Introduzione
Ogni impresa, professionista o privato che gestisca un’attività economica è tenuto a conservare e tenere le scritture contabili in modo veritiero e sistematico.
Errori o irregolarità nei registri contabili, nei mastrini o nei registri IVA possono esporre il contribuente a procedure di accertamento e all’emissione di avvisi che incidono pesantemente su liquidità e reputazione. Il contraddittorio preventivo costituisce uno strumento fondamentale per difendersi da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate; consente al contribuente di esporre le proprie ragioni prima che l’atto venga emesso. Ignorare un invito al contraddittorio, oppure rispondere senza una strategia, può comportare l’irrogazione di sanzioni e l’adozione di provvedimenti esecutivi (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). In più, a partire dal 18 gennaio 2024 il contraddittorio è diventato obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili; questo ha rivoluzionato le garanzie del contribuente.
Questo articolo, aggiornato alla normativa e alla giurisprudenza al 15 giugno 2026, spiega:
- perché è fondamentale rispondere tempestivamente a un invito al contraddittorio per errori nei registri contabili;
- quali sono le leggi e le sentenze più rilevanti (Statuto del contribuente, decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, decreto MEF 24 aprile 2024, giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione);
- quale procedura segue l’Agenzia delle Entrate dal momento della notifica dell’invito al contraddittorio alla eventuale emissione dell’avviso di accertamento;
- le strategie legali per contestare o definire il debito e gli strumenti alternativi disponibili (ricorso, adesione, definizione agevolata, accordi di ristrutturazione del debito, esdebitazione);
- le domande frequenti e le simulazioni pratiche per affrontare efficacemente la fase di contraddittorio.
La guida dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, vanta un’esperienza pluriennale nel contenzioso bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali nel diritto bancario e tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento; è Gestore della Crisi iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Inoltre è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il suo Studio offre assistenza nelle fasi di accertamento e riscossione, analisi degli atti, redazione di memorie difensive, instaurazione e gestione del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, ricorsi avanti alle Corti di giustizia tributaria, sospensioni giudiziali, negoziazioni con l’ente creditore e piani di rientro. Grazie alla conoscenza approfondita delle normative fiscali, l’Avv. Monardo è in grado di elaborare strategie su misura per imprenditori, professionisti e privati.
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato
L’evoluzione legislativa degli ultimi anni ha rafforzato il diritto al contraddittorio e ridefinito gli obblighi dell’Amministrazione finanziaria prima di emettere atti impositivi. Di seguito vengono analizzate le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti.
1.1 Statuto dei diritti del contribuente e articolo 12 comma 7
Dal 2000 lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) sancisce, all’articolo 12 comma 7, il diritto del contribuente, in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso locali destinati all’attività, a ricevere copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica e a disporre di un termine di 60 giorni per formulare osservazioni o richieste. Solo dopo questo termine l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento. La norma richiede anche una motivazione rafforzata qualora l’Amministrazione non accolga le osservazioni del contribuente . Tuttavia, per anni tale tutela è stata circoscritta alle verifiche in loco (“a tavolino” rimanevano escluse).
Nel 2023 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47/2023, ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale è «espressione del principio del giusto procedimento» e che la sua generalizzazione nel sistema tributario spetta al legislatore. La Corte ha riconosciuto che il contraddittorio endoprocedimentale «persegue lo scopo di ottimizzare l’azione di controllo fiscale e garantisce i diritti del contribuente» , ma ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale volta a estenderlo alle verifiche a tavolino, invitando il legislatore a colmare la lacuna .
1.2 Legge 111/2023 (delega fiscale) e riforma del contraddittorio
La Legge 9 agosto 2023, n. 111, conferendo delega al Governo per la riforma fiscale, ha previsto tra i principi la generalizzazione del contraddittorio. L’articolo 17 stabilisce che i procedimenti accertativi devono essere improntati a semplicità, collaborazione e chiarezza, prevedendo «un termine di almeno sessanta giorni» per presentare osservazioni e l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di motivare la mancata adesione alle difese del contribuente. Queste indicazioni hanno guidato i decreti attuativi del 2023 e del 2024.
1.3 Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219 – introduzione dell’art. 6‑bis e contraddittorio informato
Il decreto legislativo n. 219/2023 ha modificato lo Statuto del contribuente introducendo l’articolo 6‑bis. Esso sancisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. L’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni. Il termine può essere ridotto a 30 giorni per gli atti emessi nel corso di accertamenti in cui sono stati redatti processi verbali di constatazione. Il mancato rispetto di tali termini rende l’atto annullabile .
Il nuovo art. 6‑bis stabilisce inoltre che il contraddittorio non si applica per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, individuati con decreto ministeriale, e nei casi in cui sussista fondato pericolo per la riscossione. Nelle procedure escluse dal contraddittorio restano in vigore le altre forme di partecipazione del contribuente (istanze di autotutela, adesione, ecc.).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto (18 gennaio 2024), la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio preventivo si applica agli atti emessi dopo tale data. Nella sentenza n. 7966/2024 la Corte ha precisato che i nuovi accertamenti devono essere preceduti dall’invio dello schema di atto; per gli atti antecedenti resta applicabile la disciplina previgente .
1.4 Decreto ministeriale 24 aprile 2024 (MEF) – Atti esclusi dal contraddittorio
Per attuare l’art. 6‑bis, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 24 aprile 2024, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, che individua le categorie di atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio. Il decreto suddivide gli atti in automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale. Tra questi rientrano, ad esempio:
- Ruoli, cartelle di pagamento e atti emessi dall’Agenzia Entrate-Riscossione per il recupero delle somme affidate ;
- Accertamenti parziali ai fini IVA e imposte dirette, predisposti esclusivamente sulla base di incrocio di dati ;
- Atti di intimazione autonomi e per decadenza dalla rateazione ;
- Avvisi di pagamento per tributi minori come tasse automobilistiche, accise e imposte di consumo ;
- Avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali ;
- Comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; art. 54-bis, 54-ter, 54-quater del DPR 633/1972).
Secondo il decreto, in questi casi un confronto preventivo con il contribuente non avrebbe incidenza sull’esito del procedimento. Le altre garanzie, tuttavia, restano applicabili (es. istanza di accertamento con adesione). La disciplina consente quindi di distinguere i procedimenti “valutativi” (contraddittorio obbligatorio) da quelli automatizzati (contraddittorio escluso).
1.5 Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 – Riforma dell’accertamento e dell’adesione
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha razionalizzato le procedure di accertamento e riformato il D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. Tra le modifiche più rilevanti:
- lo schema di atto inviato ai sensi dell’art. 6‑bis deve contenere, oltre all’invito a presentare osservazioni, anche l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione. L’invito alla definizione con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o rettifica ;
- l’articolo 5-ter del D.Lgs. 218/1997 (invito obbligatorio) è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 5-quater, che disciplina l’adesione ai verbali di constatazione. Il contribuente può aderire al verbale redatto dagli organi di controllo anche con riserva di rimozione degli errori manifesti; l’adesione deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del verbale . I termini per l’accertamento sono sospesi durante questa fase. In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte della metà ;
- l’articolo 6 del D.Lgs. 218/1997 è stato modificato per consentire al contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei casi in cui non sia stato inviato l’invito a comparire (atti non soggetti a contraddittorio) fino al termine per la proposizione del ricorso . In caso di atti soggetti a contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso preceduto dallo schema ; questo sospende il termine di impugnazione per 30 giorni;
- l’articolo 7 del D.Lgs. 218/1997 è integrato con il comma 1-quater, secondo cui, se l’istanza di adesione è presentata dopo la notifica dell’avviso di accertamento preceduto da contraddittorio, l’ufficio non deve prendere in considerazione elementi nuovi rispetto a quelli dedotti dal contribuente nelle osservazioni allo schema di atto .
Queste innovazioni collegano strettamente il nuovo contraddittorio preventivo con le procedure deflative (adesione), favorendo una risoluzione anticipata delle controversie.
1.6 Normativa sostanziale: accertamento induttivo e scritture contabili
Quando l’Amministrazione rileva errori o irregolarità nelle scritture contabili, può procedere con l’accertamento induttivo. La base normativa è rappresentata dagli articoli 39 del DPR 600/1973 e 54 del DPR 633/1972.
1.6.1 Rettifica dei redditi (art. 39 DPR 600/1973)
L’art. 39 consente all’ufficio di determinare il reddito imponibile quando il contribuente non presenta la dichiarazione o quando le scritture contabili sono inattendibili o incomplete. La norma prevede che l’ufficio possa rettificare il reddito:
- quando gli elementi indicati in dichiarazione risultano non corrispondere a quelli delle scritture contabili;
- quando dalle ispezioni risulta l’incompletezza, inesattezza o inattendibilità delle scritture;
- quando emergono omissioni o false indicazioni; in questo caso l’esistenza di redditi non dichiarati o l’inesistenza di passività può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti .
Se le irregolarità sono numerose e gravi, l’ufficio può addirittura disattendere le scritture contabili. Questa disposizione è fondamentale quando si contestano errori nei registri di magazzino, nelle rimanenze o nel registro IVA.
1.6.2 Rettifica dell’IVA (art. 54 DPR 633/1972)
L’art. 54 prevede che l’ufficio proceda alla rettifica delle dichiarazioni annuali IVA quando riscontra che l’imposta dichiarata è inferiore a quella dovuta o che il credito è superiore al reale. L’ufficio verifica la dichiarazione confrontandola con le scritture contabili (registri IVA) per controllare la completezza, esattezza e veridicità delle annotazioni. Se la dichiarazione risulta infedele, l’ufficio può basarsi su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti . Pertanto errori nel registro IVA (errata contabilizzazione delle fatture, mancata annotazione di corrispettivi, duplicazioni) possono portare all’emissione di un avviso di rettifica.
1.6.3 Regime di contabilità semplificata e rimanenze
Anche le imprese che adottano la contabilità semplificata devono annotare annualmente nel registro degli acquisti IVA il valore delle rimanenze, distinguendo le merci per categorie omogenee. La Cassazione ha affermato che, in mancanza di queste indicazioni, l’amministrazione può considerare le scritture inattendibili e procedere ad accertamento induttivo . La sentenza n. 1861/2025 evidenzia che il contribuente può comunque fornire le schede di dettaglio durante l’accesso o il contraddittorio . Se non lo fa, la contabilità è reputata inattendibile e l’ufficio può ricorrere a presunzioni.
1.7 Giurisprudenza recente sul contraddittorio e prova di resistenza
La giurisprudenza anteriore al 2024 richiedeva la cosiddetta prova di resistenza: il contribuente doveva dimostrare che, se fosse stato sentito, avrebbe potuto presentare elementi idonei a mutare l’esito del procedimento. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015 fissò tale principio, applicato alle verifiche “a tavolino” per i tributi armonizzati. Nel 2025 le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271/2025, hanno ribadito che, per la disciplina previgente (ante DLgs 219/2023 e DL 39/2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale era generale solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati l’obbligo sussisteva solo se specificamente previsto . La violazione dell’obbligo comportava l’invalidità dell’atto solo quando il contribuente avesse assolto all’onere di indicare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, dimostrando che l’opposizione non era pretestuosa .
Questa impostazione è stata superata dal nuovo art. 6‑bis: per gli atti emessi dal 18 gennaio 2024 non è più necessario fornire la prova di resistenza; l’omissione del contraddittorio rende l’atto annullabile per legge. Tuttavia, per le verifiche antecedenti al 30 aprile 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente, con l’onere della prova di resistenza.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che per le verifiche a tavolino relative ai tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio esisteva già prima della riforma. L’ordinanza n. 2795/2025 sottolinea che, per l’IVA, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto a condizione che le difese del contribuente non siano meramente pretestuose .
1.8 Altre fonti: circolari e prassi
L’Agenzia delle Entrate emana circolari e risoluzioni per interpretare le nuove norme. Benché alcune circolari successive all’entrata in vigore del DLgs 219/2023 non siano ancora pubblicamente disponibili, è prevista una circolare esplicativa sul contraddittorio che chiarirà modalità operative, contenuti dello schema di atto, modalità di trasmissione elettronica e regole per la trattazione delle osservazioni. In assenza di un testo ufficiale, gli operatori devono attenersi a quanto previsto dalle norme primarie e dal DM 24 aprile 2024.
2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’invito al contraddittorio
Conoscere le fasi del procedimento è fondamentale per esercitare i propri diritti. Di seguito si riassume la procedura per gli atti soggetti a contraddittorio relativi a errori nelle scritture contabili.
2.1 Ricezione dello schema di atto (invito al contraddittorio)
- Notifica dello schema di atto: l’Agenzia delle Entrate invia (anche via PEC) lo schema di avviso di accertamento o di rettifica con le violazioni contestate e un invito a presentare osservazioni. Lo schema di atto deve contenere l’indicazione precisa delle irregolarità riscontrate (ad esempio, difformità tra registri IVA e dichiarazioni, omissione di rimanenze, costi indeducibili).
- Invito all’adesione: ai sensi dell’art. 1 comma 2‑bis del DLgs 218/1997, lo schema deve contenere l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione in alternativa alle osservazioni . Ciò consente al contribuente di scegliere se difendersi nel contraddittorio o proporre subito la definizione.
- Termine per le osservazioni: il contribuente dispone di 60 giorni per presentare memorie scritte e documenti. Il termine è 30 giorni se l’atto è preceduto da un processo verbale di constatazione o se esistono motivi di urgenza (fondato pericolo per la riscossione).
- Modalità di trasmissione: le osservazioni possono essere inviate via PEC o consegnate a mano. È consigliabile avere prova della trasmissione (ricevuta di protocollazione o ricevuta PEC).
2.2 Predisposizione delle osservazioni
Le osservazioni devono essere puntuali e documentate. È utile:
- verificare i registri contabili per individuare errori formali (omissioni di registrazioni, duplicazioni di fatture, errata cronologia) e sostanziali (mancata coerenza con i movimenti bancari);
- analizzare le contestazioni contenute nello schema di atto, chiedendo, se necessario, copia degli atti e dei verbali di verifica;
- produrre documenti giustificativi (contratti, fatture, corrispondenza, pagamenti) che attestino l’inesistenza delle violazioni o la correttezza della contabilità;
- proporre correzioni (ad esempio, registrare correttamente una fattura nel periodo corretto, presentare dichiarazioni integrative) e spiegare eventuali differenze dovute a errori materiali.
2.3 Audizione e confronto con l’ufficio
Durante il periodo di 60 giorni è possibile chiedere un incontro con l’ufficio per illustrare le proprie ragioni. La partecipazione può avvenire con l’assistenza di un professionista. Un confronto diretto spesso consente di chiarire punti oscuri e ridurre la pretesa fiscale.
2.4 Esiti del contraddittorio
Al termine dei 60 giorni l’Agenzia delle Entrate può:
- Accogliere in tutto o in parte le osservazioni: in questo caso l’ufficio modifica lo schema di atto o rinuncia all’accertamento.
- Rigettare le osservazioni: l’ufficio deve fornire una motivazione rafforzata spiegando perché non ha accolto gli elementi addotti dal contribuente . Se le osservazioni evidenziano errori di calcolo o di interpretazione, l’ufficio ha l’obbligo di correggerli.
- Invitare all’adesione: se dalle osservazioni emergono margini per un accordo, l’ufficio può proporre la definizione dell’accertamento con adesione. In questo caso, le sanzioni possono essere ridotte fino a un terzo o la metà, a seconda dei casi (v. infra § 4.1).
2.5 Emissione dell’avviso di accertamento o rettifica
Se il contraddittorio non determina un accordo, l’ufficio emette l’avviso di accertamento (per le imposte dirette) o l’avviso di rettifica (per l’IVA). L’avviso deve essere motivato e deve prendere esplicitamente in considerazione le osservazioni presentate . L’omissione del contraddittorio o la mancata motivazione in merito alle osservazioni rende l’atto annullabile.
2.6 Impugnazione dell’avviso o istanza di adesione
Una volta notificato l’avviso, il contribuente può:
- Impugnare l’atto entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado. Se l’atto è stato preceduto da contraddittorio e l’ufficio ha rigettato le osservazioni, l’onere della prova spetta all’ufficio.
- Presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, se non era stata già presentata dopo lo schema di atto. Ai sensi del DLgs 13/2024, l’istanza presentata dopo la notifica sospende il termine per ricorrere per 30 giorni .
2.7 Esecuzione e riscossione
Se l’avviso non viene impugnato o definito, diviene definitivo e le somme accertate devono essere versate. La mancata ottemperanza può comportare l’emissione di cartelle di pagamento, fermi amministrativi su veicoli, iscrizione di ipoteche su immobili e pignoramenti. Tuttavia, anche in fase di riscossione è possibile richiedere rateazioni, sospensioni o accedere a misure di sovraindebitamento (vedi infra § 4.3).
3. Difese e strategie legali
Affrontare un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento richiede un’analisi tecnica della contabilità e delle norme applicabili. Di seguito si illustrano le principali strategie difensive.
3.1 Verificare l’invalidità formale dell’atto
L’omissione o l’irregolarità di elementi formali può rendere l’atto annullabile. Occorre verificare:
- mancata consegna dello schema di atto o mancato rispetto del termine di 60 giorni (o 30) per le osservazioni. L’atto emesso senza contraddittorio dopo il 18 gennaio 2024 è annullabile ;
- difetto di motivazione: l’avviso di accertamento deve indicare gli elementi su cui si basa, le ragioni del rigetto delle osservazioni e i riferimenti normativi. La Cassazione ha ripetutamente annullato avvisi che non rispondevano puntualmente alle memorie del contribuente;
- notifica irregolare: la notifica via PEC deve essere effettuata all’indirizzo digitale risultante dagli indici ufficiali (INI-PEC) e deve contenere l’intero atto. Eventuali vizi nella notifica possono essere eccepiti in giudizio.
3.2 Contestare l’inattendibilità della contabilità
L’ufficio può procedere ad accertamento induttivo solo se emergono gravi irregolarità. È possibile difendersi dimostrando che:
- gli errori contestati sono formali e non incidono sulla determinazione del reddito o dell’IVA (ad esempio, la mancata indicazione di una categoria di rimanenze ma documentazione allegata in sede di contraddittorio);
- la contabilità, pur con qualche omissione, è sostanzialmente attendibile e permette di ricostruire i movimenti economici;
- l’ufficio ha basato le proprie conclusioni su presunzioni generiche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39 DPR 600/1973 ;
- l’applicazione degli indici di affidabilità (ISA) o degli studi di settore non è sufficiente per negare la veridicità della contabilità se il contribuente produce spiegazioni ragionevoli.
3.3 Dimostrare la correttezza dei registri IVA e delle rimanenze
Per contestare errori nei registri IVA occorre esibire:
- fatture e corrispettivi correttamente registrati;
- registri di prima nota e mastrini che dimostrino la coerenza tra fatturazione, incassi e pagamenti;
- dichiarazioni integrative presentate tempestivamente che correggono gli errori formali.
In caso di rimanenze di magazzino, è fondamentale predisporre schede di dettaglio che evidenzino le quantità e i valori per categoria. La Cassazione ha affermato che l’assenza delle schede consente l’accertamento induttivo , ma il contribuente può fornirle anche durante il controllo .
3.4 Proporre l’accertamento con adesione
L’adesione consente di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni e rateazione del dovuto. È vantaggioso quando:
- gli errori di contabilità sono effettivi e le difese avrebbero scarse possibilità di successo;
- si vuole evitare il contenzioso e ottenere la rateazione delle somme (fino a 8 rate trimestrali), sebbene per gli atti di recupero la rateazione non sia ammessa ;
- si intende gestire la posizione nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debito o di una procedura di sovraindebitamento.
Con la riforma del 2024, l’istanza di adesione può essere presentata anche prima della notifica dell’avviso (nello schema di atto) e, per gli atti soggetti a contraddittorio, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema . L’istanza sospende i termini di impugnazione. È fondamentale, tuttavia, che l’ufficio prenda in considerazione solo gli elementi presentati nelle osservazioni allo schema .
3.5 Ricorso e contenzioso
Se il contraddittorio e l’adesione non conducono alla definizione, resta la via del ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione dell’atto impugnato e le motivazioni di diritto e di fatto;
- l’eccezione di violazione del contraddittorio (se esistente) e della motivazione;
- la contestazione delle presunzioni e dei calcoli dell’ufficio;
- l’eventuale richiesta di sospensiva per evitare l’esecuzione dell’atto.
Il contenzioso tributario può durare anni; pertanto è sempre opportuno valutare il costo-opportunità di una transazione rispetto al rischio di soccombenza.
3.6 Autotutela e istanza di annullamento
Prima di ricorrere, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento o la modifica dell’atto se l’Amministrazione riconosce un errore evidente. L’autotutela non sospende i termini di ricorso ma può essere un utile strumento per correggere errori materiali, duplicazioni o incongruenze.
3.7 Procedura amichevole per tributi armonizzati
Per le controversie in materia di IVA o imposte armonizzate, quando il contraddittorio riguarda questioni transfrontaliere, può essere avviata una procedura di mutual agreement ai sensi della direttiva UE / convenzione arbitrale, al fine di evitare la doppia imposizione. Tale procedura esula dall’oggetto del presente articolo ma rappresenta un’ulteriore opzione difensiva.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
La legislazione fiscale italiana prevede ciclicamente definizioni agevolate dei ruoli (“rottamazioni”) che consentono di pagare imposte e sanzioni iscritte a ruolo beneficiando dell’abbattimento di interessi e aggio. L’ultima edizione, la rottamazione quinquies introdotta dalla Legge 199/2025, permetteva di presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e di versare le somme in un’unica soluzione o in 54 rate; la prima rata scade il 31 luglio 2026 . Al 15 giugno 2026 le domande sono dunque chiuse, ma i contribuenti che hanno aderito attendono la comunicazione dell’importo da versare. Non è prevista, allo stato attuale, una nuova rottamazione, pertanto non vi saranno ulteriori aperture per chi non ha aderito.
4.2 Definizione delle controversie pendenti
Oltre alle rottamazioni, sono stati previsti strumenti per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione o nei gradi inferiori. In genere consistono nel pagamento di una percentuale del tributo a seconda del grado di soccombenza (100 % se l’Agenzia è risultata vittoriosa, 40 % se il contribuente ha vinto in primo grado, ecc.). Allo stato attuale (giugno 2026) non sono attive misure di definizione generalizzata; eventuali riaperture dovranno essere disposte con successivi provvedimenti legislativi.
4.3 Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito
Per i contribuenti che si trovano in gravi difficoltà economiche, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e la Legge 3/2012 offrono strumenti per ristrutturare i debiti tributari tramite piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione di piani che prevedono:
- la sospensione delle azioni esecutive e cautelari;
- la falcidia (riduzione) dei debiti fiscali e contributivi previa autorizzazione del giudice;
- la rateizzazione fino a 4 o 5 anni in funzione della capacità di pagamento.
Queste procedure possono essere utilizzate anche per definire avvisi di accertamento divenuti definitivi e cartelle esattoriali, previa valutazione della fattibilità.
4.4 Concordato preventivo biennale
Il DLgs 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale, un accordo preventivo tra contribuente e Agenzia che permette di stabilire, in anticipo, il reddito imponibile di due anni, evitando accertamenti futuri. Per accedere è necessario avere scritture contabili regolari e un profilo di affidabilità fiscale elevato. Tale strumento non riguarda direttamente gli errori nei registri ma può essere una soluzione preventiva per stabilire la base imponibile e ridurre i rischi di contestazioni future.
5. Errori comuni e consigli pratici
L’esperienza professionale dimostra che molte contestazioni derivano da errori evitabili. Tra i più frequenti:
- Mancata annotazione di fatture o corrispettivi nei registri IVA; spesso dovuta a disorganizzazione amministrativa o a software non aggiornati.
- Omissione delle rimanenze di magazzino o mancanza delle schede di dettaglio; come ribadito dalla Cassazione , ciò rende inattendibile la contabilità.
- Duplicazione di registrazioni (fatture annotate due volte) o registrazioni in periodi errati.
- Mancata conservazione dei documenti che giustificano le operazioni: contratti, ordini, DDT, estratti conto.
- Assenza di un responsabile della contabilità: affidare i registri a personale non qualificato aumenta il rischio di errori.
- Trascurare l’invito al contraddittorio: alcuni contribuenti ignorano o minimizzano l’importanza della risposta; ciò preclude la possibilità di correggere gli errori in sede amministrativa.
Suggerimenti per i contribuenti
- Organizzare i documenti: mantenere aggiornati i registri, conservare le schede di magazzino e i documenti originali per almeno dieci anni.
- Effettuare riconciliazioni periodiche tra registri IVA, contabilità generale e movimenti bancari.
- Utilizzare software affidabili e aggiornati; automatizzare la registrazione e prevedere controlli periodici.
- Consultare un professionista: una revisione periodica da parte di un commercialista o di un consulente fiscale può prevenire errori costosi.
- Non attendere la notifica dell’invito: se ci si accorge di errori, presentare spontaneamente dichiarazioni integrative riduce le sanzioni.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme sul contraddittorio e sull’accertamento
| Norma | Oggetto | Principio chiave |
|---|---|---|
| Legge 212/2000, art. 12 co. 7 | Statuto del contribuente | Fissa il diritto a ricevere il verbale di chiusura e a presentare osservazioni entro 60 giorni durante le verifiche in loco; l’Amministrazione deve motivare il rigetto . |
| Legge 111/2023, art. 17 | Delega fiscale | Impone la generalizzazione del contraddittorio, termine minimo di 60 giorni e motivazione delle decisioni. |
| DLgs 219/2023, art. 6‑bis | Contraddittorio informato ed effettivo | Tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto e da un termine di 60 giorni per le osservazioni; atto annullabile se manca il contraddittorio . |
| DM 24 aprile 2024 | Atti esclusi dal contraddittorio | Elenca 14 categorie di atti automatizzati o formali per cui non sussiste l’obbligo di contraddittorio (ruoli, cartelle, controlli automatizzati, ecc.) . |
| DLgs 13/2024 | Riforma dell’accertamento | Integra il DLgs 218/1997: abroga l’art. 5-ter, introduce l’art. 5-quater (adesione ai verbali), prevede che lo schema di atto inviti anche all’adesione e disciplina l’istanza di adesione entro 30 giorni . |
| DPR 600/1973, art. 39 | Rettifica dei redditi | Consente l’accertamento induttivo quando le scritture sono incomplete o inattendibili; ammette presunzioni gravi, precise e concordanti . |
| DPR 633/1972, art. 54 | Rettifica dell’IVA | L’ufficio può rettificare la dichiarazione confrontando la dichiarazione con i registri IVA; l’infedeltà può essere desunta da presunzioni semplici ma gravi . |
| Cass. SS.UU. 24823/2015 e Cass. n. 21271/2025 | Prova di resistenza (pre-2024) | L’obbligo di contraddittorio previgente è generale per i tributi armonizzati; la nullità dell’atto richiede che il contribuente indichi le ragioni non pretestuose che avrebbe potuto dedurre . |
| Cass. n. 1861/2025 | Rimanenze in contabilità semplificata | Le imprese in contabilità semplificata devono indicare nel registro acquisti il valore delle rimanenze; la mancanza di schede di dettaglio legittima l’accertamento induttivo . |
6.2 Termini procedurali principali
| Fase | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione osservazioni allo schema di atto | 60 giorni (30 se c’è verbale di constatazione o urgenza) | Art. 6‑bis DLgs 219/2023 |
| Presentazione istanza di adesione per atti soggetti a contraddittorio | Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema; entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso preceduto dallo schema | Art. 6 DLgs 218/1997 come modificato |
| Presentazione ricorso contro avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | DLgs 546/1992 |
| Sospensione del termine di impugnazione per adesione | 30 giorni | Art. 6 DLgs 218/1997 |
| Adesione al verbale di constatazione | 30 giorni dalla consegna del verbale | Art. 5-quater DLgs 218/1997 |
| Verbalizzazione dell’accordo e pagamento | 20 giorni dalla data dell’atto di adesione; rateazione fino a 8 rate | Art. 8 DLgs 218/1997 |
6.3 Strumenti difensivi e deflativi
| Strumento | Descrizione | Vantaggi |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Scambio di osservazioni con l’ufficio prima dell’emissione dell’atto; diritto generalizzato dal 18 gennaio 2024 | Consente di correggere errori, ridurre la pretesa o trasformare l’accertamento in adesione; manca la prova di resistenza |
| Accertamento con adesione | Definizione concordata dell’imposta; può essere richiesta dopo lo schema di atto o dopo l’avviso; sanzioni ridotte fino a 1/3 o 1/2; rateazione | Evita il contenzioso; garantisce certezza del debito |
| Autotutela | Istanza all’ufficio per annullamento/modifica dell’atto viziato | Può correggere errori evidenti senza costi; non sospende i termini |
| Ricorso alla CGT | Impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria; sospensione esecutività se richiesta | Consente di far valere vizi di merito e procedurali; tempi lunghi |
| Procedura di sovraindebitamento | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata | Riduzione e rateizzazione dei debiti tributari; sospensione delle azioni esecutive |
| Concordato preventivo biennale | Accordo preventivo sul reddito di due anni, con premialità | Previene futuri accertamenti; richiede elevata affidabilità |
7. Domande e risposte (FAQ)
- Cos’è l’invito al contraddittorio?
È uno schema di atto inviato dall’Agenzia delle Entrate che precede l’avviso di accertamento o rettifica. Contiene le contestazioni mosse al contribuente e dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine (di norma 60 giorni). Dal 18 gennaio 2024, grazie all’art. 6‑bis, l’invito al contraddittorio è obbligatorio per la maggior parte degli atti impugnabili . - Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
No. Sono esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal DM 24 aprile 2024 . Sono altresì esclusi i casi di fondato pericolo per la riscossione (ad esempio, rischio di occultamento di beni). - Cosa succede se non rispondo all’invito?
Se non si presentano osservazioni o non si richiede l’adesione entro i termini, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento, motivando la mancata risposta. Nel nuovo sistema la mancata partecipazione non impedisce l’impugnazione, ma può precludere la presentazione di elementi nuovi in sede di adesione . - Posso correggere gli errori nei registri IVA prima dell’avviso?
Sì. È possibile presentare dichiarazioni integrative e registrare correttamente le operazioni. Questo dimostra buona fede e può ridurre le sanzioni. È consigliabile fare ciò prima o durante il contraddittorio per evitare che l’ufficio proceda all’accertamento. - Il termine di 60 giorni è prorogabile?
Generalmente no. Tuttavia, se l’invito al contraddittorio o la notifica dell’avviso avvengono a ridosso della scadenza del termine di decadenza per l’emissione dell’atto (fine anno), l’art. 11 DLgs 218/1997 prevede che il termine di decadenza dell’ufficio sia prorogato di 120 giorni . Ciò non prolunga automaticamente il termine per le osservazioni, ma consente di evitare avvisi affrettati. - È necessario partecipare personalmente al contraddittorio?
Non è obbligatorio. Ci si può far rappresentare da un professionista (avvocato, commercialista). La presenza del contribuente, tuttavia, può essere utile per chiarire eventuali dubbi dell’ufficio. - Cosa succede se l’Agenzia non motiva la risposta alle osservazioni?
L’avviso di accertamento è annullabile. La Corte costituzionale ha sottolineato che l’Amministrazione deve motivare puntualmente perché non accoglie le difese del contribuente . - Posso fare ricorso e adesione contemporaneamente?
No. Il ricorso e l’adesione sono alternativi. Tuttavia, l’istanza di adesione sospende per 30 giorni il termine per impugnare . Se l’adesione fallisce, è ancora possibile ricorrere entro il termine residuo. - Qual è la differenza tra adesione al verbale e adesione all’avviso?
L’adesione al verbale di constatazione (art. 5-quater) avviene entro 30 giorni dalla consegna del verbale e riguarda le constatazioni registrate a seguito di ispezioni . L’adesione all’avviso di accertamento avviene dopo la notifica dell’avviso e consente di definire il tributo con riduzione delle sanzioni. - Le imprese in contabilità semplificata devono tenere le rimanenze?
Sì. Devono indicare nel registro IVA degli acquisti il valore delle rimanenze per categorie omogenee. La mancanza delle schede di dettaglio legittima l’accertamento induttivo . - Se l’invito al contraddittorio riguarda più annualità, posso chiudere solo alcune?
In linea di principio, sì. È possibile presentare osservazioni e istanze di adesione selettive per le annualità in cui si riconoscono gli errori e contestare le altre in sede contenziosa. - Quali sono le sanzioni per errori nei registri?
Dipendono dalla gravità e dalla natura dell’errore. L’omessa o infedele contabilizzazione comporta sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa; gli errori formali (ad esempio, tardiva registrazione) possono essere sanati con il ravvedimento operoso e sanzioni ridotte. In caso di adesione, le sanzioni sono dimezzate . - Gli enti locali devono applicare il contraddittorio?
La riforma prevede che il contraddittorio si applichi agli atti erariali. Per gli enti locali (IMU, TARI, tributi comunali) l’applicazione è più incerta. Il DL 39/2024 in sede di conversione ha chiarito che l’art. 6‑bis si applica solo agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabile e non a quelli per i quali la legge prevede altre forme di interlocuzione. Alcuni Comuni hanno adottato regolamenti per estendere il contraddittorio anche ai tributi locali. - Cosa significa presunzioni gravi, precise e concordanti?
Sono indizi coerenti e convergenti che, con un alto grado di probabilità, dimostrano l’esistenza di ricavi non dichiarati o l’inesistenza di costi. Per esempio, margini di profitto nettamente inferiori agli standard di settore, movimentazioni bancarie non registrate, differenze tra inventari e registrazioni. Le presunzioni devono essere contestate mostrando documenti concreti. - Posso sanare errori con il ravvedimento operoso?
Sì. Il ravvedimento operoso permette di correggere le dichiarazioni e di pagare spontaneamente le imposte dovute con sanzioni ridotte proporzionalmente alla tempestività. È un valido strumento per errori di registrazione scoperti prima della notifica del controllo. - Cosa accade se l’invito al contraddittorio è inviato a un indirizzo PEC errato?
L’invito è nullo se inviato a un indirizzo non risultante dall’INI-PEC o se il contribuente non ha potuto effettivamente prenderne visione. In giudizio occorre provare il vizio di notifica. - Le società estere con stabile organizzazione in Italia devono rispettare le stesse regole?
Sì. Il contraddittorio preventivo si applica anche alle stabili organizzazioni e alle società non residenti con obblighi fiscali in Italia. La notifica può avvenire presso il rappresentante fiscale o il domicilio digitale. - Cosa succede se i registri contabili vengono distrutti (es. incendio)?
È necessario presentare tempestivamente denuncia dell’evento all’autorità competente e conservare eventuali copie digitali. In assenza di documentazione, l’ufficio può procedere a stime induttive. È opportuno ricorrere a memorie difensive per dimostrare la veridicità dei dati. - È possibile chiedere la sospensione dell’avviso per trattare il piano di rientro?
Sì. Durante l’istanza di adesione o la procedura di sovraindebitamento è possibile chiedere la sospensione della riscossione. In sede di giudizio è possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussistono gravi motivi. - Quando conviene rivolgersi a un professionista?
Sin da subito. Il contraddittorio è una fase tecnica: la formulazione di osservazioni efficaci richiede conoscenze contabili e giuridiche. Un professionista esperto può individuare vizi formali, predisporre la documentazione e negoziare con l’ufficio. In presenza di errori nei registri contabili, l’assistenza di un team multidisciplinare (avvocato e commercialista) consente di elaborare le migliori strategie difensive.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso 1: Mancata indicazione delle rimanenze in contabilità semplificata
Scenario: Una ditta individuale in regime di contabilità semplificata non indica le rimanenze di magazzino nel registro IVA degli acquisti per l’anno 2024. L’Agenzia delle Entrate notifica nel 2026 uno schema di avviso contestando la mancanza delle schede di dettaglio e proponendo un reddito presunto di 80 000 € anziché 50 000 € dichiarati; chiede IVA per 6 600 € (aliquota 22 %) e imposte dirette per 7 500 €.
Azioni consigliate:
- Analisi dei registri e ricostruzione delle rimanenze. La ditta deve predisporre schede di magazzino con l’indicazione delle quantità e dei valori per categorie omogenee e allegarle alle osservazioni. Deve dimostrare che le rimanenze sono correttamente indicate in appositi prospetti, seppur non annotate nel registro.
- Osservazioni al contraddittorio. Nella memoria si deve sostenere che l’omissione è meramente formale e non pregiudica la ricostruzione del reddito. Si cita la giurisprudenza che ammette la presentazione delle schede di rimanenza durante il controllo .
- Possibile riduzione della pretesa. Se l’ufficio ritiene attendibili le schede fornite, può ridurre il reddito presunto a 52 000 €. L’IVA dovuta passerebbe a 4620 € (22 % su 21 000 € di differenza anziché 30 000 €), e l’imposta diretta a 6600 €.
- Adesione con riduzione sanzioni. Se la ditta accetta l’accordo, può definire l’accertamento con sanzioni ridotte del 50 %. Supponiamo sanzioni pari al 90 % delle imposte accertate: inizialmente 13 200 € (IVA + imposta diretta); con la riduzione diventano 6 600 €. L’importo complessivo da versare sarebbe: 4620 € (IVA) + 6600 € (imposta) + 6 600 € (sanzioni) = 17 820 € + interessi. In assenza di adesione e in caso di soccombenza in giudizio, le sanzioni sarebbero piene e potrebbero essere superiori a 20 000 €.
Conclusione: Il contraddittorio consente di documentare l’errore e di ridurre sensibilmente la pretesa. Se ben gestito, può trasformarsi in un’adesione vantaggiosa.
8.2 Caso 2: Registrazione errata di una fattura nel registro IVA
Scenario: Una società di servizi riceve una fattura da 10 000 € datata dicembre 2025 ma la registra erroneamente a gennaio 2026. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati delle fatture elettroniche, rileva la mancata registrazione nel 2025 e invia un invito al contraddittorio. L’ufficio contesta l’omessa registrazione, riduce il credito IVA e calcola una maggiore imposta di 2 200 € (22 % su 10 000 €) con sanzione del 90 % (1 980 €).
Azioni consigliate:
- Verifica dei registri elettronici: recuperare la fattura e dimostrare che l’imposta è stata comunque detratta nel periodo successivo. Spiegare che si tratta di un mero errore di registrazione temporale senza evasione.
- Rilevazione della norma: l’art. 54 DPR 633/1972 consente la rettifica basandosi su presunzioni; ma la società può presentare una dichiarazione integrativa a favore per il 2025, spostando la detrazione nel periodo corretto e riducendo la sanzione.
- Proposta di adesione: in sede di contraddittorio proporre di versare la differenza dovuta (eventualmente minima) e beneficiare della riduzione della sanzione a 1/3. Sanzione finale: 660 €.
- Esito probabile: se l’errore è considerato formale, l’ufficio può non contestare la violazione; in caso contrario, l’adesione ridurrà l’impatto economico. In ogni caso, evitare il contenzioso permette di risparmiare costi e tempi.
8.3 Caso 3: Difformità tra mastrini e bilancio nelle rimanenze
Scenario: Una società in contabilità ordinaria presenta differenze tra i mastrini C/soci (finanziamenti soci) e i dati di bilancio. L’Agenzia rileva che un socio ha ricevuto un finanziamento di 800 000 € per l’acquisto di un immobile personale e contesta la deducibilità degli interessi passivi. Invita la società al contraddittorio (anno di imposta 2023) e propone una ripresa a tassazione di 30 000 € di interessi passivi.
Azioni consigliate:
- Analisi dei mastrini: verificare che i mastrini non siano “rimaneggiati” e che l’importo del finanziamento sia giustificato da contratti o delibere societarie. Gli interessi passivi sono deducibili se il finanziamento è inerente all’attività; in questo caso l’immobile è personale, quindi non deducibile.
- Osservazioni tecniche: sostenere che la concessione in comodato di una parte dell’immobile alla società compensa l’utilizzo personale; produrre il contratto di comodato. Presentare mastrini originali per confutare l’inattendibilità della contabilità.
- Adesione parziale: ammettere la deducibilità di una quota minore di interessi passivi (ad esempio 10 000 €) e proporre un accordo sul residuo. L’ufficio può accettare se ritiene attendibili le argomentazioni.
- Possibile contenzioso: se l’ufficio insiste, si può ricorrere in CGT sostenendo che l’inerenza del costo deve essere valutata tenendo conto del beneficio indiretto della concessione del comodato. La pronuncia dell’ordinanza n. 2795/2025 evidenzia l’importanza del contraddittorio anche nelle verifiche a tavolino , pertanto la società può far valere eventuali irregolarità procedurali.
9. Conclusione
L’invito al contraddittorio per errori nei registri contabili non è una semplice formalità: rappresenta il momento decisivo in cui il contribuente può evitare un accertamento ingiustificato o ridurre in modo significativo l’entità della pretesa fiscale. La riforma del 2023‑2024 ha generalizzato il contraddittorio, rendendo annullabili gli atti emessi senza aver dato al contribuente la possibilità di difendersi . Allo stesso tempo, ha introdotto deroghe per gli atti automatizzati e ha riformato la procedura di accertamento con adesione, creando un sistema più articolato.
È essenziale:
- agire tempestivamente: il termine di 60 giorni per presentare osservazioni è perentorio; la mancata risposta compromette la difesa;
- controllare la forma dell’atto: verificare che lo schema contenga l’invito all’adesione e che l’avviso motivi le ragioni del rigetto delle osservazioni ;
- preparare una difesa tecnica: ricostruire i registri, predisporre schede di magazzino, spiegare le anomalie e proporre soluzioni concrete;
- valutare l’adesione: definire l’accertamento può essere vantaggioso per ridurre sanzioni e rateizzare; tuttavia occorre negoziare consapevolmente le condizioni;
- considerare strumenti alternativi: sovraindebitamento, concordato preventivo biennale e eventuali definizioni agevolate possono offrire percorsi aggiuntivi.
Nel gestire queste fasi, l’assistenza di un professionista esperto è decisiva.
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