Rinegoziazione dei debiti aziendali: come trattare con i creditori

Introduzione

I debiti contratti da imprese e professionisti rappresentano il motore della produzione e degli investimenti, ma possono diventare un freno quando lo squilibrio finanziario supera la capacità di rimborso. Negli anni recenti le crisi economiche, l’emergenza sanitaria e l’aumento dei tassi hanno moltiplicato i casi di insolvenza di imprese sane, creando la necessità di strumenti per la rinegoziazione del debito. Le conseguenze dell’inadempimento sono serie: fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti, blocco dell’operatività aziendale e, nei casi più gravi, la dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex fallimento) o procedure penali per reati fiscali. Una gestione disordinata della crisi può portare a sanzioni e responsabilità patrimoniali, poiché il codice civile stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ; allo stesso tempo i creditori chirografari e privilegiati hanno pari diritto di soddisfacimento salve le cause legittime di prelazione, cioè privilegio, pegno e ipoteca .

Per affrontare questi rischi il legislatore ha introdotto strumenti che consentono a imprenditori e professionisti di rinegoziare i debiti con banche, fornitori e Fisco, evitando il default. Tra questi spiccano il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019 n. 14, di seguito “CCII”), la Legge 3/2012 in materia di sovraindebitamento, il decreto‑legge 24/08/2021 n. 118 sulla composizione negoziata, la disciplina europea della direttiva (UE) 2019/1023 e i correttivi degli anni 2022 e 2024. La giurisprudenza recente ha definito l’interpretazione di tali norme: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025, ha ricordato che nel concordato minore i debitori devono rispettare l’ordine di prelazione tra creditori e la par condicio creditorum ; con l’ordinanza n. 30108/2025 ha stabilito che chi è stato dichiarato fallito e non ha usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può ottenere la nuova esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria ; e con la sentenza n. 30109/2025 ha valorizzato la composizione negoziata della crisi come strumento idoneo a evitare misure cautelari e sequestri .

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operano da anni nel diritto bancario e tributario su scala nazionale. Avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), coordina professionisti esperti in ristrutturazione dei debiti, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e composizione negoziata. In qualità di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’avv. Monardo ha assistito numerose aziende nella rinegoziazione con i creditori, predisponendo piani di rientro, opposizioni, sospensioni, ricorsi e soluzioni stragiudiziali. Il suo studio offre analisi complete degli atti, trattative con banche e Agenzia delle Entrate Riscossione, ricorsi davanti al giudice e elaborazione di piani sostenibili, anche tramite l’accesso a piani del consumatore e concordati minori.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Fondamenti del diritto civile

  • Responsabilità patrimoniale del debitore. L’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge . Ciò significa che, in mancanza di accordi con i creditori o di procedure concorsuali, i beni personali dell’imprenditore o del socio illimitatamente responsabile possono essere aggrediti per soddisfare i debiti aziendali.
  • Par condicio creditorum e prelazione. L’art. 2741 c.c. sancisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore “salve le cause legittime di prelazione” . Le cause di prelazione sono privilegio, pegno e ipoteca. Qualunque accordo di rinegoziazione deve quindi rispettare l’ordine di prelazione, altrimenti può essere dichiarato inammissibile come ha ribadito la Cassazione nel 2025 .

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il CCII, entrato in vigore definitivamente nel 2022 e oggetto di correttivi nel 2022 e 2024, ha riformato profondamente le procedure concorsuali e di allerta. Tra le disposizioni più rilevanti per la rinegoziazione dei debiti aziendali:

Disposizione CCIIContenuto essenzialeRilevanza
Art. 67 CCII – Ristrutturazione dei debiti del consumatoreIl consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi; la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale o differenziato dei crediti .Consente ai piccoli imprenditori e ai professionisti di proporre un piano di ristrutturazione con falcidia e moratorie fino a due anni per i creditori privilegiati .
Art. 67 co. 4 CCIII crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente se il pagamento è almeno pari alla somma realizzabile in caso di liquidazione; la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni e sono dovuti gli interessi legali .Impone la tutela delle cause legittime di prelazione, impedendo piani che falcidiano eccessivamente i crediti privilegiati.
Art. 67 co. 5 CCIIConsente di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale se il debitore è adempiente e il giudice autorizza il rimborso .Permette di preservare l’immobile abitativo mentre si ristrutturano i debiti.
Art. 74‑80 CCII – Concordato minoreIl concordato minore è destinato agli imprenditori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il contenuto del piano è libero ma deve rispettare la graduazione dei creditori e la par condicio; la sentenza di omologazione o il decreto di rigetto sono impugnabili a norma degli artt. 50 e 51 CCII .Offre uno strumento di ristrutturazione con l’intervento del tribunale ma senza votazione dei creditori; la Cassazione ha chiarito che la proposta deve rispettare l’ordine di prelazione .
Art. 283 CCII – Esdebitazione del debitore incapientePrevede che il sovraindebitato privo di beni o con reddito minimo possa chiedere la cancellazione dei debiti residui. La Corte di Cassazione ha affermato che chi è stato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può accedere nuovamente al beneficio dell’incapiente per la stessa esposizione .Rilevante per persone fisiche con debiti non più sostenibili; evidenzia i limiti nel cumulo dei benefici.

Il CCII prevede anche la procedura di liquidazione controllata, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, strumenti che permettono di negoziare con i creditori mantenendo la continuità aziendale.

Decreto‑legge 118/2021 convertito in Legge 147/2021: composizione negoziata

Il decreto‑legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, affidando un ruolo centrale a un esperto indipendente. L’art. 2 del testo coordinato dispone che l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile ; l’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori per individuare una soluzione . L’art. 3 istituisce una piattaforma telematica nazionale con checklist, test pratici e protocolli per la negoziazione , e prevede un elenco di esperti che devono essere iscritti agli albi professionali o aver maturato esperienza nella ristrutturazione .

Con la sentenza n. 30109/2025 la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla composizione negoziata un effetto protettivo extra‑concorsuale: la procedura, se accompagnata da una relazione positiva dell’esperto e da risultati economici verificabili, può incidere sulla valutazione del periculum in mora, riducendo la necessità di misure cautelari come il sequestro . Ciò rafforza la funzione preventiva dello strumento, destinato a proteggere l’impresa dai creditori mentre si negozia un accordo.

Giurisprudenza di Cassazione recente

  • Concordato minore e prelazione (Cass. civ. n. 28574/2025). La Suprema Corte ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine di prelazione previsto dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione dei crediti nel concordato preventivo (artt. 84 e 112 CCII); la violazione di tali regole costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio, senza attendere la fase di omologazione . La Corte ha ribadito che non si può trattare creditori privilegiati e chirografari con la stessa percentuale di pagamento .
  • Impugnazione dell’omologa (Cass. civ. n. 5157/2025). La Cassazione ha affermato che la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza di omologa del piano del consumatore o del concordato minore spetta solo ai soggetti che sono stati parti nel giudizio di omologazione; il decreto che rigetta l’omologazione è reclamabile a norma dell’art. 50 CCII, mentre la sentenza di omologazione è impugnabile ai sensi dell’art. 51 .
  • Esdebitazione dell’incapiente (Cass. civ. n. 30108/2025). L’ordinanza della Prima Sezione ha precisato che il debitore già dichiarato fallito e che non ha usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può successivamente invocare l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria . La decisione insiste sull’esigenza di correttezza e meritevolezza, evidenziando che l’esdebitazione non è un automatismo e richiede l’assenza di frode, dolo o colpa grave .
  • Contratti bancari e mutui ipotecari (Cass. S.U. n. 5841/2025). Le Sezioni Unite civili hanno rigettato l’opposizione di alcuni mutuatari che sostenevano l’illegittimità del comportamento della banca per aver erogato le somme destinate al mutuo direttamente per estinguere passività pregresse. La Corte ha ritenuto legittimo che il mutuo ipotecario sia utilizzato per estinguere debiti precedenti, confermando che l’accredito sul conto corrente equivale alla consegna del denaro e che l’uso delle somme per estinguere altri mutui non annulla la validità del contratto . Questa sentenza è importante perché legittima la rinegoziazione di debiti bancari tramite nuovi finanziamenti, se regolarmente formalizzati.

Circolari amministrative e prassi

  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: negli ultimi anni l’Agenzia ha emanato circolari sulle definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio), precisando termini e procedure. La rottamazione‑quater 2023 e la rottamazione‑quinquies 2025 hanno consentito la definizione dei carichi affidati negli anni precedenti con sanzioni e interessi ridotti.
  • Decreti del Ministero della Giustizia e del MEF: il decreto dirigenziale previsto dall’art. 3 del D.L. 118/2021 ha individuato le modalità operative della piattaforma telematica per la composizione negoziata e le competenze richieste agli esperti .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando un’impresa riceve una cartella di pagamento, un’ingiunzione di pagamento, un decreto ingiuntivo o una notifica di iscrizione ipotecaria/fermo, è essenziale agire con tempestività. Di seguito vengono descritte le fasi tipiche per rinegoziare i debiti o contestare l’atto.

1. Analisi preliminare e verifica della legittimità dell’atto

  1. Raccolta dei documenti: acquisire copia dell’atto notificato, del contratto originario (es. contratto di finanziamento), estratti conto, eventuali piani di ammortamento, carteggi con il creditore e tutte le comunicazioni ricevute. In ambito tributario servono anche le cartelle esattoriali, l’estratto di ruolo e le notifiche.
  2. Verifica dei termini: controllare i termini di impugnazione. Ad esempio, un decreto ingiuntivo deve essere opposto entro 40 giorni; la cartella esattoriale per contributi INPS può essere impugnata entro 40 giorni davanti al Giudice del lavoro; l’avviso di accertamento fiscale richiede ricorso entro 60 giorni alla Commissione tributaria. La tempestività è fondamentale, perché la decadenza da termini impedisce qualsiasi contestazione.
  3. Esame della prescrizione: verificare se il credito è prescritto. I crediti derivanti da fatture si prescrivono in 10 anni, quelli professionali in 3 anni, tributi erariali in 10 anni (o 8 dopo le riforme), contributi previdenziali in 5 anni. L’interruzione della prescrizione richiede una notifica valida; eventuali solleciti o comunicazioni generiche non bastano.
  4. Controllo della legittimità formale: verificare se la notifica è stata eseguita correttamente e se l’atto contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge (es. indicazione del responsabile del procedimento, motivazione, riferimento alle norme). La Cassazione ha più volte annullato cartelle per difetto di motivazione.

2. Scelta della procedura e strategie

L’analisi preliminare consente di orientare la strategia tra opposizione, definizione agevolata, rinegoziazione stragiudiziale o accesso a una procedura concorsuale.

  1. Opposizione giudiziaria: quando l’atto è illegittimo o il debito è contestato. Si può proporre:
  2. Opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale competente, allegando prova dell’inesistenza del debito o della prescrizione. La sentenza Cass. 5841/2025 conferma che eccezioni come l’assenza di erogazione del mutuo vanno dimostrate con prove specifiche .
  3. Opposizione alle cartelle esattoriali: tramite ricorso al giudice tributario o al giudice del lavoro (per contributi previdenziali) sollevando vizi di notifica, prescrizione o mancanza di motivazione.
  4. Reclamo o impugnazione nell’ambito del CCII: la sentenza n. 5157/2025 chiarisce che possono impugnare l’omologa solo i soggetti che sono stati parti del giudizio ; occorre quindi costituirsi tempestivamente nel procedimento.
  5. Trattativa stragiudiziale con i creditori:
  6. Banche e finanziarie: rinegoziazione del contratto, sospensione delle rate, consolidamento o allungamento della durata. La Cassazione ha riconosciuto la legittimità di utilizzare un nuovo mutuo ipotecario per estinguere debiti pregressi , quindi è possibile richiedere un rifinanziamento garantito da ipoteca. Occorre però verificare il tasso soglia per evitare usura e anatocismo.
  7. Fornitori: accordi di pagamento rateizzato o a saldo e stralcio; spesso è preferibile una proposta scritta che dimostri la situazione finanziaria e un piano di rientro sostenibile.
  8. Agenzia delle Entrate Riscossione: accesso a rottamazioni (definizioni agevolate), istanze di rateizzazione fino a 72 o 120 rate, saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica. È indispensabile rispettare le scadenze previste dalle norme. L’esperienza professionale dello studio Monardo consente di negoziare la sospensione delle procedure esecutive, depositando l’istanza di rateazione prima che avvenga il pignoramento.
  9. Accesso alle procedure del CCII e alla composizione negoziata:
  10. Concordato minore: destinato agli imprenditori, soci illimitatamente responsabili e professionisti non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Il debitore presenta un piano che può prevedere la cessione di beni e la falcidia dei debiti, ma deve rispettare l’ordine di prelazione . L’omologazione non richiede il voto dei creditori, ma l’intervento del tribunale garantisce l’efficacia erga omnes.
  11. Accordi di ristrutturazione dei debiti: rivolti a imprenditori commerciali; richiedono l’adesione di almeno il 60 % dei creditori (o 75 % se coinvolgono creditori privilegiati) e l’attestazione di un professionista indipendente. Consentono l’omologazione e l’esdebitazione residua.
  12. Piani attestati di risanamento: accordi privati con i creditori che non richiedono l’omologazione, ma sono assistiti da una relazione di un esperto indipendente che ne attesta la fattibilità. Offrono la tutela dell’esimente penale (art. 217‑bis l.fall.) e la protezione da azioni revocatorie.
  13. Liquidazione controllata: procede alla vendita dei beni per soddisfare i crediti residui. È l’ultima ratio ed è simile al fallimento, ma consente la liberazione dai debiti residui in determinate condizioni.
  14. Composizione negoziata (D.L. 118/2021): la richiesta di nomina dell’esperto indipendente presso la Camera di commercio consente di avviare trattative protette. L’imprenditore mantiene la gestione ma deve seguire le indicazioni dell’esperto. Le misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) possono essere chieste al tribunale. La Cassazione ha riconosciuto che la composizione negoziata, se seriamente intrapresa, può escludere il periculum in mora e evitare sequestri .

3. Redazione del piano e interazione con l’OCC o l’esperto

  1. Raccolta dati: redigere un elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, come richiesto dall’art. 67 CCII ; indicare la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare .
  2. Attestazione di fattibilità: nelle procedure soggette ad omologazione occorre l’attestazione di un gestore o di un professionista indipendente. L’attestatore verifica la coerenza del piano e la convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione.
  3. Proposta ai creditori: il piano può prevedere moratorie, dilazioni, falcidie dei crediti (anche privilegiati nei limiti dell’art. 67 co. 4 CCII ), cessione di beni non essenziali, pagamento rateale del mutuo ipotecario o accordi a saldo e stralcio. È opportuno fornire documentazione contabile e previsionale per convincere i creditori della sostenibilità della proposta.
  4. Discussione e votazione (dove prevista): negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi i creditori votano il piano; nel concordato minore e nel piano del consumatore non è prevista votazione, ma il giudice valuta la fattibilità e la convenienza.
  5. Omologazione e controlli: il tribunale verifica la correttezza della procedura e la tutela dei creditori. Come precisato dalla Cassazione, il mancato rispetto delle regole di prelazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . Nel caso di composizione negoziata, l’esperto segnala la conclusione delle trattative e l’imprenditore può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o l’apertura del concordato.

4. Esecuzione del piano e monitoraggio

  1. Pagamenti secondo il piano: è fondamentale rispettare le scadenze e le percentuali previste. Il mancato pagamento può determinare la risoluzione del piano e il ritorno alle pretese originarie dei creditori.
  2. Controllo dei flussi: monitorare periodicamente il bilancio, l’andamento dei ricavi e dei costi per verificare la sostenibilità del piano. Le imprese devono adeguare i propri assetti organizzativi per rilevare tempestivamente lo stato di crisi, in conformità agli obblighi di cui agli artt. 2086 c.c. e 3 CCII.
  3. Interventi correttivi: in caso di imprevisti, si possono modificare i termini del piano attraverso accordi integrativi o mediante l’accesso a misure agevolative (rottamazione, saldo e stralcio). I correttivi al CCII del 2024 hanno ampliato la possibilità di modificare i piani già omologati, purché non si peggiori la posizione dei creditori.
  4. Esdebitazione: al termine del piano, se il debitore ha adempiuto alle obbligazioni previste, può ottenere l’esdebitazione residua, cioè la cancellazione dei debiti non soddisfatti. In mancanza di adempimento o in presenza di condotte fraudolente, l’esdebitazione è esclusa .

Difese e strategie legali

Contestazione del debito e vizi formali

  1. Nullità e usura nei contratti bancari: si può eccepire la nullità di clausole abusive, l’applicazione di interessi usurari o anatocistici e la mancata consegna effettiva delle somme. La Cassazione ha respinto una contestazione simile perché i ricorrenti non avevano dimostrato che le somme non fossero state accreditate ; quindi è fondamentale acquisire consulenze tecniche di parte e perizie bancarie.
  2. Difetto di motivazione nelle cartelle esattoriali: il contribuente può impugnare la cartella se non contiene gli elementi essenziali (imposte, sanzioni, interessi, motivazione). Spesso l’estratto di ruolo non è sufficiente a fondare l’opposizione; è necessario richiedere all’ente impositore la copia integrale degli atti presupposti.
  3. Prescrizione e decadenza: eccepire l’intervenuta prescrizione o decadenza del credito può portare all’annullamento dell’atto. La prescrizione decorre dalla notifica del titolo esecutivo; eventuali solleciti non interrompono i termini.
  4. Vizi di notifica: la notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale o presso la sede della società. L’inesistenza della notifica o l’indirizzo errato rendono l’atto invalido. È opportuno verificare l’indirizzo riportato e richiedere la relata di notifica.
  5. Impostazione del carico fiscale: per i debiti tributari è possibile presentare istanza di autotutela o di sgravio se si ritiene che l’imposta non sia dovuta. Le pronunce della Cassazione in ambito tributario hanno spesso annullato cartelle per errori nell’iscrizione a ruolo.

Sospensione e misure cautelari

  1. Sospensione dell’esecuzione: durante l’opposizione a un decreto ingiuntivo o a una cartella, si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva al giudice. È essenziale presentare un’istanza motivata che dimostri l’irragionevolezza del credito o la prescrizione. La concessione della sospensione evita pignoramenti e ipoteche.
  2. Misure protettive nel CCII e nel D.L. 118/2021: i debitori che accedono al concordato minore, all’accordo di ristrutturazione o alla composizione negoziata possono chiedere al tribunale misure protettive contro i creditori (sospensione delle azioni esecutive e cautelari). La Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di una composizione negoziata seria, il sequestro preventivo può essere revocato .
  3. Moratoria dei crediti privilegiati: ai sensi dell’art. 67 co. 4 CCII, la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati . Questa sospensione consente di accumulare liquidità e negoziare con i creditori.

Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) per i debiti tributari. La rottamazione‑quater 2023 ha consentito di pagare il capitale senza sanzioni e interessi; la rottamazione‑quinquies 2025, in corso di approvazione al momento della redazione, dovrebbe prevedere la definizione dei carichi affidati fino al 2023 con riduzioni e dilazioni. Queste misure rappresentano opportunità per ridurre notevolmente il debito fiscale, ma richiedono la presentazione delle domande entro le scadenze stabilite e il pagamento puntuale delle rate.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Il piano del consumatore (art. 71‑73 CCII) consente a consumatori e professionisti di proporre un piano al giudice con l’aiuto dell’OCC senza la votazione dei creditori. Il piano può prevedere la falcidia e la rateizzazione dei debiti, ma, a differenza della legge 3/2012, il CCII richiede la verifica della meritevolezza e l’assenza di frode. La Cassazione ha richiamato la necessità di rispettare l’ordine di prelazione e la convenienza rispetto alla liquidazione .

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII) sono destinati agli imprenditori commerciali. Richiedono l’adesione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e prevedono la possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti con l’omologazione giudiziale. Gli accordi possono essere assistiti da misure protettive e possono essere utilizzati per definire i debiti fiscali attraverso la transazione fiscale.

Esdebitazione e esdebitazione dell’incapiente

L’esdebitazione è il beneficio che cancella i debiti residui al termine di una procedura concorsuale. Nel CCII è prevista per il debitore che ha adempiuto al piano e che non ha agito con dolo o colpa grave. L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) consente al debitore privo di beni o con redditi minimi di ottenere la liberazione dai debiti anche senza pagamento, purché sia meritevole. L’ordinanza n. 30108/2025 ha chiarito che chi è già fallito e non ha chiesto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può accedervi nuovamente .

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Rinegoziazione bancaria con mutuo ipotecario

Un’azienda agricola con un debito di 300.000 € verso una banca chirografaria e 200.000 € verso una banca ipotecaria richiede un rifinanziamento per consolidare i debiti. La banca concede un nuovo mutuo ipotecario su un immobile aziendale di valore stimato 350.000 €. Con il nuovo finanziamento la banca estingue il debito chirografario e il precedente mutuo ipotecario. La Cassazione ha confermato che l’utilizzo del mutuo per estinguere debiti pregressi non annulla il contratto , quindi l’operazione è legittima. Il piano prevede rate mensili di 3.000 € per 15 anni, con tasso fisso al 5,5 % (TAEG). L’azienda riduce il costo del debito e preserva la liquidità.

Esempio 2 – Concordato minore con par condicio creditori

Un artigiano in regime di contabilità semplificata ha debiti per 200.000 €, di cui 150.000 € con banche (privilegio ipotecario su un immobile aziendale) e 50.000 € verso l’Agenzia delle Entrate. Propone un concordato minore offrendo ai creditori privilegiati il pagamento integrale del mutuo entro 5 anni e ai creditori chirografari un pagamento del 20 % in 60 rate. La proposta rispetta l’ordine di prelazione, in linea con la sentenza n. 28574/2025 . Il piano viene omologato dal tribunale e l’artigiano continua l’attività; al termine ottiene l’esdebitazione del residuo.

Esempio 3 – Piano del consumatore e moratoria dei crediti privilegiati

Una professionista con reddito da lavoro autonomo di 25.000 € annui e debiti di 80.000 € (30.000 € di imposte e contributi e 50.000 € di finanziamenti personali) presenta un piano del consumatore. Propone di pagare ai creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e INPS) il 50 % del debito in 48 rate con una moratoria di 12 mesi, come consentito dall’art. 67 co. 4 CCII ; ai creditori chirografari offre il 10 % in 60 rate. Il giudice omologa il piano, che non richiede il voto dei creditori. Grazie alla moratoria la professionista riesce a riprendere l’attività; al termine del piano ottiene l’esdebitazione per i debiti non pagati.

Esempio 4 – Composizione negoziata e revoca del sequestro

Una società di costruzioni indagata per reati tributari subisce un sequestro preventivo di 2 milioni di euro. Contestualmente avvia la composizione negoziata della crisi nominando un esperto indipendente. L’esperto predispone una relazione positiva sul piano di risanamento e la società chiede misure protettive al tribunale. La Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha confermato che l’avvio serio della composizione negoziata e i risultati economici verificabili possono escludere il periculum in mora e comportare la revoca del sequestro . Ciò consente alla società di utilizzare i beni sequestrati per la continuità aziendale mentre negozia un accordo con i creditori.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche e i termini: non rispondere a un decreto ingiuntivo o a una cartella esattoriale entro i termini determina la definitività del debito. È essenziale rivolgersi subito a un professionista per verificare la legittimità dell’atto e presentare opposizione o ricorso.
  2. Non valutare la convenienza della rinegoziazione: proposte troppo aggressive (ad esempio, offrire il 5 % a tutti i creditori, inclusi quelli privilegiati) possono essere dichiarate inammissibili . È opportuno calibrare le percentuali sulla base del valore dei beni e della capacità reddituale.
  3. Trascurare l’ordine di prelazione: i creditori privilegiati (banchi, ipotecari, Erario) devono essere trattati in modo preferenziale. La Cassazione ha ribadito che la violazione dell’ordine di prelazione comporta l’inammissibilità del concordato minore .
  4. Omettere la documentazione: nelle procedure di composizione della crisi è obbligatorio allegare l’elenco completo dei creditori, la composizione del patrimonio, le entrate e le dichiarazioni dei redditi . La mancanza di documenti può portare al rigetto della domanda.
  5. Non coinvolgere professionisti qualificati: la nomina dell’esperto nella composizione negoziata è regolata dal D.L. 118/2021, che richiede competenze specifiche . Affidarsi a professionisti non esperti espone al rischio di piani irrealistici. L’assistenza di un avvocato cassazionista e Gestore della crisi, come l’avv. Monardo, aumenta le possibilità di successo.
  6. Sottovalutare l’esdebitazione: l’esdebitazione non è automatica e richiede la meritevolezza; la Cassazione ha escluso l’esdebitazione dell’incapiente per chi ha già avuto una procedura di fallimento . È necessario dimostrare di aver agito con correttezza e di non aver compiuto atti in frode.
  7. Mancato monitoraggio del piano: anche dopo l’omologazione occorre verificare i pagamenti e adeguare la gestione finanziaria. L’inosservanza può far revocare il beneficio dell’esdebitazione.

Domande e risposte (FAQ)

  1. Che cosa si intende per rinegoziazione dei debiti aziendali?
    La rinegoziazione consiste nel modificare le condizioni originarie dei debiti con banche, fornitori e Fisco, mediante accordi che prevedano dilazioni, riduzioni dell’importo o consolidamento di più posizioni. Può essere attuata in via stragiudiziale o tramite procedure del CCII.
  2. Quali sono i principali strumenti previsti dal CCII per rinegoziare i debiti?
    Gli strumenti includono i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo (continuativo o liquidatorio), il concordato minore per imprenditori non fallibili e il piano del consumatore per persone fisiche. Tutti prevedono la possibilità di falcidia e dilazione dei debiti, ma devono rispettare la par condicio creditorum .
  3. Chi può accedere al concordato minore?
    Possono accedervi gli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (imprese minori), i professionisti e i soci illimitatamente responsabili. È necessario presentare un piano sostenibile e rispettare l’ordine di prelazione .
  4. Che differenza c’è tra concordato minore e piano del consumatore?
    Il concordato minore riguarda imprenditori e professionisti e richiede l’approvazione del tribunale ma non la votazione dei creditori; il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o che hanno debiti misti ed è omologato dal giudice senza voto dei creditori. Entrambi possono prevedere la falcidia dei debiti.
  5. È possibile includere i debiti fiscali in un accordo di ristrutturazione?
    Sì, la transazione fiscale è disciplinata dagli artt. 63‑64 CCII. L’Agenzia delle Entrate può aderire alla proposta con riduzione di sanzioni e interessi. Occorre però la relazione di un professionista che attesti la fattibilità del piano.
  6. Che cos’è la composizione negoziata della crisi?
    È un percorso volontario introdotto dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori. L’esperto è scelto tramite la piattaforma delle Camere di commercio e deve avere specifiche competenze . La composizione negoziata può portare a un accordo di ristrutturazione, a un concordato o alla cessione dell’azienda.
  7. Cosa succede se il piano non rispetta l’ordine di prelazione?
    Il tribunale può dichiarare la proposta inammissibile. La Cassazione ha stabilito che la violazione dell’ordine di prelazione costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio .
  8. È obbligatorio votare il piano?
    Nei piani del consumatore e nel concordato minore non è prevista votazione; negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi i creditori votano secondo le maggioranze previste dal CCII.
  9. Posso accedere alla composizione negoziata se ho debiti tributari pendenti?
    Sì. La composizione negoziata è aperta a tutte le imprese in squilibrio patrimoniale; l’esperto assiste l’imprenditore nella trattativa con l’Erario. Se il piano prevede la definizione di debiti tributari, potrebbe essere necessaria la transazione fiscale.
  10. Che ruolo ha l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)?
    L’OCC fornisce un gestore della crisi che assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella trasmissione della domanda al tribunale. Gli OCC sono iscritti in un registro gestito dal Ministero della Giustizia e garantiscono imparzialità.
  11. Come si determina la meritevolezza del debitore?
    La meritevolezza implica l’assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. La Cassazione ha ritenuto non meritevole un imprenditore che aveva compiuto atti distrattivi e falsificazioni contabili .
  12. È possibile rinegoziare i debiti bancari tramite un nuovo mutuo?
    Sì. La Cassazione ha confermato che la stipula di un nuovo mutuo ipotecario per estinguere debiti preesistenti è legittima . Occorre però verificare il tasso e la sostenibilità.
  13. Cosa succede se non rispetto il piano?
    La violazione delle scadenze può comportare la risoluzione del piano e la ripresa delle azioni esecutive. È quindi necessario monitorare costantemente l’esecuzione e apportare eventuali modifiche.
  14. Posso chiedere l’esdebitazione se ho avuto una procedura di fallimento?
    Chi è già fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione . Occorre quindi richiedere l’esdebitazione durante la procedura di fallimento o liquidazione.
  15. Quanto dura la procedura di composizione negoziata?
    La durata varia a seconda della complessità della situazione. In genere la fase di trattativa si svolge in 180 giorni, eventualmente prorogabili. Le misure protettive possono essere chieste subito e durano fino alla conclusione delle trattative.
  16. Posso accedere al concordato minore se ho un’impresa agricola?
    Gli imprenditori agricoli possono accedere sia al concordato minore sia alla composizione negoziata. Sarà il gestore a valutare quale strumento sia più adatto in base all’ammontare dei debiti e alla struttura dell’azienda.
  17. La rottamazione cancella anche i debiti previdenziali?
    Le rottamazioni fiscali riguardano i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione, quindi includono le sanzioni e gli interessi su contributi previdenziali iscritti a ruolo. Non coprono invece i debiti diretti con gli enti previdenziali non affidati alla riscossione.
  18. Perché devo rivolgermi a un professionista?
    La normativa in materia di crisi d’impresa è complessa e le decisioni della Cassazione influenzano l’interpretazione delle norme. Un professionista esperto può redigere un piano sostenibile, negoziare con i creditori e utilizzare strumenti come la composizione negoziata o il concordato minore. L’avv. Monardo, cassazionista e Gestore della crisi, coordina un team multidisciplinare capace di intervenire tempestivamente per bloccare pignoramenti e ipoteche e difendere il debitore.
  19. Quali documenti servono per accedere al concordato minore?
    L’elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le buste paga e ogni informazione utile a valutare la capacità di rimborso .
  20. È possibile modificare un piano già omologato?
    Sì, i correttivi del CCII consentono, in caso di eventi sopravvenuti, di proporre modifiche al piano senza aggravare la posizione dei creditori. Occorre però ottenere un nuovo giudizio di convenienza e l’approvazione del tribunale.

Tabelle riepilogative

Strumenti per la rinegoziazione dei debiti

StrumentoDestinatariCaratteristiche principaliPresenza di votazione
Accordo di ristrutturazioneImprenditori commercialiRichiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori; può estendersi ai non aderenti tramite omologazione; prevede transazione fiscale e attesa dei creditori.Sì, con maggioranze qualificate
Piano attestato di risanamentoImprese di ogni dimensioneAccordo con i creditori assistito da attestatore indipendente; non richiede omologazione; protegge da azioni revocatorieNo
Concordato preventivoImprese in crisi ma non insolventiPiano con suddivisione in classi e votazione dei creditori; può essere in continuità o liquidatorio
Concordato minoreImprese minori, professionisti, soci illimitatamente responsabiliPiano libero con falcidia e moratoria; rispetta l’ordine di prelazione; nessuna votazione; omologazione giudizialeNo
Piano del consumatorePersone fisiche (anche professionisti con debiti misti)Piano senza votazione dei creditori; richiede meritevolezza; include debiti fiscali e bancari; controllo del giudiceNo
Composizione negoziataImprenditori commerciali e agricoli in squilibrio patrimonialeNomina di un esperto tramite CCIAA; piattaforma telematica; trattative con creditori; misure protettive; possibile esenzione dal sequestroNon prevista
Liquidazione controllataDebitori che non possono assicurare la continuitàVendita dei beni per soddisfare i creditori; eventuale esdebitazione dopo il pagamento minimo; simile al fallimentoNon prevista
Rottamazioni fiscaliContribuenti con debiti iscritti a ruoloPagamento del capitale senza sanzioni e interessi; scadenze e rate prefissate; non copre le imposte locali non affidate a riscossioneNo
Esdebitazione dell’incapientePersone fisiche con reddito minimoCancella i debiti residui; richiede meritevolezza e assenza di frode; non cumulabile con l’esdebitazione post‑fallimentoNon prevista

Principali norme citate

NormaContenutoRiferimento
Art. 2740 c.c.Responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i beni presenti e futuriResponsabilità generale
Art. 2741 c.c.Concorso dei creditori e cause di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca)Par condicio creditorum
Art. 67 CCIIRistrutturazione dei debiti del consumatore; requisiti e contenuto del pianoPiano del consumatore
Art. 67 co. 4 CCIIMoratoria e falcidia dei crediti privilegiati; obbligo di assicurare un valore almeno pari alla liquidazioneProtezione dei creditori privilegiati
Art. 67 co. 5 CCIIRimborso delle rate di mutuo ipotecario sull’abitazione principaleSalvaguardia dell’immobile
Art. 283 CCIIEsdebitazione del debitore incapiente; meritevolezza; non cumulabilità con esdebitazione fallimentareLiberazione dai debiti residuali
Art. 2 D.L. 118/2021Introduzione della composizione negoziata; nomina dell’esperto indipendenteAccesso volontario
Art. 3 D.L. 118/2021Istituzione della piattaforma telematica; requisiti e formazione degli espertiProcedura telematica
Cass. 28574/2025Proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine di prelazione; violazione causa di inammissibilitàGiurisprudenza
Cass. 30108/2025Debitore già fallito non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizioneGiurisprudenza
Cass. 30109/2025Composizione negoziata rafforza la tutela dell’impresa; può far revocare il sequestroGiurisprudenza
Cass. 5841/2025Mutuo utilizzato per estinguere passività pregresse è legittimoGiurisprudenza

Conclusione

La rinegoziazione dei debiti aziendali richiede un approccio strategico, tempestivo e conoscenze approfondite della normativa vigente. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto strumenti flessibili per la risoluzione della crisi, come il concordato minore, il piano del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati, che consentono di falcidiare e dilazionare i debiti rispettando l’ordine di prelazione previsto dal codice civile. Il decreto‑legge 118/2021 ha affiancato la composizione negoziata, un percorso extragiudiziale che consente all’imprenditore di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto, con la possibilità di ottenere misure protettive e, secondo la Cassazione, perfino di evitare sequestri .

La giurisprudenza recente ha definito i confini di questi strumenti: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025, ha sancito che i piani devono rispettare la graduazione dei creditori ; con l’ordinanza n. 30108/2025 ha delimitato l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente ; con la sentenza n. 30109/2025 ha valorizzato la composizione negoziata ; e con la sentenza n. 5841/2025 ha confermato la legittimità della rinegoziazione tramite nuovi mutui .

Per il debitore questi strumenti offrono una seconda opportunità, ma richiedono la meritevolezza, la trasparenza e la collaborazione con professionisti qualificati. Agire tempestivamente è la chiave per evitare l’aggravarsi della situazione e sfruttare le definizioni agevolate previste dalla legge.

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