Introduzione
Negli ultimi anni sempre più professionisti, imprenditori e dipendenti italiani hanno scelto di vivere e lavorare in Cina. L’apertura del mercato cinese, la crescita economica e le numerose opportunità professionali hanno spinto molti nostri connazionali a trasferirsi a Pechino, Shanghai, Shenzhen o in altre metropoli del Paese di mezzo. Tuttavia, il trasferimento all’estero non mette al riparo dai controlli del fisco italiano: gli italiani residenti in Cina devono conoscere le regole sulla residenza fiscale, sui redditi prodotti all’estero e sulla gestione delle imposte per evitare contestazioni per accertamento fiscale, contestazioni di residenza fittizia e pesanti sanzioni.
L’Italia, come la maggior parte dei Paesi dell’OCSE, applica il principio della world‑wide taxation: i soggetti considerati fiscalmente residenti sono tassati su tutti i redditi, ovunque prodotti. Per questo motivo l’iscrizione all’AIRE e il trasferimento fisico all’estero non sono di per sé sufficienti per sottrarsi alla tassazione italiana: l’Agenzia delle Entrate analizza il domicilio, la residenza e il centro degli interessi vitali. Anche i lavoratori distaccati da società italiane e gli expat che percepiscono stipendi o dividendi da fonti italiane sono soggetti a regole peculiari e spesso rischiano la doppia imposizione.
Negli ultimi due anni il legislatore e la giurisprudenza sono intervenuti più volte in materia: il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto l’art. 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) introducendo una definizione di domicilio basata sul luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari; la legge di ratifica del nuovo Accordo per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Cina (legge 182/2024) ha aggiornato il trattamento dei redditi da lavoro e da pensione; la riforma della riscossione del 2024 e del 2025 ha modificato i termini dell’accertamento con adesione e aperto nuove possibilità di definizione agevolata dei debiti. La Corte di cassazione, con numerose pronunce tra il 2024 e il 2025, ha affermato principi importanti sulla prova della residenza all’estero, sul ruolo del centro degli interessi vitali e sulle notifiche agli italiani iscritti all’AIRE.
Di fronte a questo scenario complesso è fondamentale agire con tempestività e affidarsi a professionisti specializzati. L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, opera su tutto il territorio nazionale nelle aree del diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo assiste contribuenti e imprese in tutte le fasi di accertamenti e contenziosi fiscali, in Italia e all’estero: analisi dell’atto, predisposizione di memorie difensive, ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, sospensione dei pagamenti e trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro, ricorsi per cassazione e procedure stragiudiziali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il principio di residenza fiscale e la riforma del 2023–2024
Il primo aspetto da comprendere è chi viene considerato fiscalmente residente in Italia. L’art. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (in vigore dal 1º gennaio 2024), stabilisce che si considerano residenti ai fini delle imposte sui redditi le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (contando anche le frazioni di giorno) hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio oppure sono fisicamente presenti. Il nuovo comma 2 definisce il domicilio come «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona» e prevede una presunzione relativa di residenza per le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente .
Prima della riforma la nozione di domicilio era ricavata dal codice civile (art. 43 c.c.) e la giurisprudenza della Cassazione l’aveva identificata nel centro degli affari e degli interessi vitali. La stessa Cassazione, nella sentenza 19843/2024, ha precisato che per le fattispecie antecedenti al 1º gennaio 2024 il concetto di domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui si gestiscono abitualmente detti interessi e non alle relazioni affettive e familiari . Con la riforma del 2023 invece assume rilievo la dimensione personale e familiare.
Per i cittadini iscritti all’AIRE che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata (la cosiddetta “black list”), l’art. 2, comma 2‑bis, prevede una presunzione relativa di residenza nel territorio dello Stato che il contribuente può superare dimostrando di non avere domicilio o residenza in Italia .
Importanza della riforma 2023–2024 per gli italiani in Cina
Sebbene la Cina non rientri tra gli Stati a fiscalità privilegiata, la nuova definizione di domicilio evidenzia che non basta cancellarsi dall’anagrafe per evitare di essere considerati residenti. L’Agenzia delle Entrate valuterà dove sono mantenuti i legami familiari, gli interessi economici e sociali e dove la persona trascorre la maggior parte del tempo. Chi vive stabilmente in Cina deve poter dimostrare di aver trasferito lì il centro delle relazioni personali e familiari (ad esempio, coniuge e figli conviventi in Cina, iscrizione alle autorità locali, contratti di locazione, bollette, iscrizione scolastica dei figli, ecc.).
1.2 World‑wide taxation e categorie di reddito
Il principio della world‑wide taxation implica che gli italiani residenti (secondo i criteri sopra indicati) sono tenuti a dichiarare e pagare le imposte su tutti i redditi prodotti nel mondo, salvo applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. L’art. 23 TUIR elenca i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti: redditi da immobili situati in Italia, interessi e proventi assimilati, stipendi per lavoro svolto in Italia, redditi d’impresa con stabile organizzazione, compensi di artisti e sportivi per prestazioni svolte nel territorio dello Stato e altri . Questo articolo opera in senso speculare: un italiano residente in Cina potrebbe comunque essere soggetto a imposizione italiana sui redditi prodotti in Italia (ad esempio affitti di immobili a Pisa o dividendi da società italiane).
I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero sono disciplinati dall’art. 51 TUIR. Il comma 8‑bis stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, l’imponibile degli stipendi di lavoratori italiani in servizio all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi è determinato sulla base delle “retribuzioni convenzionali” fissate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro . Si tratta di valori forfettari che prescindono dallo stipendio effettivamente percepito, utilizzati per evitare che redditi molto alti generino imposizioni sproporzionate; tuttavia questi importi non hanno rilievo ai fini della determinazione della residenza e non sostituiscono le regole della convenzione contro le doppie imposizioni.
Quando un contribuente residente in Italia percepisce redditi esteri, può evitare la doppia imposizione ricorrendo al credito d’imposta di cui all’art. 165 TUIR. Tale norma prevede che l’imposta pagata all’estero possa essere dedotta dall’imposta lorda italiana fino a concorrenza della parte d’imposta relativa al reddito estero ; la deduzione deve essere calcolata separatamente per ogni singolo Stato e richiede che il contribuente dimostri di aver effettivamente versato le imposte all’estero.
L’art. 23 TUIR e l’art. 165 si applicano anche agli italiani residenti in Cina: se producono redditi in Italia pagano l’IRPEF come non residenti; se producono redditi in Cina ma sono considerati residenti in Italia, devono dichiararli e possono detrarre le imposte cinesi tramite il credito d’imposta.
1.3 Convenzione tra Italia e Cina per evitare la doppia imposizione
Per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte, l’Italia e la Cina hanno stipulato un nuovo Accordo per eliminare le doppie imposizioni firmato il 23 marzo 2019 e ratificato con la legge 18 novembre 2024 n. 182, il cui testo è entrato in vigore nel 2025. L’Accordo sostituisce quello del 1986 e si basa sul modello OCSE. Tra le principali previsioni:
- L’Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate da ciascuno Stato. Per l’Italia sono comprese l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP, mentre per la Cina rientrano l’imposta sul reddito delle persone fisiche e quella delle imprese .
- L’art. 15 disciplina i redditi di lavoro dipendente: questi sono imponibili nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che il lavoro sia svolto nell’altro Stato contraente; in tal caso i redditi sono imponibili nello Stato in cui l’attività è prestata. Tuttavia, se il lavoratore soggiorna per meno di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, se il datore di lavoro non è residente nell’altro Stato e se l’onere degli stipendi non ricade su una stabile organizzazione dell’impresa nell’altro Stato, la tassazione spetta comunque allo Stato di residenza. Il dossier parlamentare riassume la regola affermando che le remunerazioni per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato di residenza salvo il caso in cui il lavoro sia svolto nell’altro Stato per un periodo superiore a 183 giorni .
- L’art. 16 prevede che i compensi degli amministratori siano imponibili nello Stato di residenza della società .
- L’art. 17 stabilisce che i redditi di artisti e sportivi per attività svolta nell’altro Stato siano imponibili nel luogo in cui l’attività viene esercitata .
- L’art. 18 prevede che le pensioni siano imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, ad eccezione delle pensioni corrisposte da un sistema previdenziale pubblico, che restano imponibili nello Stato pagatore .
- L’art. 19 riserva allo Stato che corrisponde la remunerazione la tassazione degli emolumenti versati a pubblici dipendenti .
- Gli articoli 20 e 21 disciplinano i redditi di studenti e ricercatori: le somme ricevute per mantenimento e istruzione sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario a condizione che non provengano da fonti nello Stato ospitante; i compensi per attività di ricerca sono esenti per tre anni nello Stato dove l’attività si svolge .
- L’art. 22 prevede che le tipologie residuali di reddito non espressamente disciplinate siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza .
L’Accordo reca inoltre un Protocollo che detta le regole per l’eliminazione delle doppie imposizioni. In sintesi, l’Italia riconosce al contribuente residente il credito d’imposta per le imposte pagate in Cina e, viceversa, la Cina consente la detrazione delle imposte italiane nel limite dell’imposta cinese dovuta .
1.4 Diritti del contribuente sottoposto a verifica fiscale
Il “Statuto dei diritti del contribuente” (legge 212/2000) è una fonte fondamentale per chi subisce un controllo fiscale. L’art. 12 stabilisce che gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’attività commerciale, industriale, agricola, artistica o professionale devono essere effettuati sulla base di effettive esigenze di indagine, svolgersi durante l’orario ordinario e arrecare la minore turbativa possibile . Quando inizia una verifica il contribuente deve essere informato dei motivi e dell’oggetto dell’accertamento, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato e dei diritti e doveri connessi . L’esame dei documenti può avvenire presso l’ufficio dei verificatori o dello stesso professionista , e le osservazioni del contribuente devono essere riportate nel verbale . La permanenza degli ispettori presso la sede non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta in casi complessi .
Queste garanzie valgono anche per le verifiche a soggetti residenti all’estero che mantengono attività in Italia (ad esempio, società di consulenza o studi professionali). Per chi vive in Cina e riceve un’ispezione in Italia è importante far valere il diritto di ricevere una tempestiva motivazione, di limitare la durata degli accessi e di far assistere da consulenti fiscali esperti.
1.5 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Il D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, recentemente modificato dal D.Lgs. 13/2024 e dal D.Lgs. 81/2025, disciplina l’accertamento con adesione. Si tratta di una procedura deflativa del contenzioso che consente al contribuente di definire in via bonaria le pretese fiscali prima di impugnare l’atto. L’art. 6 dispone che il contribuente sottoposto a accessi, ispezioni o verifiche ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 può chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione di una proposta di accertamento . Il contribuente al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica può presentare l’istanza prima di impugnare l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, indicando il proprio recapito . Se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio preventivo, l’istanza va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto .
La presentazione dell’istanza sospende per novanta giorni il termine per impugnare e dà luogo a un incontro in cui l’Agenzia delle Entrate può formulare una proposta transattiva. Se la proposta viene accettata, l’avviso perde efficacia e il contribuente paga il tributo concordato con riduzione a un terzo delle sanzioni. La procedura consente di chiudere anticipatamente il contenzioso, di evitare costi e rischi del giudizio e di rateizzare l’imposta. Le modifiche del 2024–2025 hanno ampliato le situazioni in cui è possibile attivare l’adesione (introducendo i commi 2‑bis, 2‑ter e 2‑quater), ridotto alcuni termini e previsto un maggiore ricorso al contraddittorio preventivo, affinché le contestazioni fiscali siano fondate su un dialogo con il contribuente.
1.6 Definizione agevolata (rottamazione-quater)
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la “rottamazione‑quater”, una misura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. L’art. 1, commi 231‑252, consente ai contribuenti di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese esecutive, senza interessi, sanzioni né aggio . Le adesioni dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023, ma successive proroghe e riaperture (decreto “milleproroghe” e D.L. 84/2025) hanno riammesso chi non aveva pagato le prime rate.
Questa definizione può risultare utile agli italiani residenti in Cina che hanno arretrati fiscali in Italia (cartelle esattoriali, multe, contributi). Pur non essendo una difesa nel merito dell’accertamento, permette di ridurre l’esposizione debitoria e di evitare ulteriori sanzioni. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate; la decadenza scatta solo in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. È opportuno valutare con un professionista se la rottamazione conviene rispetto ad altre opzioni (es. accertamento con adesione o ricorso), tenendo conto delle risorse economiche e del rischio di perdere i benefici in caso di decadenza.
1.7 Altre procedure deflative: ravvedimento operoso, saldo e stralcio, sovraindebitamento e negoziazione assistita
Oltre all’adesione e alla rottamazione, il sistema offre altri strumenti per ridurre debiti e sanzioni:
- Ravvedimento operoso: disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e modificato da numerosi interventi, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie (ad esempio, omessa o infedele dichiarazione dei redditi) prima dell’accertamento, pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta proporzionale al ritardo. Il ravvedimento estingue le violazioni ed evita l’adozione di atti impositivi.
- Saldo e stralcio: misura introdotta dal D.L. 119/2018 e riproposta nel 2025 (cosiddetto “saldo e stralcio 2025”) per i contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE basso. Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando una percentuale del dovuto, variabile in base alla situazione economica, e prevede l’annullamento del residuo. È pensata per soggetti sovraindebitati e si affianca alla rottamazione-quater .
- Procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): riguardano persone fisiche, professionisti e piccoli imprenditori che non possono accedere al fallimento. Prevedono l’omologazione di un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio, con possibile esdebitazione finale. L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella trattativa con i creditori.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021, consente a imprenditori in crisi di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Commissione regionale. Il professionista valuta la situazione aziendale e propone soluzioni per evitare il fallimento.
Questi strumenti possono essere combinati con l’adesione o con la rottamazione per costruire un percorso di rientro sostenibile.
1.8 Cassazione e giurisprudenza recente
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha pronunciato diverse sentenze in materia di residenza all’estero, credito d’imposta e notifiche agli iscritti all’AIRE. Alcune sono particolarmente rilevanti per gli italiani residenti in Cina:
- Cass. 19843/2024: riguardava un contribuente residente a Monaco. La Corte ha chiarito che, per le annualità anteriori al 2024, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, dando prevalenza agli interessi economici, mentre le relazioni familiari hanno valore solo se confermano altri criteri . La sentenza ha ricordato che la presunzione di residenza per chi risiede in uno Stato a fiscalità privilegiata può essere vinta con prova contraria, ma resta l’onere del contribuente di dimostrare l’effettivo trasferimento .
- Cass. 22217/2025 (ordinanza): riguardava un dipendente di banca distaccato in Francia. Applicando l’art. 15 della convenzione con la Francia (simile a quello con la Cina), la Corte ha affermato che il reddito da lavoro dipendente è imponibile nello Stato in cui il lavoro è svolto se il contribuente vi soggiorna più di 183 giorni e la retribuzione è a carico di un soggetto ivi stabilito. La Corte ha evidenziato che il parametro decisivo è il centro degli interessi vitali, non la semplice iscrizione all’AIRE. Ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso delle ritenute operate in Italia .
- Cass. 22838/2025: ha affrontato la questione della notifica degli avvisi di accertamento agli italiani iscritti all’AIRE. La Corte ha stabilito che la notifica a mezzo posta presso l’indirizzo estero indicato nell’AIRE è valida anche se il destinatario non ritira l’atto; non è necessario incaricare un agente diplomatico o consolare . Questa pronuncia impone agli italiani residenti all’estero di mantenere aggiornato l’indirizzo AIRE e di vigilare sulle spedizioni provenienti dall’Italia.
- Cass. 10642/2025 (richiamata da vari commentatori): ha stabilito che l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione italiana non fa decadere il diritto al credito d’imposta ex art. 165 TUIR: l’Amministrazione finanziaria deve comunque riconoscerlo se il contribuente dimostra di aver pagato le imposte all’estero. Questo principio è cruciale per i lavoratori italiani in Cina che talvolta non dichiarano i redditi cinesi nel quadro RW: potranno comunque far valere il credito in sede di accertamento.
- Cass. 16931/2025: si è occupata di un lavoratore distaccato nel Regno Unito e ha affermato che il certificato di residenza estero non è sufficiente per vincere la presunzione di residenza in Italia se i legami familiari ed economici restano nel territorio italiano. La Corte ha ribadito che la prova contraria deve essere concreta e documentale (contratti di lavoro esteri, iscrizione all’anagrafe locale, pagamento di imposte estere, prove di permanenza fisica).
Queste sentenze sottolineano l’importanza di conservare tracce documentali e di valutare attentamente la propria posizione fiscale. Il contribuente che vive in Cina deve saper dimostrare l’effettivo trasferimento del proprio centro di vita e, se necessario, contestare l’accertamento davanti alla giustizia tributaria con l’assistenza di un professionista.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate mentre si vive all’estero può generare smarrimento e timore. Di seguito una guida operativa sulle fasi del procedimento e sulle possibilità di difesa. Le tempistiche sono quelle in vigore a dicembre 2025 e possono subire variazioni con normative future.
2.1 Notifica dell’atto
L’accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dal D.P.R. 600/1973 (in generale 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo per gli omessi dichiaranti). Per i soggetti iscritti all’AIRE la notifica avviene tramite posta raccomandata all’indirizzo estero indicato. La Cassazione ha confermato che tale notifica è valida anche se l’atto non viene ritirato ; pertanto è essenziale verificare regolarmente la corrispondenza e mantenere aggiornate le informazioni anagrafiche.
In alcuni casi l’Agenzia effettua un “invito al contraddittorio” prima di notificare l’avviso, soprattutto quando l’accertamento si basa su elementi induttivi. L’invito contiene l’esposizione dei fatti contestati e consente al contribuente di fornire chiarimenti entro 60 giorni. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per molti atti a partire dal 2020 e, dal 2024, il D.Lgs. 13/2024 lo ha esteso alla maggior parte delle imposte.
2.2 Ricezione del processo verbale di constatazione (PVC)
Se l’accertamento deriva da una verifica presso l’abitazione o l’azienda, gli operatori redigono un processo verbale di constatazione. Il contribuente ha 60 giorni per inviare osservazioni e richieste scritte che devono essere valutate dall’Ufficio prima di emettere l’avviso. Ricordiamo che il verbale deve riportare tutte le osservazioni del contribuente e del professionista che lo assiste . Non rispondere al PVC comporta la perdita di un’occasione per chiarire le proprie ragioni e può essere interpretato come ammissione degli addebiti.
2.3 Controllo dei termini e diritto di difesa
Dopo la notifica dell’avviso si apre un termine di 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. È anche possibile attivare l’accertamento con adesione entro lo stesso termine (o entro 30 giorni se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio preventivo) . La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare ; in questo periodo l’Ufficio deve convocare il contribuente e formulare una proposta.
È fondamentale rispettare queste scadenze: decorso il termine senza ricorso o adesione, l’avviso diventa definitivo e l’imposta è iscritta a ruolo. Anche se vivi in Cina, i termini decorrono dalla data di notifica presso l’indirizzo AIRE: la mancata conoscenza dell’atto non costituisce causa di nullità.
2.4 Attivazione dell’accertamento con adesione
Se scegli la via dell’adesione, prepara un’istanza motivata indicando il tuo recapito (anche telefonico o e‑mail) e allega la documentazione utile: contratto di lavoro in Cina, certificato di residenza rilasciato dalle autorità cinesi, ricevute di imposte pagate in Cina, estratti conto bancari, biglietti aerei che dimostrano le permanenze, certificati di iscrizione scolastica dei figli, contratti di affitto o di proprietà in Cina. La documentazione deve dimostrare che il centro degli interessi vitali è effettivamente in Cina e che la tassazione italiana sarebbe in contrasto con la convenzione internazionale e con il TUIR.
Durante l’incontro l’Ufficio può proporre di riliquidare l’imposta, di riconoscere il credito d’imposta per le tasse pagate in Cina, di ridurre le sanzioni o di chiudere le annualità contestate. Se le parti raggiungono un accordo, occorre versare il tributo e le sanzioni ridotte entro 20 giorni; è possibile rateizzare secondo le regole vigenti. In caso di mancato accordo, riprende il termine per proporre ricorso (residuo dei 60 giorni).
2.5 Proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Il ricorso va depositato (oggi telematicamente) presso la Corte di giustizia tributaria competente entro 60 giorni (termine sospeso se c’è stata adesione o invito al contraddittorio). È essenziale indicare tutti i motivi di impugnazione: contestazione della residenza, applicazione della convenzione con la Cina, richiesta di riconoscimento del credito d’imposta, violazione dello Statuto del contribuente o dei termini di decadenza, motivazione insufficiente, ecc. L’assistenza di un avvocato tributarista è obbligatoria per importi superiori a 3.000 euro e consigliata in ogni caso.
La fase contenziosa può proseguire con appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e con ricorso per cassazione. Tuttavia nella maggioranza dei casi è preferibile chiudere la vertenza in adesione o con una definizione agevolata per ridurre tempi e costi.
2.6 Riscossione e misure cautelari
Se il contribuente non paga spontaneamente, l’imposta è iscritta a ruolo e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare azioni cautelari (fermo amministrativo sui veicoli, ipoteca sugli immobili, pignoramento dei conti correnti o del quinto dello stipendio). Per chi si trova all’estero è più difficile agire ma l’Agente può comunque iscrivere ipoteche su beni in Italia o notificare l’atto presso l’AIRE. La definizione agevolata sospende la riscossione fino al pagamento delle rate. Un avvocato può proporre opposizione agli atti esecutivi per irregolarità formali o eccesso di potere.
3. Difese e strategie legali per il contribuente residente in Cina
La difesa contro un accertamento fiscale per presunta residenza in Italia richiede un approccio multidisciplinare che combina normativa interna, convenzioni internazionali e giurisprudenza. Di seguito le principali linee difensive e i consigli pratici per dimostrare l’effettiva residenza in Cina e proteggersi da sanzioni e doppie imposizioni.
3.1 Dimostrare l’effettivo trasferimento del centro di vita
Il fulcro della difesa è provare che domicilio, residenza e presenza sono situati in Cina per la maggior parte del periodo d’imposta. L’onere della prova grava sul contribuente, soprattutto se è iscritto all’AIRE o se proviene da uno Stato a fiscalità privilegiata . Per vincere la presunzione o per dimostrare il non assoggettamento all’IRPEF è indispensabile raccogliere documentazione completa:
- Certificato di residenza e permesso di soggiorno in Cina: rilasciato dalle autorità cinesi, attesta l’indirizzo e la durata della permanenza. Deve essere tradotto e legalizzato.
- Contratto di lavoro o di distacco: indicare la sede di lavoro, la durata dell’incarico e il datore di lavoro (società cinese o filiale locale). Se lavorate per un gruppo italiano, occorre dimostrare che i costi salariali ricadono sulla sede cinese e non sulla casa madre italiana, per soddisfare le condizioni dell’art. 15 dell’Accordo (datore di lavoro residente nell’altro Stato, assenza di stabile organizzazione in Italia). Se i costi restano a carico della società italiana, l’Agenzia potrebbe considerare imponibile il reddito in Italia.
- Documentazione fiscale cinese: dichiarazioni dei redditi presentate in Cina (Individual Income Tax), certificati di pagamento delle imposte e buste paga con trattenute. Questi documenti sono utili per far valere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR e per dimostrare la permanenza lavorativa.
- Prova della permanenza fisica: biglietti aerei, timbri di ingresso/uscita, registrazioni alberghiere e documenti di soggiorno. La permanenza per più di 183 giorni all’anno è determinante per l’applicazione dell’art. 15 della convenzione .
- Contratti di locazione o proprietà di immobili in Cina: attestano la sistemazione abitativa e la volontà di stabilirsi nel Paese. In alternativa, un contratto di residenza presso un campus aziendale.
- Iscrizione dei figli a scuola: dimostra la centralità della vita familiare in Cina. Occorre produrre documenti di iscrizione, pagamenti di rette scolastiche, attività extrascolastiche.
- Conti bancari e carte di credito: estratti conto di banche cinesi, pagamenti di utenze e spese domestiche. È utile chiudere i conti correnti in Italia non più utilizzati o giustificarne l’utilizzo (ad esempio per pagare il mutuo di un immobile locato).
- Assicurazioni sanitarie e previdenziali: la sottoscrizione di polizze sanitarie o fondi pensione locali dimostra l’intenzione di radicare la propria vita in Cina.
- Iscrizione all’AIRE: anche se non è più sufficiente da sola per dimostrare la residenza, resta un elemento importante. Deve essere tempestiva e aggiornata.
La raccolta di questi documenti deve essere coordinata e presentata in modo organico, possibilmente con traduzione giurata. Lo Studio Monardo fornisce supporto nella predisposizione del fascicolo, nella traduzione dei documenti cinesi e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.2 Invocare l’Accordo Italia–Cina e i principi OCSE
L’Accordo per evitare le doppie imposizioni deve essere invocato ogni volta che un reddito è tassato in entrambi i Paesi. Per il lavoro dipendente, come visto, la tassazione spetta allo Stato di esercizio dell’attività se il soggiorno supera 183 giorni e se il datore di lavoro non appartiene allo Stato di residenza . Pertanto un ingegnere italiano assunto da un’azienda cinese a Shanghai che soggiorna in Cina per più di 183 giorni non può essere tassato in Italia sugli stipendi percepiti; se l’Agenzia effettua un accertamento, occorre contestare la violazione dell’art. 15 e chiedere l’annullamento della ripresa. Anche le pensioni e le remunerazioni pubbliche rientrano in regole specifiche: le pensioni previdenziali sono tassate nello Stato di residenza e quelle pubbliche nello Stato erogante .
L’Accordo Italia–Cina si ispira al Modello OCSE e prevede clausole antielusive (norma anti‑abuso) che impediscono ai contribuenti di utilizzare artificiosamente la convenzione per ottenere riduzioni non dovute. Per esempio non è possibile trasferire temporaneamente la residenza in Cina solo per il periodo di distacco e mantenere tutti i legami in Italia; l’Agenzia potrebbe contestare l’abuso del diritto e tassare i redditi in Italia. La corretta interpretazione dell’Accordo e la prova dell’effettiva residenza sono quindi decisive.
3.3 Richiedere il credito d’imposta per le tasse pagate in Cina
Anche quando un lavoratore è considerato residente in Italia e pertanto soggetto a tassazione mondiale, le imposte pagate in Cina devono essere riconosciute come credito. L’art. 165 TUIR dispone che le imposte pagate all’estero sono detraibili dall’IRPEF italiana entro il limite dell’imposta italiana relativa allo stesso reddito e che la deduzione deve essere calcolata per ciascun Paese . La Cass. 10642/2025 ha sancito che il diritto al credito d’imposta non viene meno se il contribuente ha omesso di indicare il reddito estero nella dichiarazione: è sufficiente dimostrare di aver versato le imposte all’estero. Pertanto anche chi non ha compilato il quadro RW o non ha dichiarato integralmente i redditi cinesi può richiedere il credito in sede di accertamento.
Per far valere il credito occorre:
- Conservare la documentazione fiscale cinese (buste paga, dichiarazioni, certificati di imposta trattenuta) e tradurla.
- Calcolare correttamente la quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero. Ciò implica determinare la base imponibile e applicare l’aliquota progressiva italiana. Il credito è limitato a tale importo; se le imposte cinesi sono maggiori, l’eccedenza non può essere rimborsata.
- Presentare la richiesta in adesione o nel ricorso. Se l’accertamento si è chiuso con atto definitivo, si può comunque presentare istanza di rimborso entro i termini prescrizionali.
3.4 Contestare la validità della notifica e i vizi formali
Se l’avviso è stato notificato in modo irregolare (ad esempio, inviato a un indirizzo sbagliato o a un domicilio italiano non valido) si può eccepire la nullità dell’atto e ottenerne l’annullamento. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, la notifica presso l’indirizzo AIRE è valida anche se il plico non viene ritirato . Eventuali vizi nella motivazione (mancata indicazione dei fatti contestati, difetto di prova, mancanza di contraddittorio preventivo) possono essere fatti valere. È importante analizzare attentamente l’atto con un professionista.
3.5 Attivare strumenti deflativi: adesione, rottamazione e ravvedimento
A seconda dello stadio del procedimento e della situazione economica, potrebbe essere conveniente chiudere la vertenza in modo agevolato:
- Accertamento con adesione: consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare l’importo. È particolarmente utile quando il contribuente riconosce in parte la pretesa o desidera evitare i costi del contenzioso. Le recenti modifiche hanno ridotto i termini e previsto la sospensione di 90 giorni .
- Rottamazione‑quater: per debiti già iscritti a ruolo è possibile estinguere il carico versando solo il capitale e le spese esecutive . La misura non incide sul merito dell’accertamento ma riduce notevolmente l’importo da pagare e sospende le procedure esecutive.
- Ravvedimento operoso: se l’atto non è stato ancora notificato e il contribuente si accorge di aver omesso dichiarazioni (ad esempio, non ha indicato nel quadro RW investimenti cinesi superiori a 20.000 euro), può presentare una dichiarazione integrativa e pagare le imposte con sanzioni ridotte. Ciò evita l’accertamento e, se fatto prima dell’inizio delle verifiche, annulla anche la responsabilità penale per dichiarazione infedele.
3.6 Utilizzare le procedure di sovraindebitamento e gli accordi di ristrutturazione
Chi si trova in grave difficoltà economica può accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (ora trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). È possibile:
- presentare un piano del consumatore, che consente al giudice di omologare un progetto di pagamento parziale dei debiti fiscali e di cancellare il residuo;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate un accordo di ristrutturazione;
- accedere alla liquidazione del patrimonio e ottenere la esdebitazione (liberazione dai debiti) dopo aver messo a disposizione i beni.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può guidare il contribuente nella scelta dello strumento più adeguato.
4. Strumenti alternativi per risolvere il debito
Oltre alla contestazione nel merito e all’accertamento con adesione, esistono strumenti che possono ridurre o annullare i debiti fiscali. Di seguito una panoramica.
4.1 Rottamazione‑quater e riaperture 2024–2025
Come visto, la Legge 197/2022 ha istituito la rottamazione‑quater per i debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Il pagamento può avvenire:
- In un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine originario) o entro i termini prorogati dalle successive riaperture (2024 e 2025).
- In rate: massimo 18 rate, da pagare in cinque anni, con interessi al tasso del 2 % annuo. Le prime due rate hanno scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le successive trimestralmente.
La rottamazione annulla sanzioni e interessi di mora; l’omesso pagamento di due rate comporta la perdita del beneficio e il debito ritorna comprensivo di interessi e sanzioni. Le riaperture previste dal D.L. 84/2025 permettono di rientrare nella sanatoria anche se si è decaduti per mancato pagamento di una rata.
4.2 Saldo e stralcio 2025
Il saldo e stralcio è rivolto a contribuenti con gravi difficoltà economiche (ISEE basso). Consente di estinguere le cartelle pagando solo una percentuale del dovuto, determinata in base all’ISEE e alla tipologia di debito (tributi, contributi, interessi). Ad esempio, con un ISEE fino a 8.500 euro si può pagare il 6 % delle somme dovute; con ISEE tra 8.500 e 12.500 euro il 10 %; con ISEE tra 12.500 e 20.000 euro il 15 %. È necessario presentare domanda entro le scadenze fissate dalla legge e allegare la certificazione ISEE. Il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza.
4.3 Rateizzazione e sospensione della riscossione
Se il debito viene iscritto a ruolo, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la rateizzazione (piano ordinario fino a 72 rate, piano straordinario fino a 120 rate). La richiesta comporta la sospensione delle azioni esecutive purché si rispettino i pagamenti. È comunque preferibile contestare l’atto se si ritiene infondato.
4.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
Le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i debiti fiscali in un piano di rientro omologato dal tribunale. Nel piano del consumatore l’adesione dell’Agenzia non è necessaria e il giudice può imporre il pagamento parziale; nell’accordo di ristrutturazione invece occorre l’approvazione dell’Amministrazione finanziaria. Queste soluzioni sono utili per chi, rientrato in Italia dalla Cina o rimasto in difficoltà economica, non riesce a pagare il debito e desidera chiuderlo definitivamente.
5. Errori comuni e consigli pratici
Gli italiani residenti in Cina spesso commettono errori che possono costare caro. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Iscrizione all’AIRE tardiva o assente: l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero non è una mera formalità; è obbligatoria entro 90 giorni dal trasferimento. La mancata iscrizione può essere interpretata come volontà di mantenere la residenza in Italia. Anche se non basta da sola, è un presupposto importante.
- Mantenere legami economici e familiari predominanti in Italia: possedere immobili, conti correnti, partecipazioni societarie o lasciare la famiglia in Italia sono indizi che possono far presumere la residenza. Non è necessario rinunciare a tutto, ma bisogna dimostrare che il centro di vita si è spostato. Ad esempio, se hai una casa a Pontasserchio, affittala con contratto registrato e prova che è abitata da terzi.
- Non presentare la dichiarazione dei redditi italiana: molti expat credono di non dover presentare alcuna dichiarazione; al contrario, gli italiani all’estero devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi prodotti nel territorio (ad esempio affitti o redditi di società). Omettere la dichiarazione espone a sanzioni e all’accertamento induttivo.
- Non indicare gli investimenti esteri nel quadro RW: chi detiene conti correnti, azioni o immobili all’estero deve indicare tali attività nella dichiarazione (quadro RW) e pagare l’IVAFE/IVIE. La mancata indicazione può portare a sanzioni elevate e al raddoppio dei termini di accertamento. Le imposte cinesi pagate su questi redditi possono essere detratte, ma occorre dichiararle.
- Ignorare le comunicazioni dall’Italia: come chiarito dalla Cassazione, la notifica a mezzo posta presso l’indirizzo AIRE è valida . È quindi essenziale verificare la posta o nominare un domiciliatario in Italia che ritiri la corrispondenza.
- Affidarsi a informazioni non ufficiali o a consulenti non specializzati: la materia fiscale internazionale richiede competenze specifiche. È pericoloso seguire suggerimenti trovati su forum o blog senza consultare professionisti.
Consigli pratici
- Documenta ogni movimento: conserva i biglietti aerei, i timbri di ingresso, i contratti e tutte le prove documentali.
- Mantieni la contabilità in ordine: registra le entrate e le uscite su conti cinesi e italiani; fai tradurre i documenti.
- Utilizza il credito d’imposta: verifica con un commercialista italiano il modo corretto di applicare l’art. 165 TUIR.
- Valuta la convenzione: studia le clausole dell’Accordo Italia–Cina e verifica se ricorrono le condizioni per l’esenzione.
- Ricorri tempestivamente: non aspettare la scadenza; consulta un avvocato appena ricevi il PVC o l’avviso.
- Non firmare proposte senza capire: durante l’adesione leggiti attentamente la proposta dell’Ufficio; un professionista può negoziare condizioni migliori.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Criteri di residenza fiscale (art. 2 TUIR)
| Criterio | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Residenza anagrafica | La persona risulta iscritta per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente. È una presunzione relativa superabile con prova contraria. | Art. 2 comma 2 TUIR come modificato dal D.Lgs. 209/2023 |
| Domicilio | Luogo dove si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari. Prima della riforma, coincideva con il centro degli affari e degli interessi vitali . | Art. 2 comma 2 TUIR ; Cass. 19843/2024 |
| Residenza (codice civile) | Luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.); la presenza stabile è elemento probatorio. | Art. 43 c.c. |
| Presenza fisica | Presenza nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, anche se non iscritti in anagrafe. Introdotto dal D.Lgs. 209/2023. | Art. 2 comma 2 TUIR |
| Presunzione per Stati a fiscalità privilegiata | I cittadini che cancellano l’anagrafe e si trasferiscono in Stati della “black list” sono considerati residenti salvo prova contraria . | Art. 2 comma 2‑bis TUIR |
6.2 Principali articoli del TUIR per redditi esteri
| Norma | Contenuto chiave |
|---|---|
| Art. 23 TUIR | Elenca i redditi considerati prodotti in Italia da non residenti: immobili, interessi, stipendi per lavoro svolto nel territorio, redditi d’impresa tramite stabile organizzazione, remunerazioni ad artisti e sportivi, ecc. |
| Art. 51 comma 8‑bis TUIR | Per i lavoratori italiani all’estero in servizio per più di 183 giorni, il reddito imponibile è determinato secondo le retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal Ministero del Lavoro . |
| Art. 165 TUIR | Consente di detrarre dalle imposte italiane quelle pagate all’estero, calcolando la detrazione separatamente per ciascuno Stato . |
6.3 Articoli principali dell’Accordo Italia–Cina
| Articolo | Oggetto | Sintesi |
|---|---|---|
| Art. 15 | Lavoro dipendente | I redditi sono tassati nello Stato dove l’attività è esercitata; rimangono al Paese di residenza se il soggiorno nell’altro Stato non supera 183 giorni e se il datore di lavoro non è residente nell’altro Stato . |
| Art. 16 | Compensi degli amministratori | Tassazione nello Stato di residenza della società . |
| Art. 17 | Artisti e sportivi | Tassazione nello Stato dove si svolge l’attività . |
| Art. 18 | Pensioni | Imponibili nello Stato di residenza, salvo pensioni pubbliche tassate nello Stato erogante . |
| Art. 19 | Funzioni pubbliche | Remunerazioni corrisposte da uno Stato contraente per servizi resi al Governo sono imponibili solo in tale Stato . |
| Art. 20 e 21 | Studenti e ricercatori | Somme per studi e ricerca sono esenti o imponibili in base a condizioni di permanenza . |
| Art. 22 | Altri redditi | Tutti gli altri redditi non disciplinati sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza . |
6.4 Scadenze procedurali
| Fase | Termine | Riferimenti |
|---|---|---|
| Notifica dell’avviso di accertamento | Entro 31 dicembre del quinto o settimo anno successivo al periodo d’imposta | D.P.R. 600/1973 |
| Presentazione ricorso | 60 giorni dalla notifica (termine sospeso con adesione) | D.Lgs. 546/1992 |
| Istanza di accertamento con adesione | Entro il termine per proporre ricorso o 30 giorni dallo schema d’atto | |
| Convocazione dall’Ufficio | Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza | |
| Sospensione dei termini | 90 giorni dalla presentazione dell’istanza | |
| Pagamento per adesione | 20 giorni dalla sottoscrizione; rateizzazione secondo normativa |
6.5 Sanzioni e benefici per le diverse procedure
| Procedura | Benefici | Rischi |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Riduzione delle sanzioni a 1/3; possibilità di rateizzare; evita il contenzioso | Necessità di versare le somme concordate; non sempre conviene se l’accertamento è infondato |
| Ravvedimento operoso | Riduzione significativa delle sanzioni; evita l’accertamento e la responsabilità penale | Richiede pagamento spontaneo prima del controllo; non applicabile dopo la notifica dell’atto |
| Rottamazione‑quater | Pagamento solo del capitale e spese ; sospensione della riscossione; dilazioni fino a 18 rate | Decadenza in caso di mancato pagamento di due rate; non elimina il debito originario se l’accertamento è sbagliato |
| Saldo e stralcio 2025 | Estinzione del debito con pagamento percentuale; annullamento del residuo | Accesso limitato a chi ha ISEE basso; perdita dei beni in caso di decadenza |
| Piano del consumatore/accordo di ristrutturazione | Possibilità di pagare una parte dei debiti con esdebitazione finale; tutela del patrimonio minimo | Procedura complessa; richiede l’approvazione del giudice e, in alcuni casi, dell’Amministrazione finanziaria |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono italiano e vivo in Cina da tre anni. Se sono iscritto all’AIRE, sono automaticamente non residente?
No. L’iscrizione all’AIRE è un elemento importante ma non basta. Il fisco verifica dove si trovano il domicilio (relazioni personali/familiari), la residenza ai sensi del codice civile e la presenza fisica . Se il centro degli interessi vitali resta in Italia, potresti essere considerato residente e tassato sui redditi mondiali. - Cosa si intende per centro degli interessi vitali?
È il luogo in cui si concentrano gli affari e le relazioni personali di una persona: famiglia, lavoro, interessi economici, relazioni sociali. Secondo la Cassazione, prima del 2024 coincideva con il centro degli affari e degli interessi ; con la riforma 2023 il focus passa alle relazioni personali e familiari. È un concetto fattuale che richiede prove. - Quanti giorni devo trascorrere in Cina per non pagare le tasse in Italia sul mio stipendio?
L’art. 15 dell’Accordo Italia–Cina applica la regola dei 183 giorni: se soggiorni in Cina per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi e se il tuo datore di lavoro non è residente in Italia o non ha una stabile organizzazione in Italia, l’imposta sul reddito da lavoro spetta alla Cina . - Lavoro per una società italiana ma sono distaccato in Cina: dove pago le tasse?
Se il datore di lavoro resta italiano e il costo del tuo stipendio è sostenuto dalla casa madre in Italia (anche tramite addebiti intercompany), il reddito potrebbe restare imponibile in Italia. Potrai però detrarre le imposte pagate in Cina. Se invece vieni assunto da una società cinese (anche del gruppo) o se il costo grava su una stabile organizzazione cinese, si applica l’art. 15 e paghi in Cina. - Posso beneficiare delle retribuzioni convenzionali?
Le retribuzioni convenzionali servono a determinare la base imponibile degli stipendi dei lavoratori italiani impiegati all’estero per più di 183 giorni . Se sei fiscalmente residente in Italia ma lavori in Cina per periodi prolungati, la tua imposta è calcolata sulla base della retribuzione convenzionale (stabilita annualmente). Questa regola non si applica ai non residenti. - Non ho indicato i redditi cinesi nella dichiarazione italiana: perdo il diritto al credito d’imposta?
No. La Cassazione ha chiarito che l’omissione non fa decadere dal diritto al credito d’imposta: puoi dimostrare in sede di accertamento di aver versato le imposte in Cina e ottenere il credito . È comunque consigliabile presentare dichiarazioni integrative per evitare sanzioni. - L’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso all’indirizzo italiano dei miei genitori?
Se sei regolarmente iscritto all’AIRE, la notifica deve avvenire all’indirizzo estero. La notifica presso un indirizzo italiano è nulla. Tuttavia, se hai lasciato un domicilio fiscale in Italia (ad esempio per la partita IVA), l’atto può essere notificato lì. In generale, tieni aggiornati i recapiti AIRE. - Cosa succede se non ritiro la raccomandata dell’Agenzia?
La notifica si considera effettuata decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza. La Cassazione ha ritenuto valida la notifica non ritirata . Per questo devi assicurarti che qualcuno controlli la posta o nomini un fiduciario. - Posso impugnare l’avviso perché non sono stato invitato al contraddittorio?
Sì, se l’accertamento rientrava tra quelli per cui il contraddittorio preventivo è obbligatorio (ad esempio, accertamenti analitico‑induttivi). L’omessa attivazione del contraddittorio può comportare la nullità. Tuttavia, se il legislatore non ha imposto il contraddittorio (es. accertamento sintetico) o se hai avuto comunque la possibilità di difenderti, la nullità potrebbe non essere riconosciuta. - Quanto tempo ho per presentare l’istanza di accertamento con adesione?
Hai tempo fino alla scadenza per proporre il ricorso (60 giorni dalla notifica) . Se l’atto è stato preceduto dallo schema di contraddittorio, l’istanza va presentata entro 30 giorni . - Posso rateizzare l’importo concordato con l’adesione?
Sì. Dopo aver sottoscritto l’atto di adesione devi versare le somme entro 20 giorni; puoi rateizzare secondo le modalità previste (generalmente fino a 8 rate trimestrali o 12 mensili). Il mancato pagamento di una rata comporta decadenza e iscrizione a ruolo del debito residuo. - Se la mia residenza è in Cina ma possiedo una casa in Italia, devo pagare l’IMU e l’IRPEF?
Sì. Gli immobili situati in Italia generano redditi fondiari imponibili ex art. 23 TUIR . Devi presentare la dichiarazione in Italia e versare l’IMU/IMI. Puoi detrarre eventuali imposte patrimoniali pagate in Cina sull’immobile solo se previste dall’Accordo. - Sono un pensionato italiano che vive a Shanghai. Dove devo pagare le tasse sulla pensione?
In base all’Accordo Italia–Cina, le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza; tuttavia le pensioni corrisposte da un sistema previdenziale pubblico (ad esempio l’INPS per ex dipendenti pubblici) restano imponibili in Italia . Se percepisci una pensione privata, potrai chiederne la tassazione esclusiva in Cina. In ogni caso l’INPS applicherà la ritenuta italiana finché non presenterai un certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità cinese e la richiesta di applicazione della Convenzione. - Se produco utili con un’attività professionale in Cina, devo pagarci l’IRPEF italiana?
I redditi di lavoro autonomo sono disciplinati dall’art. 14 dell’Accordo (libere professioni). In generale sono imponibili nello Stato di esercizio dell’attività se non vi è “stabile base fissa” nell’altro Stato. La relazione tecnica della Camera precisa che i redditi autonomi seguono il criterio della residenza e che il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da non residenti è soggetto a ritenuta del 30 % . Se operi solo in Cina e lì hai la base fissa, l’imposta italiana non è dovuta. - Le criptovalute detenute su exchange cinesi devono essere dichiarate?
Sì. Le valute virtuali sono equiparate ad attività finanziarie estere e vanno indicate nel quadro RW. Devi dichiarare il valore al 31 dicembre e, se effettui plusvalenze, pagare l’imposta sostitutiva del 26 %. La mancata dichiarazione può portare a sanzioni e al raddoppio dei termini di accertamento. Le imposte pagate in Cina sulle plusvalenze possono essere detratte con il credito d’imposta. - Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
La rottamazione prevede il pagamento integrale del capitale e la rinuncia a interessi, sanzioni e aggio ; è aperta a tutti i debitori (persone fisiche e società). Il saldo e stralcio consente di pagare solo una percentuale del debito ma è riservato a chi dimostra gravi difficoltà economiche con ISEE basso . - Cosa succede se accetto la proposta di adesione ma poi non pago?
La mancata adesione o il mancato pagamento comportano la decadenza dalla procedura. L’avviso di accertamento torna efficace e l’Agenzia delle Entrate iscrive il debito a ruolo con sanzioni e interessi. Inoltre non si può presentare una nuova istanza di adesione per lo stesso atto . - Esiste la possibilità di trattare con il fisco dopo aver perso il ricorso?
Sì. Anche dopo la sentenza di primo grado si può chiedere la conciliazione giudiziale dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado o in cassazione. Inoltre, se il debito viene iscritto a ruolo, si può sempre valutare la rottamazione o un piano di rientro. - Se torno in Italia dopo diversi anni in Cina, posso avere problemi per gli anni passati?
L’Agenzia delle Entrate può accertare i periodi non ancora prescritti (generalmente cinque o sette anni). Se in passato non hai presentato dichiarazioni o non hai conservato prove della residenza in Cina, potresti ricevere accertamenti retroattivi. È quindi consigliabile regolarizzare la posizione prima del rientro, eventualmente con il ravvedimento. - Come posso contattare lo Studio Monardo per un consulto?
Puoi utilizzare i recapiti indicati in fondo all’articolo o compilare il modulo di contatto sul sito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offriranno una consulenza personalizzata, valutando le caratteristiche del tuo caso e proponendo la strategia più adeguata.
8. Simulazioni pratiche e casi di studio
8.1 Caso A: dipendente di società cinese residente in Cina
Scenario: Luca, ingegnere di Torino, si trasferisce a Shenzhen nel gennaio 2024 per lavorare presso una società cinese di robotica. Si iscrive all’AIRE, trasferisce la famiglia, affitta un appartamento e apre un conto bancario locale. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento per gli anni 2024 e 2025 sostenendo che è ancora residente in Italia e che gli stipendi percepiti in Cina sono tassabili come redditi da lavoro dipendente.
Documentazione raccolta:
- Certificato di residenza cinese rilasciato dall’autorità locale, attestante l’indirizzo e la durata del soggiorno (24 mesi);
- Contratto di lavoro con la società cinese; il contratto indica che l’attività lavorativa si svolge in Cina e che il datore di lavoro è soggetto di diritto cinese (X Robotics Ltd);
- Buste paga e certificato delle imposte pagate in Cina su 350.000 RMB (circa 44.000 euro annui);
- Iscrizione scolastica dei figli presso la scuola internazionale di Shenzhen e spese mediche sostenute in Cina;
- Prova di permanenza fisica (passaporti, biglietti aerei, registrazioni di residenza); complessivamente ha trascorso in Cina 320 giorni nel 2024 e 310 nel 2025;
- Affitto dell’abitazione italiana; la casa di Torino è affittata a terzi con contratto registrato.
Difesa: tramite l’Avv. Monardo Luca presenta un’istanza di accertamento con adesione argomentando che:
- L’art. 2 TUIR non è applicabile perché Luca ha domicilio e residenza in Cina: il luogo delle relazioni personali e familiari è Shenzhen .
- Si applica l’art. 15 dell’Accordo Italia–Cina: il reddito da lavoro dipendente è tassato esclusivamente in Cina poiché il lavoro è svolto in Cina per più di 183 giorni e il datore di lavoro è cinese .
- In via subordinata, richiede il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 165 TUIR per le imposte pagate in Cina .
- Contesta eventuali sanzioni, chiede la riduzione a un terzo e fa presente che la motivazione dell’avviso è generica e non tiene conto della documentazione.
Esito: L’Agenzia, valutati i documenti, riconosce la residenza estera e annulla la pretesa. In caso contrario, Luca avrebbe potuto proseguire con il ricorso e, grazie alle prove fornite, avrebbe avuto buone probabilità di vittoria.
8.2 Caso B: lavoratore distaccato da società italiana con retribuzione convenzionale
Scenario: Maria, manager di una società italiana di abbigliamento, viene distaccata a Pechino dal gennaio 2023 a giugno 2025 per coordinare la filiale cinese. La società italiana continua a versare lo stipendio in Italia; Maria soggiorna in Cina per circa 200 giorni all’anno ma ritorna frequentemente in Italia. Per gli anni 2023–2024 presenta la dichiarazione italiana e applica la retribuzione convenzionale. Nel 2025 l’Agenzia contesta l’applicazione della convenzionale sostenendo che Maria non possiede i requisiti.
Analisi:
- Maria è iscritta all’AIRE ma mantiene la residenza della famiglia in Italia (marito e figli rimasti a Pontasserchio).
- Soggiorna più di 183 giorni all’anno in Cina ma il datore di lavoro rimane italiano e le spese salariali sono a carico della società italiana.
- Ai sensi dell’art. 15 dell’Accordo, il reddito dovrebbe rimanere imponibile in Italia perché una delle condizioni (datore di lavoro non residente nello Stato di lavoro) non è soddisfatta.
- Tuttavia Maria può applicare l’art. 51 comma 8‑bis TUIR, cioè la retribuzione convenzionale , poiché il lavoro è svolto all’estero per oltre 183 giorni.
- L’Agenzia contesta la convenzionale ritenendo che Maria non abbia trasferito il domicilio in Cina e che la retribuzione convenzionale si applichi solo ai lavoratori residenti in Italia (c.d. “distacco senza trasferimento”).
Strategia: Lo Studio Monardo dimostra che Maria si è iscritta all’AIRE ma non ha trasferito il centro della vita in Cina; pertanto resta fiscalmente residente in Italia e può applicare la retribuzione convenzionale (che è riservata ai residenti italiani). Viene depositata la documentazione relativa ai soggiorni e alle spese sostenute in Cina. L’Agenzia riconosce l’errore e ricalcola l’imposta sulla base convenzionale, annullando le sanzioni.
8.3 Caso C: notifica a indirizzo AIRE non aggiornato
Scenario: Giovanni, consulente informatico, si trasferisce a Hangzhou nel 2022 ma non aggiorna l’indirizzo AIRE; l’atto di accertamento viene notificato a un vecchio indirizzo in Cina dove Giovanni non risiede più. L’avviso torna al mittente. L’Agenzia considera comunque avvenuta la notifica e iscrive il debito a ruolo.
Problematiche: La Cassazione n. 22838/2025 ha stabilito che la notifica è valida anche se non ritirata . Tuttavia deve essere inviata all’indirizzo risultante dall’AIRE. Se l’Agenzia ha utilizzato un indirizzo diverso, l’atto potrebbe essere nullo.
Strategia: Giovanni, con l’assistenza legale, eccepisce la nullità della notifica perché inviata a un indirizzo errato, deposita la documentazione AIRE e chiede l’annullamento del ruolo. L’Agenzia riconosce l’errore e rimuove le iscrizioni ipotecarie.
8.4 Caso D: pensionato ex dirigente pubblico
Scenario: Pietro, ex dirigente ministeriale, si trasferisce a Guangzhou dopo la pensione. Riceve la pensione pubblica italiana dall’INPS. Chiede all’INPS di applicare l’Accordo Italia–Cina per la tassazione esclusiva in Cina ma l’INPS continua a trattenergli l’IRPEF. Pietro si rivolge allo Studio Monardo.
Analisi e strategia: L’art. 18 dell’Accordo prevede che le pensioni siano imponibili nello Stato di residenza, salvo quelle relative a servizi prestati al Governo, che restano imponibili nello Stato erogante . Essendo Pietro ex dirigente pubblico, la sua pensione è pagata da un ente pubblico (INPS) e resta tassabile in Italia. Il consulente spiega a Pietro che non può chiedere l’esenzione in Cina; tuttavia potrà evitare la tassazione cinese grazie al credito d’imposta. Lo Studio verifica se Pietro ha altri redditi cinesi e lo assiste nella compilazione delle dichiarazioni.
8.5 Simulazione numerica del credito d’imposta
Consideriamo Marco, ingegnere residente in Cina ma considerato fiscalmente residente in Italia dall’Agenzia. Nel 2023 ha percepito uno stipendio di 60.000 euro in Cina e ha pagato imposte cinesi per 15.000 euro. L’aliquota IRPEF italiana per quel reddito (aliquota marginale al 38 %) comporterebbe un’imposta lorda di 22.800 euro. Applicando l’art. 165 TUIR, il credito d’imposta è pari alle imposte pagate all’estero (15.000 euro) ma limitato all’imposta italiana corrispondente al reddito estero (22.800 euro). Marco dovrà versare la differenza (22.800 – 15.000 = 7.800 euro) all’Erario italiano. Se le imposte cinesi fossero state 30.000 euro, il credito sarebbe comunque limitato a 22.800 euro e l’eccedenza cinese non sarebbe rimborsabile.
Questa simulazione mostra perché è importante calcolare in anticipo le conseguenze fiscali e valutare la residenza per evitare doppi prelievi.
9. Conclusione
Il trasferimento in Cina offre opportunità professionali e di vita straordinarie, ma comporta anche responsabilità fiscali complesse. Il fisco italiano continua a vigilare sui connazionali all’estero e, grazie agli strumenti di cooperazione internazionale e allo scambio di informazioni, è in grado di contestare residenze fittizie, redditi non dichiarati e investimenti non comunicati. La riforma del 2023–2024 ha modificato i criteri di residenza, ponendo l’accento sulle relazioni personali e familiari ; l’Accordo Italia–Cina aggiornato al 2025 ha definito nuove regole per i redditi di lavoro, pensioni e altri proventi ; la Cassazione ha chiarito che non basta un certificato di residenza estero per evitare l’IRPEF e che la notifica all’indirizzo AIRE è pienamente valida .
Per difendersi efficacemente dall’accertamento fiscale, il contribuente italiano residente in Cina deve agire tempestivamente e con competenza: conservare documenti, invocare la convenzione, richiedere il credito d’imposta, valutare l’adesione, la rottamazione o il saldo e stralcio, ed eventualmente impugnare l’atto dinanzi ai giudici tributari. Affidarsi a professionisti esperti è la scelta più prudente.
Lo Studio Monardo, con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, offre consulenza e assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla negoziazione con l’Agenzia alla gestione della riscossione e alle procedure di sovraindebitamento. La loro esperienza nel diritto bancario e tributario, la qualifica di cassazionisti e la competenza come Gestori della crisi consentono di proporre soluzioni personalizzate e di ottenere risultati concreti per i contribuenti.
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