Introduzione
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e il trasferimento di residenza in uno Stato extra‑UE come la Giordania comportano importanti conseguenze fiscali. Gli italiani che risiedono stabilmente in Giordania devono infatti confrontarsi con due ordinamenti tributari: da un lato l’ordinamento giordano, dall’altro la normativa italiana che continua a esercitare un potere impositivo su taluni redditi o richiede la prova dell’effettiva perdita della residenza fiscale. Una cattiva gestione di queste regole può esporre il contribuente a notifiche di avvisi di accertamento, recuperi di imposte, sanzioni e procedure esecutive.
In questo articolo approfondiremo l’accertamento fiscale a un cittadino italiano residente in Giordania. Spiegheremo le regole sul trasferimento di residenza e sull’eliminazione della doppia imposizione, analizzeremo il procedimento di notifica degli atti all’estero e i termini decadenziali per gli accertamenti, illustreremo le principali sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, daremo indicazioni pratiche per contestare l’atto e difendersi, presenteremo gli strumenti alternativi come rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore e composizioni negoziate, forniremo tabelle riepilogative e simulazioni numeriche e risponderemo alle domande più frequenti.
Perché è importante affrontare l’accertamento con tempestività
Un avviso di accertamento o una cartella di pagamento notificati all’estero non vanno ignorati: i termini per impugnare decorrono dalla compiuta giacenza della raccomandata o dal momento in cui l’atto è comunicato tramite i canali previsti, anche se il contribuente non ritira la lettera. La normativa fiscale prevede tempi serrati (di solito 60 giorni) per presentare ricorso e la mancata contestazione rende definitivi l’imposta accertata e gli interessi. Conoscere le norme applicabili, le decadenze e i rimedi consente al contribuente di evitare decadenze, sospendere l’esecuzione e ridurre o annullare il debito.
La guida dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale nei settori bancario e tributario. Lo Studio Monardo assiste privati, professionisti e imprese nella gestione dei rapporti con l’Agenzia delle entrate, nella difesa contro accertamenti e cartelle, nella definizione agevolata dei debiti e nei procedimenti di composizione della crisi.
Come possiamo aiutarti concretamente:
- Analisi dell’atto: esaminiamo la validità dell’avviso di accertamento, controllando che la notifica sia avvenuta secondo le regole (art. 60 D.P.R. 600/1973) e che l’imposta sia stata liquidata nei termini di legge.
- Ricorso e sospensione: predisponiamo ricorsi innanzi alla Corte di giustizia tributaria e istanze di sospensione per bloccare l’esecutività dell’atto. Valutiamo la possibilità di impugnare la cartella o l’intimazione di pagamento basandoci sulle più recenti pronunce di Cassazione.
- Trattative e definizioni stragiudiziali: negoziamo con l’Amministrazione l’applicazione della Convenzione Italia‑Giordania, l’esclusione della doppia imposizione o la riduzione di sanzioni e interessi. Assistiamo nelle rottamazioni e rateizzazioni.
- Soluzioni concorsuali e sovraindebitamento: progettiamo piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazioni del patrimonio, accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa, tutelando il debitore con un approccio integrato.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Residenza fiscale e presunzioni: art. 2 TUIR
L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986) stabilisce che sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta risultano iscritte all’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile . Il domicilio, spiega la norma, coincide con il luogo in cui la persona sviluppa la “sede principale dei propri affari ed interessi” personali e familiari . Per le persone che cancellano la residenza dall’anagrafe e si trasferiscono in Stati a fiscalità privilegiata diversi da quelli indicati in un apposito decreto ministeriale, il legislatore presume la residenza in Italia salvo prova contraria .
In sintesi:
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Iscrizione anagrafica | Se il soggetto è iscritto all’anagrafe italiana per la maggior parte dell’anno, è considerato residente . |
| Domicilio | È il luogo dove si svolgono gli affari e gli interessi personali o familiari; anche senza iscrizione anagrafica, il mantenimento di relazioni economiche e familiari in Italia può radicare la residenza . |
| Presunzioni per trasferimenti a “black list” | L’iscrizione all’AIRE e la dichiarazione di residenza in uno Stato non “white list” non bastano; la legge presume la residenza in Italia salvo prova contraria . |
Per dimostrare l’effettiva residenza in Giordania occorre quindi documentare l’abituale dimora, il centro degli interessi familiari e patrimoniali e l’iscrizione all’AIRE. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’iscrizione all’AIRE costituisce un mero indizio e non è sufficiente a dimostrare la perdita della residenza fiscale in Italia: occorre provare che il centro degli interessi vitali si trova all’estero .
1.2 La Convenzione Italia‑Giordania contro le doppie imposizioni
L’Italia e la Giordania hanno firmato ad Amman, il 16 marzo 2004, una convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni sui redditi e prevenire l’evasione fiscale. La convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge 23 ottobre 2009 n. 160, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’accordo . L’entrata in vigore è avvenuta il 10 maggio 2010, come indicato dall’Ambasciata d’Italia ad Amman .
La convenzione si ispira al modello OCSE e stabilisce i criteri per ripartire tra i due Stati il potere impositivo su varie categorie di reddito. Un dossier del Senato (DDL 1554) riassume le disposizioni più rilevanti:
- Ambito soggettivo e imposte interessate: la convenzione si applica ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti ed alle imposte sui redditi (in Italia IRPEF, IRES e imposte sostitutive) .
- Stabile organizzazione: le imprese residenti in uno Stato sono tassate nell’altro solo se dispongono di una stabile organizzazione nel territorio. Per i cantieri edili e i progetti di costruzione in Giordania è prevista una soglia di 9 mesi .
- Immobili: i redditi derivanti da beni immobili sono tassati nello Stato in cui i beni sono situati .
- Profitti d’impresa: sono tassati nello Stato di residenza salvo che l’impresa svolga attività tramite una stabile organizzazione nell’altro Stato .
- Trasporto navale e aereo: i profitti derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili sono tassati nello Stato in cui l’impresa ha la direzione effettiva .
- Dividendi e interessi: il diritto allo Stato fonte di prelevare imposta su dividendi e interessi non può superare il 10% dell’ammontare lordo corrisposto .
- Royalties: le royalties sono tassate nello Stato di residenza del beneficiario con un prelievo massimo del 10% .
- Lavoro dipendente: i salari sono tassati nello Stato in cui viene esercitata l’attività; se il dipendente resta in Giordania per meno di 183 giorni e la remunerazione è pagata da un datore di lavoro non residente, la tassazione resta nello Stato di residenza .
- Pensioni e TFR: per evitare spostamenti “fittizi” prima del pensionamento, la convenzione stabilisce che il trattamento di fine rapporto (TFR) e le pensioni pagate a un cittadino italiano diventato residente in Giordania rimangono tassati esclusivamente in Italia .
- Clausole anti‑discriminazione e anti‑elusione: la convenzione assicura che i contribuenti di uno Stato non siano discriminati nell’altro e consente agli Stati di applicare le proprie norme anti‑evasione .
Per fruire dei benefici della convenzione è necessario presentare il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità giordana e compilare i moduli previsti dalle istruzioni dell’Agenzia delle entrate e della controparte giordana. La convenzione consente di scegliere tra il metodo del credito d’imposta e, in alcuni casi, l’esenzione, riducendo o azzerando la tassazione in Italia per i redditi prodotti in Giordania.
1.3 Notificazione degli atti tributari ai residenti all’estero
L’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 disciplina le notificazioni degli avvisi di accertamento. Secondo il comma 1, la notifica avviene con le forme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con alcune modifiche. In particolare:
- Quando nel comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito viene affisso all’albo del comune e la notifica si considera eseguita l’ottavo giorno successivo .
- Il comma e‑bis prevede che il contribuente privo di residenza e domicilio in Italia o senza rappresentante fiscale può comunicare l’indirizzo estero per la notificazione degli atti; in tal caso, salvo consegna in mani proprie, l’atto è spedito per raccomandata con avviso di ricevimento .
- Il quarto comma, introdotto dal D.L. 40/2010 a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, dispone che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera risultante dall’AIRE . In mancanza, la spedizione avviene all’indirizzo estero indicato nei modelli di attribuzione del codice fiscale. Solo se la raccomandata non va a buon fine si applicano le modalità per irreperibilità assoluta .
- La Corte costituzionale, con sentenza 366/2007, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 60 nella parte in cui escludeva l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. agli italiani residenti all’estero. Il legislatore è intervenuto adeguando la norma .
Giurisprudenza più recente
Nel 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento favorevole alla validità della raccomandata A/R indirizzata all’indirizzo estero AIRE:
- Cass. 22838/2025: la Suprema Corte ha respinto la tesi secondo cui la notifica all’estero dovrebbe avvenire tramite messo notificatore. Ha affermato che, dopo la modifica del 2010, la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo AIRE è pienamente valida . Se il contribuente non ritira il plico, la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza .
- Cass. 22271/2024: la Cassazione ha precisato che l’art. 60, comma 4, riguarda solo cittadini italiani residenti all’estero o società italiane con sede estera; non è applicabile a società straniere. Il comma 4 consente la notifica per raccomandata all’indirizzo AIRE o al domicilio estero, in alternativa alla procedura dell’art. 142 c.p.c . La Corte ha chiarito che la notifica all’indirizzo AIRE è obbligatoria e la procedura per irreperibilità si applica solo in caso di esito negativo .
- Cass. 28072/2023: la Corte ha stabilito che la sola iscrizione all’AIRE non basta a provare la residenza fiscale all’estero; occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali non è più in Italia .
Queste pronunce confermano che l’Agenzia delle entrate può notificare gli avvisi di accertamento con raccomandata internazionale all’indirizzo indicato nell’AIRE. La mancata comunicazione di un indirizzo estero o la mancata raccolta della raccomandata non impediscono il perfezionamento della notifica.
1.4 Termini di decadenza dell’accertamento: art. 43 D.P.R. 600/1973
L’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 regola i termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento:
- Cinque anni: gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione .
- Sette anni: in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata .
- Nuovi elementi: l’ufficio può integrare o modificare l’accertamento con un nuovo avviso fino alla scadenza del termine, a condizione che vengano indicati i nuovi elementi noti .
Le proroghe e le deroghe ai termini possono derivare da normative speciali (ad esempio per recupero di aiuti di Stato o per motivi emergenziali) . L’avviso notificato oltre i termini è illegittimo e può essere annullato in sede di contenzioso.
1.5 Statuto del contribuente: garanzie e contraddittorio
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219 ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). Il Dipartimento per il programma di Governo spiega che il decreto rafforza il principio di certezza del diritto, generalizza il contraddittorio e amplia l’autotutela . Fra le principali novità:
- Applicazione soggettiva generale: tutte le disposizioni dello Statuto si applicano a ogni soggetto del rapporto tributario .
- Principio del contraddittorio: gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo con il contribuente, a pena di annullabilità .
- Autotutela obbligatoria: l’amministrazione deve attivarsi per correggere gli atti manifestamente illegittimi, compresi quelli emessi senza considerare pagamenti già effettuati o in assenza di documentazione successivamente sanata .
- Istituzione del Garante nazionale del contribuente: viene creato un organo indipendente che vigila sul rispetto dei diritti dei contribuenti e dura quattro anni .
La riforma rafforza la posizione del contribuente nel procedimento di accertamento e consente di impugnare gli atti emessi senza contraddittorio.
1.6 Riforma dell’accertamento e concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024)
In attuazione della delega fiscale (L. 111/2023) è stato emanato il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, che disciplina l’accertamento tributario e introduce il concordato preventivo biennale. Il Dipartimento per il programma di Governo ne riassume i contenuti:
- Il decreto razionalizza la partecipazione del contribuente nella fase di accertamento, ampliando i casi di definizione tramite adesione e favorendo l’intervento tempestivo .
- Viene definito un elenco di indicatori di rischio, comune a tutta la normativa fiscale, con l’obiettivo di ridurre l’evasione e adottare controlli mirati .
- Si introducono forme di cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere per favorire lo scambio di informazioni , misura particolarmente rilevante nei rapporti con Paesi come la Giordania.
- Cambiano i termini di prescrizione dell’azione di recupero per talune imposte, in particolare per i premi di assicurazione .
- Concordato preventivo biennale: i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo di minori dimensioni possono definire preventivamente il reddito dei due anni successivi, sulla base di una proposta elaborata dall’Agenzia delle entrate coerentemente con la loro capacità contributiva . L’adesione comporta il blocco di accertamenti per il biennio e consente una pianificazione fiscale certa.
Queste misure anticipano un’impostazione basata su collaborazione e prevedibilità: per gli italiani residenti in Giordania titolari di redditi d’impresa in Italia o di lavoratori autonomi iscritti all’AIRE può essere utile valutare il concordato preventivo per il 2025‑2026.
1.7 Strumenti per la crisi di impresa e sovraindebitamento
1.7.1 Legge 3/2012 e Organismi di composizione della crisi
La Legge 3/2012 (cosiddetta “legge salva suicidi”) ha introdotto procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori). Il Ministero della giustizia ricorda che la legge prevede tre procedure: accordo di composizione con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio . Il decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 ha istituito il registro degli Organismi di composizione della crisi (OCC), precisando requisiti, iscrizione e compensi . Nelle procedure paraconcorsuali il debitore deve essere assistito da un OCC .
La legge 3/2012 è stata assorbita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successivamente integrata, ma le tre procedure restano centrali per privati e professionisti sovraindebitati. La Cassazione, con ordinanza 9549/2025, ha ribadito che il piano del consumatore può essere omologato dal giudice senza voto dei creditori: il giudice valuta solo meritevolezza e convenienza e i creditori possono presentare osservazioni ma non hanno diritto di veto . Anche i crediti privilegiati possono essere falcidiati quando il valore del bene dato in garanzia non copre integralmente il credito .
1.7.2 Decreto 118/2021 e composizione negoziata della crisi d’impresa
Il decreto legge 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, che consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto indipendente per ricercare un accordo con i creditori. La misura, spiega un’analisi legale, mira a favorire soluzioni stragiudiziali e responsabilizza gli amministratori: l’imprenditore deve istituire assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio . L’esperto, nominato dalla Camera di commercio, assiste le parti nel negoziato; durante la procedura le parti devono comportarsi secondo buona fede e riservatezza . La composizione negoziata rappresenta un importante strumento anche per l’imprenditore italiano in Giordania con una stabile organizzazione in Italia.
1.8 Rottamazione‑quater e definizione agevolata (Legge 197/2022)
La legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha istituito la rottamazione‑quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Lo Studio Monardo, in una guida del 2025, spiega che la rottamazione‑quater consente di estinguere i carichi versando solo l’imposta o il contributo originario, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le spese di notifica; vengono abbonati sanzioni e interessi di mora . Il piano può essere dilazionato fino a 18 rate in 5 anni . Le rate sono scadute secondo un calendario progressivamente prorogato: prima rata 31 ottobre 2023 (10%), seconda 30 novembre 2023, terza 28 febbraio 2024 (poi 15 marzo 2024), quarta 31 maggio 2024, quinta 15 settembre 2024, sesta 30 novembre 2024, e così via fino alla decima rata al 30 novembre 2025 . Ogni rata può essere pagata entro 5 giorni dalla scadenza senza perdere i benefici .
Il mancato pagamento o il pagamento tardivo (oltre la tolleranza) determina la decadenza dalla definizione agevolata: il debito torna gravato da sanzioni e interessi, l’aggio di riscossione ricalcolato e riprendono le procedure esecutive . È importante quindi monitorare le scadenze e valutare un nuovo piano di rateizzazione ordinaria o l’accesso alle procedure di sovraindebitamento in caso di difficoltà.
2 Procedura dopo la notifica dell’accertamento: passi da seguire
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle entrate mentre si vive all’estero può generare ansia e confusione. Di seguito proponiamo una procedura passo‑passo per reagire in modo efficace.
2.1 Verifica della notifica e della competenza
- Controllare l’indirizzo: verificare che l’avviso sia stato inviato all’indirizzo estero corretto, cioè quello risultante dall’AIRE o comunicato all’ufficio. Se la raccomandata è stata inviata a un indirizzo errato o in Italia, l’atto può essere impugnato per vizio di notifica.
- Controllare la compiuta giacenza: se non si ritira il plico, la notifica si perfeziona trascorsi i giorni previsti dalla legge nel Paese estero. È fondamentale consultare la data di compiuta giacenza, perché da tale data decorre il termine per ricorrere .
- Verificare il termine di decadenza: confrontare l’anno di imposta accertato con i termini di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973 (5 o 7 anni). Un avviso notificato oltre tali limiti è nullo .
- Residenza fiscale: valutare se l’Agenzia ha considerato erroneamente la residenza in Italia. Se si è effettivamente trasferiti in Giordania, raccogliere documenti che attestano la dimora abituale, l’iscrizione all’AIRE e lo spostamento degli interessi familiari ed economici per dimostrare la perdita della residenza fiscale.
2.2 Termini e scadenze per reagire
Di norma il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica per impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (nuova denominazione delle Commissioni tributarie). Per gli atti emessi dal 2024 il termine può essere di 90 giorni se l’atto non contiene le informazioni sulla possibilità di definizione agevolata. Se l’avviso è stato notificato all’estero, i termini si applicano dal giorno in cui l’atto si considera consegnato, secondo la normativa locale sulla compiuta giacenza.
È importante verificare se l’avviso offre la possibilità di adesione (acquiescenza) o di definizione con accertamento con adesione: in tal caso i termini per il ricorso sono sospesi per un periodo che va da 90 a 150 giorni a seconda della procedura. La tempestiva presentazione dell’istanza di adesione consente di discutere l’atto con l’ufficio, ridurre la sanzione del 50% e pagare ratealmente.
2.3 Ricorso e sospensione
Se si ritiene che l’avviso sia illegittimo, si può presentare ricorso presso la Corte di giustizia tributaria competente (Roma, se il contribuente è residente all’estero). Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione dell’atto impugnato,
- i motivi di illegittimità (vizi di notifica, incompetenza, mancata motivazione, violazione della convenzione, erronea qualificazione della residenza, ecc.),
- la richiesta di annullamento dell’atto,
- l’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione.
La sospensione può essere richiesta quando l’esecuzione dell’atto arreca un danno grave e irreparabile; il giudice decide con ordinanza motivata. Con l’introduzione del nuovo Statuto del contribuente, la mancanza di un contraddittorio preliminare può costituire motivo di annullabilità .
2.4 Istanza di autotutela e interlocuzioni con l’ufficio
Oltre al ricorso, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza serve a far rilevare errori evidenti (doppia imposizione già risolta, omessa considerazione dei certificati di residenza estera, calcoli errati) e può portare all’annullamento parziale o totale dell’atto senza spese. La riforma 2023‑2024 ha esteso l’autotutela obbligatoria anche ai casi di manifesto errore materiale . L’istanza non sospende i termini per il ricorso, che vanno rispettati.
2.5 Richiesta di applicazione della Convenzione Italia‑Giordania
Se l’avviso di accertamento riguarda redditi prodotti in Giordania, il contribuente deve presentare all’ufficio la richiesta di applicare la convenzione allegando:
- il certificato di residenza fiscale giordano rilasciato dall’autorità locale;
- la dichiarazione dei redditi presentata in Giordania;
- la documentazione che dimostra l’attività svolta e i redditi percepiti;
- eventuali trattenute subite in Giordania.
L’ufficio deve riconoscere l’esenzione o il credito per imposte pagate all’estero secondo i criteri stabiliti dalla convenzione e dal TUIR. In caso di rifiuto, il contribuente può impugnare l’atto deducendo la violazione dell’accordo internazionale.
2.6 Ruolo dell’avvocato e del commercialista
Il coinvolgimento di un professionista esperto è fondamentale per analizzare la normativa, scegliere il rimedio più efficace e redigere atti tecnici. Lo Studio Monardo offre una consulenza integrata con avvocati e commercialisti che assistono in tutte le fasi: dalla verifica preliminare alla redazione di memorie, fino al patrocinio in Cassazione.
3 Difese e strategie legali
3.1 Dimostrare l’effettiva residenza in Giordania
Come visto, l’iscrizione all’AIRE non basta per evitare la tassazione in Italia. Per dimostrare il trasferimento della residenza occorre:
- Contratti di locazione o proprietà di immobili in Giordania;
- Bollette e utenze intestate al contribuente;
- Permesso di soggiorno o carta d’identità giordana;
- Iscrizione dei figli a scuole giordane, eventuali certificati di matrimonio celebrato in Giordania;
- Conti bancari e attività lavorative svolte nel Paese estero;
- Dichiarazioni fiscali presentate in Giordania;
- Prova di cancellazione della residenza in Italia (dichiarazione di espatrio, cancellazione dal registro della popolazione residente).
Raccogliere questi documenti è essenziale per contestare l’eventuale presunzione di residenza fiscale e far valere la convenzione.
3.2 Contestare la notifica
L’atto può essere nullo se notificato a un indirizzo errato o con modalità diverse da quelle previste. Tra le eccezioni più frequenti:
- Notifica effettuata in Italia: se l’ufficio invia l’avviso al precedente domicilio in Italia senza tentare la notifica all’indirizzo AIRE o senza richiedere l’indirizzo estero, la notifica è nulla. La giurisprudenza ha dichiarato invalida la notifica al precedente indirizzo italiano senza ricerca dell’indirizzo estero .
- Notifica a soggetto diverso: la notifica deve essere indirizzata al contribuente. Se l’atto viene consegnato a un parente o a un soggetto estraneo senza delega, è invalida.
- Mancata traduzione: qualora l’atto sia notificato in un Paese la cui lingua ufficiale non è l’italiano, il contribuente può chiedere la traduzione per tutelare il diritto di difesa. Nelle notifiche tramite messo consolare, la traduzione è obbligatoria; per le raccomandate A/R potrebbe essere richiesta in sede contenziosa.
L’annullamento della notifica comporta la nullità dell’atto e il giudice può dichiararla anche d’ufficio.
3.3 Invocare la convenzione e il credito d’imposta
Nel ricorso è opportuno dedurre la violazione della convenzione Italia‑Giordania se l’Agenzia delle entrate ha tassato redditi prodotti in Giordania già assoggettati a imposte locali. Occorre indicare l’articolo della convenzione interessato (ad esempio redditi da lavoro dipendente, dividendi, interessi) e allegare la prova dell’imposta pagata.
Il TUIR consente di detrarre dall’IRPEF dovuta in Italia un credito per le imposte pagate all’estero, nei limiti dell’imposta italiana corrispondente. Se l’imposta giordana è inferiore a quella italiana, il contribuente dovrà versare la differenza; se è superiore, la convenzione può prevedere l’esenzione totale.
3.4 Accertamento con adesione e acquiescenza
L’accertamento con adesione permette di definire l’imposta con riduzione del 50% delle sanzioni. Il contribuente può chiedere l’adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. L’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio e, se si raggiunge un accordo, emette un atto di adesione. In alternativa è possibile la acquiescenza (pagamento integrale entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni). Per gli italiani residenti in Giordania è consigliabile utilizzare l’adesione se l’avviso è parzialmente corretto ma vi sono margini di riduzione; in caso di contestazione piena conviene presentare ricorso.
3.5 Ricorso in Commissione (oggi Corte di giustizia tributaria)
Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato. A partire dal 2023 le Commissioni tributarie hanno assunto la denominazione di Corti di giustizia tributaria. Il processo è telematico: l’atto va depositato tramite il portale SIGIT, allegando la prova della notifica (raccomandata o PEC) e la procura. In sede di udienza, il contribuente può chiedere la sospensione e prospettare l’applicazione della convenzione. Se il giudice accoglie il ricorso, l’atto viene annullato; se lo rigetta, è possibile proporre appello e successivo ricorso in Cassazione.
3.6 Sospensione e tutela cautelare
Per evitare l’iscrizione a ruolo e l’avvio di azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche), il contribuente può richiedere la sospensione dell’esecutività sia in sede amministrativa (istanza all’Agente della riscossione) sia in sede giudiziale. La sospensione presuppone il “fumus boni juris” (la fondatezza della contestazione) e il “periculum in mora” (il danno grave e irreparabile). Lo Statuto del contribuente rafforzato consente al giudice di sospendere l’atto se manca il contraddittorio .
3.7 Strategie dopo la decadenza dalla rottamazione
Chi non ha rispettato le rate della rottamazione‑quater perde i benefici della definizione agevolata e vede riattivate le procedure esecutive . In questi casi si può:
- Richiedere una rateizzazione ordinaria: l’Agente della riscossione può concedere un piano in 72 rate (o 120 rate in casi gravi) previa richiesta motivata.
- Presentare istanza di sovraindebitamento: se il debito complessivo è insostenibile, il soggetto può accedere alle procedure di cui alla L. 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione del patrimonio) tramite un OCC . La Cassazione ha confermato che i creditori non votano sul piano del consumatore e il giudice può falcidiare i crediti privilegiati .
- Composizione negoziata della crisi: per imprenditori in difficoltà si può valutare la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 .
3.8 Esempi di contestazione e strategie difensive
Esempio 1 – Notifica irregolare: un cittadino italiano iscritto all’AIRE in Giordania riceve un avviso di accertamento per l’anno 2018 inviato all’indirizzo italiano in cui non risiede più. Il contribuente non era stato reperito e l’avviso è stato depositato presso il comune italiano. In questo caso, l’atto è nullo perché l’ufficio avrebbe dovuto notificare all’indirizzo estero AIRE tramite raccomandata . Il ricorrente potrà chiedere l’annullamento per violazione dell’art. 60 e della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007.
Esempio 2 – Residenza effettiva all’estero: l’Agenzia delle entrate imputa a un lavoratore dipendente italiano residente ad Amman redditi da lavoro autonomo, sostenendo che la residenza fiscale è rimasta in Italia perché iscritto all’Ordine degli ingegneri italiano. Il contribuente documenta la presenza in Giordania per oltre 183 giorni l’anno, l’iscrizione all’AIRE, il permesso di soggiorno, l’affitto di una casa ad Amman e l’iscrizione dei figli alle scuole giordane. La Cassazione ha affermato che la residenza anagrafica all’estero non è sufficiente ma è rilevante la mancanza del centro degli interessi in Italia . Se l’interesse principale è in Giordania, l’Agenzia dovrà riconoscere l’inesistenza del presupposto d’imposta.
Esempio 3 – Applicazione della convenzione: un imprenditore italiano percepisce dividendi da una società giordana. L’Agenzia delle entrate gli notifica un avviso chiedendo il pagamento dell’intera imposta italiana. La convenzione Italia‑Giordania stabilisce però che lo Stato della fonte può prelevare un’aliquota massima del 10% e che l’Italia deve riconoscere un credito d’imposta . In ricorso, l’imprenditore allega il certificato della ritenuta subita in Giordania e chiede la riduzione. L’atto verrà annullato o ridotto in base alla convenzione.
4 Strumenti alternativi e soluzioni
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate sono strumenti che permettono di estinguere o ridurre i debiti iscritti a ruolo. Attualmente (dicembre 2025) sono concluse le adesioni alla rottamazione‑quater ma sono ancora in corso i pagamenti. È probabile che il legislatore introduca nuove sanatorie (rottamazione‑quinquies) come avvenuto in passato. Per il momento, chi non ha rispettato le rate può essere riammesso solo se specifiche norme dispongono riaperture. Lo Studio Monardo monitora costantemente le novità per proporre soluzioni tempestive ai propri assistiti.
Oltre alla rottamazione, esistono le seguenti misure:
- Saldo e stralcio dei debiti: in passato rivolto a persone con ISEE fino a 20 000 euro. Nessun nuovo saldo e stralcio è attivo nel 2025, ma è possibile che la legge di bilancio 2026 reintroduca strumenti analoghi.
- Rottamazione per avvisi bonari: definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36‑bis) o formale (art. 36‑ter). Generalmente consente di pagare il 50% delle sanzioni.
- Definizione liti pendenti: consente di chiudere i contenziosi con il pagamento di una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio e dell’esito delle sentenze. Non è prevista nel 2025 ma potrebbe essere riproposta.
Per valutare se aderire a future definizioni agevolate è opportuno consultare un professionista: la definizione è vantaggiosa solo se il debito è certo e difficilmente contestabile; altrimenti è preferibile proporre ricorso.
4.2 Rateizzazioni e piani di rientro ordinari
Se il debito iscritto a ruolo è oneroso ma non impugnabile, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate‑Riscossione una richiesta di rateizzazione. L’istanza può essere presentata online e permette di ottenere fino a 72 rate mensili, oppure 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica. Durante la rateizzazione sono sospese le procedure esecutive, ma in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive il piano decade e il debito torna esigibile. È possibile chiedere una nuova rateizzazione solo per la parte residua.
4.3 Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore (Legge 3/2012)
Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 offre tre percorsi:
- Accordo di composizione con i creditori: il debitore (commerciante, professionista, ente non commerciale) propone ai creditori un accordo con pagamento parziale dei debiti in base alle proprie possibilità; l’accordo è efficace se votato dalla maggioranza e omologato dal giudice.
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori (chi non svolge attività imprenditoriale). Non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta meritevolezza e convenienza e può omologare il piano nonostante il dissenso dei creditori .
- Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori. È una procedura “estrema” che estingue i debiti residui al termine.
Tutte e tre le procedure richiedono l’intervento di un Organismo di composizione della crisi . L’OCC nomina un gestore che assiste il debitore nella redazione della proposta e certifica la veridicità dei dati. Lo Studio Monardo, tramite l’Avv. Monardo, è fiduciario di un OCC e può accompagnare il cliente in ogni fase.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Le imprese che operano in Giordania ma hanno una stabile organizzazione in Italia possono trovarsi in crisi a seguito di accertamenti tributari e debiti fiscali. In tal caso, oltre agli strumenti di sovraindebitamento, è possibile accedere alla composizione negoziata, che permette di negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto nominato dalla Camera di commercio. Questo strumento consente di evitare il fallimento, ristrutturare l’azienda e continuare l’attività .
4.5 Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024)
Il concordato preventivo biennale è riservato ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o il regime forfetario. Consiste in una proposta di reddito formulata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati dichiarati, che il contribuente può accettare. L’accettazione blocca gli accertamenti sui redditi concordati per due anni, garantendo certezza e pianificazione . Per i professionisti italiani che lavorano in Giordania ma producono redditi in Italia, questo strumento può ridurre l’incertezza e limitare il rischio di accertamenti.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Non iscriversi all’AIRE: rimanere iscritti all’anagrafe italiana pur trasferendosi all’estero comporta la presunzione di residenza fiscale in Italia. È essenziale iscriversi all’AIRE entro 90 giorni dal trasferimento.
- Dimenticare di comunicare l’indirizzo estero: se non si comunica l’indirizzo estero all’Agenzia, gli atti possono essere notificati al precedente indirizzo italiano e la notifica sarà considerata valida. Comunicare sempre l’indirizzo AIRE e tenere aggiornata la residenza estera .
- Ignorare la raccomandata: non ritirare il plico non impedisce la notifica; la compiuta giacenza perfeziona la notifica . È opportuno incaricare una persona di fiducia o un servizio di domiciliazione per ritirare la posta.
- Trascurare le scadenze: i termini per ricorrere e per aderire alle definizioni agevolate sono perentori; la mancanza di azione comporta la definitività del debito. Calendario sempre sotto controllo e, se necessario, delegare la gestione a un professionista.
- Non conservare documenti: biglietti aerei, contratti di lavoro e certificati sono indispensabili per dimostrare la residenza all’estero. Conservarli in formato digitale e cartaceo.
- Affidarsi a consulenti non specializzati: il diritto tributario internazionale richiede competenze specifiche; affidarsi a professionisti non esperti può peggiorare la situazione. L’Avv. Monardo coordina avvocati e commercialisti specializzati, garantendo assistenza integrata.
6 Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Requisiti di residenza fiscale
| Criterio | Spiegazione | Prova richiesta |
|---|---|---|
| Iscrizione all’anagrafe italiana | Presunzione di residenza se il soggetto risulta iscritto per la maggior parte dell’anno . | Certificato anagrafico. |
| Domicilio in Italia | Luogo in cui si sviluppano gli interessi personali e familiari . | Contratti di lavoro, proprietà immobiliari, familiari a carico. |
| Iscrizione AIRE | Indica la residenza all’estero ma è solo un indizio . | Certificato di iscrizione AIRE. |
| Domicilio all’estero | Dimora abituale e centro degli interessi in Giordania. | Permesso di soggiorno, affitto, utenze, scuola figli. |
Tabella 2 – Ripartizione del potere impositivo nella Convenzione Italia‑Giordania
| Categoria di reddito | Tassazione secondo la convenzione |
|---|---|
| Immobili | Tassati nello Stato in cui sono situati . |
| Profitti d’impresa | Tassati nello Stato di residenza, salvo stabile organizzazione nello Stato fonte . |
| Dividendi e interessi | Aliquota massima del 10% nello Stato fonte . |
| Royalties | Tassate nello Stato di residenza del beneficiario con aliquota massima del 10% . |
| Lavoro dipendente | Tassato nello Stato dove si svolge l’attività; esenzione se permanenza < 183 giorni e remunerazione a carico di datore non residente . |
| Pensioni e TFR | Tassate esclusivamente in Italia quando corrisposte da enti italiani . |
Tabella 3 – Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973)
| Caso | Termine di decadenza |
|---|---|
| Dichiarazione presentata | 5 anni: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo . |
| Omessa dichiarazione o dichiarazione nulla | 7 anni: entro il 31 dicembre del settimo anno . |
| Accertamento integrativo | Fino alla scadenza dei termini sopra indicati; occorre indicare i nuovi elementi . |
| Proroghe speciali | Due anni in più per recupero di aiuti di Stato o per norme specifiche . |
Tabella 4 – Calendario della Rottamazione‑Quater (Legge 197/2022)
| Rata | Scadenza originaria | Proroghe (2023‑2025) | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| 1ª rata | 31 luglio 2023 | Posticipata al 31 ottobre 2023 dal D.L. 34/2023 | 5 giorni |
| 2ª rata | 30 novembre 2023 | Confermata | 5 giorni |
| 3ª rata | 28 febbraio 2024 | Spostata al 15 marzo 2024 | 5 giorni |
| 4ª rata | 31 maggio 2024 | 3 giugno 2024 (essendo il 31/5 di sabato) | 5 giorni |
| 5ª rata | 31 luglio 2024 | Prorogata al 15 settembre 2024 | 5 giorni |
| 6ª rata | 30 novembre 2024 | 9 dicembre 2024 | 5 giorni |
| 7ª rata | 28 febbraio 2025 | Entro il 5 marzo 2025 | 5 giorni |
| 8ª rata | 31 maggio 2025 | Spostata al 3 giugno 2025 | 5 giorni |
| 9ª rata | 31 luglio 2025 | Fino al 5 agosto 2025 | 5 giorni |
| 10ª rata | 30 novembre 2025 | Slitta al 1° dicembre 2025 con pagamento entro il 6 dicembre | 5 giorni |
7 Domande frequenti (FAQ)
1. Sono iscritto all’AIRE ma trascorro diversi mesi in Italia. Posso essere considerato ancora residente in Italia?
Sì. L’iscrizione all’AIRE è solo un indizio; se trascorri in Italia la maggior parte dell’anno o mantieni il centro degli interessi familiari o patrimoniali, l’Agenzia delle entrate può considerarti residente e tassarti sui redditi mondiali .
2. Ho ricevuto un avviso di accertamento all’indirizzo italiano dopo essermi trasferito in Giordania. È valido?
No, se sei iscritto all’AIRE l’atto deve essere notificato all’indirizzo estero tramite raccomandata A/R . Se l’ufficio non ha eseguito la ricerca dell’indirizzo estero, la notifica è nulla.
3. Se non ritiro la raccomandata estera cosa succede?
La notifica si perfeziona con la “compiuta giacenza”: trascorso il termine di giacenza presso le poste estere, l’atto si considera notificato . Ignorare la raccomandata non ferma i termini per ricorrere.
4. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento notificato in Giordania?
Generalmente 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica. Può essere di 90 giorni se l’atto non indica la facoltà di definizione agevolata. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, i termini sono sospesi.
5. Devo pagare la tassa in Italia sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Giordania?
Dipende dal periodo di permanenza e dal datore di lavoro. La convenzione stabilisce che i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui l’attività è svolta; tuttavia, se resti in Giordania per meno di 183 giorni e vieni retribuito da un datore non residente, l’Italia può tassare il reddito .
6. Come posso evitare la doppia imposizione sui dividendi percepiti da una società giordana?
Devi richiedere l’applicazione della convenzione tramite apposito certificato di residenza e ottenere il credito d’imposta. L’aliquota massima alla fonte è del 10% .
7. Quali documenti devo presentare per dimostrare la residenza in Giordania?
Permesso di soggiorno, contratto di locazione o titolo di proprietà, bollette, estratti conto bancari, certificati scolastici per i figli, iscrizione AIRE e dichiarazioni fiscali giordane.
8. Posso aderire alla rottamazione‑quater se vivo all’estero?
Sì, la rottamazione è aperta anche ai residenti all’estero. La domanda andava presentata entro il 30 giugno 2023; se sei stato ammesso, devi rispettare le rate secondo il calendario .
9. Cosa succede se salto una rata della rottamazione?
Perdi tutti i benefici: il debito torna gravato da sanzioni e interessi, l’aggio ricalcolato e riprendono i pignoramenti . Potrai chiedere una rateizzazione ordinaria o valutare l’accesso alla legge 3/2012.
10. Cos’è il concordato preventivo biennale?
È uno strumento introdotto dal D.Lgs. 13/2024 che consente a imprenditori e professionisti di definire preventivamente il reddito dei due anni successivi, sulla base di una proposta dell’Agenzia delle entrate. Accettando il concordato, si bloccano gli accertamenti per quel periodo .
11. Cos’è la composizione negoziata della crisi?
È un istituto introdotto dal D.L. 118/2021 che permette all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio .
12. I creditori devono approvare il piano del consumatore?
No, l’omologazione del piano del consumatore non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta meritevolezza e convenienza .
13. Qual è la differenza tra accordo di composizione e piano del consumatore?
L’accordo di composizione richiede il voto dei creditori e si applica a imprenditori e professionisti; il piano del consumatore è riservato ai consumatori e non richiede votazione .
14. Posso proporre un ricorso senza avvocato?
Dal 2016 il patrocinio in giudizio tributario è obbligatorio per controversie superiori a 3 000 euro. È sempre consigliabile rivolgersi a un professionista per evitare vizi formali e rispettare i termini.
15. In quali casi è vantaggioso aderire all’accertamento con adesione?
Quando l’avviso è fondato ma si può ottenere una riduzione delle sanzioni e una rateizzazione. Se l’avviso presenta vizi sostanziali (mancata notifica valida, violazione della convenzione), è preferibile impugnarlo.
16. Come posso sospendere un pignoramento o un fermo amministrativo avviato mentre mi trovo in Giordania?
È possibile presentare un’istanza di sospensione all’agente della riscossione dimostrando la pendenza di un ricorso. In alternativa, è possibile ricorrere in via cautelare al giudice tributario.
17. Posso utilizzare i redditi prodotti in Giordania per pagare le imposte in Italia tramite compensazione?
No, la compensazione tra crediti esteri e debiti italiani è ammessa solo per imposte italiane; tuttavia, puoi richiedere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
18. Che ruolo ha il Garante nazionale del contribuente?
Il Garante, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, vigila sull’attuazione dei diritti dei contribuenti, segnala disfunzioni e può presentare proposte normative . Tuttavia non sostituisce l’assistenza legale.
19. È vero che l’Agenzia delle entrate può controllare i miei conti bancari in Giordania?
Il D.Lgs. 13/2024 prevede una cooperazione con le amministrazioni estere per contrastare l’evasione . Tuttavia lo scambio di informazioni si applica ai conti dichiarati e deve rispettare la normativa internazionale e la privacy.
20. Quali sono le conseguenze penali dell’evasione fiscale all’estero?
Se la dichiarazione omessa o infedele comporta l’evasione di imposte per importi superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 74/2000, si configura il reato di omessa o infedele dichiarazione. La competenza penale resta in Italia e le sanzioni possono comportare reclusione. È dunque fondamentale regolarizzare la propria posizione.
8 Simulazioni pratiche
Simulazione A – Accertamento per redditi da lavoro dipendente in Giordania
Scenario: Mario, ingegnere italiano, si trasferisce in Giordania a gennaio 2020 per lavorare presso una società giordana. Si iscrive all’AIRE ad aprile 2020 e percepisce un reddito annuale di 40 000 dinari giordani (circa 50 000 euro). Nel 2025 l’Agenzia delle entrate italiana gli notifica un avviso di accertamento per il 2020, contestando la mancata presentazione della dichiarazione in Italia e chiedendo le imposte su tali redditi.
Analisi:
- Residenza: Mario è iscritto all’AIRE e ha trasferito il centro dei suoi interessi in Giordania (lavoro, abitazione, famiglia). Secondo l’art. 2 TUIR, la residenza fiscale è nel paese estero se la dimora abituale e il domicilio sono lì per la maggior parte dell’anno .
- Termine di decadenza: l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre 2025 per il periodo d’imposta 2020. Poiché Mario non ha presentato la dichiarazione in Italia, l’amministrazione dispone di 7 anni, quindi fino al 31 dicembre 2027 ; il termine non è ancora scaduto.
- Notifica: l’atto è stato inviato tramite raccomandata all’indirizzo AIRE di Amman; Mario non ha ritirato il plico ma la notifica si è perfezionata con la compiuta giacenza .
- Convenzione: la convenzione Italia‑Giordania prevede che i redditi da lavoro dipendente siano tassati nello Stato in cui l’attività è svolta . Poiché Mario ha lavorato interamente in Giordania e il datore di lavoro è giordano, il reddito è tassato solo in Giordania.
Strategia difensiva: Mario dovrebbe presentare ricorso entro 60 giorni deducendo la violazione della convenzione, allegare il certificato di residenza giordano e la prova delle imposte pagate in Giordania, chiedere l’applicazione del credito d’imposta o l’esenzione totale. In subordine può richiedere l’annullamento per difetto di motivazione e mancata considerazione della sua residenza estera.
Simulazione B – Avviso di accertamento per dividendi percepiti da società giordana
Scenario: Laura, cittadina italiana iscritta all’AIRE in Giordania, detiene il 40% di una società giordana che nel 2023 ha distribuito dividendi per 100 000 euro. La società ha trattenuto il 10% di imposta secondo la normativa locale. Nel 2025 l’Agenzia delle entrate italiana le notifica un avviso chiedendo il pagamento dell’IRPEF sui dividendi senza riconoscere il credito per le imposte pagate all’estero.
Analisi:
- La convenzione stabilisce che lo Stato fonte può applicare un’aliquota massima del 10% e che lo Stato di residenza deve riconoscere un credito d’imposta . La Giordania ha già prelevato il 10%.
- Laura è residente in Giordania (iscritta all’AIRE, ha casa e famiglia a Amman), ma la residenza fiscale va provata. Se il centro degli interessi resta in Giordania, deve pagare l’imposta italiana solo se l’aliquota italiana supera il prelievo giordano. In tal caso, l’Italia riconosce come credito l’imposta estera fino alla concorrenza dell’imposta italiana.
Calcolo: supponiamo che l’aliquota IRPEF italiana applicabile sia il 26%. L’imposta teorica in Italia sarebbe 26 000 euro; l’imposta pagata in Giordania è 10 000 euro. L’Italia richiederà la differenza di 16 000 euro. Se Laura dimostra la residenza estera, potrà scomputare integralmente i 10 000 euro giordani. Se invece l’Agenzia contestasse la residenza, Laura dovrà provare di non avere il centro degli interessi in Italia .
Strategia difensiva: presentare ricorso chiedendo l’applicazione della convenzione, allegare il certificato di residenza e la documentazione societaria; chiedere la riduzione dell’imposta; in subordine aderire all’accertamento con adesione per ottenere riduzione delle sanzioni.
Simulazione C – Decadenza dalla rottamazione‑quater
Scenario: Franco, imprenditore italiano residente in Giordania, ha aderito alla rottamazione‑quater nel 2023 con un debito di 30 000 euro. Ha pagato le prime tre rate ma non è riuscito a versare la quarta rata del 31 maggio 2024. L’8 giugno 2024 scade la tolleranza di 5 giorni . Franco versa la rata il 10 giugno 2024, cioè oltre la tolleranza.
Conseguenze: la decadenza si verifica con il pagamento oltre la tolleranza di 5 giorni . I benefici della definizione agevolata cessano e il debito torna gravato da sanzioni e interessi; l’Agente della riscossione può procedere con il pignoramento dei beni di Franco. Le rate già versate sono trattenute a titolo di acconto sul debito complessivo .
Strategia: Franco può chiedere una rateizzazione ordinaria in 72 rate, oppure valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) tramite un OCC . Potrebbe inoltre proporre un’istanza di sospensione facendo leva su eventuali vizi del credito (ad esempio errori di calcolo) e, se non è possibile pagare, valutare la liquidazione del patrimonio.
Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di un cittadino italiano residente in Giordania è materia complessa che richiede competenze in diritto tributario nazionale, convenzioni internazionali, diritto processuale e legislazione sulla crisi di impresa. Le normative vigenti attribuiscono all’Agenzia delle entrate ampi poteri di verifica, ma impongono anche il rispetto di rigorose procedure di notifica e di termini per l’esercizio dell’azione; le recenti riforme dello Statuto del contribuente rafforzano il contraddittorio e l’autotutela . Le sentenze della Corte di cassazione del 2023‑2025 offrono importanti spunti difensivi: la notifica deve avvenire all’indirizzo AIRE tramite raccomandata , la residenza fiscale non si perde solo con l’iscrizione all’AIRE , il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori .
Per i contribuenti che hanno ricevuto un avviso o rischiano la doppia imposizione è fondamentale agire tempestivamente: verificare la validità della notifica, rispettare i termini per il ricorso, raccogliere prove della residenza in Giordania, invocare la convenzione per evitare la doppia tassazione. Gli strumenti alternativi come rottamazioni, rateizzazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizioni negoziate e concordato preventivo biennale offrono soluzioni pratiche per gestire i debiti e proteggere il patrimonio.
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