Invito Al Contraddittorio Per Incongruenze Fiscali: Cosa Fare Subito

Introduzione

Ogni anno migliaia di imprenditori, professionisti e cittadini ricevono un invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

L’avviso segnala la presenza di incongruenze fiscali nelle dichiarazioni o nei dati incrociati dalle banche dati e preannuncia l’emissione di un avviso di accertamento che può comportare imposte, sanzioni e interessi rilevanti. Dal 2024 il legislatore ha trasformato questo atto da mera facoltà dell’amministrazione a diritto del contribuente, stabilendo che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo secondo il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente . Al contempo un decreto ministeriale del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti automatizzati o di pronta liquidazione per i quali il contraddittorio non sussiste . In questo contesto il contribuente deve conoscere i propri diritti, le scadenze e le strategie difensive per evitare errori costosi.

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. Lo studio collabora con un Organismo di composizione della crisi (OCC), dispone di competenze in ristrutturazione aziendale, nella negoziazione assistita prevista dal D.L. 118/2021 e nelle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa.

Grazie a queste competenze lo studio offre:

  • analisi preliminare degli atti e individuazione delle irregolarità formali o sostanziali;
  • predisposizione di memorie difensive, osservazioni e documentazione a supporto;
  • avvio di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria e richiesta di sospensione dell’atto;
  • trattative con l’Ufficio per definizioni in adesione e rateizzazioni;
  • accesso a strumenti alternativi: conciliazione giudiziale, rottamazione-quater, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, esdebitazione;
  • soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, fermi, ipoteche e procedure esecutive.

Agire tempestivamente è determinante: l’invito al contraddittorio apre un termine di sessanta giorni entro cui presentare osservazioni e richiedere l’accesso agli atti. Non rispondere significa rinunciare a un diritto che la Corte Costituzionale considera espressione del “giusto procedimento” .

📩 Contatta subito qui di seguito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La riforma dello Statuto del contribuente

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219 ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) introducendo il nuovo articolo 6‑bis intitolato “Principio del contraddittorio”. La norma prevede che, salvo i casi di esclusione individuati dal decreto ministeriale, tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . In sintesi:

  • Obbligatorietà del contraddittorio – L’Ufficio deve comunicare lo schema di atto al contribuente e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni . L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine e deve motivare espressamente le ragioni dell’eventuale mancata accoglienza delle osservazioni del contribuente .
  • Termini di decadenza – Se il termine di decadenza per l’adozione dell’atto è troppo vicino, esso viene posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del termine per il contraddittorio .
  • Esclusioni – Il comma 2 del nuovo art. 6‑bis stabilisce che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del MEF, nonché nei casi di fondato pericolo per la riscossione .

Con il decreto attuativo del 24 aprile 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito gli atti esclusi, elencando ad esempio ruoli e cartelle di pagamento, accertamenti parziali predisposti sulla base dell’incrocio di dati, atti di intimazione autonomi e per decadenza dalla rateazione, accertamenti per omesso o insufficiente versamento delle tasse automobilistiche, accise, imposte di registro e catastali . Il decreto chiarisce che tali atti, in quanto automatizzati o fondati su controlli formali, non devono essere preceduti dal contraddittorio; tuttavia restano ferme le altre forme di interlocuzione preventiva previste dall’ordinamento .

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 ha coordinato la disciplina dell’accertamento con la riforma del contraddittorio. L’art. 1 modifica il D.Lgs. 218/1997 prevedendo che lo schema di atto comunicato al contribuente per il contraddittorio debba contenere anche l’invito alla presentazione dell’istanza di definizione dell’accertamento con adesione . Inoltre l’ufficio di iniziativa, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o su istanza del contribuente, può comunicare un invito a comparire con l’indicazione dei motivi che determinano l’imposta . La riforma abroga l’art. 5‑ter e introduce l’art. 5‑quater che disciplina l’adesione ai verbali di constatazione e prevede la sospensione dei termini fino a 30 giorni .

Abrogazione del precedente art. 12, comma 7

Prima della riforma il contraddittorio era disciplinato dall’art. 12 dello Statuto del contribuente, che imponeva all’amministrazione un termine di 60 giorni tra il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) e l’emissione dell’avviso di accertamento. La Corte di Cassazione aveva chiarito che questo spatium deliberandi è inderogabile salvo casi di urgenza e serve a garantire al contribuente la possibilità di esaminare i rilievi e formulare osservazioni . La Corte costituzionale ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale, espressione del principio di giusto procedimento, ottimizza l’azione di controllo e garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare eventuali errori sin dalla fase amministrativa .

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 il comma 7 dell’art. 12 è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 6‑bis, con conseguente generalizzazione del contraddittorio. Per gli atti riferiti a periodi d’imposta anteriori al 30 aprile 2024 continuano ad applicarsi le vecchie regole, mentre dal 30 aprile 2024 in avanti è obbligatorio il contraddittorio per tutti gli atti non esclusi dal decreto ministeriale.

Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione ha ribadito in numerose pronunce l’importanza del contraddittorio endoprocedimentale. Nella sentenza 7 gennaio 2025 n. 287 ha riconosciuto la nullità dell’avviso di accertamento quando l’Ufficio non rispetta il termine di 60 giorni fra la notifica del PVC e l’emissione dell’atto. La Corte ha ricordato che il termine è imposto dallo Statuto per garantire la partecipazione del contribuente, derivando dai principi costituzionali di collaborazione e buona fede . La decisione richiama la giurisprudenza della Consulta secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale ottimizza l’azione di controllo fiscale e permette al contribuente di neutralizzare errori pregiudizievoli .

Altre pronunce del 2025 (ad es. Cass. n. 2795/2025 e Cass. n. 21271/2025) hanno confermato che l’assenza di contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto salvo che l’amministrazione dimostri la cosiddetta “prova di resistenza”, ossia che il contenuto dell’atto non sarebbe mutato anche se il contraddittorio fosse stato attivato. Le sezioni unite hanno però precisato che tale prova deve essere rigorosa e non può essere una mera presunzione, rafforzando il diritto del contribuente.

Rottamazione-quater e riammissione 2025

La definizione agevolata delle cartelle esattoriali, nota come “rottamazione‑quater”, consente ai debitori di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese, senza interessi di mora, sanzioni e aggio. La Legge 15/2025 di conversione del “decreto Milleproroghe” ha riaperto i termini per la riammissione alla rottamazione‑quater per i contribuenti decaduti a causa dell’omesso o insufficiente versamento. Per accedervi è necessario presentare una dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2025 indicando il numero di rate (massimo dieci) in cui si intende pagare . Le somme, maggiorate degli interessi al 2% annuo, devono essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate con scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027 . La misura riguarda anche cartelle non ancora notificate, carichi rateizzati o sospesi e debiti già oggetto di precedenti definizioni .

Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

Per i contribuenti in situazione di insolvenza o sovraindebitamento la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa prevedono procedure quali accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio, assistite dagli Organismi di composizione della crisi (OCC). Un esempio di relazione del Gestore della crisi dell’OCC di Roma indica che il professionista redige una relazione ai sensi degli artt. 15, comma 6 e 9, comma 2 L. 3/2012, connessa al ricorso per l’apertura del piano del consumatore . La relazione viene predisposta da un gestore iscritto all’Albo dei commercialisti e contiene i dati del debitore e la proposta di pagamento .

L’istituto dell’esdebitazione, regolato dall’art. 14‑terdecies L. 3/2012, consente ai debitori persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio. La dottrina sottolinea che il beneficio si applica ai debitori persone fisiche, compresi imprenditori individuali e professionisti . Il Giudice concede l’esdebitazione se il debitore ha cooperato alla procedura, non ha ritardato lo svolgimento, non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti e ha soddisfatto almeno parzialmente i creditori . L’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento è imputabile a ricorso al credito colposo, in caso di atti in frode ai creditori o per alcuni debiti come obblighi di mantenimento, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali o amministrative .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito

1. Ricezione e verifica dell’atto

L’invito al contraddittorio viene notificato tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata A/R o consegna a mani dall’ufficiale giudiziario. L’atto deve contenere l’indicazione della pretesa tributaria, l’anno d’imposta, il motivo delle incongruenze e l’intenzione dell’Ufficio di emettere un avviso di accertamento. Occorre:

  1. Verificare la regolarità formale: controllare la data, il numero di protocollo, l’indicazione dell’Ufficio, la firma del funzionario e la motivazione. Eventuali errori possono costituire vizi procedurali.
  2. Accertare la competenza dell’Ufficio: l’avviso deve provenire dall’ufficio territorialmente competente per domicilio fiscale del contribuente.
  3. Controllare i termini: l’invito deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni dalla ricezione per presentare memorie e documenti . Se il termine risulta inferiore o se l’Ufficio adotta l’atto prima dello spirare del termine, l’avviso di accertamento è annullabile per violazione del contraddittorio .
  4. Verificare se l’atto rientra tra quelli esclusi: se l’incongruenza deriva da controlli automatizzati, avvisi di liquidazione o altri atti indicati nel decreto ministeriale (ad esempio avvisi di pagamento per accise, ruoli e cartelle di pagamento) , il contraddittorio potrebbe non essere dovuto. In tal caso l’atto non è annullabile per mancata convocazione, ma lo Studio potrà comunque contestare la pretesa nel merito.

2. Richiesta di accesso agli atti

Il contribuente ha diritto a conoscere gli elementi su cui si fonda la pretesa fiscale. È possibile:

  • Chiedere copia del fascicolo: l’ufficio deve consentire l’accesso e l’estrazione di copia degli atti entro un termine ragionevole .
  • Visionare il processo verbale di constatazione (PVC) e i documenti acquisiti durante la verifica.
  • Verificare l’esattezza dei dati: confrontare i rilievi con la contabilità e i documenti fiscali (fatture, scontrini, corrispettivi) e con i valori depositati presso l’Agenzia (per esempio l’archivio dei corrispettivi telematici).

Il termine di 60 giorni non decorre fino al rilascio della copia degli atti; eventuali ritardi dell’ufficio devono essere contestati per iscritto.

3. Predisposizione delle memorie difensive

Le memorie rappresentano lo strumento principale per neutralizzare la pretesa fiscale. Devono essere redatte con linguaggio chiaro ma tecnico e contenere:

  1. Contestazioni di legittimità procedurale: mancato rispetto dei termini, vizi di notificazione, assenza di delega dei verificatori, mancata indicazione dei motivi nell’invito, mancato contraddittorio per nuova contestazione non contenuta nel PVC (come rilevato dalla Cassazione ).
  2. Argomentazioni nel merito: spiegare le ragioni delle incongruenze (ad esempio errori di trascrizione, costi non dedotti, ricavi contabilizzati in anni diversi, compensi contestati ma giustificati). Allegare documenti contabili, dichiarazioni integrative, contratti, fatture, estratti conto.
  3. Richiesta di archiviazione: evidenziare la mancanza di elementi per sostenere la pretesa o la presenza di normative favorevoli (deduzioni, detrazioni, agevolazioni). Chiedere l’annullamento o la revisione parziale dell’accertamento.
  4. Domanda di accertamento con adesione: ai sensi dell’art. 5‑quater del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può chiedere la definizione dell’accertamento in via conciliativa entro 60 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto . Presentare l’istanza può sospendere i termini di impugnazione e ridurre le sanzioni al terzo.

Le memorie devono essere presentate via PEC o consegnate a mani entro il termine perentorio indicato nell’invito; è consigliabile ottenere ricevuta di consegna.

4. Dialogo con l’Ufficio e riunione di contraddittorio

L’amministrazione è tenuta a convocare il contribuente o a comunicare l’esito del contraddittorio. Durante la riunione (in presenza o da remoto) è possibile:

  • chiarire le incongruenze e fornire ulteriori giustificazioni;
  • esibire documenti integrativi, contabili e fiscali;
  • proporre la definizione in adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 o la transazione fiscale (per debiti rientranti in procedure concorsuali);
  • concordare un piano di rateizzazione per il pagamento delle somme dovute con riduzione delle sanzioni.

Al termine dell’istruttoria l’Ufficio dovrà adottare l’atto definitivo tenendo conto delle osservazioni del contribuente . Se l’Amministrazione non accoglie le osservazioni, deve motivarne il rigetto nell’avviso di accertamento.

5. Esito del contraddittorio

I possibili esiti sono:

  1. Archiviazione integrale: quando il contribuente dimostra la correttezza della propria posizione. L’Ufficio comunica l’archiviazione e non emette alcun avviso.
  2. Accertamento con adesione: se le parti raggiungono un accordo sulla base imponibile e sulla misura delle sanzioni. Il contribuente versa le somme concordate con riduzione delle sanzioni e può rateizzare fino a 8 rate trimestrali. Il pagamento estingue l’accertamento e blocca ulteriori contestazioni su quelle annualità.
  3. Emissione di avviso di accertamento: se l’Ufficio ritiene infondate le osservazioni. In tal caso l’avviso deve riportare le controdeduzioni alle memorie e può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. L’atto è annullabile se emesso prima della scadenza del termine del contraddittorio o se non risponde alle osservazioni .
  4. Concordato preventivo biennale (CPB): per alcune categorie di contribuenti in regime di ISA il D.Lgs. 13/2024 consente di concordare in anticipo per due anni la base imponibile, bloccando i controlli. La richiesta può essere presentata nella dichiarazione dei redditi. In caso di controllo la definizione dell’accertamento con adesione e del contraddittorio segue modalità specifiche.

Difese e strategie legali

Contestare vizi procedurali

L’assenza o l’irregolarità del contraddittorio rappresenta un vizio che comporta l’annullabilità dell’accertamento. La giurisprudenza ritiene che il vizio sia rilevabile anche d’ufficio e che gravi sull’Amministrazione l’onere della “prova di resistenza”. Tra i vizi più frequenti:

  • mancata concessione del termine minimo di 60 giorni per presentare le osservazioni ;
  • emissione dell’avviso prima dello spirare del termine ;
  • nuova contestazione formulata solo in sede di contraddittorio e non nel PVC ;
  • mancata motivazione dell’atto definitivo con riferimento alle osservazioni del contribuente ;
  • mancata delega o incompetenza funzionale del funzionario verbalizzante;
  • assenza di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato.

L’Avv. Monardo e il suo team analizzano puntualmente questi profili e, se sussistono violazioni, presentano istanza di autotutela per l’annullamento dell’atto oppure propongono ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’accertamento o della cartella esattoriale depositando istanza cautelare unitamente al ricorso.

Difese nel merito

Nel merito l’attività di difesa si concentra su:

  • Ricostruzione contabile: predisporre un quadro analitico delle entrate e uscite, dimostrando la correttezza della dichiarazione o l’inesistenza degli imponibili contestati. Spesso le incongruenze derivano da errori formali (ad es. omessa indicazione di operazioni escluse, errata aliquota IVA) o da costi deducibili non considerati.
  • Prova documentale: contratti, fatture, ricevute, libri contabili, corrispettivi telematici, estratti conto e corrispondenza con i clienti. Per le società occorre fornire bilanci, libro giornale, registri IVA e modelli Intrastat.
  • Perizia tecnica: nei casi complessi (valutazioni immobiliari, transfer pricing, stima di ammortamenti) è utile affidarsi ad un commercialista o un consulente tecnico che rediga una perizia da allegare alle memorie.
  • Eccezioni giuridiche: contestare la qualificazione giuridica delle operazioni (es. distinzione tra operazioni soggette a IVA e prestazioni escluse), sollevare eccezioni di decadenza o prescrizione, richiamare norme agevolative.

Accertamento con adesione

Lo strumento dell’accertamento con adesione consente di evitare il contenzioso ed ottenere significativi vantaggi: riduzione delle sanzioni a un terzo, rateizzazione fino a otto rate trimestrali, possibilità di definire anche i periodi successivi a quello oggetto di verifica. Il contribuente può attivare la procedura:

  1. entro 60 giorni dalla notifica dell’invito al contraddittorio o dello schema di atto ;
  2. entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto per i soggetti che rientrano nel contraddittorio preventivo (art. 6‑bis);
  3. entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento già preceduto dalla comunicazione dello schema .

L’istanza deve indicare l’utenza telefonica, l’indirizzo PEC e gli estremi dell’atto e sospende i termini di impugnazione. L’Ufficio convoca il contribuente e formula una proposta di accordo. In caso di adesione, il contribuente versa un terzo delle sanzioni (ridotte a un sesto se l’imposta è stata già versata) e può rateizzare l’imposta dovuta; l’atto definito non è più impugnabile.

Concordato preventivo biennale e concordato preventivo straordinario

Il concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente ai titolari di partita IVA in regime di ISA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro di definire in anticipo la base imponibile dei due anni successivi. Il contribuente presenta la domanda nella dichiarazione dei redditi; l’Agenzia formula una proposta basata su indicatori di affidabilità e il contribuente può accettare o rifiutare. Il CPB blocca i controlli se il contribuente rispetta l’imposta concordata. In caso di invito al contraddittorio per annualità rientranti nel CPB, l’atto è definibile tramite adesione con modalità agevolate.

Per le imprese in crisi esistono anche strumenti come il concordato preventivo straordinario o la transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali. Lo Studio può assistere nel predisporre i piani e negoziare con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rateizzazione e piani di rientro

Se il contribuente non può versare immediatamente le somme dovute, è possibile:

  • ottenere una rateizzazione ordinaria con l’Agenzia delle Entrate fino a 8 rate trimestrali;
  • richiedere una rateizzazione delle cartelle all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino a 72 rate mensili (o 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica);
  • chiedere la dilazione straordinaria ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, con possibilità di sospensione del fermo amministrativo per la durata della rateizzazione;
  • accedere alla rottamazione‑quater o alla riammissione disciplinata dalla L. 15/2025 , beneficiando dell’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora;
  • ricorrere alla transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo).

Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore

Quando il debito è insostenibile e il contribuente non riesce a far fronte ai pagamenti, le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare o cancellare i debiti residui:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti – È una proposta formulata ai creditori (almeno 60% devono aderire) che può prevedere dilazioni, remissioni parziali e cessioni di beni. È omologato dal tribunale e produce l’effetto di bloccare le azioni esecutive.
  2. Piano del consumatore – Riservato al debitore “consumatore” con debiti contratti per scopi non professionali. Il piano è elaborato con l’assistenza di un gestore della crisi dell’OCC, come il nostro studio, che predispone la relazione ai sensi degli artt. 15, comma 6 e 9, comma 2 L. 3/2012 . Il tribunale omologa il piano, che può prevedere pagamenti parziali e dilazioni; le azioni esecutive sono sospese.
  3. Liquidazione del patrimonio – Il debitore mette a disposizione i suoi beni, che vengono liquidati per pagare i creditori secondo le regole della legge fallimentare. Al termine può accedere alla esdebitazione ai sensi dell’art. 14‑terdecies L. 3/2012, che cancella i debiti residui se il debitore ha cooperato, non ha frodato i creditori e ha soddisfatto almeno in parte i debitori . L’esdebitazione è esclusa per alcune categorie di debiti e se il debitore ha ricorso al credito in modo colposo o ha commesso frodi .

Mediazione e conciliazione giudiziale

Per gli atti notificati dopo l’1 luglio 2011 e di valore fino a 50.000 euro la legge prevede l’obbligo di mediazione tributaria presso l’Ufficio. La mediazione consente di ridurre le sanzioni al 35% e di evitare il contenzioso. In caso di ricorso giudiziale, il contribuente può proporre la conciliazione giudiziale anche in secondo grado; lo sconto sulle sanzioni può arrivare al 40%. Il nostro studio esamina la convenienza di ciascun istituto e negozia la migliore soluzione.

Strumenti alternativi per definire il debito

Rottamazione-quater e riammissione 2025

Come già illustrato, la rottamazione-quater consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e i rimborsi spese . Per la riammissione 2025 è necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2025 . Il pagamento può avvenire in 10 rate con interessi al 2% annuo . Lo studio assiste nel calcolo del debito, nella compilazione della domanda e nella scelta delle cartelle da inserire. È importante rispettare tutte le scadenze: il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e il ripristino di sanzioni e interessi.

Definizione agevolata delle liti pendenti

Le leggi di bilancio 2023‑2024 hanno introdotto diverse definizioni agevolate: definizione delle liti fiscali pendenti (pagamento del 90% o 40% del valore della lite), rinuncia dei giudizi su sanzioni e interessi, definizione agevolata degli avvisi bonari e degli atti di recupero. Sebbene molte di queste misure siano scadute, il legislatore continua a proporre condoni selettivi. Lo studio monitora le novità legislative e valuta l’opportunità di accedere a tali definizioni per chiudere le vertenze pregresse.

Piani di rientro e rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Anche in assenza di definizioni agevolate è possibile rateizzare i debiti iscritti a ruolo. La rateizzazione ordinaria prevede fino a 72 rate mensili (8 per l’accertamento con adesione), mentre la rateizzazione straordinaria consente fino a 120 rate per contribuenti in temporanea situazione di difficoltà. Per i carichi superiori a 120.000 euro occorre presentare garanzie. Il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

Le imprese in crisi possono presentare accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa. Tali accordi sono negoziati con i creditori e omologati dal tribunale; permettono di ristrutturare i debiti fiscali con stralcio di sanzioni e interessi. Nell’ambito del concordato preventivo con continuità aziendale è possibile proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia della Riscossione, chiedendo la falcidia del debito erariale. Lo studio di Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, assiste le imprese in tutte queste procedure, analizzando la convenienza delle soluzioni e predisponendo la documentazione necessaria.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito – molti contribuenti sottovalutano l’importanza dell’invito e non rispondono. L’inerzia fa perdere il diritto a partecipare al contraddittorio e rende più difficile difendersi in sede contenziosa.
  2. Presentare memorie generiche – memorie prive di argomentazioni tecniche sono inefficaci. È fondamentale analizzare nel dettaglio i rilievi e fornire prove documentali.
  3. Omettere la richiesta di accesso agli atti – senza aver visionato il fascicolo non è possibile contestare eventuali errori dell’amministrazione. La richiesta va presentata subito per avere tempo sufficiente a predisporre le osservazioni.
  4. Confondere i termini – l’invito prevede sempre un termine minimo di 60 giorni . Solo per gli atti automatizzati e di pronta liquidazione il contraddittorio non è dovuto ; per gli altri atti il termine è perentorio.
  5. Non valutare la definizione in adesione – l’accertamento con adesione consente di ridurre notevolmente le sanzioni e di rateizzare il pagamento. Non presentare l’istanza equivale a rinunciare a un’opportunità di risparmio.
  6. Trascurare le procedure alternative – spesso il contribuente è convinto che l’unico esito sia il pagamento integrale. In realtà esistono procedure di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione e definizioni agevolate che consentono di ridurre i debiti o dilazionarli in più anni.
  7. Non rivolgersi a un professionista – il diritto tributario è complesso e in continua evoluzione. Un errore procedurale può pregiudicare irrimediabilmente la difesa. Affidarsi a un avvocato cassazionista con competenze tributarie e a un commercialista esperto evita errori e consente di sfruttare ogni strumento a favore del contribuente.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme di riferimento sul contraddittorio

NormaOggettoSintesi
Art. 6‑bis L. 212/2000Principio del contraddittorioTutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. È assegnato un termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni; l’atto definitivo tiene conto delle controdeduzioni e motiva le ragioni dell’eventuale rigetto. Sono esclusi gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal decreto MEF.
DM MEF 24 aprile 2024Atti esclusi dal contraddittorioIndividua ruoli, cartelle, accertamenti parziali, atti di intimazione, accertamenti sulle tasse automobilistiche, accise e avvisi di liquidazione tra gli atti esclusi dal contraddittorio.
D.Lgs. 13/2024Accertamento e adesioneModifica il D.Lgs. 218/1997 prevedendo che lo schema d’atto inviato per il contraddittorio contenga anche l’invito alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Sostituisce l’art. 5 con norme che disciplinano l’invito a comparire e abroga l’art. 5‑ter introducendo l’art. 5‑quater sull’adesione ai verbali.
Cass. 287/2025Contraddittorio endoprocedimentaleLa Cassazione conferma che l’Ufficio deve rispettare il termine di 60 giorni tra la chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’avviso. Il contraddittorio endoprocedimentale è espressione del giusto procedimento e la sua violazione comporta l’annullamento dell’accertamento salvo prova di resistenza.
Legge 15/2025Riammissione rottamazione‑quaterLa legge ha riaperto i termini per la riammissione alla rottamazione‑quater, consentendo ai decaduti di presentare la domanda entro il 30 aprile 2025 e di versare le somme in 10 rate con interessi al 2% annuo.
L. 3/2012 – art. 14‑terdeciesEsdebitazioneConsente ai debitori persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio; richiede la cooperazione alla procedura e il soddisfacimento almeno parziale dei creditori.

Tabella 2 – Principali termini e scadenze

FaseTermineRiferimento
Invio delle memorie dopo l’invito al contraddittorio≥ 60 giorni dalla ricezioneArt. 6‑bis L. 212/2000
Emissione avviso di accertamento dopo il contraddittorioNon prima della scadenza del termine; se la scadenza coincide con il termine di decadenza, quest’ultimo è posticipato al 120° giornoArt. 6‑bis L. 212/2000
Presentazione istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla comunicazione dello schema di atto ; 30 giorni per i soggetti nel contraddittorio preventivoD.Lgs. 13/2024
Rate rottamazione‑quaterUnica soluzione o 10 rate con scadenze 31/7/2025, 30/11/2025, 28/2/2026, 31/5/2026, 31/7/2026, 30/11/2026, 28/2/2027, 31/5/2027, 31/7/2027, 30/11/2027Legge 15/2025
Durata procedimento di esdebitazioneIl giudice concede il beneficio dopo la liquidazione del patrimonio e la verifica delle condizioni; una seconda esdebitazione è ammessa solo dopo 5 anniL. 3/2012 art. 14‑terdecies

Tabella 3 – Atti esclusi dal contraddittorio (DM 24/04/2024)

CategoriaEsempi breviRiferimenti
Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzatiRuoli, cartelle di pagamento, atti ex art. 50 c. 2, 77 e 86 D.P.R. 602/1973; accertamenti parziali ex art. 41‑bis D.P.R. 600/1973 e art. 54 D.P.R. 633/1972; atti di intimazione autonomi o per decadenza da rateazioneDM 24/04/2024
Accertamenti per omesso o tardivo versamento di tributi specificiTassa automobilistica, addizionale erariale, tasse sulle concessioni governative, imposta parametrata alle emissioni di CO₂DM 24/04/2024
Atti catastaliAccertamenti per iscrizione o cancellazione di annotazioni di riservaDM 24/04/2024
Avvisi di liquidazioneDecadenza agevolazioni fiscali, recupero imposte di registro, ipotecarie e catastaliDM 24/04/2024
Atti di accisa e imposta di consumoAvvisi di pagamento per accise sui carburanti e indebita compensazione di creditiDM 24/04/2024

Tabella 4 – Strumenti alternativi

StrumentoBenefici principaliLimitazioni
Rottamazione‑quaterAnnullamento sanzioni e interessi; pagamento del solo capitale; possibilità di rateizzazione in 10 rateAccesso solo per carichi affidati a ruolo 2000‑2022; perdita dei benefici in caso di mancato pagamento; termini fissati al 30/4/2025 e 31/7/2025
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni a 1/3; sospensione della riscossione; rateizzazione fino a 8 rate; definizione della base imponibile con l’UfficioRichiede accettazione della pretesa per la parte non contestata; non applicabile se l’atto rientra fra quelli automatizzati
Accordi di ristrutturazione dei debiti (Codice crisi)Stralcio di debiti, dilazioni, blocco delle azioni esecutive; omologazione giudizialeNecessità del consenso del 60% dei creditori; soggetta alla fattibilità economica
Piano del consumatoreRistrutturazione dei debiti per persone fisiche non imprenditori; blocco immediato delle azioni esecutive; possibilità di pagamento parzialeRichiede meritevolezza e sostenibilità; omologazione del tribunale; elaborazione con gestore OCC
EsdebitazioneCancellazione dei debiti residui dopo liquidazione del patrimonioRiservata ai debitori persona fisica; richiede cooperazione alla procedura e soddisfacimento parziale dei creditori ; esclusa per debiti colposi o frodi

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’invito al contraddittorio?
    È la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a presentare osservazioni su presunte incongruenze fiscali prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. Dal 2024 il contraddittorio è obbligatorio per la maggior parte degli atti .
  2. È obbligatorio rispondere all’invito?
    Non esiste un obbligo formale di risposta, ma ignorare l’invito significa rinunciare a un importante diritto di difesa; l’Ufficio potrà emettere l’avviso senza considerare le giustificazioni del contribuente.
  3. Quanto tempo ho per presentare le memorie?
    Il termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla ricezione dell’invito . In alcuni casi (ad esempio rottamazione di ruoli o atti automatizzati) il contraddittorio non è dovuto e l’atto può essere immediato.
  4. Cosa succede se l’ufficio emette l’avviso prima della scadenza?
    La Cassazione ha stabilito che l’avviso emesso ante tempus è annullabile per violazione del contraddittorio . Occorre impugnare l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.
  5. Il termine di decadenza può essere prorogato?
    Sì. Se tra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è posticipato al 120° giorno successivo .
  6. Quali atti non richiedono il contraddittorio?
    Ruoli, cartelle di pagamento, accertamenti parziali basati su incrocio di dati, avvisi di liquidazione e accertamenti per alcune imposte (tassa automobilistica, accise, imposte di registro) sono esclusi dal contraddittorio .
  7. Posso chiedere una rateizzazione durante il contraddittorio?
    Sì. È possibile presentare istanza di accertamento con adesione o concordare un piano di pagamento; la rateizzazione può arrivare fino a 8 rate trimestrali. Per le cartelle a ruolo si può chiedere la rateizzazione fino a 72 o 120 rate.
  8. Cosa è l’accertamento con adesione e quando conviene?
    È un accordo tra contribuente e Ufficio che consente di definire l’accertamento prima del ricorso. Conviene quando le prove a sostegno della pretesa sono solide o quando si vuole evitare il contenzioso, poiché riduce le sanzioni e permette la rateizzazione.
  9. Cos’è la rottamazione‑quater?
    È una definizione agevolata che permette di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo il capitale e le spese. La L. 15/2025 ha riaperto i termini per i decaduti, con versamento in un’unica soluzione o in dieci rate .
  10. Posso aderire alla rottamazione se ricevo un invito al contraddittorio?
    Sì. Se l’incongruenza riguarda cartelle o avvisi già affidati alla riscossione e rientranti nel periodo di applicazione, si può aderire alla rottamazione‑quater per chiudere il debito senza interessi e sanzioni. In tal caso è opportuno informare l’Ufficio della volontà di definire il debito.
  11. Cosa succede se non raggiungo l’accordo in adesione?
    L’Ufficio emetterà l’avviso di accertamento; il contribuente potrà impugnarlo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica e chiedere la sospensione dell’esecutività.
  12. Il contraddittorio è applicabile agli avvisi bonari?
    Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati o di pronta liquidazione non sono preceduti da contraddittorio e non rientrano nell’art. 6‑bis . Tuttavia è possibile presentare osservazioni e chiedere la correzione di eventuali errori.
  13. Chi può accedere al piano del consumatore?
    Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche con debiti contratti per scopi non professionali. È predisposto con l’assistenza di un gestore della crisi dell’OCC e omologato dal tribunale . Consente di ristrutturare il debito e sospendere le azioni esecutive.
  14. Cos’è l’esdebitazione?
    È il beneficio che consente al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio. Il giudice lo concede se il debitore ha cooperato, non ha ritardato la procedura, non ha beneficiato di altre esdebitazioni e ha soddisfatto almeno parzialmente i creditori . Sono esclusi i debiti derivanti da frodi o obblighi di mantenimento .
  15. Quali documenti devo portare al professionista?
    È necessario raccogliere dichiarazioni dei redditi, registri IVA, bilanci, estratti conto bancari, fatture, scontrini, contratti di affitto o compravendita e qualsiasi documento che dimostri la corretta contabilizzazione dei redditi e dei costi. Più la documentazione è completa, più sarà facile contestare l’accertamento.
  16. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione o della rateizzazione?
    La decadenza comporta la perdita dei benefici (sconti su sanzioni e interessi) e l’intero debito torna esigibile; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare pignoramenti, fermi e ipoteche.
  17. Il contraddittorio riguarda anche i tributi locali?
    Le regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti allo Statuto del contribuente e non possono prevedere garanzie inferiori . Molti comuni stanno introducendo il contraddittorio per Imu e Tari; occorre verificare i regolamenti locali.
  18. Cosa è il concordato preventivo biennale?
    È un accordo tra contribuente e Agenzia basato sugli indici sintetici di affidabilità (ISA) che consente di concordare la base imponibile per due anni. Chi aderisce non è sottoposto a controlli su quelle annualità salvo gravi irregolarità.
  19. Il contraddittorio si applica anche alle sanzioni amministrative?
    Sì. L’art. 6‑bis si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili, comprese le irrogazioni di sanzioni tributarie. Tuttavia per gli atti automatizzati di irrogazione sanzioni (es. omesso versamento di bollo) non vi è contraddittorio preventivo .
  20. Quando conviene ricorrere alle procedure di sovraindebitamento?
    Quando il debito complessivo è insostenibile e non può essere pagato neppure tramite rateizzazione. Le procedure consentono di ristrutturare il debito in modo sostenibile o di ottenere l’esdebitazione se il patrimonio è insufficiente. È fondamentale la consulenza di un Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

Simulazioni pratiche

Caso 1 – Impresa con incongruenze IVA

Fatti: La società Alfa S.r.l. riceve nel maggio 2026 un invito al contraddittorio per l’anno d’imposta 2024. L’Ufficio contesta un’incongruenza fra i ricavi dichiarati e i corrispettivi giornalieri trasmessi tramite registratore telematico; emerge una differenza di 100.000 euro. L’invito assegna 60 giorni per le osservazioni.

Analisi e azione:

  1. Verifica formale: l’invito indica correttamente l’anno d’imposta e la differenza riscontrata; il termine di 60 giorni è rispettato. Non rientra tra gli atti automatizzati, quindi il contraddittorio è obbligatorio .
  2. Accesso agli atti: la società richiede copia dei prospetti giornalieri e dell’algoritmo di elaborazione. Dall’analisi emerge che l’Ufficio ha incluso corrispettivi già restituiti ai clienti tramite resi.
  3. Memorie difensive: la società presenta memorie con documentazione che dimostra l’effettivo incasso di 900.000 euro e allega i corrispettivi annullati. Chiede l’archiviazione o, in subordine, l’accertamento con adesione per 10.000 euro non giustificati.
  4. Contraddittorio: durante l’incontro l’Ufficio riconosce gli errori di elaborazione e riduce la pretesa a 15.000 euro di base imponibile. Le parti definiscono l’accertamento con adesione con riduzione delle sanzioni a 1/3 e rateizzazione in 6 rate trimestrali.

Risultato: la società evita un contenzioso, paga un’imposta aggiuntiva su 15.000 euro anziché su 100.000 e usufruisce di una riduzione sanzionatoria. Se avesse ignorato l’invito l’Ufficio avrebbe emesso un avviso su 100.000 euro e la società avrebbe dovuto impugnare in giudizio.

Caso 2 – Professionista con omessa fatturazione

Fatti: Una professionista (regime forfettario) riceve un invito al contraddittorio nel marzo 2026 per l’anno 2023. L’amministrazione contesta l’omessa fatturazione di 20 prestazioni per un valore complessivo di 25.000 euro. L’invito è notificato a mezzo PEC, ma la professionista lo legge dopo 45 giorni.

Analisi e azione:

  1. Problema di notifica: la notificazione a mezzo PEC si perfeziona al momento della consegna. Il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui il messaggio è reso disponibile nella casella PEC; la tardiva lettura non sospende il termine. Restano quindi solo 15 giorni.
  2. Contatti immediati: la professionista contatta lo studio legale e chiede l’accesso agli atti; riceve copia del dossier entro 5 giorni. Viene rilevato che 10 prestazioni riguardano attività per le quali la fattura è stata emessa da un collega a nome dello studio associato.
  3. Memorie difensive urgenti: il team predispone memorie dettagliate con documenti e contratti di collaborazione, dimostrando che parte dei compensi non sono stati percepiti dalla professionista. Propone altresì di aderire per 10.000 euro ancora da fatturare.
  4. Esito: l’ufficio accoglie parzialmente le osservazioni e definisce l’accertamento con adesione per 7.000 euro. Le sanzioni, ridotte a 1/3, sono versate in 4 rate. La professionista evita l’avviso per 25.000 euro e le relative sanzioni del 30%.

Caso 3 – Riammissione alla rottamazione‑quater

Fatti: Il signor B. ha aderito alla rottamazione‑quater nel 2023 ma non ha pagato la rata di novembre 2024. A febbraio 2025 riceve una cartella esattoriale per 15.000 euro con intimazione al pagamento. La L. 15/2025 consente la riammissione.

Analisi e azione:

  1. Verifica dei requisiti: il contribuente è decaduto per omesso pagamento; può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, indicando il numero di rate (max 10) .
  2. Domanda telematica: lo studio compila e invia l’istanza tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, allegando la documentazione delle rate già pagate.
  3. Piano di pagamento: il contribuente sceglie di versare in 10 rate. Le prime due rate (31 luglio e 30 novembre 2025) ammontano a 1.650 euro ciascuna, mentre le successive rate (febbraio, maggio, luglio e novembre 2026 e 2027) sono di 1.650 euro comprensive degli interessi al 2% .
  4. Risultato: al termine del piano il contribuente avrà pagato 16.500 euro (15.000 di capitale + 1.500 di interessi) risparmiando circa 7.000 euro fra sanzioni e interessi di mora che sarebbero stati dovuti in assenza di rottamazione.

Conclusione

L’invito al contraddittorio rappresenta oggi uno strumento essenziale del sistema tributario, finalizzato a garantire la partecipazione del contribuente e a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.

L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente rende il contraddittorio obbligatorio per la maggior parte degli atti e concede al contribuente un termine di almeno 60 giorni per far valere le proprie ragioni . Il mancato rispetto delle garanzie procedimentali comporta l’annullabilità dell’accertamento e la giurisprudenza richiede una rigorosa prova di resistenza da parte dell’Amministrazione.

Conoscere la normativa, i diritti e le scadenze è quindi fondamentale.

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre competenze specialistiche in diritto bancario e tributario e coordina avvocati e commercialisti esperti sul territorio nazionale.

L’avvocato Monardo, cassazionista, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a tali competenze lo Studio può:

  • verificare la legittimità dell’invito al contraddittorio e dell’eventuale avviso di accertamento;
  • predisporre memorie tecniche, ricorsi e istanze di sospensione;
  • negoziare con l’Amministrazione e accedere a definizioni in adesione o al concordato preventivo biennale;
  • assistere nelle procedure di sovraindebitamento, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
  • curare la riammissione alla rottamazione‑quater e la rateizzazione dei debiti;
  • impedire o sospendere pignoramenti, ipoteche, fermi e altre misure esecutive.

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