Comunicazione Di Irregolarità Per Versamento Dell’addizionale Comunale Con Codice Tributo Errato: Difesa Legale

Introduzione

L’addizionale comunale all’IRPEF è un tributo locale istituito dal decreto legislativo 29 agosto 1998 n. 360. Ogni contribuente tenuto al pagamento dell’imposta sul reddito (tranne alcune categorie esonerate) deve versare anche l’addizionale comunale al proprio comune di domicilio fiscale. Il versamento avviene tramite il modello F24, utilizzando specifici codici tributo: per l’acconto si usa il codice 3843 mentre per il saldo si usa il codice 3844 (o i codici 3847 e 3848 per il versamento rateizzato, come spiegato più avanti). La determinazione della quota e delle scadenze è affidata al comune, che delibera annualmente le aliquote entro date prefissate.

Se il contribuente inserisce un codice tributo errato nel modello F24 (ad esempio indicando il codice di un altro tributo o il codice di un comune diverso da quello di domicilio), l’Agenzia delle Entrate può rilevare l’irregolarità attraverso i controlli automatici ex art. 36‑bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. L’ufficio invia quindi una comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) con cui chiede di regolarizzare il pagamento o fornire chiarimenti. La comunicazione costituisce un atto preliminare alla cartella di pagamento; se il contribuente non reagisce, l’imposta verrà iscritta a ruolo con sanzioni e interessi. Tuttavia, quando l’errore è meramente formale – come l’indicazione di un codice tributo sbagliato a fronte di un versamento effettivo – la giurisprudenza ritiene che non sussista violazione sostanziale: l’omesso od errato codice è un errore materiale emendabile che non comporta la perdita del diritto al credito. La Corte di Cassazione e le Corti di giustizia tributaria hanno riconosciuto la possibilità di correggere l’errore e contestare l’atto, come si vedrà in dettaglio nella sezione dedicata alla giurisprudenza .

Perché questo tema è importante

  • Rischio di cartelle esattoriali: Un errore nel codice tributo può trasformarsi in un recupero coattivo con sanzioni del 30 % ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Anche se l’imposta è stata pagata, l’errata imputazione al codice sbagliato comporta la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
  • Pochi giorni per reagire: Dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, il contribuente ha 30 giorni (60 giorni in caso di mancato recapito tramite PEC) per fornire chiarimenti o pagare. Trascorso il termine, l’importo viene iscritto a ruolo con sanzioni maggiori.
  • Possibilità di difendersi: La giurisprudenza più recente considera l’errore di codice un vizio meramente formale che può essere emendato; la mancata impugnazione della comunicazione di irregolarità potrebbe, però, rendere definitiva la pretesa. È quindi fondamentale agire tempestivamente con l’assistenza di un legale.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

Lo Studio legale Avv. Giuseppe Angelo Monardo è specializzato in diritto tributario e bancario. L’avvocato Monardo:

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Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente i contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità della comunicazione, dell’esattezza dei calcoli e dei termini.
  • Ricorsi e difese: predisposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e, se necessario, alle Corti superiori; assistenza nelle istanze di autotutela e nelle memorie difensive.
  • Sospensione dei pagamenti: richiesta di sospensione dell’esecuzione in presenza di vizi procedurali o sostanziali; opposizioni cautelari per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate, con i concessionari della riscossione e con il Comune di riferimento per rateizzazioni e definizioni agevolate.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accesso agli strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione), nonché utilizzo degli istituti di definizione agevolata come rottamazione, transazioni fiscali e tregua fiscale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La base per comprendere la disciplina dell’addizionale comunale e le possibili irregolarità è costituita da diverse fonti normative. Di seguito si esaminano le norme principali e le sentenze di riferimento, aggiornate fino al 16 giugno 2026.

1. Normativa sull’addizionale comunale IRPEF

1.1. Decreto legislativo 29 agosto 1998 n. 360

L’addizionale comunale all’IRPEF è stata istituita dall’art. 1 del d.lgs. 29 agosto 1998 n. 360. La norma prevede che:

  • Ogni comune possa istituire un’addizionale comunale all’IRPEF a partire dall’1 gennaio 1999 . L’aliquota è deliberata dal Consiglio comunale entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione e può essere differenziata per scaglioni di reddito.
  • L’addizionale è dovuta dal contribuente che ha il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tale principio, confermato da successive interpretazioni, garantisce che la competenza territoriale sia del Comune nel quale il contribuente risulta fiscalmente residente all’inizio dell’anno .
  • Il prelievo avviene mediante autotassazione: il contribuente (o il sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti) versa l’acconto e il saldo insieme alle scadenze dell’IRPEF. L’acconto non può superare il 30 % dell’addizionale dovuta.
  • I codici tributo specifici sono stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007, l’Agenzia ha istituito i codici 3843 (acconto) e 3844 (saldo). Per i versamenti rateali sono stati successivamente introdotti i codici 3847 e 3848.

1.2. Modalità di versamento e codici tributo

  • Codice 3843 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – acconto. Secondo la guida di Partitaiva.it, il codice 3843 si usa per versare il 30 % dell’addizionale comunale IRPEF dovuta. Il pagamento può avvenire in rate mensili fino a un massimo di 9 rate, con interessi da versare sempre con il modello F24. L’acconto è inserito nella sezione “Erario” del modello F24.
  • Codice 3844 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo. L’articolo di Money.it spiega che il codice 3844 è stato istituito dalla risoluzione 368/E/2007 e si usa per il saldo dell’addizionale. L’aliquota è deliberata dai Comuni entro limiti fissati dal d.lgs. 360/1998; la base va da 0 % a 0,8 % con facoltà di elevazione dello 0,3 % se lo impone il patto di stabilità . Il codice 3844 va inserito nella sezione “IMU e altri tributi locali” e richiede l’indicazione del codice catastale del Comune (ad esempio H501 per Roma) .
  • Codici 3847 e 3848 – Versamento rateizzato. La risoluzione n. 368/E/2007 ha istituito anche questi codici per consentire la rateazione del saldo dell’addizionale: 3847 per l’acconto rateizzato e 3848 per il saldo rateizzato. La compilazione del modello F24 prevede l’indicazione del numero di rata (ad es. 0106 per la prima rata di sei) e l’anno di riferimento .
  • Codice 8926 e codice 1998 – Sanzioni e interessi del ravvedimento operoso. Se il versamento è tardivo o insufficiente, il contribuente può sanare la violazione attraverso il ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta con il codice 8926 e gli interessi con il codice 1998 .

1.3. Aliquote e approvazione delle delibere

L’aliquota dell’addizionale comunale è deliberata dal consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi del d.lgs. 360/1998 e dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. 23/2011, i Comuni sono tenuti a trasmettere le delibere tramite il portale del federalismo fiscale . La mancata approvazione delle delibere comporta l’applicazione dell’aliquota dell’anno precedente. Roma Capitale può applicare un’aliquota massima dello 0,9 %, mentre gli altri comuni non possono superare lo 0,8 % salvo ulteriori 0,3 % in caso di superamento del patto di stabilità .

1.4. Soggetti tenuti al pagamento

Sono tenuti al pagamento dell’addizionale comunale tutti i soggetti (residenti o non residenti) obbligati al pagamento dell’IRPEF per l’anno di imposta di riferimento . Nel caso di lavoratori dipendenti, il versamento è effettuato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) mediante trattenuta mensile. I lavoratori autonomi e i professionisti versano l’imposta in autonomia con il modello F24. Sono esonerati:

  • I soggetti con redditi imponibili inferiori alla “no tax area” (cioè i contribuenti con imposta netta nulla), come ribadito dall’articolo di Money.it .
  • I contribuenti IRES (società di capitali) e i titolari di partita IVA in regime forfettario, poiché l’imposta sostitutiva assorbe l’IRPEF e le addizionali .
  • I contribuenti per i quali l’IRPEF netta dopo detrazioni non supera i 12 euro .

2. Controlli automatici e comunicazioni di irregolarità

2.1. Controllo automatico ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973

L’art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973 disciplina il controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi. Tale procedura consente all’amministrazione di verificare la correttezza dei versamenti, la tempestività dei pagamenti e la congruità dei dati dichiarati. Il comma 3 stabilisce che, in caso di differenze, l’ufficio deve inviare al contribuente una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) affinché possa regolarizzare la posizione o fornire chiarimenti .

Il successivo comma 4 precisa che l’omissione dell’avviso bonario rende nulla la successiva iscrizione a ruolo. La Corte di Cassazione ha ribadito che la mancata preventiva comunicazione di irregolarità comporta l’invalidità della cartella di pagamento, come affermato nell’ordinanza n. 6248/2024 .

2.2. Rateazione delle somme dovute – Art. 3‑bis d.lgs. 462/1997

L’art. 3‑bis del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 prevede che le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possano essere versate in 20 rate trimestrali di pari importo, da pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. L’importo della prima rata deve essere versato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; sulle rate successive sono dovuti interessi calcolati a decorrere dal secondo mese successivo al termine di pagamento . Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo del residuo.

2.3. Sanzioni e ravvedimento operoso – Art. 13 d.lgs. 471/1997

La sanzione ordinaria per tardivo o omesso versamento dei tributi è pari al 30 % dell’importo non versato . Tuttavia, il comma 7 dell’art. 13 prevede che la sanzione non si applica se il versamento è stato effettuato al concessionario o all’ente incompetente, cioè quando la somma è stata erroneamente versata ad un ufficio diverso (ad esempio a un Comune diverso oppure con un codice tributo errato) . In tal caso l’errore è ritenuto meramente formale e non determina una violazione sostanziale. Il contribuente può sanare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997), pagando le somme dovute con sanzione ridotta e interessi legali, utilizzando i codici 8926 e 1998 .

2.4. Riforma della riscossione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul sistema di riscossione, introducendo misure di tregua fiscale e definizioni agevolate per agevolare i contribuenti in difficoltà. Le misure più rilevanti sono:

  • Rottamazione quater (legge n. 197/2022 e d.l. n. 34/2023): consente di pagare i carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi di mora. Il pagamento avviene in un massimo di 18 rate in 5 anni. Rimane attiva per i carichi ricompresi, ma non riguarda i tributi locali.
  • Rottamazione quinquies (legge n. 199/2025, “Legge di bilancio 2026”): riguarda i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con domanda entro il 30 aprile 2026 e prima rata entro il 31 luglio 2026; prevede 54 rate in nove anni . Anche questa definizione si applica solo ai carichi iscritti a ruolo nazionale; i debiti verso i Comuni restano esclusi a meno che le amministrazioni locali non prevedano una definizione agevolata autonoma .
  • “Rottamazione-tregua fiscale” 2026 e altri istituti: la normativa prevede ulteriori definizioni (come lo stralcio automatico dei mini debiti inferiori a 1.000 euro e la conciliazione giudiziale per le liti pendenti). Bisogna verificare se l’atto di irregolarità rientra tra i carichi definibili.

3. Giurisprudenza sul codice tributo errato e sulla comunicazione di irregolarità

La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che l’errata indicazione del codice tributo nel modello F24 costituisce errore materiale emendabile. Di seguito si riassumono le sentenze più significative.

3.1. Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22692/2013

Nel caso esaminato, una società aveva indicato nel modello F24 un codice tributo errato, destinando il versamento ad un tributo diverso rispetto a quello dovuto. L’Agenzia delle Entrate emise avviso per il recupero del credito indebitamente utilizzato per incremento occupazionale, sostenendo che l’errore potesse essere sanato solo tramite ravvedimento operoso. La società impugnò l’atto davanti alla Commissione tributaria; sia la Commissione provinciale sia la Commissione regionale accolsero la tesi del contribuente, ritenendo che si trattasse di mero errore formale. La Corte di Cassazione confermò tale principio: l’utilizzo di un codice tributo errato non comporta la perdita del credito o la violazione sostanziale della norma; il contribuente può emendare l’errore anche in sede contenziosa, evitando l’applicazione delle sanzioni . Questa pronuncia ha aperto la strada alla teoria dell’errore materiale emendabile, ancora oggi applicata.

3.2. Cassazione, ordinanza n. 27332/2024

Con l’ordinanza n. 27332/2024, depositata il 22 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che la compensazione nel modello F24 con un codice tributo errato è emendabile. Nella fattispecie la società aveva utilizzato erroneamente un credito d’imposta non spettante in compensazione. La Corte ha affermato che l’errore, in quanto materiale, può essere corretto e che la dichiarazione e i modelli di pagamento non sono atti irrevocabili; qualora emergano nuovi elementi, il contribuente può modificare la propria posizione, chiedendo la correzione in sede amministrativa o giudiziale. La notizia riportata su ConsulenzaAgricola.it sottolinea che l’ordinanza consente l’emendabilità anche dopo la scadenza delle dichiarazioni, con effetti sulla validità della pretesa .

3.3. Corte di giustizia tributaria di Milano, I grado, sentenza n. 2126/2024

Una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano (n. 2126/2024, depositata il 17 maggio 2024) ha affrontato il caso di una società che aveva presentato ricorso contro il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di utilizzare in compensazione crediti d’imposta per bonus edilizi. La società aveva erroneamente indicato sul modello F24 un codice tributo relativo all’IRES anziché al bonus edilizio. L’ufficio riteneva il ricorso inammissibile perché il diniego non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 546/1992. La Corte di giustizia tributaria ha invece affermato che l’elencazione degli atti impugnabili non esclude l’impugnabilità di atti che esprimono una pretesa tributaria compiuta e definita; in particolare, il provvedimento di diniego incideva sul rapporto tributario e doveva essere considerato impugnabile . La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l’indicazione di un codice tributo errato non invalida il pagamento e che il credito può essere utilizzato correttamente.

3.4. Ulteriori pronunce e interpretazioni

  • Cassazione SS.UU. n. 16776/2005: le Sezioni Unite hanno chiarito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 non preclude la tutela giurisdizionale contro atti non espressamente indicati, quando essi contengono una pretesa tributaria definitiva. Questa pronuncia è richiamata dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di Milano .
  • Cassazione ord. n. 18274/2025 (non facilmente reperibile nei documenti pubblici): la dottrina ha riferito che la Corte ha applicato il principio dell’emendabilità anche ad un caso di compensazione con credito errato, confermando l’impugnabilità del diniego.
  • Giurisprudenza di merito: numerose Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) hanno confermato che l’errore nel codice tributo è sanabile con un’istanza di correzione e che l’Agenzia delle Entrate deve consentire la rimodulazione del pagamento quando il versamento è stato comunque eseguito.

4. Procedura dopo la comunicazione di irregolarità

Ricevere una comunicazione di irregolarità per addizionale comunale può generare confusione e ansia, ma conoscere le fasi della procedura aiuta a predisporre una risposta efficace. Di seguito si illustra il percorso dal ricevimento dell’avviso bonario all’eventuale cartella di pagamento.

4.1. Ricezione della comunicazione e verifica dell’errore

  • Notifica dell’avviso bonario: l’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione all’indirizzo PEC del contribuente o tramite raccomandata A/R. L’avviso contiene l’errore rilevato (ad esempio codice tributo errato, omessa indicazione del codice comune, importo versato inferiore) e indica l’importo da versare, comprensivo di interessi e sanzione ridotta del 10 %. La notifica costituisce l’ultimo momento utile per regolarizzare la situazione prima dell’iscrizione a ruolo.
  • Controllo dei dati: il contribuente deve verificare se l’errore sussiste davvero. Può confrontare il modello F24 presentato con la quietanza bancaria o postale e con il cassetto fiscale. È fondamentale controllare che l’importo versato corrisponda a quanto dovuto e che l’errore sia limitato al codice tributo.
  • Raccolta della documentazione: è consigliabile raccogliere tutte le prove del pagamento (ricevute F24, estratti conto, email di conferma, eventuali delibere comunali) e conservarle in vista di un eventuale ricorso.

4.2. Termini per rispondere all’avviso bonario

  • 30 giorni: se la comunicazione è inviata via PEC, il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti o pagare le somme richieste. Il termine decorre dalla data di ricezione.
  • 60 giorni: se la comunicazione è inviata tramite posta (raccomandata), il termine è di 60 giorni, in conformità con l’art. 2, comma 6, del d.lgs. 462/1997 e con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
  • Interruzione della prescrizione: la comunicazione interrompe i termini di decadenza per l’accertamento. Tuttavia, se l’ufficio non risponde ai chiarimenti del contribuente e non invia la cartella entro cinque anni, la pretesa si prescrive.

4.3. Risposta alla comunicazione: cosa fare

Esistono diverse modalità per reagire a una comunicazione di irregolarità a seconda dell’errore riscontrato:

  1. Errore materiale nel codice tributo ma imposta versata: è il caso più frequente. Il contribuente può:
  2. Presentare una istanza di autotutela allegando prova del versamento e chiedendo la correzione del codice. L’ufficio dovrebbe annullare la comunicazione senza sanzioni, poiché l’errore è solo formale .
  3. Utilizzare il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate (accessibile tramite area riservata Fisconline/Entratel) per caricare la documentazione e ottenere una risposta rapida.
  4. In caso di diniego, presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica del diniego o, in mancanza di risposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
  5. Omissione parziale del versamento: se l’importo versato è inferiore a quanto dovuto, il contribuente può:
  6. Pagare la differenza entro 30/60 giorni usufruendo della sanzione ridotta del 10 %.
  7. Richiedere la rateizzazione ex art. 3‑bis d.lgs. 462/1997 fino a 20 rate trimestrali, con interessi di rateazione .
  8. Utilizzare il ravvedimento operoso per ridurre ulteriormente la sanzione, soprattutto se il pagamento è già scaduto (si applicano le riduzioni di 1/10, 1/9, 1/8 a seconda del tempo trascorso).
  9. Codice del Comune errato: capita di indicare un codice catastale comunale sbagliato (campo “ente/Comune” dell’F24). Se l’errore è imputabile alla banca o al prestatore di servizi, l’intermediario deve rettificare il versamento senza sanzioni, come precisato nella risoluzione MEF n. 2/DF/2012 . Se l’errore è del contribuente, occorre chiedere al Comune destinatario errato il trasferimento dell’imposta a quello corretto; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso e ripetere il versamento.
  10. Errore nella causale (codice incoerente con l’imposta): se la comunicazione contesta l’utilizzo di un codice riservato ad un’agevolazione (ad esempio credito d’imposta per incremento occupazione), occorre verificare di possedere effettivamente il diritto al credito. Se l’errore è sostanziale (credito inesistente), la sanzione e il recupero del credito sono legittimi; se invece il credito esiste ma è stato indicato il codice sbagliato, si applica il principio di emendabilità .
  11. Ricezione di avviso bonario senza preventiva comunicazione: se il contribuente riceve direttamente una cartella di pagamento senza aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, la cartella è nulla poiché è violato l’obbligo di preventivo contraddittorio (art. 36‑bis d.P.R. 600/1973 e giurisprudenza Cassazione n. 6248/2024 ). In questo caso il ricorso può puntare sulla nullità per violazione del diritto di difesa.

4.4. Dal pagamento all’iscrizione a ruolo

Se il contribuente non paga né fornisce chiarimenti nei termini, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento tramite l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La cartella conterrà l’imposta, la sanzione del 30 % e gli interessi di mora. La notifica può avvenire tramite PEC o messo notificatore. Contro la cartella si può proporre ricorso entro 60 giorni, ma l’onere della prova dell’avvenuto versamento sarà più gravoso. È preferibile impugnare l’avviso bonario o risolvere in fase di comunicazione.

Difese e strategie legali

1. Contestazione dell’errore formale

La prima linea di difesa, in presenza di un codice tributo errato, è dimostrare che l’errore è formale e che l’imposta è stata effettivamente versata. La giurisprudenza ritiene che la sostanza del pagamento prevalga sulla forma. Pertanto:

  • Presentare prova del pagamento: allegare all’istanza la ricevuta F24 e l’estratto conto bancario. È utile anche la delibera comunale che fissa l’aliquota dell’anno di riferimento e la dichiarazione dei redditi da cui risulta l’addizionale dovuta.
  • Richiedere la correzione del codice: l’istanza di autotutela deve chiedere il riconoscimento del versamento e l’abbuono delle sanzioni. Se l’ufficio ritiene che il codice errato abbia impedito l’abbinamento automatico, dovrà comunque riconoscere il pagamento dopo la verifica manuale.
  • Imputazione al sostituto d’imposta o all’intermediario: nei casi in cui l’errore sia stato commesso dal commercialista o dal CAF, il contribuente può rivalersi sul professionista; la responsabilità non può ricadere sul contribuente se egli ha fornito tutti i dati corretti.

2. Eccezione di inammissibilità della comunicazione

Nel ricorso si può eccepire che la comunicazione di irregolarità non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992. Tuttavia la giurisprudenza (Cass. 16776/2005; Cgt Milano 2126/2024) ha affermato che l’elencazione non è tassativa quando l’atto contiene una pretesa tributaria definitiva . La comunicazione di irregolarità non produce effetti impositivi immediati, ma l’eventuale diniego dell’istanza di correzione sì; pertanto può essere impugnato.

3. Eccezione di nullità per mancanza di avviso bonario

Come visto, l’avviso bonario costituisce una fase necessaria prima dell’iscrizione a ruolo. Se la cartella arriva senza avviso, si può contestare la nullità per violazione dell’art. 36‑bis d.P.R. 600/1973 e per violazione del diritto di difesa . La Commissione (ora Corte di giustizia) può annullare la cartella e rinviare gli atti all’ufficio perché invii la comunicazione.

4. Impugnazione del diniego di compensazione

Quando l’ufficio rigetta l’istanza di correzione del codice tributo o nega la compensazione dei crediti (come nel caso Cgt Milano 2126/2024), il provvedimento contiene una pretesa tributaria definitiva e pertanto è impugnabile. Il ricorso può essere proposto entro 60 giorni al giudice tributario; in caso di accoglimento, l’ufficio dovrà riconsiderare la richiesta.

5. Richiesta di rimborso o trasferimento del versamento errato

Se l’errore riguarda il codice del Comune, si può chiedere il rimborso al Comune che ha erroneamente incassato l’imposta e, contestualmente, versare l’importo al Comune competente. In alternativa, il contribuente può chiedere il trasferimento diretto della somma, soprattutto se l’errore è stato commesso dalla banca. La risoluzione MEF 2/DF/2012 prevede che l’intermediario bancario rettifichi l’errore senza sanzioni .

6. Rateizzazione e sospensione dell’esecuzione

Se il debito è effettivo (ad esempio acconto non versato) ma il contribuente non riesce a pagare in un’unica soluzione, può richiedere:

  • Rateizzazione ex art. 3‑bis d.lgs. 462/1997 per le somme richieste con l’avviso bonario (max 20 rate trimestrali). L’istanza va presentata all’ufficio che ha emesso la comunicazione.
  • Rateizzazione delle cartelle presso AdER, secondo l’art. 19 d.P.R. 602/1973 (fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro e fino a 10 anni per debiti superiori, con garanzie patrimoniali).
  • Sospensione amministrativa o giudiziale: se si nutrono dubbi sulla legittimità della pretesa, l’avvocato può chiedere la sospensione della riscossione in sede cautelare.

7. Utilizzo dei rimedi di composizione della crisi

Quando il contribuente si trova in una situazione di sovraindebitamento con molteplici cartelle e difficoltà economica, lo Studio legale Monardo può proporre strumenti più incisivi:

  1. Piano del consumatore (L. 3/2012): consente ai consumatori sovraindebitati (non imprenditori) di presentare un piano di pagamento ai creditori con rate sostenibili; l’omologa del tribunale comporta la sospensione delle azioni esecutive, compresi pignoramenti e ipoteche.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (per imprenditori sotto soglia): negoziazione con i creditori e proposta di pagamento parziale. Il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale.
  3. Esdebitazione: strumento che consente al debitore “incapiente” di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo il pagamento di una parte minima. È applicabile anche alle cartelle esattoriali e alle addizionali se il contribuente ha pagato il tributo principale.
  4. Negoziazione assistita e concordato preventivo: con il D.L. 118/2021, le imprese possono avvalersi dell’esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per raggiungere accordi con l’Erario e con i creditori, evitando il fallimento.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

1. Rottamazione e definizioni agevolate

Sebbene la comunicazione di irregolarità rientri nella fase di accertamento e non in quella di riscossione, può capitare che, se non pagata, l’imposta venga iscritta a ruolo e finisca in cartella. In tal caso il contribuente può valutare le opportunità di definizione agevolata:

  • Rottamazione quater: introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente di pagare i carichi affidati ad AdER dal 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi. Prevede 18 rate in 5 anni. Non riguarda i tributi locali salvo che siano stati riscossi da AdER.
  • Rottamazione quinquies: introdotta dalla legge di bilancio 2026, permette di definire i carichi dal 2000 al 2023 con domanda entro il 30 aprile 2026 e prima rata al 31 luglio 2026 . Prevede 54 rate in nove anni. Non include le addizionali comunali se il credito è riscosso direttamente dal Comune .
  • Stralcio dei mini debiti: per i carichi inferiori a 1.000 euro, la legge può prevedere la cancellazione automatica; occorre verificare se la cartella di addizionale rientri nella soglia.
  • Conciliazione giudiziale: per le liti pendenti, il contribuente può chiudere la controversia versando una percentuale del tributo (ad esempio 40 % in primo grado, 15 % in Cassazione). Questa misura è stata riproposta nelle leggi di bilancio degli ultimi anni.

2. Ravvedimento operoso e “lieve inadempimento”

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni o ritardi nel versamento beneficiando di sanzioni ridotte. Nel caso dell’addizionale comunale, l’errore può essere regolarizzato versando la differenza con sanzione ridotta e interessi; se l’errore è solo formale (codice sbagliato), la giurisprudenza riconosce che non è dovuta alcuna sanzione . Tuttavia è opportuno procedere comunque al versamento simbolico (ad esempio 1,00 euro) con i codici 8926 e 1998 per bloccare eventuali contestazioni.

Il lieve inadempimento (art. 15-ter d.P.R. 602/1973) riguarda i piani di rateazione: se il contribuente paga una rata con ritardo non superiore a 7 giorni o per importo inferiore al 3 %, non perde i benefici della definizione. Si applica anche agli avvisi bonari: il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza con un ritardo minimo non comporta la decadenza dalla riduzione della sanzione.

3. Piani di rientro personalizzati

Lo Studio legale Monardo, grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, può predisporre piani di rientro personalizzati, calibrati sulla capacità reddituale del contribuente. Attraverso il dialogo con il Comune e con l’Agenzia delle Entrate si possono ottenere rateizzazioni più lunghe o piani del consumatore (L. 3/2012) che includono anche le addizionali comunali. Nei casi complessi si può proporre un accordo con tutti i creditori e un piano del consumatore da omologare in tribunale.

Errori comuni e consigli pratici

Errori più frequenti

  1. Codice tributo errato: l’errore più comune consiste nell’indicare il codice 3844 (saldo) invece del 3843 (acconto) o viceversa, oppure nel confondere l’addizionale comunale con altre imposte (ad esempio indicare codici per addizionali regionali o per altri tributi locali). Questo errore è materiale e può essere corretto .
  2. Codice Comune sbagliato: se nel campo “ente/comune” si inserisce un codice catastale sbagliato, l’imposta viene versata al Comune sbagliato e il Comune competente può contestare l’omesso versamento. Secondo la risoluzione MEF 2/DF/2012, la banca o l’intermediario deve correggere l’errore; se invece l’errore è del contribuente, si deve chiedere il trasferimento o il rimborso .
  3. Importo errato dell’acconto: l’acconto dell’addizionale comunale è pari al 30 % dell’imposta dovuta e può essere pagato in 9 rate. Molti contribuenti versano importi errati perché calcolano l’acconto sul reddito complessivo invece che sull’addizionale dovuta.
  4. Omissione dell’indicazione “rateazione/mese rif”: per i versamenti rateali occorre inserire il numero della rata (ad esempio 0106) e il numero delle rate. Senza questa indicazione il versamento potrebbe essere considerato unico e quindi insufficiente .
  5. Mancanza di documentazione: non conservare le ricevute degli F24 e gli estratti conto rende difficile dimostrare che il pagamento è stato eseguito. Si raccomanda di archiviare digitalmente i modelli F24 e di verificare sempre la conferma dei pagamenti.

Consigli pratici

  • Controllare sempre il codice tributo e il codice comune prima di inviare il modello F24. È utile consultare la risoluzione 368/E/2007 e le tabelle dei codici comunali pubblicate dal Ministero delle Finanze.
  • Preferire pagamenti telematici: l’utilizzo dei servizi online riduce il rischio di errori perché il sistema propone i codici in base all’imposta selezionata. Inoltre è possibile verificare immediatamente l’esito del pagamento.
  • Usare il cassetto fiscale: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio online per verificare i versamenti effettuati. Controllare periodicamente il cassetto fiscale consente di individuare tempestivamente eventuali irregolarità.
  • Aggiornare i dati anagrafici: l’addizionale comunale dipende dal domicilio fiscale. Se si cambia residenza, occorre presentare tempestivamente la variazione al Comune e all’Agenzia delle Entrate. Gli effetti decorrono dal 60° giorno .
  • Affidarsi a professionisti: un commercialista o un avvocato esperto possono verificare la correttezza dei versamenti e correggere eventuali errori prima che arrivino comunicazioni di irregolarità.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti riassumono le principali norme, i termini e gli strumenti difensivi relativi alla comunicazione di irregolarità per addizionale comunale.

Tabella 1 – Normativa e codici tributo

Oggetto/NormaContenuto essenzialeCitazione
d.lgs. 360/1998, art. 1Istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF dal 1° gennaio 1999; stabilisce che è dovuta al Comune di domicilio fiscale del contribuente; prevede l’aliquota deliberata dal Comune e l’autotassazione in acconto (max 30 %) e saldoG.U. 1998
Risoluzione AdE 368/E/2007Istituisce i codici tributo 3843 (acconto), 3844 (saldo) e 3847/3848 per i versamenti rateali dell’addizionale comunaleAgenzia Entrate
Art. 36‑bis d.P.R. 600/1973Controllo automatico delle dichiarazioni; l’ufficio deve inviare una comunicazione di irregolarità al contribuente; la mancata comunicazione rende nulla la cartellaG.U. 1973
Art. 3‑bis d.lgs. 462/1997Prevede la rateazione fino a 20 rate trimestrali delle somme dovute con l’avviso bonario; la prima rata va versata entro 60 giorniG.U. 1997
Art. 13 d.lgs. 471/1997Sanzione del 30 % per tardivo/omesso versamento; non si applica quando il pagamento è stato fatto a un ufficio erratoG.U. 1997

Tabella 2 – Termini e procedure per l’avviso bonario

FaseTermine e descrizioneRiferimento
Ricezione comunicazione via PEC30 giorni per fornire chiarimenti o pagareAdE, art. 36‑bis d.P.R. 600/1973
Ricezione tramite raccomandata60 giorni per fornire chiarimenti o pagared.lgs. 462/1997
Presentazione istanza di autotutelaEntro il termine per rispondere all’avviso; l’ufficio deve rispondere prima di iscrivere a ruoloAdE
Ricorso contro diniego o cartella60 giorni dalla notifica dell’attod.lgs. 546/1992
Rateazione avviso bonarioFino a 20 rate trimestrali; 60 giorni per la prima rataart. 3‑bis d.lgs. 462/1997

Tabella 3 – Codici tributo per addizionale comunale

CodiceDescrizioneNote
3843Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – accontoMax 30 % dell’addizionale; rateizzabile fino a 9 rate
3844Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldoVa inserito nella sezione “IMU e altri tributi locali”; richiede l’indicazione del codice comune
3847Addizionale comunale – acconto rateizzatoUtilizzato per versare l’acconto in più rate; la rata è indicata con il formato 0106, 0206 ecc.
3848Addizionale comunale – saldo rateizzatoPer il saldo in più rate; si inserisce “rateazione/mese rif” e “anno di riferimento”
8926Sanzioni ravvedimento addizionaleSanzione ridotta per ravvedimento operoso
1998Interessi ravvedimento addizionaleInteressi legali da versare con il ravvedimento

Tabella 4 – Errori comuni e rimedi

ErroreConseguenzeRimedi
Codice tributo errato (3844 anziché 3843 o viceversa)L’ufficio non abbina il pagamento e invia comunicazione di irregolaritàIstanza di autotutela con prova del pagamento; correzione del codice; ravvedimento operoso se importo insufficiente
Codice comune sbagliatoIl Comune competente considera l’imposta omessa; rischio di iscrizione a ruoloChiedere alla banca la rettifica (se errore dell’intermediario) o chiedere il trasferimento o il rimborso al Comune errato
Importo acconto erratoPotrebbe risultare un debito residuo con sanzione del 30 %Versare la differenza; chiedere rateizzazione o ravvedimento
Omissione del campo “rateazione/mese rif”Il sistema considera il pagamento come unico e calcola sanzione per rate mancatePresentare istanza di correzione; indicare correttamente il numero di rate
Mancata conservazione delle ricevuteDifficoltà nel dimostrare il pagamentoRecuperare le ricevute tramite la banca o il cassetto fiscale; archiviazione digitale

Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità perché ho usato il codice 3844 per l’acconto anziché il 3843: cosa devo fare?
    Presenti una istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate allegando la ricevuta F24 e chiedendo la correzione. L’errore è materiale e la giurisprudenza consente di emendarlo .
  2. Quanto tempo ho per rispondere all’avviso bonario?
    Se l’avviso è arrivato via PEC, hai 30 giorni; se è arrivato per raccomandata, 60 giorni. È importante agire entro questo termine per evitare l’iscrizione a ruolo.
  3. Posso rateizzare le somme richieste con l’avviso bonario?
    Sì. L’art. 3‑bis del d.lgs. 462/1997 prevede fino a 20 rate trimestrali. Devi presentare l’istanza di rateizzazione entro 30/60 giorni dal ricevimento dell’avviso e pagare la prima rata entro 60 giorni .
  4. Quali sono le sanzioni per il versamento dell’addizionale comunale in ritardo?
    La sanzione è pari al 30 % dell’importo non versato. Tuttavia, se l’errore deriva da versamento a un ufficio errato (codice tributo o Comune sbagliato), la sanzione non si applica .
  5. Il ravvedimento operoso è possibile anche per l’addizionale comunale?
    Sì. Puoi versare la differenza dell’imposta con sanzione ridotta (codice 8926) e interessi (codice 1998) . In caso di errore formale, potrebbe essere sufficiente una nota di correzione.
  6. Come si indica l’addizionale comunale nel modello F24?
    Devi utilizzare la sezione “IMU e altri tributi locali” e inserire il codice tributo (3843, 3844, 3847 o 3848), il codice del Comune (ad esempio H501 per Roma), l’anno di riferimento e, se rateizzi, il campo “rateazione/mese rif” .
  7. Cosa succede se cambio residenza? Qual è il Comune competente?
    L’addizionale comunale è dovuta al Comune di domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di imposta . Le variazioni di domicilio hanno effetto dal 60° giorno successivo. Se cambi Comune durante l’anno, l’addizionale resta dovuta al Comune di partenza per quell’anno.
  8. Sono titolare di una società di capitali (IRES). Devo pagare l’addizionale comunale?
    No. I soggetti IRES sono esclusi; l’addizionale comunale è applicata solo ai contribuenti soggetti a IRPEF .
  9. Come posso verificare se il mio versamento è stato correttamente attribuito al Comune?
    Utilizza il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e controlla nella sezione “versamenti effettuati” i dettagli dell’F24. Se noti incongruenze, contatta immediatamente l’ufficio competente.
  10. L’Agenzia delle Entrate può notificare direttamente la cartella senza l’avviso bonario?
    In linea generale no. L’art. 36‑bis d.P.R. 600/1973 prevede l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità. La cartella notificata senza avviso può essere dichiarata nulla .
  11. Cosa devo fare se ho indicato il codice di un altro Comune?
    Se l’errore è della banca (es. imputazione automatica errata), l’intermediario deve rettificare. Se l’errore è tuo, puoi chiedere al Comune errato di trasferire l’importo al Comune corretto o chiedere il rimborso e fare un nuovo versamento .
  12. Se non ricevo risposta all’istanza di autotutela entro 90 giorni, cosa succede?
    Puoi proporre ricorso al giudice tributario per silenzio-rifiuto. La giurisprudenza riconosce l’impugnabilità anche del diniego implicito, specie se l’avviso di irregolarità contiene una pretesa definitiva .
  13. Posso compensare l’addizionale comunale con crediti d’imposta?
    In linea generale no. L’addizionale comunale deve essere versata in denaro con il modello F24. Il tentativo di compensare con un credito d’imposta potrebbe essere considerato indebito e generare contestazione (come nel caso dell’ordinanza 27332/2024). Se pensi di avere crediti, è meglio chiedere un parere professionale.
  14. È possibile definire l’addizionale comunale tramite rottamazione?
    Le definizioni agevolate rottamazione quater e quinquies si applicano solo ai carichi affidati ad AdER. Se l’addizionale comunale è riscossa direttamente dal Comune, non è inclusa . Alcuni Comuni possono prevedere definizioni autonome; verifica con l’ente.
  15. Per gli importi inferiori a 12 euro devo versare l’acconto?
    No. Se l’acconto calcolato è inferiore a 12 euro, il versamento deve essere effettuato direttamente a saldo con il codice 3844 .
  16. Come si calcola l’acconto e il saldo dell’addizionale?
    L’acconto (30 %) si calcola applicando l’aliquota comunale al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente. Il saldo si calcola sulla base della dichiarazione dell’anno in corso. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro effettua il conguaglio in sede di certificazione unica.
  17. Cosa fare se ho ricevuto una cartella per addizionale comunale di anni passati?
    Verifica che sia stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità. Controlla la legittimità della cartella (tempi di notifica, prescrizione quinquennale, corretta determinazione dell’imposta). Valuta la possibilità di ricorrere e di rateizzare.
  18. È possibile ottenere la sospensione della cartella di pagamento?
    Sì. Puoi chiedere la sospensione amministrativa all’ente impositore se ritieni che l’imposta non sia dovuta. In alternativa, puoi proporre istanza di sospensione giudiziale al giudice tributario in caso di ricorso.
  19. Quali documenti servono per il ricorso?
    Ricevuta del modello F24, estratto conto bancario, comunicazione di irregolarità, eventuali delibere comunali, dichiarazione dei redditi, istanza di autotutela e diniego (se presente). È consigliabile allegare anche una relazione tecnica redatta da un professionista.
  20. L’errore nel codice tributo può essere corretto in fase di contenzioso?
    Sì. La Cassazione ha chiarito che gli errori materiali possono essere emendati anche in sede contenziosa . Il giudice può riconoscere la corretta imputazione del versamento e annullare la pretesa.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Codice tributo errato ma pagamento regolare

Scenario: Il signor Rossi versa l’acconto dell’addizionale comunale di € 150 ma, invece di usare il codice 3843, utilizza il codice 3844. L’Agenzia delle Entrate rileva l’anomalia e gli invia una comunicazione con richiesta di € 150 più sanzioni.

  1. Verifica: Rossi controlla l’F24 e si accorge dell’errore. Conserva la ricevuta del pagamento.
  2. Istanza di autotutela: tramite il servizio CIVIS invia all’Agenzia la documentazione chiedendo la correzione del codice. Allegando la ricevuta F24, spiega che l’importo è esatto e che l’errore è meramente formale.
  3. Esito: L’ufficio riconosce l’errore e annulla l’avviso. Non sono dovute sanzioni perché l’art. 13 d.lgs. 471/1997 esclude sanzioni quando il pagamento è stato effettuato a un ufficio diverso .

Simulazione 2 – Importo insufficiente e ravvedimento operoso

Scenario: La signora Bianchi versa l’acconto dell’addizionale comunale calcolato erroneamente in € 50 anziché € 100 (30 % dell’addizionale dovuta). L’Agenzia invia comunicazione di irregolarità chiedendo i € 50 non versati e applicando la sanzione ridotta del 10 %.

  1. Pagamento integrativo: entro 30 giorni, Bianchi versa € 50 (differenza) + sanzione 10 % (€ 5) + interessi di rateazione con i codici 3843, 8926 e 1998.
  2. Ravvedimento: avendo versato la differenza tempestivamente, Bianchi usufruisce della riduzione della sanzione e evita l’iscrizione a ruolo.
  3. Verifica futura: per l’anno successivo, Bianchi calcola correttamente l’acconto sulla base dell’addizionale dovuta, tenendo conto delle aliquote deliberate dal Comune.

Simulazione 3 – Diniego dell’istanza di correzione e ricorso

Scenario: La società Alfa versa correttamente l’addizionale comunale ma indica un codice comunale errato e chiede la correzione. L’Agenzia nega la compensazione del credito sostenendo che l’atto non è impugnabile.

  1. Ricorso: la società presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria di I grado invocando la giurisprudenza (Cass. 16776/2005; Cgt Milano 2126/2024) secondo cui l’elenco degli atti impugnabili non è tassativo e l’errore formale è emendabile .
  2. Decisione: il giudice accoglie il ricorso, dichiara impugnabile il diniego e obbliga l’ufficio a riconoscere il pagamento, annullando sanzioni e interessi.
  3. Effetti: la società utilizza correttamente il credito nella successiva dichiarazione e chiede eventualmente il rimborso delle somme trattenute.

Conclusione

La comunicazione di irregolarità per l’errato versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF rappresenta un atto preliminare ma cruciale nel rapporto tra contribuente e fisco.

La complessità delle norme, la molteplicità dei codici tributo e le diverse scadenze rendono facile commettere errori formali. Tuttavia, la normativa e la giurisprudenza riconoscono che un errore nel codice tributo o nel codice del Comune è un vizio meramente formale e non comporta la perdita del diritto al credito. Gli articoli 36‑bis d.P.R. 600/1973, 3‑bis d.lgs. 462/1997 e 13 d.lgs. 471/1997, insieme alle sentenze della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria , offrono strumenti per difendersi efficacemente.

È indispensabile agire tempestivamente: verificare i termini dell’avviso bonario, raccogliere la documentazione, presentare istanza di correzione o di autotutela, e – se necessario – proporre ricorso. Le sanzioni possono essere annullate o ridotte attraverso il ravvedimento operoso o la rateizzazione. Nei casi più complessi, gli strumenti di composizione della crisi e le definizioni agevolate offrono ulteriori vie d’uscita.

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