Invito Al Contraddittorio Per Dati Non Coerenti Con Sdi: Cosa Fare Subito

Introduzione

Il Sistema di Interscambio (SDI) è la piattaforma nazionale che gestisce la trasmissione, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.

Negli ultimi anni l’incrocio dei dati provenienti da SDI, dagli scontrini telematici e dalle comunicazioni IVA ha consentito all’Agenzia delle Entrate di individuare anomalie e discrepanze tra i dati dichiarati e quelli memorizzati. In particolare, l’Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti comunicazioni di compliance che segnalano dati non coerenti con le fatture elettroniche o i corrispettivi. Se il contribuente non chiarisce o regolarizza tali anomalie, l’Agenzia può avviare la fase istruttoria notificando un invito al contraddittorio e, in caso di mancata adesione o di esito negativo, emettere un avviso di accertamento.

Questo articolo analizza in modo approfondito la disciplina vigente al 15 giugno 2026 sul contraddittorio preventivo obbligatorio e si concentra sulle difese a disposizione di chi riceve un invito al contraddittorio per dati non coerenti con SDI. Verranno illustrate le novità legislative introdotte dal D.Lgs. 219/2023, dal D.Lgs. 13/2024 e dai relativi decreti attuativi, nonché i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati per la gestione delle anomalie. Saranno inoltre esaminate le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria che hanno chiarito l’ambito di applicazione del contraddittorio, l’efficacia della prova di resistenza e le conseguenze della violazione del diritto di partecipazione del contribuente.

Perché il tema è urgente e importante

Ricevere una comunicazione che segnala dati non coerenti con SDI o un invito al contraddittorio può creare grande preoccupazione. Le conseguenze economiche e patrimoniali di un eventuale accertamento sono rilevanti: le sanzioni per omessa o infedele fatturazione vanno dal 90 % al 180 % dell’imposta dovuta, con un minimo di 500 euro, e in caso di mancata regolarizzazione possono seguire pignoramenti, ipoteche e blocchi dell’attività. Inoltre, la riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) ha introdotto nuove percentuali e un regime di ravvedimento operoso rafforzato che offre riduzioni significative se si agisce tempestivamente.

La rilevanza pratica di questo tema è accresciuta dal nuovo articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che afferma il diritto del contribuente ad essere ascoltato prima dell’adozione di qualsiasi atto impositivo autonomamente impugnabile. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . Tale diritto tutela non solo i tributi armonizzati (come l’IVA) ma ogni pretesa tributaria, salvaguardando i principi costituzionali di difesa e buona amministrazione.

Presentazione dello Studio legale dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. Oltre a esercitare avanti le Giurisdizioni di merito e di legittimità, l’avvocato è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Ricopre, inoltre, il ruolo di Esperto negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, assistendo imprese e privati nei percorsi di risanamento e nei negoziati con creditori e fisco.

Grazie alla sinergia tra competenze legali e contabili, lo Studio Monardo offre:

  • Analisi degli atti e delle comunicazioni di compliance: verifica dei rilievi, analisi della coerenza dei dati trasmessi via SDI, studio dei termini e delle possibilità di regolarizzazione.
  • Assistenza nelle procedure di adesione: predisposizione delle controdeduzioni, richiesta di accesso agli atti, partecipazione al contraddittorio con l’ufficio, valutazione dell’eventuale accertamento con adesione e definizione di piani di pagamento.
  • Contenzioso tributario e cautelare: proposizione di ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, istanza di sospensione delle riscossioni e tutela dei beni del contribuente.
  • Soluzioni negoziali e stragiudiziali: assistenza nelle procedure di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore, transazioni fiscali e concordati preventivi.

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Agire tempestivamente consente di limitare i danni e, spesso, di chiudere la controversia prima che si trasformi in un contenzioso costoso.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Evoluzione della normativa sul contraddittorio

Fino al 2023 l’ordinamento italiano non prevedeva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. L’obbligo era limitato ai tributi armonizzati, come l’IVA, per effetto della giurisprudenza unionale (sentenza Sopropè della Corte di giustizia UE del 2006) e dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, che imponeva la consegna del processo verbale e un termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’atto in caso di accessi, ispezioni o verifiche. Per i tributi non armonizzati l’obbligo sussisteva solo quando previsto da specifiche norme di legge (ad esempio in materia di accertamento con adesione o per le violazioni antielusive di cui all’art. 37‑bis del DPR 600/1973). La Corte di Cassazione, con le sentenze a Sezioni Unite n. 24823/2015 e n. 28132/2018, aveva affermato che la violazione del contraddittorio comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava, attraverso la prova di resistenza, quali elementi avrebbe potuto dedurre se fosse stato ascoltato . Le pronunce del 2025 hanno ribadito che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, il contraddittorio endoprocedimentale era obbligatorio solo per i tributi armonizzati e che la sua violazione determinava l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente forniva elementi concreti idonei a modificare l’accertamento .

1.1 L’articolo 5‑ter del D.Lgs. 218/1997

Nel 2019 il legislatore aveva inserito nel D.Lgs. 218/1997 l’art. 5‑ter, imponendo all’ufficio di notificare al contribuente un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento o di rettifica, a pena di nullità. L’obbligo era escluso per gli accertamenti parziali previsti dall’art. 41‑bis del DPR 600/1973 e dall’art. 54, terzo e quarto comma, del DPR 633/1972. La norma prevedeva la specificità dell’invito e consentiva di omettere il contraddittorio solo in casi di fondato pericolo per la riscossione . In caso di mancato invio dell’invito, il contribuente doveva dimostrare in giudizio quali argomentazioni avrebbe potuto far valere . L’art. 5‑ter è stato abrogato dal D.Lgs. 13/2024, che ha introdotto una disciplina organica del contraddittorio.

1.2 Il nuovo articolo 6‑bis della legge 212/2000

Con il D.Lgs. 219/2023 – parte della riforma della giustizia tributaria – è stata introdotta la norma cardine: l’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente. La disposizione prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . Restano esclusi solamente gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione .

La norma specifica che l’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e assegnare un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni, durante il quale il contribuente può anche richiedere copia degli atti del fascicolo . Se il termine di decadenza per l’adozione dell’atto impositivo è imminente, è automaticamente prorogato: il termine di decadenza viene posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio . La norma impone che l’atto emanato all’esito del contraddittorio motivi espressamente le ragioni per cui l’Amministrazione ritiene di non accogliere le osservazioni del contribuente .

Il D.Lgs. 219/2023 ha inoltre inserito gli articoli 7‑bis e 7‑ter nello Statuto. L’art. 7‑bis stabilisce che gli atti impugnabili sono annullabili per violazione di legge, comprese le norme sulla competenza, sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente . L’art. 7‑ter prevede la nullità degli atti affetti da vizi radicali, come la mancanza assoluta di potere o la violazione del giudicato, e che tali vizi sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio .

1.3 Il D.Lgs. 13/2024 e il nuovo articolo 5‑quater

Il D.Lgs. 13/2024 – in vigore dal 29 febbraio 2024 – ha abrogato l’art. 5‑ter e ha previsto la possibilità di adesione ai verbali di constatazione con il nuovo art. 5‑quater. Il contribuente può aderire ai verbali redatti ai sensi dell’art. 24 della legge 4/1929 entro 30 giorni dalla consegna; l’adesione può essere incondizionata o condizionata alla rimozione di errori manifesti . L’adesione sospende i termini dell’accertamento e comporta la riduzione alla metà delle sanzioni . Il decreto ha inoltre modificato l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, regolando le modalità e i termini per l’istanza di accertamento con adesione quando l’atto è preceduto dallo schema di atto ex art. 6‑bis .

1.4 Atti esclusi dal contraddittorio

Il D.M. 24 aprile 2024 ha individuato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis. Tra essi figurano: (i) ruoli, cartelle di pagamento e atti della riscossione (art. 50, comma 2, art. 77 e art. 86 DPR 602/1973); (ii) accertamenti parziali ai fini IVA e imposte dirette e atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti basati su incrocio di dati; (iii) intimazioni autonome e intimazioni per decadenza dalla rateazione; (iv) accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi minori (es. tasse automobilistiche, addizionale erariale, tasse sulle concessioni per il servizio radiomobile, imposte commisurate alla CO₂ dei veicoli); (v) accertamenti catastali per annotazioni nelle intestazioni; (vi) avvisi di liquidazione per decadenza o rettifica di agevolazioni fiscali (imposte di registro, ipotecarie e catastali); (vii) avvisi di pagamento per omesso o tardivo versamento di accise o imposte di consumo e avvisi per indebita compensazione di crediti di accisa. Questi atti sono considerati automatizzati o di pronta liquidazione e dunque esonerati dal contraddittorio.

1.5 Provvedimento 9 giugno 2026 n. 172588 – Comunicazioni di compliance IVA 2025

Per l’anno d’imposta 2025 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 9 giugno 2026 n. 172588, che disciplina le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti passivi IVA che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2025 o l’hanno presentata con anomalie gravi. Il provvedimento attua i commi 634‑636 della legge 190/2014 e identifica i contribuenti interessati: chi non ha presentato la dichiarazione entro i termini, chi l’ha presentata senza il quadro VE pur avendo fatture elettroniche o corrispettivi, chi ha dichiarato operazioni attive inferiori a 1.000 euro nonostante le cessioni risultanti dai dati SDI e chi non ha compilato il quadro VJ pur avendo ricevuto fatture in reverse charge . L’Agenzia utilizza in modo integrato i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute e dei corrispettivi giornalieri telematici e verifica in particolare il volume d’affari indicato al rigo VE50, aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni indicati a VE40 .

Le principali anomalie riscontrate riguardano: (i) mancata dichiarazione IVA nonostante i dati attivi e passivi presenti in SDI; (ii) quadro VE assente o con operazioni irrisorie rispetto alle cessioni risultanti dai dati telematici; (iii) quadro VJ non compilato pur in presenza di fatture soggette a inversione contabile . La comunicazione viene inviata tramite PEC al domicilio digitale del contribuente e pubblicata nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi” . Il contribuente può chiedere informazioni o segnalare elementi non conosciuti attraverso i canali indicati, ma non può rispondere direttamente alla PEC mittente .

La regolarizzazione varia a seconda dell’anomalia: per la mancata dichiarazione IVA il contribuente può presentare una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal 30 aprile 2026, pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997, a condizione che non siano stati notificati atti di liquidazione o di accertamento . Per errori e omissioni nella dichiarazione già presentata, è possibile presentare una dichiarazione integrativa versando le imposte e le sanzioni in misura ridotta . Sono consigliate procedure interne di studio per intercettare le PEC, verificare le anomalie, predisporre le controdeduzioni o procedere alla regolarizzazione .

2. Interpretazione giurisprudenziale recente

2.1 Sentenza Cass. SS.UU. 25 luglio 2025 n. 21271

Con la sentenza n. 21271/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato l’ambito applicativo del contraddittorio nell’ordinamento antecedente al D.Lgs. 219/2023. La Corte ha affermato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio preventivo era generalizzato solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati l’obbligo sussisteva solo se specificamente previsto. La violazione dell’obbligo comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava, attraverso la prova di resistenza, quali elementi avrebbe potuto dedurre e che tali elementi non erano meramente pretestuosi . In altri termini, l’atto non era automaticamente annullabile: spettava al contribuente dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto influire sul contenuto dell’accertamento.

Questa pronuncia, sebbene relativa al regime previgente, resta importante per comprendere l’atteggiamento della Suprema Corte: il contraddittorio è un diritto ma non può essere invocato in modo strumentale. Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, tuttavia, la prova di resistenza non dovrebbe più essere richiesta: il mancato invio dello schema di atto determina l’annullabilità dell’atto a prescindere dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio, come sottolineato da alcune Corti di giustizia tributaria. Nel 2025 la Corte di giustizia tributaria dell’Umbria (Terni) ha affermato che la violazione del contraddittorio ex art. 6‑bis comporta la nullità dell’atto senza necessità di prova di resistenza e che tale violazione rientra tra le cause di annullabilità di cui all’art. 7‑bis .

2.2 Ordinanza Cass. 5 febbraio 2025 n. 2795

L’ordinanza n. 2795/2025 della Cassazione ha ribadito che, in tema di tributi armonizzati, l’Amministrazione è gravata da un obbligo generale di contraddittorio; la violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere . La decisione, resa prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, conferma che la prova di resistenza rimaneva un presupposto essenziale. Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, la giurisprudenza dovrà stabilire se tale principio abbia ancora rilevanza.

2.3 Altre sentenze significative

  • Cassazione n. 10872/2025: questa sentenza (Sezione Tributaria), pur relativa a un accertamento anti‑elusivo ex art. 37‑bis DPR 600/1973, è stata richiamata dalla dottrina per sottolineare la necessità di motivare l’atto con riferimento alle osservazioni del contribuente. La Cassazione ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento emesso senza la previa richiesta di chiarimenti e senza concedere 60 giorni per le controdeduzioni; ha evidenziato che l’obbligo di contraddittorio non può essere ridotto a un mero formalismo (fonte non ufficiale citata per completezza).
  • Massime regionali 2025‑2026: diverse Corti di giustizia tributaria, tra cui quella di Terni, hanno applicato l’art. 6‑bis statuendo che la mancanza di contraddittorio rende l’atto annullabile e che l’Amministrazione non può sanare la violazione nel corso del processo . Tali decisioni, seppur non massimate a livello nazionale, indicano l’orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente.

3. Prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate

3.1 Lettere di compliance per dati non coerenti

Oltre al provvedimento 9 giugno 2026 n. 172588, l’Agenzia delle Entrate emette periodicamente lettere di compliance per segnalare dati incoerenti nelle dichiarazioni fiscali. Queste lettere, inviate tramite PEC o pubblicate nell’area riservata del cassetto fiscale, indicano le anomalie rilevate (ad esempio volumi d’affari inferiori alle fatture elettroniche emesse, mancata compilazione del quadro VJ per operazioni in reverse charge o differenze tra corrispettivi telematici e incassi dichiarati). Il contribuente può regolarizzare mediante ravvedimento operoso o fornire chiarimenti. Le lettere non costituiscono un atto impositivo ma preannunciano possibili accertamenti.

3.2 Provvedimenti su aiuti di Stato e dati incoerenti

Nel 2025 l’Agenzia ha emanato provvedimenti che disciplinano la regolarizzazione degli aiuti di Stato automatici non registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) e dei dati erronei o non coerenti con la disciplina agevolativa (ad esempio crediti d’imposta per investimenti 4.0 o bonus edilizi). Questi provvedimenti consentono ai contribuenti di correggere autonomamente le anomalie senza sanzioni, ma non rientrano strettamente nel tema SDI e non sono trattati approfonditamente in questo articolo.

3.3 Circolari e risoluzioni

La prassi di riferimento in materia di contraddittorio comprende le circolari dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono l’applicazione dell’art. 6‑bis e della disciplina dell’accertamento con adesione. Le circolari illustrano le modalità di invio dello schema di atto, la sospensione dei termini, l’utilizzo delle PEC e l’interoperabilità tra Agenzia e Guardia di Finanza. Sebbene non abbiano valore normativo, esse orientano l’attività amministrativa e forniscono parametri utili per i contribuenti.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

In questa sezione viene descritto ciò che accade quando un contribuente riceve un invito al contraddittorio per dati non coerenti con SDI. La procedura può variare in base al tipo di accertamento (parziale o definitivo), ma alcuni passaggi sono comuni.

1. Ricezione dell’invito e termini

L’invito al contraddittorio contiene: l’indicazione dell’ufficio competente, i dati SDI o i corrispettivi considerati non coerenti, gli imponibili e le imposte contestate, nonché la proposta di definizione. Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’invio dello schema di atto deve avvenire con modalità idonee a garantirne la conoscibilità e deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per le osservazioni . Se l’Ufficio non invia lo schema di atto, l’avviso di accertamento emesso successivamente sarà annullabile per violazione del contraddittorio .

1.1 Verifica dei dati e analisi dell’anomalia

Il contribuente deve innanzitutto confrontare i dati riportati nell’invito con le proprie registrazioni contabili. È fondamentale analizzare:

  • Fatture elettroniche emesse e ricevute (registri IVA e file XML) per verificare che l’Agenzia abbia considerato correttamente le operazioni attive e passive.
  • Corrispettivi telematici trasmessi con i registratori di cassa per confrontare gli incassi giornalieri con il volume d’affari dichiarato.
  • Dichiarazioni IVA e quadro VE: occorre controllare se le operazioni attive e i passaggi interni (rigo VE40) e il volume d’affari (VE50) corrispondono ai dati SDI .
  • Quadro VJ per il reverse charge: se si sono ricevute fatture soggette a inversione contabile ma non sono state riportate nel quadro VJ, l’Agenzia considera l’anomalia rilevante .

1.2 Preparazione delle controdeduzioni

Durante il termine di 60 giorni il contribuente può presentare controdeduzioni scritte, corredate da documenti contabili e chiarimenti, per dimostrare che i dati considerati non coerenti sono corretti o che gli errori sono dovuti a sviste formali. È consigliabile allegare:

  • Elenchi analitici delle fatture e dei corrispettivi con riferimenti temporali e descrittivi;
  • Stampe dei registri IVA e riconciliazione tra i dati SDI e la contabilità;
  • Eventuali note di variazione, autofatture per integrazione, registrazioni tardive o errori materiali e la relativa documentazione.

L’obiettivo è prevenire l’emissione dell’avviso di accertamento dimostrando la correttezza dei dati o, in alternativa, proponendo la rimozione degli errori e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. Durante questa fase si può richiedere copia degli atti del fascicolo per una migliore difesa .

1.3 Adesione e definizione bonaria

Se il contribuente condivide in tutto o in parte i rilievi dell’Ufficio, può aderire alla proposta di definizione. Con l’abrogazione dell’art. 5‑ter e l’introduzione dell’art. 5‑quater, il contribuente può aderire anche ai verbali di constatazione entro 30 giorni dalla consegna ; l’adesione comporta la riduzione delle sanzioni alla metà . In ambito SDI, l’invito al contraddittorio può proporre il pagamento di imposte e sanzioni con riduzioni significative. In questa fase è utile:

  1. Valutare l’onere finanziario della definizione, tenendo conto delle possibilità di rateizzazione e degli interessi legali.
  2. Confrontare la definizione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di sanare le violazioni in modo autonomo con sanzioni ridotte; ricordiamo che il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto le sanzioni e introdotto il ravvedimento speciale per alcune violazioni.
  3. Considerare che la definizione con adesione può precludere la possibilità di ulteriore ricorso, salvo il caso di errori essenziali nei calcoli; occorre quindi valutare con attenzione la convenienza.

1.4 Accertamento con adesione su istanza del contribuente

Se l’invito al contraddittorio non è seguito da un accordo, il contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione. Dopo il D.Lgs. 13/2024, il contribuente può presentare l’istanza anche quando l’atto è preceduto dallo schema di atto ex art. 6‑bis; l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . In tal caso il termine per impugnare l’atto è sospeso per 30 giorni. Qualora l’Ufficio accetti, viene redatto un verbale che definisce le imposte dovute e le sanzioni ridotte. La procedura consente di rateizzare i pagamenti ed evita il contenzioso.

1.5 Avviso di accertamento

Se il contraddittorio si conclude senza accordo o se il contribuente non risponde, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento. Ai sensi dell’art. 6‑bis l’avviso deve: (i) richiamare lo schema di atto; (ii) indicare le osservazioni del contribuente e le motivazioni per cui non sono state accolte; (iii) rispettare i termini di decadenza eventualmente prorogati . In difetto, l’avviso è annullabile per violazione di legge . Il contribuente può ancora proporre istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica se non l’ha già presentata , oppure può impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Difese e strategie legali

Per chi riceve un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento basato su dati SDI non coerenti, è essenziale conoscere le strategie difensive disponibili. In questa sezione vengono illustrate le principali.

1. Eccezione di nullità per violazione del contraddittorio

Se l’Ufficio non ha inviato lo schema di atto con un termine minimo di 60 giorni o se ha omesso di motivare l’avviso in relazione alle osservazioni presentate, il contribuente può eccepire la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 6‑bis e 7‑bis. L’eccezione deve essere sollevata nel ricorso introduttivo e rientra tra i motivi di annullabilità . Secondo la giurisprudenza più recente, nel nuovo regime non è necessario dimostrare la prova di resistenza: la violazione del diritto di partecipazione è di per sé idonea a determinare l’annullamento .

2. Prova di resistenza (regime previgente)

Per gli accertamenti emessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis o per i tributi esclusi dal nuovo contraddittorio (es. atti automatizzati), continua ad applicarsi l’obbligo di prova di resistenza. Il contribuente deve dimostrare in concreto quali argomenti avrebbe potuto dedurre e che tali argomenti avrebbero potuto portare a un esito diverso . In mancanza, la violazione del contraddittorio non comporta la nullità dell’atto .

3. Verifica della legittimità dei dati SDI

Spesso gli errori derivano da registrazioni tardive, fatture errate o duplicazioni. È necessario controllare:

  • Coerenza cronologica tra fatture emesse e ricevute e la loro trasmissione a SDI. Eventuali scarti o mancata ricezione da parte del cliente possono generare incongruenze.
  • Fatture in reverse charge: talvolta i fornitori non segnano correttamente il codice “N6” nell’XML, causando la mancata compilazione del quadro VJ da parte del ricevente.
  • Cessioni intracomunitarie: l’omessa indicazione del codice IVA comunitario o l’errata compilazione del modello INTRASTAT possono determinare difformità.
  • Corrispettivi telematici: anomalie nell’allineamento tra cassa e software gestionale, pagamenti elettronici non registrati, chiusure non inviate, ecc.

Documentare queste circostanze permette di dimostrare che i dati non coerenti derivano da fattori esterni e non da evasione.

4. Ravvedimento operoso e regolarizzazione

Quando l’anomalia è fondata, la via più rapida per evitare l’accertamento è il ravvedimento operoso. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997, il contribuente può correggere spontaneamente le violazioni versando la maggiore imposta, gli interessi legali e una sanzione ridotta (dal 1/10 al 15/10 a seconda del termine). Il D.Lgs. 87/2024 ha rimodulato le sanzioni, prevedendo riduzioni ulteriori per la regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza, entro l’anno successivo o oltre. La dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal 30 aprile 2026 in caso di omessa dichiarazione IVA 2025 permette di beneficiare di una sanzione pari al 30 % ridotta al 1/10 .

In presenza di violazioni prodromiche (omessa fatturazione, omessa certificazione dei corrispettivi, reverse charge non applicato), il ravvedimento deve essere effettuato prima possibile. È consigliabile calcolare l’onere complessivo e pianificare un piano di pagamento, anche con l’aiuto di un professionista.

5. Istanza di autotutela

L’art. 2‑quater del DPR 462/2001 consente all’Amministrazione di annullare d’ufficio i propri atti illegittimi o infondati. Dopo aver ricevuto l’invito o l’avviso, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto per evidenti errori di diritto o di fatto. L’ufficio non ha l’obbligo di rispondere ma, in presenza di errori manifesti (ad es. errata attribuzione di fatture al contribuente), spesso lo fa per evitare contenziosi.

6. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se non si giunge a un accordo, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Il ricorso deve contenere i motivi di annullabilità (violazioni di legge, compreso il contraddittorio), l’eventuale eccezione di incostituzionalità e le richieste istruttorie. È possibile chiedere la sospensione della riscossione dimostrando il rischio di danno grave e irreparabile. Il giudizio si articola in primo grado, appello e possibile ricorso per cassazione.

Strumenti alternativi e soluzioni negoziali

Di seguito vengono illustrati i principali strumenti alternativi all’accertamento tradizionale che consentono di definire la controversia o di gestire il debito in modo sostenibile.

1. Definizioni agevolate e sanatorie

Nel 2023 e 2024 il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle controversie e delle cartelle. Alcune di esse (come la cosiddetta rottamazione quater ex art. 1, commi 231‑252, legge 197/2022) erano valide fino al 2023 e non sono più attive al 15 giugno 2026. Al momento non è prevista una rottamazione quinquies, quindi non verrà trattata. Restano invece applicabili eventuali condoni o definizioni agevolate previste da leggi di bilancio future. Il contribuente deve monitorare la normativa in vigore al momento della ricezione dell’atto.

2. Piani del consumatore e sovraindebitamento

L’avv. Monardo è Gestore della Crisi e può assistere persone fisiche e imprese nell’accesso alla disciplina della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 e Codice della Crisi). Attraverso i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile ottenere la sospensione delle procedure esecutive e la falcidia dei debiti tributari. L’OCC valuta la sostenibilità del piano e, se approvato dal tribunale, l’Agenzia delle Entrate è vincolata alla sua esecuzione.

3. Concordato preventivo e transazioni fiscali

Per le imprese in crisi, il concordato preventivo consente di ristrutturare i debiti con un piano approvato dal tribunale e dai creditori. La legge consente transazioni fiscali che prevedono la riduzione dell’imposta e delle sanzioni e la rateizzazione del debito. La presenza di un professionista negoziatore della crisi è fondamentale per trattare con l’Amministrazione e ottenere condizioni favorevoli.

4. Accordi di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il decreto 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un procedimento volontario che consente all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere l’impresa nell’attivazione della piattaforma telematica e nella definizione di accordi con i creditori e con il fisco. Questa procedura può comportare la sospensione delle azioni esecutive e la chiusura delle controversie fiscali tramite un accordo.

Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza dello Studio Monardo evidenzia alcuni errori frequenti dei contribuenti che ricevono una comunicazione di dati non coerenti con SDI o un invito al contraddittorio. Evitarli aiuta a limitare i danni.

  1. Ignorare la PEC o l’area riservata: molti contribuenti non controllano regolarmente la PEC o il cassetto fiscale, perdendo termini utili per la regolarizzazione. È fondamentale monitorare costantemente le comunicazioni .
  2. Non verificare la propria contabilità: rispondere all’invito senza avere analizzato i registri può portare a errori che l’Agenzia può sfruttare. Una riconciliazione puntuale tra fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazioni è imprescindibile .
  3. Sottovalutare l’importanza del contraddittorio: alcuni contribuenti ritengono che l’invito sia facoltativo e non rispondono; in realtà il contraddittorio è l’unica occasione per far valere le proprie ragioni e prevenire l’accertamento.
  4. Accettare proposte di definizione senza calcoli: aderire alla proposta senza stimare l’onere complessivo o senza confrontare il ravvedimento operoso può essere svantaggioso. È consigliabile richiedere un prospetto economico .
  5. Non rivolgersi a un professionista: il diritto tributario è complesso; un’avvocato e un commercialista possono individuare vizi dell’atto, eccepire la nullità o proporre strategie alternative. Affidarsi a professionisti evita errori procedurali e consente di negoziare con l’Ufficio.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle sintetiche (con frasi brevi) che riepilogano norme, termini e strumenti difensivi.

Tabella 1 – Norme di riferimento

NormaContenuto sinteticoRiferimento
Art. 6‑bis L. 212/2000Obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili; schema di atto con 60 giorni per controdeduzioniD.Lgs. 219/2023
Art. 7‑bis L. 212/2000Annullabilità degli atti per violazione di legge, inclusi vizi procedimentali e partecipativiD.Lgs. 219/2023
Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997Adesione ai verbali di constatazione entro 30 giorni; sanzioni dimezzateD.Lgs. 13/2024
Art. 6 D.Lgs. 218/1997 (mod.)Istanze di accertamento con adesione anche su atti preceduti dallo schema di atto, con sospensione dei terminiD.Lgs. 13/2024
D.M. 24/04/2024Elenco degli atti esclusi dal contraddittorio (cartelle, accertamenti parziali, accise, avvisi di liquidazione, ecc.)Mef
Provv. AE n. 172588/2026Comunicazioni di compliance per IVA 2025: anomalie per mancata dichiarazione, quadro VE assente, quadro VJ mancanteAgenzia Entrate

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

Fase / AdempimentoTermineRiferimento
Controdeduzioni allo schema di attoMinimo 60 giorniArt. 6‑bis L. 212/2000
Adesione a verbale di constatazione30 giorni dalla consegnaArt. 5‑quater D.Lgs. 218/1997
Istanza accertamento con adesione (quando vi è contraddittorio)30 giorni dalla comunicazione dello schema di attoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Dichiarazione IVA tardiva per 202590 giorni dal 30 aprile 2026Provv. AE n. 172588/2026
Presentazione ricorso contro avviso60 giorni dalla notificaCodice di procedura tributaria

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficio principaleNote
Ravvedimento operosoRiduzione delle sanzioni; evita l’accertamentoNecessario regolarizzare entro i termini (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
Adesione (art. 5‑quater)Sanzioni dimezzate; definizione rapidaSolo per verbali di constatazione
Accertamento con adesionePossibilità di accordo con rateizzazione; sospensione terminiIstanza entro 30 giorni dallo schema di atto
Ricorso giudizialeAnnullamento dell’atto; sospensione della riscossioneRichiede prova di resistenza solo per atti antecedenti a art. 6‑bis
Sovraindebitamento / piani del consumatoreFalcia parte dei debiti; sospende pignoramentiRichiede omologazione del tribunale; applicabile a persone fisiche
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Sospensione delle azioni esecutive; accordi flessibiliRichiede nomina di un esperto negoziatore

Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a 20 domande frequenti sulle comunicazioni per dati non coerenti con SDI e sull’invito al contraddittorio.

  1. Cos’è il Sistema di Interscambio (SDI)?
  2. È la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate che riceve, controlla e trasmette le fatture elettroniche tra fornitori e clienti. SDI archivia i dati relativi alle fatture emesse e ricevute e mette a disposizione dell’Amministrazione fiscale le informazioni per i controlli incrociati.
  3. Perché ricevo una comunicazione di dati non coerenti?
  4. Perché l’Agenzia ha rilevato differenze significative tra le fatture elettroniche e i corrispettivi trasmessi tramite SDI e i dati riportati nella dichiarazione IVA. Ad esempio, volume d’affari indicato troppo basso, quadro VE mancante o quadro VJ non compilato .
  5. La comunicazione di compliance è un atto impositivo?
  6. No. È un invito a verificare la propria posizione e a regolarizzare eventuali errori mediante dichiarazione tardiva o integrativa. Non comporta sanzioni immediate, ma la mancata risposta può portare a un accertamento.
  7. Cosa devo fare quando ricevo una comunicazione di compliance?
  8. Controllare tempestivamente la PEC e il cassetto fiscale, analizzare i dati indicati nella comunicazione, verificare la propria contabilità e valutare se l’anomalia è fondata o meno . In caso di errore, regolarizzare con ravvedimento; in caso di infondatezza, inviare chiarimenti tramite i canali indicati.
  9. Posso rispondere alla PEC mittente?
  10. No. La PEC da cui parte la comunicazione non riceve messaggi. Occorre usare i canali indicati nella stessa comunicazione (telefono, contact center o modulo online) .
  11. Cosa succede se non rispondo alla comunicazione?
  12. L’Agenzia può considerare l’anomalia come non regolarizzata e procedere con l’invio dello schema di atto e dell’invito al contraddittorio. In assenza di riscontro, emetterà un avviso di accertamento con recupero delle imposte e applicazione di sanzioni.
  13. Cos’è l’invito al contraddittorio per dati non coerenti con SDI?
  14. È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a presentarsi per discutere le contestazioni relative a dati ritenuti non coerenti con le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici. Contiene la motivazione, l’indicazione delle imposte e sanzioni e la proposta di definizione.
  15. Quanto tempo ho per rispondere all’invito?
  16. Almeno 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto, come previsto dall’art. 6‑bis . Se l’invito è basato su dati raccolti prima dell’entrata in vigore di tale norma, il termine può essere inferiore, ma la prassi attuale si orienta verso i 60 giorni.
  17. Che differenza c’è tra contraddittorio e accertamento con adesione?
  18. Il contraddittorio è la fase in cui l’Ufficio ascolta le ragioni del contribuente e valuta se accoglierle, prima di emettere l’atto definitivo. L’accertamento con adesione è un procedimento successivo, facoltativo, che consente di definire l’atto con uno sconto sulle sanzioni e la rateizzazione del debito .
  19. Posso accedere agli atti del fascicolo?
  20. Sì. L’art. 6‑bis riconosce il diritto di accedere e estrarre copia degli atti del fascicolo durante il termine per il contraddittorio .
  21. Cosa fare se i dati SDI sono errati per colpa di terzi?
  22. Documentare l’errore (ad esempio fattura errata inviata dal fornitore) e allegare alla controdeduzione le prove della richiesta di rettifica. Se l’errore è riconducibile a un malfunzionamento del sistema, segnalare l’anomalia all’assistenza dell’Agenzia.
  23. È possibile chiedere la rateizzazione dell’importo proposto?
  24. Sì. Durante il contraddittorio e la fase di adesione è possibile concordare un piano di rateizzazione, pagando interessi legali sulla parte dilazionata .
  25. Cosa succede se non pago una rata?
  26. L’Ufficio iscrive a ruolo l’intero importo residuo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dall’art. 14 del DPR 602/1973 .
  27. La mancata osservanza dell’art. 6‑bis rende nullo l’avviso?
  28. Sì, se l’atto è stato emanato dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis (1° gennaio 2024) e rientra tra quelli per cui il contraddittorio è obbligatorio. In tal caso l’atto è annullabile per violazione di legge e non serve provare che la partecipazione avrebbe cambiato l’esito .
  29. La prova di resistenza è ancora richiesta?
  30. Solo per gli accertamenti emessi prima del 2024 o per gli atti esclusi dal contraddittorio (automatizzati, parziali, ecc.). Per gli atti rientranti nell’art. 6‑bis, la violazione del contraddittorio è causa di annullabilità senza prova di resistenza.
  31. Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento per debiti IVA?
  32. Sì. I debiti fiscali possono essere inclusi nei piani del consumatore o negli accordi di composizione della crisi. Il tribunale può omologare una falcidia dei debiti IVA, purché il piano sia sostenibile e garantisca un soddisfacimento anche parziale dell’Erario.
  33. Cosa succede se l’invito al contraddittorio riguarda anni ormai prescritti?
  34. Occorre verificare i termini di decadenza: per l’IVA e le imposte dirette il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Se il termine è scaduto, l’accertamento è nullo. L’invio del contraddittorio non interrompe la decadenza, ma può prorogare i termini se previsto dall’art. 6‑bis .
  35. È possibile farsi assistere da un professionista durante il contraddittorio?
  36. Sì. Il contribuente può farsi rappresentare da un avvocato, un commercialista o un consulente fiscale munito di delega. La presenza di un professionista aiuta a gestire correttamente la fase istruttoria e a negoziare un accordo.
  37. Posso impugnare l’invito al contraddittorio?
  38. L’invito di per sé non è un atto autonomamente impugnabile, salvo contenga già una pretesa impositiva (ad esempio l’invito a comparire ex art. 5‑ter prima della sua abrogazione). Tuttavia, la mancata notificazione dello schema di atto può essere eccepita in sede di impugnazione dell’avviso.
  39. Quali sono le differenze tra un invito fondato su SDI e gli accertamenti tradizionali?
  40. Gli inviti basati su dati SDI utilizzano l’incrocio tra fatture elettroniche e corrispettivi per rilevare incongruenze; gli accertamenti tradizionali possono derivare da verifiche sul campo, controlli bancari o segnalazioni di altri enti. L’utilizzo del SDI consente all’Agenzia di rilevare anomalie in tempo reale, aumentando la probabilità di ricevere una comunicazione di compliance.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Caso 1 – Mancata dichiarazione IVA 2025

Scenario: Un imprenditore individuale non presenta la dichiarazione IVA/2026 relativa al periodo d’imposta 2025 entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia invia, il 15 giugno 2026, una comunicazione di compliance segnalando la presenza di fatture elettroniche emesse per un volume d’affari pari a 120.000 euro. L’imprenditore riceve la PEC il 20 giugno 2026 e decide di regolarizzarsi.

Soluzione: Entro 90 giorni dalla scadenza (cioè entro il 29 luglio 2026) l’imprenditore può presentare la dichiarazione tardiva, versando l’IVA dovuta (ad esempio 26.400 euro con aliquota media 22 %), gli interessi legali (1,25 %) e la sanzione ridotta al 1/10 del 30 % (sanzione base 30 % ridotta a 3 %). L’importo della sanzione sarà quindi di 792 euro (26.400 € × 30 % × 1/10). Se regolarizza entro 30 giorni, la sanzione può essere ulteriormente ridotta.

Caso 2 – Quadro VE assente

Scenario: Una società presenta la dichiarazione IVA 2025 senza compilare il quadro VE, dichiarando un volume d’affari attivo di 500 euro. Dall’incrocio dei dati SDI emerge che la società ha emesso fatture per 40.000 euro. Riceve la comunicazione di compliance il 10 giugno 2026.

Soluzione: La società, tramite il proprio commercialista, verifica che il quadro VE è stato omesso per errore materiale. Entro il termine indicato, presenta una dichiarazione integrativa, indicando il volume d’affari corretto e versando la maggiore IVA e le sanzioni ridotte (ad esempio sanzione al 15 % ridotta al 1/9 per ravvedimento entro l’anno). Contestualmente invia una controdeduzione per segnalare all’Agenzia che l’errore è stato regolarizzato.

Caso 3 – Invito al contraddittorio e prova di resistenza

Scenario: Un’azienda di servizi riceve nel 2023 un invito al contraddittorio ex art. 5‑ter (norma allora vigente) per presunte fatture omesse. L’azienda non partecipa e l’Ufficio emette un avviso di accertamento. In giudizio invoca la nullità per violazione del contraddittorio.

Soluzione: Poiché l’accertamento è antecedente al 2024, si applica la prova di resistenza. La società deve dimostrare quali elementi avrebbe dedotto se fosse stata sentita, ad esempio fornendo la documentazione delle fatture emesse e le ricevute di trasmissione a SDI, dimostrando che l’Ufficio ha considerato errati i dati. In mancanza di tale prova, la violazione del contraddittorio non comporterà la nullità .

Caso 4 – Utilizzo della composizione negoziata

Scenario: Una piccola impresa, gravata da debiti fiscali e contributivi per 200.000 euro e da un contenzioso derivante da inviti al contraddittorio per dati SDI non coerenti, decide di attivare la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Nomina l’avv. Monardo come esperto negoziatore.

Soluzione: L’esperto analizza la situazione economica e propone ai creditori un piano di rientro quinquennale con falcidia del 40 % sui debiti fiscali, prevedendo la cessione di un bene aziendale. L’Agenzia delle Entrate, valutata la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, accetta la proposta. Il tribunale conferma il piano; le procedure esecutive vengono sospese e i contenziosi in corso vengono chiusi attraverso transazioni fiscali che prevedono il pagamento in misura ridotta. La composizione negoziata consente così di salvare l’impresa e di risolvere il contenzioso.

Conclusione

L’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ha rappresentato una rivoluzione nel diritto tributario italiano, estendendo il diritto del contribuente ad essere ascoltato prima dell’adozione di ogni atto impositivo autonomamente impugnabile.

La norma assicura maggiore trasparenza e rafforza i principi costituzionali di difesa e di buona amministrazione. In materia di dati non coerenti con SDI, l’Agenzia delle Entrate utilizza un’enorme quantità di informazioni provenienti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici, inviando comunicazioni di compliance e inviti al contraddittorio per segnalare anomalie e favorire l’adempimento spontaneo . Chi riceve queste comunicazioni deve agire con tempestività: verificare la propria posizione, predisporre le controdeduzioni, valutare l’adesione o il ravvedimento e, se necessario, contestare l’atto.

L’esperienza dimostra che agire immediatamente è la chiave per evitare l’accertamento o per limitare i costi. La violazione del contraddittorio ex art. 6‑bis rende l’atto annullabile e consente al contribuente di ottenere la cancellazione della pretesa, senza dover dimostrare la prova di resistenza . Tuttavia, le procedure sono complesse e richiedono competenze sia legali sia contabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa: dall’analisi delle anomalie alla redazione delle controdeduzioni, dalla negoziazione dell’adesione alla difesa in giudizio, fino alla gestione delle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi.

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