Comunicazione Di Irregolarità Per Omesso Versamento Del Saldo Ires: Difesa Legale

Introduzione

Il mancato pagamento del saldo IRES (Imposta sul Reddito delle Società) può trasformarsi rapidamente in una “bomba ad orologeria” per l’imprenditore o il contribuente.

La normativa italiana prevede infatti controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni dei redditi e, in caso di divergenze tra quanto dichiarato e quanto versato, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione di irregolarità (o avviso bonario). Questo atto invita a regolarizzare la propria posizione entro termini prefissati; la mancata risposta può portare all’iscrizione a ruolo e all’emissione di una cartella di pagamento con sanzioni e interessi.

L’argomento è particolarmente attuale: a partire dal 2025 i termini per aderire all’avviso bonario sono raddoppiati da 30 a 60 giorni, mentre dal 1° settembre 2024 le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono state ridotte dal 30 % al 25 % . Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies – una definizione agevolata che permette di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 senza interessi e sanzioni – ma la finestra per aderire è scaduta il 30 aprile 2026 , quindi, alla data attuale, i contribuenti non possono più presentare nuove domande.

Ricevere una comunicazione di irregolarità può generare confusione: il contribuente si domanda se sia obbligatorio impugnare l’avviso, quali siano i termini di pagamento, se esistano alternative come il ravvedimento operoso o la rateizzazione, e quali strategie difensive adottare per evitare sanzioni o procedimenti esecutivi.

Per rispondere a queste domande occorre conoscere sia la normativa di riferimento (D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 462/1997, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, Legge 212/2000 e successive modifiche) sia le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza (Corte di cassazione e Corte costituzionale).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Lo studio è specializzato in diritto bancario e tributario ed è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi.

L’avvocato è anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e grazie alla sua esperienza può assistere contribuenti e imprese nella gestione di comunicazioni di irregolarità, cartelle di pagamento e altri atti della riscossione.

Lo Studio Monardo offre consulenza in tutte le fasi del procedimento: dalla analisi dell’atto (verificando la correttezza della notifica e dei conteggi), alla presentazione di memorie o istanze via Civis, fino alla predisposizione di ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria. Inoltre assiste i clienti nella richiesta di sospensione del pagamento, nella rateizzazione delle somme dovute, nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e nella predisposizione di piani di rientro o di procedure concorsuali (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione).

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1 Contesto normativo: obblighi dichiarativi, controlli e avvisi bonari

1.1 IRES: scadenze e obblighi di versamento

L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) grava sugli utili delle società di capitali e degli enti equiparati. Il saldo IRES è l’imposta dovuta sulla base del reddito dichiarato per l’esercizio precedente, al netto degli acconti versati. Per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la scadenza ordinaria per il versamento del saldo e del primo acconto dell’anno successivo è fissata al 30 giugno dell’anno successivo; è possibile posticipare il pagamento al 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40 %. I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) o che rientrano nel regime forfettario possono effettuare il versamento entro il 20 luglio senza maggiorazione o entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,8 %.

I contribuenti possono optare per il pagamento rateale: la prima rata deve essere versata entro la scadenza ordinaria (30 giugno o 30 luglio) e le successive entro il 16 del mese, con applicazione degli interessi legali.

La corretta gestione del saldo IRES è fondamentale perché un omesso o insufficiente versamento attiva le procedure di controllo dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente applicazione di sanzioni.

1.2 Controllo automatizzato (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973)

Il D.P.R. 600/1973 disciplina le modalità di liquidazione e controllo delle imposte dirette. L’art. 36‑bis prevede che l’Agenzia delle Entrate utilizzi procedure automatizzate per verificare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Se dal controllo emergono differenze tra l’imposta dichiarata e quella dovuta, l’ufficio deve comunicare al contribuente l’esito del controllo tramite la comunicazione di irregolarità per consentirgli di correggere gli errori o fornire chiarimenti . La norma precisa che le somme liquidate costituiscono imposte e contributi «dichiarati dal contribuente»; la mancata notifica dell’avviso bonario rende nullo l’atto successivo (ad esempio la cartella di pagamento) .

Modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024

Il D.Lgs. 108/2024 (riforma della riscossione) ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per versare le somme o presentare chiarimenti in risposta agli avvisi bonari elaborati a partire dal 1° gennaio 2025. La norma sostituisce il riferimento ai “trenta giorni” con “sessanta giorni” negli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997 e prevede che anche per la rateizzazione (art. 3‑bis) l’importo della prima rata sia versato entro 60 giorni . Analogamente, gli artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e l’art. 54‑bis D.P.R. 633/1972 sono modificati estendendo da 30 a 60 giorni il termine per aderire o inviare documentazione . Se l’avviso è recapitato all’intermediario, il termine totale per il pagamento si estende a 90 giorni .

1.3 Controllo formale (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973)

Il controllo formale è disciplinato dall’art. 36‑ter. Gli uffici periferici verificano, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, la spettanza di detrazioni, deduzioni, crediti e ritenute. Se emergono incongruenze, l’amministrazione invita il contribuente a produrre la documentazione necessaria e gli comunica, con motivazione, l’esito del controllo. Il contribuente ha 60 giorni dalla ricezione per fornire spiegazioni . In assenza di chiarimenti o pagamento, l’importo maggiorato viene iscritto a ruolo e notificato tramite cartella.

La differenza rispetto al controllo automatizzato risiede nel fatto che il controllo formale richiede la verifica dei documenti giustificativi; per questo, secondo la giurisprudenza, la cartella emessa a seguito di controllo formale è un atto impositivo e non meramente riscossivo, quindi la sua impugnazione è obbligatoria .

1.4 Statuto del contribuente e obbligo di contraddittorio (art. 6 Legge 212/2000)

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) sancisce principi di trasparenza e leale collaborazione. L’art. 6, comma 5, prevede che, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’amministrazione finanziaria inviti il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» . L’invio di tale comunicazione è condizione di validità della cartella: la Corte di cassazione ha affermato che la cartella è nulla se non è preceduta da avviso bonario nei casi di incertezza .

Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio non è assoluto: nei controlli automatizzati, basati su un semplice riscontro aritmetico, la comunicazione è necessaria solo quando vi siano incertezze sui dati dichiarati . Se il controllo rileva un mero omesso versamento di imposte già dichiarate, l’iscrizione a ruolo può avvenire senza previo avviso bonario .

1.5 Sanzioni per omesso o tardivo versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 87/2024)

L’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che chi non versa, in tutto o in parte, imposte, ritenute o contributi alle scadenze previste è soggetto a una sanzione pari al 30 % della somma non versata . La sanzione si applica anche alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale.

La riforma sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (art. 1, comma 5) ha modificato l’art. 13 riducendo la sanzione ordinaria dal 30 % al 25 % a partire dal 1° settembre 2024 . Per ritardi non superiori a 90 giorni, la sanzione è pari alla metà della sanzione ordinaria (12,5 %); per ritardi non superiori a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente frazionata (12,5 % / 15 per ogni giorno di ritardo). La riforma precisa che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 .

Un esempio pratico di applicazione delle nuove percentuali è stato pubblicato su Fiscomania: la sanzione scende al 25 %, mentre per i ritardi entro 90 giorni si applica il 12,5 % .

1.6 Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie prima che l’amministrazione contesti l’irregolarità, beneficiando di una riduzione della sanzione. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede diverse percentuali ridotte in funzione del tempo trascorso dalla scadenza:

  • 1/15 della sanzione minima per ogni giorno di ritardo se si regolarizza entro 14 giorni (c.d. ravvedimento sprint);
  • 1/10 della sanzione minima se si versa entro 30 giorni;
  • 1/9 se la violazione è regolarizzata entro 90 giorni;
  • 1/8 se la violazione è sanata entro l’anno o prima della notifica dell’atto di accertamento;
  • 1/7 entro due anni;
  • 1/6 se il ravvedimento avviene oltre due anni;
  • 1/5 se il ravvedimento è effettuato dopo la contestazione ma entro i termini per il ricorso.

Il contribuente deve versare, oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, gli interessi legali calcolati giorno per giorno. I tassi d’interesse vengono aggiornati periodicamente (per il 2026 sono pari al 2,5 %).

1.7 Rateizzazione delle somme dovute (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997)

Le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità possono essere pagate in un’unica soluzione o in rate trimestrali. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 stabilisce che le somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali . L’importo della prima rata deve essere versato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni per le comunicazioni relative a redditi tassati separatamente) . Sulle rate successive sono dovuti interessi, calcolati a partire dal secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione. In caso di mancato pagamento di una rata, si applicano le disposizioni dell’art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973 (decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo delle somme residue).

Dopo la riforma del 2024, la prima rata si paga entro 60 giorni (in precedenza 30) . Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre).

1.8 Definizioni agevolate (rottamazioni) e rate ordinarie

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie forme di definizione agevolata (“rottamazione”) che consentono di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione senza pagamento di interessi e sanzioni. La rottamazione quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, ha previsto la possibilità di pagare le somme dovute in 18 rate in 5 anni; il piano è ancora in corso e le scadenze del 2026 sono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre .

La rottamazione quinquies, contenuta nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha introdotto una nuova definizione agevolata per le cartelle affidate dal 2000 al 2023. La domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2026 e prevedeva fino a 54 rate bimestrali con un tasso d’interesse del 3 % . Poiché la finestra per aderire è scaduta, al 17 giugno 2026 non è più possibile accedere alla rottamazione quinquies. Tuttavia, chi ha presentato domanda deve rispettare le rate previste (prima rata il 31 luglio, poi 30 settembre e 30 novembre) .

Per i contribuenti che non hanno aderito alle rottamazioni o per i debiti residui, rimane sempre disponibile la rateizzazione ordinaria prevista dall’art. 19 D.P.R. 602/1973 (fino a 72 rate mensili, eventualmente estendibili a 120 in caso di comprovato disagio economico).

1.9 Procedura di composizione della crisi e strumenti concorsuali

Per i soggetti sovraindebitati esistono soluzioni concorsuali previste dalla Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza):

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche non esercenti attività di impresa, permette di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti e omologa del tribunale.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non fallibili, richiede l’adesione del 60 % dei creditori e l’omologazione.
  • Liquidazione controllata: consente di liberarsi dai debiti una volta liquidato il patrimonio.

L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto all’albo, assiste i debitori nella valutazione e nella presentazione di tali procedure.

2 Giurisprudenza rilevante: avviso bonario, sanzioni e diritti del contribuente

2.1 L’avviso bonario è autonomamente impugnabile (Cass. 3466/2021)

Con ordinanza n. 3466/2021, la Corte di cassazione ha affermato che l’avviso bonario, pur non rientrando espressamente nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, contiene una pretesa tributaria compiuta e quindi è autonomamente impugnabile . La Suprema Corte ha evidenziato che:

  • l’elencazione degli atti impugnabili deve essere interpretata in modo estensivo, tenendo conto dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) ;
  • il contribuente può impugnare l’avviso bonario subito per ottenere una pronuncia definitiva sulla pretesa ed evitare l’emissione di successivi atti di riscossione ;
  • l’impugnazione dell’avviso bonario è una facoltà e non un obbligo: l’atto non cristallizza definitivamente il debito, pertanto la mancata impugnazione non preclude la successiva contestazione della cartella .

2.2 Impugnazione facoltativa dell’avviso bonario (Cass. 7226/2026)

L’ordinanza n. 7226 del 25 marzo 2026 ha ulteriormente chiarito l’orientamento sui rapporti tra avviso bonario e cartella. Nel caso esaminato, il contribuente aveva impugnato la cartella emessa a seguito di controllo formale; la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l’azione tardiva perché il contribuente non aveva impugnato l’avviso bonario. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che:

  • l’unico atto che il contribuente ha l’onere di impugnare è la cartella di pagamento; la cartella è atto impositivo e non meramente riscossivo ;
  • l’avviso bonario resta impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria con le ragioni di fatto e di diritto, ma l’impugnazione è solo facoltativa ;
  • in mancanza di impugnazione dell’avviso, il contribuente può comunque contestare la cartella e far valere i vizi dell’atto presupposto .

Questo principio è stato ribadito dalla stessa ordinanza n. 7226/2026: l’elencazione degli atti impugnabili nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 è tassativa ma, per garantire il diritto di difesa, si considerano impugnabili anche gli atti che contengono una pretesa tributaria esplicita . Tuttavia l’impugnazione resta una facoltà, non un onere .

2.3 Obbligo di avviso bonario solo in presenza di incertezze (Cass. 5981/2024)

La sentenza n. 5981/2024 della Cassazione ha trattato il caso di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato senza preventiva comunicazione. La Corte ha confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo, precisando che il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente è obbligatorio solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . Nei controlli automatizzati, che sono meri riscontri aritmetici, l’invio dell’avviso bonario è necessario solo in caso di incertezza; se si tratta di semplice omesso versamento di tributi già dichiarati, la cartella può essere emessa direttamente .

La decisione richiama un orientamento consolidato: l’avviso bonario serve a chiarire irregolarità facilmente sanabili e a evitare il contenzioso, ma non costituisce fase indispensabile quando non ci sono elementi controversi .

2.4 Nullità della cartella senza contraddittorio in presenza di incertezze (Giurisprudenza di merito)

Numerose pronunce di merito hanno ritenuto nulla la cartella di pagamento emessa senza previo avviso bonario in situazioni di incertezza sui dati dichiarati. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, ad esempio, nella sentenza n. 3074/4/17 (2017), ha affermato che l’amministrazione finanziaria deve inviare l’avviso bonario «a pena di nullità» nei casi in cui sussistano incertezze . La motivazione sottolinea che l’avviso consente al contribuente di chiarire immediatamente la sua posizione e di evitare successivi atti di riscossione .

2.5 Accesso alla rateizzazione e impatto sulla punibilità penale

La riforma penale tributaria del 2024 ha modificato gli artt. 10‑bis e 10‑ter del D.Lgs. 74/2000 (reati di omesso versamento di ritenute e IVA). Come evidenziato nella relazione illustrativa, la punibilità è subordinata al decorso dei termini per la rateizzazione delle somme dovute senza che questa sia stata richiesta o in caso di decadenza dalla rateizzazione . La rateizzazione ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 assume quindi rilevanza anche ai fini penali: finché il debitore è in corso di rateizzazione, il reato non si perfeziona .

3 Procedura: cosa accade dopo la comunicazione di irregolarità

3.1 Fasi del procedimento

  1. Ricezione della comunicazione. L’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione di irregolarità via raccomandata A/R o in via telematica all’intermediario. Dal 2025 il contribuente ha 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è recapitata all’intermediario) per aderire o presentare chiarimenti . Il termine decorre dalla data di ricezione.
  2. Verifica degli importi. Occorre controllare che l’irregolarità contestata derivi realmente da un omesso versamento del saldo IRES. Spesso le irregolarità sono imputabili a errori formali o a ritardi nella compensazione di crediti. Si consiglia di confrontare l’F24 trasmesso, i codici tributo e i dati indicati nella dichiarazione.
  3. Scelta tra pagamento e chiarimenti. Entro 60 giorni il contribuente può:
  4. Pagare le somme richieste in un’unica soluzione o richiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997) ;
  5. Presentare chiarimenti o documenti tramite il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate (area riservata), chiedendo lo sgravio totale o parziale. Il portale consente di inviare telematicamente la documentazione e ricevere risposta entro pochi giorni . Se l’ufficio accoglie le osservazioni, la comunicazione viene annullata. In caso di mancata risposta entro 60 giorni, l’amministrazione iscrive a ruolo le somme dovute e notifica la cartella.
  6. Eventuale avvio del contenzioso. Se il contribuente non concorda con l’esito della comunicazione o della cartella, può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Con l’assistenza di un professionista si può chiedere la sospensione dell’esecutività della cartella.
  7. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento. Trascorsi i termini senza pagamento o chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscrive a ruolo le somme e notifica la cartella. Quest’ultima può essere impugnata entro 60 giorni. Se la cartella non è preceduta da avviso bonario in un caso di incertezza, è nulla .
  8. Eventuali azioni esecutive. In mancanza di pagamento anche della cartella, l’Agente della riscossione può avviare il pignoramento di conti correnti, stipendi o pensioni, l’iscrizione di fermi amministrativi sui veicoli o ipoteche sugli immobili. A quel punto è ancora possibile richiedere una rateizzazione ordinaria o avviare una procedura di composizione della crisi.

3.2 Termini essenziali

Atto o faseNormativaTerminiNote
Invio comunicazione di irregolarità (controllo automatizzato)Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973L’avviso va inviato entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazionePrima dell’iscrizione a ruolo; non obbligatorio in assenza di incertezze
Risposta del contribuenteArt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997 (come modificati dal D.Lgs. 108/2024)60 giorni dalla ricezione dell’avviso (90 se recapitato all’intermediario)Possibile rateizzazione o richiesta di chiarimenti via Civis
Pagamento della prima rataArt. 3‑bis D.Lgs. 462/1997Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazioneRate trimestrali; interessi sulle rate successive
Impugnazione della cartellaArt. 19 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notificaAnche se non si è impugnato l’avviso bonario
Scadenza saldo IRES 2025 (periodo d’imposta 2025, esercizio coincidente con l’anno solare)D.P.R. 600/1973; Art. 17 D.Lgs. 241/199730 giugno 2026; facoltà di differire al 30 luglio con maggiorazione dello 0,4 %Possibile rateizzazione mensile fino a dicembre

3.3 Civis e strumenti telematici

Il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate è il canale telematico dedicato agli intermediari e ai contribuenti per gestire le comunicazioni di irregolarità. Il portale consente di richiedere assistenza, trasmettere documenti e ricevere risposte senza recarsi agli sportelli . I vantaggi del servizio includono riduzione dei tempi di accesso, tracciabilità e possibilità di risolvere la pratica entro pochi giorni . È accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari, tramite Entratel.

3.4 Controllare la notifica e la motivazione

Prima di pagare è importante verificare che la comunicazione sia regolarmente notificata (via raccomandata o PEC) e che contenga il dettaglio degli addebiti. La Cassazione ha precisato che la cartella deve indicare il titolo della pretesa e il dettaglio degli addebiti; se deriva da controllo automatizzato, può bastare il richiamo alla dichiarazione , ma in mancanza di tali elementi l’atto è nullo. Inoltre, l’errore nella notificazione (ad esempio mancanza dell’atto contenuto nella raccomandata) può comportare l’inesistenza della notifica .

4 Difese e strategie legali con lo Studio Monardo

4.1 Verifica preliminare e analisi dell’atto

La prima attività consiste nella analisi del documento per individuare eventuali vizi formali o sostanziali:

  • Nullità della notifica: l’avviso bonario e la cartella devono essere notificati correttamente; in mancanza, l’atto può essere impugnato. ;
  • Mancanza di contraddittorio: se l’irregolarità riguarda aspetti incerti della dichiarazione e l’amministrazione non ha inviato l’avviso bonario, la cartella è nulla ;
  • Errata imputazione dei versamenti: può accadere che il contribuente abbia versato con codice tributo errato o su un diverso periodo d’imposta. L’errore può essere corretto chiedendo la compensazione o la riattribuzione del versamento.
  • Prescrizione e decadenza: per le somme dovute a seguito di controllo formale (art. 36‑ter), l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione . Per i controlli automatizzati (art. 36‑bis), l’iscrizione avviene entro il 31 dicembre del secondo anno. Decorso il termine, la pretesa è nulla.

4.2 Utilizzo del ravvedimento operoso

Se l’irregolarità deriva da ritardo o omissione nel versamento del saldo IRES, il contribuente può evitare l’applicazione della sanzione piena mediante il ravvedimento operoso. Occorre versare l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta secondo le tempistiche previste dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Ad esempio, un omesso versamento sanato entro 30 giorni comporta la sanzione pari al 2,5 % (1/10 del 25 %); se si paga entro 90 giorni la sanzione è pari al 2,78 % (1/9 del 25 %).

Lo Studio Monardo assiste nella compilazione dell’F24, nel calcolo di sanzioni e interessi e nella corretta indicazione dei codici tributo per evitare ulteriori irregolarità.

4.3 Richiesta di rateizzazione

Se il contribuente non è in grado di versare l’intera somma, può richiedere la rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997). La richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione e consente di ripartire il debito fino a 20 rate trimestrali . Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione dell’istanza e nel monitoraggio dei pagamenti per evitare la decadenza.

Per importi più elevati o situazioni di grave difficoltà economica è possibile richiedere la rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973) fino a 72 rate mensili, presentando la documentazione sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

4.4 Ricorso avverso l’avviso o la cartella

Se la pretesa è infondata, è possibile presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dall’atto impugnato. Lo Studio Monardo predispone memorie difensive, eccezioni di merito e richieste di sospensione. Gli argomenti difensivi possono riguardare:

  • Incompetenza o carenza di motivazione dell’atto;
  • Nullità per mancato avviso bonario quando l’accertamento non era meramente automatico;
  • Errata qualificazione dell’operazione (deduzioni/detrazioni disconosciute) in base alla normativa fiscale;
  • Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni;
  • Prescrizione o decadenza dei termini di iscrizione a ruolo.

La giurisprudenza riconosce che l’avviso bonario è impugnabile facoltativamente ; quindi, se non si impugna l’avviso, è comunque possibile contestare la cartella. In alcuni casi, soprattutto quando vi sono profili complessi o rischi di esecuzione imminente, può essere opportuno impugnare direttamente la comunicazione per ottenere un giudizio anticipato.

4.5 Sospensione e trattativa con l’Agente della riscossione

Durante la pendenza del ricorso o della richiesta di rateizzazione, è possibile chiedere la sospensione della riscossione all’Agente o alla Corte, dimostrando che l’atto impugnato è illegittimo o che il pagamento integrale causerebbe un danno grave e irreparabile. Lo Studio Monardo segue i clienti nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, finalizzate alla revisione del debito, alla compensazione con crediti d’imposta o alla concessione di piani personalizzati.

4.6 Strumenti concorsuali e codice della crisi

Quando il debito fiscale è solo una parte di un indebitamento più esteso, potrebbe essere necessario accedere a procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, assiste i debitori nella preparazione della domanda, nella predisposizione del piano e nel confronto con l’OCC.

Gli strumenti concorsuali consentono, in alcuni casi, di sospendere o bloccare le azioni esecutive e di ottenere la falcidia o l’esdebitazione dei debiti tributari. Tuttavia, è necessario rispettare i requisiti soggettivi e la fattibilità del piano; quindi è consigliabile valutare con un professionista la soluzione più adatta.

5 Strumenti alternativi e definizioni agevolate

5.1 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Oltre alla rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità (fino a 20 rate trimestrali), il contribuente può chiedere alla Agenzia delle Entrate Riscossione la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili (art. 19 D.P.R. 602/1973). In caso di comprovata situazione di grave difficoltà, è possibile ottenere piani fino a 120 rate. I requisiti e la documentazione necessaria variano in base all’importo del debito e alla tipologia di contribuente. La domanda va presentata tramite il sito dell’Agente della riscossione o presso gli sportelli territoriali.

5.2 Ravvedimento operoso: simulazione pratica

Esempio 1 – Ravvedimento sprint per saldo IRES omesso

Una S.r.l. con esercizio coincidente con l’anno solare non versa il saldo IRES 2025 (10.000 €) entro il 30 giugno 2026. Il 10 luglio 2026 la società decide di regolarizzare la posizione.

Calcolo:

  • Imposta dovuta: 10.000 €
  • Sanzione base (25 %): 2.500 €
  • Ravvedimento sprint (1/15 per ogni giorno, fino a 14 giorni). Dal 1° luglio al 10 luglio trascorrono 10 giorni; la sanzione ridotta è: 2.500 € × (1/15 × 10/15) ≈ 166,67 €. (La formula 1/15 per ogni giorno di ritardo produce un’aliquota giornaliera di 1,6667 %; per 10 giorni equivale al 16,667 % del 12,5 %).)
  • Interessi legali (2,5 % annuo nel 2026): 10.000 € × 2,5 % × 10/365 ≈ 6,85 €.

La società verserà 10.000 + 166,67 + 6,85 ≈ 10.173,52 € tramite F24, indicando il codice tributo corretto. Regolarizzando entro 14 giorni, la sanzione ridotta consente un risparmio notevole rispetto alla sanzione piena (2.500 €).

Esempio 2 – Ravvedimento entro 90 giorni

Se la stessa società regolarizza entro 90 giorni (ad esempio il 15 settembre 2026), la sanzione ridotta è pari a 1/9 della sanzione base: 2.500 € × 1/9 = 277,78 €. Gli interessi legali maturati dal 1° luglio al 15 settembre (77 giorni) ammontano a 10.000 € × 2,5 % × 77/365 ≈ 52,74 €. Totale da versare: 10.000 + 277,78 + 52,74 ≈ 10.330,52 €.

Il ravvedimento è quindi conveniente, soprattutto nei primi giorni di ritardo.

5.3 Rateizzazione ex art. 3‑bis: simulazione

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate emetta una comunicazione di irregolarità relativa al saldo IRES 2025 con un importo complessivo (imposta + sanzione + interessi) di 20.000 € il 1° ottobre 2026. Il contribuente, entro 60 giorni, chiede la rateizzazione in 20 rate trimestrali.

  • Prima rata (da versare entro 60 giorni, quindi entro il 30 novembre 2026): 20.000 € / 20 = 1.000 €.
  • Interessi sulle rate successive (2,5 % annuo): gli interessi si calcolano dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, quindi dal 1° dicembre 2026. Supponendo un tasso costante, l’interesse su ogni rata sarà di circa 12,50 € per trimestre.

Il piano prevede il versamento delle rate l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre; il contribuente dovrà versare 1.000 € + interessi (circa 12,50 €) per 19 trimestri successivi.

La rateizzazione consente di diluire l’onere fiscale, ma richiede puntualità: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo .

5.4 Definizione agevolata (rottamazione)

Al momento della stesura (giugno 2026), è in corso la rottamazione quater (adesione scaduta nel 2023) con rate residue da pagare nel 2026 e la rottamazione quinquies (adesione scaduta il 30 aprile 2026). La quinquies prevede un piano fino a 54 rate bimestrali e consente di sanare i carichi affidati dal 2000 al 2023 senza interessi né sanzioni . Poiché i termini di adesione sono scaduti, nel presente articolo la rottamazione quinquies viene menzionata solo a fini informativi; i contribuenti che non hanno aderito non possono più presentare domanda.

Per chi non ha potuto aderire alle rottamazioni, resta la possibilità di rateizzare o di ricorrere agli strumenti concorsuali.

6 Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione. Molti contribuenti trascurano l’avviso bonario pensando che non sia un atto decisivo. In realtà, rispondere entro 60 giorni permette di correggere errori o chiedere la rateizzazione, evitando la cartella e sanzioni maggiori.
  2. Pagare senza verificare. Occorre sempre verificare che l’irregolarità contestata sia fondata e che l’importo sia calcolato correttamente. Errori nell’indicazione del codice tributo, nella compensazione di crediti o nei dati anagrafici possono generare avvisi ingiustificati.
  3. Non usare il ravvedimento operoso. Se l’irregolarità è dovuta a un semplice ritardo nel versamento, il ravvedimento consente di ridurre sensibilmente la sanzione. È preferibile regolarizzare spontaneamente piuttosto che attendere l’avviso.
  4. Omettere la richiesta di rateizzazione. Il contribuente che non può pagare l’intero importo dovrebbe chiedere tempestivamente la rateizzazione: la richiesta oltre i termini comporta la perdita di questa facoltà.
  5. Non impugnare l’atto quando necessario. L’avviso bonario è impugnabile facoltativamente, ma la cartella deve essere impugnata entro 60 giorni se la pretesa è illegittima. Tardare può determinare la definitività del debito.
  6. Non farsi assistere da un professionista. La gestione di comunicazioni di irregolarità e cartelle richiede conoscenza della normativa fiscale e procedurale. Un avvocato o commercialista esperto può individuare vizi, proporre ricorsi efficaci e suggerire soluzioni come la composizione della crisi.
  7. Dimenticare la prescrizione. I debiti tributari iscritti a ruolo si prescrivono generalmente in dieci anni; nel frattempo, è possibile che l’Agente della riscossione non notifichi atti interruttivi. Occorre monitorare i termini per eccepire la prescrizione.
  8. Confondere automatico e formale. Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) è un mero riscontro aritmetico; il controllo formale (art. 36‑ter) implica verifiche documentali. Nel secondo caso, la cartella è atto impositivo e deve contenere motivazione specifica . La strategia difensiva cambia in base alla tipologia di controllo.
  9. Non considerare le soluzioni concorsuali. In presenza di debiti rilevanti, il contribuente può accedere alla legge sul sovraindebitamento per ottenere un piano di rientro, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata. Questi strumenti permettono di bloccare pignoramenti e fermi.
  10. Scambiare le rottamazioni. Le definizioni agevolate hanno scadenze precise; la rottamazione quater è diversa dalla quinquies. Informarsi tempestivamente evita di perdere l’opportunità di ridurre debiti senza interessi e sanzioni.

7 Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è la comunicazione di irregolarità?

La comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di differenze tra quanto dichiarato e quanto versato. Viene emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36‑bis) o controllo formale (art. 36‑ter). L’avviso invita a pagare le somme dovute o a fornire chiarimenti entro termini stabiliti .

2. È obbligatorio impugnare l’avviso bonario?

No. L’avviso bonario è impugnabile ma non obbligatorio: si tratta di una facoltà del contribuente. La Corte di cassazione ha chiarito che l’unico atto che deve essere impugnato è la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo . Tuttavia, impugnare l’avviso può essere utile per ottenere una pronuncia anticipata e fermare sanzioni.

3. Cosa succede se non rispondo alla comunicazione?

Se entro 60 giorni (90 se l’avviso è trasmesso all’intermediario) non viene eseguito il pagamento né vengono forniti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute e affida la riscossione all’Agenzia Entrate Riscossione, che invierà la cartella di pagamento. A quel punto, oltre all’imposta dovuta, si applicano sanzioni e interessi maggiori.

4. Quali sono i termini di pagamento della comunicazione?

Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine per il pagamento passa da 30 a 60 giorni ; se la comunicazione è recapitata all’intermediario, il contribuente ha 90 giorni per pagare. Per le comunicazioni elaborate prima del 2025, il termine rimane di 30 o 60 giorni a seconda della normativa precedente.

5. Come posso chiedere la rateizzazione della comunicazione?

Bisogna presentare la richiesta entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, indicando il numero di rate desiderato (massimo 20 rate trimestrali) . L’istanza può essere inviata via PEC o tramite il servizio Civis. Una volta accolta, occorre versare la prima rata entro 60 giorni e le successive l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

6. Che differenza c’è tra controllo automatizzato e formale?

Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) consiste in un riscontro aritmetico tra i dati dichiarati e i versamenti effettuati. Se emerge un semplice omesso versamento, la cartella può essere emessa direttamente; l’avviso bonario è necessario solo in caso di incertezze . Il controllo formale (art. 36‑ter) richiede invece la verifica di documenti giustificativi; se il contribuente non risponde all’avviso, l’importo viene iscritto a ruolo e notificato tramite cartella .

7. Qual è la sanzione per omesso versamento del saldo IRES?

Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari al 30 % della somma non versata . Dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è stata ridotta al 25 % . Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è del 12,5 %; entro 15 giorni, la sanzione è frazionata giornalmente. Con il ravvedimento operoso la sanzione può essere ulteriormente ridotta (ad esempio, entro 30 giorni si paga il 2,5 %).

8. Posso utilizzare crediti d’imposta per pagare l’avviso bonario?

Sì, è possibile compensare i debiti risultanti dalle comunicazioni di irregolarità con crediti disponibili nel modello F24, salvo che si tratti di somme dovute a seguito di controllo formale per mancanza di documenti. Per i crediti “non spettanti” la sanzione dal 2024 è pari al 25 % del credito utilizzato indebitamente .

9. Cosa accade se non pago una rata della rateizzazione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo . È quindi fondamentale rispettare le scadenze. In alcune definizioni agevolate (rottamazioni) è prevista una tolleranza (due rate non pagate), ma la rateizzazione ordinaria delle comunicazioni non contempla questa possibilità.

10. È possibile sospendere l’esecuzione della cartella?

Sì. In caso di ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione della cartella alla Corte di Giustizia Tributaria. È necessario dimostrare sia il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione dell’istanza.

11. Che cos’è il servizio Civis?

Il servizio Civis è il canale telematico gratuito dell’Agenzia delle Entrate che consente a contribuenti e intermediari di gestire le comunicazioni fiscali in modalità digitale, chiedendo assistenza su avvisi telematici, comunicazioni di irregolarità e cartelle . Attraverso Civis si possono inviare documenti, chiedere la correzione di errori e ottenere risposta senza recarsi agli sportelli.

12. Posso aderire alla rottamazione quinquies?

No. La rottamazione quinquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 consentiva di presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . Alla data del 17 giugno 2026 la finestra è chiusa. Chi ha presentato domanda deve rispettare le rate; chi non ha aderito può valutare la rateizzazione ordinaria o le procedure concorsuali.

13. È possibile contestare le sanzioni applicate nell’avviso bonario?

Sì. L’avviso bonario può essere contestato anche sul piano sanzionatorio: se il calcolo della sanzione non tiene conto delle percentuali ridotte previste dal D.Lgs. 87/2024 (25 % anziché 30 %), o se l’ufficio non ha considerato il ravvedimento operoso, si può chiedere la rettifica. In caso di diniego, si può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

14. Cosa succede se la cartella è notificata a un soggetto diverso dal contribuente?

La notifica a soggetto diverso (ad esempio un familiare non convivente) può essere nulla o inesistente, con conseguente annullamento della cartella . È importante verificare l’indirizzo e i soggetti destinatari della notifica. Anche la mancata indicazione del responsabile del procedimento o la mancanza di sottoscrizione sono vizi che possono essere fatti valere.

15. Le comunicazioni di irregolarità interrotte durante l’emergenza sanitaria sono state riprese?

Sì. Dopo le sospensioni dovute alla pandemia, l’Agenzia delle Entrate ha ripreso l’invio degli avvisi bonari. Il termine per aderire alle rottamazioni quater/quiquies non riguarda le comunicazioni: queste devono essere pagate o contestate nei termini ordinari.

16. Come posso controllare la prescrizione del debito?

La prescrizione ordinaria dei tributi iscritti a ruolo è decennale, ma può essere interrotta da atti di notifica dell’Agente della riscossione. È consigliabile richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’estratto di ruolo e verificare, con un professionista, se sono trascorsi i termini senza atti interruttivi.

17. Il mancato pagamento del saldo IRES può integrare un reato?

Il mero omesso versamento del saldo IRES non integra autonomo reato. I reati tributari previsti dagli artt. 10‑bis e 10‑ter del D.Lgs. 74/2000 riguardano l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA, non l’IRES. Tuttavia, la riforma penale del 2024 ha stabilito che la punibilità per omesso versamento IVA e ritenute scatta solo dopo il decorso dei termini per la rateizzazione senza che questa sia richiesta o in caso di decadenza dalla rateizzazione .

18. Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarmi?

L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. È anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre assistenza per analizzare la comunicazione di irregolarità, predisporre memorie, richiedere rateizzazioni, presentare ricorsi, sospendere le procedure di riscossione e avviare procedure concorsuali.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per omesso versamento del saldo IRES è un passaggio delicato che può sfociare in gravose cartelle di pagamento se non gestito tempestivamente. La normativa vigente stabilisce obblighi stringenti ma offre anche strumenti di difesa:

  • I controlli automatizzati e formali sono disciplinati dagli artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973; l’avviso bonario è necessario per consentire al contribuente di correggere errori o fornire chiarimenti, e la sua omissione rende la cartella nulla solo in presenza di incertezze .
  • Dal 2025 i termini per aderire agli avvisi bonari sono stati estesi a 60 o 90 giorni , e dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è stata ridotta al 25 % .
  • L’avviso bonario è impugnabile ma non obbligatorio ; la cartella emessa a seguito del controllo formale è atto impositivo e deve essere impugnata entro 60 giorni.
  • Il ravvedimento operoso e la rateizzazione sono strumenti che permettono di regolarizzare le violazioni con sanzioni ridotte e pagamenti diluiti. Le definizioni agevolate (rottamazione quater/quinquies) offrono ulteriori opportunità ma hanno scadenze precise .

Agire tempestivamente è fondamentale: attendere l’iscrizione a ruolo o ignorare la comunicazione può comportare sanzioni piene, interessi, pignoramenti e limitazioni patrimoniali. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare la strategia migliore, contestare gli atti illegittimi e, se necessario, ricorrere a piani di rientro o procedure concorsuali.

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