Introduzione
L’avviso bonario è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo automatico o formale delle dichiarazioni fiscali, invita il contribuente a regolarizzare presunte irregolarità.
Questa “lettera di compliance” non è un atto impositivo definitivo, ma rappresenta la prima manifestazione della pretesa tributaria: se il destinatario non interviene tempestivamente, l’ufficio iscrive le somme nei ruoli e notifica la cartella di pagamento, con l’aggravio di sanzioni e interessi. Dal 2025 i termini per rispondere sono stati ampliati a sessanta giorni (in alcuni casi novanta) in virtù del decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108, che ha sostituito l’espressione “trenta giorni” con “sessanta giorni” negli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e nell’articolo 54‑bis del DPR 633/1972 . La stessa riforma ha stabilito che, quando l’avviso è trasmesso all’intermediario, il termine per rispondere è ampliato a novanta giorni .
Il tema è ancora più delicato quando l’avviso riguarda conti correnti esteri o altre attività finanziarie detenute all’estero: l’ordinamento italiano prevede l’obbligo di indicare questi investimenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 167/1990. La mancata dichiarazione comporta sanzioni amministrative dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato, elevate al 6 ÷ 30 % se le attività sono in paesi a fiscalità privilegiata. Dopo la riforma del 2013 queste sanzioni hanno sostituito il previgente regime (10 ÷ 50 %) ed è stata introdotta una sanzione fissa di 258 euro per la dichiarazione presentata entro 90 giorni .
Il presente articolo offre una guida completa e aggiornata al 15 giugno 2026 sul regime degli avvisi bonari con particolare riferimento ai conti correnti esteri. Verranno esaminati in dettaglio la normativa (articoli di legge, decreti legislativi e circolari ufficiali), la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, la procedura da seguire dopo la notifica dell’avviso, le strategie difensive e le alternative deflattive. Il tutto verrà esposto con un taglio professionale ma comprensibile, dal punto di vista del debitore o del contribuente, con esempi pratici e domande frequenti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in tutta Italia nel diritto bancario e tributario. L’avvocato è cassazionista e coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti esperti in contenzioso tributario, crisi da sovraindebitamento e ristrutturazioni aziendali. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021.
Grazie a questa esperienza, lo studio è in grado di assistere privati e imprese nella valutazione degli avvisi bonari, nella proposizione di ricorsi e nell’avvio di trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisponendo piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. L’articolo propone numerosi riferimenti normativi e consigli pratici; per un’analisi personalizzata è possibile contattare direttamente l’avvocato tramite i riferimenti in coda.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Il quadro normativo dell’avviso bonario
1.1 Origine e natura giuridica
L’avviso bonario nasce con il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, che ha introdotto un meccanismo deflattivo del contenzioso per le somme risultanti dalla liquidazione automatica (art. 36‑bis DPR 600/1973) e dal controllo formale delle dichiarazioni (art. 36‑ter DPR 600/1973), nonché dalla liquidazione dell’IVA (art. 54‑bis DPR 633/1972). Esso non è un avviso di accertamento ma un invito a regolarizzare: se il contribuente paga entro il termine previsto, beneficia della riduzione della sanzione a un terzo (per il controllo automatico) o a due terzi (per il controllo formale), evitando l’iscrizione a ruolo. La mancata impugnazione dell’avviso non comporta alcuna preclusione alla contestazione della cartella, come chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 7 226 del 25 marzo 2026: la notifica dell’avviso bonario non è un atto impositivo, pertanto impugnarlo è una facoltà e non un obbligo; la cartella di pagamento resta l’atto autonomamente impugnabile .
1.2 Riforma dei termini di pagamento (D.Lgs. 108/2024)
La legge delega per la riforma fiscale (l. 9 agosto 2023 n. 111) ha conferito al Governo il potere di razionalizzare gli adempimenti tributari e potenziare il contraddittorio preventivo. In attuazione di tale delega, il decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108 ha modificato diversi testi normativi, introducendo importanti novità anche sugli avvisi bonari. In particolare:
- all’articolo 15‑ter, comma 1, del DPR 602/1973 le parole “entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione” sono state sostituite da “entro il termine previsto” ;
- agli articoli 36‑bis, comma 3, e 36‑ter, comma 4, del DPR 600/1973 e all’articolo 54‑bis, comma 3, del DPR 633/1972 le parole “trenta giorni” sono sostituite da “sessanta giorni” ;
- all’articolo 2‑bis, comma 3, del DL 203/2005 è stato modificato il periodo che stabiliva la decorrenza del termine dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’invito: ora il termine è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito .
Le modifiche si applicano alle comunicazioni elaborate dal 1º gennaio 2025 . Restano invece invariati i termini per le imposte a tassazione separata (es. indennità di fine rapporto), per le quali il contribuente deve pagare entro trenta giorni .
La dottrina ha evidenziato che l’ampliamento del termine raddoppia di fatto il tempo a disposizione del contribuente, favorendo la compliance e il contraddittorio preventivo. Il blog Unistudio ha spiegato che il DLgs 108/2024 eleva da trenta a sessanta giorni il termine per definire l’avviso bonario, sia per la liquidazione automatica sia per il controllo formale, precisando che rimane il termine “maggiorato” di novanta giorni quando la comunicazione è inviata all’intermediario . Inoltre, la riduzione a un terzo o a due terzi delle sanzioni verrà calcolata sul nuovo minimo edittale introdotto dal DLgs 87/2024 .
1.3 Riforma delle sanzioni sui versamenti (D.Lgs. 87/2024)
Il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87, attuativo della legge delega n. 111/2023, ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie con l’obiettivo di rendere le pene più proporzionate e favorire il ravvedimento. Per quanto qui interessa, il decreto ha ridotto la sanzione per omesso o ritardato versamento delle imposte dal 30 % al 25 %. Ne consegue che, per i ritardi entro 90 giorni, la sanzione non è più del 15 % ma del 12,5 % . La riduzione a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo (applicabile ai ritardi entro 14 giorni) si calcola ora sul 12,5 % . L’articolo 5 del decreto prevede che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dal 1º settembre 2024. Il portale del governo ha sottolineato che la sanzione per l’omesso versamento passa dal 30 % al 25 % e viene moltiplicata al triplo (75 %) nelle ipotesi di dichiarazione presentata oltre 90 giorni ma prima dell’accertamento .
Queste modifiche incidono anche sugli avvisi bonari: quando il contribuente definisce la comunicazione nei nuovi termini, la sanzione ridotta (a un terzo o due terzi) sarà calcolata sul 25 % anziché sul 30 %. La riduzione rafforza l’interesse a pagare tempestivamente o a regolarizzare la propria posizione.
1.4 Sospensioni e tolleranze
Rimangono in vigore le sospensioni previste dal DLgs 1/2024 e dal DL 193/2016: l’invio degli avvisi bonari è sospeso dal 1º agosto al 31 agosto e dal 1º dicembre al 31 dicembre; il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal 1º agosto al 4 settembre . Se l’avviso è recapitato all’intermediario, il termine decorre dalla data di trasmissione telematica e viene ampliato a novanta giorni . In caso di accoglimento parziale di un’istanza di autotutela tramite il canale Civis, la comunicazione “rettificata” fa decorrere un nuovo termine di sessanta giorni .
2. Il monitoraggio fiscale delle attività estere (quadro RW) e i conti correnti esteri
2.1 Obblighi dichiarativi
Il decreto legge 28 giugno 1990 n. 167 (convertito dalla legge n. 227/1990) impone ai soggetti residenti in Italia di dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. L’articolo 4, come modificato dalla legge 97/2013, stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia devono indicare nella dichiarazione gli investimenti e le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo riguarda anche le movimentazioni e i trasferimenti da, verso e sull’estero: devono essere dichiarati i valori iniziali e finali di ciascun investimento e il totale degli importi trasferiti. Fanno eccezione gli investimenti affidati in gestione o in custodia a intermediari residenti, sempreché abbiano già assolto gli obblighi di segnalazione al fisco.
La mancata presentazione del quadro RW o la sua compilazione incompleta costituisce una violazione formale ma gravemente sanzionata. L’articolo 5, comma 4, del DL 167/1990 (come modificato dalla legge 97/2013) prevede che l’omessa indicazione degli investimenti esteri sia punita con una sanzione amministrativa dal 3 al 15 % dell’importo non dichiarato, elevata al 6 ÷ 30 % per le attività detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti “paradisi fiscali”). La sanzione accessoria della confisca è stata eliminata e il legislatore ha introdotto una sanzione fissa di 258 euro per la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni . La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013 ha chiarito che la nuova disciplina sanzionatoria si applica retroattivamente in forza del principio del favor rei (art. 3 d.lgs. 472/1997) .
L’obbligo dichiarativo non dipende dall’importo depositato; tuttavia esistono soglie di esenzione per i soli obblighi di monitoraggio: attualmente (anno d’imposta 2025) non è necessario indicare nel quadro RW i conti correnti esteri il cui saldo massimo non supera 15 000 euro nel corso del periodo d’imposta e la cui giacenza media non supera 5 000 euro. Nonostante ciò, resta dovuta l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), pari a 34,20 euro annui per ogni conto, qualora la giacenza media superi 5 000 euro . Le istruzioni ministeriali precisano che il limite dei 15 000 euro si riferisce alla giacenza massima complessiva e non a quella di ciascun conto; se la soglia viene superata anche per un solo giorno, occorre indicare tutti i conti nel quadro RW, riportando i valori iniziali e finali e l’ammontare dei trasferimenti.
2.2 Conti cointestati, deleghe e presunzione di evasione
La Corte di cassazione ha più volte affrontato la questione dei conti correnti esteri cointestati. Con l’ordinanza n. 5 964 del 5 marzo 2024 la sezione tributaria ha stabilito che ogni intestatario deve compilare il quadro RW indicando l’intero valore delle attività cointestate quando ha piena disponibilità delle somme . La sentenza prendeva spunto dalla lista Falciani e ha ribadito che la presunzione di evasione per investimenti detenuti in paradisi fiscali (art. 12, comma 2, DL 78/2009) è una norma sostanziale e dunque non retroagisce; al contrario, la norma che raddoppia i termini di decadenza per l’accertamento (commi 2‑bis e 2‑ter del medesimo art. 12) ha natura procedimentale e si applica anche per i periodi d’imposta precedenti .
Con un’altra ordinanza (n. 5 529 del 2 marzo 2025) la Cassazione ha esaminato l’utilizzabilità della presunzione di cui all’articolo 32 del DPR 600/1973 (movimenti bancari) sui conti intestati a soggetti terzi: la Corte ha affermato che la presunzione può applicarsi anche ai conti formalmente intestati a familiari del contribuente, ma l’Agenzia deve provare che il conto è nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica . L’onere probatorio a carico dell’ufficio non può essere eluso e la presunzione si applica solo dopo tale dimostrazione.
Un importante precedente in tema di sanzioni proporzionali è la sentenza della Cassazione n. 28 077 del 30 ottobre 2024, che ha confermato la legittimità della sanzione del 5 ÷ 25 % per l’omessa compilazione del quadro RW, escludendo l’applicabilità della sentenza della Corte di giustizia UE C‑788/19 (che aveva annullato la sanzione del 150 % prevista dalla normativa spagnola). La Corte italiana ha ribadito che la finalità della sanzione è assicurare il monitoraggio dei trasferimenti di valuta e che la percentuale prevista dall’art. 5, comma 4, del DL 167/1990 non contrasta con il diritto dell’Unione .
3. Giurisprudenza recente sugli avvisi bonari
Oltre alle pronunce sopra citate sui conti esteri, la Corte di cassazione ha sviluppato importanti principi sulla natura dell’avviso bonario e sulla sua impugnabilità:
- Ordinanza Cass. nn. 2092/2025 – impugnazione dell’avviso bonario e sopravvenienza della cartella: la Suprema Corte ha dichiarato che l’impugnazione dell’avviso bonario non impedisce all’amministrazione di iscrivere a ruolo le somme e notificare la cartella. Qualora il contribuente impugni anche la cartella, viene meno l’interesse a decidere sul ricorso contro l’avviso, poiché la cartella rappresenta un nuovo atto impositivo . Questo principio evita la duplicazione del contenzioso.
- Ordinanza Cass. nn. 7 226/2026 – facoltatività dell’impugnazione: la Corte ha chiarito che l’avviso bonario non è un atto impositivo e che l’eventuale impugnazione è una facoltà. La mancata impugnazione non comporta decadenza del diritto alla difesa, che potrà essere esercitato contro la cartella . L’avviso rimane dunque una proposta di definizione agevolata e non un provvedimento irreversibile.
- Sentenza Cass. nn. 28 817/2022 e ordinanza n. 27 817/2022 – decorrenza del termine per i sessanta giorni: la Corte, in tema di avvisi bonari, ha stabilito che se l’Agenzia accoglie parzialmente l’istanza di autotutela, il termine per il pagamento decorre dalla seconda comunicazione (quella “rettificata”) e non dalla prima. Questa interpretazione è stata recepita dal DLgs 108/2024, che ha previsto un nuovo termine di sessanta giorni in caso di comunicazione rettificata .
- Altre pronunce: la giurisprudenza ha riconosciuto la natura di atto preliminare dell’avviso bonario, idoneo ad interrompere i termini di decadenza ma non a costituire in sé l’imposizione. Diverse sentenze hanno affermato che il contribuente può pagare parzialmente e contestare la parte residua senza incorrere in decadenza; che l’avviso trasmesso per via telematica all’intermediario assume efficacia solo quando il contribuente ne ha conoscenza; e che la comunicazione non può essere considerata nulla per violazione del contraddittorio se contiene tutti gli elementi essenziali.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario
1. Analisi dell’atto e verifica preliminare
Quando il contribuente riceve un avviso bonario (direttamente o tramite l’intermediario), deve innanzitutto verificare l’esattezza dei dati. Si consiglia di:
- Controllare i codici tributo e le somme richieste, confrontandole con la dichiarazione presentata e con i versamenti effettuati. Spesso l’irregolarità deriva da errori di trascrizione, scomputo di crediti o duplicazioni;
- Verificare i termini di notifica: se l’avviso bonario riguarda l’anno d’imposta 2023, l’Agenzia deve emetterlo entro il 31 dicembre 2025 per il controllo automatico e entro il 31 dicembre 2026 per il controllo formale (art. 43 DPR 600/1973). Un avviso tardivo può essere impugnato;
- Accertare se il termine per rispondere è di 60 giorni o 90 giorni. Dal 2025, la regola è 60 giorni; diventa 90 quando la comunicazione è inviata all’intermediario ;
- Verificare se l’avviso riguarda redditi a tassazione separata (es. TFR): in questo caso il termine per il pagamento resta di 30 giorni ;
- Considerare eventuali sospensioni: il termine non decorre nel mese di agosto (dal 1º al 31) né durante le festività di dicembre (1º dicembre – 31 dicembre). Se la comunicazione cade in questi periodi, occorre ricalcolare la scadenza .
2. Valutazione delle sanzioni e dei benefici di adesione
Grazie alla riforma del 2024, la sanzione per omesso versamento è ora del 25 %, ridotta al 12,5 % per i ritardi contenuti nei 90 giorni . Il contribuente che aderisce all’avviso bonario paga la maggior imposta, la sanzione ridotta e gli interessi legali. La riduzione varia secondo la tipologia di controllo:
| Tipo di controllo | Sanzione edittale | Percentuale da versare con adesione | Normativa |
|---|---|---|---|
| Liquidazione automatica (art. 36‑bis DPR 600/73) | 25 % (dal 1.9.2024) | 1/3 della sanzione (quindi 8,33 %) | Art. 2 DLgs 462/97, come modificato dal DLgs 108/2024 |
| Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/73) | 25 % | 2/3 della sanzione (16,67 %) | Art. 3 DLgs 462/97 |
| Liquidazione IVA (art. 54‑bis DPR 633/72) | 25 % | 1/3 | Art. 2 DLgs 462/97 |
| Omesso versamento oltre 90 giorni | 25 % intero (nessuna riduzione) | Sanzione piena (25 %) | Art. 13 DLgs 471/97 |
Il calcolo deve essere effettuato sulla base della nuova percentuale edittale: se l’avviso riguarda violazioni anteriori al 1º settembre 2024 si applicano ancora le sanzioni previgenti (30 % e 15 %).
3. Facoltà di rateizzazione
Il contribuente può versare le somme dovute in rate mensili di pari importo. In generale:
- per debiti fino a 5 000 euro la rateizzazione può arrivare a un massimo di 8 rate trimestrali;
- per importi superiori può essere autorizzata una rateazione fino a 20 rate trimestrali (5 anni), con interessi di dilazione;
- la prima rata va pagata entro i 60 giorni dalla ricezione dell’avviso; le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
- se non si pagano due rate consecutive si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo.
4. Istanza di autotutela e rettifiche
Se il contribuente riscontra errori o ritiene illegittima la pretesa, può inviare all’ufficio una richiesta di revisione in autotutela. L’istanza può essere presentata tramite Civis (servizio telematico dell’Agenzia) o con istanza scritta. Se l’ufficio accoglie parzialmente l’istanza, deve inviare una nuova comunicazione con l’importo ridotto; in tal caso ricomincia a decorrere il termine di sessanta giorni per il pagamento . L’istanza di autotutela non sospende i termini di pagamento salvo che l’ufficio la accolga espressamente.
5. Ricorso in Commissione tributaria
L’avviso bonario è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (30 giorni per la tassazione separata), ma la sua impugnazione è facoltativa . Molti professionisti sconsigliano di impugnare l’avviso perché si rischia di anticipare il contenzioso: come ha stabilito la Cassazione, se successivamente viene notificata la cartella, l’interesse a decidere sul ricorso contro l’avviso bonario viene meno . È preferibile presentare istanza di autotutela o attendere la cartella per contestare la pretesa in modo più mirato.
6. Effetti della mancata definizione
Se il contribuente non paga o non presenta osservazioni entro il termine, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute e notifica la cartella di pagamento. Le sanzioni non più ridotte vengono calcolate secondo l’aliquota piena (25 % o 30 % a seconda della data di violazione), con aggiunta di interessi. La notifica della cartella è impugnabile entro 60 giorni e costituisce il momento per far valere eventuali vizi sia della cartella sia dell’avviso bonario (vizi derivati). È possibile richiedere la rateazione anche in sede di riscossione o accedere alle misure di definizione agevolata (rottamazione). Nel 2025 era attiva la rottamazione‑quater, ma al 15 giugno 2026 eventuali “rottamazioni quinquies” non sono più operative.
Difese e strategie legali
1. Impugnazione o adesione: valutare le alternative
In ogni caso, l’avviso bonario non è un atto impositivo e la sua impugnazione non è obbligatoria. Il contribuente, assistito dal proprio consulente o dall’Avv. Monardo, deve valutare se conviene pagare approfittando delle sanzioni ridotte o se è opportuno contestare l’intera pretesa. Alcuni criteri di valutazione:
- Ammontare del tributo e prospettive di vittoria: se la somma richiesta è modesta e la posizione è difficilmente difendibile, l’adesione può essere conveniente poiché consente una riduzione della sanzione a un terzo o a due terzi e arresta gli interessi;
- Errori materiali o duplicazioni: in presenza di errori facilmente dimostrabili (es. doppia segnalazione di un versamento, scomputo errato di un credito d’imposta) è opportuno inviare una richiesta di sgravio in autotutela allegando la documentazione. La prassi dell’Agenzia consente la rettifica veloce tramite Civis;
- Vizi procedurali: qualora l’avviso sia stato notificato oltre i termini o manchi di elementi essenziali (es. motivazione, indicazione della base di calcolo), è possibile impugnarlo per nullità. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, l’annullamento può essere dichiarato dal giudice della cartella; l’impugnazione immediata dell’avviso rischia di essere dichiarata improcedibile se sopravviene la cartella ;
- Conti correnti esteri: se l’avviso riguarda la mancata compilazione del quadro RW, occorre verificare se l’obbligo dichiarativo era effettivamente dovuto (es. soglie di esenzione, conti cointestati con delega limitata). L’ordinanza n. 5 529/2025 impone all’Ufficio di provare che il conto cointestato è nella disponibilità di fatto del contribuente ; il contribuente può difendersi dimostrando che non aveva il potere di movimentazione o che i fondi appartenevano esclusivamente al terzo.
2. Sospensione della riscossione
Il contribuente che impugna la cartella può chiedere la sospensione cautelare al giudice tributario ai sensi dell’art. 47 del DLgs 546/1992, dimostrando il fumus boni iuris (presumibile fondatezza) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Nel contesto degli avvisi bonari, la sospensione può essere richiesta anche contro l’iscrizione a ruolo, ma è soggetta a valutazione discrezionale del giudice. Lo Studio dell’Avv. Monardo assiste i clienti nella redazione dell’istanza e nella rappresentanza processuale.
3. Rottamazione e definizione agevolata
Nel 2023–2025 il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, come la rottamazione‑quater (art. 1, commi 231 e ss., legge 197/2022) e le definizioni agevolate delle liti pendenti (DLgs 119/2018 e successive proroghe). Tali misure consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con il pagamento integrale delle imposte e un’aliquota ridotta delle sanzioni e degli interessi. Al 15 giugno 2026 non risulta attiva alcuna “rottamazione quinquies”; eventuali riaperture dovranno essere previste da future leggi. I contribuenti devono monitorare la normativa e valutare la convenienza di aderire alle definizioni agevolate, che comportano la rinuncia al ricorso e la sospensione delle controversie.
4. Strumenti per la crisi da sovraindebitamento e l’esdebitazione
Per i contribuenti in gravi difficoltà economiche è possibile accedere alle procedure di composizione della crisi previste dalla legge 3/2012 (oggi confluita nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tali procedure – piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata – consentono di ristrutturare o cancellare i debiti fiscali attraverso un accordo omologato dal tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione della proposta, nella negoziazione con l’Agenzia e nella richiesta di esdebitazione finale. L’art. 7 della legge prevede la possibilità di trattare con i creditori pubblici, consentendo la falcidia di sanzioni e interessi e la dilazione del tributo fino a dieci anni. Queste soluzioni sono particolarmente utili quando l’avviso bonario o la cartella si inseriscono in un contesto di sovraindebitamento generale.
5. Transazione fiscale nell’ambito della crisi d’impresa
Il decreto‑legge 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, che consente all’imprenditore in difficoltà di avviare una trattativa assistita con i creditori. In questo contesto, è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale: una riduzione del debito tributario concordata con l’amministrazione, che può includere anche gli avvisi bonari non ancora iscritti a ruolo. La transazione deve prevedere il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute ma può ridurre sanzioni e interessi. Lo Studio Monardo, avvalendosi di commercialisti e negoziatori della crisi, predispone il piano di risanamento e assiste l’impresa nelle trattative con gli uffici.
6. Ravvedimento operoso e regolarizzazioni spontanee
Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse, fruendo di riduzioni significative delle sanzioni. Dopo la riforma del 2024, il ravvedimento sui versamenti prevede riduzioni a 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 e 1/4 del minimo a seconda del momento in cui viene effettuato . È possibile ravvedersi anche dopo il ricevimento dell’avviso bonario, purché non sia stato notificato l’atto di recupero o la cartella. Nel caso del quadro RW, il ravvedimento comporta il versamento dell’imposta sostitutiva (IVAFE), la sanzione proporzionale (3–15 % o 6–30 %) ridotta fino a 1/10 e gli interessi. La presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni beneficia della sanzione fissa di 258 euro . Il ravvedimento è quindi uno strumento di regolarizzazione e prevenzione di sanzioni più gravose.
Strumenti alternativi e speciali
1. Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo biennale
Il DLgs 12 febbraio 2024 n. 13, successivamente modificato dal DLgs 108/2024, disciplina il concordato preventivo biennale per le imprese. L’articolo 9 prevede che l’imprenditore possa aderire alla proposta entro il 31 luglio o entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ; nel primo anno di applicazione il termine coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’istituto consente di concordare preventivamente con il fisco il livello di imponibile per due anni, ottenendo certezza sulla fiscalità e riduzione delle sanzioni per eventuali scostamenti minimi. Anche questo strumento richiede la regolarità delle posizioni contributive e l’assenza di debiti fiscali superiori a 5 000 euro .
2. Piani del consumatore e accordi di composizione
I piani del consumatore consentono ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up) di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi. A differenza del ravvedimento o della definizione agevolata, questo strumento richiede l’omologazione giudiziale ma consente la falcidia di tributi, sanzioni e interessi. Il giudice può sospendere le procedure esecutive pendenti e impedire la formazione di nuovi ruoli. Lo Studio dell’Avv. Monardo, grazie alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento, offre una consulenza mirata per predisporre la domanda e negoziare con l’amministrazione.
3. Esdebitazione e chiusura della procedura
Al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata il debitore può ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione residua dai debiti non soddisfatti. L’esdebitazione produce effetti anche nei confronti dell’Erario, salvo per i debiti derivanti da frodi tributarie. Il professionista incaricato deve verificare attentamente che gli avvisi bonari e le cartelle siano inclusi nella procedura e che non vi siano pendenze successive. La tempestività nella presentazione dell’istanza di composizione è fondamentale perché l’esdebitazione non ha effetto per i debiti sorti successivamente.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso bonario: molti contribuenti trascurano la comunicazione pensando che non sia vincolante. In realtà, se non si interviene entro i termini, l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo, applicando la sanzione piena e gli interessi. È quindi essenziale esaminare l’avviso e agire tempestivamente.
- Pagare dopo la scadenza: versare l’importo oltre i 60 giorni fa perdere i benefici della definizione e consente all’Agenzia di iscrivere a ruolo la somma residua. Se si prevede un ritardo è preferibile chiedere la rateizzazione o valutare il ravvedimento operoso prima di ricevere l’avviso.
- Non verificare la cartella: alcuni contribuenti pagano l’avviso bonario e, quando ricevono la cartella, ritengono che sia un doppio pagamento. Occorre controllare che gli importi richiesti non comprendano somme già pagate. Se la cartella replica l’intero importo nonostante il pagamento, si deve presentare un’istanza di sgravio o ricorrere.
- Omettere il quadro RW per conti a saldo modesto: spesso si pensa che sotto i 15 000 euro di saldo non esista alcun obbligo. In realtà la soglia si riferisce alla giacenza massima e non alla singola giacenza media; inoltre il limite non si applica agli altri investimenti (azioni, fondi, criptovalute) che devono essere sempre dichiarati. Anche le deleghe a operare (es. delegato alla firma) possono comportare l’obbligo di indicazione se si ha la disponibilità piena.
- Confondere IVAFE e imposta di bollo: l’imposta di bollo sui conti correnti italiani non si applica ai conti esteri; al loro posto si applica l’IVAFE di 34,20 euro per ogni conto se la giacenza media supera 5 000 euro . Confondere i due tributi può determinare errori nei pagamenti.
- Ignorare le presunzioni di disponibilità: come chiarito dalla Cassazione, l’Agenzia può imputare al contribuente i movimenti dei conti intestati a terzi se prova la disponibilità di fatto . È dunque pericoloso intestare un conto a familiari sperando di sottrarlo a controlli; occorre assicurarsi che l’ufficio non possa dimostrare la reale disponibilità.
- Dimenticare la sospensione estiva: il termine per pagare l’avviso è sospeso dal 1º agosto al 4 settembre ; dimenticarlo può far anticipare o ritardare la scadenza. Lo stesso vale per i periodi di chiusura dell’anno.
- Utilizzare conti esteri per ricevere pagamenti abituali: l’utilizzo costante di conti esteri per l’attività professionale può far presumere la residenza fiscale all’estero o la sottrazione di base imponibile. In caso di controlli, le sanzioni sono elevate; è preferibile trasparenza e corretta dichiarazione.
- Pensare che l’avviso bonario sia definitivo: molti ritengono che, una volta scaduto l’avviso bonario, non si possa più agire. In realtà la cartella può essere impugnata e si possono far valere vizi dell’avviso stesso .
- Sottovalutare le conseguenze penali: per alcuni tributi (ad esempio, omesso versamento dell’IVA o delle ritenute) esistono anche sanzioni penali (art. 10‑bis e 10‑ter D.Lgs. 74/2000). La riforma del 2024 prevede alcune cause di non punibilità ma richiede il pagamento entro la fine del processo . Ignorare l’avviso può aggravare la posizione penale.
Tabelle riepilogative
Tabella A – Termini e sanzioni degli avvisi bonari
| Fase/Norma | Termini di pagamento | Sanzione piena | Sanzione ridotta con adesione | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Liquidazione automatica (art. 36‑bis DPR 600/73) | 60 giorni (90 giorni se l’avviso è inviato all’intermediario) | 25 % (30 % prima del 1.9.2024) | 8,33 % (1/3 della sanzione) | DLgs 108/2024; DLgs 87/2024 |
| Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/73) | 60 giorni | 25 % | 16,67 % (2/3 della sanzione) | DLgs 108/2024 |
| Liquidazione IVA (art. 54‑bis DPR 633/72) | 60 giorni | 25 % | 8,33 % (1/3) | DLgs 108/2024 |
| Tassazione separata | 30 giorni | 25 % | 8,33 % (1/3) | Art. 1 L. 311/2004 |
| Avviso trasmesso all’intermediario | 90 giorni | 25 % | 8,33 % o 16,67 % | Art. 2‑bis DL 203/2005 |
| Cartella di pagamento | 60 giorni per impugnare | 25 % + interessi | Nessuna riduzione | DLgs 546/1992 |
Tabella B – Sanzioni e soglie per conti correnti esteri
| Violazione/Regime | Importo non dichiarato | Sanzione proporzionale | Eccezioni/Note | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Omessa compilazione quadro RW (conti in paesi non black‑list) | Qualsiasi importo | 3 ÷ 15 % dell’importo non dichiarato | La sanzione fissa di 258 euro si applica se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni | DL 167/1990 art. 5; L. 97/2013 |
| Omessa compilazione quadro RW (conti in paesi a fiscalità privilegiata) | Qualsiasi importo | 6 ÷ 30 % dell’importo | Presunzione di evasione (art. 12, comma 2, DL 78/2009) non retroagisce | DL 167/1990; DL 78/2009 |
| Giacenza media non superiore a 5 000 euro | Non rileva | Nessuna sanzione IVAFE; quadro RW non dovuto se saldo massimo sotto 15 000 euro | L’IVAFE di 34,20 euro si applica sopra 5 000 euro | L. n. 213/2014; istruzioni Quadro RW |
| Conti cointestati | Tutto il saldo disponibile | Ogni intestatario dichiara il 100 % | Possibile prova contraria se non vi è disponibilità di fatto | Cass. 5.3.2024 n. 5964 |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una sezione di domande frequenti che riassumono i dubbi più comuni dei contribuenti. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza personalizzata.
- Cos’è l’avviso bonario?
L’avviso bonario è una comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente a seguito di controlli automatici o formali sulle dichiarazioni fiscali. Il documento indica le somme dovute (imposta, sanzioni ridotte e interessi) e invita a regolarizzare entro un termine prefissato, evitando l’iscrizione a ruolo. - L’avviso bonario è un atto impositivo definitivo?
No. La Corte di cassazione ha affermato che l’avviso bonario è un atto meramente interlocutorio; la sua impugnazione è facoltativa e non preclude la possibilità di contestare la cartella di pagamento . L’eventuale pagamento costituisce adesione volontaria. - Quali sono i termini per pagare?
Dal 1º gennaio 2025 i termini sono di 60 giorni per i controlli automatici e formali e di 90 giorni quando l’avviso è trasmesso all’intermediario . Restano 30 giorni per i redditi a tassazione separata. - Cosa succede se pago dopo i termini?
L’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute e applica la sanzione nella misura piena (25 % o 30 % a seconda della data di violazione), oltre agli interessi. Non si può più beneficiare della riduzione a 1/3 o 2/3. - Posso rateizzare l’importo?
Sì. È possibile chiedere la rateizzazione dell’avviso bonario o della cartella. La prima rata deve essere versata entro i 60 giorni; il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dalla rateazione. - È conveniente impugnare l’avviso bonario?
Dipende. L’impugnazione è facoltativa. Secondo la Cassazione, se viene notificata la cartella, il ricorso contro l’avviso bonario perde interesse . Spesso è preferibile presentare un’istanza di autotutela o attendere la cartella per contestare la pretesa. - L’avviso può essere impugnato se mancano i presupposti?
Sì. Se l’avviso è stato notificato oltre i termini, non indica la motivazione o riporta importi errati, può essere impugnato. Tuttavia conviene valutare con un professionista se l’azione sia strategicamente utile. - Cosa devo fare se l’avviso riguarda un conto estero?
È necessario verificare se l’obbligo di dichiarazione era dovuto. I conti esteri vanno dichiarati nel quadro RW se la giacenza massima supera 15 000 euro o se l’investimento produce redditi esteri. La mancata indicazione comporta sanzioni dal 3 al 15 % (6 ÷ 30 % per paradisi fiscali). La sanzione fissa di 258 euro si applica per le dichiarazioni presentate entro 90 giorni . - Sono cointestatario di un conto estero: devo dichiarare l’intero saldo?
Sì. La Cassazione ha stabilito che ogni cointestatario deve indicare il 100 % delle somme se ha piena disponibilità del conto . Tuttavia, se si dimostra di non avere la disponibilità di fatto, è possibile evitare la sanzione . - Il conto estero è in un paese UE: la sanzione è più bassa?
La distinzione non è tra UE e non UE ma tra paesi a regime fiscale privilegiato (black‑list) e altri paesi. Per i primi la sanzione va dal 6 al 30 %, per gli altri dal 3 al 15 %. - Quali sono le soglie di esenzione per il quadro RW?
Non esistono soglie di esenzione per il monitoraggio se si detengono investimenti esteri diversi dai conti correnti. Per i conti correnti è prevista l’esenzione se la giacenza media non supera 5 000 euro e la giacenza massima non supera 15 000 euro . - Cosa succede se non dichiaro il conto per errore?
È possibile regolarizzare attraverso il ravvedimento operoso, pagando la sanzione proporzionale ridotta (fino a 1/10), gli interessi e, se dovuta, l’IVAFE. La dichiarazione integrativa entro 90 giorni è sanzionata con 258 euro . - L’avviso bonario interrompe la prescrizione?
Sì. L’avviso bonario, pur non essendo un atto impositivo definitivo, costituisce un atto interruttivo dei termini di decadenza e prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c. L’iscrizione a ruolo riprende un nuovo termine di prescrizione decennale. - Che cosa accade se nel frattempo sono stato oggetto di procedura esecutiva?
Se sono già stati eseguiti pignoramenti o ipoteche, l’adesione all’avviso bonario o al piano di rientro può sospendere l’esecuzione. È possibile chiedere la sospensione giudiziale o amministrativa. Lo Studio Monardo valuta la possibilità di intraprendere azioni cautelari (es. opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) o avviare un piano del consumatore. - È possibile compensare le somme dell’avviso con crediti d’imposta?
Di norma l’adesione all’avviso bonario richiede il pagamento integrale. Tuttavia è possibile compensare le somme dovute con crediti emergenti da dichiarazioni (es. credito IVA annuale), purché non si tratti di crediti inesistenti o non spettanti. La riforma del 2024 ha abbassato la sanzione per indebita compensazione di crediti non spettanti al 25 % . - Posso usare la procedura Civis per contestare l’avviso?
Sì. Il servizio Civis permette di inviare richieste di sgravio o correzione online. In caso di accoglimento parziale, l’ufficio invia una nuova comunicazione che fa decorrere un nuovo termine di sessanta giorni . - Se ho un conto estero con saldo inferiore a 15 000 euro devo pagare l’IVAFE?
Sì, se la giacenza media supera 5 000 euro si deve pagare l’IVAFE di 34,20 euro per ciascun conto . L’esenzione riguarda solo l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW. - È vero che l’avviso bonario può essere annullato in autotutela?
L’ufficio può annullare o modificare l’avviso in autotutela se riconosce l’errore (es. calcolo errato, doppia imposizione, inesistenza del debito). Tuttavia non esiste un diritto soggettivo all’autotutela; il contribuente deve motivare la richiesta e allegare prove. Se l’ufficio rigetta l’istanza, rimane la possibilità di impugnare la cartella. - Qual è la differenza tra avviso bonario e accertamento con adesione?
L’avviso bonario è una comunicazione con cui l’Agenzia invita a regolarizzare somme derivanti da un controllo automatizzato o formale. L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è invece un atto impositivo vero e proprio che scaturisce da un accertamento “pieno” (es. verifica, ispezione) e può essere definito con una riduzione delle sanzioni al terzo. I due strumenti operano su piani diversi ma perseguono entrambi la deflazione del contenzioso. - Cosa succede se non pago la cartella derivante dall’avviso?
La cartella è un titolo esecutivo. Se non viene pagata entro 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con pignoramenti (salari, conti, immobili), ipoteche e fermi amministrativi. È possibile chiedere una rateizzazione oppure proporre opposizione se la cartella contiene vizi. Lo Studio Monardo assiste i debitori nelle procedure esecutive, impugnando gli atti illegittimi e cercando soluzioni transattive.
Simulazioni pratiche e numeriche
1. Calcolo delle somme da pagare in caso di avviso bonario (controllo automatico)
Esempio 1: La società Alfa S.r.l. presenta la dichiarazione dei redditi 2024 (periodo d’imposta 2023). A seguito di controllo automatico, l’Agenzia rileva un versamento omesso di 10 000 euro di imposte. L’avviso bonario notificato il 10 febbraio 2025 indica:
- Imposta dovuta: 10 000 €;
- Sanzione piena (omesso versamento) del 25 %: 2 500 € ;
- Interessi legali dal giorno successivo alla scadenza al giorno del pagamento (supponiamo 2 % annuo per semplicità).
Se la società decide di aderire entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo (8,33 %), quindi: 10 000 × 8,33 % = 833 €, oltre agli interessi. Totale dovuto = 10 000 + 833 + interessi. In caso di pagamento oltre 90 giorni, si applica la sanzione piena del 25 % (2 500 €), senza riduzioni.
Esempio 2: Stesso importo ma l’avviso viene notificato all’intermediario (commercialista) il 15 marzo 2025. Il contribuente riceve l’avviso dieci giorni dopo e ha 90 giorni per pagare . La sanzione ridotta è la stessa dell’esempio 1 ma il termine è più lungo.
2. Ravvedimento operoso per omessa compilazione del quadro RW
Esempio 3: Mario detiene un conto corrente in Francia con saldo al 31 dicembre 2024 di 20 000 €, giacenza media di 6 000 € e giacenza massima di 21 000 €. Non indica il conto nel quadro RW. Nel 2026 riceve un avviso bonario. Per regolarizzare volontariamente prima della ricezione dell’avviso:
- IVAFE: 34,20 € (perché la giacenza media supera 5 000 €) ;
- Sanzione proporzionale: minimo 3 % e massimo 15 % dell’importo non dichiarato (20 000 €). Con il ravvedimento entro un anno, la sanzione può essere ridotta a 1/8 del minimo (3 %), cioè 0,375 %: 20 000 × 0,00375 = 75 €;
- Interessi: supponiamo 2 % annuo.
Totale da versare ≈ 34,20 + 75 + interessi. Se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è 258 € invece che proporzionale.
3. Avviso bonario su conti esteri cointestati
Esempio 4: Anna e Paolo sono cointestatari di un conto in Svizzera con saldo di 100 000 €. Entrambi hanno piena disponibilità. Non compilano il quadro RW. L’Agenzia li sanziona con il 15 % dell’importo (15 000 €). Anna sostiene di dover dichiarare solo il 50 %; la Cassazione n. 5964/2024 stabilisce che ciascun cointestatario deve dichiarare l’intero importo . Per difendersi, Anna deve dimostrare di non avere la disponibilità di fatto del conto (es. era delegata solo per operazioni limitate). In assenza di prova, la sanzione si applica sull’intero importo.
4. Impugnazione dell’avviso e notifica della cartella
Esempio 5: Il professionista Luca riceve un avviso bonario per IVA 2022 il 30 giugno 2025; ritiene che l’imposta non sia dovuta e impugna l’avviso. Nel frattempo l’Agenzia emette la cartella il 10 novembre 2025. Secondo la Cassazione n. 2092/2025, l’impugnazione dell’avviso non impedisce la formazione della cartella e l’interesse a decidere sul ricorso contro l’avviso cessa . Luca dovrà quindi concentrare la difesa sulla cartella, contestando anche i vizi dell’avviso (motivi derivati).
Conclusione
L’avviso bonario costituisce uno strumento essenziale per il dialogo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
Le riforme degli ultimi anni hanno ampliato i termini per la definizione (sessanta giorni, novanta con intermediario) e ridotto la sanzione per omesso versamento dal 30 % al 25 % , riconoscendo maggiore tempo e convenienza per regolarizzare la propria posizione. Nel contesto dei conti correnti esteri, il legislatore richiede una rigorosa compilazione del quadro RW, punendo l’omissione con sanzioni proporzionali ma consentendo la sanatoria mediante ravvedimento .
Le principali pronunce della Corte di cassazione – dalle ordinanze sulla facoltatività dell’impugnazione alla responsabilità sui conti cointestati e all’utilizzo della presunzione sui conti dei terzi – offrono linee guida preziose per la difesa. La sentenza 28 077/2024 conferma la legittimità delle sanzioni italiane per l’omessa dichiarazione di attività estere .
In conclusione, chi riceve un avviso bonario o possiede un conto estero deve agire prontamente: analizzare l’atto, verificare la propria posizione, valutare l’adesione o l’impugnazione e considerare gli strumenti alternativi (rateizzazione, ravvedimento, piani di rientro, procedure di composizione della crisi). In presenza di conti esteri, è fondamentale rispettare gli obblighi di monitoraggio e valutare i regimi sanzionatori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per assistere i contribuenti in tutte le fasi: dall’analisi dell’avviso alla redazione di ricorsi, dalla negoziazione con l’ufficio alle procedure di composizione della crisi.
La competenza professionale (cassazionista, gestore della crisi, esperto negoziatore) e l’esperienza maturata a livello nazionale rappresentano una garanzia per chi desidera una difesa concreta e tempestiva.
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