Introduzione
Negli ultimi anni il regime forfettario ha attratto un numero crescente di professionisti, artigiani e micro‐imprese grazie a un’imposta sostitutiva agevolata e a obblighi contabili ridotti. Nel 2026 il limite di ricavi o compensi per permanere nel regime resta fissato a 85 000 euro, con la fuoriuscita immediata se si superano i 100 000 euro . Allo stesso tempo, i contribuenti forfettari devono rispettare diverse condizioni soggettive e oggettive per accedere e mantenere il regime, come il limite di 20 000 euro per le spese relative a personale dipendente .
La dichiarazione dei redditi dei forfettari passa attraverso il Quadro LM del modello REDDITI PF, che contiene i dati necessari a determinare il reddito imponibile e l’imposta sostitutiva. La versione 2025 (da presentare nel 2026) introduce numerose novità: la sezione per la flat tax incrementale è stata eliminata, la Sezione VI relativa al concordato preventivo per i forfettari è stata soppressa, mentre la sezione III prevede un nuovo campo per indicare il codice ATECO 2025 ma continua a utilizzare i coefficienti di redditività basati sul codice ATECO 2007. È stata inoltre aggiunta una colonna 7 per distinguere componenti positivi come le indennità di maternità che concorrono al reddito ma non al limite dei ricavi.
Un errore nella compilazione del quadro LM (ad esempio un codice ATECO errato, l’omissione di un componente positivo o l’indicazione di ricavi mai incassati) può innescare la verifica dell’Amministrazione finanziaria. In questo caso l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito al contraddittorio nel quale espone i rilievi e invita a presentarsi per chiarire o aderire alla correzione. L’istituto è disciplinato dall’articolo 5‑ter del d.lgs. 218/1997, introdotto dal decreto crescita 2019: l’ufficio, salvo casi urgenti, deve notificare un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento . Con la riforma fiscale 2023 il principio del contraddittorio è stato ulteriormente rafforzato: l’art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente, introdotto dal d.lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo”, salvo alcune eccezioni. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’accertamento se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere .
Ricevere un invito al contraddittorio è quindi un momento decisivo: ignorarlo può portare a un accertamento definitivo, mentre parteciparvi consente di correggere errori, presentare documenti, negoziare l’imposta dovuta o far valere la nullità dell’atto. In questa guida completa e aggiornata al 11 giugno 2026 analizzeremo la normativa, la giurisprudenza e i passaggi operativi per gestire un invito al contraddittorio legato a errori nel quadro LM.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il regime forfettario: quadro normativo e requisiti (L. 190/2014)
Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, commi 54–89, come unico regime fiscale agevolato a partire dal 1° gennaio 2015 . Esso sostituisce i precedenti regimi minimi e agevolati, permettendo alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni di applicare un’imposta sostitutiva ridotta (15 % o 5 % per le startup) e di eseguire adempimenti contabili semplificati. Per accedere al regime occorre:
- Requisiti soggettivi: possono aderire solo persone fisiche; sono escluse società di persone e associazioni .
- Requisiti oggettivi: il contribuente deve rispettare un limite annuale di ricavi o compensi; nel 2026 il limite è confermato a 85 000 € . Se i ricavi superano 100 000 € l’uscita dal regime è immediata ; se superano la soglia di 85 000 € ma non oltre 100 000 €, la fuoriuscita avviene dall’anno successivo. L’importo di 85 000 € è calcolato secondo il principio di cassa: contano solo i ricavi effettivamente incassati .
- Spese per lavoro dipendente: l’ammontare massimo delle spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato non può superare 20 000 € lordi .
- Cause ostative: sono previste diverse cause di esclusione, tra cui la partecipazione a società, il controllo diretto o indiretto di società che svolgono attività con codici ATECO analoghi, l’esercizio contestuale di lavoro dipendente oltre 35 000 € .
Il reddito imponibile nel regime forfettario non deriva dalla differenza tra ricavi e costi reali, ma si ottiene applicando un coefficiente di redditività (tabella allegata alla L. 190/2014) ai ricavi. La percentuale varia in base al codice ATECO dell’attività (ad esempio 78 % per i consulenti informatici, 67 % per i professionisti, 40 % per il commercio). Dall’importo così determinato si sottraggono solo i contributi previdenziali versati e il risultato è tassato con l’aliquota sostitutiva.
Le leggi di bilancio successive hanno modificato alcuni aspetti del regime. La legge n. 197/2022 ha elevato la soglia dei ricavi a 85 000 € dal 2023 e introdotto il meccanismo della fuoriuscita immediata per ricavi superiori a 100 000 €. La legge di bilancio 2026 ha mantenuto tale impostazione.
1.2 Il quadro LM del modello REDDITI PF e le novità 2025
Il quadro LM del modello REDDITI PF è dedicato alla determinazione del reddito dei soggetti in regime di vantaggio (Sezione I) e regime forfettario (Sezione III). Nel modello REDDITI PF 2025 (per il periodo d’imposta 2024) sono state introdotte modifiche rilevanti, illustrate dagli esperti contabili di Studio Salvati:
- Eliminazione della Sezione II (flat tax incrementale) e della Sezione VI (concordato preventivo forfettari): la flat tax incrementale non è stata prorogata e le norme sul concordato preventivo per i forfettari sono state abrogate dal d.lgs. 13/2024.
- Nuova colonna 4 del rigo LM21: richiede di indicare il codice ATECO 2025 dell’attività prevalente, ma il coefficiente di redditività continua a essere determinato usando il codice ATECO 2007.
- Monitoraggio dei ricavi incassati: le somme percepite dai forfettari non sono più certificate nella Certificazione Unica; il contribuente deve quindi verificare i ricavi effettivamente incassati e, se necessario, correggere i dati della precompilata.
- Colonna 7 ai righi LM22‑LM27: consente di indicare il codice “1” per i componenti positivi come le indennità di maternità. Tali componenti concorrono al reddito imponibile ma non al calcolo del limite di 85 000 €.
- Nuovi righi LM32 e LM33 per chi ha aderito al concordato preventivo biennale nel 2024: servono a riportare il reddito concordato e la quota imponibile soggetta a imposta sostitutiva.
Queste modifiche aumentano la complessità della compilazione e favoriscono la comparsa di errori: ad esempio l’indicazione del codice ATECO sbagliato, l’omissione dei componenti positivi da indicare nella colonna 7, l’errata determinazione del reddito concordato nei righi LM32–LM33, la mancata verifica dei ricavi incassati rispetto alle fatture emesse. Errori di questo tipo possono determinare un maggior reddito imponibile o la fuoriuscita dal regime con conseguente applicazione dell’IVA e delle imposte ordinarie. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di controllo incrociati (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, pagamenti elettronici) e, prima di emettere l’avviso di accertamento, è tenuta a notificare un invito al contraddittorio.
1.3 L’invito al contraddittorio: disciplina dell’art. 5‑ter del d.lgs. 218/1997
L’accertamento con adesione è regolato dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. L’articolo 5 prevede che, prima di emettere l’avviso di accertamento, l’ufficio possa (facoltativamente) inviare al contribuente un invito a comparire per proporre una soluzione concordata. In seguito al decreto‑legge 34/2019 (decreto crescita), l’articolo 4‑octies ha introdotto nell’ordinamento il nuovo articolo 5‑ter, obbligando l’ufficio a notificare un invito al contraddittorio in determinati casi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/E del 22 giugno 2020 chiarisce che:
- L’obbligo di inviare l’invito al contraddittorio si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 .
- La finalità è rafforzare il confronto preventivo con il contribuente; la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente dimostra che l’omissione gli ha impedito di far valere ragioni utili .
- Se tra la data di comparizione indicata nell’invito e il termine di decadenza per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni .
- L’invito non è obbligatorio quando il contribuente ha già ricevuto il processo verbale di chiusura delle operazioni o quando si procede a un accertamento parziale .
Il testo dell’articolo 5‑ter stabilisce che l’ufficio, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare l’invito a comparire di cui all’art. 5, salvo che sia stata consegnata la copia del processo verbale di chiusura o che si tratti di avvisi di accertamento parziale . In caso di mancata adesione:
- L’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato con riferimento ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio .
- In situazioni di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento senza contraddittorio .
- Il mancato avvio del contraddittorio comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento solo se il contribuente prova che l’adempimento avrebbe potuto portare a un risultato diverso . Questa regola si traduce nel principio della “prova di resistenza”: l’onere della prova resta a carico del contribuente, che deve dimostrare l’utilità del contraddittorio nel caso concreto.
Nel contesto dei contribuenti forfettari, l’invito al contraddittorio è spesso inviato quando l’ufficio rileva discordanze tra i dati del quadro LM e le informazioni incrociate (fatture elettroniche, comunicazioni bancarie, dichiarazioni di terzi). Alcuni esempi:
- ricavi incassati maggiori di quelli dichiarati;
- coefficienti di redditività errati a causa di codici ATECO sbagliati;
- omissione del rigo relativo alle indennità di maternità o ad altri proventi;
- compilazione errata dei righi LM32–LM33 per chi aveva aderito al concordato preventivo biennale;
- indicazione di spese o crediti d’imposta che non spettano.
Se il contribuente non risponde all’invito, l’ufficio potrà emettere l’avviso di accertamento; se invece partecipa, potrà proporre l’accertamento con adesione o eventualmente archiviare il rilievo.
1.4 Il principio del contraddittorio generalizzato: art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente (d.lgs. 219/2023)
La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) tutelava già il contraddittorio in alcune fattispecie (ad esempio art. 12, comma 7, in caso di accessi presso la sede del contribuente), ma non prevedeva un obbligo generale. Con la delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) il legislatore ha introdotto un principio generalizzato di contraddittorio. Il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha inserito nell’art. 6 dello Statuto il nuovo art. 6‑bis, in vigore dal 30 marzo 2024 (poi differito al 30 aprile 2024 dal d.l. 39/2024). Il testo recita:
Art. 6‑bis (Principio del contraddittorio). 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. 2. Sono esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto del MEF, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contraddittorio, l’Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per controdedurre; se il termine scade a ridosso della decadenza dell’atto, la scadenza è prorogata di centoventi giorni. 4. L’atto finale è motivato con riferimento alle osservazioni non accolte.
L’introduzione di questa norma ha portato a un paradigma nuovo: l’Amministrazione, prima di emettere un avviso di accertamento, deve inviare uno schema di atto (a volte chiamato “preavviso di accertamento”) contenente gli elementi essenziali della pretesa fiscale e concedere al contribuente un termine per formulare osservazioni. Il contraddittorio diventa quindi generalizzato: non è più necessario un invito ex art. 5‑ter, ma è sufficiente la comunicazione dello schema di atto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025 (Sezioni Unite), ha riconosciuto che la riforma comporta un nuovo assetto del contraddittorio. Nella ricostruzione della Corte, prima della riforma il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (come l’IVA) o se previsto da specifiche norme; con il nuovo art. 6‑bis, il principio diventa generale . La sentenza richiama la giurisprudenza unionale e ribadisce che la violazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra che, se fosse stato ascoltato, l’esito avrebbe potuto essere diverso .
1.5 La giurisprudenza più recente sulla “prova di resistenza”
Il principio per cui la violazione del contraddittorio determina la nullità dell’atto solo quando il contribuente prova che avrebbe potuto influire sull’esito (c.d. prova di resistenza) è stato elaborato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell’UE. La sentenza Cass. SS.UU. n. 24823/2015 ha affermato che, nei tributi armonizzati, l’omessa attivazione del contraddittorio annulla l’atto solo se la partecipazione del contribuente avrebbe potuto modificare il risultato. La stessa logica è ribadita nella sentenza Cass. SS.UU. n. 21271/2025: la Corte rileva che “la violazione del principio di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto amministrativo solo se il contribuente allega elementi fattuali che non ha potuto portare all’attenzione dell’Amministrazione e che potrebbero incidere sulle determinazioni di questa, escludendo gli elementi pretestuosi” .
La Corte sottolinea che il contraddittorio preventivo serve a garantire la buona amministrazione e la collaborazione tra fisco e contribuente. Il diritto ad essere ascoltato è riconosciuto dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, secondo cui ogni individuo ha diritto a un trattamento equo e imparziale e alla possibilità di essere ascoltato prima che venga adottato un provvedimento che gli reca pregiudizio .
Pertanto, in sede di ricorso l’onere della prova grava sul contribuente: occorre dimostrare che la mancata partecipazione al contraddittorio ha impedito di fornire elementi pertinenti. Non è sufficiente dimostrare che il contribuente avrebbe vinto la causa nel merito, ma occorre provare che il contraddittorio avrebbe potuto modificare l’istruttoria .
Questi principi devono guidare anche la gestione degli errori nel quadro LM: rispondere all’invito, fornire documenti e spiegazioni può evitare l’emissione dell’avviso di accertamento o quantomeno costituire prova dell’adempimento del contribuente.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’invito al contraddittorio
2.1 Notifica dell’invito al contraddittorio
L’invito al contraddittorio viene notificato tramite PEC o raccomandata e contiene:
- i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- la data e il luogo della comparizione (o le modalità di collegamento telematico);
- il motivo della richiesta: ad esempio errori nella determinazione del reddito forfettario, omissione di componenti positivi, superamento della soglia di ricavi, errata compilazione del rigo LM32;
- le maggiori imposte, ritenute, contributi e sanzioni contestate .
Ricevuto l’invito, il contribuente deve controllare subito la data fissata per il contraddittorio e i termini per presentare eventuali memorie. Con l’art. 5‑ter l’invito non deve essere inviato meno di 60 giorni prima dell’emissione dell’atto (termine che la circolare 17/E estende a 90 giorni nei casi ordinari); l’art. 6‑bis prevede un termine minimo di 60 giorni per le osservazioni allo schema di atto e consente la proroga della decadenza di 120 giorni.
Cosa fare appena arriva l’invito:
- Verificare la legittimità dell’atto: controllare che l’invito indichi correttamente i dati e sia firmato digitalmente; verificare se l’Ufficio aveva l’obbligo di notificare l’invito (ad esempio se non era già stato consegnato un processo verbale di chiusura). Se l’invito è tardivo o non dovuto, si può eccepire l’illegittimità.
- Raccogliere la documentazione: reperire il modello REDDITI, le fatture elettroniche, gli estratti conto e ogni documento utile a dimostrare i ricavi effettivi e la correttezza del quadro LM. In caso di errori materiali (es. ricavo incassato in un anno diverso, contributi già rettificati) occorre predisporre le prove.
- Richiedere assistenza professionale: contattare un avvocato tributarista o un commercialista specializzato. Lo Studio Monardo analizza l’invito e valuta se proporre un’adesione, una memoria difensiva o se eccepire la nullità dell’atto per vizi procedurali.
- Valutare il ravvedimento: se l’errore è effettivo e il contribuente vuole regolarizzarsi, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e accedere al ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. Questa opzione riduce le sanzioni e interrompe la procedura.
2.2 Preparazione del contraddittorio
La comparizione può avvenire in presenza presso l’ufficio locale dell’Agenzia o da remoto tramite piattaforma telematica (servizio Civis). Il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia. È consigliabile:
- Studiare nel dettaglio il quadro LM compilato: individuare dove si trova l’errore contestato e, se possibile, preparare una versione corretta. Ad esempio, se il problema riguarda la colonna 3 dei righi LM22‑LM27 (ricavi incassati), occorre dimostrare con estratti conto e registri quando sono stati incassati i compensi.
- Redigere una memoria difensiva: un documento scritto da consegnare durante l’incontro, contenente la ricostruzione dei fatti, il richiamo alla normativa e le prove. È opportuno citare l’art. 5‑ter e l’art. 6‑bis per far valere eventuali vizi di forma e allegare le circolari interpretative, come la circolare 17/E/2020 .
- Proporre soluzioni: se l’errore è condiviso, si può proporre la definizione mediante accertamento con adesione, che consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare il pagamento.
- Richiedere copia del fascicolo: ai sensi dell’art. 6‑bis, il contribuente ha diritto a visionare gli atti e il fascicolo relativo allo schema di atto.
2.3 Svolgimento del contraddittorio
Durante l’incontro l’ufficio espone i rilievi; il contribuente fornisce spiegazioni e documenti. Possibili esiti:
- Accertamento con adesione: il contribuente riconosce (in tutto o in parte) le contestazioni e concorda con l’ufficio l’ammontare del tributo dovuto. I vantaggi sono la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo, la possibilità di rateizzare fino a tre anni e la sospensione dei termini di impugnazione . L’accordo è formalizzato in un atto, i cui importi devono essere versati entro 20 giorni (o rateizzati).
- Archiviazione: se il contribuente dimostra l’inesistenza dell’errore (ad esempio fornendo la prova di un ricavo registrato correttamente o dell’errata attribuzione del codice ATECO), l’ufficio può archiviare il rilievo e chiudere il procedimento.
- Mancata adesione: se non si raggiunge un accordo, l’ufficio emette l’avviso di accertamento, che dovrà essere motivato con riferimento alle osservazioni fornite . Se l’atto non contiene la motivazione specifica o non è preceduto dal contraddittorio obbligatorio, il contribuente potrà impugnare l’atto per difetto di motivazione o violazione del contraddittorio.
2.4 Azioni successive: ricorso e sospensioni
L’avviso di accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza (di regola 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Dopo la ricezione, il contribuente può:
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. Il ricorso deve indicare i motivi di diritto e di fatto, chiedere l’annullamento o la riduzione dell’atto e allegare le prove. È necessario versare il contributo unificato e notificare il ricorso all’Agenzia.
- Chiedere la sospensione dell’esecutività (art. 47 d.lgs. 546/1992) se l’esecuzione immediata dell’imposta causerebbe un danno grave e irreparabile. La Corte può sospendere il pagamento fino alla decisione di merito.
- Proporre la conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. 546/1992): durante il processo si può trovare un accordo con l’ufficio che riduce le sanzioni fino al 40 %.
- Definizione agevolata degli atti di accertamento: normative recenti hanno introdotto procedure di definizione agevolata degli avvisi di accertamento (ad esempio l’art. 1 commi 186–205 della legge 197/2022). Occorre verificare se tali norme sono ancora vigenti nel 2026.
2.5 Differenze fra invito al contraddittorio e schema di atto
A partire dal 2024, con l’introduzione dell’art. 6‑bis, l’invito al contraddittorio ex art. 5‑ter coesisterà con la comunicazione dello schema di atto. La distinzione è importante:
- Invito al contraddittorio (art. 5‑ter): previsto per specifici avvisi di accertamento su imposte dirette e IVA. L’Ufficio invita il contribuente a comparire; se non si presenta, l’atto può essere emesso lo stesso ma deve essere motivato e la mancata attivazione comporta invalidità solo se il contribuente prova il danno .
- Schema di atto (art. 6‑bis): applicabile a tutti gli atti impugnabili; l’Amministrazione invia una bozza dell’atto con i motivi, assegna 60 giorni per controdedurre e deve motivare l’atto finale rispetto alle osservazioni. La violazione del termine o la mancata motivazione determina l’annullabilità dell’atto.
Nel caso di errori nel quadro LM, l’Ufficio può scegliere se inviare un invito o direttamente uno schema di atto. Per atti “automati‑ zzati” (controlli automatizzati o formali ai sensi degli art. 36‑bis e 36‑ter del d.p.r. 600/1973) il contraddittorio non è dovuto. Per questo motivo, molte comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) non richiedono la procedura di contraddittorio. Se si riceve un avviso bonario relativo al quadro LM, bisogna comunque verificarne la legittimità e, se necessario, proporre istanza di annullamento o rettifica.
3. Difese e strategie legali per contestare un invito al contraddittorio
La difesa del contribuente di fronte a un invito al contraddittorio per errori nel quadro LM deve combinare conoscenza normativa, capacità tecnica nella ricostruzione contabile e strategia legale. Di seguito sono illustrate le principali linee d’azione.
3.1 Analisi degli errori più frequenti nel quadro LM
- Errata indicazione dei ricavi o compensi: nel regime forfettario i ricavi rilevano solo quando sono incassati. Se si riporta un importo superiore o si includono fatture emesse ma non riscosse, l’Ufficio riscontrerà una discordanza tra i dati delle fatture elettroniche e gli incassi bancari. Occorre dimostrare, con estratti conto e registri, quando i compensi sono stati effettivamente percepiti.
- Codice ATECO errato: nel 2025 occorre indicare nella colonna 4 del rigo LM21 il codice ATECO 2025, ma per il coefficiente di redditività si continua ad adottare il codice ATECO 2007. L’indicazione di un codice sbagliato può generare un coefficiente errato e un reddito maggiore. È necessario verificare il codice corretto e, se l’errore deriva dalla classificazione delle attività, presentare documenti (visure camerali, atti costitutivi) per dimostrare l’inquadramento.
- Omissione dei componenti positivi (colonna 7): dal 2025 si deve indicare il codice “1” per componenti positivi quali indennità di maternità, conguagli per malattia o congedi. Se non vengono riportati, l’ufficio può contestare l’omissione. È possibile dimostrare che tali somme sono state già tassate o che non concorrono al limite dei ricavi.
- Errore nei righi LM32–LM33: per chi aveva aderito al concordato preventivo biennale (CPB) nel 2024, i righi LM32–LM33 servono a riportare il reddito concordato e la quota imponibile. Dimenticare di compilare questi righi o riportare importi sbagliati può comportare l’esclusione dal regime o una maggiore tassazione. È necessario ricostruire la proposta concordataria e i redditi effettivi.
- Compilazione errata dei campi relativi ai contributi previdenziali: i contributi versati (Inps, Gestione separata, casse professionali) devono essere indicati correttamente per poter essere dedotti dal reddito forfettario. Errori di trascrizione possono ridurre in modo improprio l’imposta sostitutiva.
- Determinazione del limite di 85 000 €: l’errore può derivare dall’inclusione di somme percepite per errori o restituzioni; l’Agenzia ha chiarito (risposte n. 26/2026 e 68/2026) che i compensi incassati per errore e restituiti non concorrono al limite. Occorre provare la restituzione e documentare l’errore.
3.2 Difesa in sede amministrativa: come rispondere all’invito
a) Dimostrare la correttezza della dichiarazione – Se il quadro LM è stato compilato correttamente, è importante fornire prove documentali che supportino la propria versione. Ad esempio:
- Estratti conto che provano quando i ricavi sono stati incassati.
- Contratti e fatture per dimostrare la natura dei proventi (indennità, contributi pubblici ecc.).
- Visura camerale o certificazione di attività per dimostrare il codice ATECO corretto.
- Calcoli dettagliati che mostrano l’applicazione corretta del coefficiente di redditività e delle deduzioni.
b) Contestare i vizi procedurali – L’invito deve rispettare i requisiti formali (indicazione dei periodi d’imposta, dei motivi e degli importi). L’assenza di queste indicazioni o l’invio tardivo rispetto alla decadenza può renderlo illegittimo. Inoltre, se l’Agenzia emette l’avviso senza contraddittorio quando invece l’invito era obbligatorio, si potrà eccepire la violazione dell’art. 5‑ter o dell’art. 6‑bis .
c) Valutare l’adesione – Se l’errore è fondato, aderire all’accertamento con adesione può limitare i danni economici. Le sanzioni sono ridotte a un terzo e si può rateizzare. È necessario valutare la convenienza economica confrontando l’importo concordato con quello che si rischia in contenzioso.
d) Ravvedimento operoso – Prima dell’emissione dell’avviso di accertamento è sempre possibile presentare una dichiarazione integrativa e versare spontaneamente imposte e sanzioni ridotte. In questo modo si evita l’apertura del contenzioso e si limita l’impatto delle sanzioni. La procedura di ravvedimento non osta alla partecipazione all’invito; anzi, dimostra collaborazione.
3.3 Difesa in sede contenziosa: ricorso contro l’avviso di accertamento
Se il contraddittorio non si conclude con un accordo e l’ufficio emette l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare ricorso. Le strategie principali includono:
- Eccepire la violazione del contraddittorio: l’avviso non preceduto da invito (quando obbligatorio) o privo dello schema d’atto (se l’atto rientra tra quelli soggetti al generalizzato art. 6‑bis) è annullabile. In ricorso occorre dimostrare che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto influenzare l’esito (prova di resistenza). Si possono richiamare le sentenze delle Sezioni Unite che affermano la necessità di dimostrare elementi fattuali che avrebbero potuto incidere .
- Contestare la motivazione: l’art. 5‑ter impone che l’avviso sia motivato con riferimento alle osservazioni fornite durante il contraddittorio . L’art. 6‑bis impone una motivazione rafforzata rispetto allo schema di atto. Se l’Agenzia non risponde puntualmente alle osservazioni o non espone le ragioni per cui non sono state accolte, l’atto può essere annullato per difetto di motivazione.
- Verificare la decadenza: l’invio dell’invito proroga il termine di decadenza di 120 giorni se fra la data di comparizione e il termine di decadenza intercorrono meno di 90 giorni . Se l’avviso è emesso oltre il termine, l’atto è nullo per decadenza.
- Altri vizi: oltre ai vizi procedurali si possono eccepire vizi di merito (ad esempio calcolo errato del reddito, erronea attribuzione del codice ATECO, mancato riconoscimento di deduzioni) e vizi formali (mancata sottoscrizione, difetto di competenza dell’ufficio).
- Richiedere la sospensione della riscossione: in ricorso si può chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione può causare un danno grave e irreparabile. È necessario dimostrare la fondatezza del ricorso e il pericolo nel pagamento immediato.
3.4 Strategie negoziali e soluzioni stragiudiziali
- Accertamento con adesione “a tutto campo” – Anche dopo la notifica dell’avviso, se non si è tenuto il contraddittorio, il contribuente può proporre un’istanza di accertamento con adesione (art. 6 d.lgs. 218/1997), chiedendo all’ufficio di formulare una proposta di definizione. L’art. 6 è stato modificato per coordinarsi con il nuovo art. 5‑ter: se l’avviso è stato preceduto da invito obbligatorio, non si può presentare l’istanza .
- Conciliazione giudiziale – In sede processuale le parti possono conciliare la controversia, riducendo le sanzioni. La conciliazione può avvenire anche in grado di appello (art. 48 d.lgs. 546/1992).
- Definizioni agevolate – Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate: “rottamazioni” di cartelle, definizione degli avvisi bonari, definizione delle liti pendenti. Al momento del 11 giugno 2026 non risulta attiva la rottamazione quater o quinquies (ultima rottamazione conclusa nel 2023). Tuttavia potrebbero essere in vigore misure per la definizione agevolata degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento. È fondamentale verificare le leggi in vigore al momento dell’invito e valutare se accedere a tali definizioni.
- Piani di rientro e transazioni fiscali – Nei casi di difficoltà finanziaria, l’Avv. Monardo può assistere nel negoziare piani di rientro dilazionati con l’Agenzia, proporre transazioni fiscali nell’ambito di procedure concorsuali e usufruire degli istituti della composizione della crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione).
- Autotutela – Quando l’atto presenta errori evidenti o violazioni di legge, si può presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate. L’istanza non sospende i termini per il ricorso; tuttavia l’Amministrazione può annullare l’atto senza contenzioso.
3.5 Sovraindebitamento e tutela patrimoniale
Per i contribuenti che, a causa dei debiti fiscali, si trovano in una situazione di insolvenza, la legge 3/2012 e la successiva riforma del Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019) consentono di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può proporre:
- Piano del consumatore: consente a persone fisiche non imprenditori di proporre ai creditori (incluso il Fisco) un piano di rimborso sostenibile; una volta omologato, i debiti residui vengono cancellati.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori sotto soglia e professionisti; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti.
- Liquidazione controllata: per chi non può proporre un piano; tutti i beni vengono liquidati sotto controllo dell’OCC e i debiti residui vengono esdebitati.
Queste procedure possono essere utilizzate anche per bloccare azioni esecutive, pignoramenti o ipoteche derivanti da accertamenti tributari.
4. Strumenti alternativi al contenzioso e opzioni di definizione
4.1 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa
Il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori o omissioni nelle dichiarazioni, beneficiando di sanzioni ridotte e della non applicazione degli interessi di mora. Si può presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo) per correggere il quadro LM. I vantaggi includono:
- riduzione della sanzione dal 30 % al 15 % (in caso di ravvedimento entro 90 giorni) o al 3,75 % (in caso di ravvedimento entro un anno);
- possibilità di rateizzare l’importo dovuto;
- sospensione della procedura di accertamento se l’invito non è ancora pervenuto.
Tuttavia, il ravvedimento non è possibile se il contribuente ha già ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento.
4.2 Accertamento con adesione e reclamo‐mediazione
L’accertamento con adesione (art. 6 d.lgs. 218/1997) consente di definire l’imposta prima dell’emissione dell’avviso o dopo, riducendo le sanzioni. Il contribuente può presentare un’istanza all’ufficio entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (se non preceduto da invito obbligatorio). L’Agenzia formula una proposta e, se il contribuente aderisce, versa l’imposta e le sanzioni ridotte.
Per gli accertamenti di importo non superiore a 50 000 €, l’art. 17‑bis del d.lgs. 546/1992 prevede l’istituto del reclamo‐mediazione: prima di ricorrere in giudizio è necessario presentare un reclamo all’ufficio che ha emesso l’atto. L’ufficio può accoglierlo o proporre una mediazione, riducendo le sanzioni e, talvolta, il tributo.
4.3 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento e liti pendenti
La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 186–204, L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi di accertamento e la definizione delle liti pendenti. Sebbene tali istituti si riferissero a periodi specifici (avvisi notificati entro il 31 marzo 2023), è possibile che il legislatore proroghi o riproponga analoghe definizioni nel 2026. Generalmente prevedono:
- pagamento dell’imposta e degli interessi con sconto sulle sanzioni (ad esempio riduzione al 5 %);
- estinzione del giudizio se l’importo è versato entro termini prefissati.
Chi riceve un invito al contraddittorio dovrebbe monitorare eventuali norme di definizione agevolata che possono emergere durante il procedimento.
4.4 Concordato preventivo biennale e riforma del 2024
Il concordato preventivo biennale (CPB) è stato introdotto dal d.lgs. 13/2024 per i soggetti ISA e, in prima battuta, anche per i forfettari. La sezione VI del quadro LM 2024 prevedeva la possibilità di aderire al concordato. Tuttavia, un successivo decreto correttivo ha abrogato le norme sul concordato per i forfettari, eliminando la Sezione VI e gli articoli relativi. Nel modello REDDITI PF 2025 rimangono i righi LM32 e LM33 solo per coloro che avevano già aderito al concordato nel 2024. Pertanto, nel 2026 i contribuenti forfettari non possono aderire a un nuovo concordato; l’unica opzione resta l’accertamento con adesione o le definizioni agevolate.
4.5 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione
Per i contribuenti che, a seguito degli accertamenti, si trovano in stato di insolvenza, la legge 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi) offre strumenti di esdebitazione. I piani del consumatore consentono di riorganizzare i debiti (compresi quelli fiscali), garantendo la continuità dell’attività e la salvaguardia del patrimonio minimo. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione di questi piani, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella richiesta al tribunale competente.
5. Errori comuni e consigli pratici
Di seguito si riportano gli errori più frequenti riscontrati nel quadro LM e alcuni consigli operativi per evitarli o correggerli:
| Errore comune (sintesi) | Cause principali | Consigli pratici per evitarlo o difendersi |
|---|---|---|
| Ricavi dichiarati superiori ai ricavi incassati | Differenza fra fatture emesse e compensi realmente incassati; uso della precompilata senza verifica | Controllare mensilmente gli incassi; riconciliare estratti conto e fatture; in caso di errori inviare una dichiarazione integrativa e ravvedersi prima della notifica dell’invito. |
| Codice ATECO errato e coefficiente di redditività sbagliato | Confusione tra codice ATECO 2025 (da indicare nel quadro LM) e ATECO 2007 (per il coefficiente) | Verificare il codice attività in visura camerale; usare la tabella dei coefficienti aggiornata; chiedere al commercialista di controllare l’inquadramento. |
| Omissione di componenti positivi nella colonna 7 (indennità maternità ecc.) | Scarsa conoscenza delle novità 2025 | Identificare tutti i componenti positivi percepiti (indennità, bonus, contributi) e indicare il codice “1”; conservare la documentazione che dimostra che tali somme non concorrono al limite dei ricavi. |
| Errata compilazione dei righi LM32 e LM33 | Mancata comprensione delle regole del concordato preventivo; errata trascrizione del reddito concordato | Consultare la documentazione relativa al concordato; compilare correttamente i righi riportando il reddito concordato e la quota imponibile; se in dubbio, rivolgersi a un professionista. |
| Mancata indicazione o errata deduzione dei contributi previdenziali | Distrazione o mancanza di dati sui versamenti; errori di trascrizione | Verificare l’importo dei contributi versati nell’anno (Inps, Gestione separata, casse professionali); sottrarli correttamente dal reddito forfettario; conservare le quietanze di pagamento. |
| Superamento del limite di 85 000 € per errori contabili | Inclusione di somme percepite per errore e poi restituite; errori di cassa | Se si riceve un compenso per errore e lo si restituisce, documentare la restituzione; l’Agenzia (risposta n. 68/2026) ha chiarito che tali somme non concorrono al limite. |
| Omissione dell’invito al contraddittorio | L’ufficio emette l’avviso senza inviare l’invito quando obbligatorio | In ricorso eccepire la violazione dell’art. 5‑ter e richiamare la giurisprudenza sulla prova di resistenza . |
| Violazione del termine per le osservazioni (art. 6‑bis) | Lo schema di atto non concede 60 giorni o l’atto finale è adottato prima della scadenza | Impugnare l’atto per violazione del contraddittorio generalizzato; dimostrare che la compressione dei termini ha impedito la partecipazione effettiva. |
Consigli per prevenire gli errori
- Tenuta ordinata della contabilità: anche se il regime forfettario non richiede la tenuta di scritture contabili, conservare fatture, estratti conto e documenti supporta la corretta compilazione della dichiarazione.
- Verifica periodica dei limiti: monitorare i ricavi ogni trimestre per evitare il superamento del limite di 85 000 €.
- Aggiornamento normativo: le regole fiscali cambiano frequentemente; consultare le istruzioni del modello REDDITI e le circolari dell’Agenzia.
- Affidarsi a professionisti qualificati: il supporto di un commercialista o di un avvocato tributarista riduce il rischio di errori e consente di individuare tempestivamente soluzioni.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Normativa di riferimento sull’invito al contraddittorio e il regime forfettario
| Norma | Oggetto e contenuto essenziale |
|---|---|
| L. 190/2014, art. 1 commi 54–89 | Introduzione del regime forfettario: requisiti soggettivi e oggettivi, coefficiente di redditività, cause di esclusione. |
| Circolare AdE 17/E del 22 giugno 2020 | Chiarisce l’obbligo di invito al contraddittorio introdotto dal decreto crescita: l’obbligo si applica agli avvisi emessi dal 1 luglio 2020, la mancata attivazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra la rilevanza del contraddittorio . |
| D.lgs. 218/1997, art. 5 | Disciplina l’accertamento con adesione e l’invito a comparire facoltativo. |
| D.lgs. 218/1997, art. 5‑ter | Introduce l’invito obbligatorio prima dell’avviso di accertamento: l’ufficio notifica l’invito a comparire, salve le eccezioni; la mancata attivazione comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra il pregiudizio . |
| D.lgs. 219/2023, art. 6‑bis L. 212/2000 | Introduce il principio generalizzato di contraddittorio: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo; l’Amministrazione invia lo schema d’atto, concede almeno 60 giorni per le osservazioni e deve motivare l’atto finale. |
| Cassazione SS.UU. n. 24823/2015 | Affermata la regola della prova di resistenza: la mancata attivazione del contraddittorio annulla l’atto solo se il contribuente dimostra che il contraddittorio avrebbe potuto portare a un risultato diverso. |
| Cassazione SS.UU. n. 21271/2025 | Conferma la prova di resistenza e collega il principio del contraddittorio alla buona amministrazione; sottolinea che, con l’art. 6‑bis, il contraddittorio diventa generalizzato e l’onere della prova resta a carico del contribuente . |
| Legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019 | Regolamentano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata. |
6.2 Termini e scadenze principali
| Procedura | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Invito al contraddittorio (art. 5‑ter) | L’invito va notificato prima dell’avviso di accertamento; la comparizione deve avvenire almeno 60 giorni prima dell’atto. Se il termine di decadenza è vicino, è prevista la proroga di 120 giorni . | Art. 5‑ter d.lgs. 218/1997; Circolare 17/E/2020. |
| Schema di atto (art. 6‑bis) | L’Amministrazione invia lo schema di atto con un termine non inferiore a 60 giorni per le osservazioni; se questo termine scade vicino alla decadenza, la scadenza è prorogata di 120 giorni. | Art. 6‑bis L. 212/2000. |
| Ricorso tributario | Ricorso contro l’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica. | Art. 21 d.lgs. 546/1992. |
| Istanza di accertamento con adesione | Va presentata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso, se non preceduto da invito obbligatorio. | Art. 6 d.lgs. 218/1997. |
| Pagamento dell’accertamento con adesione | Entro 20 giorni dalla definizione, con possibilità di rateizzare fino a 36 rate mensili. | Art. 8 d.lgs. 218/1997. |
| Ravvedimento operoso | Può essere effettuato fino al termine di decadenza (di norma 31 dicembre del quinto anno) ma le sanzioni sono ridotte se si ravvede entro 90 giorni o entro un anno. | Art. 13 d.lgs. 472/1997. |
6.3 Sanzioni e benefici in caso di adesione
| Fase | Sanzione applicata | Benefici |
|---|---|---|
| Avviso bonario (controllo automatizzato) | Sanzione ridotta al 10 % dell’imposta, se pagata entro 30 giorni; possibilità di rateizzare. | Definizione rapida senza contenzioso. |
| Accertamento con adesione | Sanzione ridotta a 1/3 del minimo (pari al 10 %). | Rateizzazione fino a 36 mesi; riduzione interessi; esclusione di contenzioso. |
| Reclamo‐mediazione | Sanzione ridotta a 40 % dell’importo minimo. | Riduzione del rischio di soccombenza; definizione extra‑giudiziale. |
| Conciliazione giudiziale | Sanzione ridotta al 40 % o 50 % a seconda del grado di giudizio. | Estinzione del giudizio; riduzione dell’imposta e delle sanzioni. |
| Definizione agevolata (liti pendenti) | Sanzione variabile (5 % o 15 %); pagamento integrale dell’imposta. | Estinzione della lite e risparmio su sanzioni e interessi. |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è l’invito al contraddittorio e quando viene inviato?
L’invito al contraddittorio è una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire per discutere presunti errori o omissioni prima di emettere l’avviso di accertamento. È obbligatorio per gli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 e riguarda principalmente le imposte dirette e l’IVA . Con la riforma 2023 (art. 6‑bis), l’invito può essere sostituito dallo schema di atto per tutti gli atti impugnabili.
2. Ho ricevuto un invito al contraddittorio per errori nel quadro LM: entro quanto tempo devo rispondere?
Devi presentarti nella data indicata o inviare le tue osservazioni entro i termini riportati nell’invito. Di solito l’ufficio concede almeno 60 giorni prima di emettere l’avviso. Se si tratta di uno schema di atto, hai 60 giorni per presentare controdeduzioni.
3. Cosa succede se ignoro l’invito?
Se non partecipi, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento. La mancata partecipazione non impedisce di presentare successivamente ricorso, ma riduce la possibilità di dimostrare che l’atto sia illegittimo. In ricorso dovrai comunque provare che la mancata partecipazione al contraddittorio ha inciso sull’esito (prova di resistenza) .
4. Quali documenti devo portare al contraddittorio?
Porta la dichiarazione dei redditi, le fatture emesse, gli estratti conto bancari, i documenti giustificativi dei contributi previdenziali, eventuali contratti e tutto ciò che può dimostrare la corretta compilazione del quadro LM.
5. Quali sono i principali errori che generano un invito per il quadro LM?
Gli errori più frequenti sono la mancata indicazione di ricavi incassati, l’indicazione di ricavi non incassati, l’errata attribuzione del codice ATECO, l’omissione di indennità o altri componenti positivi, la mancata compilazione dei righi LM32–LM33 o la determinazione errata della quota imponibile.
6. Posso regolarizzare l’errore prima del contraddittorio?
Sì. Puoi presentare una dichiarazione integrativa e usufruire del ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997), beneficiando di sanzioni ridotte. Se lo fai prima di ricevere l’avviso di accertamento, l’ufficio potrebbe archiviare la posizione.
7. Qual è la differenza tra l’invito al contraddittorio e lo schema di atto?
L’invito al contraddittorio ex art. 5‑ter è previsto per specifici avvisi; prevede la comparizione e la discussione orale. Lo schema di atto ex art. 6‑bis è una bozza dell’avviso inviata per iscritto: l’Amministrazione deve attendere almeno 60 giorni per ricevere le osservazioni e motivare l’atto finale.
8. Quali sono i diritti del contribuente durante il contraddittorio?
Hai diritto a essere ascoltato, a far assistere da un professionista, a consultare il fascicolo (art. 6‑bis), a produrre documenti e a ricevere una motivazione puntuale dell’avviso. Puoi proporre l’accertamento con adesione o chiedere la definizione agevolata.
9. Se l’Agenzia non risponde alle mie osservazioni, l’avviso è nullo?
Se l’avviso non contiene la motivazione specifica in relazione alle osservazioni presentate, può essere annullato per difetto di motivazione . L’art. 6‑bis impone una motivazione rafforzata.
10. Cosa si intende per prova di resistenza?
È l’onere del contribuente di dimostrare che, se fosse stato ascoltato nel contraddittorio, avrebbe potuto presentare elementi idonei a modificare l’esito dell’accertamento. Senza tale prova l’atto non è annullabile .
11. Posso chiedere la sospensione del pagamento durante il ricorso?
Sì. Puoi chiedere alla Corte di Giustizia tributaria la sospensione dell’esecutività dell’atto se l’esecuzione può causare un danno grave e irreparabile. Devi dimostrare la fondatezza del ricorso e il pregiudizio economico.
12. Le somme percepite per errore e restituite concorrono al limite di 85 000 €?
L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello n. 26/2026 e n. 68/2026 (non direttamente accessibili ma richiamate dalla stampa specializzata), ha chiarito che i compensi percepiti per errore e restituiti non concorrono al limite dei ricavi. È necessario documentare la restituzione.
13. Cosa succede se supero la soglia di 85 000 € ma non oltre 100 000 €?
Rimani nel regime forfettario per l’anno in corso e uscirai dal regime l’anno successivo . Se superi 100 000 €, l’uscita è immediata e l’IVA si applica dalla fattura successiva .
14. Posso aderire al concordato preventivo nel 2026?
No. Le norme del d.lgs. 13/2024 relative al concordato preventivo per i forfettari sono state abrogate; nel modello REDDITI PF 2025 restano i righi LM32–LM33 solo per chi aveva aderito nel 2024.
15. Cosa devo fare se ricevo un avviso bonario per errori nel quadro LM?
L’avviso bonario è un atto automatizzato che non richiede contraddittorio. Devi verificare i dati, correggere eventuali errori o, se non concordi, presentare una istanza di annullamento o procedere al ravvedimento. Puoi anche valutare la definizione agevolata prevista dalla legge.
16. Posso pagare ratealmente l’imposta dopo l’adesione?
Sì. L’accertamento con adesione consente il pagamento in rate trimestrali fino a 3 anni. La prima rata va versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto.
17. Quali vantaggi offre l’assistenza dell’Avv. Monardo?
L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, può analizzare la legittimità dell’atto, individuare vizi procedurali, assistere al contraddittorio, negoziare l’adesione o il piano di rientro e, se necessario, predisporre ricorsi in tutte le fasi. Il suo team multidisciplinare offre competenze tributarie, bancarie e civilistiche.
18. Posso ricorrere alla procedura di sovraindebitamento per debiti fiscali?
Sì. Se non riesci a far fronte ai debiti tributari, puoi accedere alle procedure della legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata). Queste procedure permettono di ristrutturare o ridurre i debiti e di ottenere l’esdebitazione.
19. Cosa succede se non ricevo alcun invito ma direttamente l’avviso?
Se l’atto rientra tra quelli per cui il contraddittorio è obbligatorio (art. 5‑ter o art. 6‑bis) e non ricorrono eccezioni (atti automatizzati, fondato pericolo per la riscossione), puoi impugnare l’avviso eccependo la nullità per violazione del contraddittorio. Dovrai comunque dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto modificare l’esito .
20. Se aderisco all’accertamento con adesione posso comunque rateizzare?
Sì. L’accertamento con adesione prevede la possibilità di rateizzare in un massimo di 8 rate trimestrali (fino a 16 rate se l’importo supera 50 000 €). Durante la rateizzazione maturano interessi al tasso legale.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto degli errori nel quadro LM e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni pratiche.
8.1 Simulazione 1: Ricavi incassati inferiori a quelli dichiarati
Scenario: Maria è una consulente informatica in regime forfettario con codice ATECO 62010 (coefficiente di redditività 78 %). Nel 2024 emette fatture per 60 000 €, ma incassa effettivamente solo 55 000 € (5 000 € vengono incassati a gennaio 2025). Nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025 compila i righi LM22–LM27 senza controllare gli incassi e indica 60 000 € nella colonna 3. L’Agenzia, tramite invito al contraddittorio, contesta il mancato incasso di 5 000 €.
Calcolo del reddito dichiarato:
- Ricavi dichiarati: 60 000 €
- Coefficiente di redditività: 78 %
- Reddito imponibile dichiarato: 60 000 × 78 % = 46 800 €
- Contributi previdenziali versati (IPOTESI): 5 000 €
- Reddito imponibile: 46 800 – 5 000 = 41 800 €
Calcolo corretto:
- Ricavi incassati 2024: 55 000 €
- Reddito imponibile corretto: 55 000 × 78 % = 42 900 € – 5 000 € = 37 900 €
Differenza: 41 800 € – 37 900 € = 3 900 €
Su questa differenza l’aliquota sostitutiva del 15 % genera 585 € di imposta in più. Inoltre, se la differenza avesse fatto superare il limite di 85 000 €, Maria sarebbe uscita dal regime.
Azioni consigliate: rispondere all’invito dimostrando con estratti conto che i 5 000 € sono stati incassati nel 2025; presentare una dichiarazione integrativa; chiedere l’annullamento dell’avviso.
8.2 Simulazione 2: Codice ATECO errato
Scenario: Luca è un grafico (codice ATECO 74102) con coefficiente di redditività 78 %. Nel quadro LM del 2024 inserisce erroneamente il codice ATECO 47410 (commercio di elettrodomestici, coefficiente 40 %). Riporta ricavi incassati per 70 000 € e calcola un reddito imponibile di 28 000 € (70 000 × 40 % = 28 000 €), deducendo 4 000 € di contributi. La sua imposta sostitutiva è 24 000 € × 15 % = 3 600 €. L’Agenzia rileva l’errore tramite incrocio con la visura camerale e invia l’invito al contraddittorio.
Reddito corretto: 70 000 € × 78 % = 54 600 € – 4 000 € = 50 600 €; imposta sostitutiva 7 590 €. La differenza di reddito è 22 600 €, comportando una maggiore imposta di 3 390 €.
Difesa: Luca può ammettere l’errore e aderire all’accertamento, pagando le sanzioni ridotte a un terzo. In alternativa può contestare se ritiene che l’attività sia qualificata diversamente (es. consulenza mista). Dovrà fornire documenti che dimostrino la sua attività prevalente.
8.3 Simulazione 3: Indennità di maternità non indicata
Scenario: Chiara, avvocata in regime forfettario, percepisce nel 2024 un’indennità di maternità INPS di 8 000 € oltre a ricavi professionali per 40 000 €. Nel quadro LM non inserisce l’indennità nella nuova colonna 7. L’Agenzia la convoca.
Normativa: secondo le istruzioni 2025, l’indennità di maternità è un componente positivo che concorre al reddito ma non concorre al limite di 85 000 €. Chiara avrebbe dovuto indicare il codice “1” in colonna 7.
Calcolo corretto: (40 000 + 8 000 €) × coefficiente di redditività (78 %): 48 000 × 78 % = 37 440 €; contributi 5 000 €; reddito imponibile 32 440 €; imposta 4 866 €. Chiara ne ha dichiarati 31 200 €; differenza 1 240 €.
Difesa: può correggere l’errore con dichiarazione integrativa; l’Agenzia potrà applicare la sanzione ma, trattandosi di novità normativa, è possibile chiedere la riduzione.
8.4 Simulazione 4: Errata compilazione del rigo LM32
Scenario: Marco aveva aderito al concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024 accettando un reddito concordato di 25 000 € (rigo LM63 nel modello 2024). Nella dichiarazione 2025 (periodo 2024) avrebbe dovuto compilare il rigo LM32 riportando: colonna 1 reddito concordato (25 000 €), colonna 2 reddito effettivo (30 000 €), colonna 3 quota imponibile (differenza tra colonna 2 e colonna 1, tassata con sostitutiva 10 %). Marco compila solo la colonna 2 (30 000 €) dimenticando il reddito concordato. L’Agenzia gli notifica un invito.
Impatto: l’omissione può portare all’applicazione della tassazione ordinaria e all’esclusione dal regime agevolato. Durante il contraddittorio Marco potrà dimostrare di aver aderito al CPB nel 2024 (rigo LM63), fornire la copia dell’adesione e compilare correttamente i righi LM32–LM33. Poiché il CPB è stato abrogato, le regole per la tassazione del reddito concordato restano valide solo per il 2024.
8.5 Simulazione 5: Superamento della soglia e restituzione di un compenso
Scenario: Paola, fisioterapista in regime forfettario, incassa compensi per 84 000 € nel 2024. A dicembre riceve un bonifico di 20 000 € da una società con cui non ha rapporti; si accorge che l’importo è stato versato per errore e lo restituisce a gennaio 2025. Nella dichiarazione 2025 indica solo gli 84 000 € incassati. L’Agenzia, incrociando i flussi bancari, rileva il bonifico di 20 000 € e contesta il superamento del limite di 85 000 € con fuoriuscita immediata.
Difesa: Paola può dimostrare di aver restituito il bonifico; secondo la risposta AdE n. 68/2026, i compensi percepiti per errore e restituiti non concorrono al limite dei ricavi. Presentando le contabili del bonifico in entrata e in uscita e una dichiarazione della società che ha effettuato l’errore, potrà ottenere l’annullamento dell’avviso.
Conclusione
Ricevere un invito al contraddittorio per errori nel quadro LM non è un evento da sottovalutare. La normativa tributaria italiana, arricchita dalle recenti riforme, impone una serie di adempimenti preliminari all’emissione dell’avviso di accertamento: l’art. 5‑ter del d.lgs. 218/1997 obbliga l’ufficio a notificare un invito a comparire salvo specifiche eccezioni , mentre l’art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente estende il contraddittorio a tutti gli atti impugnabili.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la violazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra, con la cosiddetta prova di resistenza, che la partecipazione al procedimento avrebbe potuto modificare l’esito . Questo impone di affrontare l’invito con massima cura: raccogliere documenti, analizzare la dichiarazione, individuare gli errori e formulare una difesa solida.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze specialistiche in diritto tributario, bancario e crisi d’impresa. Possono assisterti nell’analisi dell’atto, nella redazione della memoria difensiva, nella gestione del contraddittorio e, se necessario, nel ricorso avanti alla Corte di Giustizia tributaria. In situazioni di sovraindebitamento, lo Studio Monardo offre soluzioni come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione.
Agire tempestivamente è fondamentale: l’invito al contraddittorio ha termini stretti e l’inerzia può portare a sanzioni pesanti e alla perdita del regime forfettario. Preparare una difesa adeguata può portare all’archiviazione del rilievo, a una definizione agevolata o alla dimostrazione della nullità dell’atto per violazioni procedurali. Ricorda che anche nel regime forfettario la corretta gestione amministrativa è essenziale per beneficiare dell’agevolazione fiscale e proteggere il proprio patrimonio.
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