Invito Al Contraddittorio Per Dividendi Esteri Non Dichiarati: Cosa Fare Subito

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate rileva la mancata indicazione di dividendi esteri nella dichiarazione dei redditi, invia al contribuente un invito al contraddittorio. È un atto preliminare che annuncia l’intenzione di rettificare l’imposta e che, dal luglio 2024, è divenuto obbligatorio per quasi tutti gli accertamenti grazie alla riforma dell’accertamento (D.Lgs. 13/2024). Questo strumento è la prima occasione per fare valere le proprie ragioni e per evitare l’emissione di un avviso di accertamento, ma comporta termini stringenti e rischi notevoli se non viene gestito con preparazione: oltre al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26 % sul dividendo non dichiarato, le sanzioni per omessa dichiarazione vanno dal 120 % al 240 % della somma dovuta (ridotte al 120 % per le violazioni commesse dal 1º settembre 2024), mentre l’omesso monitoraggio fiscale nel quadro RW comporta sanzioni dal 3 % al 15 % (o dal 6 % al 30 % se l’attività è detenuta in un paese a fiscalità privilegiata) .

A questi rischi si aggiunge la responsabilità penale per dichiarazione omessa (imposta evasa oltre 50 000 €) o per dichiarazione infedele (imposta evasa oltre 100 000 €) . Inoltre, l’Agenzia delle Entrate invia le comunicazioni di compliance derivanti dallo scambio automatico di informazioni, selezionando i contribuenti a maggior rischio di evasione ; ignorarle può portare a controlli approfonditi. Non è quindi un semplice adempimento formale: è il momento per difendersi o regolarizzarsi.

Questo articolo, aggiornato al 12 giugno 2026, illustra il quadro normativo e giurisprudenziale, i termini e le strategie difensive in caso di invito al contraddittorio per dividendi esteri non dichiarati, con un taglio pratico e professionale. Verranno spiegate le procedure per presentare osservazioni, chiedere l’accertamento con adesione, utilizzare gli strumenti di definizione agevolata o di ravvedimento operoso e, in casi di grave difficoltà, ricorrere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); inoltre, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a un’esperienza ventennale nella difesa dei contribuenti, il suo Studio è in grado di:

  • Analizzare gli atti inviati dall’Agenzia (inviti al contraddittorio, schemi di atto, avvisi di accertamento);
  • Predisporre osservazioni difensive e richieste di accesso agli atti;
  • Presentare istanze di accertamento con adesione, ricorsi e reclami, nonché domande di sospensione della riscossione;
  • Negoziarne pagamenti rateali, piani di rientro o accordi stragiudiziali con la riscossione;
  • Attivare procedure giudiziali per annullare gli atti impositivi e, quando necessario, avviare procedure di esdebitazione o piani del consumatore.

Contatta subito, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata della tua situazione e per intraprendere le azioni più efficaci. Una difesa tempestiva fa spesso la differenza tra il pagamento di imposte e sanzioni ingenti e la tutela dei propri diritti.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La riforma dell’accertamento e l’obbligo di contraddittorio preventivo

Il principio del contraddittorio preventivo è stato introdotto in maniera generalizzata nell’ordinamento tributario con il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuazione della delega per la riforma fiscale). Il decreto ha abrogato l’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 – che prevedeva l’invito obbligatorio solo in casi limitati – e ha inserito il nuovo art. 5‑quater , richiamando l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. Secondo la nuova disciplina:

  • Tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto comunicato al contribuente. L’Amministrazione deve notificare lo schema e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni, prendere visione e estrarre copia del fascicolo e richiedere l’adesione .
  • Sono esonerati gli atti completamente automatizzati, quelli di pronta liquidazione o emanati in casi di urgenza e pericolo per la riscossione .
  • Lo schema di atto deve indicare i fatti, gli elementi probatori e l’esatto ammontare della pretesa tributaria; l’atto finale deve motivare l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni del contribuente .

L’obiettivo è garantire un dialogo anticipato e collaborativo tra fisco e contribuente, riducendo il contenzioso e assicurando l’adempimento spontaneo. In assenza del contraddittorio, l’atto impositivo può essere annullato per violazione del diritto di difesa.

2. La disciplina fiscale dei dividendi esteri

Secondo l’art. 18, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell’esercizio di impresa, sono soggetti a imposta sostitutiva del 26 %, in misura pari alla ritenuta che un intermediario residente avrebbe applicato . La base imponibile è il dividendo al lordo delle ritenute estere quando l’incasso avviene tramite broker estero senza intermediario italiano . Il contribuente deve autoliquidare l’imposta compilando il quadro RM (rigo RM31) della dichiarazione dei redditi, indicando il codice “H” per i dividendi di società non residenti . Non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria per i dividendi (al contrario degli interessi e altri redditi di capitale), per cui non è automatico lo scomputo delle imposte pagate all’estero.

La mancata indicazione del dividendo nel quadro RM costituisce violazione autonoma. In aggiunta, chi detiene conti o partecipazioni all’estero deve compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 167/1990). L’omessa segnalazione è sanzionata con una percentuale sul valore degli asset (3 %–15 % o 6 %–30 % se in paesi black list) . Le due violazioni (reddituale e patrimoniale) sono distinte e cumulabili .

3. Il credito d’imposta per imposte estere e la giurisprudenza recente

L’art. 165 TUIR consente di detrarre dalle imposte italiane quelle pagate all’estero, ma solo in proporzione alla quota di reddito estero che concorre al reddito complessivo . Il credito deve essere richiesto nella dichiarazione dell’anno in cui il reddito estero è conseguito e non può eccedere l’imposta italiana corrispondente . Se la dichiarazione è omessa o il reddito estero non è dichiarato, la detrazione non spetta .

La Corte di Cassazione, con numerose sentenze del 2024 e 2025, ha però affermato che le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) prevalgono sulla disciplina interna. In particolare:

  • Le sentenze n. 24160 e n. 24205 del 9 settembre 2024 stabiliscono che, quando una convenzione impone allo Stato italiano di riconoscere il credito per le imposte estere, l’Agenzia non può far valere le carenze formali del contribuente; anche l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omessa indicazione del reddito estero non determinano decadenza dal credito .
  • La sentenza n. 28801/2024 e la successiva ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025 rafforzano il principio: la clausola di decadenza annuale dell’art. 165 TUIR non esiste più, per cui il contribuente può utilizzare il credito d’imposta entro 10 anni dal pagamento della tassa estera; l’unico limite è l’avvenuta dichiarazione del reddito estero e il pagamento definitivo dell’imposta . La Cassazione ha ritenuto che il divieto di doppia imposizione previsto dalle CDI non può essere sacrificato da formalismi .
  • La giurisprudenza ha anche chiarito che in presenza di un obbligo internazionale incondizionato di riconoscere il credito, l’omessa dichiarazione non determina decadenza . Questi precedenti costituiscono argomenti forti per contestare avvisi di accertamento che ignorino le imposte pagate all’estero.

Abuso del diritto e società schermo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10305 del 16 aprile 2024, ha affrontato il tema delle società interposte (conduit companies) utilizzate per percepire dividendi con una tassazione ridotta. La Corte ha qualificato la società-schermo come una costruzione artificiosa finalizzata a eludere la normativa degli Stati membri, volta a ottenere un vantaggio fiscale indebito . Gli elementi sintomatici di un utilizzo abusivo comprendono l’assenza di un’attività economica effettiva, accordi che impongono la retrocessione dei proventi alla capogruppo, coincidenze temporali sospette e l’esistenza di esclusivi motivi fiscali . Nei casi di abuso il fisco può disconoscere i benefici convenzionali e recuperare l’imposta.

4. Sanzioni e profili penali

Le violazioni legate ai dividendi esteri generano un sistema sanzionatorio complesso. Secondo il D.Lgs. 87/2024, le sanzioni per dichiarazione omessa sono comprese tra il 120 % e il 240 % dell’imposta evasa (con un minimo di 250 €), mentre per le violazioni commesse dal 1º settembre 2024 la sanzione è fissata al 120 % . Per le dichiarazioni infedeli ante 1° settembre 2024 la sanzione va dal 90 % al 180 % della maggiore imposta, aumentata di un terzo per i redditi esteri, mentre dopo la riforma la sanzione è del 70 % senza aumento per estero .

Per il monitoraggio fiscale, l’art. 4 del D.L. 167/1990 prevede una sanzione dal 3 % al 15 % del valore delle attività non dichiarate (dal 6 % al 30 % per paesi black list) . Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è sostituita da 258 €, ravvedibile a 25,80 € .

Le soglie penali sono fissate dal D.Lgs. 74/2000: la dichiarazione omessa diventa reato quando l’imposta evasa supera 50 000 €, mentre per la dichiarazione infedele la soglia è 100 000 € . Il ravvedimento operoso, se effettuato prima di qualsiasi attività istruttoria, può evitare la punibilità .

5. Gli strumenti di ravvedimento e la riduzione delle sanzioni

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte. Dal 1º settembre 2024 le sanzioni ridotte sono disciplinate dal D.Lgs. 87/2024. I coefficienti di riduzione dipendono dal momento della regolarizzazione ; ad esempio, per violazioni commesse dal 1º settembre 2024 la sanzione base (70 % o 120 %) si riduce a 1/9 se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, a 1/8 se entro un anno, a 1/6 dopo la ricezione dello schema di atto e a 1/5 dopo il verbale di constatazione . Per le violazioni precedenti si applicano le sanzioni ante riforma (90 %–180 % o 120 %–240 %), ridotte con gli stessi coefficienti . Inoltre, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa spontanea prima di controlli formali, la sanzione base si dimezza (50 % dell’imposta), rendendo il ravvedimento particolarmente conveniente .

6. Crisi da sovraindebitamento e tutela del contribuente-debitore

Per i contribuenti che, a causa di sanzioni e debiti fiscali, si trovano in uno stato di insolvenza o grave difficoltà economica, la legge offre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e la precedente legge 3/2012 disciplinano tre strumenti principali: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore e la liquidazione controllata.

Il piano del consumatore consente al consumatore sovraindebitato di proporre al giudice un programma di rientro sostenibile. Secondo l’art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019, l’accesso non è precluso se il consumatore ha cagionato il dissesto con colpa lieve; solo la malafede, la colpa grave o la frode escludono la procedura . La finalità è permettere al soggetto sovraindebitato di estinguere i debiti, rientrare nel mercato e esercitare la propria autonomia negoziale . Il giudice valuta la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore, tenendo conto del parere dell’Organismo di composizione della crisi e delle contestazioni dei creditori . L’istituto assume rilievo perché consente l’esdebitazione anche quando la prestazione è divenuta inesigibile per impotenza finanziaria .

Lo Studio dell’Avv. Monardo assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori, offrendo un supporto integrato con commercialisti e gestori della crisi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

1. Ricezione dell’invito al contraddittorio

L’invito al contraddittorio per dividendi esteri non dichiarati può arrivare in diverse forme: raccomandata, PEC o notifica a mezzo ufficiale giudiziario. L’atto riporta lo schema di accertamento con la descrizione dei fatti contestati, l’elenco dei documenti acquisiti (es. segnalazioni fiscali, dati bancari esteri) e il calcolo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi. Contiene l’avviso che, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare osservazioni e chiedere l’accertamento con adesione.

Cosa fare subito:

  1. Annotare la data di ricezione: da quel momento decorrono i termini per le osservazioni. Se l’atto è stato notificato mediante PEC, la data di consegna nella casella si considera valida.
  2. Conservare buste e ricevute: serviranno per contestare eventuali vizi di notifica o per provare il rispetto dei termini.
  3. Controllare la completezza dell’atto: lo schema deve contenere i fatti, i profili giuridici e la motivazione; l’assenza di questi elementi può costituire vizio.

2. Accesso agli atti e analisi documentale

Entro 60 giorni il contribuente ha diritto di prendere visione e ottenere copia del fascicolo fiscale. Questo diritto è espressamente previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente . L’accesso agli atti consente di verificare l’esattezza dei dati, contestare errori (es. dividendi già tassati o non percepiti) e preparare le difese.

Per esercitare tale diritto occorre presentare all’ufficio che ha emesso l’atto una istanza di accesso (anche via PEC), indicando la richiesta di copia del fascicolo e l’eventuale delega al professionista. L’ufficio deve consentire l’accesso entro un termine ragionevole. La mancata risposta può essere impugnata.

3. Predisposizione delle osservazioni

Le osservazioni difensive sono fondamentali. Devono contenere:

  • Individuazione degli errori di fatto (impossibilità di imputare determinati dividendi, dati duplicati, ritenute non considerate);
  • Contestazioni giuridiche, invocando norme interne e convenzioni internazionali: ad esempio si può eccepire che, in presenza di una CDI, l’art. 165 TUIR deve essere interpretato in conformità alla convenzione e che l’omessa dichiarazione non preclude il credito ;
  • Documenti: attestazioni del broker estero, certificati di dividendo, ricevute di imposta pagata, dichiarazioni integrative presentate in passato, prova della residenza fiscale;
  • Richiesta di accertamento con adesione: per sospendere i termini di impugnazione e avviare la procedura conciliativa.

Le osservazioni vanno inviate via PEC con ricevuta di avvenuta consegna. È consigliabile allegare una perizia contabile per dimostrare la corretta base imponibile.

4. Richiesta di accertamento con adesione

La procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di chiudere la controversia con una riduzione delle sanzioni a 1/3 e di rateizzare gli importi. L’istanza sospende per 90 giorni i termini di impugnazione. Nella fase istruttoria il contribuente può proporre all’Ufficio un diverso calcolo, tenendo conto delle imposte estere e della giurisprudenza recente. Se si raggiunge un accordo, si firma un atto di adesione e si versa entro 20 giorni il dovuto (o la prima rata). L’omesso pagamento determina l’iscrizione a ruolo del residuo e delle sanzioni non ridotte.

5. Eventuale definizione agevolata e strumenti di pace fiscale

Periodicamente il legislatore introduce definizioni agevolate (cd. pace fiscale) per regolarizzare i debiti iscritti a ruolo. Al giugno 2026 non sono aperte nuove adesioni alla rottamazione quinquies e alle altre rottamazioni, ma restano in essere le rate dei piani già attivati. È comunque possibile accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti o al concordato biennale preventivo se i requisiti sono soddisfatti; occorre verificare le leggi di bilancio o i decreti in vigore. Lo Studio monitora costantemente queste opportunità e assiste nella presentazione delle domande.

6. Presentazione del ricorso

Se l’Agenzia, ricevute le osservazioni, emette comunque l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. È consigliabile esperire il reclamo/mediazione (obbligatorio per atti fino a 50 000 € di valore), che permette di ridurre le sanzioni a 35 %. Il ricorso deve eccepire i vizi sostanziali e procedurali dell’atto, l’eventuale violazione del contraddittorio, il mancato riconoscimento del credito estero e l’abuso del diritto da parte dell’amministrazione. In appello e in Cassazione si possono far valere i principi giurisprudenziali più recenti.

7. Rateazione e sospensione della riscossione

Durante il contenzioso è possibile chiedere la sospensione della riscossione al giudice o all’ente impositore, allegando documentazione sulla situazione economica e sul fumus boni juris delle ragioni. In caso di adesione o definizione agevolata, si può chiedere la rateazione. Per importi iscritti a ruolo superiori a 120 000 € è necessario prestare garanzie (fideiussione o ipoteca). Lo Studio dell’Avv. Monardo assiste nella presentazione di queste istanze e nelle trattative con l’Agente della riscossione.

Difese e strategie legali per il contribuente

1. Contestare la base imponibile e le ritenute estere

La prima difesa consiste nel verificare la corretta base imponibile del dividendo. Spesso l’Agenzia assume come base il dividendo lordo segnalato dall’autorità estera; tuttavia, occorre accertare:

  • se il dividendo è stato percepito tramite un intermediario residente (in tal caso la ritenuta italiana si considera a titolo d’imposta e il contribuente non deve dichiarare nulla);
  • se le ritenute estere sono definitive e se la convenzione prevede una ritenuta massima (es. 15 %); se lo Stato estero ha applicato un’aliquota superiore, si può chiedere il rimborso o il credito;
  • se il dividendo si riferisce a partecipazioni qualificate di anni pre‑2017 (casistica in cui la tassazione ordinaria può essere ancora applicata); in tal caso va verificata la corretta fascia di imponibilità.

Presentare certificati di pagamento, attestazioni del broker e convenzioni fiscali consente spesso di ridurre l’imposta accertata.

2. Invocare il credito d’imposta alla luce delle convenzioni internazionali

Le Convenzioni contro la doppia imposizione costituiscono legge interna e, come ribadito dalla Cassazione, hanno prevalenza sulla disciplina domestica . Se la convenzione impone allo Stato residente di eliminare la doppia imposizione mediante il metodo del credito ordinario, l’Amministrazione deve riconoscere l’integrale imposta estera, senza ridurla pro‑quota secondo l’art. 165, comma 10, TUIR. Le sentenze 24160/2024, 24205/2024, 28801/2024 e 10642/2025 hanno affermato che l’omessa indicazione del reddito estero non fa decadere dal credito . Il contribuente deve dimostrare di aver pagato l’imposta all’estero e che la convenzione prevede il metodo del credito ordinario.

La difesa potrà quindi sostenere che, nonostante l’autoliquidazione al 26 % nel quadro RM, spetta il rimborso o la detrazione della ritenuta estera entro i limiti convenzionali. Se l’Agenzia nega il credito, il ricorso può essere fondato sul principio di prevalenza delle convenzioni e sull’art. 117 Cost. (rispetto degli obblighi internazionali).

3. Eccepire l’invalidità dell’atto per violazione del contraddittorio

Una difesa frequente riguarda la violazione del contraddittorio. Lo schema di atto deve essere comunicato al contribuente con un termine di almeno 60 giorni per le osservazioni, deve contenere tutti gli elementi essenziali e deve motivare in modo chiaro. Se l’invito non contiene il riferimento al contraddittorio, se non riporta i fatti contestati o se è stato notificato in termini inferiori, l’accertamento può essere annullato.

Inoltre, l’Amministrazione deve rispondere alle osservazioni presentate; la motivazione dell’avviso deve dar conto delle ragioni di mancata accoglienza. Anche la mancata consegna del fascicolo o la violazione del diritto di difesa costituiscono vizi deducibili in giudizio.

4. Dimostrare l’inesistenza dell’illecito o la non imputabilità

Non di rado l’Agenzia contesta dividendi non percepiti o redditi spettanti a soggetti diversi. Può accadere che un conto cointestato generi un flusso di dividendi imputato ad entrambi i cointestatari; in questi casi occorre dimostrare la reale titolarità delle somme e la loro inclusione nel reddito di un unico soggetto. Può altresì capitare che il contribuente sia residente all’estero o che i dividendi siano soggetti a ritenuta definitiva nello Stato estero; occorre dimostrare la residenza effettiva e che non vi è obbligo dichiarativo in Italia.

5. Interventi sulla riduzione delle sanzioni

Oltre al ravvedimento, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni tramite:

  • Conciliazione giudiziale: se il ricorso viene definito con conciliazione davanti alla Corte di giustizia tributaria, le sanzioni sono ridotte al 40 %, mentre in appello al 50 %.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti (quando prevista): prevede il pagamento del solo tributo e di una percentuale delle sanzioni, a seconda del grado di giudizio.
  • Accertamento con adesione: riduce le sanzioni a un terzo.

Lo Studio valuta sempre la via migliore per ridurre l’esborso complessivo.

6. Strategie in presenza di società schermo o investimenti tramite paradisi fiscali

Se l’accertamento riguarda dividendi percepiti tramite società estere, occorre verificare che non ricorra un abuso del diritto. La Cassazione ha individuato indicatori di società schermo: mancanza di struttura operativa, obbligo di retrocessione degli utili, coincidenze temporali sospette, attività prevalente svolta altrove, motivazione puramente fiscale . In questi casi l’Amministrazione può disconoscere i benefici convenzionali e applicare la tassazione integrale. Difendersi richiede dimostrare la sostanza economica della società (personale, uffici, funzioni) e l’esistenza di motivi economici sostanziali per l’interposizione.

Strumenti alternativi: definizione agevolata, accordi e procedure speciali

1. Ravvedimento operoso per dividendi esteri

Il ravvedimento operoso è l’istituto principale per regolarizzare la mancata dichiarazione. Come visto, il contribuente che si attiva prima dell’invito al contraddittorio beneficia delle riduzioni più elevate. Per i dividendi esteri:

  1. Calcolo dell’imposta sostitutiva: 26 % sul dividendo lordo .
  2. Calcolo delle sanzioni: in base alla tabella del D.Lgs. 87/2024 .
  3. Calcolo degli interessi: applicare il tasso legale dal giorno successivo alla scadenza della dichiarazione.
  4. Compilazione della dichiarazione integrativa e versamento con modello F24 (codice tributo 1242 per l’imposta, 8901/8911 per le sanzioni e 1989 per gli interessi).
  5. Contestuale regolarizzazione del quadro RW: versare la sanzione proporzionale ridotta per ravvedimento .

Esempio pratico: un contribuente ha percepito nel 2024 dividendi per 20 000 € tramite broker estero, subendo ritenuta del 15 %. Non ha compilato il quadro RM e riceve l’invito nel 2026. Autoliquidando nel 2024 avrebbe dovuto versare 26 % di 20 000 € = 5 200 €. Omessa dichiarazione ante 1/9/2024, sanzione base 120 %–240 %; se regolarizza entro 90 giorni dall’invito, la sanzione minima (120 %) si riduce a 1/6 = 20 %. Pagherà dunque 5 200 € di imposta, 1 040 € di sanzione e interessi. A ciò si aggiunge la sanzione sul quadro RW (es. 3 % su 20 000 € = 600 €, ridotta a 1/9 = 66,67 €).

2. Definizione agevolata delle cartelle e piani di pagamento

Per i debiti già iscritti a ruolo (cartelle di pagamento), il contribuente può accedere a piani di rateazione ordinaria fino a 120 rate o a procedure di definizione agevolata se previste da leggi speciali. La cosiddetta rottamazione consiste nel pagare solo l’imposta e gli interessi legali, con abbuono di sanzioni e aggi; l’ultima rottamazione aperta è stata la rottamazione quater del 2023, chiusa il 30 novembre 2023; la rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 non risulta aperta al 12 giugno 2026, quindi non è trattata. Il contribuente può comunque chiedere la rateazione delle somme in 84 o 120 rate, fornendo garanzie se necessario.

3. Transazione fiscale e accordi con i creditori

Nel contesto di procedure concorsuali (es. concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) è possibile proporre all’erario una transazione fiscale che preveda la riduzione del debito tributario, compresi interessi e sanzioni, in cambio di una percentuale soddisfacente. La transazione si realizza con l’approvazione del piano da parte del giudice e la successiva adesione degli uffici. È uno strumento complesso riservato a imprese e professionisti.

4. Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata

In caso di grave crisi finanziaria il contribuente persona fisica può ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento. Il piano del consumatore è rivolto a soggetti che hanno debiti derivanti soprattutto da esigenze familiari o di consumo; richiede la meritevolezza (assenza di malafede o colpa grave) . L’accordo di ristrutturazione è un’intesa con i creditori a maggioranza; è adatto a imprenditori minori. La liquidazione controllata prevede la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori con liberazione del debitore residuo. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, assiste i debitori nell’accesso a queste procedure.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio: non presentare osservazioni equivale a lasciare via libera all’Agenzia e preclude l’accertamento con adesione. È essenziale attivarsi entro 60 giorni.
  2. Non richiedere il fascicolo: senza accesso agli atti si perdono informazioni importanti (dati su cui si basa l’accertamento, eventuali errori materiali). L’accesso è un diritto tutelato dalla legge .
  3. Trascurare il quadro RW: molti contribuenti regolarizzano solo il quadro RM, ignorando l’obbligo di monitoraggio. Le sanzioni sul quadro RW sono autonome e molto elevate .
  4. Confondere dividendi con altri redditi di capitale: per i dividendi non è ammessa la tassazione ordinaria; cercare di applicare il credito per imposte estere senza verificare la convenzione può generare errori.
  5. Utilizzare società estere senza sostanza: la Cassazione qualifica le società interposte come abuso del diritto . Occorre sempre assicurare che la struttura abbia reale sostanza economica.
  6. Rimandare il ravvedimento: quanto più tempo passa, tanto meno conveniente è la riduzione delle sanzioni . La regolarizzazione tempestiva può evitare l’avviso di accertamento e la responsabilità penale.
  7. Non verificare le convenzioni: talvolta la convenzione prevede una ritenuta estera inferiore a quella applicata; chiedere il rimborso della differenza può ridurre la base imponibile. In caso di convenzione con metodo esclusivo (esenzione) la tassazione in Italia può essere nulla.
  8. Sottovalutare il valore probatorio dei documenti esteri: è fondamentale fornire traduzioni giurate e prove della data di percezione e del pagamento dell’imposta.
  9. Non considerare la prescrizione decennale del credito d’imposta: la Cassazione ha affermato che il credito può essere recuperato entro dieci anni . Ignorare questo termine può far perdere il diritto.
  10. Tentare il fai‑da‑te: la normativa tributaria internazionale e la procedura di contraddittorio sono complesse; è opportuno affidarsi a professionisti esperti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme e giurisprudenza rilevanti

FontePrincipio chiaveCitazione
D.Lgs. 13/2024Abroga l’art. 5‑ter e introduce l’art. 5‑quater: obbligo di contraddittorio preventivo e comunicazione dello schema di atto con 60 giorni per le osservazioni.art. 5‑quater, D.Lgs. 218/1997
Statuto del contribuente, art. 6‑bisTutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio; lo schema di atto deve indicare fatti, prove e pretesa e concedere 60 giorni per osservazioni .
Cass. 24160 e 24205/2024In presenza di una CDI l’omessa dichiarazione del reddito estero o la sua omissione non fanno decadere dal credito d’imposta .
Cass. 28801/2024 e Cass. 10642/2025Abolita la decadenza annuale del credito d’imposta; il credito può essere utilizzato entro 10 anni dal pagamento, purché il reddito estero sia dichiarato .
Cass. 10305/2024La società schermo è una costruzione artificiosa finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale; l’abuso del diritto consente di disconoscere i benefici .
D.Lgs. 87/2024 e D.Lgs. 472/1997Fissano le sanzioni e le riduzioni per il ravvedimento operoso: per le violazioni dal 1/9/2024 la sanzione per dichiarazione omessa è del 120 %, per infedele 70 % ; coefficienti di riduzione 1/9, 1/8, 1/6, 1/5 .
D.L. 167/1990, art. 4Obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW; sanzioni dal 3 % al 15 % del valore (6 %–30 % per paradisi fiscali) .
D.Lgs. 14/2019 (art. 67 ss.)Piano del consumatore: meritevolezza richiesta solo in caso di malafede, colpa grave o frode; finalità di permettere al sovraindebitato di estinguere i debiti e rientrare nel mercato .

Tabella 2 – Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei dividendi esteri (violazioni commesse dopo il 1º settembre 2024)

Tipologia violazioneSanzione baseRiduzione con ravvedimento
Dichiarazione omessa120 % dell’imposta sostitutiva, minimo 250 €Entro 90 giorni: 1/9 (13,33 %); entro 1 anno: 1/8 (15 %); oltre 1 anno: 1/7 (17,14 %); dopo schema di atto: 1/6 (20 %); dopo PVC: 1/5 (24 %)
Dichiarazione infedele70 % dell’imposta, minimo 150 €Entro 90 giorni: 1/9 (7,78 %); entro 1 anno: 1/8 (8,75 %); oltre 1 anno: 1/7 (10 %); dopo schema di atto: 1/6 (11,67 %); dopo PVC: 1/5 (14 %)
Dichiarazione integrativa spontanea50 % dell’imposta (25 % ×2)Ulteriori riduzioni come sopra

Tabella 3 – Sanzioni per omesso monitoraggio (quadro RW)

ViolazioneSanzione ordinariaRiduzione con ravvedimento
Omessa/infedele compilazione RW – Paesi collaborativi3 %–15 % del valore delle attivitàEntro 90 giorni: 1/9; entro 1 anno: 1/8; oltre 1 anno: 1/7; dopo schema di atto: 1/6; dopo PVC: 1/5
Omessa/infedele compilazione RW – Paesi black list6 %–30 % del valoreRiduzioni come sopra
Presentazione tardiva entro 90 giorni258 €, ravvedibile a 25,80 €Non applicabile

Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali sono i termini per rispondere all’invito al contraddittorio?
    Dopo la notifica dello schema di atto hai 60 giorni per presentare osservazioni e richiedere l’accertamento con adesione . È importante rispettare la scadenza perché il mancato invio comporta la perdita del contraddittorio.
  2. Posso ottenere il fascicolo prima di presentare le osservazioni?
    Sì. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente garantisce il diritto di prendere visione e ottenere copia del fascicolo . Basta presentare un’istanza di accesso agli atti all’ufficio competente.
  3. Se regolarizzo spontaneamente prima dell’invito, l’Agenzia può ugualmente accertare?
    Il ravvedimento operoso non preclude l’accertamento ma riduce in modo consistente le sanzioni . Se la violazione è stata integralmente regolarizzata con il pagamento di imposta, sanzioni e interessi, l’Agenzia di solito non procede ad ulteriori rettifiche, salvo errori.
  4. È vero che il credito d’imposta estero decade se non indicato in dichiarazione?
    La Cassazione ha chiarito che l’art. 165 TUIR non prevede più la decadenza e che il credito può essere recuperato entro dieci anni, purché il reddito estero sia stato dichiarato . In presenza di una CDI, anche l’omissione del reddito non fa decadere dal credito .
  5. Quali documenti devo produrre per dimostrare le ritenute estere?
    Sono necessari i certificati di pagamento rilasciati dalla società estera o dal broker, in originale o copia conforme, tradotti se in lingua straniera; estratti conto; attestazioni dell’imposta trattenuta; eventuali moduli W‑8BEN o simili. In assenza di certificazione, l’Ufficio può negare il credito.
  6. Posso chiedere che l’imposta estera sia detratta integralmente anziché proporzionalmente?
    Sì, se la convenzione prevede il metodo del credito ordinario e non contiene la clausola di riduzione pro‑rata prevista dall’art. 165, comma 10, TUIR . È necessario citare la convenzione e dimostrare la spettanza del credito.
  7. Qual è la differenza fra dichiarazione omessa e infedele?
    La dichiarazione è omessa se non viene presentata o è presentata con ritardo superiore a 90 giorni; è infedele se contiene omissioni o errori (es. dividendi non dichiarati) ma è comunque trasmessa nei termini . Le sanzioni sono diverse: 120 % (omessa) e 70 % (infedele) per le violazioni dopo il 1/9/2024 .
  8. Cosa succede se risiedo all’estero e percepisco dividendi esteri?
    Se sei residente fiscalmente all’estero secondo le regole italiane (iscrizione AIRE, centro degli interessi all’estero), non devi dichiarare i dividendi in Italia; tuttavia, l’Agenzia può contestare la residenza. È consigliabile conservare documenti che attestino l’effettiva residenza (contratto di lavoro, bollette, certificazione dell’autorità estera).
  9. I dividendi percepiti tramite società estera devono essere dichiarati?
    Se detieni la partecipazione tramite una società interposta, devi verificare se si tratta di una struttura genuina o di una società schermo. In quest’ultimo caso il dividendo può essere imputato a te per trasparenza e tassato; la Cassazione considera abuso del diritto l’uso di conduit companies prive di sostanza .
  10. Cosa succede se non rispondo all’invito?
    L’Agenzia emetterà l’avviso di accertamento senza ulteriori comunicazioni. Perderai la possibilità di ridurre le sanzioni tramite l’adesione e potrai difenderti solo mediante ricorso, con costi e rischi maggiori.
  11. È possibile pagare le somme dovute in rate?
    Sì. Nella procedura di accertamento con adesione puoi chiedere la rateazione fino a 8 rate trimestrali (o 16 se l’importo supera 50 000 €). Per importi iscritti a ruolo puoi chiedere una rateazione fino a 120 rate, con garanzie se superiori a 120 000 €.
  12. Se la ritenuta estera è superiore al 26 %, posso compensarla?
    In generale, la parte eccedente la quota proporzionale può essere richiesta a rimborso allo Stato estero. Tuttavia, se la convenzione consente un credito integrale, puoi detrarre l’intero importo fino a concorrenza dell’imposta italiana.
  13. Quando scatta la responsabilità penale?
    La dichiarazione omessa costituisce reato se l’imposta evasa supera 50 000 €; la dichiarazione infedele se l’imposta evasa supera 100 000 € . Il ravvedimento operoso prima di qualsiasi attività istruttoria estingue la punibilità .
  14. Posso aderire alla rottamazione delle cartelle per i debiti da dividendi esteri?
    Solo se esiste una definizione agevolata aperta al momento. Al 12 giugno 2026 non risulta attiva la rottamazione quinquies; sono invece possibili rateazioni ordinarie o altre definizioni introdotte da leggi speciali.
  15. Cos’è il piano del consumatore e quando conviene?
    È una procedura di sovraindebitamento che consente al consumatore meritevole (assenza di malafede o colpa grave) di proporre un piano di rimborso sostenibile e ottenere l’esdebitazione . Conviene quando i debiti, inclusi quelli fiscali e bancari, sono insostenibili e non vi sono beni sufficienti per pagarli integralmente.
  16. Il fisco può contestare dividendi percepiti molti anni fa?
    Il termine di accertamento è ordinariamente di 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (o 7 anni in caso di omessa dichiarazione). Tuttavia, per i redditi esteri l’accertamento può avvenire entro 10 anni (art. 43, DPR 600/1973). Se hai ricevuto dividendi prima del 2018, il termine potrebbe essere scaduto, salvo raddoppi per reati tributari.
  17. Come incide il nuovo concordato biennale preventivo?
    Introdotto dalla riforma fiscale, consente ai contribuenti con partita IVA di accordarsi preventivamente con l’Agenzia su un reddito imponibile per due anni, garantendo certezza e semplificazione. Non riguarda però redditi di capitale come i dividendi esteri; tuttavia, può essere combinato con l’adesione per regolarizzare situazioni pregresse.
  18. Se possiedo azioni estere tramite un conto in banca italiana, devo compilare il quadro RM?
    No. In presenza di un intermediario residente, la banca applica la ritenuta a titolo d’imposta e non è necessario dichiarare i dividendi . È comunque consigliabile verificare il comportamento della banca.
  19. Posso compensare il maggior importo dovuto con crediti fiscali?
    Sì, i crediti d’imposta (IRPEF, IVA) possono essere utilizzati in F24 per compensare l’imposta sostitutiva e le sanzioni. Tuttavia, la compensazione orizzontale è vietata per crediti inesistenti o non spettanti; è opportuno fare attenzione alle nuove regole di controllo preventivo.
  20. L’Agenzia delle Entrate può inviare un invito per dividendi esteri anche se ho già presentato una dichiarazione integrativa?
    Sì, se l’integrativa non corregge tutti gli errori o se l’Amministrazione ritiene che permangano imposte dovute. In tal caso, l’invito dovrà motivare le ragioni per cui le correzioni del contribuente non sono ritenute sufficienti e il contribuente potrà presentare ulteriori osservazioni.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Dividendi percepiti tramite broker estero senza quadro RW

Situazione:
Giulia, residente in Italia, possiede un conto presso un broker statunitense. Nel 2024 percepisce dividendi per 10 000 € al lordo di una ritenuta del 15 % applicata negli Stati Uniti. Non compila il quadro RM né il quadro RW nella dichiarazione 2025. Nel 2026 riceve l’invito al contraddittorio.

Calcoli:

  • Imposta sostitutiva: 26 % × 10 000 € = 2 600 €.
  • Sanzione per omessa dichiarazione (omessa dichiarazione 2025, violazione ante 1/9/2024): base 120 %–240 %. Supponendo che il fisco applichi il minimo (120 %), la sanzione base è 120 % × 2 600 € = 3 120 €. Con ravvedimento dopo invito (1/6) la sanzione si riduce a 520 €.
  • Interessi: al tasso legale (1,25 % per il 2024-2025) su 2 600 € per due anni ≈ 65 €.
  • Sanzione quadro RW: 3 % × 10 000 € = 300 €, ridotta a 1/6 = 50 €.

Totale con ravvedimento dopo invito: 2 600 € (imposta) + 520 € (sanzione RM) + 50 € (sanzione RW) + 65 € (interessi) = 3 235 €. Senza ravvedimento, la sanzione potrebbe essere il doppio. Presentando tempestivamente le osservazioni e l’istanza di adesione, Giulia può ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo (≈ 1 040 €). Se dimostra che la convenzione USA‑Italia prevede un credito integrale, potrebbe chiedere lo scomputo della ritenuta estera (15 %).

Esempio 2 – Dividendi esteri con credito d’imposta non indicato

Situazione:
Luca, professionista residente in Italia, percepisce nel 2019 dividendi da una società francese per 30 000 €, con ritenuta del 12,8 % in Francia. Nella dichiarazione 2020 inserisce il dividendo nel quadro RM e versa l’imposta sostitutiva ma non indica il credito estero nel quadro CE. Nel 2025 scopre l’errore e presenta un’istanza di rimborso del credito. L’Agenzia rigetta eccependo la decadenza. Luca presenta ricorso.

Giurisprudenza applicabile:
La Cassazione, con le ordinanze 24205/2024 e 10642/2025, ha stabilito che l’assenza del termine decadenziale consente il recupero del credito entro 10 anni, purché il reddito estero sia stato dichiarato e l’imposta sia definitiva . La convenzione Italia‑Francia prevede il metodo del credito ordinario . Di conseguenza, il giudice annulla il diniego e riconosce a Luca il diritto al credito per l’imposta francese pagata, da utilizzare in compensazione.

Esempio 3 – Società interposta in paese a fiscalità privilegiata

Situazione:
Marco detiene partecipazioni in una holding maltese che, a sua volta, possiede una società italiana. La holding percepisce dividendi dalla società italiana e li redistribuisce a Marco applicando la ritenuta prevista dal trattato (15 %). L’Agenzia sostiene che la holding è una società schermo e notifica un avviso di accertamento a Marco, tassando integralmente i dividendi.

Strategia difensiva:
È necessario dimostrare la sostanza economica della società maltese: esistenza di una sede effettiva, personale, funzioni gestionali, rischi assunti e indipendenza decisionale. Se la holding svolge un’attività economica, l’interposizione non è abusiva. La Cassazione ha individuato alcuni indici di artificiosità (assenza di struttura, retrocessione obbligatoria degli utili, motivazione fiscale esclusiva) . Presentare la documentazione contabile e contrattuale è decisivo. In mancanza di sostanza, la difesa può puntare sulla limitazione dei danni: chiedere la tassazione con credito d’imposta per la ritenuta maltese, invocare la non punibilità in mancanza di dolo e, in sede processuale, contestare l’uso retroattivo di norme antielusive.

Conclusione

L’invito al contraddittorio per dividendi esteri non dichiarati è un atto delicato che richiede attenzione immediata. La normativa italiana, modificata dalla riforma dell’accertamento, impone all’Agenzia delle Entrate di instaurare un confronto preventivo con il contribuente, offrendo la possibilità di presentare osservazioni e di accedere a una soluzione conciliativa. La disciplina dei dividendi esteri, con l’imposta sostitutiva del 26 % e l’obbligo di compilare il quadro RW, è complessa e spesso si sovrappone alle convenzioni contro la doppia imposizione. La giurisprudenza più recente – in particolare le sentenze della Cassazione del 2024 e 2025 – ha riconosciuto un’interpretazione più favorevole ai contribuenti, affermando il diritto a recuperare le imposte pagate all’estero e limitando gli effetti delle omissioni formali .

Difendersi efficacemente significa non solo contestare gli errori e i vizi dell’atto, ma anche utilizzare tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento: l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, il ravvedimento operoso, le definizioni agevolate e, nei casi più gravi, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. È fondamentale agire tempestivamente, presentare documentazione completa e invocare le convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione.

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