Invito Al Contraddittorio Per Criptovalute Sottovalutate: Cosa Fare Subito

Introduzione

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle cripto‑attività, utilizzando strumenti di tracciamento blockchain, scambio di informazioni internazionali e analisi dei dati. Per molti contribuenti che operano con Bitcoin, Ethereum o altre valute virtuali questa attività si è tradotta nell’invio di un invito al contraddittorio con cui l’amministrazione contesta formalmente la mancata indicazione o la sottovalutazione del valore delle criptovalute detenute o cedute. Il rischio principale consiste nella successiva emissione di un avviso di accertamento, con applicazione di imposte (26 % o 33 % a seconda del tipo di cripto‑attività), sanzioni per omessa dichiarazione, interessi e possibile segnalazione penale in caso di plusvalenze elevate o di false dichiarazioni.

L’invito al contraddittorio è uno strumento di garanzia introdotto dall’art. 5‑ter del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, che impone all’ufficio di anticipare al contribuente il contenuto dell’atto impositivo e di ascoltare le sue osservazioni. La mancata attivazione del contraddittorio può comportare l’invalidità dell’accertamento , ma il contribuente deve reagire tempestivamente. Il termine di risposta può variare: per le verifiche nei locali dell’impresa è previsto un periodo di 60 giorni dall’invio del verbale ex art. 12, co. 7, L. 212/2000 ; con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo e informato e l’ufficio deve lasciare almeno 60 giorni per le controdeduzioni .

In questo scenario risulta fondamentale affidarsi a professionisti che conoscano sia la normativa tributaria sia l’evoluzione tecnologica delle cripto‑attività. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e iscritto all’Albo Speciale, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nelle imposte sui redditi, nel diritto bancario e nel diritto della crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio può assistere il contribuente in tutte le fasi: analisi dell’invito, predisposizione della memoria tecnica e giuridica, richiesta di sospensione, redazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria, trattative per l’accertamento con adesione, piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Invito al contraddittorio e principio di cooperazione

Il contraddittorio endoprocedimentale rappresenta una garanzia fondamentale per il contribuente. La sua disciplina si è evoluta nel tempo, passando dalla previsione limitata alle verifiche in loco (art. 12, co. 7, L. 212/2000) alla generalizzazione introdotta dall’art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente (in vigore dal 2025).

  • Art. 12, co. 7, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente). Prevede che, dopo il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente possa comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che l’Ufficio deve valutare e che l’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine , salvo casi di particolare urgenza. La norma tutela la fase successiva alle verifiche fisiche e garantisce un confronto prima dell’emissione dell’atto impositivo.
  • Art. 5‑ter D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (Invito obbligatorio). Inserito dall’art. 4‑octies, co. 1, lett. b), D.L. 34/2019, stabilisce che l’ufficio, fuori dai casi di verbale di chiusura, deve notificare un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento . L’invito contiene il giorno e il luogo di comparizione, l’esposizione dei fatti e delle ragioni che determinano la pretesa tributaria e l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi. Il comma 4 permette di omettere l’invito in casi di urgenza o pericolo per la riscossione, mentre il comma 5 dispone che la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’avviso se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere.
  • Art. 6‑bis L. 212/2000 (Principio del contraddittorio). Introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e in vigore dal 20 dicembre 2025, generalizza il contraddittorio a tutti gli atti impugnabili. L’amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni; l’atto finale non può essere adottato prima della scadenza di tale termine . Sono esclusi i controlli automatizzati e i casi di pericolo per la riscossione.

1.2 Disciplina fiscale delle cripto‑attività

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto una disciplina organica per le cripto‑attività. Viene modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) inserendo la lettera c‑sexies all’art. 67, comma 1, che definisce una nuova categoria di redditi diversi:

  • Art. 67, comma 1, lett. c‑sexies TUIR (D.P.R. 917/1986). Sono redditi diversi “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività, comunque denominate”. Per cripto‑attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili su un registro distribuito; non è fiscalmente rilevante la permuta tra cripto‑attività con le stesse caratteristiche . La disposizione è stata successivamente modificata dalla L. 207/2024, ma rimane in vigore il principio secondo cui le plusvalenze da cessione o rimborso di cripto‑attività rientrano tra i redditi diversi.

La legge ha inoltre previsto:

  • Nuova aliquota sulle plusvalenze: le plusvalenze derivanti da cripto‑attività sono tassate con un’imposta sostitutiva del 26 % per la maggior parte delle cripto‑attività, mentre per determinate “e‑money token” conformi al regolamento MiCAR l’aliquota sale al 33 % (disciplina 2025–2026).
  • Opzione di “rideterminazione del valore”: ai sensi dell’art. 1, commi 133–137, L. 197/2022 è possibile rivalutare il valore di acquisto delle cripto‑attività detenute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva (14 %) sul valore di perizia. Chi non ha esercitato l’opzione entro il 30 novembre 2023 ha perso tale possibilità.
  • Regolarizzazione (sanatoria) per cripto‑attività non dichiarate: i commi 138–142 consentivano di regolarizzare le cripto‑attività non indicate nel quadro RW con versamento di un’imposta del 3,5 % sul valore e di una sanzione del 0,5 % per ogni anno omesso. Tale sanatoria è scaduta il 30 novembre 2023 e non è stata prorogata.
  • Imposta sul valore delle cripto‑attività: dal 2023 è stata introdotta un’imposta sul valore delle cripto‑attività dello 0,20 % (bollo) calcolata sul valore al 31 dicembre; tuttavia, se il contribuente paga l’imposta di bollo sul wallet, l’imposta sul valore delle cripto‑attività non è dovuta (circolare AdE 30/E/2023).

1.3 Reati tributari e sequestro di criptovalute

Le cripto‑attività possono essere coinvolte in fattispecie penali tributarie, come la dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) o l’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000). Nelle indagini è spesso disposto il sequestro del wallet o delle unità di criptovaluta. La Corte di cassazione ha precisato che il sequestro probatorio deve colpire l’ammontare dell’imposta evasa e non il valore in bitcoin. La sentenza n. 1760/2025 ha annullato un sequestro di bitcoin perché equiparava la criptovaluta alla valuta legale; i giudici hanno evidenziato che le valute virtuali non possiedono lo status giuridico di moneta legale, hanno un valore soggetto a fluttuazioni e non devono essere considerate automaticamente profitto del reato .

Nella precedente sentenza n. 44378/2022 la Cassazione penale, pronunciandosi sull’offerta di token in una Initial Coin Offering, ha richiamato la definizione europea di “valuta virtuale” quale rappresentazione di valore digitale non emessa da una banca centrale, trasferibile e scambiata elettronicamente . La Corte ha rilevato che le criptovalute possono essere utilizzate non solo come mezzo di pagamento, ma anche come investimento e riserva di valore; pertanto, in talune circostanze rientrano nella nozione di prodotto finanziario e la loro offerta può integrare reati finanziari (art. 166 TUF) se non autorizzata.

1.4 Giurisprudenza sul contraddittorio endoprocedimentale

La giurisprudenza ha delineato i contorni del contraddittorio tributario:

  • Cass., Sez. Unite, 25 luglio 2025, n. 21271. Le Sezioni Unite, esaminando un accertamento “a tavolino” precedente all’introduzione dell’art. 6‑bis, hanno affermato che l’amministrazione è obbligata a instaurare il contraddittorio solo per tributi armonizzati (ad esempio IVA) e che, per i tributi non armonizzati, l’obbligo sussiste solo quando è previsto espressamente; la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra in concreto le difese che avrebbe potuto dedurre (“prova di resistenza”) .
  • Cass., Sez. Un., 24823/2015. La Corte aveva già stabilito il principio della “prova di resistenza”: l’omessa attivazione del contraddittorio rende nullo l’atto se il contribuente prova che avrebbe potuto presentare elementi decisivi. Questo principio è stato ribadito nella pronuncia 21271/2025 e recepito dal legislatore con l’art. 6‑bis.
  • Corte Costituzionale: in diverse decisioni la Corte ha sottolineato che il contraddittorio è espressione dei principi di buon andamento e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), ma ha lasciato al legislatore la definizione del suo perimetro. Con la sentenza n. 10/2023 la Corte ha escluso l’esistenza di un principio costituzionale generale di contraddittorio per tutti i tributi, legittimando il regime previgente.

1.5 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per i contribuenti che, a seguito di accertamenti e sanzioni legate alle cripto‑attività, si trovano in condizioni di insolvenza o non sono più in grado di far fronte ai propri debiti, il legislatore ha predisposto strumenti specifici:

  • Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). La legge consente al consumatore sovraindebitato di accedere a tre procedure: piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione del patrimonio.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli artt. 67 e ss. disciplinano la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’art. 67 dispone che il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’OCC, può presentare ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi; la proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti e la falcidia dei debiti derivanti da prestiti con cessione del quinto . La procedura si svolge davanti al tribunale, che ne verifica la fattibilità e la convenienza.
  • D.L. 118/2021 – Composizione negoziata della crisi d’impresa. Introdotta in via sperimentale, consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un “esperto negoziatore” per condurre trattative con creditori e istituti finanziari al fine di evitare l’insolvenza. L’avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può assistere le imprese che hanno investito in cripto‑attività e si trovano in crisi di liquidità.

1.6 Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’amministrazione finanziaria ha emanato numerose circolari per chiarire la disciplina delle cripto‑attività. La circolare 30/E del 27 ottobre 2023 ha precisato che:

  • il valore delle cripto‑attività ai fini della regolarizzazione deve essere determinato con riferimento al valore normale al 1° gennaio 2023, individuato in base alle quotazioni dei principali exchange o, in mancanza, utilizzando la media aritmetica del valore di mercato nel mese di dicembre 2022;
  • la permuta tra valute virtuali aventi la stessa natura (ad esempio, bitcoin contro bitcoin depositati su diversi wallet) non genera plusvalenza imponibile;
  • l’imposta sul valore delle cripto‑attività dello 0,2 % si applica ai soggetti residenti che detengono wallet su exchange esteri.

Poiché molte circolari pubblicate sul portale dell’Agenzia sono attualmente accessibili solo con SPID, in questo articolo si fa riferimento alle normative di legge e ai passaggi resi pubblici. In fase operativa, lo studio può fornire ai clienti l’esatto testo delle circolari.

2. Invito al contraddittorio: cos’è e cosa contiene

L’invito al contraddittorio è un atto preliminare con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il contenuto dell’accertamento e lo invita a comparire per fornire spiegazioni. La sua finalità è duplice: instaurare un dialogo cooperativo e consentire all’ufficio di correggere eventuali errori evitando il contenzioso.

L’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l’invito deve:

  1. Indicare la data, il luogo e l’ora della comparizione, dando un termine congruo per la preparazione;
  2. Esporre gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa tributaria (ad esempio, transazioni di criptovalute non dichiarate o valore di mercato sottostimato);
  3. Quantificare l’imposta, le sanzioni e gli interessi che l’ufficio intende recuperare;
  4. Allegare la documentazione rilevante (report di monitoraggio blockchain, dati trasmessi dagli exchange, verbali di ispezione, rapporti di segnalazione antiriciclaggio);
  5. Informare il contribuente della possibilità di aderire ai contenuti dell’invito ottenendo le riduzioni sanzionatorie previste dall’accertamento con adesione.

Tabella 1 – Elementi dell’atto

ElementoDescrizioneNorma di riferimento
Dati del contribuenteNominativo, codice fiscale, domicilio e recapiti (PEC o raccomandata)Art. 5 ter, D.Lgs. 218/1997
Oggetto dell’accertamentoOperazioni di acquisto, vendita o permuta di cripto‑attività non dichiarate o valori dichiarati inferiori al valore normaleArt. 5 ter, D.Lgs. 218/1997
Fatti contestatiValore di acquisto rivisto, dati degli exchange, mancate indicazioni nel quadro RW, omessa compilazione monitoraggio fiscaleArt. 5 ter, D.Lgs. 218/1997; D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Pena ed interessiAmmontare di imposte, sanzioni ed interessi che l’ufficio intende recuperareArt. 7, D.Lgs. 218/1997
Termine risposta60 giorni dalla notifica per le verifiche ex art. 12, co. 7, L. 212/2000 oppure termine indicato nell’invito (generalmente 20–30 giorni)Art. 12, co. 7, L. 212/2000

È importante verificare che l’invito contenga tutte le informazioni richieste; la mancanza di motivazione circostanziata o la notifica oltre i termini potrebbe costituire motivo di invalidità.

3. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Dopo la ricezione dell’invito al contraddittorio, il contribuente deve agire rapidamente seguendo una procedura strutturata. Di seguito si illustrano i passaggi principali:

  1. Notifica dell’atto. L’invito viene notificato tramite PEC o raccomandata. Dal momento della ricezione decorre il termine per presentarsi all’appuntamento o inviare memorie difensive.
  2. Analisi dell’atto. Occorre esaminare gli atti usati dall’ufficio (estratti conto, reports blockchain, questionari DAC8) e verificare la corretta rappresentazione delle operazioni e del valore delle cripto‑attività. È consigliabile richiedere la copia integrale del fascicolo ai sensi degli artt. 12, co. 7 e 6‑bis L. 212/2000.
  3. Raccolta documenti. Il contribuente deve reperire tutte le prove utili: estratti conto, movimenti wallet, value history degli exchange, ricevute di acquisto, report di periti indipendenti, eventuali dichiarazioni fiscali precedenti. È importante dimostrare il prezzo di acquisto e l’esistenza di eventuali minusvalenze pregresse.
  4. Memoria difensiva. In vista dell’incontro, si prepara una memoria tecnica e giuridica che evidenzi gli errori dell’Ufficio: modalità di calcolo errate, dati errati degli exchange, mancata considerazione del fatto che la permuta tra cripto‑attività della stessa specie non genera plusvalenza, erronea attribuzione del valore di mercato. La memoria può proporre anche un conteggio alternativo e documentare i costi sostenuti (fee di transazione) che riducono la plusvalenza imponibile.
  5. Contraddittorio. Il contribuente o il proprio difensore si presenta davanti all’Ufficio e discute l’accertamento. È essenziale mantenere una posizione collaborativa ma ferma, proponendo l’adesione su basi più favorevoli o contestando integralmente la pretesa. Se l’Ufficio ritiene fondate le osservazioni può ridurre l’imposta o archiviare l’atto.
  6. Esito. L’Ufficio può: (a) archiviare l’accertamento; (b) rideterminare l’imposta e proporre un accertamento con adesione; (c) emettere comunque l’avviso di accertamento. In quest’ultimo caso il contribuente può impugnare entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento normativo
Invito al contraddittorioTermine indicato nell’atto (spesso 15–30 giorni)Art. 5 ter D.Lgs. 218/1997
Osservazioni post‑verbale60 giorni dalla consegna del verbale di chiusuraArt. 12, co. 7, L. 212/2000
Accertamento successivoAlmeno 60 giorni dopo la comunicazione dello schema di attoArt. 6‑bis L. 212/2000
Ricorso tributarioEntro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamentoD.Lgs. 546/1992
Appello30 giorni dal deposito della sentenza di primo gradoD.Lgs. 546/1992
Ricorso in Cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di appelloArt. 360 c.p.c.

Il rispetto di questi termini è essenziale per non decadere dai diritti di difesa.

4. Difese e strategie legali

Le difese contro un invito al contraddittorio per cripto‑attività sottovalutate richiedono un approccio combinato, che coniughi competenze fiscali, tecniche e giuridiche. Di seguito le principali strategie elaborate dallo Studio dell’avv. Monardo:

4.1 Contestare il valore delle cripto‑attività

La principale contestazione è spesso legata alla determinazione del valore. L’amministrazione utilizza talvolta medie di mercato non attuali o prezzi di scambio riferiti a mercati non regolamentati. È fondamentale:

  • Ricostruire il valore delle cripto‑attività al momento dell’acquisto e della cessione attraverso estratti wallet, report di blockchain analytics e quotazioni ufficiali (CoinMarketCap, invest.com, etc.).
  • Dimostrare eventuali minusvalenze pregresse o la permuta tra cripto‑attività della stessa specie, che non genera plusvalenza ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c‑sexies TUIR .
  • Sottolineare l’alta volatilità delle criptovalute, evidenziando che il valore al momento dell’accertamento può essere significativamente diverso da quello alla data di realizzo.

4.2 Eccepire l’assenza di contraddittorio o le sue irregolarità

Verificare se l’Ufficio ha rispettato l’obbligo di invio dell’invito prima dell’avviso di accertamento. In caso contrario, è possibile chiedere l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 . Anche un contraddittorio affrettato, con termini troppo brevi o mancata consegna di tutta la documentazione, può essere censurato. La prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza (Cass. 24823/15; 21271/25) consiste nel dimostrare quali argomentazioni il contribuente avrebbe potuto far valere .

4.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente di evitare il contenzioso, con riduzione al 1/3 delle sanzioni e pagamento rateale in tre anni. Il contribuente, ricevuto l’invito, può proporre una istanza di adesione entro il termine di impugnazione dell’avviso o anche senza invito ex art. 6 D.Lgs. 218/1997. Lo studio valuta la convenienza economica dell’adesione confrontando il rischio in contenzioso con la riduzione delle sanzioni e la certezza del pagamento dilazionato.

4.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se l’Ufficio emette l’avviso nonostante le contestazioni, è possibile impugnarlo entro 60 giorni. La difesa deve:

  • Contestare la motivazione dell’avviso, evidenziando l’erronea valutazione delle cripto‑attività, la violazione del contraddittorio, l’omessa considerazione di prove.
  • Sollevare questioni di illegittimità costituzionale o comunitaria nel caso di trattamento differente rispetto ad altre attività finanziarie.
  • Richiedere, in presenza di procedimento penale parallelo, la sospensione del giudizio tributario ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

4.5 Sospensione della riscossione

In attesa della definizione del ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992. È necessario dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave). Il giudice può sospendere le sole sanzioni o l’intero carico.

4.6 Autotutela e annullamento

L’Ufficio può annullare l’avviso in autotutela quando risulta palesemente infondato (ad esempio, quando la plusvalenza non supera la soglia di 2.000 € annuali per gli anni fino al 2023). Lo studio predispone un’istanza motivata chiedendo la revoca dell’avviso e allegando la documentazione. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, pertanto deve essere presentata contestualmente.

4.7 Strategie preventive

Per evitare futuri accertamenti è consigliabile:

  • Monitorare correttamente le cripto‑attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Anche i wallet non custodial devono essere indicati.
  • Calcolare le plusvalenze secondo il metodo LIFO (ultima entrata, prima uscita) previsto dal TUIR, tenendo traccia di ogni transazione.
  • Conservare tutta la documentazione, comprese le commissioni pagate. La mancanza di documenti espone al rischio che l’Ufficio determini il valore in modo induttivo.
  • Considerare, in caso di ingenti investimenti in cripto‑attività, l’opportunità di chiedere interpello preventivo all’Agenzia per avere un parere sulla corretta applicazione della norma.

5. Strumenti alternativi e soluzioni

Oltre all’accertamento con adesione e al ricorso, il contribuente può ricorrere a strumenti deflattivi o di definizione agevolata. Al momento in cui si scrive (12 giugno 2026) alcune misure sono scadute, mentre altre sono ancora in corso.

  1. Definizione agevolata delle sanzioni (art. 15 D.Lgs. 472/1997). Permette di ridurre le sanzioni amministrative a 1/3 in caso di pagamento immediato e rinuncia al ricorso. Può essere applicata alle sanzioni per omessa o infedele compilazione del quadro RW.
  2. Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992). In primo grado, le parti possono conciliare con riduzione delle sanzioni al 40 % e pagamento dilazionato.
  3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 56–57 del Codice della crisi d’impresa). Riservati a imprenditori commerciali, consentono di proporre ai creditori un piano attestato che può prevedere l’abbattimento di parte del debito tributario con l’assenso dell’Agenzia.
  4. Piano del consumatore e liquidazione controllata (artt. 67–75 D.Lgs. 14/2019). Per i soggetti non fallibili, è possibile ottenere la riduzione o l’esdebitazione dei debiti fiscali con la procedura di sovraindebitamento. Il piano può prevedere il pagamento parziale del debito tributario, subordinato all’omologazione del giudice . In determinati casi l’imposta dovuta può essere falcidiata e le sanzioni cancellate.
  5. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Consente di negoziare con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate, con la supervisione di un esperto negoziatore. Può essere utile per imprenditori con esposizioni derivanti da investimenti in cripto‑attività.
  6. Definizioni agevolate delle cartelle. Nel 2026 la Legge di bilancio 2026 ha previsto la Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025), scaduta il 30 aprile 2026, che permetteva di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale. Poiché al momento della redazione l’adesione non è più possibile, questa misura non viene considerata tra le strategie attuali.

6. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti e come evitarli:

Errore comuneConsiglio pratico
Ignorare l’invito al contraddittorioPartecipare sempre al confronto o inviare una memoria difensiva. L’assenza può essere interpretata come ammissione e rende più difficile la difesa in giudizio.
Non produrre documentazioneConservare estratti conto, report blockchain, ricevute di acquisto e di vendita. Senza prove l’Ufficio applica valutazioni induttive.
Sottovalutare le sanzioniLe sanzioni possono arrivare al 240 % e generare responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta. Valutare sempre la convenienza dell’adesione.
Affidarsi al fai‑da‑teLa materia è complessa; rivolgersi a professionisti esperti per costruire una difesa tecnica e per evitare errori procedurali.
Omettere di compilare il quadro RWAnche i wallet non custodial devono essere indicati; la mancata compilazione comporta sanzioni proporzionali al valore non dichiarato (3–15 %).

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Che cos’è l’invito al contraddittorio?
È una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che precede l’avviso di accertamento e permette al contribuente di esporre le proprie ragioni. Il legislatore lo ha reso obbligatorio con l’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 e lo ha generalizzato a tutti gli atti impugnabili con l’art. 6‑bis L. 212/2000 .

2. Quanto tempo ho per rispondere all’invito?
In genere l’invito specifica un termine di 15–30 giorni; se deriva da una verifica presso i locali dell’impresa, l’art. 12, co. 7, L. 212/2000 assegna 60 giorni per presentare osservazioni .

3. Cosa succede se non rispondo?
L’ufficio può emettere l’avviso di accertamento che potrà essere contestato solo in sede giudiziale. L’assenza di controdeduzioni potrebbe indebolire la difesa perché non consente di dimostrare la prova di resistenza in caso di impugnazione .

4. Posso farmi rappresentare da un professionista?
Sì. È consigliabile delegare l’incontro a un avvocato o commercialista esperto in materia di cripto‑attività. L’assistenza professionale consente di dialogare con l’Ufficio, presentare memorie e valutare l’adesione.

5. Come viene determinata la plusvalenza su cripto‑attività?
Si applica la lettera c‑sexies dell’art. 67 TUIR: la plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto aumentato dei costi accessori; la permuta tra cripto‑attività con le stesse caratteristiche non genera plusvalenza . Dal 2026 l’aliquota generale è il 26 %, salvo e‑money token tassati al 33 %.

6. Devo dichiarare i wallet detenuti all’estero?
Sì. L’obbligo di monitoraggio nel quadro RW si applica a tutte le attività estere di natura finanziaria, comprese le cripto‑attività detenute su exchange stranieri. La mancata indicazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore e dall’1,5 % al 3 % se le criptovalute sono state regolarmente dichiarate ai fini reddituali.

7. L’acquisto di stablecoin è tassato?
L’acquisto di stablecoin non genera plusvalenza; tuttavia, la cessione o rimborso che genera un differenziale positivo rientra nell’art. 67 TUIR. Alcune stablecoin qualificate come e‑money token sono tassate al 33 % secondo la disciplina MiCAR.

8. La permuta tra due valute virtuali diverse genera plusvalenza?
Sì. La permuta tra due cripto‑attività diverse (es. Bitcoin in Ether) è fiscalmente rilevante; si considera una cessione dell’asset originario e un acquisto del nuovo asset. Bisogna determinare il valore di mercato alla data della permuta e calcolare la plusvalenza.

9. Cosa succede se non ho più accesso al wallet o alle chiavi?
In mancanza di prova del possesso, l’Ufficio può presumere che le criptovalute siano ancora in disponibilità del contribuente. È necessario dimostrare la perdita dell’accesso (ad esempio, documentando la distruzione della chiave privata) per escludere la tassazione sulle plusvalenze non realizzate.

10. Le sanzioni possono essere ridotte?
Sì. L’adesione all’accertamento comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3; la conciliazione giudiziale riduce le sanzioni al 40 %. La definizione agevolata delle sanzioni (art. 15 D.Lgs. 472/1997) consente la riduzione a 1/3 in caso di pagamento immediato.

11. È possibile rateizzare le imposte dovute?
L’imposta sostitutiva sulla plusvalenza può essere rateizzata in tre rate annuali in caso di accertamento con adesione; in caso di avviso di accertamento le rate possono arrivare fino a 8 se l’importo supera 50 mila euro. Nei piani di ristrutturazione del consumatore le imposte possono essere falcidiate e pagate in più anni .

12. Che differenza c’è tra contraddittorio e adesione?
Il contraddittorio è il momento in cui si discutono i fatti contestati; l’adesione è l’atto con cui il contribuente accetta (integralmente o parzialmente) la pretesa. L’adesione produce effetti giuridici (non impugnabilità e riduzione delle sanzioni), mentre il contraddittorio è solo una fase istruttoria.

13. Posso presentare memoria scritta senza partecipare all’incontro?
Sì. In molti casi, specie quando il contribuente risiede all’estero, è possibile inviare una memoria difensiva tramite PEC. È comunque consigliabile comparire di persona o tramite il difensore per chiarire eventuali dubbi dell’Ufficio.

14. Se ho aderito alla regolarizzazione 2023 sono al sicuro?
La sanatoria 2023 regolarizzava le cripto‑attività non dichiarate fino al 2021. Se successivamente non si è adempiuto agli obblighi di monitoraggio o non si sono dichiarate le plusvalenze 2022–2025 si può ricevere un nuovo accertamento. È quindi necessario continuare a dichiarare correttamente.

15. Le plusvalenze su NFT sono tassate?
Sì. La circolare 30/E/2023 ha precisato che anche i proventi derivanti dalla cessione di Non‑Fungible Token rientrano nella lettera c‑sexies se la plusvalenza deriva da un investimento; occorre determinare il valore di cessione e il costo di acquisto o di creazione.

16. Cosa si intende per prova di resistenza?
È l’onere di dimostrare, in sede contenziosa, quali argomentazioni il contribuente avrebbe potuto far valere se l’amministrazione avesse instaurato il contraddittorio. La Cassazione ha chiarito che senza prova di resistenza la violazione del contraddittorio non comporta nullità .

17. Quando si applica l’art. 6‑bis?
Dal 20 dicembre 2025 l’art. 6‑bis si applica a tutti gli atti impugnabili, salvo esclusioni (atti automatizzati e casi di pericolo per la riscossione). Gli atti emessi prima di tale data restano disciplinati dalle norme precedenti.

18. Un contribuente può richiedere un interpello sulle cripto‑attività?
Sì. L’interpello ordinario consente di ottenere un parere su fattispecie non chiare. È utile, ad esempio, per stabilire se una determinata transazione comporta plusvalenza o se un token rientra nella categoria degli e‑money token.

19. Si può chiedere la sospensione della riscossione?
Sì. Durante il ricorso è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto; il contribuente deve dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni e il danno grave che deriverebbe dall’esecuzione.

20. In quali casi si può accedere al piano del consumatore?
Quando il contribuente, persona fisica non imprenditore, si trova in stato di sovraindebitamento e non può soddisfare i propri debiti. La procedura consente di proporre ai creditori un piano con pagamento parziale e falcidia dei debiti fiscali .

8. Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Ricezione dell’invito per Bitcoin sottovalutati

Scenario: Il signor Luca ha acquistato 2 BTC nel 2020 per 10 000 € e li ha rivenduti nel 2023 per 60 000 € ma ha indicato nella dichiarazione un valore di 50 000 € perché si è basato su un prezzo medio mensile errato. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa indicazione nel quadro RW e la sottovalutazione del valore di realizzo.

Passaggi:

  1. Verifica delle contestazioni: L’Ufficio ha ricavato i dati da un report di un exchange e dalle comunicazioni DAC8. In mancanza di documenti, ha determinato il valore di cessione in base al valore medio di mercato del giorno della transazione. Luca recupera gli estratti conto che indicano il prezzo di 60 000 €.
  2. Calcolo della plusvalenza:
    • Prezzo di acquisto: 10 000 €;
    • Prezzo di cessione effettivo: 60 000 € (anziché 50 000 € dichiarati);
    • Plusvalenza reale: 60 000 € − 10 000 € = 50 000 €.
  3. Imposta dovuta: Con aliquota 26 %, l’imposta sarebbe 13 000 €. Luca ha pagato 10 400 € (26 % di 40 000 €). Differenza: 2 600 €.
  4. Sanzioni: L’omessa indicazione nel quadro RW comporta sanzione del 6 % (3–15 % ridotto a 3–15 % se regolarizza); la differenza di imposta genera sanzione del 100 %. L’avvocato contesta la sanzione elevata, chiedendo la riduzione tramite adesione a 1/3 e invocando il principio di proporzionalità. .
  5. Difesa: Nella memoria si dimostra che Luca ha erroneamente utilizzato il prezzo medio perché l’exchange forniva solo quotazioni mensili. Si chiede la riduzione della sanzione e si propone un versamento immediato della differenza d’imposta con sanzioni ridotte. L’Ufficio accetta la proposta e si stipula un accertamento con adesione.

Simulazione 2 – Cripto‑attività perdute per perdita delle chiavi

Scenario: Maria ha acquistato 100 ETH nel 2017 per 10 000 €. Nel 2018 perde la chiave privata e non può più accedere al wallet. Nel 2025 il valore degli ETH persi sarebbe 200 000 €. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio perché l’Agenzia ritiene che i token siano ancora nella sua disponibilità.

Passaggi:

  1. Prova della perdita: Maria presenta denuncia di smarrimento della chiave privata presentata nel 2019, e una dichiarazione giurata dell’esperto informatico che attesta l’impossibilità di recupero.
  2. Argomentazione giuridica: Si sostiene che la perdita della chiave privata ha determinato la estinzione del diritto di proprietà sulla cripto‑attività; pertanto non vi è plusvalenza realizzata e non si può tassare un incremento di valore mai percepito. Si richiamano i principi della Cassazione secondo cui il sequestro non può colpire bitcoin come se fossero valuta legale .
  3. Esito: L’Ufficio accoglie le osservazioni e archivia l’accertamento.

Simulazione 3 – Piano del consumatore per debiti fiscali e cripto‑attività

Scenario: Giovanni, lavoratore autonomo, ha accumulato un debito con l’Erario di 200 000 € (somme dovute per plusvalenze su criptovalute e omesso pagamento IVA). Non possiede immobili ma ha un contratto di lavoro a tempo determinato e un’auto.

Soluzione: Giovanni si rivolge allo Studio dell’avv. Monardo che, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento, presenta al Tribunale un piano del consumatore ai sensi dell’art. 67 D.Lgs. 14/2019 . Il piano prevede:

  • Pagamento di 50 000 € in cinque anni (in rate semestrali) provenienti dal suo reddito;
  • Cessione dell’auto a favore della massa dei creditori;
  • Stralcio integrale dei restanti 150 000 € di debiti fiscali.

Il Tribunale omologa il piano ritenendolo vantaggioso per l’Erario (si incassa più di quanto si otterrebbe in caso di esecuzione forzata) e Giovanni ottiene l’esdebitazione residua.

9. Tabelle riepilogative

Tabella 3 – Norme principali in materia di contraddittorio e cripto‑attività

NormaOggettoSpunti rilevanti
Art. 12, co. 7, L. 212/2000Osservazioni post‑verbale nelle verificheRilasciata copia del verbale, il contribuente ha 60 giorni per osservazioni; l’avviso non può essere emesso prima
Art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997Invito obbligatorio al contraddittorioL’Ufficio deve notificare l’invito a comparire prima dell’avviso di accertamento; la mancanza comporta invalidità con prova di resistenza
Art. 6‑bis L. 212/2000Principio del contraddittorio generalizzatoTutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio effettivo con termine di 60 giorni
Art. 67, co. 1, lett. c‑sexies TUIRPlusvalenze da cripto‑attivitàDefinisce le plusvalenze e i proventi da rimborso, cessione, permuta e detenzione di cripto‑attività; esclude la permuta tra beni identici
Art. 67–75 D.Lgs. 14/2019Ristrutturazione dei debiti del consumatoreIl consumatore con l’aiuto dell’OCC può proporre un piano con falcidia dei debiti

Tabella 4 – Sanzioni principali

ViolazioneNorme e sanzioni
Omissione quadro RWSanzione dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato; ridotta a 1,5–6 % per attività in Stati collaborativi (art. 5 D.L. 167/1990).
Omessa o infedele dichiarazione di plusvalenzaSanzione dal 100 % al 200 % dell’imposta evasa (art. 1, D.Lgs. 471/1997) con riduzione a 1/3 in caso di adesione.
Mancata risposta all’invitoPossibile determinazione induttiva del reddito e preclusione della prova in giudizio.
Omessa regolarizzazione cripto‑attivitàSanzione del 3,5 % più 0,5 % annuo per la sanatoria scaduta al 30 novembre 2023; impossibilità di riaprire la sanatoria dopo la scadenza.

10. Giurisprudenza aggiornata – fonti ufficiali

Per approfondire, si riporta una selezione di pronunce e fonti istituzionali consultabili online:

  • Cassazione, Sez. Un., n. 21271/2025 – Contraddittorio endoprocedimentale per tributi armonizzati .
  • Cassazione, Sez. III, n. 1760/2025 – Sequestro probatorio di bitcoin e qualificazione di valuta virtuale .
  • Cassazione, Sez. II, n. 44378/2022 – Criptovalute come investimento e definizione di valuta virtuale .
  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente, artt. 12 e 6‑bis .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 – Accertamento con adesione, art. 5‑ter .
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – TUIR, art. 67, comma 1, lettera c‑sexies .
  • D.Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 67 ss. (ristrutturazione dei debiti del consumatore) .
  • Fonti della prassi: Circolari Agenzia delle Entrate n. 30/E/2023 e successive; risposte a interpelli su cripto‑attività (consultabili sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e su FiscoOggi, con accesso riservato).

Conclusione: difendi i tuoi diritti, agisci subito

L’invito al contraddittorio per cripto‑attività sottovalutate non è la fine, ma l’inizio di una difesa rigorosa. La normativa vigente richiede che l’Amministrazione finanziaria attivi un confronto preventivo con il contribuente; la violazione di tale obbligo può comportare l’invalidità dell’avviso , ma è indispensabile opporre le giuste argomentazioni. Allo stesso tempo, la disciplina fiscale delle cripto‑attività è complessa e in continua evoluzione: l’introduzione della lettera c‑sexies TUIR , le novità della Legge di Bilancio 2023 e la generalizzazione del contraddittorio con l’art. 6‑bis impongono un aggiornamento costante.

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