Invito Al Contraddittorio Per Lipe Errata: Cosa Fare Subito E Difesa Legale

Introduzione

Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) sono un obbligo ormai consolidato per imprese e professionisti italiani. Esse furono introdotte dall’art. 21‑bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e prevedono che i soggetti passivi IVA trasmettano all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi di ciascuna liquidazione periodica.

La finalità di queste comunicazioni è quella di consentire all’amministrazione finanziaria di incrociare tempestivamente i dati delle operazioni effettuate con i versamenti IVA e con la dichiarazione annuale, in modo da individuare possibili errori o omissioni. Quando l’Agenzia rileva un’anomalia nella comunicazione, invia al contribuente un invito al contraddittorio chiedendo chiarimenti e, se del caso, sollecitando la correzione della LIPE mediante ravvedimento operoso. Non rispondere all’invito o non sanare l’errore può comportare l’emissione di un avviso di accertamento e l’irrogazione di pesanti sanzioni, oltre all’avvio di eventuali procedure esecutive.

In questa guida, aggiornata al 12 giugno 2026, analizziamo il funzionamento dell’invito al contraddittorio per LIPE errata e spieghiamo quali sono i diritti del contribuente, i termini da rispettare e le strategie di difesa. Ci baseremo esclusivamente su norme e giurisprudenza ufficiali – leggi, decreti legislativi, sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, circolari dell’Agenzia delle Entrate – in modo da fornire uno strumento affidabile e professionale.

Perché il tema è importante

Ricevere un invito al contraddittorio per una LIPE errata significa che l’Agenzia delle Entrate ha rilevato un disallineamento tra i dati delle liquidazioni periodiche e i versamenti o la dichiarazione IVA. Le conseguenze possono essere rilevanti:

  • Sanzioni amministrative: l’art. 11, comma 2‑ter, del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione da 500 a 2 000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro quindici giorni . Le sanzioni possono essere cumulate per ciascun trimestre e, in caso di recidiva, diventare molto onerose.
  • Accertamento e recupero dell’imposta: l’amministrazione può ritenere che l’errore sia sintomo di IVA non versata o indebitamente detratta; in tal caso, trascorsi i termini per il ravvedimento, viene avviata la procedura di accertamento, con possibilità di emettere un avviso e iscrivere a ruolo la maggiore imposta con interessi e sanzioni.
  • Procedimenti esecutivi: in caso di mancato pagamento dell’avviso o della cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere con pignoramenti presso terzi, fermo amministrativo o ipoteca, con gravi ricadute patrimoniali.

Occorre quindi agire tempestivamente per ridurre al minimo i rischi: l’ordinamento prevede strumenti efficaci (ravvedimento operoso, istanze di autotutela, ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, piani di rientro, accordi di ristrutturazione) che devono essere gestiti con competenza.

Chi può aiutarvi

L’Avv. Monardo:

  • è cassazionista e può patrocinare innanzi alla Corte di cassazione;
  • coordina un team multidisciplinare di professionisti attivi in tutta Italia nelle controversie tributarie e bancarie;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • assiste contribuenti, imprese e professionisti in tutte le fasi delle procedure tributarie, dalla verifica alla difesa in giudizio, fino alle soluzioni di ristrutturazione e liquidazione.

Grazie a questa combinazione di competenze legali e contabili, lo Studio è in grado di:

  • analizzare l’atto ricevuto, verificare la legittimità dell’invito al contraddittorio e l’eventuale difformità rispetto alla normativa;
  • preparare le osservazioni difensive da inviare all’Ufficio, documentando errori di calcolo, credit note o versamenti regolarmente eseguiti che il sistema non ha rilevato;
  • valutare l’opportunità del ravvedimento operoso o di altre definizioni agevolate per ridurre sanzioni e interessi;
  • presentare ricorsi avverso l’avviso di accertamento o l’atto di contestazione innanzi alle Corti di giustizia tributaria;
  • avviare trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali per la gestione dei debiti (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata);
  • intervenire per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi sfruttando le tutele previste dalla legge.

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Nei paragrafi che seguono illustreremo nel dettaglio la disciplina dell’invito al contraddittorio per LIPE errata, forniremo una procedura passo‑passo su come reagire, indicheremo le principali difese legali e strumenti alternativi e risponderemo alle domande più frequenti.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come muoversi quando si riceve un invito al contraddittorio per una LIPE errata è indispensabile conoscere il quadro normativo e le recenti sentenze che regolano la materia. In questa sezione esamineremo: le norme sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e sulle relative sanzioni; le disposizioni sul diritto al contraddittorio e sulla nullità dell’accertamento per violazione di tale diritto; gli strumenti di ravvedimento; e l’evoluzione giurisprudenziale.

1.1 Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

L’art. 21‑bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre . Se il trimestre di riferimento è il secondo, il termine di invio è prorogato al 30 settembre, mentre per il quarto trimestre la trasmissione può avvenire con la dichiarazione annuale IVA da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo .

La normativa prevede che la comunicazione contenga:

  • i dati contabili necessari per determinare l’imposta dovuta o il credito d’imposta del trimestre;
  • il riporto dell’eventuale eccedenza a credito del periodo precedente;
  • l’indicazione degli acconti versati e dell’IVA a debito versata;
  • l’eventuale importo dell’IVA a credito da compensare.

La trasmissione deve avvenire anche se la liquidazione è a credito, in quanto i dati servono all’amministrazione per verificare la correttezza delle detrazioni e dei versamenti. È escluso dall’obbligo chi non è tenuto all’invio della dichiarazione IVA (es. produttori agricoli con regime speciale) o chi non effettua liquidazioni periodiche (es. contribuenti che versano l’IVA in un’unica soluzione annuale).

1.1.1 Modifiche e provvedimenti attuativi

Nel tempo la disciplina delle LIPE è stata più volte modificata. Dal 2019 il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (successivamente aggiornato con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024) ha definito il modello di comunicazione e le istruzioni. L’ultima modifica ha ampliato il contenuto informativo con nuovi campi per indicare, tra l’altro, i versamenti tramite F24 e le operazioni con reverse charge. Per il nostro argomento è però fondamentale ricordare che la comunicazione non sostituisce la dichiarazione IVA e non determina direttamente l’imposta dovuta; si tratta di una comunicazione di dati che, se errata, può essere corretta.

1.2 Le sanzioni per omissione o errori nella LIPE

Il D.Lgs. 471/1997, rubricato “Sanzioni tributarie non penali”, disciplina le sanzioni amministrative in materia di IVA. In particolare, l’art. 11, comma 2‑ter, stabilisce che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2 000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro quindici giorni dalla scadenza . La sanzione è riferita a ciascuna comunicazione omessa o errata e può cumularsi con l’eventuale sanzione per omessa registrazione o dichiarazione.

Nel 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 87/2024, che ha riformato le sanzioni tributarie, ma la disposizione sull’art. 11, comma 2‑ter, è rimasta invariata, come confermato dall’Agenzia delle Entrate e dagli esperti di dottrina . Pertanto, le sanzioni continuano a essere quelle previste dal 1997. È comunque opportuno segnalare che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il D.Lgs. 173/2024, Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, il quale riordina le sanzioni; tuttavia, la misura della sanzione per LIPE dovrebbe restare nell’ambito tra 500 e 2 000 euro (con eventuali riduzioni previste dal nuovo testo).

1.2.1 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni con il versamento della sanzione in misura ridotta e degli interessi. La norma prevede varie riduzioni a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione. Per le LIPE errate la sanzione minima (500 euro) può essere ridotta secondo il seguente schema :

Tempo di regolarizzazioneRiduzioneSanzione per LIPE (esempio calcolato sul minimo di 500 €)
Entro 15 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint)Sanzione ridotta della metà (art. 11, co. 2‑ter)250 €
Entro 30 giorni1/10 della sanzione (ravvedimento breve)50 €
Entro 90 giorni1/9 della sanzione55,56 €
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno di riferimento1/8 della sanzione62,50 €
Entro il termine del controllo o dell’accertamento (novità introdotta dal D.Lgs. 87/2024)1/7 della sanzione71,43 €
Dopo la notifica del processo verbale di constatazione (PVC)1/6 della sanzione83,33 €
Dopo la notifica dell’invito al contraddittorio o dell’atto di contestazione1/5 della sanzione100 €
Dopo l’atto di contestazione ma prima dell’impugnazione1/4 della sanzione125 €

Il ravvedimento prevede anche il pagamento degli interessi legali, calcolati pro rata temporis. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando i codici tributo indicati nelle istruzioni; contestualmente occorre trasmettere la LIPE corretta o, se l’errore riguarda un trimestre per il quale non è più possibile presentare la comunicazione, occorre indicare i dati corretti nel quadro VH della dichiarazione annuale IVA, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2017 .

1.3 Il diritto al contraddittorio preventivo

Una delle principali garanzie procedurali del contribuente è il diritto a essere ascoltato dall’amministrazione prima dell’adozione di un atto impositivo. Tale diritto è stato codificato, a partire dal 30 aprile 2024, nell’art. 6‑bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria, anche diversi dall’avviso di accertamento, devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo . In particolare:

  • l’Ufficio deve inviare al contribuente uno schema di atto, con l’indicazione dei fatti, delle ragioni giuridiche e dei documenti sui quali intende fondare la pretesa fiscale;
  • al contribuente deve essere concesso un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare memorie difensive, produrre documenti ed eventualmente accedere e estrarre copia degli atti del fascicolo ;
  • il termine di decadenza per l’emissione dell’atto definitivo è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il contraddittorio ;
  • l’atto definitivo deve motivare in relazione alle osservazioni del contribuente, indicando le ragioni per cui non sono state accolte .

Sono esclusi dal contraddittorio gli atti di liquidazione automatizzata (art. 36‑bis del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972), gli atti di controllo formale (art. 36‑ter del DPR 600/1973), le comunicazioni di irregolarità derivanti da tali controlli e le altre categorie individuate dal decreto ministeriale 24 aprile 2024, come ad esempio le cartelle di pagamento derivanti da ruoli già notificati . Tuttavia, per gli avvisi di accertamento IVA e per gli atti di contestazione di sanzioni – e quindi anche per gli avvisi relativi a LIPE errate – il contraddittorio preventivo è obbligatorio.

1.4 L’invito a comparire ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997

Prima dell’introduzione del contraddittorio generalizzato, l’ordinamento prevedeva già, per alcune ipotesi, l’obbligo di inviare un invito a comparire al contribuente. L’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 (in vigore fino al 30 aprile 2024) dispone che l’Ufficio, salvo casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione, notifica al contribuente un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento. Nel corso dell’incontro (o anche per iscritto) il contribuente può fornire chiarimenti e documenti; se non aderisce alla proposta dell’Ufficio, l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento alle giustificazioni fornite . Il comma 5 precisa che la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’avviso se il contribuente dimostra, in giudizio, le ragioni che avrebbe potuto far valere . Questa norma è stata in parte superata dall’art. 6‑bis dello Statuto, ma resta rilevante per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e per alcuni atti non rientranti nel contraddittorio generalizzato.

1.5 Il procedimento sanzionatorio: art. 16 D.Lgs. 472/1997

Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che la LIPE errata integri una violazione non sanabile con il ravvedimento, può avviare il procedimento sanzionatorio, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 472/1997. L’Ufficio notifica al contribuente un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni che deve contenere l’invito a pagare entro sessanta giorni o a presentare deduzioni difensive . Entro lo stesso termine il contribuente può aderire al verbale e versare un quarto della sanzione in luogo dell’intero importo; in caso contrario, l’Ufficio emette l’ordinanza-ingiunzione e iscrive a ruolo l’importo. L’atto di contestazione è autonomamente impugnabile davanti alle Corti di giustizia tributaria.

1.6 Principali pronunce giurisprudenziali

La giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Corti di giustizia tributaria ha contribuito a delineare l’ambito del diritto al contraddittorio e gli effetti della sua violazione. Alcune sentenze di riferimento:

  1. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271 – La Corte, chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di contraddittorio prima della notifica di un avviso di accertamento, ha affermato che nel regime previgente (ante art. 6‑bis) l’obbligo sussisteva solo per i tributi armonizzati (es. IVA) e nei casi espressamente previsti dalla legge; la mancata attivazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali deduzioni avrebbe potuto fare e che queste non sono pretestuose . Questa pronuncia richiama il principio di “prova di resistenza”: l’errore procedurale è rilevante solo se ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa.
  2. Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2025, n. 10872 – La sentenza, relativa alla disciplina antielusiva dell’art. 37‑bis del DPR 600/1973, ha ribadito che l’avviso di accertamento deve essere emesso previa richiesta di chiarimenti al contribuente e che deve essere specificamente motivato sulle osservazioni presentate. La Corte ha richiamato i commi 3 e 4 dell’art. 6‑bis dello Statuto, secondo cui l’atto adottato all’esito del contraddittorio deve motivare in relazione alle osservazioni del contribuente .
  3. Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Aosta, sentenza 20 marzo 2025 – La Corte ha annullato un avviso di accertamento IVA per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, precisando che l’art. 6‑bis si applica anche a società in liquidazione e che le eccezioni previste per gli atti automatizzati non possono essere estese in via analogica . Questa pronuncia evidenzia come le corti territoriali interpretino in modo rigoroso l’obbligo del contraddittorio.
  4. Cass. civ., ord. 13 maggio 2025, n. 12811 – La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di invito a comparire ex art. 5‑ter, la mancata motivazione dell’avviso sulle osservazioni del contribuente determina la nullità dell’atto; ciò anche se l’invito non è stato seguito da un incontro fisico ma da scambi di documenti. Pur non essendo reperito il testo integrale, la massima ufficiale ne riassume l’effetto .

Le pronunce dimostrano come la giurisprudenza tenda a valorizzare il contraddittorio effettivo, richiedendo all’amministrazione di motivare puntualmente le ragioni del recupero e di rispettare i termini procedurali.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

Ricevere una comunicazione di irregolarità sulle LIPE o un invito al contraddittorio non significa necessariamente che si sia commessa un’evasione: spesso gli errori derivano da un errato riporto di crediti, da inversioni di segno, da compensazioni non contabilizzate o da invii multipli del file telematico. Conoscere la procedura da seguire aiuta a evitare sanzioni ingiuste e a risolvere in tempi brevi.

2.1 Controllare la comunicazione ricevuta

La prima fase consiste nell’analizzare attentamente il documento ricevuto. In genere l’Agenzia invia al domicilio digitale (PEC) del contribuente o del professionista una “comunicazione di anomalia” oppure un “invito al contraddittorio preventivo”. La comunicazione dovrebbe contenere:

  • la descrizione dell’errore rilevato (ad esempio, discordanze tra l’IVA a debito indicata nella LIPE e i versamenti F24);
  • l’indicazione delle norme violate (art. 21‑bis D.L. 78/2010, art. 11 co. 2‑ter D.Lgs. 471/1997);
  • la possibilità di regolarizzazione tramite l’invio di una LIPE sostitutiva e il pagamento della sanzione in misura ridotta;
  • il termine per rispondere, generalmente 30 o 60 giorni a seconda della natura dell’atto (60 giorni ex art. 6‑bis per gli atti impugnabili, 15 o 30 giorni per le comunicazioni di anomalia non rientranti nel contraddittorio generalizzato).

È fondamentale verificare che la comunicazione abbia un numero di protocollo, che sia firmata digitalmente e che indichi chiaramente il periodo d’imposta interessato. In caso di dubbi sulla legittimità dell’atto (ad esempio, se si sospetta un tentativo di phishing), è consigliabile rivolgersi immediatamente a un professionista.

2.2 Raccolta dei documenti e analisi contabile

Dopo aver letto l’atto, occorre ricostruire le liquidazioni IVA per il trimestre contestato:

  1. Estrarre i registri IVA (fatture emesse, fatture ricevute, corrispettivi e note di variazione) e verificare le operazioni registrate;
  2. Confrontare i versamenti F24 con l’IVA a debito riportata nelle liquidazioni;
  3. Verificare l’eventuale riporto del credito dal trimestre precedente o dalla dichiarazione annuale;
  4. Rilevare eventuali errori di digitazione (segno invertito, omessa indicazione di un importo, duplicazioni);
  5. Esaminare la comunicazione trasmessa all’Agenzia: se la LIPE errata è stata trasmessa più volte, controllare qual è l’ultima versione recepita dal sistema;
  6. Verificare se l’errore può essere sanato con il quadro VH della dichiarazione annuale, nel caso in cui non sia più possibile inviare una comunicazione sostitutiva (ad esempio, se sono trascorsi più di 5 anni).

Questa fase consente di stabilire se l’anomalia segnalata dall’Agenzia è fondata o se deriva da un dato inesatto da parte dell’amministrazione (ad esempio, un F24 registrato in ritardo). È consigliabile predisporre un fascicolo con tutti i documenti utili (copie di F24, registri, scomputi di crediti) che potranno essere allegati alle osservazioni da inviare all’Ufficio.

2.3 Decisione: ravvedimento operoso o difesa

2.3.1 Ravvedimento operoso

Se dall’analisi emerge che la LIPE è effettivamente errata (ad esempio perché si è dimenticato di indicare un versamento o si è invertito il segno dell’IVA a credito), conviene procedere al ravvedimento operoso. Come ricordato, la sanzione minima (500 euro) può essere ridotta anche a soli 50 euro se la correzione avviene entro 30 giorni , e a 250 euro se avviene entro 15 giorni . Gli step sono:

  1. Compilare e trasmettere una LIPE sostitutiva: occorre ripresentare la comunicazione riportando i dati corretti del trimestre; la sostitutiva annulla e sostituisce la precedente.
  2. Calcolare la sanzione ridotta secondo le aliquote del ravvedimento (consultare la tabella alla sezione 1.2.1). Il calcolo va effettuato sul minimo edittale (500 euro) salvo casi gravi che giustifichino l’applicazione del massimo.
  3. Versare la sanzione e gli interessi con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911 (sanzioni per comunicazioni periodiche IVA) e indicando l’anno di riferimento. Per gli interessi si usa il codice tributo 1991.
  4. Conservare le ricevute dell’invio telematico e del pagamento; esse serviranno per dimostrare l’avvenuta regolarizzazione in caso di ulteriori richieste dell’ufficio.

Il ravvedimento interrompe la procedura e di norma evita l’irrogazione di ulteriori sanzioni; tuttavia, se l’Agenzia ritiene che l’errore nasconda un’evasione, potrà comunque proseguire con l’accertamento.

2.3.2 Osservazioni difensive

Se ritenete che l’anomalia comunicata sia infondata, potete inviare osservazioni difensive entro il termine indicato. Le osservazioni dovrebbero contenere:

  • una contestazione circostanziata dell’errore, spiegando ad esempio che il versamento IVA risulta regolarmente effettuato (allegando copia dell’F24), oppure che l’IVA a debito è stata compensata con un credito non ancora registrato nei sistemi dell’Agenzia;
  • la richiesta di annullamento dell’errore o di ricalcolo, con riferimento alle norme applicate (art. 21‑bis D.L. 78/2010 e art. 6‑bis Statuto del contribuente);
  • l’eventuale richiesta di audizione presso gli uffici dell’Agenzia per spiegare di persona la situazione;
  • l’elenco dei documenti allegati.

È consigliabile inviare le osservazioni tramite PEC o con il canale telematico indicato nella comunicazione, in modo da avere prova della trasmissione. In caso di errori legati a malfunzionamenti del portale, è opportuno allegare schermate o evidenze che attestino l’impossibilità di invio.

2.4 L’incontro o lo scambio telematico

Quando la comunicazione ha natura di invito al contraddittorio preventivo ex art. 6‑bis, l’Ufficio dovrà tenere un incontro (anche virtuale) o comunque avviare uno scambio di documenti e osservazioni con il contribuente, secondo le regole dell’art. 6‑bis:

  1. L’Ufficio invita formalmente il contribuente ad accedere al fascicolo e a visionare la documentazione su cui si basano le contestazioni;
  2. Il contribuente può richiedere copia degli atti entro il termine assegnato;
  3. È fissata una riunione (presenziale o in videoconferenza) in cui l’Ufficio espone le ragioni della pretesa fiscale e il contribuente replica presentando memorie e documenti;
  4. A seguito delle controdeduzioni, l’Ufficio può archiviare la contestazione, proporre un accertamento con adesione o emettere l’atto definitivo motivando sulle osservazioni non accolte .

Il contribuente può farsi assistere da un difensore e da un consulente contabile. È buona prassi redigere un verbale in cui siano riportate le posizioni di entrambe le parti.

2.5 Emissione dell’atto definitivo e impugnazione

Dopo aver valutato le osservazioni, l’Agenzia può:

  1. Archiviare la contestazione se ritiene che l’errore sia stato sanato o che non sussista evasione;
  2. Proporre un accertamento con adesione, indicando al contribuente la maggiore imposta e le sanzioni dovute; se il contribuente aderisce, beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3 e può pagare in forma rateizzata;
  3. Emettere un atto di contestazione delle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997) o un avviso di accertamento (art. 54 DPR 633/1972 per l’IVA) motivando in relazione alle osservazioni. L’atto deve essere notificato entro i termini di decadenza e deve indicare le modalità e i termini di impugnazione .

In caso di ricezione di un atto di contestazione o di un avviso di accertamento, il contribuente può:

  • pagare le somme richieste, beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/4 se versa entro 60 giorni (art. 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997);
  • presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica, contestando la legittimità dell’atto e chiedendone l’annullamento;
  • richiedere rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Vedremo nel dettaglio, nelle sezioni successive, come impostare la difesa in giudizio.

3. Difese e strategie legali

La difesa contro un invito al contraddittorio per LIPE errata si articola su più piani: prevenire le sanzioni tramite ravvedimento operoso, contestare le irregolarità non fondate, impugnare l’atto definitivo e, nei casi più complessi, attivare strumenti di ristrutturazione del debito. In questa sezione analizziamo le principali strategie.

3.1 Contestare l’errore e dimostrare la regolarità

La prima difesa consiste nel dimostrare che la liquidazione IVA è corretta e che l’errore deriva da disallineamenti nei sistemi dell’Agenzia. Frequentemente le anomalie riguardano:

  • F24 non abbinati: il pagamento è stato effettuato ma non è stato correttamente registrato (ad esempio, a causa di un errore nel codice tributo o nella causale). In questo caso bisogna allegare la quietanza bancaria e chiedere l’allineamento dei versamenti.
  • Crediti IVA non ancora trasferiti: il contribuente ha richiesto il rimborso del credito IVA o lo ha ceduto, ma la procedura non è stata conclusa; di conseguenza, l’IVA a credito non è risultata disponibile al momento della trasmissione della LIPE. Occorre spiegare la situazione e allegare la documentazione sulla richiesta di rimborso.
  • Errore nell’indicazione del segno: capita che l’IVA a credito venga erroneamente indicata come IVA a debito o viceversa; in tal caso è sufficiente dimostrare che l’errore non incide sull’imposta dovuta.
  • Duplicazione della comunicazione: l’invio di più comunicazioni per lo stesso trimestre può generare un’anomalia; occorre chiarire quale comunicazione sia valida e chiedere lo scarto delle precedenti.

In tutti questi casi è fondamentale documentare puntualmente la situazione e inviare le memorie difensive. Se l’Agenzia emette comunque l’atto di contestazione, tali elementi costituiranno la base della difesa in giudizio.

3.2 Nullità per mancato contraddittorio o per mancanza di motivazione

Come visto, l’art. 6‑bis dello Statuto e l’art. 5‑ter del D.Lgs. 218/1997 prevedono l’obbligo di un contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili. Se l’avviso di accertamento o l’atto di contestazione è stato emesso senza aver attivato correttamente il contraddittorio, l’atto è annullabile. Le difese possibili sono:

  1. Mancata instaurazione del contraddittorio: se l’invito non è stato inviato o non è stato concesso il termine di almeno 60 giorni, oppure se non è stato dato accesso agli atti. In giudizio si dovrà dimostrare quali eccezioni si sarebbero potute sollevare (principio di “prova di resistenza”) .
  2. Mancanza di motivazione dell’atto: l’avviso deve motivare specificamente sulle osservazioni del contribuente . Se la motivazione è generica o omette di considerare i chiarimenti forniti, l’atto è nullo per violazione degli artt. 6‑bis e 7 della L. 212/2000.
  3. Utilizzo improprio delle eccezioni: l’amministrazione non può estendere le categorie di atti esclusi dal contraddittorio oltre quelle stabilite dal decreto ministeriale . Se viene sostenuto che l’atto è “automatizzato” quando invece richiede attività istruttoria, la difesa potrà eccepire l’applicabilità del contraddittorio.
  4. Vizio di notifica dell’invito: ad esempio, invio a un indirizzo PEC errato o a un professionista non più incaricato; la notifica è nulla e l’atto successivo può essere annullato.

Nelle memorie e nel ricorso è importante citare la giurisprudenza di riferimento (Cass. 21271/2025, Cass. 10872/2025, etc.) e illustrare in concreto le ragioni che si sarebbero potute dedurre se il contraddittorio fosse stato instaurato.

3.3 Impugnazione dell’atto di contestazione o dell’avviso di accertamento

Se l’atto definitivo è stato notificato, la difesa deve essere articolata nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere:

  1. Generalità del ricorrente e dell’atto impugnato, con indicazione della data di notifica;
  2. Motivi di impugnazione, distinti in punti: ad esempio, nullità per mancato contraddittorio, errata applicazione dell’art. 21‑bis, infondatezza della pretesa perché l’IVA è stata regolarmente versata, calcolo sbagliato delle sanzioni;
  3. Prove documentali: copie delle LIPE trasmesse, F24, registri contabili, corrispondenza con l’Agenzia, verbali dell’incontro;
  4. Richiesta di sospensione dell’atto ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, se sussiste pericolo di danno grave e irreparabile;
  5. Nomina del difensore (obbligatoria se l’importo contestato supera 3 000 €) e conferimento di mandato.

Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto e depositato, con prova di notifica, entro 30 giorni dalla notifica. Dal 2023 tutte le impugnazioni vanno presentate telematicamente tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).

3.4 Accertamento con adesione e definizioni agevolate

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire l’accertamento evitando la lite, con riduzione delle sanzioni a 1/3 e possibilità di pagamento rateizzato. Nel caso delle LIPE, l’Agenzia può proporre un accertamento con adesione se ritiene che vi sia un’imposta dovuta oltre alla sanzione per la comunicazione errata. Per aderire occorre:

  1. Presentare istanza di adesione entro il termine per impugnare l’avviso;
  2. Partecipare all’incontro con l’Ufficio per concordare la base imponibile;
  3. Sottoscrivere l’atto di adesione e versare la prima rata o l’intero importo entro 20 giorni;
  4. Beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/3 e della sospensione dei termini di riscossione.

È importante valutare con un consulente se l’adesione sia conveniente, soprattutto se si ritiene che l’imposta contestata non sia dovuta.

3.5 Autotutela e annullamento d’ufficio

Oltre agli strumenti contenziosi, l’Agenzia delle Entrate dispone del potere di autotutela: può annullare d’ufficio gli atti illegittimi o infondati. La circolare del Ministero delle Finanze n. 27/E/2013 stabilisce che l’autotutela può essere esercitata su istanza del contribuente o su iniziativa dell’Ufficio quando si riscontrano errori manifesti (ad esempio, quando la LIPE è stata correttamente trasmessa ma i sistemi informatici non l’hanno acquisita). Presentare un’istanza di autotutela non sospende i termini per l’impugnazione, ma può essere un percorso rapido per eliminare l’errore.

3.6 Soluzioni per la gestione del debito tributario

Quando le sanzioni e le imposte dovute superano la capacità di pagamento del contribuente, è possibile ricorrere a strumenti di gestione della crisi:

3.6.1 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 consente alle persone fisiche sovraindebitate di accedere a procedure di composizione della crisi:

  • Il piano del consumatore permette di presentare al giudice un programma di pagamento dei debiti, con eventuale falcidia, che vincola i creditori tra cui l’Agenzia delle Entrate. Per essere ammesso occorre dimostrare la meritevolezza (assenza di colpa grave) e fornire garanzie sul pagamento delle rate.
  • L’accordo di ristrutturazione dei debiti è rivolto a imprenditori, professionisti e start‑up commerciali, e prevede un piano approvato dalla maggioranza dei creditori. Anche in questo caso è possibile prevedere la dilazione o la riduzione dell’imposta e delle sanzioni, purché l’Agenzia esprima parere favorevole.

L’avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione di tali procedure, curando la certificazione dei debiti e la proposta di ristrutturazione ai creditori.

3.6.2 Liquidazione controllata del sovraindebitato e ristrutturazione del debito d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina la liquidazione controllata e la composizione negoziata della crisi per gli imprenditori. L’avv. Monardo, quale esperto negoziatore, può assistere l’impresa nel percorso di composizione negoziata, proponendo agli enti fiscali il pagamento parziale dei debiti tributari e una ristrutturazione complessiva. In caso di esito negativo, la liquidazione controllata consente al debitore onesto ma sfortunato di ottenere l’esdebitazione residua.

3.7 Rateizzazione e sospensione della riscossione

In presenza di cartelle esattoriali derivanti da sanzioni LIPE, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione la rateizzazione del debito in un massimo di 72 rate (o fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà). La richiesta va presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive e comporta il pagamento di un interesse di rateizzazione. Inoltre, se si impugna l’atto, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi motivi.

4. Strumenti alternativi e opportunità di definizione agevolata

Oltre al ravvedimento e al contraddittorio, l’ordinamento prevede una serie di strumenti per regolarizzare le violazioni o definire i debiti in modo agevolato. Alcune di queste opportunità, spesso introdotte con norme di carattere straordinario, sono attive solo in determinati periodi; altre sono strutturali. Qui esaminiamo quelle rilevanti al 12 giugno 2026.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse definizioni agevolate delle pendenze fiscali (c.d. rottamazioni). È importante precisare che alla data odierna non è attiva la “rottamazione Quinquies”; l’ultima definizione in vigore è stata la rottamazione Quater introdotta dalla Legge 197/2022 e scaduta nel maggio 2023. Pertanto, non è possibile aderire a nuove rottamazioni, salvo future disposizioni legislative.

Tuttavia, resta sempre possibile:

  • Definizione agevolata delle sanzioni: alcuni decreti di attuazione della riforma fiscale potrebbero prevedere, per il periodo 2024‑2026, una riduzione delle sanzioni derivanti da controlli automatizzati, ma al momento non vi sono normative in vigore oltre al ravvedimento operoso.
  • Transazione fiscale: nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione), l’imprenditore può proporre all’Agenzia una transazione che preveda il pagamento parziale delle imposte e delle sanzioni, previa autorizzazione del tribunale.

4.2 Autotutela e istanze di rimborso

Abbiamo già accennato al potere di autotutela dell’Agenzia delle Entrate. Oltre all’annullamento, il contribuente può chiedere la restituzione delle sanzioni versate quando si accorge che la LIPE non era errata o che l’Ufficio ha già emesso un provvedimento di annullamento. In tal caso occorre presentare un’istanza di rimborso entro i termini di prescrizione (dieci anni per le sanzioni amministrative) allegando la documentazione.

4.3 Accordi di ristrutturazione del debito d’impresa

Gli accordi di ristrutturazione consentono alle imprese in difficoltà di ottenere una riduzione dei debiti fiscali previa approvazione del Fisco. L’Agenzia delle Entrate, su autorizzazione del MEF, può accettare un pagamento parziale purché non sia inferiore a quanto incasserebbe in caso di liquidazione giudiziale. L’avv. Monardo e il suo staff supportano le aziende nella predisposizione del piano e nel negoziato con l’amministrazione finanziaria.

4.4 Piani del consumatore e procedure per persone fisiche

Come già ricordato, la Legge 3/2012 offre agli imprenditori individuali e ai privati consumatori la possibilità di ristrutturare i debiti, comprese le posizioni tributarie. Le procedure sono attivate presso l’OCC competente e prevedono l’elaborazione di un piano sostenibile, con la possibilità di falcidia delle sanzioni e degli interessi. La partecipazione dell’Agenzia delle Entrate è obbligatoria e il piano, una volta omologato, impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive sui beni del debitore.

5. Errori comuni nella compilazione delle LIPE e consigli pratici

Per evitare di ricevere un invito al contraddittorio, è fondamentale prestare attenzione alla compilazione della LIPE. Di seguito un elenco degli errori più frequenti e alcuni consigli pratici.

5.1 Errori frequenti

  1. Errato riporto del credito IVA: il credito maturato nel trimestre precedente o nell’anno precedente viene riportato in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione IVA.
  2. Indicazione del segno sbagliato: l’IVA a credito viene indicata come IVA a debito e viceversa.
  3. Omissione di un F24: non viene riportato un versamento effettuato entro il trimestre.
  4. Duplice invio della comunicazione: vengono trasmesse due versioni della LIPE per lo stesso trimestre; se non viene indicato che la seconda sostituisce la prima, il sistema le considera entrambe.
  5. Codice tributo errato nel modello F24: il versamento dell’IVA viene registrato con un codice tributo sbagliato (ad esempio, codice 6031 anziché 6001), generando uno scostamento.
  6. Compensazione non indicata: viene utilizzato un credito per compensare l’IVA a debito, ma la compensazione non viene indicata in LIPE.
  7. Rettifiche non comunicate: in caso di nota di credito o di variazione in diminuzione, la rettifica viene registrata nei registri ma non riportata nella LIPE.

5.2 Consigli per una corretta compilazione

  • Utilizzare software aggiornati: molte anomalie derivano dall’utilizzo di programmi non aggiornati alle ultime istruzioni; conviene affidarsi a soluzioni certificate o ai professionisti.
  • Verificare ogni trimestre: predisporre un prospetto di riconciliazione tra registri, liquidazioni IVA e versamenti F24; in tal modo si individuano subito le discrepanze.
  • Conservare tutte le ricevute: archiviare le ricevute di invio delle LIPE e degli F24; in caso di contestazione saranno la prova della correttezza dell’adempimento.
  • Annotare le compensazioni: quando si utilizzano crediti d’imposta per compensare l’IVA, registrare la compensazione sia in contabilità sia nelle comunicazioni per evitare scostamenti.
  • Delegare a professionisti: se non si dispone di competenze contabili adeguate, è opportuno affidarsi a un commercialista che segua la predisposizione delle liquidazioni e delle comunicazioni.

6. Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme, i termini e le sanzioni riguardanti la LIPE e l’invito al contraddittorio.

6.1 Scadenze per l’invio delle LIPE

Trimestre di riferimentoTermine ordinarioEccezioni
1º trimestre (gennaio–marzo)31 maggio dell’anno in corsoIl termine può slittare al 30 giugno se vi sono proroghe generali legate a festività (verificare i provvedimenti annuali).
2º trimestre (aprile–giugno)30 settembreLa comunicazione può essere inviata insieme alla dichiarazione IVA annuale se questa è presentata in forma unificata per i trimestri aprile–giugno e luglio–settembre.
3º trimestre (luglio–settembre)30 novembreNessuna eccezione significativa.
4º trimestre (ottobre–dicembre)28 febbraio dell’anno successivo (con la dichiarazione IVA)È possibile inviare la comunicazione con la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio .

6.2 Schema delle sanzioni e riduzioni per errori nella LIPE

ViolazioneNormaSanzione baseRiduzioni possibili
Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodicheart. 11, co. 2‑ter, D.Lgs. 471/1997da 500 a 2 000 € per ciascun trimestre1/2 se la comunicazione corretta avviene entro 15 giorni ; riduzioni ulteriori tramite ravvedimento operoso (vedi tabella 1.2.1) ; 1/3 se si aderisce all’accertamento con adesione.
Ulteriori sanzioni per maggior IVA dovutaart. 6, co. 5, D.Lgs. 471/1997Sanzione del 90 % dell’IVA non versata o detratta indebitamenteRiduzione a 1/3 con ravvedimento operoso; a 1/3 con adesione; a 1/4 con acquiescenza.
Interessiart. 20, D.Lgs. 472/1997Interesse legale sulla somma dovuta dalla scadenza al versamentoIn caso di ravvedimento, gli interessi vanno calcolati al tasso legale pro rata temporis.

6.3 Tempi del contraddittorio preventivo e dell’accertamento

FaseRiferimento normativoDurata/termineNote
Invio dello schema di atto al contribuenteart. 6‑bis, co. 3, L. 212/200060 giorni per presentare osservazioniIl termine decorre dalla comunicazione; se mancano meno di 120 giorni al termine di decadenza dell’atto, quest’ultimo è posticipato .
Durata del contraddittorioart. 6‑bis, co. 3–4L’Ufficio non può emettere l’atto prima della scadenza del termine; deve motivare sulle osservazioni del contribuente
Notifica dell’atto di contestazioneart. 16, D.Lgs. 472/1997Deve avvenire entro il termine di decadenza del potere sanzionatorio (5 anni per le sanzioni amministrative)Contiene l’invito a pagare o a presentare deduzioni; riduzione a 1/4 della sanzione se si paga entro 60 giorni .
Impugnazioneart. 16 e art. 21 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notificaLa proposizione del ricorso sospende l’esecutività dell’atto se il giudice concede la sospensione.

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a una serie di domande pratiche che i contribuenti pongono più spesso quando ricevono un invito al contraddittorio per LIPE errata.

  1. Cos’è la LIPE e chi è obbligato a inviarla?
    La LIPE è la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA che tutti i soggetti passivi IVA devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre . Sono esonerati solo i contribuenti per i quali non è dovuta la dichiarazione IVA (ad esempio, produttori agricoli in regime speciale) o coloro che versano l’IVA in un’unica soluzione annuale.
  2. Cosa succede se non invio la LIPE o se è errata?
    Si applica una sanzione da 500 a 2 000 euro per ciascuna comunicazione omessa o infedele . La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro quindici giorni. Inoltre, se dall’errore deriva un minor versamento IVA, possono essere irrogate ulteriori sanzioni per infedele dichiarazione.
  3. L’invito al contraddittorio è impugnabile?
    L’invito al contraddittorio non è un atto impositivo ma un atto procedimentale; pertanto non può essere impugnato autonomamente. Solo l’atto definitivo (avviso di accertamento o atto di contestazione) è impugnabile. Tuttavia, è importante rispondere all’invito per evitare la successiva emissione dell’atto e per far valere le proprie ragioni.
  4. Che differenza c’è tra comunicazione di anomalia e invito al contraddittorio?
    La comunicazione di anomalia è inviata per segnalare al contribuente errori nella LIPE o nella dichiarazione IVA e consente il ravvedimento; l’invito al contraddittorio è lo schema di atto previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto e precede un avviso di accertamento. Nel secondo caso il contribuente ha 60 giorni per presentare le osservazioni .
  5. Se ricevo una comunicazione di anomalia posso ignorarla?
    No. Anche se la comunicazione non è impugnabile, ignorarla può condurre all’iscrizione della sanzione massima e all’emissione di un avviso di accertamento. Se ritenete che l’anomalia sia infondata, inviate osservazioni e documenti per spiegare la vostra posizione.
  6. Quanto tempo ho per rispondere all’invito?
    Per le comunicazioni di anomalia il termine può essere di 15 o 30 giorni; per gli inviti al contraddittorio ex art. 6‑bis il termine non può essere inferiore a 60 giorni . Alcuni uffici concedono termini più lunghi in considerazione della complessità.
  7. Posso correggere la LIPE presentando una dichiarazione IVA integrativa?
    Sì. Se il termine per l’invio della LIPE è scaduto, potete correggere l’errore nel quadro VH della dichiarazione annuale IVA . In questo caso occorre versare la sanzione ridotta e allegare la documentazione che dimostra l’errore materiale.
  8. Come si calcola la sanzione con il ravvedimento operoso?
    La sanzione base (500 euro) deve essere moltiplicata per il coefficiente di riduzione previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997; ad esempio, 1/10 se si regolarizza entro 30 giorni , 1/8 entro la dichiarazione annuale, 1/9 entro 90 giorni, ecc. Gli interessi legali vanno calcolati sul tributo non versato o sulla sanzione dovuta.
  9. Cosa devo allegare alle osservazioni difensive?
    È consigliabile allegare la copia della LIPE trasmessa, i modelli F24 dei versamenti, estratti contabili, registri IVA, documenti attestanti eventuali note di credito o richieste di rimborso e ogni altro documento utile a provare la correttezza della posizione. Le osservazioni devono essere firmate digitalmente se inviate via PEC.
  10. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
    Dal 30 aprile 2024 il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili (avvisi di accertamento, atti di contestazione, atti di recupero), salvo le eccezioni per gli atti automatizzati e di controllo formale . Prima di tale data, l’obbligo era previsto solo nei casi disciplinati da norme specifiche (art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997, art. 37‑bis del DPR 600/1973, ecc.).
  11. Se l’Agenzia non motiva l’atto sulle mie osservazioni, cosa posso fare?
    Potete impugnare l’atto eccependo la nullità per difetto di motivazione. La cassazione ha ribadito che la motivazione deve essere specifica in relazione alle controdeduzioni del contribuente ; in caso contrario, l’atto è nullo.
  12. Posso rateizzare la sanzione per la LIPE?
    Se l’Agenzia delle Entrate emette un atto di contestazione e il contribuente non paga immediatamente, l’importo viene iscritto a ruolo e inviato all’Agenzia delle Entrate Riscossione. È possibile chiedere la rateizzazione del ruolo fino a 72 rate (o 120 in caso di gravi difficoltà). In alcuni casi, se si aderisce all’accertamento con adesione, è possibile pagare le somme ratealmente già in fase amministrativa.
  13. Come funziona l’autotutela?
    Il contribuente può presentare un’istanza di annullamento in autotutela quando ritiene che l’atto sia manifestamente illegittimo (ad esempio, l’errore imputato non esiste o la LIPE è stata correttamente trasmessa). L’Ufficio, se convinto della fondatezza, può annullare in tutto o in parte l’atto. L’istanza non sospende i termini per l’impugnazione, quindi conviene presentare anche il ricorso.
  14. Se non rispondo alla comunicazione, quale rischio corro?
    L’omessa risposta può indurre l’Ufficio a ritenere l’anomalia fondata e a irrogare la sanzione massima. Inoltre, in sede contenziosa potreste avere maggiori difficoltà a dimostrare la vostra posizione, poiché non avrete fornito in tempi utili la documentazione.
  15. È vero che i dati della LIPE possono essere corretti nella dichiarazione annuale?
    Sì. La circolare n. 13/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non si riesce ad inviare una LIPE correttiva, è possibile rettificare i dati nel quadro VH della dichiarazione IVA . Ciò non esonera dal pagamento della sanzione ma consente di evitare sanzioni aggiuntive per infedele dichiarazione.
  16. Le sanzioni per LIPE saranno cambiate dal D.Lgs. 173/2024?
    Il D.Lgs. 173/2024 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e riorganizzerà le sanzioni tributarie amministrative e penali. Al momento non sono previsti incrementi delle sanzioni per l’omessa o infedele LIPE, che dovrebbero rimanere nell’intervallo tra 500 e 2 000 euro . Per avere certezza sarà necessario attendere le circolari esplicative.
  17. Se il commercialista commette l’errore, posso evitare la sanzione?
    La responsabilità per la comunicazione delle LIPE è del contribuente. Tuttavia, se l’errore è imputabile esclusivamente al professionista e il contribuente dimostra di essersi diligentemente affidato a un esperto, può proporre un’azione risarcitoria nei confronti del commercialista e chiedere la riduzione delle sanzioni per buona fede. La giurisprudenza, tuttavia, applica la riduzione solo in casi di assenza di colpa grave.
  18. È possibile compensare la sanzione con crediti tributari?
    Le sanzioni amministrative non possono essere compensate con crediti d’imposta. Occorre versare le somme dovute e, solo successivamente, è possibile chiedere il rimborso in caso di annullamento dell’atto.
  19. Posso presentare le osservazioni senza l’assistenza di un avvocato?
    Sì, le osservazioni possono essere inviate direttamente dal contribuente o dal commercialista. Tuttavia, se l’importo contestato è significativo o se si profilano questioni giuridiche complesse (ad esempio, la nullità per mancato contraddittorio), è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in materia tributaria, come l’avv. Monardo.
  20. Il contraddittorio si applica anche alle comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli automatici?
    No. Le comunicazioni emesse ai sensi degli artt. 36‑bis DPR 600/1973 e 54‑bis DPR 633/1972 rientrano tra gli atti automatizzati esclusi dal contraddittorio obbligatorio . Tuttavia, per gli avvisi di accertamento fondati su LIPE errate, il contraddittorio deve essere comunque garantito.

8. Simulazioni pratiche

Per rendere più concreto quanto illustrato, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali. I nomi e i dati sono di fantasia ma riflettono situazioni verosimili.

8.1 Simulazione 1 – Errore materiale sanato con ravvedimento

Scenario: La società Alfa S.r.l. invia la LIPE del secondo trimestre 2025 indicando erroneamente un debito IVA di 3 000 € anziché l’esatto importo di 1 000 €. In realtà la società aveva un credito residuo dal primo trimestre e aveva versato correttamente l’imposta con F24. L’Agenzia rileva l’anomalia e invia una comunicazione il 15 ottobre 2025.

Azioni:

  1. Alfa S.r.l. verifica i registri e si accorge dell’errore di digitazione.
  2. Il 20 ottobre presenta una LIPE sostitutiva con i dati corretti.
  3. Calcola la sanzione minima per omessa o errata comunicazione (500 €) e la riduce a 1/9 (ravvedimento entro 90 giorni), versando 55,56 € .
  4. Invia la quietanza F24 e la ricevuta di presentazione all’Agenzia.
  5. L’Agenzia archivia la pratica e non emette alcun avviso.

Risultato: la società ha sanato l’errore con una sanzione minima, evitando il rischio di un accertamento.

8.2 Simulazione 2 – Contestazione infondata e annullamento dell’atto

Scenario: Il professionista Mario Bianchi riceve, il 10 dicembre 2025, un invito al contraddittorio per presunta omissione della LIPE del terzo trimestre 2025. Bianchi controlla e scopre di aver inviato regolarmente la comunicazione il 28 novembre; la ricevuta telematica attesta la corretta acquisizione da parte dell’Agenzia.

Azioni:

  1. Bianchi, assistito dall’avv. Monardo, risponde entro 60 giorni allegando copia della ricevuta di invio, i registri IVA e il modello F24 di versamento.
  2. Richiede l’archiviazione dell’anomalia e l’annullamento dell’invito.
  3. L’Ufficio, dopo aver verificato la documentazione, riconosce l’errore e comunica l’archiviazione.

Risultato: il contribuente evita sia la sanzione sia l’accertamento, dimostrando che l’omissione era solo apparente.

8.3 Simulazione 3 – Mancato contraddittorio e vittoria in giudizio

Scenario: L’impresa Beta S.p.A. riceve, il 10 gennaio 2024 (prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis), un avviso di accertamento IVA per l’anno 2018 senza aver ricevuto alcun invito a comparire ex art. 5‑ter. L’impresa ritiene che l’atto sia illegittimo.

Azioni:

  1. Beta S.p.A., assistita dallo studio legale, presenta ricorso alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) eccependo la nullità dell’atto per mancato contraddittorio.
  2. Dimostra che avrebbe potuto fornire chiarimenti e documenti per ridurre la pretesa.
  3. La Corte, sulla base della giurisprudenza Cass. 21271/2025, riconosce che l’obbligo di contraddittorio sussisteva per l’IVA (tributo armonizzato) e che la mancata instaurazione determina la nullità dell’accertamento .
  4. L’avviso viene annullato e l’Ufficio è condannato a rimborsare le spese processuali.

Risultato: grazie alla difesa tempestiva, Beta S.p.A. ottiene l’annullamento dell’avviso e non versa le somme richieste.

8.4 Simulazione 4 – Ricorso contro l’atto di contestazione e rateizzazione

Scenario: La ditta individuale Gamma di Lucia Rossi, operante nel settore della ristorazione, riceve il 5 aprile 2026 un atto di contestazione per LIPE errata relativo al 2024. L’atto indica una sanzione di 2 000 € e contesta un maggior debito IVA di 8 000 €. Lucia Rossi ritiene che parte della pretesa sia infondata ma non dispone di liquidità immediata per pagare.

Azioni:

  1. Lucia Rossi, assistita dallo studio, presenta ricorso entro 60 giorni contestando sia la sanzione per mancato contraddittorio (in quanto non aveva ricevuto lo schema di atto) sia la maggior IVA.
  2. Chiede la sospensione dell’atto e, in subordine, la rateizzazione del pagamento.
  3. Nel frattempo, propone l’adesione per la parte di imposta effettivamente dovuta, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/3.
  4. La Corte concede la sospensione in attesa del giudizio; successivamente, accoglie parzialmente il ricorso riducendo la sanzione a 500 € e riconoscendo la rateizzazione della somma residua in 72 rate.

Risultato: la contribuente evita l’esborso immediato, ottiene una riduzione e dilazione del debito e risolve la vertenza in modo sostenibile.

9. Conclusione

L’invito al contraddittorio per una LIPE errata è spesso percepito con timore da imprese e professionisti, ma può diventare un’occasione per dimostrare la propria correttezza e regolarizzare spontaneamente eventuali errori. Conoscere la normativa (art. 21‑bis D.L. 78/2010, art. 11 D.Lgs. 471/1997, art. 13 e 16 D.Lgs. 472/1997, art. 6‑bis L. 212/2000, art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997) e le pronunce giurisprudenziali consente di affrontare in maniera consapevole ogni fase della procedura.

In sintesi:

  • Agire tempestivamente è fondamentale: appena ricevete la comunicazione, analizzate i dati, raccogliete i documenti e decidete se ravvedervi o contestare l’errore. Il ravvedimento operoso offre riduzioni significative delle sanzioni .
  • Il contraddittorio è un diritto: esigete che l’amministrazione vi conceda il tempo di consultare gli atti e di presentare le vostre difese. In caso contrario l’atto può essere annullato .
  • La motivazione dell’atto deve essere specifica: l’Agenzia deve rispondere alle vostre osservazioni, altrimenti l’atto è nullo .
  • Sfruttate tutte le opzioni di definizione: ravvedimento, adesione, autotutela, rateizzazione, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione; la scelta corretta dipende dalla situazione patrimoniale e dall’importo.

Lo Studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo è a disposizione per accompagnarvi in ogni fase: dalla verifica della legittimità dell’invito e delle contestazioni, alla predisposizione delle osservazioni difensive, alla gestione dei ricorsi, delle trattative con l’Agenzia e dei piani di ristrutturazione.

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