contraddittorio

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per imposte armonizzate, e la sua mancanza comportava nullità solo se il contribuente dimostrava un vulnus difensivo . Oggi quasi tutti gli atti devono essere preceduti da un invito a comparire; la violazione del termine di 60 giorni rende l’atto invalido . Errori:

  • Emissione dell’avviso prima del termine: se l’ufficio emette l’atto prima dello scadere dei 60 giorni dall’invito, l’atto è nullo.
  • Mancata comunicazione dell’invito: omissione totale dell’invito.
  • Invio di un invito generico: un invito che non specifica fatti e ragioni non consente la difesa.

3.4 Errori nei termini e decadenza

Gli avvisi devono essere notificati entro termini di decadenza previsti dalla legge. Errori:

  • Notifica oltre il termine: ad esempio, l’accertamento per l’anno 2019 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2024 (termine ordinario di 5 anni); se inviato oltre, è nullo.
  • Raddoppio dei termini: è consentito solo in presenza di violazioni penalmente rilevanti (art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973) e previa denuncia entro la scadenza del termine ordinario.
  • Decorrenza del termine dal momento sbagliato: nei controlli con accesso presso l’azienda, il termine di 60 giorni per l’emissione dell’avviso decorre dal rilascio del verbale di chiusura; l’Ufficio non può anticipare l’avviso .

3.5 Violazioni di competenza e unicità dell’accertamento

  • Accertamento integrativo senza nuovi elementi: come ricordato, la Cassazione ha annullato un accertamento integrativo perché basato su documenti già in possesso dell’Ufficio ; emettere un secondo avviso in assenza di nuovi elementi viola il principio di unicità.
  • Competenze territoriale: l’ufficio competente deve essere quello del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale; eventuali errori possono rendere l’atto illegittimo.

3.6 Irregolarità nella delega di firma e nella legittimazione dell’ufficiale

L’avviso deve essere sottoscritto da un dirigente o funzionario abilitato; la mancanza della delega o la firma digitale non valida comportano nullità. Ugualmente, la notifica da parte di soggetto non autorizzato è invalida.

4 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso o della cartella

Ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non significa automaticamente dover pagare l’importo richiesto. Esistono termini e strumenti per tutelarsi. Di seguito una guida pratica.

  1. Verificare la data di notifica: è il momento da cui decorrono i termini per agire; la notifica deve essere correttamente documentata (raccomandata, PEC, relata di notifica).
  2. Controllare la validità dell’atto: esaminare i vizi formali (notifica, motivazione, contraddittorio) e verificare se l’Ufficio ha rispettato i termini.
  3. Analizzare il merito: verificare eventuali errori nella ricostruzione del reddito, presunzioni infondate, applicazione di aliquote, scomputo di costi, errori di calcolo.
  4. Ricorrere a un professionista: l’assistenza di un avvocato o commercialista specializzato consente di individuare vizi e predisporre la difesa più idonea.
  5. Decidere la strategia:
  6. Pagamento o rateizzazione: se l’atto è corretto e non conviene impugnarlo, è possibile pagare integralmente o chiedere un piano di rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente rate fino a 72 rate mensili, estendibili in caso di grave e comprovata difficoltà economica.
  7. Ricorso in autotutela: istanza all’Ufficio per chiedere l’annullamento o la correzione dell’atto. Non sospende i termini ma può evitare il contenzioso.
  8. Istanza di sospensione: se si propone ricorso, si può chiedere la sospensione della riscossione alla Commissione Tributaria, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora.
  9. Ricorso giurisdizionale: si propone entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per atti catastali, 90 giorni quando preceduti da contraddittorio) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria . Dal 2024 la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
  10. Definizioni agevolate: valutare se l’atto rientra in definizioni agevolate (rottamazione quater, conciliazione giudiziale, adesione, acquiescenza) per ridurre sanzioni e interessi.
  11. Attivazione di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: in caso di difficoltà finanziaria, si può ricorrere al piano del consumatore, accordo del debitore o liquidazione del patrimonio presso un OCC .
  12. Rispettare i termini di pagamento: se non si presenta ricorso o non si ottiene la sospensione, si deve pagare entro 60 giorni per evitare aggravio di interessi e iscrizione a ruolo. Il mancato pagamento può comportare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Suggerimento professionale: Non lasciare scadere i termini; se ancora indeciso, presentare un ricorso “cautelativo” per interrompere la decadenza, valutando nel frattempo l’adesione alla rottamazione o alla conciliazione.

5 Difese e strategie legali

Quando l’accertamento è infondato o viziato è possibile opporre diverse difese. È opportuno scegliere la strategia più efficace in base al tipo di errore.

5.1 Eccezioni di merito: dimostrare l’inesistenza del presupposto

  • Dimostrare l’esistenza di costi o ricavi: presentare documentazione (contratti, fatture, estratti conto) che prova la correttezza della dichiarazione.
  • Confutare le presunzioni: per i prelievi bancari, fornire documenti che attestino la natura extrafiscale delle movimentazioni; per i depositi, dimostrare che derivano da ricavi già dichiarati o da trasferimenti infragruppo .
  • Dimostrare la congruità del transfer pricing: documentare il metodo di determinazione dei prezzi infragruppo.
  • Provare la residenza all’estero: in caso di contestazione di esterovestizione, fornire prova dell’effettiva sede della gestione.

5.2 Eccezioni formali

  • Nullità della notifica: dedurre l’inesistenza o nullità se l’atto non è stato correttamente notificato; per esempio mancanza della raccomandata informativa .
  • Nullità per violazione del contraddittorio: eccepire l’emissione dell’avviso senza invito o prima della scadenza dei 60 giorni .
  • Nullità per difetto di motivazione: contestare la mancata indicazione dei fatti, la contraddittorietà o la non messa a disposizione degli allegati .
  • Decadenza: opporre la notifica oltre i termini (ad esempio emissione al 1° gennaio 2025 per un’annualità 2019).

Attenzione: ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 546/92, tali eccezioni vanno sollevate in primo grado; non possono essere introdotte per la prima volta in appello .

5.3 Forme deflative: adesione, conciliazione, rottamazione

Per evitare il contenzioso è possibile definire l’atto con procedure deflative:

  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consiste in un accordo con l’Ufficio sulla base della rideterminazione del reddito; consente la riduzione delle sanzioni a un terzo. Si presenta un’istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso; l’Ufficio convoca il contribuente entro 90 giorni.
  • Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92): possibile in primo grado (con riduzione al 40 % delle sanzioni) e in appello (50 %).
  • Acquiescenza: pagamento integrale dell’imposta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Rottamazione quater: definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Con la conversione del DL 84/2025, la legge prevede l’estinzione del processo alla data del versamento della prima rata , mentre in assenza di pagamento la semplice presentazione della domanda non produce effetti .

5.4 Autotutela e istanza di annullamento

L’Amministrazione può annullare d’ufficio gli atti viziati o infondati. È possibile presentare un’istanza di autotutela all’Ufficio che ha emesso l’avviso allegando le prove del vizio; l’annullamento è discrezionale ma spesso viene concesso per errori evidenti (ad esempio duplicazioni, soggetto sbagliato).

5.5 Sospensione della riscossione

In pendenza di ricorso, l’Agente della riscossione può avviare misure cautelari (fermo auto, ipoteca, pignoramento). È possibile richiedere la sospensione al giudice tributario, dimostrando la fondatezza delle censure e il rischio di danno grave. La sospensione può essere concessa anche dall’Agente sulla base di un ricorso amministrativo.

5.6 Procedure di sovraindebitamento

Quando il contribuente non è in grado di pagare i debiti fiscali, può accedere ai procedimenti di sovraindebitamento presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano del consumatore consente a un consumatore sovraindebitato di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti e sospensione delle procedure esecutive; l’accordo del debitore consente a un imprenditore non fallibile di ristrutturare i debiti con il consenso dei creditori; la liquidazione del patrimonio permette di liberarsi dai debiti tramite liquidazione di tutti i beni . Tali procedure prevedono la nomina di un gestore che assiste il debitore e l’esame del piano da parte del tribunale.

5.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 (poi convertito) ha introdotto uno strumento di composizione negoziata per le imprese in difficoltà: un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori per evitare la crisi o superarla. L’esperto è nominato da una commissione e deve essere terzo e autonomo; la procedura è volontaria e non pregiudica la conduzione dell’impresa . Anche i debiti tributari possono essere trattati nell’ambito di questa composizione, negoziando rateazioni o stralci con l’Amministrazione.

6 Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Nel diritto tributario moderno la definizione agevolata è un elemento chiave per ridurre il carico fiscale. Analizziamo gli strumenti a disposizione.

6.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni (o “definizioni agevolate”) consentono al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo imposte e aggi, con stralcio di sanzioni e interessi.

  • Rottamazione quater (Legge di bilancio 2023 e successive modifiche): riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente paga l’imposta e l’agio in un’unica soluzione o in rate (max 18) con prima rata entro il 30 aprile 2023. L’istanza presentata nel 2023 si estende con le riaperture di termini. La Legge 108/2025 ha chiarito che l’effetto estintivo del giudizio si verifica solo al pagamento della prima o unica rata . Senza pagamento, la semplice domanda non interrompe la prescrizione .
  • Rottamazione ter: definizione precedente (Legge 2018), con saldo del dovuto in massimo 10 rate. Le riaperture 2024 hanno consentito il rientro per chi non aveva pagato.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: previsto dalla Legge 197/2022 e successive proroghe, comporta lo stralcio automatico di multe e tributi locali affidati fino a 31 dicembre 2015, entro una certa soglia.
  • Saldo e stralcio: definizione per i contribuenti in gravi difficoltà economiche (ISEE inferiore a 20.000 euro) con abbattimento anche dell’imposta.

6.2 Adesione e conciliazione

Abbiamo già visto le procedure di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. Ricordiamo che l’adesione prevede il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali e la riduzione delle sanzioni a un terzo. La conciliazione giudiziale può avvenire sia in primo che in secondo grado, con sanzioni ridotte rispettivamente al 40 % e al 50 %. L’acquiescenza comporta la rinuncia ad impugnare l’atto, con riduzione delle sanzioni.

6.3 Definizioni agevolate dei contenziosi pendenti

Oltre alle rottamazioni, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate per i contenziosi pendenti (Legge n. 197/2022, c.d. Definizione liti pendenti). Il contribuente può estinguere la controversia pagando una percentuale dell’imposta, variabile a seconda dello stato del giudizio (in primo o secondo grado, vittoria del contribuente o dell’Agenzia). La percentuale va dal 15 % al 40 %. L’adesione deve essere perfezionata entro termini specifici e comporta l’estinzione della lite.

6.4 Ravvedimento operoso e regolarizzazione

Prima dell’accertamento è possibile regolarizzare gli errori con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando imposta, interessi e una sanzione ridotta a seconda del ritardo (ravvedimento “sprint”, “breve”, “medio” e “lungo”). Il ravvedimento è applicabile anche a imposte locali e riduce significativamente la sanzione.

6.5 Procedure concorsuali e transazioni fiscali

Per le imprese in crisi, le procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) prevedono la possibilità di proporre una transazione fiscale, ossia un accordo con l’Erario per pagare un importo inferiore al dovuto. L’accordo deve essere approvato dal giudice delegato e vincola l’Agenzia se l’adesione consente di ottenere un maggior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria.

7 Errori comuni da evitare: consigli pratici

Molti accertamenti nascono da comportamenti imprudenti o mancanza di controllo. Di seguito, una sintesi degli errori più comuni e consigli pratici per prevenirli:

  1. Ignorare comunicazioni e PEC: non aprire la posta elettronica certificata o le raccomandate comporta la perdita dei termini di impugnazione. È indispensabile monitorare costantemente la PEC o delegare a professionisti la gestione.
  2. Non conservare ricevute e documenti: mancanza di prove di pagamento o di documenti giustificativi rende difficile difendersi. Conservare ogni delega F24, bonifico, contratto.
  3. Affidarsi a programmi di contabilità non aggiornati: l’uso di software obsoleti può generare errori nei calcoli o nelle registrazioni.
  4. Trascurare le scadenze: saltare la presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche. Utilizzare un calendario di scadenze o delegare a un professionista.
  5. Compensazioni improprie: non verificare la spettanza dei crediti prima di utilizzarli. È opportuno fare una verifica preliminare tramite cassetto fiscale.
  6. Ignorare l’onere della prova: in caso di contestazioni, preparare un fascicolo con prove documentali; affidarsi solo a spiegazioni verbali non è sufficiente.
  7. Non consultare un professionista: spesso gli errori derivano dalla mancata consulenza preventiva; un avvocato o commercialista può individuare criticità e suggerire soluzioni.
  8. Omettere la verifica della notifica: controllare sempre se la notifica è stata eseguita secondo legge; eventuali vizi devono essere eccepiti tempestivamente.
  9. Non aderire a definizioni agevolate: perdere l’opportunità di rottamazioni o ravvedimento può portare a pagare somme maggiori.
  10. Sottovalutare il contraddittorio: l’invito a comparire è un’occasione per far valere le proprie ragioni e prevenire l’accertamento. Ignorarlo comporta la perdita di un diritto.

8 Tabelle riepilogative

8.1 Norme principali e termini

Norma/ArticoloOggettoTermine/Principio chiave
Art. 43 D.P.R. 600/1973Termini di accertamento imposte dirette31 dicembre del 5° anno (8° per omessa dichiarazione)
Art. 57 D.P.R. 633/1972Termini di accertamento IVA5 anni (8 anni per omessa dichiarazione)
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli attiObbligo di indicare fatti e ragioni
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoInvito 60 giorni, obbligo salvo eccezioni
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Termine per ricorso60 giorni (90 con contraddittorio, 30 per catasto)
Art. 57 D.Lgs. 546/1992Preclusioni in appelloVietate nuove eccezioni di merito
Art. 32 D.P.R. 600/1973Presunzioni bancariePrelevamenti e versamenti non giustificati presunti redditi
L. 3/2012SovraindebitamentoPiano consumatore, accordo debitore, liquidazione
D.L. 118/2021Composizione negoziata crisi d’impresaEsperto indipendente, procedura volontaria
L. 108/2025 art. 12‑bisRottamazione quater – estinzione del processoEstinzione con pagamento prima rata

8.2 Riepilogo strumenti difensivi e agevolativi

StrumentoCaratteristiche principaliVantaggi/Funzionalità
Ricorso giurisdizionaleRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorniAnnulamento atto; sospensione riscossione
Accertamento con adesioneAccordo con l’ufficio; riduzione sanzioni a 1/3Evita contenzioso; rate fino a 8; blocca termini
Conciliazione giudizialeAccordo in giudizio; sanzioni ridotte (40 %-50 %)Definizione rapida; riduzione sanzioni
AcquiescenzaPagamento integrale entro 60 giorni; riduzione sanzioni a 1/3Chiude il contenzioso; evita processi
Rottamazione quaterPagamento imposta e aggio; stralcio sanzioni e interessiEstinzione causa con prima rata
Ravvedimento operosoRegolarizzazione spontanea con sanzioni ridotteRiduce sanzioni; prima dell’accertamento
Accordo del debitore (L. 3/2012)Accordo con i creditori tramite OCCSospende interessi; esdebitazione finale
Piano del consumatoreProcedura per consumatori; approvazione giudiziale senza consenso creditoriRiduce debito; sospende esecuzioni
Liquidazione del patrimonioLiquidazione dei beni per soddisfare i creditoriEsdebitazione completa a fine procedura
Composizione negoziataEsperto negoziatore aiuta impresa a ristrutturare debitiNegozia dilazioni con Fisco; evita fallimento

9 FAQ – Domande frequenti

9.1 Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento?

L’ordinario termine è 60 giorni dalla notifica . Se l’avviso è preceduto da un invito a contraddittorio, il termine è di 90 giorni; per gli atti catastali è di 30 giorni. Nel mese di agosto il termine è sospeso dal 1° al 31. Decorso il termine, l’atto diventa definitivo.

9.2 Cosa accade se non presento ricorso entro 60 giorni?

L’accertamento diventa definitivo e non potrà essere contestato salvo casi di nullità assoluta (inesistenza della notifica). L’unico strumento rimane l’autotutela, ma è discrezionale.

9.3 Posso sanare un errore dichiarativo dopo aver ricevuto l’avviso?

È possibile correggere errori tramite dichiarazione integrativa in diminuzione entro la decadenza; tuttavia se è già stato notificato un accertamento l’Amministrazione potrebbe non accettare la rettifica. Meglio utilizzare il ravvedimento operoso prima dell’accertamento.

9.4 L’Agenzia deve sempre convocarmi prima di emettere l’avviso?

Dal 30 aprile 2024 quasi tutti gli avvisi devono essere preceduti da un invito a contraddittorio con preavviso di almeno 60 giorni . Restano escluse le liquidazioni automatizzate, i controlli formali e gli atti urgenti o già partecipati .

9.5 Se non ricevo l’avviso bonario la cartella è nulla?

No. Per le somme derivanti da dichiarazioni, la mancanza di avviso bonario non comporta nullità; il contribuente ha l’onere di dimostrare l’erroneità della cartella .

9.6 Cosa succede se la notifica è stata fatta al vicino di casa?

La notifica a persona diversa dal destinatario è valida solo se l’ufficiale invia la raccomandata informativa; in caso contrario è nulla . È sempre opportuno controllare la relata di notifica.

9.7 Posso oppormi alla notifica via PEC se l’indirizzo non era attivo?

Sì. La Cassazione ha stabilito che quando la PEC è invalida o inattiva non serve un secondo invio; l’atto deve essere depositato in un archivio e comunicato con raccomandata . Se non è avvenuta questa procedura la notifica è nulla.

9.8 La presenza di errori formali nell’avviso (es. importo sbagliato) lo rende nullo?

Gli errori materiali rettificabili (ad esempio un refuso di importo) non determinano nullità se l’atto consente comunque di comprendere la pretesa; un errore sostanziale o la mancanza di elementi essenziali può invece determinare nullità .

9.9 La Cassazione può annullare l’atto per mancanza di contraddittorio?

Prima del 2024, la mancanza di contraddittorio comportava nullità solo per le imposte armonizzate e previa prova di lesione . Oggi l’obbligo è esteso; è presumibile che la violazione costituisca motivo di nullità assoluta.

9.10 Se ho ricevuto due avvisi per lo stesso anno, cosa posso fare?

In assenza di nuovi elementi il secondo avviso è illegittimo: il contribuente può eccepire la violazione del principio di unicità dell’accertamento .

9.11 Posso detrarre l’IVA su fatture false se non ero consapevole?

La detrazione è negata se la fattura è soggettivamente inesistente e il contribuente non dimostra la propria buona fede. È necessario verificare la struttura del fornitore e conservare elementi di diligenza.

9.12 È possibile sanare la cartella tramite rottamazione se ho già un giudizio pendente?

Sì: la rottamazione estingue il giudizio dal momento del pagamento della prima rata . È necessario comunicare il pagamento al giudice; in assenza di versamento, la causa prosegue .

9.13 Che cosa succede se in appello sollevo una nuova eccezione?

L’art. 57 D.Lgs. 546/1992 vieta di proporre nuove eccezioni di merito in appello; solo eccezioni di diritto non rilevabili d’ufficio o eccezioni di mero fatto (pagamento, prescrizione) sono ammesse .

9.14 Cosa sono le presunzioni bancarie?

Sono presunzioni legali secondo cui versamenti e prelevamenti non giustificati sui conti correnti costituiscono ricavi o compensi. Il contribuente può superarle solo con prova analitica dell’irrilevanza fiscale .

9.15 Come funziona il piano del consumatore nella L. 3/2012?

È una procedura di sovraindebitamento rivolta ai consumatori che consente di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti e durata massima di cinque anni; il tribunale approva il piano senza necessità di consenso di tutti i creditori e dispone la sospensione delle azioni esecutive .

9.16 Posso accedere alla composizione negoziata se ho debiti fiscali?

Sì. L’impresa in difficoltà può attivare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto indipendente; durante le trattative può chiedere la sospensione degli effetti della crisi e cercare un accordo con l’Agenzia delle Entrate .

9.17 È possibile impugnare l’accertamento se l’importo è minimo?

Sì; non esiste un importo minimo per proporre ricorso. Tuttavia occorre valutare la convenienza economica (costi del ricorso). In alcuni casi conviene aderire o pagare.

9.18 Quali sono le conseguenze di un errore nel codice fiscale del contribuente nell’avviso?

Un errore nel codice fiscale può essere irrilevante se non pregiudica l’identificazione del soggetto; tuttavia se comporta incertezza sull’identità del destinatario l’atto può essere nullo. È opportuno eccepire il vizio.

9.19 La fattura ricevuta in formato elettronico (XML) può essere contestata?

Le fatture elettroniche hanno piena validità probatoria. Tuttavia se l’operazione sottostante è inesistente o non inerente, l’ufficio può contestarla e recuperare l’imposta. È necessario conservare la fattura e i documenti di supporto.

9.20 Cosa succede se l’Agenzia ha sbagliato nel calcolo delle sanzioni?

È un errore materiale che può essere corretto; il contribuente può presentare istanza di autotutela. In caso di sanzioni illegittime (non dovute), il giudice può annullarle.

10 Simulazioni pratiche

10.1 Caso 1: prelievi bancari non giustificati

Scenario: un libero professionista dichiara un reddito di 40.000 euro nel 2020. L’Agenzia effettua un accertamento bancario e rileva prelevamenti in contanti per 30.000 euro senza giustificazione. L’ufficio contesta ricavi non dichiarati per lo stesso importo applicando IRPEF, addizionali, IVA (se applicabile) e sanzioni.

Difesa: il contribuente deve fornire prova analitica che i prelevamenti sono stati utilizzati per finalità extra‑fiscali o che derivano da ricavi già tassati (es. restituzione di finanziamenti soci, operazioni infragruppo). Se produce documenti comprovanti, la presunzione può essere superata . In assenza di prove l’accertamento sarà confermato.

Simulazione numerica: prelievo 30.000 euro – prove fornite per 10.000 euro (ricavi già tassati). Rimangono 20.000 euro presunti ricavi; IRPEF 27 % = 5.400 euro, addizionali 1 % = 200 euro, sanzione 100 % = 5.600 euro. Totale richiesta 11.200 euro più interessi.

10.2 Caso 2: violazione del contraddittorio

Scenario: un’impresa riceve il 1° giugno 2024 un invito a fornire documenti con preavviso di 30 giorni e, senza attendere, il 15 giugno l’Ufficio emette l’avviso di accertamento.

Difesa: l’atto è nullo. La norma (art. 6‑bis L. 212/2000) prevede almeno 60 giorni ; l’emissione anticipata viola un termine essenziale. Il contribuente può eccepire la nullità e ottenere l’annullamento dell’atto.

10.3 Caso 3: doppio accertamento per gli stessi fatti

Scenario: per l’anno 2019 l’Agenzia notifica un primo accertamento il 20 dicembre 2023, basato su elementi acquisiti durante una verifica. Successivamente, il 15 luglio 2024, notifica un accertamento integrativo per lo stesso anno basandosi sulle stesse fatture.

Difesa: il secondo avviso è illegittimo. La Cassazione ha ribadito che un accertamento integrativo è ammesso solo in presenza di nuovi elementi non conosciuti . Il contribuente può impugnare il secondo avviso e chiederne l’annullamento.

10.4 Caso 4: omessa dichiarazione dei redditi esteri

Scenario: un contribuente ha un conto in Svizzera con saldo medio di 200.000 euro. Non compila il quadro RW dal 2018 al 2022. L’Agenzia riceve informazioni dall’Exchange of Information e contesta l’omissione.

Difesa: il contribuente può sanare l’omissione tramite voluntary disclosure (non più attiva) o ravvedimento operoso se ancora possibile. In giudizio può contestare la proportionalità della sanzione (dal 3 al 15 % del capitale) e dimostrare che i fondi non hanno generato redditi in Italia. Tuttavia l’omissione del quadro RW è sufficiente a legittimare la sanzione.

10.5 Caso 5: errata compilazione F24

Scenario: un’impresa versa 50.000 euro per IRAP ma utilizza il codice tributo sbagliato (codice IVA). L’Agenzia iscrive a ruolo 50.000 euro per IRAP non pagata più sanzioni.

Difesa: il contribuente può provare di aver versato l’importo all’Erario; allegando le quietanze potrà chiedere la compensazione dell’errore formale con il credito risultante sul codice errato. In sede di ricorso l’accertamento può essere annullato per mancanza di debito.

11 Conclusione

L’avviso di accertamento fiscale rappresenta uno strumento con cui l’Amministrazione verifica la corretta applicazione delle imposte, ma per il contribuente può essere una fonte di preoccupazione e di potenziale contenzioso. Come abbiamo visto, molti accertamenti nascono da errori dichiarativi, contabili o comportamentali: omissioni, compensazioni indebite, documentazione carente, mancato monitoraggio dei conti bancari, omissione del quadro RW, fatturazioni inesistenti. Accanto agli errori sostanziali, esistono vizi procedurali (notifica, motivazione, contraddittorio) che se correttamente rilevati possono portare all’annullamento dell’atto.

È fondamentale conoscere i termini e gli strumenti difensivi. Il contribuente dispone di 60 giorni per impugnare l’avviso ; può valutare l’adesione, la conciliazione o la rottamazione; può eccepire la nullità per violazione del contraddittorio , difetto di motivazione , vizio di notifica . In caso di difficoltà economica può accedere alle procedure di sovraindebitamento o alla composizione negoziata della crisi . Le definizioni agevolate introdotte dal legislatore consentono di ridurre il debito e di estinguere la causa con il pagamento della prima rata .

D’altra parte, l’evoluzione normativa (art. 6‑bis L. 212/2000) e giurisprudenziale rafforza la tutela del contribuente ma richiede maggiore attenzione e diligenza: rispettare gli inviti a contraddittorio, conservare la documentazione, monitorare la PEC, verificare la correttezza dell’avviso, ricorrere a professionisti.

Il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Di fronte a un accertamento fiscale o a una cartella di pagamento, l’assistenza di un professionista esperto è essenziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciarario di un OCC, grazie alla sua esperienza nel diritto tributario e bancario, è in grado di:

  • Analizzare l’atto ricevuto e individuare eventuali vizi procedurali o di merito;
  • Impostare ricorsi e opposizioni giudiziali, chiedendo la sospensione della riscossione;
  • Avviare trattative per accertamento con adesione o conciliazione;
  • Assistere nelle procedure di rottamazione, saldo e stralcio, definizione agevolata;
  • Redigere piani di rientro e gestire pratiche di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo del debitore);
  • Ricorrere al giudice di pace, alle corti tributarie o agli organi superiori per far valere i diritti del contribuente.

Agire tempestivamente è determinante: gli errori non sanati nei termini possono rendere definitiva la pretesa, mentre una strategia corretta può ridurre significativamente il debito o annullare l’atto.

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