Introduzione
Gli accertamenti fiscali sono una delle fasi più delicate del rapporto con l’amministrazione finanziaria. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente l’omesso o insufficiente versamento delle imposte, le conseguenze possono essere gravi: sanzioni, interessi e il rischio di azioni esecutive come pignoramenti o ipoteche. Conoscere a fondo cosa è un avviso di accertamento, quando può essere emesso e quali rimedi sono disponibili consente di non commettere errori che potrebbero compromettere la propria situazione patrimoniale e societaria. La riforma fiscale 2023‑2025, attuata con i decreti legislativi n. 110 e 87 del 2024 e con il D.Lgs. 219/2023, ha esteso la portata dell’accertamento esecutivo e introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato, rendendo ancora più stringenti i termini di difesa.
In questo articolo approfondito e aggiornato a dicembre 2025 analizziamo le principali regole normative e giurisprudenziali in materia di accertamento fiscale. La prospettiva è quella del contribuente/debitore che riceve un avviso e deve decidere come reagire. Spiegheremo quando scatta l’accertamento, quali sono i termini decadenziali, come si svolge la procedura e quali sono i principali vizi degli atti. Esamineremo le difese giudiziali e stragiudiziali, gli strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, piani del consumatore, rateizzazioni), gli errori da evitare e forniremo simulazioni pratiche con esempi numerici. L’obiettivo è fornire una guida pratica che consenta di affrontare l’accertamento con maggiore consapevolezza.
Il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla collaborazione con consulenti finanziari e fiscalisti, lo studio offre assistenza completa al contribuente, dall’analisi dell’atto alla redazione di ricorsi, dalla sospensione delle misure esecutive alla negoziazione di accordi, piani di rientro e soluzioni in sovraindebitamento. La competenza multidisciplinare consente di valutare il profilo giuridico, contabile e finanziario dell’accertamento individuando la strategia più efficace.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di riceverlo, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata. L’assistenza tempestiva è essenziale per contestare l’atto entro i termini di legge, ottenere la sospensione delle sanzioni e preservare i tuoi beni. Trovi il modulo di contatto alla fine di questo articolo.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizione e finalità dell’accertamento fiscale
L’accertamento fiscale è l’attività con la quale l’amministrazione finanziaria determina la base imponibile e individua le imposte dovute dal contribuente quando rileva irregolarità nella dichiarazione o omissioni. Può riguardare i tributi diretti (IRPEF, IRES, IRAP), l’IVA, le imposte indirette (registro, successioni, donazioni) e i tributi locali. L’accertamento può essere analitico, quando si contestano specifiche componenti di reddito, oppure induttivo o sintetico quando, in mancanza o inattendibilità delle scritture contabili, l’Ufficio ricostruisce il reddito con presunzioni semplici o redditometro. Con la riforma 2023‑2025 l’accertamento assume anche funzione esecutiva: l’avviso notificato contiene l’intimazione a pagare e diventa titolo esecutivo trascorsi i termini di ricorso .
1.2 Termini decadenziali per l’emissione dell’avviso
La decadenza stabilisce entro quando l’amministrazione può notificare l’accertamento. I principali riferimenti normativi sono:
| Norma | Contenuto e aggiornamenti | Scadenza massima |
|---|---|---|
| Art. 43 D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) | L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5º anno successivo alla presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla il termine è il 7º anno . Modifiche successive hanno adeguato i termini per crediti d’imposta non spettanti e altre ipotesi . | 5 anni (7 se dichiarazione omessa) |
| Art. 57 D.P.R. 633/1972 (IVA) | L’avviso di rettifica va notificato entro il 31 dicembre del 5º anno successivo a quello della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla entro il 7º anno . | 5 anni (7 se omessa) |
| Art. 1, c. 792 L. 160/2019 (tributi locali) | Introduce l’accertamento esecutivo anche per tributi locali (IMU, TARI, TASI): l’avviso sostituisce la cartella e diventa esecutivo dopo 60 giorni . | 5 anni o altri termini previsti dai regolamenti locali |
La notifica oltre i termini comporta la decadenza dell’Ufficio e l’invalidità dell’atto. È quindi fondamentale verificare l’anno di imposta e la data di notifica.
1.3 Tipologie di accertamento
Analitico o analitico‑induttivo – l’ufficio rettifica il reddito sulla base di errori, omissioni o elementi falsi nelle scritture contabili. L’art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973 consente l’accertamento quando le registrazioni sono inattendibili, incomplete, mendaci o quando l’Ufficio dispone di elementi certi da documenti o indagini . In questo caso, l’amministrazione deve motivare puntualmente le rettifiche e indicare i criteri utilizzati.
Induttivo puro – si applica in caso di omessa dichiarazione o contabilità inattendibile. L’Ufficio può determinare il reddito attraverso presunzioni “supersemplici” (anche prive di gravità, precisione e concordanza) e il contribuente assume l’onere della prova contraria. La Cassazione ha precisato che in assenza di dichiarazione l’amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici e l’onere della prova passa integralmente al contribuente . Analogamente, se le scritture presentano saldi di cassa negativi, l’esistenza di ricavi non contabilizzati è presunta in misura almeno pari al disavanzo e spetta al contribuente provare la diversa natura dei versamenti .
Sintetico o redditometro – disciplinato dall’art. 38 D.P.R. 600/1973, permette di determinare il reddito sulla base di spese sostenute e incremento patrimoniale. La Cassazione (ordinanza 10075/2024) ha affermato che le presunzioni del redditometro sono relative e l’onere della prova resta a carico del fisco, ma il contribuente deve dimostrare la provenienza non reddituale delle somme .
Accertamenti bancari – ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, i dati dei conti correnti sono presunzione di ricavi non dichiarati. La Cassazione (ordinanza 21214/2024) ha ribadito che la presunzione sui versamenti riguarda tutti i contribuenti e può essere superata solo con prova specifica dell’origine non imponibile; per i professionisti invece la presunzione sui prelievi è stata esclusa dalla Consulta nel 2014 .
1.4 L’avviso di accertamento esecutivo: la concentrazione della riscossione
L’art. 29 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ha introdotto il principio di “concentrazione della riscossione nell’accertamento”. Gli avvisi contengono ora l’intimazione a pagare e, decorsi i termini di impugnazione, diventano titolo esecutivo. Nel 2024 la riforma fiscale ha esteso l’accertamento esecutivo a nuovi atti. Secondo l’art. 14 del D.Lgs. 110/2024:
- L’avviso esecutivo si applica non solo a IRPEF, IRES, IRAP e IVA, ma anche agli avvisi di recupero crediti d’imposta, agli atti di irrogazione di sanzioni tributarie, agli avvisi di liquidazione per imposta di registro, successioni, donazioni, imposte ipotecarie, catastali e bollo, alle imposte automobilistiche e altri tributi .
- Questi atti diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica se il contribuente non li impugna. Trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine di pagamento, le somme sono affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo .
- Il D.Lgs. 87/2024 ha esteso l’istituto anche ai tributi regionali e locali: gli avvisi emessi dalle Regioni conterranno l’intimazione a pagare e diventeranno esecutivi dopo 60 giorni .
Il passaggio dall’atto di accertamento alla riscossione è quindi più rapido, e il contribuente deve attivarsi tempestivamente.
1.5 Il contraddittorio preventivo obbligatorio
La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) garantiva già l’obbligo di contraddittorio nelle verifiche “in loco” (art. 12, comma 7). La Corte costituzionale ha riconosciuto che il contribuente ha diritto a ricevere il processo verbale e a formulare osservazioni entro 60 giorni prima dell’emissione dell’atto . Nel 2023 il D.Lgs. 219 ha introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato: l’art. 6‑bis dello Statuto prevede che, prima di emettere un atto impositivo, l’Agenzia delle Entrate debba comunicare lo schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni o accedere al fascicolo . L’atto emesso prima della scadenza è nullo. Restano esclusi solo gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale .
Per garantire la tutela effettiva, se tra la scadenza del termine di contraddittorio e il termine di decadenza per l’adozione dell’atto intercorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza si proroga di 120 giorni . Questa proroga evita che l’amministrazione perda il potere di accertamento e consente al contribuente un effettivo dialogo.
1.6 Nuovi orientamenti giurisprudenziali (2024‑2025)
La Suprema Corte ha continuato a delineare i confini del potere di accertamento e dell’onere della prova:
- Accertamento induttivo puro e onere della prova – in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia può usare presunzioni supersemplici e l’onere di provare fatti impeditivi o estintivi grava sul contribuente . In presenza di saldi di cassa negativi, la presunzione di ricavi non dichiarati è grave, precisa e concordante; l’Ufficio non deve fornire ulteriore prova e l’onere della prova si ribalta .
- Operazioni soggettivamente inesistenti – l’ordinanza n. 26374/2025 ha precisato che, quando l’amministrazione contesta la detrazione IVA su fatture di cartiere, deve dimostrare, anche con presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una frode . Diversamente l’accertamento va annullato.
- Professional secrecy e ispezioni – la Cassazione (ord. 16795/2025) ha affermato che, in caso di accessi presso studi professionali, l’amministrazione deve ottenere una specifica autorizzazione del pubblico ministero qualora il contribuente opponga il segreto professionale; l’autorizzazione generica non è sufficiente .
Le pronunce recenti rafforzano l’esigenza di motivare gli atti e assicurano al contribuente strumenti per contestare presunzioni e violazioni procedurali.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso
2.1 Contenuto dell’avviso di accertamento
L’avviso deve indicare:
- Gli elementi identificativi: dati del contribuente, tributo, periodo d’imposta, base imponibile accertata e imposta dovuta.
- La motivazione: indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche che fondano l’accertamento. Deve essere idonea a consentire al contribuente la piena difesa; una motivazione generica o stereotipata può costituire motivo di annullamento.
- L’indicazione dei termini: data entro cui è possibile proporre ricorso (generalmente 60 giorni), modalità di pagamento provvisorio e riferimenti all’ufficio competente.
- L’intimazione di pagamento (per gli avvisi esecutivi): importo da pagare entro 60 giorni, indicazione che l’atto costituisce titolo esecutivo e nome dell’agente della riscossione .
2.2 Verifica preliminare
Una volta ricevuto l’avviso, è consigliabile:
- Controllare la data di notifica e confrontarla con i termini decadenziali dell’art. 43 e 57 per verificare che l’atto sia stato emesso tempestivamente.
- Esaminare la motivazione e richiedere l’accesso agli atti per conoscere i documenti su cui si basa l’accertamento.
- Valutare se l’Agenzia ha rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo: se non è stato comunicato lo schema dell’atto e non sono stati concessi 60 giorni, l’accertamento può essere annullato .
- Verificare eventuali vizi di notifica (es. invio ad indirizzo errato o PEC non autorizzata) e difetti formali (mancanza di sottoscrizione, errore nell’intestazione dell’Ufficio).
Il supporto di un professionista consente di individuare rapidamente i vizi e predisporre la strategia difensiva. Lo studio dell’Avv. Monardo offre un servizio di analisi dell’atto e controllo dei termini per valutare la legittimità dell’accertamento.
2.3 Modalità di impugnazione
Se l’atto è ritenuto illegittimo o eccessivo, il contribuente può impugnarlo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria). Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (ridotti a 40 giorni per contributi previdenziali INPS). In presenza del contraddittorio obbligatorio, il termine decorre dalla scadenza dei 60 giorni concessi per le osservazioni.
Fasi del ricorso:
- Redazione del ricorso – deve contenere l’indicazione del giudice, i fatti, i motivi di diritto, la prova documentale e la richiesta di annullamento totale o parziale dell’avviso. È necessario anche il pagamento del contributo unificato tributario.
- Deposito presso il giudice competente – la Corte di giustizia tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ufficio.
- Notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate tramite PEC o ufficiale giudiziario.
- Udienza di trattazione – le parti espongono le argomentazioni; è possibile tentare la conciliazione giudiziale.
- Sentenza – la Corte può annullare, confermare o ridurre l’accertamento. Contro la sentenza è ammesso appello e successivo ricorso in Cassazione.
Il pagamento della somma dovuta può essere sospeso su richiesta del contribuente se sussistono gravi e fondati motivi. Lo studio Monardo assiste nella predisposizione di istanze di sospensione e nella rappresentanza in giudizio.
2.4 Pagamento provvisorio e rateazione
Se il contribuente decide di non impugnare o di definire la lite pagando, l’avviso prevede:
- Pagamento provvisorio di 1/3 delle imposte contestate in caso di ricorso (art. 15 D.P.R. 602/1973).
- Rateizzazione: in seguito al decreto attuativo del D.Lgs. 110/2024, per domande presentate dal 1° gennaio 2025 si può ottenere fino a 84 rate mensili per importi fino a 120 mila euro e fino a 120 rate mensili dimostrando difficoltà economica .
- Per somme superiori a 120 mila euro occorre documentare lo stato di temporanea difficoltà; per importi inferiori è sufficiente un’autocertificazione .
La rateizzazione consente di evitare l’esecuzione forzata ma richiede puntualità nei pagamenti. L’Avv. Monardo e il suo team assistono nella predisposizione della domanda e nel calcolo del piano di rateizzazione.
2.5 Esecuzione forzata dopo l’avviso esecutivo
Decorsi i 60 giorni (o 90 per gli avvisi di rettifica del registro) senza opposizione o pagamento, l’avviso esecutivo diventa titolo esecutivo e viene affidato all’Agenzia Entrate‑Riscossione. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza, l’agente può iscrivere fermo o ipoteca e avviare il pignoramento di:
- Conti correnti, stipendi e pensioni;
- Immobili e beni mobili registrati;
- Diritti di credito (pignoramento presso terzi).
In presenza di un titolo esecutivo invalido (vizi di notifica, prescrizione, importi errati), il contribuente può proporre opposizione avverso gli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario o ordinario. I vizi più frequenti nei pignoramenti esattoriali sono la mancata intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, la difettosa motivazione e la sproporzione delle somme pignorate . Lo studio monitora l’iter e interviene per bloccare azioni esecutive irregolari.
3 Difese e strategie legali per impugnare l’accertamento
3.1 Vizi formali e procedurali
L’accertamento può essere annullato per difetti formali quali:
- Violazione dell’obbligo di contraddittorio – la mancata comunicazione del preavviso di accertamento e il mancato rispetto del termine di 60 giorni rendono l’atto invalido .
- Notifica irregolare – avvisi notificati a indirizzo errato, a persona non autorizzata o tramite PEC non valida. La notifica deve essere dimostrata dall’amministrazione.
- Sottoscrizione e delega – l’atto deve essere firmato dal capo dell’Ufficio o da un delegato con indicazione della delega. In mancanza la Cassazione annulla l’avviso.
- Difetto di motivazione – la motivazione deve indicare gli elementi probatori e le ragioni dell’accertamento; il semplice richiamo a presunzioni senza spiegazioni può essere impugnato.
- Decadenza e prescrizione – l’accertamento notificato oltre i termini (art. 43 e 57) è nullo. Inoltre, una volta divenuto definitivo, il credito tributario si prescrive in 10 anni (5 anni per i contributi).
La verifica di questi vizi è il primo passo per predisporre la difesa.
3.2 Difesa nel merito
Oltre ai vizi formali, il contribuente può contestare la pretesa nel merito:
- Dimostrare la correttezza dei dati – fornire documenti contabili, fatture, contratti, bilanci, per provare la legittimità dei costi o la non imponibilità dei ricavi.
- Contestare il metodo di accertamento – se l’Ufficio ha applicato l’accertamento induttivo senza sussisterne i presupposti (ad esempio scritture attendibili), è possibile chiedere l’annullamento. Per l’accertamento induttivo, la Cassazione richiede che i libri siano inattendibili e che vi siano gravi indizi di evasione .
- Superare le presunzioni bancarie – l’art. 32 D.P.R. 600/1973 prevede che i versamenti sui conti correnti siano presunti redditi; il contribuente deve dimostrare con documenti analitici la provenienza non imponibile delle somme .
- Prova contraria nel redditometro – in caso di accertamento sintetico, è possibile dimostrare che le spese sono sostenute con redditi già tassati o non imponibili (prestiti, eredità). La presunzione è semplice e l’onere della prova resta in capo al fisco .
- Frode IVA e operazioni inesistenti – per contestare la detrazione IVA su fatture di cartiere, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del contribuente nella frode; in mancanza, l’IVA è detraibile .
La collaborazione con commercialisti e revisori consente di reperire la documentazione e formulare controdeduzioni efficaci.
3.3 Strumenti alternativi e deflativi
3.3.1 Autotutela e annullamento d’ufficio
Se l’accertamento presenta errori manifesti (ad esempio duplicazioni, errori di calcolo, errata identificazione del contribuente), si può richiedere all’Ufficio l’annullamento in autotutela. L’amministrazione può annullare o ridurre l’atto senza costi per il contribuente. L’istanza deve essere circostanziata e dimostrare l’errore.
3.3.2 Accertamento con adesione
Previsto dal D.Lgs. 218/1997, consente di definire l’accertamento prima del contenzioso. Il contribuente richiede un incontro con l’Ufficio entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento (non esecutivo) o dello schema di atto. Durante l’adesione si negozia l’imponibile, si riducono le sanzioni a un terzo e si può rateizzare fino a 8 rate trimestrali. La definizione sospende i termini del ricorso.
3.3.3 Mediazione tributaria e conciliazione
Per importi fino a 50 mila euro è obbligatorio il reclamo‑mediazione: prima di proporre ricorso, il contribuente presenta un reclamo all’Ufficio che può concludersi con la riduzione della pretesa o l’annullamento. In giudizio è possibile la conciliazione giudiziale, con riduzione delle sanzioni al 40 %.
3.3.4 Rottamazione e definizione agevolata
La rottamazione consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando solo le imposte e le spese senza sanzioni e interessi. La rottamazione quater (Legge di Bilancio 2023) prevede 18 rate in 5 anni; nel dicembre 2025 la decima rata scade il 9 dicembre (5 giorni di tolleranza). Il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive .
La rottamazione quinquies, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2026, estende la definizione ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si pagano solo capitale e spese, esclusi sanzioni, interessi e aggio. È possibile versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse fisso del 4 % . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026 e comporta la sospensione delle azioni esecutive . Sono ammessi debiti fiscali, previdenziali, tributi locali, multe (solo per la parte accessoria) e si possono riammmettere i decaduti da precedenti rottamazioni .
3.3.5 Piani del consumatore e sovraindebitamento
Per i debitori non fallibili (privati e professionisti) la Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente di presentare un piano del consumatore al tribunale. Se omologato, il piano permette di pagare i debiti in misura sostenibile e, al termine, ottenere l’esdebitazione: la cancellazione del residuo debito, salvo ipotesi escluse (multe penali, mantenimento) . Lo studio Monardo, quale gestore della crisi, assiste nella redazione dei piani e nella negoziazione con i creditori.
3.3.6 Concordato preventivo e transazione fiscale
Le imprese in crisi possono proporre al tribunale un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, prevedendo la falcidia dei debiti tributari. L’art. 63 del Codice della crisi consente la transazione fiscale con l’erario, riducendo imposte e sanzioni. La procedura deve garantire un soddisfacimento non inferiore a quello che l’Erario otterrebbe in caso di liquidazione. Anche in questo ambito l’esperienza dell’Avv. Monardo come esperto negoziatore della crisi d’impresa è fondamentale per ottenere accordi sostenibili.
3.4 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso – sperare che “tutto si risolva da solo” è il peggior errore: l’avviso diventa esecutivo in breve tempo e porta a pignoramenti.
- Non rispettare i termini – i 60 giorni per il ricorso decorrono dalla notifica; eventuali proroghe (contraddittorio) vanno calcolate con precisione.
- Pagare senza verificare – versare l’importo richiesto senza controllare i vizi o senza accertarsi dell’esattezza dei conteggi può comportare la perdita del diritto alla contestazione.
- Presentare ricorsi generici – i motivi del ricorso devono essere circostanziati e supportati da documentazione; l’onere della prova può ricadere sul contribuente.
- Affidarsi a non professionisti – la materia tributaria richiede competenze specialistiche. Rivolgersi a professionisti autorizzati (avvocati, commercialisti) riduce il rischio di errori procedurali.
4 Strumenti di definizione agevolata e sovraindebitamento
4.1 Rottamazione quater: scadenze e modalità
La rottamazione quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale, senza sanzioni e interessi. Il piano prevede 18 rate in 5 anni; le prime due scadono il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; dalla terza rata in poi le scadenze sono trimestrali. Nel 2025 la decima rata scade il 1° dicembre (rinviata al 9 dicembre grazie alla tolleranza di cinque giorni) . Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici e la ripresa delle azioni esecutive, ma è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria dei residui .
4.2 Rottamazione quinquies: guida completa
La rottamazione quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, amplia la definizione ai carichi affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le caratteristiche principali sono:
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Periodi ammessi | Debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 |
| Somme dovute | Solo capitale e spese di notifica, esclusi sanzioni, interessi di mora e aggio |
| Modalità di pagamento | Unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse del 4 % annuo dal 1° agosto 2026 |
| Domanda | Presentazione online entro il 30 aprile 2026, indicando i carichi da definire e rinunciando ai ricorsi pendenti |
| Sospensione azioni | Con la presentazione della domanda si sospendono i pignoramenti e i termini di prescrizione; il contribuente risulta in regola ai fini DURC |
| Debiti ammessi | IRPEF, IRES, IRAP, IVA, tributi locali (IMU, TARI, TASI), contributi previdenziali, multe per la sola parte accessoria e altri carichi iscritti a ruolo |
| Debiti esclusi | Carichi non affidati ad ADER, accertamenti in corso, risorse UE, recuperi di aiuti di Stato, sanzioni penali, cartelle già pagate |
| Riammissione decaduti | Possibilità di riammettere i decaduti dalle rottamazioni ter e quater |
Lo studio Monardo assiste nella preparazione della domanda, nella scelta del piano e nella verifica dei benefici.
4.3 Rateizzazione ordinaria: novità dal 2025
Il decreto attuativo della riforma fiscale ha introdotto dal 1° gennaio 2025 regole più flessibili per le rateazioni:
- Per importi fino a 120 mila euro, il contribuente può ottenere fino a 84 rate mensili senza documentare lo stato di difficoltà .
- Dimostrando la difficoltà economica (ISEE per persone fisiche; indice di liquidità per imprese) la rateazione può essere estesa a 120 rate .
- Per somme superiori a 120 mila euro resta l’obbligo di provare la temporanea difficoltà .
Richiedere la rateazione consente di evitare l’esecuzione forzata ma non sospende l’accertamento; per questo è consigliabile combinare la rateazione con la contestazione giudiziale quando sussistono vizi dell’atto.
4.4 Piano del consumatore ed esdebitazione
Il Codice della crisi (artt. 66‑73) consente ai consumatori sovraindebitati di proporre un piano del consumatore al tribunale tramite l’OCC. Il piano prevede:
- Una proposta di pagamento dei debiti in base al patrimonio e al reddito disponibile.
- L’approvazione del giudice e dei creditori, con eventuali falcidie sugli importi.
- La sospensione delle azioni esecutive durante la procedura e, al termine, la esdebitazione: cancellazione del residuo debito purché il debitore sia stato in buona fede .
- Sono esclusi dall’esdebitazione i debiti per mantenimento, le sanzioni penali e i danni da illecito.
L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, assiste nel predisporre il piano, nel rapporto con l’OCC e nella difesa dinanzi al giudice.
4.5 Accordi di ristrutturazione e concordati
Per imprese e professionisti con debiti superiori, il Codice della crisi prevede:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: negoziazione con i creditori (compreso il fisco) omologata dal tribunale; può prevedere la transazione fiscale e la falcidia dei tributi.
- Concordato preventivo: piano di ristrutturazione con cessione dei beni o continuità aziendale; richiede l’approvazione dei creditori.
Il successo di queste procedure dipende dalla capacità di dimostrare la convenienza della proposta e di garantire un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile tramite liquidazione. Lo studio offre consulenza completa per strutturare la proposta e negoziare con l’Erario.
5 FAQ – Domande frequenti sull’accertamento fiscale
- Cos’è un avviso di accertamento esecutivo? È un atto che unisce la funzione di accertamento a quella di titolo esecutivo. Contiene l’intimazione a pagare le somme accertate entro 60 giorni e, se non impugnato, diventa titolo per l’esecuzione senza necessità di cartella .
- Quando può essere notificato l’avviso di accertamento? Per le imposte dirette e l’IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; se la dichiarazione è omessa entro il settimo anno . Per i tributi locali si applicano le scadenze dei regolamenti comunali.
- Se ricevo un avviso, quanto tempo ho per contestarlo? Generalmente 60 giorni dalla notifica. Il termine si estende se l’atto è preceduto dal contraddittorio di 60 giorni. Per i contributi previdenziali il termine è di 40 giorni.
- Che cos’è il contraddittorio preventivo? È il diritto del contribuente di ricevere lo schema di atto e presentare controdeduzioni entro almeno 60 giorni prima che l’atto definitivo sia emesso. Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, se non rispettato l’atto è nullo .
- È possibile bloccare un avviso se ci sono errori di notifica? Sì. Se l’avviso è stato notificato a persona diversa dal destinatario, ad un indirizzo errato o tramite PEC non autorizzata, è nullo e può essere annullato.
- Cosa sono le presunzioni “supersemplici”? Presunzioni utilizzate nell’accertamento induttivo puro: l’Ufficio può determinare il reddito basandosi su indizi anche non gravi, precisi e concordanti. Spetta poi al contribuente provare l’inesistenza del maggior reddito .
- Posso difendermi contro le presunzioni bancarie? Sì. L’art. 32 prevede che i versamenti bancari siano presunti ricavi. Per superare la presunzione bisogna fornire prova analitica della provenienza non imponibile (es. rimborsi, finanziamenti). Senza prova l’onere resta a carico del contribuente .
- Se ho pagato in ritardo una rata della rottamazione quater, perdo tutti i benefici? Sì. Il pagamento oltre il termine (9 dicembre 2025 per la decima rata) comporta la decadenza e la ripresa del recupero coattivo . È comunque possibile chiedere la rateizzazione ordinaria del residuo.
- Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho debiti successivi al 2023? No. La quinquies riguarda solo i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . I debiti successivi saranno gestiti con la rottamazione quater o con definizioni future.
- La rottamazione quinquies sospende il pignoramento in corso? Sì. Con la presentazione della domanda si sospendono le azioni esecutive in corso, salvo quelle già concluse con aggiudicazione .
- Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione ordinaria? La rateizzazione decade e l’Agenzia può attivare subito la riscossione. Inoltre, non sarà possibile ottenere una nuova rateazione per gli stessi debiti.
- Posso presentare un ricorso e al tempo stesso chiedere la rateizzazione? Sì. La rateizzazione non preclude il ricorso; tuttavia, se il giudice annulla l’atto, le somme già versate saranno restituite.
- Sono un imprenditore: posso accedere al piano del consumatore? No. Il piano del consumatore è riservato ai privati e ai professionisti non fallibili. Le imprese devono utilizzare accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo.
- Le multe stradali rientrano nella rottamazione? Solo per la parte accessoria (interessi e maggiorazioni). La sanzione base rimane dovuta .
- Come calcolare le rate della rottamazione quinquies? Esempio: debito di € 9.000. Pagamento in 54 rate bimestrali → 9.000 ÷ 54 = € 166,67 per rata (senza interessi). Dal 1° agosto 2026, sulle rate residue si applica il 4 % annuo.
- Quali sono le principali difese contro un accertamento con metodo sintetico (redditometro)? Dimostrare che le spese accertate sono finanziate con redditi non imponibili (donazioni, risparmi, prestiti), che gli immobili sono in comproprietà con soggetti terzi o che la spesa non è stata effettivamente sostenuta. Le presunzioni sono semplici e l’onere della prova resta al fisco .
- Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio? Sì, salvo eccezioni per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale . Per tutti gli altri atti l’Ufficio deve concedere 60 giorni.
- Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento? Fatture, estratti conto bancari, contratti, ricevute di pagamento, documentazione di prestiti o donazioni, ogni documento che provi l’origine delle somme. È consigliabile una gestione ordinata della contabilità anche per i privati.
- In quali casi posso contestare l’ipoteca iscritta dall’Agenzia? Se il titolo esecutivo è viziato (mancata notifica, prescrizione), se l’importo è inferiore a 3.000 euro (soglia per iscrivere ipoteca), se manca la comunicazione preventiva o se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro il valore di 120.000 euro.
- Come posso contattare lo studio per una consulenza? Utilizza il modulo in calce a questo articolo o invia una mail all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Riceverai una risposta rapida con la valutazione della tua situazione e l’indicazione delle possibili strategie.
6 Simulazioni pratiche e numeriche
6.1 Esempio di avviso di accertamento IRPEF 2021
Scenario: Nel settembre 2025 il signor Rossi riceve un avviso di accertamento esecutivo per l’anno d’imposta 2021. L’avviso contesta un maggior reddito di € 40.000 e imposte IRPEF per € 15.000 più sanzioni del 30 % e interessi per € 2.000. Totale dovuto: € 23.500. L’avviso è notificato il 28 settembre 2025, quindi entro il 31 dicembre del quinto anno (termine decadenziale).
Procedura:
- Rossi verifica la data di notifica e la correttezza del periodo. Poiché la dichiarazione è stata presentata, il termine è il 31 dicembre 2026; la notifica è tempestiva.
- Lo studio Monardo esamina la motivazione: si tratta di un accertamento analitico‑induttivo basato su presunte fatture false. Si richiede l’accesso agli atti e si rileva che alcune fatture contestate sono relative a prestazioni effettivamente rese.
- Viene presentato ricorso entro 60 giorni con istanza di sospensione. Il giudice concede la sospensione, riducendo l’importo a un terzo (pagamento provvisorio € 7.833).
- Durante l’istruttoria, lo studio dimostra l’autenticità delle fatture con contratti e testimonianze. Il giudice annulla l’accertamento per carenza di prova, condannando l’Agenzia alle spese.
Risultato: Rossi ha evitato il pagamento integrale e le sanzioni. Il caso dimostra l’importanza di verificare la motivazione e utilizzare la prova documentale.
6.2 Simulazione di rottamazione quater
Dato: Debito complessivo iscritto a ruolo di € 12.000 (capitale € 10.000, interessi e sanzioni € 2.000). Aderisce alla rottamazione quater con rateizzazione massima di 18 rate.
Calcolo: Il capitale e le spese (€ 10.000) sono ripartiti in 18 rate.
- Importo rata = € 10.000 ÷ 18 ≈ € 555,56.
- Primo pagamento: 31 ottobre 2023; successive scadenze trimestrali.
Eventuale ritardo: La decima rata scade il 9 dicembre 2025. Se non pagata, il contribuente perde la definizione agevolata, e l’Agenzia iscrive ipoteca.
Strategia: Lo studio consiglia di rispettare le scadenze e, in caso di difficoltà, valutare la rateizzazione ordinaria o la rottamazione quinquies per i debiti ancora dovuti.
6.3 Calcolo rateizzazione ordinaria 120 rate
Dato: Debito fiscale di € 90.000 affidato alla riscossione il 10 gennaio 2025. Il contribuente presenta istanza di rateazione documentando difficoltà (ISEE basso).
Calcolo: La domanda è presentata nel 2025. Secondo la nuova disciplina, il contribuente può ottenere fino a 120 rate mensili.
- Importo rata = € 90.000 ÷ 120 = € 750 al mese.
Dal 2025 al 2035 pagherà € 750 al mese. Se per tre rate consecutive non paga, la rateazione decade.
Conclusione
L’accertamento fiscale rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione. Le recenti riforme hanno potenziato l’efficacia dell’avviso di accertamento, trasformandolo in un titolo esecutivo immediato e ampliando le ipotesi in cui si applica . Parallelamente, il legislatore ha introdotto il contraddittorio preventivo e nuove tutele per il contribuente , mentre la giurisprudenza ha chiarito la ripartizione dell’onere della prova e i limiti dell’accertamento induttivo .
Per il contribuente la posta in gioco è alta: un atto non contestato nei termini diventa esecutivo e può tradursi in pignoramenti, ipoteche o blocco dei conti. È quindi essenziale muoversi con prontezza, esaminare i vizi formali, raccogliere le prove contrarie e scegliere lo strumento più idoneo (ricorso, accertamento con adesione, rottamazione, piano del consumatore). Le soluzioni introdotte dalla riforma (rottamazione quinquies, rateizzazione fino a 120 rate) offrono opportunità di regolarizzazione ma richiedono attenzione ai requisiti e alle scadenze.
Affrontare un accertamento non è semplice. Occorrono competenze giuridiche, contabili e fiscali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, è in grado di analizzare l’atto, individuare i vizi, proporre ricorsi efficaci, richiedere la sospensione delle azioni esecutive e accompagnare il contribuente in ogni fase. Inoltre, grazie all’esperienza in materia di sovraindebitamento, lo studio offre soluzioni integrate (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali) per proteggere il patrimonio e ripartire.
Non aspettare che l’accertamento diventi definitivo. Una consulenza tempestiva può fare la differenza tra la salvaguardia del patrimonio e la perdita dei beni.
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