Lettera Di Compliance Per Errori Nei Registri Contabili: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Ogni giorno l’Agenzia delle Entrate intensifica la propria attività di analisi incrociata fra dichiarazioni, bilanci e dati bancari.

Il risultato di questi controlli sono le cosiddette lettere di compliance: comunicazioni con cui l’Amministrazione invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente errori riscontrati nelle scritture contabili. A differenza degli avvisi di accertamento, la lettera di compliance è una misura non ancora sanzionatoria; serve a prevenire l’apertura di un contenzioso e a favorire l’adempimento volontario. Tuttavia, ignorare o sottovalutare tale lettera può avere conseguenze gravi: se entro i termini non si procede alla correzione degli errori, l’Ufficio emetterà un atto impositivo con sanzioni e interessi, potendo arrivare a pignoramenti o ipoteche.

Sul piano giuridico, i margini di difesa sono molteplici ma richiedono tempestività. Le norme fiscali prevedono diversi strumenti per correggere o contestare i rilievi: dalla presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento tramite ravvedimento operoso fino all’impugnazione di eventuali atti successivi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Inoltre, la recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo: gli atti impugnabili devono essere preceduti da una comunicazione che consente al contribuente di difendersi entro 60 giorni, pena l’annullamento dell’atto . Questo principio, unitamente alla distinzione tra violazioni sostanziali e meramente formali, offre importanti argomentazioni per contestare l’applicazione di sanzioni quando l’errore contabile non ha causato alcun danno erariale .

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista noto in ambito tributario e bancario. Cassazionista con decenni di esperienza, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale. Tra le sue qualifiche si annoverano:

  • Avvocato cassazionista: abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), in grado di assistere i contribuenti nei piani del consumatore, negli accordi di ristrutturazione e nella liquidazione controllata;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che coordina procedure con garanzia istituzionale;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) e delle successive modifiche: affianca le imprese nella composizione negoziata per evitare il fallimento;
  • Coordinatore di un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti, capace di offrire consulenza integrata in diritto bancario, societario, fallimentare e tributario.

Lo Studio Monardo offre analisi personalizzate della lettera di compliance, valuta la legittimità dell’eventuale successivo avviso di accertamento, redige memorie difensive e, se necessario, propone ricorsi e chiede la sospensione degli atti. Inoltre negozia piani di rientro con l’Agente della Riscossione, gestisce definizioni agevolate (rottamazioni, transazioni fiscali), sovraindebitamento e altre soluzioni giudiziali o stragiudiziali. Rivolgersi immediatamente a professionisti specializzati consente di evitare errori irreparabili e di cogliere opportunità normative per ridurre o annullare il debito.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obblighi contabili: il codice civile e le norme tributarie

Alla base della lettera di compliance per errori nei registri contabili vi è l’obbligo, previsto dal Codice civile e dalle leggi tributarie, di tenere le scritture in modo ordinato e veritiero. L’art. 2214 c.c. impone all’imprenditore di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, conservare copie delle lettere, telegrammi e fatture e ogni altra scrittura necessaria per la natura e le dimensioni dell’impresa. Questo obbligo non si applica ai piccoli imprenditori . La contabilità deve consentire di ricostruire le operazioni in modo cronologico e sistematico; l’errata registrazione di fatture, la mancata tenuta di un libro o l’adozione di criteri di contabilizzazione non conformi possono portare a contestazioni fiscali.

In ambito tributario, gli errori nelle scritture possono emergere in diverse fasi:

  • Accertamento delle imposte dirette: il D.P.R. 600/1973 (art. 42) stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere motivato, indicare il periodo d’imposta e l’imposta accertata, contenere il responsabile del procedimento e essere firmato dal capo dell’Ufficio. La nullità dell’atto deriva dalla mancanza della motivazione o della sottoscrizione .
  • Iva: il D.P.R. 633/1972, agli artt. 52, 54 e 57, prevede poteri di verifica, accertamento e termini di decadenza per la rettifica dell’imposta. Per l’IVA il termine ordinario per l’avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione .
  • Statuto del contribuente: la Legge 212/2000 tutela i diritti del contribuente e, all’art. 10, comma 3, esclude l’applicazione di sanzioni quando la violazione si risolve in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta . Tale norma è coordinata con l’art. 6, comma 5‑bis del D.Lgs. 472/1997, che prevede la non punibilità delle violazioni meramente formali: non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo .

1.1.1 Riforma del contraddittorio preventivo (D.Lgs. 219/2023)

Un elemento centrale per la difesa contro gli errori contabili è l’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dal D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024. Questo decreto ha modificato lo Statuto dei diritti del contribuente inserendo l’art. 6‑bis, che stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . La norma afferma che ogni provvedimento che incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica del contribuente (anche per tributi regionali o locali) dev’essere preceduto da un contraddittorio e da una comunicazione dello schema di atto.

Il contraddittorio preventivo prevede un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni e per accedere ai documenti. L’atto finale non può essere adottato prima della scadenza del termine e, se il termine di decadenza per l’emissione dell’atto è troppo ravvicinato, quest’ultimo viene prorogato fino a 120 giorni . È inoltre richiesta una motivazione rafforzata: l’Ufficio deve motivare le ragioni per cui ha respinto le osservazioni del contribuente . Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e quelli di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni sono esclusi dal contraddittorio .

1.1.2 Errori contabili e decreto correttivo 192/2025

Il D.Lgs. 192/2025, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha rivoluzionato le regole per la correzione degli errori contabili, distinguendo tra errori non rilevanti e errori rilevanti. Secondo il decreto, gli errori non rilevanti (ossia quelli che non influiscono sulle decisioni economiche degli investitori o non comportano variazioni della base imponibile) possono essere corretti nel bilancio successivo con effetto fiscale automatico, purché la correzione avvenga entro l’esercizio successivo . L’art. 83 del TUIR è stato modificato introducendo il comma 1‑ter, che per le società soggette a revisione legale prevede che l’effetto fiscale della correzione opera solo se l’errore è corretto entro la chiusura dell’esercizio successivo e prima dell’avvio di accertamenti . In mancanza, l’errore si considera rilevante e necessita di una dichiarazione integrativa.

Per gli errori rilevanti (che incidono sul risultato economico o sul reddito imponibile), il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti. Le correzioni non possono avere effetto se vengono effettuate dopo l’inizio di verifiche fiscali o se la società è soggetta a revisione legale . L’IRAP è disciplinata in maniera analoga: è stato introdotto il comma 5‑bis all’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, che limita l’automaticità delle correzioni .

1.1.3 Riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024) e ravvedimento operoso

Il D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1 settembre 2024, ha riformato le sanzioni amministrative tributarie rendendole più proporzionate e mirate ai comportamenti realmente dannosi . La riforma riduce gli importi delle sanzioni e introduce la possibilità di valutare l’intenzionalità dell’errore. Sono previste nuove attenuanti per chi regolarizza spontaneamente la posizione.

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e modificato dal D.Lgs. 87/2024, consente al contribuente di sanare errori o omissioni pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. La nuova disciplina estende i termini e prevede riduzioni più favorevoli per chi regolarizza entro un anno . Anche le violazioni formali possono essere sanate tramite ravvedimento, con sanzioni fisse ridotte.

1.1.4 Violazioni meramente formali e non punibilità

Come accennato, gli errori nei registri contabili possono essere sostanziali, formali o meramente formali. La distinzione è cruciale per determinare l’applicabilità delle sanzioni. Il D.Lgs. 472/1997, all’art. 6, comma 5‑bis, stabilisce che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento . Ciò significa che errori privi di impatto sul tributo – ad esempio una registrazione tardiva ma corretta – non devono essere sanzionati. Lo Statuto del contribuente, art. 10, comma 3, ribadisce che le sanzioni non si applicano quando la violazione è meramente formale e non genera debito d’imposta .

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per distinguere tra violazioni formali e sostanziali. La sentenza n. 16450/2021 e l’ordinanza n. 13908/2022 hanno affermato che si considera meramente formale la violazione che non provoca alcun danno erariale e non ostacola le azioni di controllo . Al contrario, se anche uno solo di tali requisiti viene meno (ad esempio se l’errore comporta un minore versamento o un ostacolo ai controlli), la violazione è sostanziale e le sanzioni restano applicabili . Questi principi sono fondamentali quando si contestano rilievi contenuti nella lettera di compliance.

1.1.5 La lettera di compliance: provvedimenti e comunicazioni preventive

Le lettere di compliance sono uno strumento introdotto dall’Agenzia delle Entrate per agevolare il dialogo con il contribuente e favorire la regolarizzazione spontanea. Nel 2025 l’Agenzia ha adottato un provvedimento (17 aprile 2025) che obbliga gli uffici a comunicare l’esito negativo dei controlli istruttori al contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 5‑bis dello Statuto . Le comunicazioni vengono inviate tramite lettera, e-mail PEC, SMS o app IO e possono derivare da controlli formali, incroci di banche dati (ISA, fatture elettroniche, corrispettivi telematici) o segnalazioni di irregolarità nei registri contabili. Il provvedimento prevede modalità semplificate per la notifica e stabilisce che il contribuente è invitato a fornire chiarimenti e a correggere eventuali errori entro un termine indicato.

2. Procedura passo‑passo dopo la ricezione della lettera di compliance

Comprendere le tappe successive alla ricezione della lettera è essenziale per evitare errori. Di seguito si espongono le fasi più importanti, illustrate con esempi pratici e riferimenti normativi.

2.1 Analisi della comunicazione e verifica preliminare

  1. Verifica dell’autenticità e dei contenuti: accertarsi che la comunicazione provenga effettivamente dall’Agenzia delle Entrate. Le lettere di compliance riportano il numero di protocollo, l’anno d’imposta di riferimento, i dati identificativi del contribuente e le anomalie riscontrate. Verificare che i riferimenti siano corretti e che la comunicazione contenga la firma digitale o l’indicazione dell’ufficio responsabile.
  2. Controllo dei termini: la comunicazione specifica un termine per fornire chiarimenti o correggere l’errore. In genere la finestra varia da 15 a 30 giorni, ma può essere ampliata in presenza del contraddittorio preventivo (fino a 60 giorni secondo l’art. 6‑bis dello Statuto). È fondamentale segnare subito la scadenza e organizzare la documentazione.
  3. Analisi del presunto errore: confrontare l’anomalia segnalata con le scritture contabili, le fatture e le dichiarazioni presentate. Spesso le lettere derivano da scostamenti tra fatture elettroniche e registri IVA, mancata corrispondenza tra corrispettivi telematici e incassi bancari, o differenze tra i saldi di magazzino e le rimanenze iscritte a bilancio. Occorre individuare se si tratta di un semplice errore materiale, di un’omissione rilevante o di una violazione meramente formale.

2.2 Preparazione della risposta e raccolta di documenti

  1. Ricostruire la contabilità: recuperare i documenti (fatture, estratti conto, inventari) necessari a dimostrare l’inesistenza dell’errore oppure a quantificarne l’effetto. Se l’anomalia è dovuta ad una registrazione in ritardo o ad un errore di imputazione, predisporre l’evidenza che il tributo è stato comunque versato.
  2. Verificare la natura dell’errore: se l’errore non incide sull’imponibile o sull’imposta dovuta, può qualificarsi come meramente formale e quindi non punibile . In tal caso, sarà opportuno spiegare all’Ufficio l’irrilevanza della violazione, citando lo Statuto del contribuente e l’art. 6, comma 5‑bis del D.Lgs. 472/1997.
  3. Determinare l’eventuale correzione: quando l’errore ha effettivamente determinato un maggior o un minore tributo (violazione sostanziale), occorre presentare una dichiarazione integrativa. Il D.Lgs. 192/2025 impone che per gli errori rilevanti la correzione avvenga mediante dichiarazione integrativa entro i termini, mentre per gli errori non rilevanti è sufficiente la correzione in sede di bilancio . In entrambi i casi è consigliabile procedere con il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
  4. Redigere la risposta: predisporre una memoria difensiva indirizzata all’Ufficio che ha emesso la lettera. La risposta deve illustrare i fatti, citare le norme e la giurisprudenza, e allegare i documenti giustificativi. È opportuno chiedere espressamente la chiusura della procedura o l’archiviazione della posizione per violazioni meramente formali.

2.3 Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso

Se l’errore contabile ha determinato un’imposta dovuta, il contribuente può correggerlo tramite dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa è possibile fino al termine di decadenza per l’accertamento (normalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo) e richiede il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione. Grazie alla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), la sanzione può essere ridotta notevolmente. Ad esempio:

  • Ravvedimento sprint: correzione entro 14 giorni dalla scadenza originaria, sanzione pari a 1/15 del minimo;
  • Ravvedimento breve: correzione entro 30 giorni, sanzione pari a 1/10 del minimo;
  • Ravvedimento lungo: correzione entro un anno, sanzione pari a 1/9;
  • Ravvedimento ultrannuale: correzione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, sanzione pari a 1/8;
  • Ravvedimento pluriennale: correzione fino a cinque anni, sanzione pari a 1/7 o 1/6 a seconda dell’epoca .

Il D.Lgs. 87/2024 ha esteso gli strumenti di ravvedimento anche alle violazioni formali; pertanto, in presenza di errori puramente formali, il contribuente può procedere a regolarizzare con sanzioni minimali (da 200 a 1.000 euro) o chiederne l’annullamento se rientrano nella nozione di violazione meramente formale .

2.4 Contraddittorio preventivo e fase istruttoria

Quando la lettera di compliance prelude a un possibile avviso di accertamento, l’Ufficio deve garantire un contraddittorio preventivo effettivo. Ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto (proposta di accertamento) e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Durante questo periodo, il contribuente può:

  • Accedere agli atti: chiedere copia del fascicolo istruttorio e dei documenti su cui si basa la contestazione;
  • Presentare memoria difensiva: spiegare le ragioni per cui l’errore contabile non sussiste o è meramente formale;
  • Produrre documenti: bilanci, estratti conto, perizie tecniche, contratti, e qualsiasi documento che dimostri l’insussistenza dell’errore;
  • Chiedere audizione: è possibile chiedere un colloquio con i funzionari per discutere la posizione.

L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine; se l’Ufficio adotta l’atto senza contraddittorio preventivo o prima del termine, l’atto è annullabile . Per questo motivo è essenziale partecipare alla fase istruttoria e far valere la propria difesa.

2.5 Impugnazione dell’atto e ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se il contraddittorio non conduce all’archiviazione, l’Ufficio emette un avviso di accertamento. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, chiedendo la sospensione dell’atto. L’avviso deve contenere la motivazione, il riferimento al contraddittorio, l’indicazione del responsabile e l’elenco degli elementi su cui si basa . È possibile definire l’accertamento tramite adesione entro 90 giorni (o 40 se l’avviso è preceduto da invito) con riduzione delle sanzioni . L’adesione comporta il versamento del tributo concordato e della sanzione ridotta a un terzo.

Nel ricorso occorre invocare l’eventuale nullità per difetto di contraddittorio, la mancanza di motivazione, la non punibilità della violazione (quando l’errore è meramente formale), e la violazione dell’art. 6, comma 5‑bis D.Lgs. 472/1997. È consigliabile depositare prove documentali e perizie che dimostrino la correttezza della contabilità. La difesa può chiedere anche la sospensione dell’atto, se sussistono gravi motivi e pericolo irreparabile .

2.6 Possibili esiti della procedura

  • Archiviazione: se i chiarimenti sono convincenti o l’errore è meramente formale, l’Ufficio archivia la posizione. L’archiviazione deve essere formalizzata con un provvedimento scritto.
  • Accertamento con adesione: si chiude la controversia con un accordo che prevede il versamento dell’imposta e di una sanzione ridotta. Viene rilasciata apposita quietanza e il contribuente non può più impugnare l’atto.
  • Emissione di avviso di accertamento: se l’Ufficio ritiene infondate le giustificazioni. In tal caso il contribuente può scegliere se aderire (con riduzione delle sanzioni) o impugnare l’atto.
  • Transazione fiscale o definizione agevolata: in alcuni casi, soprattutto nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, composizione negoziata) o nelle definizioni agevolate previste dalle leggi di bilancio, è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Per l’anno 2026 la rottamazione quinquies non è più attiva, ma restano in vigore le rateazioni delle definizioni pregresse e la possibilità di presentare una domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, qualora le controversie siano in corso.

3. Difese e strategie legali contro la contestazione di errori contabili

Il punto di vista del debitore/contribuente deve orientarsi verso la ricerca della soluzione più vantaggiosa: evitare l’irrogazione di sanzioni quando l’errore è meramente formale, ridurre l’impatto economico tramite ravvedimento o adesione, oppure contestare l’atto in giudizio. Di seguito le principali strategie.

3.1 Dimostrare l’irrilevanza dell’errore

Spesso la lettera di compliance segnala scostamenti minimi, dovuti a arrotondamenti, differenze di pochi euro o errori di registrazione immediatamente sanati. È fondamentale distinguere se l’errore è non rilevante secondo il D.Lgs. 192/2025 e se non ha influenzato la base imponibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che un errore di bilancio consistente nell’iscrizione di un costo inesistente compensato da un pari importo attivo non è sanzionabile se non ha inciso sul reddito imponibile . Pertanto, occorre evidenziare che l’errore non ha provocato un minore versamento e che la contabilità permette comunque di ricostruire la situazione.

3.2 Invocare la non punibilità delle violazioni meramente formali

Quando l’errore non pregiudica l’accertamento e non incide sull’imposta, occorre richiamare gli artt. 10, comma 3 dello Statuto del contribuente e 6, comma 5‑bis del D.Lgs. 472/1997 . La risposta alla lettera di compliance deve contenere una motivata richiesta di archiviazione, spiegando che la violazione è meramente formale e non genera debito d’imposta. È consigliabile allegare l’orientamento della Cassazione che considera non punibili tali violazioni .

3.3 Utilizzare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni

Se l’errore è rilevante, procedere tempestivamente con il ravvedimento operoso consente di abbattere drasticamente le sanzioni. È importante calcolare correttamente la sanzione ridotta e versare l’imposta e gli interessi. Il ravvedimento può essere utilizzato anche per sanare violazioni formali, con sanzioni fisse contenute .

3.4 Chiedere l’annullamento in autotutela

Qualora l’ufficio non accolga le osservazioni e si ritenga che il provvedimento sia illegittimo (per esempio perché emesso da un ufficio incompetente o privo di contraddittorio), è possibile presentare istanza di autotutela chiedendo l’annullamento d’ufficio. L’autotutela non sospende i termini per impugnare, ma consente all’Amministrazione di correggere autonomamente i propri errori.

3.5 Impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Se l’atto di accertamento viene emesso, l’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è l’unica via per far valere i propri diritti. Nel ricorso si può sostenere la violazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione, l’errata qualificazione del fatto e l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di errori non rilevanti. È essenziale depositare tutte le prove e farsi assistere da un professionista esperto.

4. Strumenti alternativi per definire i debiti: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Quando l’errore contabile sfocia in un debito tributario ormai iscritto a ruolo, il contribuente può valutare strumenti alternativi per risolvere la propria posizione, anche oltre la fase di compliance.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse misure per facilitare la definizione dei debiti iscritti a ruolo. La rottamazione quater introdotta nel 2023 permette di pagare cartelle esattoriali in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni, versando solo l’imposta e gli interessi legali, con la cancellazione delle sanzioni. Per il 2026 non sono previste nuove rottamazioni; la rottamazione quinquies prevista dalla Legge 199/2025 si è chiusa il 30 aprile 2026 e non è più possibile presentare domande . Restano vigenti le rateazioni e i piani di pagamento già concessi. Inoltre, chi non ha aderito può utilizzare la procedura di saldo e stralcio per debiti di importo modesto e l’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti se la controversia è ancora in corso.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 consente alle persone fisiche e agli imprenditori non fallibili di accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Le principali forme sono:

  • Piano del consumatore: rivolto ai consumatori meritevoli, consente di ristrutturare i debiti mediante un piano che prevede anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio, TFR o pensione . La proposta può prevedere la cessione di crediti futuri e consente di pagare in misura proporzionata alle proprie possibilità;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori commerciali, professionisti, artigiani e società non soggette a fallimento, richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti e deve garantire un pagamento non inferiore a quello ottenibile in sede di liquidazione;
  • Liquidazione del patrimonio: in alternativa alla ristrutturazione, il debitore può chiedere la liquidazione dei beni per soddisfare i creditori. Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali (art. 14‑ter), salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio . Con le modifiche introdotte nel 2021 e nel 2022, il decreto di apertura della liquidazione produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ;
  • Esdebitazione del debitore incapiente: l’art. 14‑quaterdecies consente al debitore persona fisica che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori di ottenere l’esdebitazione, a condizione che non abbia beni da liquidare e che si tratti di un caso eccezionale . È applicabile solo una volta e prevede l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni qualora sopravvengano utilità rilevanti.

La procedura di sovraindebitamento deve essere presentata attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); l’Avv. Monardo, in qualità di professionista fiduciario di un OCC, può assistere il cliente nella predisposizione del piano, nella raccolta dei documenti e nella relazione sulla situazione economico‐patrimoniale.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la procedura di composizione negoziata. Si tratta di un percorso volontario finalizzato al risanamento aziendale attraverso la negoziazione assistita di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. L’esperto analizza la situazione economica e finanziaria dell’impresa, individua le cause della crisi, propone soluzioni e media tra debitore e creditori per trovare un accordo. Questa procedura consente di evitare il fallimento, sospendere temporaneamente le azioni esecutive e beneficiare di vari strumenti di regolazione del debito, come la moratoria o la riduzione concordata dei debiti. L’Avv. Monardo, iscritto come esperto negoziatore, può essere designato dalle camere di commercio per assistere le imprese nella procedura.

4.4 Accordi con l’agente della riscossione e transazioni fiscali

Se il debito è già stato affidato all’Agenzia Entrate – Riscossione, è possibile richiedere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate mensili, o straordinaria fino a 120 rate in caso di comprovata temporanea difficoltà economica. L’ente può concedere la sospensione della riscossione qualora il contribuente abbia presentato ricorso o un’istanza di autotutela . Inoltre, nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) è ammessa la transazione fiscale: un accordo con l’erario che prevede il pagamento ridotto dei crediti tributari e contributivi, condizionato all’approvazione del giudice.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

5.1 Errori comuni

  1. Ignorare la lettera di compliance: molti contribuenti sottovalutano la comunicazione perché non si tratta di un atto impositivo. Questo è un errore grave: l’inerzia può portare all’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni elevate. È consigliabile contattare subito un professionista e rispondere nei tempi.
  2. Non verificare l’autenticità della comunicazione: in alcuni casi, soggetti malintenzionati inviano false comunicazioni. Bisogna sempre controllare il numero di protocollo e contattare l’Ufficio competente.
  3. Ritardare la raccolta della documentazione: la ricostruzione della contabilità richiede tempo. Avviare subito la ricerca dei documenti evita di arrivare alla scadenza senza prove.
  4. Trascurare la distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti: confondere un errore rilevante con uno non rilevante può portare a sanzioni ingiustificate. Occorre analizzare se l’errore incide sul reddito e se rientra nelle casistiche di correzione automatica .
  5. Non partecipare al contraddittorio: l’assenza al contraddittorio preventivo può essere interpretata come rinuncia alle proprie difese. Partecipare attivamente è determinante per ottenere l’annullamento dell’atto .

5.2 Consigli pratici

  1. Tenere scritture ordinate: la migliore difesa è una contabilità accurata. Registrare tempestivamente le operazioni, conservare la documentazione e adottare sistemi contabili affidabili riduce il rischio di errori.
  2. Predisporre check‑list di controllo: effettuare verifiche periodiche sulle registrazioni IVA, la corrispondenza tra fatture e incassi, le rimanenze di magazzino. Le check‑list aiutano a prevenire errori.
  3. Consultare un commercialista o un avvocato tributarista: in caso di dubbi è opportuno rivolgersi a professionisti specializzati. Lo Studio Monardo offre consulenze integrate con commercialisti e revisori legali.
  4. Documentare le situazioni eccezionali: se l’errore dipende da eventi straordinari (ad es. furto di documenti, incendi, disastri informatici), occorre raccogliere prove (denunce, certificazioni) e allegarle alla risposta.
  5. Utilizzare i software dell’Agenzia: per alcune lettere di compliance, l’Agenzia mette a disposizione un servizio telematico (Civis) che consente di dialogare via web e caricare documenti. Utilizzare questi canali può velocizzare la procedura.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti riassumono le principali norme, termini e strumenti difensivi trattati. Si presentano sotto forma di colonne per una consultazione rapida.

6.1 Principali norme applicabili

NormaOggettoPunti chiave
Art. 2214 c.c.Obblighi di contabilitàL’imprenditore deve tenere il libro giornale e degli inventari e conservare corrispondenza e fatture; esclusi i piccoli imprenditori .
Art. 42 D.P.R. 600/1973Avviso di accertamentoL’atto deve essere motivato, indicare il periodo d’imposta e il responsabile; la mancanza di motivazione rende nullo l’atto .
Art. 52, 54, 57 D.P.R. 633/1972Verifiche e accertamento IVAPoteri di ispezione, rettifica e termini di decadenza: avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione .
Art. 6‑bis L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023)Contraddittorio preventivoObbliga l’Ufficio a comunicare lo schema di atto e a concedere almeno 60 giorni per controdeduzioni; l’atto privo di contraddittorio è annullabile .
Art. 10, comma 3 L. 212/2000Violazioni meramente formaliEsclude le sanzioni quando la violazione è meramente formale e non genera debito d’imposta .
Art. 6, comma 5‑bis D.Lgs. 472/1997Non punibilità delle violazioni meramente formaliStabilisce che le violazioni che non incidono sul tributo o sul controllo non sono punibili .
D.Lgs. 192/2025Correzione degli errori contabiliIntroduce la distinzione tra errori non rilevanti (correggibili nel bilancio successivo con effetto fiscale automatico) ed errori rilevanti (da correggere con dichiarazione integrativa) .
Art. 83 TUIR (modificato)Riconoscimento fiscale degli erroriIl comma 1‑ter limita l’effetto fiscale alle correzioni di errori non rilevanti effettuate entro la chiusura dell’esercizio successivo, prima di eventuali verifiche .
Art. 5‑bis D.Lgs. 446/1997IRAPEstende agli errori contabili IRAP la medesima distinzione tra errori non rilevanti e rilevanti .
D.Lgs. 87/2024Riforma delle sanzioniRiduce le sanzioni e introduce criteri di proporzionalità e ravvedimento operoso per errori e omissioni .
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operosoConsente di regolarizzare violazioni pagando l’imposta e una sanzione ridotta; la riforma 2024 estende e ammorbidisce le riduzioni .
Art. 14‑ter, art. 14‑quaterdecies L. 3/2012Liquidazione e esdebitazionePrevedono la sospensione degli interessi nella liquidazione e la possibilità di esdebitazione per il debitore incapiente .

6.2 Scadenze e termini procedurali

FaseTermineRiferimento
Risposta alla lettera di compliance15–30 giorni (termine indicato nella comunicazione)Provvedimenti Agenzia Entrate (esiti controlli)
Contraddittorio preventivoalmeno 60 giorni dalla comunicazione dello schema di attoArt. 6‑bis L. 212/2000
Presentazione dichiarazione integrativaentro il termine di decadenza per l’accertamento (5° anno successivo per IRPEF/IVA)D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avvisoCodice del processo tributario
Adesione/definizione agevolata90 giorni (40 se preceduto da invito)Art. 6 D.Lgs. 218/1997
Istanza di sospensione amministrativa60 giorni dalla cartellaArt. 39 D.P.R. 602/1973
Rateizzazione del debito iscritto a ruolofino a 72 rate (ordinaria) o 120 rate (straordinaria)Agenzia Entrate – Riscossione

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiLimiti
Ravvedimento operosoSanzioni ridotte fino a 1/15 del minimo; correzione spontanea di errori e omissioniNecessario versare l’imposta e gli interessi; non ammesso dopo la notifica dell’avviso o in presenza di verifiche avanzate
Dichiarazione integrativaCorrezione degli errori rilevanti; evita sanzioni maggiori se presentata in tempoNon possibile dopo l’avvio di accertamenti o se la società è soggetta a revisione legale
Contraddittorio preventivoPossibilità di controdedurre e far valere la non punibilità; consente l’annullamento dell’atto se mancanteEscluso per atti automatizzati; richiede partecipazione attiva
Adesione all’accertamentoRiduzione della sanzione a 1/3; pagamento ratealePerde il diritto a impugnare; può essere svantaggioso se l’atto è manifestamente illegittimo
Ricorso in Corte di Giustizia TributariaPossibile annullamento totale o parziale dell’atto; sospensione della riscossioneRichiede assistenza tecnica; tempi lunghi e costi legali
Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012)Consente di falcidiare o ristrutturare i debiti; sospende interessi e azioni esecutiveRichiede meritevolezza del debitore e approvazione giudiziale; limitata ai soggetti non fallibili
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Permette di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto; evita il fallimentoProcedura complessa, adatta alle imprese; richiede sostenibilità del piano

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una raccolta di 20 domande frequenti con risposte chiare e orientate al punto di vista del debitore.

  1. Cos’è una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate?
    È una comunicazione con cui l’Amministrazione segnala al contribuente potenziali anomalie riscontrate in dichiarazioni, registri contabili o incroci di banche dati e invita alla regolarizzazione spontanea. Non è un atto impositivo ma può precedere un avviso di accertamento.
  2. Perché ho ricevuto una lettera di compliance per errori nei registri contabili?
    La lettera deriva da controlli automatici e analisi di rischio: ad esempio, differenze tra fatture elettroniche e registri IVA, margini di profitto troppo bassi, rimanenze di magazzino non congruenti o dati incoerenti con gli indici di affidabilità fiscale (ISA). L’Agenzia invita a spiegare o correggere l’errore.
  3. Sono obbligato a rispondere alla lettera di compliance?
    Non esiste un obbligo formale di risposta, ma ignorare la lettera può determinare l’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni. È sempre consigliabile rispondere fornendo chiarimenti o procedere alla correzione tramite dichiarazione integrativa.
  4. Qual è la differenza tra errore non rilevante e errore rilevante?
    Un errore non rilevante è un errore che non influisce sulle decisioni economiche degli investitori e non incide sulla base imponibile; può essere corretto nel bilancio successivo con effetto fiscale automatico . Un errore rilevante modifica il risultato economico o l’imposta dovuta e richiede una dichiarazione integrativa .
  5. Quali sanzioni si applicano in caso di errore?
    Se l’errore è meramente formale, non si applica alcuna sanzione ai sensi degli artt. 10, comma 3 L. 212/2000 e 6, comma 5‑bis D.Lgs. 472/1997 . Se l’errore incide sull’imposta, si applicano le sanzioni proporzionali previste dal D.Lgs. 471/1997, ma possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso o tramite adesione.
  6. Cosa succede se non rispondo alla lettera di compliance?
    L’ufficio può procedere con un avviso di accertamento. In tal caso perderai l’opportunità di regolarizzare spontaneamente e potrai essere sanzionato. Inoltre, verrai convocato per il contraddittorio preventivo solo in relazione all’atto impositivo, con tempi e costi maggiori.
  7. Quali sono i tempi per rispondere alla lettera?
    Il termine è indicato nella comunicazione (generalmente 15–30 giorni). Se la lettera costituisce lo schema di atto nel contraddittorio preventivo, il termine minimo è 60 giorni .
  8. Posso chiedere una proroga per la risposta?
    In genere no per la semplice lettera di compliance; tuttavia, nell’ambito del contraddittorio preventivo è possibile chiedere un termine supplementare se è necessario acquisire documenti. La proroga viene concessa per un massimo di 30 giorni .
  9. Cosa devo fare se l’errore è stato commesso dal mio commercialista?
    Anche se l’errore deriva da un consulente, il contribuente resta responsabile. Tuttavia, potrai rivalerti nei confronti del professionista per l’eventuale danno subito. È consigliabile farsi assistere da un altro professionista per valutare se presentare denuncia per responsabilità professionale.
  10. Ho diritto di accedere agli atti?
    Sì. Nel contraddittorio preventivo l’Amministrazione deve consentire l’accesso e la copia del fascicolo . Puoi presentare richiesta formale per visionare i documenti su cui si basano le contestazioni.
  11. Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la lettera?
    Sì, purché non sia stato ancora notificato l’avviso di accertamento. Il ravvedimento permette di ridurre le sanzioni fino a un quindicesimo del minimo se si regolarizza entro 14 giorni .
  12. È possibile contestare la lettera se l’errore è meramente formale?
    Sì. Puoi inviare una risposta contestando l’erronea qualificazione dell’errore e richiedere l’archiviazione per violazione meramente formale. Se l’ufficio non accoglie l’istanza e emette un atto, potrai far valere la non punibilità in sede di contraddittorio o giudizio.
  13. Che differenza c’è tra lettera di compliance e avviso bonario?
    L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatico o formale delle dichiarazioni (es. modelli 730/770). Contiene già la liquidazione delle maggiori imposte e sanzioni ridotte. La lettera di compliance, invece, precede il calcolo dell’imposta ed è finalizzata solo al dialogo.
  14. Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
    È obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, ad eccezione degli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni . L’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile.
  15. Cosa succede se partecipo al contraddittorio e non raggiungo un accordo?
    L’Ufficio può comunque emettere l’avviso. In tal caso potrai aderire con riduzione della sanzione oppure impugnare l’atto in giudizio entro 60 giorni. .
  16. Posso rateizzare l’importo oggetto di compliance?
    La lettera di compliance non prevede rateizzazione perché non comporta pagamenti. Tuttavia, se a seguito di ravvedimento operoso o di adesione emergono imposte da versare, potrai effettuare il pagamento rateale secondo le regole previste (fino a 8 rate trimestrali per ravvedimento; rateizzazione del ruolo se il debito è iscritto a ruolo).
  17. La rottamazione quinquies è ancora attiva?
    No. La rottamazione quinquies introdotta dalla Legge 199/2025 ha consentito la presentazione delle domande fino al 30 aprile 2026 . Dal 1 maggio 2026 non è più possibile aderire. Restano in vigore le rateazioni per chi ha presentato domanda nei termini e altre definizioni agevolate.
  18. Posso accedere al piano del consumatore per estinguere debiti tributari derivanti da errori contabili?
    Sì, purché si tratti di un soggetto non fallibile e che dimostri la propria meritevolezza. Il piano del consumatore consente di pagare i debiti in forma ridotta e dilazionata , ma occorre l’approvazione del giudice.
  19. Che ruolo ha l’esperto negoziatore nella crisi d’impresa?
    L’esperto, nominato dalla camera di commercio ai sensi del D.L. 118/2021, assiste l’imprenditore nella ricerca di accordi con i creditori. Può proporre soluzioni per la continuità aziendale, ristrutturare il debito e facilitare la stipula di accordi. L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può assumere questo ruolo.
  20. Perché rivolgersi allo Studio Monardo dopo aver ricevuto una lettera di compliance?
    Perché lo studio offre un approccio integrato e qualificato: analizza se l’errore è rilevante, prepara la risposta, assiste nel ravvedimento, partecipa al contraddittorio, difende in giudizio e valuta soluzioni alternative come le procedure di sovraindebitamento. La tempestività nella consulenza consente di evitare sanzioni e trovare la soluzione più adatta al tuo caso.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto degli errori contabili e degli strumenti di regolarizzazione, presentiamo alcune simulazioni con dati numerici. Le cifre sono indicative e semplificate, ma utili per capire i meccanismi.

8.1 Errore non rilevante corretto nel bilancio successivo

Scenario: Un’impresa commette nel 2025 un errore di registrazione di 2.000 euro relativo a una fattura di acquisto. L’errore non modifica il reddito imponibile perché l’operazione è comunque stata registrata come costo deducibile.

  • Normativa applicabile: D.Lgs. 192/2025, errori non rilevanti .
  • Correzione: la società corregge l’errore nel bilancio 2026, prima dell’approvazione e senza che sia iniziato un controllo. L’errore è quindi non rilevante e la correzione produce effetto fiscale automatico. Non è necessaria la dichiarazione integrativa.
  • Sanzioni: nessuna, in quanto l’errore non ha alterato la base imponibile. Se l’Agenzia inviasse una lettera di compliance, la società potrebbe rispondere spiegando la natura non rilevante dell’errore.

8.2 Errore rilevante con dichiarazione integrativa e ravvedimento

Scenario: Un professionista dimentica di emettere una fattura di 10.000 euro nel 2025. La fattura viene emessa e registrata nel 2026, generando un omesso versamento IVA di 2.200 euro e un reddito non dichiarato di 10.000 euro.

  • Calcolo dell’imposta dovuta: IVA 22 % = 2.200 euro; IRPEF stimata al 30 % = 3.000 euro. Totale tributi dovuti = 5.200 euro.
  • Dichiarazione integrativa: il professionista presenta integrativa entro il 31 dicembre 2030 (5 anni dalla dichiarazione 2025) e versa l’imposta dovuta.
  • Ravvedimento operoso: essendo trascorso oltre un anno, applica la sanzione 1/8 del minimo. Supponendo che la sanzione ordinaria sia del 30 % per omessa fattura (art. 6 D.Lgs. 471/1997), la sanzione sarebbe 30 % × 5.200 = 1.560 euro. Con ravvedimento 1/8 = 195 euro.
  • Versamento totale: 5.200 euro (imposta) + 195 euro (sanzione) + 50 euro (interessi) ≈ 5.445 euro.
  • Conclusioni: grazie al ravvedimento, il professionista risparmia oltre 1.300 euro di sanzioni. Se avesse ignorato la lettera di compliance, avrebbe rischiato una sanzione integrale (30 %) più gli interessi di mora.

8.3 Violazione meramente formale: mancata numerazione di un registro

Scenario: Un artigiano, nel 2024, non numera progressivamente alcune pagine del libro giornale. L’errore è riscontrato dal software dell’Agenzia e genera una lettera di compliance.

  • Valutazione: la mancata numerazione non incide sulla base imponibile né impedisce il controllo, poiché le registrazioni sono cronologiche e verificabili. Rientra nella categoria di violazione meramente formale.
  • Risposta: l’artigiano invia all’ufficio una memoria invocando l’art. 6, comma 5‑bis D.Lgs. 472/1997 e l’art. 10, comma 3 L. 212/2000 . Chiede l’archiviazione.
  • Esito: se l’Ufficio riconosce la violazione come meramente formale, archivia la pratica. Se dovesse comunque emettere una sanzione fissa (ad es. 200 euro), l’artigiano potrà impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

8.4 Ricorso per mancato contraddittorio preventivo

Scenario: Un’azienda riceve nel 2026 un avviso di accertamento per incongruenze nei registri contabili senza che gli sia stato notificato lo schema di atto e senza aver avuto 60 giorni di tempo per controdedurre.

  • Normativa: art. 6‑bis L. 212/2000; il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili .
  • Strategia: l’azienda impugna l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria eccependo la nullità dell’atto per mancanza di contraddittorio e chiede la sospensione della riscossione. Allega la documentazione che dimostra di non aver ricevuto lo schema di atto.
  • Possibile esito: il giudice annulla l’avviso per violazione del contraddittorio. L’Ufficio dovrà riavviare la procedura rispettando il diritto alla difesa.

8.5 Utilizzo della procedura di sovraindebitamento per debiti tributari

Scenario: Un imprenditore individuale, gravato da debiti tributari per 150.000 euro derivanti da errori contabili reiterati e da altre imposte, non riesce a pagarli. Non può accedere a procedure concorsuali perché non è fallibile.

  • Soluzione: si rivolge a un OCC e propone un accordo di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012. Prevede di pagare 60.000 euro in 5 anni grazie a un piano di rientro con risorse derivanti dall’attività e dalla liquidazione di alcuni beni. I creditori rappresentanti il 60 % del passivo votano a favore.
  • Esdebitazione residua: al termine del piano il giudice concede l’esdebitazione e l’imprenditore è liberato dal restante debito. Le azioni esecutive vengono sospese durante la procedura e l’agente della riscossione non può intraprendere pignoramenti.
  • Vantaggi: grazie al piano, l’imprenditore evita l’espropriazione, mantiene l’attività e paga solo una parte dei debiti. La procedura richiede la meritevolezza e la disponibilità di risorse minime.

9. Conclusione

Le lettere di compliance rappresentano uno strumento di dialogo tra contribuente e Amministrazione che, se gestito correttamente, può evitare contenziosi costosi e sanzioni elevate. La complessa disciplina degli errori contabili richiede di valutare attentamente la natura della violazione: gli errori non rilevanti possono essere corretti nel bilancio successivo con effetto fiscale automatico ; gli errori meramente formali non sono punibili ; gli errori rilevanti devono essere sanati con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso . La recente riforma del contraddittorio preventivo e delle sanzioni tributarie offre ulteriori garanzie, ma impone anche il rispetto di termini rigidi e la partecipazione attiva.

Agire con tempestività è la chiave: subito dopo aver ricevuto la lettera è necessario verificare l’anomalia, raccogliere la documentazione, rispondere o correggere l’errore e, se necessario, prepararsi al contraddittorio. In ogni fase, la competenza di professionisti specializzati fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team multidisciplinare, offre assistenza completa: analisi preventiva, predisposizione di memorie, gestione del contraddittorio, ricorsi, istanze di sospensione, negoziazione di piani di rientro e accesso alle procedure di sovraindebitamento. Grazie alle sue qualifiche di cassazionista, gestore della crisi, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore, lo Studio Monardo è in grado di proporre strategie legali concrete e tempestive per bloccare ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi o cartelle esattoriali.

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