Accordo stragiudiziale con i creditori: come farlo valere legalmente?

Introduzione

Nella vita di un imprenditore, di un professionista o di un privato può capitare di trovarsi schiacciati dai debiti. A volte la crisi nasce da una carenza di liquidità temporanea, altre volte da un evento imprevisto che travolge la capacità di pagamento. Qualunque sia l’origine, la situazione può degenerare rapidamente: cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti sui conti, iscrizioni di ipoteche e fermi amministrativi sono strumenti efficaci che i creditori (pubblici o privati) utilizzano per recuperare le proprie pretese. Molti contribuenti, presi dal panico, commettono errori fatali: ignorano le notifiche, non rispettano le scadenze o, peggio, si affidano a soluzioni improvvisate che peggiorano la situazione.

Questo articolo ha l’obiettivo di spiegare come sia possibile gestire e risolvere il debito attraverso un accordo stragiudiziale con i creditori, facendolo valere legalmente e sfruttando le garanzie offerte dall’ordinamento. Un accordo stragiudiziale è un contratto che le parti stipulano per porre fine a una lite o prevenire un giudizio, regolamentando il pagamento del debito mediante dilazioni, riduzioni o altre modalità concordate. La nostra guida si concentrerà su come strutturare e far omologare un accordo che coinvolge creditori privati e pubblici, quali sono i requisiti di legge, quali norme e sentenze si applicano e quali strumenti alternativi esistono per chi non può accedere all’accordo.

Perché è importante conoscere queste soluzioni? Perché spesso la via extragiudiziale permette di:

  • Evitare il contenzioso: chiudere la vertenza in tempi più rapidi e con costi ridotti, evitando pignoramenti o aste giudiziarie.
  • Ottenere riduzioni e dilazioni: negoziare sconti su interessi e sanzioni o rateizzazioni adeguate alle proprie possibilità, come consentito da diverse norme in materia di accertamento con adesione e transazione fiscale .
  • Proteggere l’azienda o il patrimonio: grazie alle misure protettive previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), che sospendono le azioni esecutive quando si avvia un piano di ristrutturazione .

Nel corso dell’articolo illustreremo le principali procedure a disposizione del debitore: accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati minori e piani del consumatore, transazioni fiscali, saldo e stralcio, negoziazione assistita e mediazione civile. Spiegheremo le differenze tra le varie tutele, i requisiti di accesso, le tempistiche e gli effetti. Forniremo inoltre esempi pratici, tabelle riassuntive e un’ampia sezione di domande e risposte.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare queste procedure è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale. Tra i suoi titoli vi sono:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Consulente di aziende e privati per ricorsi, sospensioni, trattative e piani di rientro.

Il suo studio offre assistenza nella redazione di accordi stragiudiziali, ricorsi tributari, opposizioni a cartelle, procedure concorsuali e piani del consumatore. La combinazione di competenze legali e contabili consente di analizzare ogni pratica sotto il profilo giuridico e fiscale, individuando soluzioni su misura.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La validità di un accordo stragiudiziale dipende dal rispetto delle norme che regolano la transazione e la ristrutturazione dei debiti. È quindi necessario comprendere il quadro normativo e le pronunce più recenti.

1. Transazione come contratto (art. 1965 c.c.)

L’articolo 1965 del Codice civile definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe sorgere . La transazione ha effetti vincolanti tra le parti e, se riguardante diritti reali o immobiliari, deve essere redatta in forma scritta e autenticata. Questo significa che un accordo transattivo può prevedere la riduzione del debito o la dilazione del pagamento con effetti definitivi, purché sia sottoscritto validamente.

L’importanza della forma scritta emerge anche dalla giurisprudenza. La Cassazione Sezioni Unite ha ribadito che un atto extragiudiziale con cui il creditore richiede il pagamento costituisce atto idoneo a mettere in mora la controparte: la richiesta extragiudiziale fa decorrere gli interessi di mora se l’amministrazione non risponde entro un termine ragionevole . Questo principio è utile quando il debitore, dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento, propone una transazione: se il creditore ritarda, gli interessi possono maturare a suo favore.

2. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII e successive modifiche)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dagli artt. 57 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), così come modificato dal D.Lgs. 136/2024. Si tratta di strumenti destinati agli imprenditori in stato di crisi o insolvenza che vogliono evitare la liquidazione giudiziale. Per stipulare l’accordo occorre che:

  • l’imprenditore si trovi in stato di crisi o insolvenza, come definito dall’art. 2 CCII ;
  • siano sottoscritti da creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. Il riferimento non è al numero dei creditori ma all’ammontare dei crediti . Un unico creditore che detiene il 60 % dei crediti può quindi determinare l’esito della procedura.

Il piano di ristrutturazione deve contenere:

  • la descrizione dello status patrimoniale e finanziario dell’impresa;
  • l’elenco dei creditori e l’indicazione dei trattamenti proposti (pagamento integrale, parziale o dilazionato);
  • le risorse destinate ai creditori estranei all’accordo e l’eventuale finanza esterna;
  • l’analisi dei risultati attesi e delle modalità di attuazione .

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la capacità di pagamento verso i creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione . Inoltre, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive e conservative se ottiene il sostegno di creditori rappresentanti almeno il 30 % dei crediti (per la protezione provvisoria) o il 60 % per l’omologazione .

La giurisprudenza più recente ha chiarito che la soglia del 60 % si riferisce esclusivamente al valore nominale dei crediti e non al numero dei creditori; che l’accordo può includere anche transazioni fiscali se il Fisco esprime consenso o non si oppone ; e che un differimento delle rate ai creditori privilegiati può essere di due anni con gli interessi legali, come previsto dall’art. 67 CCII .

3. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale (D.Lgs. 218/1997 e D.Lgs. 546/1992)

L’accertamento con adesione (artt. 6 e 7 D.Lgs. 218/1997) consente al contribuente di definire, mediante accordo con l’Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento. Il contribuente deve presentare l’istanza prima che scada il termine per impugnare l’avviso; la presentazione sospende i termini per 90 giorni . L’atto di accertamento con adesione è redatto in doppio esemplare e firmato dalle parti . È possibile pagare in unica soluzione o dilazionare in massimo otto rate trimestrali.

La conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992 come novellato dal D.Lgs. 218/1997) consente, durante il contenzioso tributario, di definire la controversia entro la prima udienza o anche nella fase d’appello. L’accordo è formalizzato in un verbale che costituisce titolo esecutivo, riduce le sanzioni a un terzo e permette il pagamento dilazionato fino a otto rate trimestrali (dodici se l’importo supera 50.000 euro) .

Questi strumenti rappresentano importanti vie stragiudiziali per i debitori fiscali: oltre a ridurre sanzioni e interessi, consentono di chiudere la vertenza prima che sorgano contenziosi più onerosi.

4. Transazione fiscale e introduzione del “cram down” (art. 63 CCII)

Il D.L. 118/2021 e il D.Lgs. 136/2024 hanno introdotto il cram down fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e dei concordati. Ciò significa che, al ricorrere di determinati requisiti, il tribunale può omologare l’accordo anche in assenza di adesione dell’Agenzia delle Entrate, purché:

  • siano soddisfatte almeno il 60 % delle pretese tributarie;
  • sia dimostrato che la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale;
  • sia depositata la relazione di un professionista indipendente e la certificazione del collegio sindacale o del revisore .

Il tribunale verifica che la transazione riguardi solo debiti fiscali e non imposte europee o contributi previdenziali . Se il debitore non rispetta le scadenze previste nell’accordo entro 60 giorni, o viene aperta la liquidazione giudiziale, la transazione si risolve di diritto . Questa disciplina riduce il potere di veto dell’amministrazione finanziaria e offre ai debitori una leva per ottenere l’omologazione.

5. Piani del consumatore e concordati minori (L. 3/2012 e CCII)

Per i consumatori e i debitori non fallibili, la L. 3/2012 e, oggi, il CCII prevedono tre strumenti:

  • Piano del consumatore: permette a una persona fisica non imprenditrice di ristrutturare i debiti senza l’approvazione dei creditori. La Cassazione ha confermato che non serve il voto dei creditori; questi possono tuttavia contestare la convenienza del piano . È possibile ottenere una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati fino a due anni .
  • Accordo di composizione della crisi per il consumatore: richiede il consenso dei creditori e un quorum (su base patrimoniale) simile agli accordi di ristrutturazione; tuttavia, si applica a chi non esercita attività d’impresa.
  • Liquidazione controllata: consente di vendere i beni residui e ripartire il ricavato ai creditori sotto il controllo del tribunale.

A seguito dell’esecuzione integrale delle procedure, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), ossia la cancellazione dei debiti residui quando dimostra l’assenza di patrimonio e la propria meritevolezza; l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) vigila per tre anni sull’eventuale acquisizione di nuovi beni .

6. Negoziazione assistita e mediazione

Oltre alle procedure concorsuali e tributarie, il legislatore offre strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014) è un accordo tramite il quale le parti, assistite da avvocati, si impegnano a cooperare lealmente per risolvere la controversia. L’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e può essere trascritto per iscrivere ipoteca; gli avvocati certificano la conformità e autenticano le firme . Ciò significa che un debitore e un creditore possono conciliare un debito e, grazie all’intervento degli avvocati, l’accordo avrà la forza di una sentenza.

La mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) prevede che, se tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo omologato dalla commissione di mediazione costituisce titolo esecutivo; altrimenti deve essere omologato dal tribunale . La riforma Cartabia ha reso obbligatoria la mediazione quando le parti hanno inserito una clausola di mediazione nel contratto: se non tentano la mediazione, il giudizio è improponibile .

Questi strumenti sono utilissimi per evitare il tribunale e ottenere una rapida definizione del debito.

7. Sentenze recenti rilevanti

Oltre alle norme, bisogna considerare le pronunce che hanno affinato l’interpretazione. Di seguito alcune sentenze e massime degli ultimi anni (2024‑2025):

SentenzaPrincipio affermatoRilevanza per gli accordi
Cass. Sez. Unite n. 13249/2025L’atto extragiudiziale di richiesta di pagamento costituisce messa in mora e fa decorrere gli interessi di mora dopo un termine ragionevole .Dimostra che un sollecito formale è efficace anche senza causa giudiziaria.
Cass. Sez. Unite n. 19750/2025L’estinzione di una società non comporta automaticamente la remissione dei debiti; è necessaria una chiara volontà del creditore di rinunciare e accettazione del debitore .Serve per comprendere quando un accordo di remissione è valido: occorre un atto scritto che esprima in modo inequivocabile la rinuncia.
Cass. n. 9549/2025Nel piano del consumatore i creditori non votano e possono contestare la convenienza solo in sede di omologazione ; è ammessa una moratoria fino a due anni per i privilegiati .Conferma la tutela del consumatore e la flessibilità nei pagamenti.
Cass. n. 5157/2025Solo le parti del procedimento di omologazione possono impugnare la decisione; il creditore non convocato ha diritto a ricorrere.Stabilisce i limiti di impugnazione degli accordi.
Cass. n. 34158/2024In mancanza della notifica del decreto di omologazione, l’impugnazione può essere proposta entro sei mesi ex art. 327 c.p.c.Precisazione dei termini di impugnazione per gli accordi.

Procedura passo‑passo

Per capire come far valere legalmente un accordo stragiudiziale con i creditori, occorre distinguere tra debiti fiscali e debiti privati. Di seguito forniamo un percorso generale, integrabile con specifiche procedure a seconda del tipo di debito.

1. Analisi preliminare del debito

  1. Raccolta documentazione: recuperare tutte le comunicazioni, avvisi, cartelle, contratti di finanziamento, decreti ingiuntivi. Verificare le date di notifica per calcolare i termini di impugnazione e prescrizione.
  2. Verifica del titolo del credito: accertarsi che il creditore sia effettivamente legittimato e che il debito non sia prescritto. Nel caso di cartelle esattoriali, verificare la regolarità dell’atto e dell’iscrizione a ruolo.
  3. Determinazione della propria situazione economica: analizzare il patrimonio, il reddito, i beni strumentali e la sostenibilità dei pagamenti.
  4. Valutazione delle alternative: capire se conviene pagare integralmente, proporre un piano di rateizzazione o intraprendere un accordo stragiudiziale. In questa fase è determinante il supporto di un professionista che conosce tutte le procedure disponibili.

2. Contatto con il creditore e negoziazione

La trattativa deve essere condotta con metodo e trasparenza. La Cassazione ha stabilito che un creditore che riceve una richiesta di pagamento deve rispondere entro un termine ragionevole; altrimenti decorrono gli interessi . Per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate dispone di appositi canali per presentare l’istanza di accertamento con adesione. Per i crediti privati, si può inviare una proposta di transazione nella quale si illustrano:

  • l’ammontare del debito riconosciuto;
  • la proposta di pagamento (ad esempio, 70 % del capitale in 24 rate);
  • le ragioni (ad esempio, difficoltà economiche dimostrate);
  • la richiesta di interruzione delle azioni esecutive.

È consigliabile inviare la proposta mediante PEC o raccomandata per certificare la data di ricezione.

3. Formalizzazione dell’accordo

Una volta raggiunto l’accordo di massima, bisogna formalizzarlo in forma scritta, preferibilmente con l’assistenza di un avvocato. A seconda della natura del debito e dell’importo, si possono usare diversi strumenti:

  • Transazione privata ai sensi dell’art. 1965 c.c., da registrare presso l’Agenzia delle Entrate se supera i 200 euro (imposta di registro pari al 3 % degli importi transatti).
  • Negoziazione assistita: le parti e i loro avvocati sottoscrivono un accordo che diventa titolo esecutivo . Se l’accordo riguarda diritti immobiliari, occorre autenticare le firme.
  • Mediazione civile: se si è in presenza di controversie che rientrano nell’elenco delle materie obbligatorie (locazioni, condominio, contratti finanziari, ecc.) o è prevista una clausola di mediazione, si avvia una procedura presso un organismo e si giunge a un accordo che, se assistito da avvocati, è titolo esecutivo .
  • Accertamento con adesione: si deposita l’istanza presso l’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento e si partecipa al contraddittorio; la definizione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo .
  • Conciliazione giudiziale: se è stato già proposto ricorso, prima dell’udienza si può proporre la conciliazione; il verbale sottoscritto costituisce titolo esecutivo e riduce le sanzioni .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: si redige il piano con l’ausilio di un professionista indipendente e si chiede l’omologazione al tribunale .

In tutti i casi, l’accordo deve indicare con precisione l’importo dovuto, le modalità di pagamento, le garanzie fornite (se previste), gli interessi applicati e le conseguenze del mancato pagamento.

4. Omologazione (quando necessaria)

Per gli accordi di ristrutturazione e i piani del consumatore, la legge richiede l’omologazione del tribunale. Il giudice verifica:

  • la sussistenza dei presupposti di legge (stato di crisi o di sovraindebitamento);
  • la correttezza della procedura e la percentuale di adesione dei creditori ;
  • la presenza dell’attestazione del professionista indipendente ;
  • l’assenza di frode o collusioni.

Se il tribunale omologa l’accordo, questo diventa vincolante per tutti i creditori, anche per quelli dissenzienti, e produce gli effetti di un titolo esecutivo. Nel caso di transazione fiscale, il tribunale può omologare anche senza il consenso dell’Agenzia, se l’offerta soddisfa le condizioni di cram down . Dopo l’omologazione, il debitore deve rispettare scrupolosamente il piano; in caso contrario, i creditori possono riattivare le procedure esecutive.

5. Esecuzione e controllo

Quando l’accordo è esecutivo, occorre procedere al pagamento secondo le scadenze concordate. Se l’accordo prevede rateizzazioni:

  • occorre versare le rate puntualmente; un ritardo superiore a 30–60 giorni può determinare la risoluzione;
  • in caso di piani del consumatore o esdebitazione, l’OCC monitora l’adempimento e verifica eventuali nuovi patrimoni ;
  • i creditori dovranno astenersi da azioni esecutive se il debitore paga correttamente.

È fondamentale conservare tutte le ricevute di pagamento e, a conclusione del piano, chiedere al creditore l’attestazione di saldo e stralcio o l’estinzione del debito.

6. Impugnazioni

Se una delle parti non rispetta l’accordo o ritiene che vi siano vizi, può impugnarlo. Gli accordi omologati sono impugnabili secondo le regole del processo civile (appello, reclamo, ecc.) e le sentenze della Cassazione ricordano che i termini decorrono dalla notifica del provvedimento . Chi non è stato convocato può proporre reclamo; chi invece ha partecipato ma non ha contestato nei tempi previsti può vedere limitate le proprie possibilità di impugnazione .

Difese e strategie legali

Affrontare un debito significa conoscere i propri diritti e le tattiche più efficaci per ridurre la pressione dei creditori. Di seguito alcune strategie da valutare con l’assistenza di professionisti.

1. Contestare la regolarità dell’atto

Prima ancora di negoziare, è opportuno verificare se l’atto su cui si fonda il credito è valido:

  • Cartelle e avvisi: controllare la tempestività della notifica e la presenza dell’allegato con l’estratto di ruolo. In mancanza di notifica regolare, la cartella è nulla.
  • Contratti di finanziamento: analizzare clausole abusive, tassi usurari, commissioni occulte. La nullità di tali clausole può comportare la riduzione del debito.
  • Decreti ingiuntivi: verificare se il creditore ha i documenti giustificativi (fatture, contratti) e se ha rispettato i termini per l’opposizione. Un’ingiunzione priva di prova documentale può essere revocata.

Contestare la regolarità dell’atto serve anche per guadagnare tempo e predisporre una strategia. Spesso i creditori sono più disponibili a trattare quando si rendono conto di avere un titolo debole.

2. Richiedere la sospensione o la rateizzazione

Per i debiti fiscali è possibile chiedere la sospensione della riscossione o la rateizzazione mediante:

  • Istanza in autotutela: inviata all’ente della riscossione per chiedere l’annullamento di cartelle manifestamente illegittime;
  • Rateizzazione ordinaria: permette di dilazionare il pagamento fino a 120 rate per debiti fino a 60.000 euro, o fino a 10 anni per debiti superiori, purché il contribuente dimostri la temporanea difficoltà;
  • Rottamazione e saldo e stralcio: consentono di estinguere il debito pagando solo la quota capitale e una parte di interessi e sanzioni. La rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023‑2024 permette di pagare in 18 rate in 5 anni .

Per i debiti bancari o commerciali, la negoziazione mira a ottenere una dilazione proporzionata al reddito. In fase di trattativa, può essere utile proporre garanzie (fideiussioni, pegno su beni) per convincere il creditore a concedere più tempo.

3. Utilizzare la procedura di composizione della crisi e la transazione fiscale

Per le imprese in crisi, l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo consentono di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e di ristrutturare i debiti. Se la maggioranza dei crediti è detenuta da soggetti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS), conviene valutare la transazione fiscale: la proposta può prevedere il pagamento parziale del debito fiscale e la riduzione di sanzioni e interessi; se soddisfa i requisiti di legge, il tribunale può omologare l’accordo anche in assenza di consenso dell’Agenzia .

4. Saldo e stralcio con banche e finanziarie

Quando il debitore non dispone di risorse sufficienti per rimborsare integralmente, può proporre un saldo e stralcio: pagare una parte del debito (solitamente 30‑70 %) in unica soluzione ottenendo la cancellazione del residuo. Questa soluzione è applicata soprattutto per crediti deteriorati (NPL) che le banche cedono a società di recupero. È fondamentale documentare la propria condizione economica e formulare un’offerta realistica. Una volta concluso, è opportuno farsi rilasciare l’atto di quietanza in forma scritta.

5. Azioni giudiziarie difensive

Qualora le trattative fallissero, il debitore può:

  • Opporsi all’esecuzione: per contestare un pignoramento illegittimo o una vendita forzata viziata;
  • Promuovere un ricorso per usura o anatocismo: se il debito deriva da tassi usurari o interessi composti illegittimi;
  • Impugnare l’avviso di accertamento: se ritiene che l’ufficio abbia calcolato male le imposte o violato il contraddittorio.

Prima di intraprendere un contenzioso, però, è sempre consigliabile esplorare la via conciliativa; i tribunali incoraggiano il ricorso alla mediazione e alla negoziazione e le nuove riforme premiano i comportamenti collaborativi.

Strumenti alternativi

Oltre all’accordo classico, il diritto italiano mette a disposizione numerosi strumenti per gestire i debiti. Ecco una panoramica.

1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni sono misure straordinarie che permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo parte delle somme dovute. La rottamazione-quater, introdotta nel 2023 e prorogata nel 2024, consente di pagare il debito affidato all’agente della riscossione dal 2000 al giugno 2022, senza interessi di mora e sanzioni, in un massimo di 18 rate in 5 anni; è anche prevista la possibilità di regolarizzare i pagamenti in caso di ritardo non superiore a 5 giorni . Le definizioni agevolate sono disciplinate da leggi speciali e decreti di condono: chi intende aderire deve rispettare le scadenze di presentazione della domanda e di pagamento delle rate; in caso contrario perde i benefici.

2. Accertamento con adesione e conciliazione

Già descritti in precedenza, consentono di chiudere la controversia con l’ufficio tributario. Sono preferibili quando il contribuente riconosce la maggior parte del debito ma vuole ridurre le sanzioni e ottenere una rateizzazione.

3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione minore

Per i privati sovraindebitati che non svolgono attività d’impresa, l’istituto del piano del consumatore permette di proporre al giudice un piano con cui pagare i debiti in base alle proprie possibilità, senza dover raggiungere l’accordo con i creditori. È sufficiente dimostrare di essere meritevoli e di non aver determinato il sovraindebitamento per colpa grave. La moratoria per i creditori privilegiati può arrivare a due anni . L’accordo di ristrutturazione minore richiede invece il consenso dei creditori, ma offre maggiore autonomia nella gestione.

4. Esdebitazione dell’incapiente

Al termine delle procedure di sovraindebitamento, il debitore incapiente può chiedere la cancellazione dei debiti residui: occorre dimostrare di aver agito con correttezza e che il patrimonio disponibile non consente alcun soddisfacimento dei creditori. L’OCC vigila per tre anni e, se il debitore acquisisce nuovi beni, i creditori possono rivalersi . È una misura di straordinaria importanza per chi vuole ripartire da zero.

5. Negoziazione assistita e mediazione obbligatoria

Come spiegato, la negoziazione assistita permette alle parti e ai loro avvocati di raggiungere un accordo con forza esecutiva . La mediazione obbligatoria entra in gioco quando il contratto contiene una clausola che impone il ricorso alla mediazione: il giudice non può procedere se la mediazione non è stata tentata . Anche per i debiti finanziari (mutui, leasing, contratti bancari) si può usare la mediazione per ottenere un accordo di saldo e stralcio.

6. Accordi di composizione della crisi d’impresa e transazione fiscale

Gli imprenditori in crisi possono ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo. Se la maggioranza dei crediti è in mano a enti pubblici, la transazione fiscale consente di proporre un pagamento ridotto dei debiti tributari e contributivi; in mancanza del consenso, il giudice può omologare l’accordo con cram down . Questi strumenti sono complessi ma possono salvare l’azienda e mantenere la continuità aziendale.

7. Saldo e stralcio straordinario per debitori in stato di indigenza

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure straordinarie di saldo e stralcio per i contribuenti con indicatori di disagio economico (ISEE inferiore a 20.000 euro e presenza di immobili di modesta entità). La legge prevede che questi soggetti possano estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione pagando solo una percentuale del dovuto e ottenendo l’annullamento totale delle sanzioni e degli interessi. È importante verificare la normativa in vigore al momento dell’istanza.

8. Procedure di composizione negoziata della crisi (CNC)

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC), strumento stragiudiziale che consente all’imprenditore di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dal tribunale. È una procedura riservata che resta confidenziale finché non si richiede l’applicazione di misure protettive . Se le trattative non vanno a buon fine, l’imprenditore può accedere all’accordo di ristrutturazione o al concordato preventivo. La CNC rappresenta un tentativo di prevenire la crisi e non costringe il debitore a ricorrere subito a procedure concorsuali.

Errori comuni e consigli pratici

Nonostante gli strumenti disponibili, molti debitori commettono errori che compromettono la riuscita dell’accordo. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare le notifiche: trascurare una cartella o un avviso può precludere la possibilità di fare ricorso o ridurre sanzioni. È essenziale controllare le PEC e ritirare le raccomandate.
  2. Attendere l’ultimo momento: avviare una trattativa quando i termini sono ormai scaduti o quando i pignoramenti sono già in corso limita le possibilità di accordo. Occorre muoversi appena si riceve l’atto.
  3. Proposte irrealistiche: offrire cifre troppo basse o piani troppo lunghi senza garanzie può indurre i creditori a rifiutare. Bisogna dimostrare la sostenibilità del piano con documenti contabili.
  4. Affidarsi a intermediari non qualificati: agenzie e recuperatori di crediti che promettono miracoli spesso aggravano il debito. È sempre meglio rivolgersi ad avvocati e commercialisti iscritti agli albi.
  5. Non formalizzare l’accordo: un accordo verbale non ha valore legale; occorre un atto scritto, possibilmente autenticato, che indichi importi e scadenze. .
  6. Non prevedere clausole di risoluzione e garanzie: l’accordo deve stabilire cosa accade in caso di ritardo o mancato pagamento e se ci sono garanzie reali o personali. In loro assenza, l’accordo potrebbe essere inefficace.
  7. Omettere di coinvolgere l’OCC: per i piani del consumatore o le esdebitazioni è obbligatorio l’intervento dell’OCC. Non presentare l’istanza tramite OCC può comportare l’inammissibilità.
  8. Non verificare i requisiti soggettivi: ad esempio, gli accordi di ristrutturazione non si applicano ai consumatori ; per loro esistono procedure diverse.

Consigli

  • Agire tempestivamente: appena si riceve un atto, fissare un incontro con un professionista per valutare la situazione.
  • Richiedere la documentazione: chiedere al creditore estratti conto dettagliati, calcolo interessi e sanzioni; spesso emergono errori.
  • Preparare un budget: indicare quante risorse si possono destinare al pagamento e entro quale arco di tempo.
  • Negoziare con chiarezza: spiegare le ragioni della difficoltà e mostrare la volontà di adempiere. La trasparenza favorisce l’accordo.
  • Formalizzare in modo corretto: scegliere lo strumento adeguato (transazione, negoziazione assistita, mediazione, accordo di ristrutturazione) e rispettare i requisiti legali.
  • Monitorare l’esecuzione: archiviare tutte le ricevute e controllare periodicamente i propri estratti di ruolo.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, ecco alcune tabelle sintetiche con i principali strumenti, requisiti e benefici. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri, mentre le spiegazioni sono nel testo.

Tabella 1 – Strumenti principali

StrumentoSoggettiQuorum/condizioniBenefici
Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)Imprese60 % dei creditiSospensione azioni, pagamento dilazionato; possibilità di cram down fiscale
Accertamento con adesioneContribuentiIstanza entro termine impugnazioneRiduzione sanzioni (1/3), rate fino a 8 trimestri
Conciliazione giudizialeRicorrenti nel processo tributarioEntro prima udienzaVerbale titolo esecutivo, rate fino a 8 o 12 trimestri
RottamazioneContribuenti con cartelle dal 2000–2022Domanda entro scadenze di leggeEliminazione sanzioni e interessi, rate in 5 anni
Saldo e stralcioDebitori in difficoltàOfferta di pagamento immediatoCancellazione della parte residua
Piano del consumatorePrivati non imprenditoriNessuna adesione; serve meritevolezzaMoratoria fino a 2 anni , esdebitazione finale
Esdebitazione incapienteDebitori sovraindebitatiDomanda tramite OCCCancellazione debiti dopo 3 anni di monitoraggio
Negoziazione assistitaTuttiAssistiti da avvocatiAccordo titolo esecutivo
Mediazione civileMaterie previste dalla legge o contrattoTentativo obbligatorioAccordo titolo esecutivo

Tabella 2 – Termini e scadenze

ProceduraTermine per presentare istanzaDurata sospensioneRateizzazione
Accertamento con adesionePrima del ricorso90 giorni di sospensione terminiFino a 8 rate trimestrali
Conciliazione giudizialeFino alla prima udienza8–12 rate trimestrali
Accordo di ristrutturazioneDomanda con piano e attestazioneMisure protettive fino a 120 giorniRate come da piano (anche oltre 2 anni per privilegiati)
RottamazioneSecondo legge (es. 30 aprile 2025)18 rate in 5 anni
Piano del consumatoreDomanda all’OCCSospensione automatica dopo l’aperturaPagamento in 3‑5 anni
Esdebitazione incapienteDopo esecuzione di proceduraNessuna rateizzazione (debiti annullati)

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un accordo stragiudiziale con i creditori? È un contratto con cui il debitore e i suoi creditori definiscono consensualmente la ristrutturazione del debito evitando il giudizio. Può prevedere riduzioni, dilazioni e cancellazioni. Deve essere redatto in forma scritta e rispettare i requisiti della transazione .
  2. L’accordo è valido anche senza l’intervento del giudice? Sì, in molti casi (transazione, negoziazione assistita, mediazione) l’accordo è efficace tra le parti e costituisce titolo esecutivo . Tuttavia, per alcuni strumenti (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore) è necessaria l’omologazione del tribunale.
  3. Qual è la differenza tra transazione e saldo e stralcio? La transazione prevede un accordo complessivo con reciproche concessioni; il saldo e stralcio, invece, consiste nel pagamento immediato di una percentuale del debito in cambio della cancellazione del residuo. Il saldo e stralcio richiede il versamento immediato e non consente dilazioni, mentre la transazione può prevedere rate.
  4. Cosa succede se il creditore non rispetta l’accordo? Se il creditore non cancella il debito o prosegue nelle azioni esecutive, il debitore può far valere l’accordo come titolo esecutivo e chiedere al giudice l’adempimento o la cancellazione delle iscrizioni. È sempre opportuno registrare l’accordo e conservarne una copia.
  5. È possibile ottenere una riduzione dei debiti fiscali? Sì, mediante l’accertamento con adesione (riduzione sanzioni), la conciliazione giudiziale, le definizioni agevolate (rottamazioni) e la transazione fiscale all’interno degli accordi di ristrutturazione . In casi di indigenza sono previste misure di saldo e stralcio straordinarie.
  6. Chi può accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti? Solo gli imprenditori in stato di crisi o insolvenza iscritti al registro delle imprese . I consumatori devono utilizzare il piano del consumatore o l’accordo di composizione per il consumatore.
  7. Cosa significa “quorum del 60 %”? Significa che i creditori aderenti devono rappresentare almeno il 60 % del valore dei crediti, non del numero dei creditori .
  8. Si possono includere tutti i creditori nell’accordo? Sì, ma i creditori estranei devono essere trattati in modo non deteriore rispetto a quelli aderenti. Alcuni crediti privilegiati devono essere pagati integralmente o con moratoria di massimo due anni .
  9. Che ruolo ha il professionista indipendente? Il professionista attestatore verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e certifica che i creditori estranei saranno pagati entro 120 giorni . Senza la sua attestazione, l’accordo non può essere omologato.
  10. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non accetta la proposta? Se si tratta di transazione fiscale all’interno di un accordo di ristrutturazione, il giudice può omologare il piano con cram down se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione e soddisfa le condizioni di legge .
  11. Come si avvia una negoziazione assistita? Le parti devono firmare una convenzione di negoziazione assistita insieme ai loro avvocati. La convenzione fissa un termine (30–90 giorni) entro il quale tentare l’accordo. L’atto finale, firmato dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo .
  12. La mediazione è obbligatoria? In alcune materie la legge prevede l’obbligo di mediazione (condominio, locazioni, contratti bancari). Inoltre, se il contratto prevede una clausola di mediazione, la mediazione è condizione di procedibilità . La mancata partecipazione può comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale.
  13. È possibile rateizzare il saldo e stralcio? Di norma no: il saldo e stralcio richiede il pagamento immediato. Tuttavia, le transazioni fiscali o la conciliazione giudiziale consentono rateizzazioni.
  14. La rottamazione quater 2023‑2025 è ancora valida? Sì, la legge ha prorogato le scadenze: è possibile presentare domanda entro aprile 2025 e pagare in 18 rate in 5 anni . È necessario verificare eventuali successive proroghe legislative.
  15. Dopo l’esdebitazione posso contrarre nuovi debiti? Sì, l’esdebitazione cancella i debiti pregressi e consente un nuovo inizio. Tuttavia, per tre anni l’OCC vigila su eventuali acquisizioni di beni e, se emergono nuove disponibilità, i creditori possono agire .
  16. Cosa succede se non rispetto il piano omologato? Il mancato pagamento di anche una sola rata può comportare la risoluzione del piano e la riattivazione delle azioni esecutive. I creditori potranno iscrivere ipoteche, pignorare beni e chiedere la liquidazione giudiziale.
  17. È obbligatorio avere un avvocato? Per molte procedure (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, negoziazione assistita, mediazione) è necessario l’intervento di un avvocato. Per il saldo e stralcio con banche e finanziarie non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato per evitare clausole abusive.
  18. La transazione estingue anche le garanzie? In assenza di accordo, le garanzie (fideiussioni, ipoteche) restano valide. Pertanto, è opportuno stabilire nel testo dell’accordo anche la liberazione dalle garanzie per evitare che il garante venga escusso successivamente.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Impresa in crisi che stipula un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

Situazione: L’azienda Alfa S.r.l. opera nel settore della logistica e ha accumulato debiti per 1,5 milioni di euro, di cui 1 milione verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS e 500.000 euro verso fornitori. La società è in crisi ma può generare flussi di cassa futuri grazie a nuovi contratti.

Procedura:

  1. Valutazione dello stato di crisi: l’amministratore redige una relazione dettagliata sul patrimonio e sui flussi. Il professionista indipendente conferma che l’azienda è in stato di crisi ma non di insolvenza irreversibile.
  2. Elaborazione del piano: il piano prevede il pagamento del 50 % del credito erariale in cinque anni (con interessi legali) e il 40 % dei debiti verso fornitori in tre anni. Sono previste risorse esterne fornite dai soci.
  3. Richiesta di misure protettive: con l’adesione di creditori che rappresentano il 30 % dei crediti, la società ottiene dal tribunale la sospensione dei pignoramenti .
  4. Deposito dell’accordo e attestazione: il professionista attesta la veridicità dei dati e la fattibilità; il piano è depositato in tribunale. L’INPS aderisce; l’Agenzia delle Entrate non aderisce, ma la proposta prevede il pagamento superiore al 50 % delle imposte e risulta più conveniente della liquidazione. Il tribunale omologa l’accordo applicando il cram down .
  5. Esecuzione: l’azienda versa puntualmente le rate e, dopo cinque anni, estingue i debiti. I fornitori hanno rinunciato a parte del credito ma, grazie all’omologazione, non possono intraprendere ulteriori azioni.

Risultato: l’azienda continua l’attività, mantiene i posti di lavoro e soddisfa i creditori in misura superiore a quella che avrebbero ottenuto in caso di liquidazione. L’accordo è titolo esecutivo e vincolante.

Simulazione 2 – Consumatrice sovraindebitata che accede al piano del consumatore

Situazione: Maria è una dipendente con uno stipendio mensile di 1.300 euro netti. Ha accumulato debiti per 80.000 euro tra finanziamenti e carte di credito. Il suo unico bene è la prima casa gravata da mutuo.

Procedura:

  1. Ricorso all’OCC: Maria si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi che, dopo aver esaminato la sua situazione patrimoniale, conferma lo stato di sovraindebitamento e la meritevolezza.
  2. Redazione del piano: il piano prevede il pagamento di 30.000 euro (parte del capitale) in 5 anni, grazie a un aumento di ore lavorative. I creditori non sono chiamati a votare, ma possono proporre opposizione sulla convenienza .
  3. Moratoria per i crediti ipotecari: il piano prevede che il mutuo sia pagato regolarmente e che il pagamento dei creditori privilegiati venga sospeso per due anni .
  4. Omologazione: il tribunale omologa il piano. I creditori non presentano opposizione. Le azioni esecutive sono sospese.
  5. Esecuzione e esdebitazione: Maria versa puntualmente le rate. Alla scadenza del piano, i debiti residui vengono cancellati. Se entro tre anni non acquisisce nuovi beni, ottiene la totale esdebitazione .

Risultato: Maria conserva la casa e riceve una seconda possibilità. L’accordo ha evitato il pignoramento dello stipendio e la vendita dell’immobile.

Simulazione 3 – Saldo e stralcio con una banca

Situazione: Luca è un libero professionista che, a causa della pandemia, non è riuscito a pagare le rate del prestito di 50.000 euro concesso da una banca. Dopo due anni, la banca cede il credito a una società di recupero.

Procedura:

  1. Verifica dell’importo dovuto: l’avvocato analizza il contratto e verifica che, tra interessi e penali, la società richiede 70.000 euro. Viene contestata l’usurarietà di alcune clausole.
  2. Proposta di saldo e stralcio: la società accetta di chiudere il debito con il pagamento di 25.000 euro in unica soluzione (50 % del capitale). La proposta è formalizzata in un accordo firmato dalle parti, che prevede la cancellazione di qualsiasi segnalazione negativa.
  3. Pagamento e quietanza: Luca ottiene un finanziamento da parenti e paga la somma. La società rilascia la quietanza liberatoria. L’accordo viene notificato alla banca dati CRIF per la cancellazione.

Risultato: Luca azzera il debito con un esborso inferiore rispetto al dovuto, evita azioni legali e può pianificare la sua ripresa professionale.

Conclusione

Un accordo stragiudiziale con i creditori rappresenta una via efficace, flessibile e meno onerosa rispetto al contenzioso per risolvere situazioni di indebitamento. La normativa italiana offre diversi strumenti—dal semplice saldo e stralcio alla complessa ristrutturazione dei debiti—che consentono di tutelare il debitore, sospendere le azioni esecutive e ottenere riduzioni significative. Tuttavia, la riuscita di un accordo dipende dalla conoscenza delle norme, dalla tempestività e dalla capacità di negoziare.

Questo articolo ha illustrato il quadro legislativo (Codice civile, CCII, D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 546/1992, D.Lgs. 28/2010, D.L. 118/2021), le pronunce più recenti della Cassazione e i procedimenti operativi per formalizzare e far omologare un accordo. Abbiamo visto come il piano del consumatore consenta al privato meritevole di risanare i debiti senza l’assenso dei creditori, come l’accordo di ristrutturazione richieda il 60 % delle adesioni ma permetta anche il cram down fiscale , e come la negoziazione assistita e la mediazione possano fornire titoli esecutivi senza passare per il tribunale. Abbiamo analizzato errori comuni, fornito consigli pratici e simulato casi concreti.

L’esperienza dimostra che la gestione del debito non è solo una questione tecnica ma richiede un approccio umano e strategico. Un avvocato e il suo team di professionisti possono guidare il debitore attraverso la complessità normativa, negoziare con i creditori, redigere accordi validi e presentare ricorsi quando necessario. Senza il supporto adeguato, il rischio è di incorrere in errori procedurali, perdere termini e subire pignoramenti.

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