Introduzione
Nel sistema tributario italiano l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è uno degli adempimenti più rilevanti per imprese, professionisti e soci di capitali. L’aliquota ordinaria nel 2026 resta fissata al 24 %, con la possibilità di una aliquota ridotta al 20 % (“IRES premiale”) per le società che soddisfano particolari requisiti di investimento e occupazione . Il saldo IRES dev’essere versato entro le scadenze annuali (di regola 16 e 30 giugno per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), tenendo conto degli acconti versati durante l’anno precedente. Errori di calcolo, ritardi o insufficienze nel versamento possono generare pesanti sanzioni amministrative, iscrizioni a ruolo e procedure di riscossione coattiva con impatti devastanti sul patrimonio dell’impresa o del professionista.
Il controllo automatizzato ex art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia delle entrate, tramite procedure informatiche, di verificare i dati dichiarati e i pagamenti effettuati. Se emergono differenze, l’ufficio comunica l’esito della liquidazione al contribuente, invitandolo a correggere eventuali errori entro sessanta giorni dal ricevimento . Dal 1° gennaio 2025 il termine per il pagamento delle somme richieste passa da 30 a 60 giorni (o 90 giorni se la comunicazione viene inviata all’intermediario) grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024 . Una comunicazione analoga è prevista dal controllo formale ex art. 36‑ter per le rettifiche che necessitano l’esame dei documenti: in questo caso l’esito del controllo deve essere comunicato con motivazione e il contribuente ha 30 giorni per rispondere . In entrambe le ipotesi la “comunicazione di irregolarità”, nota anche come avviso bonario, consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte.
La mancata risposta all’avviso bonario o il pagamento parziale determinano l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta e delle sanzioni. L’art. 13 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione base del 30 % sulle somme non versate ; dal 1° settembre 2024 la riforma del sistema sanzionatorio ha ridotto la sanzione al 25 % e, in caso di pagamento entro 90 giorni, al 12,5 % . Il ravvedimento operoso permette ulteriori riduzioni in proporzione al ritardo.
Ricevere una comunicazione di irregolarità per versamento insufficiente del saldo IRES espone a rischi elevati: iscrizione a ruolo, fermo amministrativo, pignoramenti o ipoteche. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti, rispettare i termini e valutare con attenzione le possibili difese, tra cui il ricorso innanzi al giudice tributario. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto che la comunicazione di irregolarità ex art. 36‑bis è impugnabile in quanto esprime una “pretesa tributaria definita” ; in alcuni casi la mancata comunicazione rende nullo il successivo atto di riscossione .
Chi può assisterti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste imprese e privati in materia fiscale, bancaria e fallimentare, offrendo:
- analisi degli atti e verifica della legittimità della comunicazione;
- predisposizione di memorie e richieste di chiarimento all’Agenzia delle entrate;
- presentazione di istanze di autotutela e sospensione dell’esecuzione;
- ricorsi alla giustizia tributaria, con eventuale sospensione cautelare;
- trattative e piani di rientro con l’agente della riscossione;
- accesso a strumenti alternativi come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione controllata nell’ambito del sovraindebitamento;
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 L’IRES: natura, aliquote e scadenze
L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) colpisce il reddito complessivo netto delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), degli enti commerciali e degli enti non commerciali, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti . Il tributo è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – D.P.R. 917/1986). Dal 2008 l’aliquota ordinaria è pari al 24 % . La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, a partire dal 2026, una aliquota premiale del 20 %: la riduzione di 4 punti percentuali si applica alle società che accantonano almeno l’80 % dell’utile 2024 in una riserva non distribuibile, destinano almeno il 30 % dell’utile accantonato a investimenti qualificati entro il 31 ottobre 2026 e mantengono costante o incrementano l’occupazione . Questa misura è “sperimentale”, con verifica dei requisiti tramite i quadri dei modelli Redditi SC 2026.
Scadenze per il versamento del saldo
Le scadenze di versamento sono stabilite dall’art. 17 del D.P.R. 435/2001 e dalle norme sul bilancio. Secondo l’Associazione industriale Assolombarda, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni, il saldo e il primo acconto vanno versati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio; è consentito il pagamento entro 30 giorni dal termine con la maggiorazione dello 0,40 % . Per il periodo d’imposta 2025 ciò corrisponde alle date 16 e 30 giugno 2026 (nel 2026 il 16 giugno cade di martedì), mentre l’ultimo giorno utile per la seconda rata è il 30 novembre 2026 . Rispettare le scadenze evita l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento.
1.2 Controllo automatizzato ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973
L’art. 36‑bis disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Mediante procedure informatiche l’Amministrazione:
- corregge errori materiali e di calcolo (imponibili, imposte, contributi, premi);
- corregge l’errato riporto delle eccedenze dalle dichiarazioni precedenti;
- riduce detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta indicati in misura superiore a quella spettante;
- verifica la rispondenza e la tempestività dei versamenti di acconto e saldo .
Quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali . Il contribuente può fornire i chiarimenti entro sessanta giorni dalla ricezione . La riforma del 2024 ha inoltre stabilito che i chiarimenti e il pagamento (rate o in un’unica soluzione) devono avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione, termine che si estende a 90 giorni se la comunicazione è inviata all’intermediario (commercialista) . La mancata risposta comporta l’iscrizione a ruolo.
La giurisprudenza ha riconosciuto che la comunicazione ex art. 36‑bis costituisce una vera e propria pretesa tributaria. La Cassazione n. 7344/2012 ha statuito che, pur non rientrando tra gli atti tipicamente impugnabili elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, la comunicazione di irregolarità è immediatamente impugnabile in quanto manifesta una pretesa definita e l’omessa impugnazione può determinare l’incontestabilità del tributo . Altre pronunce (Cass. ord. 30736/2021, 25282/2020) hanno confermato l’impugnabilità per violazione di diritti fondamentali.
L’omessa comunicazione può rendere nullo l’atto successivo: secondo la Cassazione n. 6248/2024, la cartella di pagamento emessa senza l’invio dell’avviso bonario è nulla poiché l’avviso costituisce una fase necessaria della procedura di riscossione . La corte ha affermato che la comunicazione consente di evitare la reiterazione degli errori e di applicare le sanzioni ridotte; in sua assenza l’intera procedura è viziata .
La Corte di cassazione n. 9248/2023 (ordinanza) ha però precisato che l’invito previsto dallo Statuto del contribuente (art. 6, comma 5, L. 212/2000) è obbligatorio solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesto nei casi di omesso o tardivo versamento . Di conseguenza l’amministrazione può procedere all’iscrizione a ruolo immediata senza avviso bonario se il versamento è insufficiente o omesso.
1.3 Controllo formale ex art. 36‑ter D.P.R. 600/1973
Diversamente dal controllo automatizzato, l’art. 36‑ter disciplina il controllo formale delle dichiarazioni, che comporta la verifica dei documenti giustificativi. Se dal controllo emerge una maggiore imposta, l’ufficio deve comunicare l’esito con motivazione, indicando i motivi della rettifica e consentendo al contribuente di segnalare eventuali dati o elementi non considerati entro 30 giorni . L’iscrizione a ruolo è subordinata al mancato pagamento delle somme richieste entro 30 giorni . Questa procedura ha carattere “garantista” perché implica un margine di valutazione discrezionale.
Molte pronunce hanno ribadito che l’avviso bonario ex art. 36‑ter è obbligatorio, pena la nullità della cartella: la Cassazione ha affermato che l’omissione della comunicazione rende nulla la cartella in quanto atto incardinato nella procedura di riscossione (Cass. 15312/2014, 3948/2011, 8342/2012). L’avviso deve essere motivato e trasmesso al domicilio del contribuente, nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto del Contribuente .
1.4 Statuto del Contribuente e principio del contraddittorio
L’art. 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che l’amministrazione finanziaria debba assicurare l’effettiva conoscenza degli atti al contribuente, comunicandoli presso il suo domicilio e con modalità idonee a tutelare la riservatezza . Il comma 5 stabilisce che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi, quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni . La mancata osservanza di tale obbligo rende annullabili i provvedimenti . La disposizione non si applica ai tributi per i quali il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento diretto, né alle liquidazioni di cui agli artt. 36‑bis e 54‑bis .
La Cassazione (ord. 9248/2023) ha precisato che, in caso di omesso versamento, non sussistono incertezze sulla dichiarazione: pertanto l’invito non è dovuto . Tale orientamento delimita l’ambito di applicazione dell’art. 6 e consente all’Agenzia delle entrate di iscrivere a ruolo gli importi non versati senza contraddittorio.
1.5 Sanzioni per omesso o insufficiente versamento del saldo IRES
L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede che chi non effettua, in tutto o in parte, i versamenti alle prescritte scadenze è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 % di ogni importo non versato o versato in ritardo. La sanzione si applica anche quando l’insufficiente versamento è accertato a seguito di controllo automatizzato o formale . La riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) ha ridotto tale sanzione al 25 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 .
Il legislatore ha inoltre previsto una sanzione ridotta del 12,5 % per chi definisce il debito entro 90 giorni dalla comunicazione . La riduzione consente un forte risparmio rispetto al 25 %/30 %. Il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso permettono ulteriori riduzioni graduate in funzione del ritardo (c.d. ravvedimento “sprint” entro 14 giorni, “brevi” entro 30, “medi” entro 90, “lunghi” entro un anno, “annuali” oltre un anno ma entro la scadenza dell’avviso). La sanzione minima per versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza è pari a 0,1 % al giorno, che sale all’1,5 % (1/10 del 12,5 %) per ravvedimenti entro 90 giorni, con interessi legali su base giornaliera.
1.6 Procedure di composizione delle crisi e sovraindebitamento
La Legge 3/2012 ha introdotto nell’ordinamento una disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Essa consente ai debitori non fallibili (consumatori, imprenditori agricoli, imprese minori, professionisti, start‑up innovative, soci illimitatamente responsabili, associazioni e altre categorie) di proporre un piano per ristrutturare i debiti o di accedere alla liquidazione controllata. L’obiettivo è offrire una soluzione globale a soggetti esclusi dal fallimento. Al termine della procedura, il debitore che abbia agito con correttezza può ottenere l’esdebitazione, liberandosi dei debiti residui . La riforma contenuta nel Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022) ha ridefinito tali procedure, ma la Legge 3/2012 resta il riferimento per il sovraindebitamento dei privati.
Le procedure accessibili sono:
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche non imprenditori; prevede la presentazione di un piano di pagamento omologato dal tribunale; gli effetti sono vincolanti per i creditori.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione; consente di rimodulare i debiti, pagandoli parzialmente.
- Liquidazione controllata: prevede la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori; al termine è prevista l’esdebitazione.
Non possono accedere alle procedure coloro che superano determinati limiti (attivo patrimoniale annuo superiore a 300 000 €, ricavi superiori a 200 000 € o debiti superiori a 500 000 €) o chi ha già beneficiato di una procedura nei cinque anni precedenti .
1.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese in difficoltà la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 147/2021 e integrato dal Codice della Crisi) consente di avviare un percorso di risanamento assistito da un esperto negoziatore nominato dalla Camera di commercio. L’esperto aiuta l’imprenditore a predisporre un piano di risanamento, a negoziare con i creditori e a verificare la fattibilità della continuazione dell’attività. Durante la procedura possono essere richieste misure protettive per sospendere le azioni esecutive. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può affiancare l’impresa nella predisposizione del piano e nella gestione delle trattative con l’Agenzia delle entrate per la rimodulazione del debito tributario.
2. Versamento del saldo IRES: termini, calcolo e errori comuni
2.1 Calcolo del saldo
Il saldo IRES corrisponde alla differenza tra l’imposta dovuta per il periodo d’imposta (calcolata sul reddito imponibile al 24 % o al 20 %) e gli acconti versati nel corso dell’esercizio precedente. Gli acconti sono normalmente versati in due rate: una al 16 giugno (40 % dell’acconto dovuto) e una al 30 novembre (60 %). La determinazione del saldo richiede di:
- Calcolare il reddito imponibile secondo le regole del TUIR, sottraendo costi deducibili e applicando eventuali deduzioni e agevolazioni.
- Applicare l’aliquota (24 % o 20 % se si usufruisce dell’IRES premiale e si soddisfano i requisiti ).
- Sottrarre gli acconti già versati; se gli acconti sono maggiori dell’imposta dovuta, si genera un credito, altrimenti si deve versare il saldo.
Una attenta pianificazione è fondamentale per evitare versamenti insufficienti; errori frequenti riguardano la deducibilità di componenti di reddito, la corretta imputazione temporale e l’applicazione delle agevolazioni.
2.2 Scadenze e rateizzazione
L’art. 17 D.P.R. 435/2001 dispone che il versamento del saldo e della prima rata di acconto dell’IRES deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio (generalmente 16 giugno). È consentito il versamento nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 % . Per il 2025/2026, le scadenze principali sono:
| Scadenza | Adempimento | Fonte |
|---|---|---|
| 16 giugno 2026 | Versamento del saldo IRES 2025 e della prima rata di acconto IRES 2026 | Scadenziario fiscal 2026 |
| 30 giugno 2026 | Termine con maggiorazione dello 0,40 % per saldo e prima rata | Norme sul bilancio |
| 30 novembre 2026 | Versamento della seconda rata di acconto IRES 2026 | Scadenziario fiscal 2026 |
L’Agenzia delle entrate consente di rateizzare le somme richieste con la comunicazione di irregolarità. Dal 2025 il contribuente può pagare l’intero importo o la prima rata entro 60 giorni dalla comunicazione ; se la comunicazione è inviata all’intermediario, il termine è 90 giorni . Il numero massimo di rate (generalmente otto trimestrali) e gli interessi applicabili sono disciplinati dal D.Lgs. 462/1997. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo.
2.3 Errori comuni nel versamento del saldo IRES
- Calcolo errato della base imponibile: errata imputazione dei ricavi o omissione di costi deducibili.
- Scomputo errato degli acconti: considerare acconti non dovuti o dimenticare una rata.
- Ritardo nel pagamento: ignorare la scadenza del 16 giugno o la proroga con 0,40 %, ritenendo (erroneamente) che il pagamento possa essere differito a fine anno.
- Sottovalutazione della sanzione: l’art. 13 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione base del 25/30 % ; molti contribuenti ritengono che sia sufficiente versare la differenza senza sanzioni.
- Omissione della comunicazione di variazioni: non comunicare variazioni del domicilio fiscale può comportare la notifica dell’avviso bonario a un indirizzo errato, con conseguente decadenza dei termini.
3. La comunicazione di irregolarità (avviso bonario)
3.1 Cos’è e quando arriva
La comunicazione di irregolarità o avviso bonario è il documento con cui l’Agenzia delle entrate informa il contribuente delle differenze emerse dai controlli automatizzati o formali. L’avviso contiene:
- i dati dichiarati dal contribuente;
- i maggiori imponibili e le imposte dovute;
- le sanzioni calcolate (con eventuale riduzione) e gli interessi;
- l’importo totale da versare e la possibilità di rateizzare;
- l’invito a fornire chiarimenti o integrare documenti entro il termine previsto.
Secondo l’art. 36‑bis, il risultato della liquidazione viene comunicato al contribuente per evitare la reiterazione degli errori . La comunicazione è inviata via posta ordinaria o PEC; in caso di telematico tramite intermediario, al professionista è assegnato un termine di 90 giorni .
L’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo ma consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte. Tuttavia, la Cassazione ha affermato che l’avviso esprime una pretesa tributaria definitiva e quindi è impugnabile .
3.2 Termini per rispondere e pagare
Dal 1° gennaio 2025, per le comunicazioni elaborate da tale data, i contribuenti hanno 60 giorni per definire l’avviso bonario . Nei 60 giorni il contribuente può:
- pagare l’intero importo indicato nella comunicazione con sanzione ridotta;
- rateizzare il debito (di norma in otto rate trimestrali);
- presentare chiarimenti o rettifiche all’Agenzia delle entrate;
- impugnare la comunicazione presso la Corte di giustizia tributaria.
Se la comunicazione è inviata all’intermediario, il termine per il pagamento della prima rata è 90 giorni . Restano invariati i 30 giorni per le imposte derivanti da tassazione separata.
3.3 Contenuti essenziali dell’avviso bonario
L’avviso deve contenere:
- Identificazione del contribuente e riferimento alla dichiarazione controllata;
- Motivazione dell’irregolarità, con indicazione delle norme violate;
- Calcolo delle imposte, sanzioni e interessi;
- Istruzioni per il pagamento e per la rateizzazione;
- Informazioni sui termini per presentare chiarimenti o ricorso.
La mancata motivazione è motivo di nullità. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’avviso deve indicare le ragioni della pretesa, consentendo al contribuente di comprendere l’addebito e difendersi (v. Cass. 15312/2014, 8342/2012). In caso di omissione, la cartella di pagamento successiva è nulla .
3.4 Differenza fra avviso bonario ex art. 36‑bis e quello ex art. 36‑ter
| Aspetto | Controllo automatizzato (art. 36‑bis) | Controllo formale (art. 36‑ter) |
|---|---|---|
| Verifica | Automatizzata: correzione di errori materiali e controllo dei versamenti | Analisi documentale: rettifica di detrazioni/deduzioni, richiesta di documenti |
| Motivazione | Sintetica, può limitarsi a indicare la differenza | Obbligatoria e dettagliata |
| Termine per chiarimenti/pagamento | 60 giorni (90 con intermediario) dal 2025 | 30 giorni |
| Obbligo di comunicazione | In caso di differenze; omissione rende nulla la cartella , salvo omesso versamento (Cass. 9248/2023) | Sempre obbligatoria; omissione rende nulla la cartella |
| Impugnabilità | Atto impugnabile come pretesa tributaria | Atto impugnabile per vizi di motivazione o calcolo |
4. Difese e strategie legali contro la comunicazione di irregolarità
4.1 Verifica della legittimità e richiesta di chiarimenti
La prima azione da intraprendere è analizzare accuratamente l’avviso per verificare:
- Esattezza del calcolo: confrontare gli importi indicati con la dichiarazione e gli F24 versati.
- Motivazione sufficiente: verificare che l’avviso indichi le norme violare e le ragioni dell’irregolarità. Se l’avviso non è motivato, si può eccepire la nullità .
- Corretta notifica: controllare l’indirizzo di notifica. L’art. 6 dello Statuto impone la comunicazione al domicilio effettivo .
- Termini: calcolare i giorni trascorsi dalla ricezione; se l’avviso è stato recapitato all’intermediario, verificare se il termine di 90 giorni è stato rispettato .
Se vi sono errori o se il contribuente dispone di documenti che giustificano la difformità (es. ritenute operate da clienti non dichiarate, deduzioni erroneamente cancellate), è possibile inviare chiarimenti via Civis (il canale telematico dell’Agenzia) o tramite PEC. L’Agenzia esaminerà i documenti e potrà annullare o rettificare la comunicazione.
4.2 Ricorso in autotutela
L’autotutela consente all’Agenzia delle entrate di annullare o revocare atti errati senza che il contribuente sia costretto a ricorrere al giudice. Può essere invocata quando:
- la pretesa è palese errore di calcolo;
- l’avviso è stato notificato a persona non obbligata o a indirizzo errato;
- l’imposta risulta già pagata;
- vi è doppia imposizione;
- l’atto è emesso oltre i termini di decadenza.
Per richiedere l’autotutela occorre presentare istanza motivata al competente ufficio dell’Agenzia, allegando la documentazione. L’ufficio deve rispondere motivatamente; in caso di silenzio o diniego, si può procedere con ricorso giudiziario.
4.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria)
Se la comunicazione è infondata o illegittima, è possibile impugnarla entro 60 giorni (120 giorni se risiede all’estero) dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione dell’atto impugnato (comunicazione di irregolarità) con copia;
- i motivi di diritto e di fatto della contestazione (es. mancanza di motivazione, calcolo errato, prescrizione);
- la documentazione a supporto (F24, dichiarazioni, estratti conti);
- la richiesta di sospensione dell’esecuzione, se si vuole evitare l’iscrizione a ruolo.
In forza della giurisprudenza richiamata (Cass. 7344/2012, 30736/2021), la comunicazione ex art. 36‑bis è impugnabile ; si consiglia pertanto di agire prima dell’emissione della cartella per evitare la formazione di un titolo esecutivo incontestabile.
4.4 Richiesta di sospensione della riscossione
Se la cartella è già stata emessa, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando un danno grave e irreparabile. In parallelo si può chiedere la sospensione all’Agente della riscossione (ex art. 2‑quater D.L. 564/1994). Il giudice valuta la fondatezza del ricorso e può sospendere il pagamento in attesa della decisione.
4.5 Rateizzazione e definizione agevolata
La normativa consente di rateizzare le somme dovute con il pagamento della prima rata entro 60 giorni (90 in caso di intermediario) . Generalmente sono previste fino a otto rate trimestrali; l’omesso pagamento di una rata comporta la decadenza. Per cartelle già emesse, l’Agente della riscossione concede rate fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in casi di comprovata difficoltà.
Le definizioni agevolate (rottamazioni) consentono di pagare cartelle con riduzione di sanzioni e interessi. La rottamazione-quater introdotta dalla Legge 197/2022 si è conclusa nel 2024; attualmente (giugno 2026) non sono aperte nuove rottamazioni. È consigliabile verificare periodicamente eventuali nuove sanatorie.
4.6 Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l’omesso o insufficiente versamento prima della contestazione, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche del 2024 e 2025, la sanzione base per omesso versamento è scesa al 25 % e al 12,5 % se il pagamento avviene entro 90 giorni . Il ravvedimento riduce ulteriormente la sanzione in base al tempo trascorso dalla scadenza. Di seguito una tabella di sintesi con l’aliquota del saldo IRES e le sanzioni ridotte (valori indicativi):
| Ritardo | Sanzione base omesso versamento (dal 1/9/2024) | Riduzione ravvedimento | Sanzione effettiva |
|---|---|---|---|
| Entro 15 giorni | 25 % | 1/15 per ogni giorno | 0,1 % al giorno |
| Dal 16° al 30° giorno | 25 % | 1/10 | 2,5 % |
| Dal 31° al 90° giorno | 25 % | 1/10 | 2,5 % (ma si somma la sanzione ridotta al 12,5 % in virtù del ravvedimento) |
| Oltre 90 giorni ed entro l’anno | 25 % | 1/8 | 3,125 % |
| Oltre l’anno | 25 % | 1/5 | 5 % |
Per effettuare il ravvedimento occorre versare la differenza d’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi legali (2,5 % per il 2024; 2 % per il 2025; 1,75 % per il 2026). È consigliabile utilizzare un calcolatore ravvedimento o farsi assistere da un professionista per evitare errori.
4.7 Difese giurisprudenziali principali
Le argomentazioni più efficaci per difendersi da una comunicazione di irregolarità sono:
- Nullità per mancata comunicazione: se l’Agenzia ha iscritto a ruolo senza inviare l’avviso bonario, l’atto è nullo .
- Violazione dell’obbligo di motivazione: l’avviso deve illustrare le ragioni della rettifica; la Cassazione ha annullato cartelle prive di motivazione.
- Violazione del principio del contraddittorio: qualora sussistano incertezze sulla dichiarazione, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti (art. 6 co. 5 Statuto del contribuente) . L’omissione rende annullabile l’atto.
- Intervenuta prescrizione o decadenza: il termine per notificare la comunicazione ex art. 36‑bis è l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione successiva; eventuali avvisi tardivi sono illegittimi .
- Vizi procedurali nella notifica: notifica a indirizzo errato, mancata prova del ricevimento, violazione della privacy.
- Errato calcolo dell’imposta o del credito: presentando documenti che dimostrano l’esattezza del versamento, si chiede l’annullamento.
4.8 Utilizzo degli strumenti di composizione della crisi
Se l’insufficiente versamento del saldo IRES si inserisce in un contesto di crisi finanziaria più ampia, si possono valutare strumenti alternativi:
- Piano del consumatore: consente di ristrutturare i debiti fiscali insieme agli altri debiti e prevede l’esdebitazione .
- Accordo di ristrutturazione: è necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori; può includere la dilazione o la riduzione del debito fiscale.
- Liquidazione controllata: in caso di impossibilità di pagamento; al termine è prevista l’esdebitazione.
- Composizione negoziata: con l’assistenza di un esperto, l’impresa in crisi può negoziare con l’Agenzia delle entrate un piano di risanamento e la riduzione dei debiti.
L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi e professionista fiduciario dell’OCC, è in grado di presentare istanze, predisporre piani e rappresentare il contribuente dinanzi al tribunale, ottenendo sospensioni e misure protettive.
5. Strumenti alternativi e definizioni agevolate
5.1 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazioni delle cartelle) che consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e una quota ridotta di sanzioni/interessi. Le ultime rottamazioni (c.d. rottamazione‑quater e Saldo e stralcio) si sono concluse tra il 2023 e il 2024; al 17 giugno 2026 non sono attivi programmi di rottamazione‑quinquies, pertanto chi riceve una comunicazione di irregolarità deve utilizzare i normali strumenti di pagamento, ravvedimento o rateizzazione.
Tuttavia il contribuente può beneficiare di forme di definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1 commi 186–205 Legge 197/2022) qualora abbia instaurato un ricorso e desideri chiuderlo versando solo una parte delle imposte contestate. Anche la conciliazione giudiziale in sede di ricorso permette di ridurre sanzioni e interessi.
5.2 Strumenti di sovraindebitamento
Per le persone fisiche e le piccole imprese insolventi, la Legge 3/2012 offre tre procedure:
- Piano del consumatore: il debitore propone un piano di pagamento sostenibile che, se omologato, diventa vincolante; sono ammesse falcidie sui crediti tributari nel rispetto delle priorità legali.
- Accordo di ristrutturazione: simile al concordato preventivo, richiede l’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti; prevede la suddivisione in classi e la possibilità di riservare un trattamento differenziato ai crediti fiscali.
- Liquidazione controllata: per i casi in cui non sia possibile un piano di rientro; il patrimonio del debitore viene liquidato sotto il controllo di un liquidatore nominato dal giudice.
In tutte le procedure l’intervento dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è obbligatorio; un gestore assiste il debitore nell’elaborazione della proposta, che sarà poi sottoposta al tribunale. Il sistema privilegia la prosecuzione dell’attività e mira alla riabilitazione del debitore .
5.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in crisi ma ancora economicamente vitali, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente di avviare una procedura volontaria finalizzata al risanamento attraverso negoziazioni con creditori, fornitori e fisco. L’imprenditore è assistito da un esperto negoziatore indipendente (commercialista, avvocato, manager) iscritto nell’elenco tenuto dalla Camera di commercio. L’esperto:
- analizza la situazione economico‑finanziaria;
- redige un piano di risanamento con misure atte a garantire la continuità aziendale;
- facilita le trattative con i creditori e la pubblica amministrazione (incluse Agenzia delle entrate e INPS);
- può richiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari.
L’Avv. Monardo, quale Esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, supporta le imprese in tutto l’iter, dalla presentazione dell’istanza alla trattativa con l’Agenzia delle entrate, nonché nella predisposizione di piani attestati di risanamento.
6. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso bonario: molti contribuenti non danno peso alla comunicazione, ritenendola non vincolante. In realtà l’avviso esprime una pretesa tributaria definitiva ; l’inerzia conduce all’iscrizione a ruolo.
- Pagare senza verificare: talvolta l’Agenzia sbaglia il calcolo. È opportuno confrontare gli importi con la propria contabilità prima di pagare.
- Sottovalutare i termini: i 60 giorni decorrono dalla ricezione; un ritardo di pochi giorni fa decadere dalla possibilità di riduzione .
- Trascurare la motivazione: se l’avviso non contiene la motivazione, è nullo . Controllare sempre la presenza dei riferimenti normativi.
- Non utilizzare il ravvedimento operoso: questo strumento consente di regolarizzare l’insufficiente versamento con sanzioni minime. È bene calcolare l’importo dovuto e procedere prima della notifica.
- Non aggiornare il domicilio fiscale: l’avviso potrebbe essere inviato all’indirizzo errato, facendo decorrere i termini senza che il contribuente ne sia a conoscenza.
- Non valutare le procedure di composizione: quando l’insufficienza del saldo è sintomo di crisi di liquidità, occorre considerare piani di sovraindebitamento o la composizione negoziata.
7. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’avviso bonario per saldo IRES insufficiente?
È la comunicazione dell’Agenzia delle entrate che segnala differenze tra quanto dichiarato e quanto versato a titolo di IRES. Contiene il calcolo della maggiore imposta, delle sanzioni ridotte e degli interessi, invitando il contribuente a regolarizzare la posizione entro 60 giorni (o 30/90 a seconda dei casi) . - Dal 2025 quanto tempo ho per pagare l’avviso bonario?
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine per pagare o presentare chiarimenti è 60 giorni ; se l’avviso è inviato all’intermediario, il termine è 90 giorni . - Se non rispondo all’avviso cosa succede?
L’Agenzia iscrive a ruolo la somma dovuta, emettendo una cartella di pagamento. La sanzione applicata è del 25 % (per violazioni dopo il 1/9/2024) . Eventuali azioni esecutive possono seguire. - Posso impugnare l’avviso bonario?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto che la comunicazione ex art. 36‑bis è impugnabile in quanto manifesta una pretesa tributaria definitiva . Il ricorso va presentato entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria. - L’avviso bonario è obbligatorio per l’omesso versamento del saldo IRES?
Se dal controllo automatizzato emerge un saldo non versato, l’Agenzia deve inviare la comunicazione, salvo i casi in cui non vi siano incertezze (es. omesso versamento puro); in queste ipotesi, in base a Cass. 9248/2023, l’amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo . - Posso rateizzare le somme richieste?
Sì. È possibile pagare in rate trimestrali entro 60 giorni dalla comunicazione . Il numero di rate varia (fino a 8 per gli avvisi bonari), con interessi legali. Per cartelle già emesse si può chiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione (72 o 120 rate). - Quali sanzioni si applicano?
Per omesso o insufficiente versamento la sanzione base è del 25 % (30 % per violazioni antecedenti al 1/9/2024) . In caso di pagamento entro 90 giorni la sanzione scende al 12,5 % ; ulteriori riduzioni sono previste con il ravvedimento operoso. - Cosa succede se l’avviso non è motivato?
La mancanza di motivazione comporta la nullità della cartella di pagamento. La Cassazione ha riconosciuto che la comunicazione deve spiegare i motivi della rettifica; in sua assenza l’atto è nullo . - L’avviso bonario incide sulla prescrizione?
La comunicazione interrompe i termini di decadenza, ma non comporta sospensione della prescrizione. Il termine per notificare la cartella decorre comunque dall’anno successivo alla dichiarazione; un avviso tardivo può essere impugnato per decadenza . - È possibile ottenere l’annullamento in autotutela?
Sì, quando l’avviso contiene errori evidenti (es. duplicazione di imposte, errata imputazione di acconti). L’istanza deve essere presentata all’Agenzia allegando i documenti. Se l’ufficio non risponde, si può procedere con il ricorso. - Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
Una volta ricevuta la comunicazione, il ravvedimento non è più possibile per le somme indicate; tuttavia è possibile regolarizzare eventuali altre irregolarità pregresse prima che vengano contestate. - Che differenza c’è tra controllo automatizzato e controllo formale?
Il controllo automatizzato (36‑bis) si basa sui dati dichiarati e verifica la correttezza dei versamenti ; il controllo formale (36‑ter) richiede la presentazione di documenti e consente rettifiche puntuali con motivazione . - Se ho pagato il saldo in ritardo di pochi giorni cosa devo fare?
È possibile avvalersi del ravvedimento sprint: entro 15 giorni la sanzione è pari a 0,1 % per ogni giorno di ritardo. Occorre versare la differenza d’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. - Posso chiedere la sospensione se sto trattando un piano di rientro?
Sì. Se si avvia una procedura di composizione negoziata o un piano del consumatore, è possibile chiedere al giudice misure protettive che sospendono le azioni di riscossione. L’intervento di un esperto (Avv. Monardo) è consigliato. - Le società di persone sono soggette a IRES?
No. Le società di persone sono soggette all’IRPEF sui redditi attribuiti ai soci. L’avviso bonario qui descritto riguarda le società di capitali e gli enti soggetti a IRES. - Cosa succede se non ho fondi per pagare?
Oltre alla rateizzazione, è possibile valutare piani di rientro nell’ambito del sovraindebitamento. L’esdebitazione consente di liberarsi dai debiti residui . Occorre rivolgersi a un OCC e predisporre un piano sostenibile. - L’aliquota IRES cambierà nel 2027?
Al momento (giugno 2026) l’aliquota ordinaria è confermata al 24 % e l’aliquota premiale al 20 % . Eventuali modifiche dipenderanno dalle future leggi di bilancio. - Cosa fare se ricevo più avvisi?
Ogni comunicazione va esaminata separatamente. È possibile cumulare i pagamenti ma è preferibile verificare ciascun avviso per evitare duplicazioni. - Posso delegare il mio commercialista?
Sì. L’avviso può essere trasmesso all’intermediario, che gestirà i chiarimenti e il pagamento. In tal caso il termine per la prima rata è 90 giorni . - Quali interessi si applicano sulla rateizzazione?
Sulle somme rateizzate si applicano interessi legali calcolati giorno per giorno. Il tasso per il 2026 è pari all’1,75 % (decreto MEF). Gli interessi sono aggiunti all’importo di ciascuna rata.
8. Simulazioni pratiche e casi numerici
Caso 1 – Società Alfa: versamento insufficiente con ravvedimento sprint
La società Alfa ha un’imposta IRES dovuta per il 2025 pari a 60 000 €. Ha versato acconti per 55 000 €, per cui il saldo dovuto al 16 giugno 2026 è 5 000 €. Distrattamente versa 4 500 € il 20 giugno 2026, con un ritardo di 4 giorni e un insufficiente versamento di 500 €.
- Ravvedimento sprint (entro 15 giorni): sanzione 0,1 % per ciascun giorno = 0,1 % × 4 giorni = 0,4 % di 500 € = 2 €.
- Interessi legali (1,75 % annuale): 500 € × (1,75 % × 4/365) ≈ 0,10 €.
- Totale da versare tramite ravvedimento: 500 € + 2 € + 0,10 € = 502,10 €.
Se la società non si ravvede e riceve l’avviso bonario, la sanzione sarà invece del 12,5 % (62,50 €) oltre agli interessi . È quindi conveniente ravvedersi immediatamente.
Caso 2 – Società Beta: avviso bonario ex art. 36‑bis
La società Beta presenta la dichiarazione Redditi SC 2025 con saldo IRES di 20 000 €. A causa di un errore nel riporto degli acconti versa solo 15 000 €. Il controllo automatizzato ex art. 36‑bis rileva una differenza di 5 000 € e invia l’avviso bonario il 5 aprile 2026. L’avviso indica:
- Maggior imposta: 5 000 €;
- Sanzione ridotta (12,5 %): 625 €;
- Interessi legali: 50 €;
- Totale: 5 675 €.
Beta ha 60 giorni per pagare l’intero importo o rateizzarlo . Decide di presentare chiarimenti perché gli acconti versati erano corretti ma non sono stati considerati. Tramite il servizio Civis invia la documentazione attestante il pagamento degli acconti. Dopo un mese l’Agenzia riconosce l’errore e annulla la comunicazione. Risultato: Beta evita di pagare 5 675 € grazie alla tempestiva reazione.
Caso 3 – Società Gamma: avviso bonario ex art. 36‑ter e ricorso
La società Gamma deduce nel 2025 una spesa per “ricerca e sviluppo” pari a 50 000 €. L’Agenzia, nel controllo formale ex art. 36‑ter, richiede documenti per verificare l’ammissibilità dell’agevolazione. Gamma non presenta la documentazione entro 30 giorni. L’Agenzia comunica l’esito del controllo formale con una maggiore imposta di 12 000 €, sanzioni e interessi . Gamma non paga e riceve la cartella. Il suo legale rileva che l’avviso non indicava con precisione i motivi della rettifica. Presenta ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, eccependo la nullità per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 6 Statuto del contribuente. Il giudice accoglie il ricorso, annulla la cartella e restituisce le somme versate. Gamma potrà ripresentare la documentazione al fine di riconoscere l’agevolazione.
9. Approfondimenti e normative correlate
Le discipline fiscali in materia di IRES non vivono isolate: esistono molteplici norme che si intrecciano con la corretta determinazione del saldo e con le possibilità difensive. In questo paragrafo approfondiamo alcune tematiche complementari, utili per comprendere a fondo l’iter di regolarizzazione e le alternative a disposizione del contribuente.
9.1 IRES, IRAP e IRPEF: differenze e interazioni
L’IRES colpisce il reddito delle società di capitali ed è dovuta da S.p.A., S.r.l., società cooperative ed enti commerciali. L’IRPEF, invece, grava sulle persone fisiche e sulle società di persone; le società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice non versano IRES ma imputano il reddito per trasparenza ai soci. L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo locale che colpisce il valore aggiunto prodotto da imprese e professionisti. Sebbene non sia oggetto della comunicazione di irregolarità per saldo IRES, l’IRAP deve essere versata con scadenze analoghe (16 giugno e 30 novembre) e può generare proprie comunicazioni di irregolarità. La Cassazione ha più volte precisato che il credito IRAP può essere utilizzato in compensazione per pagare il debito IRES, purché sia certo, liquido ed esigibile.
Nel calcolo del saldo IRES è possibile dedurre l’IRAP relativa al costo del personale dipendente; questa deduzione, introdotta per stimolare l’occupazione, deve essere considerata per evitare sovrastime dell’imposta. Inoltre, l’eventuale rinuncia al credito IRAP effettuata in un atto di transazione non impedisce la sua compensazione con l’IRES qualora risulti già maturato.
9.2 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
Il procedimento di accertamento con adesione consente al contribuente di definire con l’ufficio le imposte accertate a seguito di controlli, evitando il giudizio. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, come modificato nel 2024, prevede che il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio, tramite istanza, la formulazione di una proposta di accertamento ai fini della definizione . Il contribuente che riceve un avviso di accertamento o di rettifica può presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine per impugnare l’atto . L’istanza sospende per novanta giorni i termini di impugnazione e di pagamento ; durante tale periodo l’ufficio formula un invito a comparire e possono svolgersi incontri per concordare la base imponibile. L’accordo perfezionato comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale e blocca l’iscrizione a ruolo delle somme eccedenti. Se l’ufficio non risponde entro il termine, l’istanza si considera respinta e il contribuente può impugnare l’avviso. Sebbene l’accertamento con adesione riguardi principalmente gli avvisi di accertamento, può essere utilizzato anche per definire irregolarità collegate al saldo IRES emerse da successive verifiche (ad esempio, rettifiche ai costi deducibili).
9.3 Conciliazione giudiziale e mediazione tributaria
Un’altra possibilità deflattiva del contenzioso è la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992). Durante il giudizio tributario, le parti possono accordarsi per ridurre la pretesa: le sanzioni vengono ulteriormente ridotte (fino al 40 % del minimo) e gli interessi sono calcolati in misura ridotta. La conciliazione deve essere formalizzata con verbale del giudice e produce gli effetti di una sentenza, con esigibilità immediata dell’importo concordato. Prima dell’avvio del giudizio è prevista la mediazione tributaria per gli atti di valore non superiore a 50 000 €: il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di reclamo/medizione indirizzata all’ufficio, che ha 90 giorni per rispondere. L’accordo riduce le sanzioni al 35 % del minimo e consente di evitare il contenzioso. Questi strumenti possono essere utilizzati anche per definire controversie sorte da comunicazioni di irregolarità, specialmente quando le somme contestate sono consistenti.
9.4 Transazione fiscale e procedure concorsuali
Nel contesto delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), il Codice della Crisi d’impresa prevede la transazione fiscale, cioè la possibilità di proporre all’Agenzia delle entrate un pagamento parziale dei debiti tributari. Il piano deve dimostrare che la falcidia proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale. L’adesione dell’Agenzia comporta l’estinzione dei debiti fiscali con pagamento ridotto; in caso di mancata adesione, il tribunale può comunque omologare la proposta se ritiene che la transazione sia più conveniente. La transazione fiscale è quindi uno strumento da valutare quando l’insufficiente versamento del saldo IRES è solo un tassello di una crisi aziendale più ampia.
9.5 Responsabilità degli amministratori e reati tributari
Nel caso di omesso versamento di imposte, la responsabilità ricade in primo luogo sulla società. Tuttavia gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in sede civile e penale qualora abbiano omesso di versare le imposte dovute o abbiano utilizzato le somme destinate al fisco per altri fini. In particolare, l’art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di ritenute certificate superiori a 150 000 € per anno d’imposta. Sebbene tale fattispecie non riguardi l’IRES, essa ricorda che la corretta gestione dei tributi è essenziale per evitare responsabilità personali. La giurisprudenza ha spesso condannato gli amministratori che, pur avendo incassato i fondi, hanno preferito pagare altri creditori anziché il fisco. È quindi consigliabile prevedere idonee riserve finanziarie per i tributi.
9.6 Calcolo degli interessi e interessi di mora
Oltre alla sanzione, la comunicazione di irregolarità espone il contribuente al pagamento degli interessi di mora. Gli interessi legali sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; per il 2024 sono pari al 2,5 % e per il 2025 al 2 %; nel 2026 sono stati ridotti all’1,75 %. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (generalmente il 16 giugno per il saldo IRES) fino al giorno di pagamento. Nel caso di rateizzazione, gli interessi legali sono calcolati su ciascuna rata.
Per calcolare gli interessi si applica la formula: I = Capitale × Tasso legale × Giorni/365. Ad esempio, se il saldo IRES non versato è di 10 000 € e viene pagato 100 giorni dopo la scadenza con tasso legale dell’1,75 %, gli interessi saranno 10 000 € × 1,75 % × 100/365 = circa 47,95 €. Occorre poi aggiungere la sanzione ridotta. La corretta determinazione degli interessi è fondamentale sia per evitare contestazioni sia per calcolare la convenienza del ravvedimento rispetto all’avviso bonario.
9.7 Prescrizione e decadenza
I concetti di prescrizione e decadenza sono spesso confusi ma hanno effetti diversi. La decadenza rappresenta il limite temporale entro cui l’Amministrazione deve emettere l’atto; trascorso tale termine l’atto è nullo. Per i controlli automatizzati, la comunicazione deve essere inviata entro l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione successiva; per i controlli formali, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo . La prescrizione, invece, riguarda il diritto alla riscossione delle somme dovute e decorre dalla data di notifica della cartella o dalla definitività dell’imposta; per le imposte dirette è di 10 anni. Se il contribuente riceve la cartella ma l’Amministrazione non agisce per 10 anni, il debito si prescrive e può eccepirne l’estinzione. È quindi importante verificare le date di notifica e conservare le ricevute per poter sollevare l’eccezione.
9.8 Principio di affidamento e tutela del contribuente
Un altro profilo centrale è il principio di affidamento, consacrato nello Statuto del contribuente e nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Secondo tale principio il contribuente deve poter confidare nella legittimità degli atti dell’amministrazione e nella stabilità delle sue interpretazioni. Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate costituiscono un’interpretazione vincolante per gli uffici; il contribuente che si è adeguato a tali documenti non può essere sanzionato in caso di successivo cambiamento di orientamento. L’art. 10 dello Statuto prevede che le sanzioni amministrative non possono essere irrogate quando la violazione dipende da obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito della norma. Le sentenze del 2025 hanno esteso l’applicazione di questo principio alle situazioni in cui l’avviso bonario si fonda su interpretazioni controverse della legge. Invocare il principio di affidamento può quindi costituire un valido argomento difensivo.
9.9 Strumenti digitali e gestione delle comunicazioni
La digitalizzazione ha trasformato i rapporti con l’Agenzia delle entrate. Oltre alla posta cartacea, la comunicazione di irregolarità può essere recapitata tramite posta elettronica certificata (PEC) o resa disponibile nel cassetto fiscale del contribuente. È importante attivare il servizio di alert, che invia un SMS o una email in caso di nuovi documenti. Il portale Fisconline/Entratel consente di consultare le comunicazioni, inviare chiarimenti via Civis e rateizzare i debiti. A partire dal 2025 l’Agenzia ha annunciato lo sviluppo di app dedicate per la gestione degli avvisi, con possibilità di ricevere notifiche push e pagare direttamente con piattaforme digitali. L’utilizzo tempestivo di questi strumenti riduce il rischio di dimenticare gli avvisi e consente di monitorare la posizione fiscale in tempo reale.
10. FAQ avanzate
L’ampiezza del tema richiede di affrontare ulteriori domande pratiche oltre alle FAQ già trattate. Le seguenti risposte forniscono un approfondimento su aspetti specifici e situazioni particolari.
- La comunicazione di irregolarità può riguardare altri tributi oltre all’IRES?
Sì. Le procedure di controllo automatizzato e formale si applicano a tutti i tributi autoliquidati, inclusi IRAP, IVA e ritenute. Le comunicazioni di irregolarità possono segnalare insufficienze nei versamenti di tali tributi. Le norme su termini, sanzioni e impugnabilità sono analoghe, seppur con aliquote diverse (ad esempio, per l’IVA le sanzioni sono disciplinate dal D.Lgs. 471/1997 e dal D.Lgs. 472/1997). - Posso compensare il debito IRES con crediti d’imposta o contributivi?
È ammessa la compensazione tramite modello F24 tra debiti e crediti, purché i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Il mancato utilizzo di un credito entro l’anno può dar luogo a decadenza. Attenzione: per importi superiori a 5 000 € è necessaria la presentazione della dichiarazione con visto di conformità. La compensazione indebita può comportare sanzioni pesanti. - È possibile definire l’avviso bonario mediante accertamento con adesione?
Di regola l’avviso bonario riguarda controlli automatizzati e formali e non costituisce avviso di accertamento. Tuttavia, qualora dalla comunicazione di irregolarità emerga un disaccordo sulla base imponibile e vi sia il rischio di un successivo accertamento, è consigliabile presentare l’istanza di accertamento con adesione per definire complessivamente la posizione, evitando futuri contenziosi. L’istanza può essere presentata entro il termine per impugnare l’avviso di accertamento . - Quali sono i termini di decadenza per l’invio dell’avviso bonario?
L’Agenzia delle entrate deve elaborare e comunicare l’esito del controllo automatizzato entro l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (in genere entro l’anno successivo alla dichiarazione). Per i controlli formali l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Trascorsi tali termini, l’avviso è tardivo e può essere impugnato per decadenza . - Cosa succede se l’Agenzia non risponde ai chiarimenti inviati?
L’ufficio è tenuto a rispondere motivatamente ai chiarimenti presentati dal contribuente. Se entro il termine di 60/90 giorni non arriva risposta, la prassi prevede l’iscrizione a ruolo delle somme richieste. Tuttavia, in sede contenziosa, il silenzio può essere valutato come elemento a favore del contribuente, soprattutto se la documentazione attestava l’insussistenza dell’irregolarità. - Qual è il ruolo del difensore di fiducia?
Il contribuente può farsi assistere da un professionista abilitato (avvocato, commercialista) sin dalla fase amministrativa. Il difensore può presentare memorie, partecipare alle udienze e proporre ricorsi. La sua nomina diventa necessaria in caso di giudizio di cassazione. Rivolgersi a un professionista esperto, come l’Avv. Monardo, consente di individuare le strategie migliori e di evitare errori procedurali. - Quali sono i costi del ricorso?
Il ricorso comporta il pagamento del contributo unificato proporzionale al valore della controversia (da 30 € per importi fino a 1 100 €, fino a 1 500 € per contenziosi oltre 200 000 €). Possono essere dovuti onorari professionali. In caso di vittoria, il giudice può condannare l’Amministrazione alla rifusione delle spese. - Cosa succede se non leggo la PEC con l’avviso?
La notifica via PEC è valida dal momento in cui il messaggio è reso disponibile nella casella. Anche se il contribuente non lo apre, la notifica si considera perfezionata e i termini decorrono. È fondamentale monitorare costantemente la PEC e aggiornare l’indirizzo presso l’Agenzia. - Come funziona la mediazione tributaria obbligatoria?
Per gli atti di valore non superiore a 50 000 € l’istanza di mediazione è condizione di procedibilità del ricorso. Deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e contiene le ragioni del ricorso. L’ufficio può accogliere totalmente o parzialmente l’istanza. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35 % del minimo; se l’ufficio non risponde entro 90 giorni, l’istanza si intende respinta e può essere proposto ricorso. - Quali novità introdotte dalla riforma sanzionatoria del 2024/2025?
Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione per omesso versamento dal 30 % al 25 % . Inoltre ha introdotto una sanzione 12,5 % per chi regolarizza il debito entro 90 giorni . Il successivo D.Lgs. 108/2024 ha esteso a 60 giorni il termine per pagare gli avvisi bonari . Ulteriori decreti attuativi potrebbero essere emanati nel corso del 2026 per uniformare le sanzioni. - Che differenza c’è tra decadenza e prescrizione?
La decadenza è il termine entro il quale l’Amministrazione deve notificare l’avviso; se l’atto è emesso oltre tale limite è nullo. La prescrizione riguarda il tempo entro il quale l’erario può riscuotere il credito dopo la notifica; decorso questo termine, il debito si estingue. Per l’IRES la decadenza è normalmente un anno (controlli automatizzati) o due anni (controlli formali) , mentre la prescrizione è decennale. - Posso presentare ricorso anche dopo aver pagato l’avviso bonario?
No. Il pagamento dell’avviso bonario comporta l’accettazione della pretesa e rende definitiva la liquidazione. Una volta pagato, non è più possibile contestare la comunicazione, salvo casi di errore materiale dell’ufficio. Per questo è fondamentale valutare la legittimità prima di effettuare il pagamento. - Esistono esenzioni o agevolazioni particolari per start‑up o imprese innovative?
Oltre all’aliquota IRES premiale al 20 % , le start‑up innovative possono beneficiare di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, iper‑ammortamenti e incentivi per l’assunzione di personale qualificato. Tuttavia, tali agevolazioni implicano obblighi documentali rigorosi. Gli avvisi bonari possono essere emessi se l’azienda non dimostra l’effettiva sussistenza dei requisiti. - Cosa succede se l’indirizzo PEC dell’intermediario non è aggiornato?
La comunicazione inviata a un indirizzo PEC inesistente o revocato non perfeziona la notifica. Tuttavia l’Agenzia può inviarla anche per posta cartacea. Gli intermediari hanno l’obbligo di mantenere aggiornato il proprio indirizzo nei registri ufficiali. In caso di notifica irregolare, si può eccepire la nullità della comunicazione. - L’avviso bonario interrompe la prescrizione?
No. L’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo e non interrompe il termine di prescrizione. Solo la notifica della cartella o di un atto di accertamento interrompe la prescrizione decennale. Tuttavia la comunicazione può interrompere la decadenza, in quanto rappresenta l’atto conclusivo del controllo . - Come posso monitorare la mia posizione fiscale per evitare avvisi?
È consigliabile consultare periodicamente il cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle entrate e attivare il servizio di posta elettronica certificata. Molti software gestionali integrano ora funzioni di collegamento con Fisconline, fornendo avvisi automatici sui nuovi atti. Un controllo mensile permette di rilevare eventuali irregolarità e di correggerle prima che l’Agenzia invii la comunicazione. - Le società estere con stabile organizzazione in Italia sono soggette ad avviso bonario IRES?
Sì. Le stabili organizzazioni di società non residenti sono soggette a IRES in relazione al reddito prodotto in Italia e possono ricevere comunicazioni di irregolarità come qualsiasi soggetto residente. È importante che tali entità mantengano una contabilità separata e rispettino i termini di versamento per evitare sanzioni. - Le sanzioni pagate possono essere dedotte dal reddito?
Le sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie non sono deducibili ai fini dell’imposta sul reddito. Gli interessi di mora, invece, possono essere dedotti come oneri finanziari se correlati all’attività d’impresa. Pertanto, pagare per tempo l’imposta evita un costo non deducibile e migliora il rendimento fiscale.
11. Altri casi pratici
Per completare l’analisi riportiamo altri esempi di situazioni reali che evidenziano la varietà delle irregolarità e delle possibili soluzioni.
Caso 4 – Start‑up Delta: agevolazione IRES premiale e verifica degli investimenti
La Start‑up Delta, costituita nel 2024, investe massicciamente in ricerca e sviluppo e beneficia dell’aliquota IRES ridotta al 20 % prevista per chi accantona l’80 % degli utili e li destina a investimenti . Nel 2026 l’Agenzia invia un avviso bonario rilevando che alcuni investimenti non sarebbero qualificati e che, di conseguenza, l’aliquota ordinaria del 24 % dovrebbe applicarsi. L’avviso comunica una maggiore imposta di 15 000 € e chiede la restituzione del beneficio. Delta, assistita dall’Avv. Monardo, dimostra che gli investimenti sono stati effettuati in beni strumentali e in personale altamente qualificato, come richiesto dalla norma premiale. Presenta memorie via Civis e documentazione tecnica. L’ufficio riconosce le spese e annulla integralmente la pretesa. Morale: in caso di agevolazioni, è essenziale conservare documenti e relazioni che comprovino l’effettiva destinazione degli utili.
Caso 5 – Impresa Epsilon: irregolarità mista IRES‑IRAP
L’impresa artigiana Epsilon presenta per l’anno 2025 un reddito imponibile IRES di 100 000 € e versa regolarmente il saldo al 16 giugno 2026. Tuttavia dimentica di versare l’IRAP dovuta (aliquota regionale media del 3,9 %); l’Agenzia invia due comunicazioni: una per IRES (conferma del versamento) e una per IRAP segnalando l’omissione. L’avviso IRAP richiede un importo di 3 900 € con sanzione ridotta del 12,5 % (487,50 €) e interessi. Epsilon versa immediatamente l’imposta omessa e presenta contestualmente istanza di compensazione con un credito IVA maturato a maggio 2026. L’ufficio accetta la compensazione e riduce la sanzione al minimo. L’esempio mostra che è possibile utilizzare crediti di altri tributi per estinguere debiti risultanti da comunicazioni di irregolarità, ma occorre attivarsi tempestivamente.
Caso 6 – Impresa Zeta: insufficiente versamento in situazione di sovraindebitamento
La Impresa Zeta, una piccola azienda commerciale, ha accumulato debiti per fornitori e per l’erario a causa di una crisi di mercato. Nel 2026 riceve un avviso bonario per insufficiente saldo IRES di 8 000 €. La società non dispone di liquidità per pagare. Contatta l’Avv. Monardo che, dopo aver analizzato la situazione, propone l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012). Zeta presenta un piano del consumatore che include il pagamento integrale dei debiti fiscali in 5 anni con risorse derivanti dalla cessione di un bene strumentale. Nel frattempo, chiede al tribunale la sospensione delle azioni esecutive. L’Agenzia delle entrate approva il piano; l’avviso bonario viene così “assorbito” nella procedura e le somme sono dilazionate senza ulteriori sanzioni. Questo caso dimostra che, nei casi di difficoltà strutturale, il ricorso agli strumenti di sovraindebitamento consente di gestire in modo unitario i debiti IRES e proteggere l’attività.
Caso 7 – Professionista Eta: errore nel modello F24 e rimborso
Il commercialista Eta versa il saldo IRES per conto di un cliente utilizzando un modello F24 con un codice tributo errato. Invece di 2001 (IRES saldo), indica 2101 (addizionale IRES). Dopo qualche mese il cliente riceve la comunicazione di irregolarità per insufficiente saldo IRES di 7 000 € più sanzioni. Il professionista si accorge dell’errore, presenta istanza di correzione del codice tributo e richiede il rimborso dell’addizionale. L’ufficio riconosce l’errore e, previa verifica dei versamenti, corregge il codice tributo, annulla la sanzione e utilizza il versamento errato in compensazione del saldo. In queste situazioni è determinante agire subito e fornire la prova del pagamento.
Caso 8 – Società Theta: conciliazione giudiziale
La società Theta riceve un avviso bonario per insufficiente saldo IRES pari a 25 000 €. Ritenendo la pretesa infondata, propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Durante la trattazione, l’Avv. Monardo suggerisce di avviare una conciliazione giudiziale: l’Agenzia riconosce l’errore su alcune componenti ma insiste su altre. Si raggiunge un accordo per pagare 10 000 € a titolo di imposta e 1 000 € di sanzioni (ridotte al 40 % del minimo). L’importo viene pagato in un’unica soluzione, estinguendo la controversia. La conciliazione ha permesso di ridurre l’esborso e di evitare ulteriori spese di giudizio.
Caso 9 – Società Iota: deduzioni errate e transazione fiscale
La società Iota, attiva nel settore manifatturiero, deduce nel 2025 una spesa per consulenze pari a 80 000 €. Nel 2026 riceve un avviso bonario che disconosce la deduzione per carenza della documentazione e richiede una maggiore imposta di 20 000 € più sanzione del 12,5 %. Iota non dispone delle fatture originali (andate perse in un incendio) ma possiede copie elettroniche e un estratto del contratto. Presenta chiarimenti, ma l’Agenzia conferma la pretesa. L’Avv. Monardo suggerisce di valutare la transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione. Iota deposita un piano che prevede il pagamento del 60 % del debito fiscale entro 4 anni, dimostrando che la prosecuzione dell’attività garantisce maggiori entrate per l’erario. L’Agenzia aderisce alla transazione e riduce la sanzione al 40 % del minimo. In tal modo la società evita il contenzioso e ottiene una riduzione sostanziale del carico tributario.
Caso 10 – Società Kappa: errata deduzione IRAP del costo del personale
La società Kappa, operante nel commercio al dettaglio, deduce dall’IRES l’intero importo dell’IRAP versata, inclusa la quota riferita alla componente finanziaria. In realtà, la deduzione dell’IRAP è ammessa solo per la parte riferita al costo del personale. Il controllo automatizzato per l’anno 2025 rileva l’errore e invia nel 2026 una comunicazione di irregolarità chiedendo il recupero di 12 000 € di imposta e applicando la sanzione ridotta del 12,5 %. Kappa contesta la pretesa sostenendo che l’interpretazione della norma era controversa e che aveva seguito la prassi di bilancio degli anni precedenti. L’Avv. Monardo invoca il principio di affidamento (art. 10 Statuto del contribuente) evidenziando che le istruzioni ministeriali dell’epoca erano poco chiare. L’ufficio esamina le circolari e decide di applicare la sanzione nella misura minima prevista dal ravvedimento operoso, riducendola a 1,5 %. La società paga l’imposta dovuta e beneficia di un risparmio di oltre 1 000 € di sanzioni. Il caso dimostra l’importanza di monitorare le interpretazioni normative e di documentare la buona fede.
12. Conclusione
Ricevere una comunicazione di irregolarità per versamento insufficiente del saldo IRES non è un evento da sottovalutare. Le norme vigenti prevedono sanzioni importanti (25 % con possibile riduzione al 12,5 % ) e l’iscrizione a ruolo in caso di mancata risposta. Tuttavia il contribuente dispone di strumenti efficaci per difendersi: dal ravvedimento operoso alla rateizzazione, dall’istanza di autotutela al ricorso in giudizio. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto l’impugnabilità della comunicazione e la nullità degli atti successivi qualora l’avviso non venga inviato .
Agire tempestivamente è fondamentale: la finestra di 60 giorni (90 per gli intermediari) dal 2025 consente di chiarire eventuali errori, rateizzare il debito o impugnare la pretesa. Nel caso in cui l’irregolarità si inserisca in una situazione di sovraindebitamento, le procedure della Legge 3/2012 e la composizione negoziata possono offrire soluzioni sistemiche, consentendo la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione dei debiti .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi, grazie al suo staff di avvocati e commercialisti, fornisce assistenza completa: dall’analisi dell’avviso alla predisposizione delle memorie difensive, dal ravvedimento alla rateizzazione, dal ricorso giurisdizionale alla negoziazione con l’Agenzia delle entrate. In qualità di professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo è in grado di proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento che includano i debiti IRES.
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