Invito Al Contraddittorio Per Redditi Da Piattaforme Digitali: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Negli ultimi anni il fenomeno dell’e‑commerce e dell’economia delle piattaforme digitali è esploso. Migliaia di persone vendono oggetti, offrono servizi o mettono in locazione beni tramite marketplace come eBay, Airbnb, Amazon, Vinted, Etsy o altre piattaforme che mettono in contatto domanda e offerta.

Questo nuovo modo di fare impresa o di integrare il reddito ha però attratto l’attenzione del fisco. Le amministrazioni finanziarie, grazie alla direttiva europea DAC7 recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32/2023, ricevono in maniera automatizzata i dati trasmessi dalle piattaforme sulle operazioni dei venditori e, se rilevano incoerenze rispetto a quanto dichiarato, avviano controlli e accertamenti. Chi non è organizzato come impresa ma svolge un’attività continuativa potrebbe essere riqualificato come imprenditore e subire la tassazione sui redditi di impresa, come ha chiarito la Corte di cassazione nella sentenza n. 7552/2025: la vendita abituale e continuativa di beni on‑line configura attività d’impresa anche senza partita IVA . È quindi sempre più frequente ricevere un invito al contraddittorio in materia di redditi da piattaforme digitali.

Questo articolo offre una guida completa e aggiornata al 11 giugno 2026 su come comportarsi in presenza di un invito al contraddittorio per redditi derivanti da piattaforme digitali.

Analizza le norme vigenti, spiega passo per passo la procedura, suggerisce le strategie difensive e indica gli strumenti alternativi per regolarizzare la propria posizione. Il testo si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Statuto del contribuente, D.Lgs., decreti-legge, circolari dell’Agenzia delle entrate, sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale) e adotta un linguaggio giuridico divulgativo, con tabelle e schemi riepilogativi. Il punto di vista è quello del contribuente/debitore, orientato alla difesa e alla ricerca di soluzioni concrete.

Perché è importante affrontare subito l’invito al contraddittorio

Ricevere un invito al contraddittorio non è un evento banale. Si tratta dell’ultima occasione per esporre le proprie ragioni prima che l’amministrazione emetta un atto impositivo. Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo limitate eccezioni: l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e concedere almeno sessanta giorni per le osservazioni, e il provvedimento definitivo deve motivare espressamente sulle deduzioni del contribuente. La violazione di questo obbligo comporta la nullità dell’atto e il contribuente può farla valere, ma non deve sottovalutare l’importanza di rispondere: è comunque necessaria la cosiddetta prova di resistenza, ossia dimostrare che l’assenza di contraddittorio ha impedito di far valere argomenti che avrebbero potuto incidere sull’esito . Ignorare l’invito espone al rischio di vedersi confermare integralmente la pretesa fiscale.

Le principali soluzioni legali che tratteremo

Nelle pagine che seguono illustreremo in dettaglio:

  • Il quadro normativo: lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) con i principi di collaborazione e buona fede dell’art. 10 , le innovazioni dell’art. 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023, l’invito obbligatorio dell’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 , le disposizioni del D.Lgs. 32/2023 sull’obbligo di comunicazione dei redditi da piattaforme digitali (DAC7) , le regole per la raccolta e la trasmissione dei dati e le sanzioni per piattaforme e utenti.
  • La procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’invito, come si calcolano i termini (60 giorni), quali sono i diritti del contribuente (accesso agli atti, richiesta di proroghe, possibilità di presentare memorie difensive), quali eccezioni consentono all’amministrazione di emettere l’atto senza contraddittorio.
  • Difese e strategie legali: come contestare la riqualificazione dei redditi come “reddito d’impresa” (anche alla luce della sentenza Cass. 7552/2025 ), come dimostrare il carattere occasionale delle vendite, come eccepire vizi procedurali (mancanza di contraddittorio, carente motivazione), come proporre ricorso e chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  • Strumenti alternativi: dalle definizioni agevolate (rottamazioni e saldo e stralcio tuttora in vigore) ai piani di rientro e agli accordi di ristrutturazione previsti dalla legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, passando per il concordato preventivo biennale introdotto con la riforma fiscale e altre misure di compliance. Non tratteremo la rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 perché, alla data dell’11 giugno 2026, il termine per aderirvi (30 aprile 2026) è scaduto e non è più possibile presentare domanda .
  • Errori da evitare e consigli pratici: quali sono gli sbagli più frequenti (ignorare l’invito, inviare documentazione incompleta, non farsi assistere da un professionista) e come evitarli.
  • Tabelle riepilogative: con sintesi di norme, termini, sanzioni e strumenti difensivi per una consultazione rapida.
  • Domande frequenti (FAQ): risposte chiare a 20 quesiti comuni su accertamenti da piattaforme digitali, contraddittorio e difesa.
  • Simulazioni pratiche e numeriche: esempi concreti di contribuenti che vendono su piattaforme, con calcolo delle imposte dovute, delle sanzioni e delle possibili definizioni.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo studio multidisciplinare

Questo articolo è redatto con l’esperienza e l’autorevolezza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, attivi su tutto il territorio nazionale. Lo studio assiste contribuenti e imprese nell’analisi degli atti fiscali, nella redazione di ricorsi, nelle trattative con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle entrate‑riscossione, nei piani di rientro e nelle procedure concorsuali. Ogni caso viene affrontato con un approccio personalizzato e pragmatico, mirato a bloccare azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) e a trovare la soluzione migliore (giudiziale o stragiudiziale).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme e le pronunce giurisprudenziali che regolano l’invito al contraddittorio e, più in generale, il rapporto tra fisco e contribuenti nell’ambito dei redditi derivanti da piattaforme digitali.

1.1 Il principio di collaborazione e buona fede (art. 10 Statuto del contribuente)

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212) costituisce la “Carta dei diritti” nel diritto tributario italiano. L’art. 10, rubricato “Conoscenza degli atti e delle decisioni”, afferma che i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati a rapporti di collaborazione e buona fede . Ne derivano varie garanzie:

  • Abolizione delle sanzioni in presenza di incertezza normativa: quando il contribuente agisce in base a indicazioni dell’amministrazione successivamente modificate, ovvero per fatti dovuti a errori o ritardi dell’amministrazione, non sono dovuti interessi moratori né sanzioni .
  • Tutela della buona fede: non possono essere comminate sanzioni quando la violazione deriva da obiettiva incertezza sull’ambito o sulla portata delle norme tributarie o quando si tratta di violazioni formali senza debito d’imposta .

Tale principio costituisce la base su cui si innesta il diritto al contraddittorio: il contribuente deve essere messo in condizione di difendersi prima che l’amministrazione assuma un provvedimento che incide sui suoi diritti.

1.2 L’estensione generalizzata del contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000)

La riforma fiscale del 2023 ha introdotto, con il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente. La norma prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giustizia tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, pena l’annullabilità dell’atto. I punti chiave sono:

  • L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni o documenti. Questo termine può essere prorogato dall’ufficio, ove necessario, di ulteriori 30 giorni .
  • Il provvedimento definitivo non può essere adottato prima della scadenza dei 60 giorni (o del termine prorogato) e deve contenere la motivazione rafforzata: l’amministrazione deve indicare le osservazioni del contribuente e i motivi del loro eventuale mancato accoglimento.
  • L’inosservanza del contraddittorio comporta la annullabilità dell’atto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (Cass. SS.UU. 21271/2025) la nullità è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente della prova di resistenza, cioè dell’esistenza di argomentazioni che, se esaminate, avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento .
  • Eccezioni: sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio gli atti automatizzati e quelli derivanti da controlli formali (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis DPR 633/1972), nonché i casi di particolare urgenza motivata o fondato pericolo per la riscossione.
  • Se la scadenza del termine dilatorio cade dopo il termine di decadenza del potere di accertamento, questo viene automaticamente prorogato di 120 giorni.

Questa norma ha determinato un cambiamento epocale: prima del 2023, l’obbligo di contraddittorio era circoscritto a specifiche ipotesi (ad esempio accertamenti “a tavolino” su tributi armonizzati). Ora il contraddittorio è regola generale, salvo eccezioni tassative. L’amministrazione non può emettere l’atto impositivo in fretta per evitare la decadenza: la scadenza del termine di accertamento non costituisce motivo di urgenza . Inoltre, un atto sottoscritto dal funzionario prima dei 60 giorni, anche se notificato successivamente, è illegittimo .

Tabella 1 – Principali disposizioni dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente

DisposizioneContenutoFonte
Obbligatorietà del contraddittorioTutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, pena annullabilitàArt. 6‑bis, comma 1 L. 212/2000
TerminiNotifica dello schema di atto e concessione di almeno 60 giorni per osservazioni; prorogabile di 30 giorniArt. 6‑bis, comma 3
Motivazione rafforzataL’atto definitivo deve motivare su ogni osservazione non accoltaArt. 6‑bis, comma 3
Proroga dei termini di accertamentoSe la scadenza del termine dilatorio supera il termine di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorniArt. 6‑bis, comma 5
EccezioniAtti automatizzati e controlli formali (36‑bis/36‑ter), atti di recupero somme indebitamente percepite, atti necessari per tutelare efficacemente il credito erarialeArt. 6‑bis, commi 6–7

1.3 L’invito obbligatorio a comparire (art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997 e art. 6 D.Lgs. 218/1997)

Prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, il legislatore aveva già previsto un invito obbligatorio a comparire per alcune categorie di tributi con l’art. 5‑ter del D.Lgs. n. 218/1997 (introdotto dal D.L. 34/2019 e dalla legge di conversione n. 58/2019). La norma prevede che, prima di emettere un avviso di accertamento, l’ufficio deve notificare un invito a comparire al contribuente per avviare il procedimento di definizione con adesione, assegnando un termine per la presentazione di controdeduzioni . Le caratteristiche principali sono:

  • Invito a comparire: notifica dell’ufficio che avvia il contraddittorio; l’atto di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine assegnato .
  • Prova di resistenza: la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’accertamento solo se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere .
  • Eccezioni: nelle ipotesi di particolare urgenza motivata o fondato pericolo per la riscossione l’ufficio può procedere direttamente all’avviso di accertamento .
  • Termini di decadenza: se tra la data della comparizione e quella di decadenza del potere di notifica dell’atto intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni .

L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 consente al contribuente di presentare un’istanza di accertamento con adesione anche dopo la notifica dell’avviso, sospendendo i termini di impugnazione per 90 giorni . Con l’introduzione dell’art. 6‑bis la convivenza di due discipline (invito obbligatorio e contraddittorio generalizzato) appare irrazionale; molti autori ritengono che l’art. 5‑ter sarà abrogato o resterà in vita solo per casi residuali.

1.4 DAC7 e obblighi delle piattaforme digitali (D.Lgs. 32/2023)

La crescita delle piattaforme ha reso necessario disciplinare lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri per contrastare l’evasione nel settore dell’economia digitale. La direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC7) obbliga gli operatori di piattaforme digitali a raccogliere, verificare e comunicare alle autorità fiscali informazioni sui venditori attivi. L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 1 marzo 2023 n. 32. Le principali disposizioni sono:

  • Ambito soggettivo: i gestori di piattaforme residenti o stabiliti in Italia o in altro Stato membro devono comunicare annualmente i dati dei venditori che effettuano vendite di beni, prestazioni di servizi, locazioni di beni immobili o noleggio di mezzi di trasporto tramite la piattaforma. Sono escluse le piattaforme che si limitano a gestire pagamenti, cataloghi o pubblicità e i soggetti pubblici o società quotate.
  • Soggetti esonerati: non devono essere segnalati i venditori che hanno effettuato meno di 30 operazioni e percepito proventi complessivi inferiori a 2 000 euro nell’anno , nonché coloro che vendono occasionalmente beni di modico valore (esclusione definita dalla normativa).
  • Dati da trasmettere: identificativi del venditore (nome, indirizzo, codice fiscale o VAT), numero di conto finanziario o IBAN, Stato di residenza, compensi ricevuti nel periodo (totale annuo e ripartizione trimestrale), eventuali trattenute e commissioni . Le informazioni devono essere inviate con un file XML secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle entrate.
  • Scadenze: la comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; per il primo anno di applicazione (2025) il termine è stato prorogato al 2 febbraio 2026 perché il 31 gennaio è festivo. Le piattaforme devono inoltre conservare la documentazione per cinque anni.
  • Sanzioni: l’omessa o incompleta comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 2 000 a 21 000 euro, aumentata del 50% in caso di recidiva; la mancata registrazione dell’operatore presso l’Agenzia delle entrate comporta una sanzione di 10 000 euro. Gli operatori possono sospendere o chiudere l’account dei venditori che non forniscono le informazioni richieste.
  • Cooperazione internazionale: i dati sono scambiati tra le amministrazioni fiscali europee. Anche l’amministrazione italiana riceve informazioni sui venditori italiani attivi su piattaforme estere e viceversa, consentendo controlli incrociati.

Per i contribuenti italiani, questi obblighi si traducono in una maggiore probabilità di essere individuati in caso di ricavi non dichiarati. Chi non si è dotato di partita IVA pur svolgendo attività abituale rischia la riqualificazione del reddito come “reddito d’impresa” e l’applicazione delle relative imposte (Irpef o Ires, addizionali, Iva e contributi previdenziali). La Cassazione ha stabilito che l’abitualità e la continuità delle vendite on‑line sono sufficienti per configurare un’attività d’impresa, indipendentemente dalla presenza di un’organizzazione . La piattaforma, comunicando i dati all’Agenzia, può quindi essere l’elemento scatenante dell’accertamento.

Tabella 2 – Obblighi principali previsti da DAC7/D.Lgs. 32/2023

VoceContenutoFonte
Operatori soggettiPiattaforme residenti o stabilite nell’UE che facilitano vendite di beni, servizi, locazioni di immobili e noleggi di veicoliD.Lgs. 32/2023
Soggetti esclusiOperatori che gestiscono solo pagamenti o pubblicità; venditori con meno di 30 operazioni e ricavi < 2 000 €D.Lgs. 32/2023
Dati da trasmettereIdentità del venditore, codice fiscale/VAT, IBAN, Stato di residenza, ricavi annui e trimestrali, commissioniD.Lgs. 32/2023
ScadenzaEntro il 31 gennaio (proroga al 2 febbraio 2026 per il primo invio)D.Lgs. 32/2023
SanzioniDa 2 000 a 21 000 € per omissioni o errori; 10 000 € per mancata registrazione; +50% per recidivaD.Lgs. 32/2023
EsoneroComunicazione di assenza dati se non si superano le soglieProvv. AdE 406671/2023

1.5 La giurisprudenza più recente

1.5.1 Cassazione 7552/2025: vendite abituali su piattaforme = reddito d’impresa

La sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025 della Corte di cassazione (sezione tributaria) ha stabilito un principio di grande impatto per chi vende on‑line. La Corte ha affermato che la vendita abituale e continuativa di beni on‑line, anche in assenza di partita IVA, configura un’attività d’impresa . Nel caso trattato, un contribuente aveva effettuato numerose vendite su eBay per diversi anni senza partita IVA. L’Agenzia delle entrate, sulla base di movimenti bancari e dei dati forniti dalla piattaforma, aveva contestato la produzione di redditi d’impresa. Il contribuente sosteneva che le vendite fossero occasionali e prive di un’organizzazione d’impresa; la Corte ha respinto questa tesi, sottolineando che:

  • ai fini tributari, per qualificare un’attività come impresa non è necessario il requisito organizzativo richiesto dal codice civile (art. 2082 c.c.), ma basta la professione abituale delle attività di cui all’art. 2195 c.c., come previsto dall’art. 55 del TUIR ;
  • l’abitualità e la continuità delle vendite on‑line possono essere desunte dal numero di transazioni, dalla durata nel tempo, dalla periodicità e dall’ammontare complessivo degli incassi ;
  • il contribuente deve emettere autofattura per gli acquisti senza fattura, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997; la mancata autofatturazione comporta una sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro .

Questa sentenza funge da monito: chi effettua vendite frequenti su piattaforme deve aprire la partita IVA e dichiarare i ricavi come reddito d’impresa. In mancanza, l’Agenzia può procedere con accertamenti, e il contraddittorio serve a contestare l’eventuale qualifica d’impresa o a proporre una definizione.

1.5.2 Cassazione SS.UU. 21271/2025: prova di resistenza e contraddittorio preventivo

Con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il tema della nullità dell’atto per omessa attivazione del contraddittorio. La Corte ha richiamato i principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU, art. 41 Carta dei diritti fondamentali) e ha precisato che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, non esisteva un diritto generalizzato al contraddittorio, salvo nei casi espressamente previsti e per i tributi armonizzati . La violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta la nullità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra, con elementi concreti, che l’assenza del contraddittorio gli ha impedito di far valere argomenti idonei a modificare l’esito del procedimento, cioè la prova di resistenza . Tale prova non può consistere in contestazioni generiche o in una semplice dimostrazione dell’infondatezza nel merito.

Questa pronuncia rafforza l’importanza di partecipare al contraddittorio: per annullare un accertamento emesso senza contraddittorio occorre dimostrare quali argomentazioni sarebbero state addotte e come avrebbero potuto influire sulla decisione.

1.5.3 Altre pronunce e orientamenti

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che:

  • L’atto impositivo sottoscritto prima dei 60 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto è illegittimo, anche se viene notificato dopo: la norma tende a garantire al contribuente il tempo necessario per far valere le proprie ragioni .
  • La scadenza del termine di decadenza non giustifica l’urgenza per saltare il contraddittorio .
  • Nei controlli automatizzati e formali (36‑bis/36‑ter DPR 600/1973; 54‑bis DPR 633/1972) il contraddittorio non è obbligatorio, ma l’amministrazione deve comunque motivare gli esiti del controllo.
  • Nelle verifiche a tavolino su tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio deriva dal diritto UE; tuttavia la nullità è subordinata alla prova di resistenza .
  • La Corte costituzionale ha sottolineato che il contraddittorio endoprocedimentale è espressione del principio di “giusto procedimento” e rientra nei livelli essenziali delle prestazioni (sentenza n. 71/2015) .

Questi orientamenti devono essere tenuti presenti quando si impugnano gli avvisi di accertamento derivanti da piattaforme digitali.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio

Chi opera su piattaforme digitali e riceve un invito al contraddittorio deve seguire con attenzione la procedura per tutelare i propri diritti e prevenire l’adozione di provvedimenti sfavorevoli. In questa sezione forniamo un cronoprogramma dettagliato dalla notifica dell’invito alla conclusione del contraddittorio e alle eventuali fasi successive.

2.1 Notifica dell’invito e apertura del fascicolo

L’invito al contraddittorio può arrivare a mezzo PEC, raccomandata o notificato a mani. Nel caso dei redditi da piattaforme digitali, l’avviso solitamente riporta:

  • i dati identificativi dell’ufficio e del funzionario che segue la pratica;
  • la motivazione per cui si ritiene che il contribuente abbia omesso o infedelmente dichiarato i redditi derivanti da vendite on‑line o servizi offerti tramite piattaforme;
  • l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si basa l’ufficio (informazioni trasmesse dalla piattaforma, accertamenti bancari, incroci con dichiarazioni presentate);
  • la comunicazione dello schema di atto (in bozza) che si intende emettere e l’indicazione che è possibile presentare osservazioni entro 60 giorni;
  • l’indicazione della possibilità di chiedere accesso agli atti per esaminare il fascicolo amministrativo, nonché di richiedere una proroga del termine (fino a 30 giorni) in caso di necessità .

Appena ricevuto l’invito occorre:

  1. Verificare la data di notifica per calcolare correttamente la scadenza dei 60 giorni. Ad esempio, se la notifica avviene il 15 giugno 2026, il termine scade il 14 agosto 2026. Se il 14 agosto cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo utile.
  2. Aprire o aggiornare il fascicolo contenente tutti i documenti relativi all’attività svolta sulla piattaforma: contratti con la piattaforma, estratti conto bancari e PayPal, riepiloghi delle transazioni (che normalmente la piattaforma consente di scaricare), eventuali fatture e ricevute emesse o ricevute, dichiarazioni fiscali degli anni interessati.
  3. Contattare un professionista (avvocato o commercialista specializzato) per esaminare l’invito, valutare la fondatezza delle contestazioni e predisporre la strategia difensiva. La consulenza tempestiva è fondamentale: la scadenza dei 60 giorni passa rapidamente e la risposta richiede preparazione tecnica.

2.2 Accesso agli atti e richiesta di documentazione

Il contribuente ha diritto a conoscere gli atti e i documenti sui quali si fonda la pretesa. Ai sensi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e delle norme tributarie, è possibile presentare una istanza di accesso agli atti per ottenere copia di:

  • i report trasmessi dalla piattaforma digitale all’Agenzia delle entrate;
  • gli esiti di eventuali indagini finanziarie (estratti conto bancari acquisiti dall’amministrazione);
  • note interne, verbali, memorie di altre amministrazioni coinvolte, se pertinenti;
  • il fascicolo dell’istruttoria.

L’istanza va inoltrata entro breve tempo per permettere la visione e la produzione delle osservazioni entro la scadenza del termine. In mancanza di risposta, l’art. 6‑bis consente comunque di presentare osservazioni basandosi sui dati disponibili. Se la richiesta di accesso è ignorata, questo potrà essere eccepito nel contenzioso.

2.3 Elaborazione delle osservazioni e richiesta di proroga

Nell’arco dei 60 giorni occorre predisporre una memoria difensiva (anche chiamata “osservazioni”) contenente:

  • una descrizione delle attività svolte sulla piattaforma, precisando se si tratta di vendite occasionali (es. vendita di oggetti usati per dismissione patrimoniale) o di attività abituale;
  • la dimostrazione dell’occasionalità o, se l’attività è abituale, l’esistenza di una partita IVA e la corretta dichiarazione dei ricavi;
  • il dettaglio delle transazioni contestate, confrontato con quanto dichiarato nei modelli Redditi e IVA;
  • eventuali errori nelle rilevazioni dell’ufficio (es. transazioni stornate, resi, rimborsi, costi non considerati, importi in valuta estera convertiti erroneamente);
  • motivazioni di diritto: ad esempio, l’applicazione della soglia di 2 000 € e 30 operazioni prevista dal D.Lgs. 32/2023 , la distinzione fra redditi diversi e reddito d’impresa, le norme di diritto comunitario.

Se il contribuente ritiene di non avere tempo sufficiente per raccogliere tutta la documentazione (per esempio perché la piattaforma impiega settimane per fornire l’estratto storico), può chiedere all’ufficio una proroga fino a 30 giorni del termine. La richiesta deve essere motivata e inviata prima della scadenza. L’amministrazione può concedere la proroga se ciò favorisce l’effettività del contraddittorio .

2.4 Svolgimento del contraddittorio: incontro o scambio di memorie

Il contraddittorio può avvenire:

  • In forma scritta, tramite scambio di memorie, se il contribuente ritiene che la documentazione inviata sia sufficiente per chiarire la propria posizione.
  • In presenza o da remoto, mediante un incontro presso l’ufficio o in videoconferenza. In tal caso conviene farsi assistere da un professionista che possa interloquire con l’amministrazione e presentare oralmente le argomentazioni.

Durante il contraddittorio, è importante:

  • Rimanere collaborativi e trasparenti, in linea con il principio di buona fede .
  • Non riconoscere passivamente la pretesa: se si tratta di vendite occasionali, spiegare in che modo non si configura una struttura imprenditoriale (numero limitato di operazioni, assenza di organizzazione professionale, motivi personali per le vendite).
  • Evidenziare eventuali errori nei calcoli dell’amministrazione: ricavi duplicati, transazioni escluse dalle soglie, costi non considerati.
  • Proporre, se opportuno, una definizione tramite accertamento con adesione: se il contribuente riconosce parzialmente la pretesa ma desidera definire la lite con riduzione delle sanzioni (si paga 1/3 della sanzione minima), può attivare l’accertamento con adesione (artt. 5 e 6 D.Lgs. 218/1997). In questo caso, la memoire può contenere la richiesta di concordato.

2.5 Il provvedimento finale dell’amministrazione

Dopo la scadenza del termine (60 + eventuale proroga) e dopo aver valutato le osservazioni, l’ufficio può:

  1. Archiviare il procedimento se ritiene infondata la pretesa, comunicando al contribuente l’esito positivo.
  2. Emettere un avviso di accertamento o avviso di recupero modificato sulla base delle osservazioni, con motivazione rafforzata che tenga conto di quanto esposto dal contribuente. L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza prorogati di 120 giorni, se necessari.
  3. Emettere un avviso di accertamento senza modifiche se ritiene infondate le osservazioni. In questo caso, l’atto conterrà comunque l’esplicita motivazione del mancato accoglimento.

Il contribuente, ricevuto l’avviso, potrà decidere se aderire (pagando o richiedendo un accertamento con adesione) oppure impugnare davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere accompagnato da una istanza cautelare per sospendere la riscossione, specie se il contribuente teme azioni come pignoramenti o fermi.

3. Difese e strategie legali

Quando si riceve un invito al contraddittorio per redditi da piattaforme digitali, esistono diverse linee difensive. La scelta dipende dalla natura delle vendite, dall’importo dei ricavi, dalla presenza o meno di partita IVA e dalle prove a disposizione. Vediamo le principali.

3.1 Dimostrare l’occasionalità delle vendite

Secondo l’art. 67 del TUIR, i redditi derivanti dalla cessione di beni al di fuori dell’esercizio di impresa costituiscono redditi diversi se l’operazione non è abituale. È quindi essenziale dimostrare l’occasionalità, con i seguenti elementi:

  • Numero limitato di transazioni: mostrare che si trattava di poche vendite nell’anno, inferiori alle soglie fissate per l’obbligo di comunicazione (30 operazioni e 2 000 € ) e, in generale, non sufficienti a far ritenere l’esistenza di un’attività continuativa.
  • Assenza di organizzazione professionale: dimostrare di non avere magazzino, dipendenti o locali destinati alla vendita; mostrare che gli oggetti venduti provengono dal proprio patrimonio personale (es. libri, vestiti usati, collezioni) e non da acquisti finalizzati alla rivendita.
  • Motivazione personale: spiegare le ragioni per cui si è deciso di vendere (trasloco, necessità di liberare spazio, realizzo di oggetti ereditati) per escludere l’intento di svolgere un’attività commerciale.
  • Dichiarazioni: se i redditi sono stati indicati nelle dichiarazioni annuali come “redditi diversi” e le imposte sono state regolarmente pagate, evidenziarlo.

Produzione di prove documentali (estratti conto, screenshot degli annunci, descrizione degli oggetti) è fondamentale. In mancanza, l’amministrazione potrebbe dedurre la professionalità dalla sola frequenza delle operazioni e dal volume dei ricavi .

3.2 Contestare la qualifica di reddito d’impresa

Se l’amministrazione ritiene che l’attività sia d’impresa, occorre verificare se le vendite sono realmente abituali e organizzate. La giurisprudenza, come la sentenza Cass. 7552/2025, ha ribadito che l’abitualità basta per qualificare l’attività come impresa . Tuttavia, non tutti i casi si prestano a questa interpretazione. Si possono eccepire:

  • Assenza di continuità: dimostrare che le vendite sono concentrate in brevi periodi o non si ripetono negli anni.
  • Modesto volume d’affari: evidenziare che i ricavi sono modesti rispetto ai parametri di mercato e non permettono di trarre un profitto organizzato.
  • Circolarità degli incassi: se i pagamenti ricevuti sono stati spesi per l’acquisto di beni personali o per la restituzione di prestiti, si può sostenere che non vi è reddito imponibile netto.
  • Errore nell’interpretazione delle norme: citare le norme sul regime forfetario (Legge n. 190/2014) o il regime dell’impresa occasionale, se applicabili.

È consigliabile allegare pareri tecnici di un commercialista sulle modalità di qualificazione dei redditi.

3.3 Invocare vizi procedurali: mancanza di contraddittorio e carenza di motivazione

Se l’invito non è stato notificato o se l’atto è stato emesso prima della scadenza dei 60 giorni, si può eccepire la nullità per violazione dell’art. 6‑bis. Tuttavia, come detto, occorre dimostrare la prova di resistenza: indicare le argomentazioni che si sarebbero fatte valere (ad esempio la documentazione che dimostra l’occasionalità delle vendite) e che avrebbero potuto modificare la decisione . In mancanza, il giudice potrebbe considerare sanabile il vizio.

Un altro vizio riguarda la motivazione insufficiente: se l’avviso non spiega perché le osservazioni del contribuente sono state respinte, l’atto può essere annullato. L’obbligo di motivazione rafforzata discende dall’art. 6‑bis e dalla giurisprudenza (Cass. 20267/2018, 17202/2017). È quindi importante, nella memoria difensiva, sollevare questioni puntuali in modo che l’ufficio debba rispondere.

3.4 Attivare l’accertamento con adesione e il ravvedimento operoso

Se il contribuente riconosce in parte le pretese del fisco ma desidera chiudere la lite prima che l’avviso diventi definitivo, può:

  • Chiedere l’accertamento con adesione (artt. 5 e 6 D.Lgs. 218/1997): questa procedura consente di sottoscrivere un accordo con l’Ufficio, con riduzione a un terzo delle sanzioni e pagamento rateale. La richiesta sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . È spesso conveniente se la documentazione non consente di contestare tutte le differenze.
  • Ravvedimento operoso: se prima della notifica dell’avviso il contribuente si rende conto di aver omesso ricavi, può avvalersi del ravvedimento versando le imposte dovute con sanzioni ridotte. Questa opzione non è più possibile dopo la notifica dell’invito, ma può essere presa in considerazione da chi, ricevendo le prime richieste di chiarimento, desidera regolarizzare la propria posizione.

3.5 Richiedere la sospensione della riscossione e proporre ricorso

Qualora l’avviso definitivo sia notificato e il contribuente ritenga che sia illegittimo o infondato, può presentare ricorso entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria competente. È opportuno allegare alla memoria difensiva tutte le prove raccolte e ribadire i vizi procedurali. Contestualmente, si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora (pericolo di danni gravi e irreparabili). L’assistenza di un avvocato con esperienza tributaria è essenziale per redigere l’atto e partecipare all’udienza.

4. Strumenti alternativi di definizione e gestione del debito

Al di fuori del contraddittorio e del contenzioso, esistono diversi strumenti che permettono al contribuente di regolarizzare la posizione e di gestire eventuali debiti, specialmente quando questi derivano da accertamenti su redditi da piattaforme digitali. In questa sezione descriviamo le principali soluzioni attualmente attive (aggiornate al giugno 2026).

4.1 Definizioni agevolate (rottamazioni e saldo e stralcio)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione, saldo e stralcio). Queste consentono di pagare il debito eliminando sanzioni e interessi. Alcune edizioni sono scadute, altre sono state prorogate. Alla data dell’11 giugno 2026 sono attive le rateazioni delle precedenti rottamazioni (ter, quater) e dei saldi e stralci; non è invece più possibile aderire alla rottamazione‑quinquies, il cui termine di presentazione della domanda (30 aprile 2026) è scaduto . Chi ha già presentato la domanda deve versare la prima rata entro il 31 luglio 2026 e proseguire con le rate bimestrali .

Le definizioni agevolate, comunque, non si applicano agli accertamenti in corso, ma solo ai carichi già affidati all’Agente della riscossione. Se dopo il contraddittorio viene emesso un avviso e questo diventa definitivo, il debito potrà essere eventualmente definito con future sanatorie, se previste dal legislatore. In attesa, si può richiedere una rateazione ordinaria ai sensi del DPR 602/1973.

4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale è uno strumento di compliance introdotto dalla riforma fiscale (Decreto legislativo 13 febbraio 2024 n. 13) per i soggetti che applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale). Consente di concordare preventivamente, per due anni, il reddito e il valore della produzione, pagando le imposte in misura “fissa” anche se il reddito reale dovesse essere superiore. È rivolto a lavoratori autonomi e imprenditori individuali in regime ordinario o forfetario; l’amministrazione propone un reddito sulla base di algoritmi e dati storici, e il contribuente decide se accettare. Al giugno 2026 il CPB è operativo per gli anni 2026 e 2027, con scadenza di adesione generalmente fissata al 31 ottobre di ogni anno. Pur non essendo specifico per i redditi da piattaforme, può essere utile a chi esercita un’attività d’impresa anche on‑line e desidera avere certezza del carico fiscale.

4.3 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per i contribuenti sovraindebitati che non riescono a far fronte ai debiti tributari, la Legge 3/2012 offre strumenti come:

  • Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche non imprenditori. Permette di presentare al giudice un piano di rientro che prevede il pagamento parziale dei debiti in un arco di tempo, con possibile falcidia (sconto). L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto all’elenco ministeriale, può assistere nella predisposizione del piano.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori sotto soglia o professionisti. Prevede un accordo con i creditori, compresa l’Agenzia delle entrate, omologato dal tribunale.
  • Esdebitazione: al termine della procedura, il debitore onesto ma incapiente può ottenere la cancellazione dei debiti residuali.

Questi strumenti sono complessi e richiedono l’intervento di un professionista specializzato, ma offrono una via d’uscita per chi accumula debiti fiscali importanti derivanti anche da piattaforme digitali.

4.4 Transazione fiscale e accordi in procedura concorsuale

Per le imprese che versano in stato di crisi o insolvenza e sono assoggettate al Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), è possibile ricorrere alla transazione fiscale (art. 63 CCII) nell’ambito di procedure concorsuali come il concordato preventivo. Si tratta di un accordo con l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione per ridurre il debito fiscale e contributivo, approvato dal giudice. Lo studio dell’Avv. Monardo, che è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, può assistere nella negoziazione con l’amministrazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Di seguito alcuni errori frequenti commessi dai contribuenti che ricevono un invito al contraddittorio per redditi da piattaforme digitali e i consigli per evitarli.

5.1 Ignorare l’invito o rispondere in ritardo

Molti contribuenti sottovalutano l’importanza dell’invito e si limitano a ignorarlo. Questo atteggiamento è pericoloso perché, scaduto il termine, l’amministrazione può emettere l’avviso di accertamento che diventa più difficile contestare. Consiglio: segna immediatamente la scadenza, contatta un professionista e programma la raccolta dei documenti.

5.2 Non richiedere l’accesso agli atti

Spesso si risponde alle contestazioni senza conoscere l’istruttoria svolta dall’ufficio. L’accesso agli atti permette di capire esattamente quali informazioni la piattaforma ha comunicato e quali sono gli elementi contestati. Consiglio: presenta tempestivamente l’istanza di accesso e verifica tutti i dati raccolti dall’amministrazione.

5.3 Presentare osservazioni generiche o senza prove

Limitarsi a contestare genericamente l’accertamento senza produrre documenti è inefficace. Il contraddittorio ha senso solo se il contribuente dimostra con fatti concreti la non imponibilità o l’erroneità della pretesa. Consiglio: allega estratti delle transazioni, spiegazioni puntuali, calcoli e, se possibile, perizie di un esperto contabile.

5.4 Confondere redditi occasionali e redditi d’impresa

Molti pensano che vendere su piattaforme digitali non comporti obblighi fiscali. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che la continuità e l’abitualità delle vendite on‑line configurano un’impresa . Consiglio: se l’attività è abituale, apri la partita IVA, scegli il regime fiscale più adatto (forfetario o ordinario) e tieni la contabilità.

5.5 Trascurare gli effetti previdenziali

La riqualificazione del reddito come reddito d’impresa implica non solo il pagamento delle imposte ma anche dei contributi previdenziali (INPS gestione commercianti o artigiani). Ignorarli comporta ulteriori sanzioni. Consiglio: verifica con un consulente del lavoro l’eventuale iscrizione alla gestione corretta.

5.6 Pagare integralmente senza valutare alternative

In alcuni casi i contribuenti, spaventati dalla pretesa, pagano subito l’intero importo richiesto anche se non dovuto. Consiglio: valuta sempre la possibilità di contestare, di attivare l’accertamento con adesione o di aderire a misure di definizione agevolata, quando disponibili.

5.7 Affidarsi a fonti non qualificate

In rete circolano molte informazioni errate o datate. Affidarsi a blog non specializzati può portare a errori (ad esempio, confondere la rottamazione‑quinquies con quella già scaduta). Consiglio: consulta professionisti qualificati e fonti ufficiali (norme, circolari, sentenze). Questo articolo è strutturato proprio per offrire un supporto basato su fonti istituzionali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Timeline del contraddittorio per redditi da piattaforme digitali

FaseTermineNote
Notifica dell’invitoData di notifica (via PEC o raccomandata)Inizia a decorrere il termine di 60 giorni
Accesso agli attiEntro pochi giorni dalla notificaRichiedere copia degli atti istruttori
Invio osservazioniEntro 60 giorni (prorogabili di 30)Presentare memoria difensiva dettagliata
Eventuale incontroPrima della scadenza del terminePossibile incontro in presenza o on‑line
Provvedimento finaleDopo la scadenza del termineMotivazione rafforzata, emissione avviso o archiviazione
RicorsoEntro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoProporre ricorso presso Corte di giustizia tributaria

6.2 Tipologie di redditi da piattaforme digitali

Tipo di attivitàRegime fiscaleObblighi principali
Vendita occasionale di beni usatiReddito diverso (art. 67 TUIR)Dichiarare nella sezione redditi diversi; nessuna IVA se non abituale
Vendita abituale e continuativa di beniReddito d’impresaApertura partita IVA, emissione fatture/autofatture, iscrizione INPS, tenuta contabilità
Prestazioni di servizi (es. hosting Airbnb)Reddito d’impresa o reddito fondiarioApertura partita IVA per affitto abituale; alternativa regime locazioni brevi con cedolare secca
Noleggio di beni mobili (auto, biciclette)Reddito d’impresaObbligo di fatturazione e iscrizione INPS

6.3 Sanzioni in caso di omessa dichiarazione di redditi da piattaforme

ViolazioneSanzioneNote
Omessa dichiarazione dei redditi120% – 240% delle imposte dovute (art. 1 D.Lgs. 471/1997)Ridu albo 1/3 se si accede ad accertamento con adesione
Inesistenza di partita IVA pur svolgendo attività d’impresaSanzione amministrativa da 1 euro a 10 000 euro; obbligo di regolarizzazionePer la mancata comunicazione al VIES sono previste ulteriori sanzioni
Mancata autofattura per acquisti senza fatturaSanzione pari al 100% dell’IVA non documentata, minimo 250 €, senza obbligo di versare l’IVAPrevisto dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997
Sanzioni per le piattaforme che non comunicano i dati (DAC7)Da 2 000 a 21 000 €; 10 000 € per mancata registrazioneAumento del 50% in caso di recidiva

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è un invito al contraddittorio?

L’invito al contraddittorio è una comunicazione che l’amministrazione finanziaria invia prima di emettere un atto impositivo. Contiene l’esposizione dei fatti contestati e concede al contribuente un termine (almeno 60 giorni) per presentare osservazioni. Nel settore dei redditi da piattaforme digitali, l’invito si basa sui dati comunicati dalla piattaforma ai sensi del D.Lgs. 32/2023 e su eventuali controlli bancari.

2. È sempre obbligatorio?

Dal 18 gennaio 2024, con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, salvo eccezioni tassative (atti automatizzati, controlli formali, urgenze). In precedenza l’obbligo era limitato ad alcune ipotesi (ad esempio l’invito di cui all’art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997). Qualora l’atto sia emesso senza contraddittorio, può essere annullato se il contribuente dimostra la prova di resistenza .

3. Come si calcola il termine di 60 giorni?

Il termine decorre dal giorno successivo alla notifica dell’invito. Si conteggiano i giorni naturali e consecutivi; se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il termine può essere prorogato di 30 giorni su richiesta motivata del contribuente .

4. Cosa succede se non rispondo all’invito?

Se non si presentano osservazioni o documenti entro il termine, l’amministrazione può emettere l’avviso di accertamento, motivando la decisione. In giudizio si potrà eccepire la nullità per violazione del contraddittorio, ma occorrerà dimostrare quali argomenti sarebbero stati dedotti (prova di resistenza). Ignorare l’invito espone al rischio di dover pagare integralmente le somme richieste senza sconti o agevolazioni.

5. Come posso accedere agli atti dell’istruttoria?

È possibile presentare un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 6‑bis. L’ufficio deve consentire la visione e il rilascio di copie della documentazione (report DAC7, accertamenti bancari, note interne). Se l’accesso viene negato o ritardato, questo può essere contestato nel ricorso.

6. La piattaforma deve comunicare i miei dati?

Sì. In base al D.Lgs. 32/2023, le piattaforme residenti o stabilite nell’UE devono trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate i dati dei venditori che superano 30 transazioni o 2 000 € di ricavi . Anche le piattaforme extra UE che hanno utenti in Italia sono tenute a comunicare i dati mediante procedure di cooperazione internazionale. Se i dati comunicati sono errati, è possibile chiederne la correzione alla piattaforma.

7. Ho venduto pochi oggetti usati; sono obbligato ad avere partita IVA?

No, se le vendite sono occasionali e di modico valore. In tal caso rientrano tra i redditi diversi e non è richiesta la partita IVA. È comunque consigliato dichiarare gli eventuali guadagni nella sezione dedicata del modello Redditi.

8. Quante transazioni posso fare senza essere segnalato?

Le piattaforme non sono tenute a comunicare i dati dei venditori che effettuano meno di 30 operazioni e percepiscono ricavi inferiori a 2 000 € nell’anno . Tuttavia, anche sotto tali soglie, se l’attività è abituale potrebbe essere considerata impresa.

9. Se ho aperto la partita IVA e dichiarato i ricavi, posso ricevere comunque l’invito?

Sì. L’amministrazione può comunque inviare l’invito per verificare la correttezza delle dichiarazioni (ad esempio comparando i ricavi dichiarati con quelli comunicati dalla piattaforma) o per contestare l’errata qualificazione (regime forfetario non spettante, incongruità rispetto agli ISA). In questo caso, si dovranno esibire i registri IVA, le fatture, gli F24 e ogni documentazione contabile.

10. Cosa si intende per prova di resistenza?

È la dimostrazione che l’assenza del contraddittorio ha impedito di far valere elementi che avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il contribuente deve indicare fatti e circostanze concrete che, se considerati, avrebbero potuto incidere sulla decisione . Ad esempio, la prova che alcune transazioni erano rimborsi o che i ricavi erano già tassati.

11. Posso chiedere una proroga dei termini?

Sì. L’art. 6‑bis prevede che l’ufficio possa concedere una proroga fino a 30 giorni se lo ritiene necessario per garantire l’effettività del contraddittorio. Occorre presentare la richiesta motivata (ad esempio per la complessità della documentazione o per la necessità di attendere le risposte della piattaforma).

12. Cosa succede se la piattaforma non comunica i miei dati?

La piattaforma è soggetta a sanzioni amministrative (da 2 000 a 21 000 €). Tuttavia, l’assenza di comunicazione non esonera il contribuente dall’obbligo di dichiarare i redditi; la mancata segnalazione non costituisce un “condono”. L’amministrazione può acquisire le informazioni in altro modo (indagini bancarie, controlli incrociati).

13. Posso usufruire della rottamazione‑quinquies?

No. La rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 prevedeva la possibilità di definire i debiti iscritti a ruolo senza pagare sanzioni e interessi. Tuttavia, il termine per presentare la domanda era il 30 aprile 2026 e alla data dell’11 giugno 2026 non è più possibile aderire. Chi ha presentato la domanda deve versare la prima rata entro il 31 luglio 2026 .

14. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e contraddittorio?

Il contraddittorio è la fase preliminare in cui l’amministrazione comunica lo schema di atto e ascolta le osservazioni. L’accertamento con adesione è una procedura successiva in cui contribuenti e Ufficio concordano l’imponibile e le imposte, con riduzione delle sanzioni. L’adesione sospende i termini di impugnazione e richiede la sottoscrizione di un atto di adesione (artt. 5‑6 D.Lgs. 218/1997). Si può attivare sia su iniziativa dell’ufficio sia su richiesta del contribuente .

15. È possibile rateizzare il debito emerso dall’accertamento?

Sì. Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle entrate‑riscossione secondo le regole del DPR 602/1973 (rate fino a 72 mesi, estensibili a 120 mesi in casi particolari). La rateizzazione evita l’avvio immediato delle procedure esecutive e consente di mantenere le forniture pubbliche. Inoltre, in presenza di procedure di sovraindebitamento è possibile inserire il debito nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione.

16. Le piattaforme possono sospendere il mio account se non comunico i dati?

Sì. Il D.Lgs. 32/2023 prevede che gli operatori, per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione, possano impedire la registrazione di un venditore o sospenderne l’operatività fino a quando non fornisce le informazioni necessarie.

17. Ho ricevuto un invito al contraddittorio per un anno precedente a DAC7; è legittimo?

L’obbligo di comunicazione DAC7 è in vigore dal 2023 per i dati relativi all’anno 2023 (da inviare entro il 2 febbraio 2026). Tuttavia, l’amministrazione può effettuare accertamenti per anni precedenti utilizzando altri strumenti (indagini finanziarie, controlli incrociati). L’invito è quindi legittimo anche per periodi precedenti, purché la pretesa sia basata su elementi probatori e non sia prescritta.

18. Se il contraddittorio si conclude con un accordo, posso essere successivamente sanzionato?

Se si sottoscrive un accertamento con adesione e si versano le somme dovute, l’avviso perde efficacia e non possono essere irrogate ulteriori sanzioni relative agli stessi fatti, salvo il caso in cui emergano nuove evasioni. Resta però la possibilità di ulteriori controlli su periodi non coperti dall’accordo.

19. Posso chiedere l’assistenza del difensore sin dall’invito?

Certamente. Il contribuente può farsi assistere da un professionista (avvocato, commercialista) in tutte le fasi del procedimento. Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una consulenza multidisciplinare in grado di analizzare l’atto, predisporre osservazioni puntuali, assistere nell’incontro con l’ufficio e, se necessario, proporre ricorso.

20. Cosa prevede la riforma fiscale per il futuro?

La legge delega n. 111/2023 prevede un contraddittorio generalizzato e una codificazione dell’accertamento. Si punta a creare un unico procedimento con un tempo minimo di 60 giorni e motivazione rafforzata, abrogando le norme antecedenti come l’art. 5‑ter. Inoltre, saranno introdotti sistemi di compliance come il concordato preventivo biennale, potenziate le banche dati e rafforzata la cooperazione internazionale. È quindi probabile che i controlli su piattaforme digitali si intensifichino e che il contraddittorio assuma un ruolo sempre più centrale.

21. Come vengono tutelati i miei dati personali nel contesto della DAC7?

Le piattaforme digitali che raccolgono e trasmettono i dati dei venditori sono soggette al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Devono informare gli utenti sulle finalità del trattamento, adottare misure di sicurezza e trasmettere solo i dati necessari all’amministrazione fiscale. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, è tenuta a utilizzare i dati unicamente per finalità fiscali e a conservarli per il tempo stabilito dalla legge (generalmente cinque anni). Se ritieni che i tuoi dati siano stati trattati in modo non conforme, puoi presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati inesatti. Il GDPR riconosce anche il diritto di opposizione al trattamento in determinati casi, ma tale diritto non può essere esercitato per impedire l’adempimento degli obblighi fiscali.

22. Posso contestare l’esattezza dei dati trasmessi dalla piattaforma?

Sì. Se ritieni che la piattaforma abbia comunicato dati errati (numero di transazioni, importi, codice fiscale), puoi rivolgerti direttamente alla piattaforma chiedendo la rettifica e informare l’Agenzia delle entrate. Nella memoria difensiva da presentare in sede di contraddittorio devi segnalare le inesattezze, allegando la documentazione che dimostra i dati corretti (estratti delle operazioni, conferme di rimborso, screenshot). In alcuni casi le piattaforme trasmettono i dati in “tempo reale”, ma possono verificarsi duplicazioni o errori di conversione. Dimostrare gli errori è fondamentale per ottenere l’archiviazione del procedimento.

23. Esistono rischi penali legati ai redditi da piattaforme digitali?

Sì. Oltre alle sanzioni amministrative, l’omessa dichiarazione di redditi derivanti da attività abituale può integrare il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000 quando l’imposta evasa supera determinate soglie (50 000 € per la dichiarazione infedele, 30 000 € per l’omessa dichiarazione). Inoltre, l’emissione di fatture false o la distruzione di documenti possono integrare altri reati fiscali. Per questo motivo è consigliabile regolarizzare la propria posizione prima che la situazione degeneri, magari attraverso il ravvedimento operoso o l’adesione. In sede penale il contribuente può beneficiare della causa di non punibilità se estingue il debito prima dell’apertura del dibattimento.

24. Come si calcola il credito d’imposta per imposte pagate all’estero su piattaforme internazionali?

Se hai pagato imposte all’estero (ad esempio negli Stati Uniti) sui ricavi derivanti da piattaforme digitali, puoi chiedere un credito d’imposta in Italia, ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Il credito è riconosciuto fino alla concorrenza delle imposte italiane relative a quei redditi. Occorre conservare la documentazione attestante le imposte pagate all’estero (certificazioni della piattaforma, ricevute fiscali, moduli “1099” negli USA) e allegarla alla dichiarazione. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate dovrai dimostrare l’effettivo pagamento e che l’imposta è stata prelevata a titolo definitivo. Il credito non può superare l’imposta italiana; eventuali eccedenze possono essere riportate nei periodi successivi.

25. Cosa succede se la piattaforma non rientra nell’ambito DAC7?

Alcune piattaforme potrebbero non essere soggette alla DAC7 perché si limitano a gestire pagamenti, cataloghi o pubblicità (es. gateway di pagamento). In tal caso, non hanno l’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’amministrazione può comunque accertare i redditi mediante altri strumenti, come le indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/1973) e i controlli incrociati con i movimenti bancari. Anche l’omessa comunicazione non esonera il venditore dall’obbligo di dichiarare i proventi. Pertanto, se operi su piattaforme non ricomprese nella DAC7, devi comunque tenere traccia delle transazioni, conservare le fatture e inserire i ricavi in dichiarazione per evitare sanzioni.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto degli accertamenti sui redditi da piattaforme digitali e le possibilità di difesa, presentiamo due esempi numerici. Si tratta di simulazioni a titolo esemplificativo; ogni caso concreto richiede una valutazione specifica.

8.1 Caso 1 – Venditore occasionale sotto soglia

Scenario: Mario vende abiti usati su una piattaforma per liberare spazio nell’armadio. Nel corso del 2025 effettua 20 transazioni, incassando complessivamente 1 500 €. Non possiede partita IVA e non ha mai effettuato vendite prima di quel momento. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio perché la piattaforma ha trasmesso i dati all’Agenzia (aveva superato erroneamente la soglia di 30 operazioni a causa di un errore di conteggio della piattaforma).

Analisi:

  • Verifica soglie DAC7: Le piattaforme sono tenute a comunicare i dati solo se il venditore supera 30 operazioni e 2 000 € . Mario ne ha effettuate 20 e incassato 1 500 €, quindi non era soggetto alla comunicazione. La piattaforma ha errato.
  • Contraddittorio: nella memoria difensiva si evidenzia che le operazioni non superano le soglie e che si tratta di vendite occasionali (cessione di beni personali). Si allegano gli screenshot delle vendite e le ricevute.
  • Esito: l’ufficio potrebbe archiviare l’accertamento. In caso contrario, Mario potrà impugnare l’avviso dimostrando l’errore della piattaforma.

Calcolo delle imposte: poiché i ricavi rientrano tra i redditi diversi e non superano la franchigia (nessuna plusvalenza), non è dovuta alcuna imposta. Se anche il fisco ritenesse tassabile il reddito, la base imponibile sarebbe 1 500 €. Applicando l’aliquota marginale IRPEF (ipotizziamo 23%) l’imposta sarebbe 345 €, ma verrebbe ridotta o annullata in sede di contenzioso.

8.2 Caso 2 – Venditore abituale riqualificato come impresa

Scenario: Laura vende prodotti fatti a mano su una piattaforma artigianale. Negli anni 2023–2024 ha effettuato 200 transazioni all’anno, incassando 40 000 € annui. Non ha mai aperto partita IVA, ritenendo di rientrare nel regime delle vendite occasionali. Nel 2026 riceve un invito al contraddittorio con cui l’ufficio contesta la mancata dichiarazione di redditi d’impresa per gli anni 2023 e 2024, sulla base dei dati trasmessi dalla piattaforma e delle indagini bancarie.

Passi da seguire:

  1. Analisi delle transazioni: Si estrae l’elenco dettagliato delle vendite (200 transazioni per anno). L’importo medio per operazione è 200 €. I pagamenti sono avvenuti su un conto PayPal collegato al conto corrente.
  2. Ricostruzione del reddito d’impresa: Il fisco calcola il reddito imponibile deducendo i costi di produzione (acquisto materiali, commissioni della piattaforma, spese di spedizione). Supponiamo costi documentati per 20 000 € all’anno. Il reddito imponibile è quindi 20 000 €.
  3. Imposte dovute: L’aliquota IRPEF progressiva sul reddito d’impresa (23% sui primi scaglioni, 25% oltre 28 000 €). Se Laura è in regime forfetario avrebbe potuto pagare un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per start‑up). Tuttavia, non avendo partita IVA, l’amministrazione applicherà la tassazione ordinaria. L’imposta diretta su 20 000 € potrebbe aggirarsi sui 5 000 €. A questa si aggiunge l’IVA (22% sui ricavi imponibili) e i contributi INPS gestione artigiani (circa 24%).
  4. Sanzioni: L’omessa dichiarazione comporta sanzioni dal 120% al 240% delle imposte dovute. Supponiamo un’imposta evasa di 5 000 €; la sanzione minima è 6 000 € (120%). Le sanzioni possono essere ridotte a 1/3 con l’accertamento con adesione.
  5. Strategia difensiva: Incontrare l’ufficio e proporre un accertamento con adesione, riconoscendo il reddito d’impresa ma chiedendo l’applicazione del regime forfetario (se in possesso dei requisiti) o il riconoscimento dei costi deducibili. Con l’adesione, Laura pagherebbe l’imposta (5 000 €), la sanzione ridotta a 2 000 €, l’IVA e i contributi, magari rateizzando l’importo. In alternativa, può far valere la riduzione della sanzione per collaborazione attiva e la tardiva regolarizzazione (ravvedimento). Se l’attività è cessata, può valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento.

8.3 Caso 3 – Venditore transfrontaliero su piattaforme estere

Scenario: Marco, residente a Quattromiglia (CS) ma con un account su una piattaforma statunitense, vende gadget personalizzati a clienti in Europa e America. Nel 2024 ha effettuato 150 transazioni per un totale di 15 000 € incassando i pagamenti in dollari sul conto PayPal. L’Agenzia delle entrate riceve i dati dall’autorità fiscale americana tramite i canali di cooperazione previsti dalla DAC7 e, rilevando che Marco non ha indicato tali ricavi nella dichiarazione, invia nel 2026 un invito al contraddittorio.

Aspetti da considerare:

  1. Cooperazione internazionale: La direttiva DAC7 prevede l’obbligo di scambio di informazioni anche con paesi terzi che desiderano partecipare al network. Gli Stati Uniti hanno stipulato accordi con l’UE per condividere i dati dei venditori. Ne consegue che operare su piattaforme extra UE non consente di sottrarsi al controllo fiscale.
  2. Conversione delle valute: La risposta all’invito deve indicare la corretta conversione dei ricavi in euro, utilizzando il tasso medio del periodo o, se più favorevole, il tasso al momento dell’incasso. Occorre inoltre dedurre le commissioni pagate a PayPal e i costi di produzione sostenuti in valuta estera, documentandoli con fatture e ricevute.
  3. Imposte estere e doppia imposizione: Se la piattaforma o i processori di pagamento hanno trattenuto imposte alla fonte negli Stati Uniti, Marco dovrà dimostrare gli importi trattenuti e chiedere il credito d’imposta in Italia in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA. In mancanza di prova, l’amministrazione italiana potrebbe non riconoscere le imposte pagate all’estero.
  4. IVA e OSS: Per le vendite a consumatori europei, Marco potrebbe essere tenuto a registrarsi al regime OSS (One Stop Shop) e versare l’IVA ai vari paesi di destinazione. Se non lo ha fatto, l’Agenzia recupererà l’IVA dovuta sul territorio italiano. In sede di contraddittorio, è opportuno valutare se vi siano i presupposti per l’applicazione dell’esenzione relativa alle piccole imprese (soglia di 10 000 €). Qualora la soglia sia superata, occorre regolarizzare le posizioni.
  5. Strategia difensiva: Marco dovrà decidere se sostenere l’occasionalità dell’attività (dimostrando, ad esempio, che le transazioni sono sporadiche o legate a un progetto temporaneo) o se, al contrario, riconoscere l’abitualità e aprire la partita IVA per il futuro, chiedendo la riduzione delle sanzioni per collaborazione. Potrà anche valutare l’utilizzo del concordato preventivo biennale per ottenere certezze sulle future imposizioni. Nel frattempo, dovrà predisporre la documentazione per giustificare le spese e i costi in valuta estera.

8.4 Caso 4 – Host su piattaforma di locazioni brevi

Scenario: Serena possiede un appartamento a Roma e lo affitta regolarmente a turisti tramite una piattaforma di locazioni brevi. Nel 2025 incassa 25 000 € di canoni. La piattaforma trattiene la commissione e versa l’imposta di soggiorno al Comune, ma non applica la ritenuta del 21% prevista dalla legge. L’Agenzia delle entrate invia a Serena un invito al contraddittorio nel 2026 contestandole la mancata dichiarazione dei canoni e la violazione degli obblighi relativi alla ritenuta d’imposta e alla comunicazione degli alloggiati.

Questioni principali:

  1. Natura del reddito: I proventi derivanti dalla locazione breve di immobili abitativi (durata non superiore a 30 giorni) rientrano tra i redditi fondiari. Il contribuente può optare per la cedolare secca con aliquota del 21% o, in alcuni casi, del 10%. Tuttavia, se l’attività è esercitata in forma imprenditoriale (più di quattro immobili locati o servizi aggiuntivi di tipo alberghiero), si configura un reddito d’impresa con obbligo di partita IVA.
  2. Ritenuta d’imposta: L’art. 4 del D.L. 50/2017 prevede che i soggetti che incassano i canoni o intervengono nel pagamento debbano operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto o di imposta. Se la piattaforma non ha effettuato la ritenuta, la responsabilità ricade sul sostituto ma l’Agenzia può comunque chiedere al locatore il pagamento dell’imposta non trattenuta. Nel contraddittorio Serena dovrà dimostrare che la ritenuta doveva essere operata dalla piattaforma e potrà rivalersi su di essa.
  3. IVA: Le locazioni abitative sono escluse dall’IVA; tuttavia, se vengono offerti servizi accessori assimilabili a quelli alberghieri (pulizia quotidiana, reception, fornitura di pasti), l’attività rientra tra le prestazioni alberghiere e sconta l’IVA ordinaria. Serena dovrà dimostrare di non aver fornito tali servizi oppure, se li ha forniti, regolarizzare la posizione.
  4. Obblighi di comunicazione: I locatori che affittano tramite piattaforma devono comunicare alla questura i dati degli ospiti entro 24 ore tramite il portale alloggiati. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. L’invito al contraddittorio può essere accompagnato da segnalazioni della Polizia municipale. Serena dovrà quindi esibire le ricevute di comunicazione e, se non sono state fatte, regolarizzare subito.
  5. Soluzioni: Serena può optare per il ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa con i canoni non dichiarati e versando la cedolare secca con sanzioni ridotte. Potrà inoltre sollecitare la piattaforma a certificare i canoni versati e le ritenute applicate (o non applicate) e, se necessario, aprire partita IVA. Se dovesse emergere un debito rilevante e Serena non disponesse dei mezzi per farvi fronte, potrebbe valutare l’accesso alle procedure della Legge 3/2012 (piano del consumatore).

8.5 Commento generale sulle simulazioni

Gli esempi illustrati (venditore sotto soglia, venditore abituale, venditore transfrontaliero e locatore) dimostrano che le situazioni concrete possono variare notevolmente. Il contraddittorio offre l’occasione di far emergere la specificità del caso, correggere errori, fornire chiarimenti e, se necessario, proporre definizioni concordate. Affrontare la questione da soli o basandosi su informazioni imprecise può portare a decisioni errate. Per questo è essenziale farsi assistere da professionisti che conoscano la normativa, la giurisprudenza e le prassi amministrative.

9. Conclusione

L’epoca dei controlli limitati e della relativa impunità per le vendite on‑line è finita. Con l’entrata in vigore della DAC7 e delle norme nazionali di recepimento, l’Agenzia delle entrate è in grado di incrociare i dati trasmessi dalle piattaforme con le dichiarazioni dei contribuenti.

L’introduzione dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo per la maggior parte degli atti impositivi, rafforzando le garanzie del contribuente ma anche imponendo attenzione: ignorare l’invito o rispondere in maniera superficiale può avere conseguenze gravi. La giurisprudenza più recente, come le sentenze della Cassazione n. 7552/2025 e n. 21271/2025, ha chiarito che le vendite abituali su piattaforme configurano reddito d’impresa e che la nullità per omesso contraddittorio richiede la prova di resistenza .

In questo contesto complesso, agire tempestivamente e con competenza è fondamentale. Bisogna raccogliere i documenti, analizzare le transazioni, conoscere le norme e i propri diritti, valutare le opzioni (accertamento con adesione, ricorso, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento). L’assistenza di un professionista esperto è la chiave per evitare errori e massimizzare le possibilità di ottenere un esito favorevole.

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Non rimandare: ogni giorno che passa riduce le possibilità di successo e aumenta il rischio di azioni esecutive. La difesa del contribuente comincia dal contraddittorio e passa per la conoscenza delle norme, delle sentenze e degli strumenti a disposizione. Questo articolo vuole essere il primo passo; il successivo lo faremo insieme.

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