Introduzione
Vivere all’estero non significa automaticamente essere al riparo dal Fisco italiano. Un italiano che si trasferisce in Bahrain, Paese inserito nella cosiddetta black‑list dei paradisi fiscali, può essere sottoposto a procedimenti di accertamento estremamente invasivi. Le autorità fiscali italiane controllano i movimenti finanziari degli espatriati e possono presumere che il contribuente sia ancora fiscalmente residente in Italia, imponendo il pagamento di imposte su tutti i redditi ovunque prodotti, applicando sanzioni e interessi e avviando procedure esecutive.
Ogni anno sempre più italiani scelgono di stabilirsi a Manama per motivi professionali o familiari; tuttavia il trasferimento comporta rischi e adempimenti complessi. La mancata iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o la permanenza in Italia per lunghi periodi può far scattare presunzioni di residenza fiscale. Inoltre, la lista nera dei Paesi con regime fiscale privilegiato, tra cui rientra il Regno del Bahrain, prevede presunzioni particolarmente severe: chi si trasferisce in uno di questi Stati è considerato fiscalmente residente in Italia salvo prova contraria .
L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Bahrain è un tema delicatissimo: rischi di doppia imposizione, violazioni procedurali, indagini finanziarie, termini raddoppiati per gli accertamenti e presunzioni difficili da vincere. Gli errori più frequenti sono non iscriversi all’AIRE, non conservare prove della propria vita all’estero, non compilare il quadro RW in dichiarazione o non tutelarsi con accordi preventivi. Tuttavia, esistono strumenti legali e strategie per difendersi: fare ricorso entro sessanta giorni, dimostrare la residenza effettiva, impugnare gli atti per difetti di motivazione, chiedere la sospensione dell’esecuzione, avvalersi delle definizioni agevolate o persino ricorrere alle procedure di composizione della crisi.
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, professionista esperto in diritto bancario e tributario a livello nazionale, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con un’esperienza pluriennale nella tutela del debitore e del contribuente. Lo studio affianca i clienti nell’analisi degli atti, nella presentazione di ricorsi, nella richiesta di sospensioni o piani di rientro, nella trattativa con il Fisco e nell’accesso alle procedure di definizione agevolata, rottamazione o sovraindebitamento.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale perché considerato residente in Italia nonostante viva in Bahrain, non affrontare da solo l’Amministrazione finanziaria: il rischio di commettere errori o di non rispettare i termini è elevatissimo. L’avv. Monardo e il suo staff possono offrirti una consulenza personalizzata, valutare i punti deboli dell’accertamento, impostare la strategia difensiva e, se necessario, accedere a strumenti alternativi per ridurre o annullare il debito.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Normativa sulla residenza fiscale delle persone fisiche
L’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) definisce i criteri per determinare se una persona fisica è fiscalmente residente in Italia. La riforma introdotta dal decreto legislativo 29 novembre 2023, n. 209 – in vigore dal 1° gennaio 2024 – ha profondamente modificato la norma. Il nuovo testo stabilisce che una persona è residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per almeno 183 giorni):
- Ha la residenza anagrafica in Italia;
- Ha in Italia il proprio domicilio, inteso come luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi economici o il centro delle proprie relazioni personali e familiari;
- È fisicamente presente in Italia, anche in assenza di residenza anagrafica e domicilio .
La riforma ha aggiunto la presenza fisica come criterio autonomo e ha trasformato l’iscrizione all’anagrafe in una presunzione relativa (non più assoluta). Un soggetto iscritto all’anagrafe o presente in Italia può dimostrare di non essere residente se prova di avere all’estero il domicilio o la sede principale degli interessi.
Presunzione per i Paesi “black‑list”
Il comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR contiene una presunzione di residenza per gli italiani trasferiti in Stati con regime fiscale privilegiato: gli italiani che si cancellano dall’anagrafe e si trasferiscono in Paesi come il Bahrain sono considerati fiscalmente residenti in Italia salvo prova contraria . La presunzione opera anche quando il contribuente è iscritto all’AIRE ma mantiene in Italia legami familiari, economici o patrimoniali. Il contribuente può superarla dimostrando:
- l’effettiva residenza e domicilio nel Paese estero (contratti di locazione, titoli di proprietà, bollette di utenze, residenza dei familiari);
- la presenza fisica prevalente all’estero;
- la titolarità di un’attività lavorativa stabile o di una pensione erogata all’estero;
- l’esistenza di un certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità estere.
Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato
Per individuare i Paesi della black‑list occorre fare riferimento al decreto 4 maggio 1999, aggiornato nel 2021, che elenca gli Stati con regime fiscale privilegiato. Il Bahrain compare tra i Paesi soggetti a tale presunzione . L’elenco comprende anche Barbados, Belize, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Panama, Qatar, Seychelles, Singapore e altri. La presenza del Bahrain implica che l’Amministrazione finanziaria italiana eserciterà un controllo particolarmente rigoroso sui contribuenti che vi risiedono.
Raddoppio dei termini di accertamento
L’articolo 12 del decreto‑legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) ha introdotto la presunzione di evasione per le attività finanziarie detenute in Stati black‑list e non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il comma 2 stabilisce che l’investimento o la detenzione di attività finanziarie in tali Paesi si considera costituito, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione; di conseguenza, gli avvisi di accertamento sono emessi con termini raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) e 57 del D.P.R. 633/1972 (IVA) . Questa regola si applica anche ai contribuenti che si trasferiscono in Paesi black‑list: se l’Agenzia delle Entrate ritiene che i capitali detenuti all’estero derivino da evasione fiscale, può eseguire accertamenti fino a dieci anni (anziché cinque) e raddoppiare le sanzioni.
Inoltre, l’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 prevede che gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRES e altre imposte dirette devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, o entro il quinto anno in caso di omessa dichiarazione; la disposizione consente l’integrazione o la modifica dell’accertamento fino alla scadenza del termine di decadenza. La combinazione di queste norme comporta termini di accertamento molto più lunghi per chi è iscritto all’AIRE in Paesi black‑list.
2. Procedura e diritti del contribuente
Notifica degli atti e termini per impugnare
Il contribuente riceve solitamente un avviso di accertamento o un avviso di rettifica tramite raccomandata o PEC. L’atto deve contenere la motivazione, cioè l’indicazione dei fatti, degli elementi di prova e delle norme su cui si basa la pretesa tributaria. L’art. 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) impone all’Amministrazione di motivare gli atti che possono essere impugnati, con l’indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche; se l’atto fa riferimento ad altri documenti, questi devono essere allegati o richiamati per estratto . L’atto deve inoltre indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l’autorità a cui può essere presentato il ricorso e il termine per ricorrere . Se l’avviso non è adeguatamente motivato, è nullo e può essere impugnato.
Il termine per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, come previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 . Decorso inutilmente il termine, l’atto diventa definitivo e l’Amministrazione può iscrivere a ruolo le somme dovute. Per i ricorsi avverso il diniego o il silenzio‑rifiuto sulle domande di rimborso, il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni dalla richiesta e fino alla prescrizione del diritto .
Principio di buona fede e tutela del contribuente
Lo Statuto del contribuente riconosce importanti tutele. L’art. 10 stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione devono basarsi su collaborazione e buona fede; non possono essere irrogate sanzioni o interessi se il contribuente ha seguito indicazioni dell’Amministrazione poi modificate, o se la violazione è dovuta a obiettiva incertezza normativa . Le sanzioni non sono dovute neppure quando si tratta di violazioni formali che non determinano un maggior tributo. In caso di accertamento contro un italiano residente in Bahrain, queste norme permettono di contestare sanzioni e interessi ingiustificati e di chiedere la disapplicazione delle penalità.
3. Giurisprudenza recente sulla residenza in Stati black‑list
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema della residenza fiscale di cittadini italiani trasferiti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Le pronunce più recenti hanno consolidato alcuni principi favorevoli ai contribuenti:
Cassazione 28 novembre 2023, n. 35284
Con sentenza n. 35284/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la presunzione di residenza basata sulla mancata iscrizione all’AIRE non è più assoluta. Il giudice deve valutare le prove addotte dal contribuente per dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero: la nuova versione dell’art. 2 TUIR, introdotta dal D.Lgs. 209/2023, configura una presunzione juris tantum (rebuttabile) . Di conseguenza, se il contribuente prova di avere in Bahrain il proprio domicilio e la propria vita familiare e lavorativa, l’Erario non può pretendere le imposte sui redditi ovunque prodotti.
Cassazione 16 gennaio 2024, n. 994
La sentenza n. 994/2024 della Corte di Cassazione, relativa a un contribuente residente nel Principato di Monaco, ha affermato che per beneficiare delle convenzioni contro le doppie imposizioni è sufficiente essere fiscalmente residente all’estero. Non è necessario dimostrare di aver pagato le imposte all’estero; basta la certificazione di residenza fiscale rilasciata dal Paese estero . La Corte ha annullato un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo che il contribuente deve fornire il certificato di residenza e dimostrare di essere assoggettato a imposizione nello Stato estero (anche se, in virtù della legislazione locale, l’imposta è pari a zero). Questa pronuncia è particolarmente rilevante per chi vive in Bahrain, Paese che non prevede imposte sul reddito delle persone fisiche: la mancanza di tassazione non preclude l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni (ove esistente) e l’esclusione della residenza fiscale italiana.
Cassazione 3 giugno 2025 (c.d. caso del tennista)
Nel 2025 la Corte di Cassazione è tornata sul tema della residenza in Paesi black‑list con riferimento a un noto sportivo che aveva trasferito la residenza nel Principato di Monaco. La Corte ha ribadito che il giudice di merito è tenuto a esaminare concretamente la documentazione prodotta per contestare la presunzione di residenza: pagamento di affitti, bollette, spese per l’abitazione all’estero, utilizzo di carte di credito, contratto di lavoro, attestazioni fiscali, relazioni coniugali o familiari . Il mancato esame di tali prove comporta la nullità della decisione. La sentenza conferma che la presunzione è superabile con elementi idonei e che spetta al contribuente fornire prove precise e circostanziate.
4. Regime sanzionatorio, raddoppio dei termini e offshore leaks
Oltre alle norme sulla residenza, il contribuente deve tenere conto del regime sanzionatorio. Chi è considerato fiscalmente residente in Italia ma non dichiara i redditi prodotti all’estero rischia:
- Sanzioni amministrative per omessa dichiarazione (dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa); sanzioni per dichiarazione infedele (dal 90 % al 180 %).
- Sanzioni per mancata compilazione del quadro RW: dal 3 % al 15 % del valore degli investimenti non dichiarati, raddoppiata (6 %-30 %) per le attività detenute in Stati black‑list.
- Raddoppio dei termini di accertamento: l’accertamento può essere emesso entro dieci anni dalla violazione, in base all’art. 12 D.L. 78/2009 .
- Responsabilità penale: se l’importo evaso supera le soglie penali (50.000 euro per l’imposta evasa e 3 milioni di euro per imponibile omesso), possono configurarsi i reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) o omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000).
In più, l’Agenzia delle Entrate partecipa ai programmi internazionali di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard e FATCA) e può ricevere i dati sui conti bancari dei residenti italiani presso banche estere, compresi quelli in Paesi fino a qualche anno fa considerati opachi. Il contribuente che spera di nascondere investimenti in Bahrain rischia quindi di essere individuato e sottoposto ad accertamento.
5. Definizione agevolata e rottamazione delle cartelle esattoriali
Per chi riceve una cartella esattoriale a seguito di un accertamento, la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle, nota come rottamazione‑quater. L’art. 1, commi 231‑252, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese di esecuzione, con la cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio .
Secondo la normativa, il contribuente poteva presentare la domanda entro il 30 aprile 2023 e pagare in un’unica soluzione o in massimo 18 rate, con un tasso di interesse del 2 % annuo . In caso di omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata (oltre cinque giorni dalla scadenza), la definizione decade . La legge prevedeva che la prima e la seconda rata rappresentassero ciascuna il 10 % delle somme dovute. Sebbene i termini di adesione siano chiusi, la disciplina può essere richiamata per sottolineare come le definizioni agevolate rappresentino una via alternativa per chi non riesce a sostenere l’intero importo dell’accertamento.
Ulteriori strumenti di pace fiscale sono stati varati nel 2024 e 2025, come la rottamazione‑quinquies e l’estensione dei termini di pagamento. Ad esempio, la Riscossione ha ricordato che per mantenere i benefici della rottamazione‑quater occorreva versare la rata entro il 31 maggio 2025; grazie ai cinque giorni di tolleranza, i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025 sono considerati tempestivi . Chi saltava una rata perdeva i benefici e le somme versate erano considerate acconto.
6. Composizione della crisi da sovraindebitamento
Se l’accertamento fiscale genera un debito insostenibile, il contribuente può avvalersi degli strumenti di composizione della crisi introdotti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il testo normativo, disponibile in versione integrale, prevede diverse procedure:
- Accordo di composizione della crisi o piano del consumatore: il debitore può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione, con il supporto di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e con l’omologazione del tribunale. L’art. 8 prevede che la proposta permetta la ristrutturazione dei debiti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di beni futuri . Se i beni del debitore non sono sufficienti, la proposta deve essere sottoscritta da terzi che forniscono garanzie . La proposta può includere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati .
- Deposito della proposta: l’art. 9 impone che la proposta sia depositata presso il tribunale competente e comunicata all’agente della riscossione e agli uffici fiscali; deve contenere l’elenco dei creditori, dei beni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la relazione dell’OCC . Il deposito sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi legali e convenzionali .
- Procedimento e sospensione delle azioni esecutive: l’art. 10 stabilisce che il giudice fissa un’udienza entro 60 giorni; con il decreto di ammissione sospende tutte le azioni esecutive e i sequestri sul patrimonio del debitore, fino all’omologazione . Questo strumento consente di bloccare i pignoramenti e le ipoteche derivanti dal debito fiscale.
- Esdebitazione: l’art. 14‑terdecies riconosce al debitore persona fisica la possibilità di liberarsi dai debiti residui se ha cooperato alla procedura, non ha commesso frodi e ha svolto attività lavorativa adeguata; l’esdebitazione non opera per i debiti fiscali accertati dopo l’apertura della procedura .
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore nel 2022, ha assorbito molte delle regole della legge 3/2012 e ha introdotto ulteriori procedure, tra cui la composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), affidata a esperti nominati dalle camere di commercio. Gli strumenti di composizione della crisi offrono al contribuente schiacciato dalle pretese del Fisco la possibilità di proporre un piano sostenibile e di ottenere la sospensione delle azioni esecutive.
Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’accertamento
1. Ricezione dell’avviso di accertamento
La procedura di accertamento nei confronti di un italiano residente in Bahrain può iniziare in diversi modi: una verifica fiscale, un controllo formale della dichiarazione, oppure un accertamento sintetico basato sul redditometro. Nelle ipotesi più comuni, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un questionario o una richiesta di informazioni per verificare il suo effettivo status di non residente. È fondamentale rispondere entro il termine indicato (30 giorni) e fornire copia di un passaporto con i timbri di ingresso e uscita, documenti di residenza, contratto di lavoro, certificato di residenza fiscale e prova dell’iscrizione all’AIRE. La mancata risposta può essere considerata elemento a sfavore del contribuente.
Una volta esaminati i documenti, l’Ufficio può procedere all’emissione di un avviso di accertamento motivato. L’atto deve spiegare i fatti e le norme applicate e indicare perché il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia. Se l’avviso è carente di motivazione, può essere annullato per violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .
2. Termini per presentare il ricorso
Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . È consigliabile non attendere l’ultimo giorno: occorre predisporre un atto di ricorso articolato, allegando tutte le prove della residenza all’estero, l’eventuale certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità del Bahrain, le ricevute di pagamento di utenze, affitto, contratti di lavoro, tessere sanitarie, nonché la documentazione che dimostra l’iscrizione all’AIRE.
Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate (dirigenza regionale o provinciale) e depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria, allegando la prova della notifica e il contributo unificato. Se il termine cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo; il computo esclude il giorno iniziale e include quello finale.
3. Sospensione dell’esecuzione
Il contribuente che ricorre può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, allegando la sussistenza di gravi e irreparabili danni qualora dovesse versare le somme richieste prima della decisione. L’istanza può essere presentata sia all’Agenzia delle Entrate (in autotutela) sia alla Corte di giustizia tributaria contestualmente al ricorso. La Corte decide sulla sospensione in tempi rapidi (circa 30 giorni), tenendo conto della fondatezza del ricorso e della documentazione prodotta.
4. Procedimento in primo grado
All’udienza di trattazione il contribuente (o l’avvocato munito di procura) espone le ragioni del ricorso. È opportuno produrre originali o copie conformi dei documenti che attestano la residenza all’estero. L’Agenzia delle Entrate deve dimostrare i fatti posti a fondamento dell’accertamento (es. accesso a rapporti bancari, utilizzo di carte di credito in Italia, proprietà di immobili in Italia, iscrizione a club sportivi italiani). Il giudice può invitare le parti a produrre ulteriore documentazione o a depositare memorie; in caso di mancata comparizione, il ricorso è deciso in base agli atti.
La sentenza di primo grado può annullare totalmente l’accertamento, accoglierlo in parte (ad esempio annullando le sanzioni ma confermando l’imposta) o respingerlo. Il contribuente o l’Ufficio possono impugnare la sentenza davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in assenza di notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione. Contro la sentenza di secondo grado è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge.
5. Fase esecutiva e riscossione
Se l’accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o dopo la sentenza), l’Amministrazione iscrive il debito a ruolo e affida la riscossione ad Agenzia Entrate – Riscossione. Il contribuente riceverà una cartella di pagamento, cui può seguire il fermo amministrativo dell’auto, l’ipoteca su immobili, il pignoramento del conto corrente o dello stipendio. Per evitare le azioni esecutive è possibile:
- Pagare in unica soluzione, usufruendo eventualmente degli sconti di cui alla definizione agevolata (se disponibili);
- Chiedere la rateizzazione, fino a 72 rate mensili (120 in casi particolari), presentando la documentazione attestante la temporanea situazione di difficoltà economica. La rateizzazione non richiede l’intervento del giudice ma è concessa dall’Agenzia Entrate – Riscossione;
- Accedere alla definizione agevolata (rottamazione), se i termini sono riaperti, pagando solo il capitale e le spese di esecuzione ;
- Proporre la procedura di composizione della crisi ex L. 3/2012 o il piano del consumatore, che sospende le azioni esecutive .
6. Termini di decadenza e prescrizione
È essenziale conoscere i termini entro cui l’Amministrazione può agire e quelli per il contribuente:
| Termine/norma | Significato | Riferimento |
|---|---|---|
| 4 anni o 5 anni (art. 43 D.P.R. 600/1973) | Termine ordinario per notificare l’avviso di accertamento (4 anni dalla dichiarazione; 5 anni per omessa dichiarazione) | D.P.R. 600/1973 |
| 10 anni | Termine raddoppiato in caso di omessa dichiarazione o investimenti in Paesi black‑list | Art. 12 D.L. 78/2009 |
| 60 giorni | Termine per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| 90 giorni | Termine minimo per ricorrere contro il silenzio‑rifiuto di rimborso | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| 5 giorni | Periodo di tolleranza per il pagamento delle rate della definizione agevolata | Comunicazioni Agenzia Entrate – Riscossione |
Conoscere questi termini aiuta a calcolare tempestivamente le scadenze e a pianificare la strategia difensiva.
Difese e strategie legali: come contestare l’accertamento
1. Dimostrare l’effettiva residenza in Bahrain
La prima strategia è provare che il centro degli interessi vitali, personali e familiari del contribuente si trova in Bahrain. A tal fine possono essere prodotti i seguenti documenti:
- Certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità del Bahrain;
- Iscrizione all’AIRE e data di iscrizione; contratti di locazione, titoli di proprietà o residenza; fatture di utenze domestiche (acqua, energia, internet) intestate al contribuente;
- Contratti di lavoro o di pensione con datore di lavoro o ente pensionistico del Bahrain, attestazioni di contributi versati;
- Estratti conto bancari con le movimentazioni nel Paese e, se del caso, l’assenza di conti in Italia;
- Timbri sul passaporto che provano la permanenza all’estero per la maggior parte dell’anno;
- Attestazioni scolastiche per eventuali figli iscritti a scuole in Bahrain, polizze assicurative sanitarie, iscrizioni a club o associazioni locali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’AIRE non è condizione sufficiente per escludere la residenza, ma è un elemento importante. Il contribuente deve fornire una prova concreta e completa; il giudice valuterà la totalità degli elementi . In assenza di contenzioso, è opportuno predisporre un fascicolo documentale già all’atto del trasferimento.
2. Contestare il raddoppio dei termini
Se l’Agenzia delle Entrate applica i termini raddoppiati, occorre verificare la legittimità di tale scelta. La legge prevede la possibilità di raddoppio solo nei seguenti casi:
- Detenzione di investimenti in Paesi black‑list non dichiarati, in violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW ;
- Violazioni penali per cui è necessaria la presentazione di notizia di reato (dichiarazione fraudolenta, false fatture, occultamento di scritture), in base all’art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973.
In tutti gli altri casi la proroga decennale è illegittima. Se l’Ufficio ha notificato l’avviso dopo il termine quadriennale o quinquennale senza dimostrare una di queste condizioni, il ricorso può essere fondato. È opportuno, pertanto, verificare attentamente l’esistenza di investimenti non dichiarati in Bahrain e, se del caso, dimostrare che i capitali sono leciti e che il quadro RW è stato correttamente compilato.
3. Invocare le convenzioni contro le doppie imposizioni
L’Italia ha stipulato oltre 100 convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Al momento della stesura di questo articolo (dicembre 2025) non esiste una convenzione tra Italia e Bahrain; pertanto, il contribuente non può invocare direttamente un trattato per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, se il contribuente ha percepito redditi in Paesi terzi con cui l’Italia ha una convenzione (ad esempio, redditi di pensione o di capitali provenienti da altri Stati), potrà applicare le regole convenzionali. In generale, le convenzioni stabiliscono che i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza; la Cassazione ha precisato che è sufficiente dimostrare la residenza all’estero, non il pagamento dell’imposta .
In mancanza di convenzione, il contribuente può invocare il principio internazionale del single taxation: un reddito non può essere tassato due volte. La prova della residenza e la dimostrazione che il reddito non è prodotto in Italia sono fondamentali.
4. Eccepire la nullità per carenza di motivazione
Se l’avviso di accertamento si limita ad affermare che il contribuente “non ha fornito prova sufficiente della residenza estera” senza esporre i fatti e le ragioni giuridiche, viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente. La motivazione deve essere completa e non generica, deve spiegare in che modo l’Ufficio ha desunto la residenza italiana (es. analisi delle utenze in Italia, accessi bancari, presenza di famiglia) e deve allegare i documenti richiamati . L’omessa motivazione comporta la nullità assoluta dell’atto.
5. Richiedere l’annullamento in autotutela
Prima di proporre ricorso, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accertamento in autotutela. Questo strumento consente di ottenere la revoca dell’atto senza contenzioso quando l’Ufficio riconosce la sussistenza di errori. La richiesta va presentata entro il termine di impugnazione e deve essere motivata (es. erronea applicazione dei criteri di residenza, mancanza di prova, errata quantificazione dei redditi). Anche se non sospende i termini per il ricorso, dimostra la volontà di collaborazione e può portare all’annullamento totale o parziale.
6. Definizione agevolata, conciliazione e transazione
Se il contenzioso si prospetta lungo o se sussiste incertezza sull’esito del ricorso, si possono valutare soluzioni conciliative:
- Definizione agevolata dell’avviso di accertamento: alcune leggi (es. decreto “pace fiscale” 2023 e 2024) consentono di chiudere gli accertamenti con il pagamento di una percentuale ridotta dell’imposta e delle sanzioni, rinunciando al ricorso. Le condizioni variano di anno in anno. È necessario verificare se vi siano normative in vigore al momento della ricezione dell’accertamento.
- Conciliazione giudiziale: in primo grado, le parti possono conciliare la controversia pagando una somma ridotta di imposta e sanzioni. La conciliazione estingue il processo e abbatte le sanzioni del 40 % o del 50 %.
- Transazione fiscale nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento: nel piano del consumatore o nel concordato minore, il contribuente può proporre la falcidia del debito fiscale; l’Agenzia delle Entrate partecipa alla procedura come creditore e può approvare il piano. Questa soluzione permette di ridurre significativamente il debito e ottenere l’esdebitazione .
7. Valutare l’opportunità di autodenuncia (voluntary disclosure)
Anche se la voluntary disclosure internazionale si è conclusa nel 2015, periodicamente il legislatore introduce strumenti di collaborazione volontaria per regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero. In mancanza di programmi speciali, il contribuente può comunque presentare una dichiarazione integrativa e autodenunciarsi alle autorità italiane, usufruendo del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Tuttavia, se l’accertamento è già iniziato o se l’Autorità fiscale è venuta a conoscenza delle violazioni, la voluntary non è possibile. È quindi fondamentale consultare un professionista per valutare tempi e vantaggi.
8. Utilizzare la procedura di composizione della crisi (L. 3/2012)
Se il debito fiscale eccede la capacità di pagamento del contribuente, la legge 3/2012 consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Tra i vantaggi:
- Sospensione immediata delle esecuzioni: il giudice, con il decreto di ammissione, sospende ogni azione esecutiva ;
- Riduzione dell’importo dovuto: il piano può prevedere il pagamento parziale del debito, in proporzione al reddito disponibile, e la falcidia delle sanzioni e degli interessi;
- Esdebitazione finale: se il contribuente rispetta il piano, i debiti residui vengono cancellati ;
- Tutela della prima casa: la normativa permette di mantenere l’abitazione principale, se il piano garantisce ai creditori il rispetto del principio di miglior soddisfazione rispetto alla liquidazione.
L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nella predisposizione del piano, nella raccolta della documentazione, nella negoziazione con i creditori e nella rappresentanza in tribunale.
Strumenti alternativi e opportunità
1. Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle
Le definizioni agevolate introdotte negli ultimi anni (rottamazione‑ter, rottamazione‑quater, rottamazione‑quinquies) consentono di estinguere le cartelle esattoriali pagando solo il capitale e le spese. L’ultima edizione (rottamazione‑quater) prevista dalla L. 197/2022 ha riguardato i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 . Sebbene i termini per presentare la domanda siano scaduti, il legislatore potrebbe riaprire le adesioni. Le definizioni agevolate rappresentano un’opzione da valutare, soprattutto quando il contribuente ha difficoltà a saldare le cartelle derivanti da accertamenti e contenziosi.
Un aspetto importante è che le sanzioni e gli interessi sono cancellati, ma non il capitale: per questo motivo è sempre opportuno verificare la correttezza dell’accertamento prima di aderire. Se l’avviso è illegittimo (ad esempio per carenza di motivazione), è preferibile impugnare piuttosto che accettare la definizione. Se invece l’accertamento è fondato, la definizione agevolata può ridurre il debito in misura significativa.
2. Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
La stessa L. 197/2022 ha previsto, ai commi 222‑230, lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 . L’annullamento è avvenuto il 31 marzo 2023 senza necessità di domanda. Anche questa misura può ridurre il carico fiscale derivante da vecchi avvisi.
3. Rateazione dei debiti e sospensione degli interessi
L’Agenzia Entrate – Riscossione concede la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili; nei casi di grave situazione economica si può arrivare a 120 rate. La domanda si presenta online allegando l’ISEE o la dichiarazione dei redditi. La rateizzazione sospende le azioni esecutive e consente di evitare il fermo amministrativo e il pignoramento. Tuttavia, gli interessi di rateizzazione non sono nulli: il tasso è di circa il 3 %. Per i contribuenti residenti all’estero può essere più difficile documentare la situazione reddituale, ma la rateizzazione è comunque accessibile.
4. Piano di rientro e trattative con l’Agenzia delle Entrate
In alcune ipotesi l’ufficio può accettare un accordo di rateizzazione direttamente all’interno del procedimento di accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo. Il contribuente può proporre il pagamento del dovuto in diverse tranche, ottenendo la riduzione delle sanzioni e degli interessi. Il successo di tale trattativa dipende dalla disponibilità dell’ufficio e dalla solidità delle prove.
5. Autotutela e annullamento parziale
L’amministrazione finanziaria può annullare o modificare i propri atti anche dopo l’emissione della cartella, se riconosce errori o illegittimità. È possibile quindi presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento parziale (es. riduzione delle sanzioni) o totale dell’avviso. Lo strumento non sospende i termini per il ricorso ma può risolvere rapidamente il contenzioso.
Errori comuni e consigli pratici
1. Non iscriversi all’AIRE
Molti italiani che si trasferiscono all’estero si dimenticano di iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). L’iscrizione non esonera automaticamente dall’essere considerati residenti ma costituisce un elemento indispensabile per dimostrare l’effettiva volontà di spostare la residenza. È anche obbligatoria per legge. La mancata iscrizione comporta l’applicazione della presunzione di residenza e rende più difficile vincere l’accertamento.
2. Non conservare prove della vita all’estero
Un trasferimento reale implica trasferire la famiglia, l’abitazione, l’attività economica e i rapporti sociali. È essenziale conservare tutti i documenti: contratti di affitto, bollette, tessere sanitarie, ricevute di spese scolastiche, abbonamenti sportivi, certificati di residenza e buste paga. Senza prove, sarà quasi impossibile dimostrare la residenza all’estero.
3. Non compilare il quadro RW e non dichiarare gli investimenti
Anche se si è residenti in Paesi black‑list, l’obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi rimane per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Non compilare il quadro comporta sanzioni gravi e presunzioni di evasione . È consigliabile quindi, in caso di dubbi sulla residenza, compilare il quadro e dichiarare gli investimenti all’estero.
4. Rispondere in modo impreciso ai questionari dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione invia spesso questionari per verificare la residenza: rispondere in modo generico o non rispondere può essere interpretato come ammissione di irregolarità. È bene rispondere puntualmente, allegando documenti, e se necessario farsi assistere da un professionista.
5. Non impugnare l’atto nei termini
Molti contribuenti non presentano ricorso nei 60 giorni, pensando di poterlo fare in seguito. In realtà, decorso il termine, l’atto diventa definitivo e non può più essere contestato se non per vizi di notifica (entro un termine di cinque anni) o per nullità assoluta. È dunque fondamentale rispettare i termini e affidarsi a un avvocato esperto in diritto tributario.
6. Ignorare le procedure alternative
Alcuni contribuenti, travolti dall’angoscia, non valutano strumenti come la definizione agevolata, la rateizzazione, la composizione della crisi o il ravvedimento. Conoscere questi strumenti, disponibili a seconda del periodo storico, permette di ridurre il debito e di tutelare il patrimonio.
7. Sottovalutare le sanzioni penali
Superate certe soglie di evasione, il procedimento penale è quasi automatico. È necessario quindi valutare l’opportunità di regolarizzare la propria posizione prima che l’ufficio presenti notizia di reato. Un professionista esperto può elaborare una strategia che minimizza i rischi penali.
8. Affidarsi a consulenti improvvisati o a soluzioni miracolose
Nei periodi di incertezza proliferano soluzioni “miracolose” per annullare il debito fiscale. Occorre diffidare di chi promette cancellazioni totali senza basi legali: spesso si rischiano truffe e ulteriori sanzioni. Meglio rivolgersi a professionisti qualificati, iscritti agli albi e con comprovata esperienza.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Sintesi delle norme principali sulla residenza e i termini
| Norma/legge | Contenuto principale | Indicazioni utili |
|---|---|---|
| Art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) | Stabilisce che è considerato residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha residenza anagrafica, domicilio o presenza fisica in Italia; per gli italiani trasferiti in Paesi black‑list (tra cui il Bahrain) opera una presunzione di residenza salvo prova contraria . | Per vincere la presunzione occorre dimostrare la residenza e il domicilio effettivo all’estero (contratti, bollette, certificazioni). |
| DM 4 maggio 1999 | Elenca gli Stati o territori con regime fiscale privilegiato; il Bahrain figura tra i Paesi black‑list . | Se il contribuente si trasferisce in un Paese black‑list, deve affrontare una presunzione più grave e termini di accertamento raddoppiati. |
| Art. 12 D.L. 78/2009 | Introduce la presunzione di evasione per investimenti in Paesi black‑list non dichiarati e stabilisce il raddoppio dei termini di accertamento . | La detenzione di attività finanziarie in Bahrain non dichiarate può comportare accertamenti fino a 10 anni e sanzioni più alte. |
| Art. 43 D.P.R. 600/1973 | Fissa i termini ordinari per notificare gli accertamenti: 4 anni dalla dichiarazione, 5 anni per omessa dichiarazione, con possibilità di raddoppio in caso di reato. | Il contribuente deve verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini; in caso contrario è impugnabile. |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Termini per ricorrere: 60 giorni dalla notifica dell’atto; 90 giorni nel caso di silenzio‑rifiuto sulle domande di rimborso . | I termini sono perentori: se non si ricorre in tempo, l’atto diventa definitivo. |
| Art. 7 L. 212/2000 | Impone la motivazione degli atti fiscali e l’indicazione dell’ufficio e del termine per ricorrere . | Un avviso privo di motivazione o che non allega i documenti richiamati è nullo. |
| Art. 10 L. 212/2000 | Stabilisce il principio di buona fede e la non applicazione di sanzioni in presenza di obiettiva incertezza o errori dell’amministrazione . | Può essere invocato per contestare sanzioni sproporzionate o calcoli errati. |
| L. 197/2022, commi 222‑252 | Introduce la definizione agevolata (rottamazione‑quater) e lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro . | Possibilità di cancellare sanzioni e interessi; strumento utile per debiti residui da accertamenti. |
| L. 3/2012 | Prevede il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e l’esdebitazione: la proposta deve essere depositata presso il tribunale, sospende le azioni esecutive e può prevedere una moratoria . | Strumento per ridurre il debito fiscale e proteggere il patrimonio; richiede l’assistenza di un OCC e la valutazione di un giudice. |
Tabella 2 – Strumenti di difesa e agevolazioni
| Strumento | Descrizione | Vantaggi/criticità |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Impugnazione dell’avviso di accertamento entro 60 giorni . | Permette di annullare l’avviso o ridurre l’imposta; richiede prova solida della residenza estera e rispetto dei termini. |
| Annullamento in autotutela | Istanza all’Agenzia delle Entrate per correggere l’atto. | Gratuito e non contenzioso; l’esito non è garantito e non sospende i termini per ricorrere. |
| Conciliazione giudiziale | Accordo con l’ufficio in corso di processo. | Riduce le sanzioni; richiede la rinuncia al ricorso. |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Pagamento del solo capitale e delle spese . | Consente di estinguere le cartelle; non elimina il capitale; la procedura è disponibile solo in periodi limitati. |
| Rateizzazione | Pagamento del debito in 72‑120 rate. | Evita l’esecuzione; prevede interessi e necessita di documentazione reddituale. |
| Piano del consumatore/accordo di ristrutturazione | Procedure ex L. 3/2012 per sovraindebitamento . | Sospensione delle azioni esecutive e riduzione del debito; procedura complessa con costi di OCC. |
| Esdebitazione | Cancellazione dei debiti residui al termine della procedura . | Possibile solo se si rispettano i requisiti (collaborazione, assenza di frodi); non opera per debiti fiscali accertati dopo la procedura. |
| Voluntary disclosure/ravvedimento | Regolarizzazione spontanea delle violazioni. | Riduce le sanzioni; non è possibile dopo l’avvio dell’accertamento. |
| Doppia imposizione | Invocare le convenzioni fiscali per evitare la doppia tassazione . | Utile se esiste una convenzione con il Paese di residenza; richiede certificato di residenza. |
Domande frequenti (FAQ)
- Sono italiano e vivo stabilmente in Bahrain. Devo pagare l’IRPEF in Italia?
L’IRPEF si applica ai residenti fiscali italiani sui redditi ovunque prodotti. Se vivi in Bahrain e dimostri di essere fiscalmente residente lì (residenza, domicilio, presenza, certificato fiscale), non sarai soggetto a IRPEF in Italia, salvo sui redditi prodotti in Italia. Tuttavia, gli italiani trasferiti in Paesi black‑list come il Bahrain sono presunti residenti in Italia; è quindi necessario conservare prove solide della tua vita all’estero .
- È sufficiente iscriversi all’AIRE per non essere più residenti?
No. L’iscrizione all’AIRE rappresenta un elemento importante ma non basta. Devi dimostrare che il tuo centro di interessi vitali, familiari ed economici è in Bahrain, e che trascorri all’estero la maggior parte dell’anno. Altrimenti potresti essere considerato residente in Italia .
- Il Bahrain è un Paese black‑list. Cosa comporta?
Essere residenti in un Paese black‑list comporta una presunzione di residenza fiscale in Italia e il raddoppio dei termini di accertamento. Le attività finanziarie in Bahrain non dichiarate nel quadro RW sono considerate provenienti da redditi sottratti a tassazione , e le sanzioni sono raddoppiate. Tuttavia, è possibile vincere la presunzione fornendo prova contraria.
- Quali documenti devo conservare per dimostrare la residenza in Bahrain?
Contratto di affitto o proprietà, bollette, certificato di residenza fiscale, buste paga o contratto di lavoro, estratti conto bancari, tessere sanitarie, spese scolastiche dei figli, abbonamenti e tessere sportive. È utile anche conservare i biglietti aerei e i timbri sul passaporto che attestano la presenza all’estero.
- Posso essere tassato in Italia se in Bahrain non pago imposte?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, per applicare una convenzione contro la doppia imposizione, è sufficiente essere soggetto passivo d’imposta nel Paese estero, anche se l’imposta è pari a zero . Anche in assenza di convenzione, se dimostri la residenza all’estero e che il reddito è prodotto interamente fuori dall’Italia, l’IRPEF italiana non dovrebbe applicarsi.
- L’Agenzia delle Entrate può controllare i miei conti in Bahrain?
Sì. L’Italia partecipa al Common Reporting Standard (CRS) e ad accordi di scambio automatico di informazioni con molti Paesi. Anche se il Bahrain non aderisce a tutti gli accordi, l’Autorità può ottenere informazioni attraverso meccanismi di cooperazione internazionale. Inoltre, i trasferimenti di denaro verso conti in Italia sono tracciabili.
- Come posso evitare il raddoppio dei termini di accertamento?
Devi dimostrare di aver dichiarato correttamente le tue attività finanziarie (quadro RW) e di non aver commesso reati. Se l’Ufficio applica il raddoppio senza motivarlo, puoi contestarlo in ricorso. Il raddoppio si applica solo in caso di investimenti non dichiarati in Paesi black‑list o quando l’ufficio ha presentato denuncia penale .
- Cosa succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia?
La mancata risposta può essere utilizzata come elemento indiziario a tuo sfavore. È sempre consigliabile rispondere, fornendo documenti che attestino la tua residenza estera. Se hai dubbi su come compilare il questionario, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista.
- Posso aderire alla rottamazione delle cartelle anche se vivo all’estero?
Sì. Le definizioni agevolate si applicano a tutti i contribuenti, anche residenti all’estero, purché i carichi siano affidati ad Agenzia Entrate – Riscossione . Tuttavia, le adesioni si aprono solo in periodi determinati; è importante verificare se ci sono finestre aperte.
- È possibile rateizzare il debito derivante dall’accertamento?
Sì. L’Agenzia Entrate – Riscossione può concedere la rateizzazione fino a 72 o 120 rate. Inoltre, è possibile concordare un piano di pagamento prima dell’iscrizione a ruolo. La rateizzazione sospende le azioni esecutive ma comporta il pagamento di interessi.
- Cosa comporta la procedura di composizione della crisi?
Permette di proporre un piano per soddisfare parzialmente i crediti e ottenere la sospensione delle azioni esecutive . Se il piano è approvato e rispettato, i debiti residui possono essere cancellati . È necessaria la nomina di un Organismo di composizione della crisi e l’omologazione del tribunale.
- Posso essere perseguito penalmente per evasione se vivo in Bahrain?
Se il debito evaso supera determinate soglie (es. 50.000 euro per l’imposta evasa), si può configurare un reato tributario, anche se residente all’estero. La notifica del reato fa scattare il raddoppio dei termini e può portare a indagini penali. È fondamentale agire per tempo e regolarizzare la posizione.
- Cosa accade se perdo il ricorso in primo grado?
È possibile proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Se si perde anche in secondo grado, resta il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Nel frattempo, l’esecuzione può proseguire salvo che sia stata concessa la sospensione.
- Le donazioni ricevute da parenti all’estero vanno dichiarate?
Le donazioni ricevute da soggetti non residenti non sono tassate in Italia se i beni non sono situati nel territorio italiano. Tuttavia, se il beneficiario è considerato fiscalmente residente in Italia, le donazioni superiori a determinate soglie possono essere soggette a imposta di successione e donazione. È quindi necessario chiarire la propria residenza fiscale prima di ricevere somme importanti.
- Devo presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se non ho redditi italiani?
Se sei fiscalmente non residente, devi presentare la dichiarazione dei redditi in Italia solo se possiedi redditi prodotti in Italia (es. canoni di locazione, redditi di pensione, interessi su conti bancari italiani). In caso contrario, non sei tenuto a presentarla. Se l’Amministrazione sostiene che sei residente, dovrai invece presentare la dichiarazione e inserire anche i redditi esteri, salvo vittoria del ricorso.
- È vero che i soldi su conti in Bahrain sono al sicuro?
No. Le banche internazionali applicano controlli antiriciclaggio e, in molti casi, sono tenute a comunicare i dati alle autorità fiscali dei Paesi di residenza dei clienti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può chiedere informazioni nell’ambito di indagini fiscali.
- Come posso prevenire l’accertamento?
Pianifica il trasferimento con anticipo, iscriviti all’AIRE, chiudi i conti in Italia o limitane l’utilizzo, trasferisci la famiglia e l’attività economica, conserva le prove della tua vita in Bahrain, dichiara i tuoi investimenti nel quadro RW finché risulti residente, e valuta la stipula di un contratto di cessione di residenza. Un consulente può aiutarti a predisporre un dossier di prova da esibire in caso di controlli.
- L’accertamento può essere notificato via PEC?
Sì. L’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti a mezzo PEC se l’indirizzo è stato comunicato nel registro INI‑PEC. La notifica via PEC ha pieno valore legale. Se vivi all’estero ma hai un domicilio digitale, controlla regolarmente la casella per non perdere i termini.
- È possibile fare ricorso senza avvocato?
Per controversie di valore inferiore a 3.000 euro è possibile difendersi personalmente. Tuttavia, le controversie riguardanti la residenza fiscale e l’accertamento di grandi importi richiedono competenze tecniche complesse; l’assistenza di un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo è altamente consigliata.
- Quanto dura un procedimento tributario?
La durata dipende dalla complessità del caso e dalla sede. In media, il primo grado si definisce in 1–2 anni; il secondo grado in 1–2 anni; la Cassazione può richiedere altri 3 anni. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione durante il giudizio, ma occorre dimostrare la fondatezza del ricorso e il pericolo di danno grave e irreparabile.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Accertamento per presunzione di residenza
Mario, cittadino italiano, si trasferisce in Bahrain nel gennaio 2024 per lavorare come ingegnere. Non si iscrive all’AIRE e mantiene il suo appartamento in Italia, dove torna durante le ferie estive per 30 giorni. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per gli anni 2024–2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate presume la residenza fiscale in Italia, applica l’IRPEF sui redditi di lavoro percepiti in Bahrain (100.000 euro) e contesta l’omessa compilazione del quadro RW per un deposito di 200.000 euro su una banca di Manama. L’Ufficio raddoppia i termini di accertamento in quanto Paese black‑list.
Calcolo del debito:
- IRPEF dovuta sul reddito estero (aliquota media 30 %) = 30.000 euro;
- Sanzione per omessa dichiarazione: 120 % dell’imposta = 36.000 euro;
- Sanzione per mancata compilazione del quadro RW (3 % del deposito) = 6.000 euro (raddoppiata al 6 % perché il Bahrain è black‑list) = 12.000 euro;
- Interessi di mora calcolati al tasso legale.
Strategia difensiva:
- Dimostrare l’effettiva residenza in Bahrain: Mario ha un contratto di lavoro, vive in un appartamento a Manama, possiede un permesso di soggiorno e ha un certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità bahreinite. Presenta buste paga, bollette, estratti bancari e l’iscrizione dei figli alla scuola internazionale in Bahrain.
- Contestare il raddoppio: Mario ha compilato il quadro RW nella dichiarazione 2024 per i conti all’estero (pur non essendo dovuto, per prudenza). La presunzione di evasione non si applica; pertanto, l’Agenzia non può raddoppiare i termini.
- Eccepire la carenza di motivazione: l’avviso non indica quali elementi portano a ritenere che Mario abbia il domicilio in Italia, né allega i documenti bancari.
- Ricorso entro 60 giorni: l’avvocato presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria, chiedendo la sospensione dell’esecutività e l’annullamento dell’avviso.
Possibile esito: la Corte annulla l’accertamento per insufficienza di motivazione e perché Mario dimostra la residenza effettiva in Bahrain. Gli importi versati per sanzioni e imposte vengono restituiti.
Esempio 2 – Definizione agevolata di una cartella
Laura riceve nel 2023 una cartella esattoriale per 40.000 euro relativi a un accertamento per presunzione di residenza in 2016‑2017. Poiché il contenzioso si è concluso negativamente, la cartella è divenuta definitiva. Laura vive ancora in Bahrain e non può pagare subito. La legge 197/2022 ha aperto la rottamazione‑quater: Laura presenta domanda entro il 30 aprile 2023.
Calcolo del debito rottamato:
- Capitale (imposta) = 25.000 euro;
- Sanzioni = 10.000 euro (annullate);
- Interessi di mora e aggio = 5.000 euro (annullati);
- Spese di notifica e esecuzione = 500 euro.
Il totale dovuto è 25.500 euro. Laura può scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure in 18 rate: le prime due rate (10 % ciascuna) sono scadute il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, dal febbraio 2024 al novembre 2027, sono pari a 1.275 euro cadauna (con interessi al 2 % annuo). Laura paga regolarmente e ottiene la cancellazione di sanzioni e interessi .
Esempio 3 – Piano del consumatore per debiti fiscali
Francesco, imprenditore rientrato in Italia dopo un periodo in Bahrain, accumula debiti tributari per 150.000 euro a seguito di diversi accertamenti (IRPEF e IVA) e non riesce a pagarli. Presenta un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012:
- Proposta di pagamento: 50.000 euro in 5 anni, mediante cessione del 30 % del reddito;
- Garanzie: un familiare garantisce il versamento di ulteriori 10.000 euro in caso di imprevisti;
- Sospensione delle esecuzioni: il giudice emette il decreto e sospende i pignoramenti ;
- Contributo dell’OCC: l’Organismo di composizione della crisi redige la relazione e attesta la fattibilità;
- Esdebitazione: al termine dei 5 anni, se Francesco ha pagato le rate e non ha commesso frodi, i restanti 100.000 euro sono cancellati .
Questa soluzione consente di liberarsi da un debito insostenibile e di salvaguardare la casa di famiglia.
Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un italiano residente in Bahrain è un procedimento complesso che può avere conseguenze devastanti: imposizione su redditi esteri, raddoppio dei termini, sanzioni elevate, azioni esecutive e persino responsabilità penale. Tuttavia, il contribuente non è privo di difese. La legge e la giurisprudenza riconoscono la possibilità di dimostrare la residenza all’estero anche in un Paese black‑list, la necessità di motivazione degli atti, la possibilità di impugnare entro 60 giorni e di avvalersi di strumenti come la definizione agevolata, la rateizzazione o la composizione della crisi.
Agire in tempi rapidi è fondamentale: raccogliere e conservare la documentazione, iscriversi all’AIRE, presentare ricorso nei termini e valutare con un professionista l’opportunità di aderire a definizioni agevolate o a piani del consumatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente dimostrare la residenza fiscale all’estero per evitare la doppia imposizione , e che la presunzione di residenza in Paesi black‑list è superabile con prove concrete .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, grazie alla competenza in materia tributaria, bancaria e di crisi da sovraindebitamento, sono pronti ad affiancarti in ogni fase: dall’analisi degli atti alla predisposizione del ricorso, dalla trattativa con l’Agenzia alla predisposizione di un piano del consumatore o di una transazione fiscale. Non aspettare che il Fisco agisca con ipoteche, fermi o pignoramenti: una consulenza tempestiva può fare la differenza tra il successo e la rovina.
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