Introduzione
Nella complessa realtà della fiscalità italiana le lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate assumono un ruolo cruciale per i contribuenti che adottano il regime forfettario ma rischiano di uscirne per il superamento dei limiti o per altre cause ostative.
Il 2026 segna un momento di transizione: non solo perché la normativa è stata più volte modificata (Legge 190/2014, Legge di bilancio 197/2022, Legge 207/2024, circolari e provvedimenti dell’Agenzia), ma anche perché lo strumento della compliance si è evoluto, affiancando i tradizionali avvisi bonari alle comunicazioni mirate a chi non rispetta gli obblighi di informazione o supera i limiti di fatturato. Ricevere una lettera di compliance può suscitare timore, specie per chi opera nel regime agevolato e teme di perdere i benefici fiscali, ma affrontarla con tempestività e con l’assistenza di professionisti specializzati può fare la differenza tra un semplice ravvedimento e l’apertura di un contenzioso costoso.
Perché è importante approfondire il tema
Il regime forfettario costituisce la principale agevolazione fiscale per le partite IVA di piccole dimensioni, consentendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 15 % (ridotta al 5 % per le nuove iniziative) sul reddito determinato forfettariamente, l’esonero dall’IVA e da molti adempimenti contabili. Tuttavia i benefici sono subordinati al rispetto di requisiti e causa ostative e la perdita del regime comporta l’applicazione dell’IVA e delle imposte ordinarie sin dall’esercizio successivo o, in alcuni casi, in corso d’anno. I principali rischi che un contribuente può incorrere sono:
- superamento delle soglie di ricavi: dal 2023 il limite ordinario è salito a 85 000 €, mentre la soglia di 100 000 € determina l’uscita immediata e l’applicazione dell’IVA sul volume eccedente ;
- omissione di informazioni nel quadro RS della dichiarazione dei redditi: il legislatore richiede l’indicazione di costi e fattori produttivi per monitorare l’adeguatezza dei coefficienti di redditività; l’omissione è un’infrazione formale punibile con sanzione da 250 a 2 000 €, riducibile con ravvedimento ;
- cause ostative: l’esercizio di attività prevalentemente con ex datori di lavoro, il possesso di partecipazioni in SRL o società di persone, l’assenza dei requisiti di residenza o la percezione di redditi di lavoro dipendente oltre la soglia (portata a 35 000 € dalle leggi di bilancio 2025 e 2026) ;
- compensi erroneamente percepiti: in regime di cassa, somme incassate in eccesso concorrono al limite dei ricavi se non restituite nello stesso anno ;
- errori nei versamenti o applicazione errata della percentuale di imposta sostitutiva.
Questi aspetti rendono fondamentale conoscere la normativa e le prassi applicabili per prevenire l’uscita dal regime, per difendersi da eventuali contestazioni e per utilizzare gli strumenti deflattivi e di composizione delle crisi, come la rottamazione dei carichi, la definizione agevolata dei contenziosi e le procedure di sovraindebitamento.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per affrontare efficacemente una lettera di compliance relativa all’uscita dal regime forfettario, è indispensabile conoscere le norme primarie, le circolari applicative e le pronunce giurisprudenziali più recenti. Di seguito verrà illustrato il quadro normativo con particolare riguardo al regime forfettario e al sistema delle comunicazioni di compliance.
Normativa sul regime forfettario e condizioni per l’uscita
Il regime forfettario è stato istituito dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi 54‑89). Le principali disposizioni che rilevano ai fini dell’ingresso e della permanenza nel regime sono:
Limiti di ricavi e soglia dei 100 000 €
- Comma 54: individua i soggetti che possono accedere al regime forfettario (persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) e stabilisce che il limite di ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non deve eccedere un determinato importo. Originariamente tale limite era 65 000 €, elevato a 85 000 € con la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Il rispetto di questa soglia consente di rimanere nel regime per l’anno successivo .
- Comma 71 (come modificato dalla Legge 197/2022): prevede che, se nel periodo d’imposta i ricavi o i compensi superano 100 000 €, il regime forfettario cessa già dall’anno stesso in cui avviene il superamento. Da quel momento il contribuente deve applicare l’IVA alle operazioni eccedenti e passare al regime ordinario per le imposte . Per il superamento tra 85 000 € e 100 000 € la cessazione avviene invece dall’anno successivo.
La norma sottolinea l’importanza del controllo dei ricavi nel corso dell’anno. Qualora il superamento derivi da compensi erroneamente percepiti, questi vanno restituiti nello stesso periodo per evitare che concorrono al limite .
Cause ostative e requisiti soggettivi
Le cause ostative impediscono l’accesso o comportano la fuoriuscita dal regime. Tra le principali (riassunte nel seguente schema), si ricordano:
| Causa ostativa | Normativa di riferimento | Effetto |
|---|---|---|
| Possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari | Comma 57 lettera b) Legge 190/2014 | Esclusione dal regime per conflitto di interessi e possibilità di “imporre redditi” attraverso società |
| Controllo di società a responsabilità limitata o associazioni che esercitano attività riconducibile a quella svolta dal contribuente | Comma 57 lettera d) | Esclusione per prevenire l’uso dello strumento societario per aggirare l’IVA |
| Esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso o sono cessati rapporti nei due anni precedenti | Comma 57 lettera d-bis) | Prevenzione di fenomeni di “falsa partita IVA” (contrasto al lavoro dipendente camuffato) |
| Percezione di redditi di lavoro dipendente superiori a 30 000 € (ora 35 000 €) | Comma 57 lettera d-ter) come modificato dalla L. 197/2022 e poi dalla L. 207/2024 | Il regime forfettario non può essere applicato se nel periodo precedente si percepiscono tali redditi; il limite è stato elevato a 35 000 € per il 2025 e 2026 |
| Residenza al di fuori dell’Italia (salvo Stati UE/SEE con almeno 75 % del reddito prodotto in Italia) | Comma 57 lettera a) | Il regime è limitato ai residenti fiscali; per i non residenti valgono condizioni stringenti |
| Esecuzione di cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi | Comma 56 | Tali operazioni sono escluse dal regime forfettario |
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 359/2020, ha precisato che la soglia di 30 000 € (ora 35 000 €) di redditi da lavoro dipendente deve essere valutata con riferimento al periodo d’imposta precedente e che tale causa ostativa si applica anche se il contribuente ha percepito TFR o redditi assimilati .
Adeguamenti e cause ostative sopravvenute
Nel 2025 la legge di bilancio ha innalzato la soglia di redditi da lavoro dipendente a 35 000 €, modificando l’art. 1 comma 57 lettera d-ter) della Legge 190/2014. L’estensione è stata confermata dalla Legge 207/2024, che ha previsto la stessa soglia anche per il 2026 . È importante sottolineare che questa causa ostativa opera solo nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il limite viene superato e non determina il venir meno del regime nel corso dell’anno.
Obblighi di dichiarazione e quadro RS della dichiarazione dei redditi
Uno degli obblighi formali più rilevanti per i forfettari è la compilazione del quadro RS nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Le righe 371-381 (a seconda dell’anno) devono contenere informazioni su:
- numero di veicoli in uso;
- spese per acquisto di beni strumentali;
- costo dei materiali;
- costi per carburante, utenze e telefonia;
- eventuali operazioni effettuate senza applicazione della ritenuta.
L’omissione di queste informazioni è considerata violazione formale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 471/1997, punibile con sanzione da 250 a 2 000 € . La legge prevede la possibilità di sanare la violazione tramite ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con riduzione della sanzione a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro i termini .
Nel 2023, con il Provvedimento 19 settembre 2023 n. 325550, l’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di lettere di compliance ai forfettari che non avevano compilato le righe 375-381 del quadro RS per il periodo d’imposta 2021. La comunicazione invita i contribuenti a verificare la correttezza dei dati dichiarati e, se necessario, a presentare una dichiarazione integrativa con il pagamento di una sanzione ridotta. Secondo le istruzioni dell’Agenzia, se il quadro è stato compilato correttamente a zero (per esempio perché i costi non superano determinate soglie), non occorre alcun adempimento.
Interpretazione giurisprudenziale
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato questioni legate alla permanenza nel regime forfettario. Tra le sentenze più rilevanti, la Cassazione n. 9973/2023 ha stabilito che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi comporta l’esclusione automatica dal regime forfettario, poiché impedisce all’amministrazione di verificare il rispetto dei limiti e dei requisiti . Questa pronuncia è un monito sull’importanza di adempiere agli obblighi dichiarativi.
Dal punto di vista costituzionale, la Corte Costituzionale non ha sinora censurato la disciplina del regime forfettario. Le norme sulla limitazione dei benefici in caso di superamento delle soglie sono ritenute legittime in quanto finalizzate a preservare l’equità del sistema tributario. Le modifiche introdotte con le leggi di bilancio 2023, 2025 e 2026 sono state dettate da esigenze di gettito e dall’adeguamento alle condizioni economiche generali. Alcuni ricorsi pendenti nel 2024 riguardano l’interpretazione della causa ostativa relativa ai rapporti con ex datori di lavoro, ma al momento non vi sono pronunce definitive.
Sistema delle comunicazioni di compliance
Il sistema di “Adempimento collaborativo e compliance” si è progressivamente esteso. L’art. 1 commi 634‑636 della Legge 190/2014 e la Circolare 10/E/2016 hanno previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di inviare ai contribuenti comunicazioni relative a anomalie riscontrate. Con riferimento ai forfettari, le lettere di compliance sono state utilizzate soprattutto per sollecitare:
- Regolarizzazione del quadro RS: quando mancano dati obbligatori.
- Verifica del superamento delle soglie: l’Agenzia incrocia i dati delle fatture elettroniche e della dichiarazione dei redditi. Se rileva ricavi oltre i 100 000 €, invita il contribuente a operare come sostituto d’imposta per l’IVA e a regolarizzare la posizione .
- Autocorrezione e ravvedimento operoso: la comunicazione informa sulla possibilità di ravvedersi con riduzione delle sanzioni.
In caso di mancato riscontro, l’Agenzia può procedere all’emissione di un avviso di accertamento.
Procedura dopo la notifica della lettera di compliance
Quando si riceve una lettera di compliance che segnala il superamento delle soglie o l’omissione di dati nel quadro RS, è necessario agire con tempestività seguendo una serie di fasi. Di seguito viene delineata una procedura pratica e dettagliata dal punto di vista del contribuente.
1. Lettura attenta e verifica dei dati
La comunicazione contiene una descrizione dell’anomalia riscontrata (per esempio l’omessa compilazione del quadro RS, il superamento della soglia 85 000 € o 100 000 €, la presenza di fatture che evidenziano ricavi non dichiarati). Occorre:
- verificare i ricavi e i compensi annotati nella lettera confrontandoli con la contabilità e le fatture elettroniche;
- controllare la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno in questione, verificando se il quadro RS è stato compilato correttamente;
- rilevare eventuali errori o omissioni (ad esempio costi di beni strumentali non indicati, fatture erroneamente doppie, restituzioni di somme erroneamente percepite entro l’anno ).
2. Consultazione con un professionista
È consigliabile consultare un professionista, come l’Avv. Monardo o un commercialista, per:
- Analizzare la fondatezza dell’anomalia: in alcuni casi l’Agenzia può aver incrociato dati incompleti (ad esempio ricavi che includono somme già restituite o fatture annullate). Il professionista può predisporre una risposta documentata.
- Valutare l’impatto fiscale: se il superamento dei ricavi è tra 85 000 € e 100 000 €, l’uscita dal regime avverrà dall’anno successivo; se si oltrepassa 100 000 €, occorre invece modificare le fatture emesse e applicare l’IVA dalla data del superamento .
- Definire la strategia difensiva: può essere opportuno presentare una dichiarazione integrativa o avviare un ricorso se si ritiene che la comunicazione sia infondata.
3. Interventi immediati
A seconda del tipo di anomalia, le azioni da intraprendere possono essere diverse:
A) Omissione del quadro RS o errori formali
Se l’anomalia riguarda l’omissione di dati nel quadro RS, occorre:
- Presentare una dichiarazione integrativa (entro i termini previsti dall’art. 2 del D.P.R. 322/1998, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) completando le righe mancanti.
- Versare la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso (codice tributo 8911 e 8912) beneficiando della riduzione a 1/8 .
- Trasmettere copia della dichiarazione integrativa e della ricevuta F24 all’Agenzia per dimostrare la regolarizzazione.
B) Superamento della soglia 85 000 € ma non 100 000 €
In questo caso, la lettera informa che nel periodo d’imposta precedente i ricavi superano 85 000 €, ma non 100 000 €. Non occorre correzione per l’anno di riferimento, ma bisogna:
- Prendere atto dell’uscita dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo.
- Adeguare la contabilità: dal 1° gennaio dell’anno successivo occorrerà emettere fatture con IVA, tenere la contabilità ordinaria o semplificata e versare IVA e imposte sul reddito secondo le regole ordinarie.
- Verificare eventuali contratti o clausole con clienti e fornitori per adeguare i prezzi all’IVA.
C) Superamento della soglia 100 000 €
Se la lettera segnala che i ricavi dell’anno in corso o di quello precedente hanno superato 100 000 €, si tratta di un superamento immediato. Il contribuente deve:
- Applicare l’IVA sull’operazione che ha determinato il superamento e su tutte le operazioni successive .
- Emettere note di variazione per correggere le fatture eventualmente emesse senza IVA dopo il superamento.
- Presentare una dichiarazione IVA se non era ancora tenuto.
- Comunicare ai clienti la variazione del regime e l’applicazione dell’IVA.
Questa situazione richiede particolare attenzione perché l’uscita dal regime in corso d’anno comporta un ricalcolo degli acconti e dei versamenti dell’imposta sostitutiva già effettuati.
D) Altre cause ostative o errori
Per cause ostative come la percezione di redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia, l’Agenzia può segnalare la necessità di uscire dal regime. In questo caso occorre verificare se il limite è effettivamente superato e adeguarsi per l’anno successivo . In caso di errori o contestazioni su fatture non emesse o incassi non dovuti, sarà possibile inviare una risposta motivata dimostrando la correttezza della propria posizione.
4. Risposta all’Agenzia delle Entrate
Una volta analizzati i dati, il contribuente (con l’assistenza del professionista) può:
- Ignorare la comunicazione se ritiene che non vi siano errori (ad esempio il quadro RS è stato compilato correttamente a zero). È consigliabile in ogni caso conservare la documentazione comprovante la correttezza.
- Inviare una risposta tramite il cassetto fiscale o PEC fornendo chiarimenti e allegando documenti (fatture, estratti contabili) se ritiene che l’anomalia sia infondata.
- Regolarizzare con dichiarazione integrativa e pagamento della sanzione ridotta, come illustrato.
Il dialogo con l’Agenzia permette spesso di evitare l’apertura di un accertamento formale. Tuttavia, se la posizione del contribuente non viene accettata, può essere emesso un avviso di accertamento contro cui sarà possibile presentare ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria.
5. Ricorso e contenzioso tributario
Se l’accertamento viene notificato e si ritiene che l’amministrazione abbia errato nel valutare la posizione, è necessario predisporre un ricorso entro 60 giorni dalla notifica, richiedendo la sospensione dell’atto. Il ricorso dovrà evidenziare:
- la fondatezza giuridica della pretesa di permanenza nel regime;
- l’interpretazione delle norme e la giurisprudenza favorevole (ad esempio la Cassazione 9973/2023 sulla rilevanza dell’omissione della dichiarazione );
- la corretta valutazione dei ricavi e delle soglie.
L’Avv. Monardo e il suo staff possono assistere nella redazione del ricorso, nella rappresentanza in giudizio e nella gestione delle eventuali fasi successive (appello, ricorso in Cassazione). È spesso utile affiancare al contenzioso una trattativa stragiudiziale con l’ufficio al fine di raggiungere una definizione anticipata.
Difese e strategie legali
Affrontare una lettera di compliance o un accertamento richiede l’applicazione di diverse strategie difensive, che variano a seconda della natura della contestazione. Di seguito si illustrano le principali tattiche basate sulla normativa e sulla giurisprudenza.
Utilizzo del ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori o omissioni prima che l’Agenzia delle Entrate glieli contesti formalmente. Nel caso di omissione di dati nel quadro RS, la sanzione può essere ridotta fino a un ottavo del minimo . L’importo deve essere versato tramite modello F24 con appositi codici tributo e può essere calcolato su base giornaliera in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
Vantaggi
- Riduzione delle sanzioni: la sanzione formale di 250 € può scendere a circa 31,25 € se si provvede entro 90 giorni.
- Regolarizzazione rapida: la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione chiudono la posizione senza ulteriori accertamenti.
- Evitare la perdita del regime: se l’anomalia riguarda solo errori formali, la correzione evita l’applicazione dell’IVA retroattiva.
Impugnazione dell’avviso di accertamento
Quando l’Agenzia considera i ricavi superiori a 100 000 € e liquida l’IVA, è possibile contestare la ricostruzione dei ricavi. Le principali difese sono:
- Dimostrare che i ricavi non superano la soglia: presentando documenti contabili, contratti e quietanze che attestano ricavi inferiori.
- Escludere ricavi erroneamente attribuiti: se l’Agenzia ha conteggiato fatture annullate, note di credito, somme incassate ma restituite nello stesso anno (principio di cassa) .
- Far valere la corretta applicazione delle cause ostative: ad esempio dimostrando che il reddito di lavoro dipendente non supera 35 000 € o che la partecipazione in società non comporta il controllo .
È importante allegare perizia di un consulente o parere di un esperto per confutare le argomentazioni dell’Agenzia. In giudizio, la Commissione Tributaria valuterà i documenti e potrà annullare parzialmente o totalmente l’accertamento.
Sospensione e rateizzazione del debito
Se l’accertamento comporta la liquidazione di imposte e sanzioni rilevanti, è possibile chiedere la sospensione dell’atto in attesa della sentenza, dimostrando che il pagamento immediato arrecherebbe un danno grave e irreparabile. In alternativa, il contribuente può:
- richiedere piani di rateizzazione all’Agente della Riscossione;
- accedere a misure di definizione agevolata previste dalle recenti normative (rottamazione-quater e rottamazione-quinquies, se ancora attive);
- avvalersi dei piani del consumatore e accordi di ristrutturazione nel caso di sovraindebitamento.
Difesa penale tributaria
Se l’uscita dal regime comporta l’emissione di fatture con IVA ma il contribuente continua a utilizzare lo sconto forfettario, si potrebbe integrare il reato di omessa versamento IVA o dichiarazione fraudolenta. In tal caso, l’assistenza di un avvocato penalista e la tempestiva regolarizzazione evitano l’apertura di un procedimento penale. Lo staff dell’Avv. Monardo include professionisti esperti in diritto penale tributario che possono predisporre istanze di oblazione o definire transazioni con la Procura.
Strumenti alternativi
Oltre alle difese tradizionali, esistono strumenti che consentono di gestire il debito tributario in modo agevolato o di ottenere la cancellazione totale del debito in situazioni di particolare difficoltà. In questa sezione vengono illustrati i principali strumenti utilizzabili nel 2026.
Rottamazioni e definizioni agevolate
Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. Dopo la rottamazione-quater del 2023, la Legge 199/2025 ha previsto una rottamazione-quinquies. Anche se alla data del 10 giugno 2026 la misura non è più aperta per nuove domande (il termine era fissato al 30 aprile 2026), la rottamazione-quinquies merita attenzione perché riguarda i debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e prevede lo stralcio di sanzioni e interessi . Le principali caratteristiche erano:
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Norma | Legge 199/2025 (art. 1 commi 231‑252) |
| Debiti ammessi | Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2023, compresi tributi, contributi Inps e multe stradali |
| Benefici | Stralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento solo del capitale e delle spese di notifica |
| Rateizzazione | Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con prima rata fissata al 31 luglio 2026 |
| Esclusioni | Debiti per risorse proprie UE, recupero aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti |
| Condizioni di decadenza | Mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione |
Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies deve rispettare il calendario di pagamento per non decaderne. Non sono attualmente previste rottamazioni successive, ma le misure di definizione agevolata potrebbero essere riproposte in futuro. Per i debiti affidati successivi al 2023 è disponibile il ravvedimento speciale di cui alla Legge di Bilancio 2023.
Definizione delle liti pendenti e conciliazione giudiziale
Le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno introdotto misure per la definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, prevedendo la possibilità di pagare una percentuale ridotta del tributo. Tali misure non riguardano specificamente il regime forfettario, ma possono essere utilizzate se il contenzioso riguarda l’applicazione dell’IVA dopo l’uscita dal regime. È possibile:
- Definire le liti pendenti con versamento del 90 % del tributo per liti pendenti in primo grado, del 40 % se l’Agenzia ha già perso in primo grado, e del 15 % se ha perso in secondo grado.
- Conciliare giudizialmente presso la Corte di Giustizia Tributaria in qualsiasi grado di giudizio.
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e CCII)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 e modificato dal D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo), consente alle persone fisiche e ai professionisti in difficoltà di accedere a procedure di esdebitazione. Il CCII prevede:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: per chi ha debiti prevalentemente personali e non professionali. Il terzo correttivo ha precisato che la definizione di consumatore non si applica a chi ha anche debiti per attività professionale .
- Accordo di composizione della crisi: consente di proporre un piano ai creditori con la supervisione di un OCC. Le modifiche del 2024 permettono all’OCC di accedere direttamente alle banche dati per verificare la situazione debitoria .
- Liquidazione controllata: procedura liquidatoria per chi non riesce a presentare un piano. Il correttivo ha esteso la facoltà di continuare a pagare il mutuo sulla prima casa e ha portato a due anni la moratoria per i debiti privilegiati .
Queste procedure rappresentano strumenti di ultima istanza ma possono essere decisive quando il contribuente non riesce a far fronte ai debiti tributari accumulati a seguito dell’uscita dal regime. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere il debitore nella predisposizione dei piani e nel dialogo con l’OCC e i creditori.
Altre misure (ravvedimento speciale e rinuncia alle sanzioni)
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni dichiarative relative al 2021 e 2022 con il pagamento di una sanzione ridotta al 1/18. Sebbene questa misura abbia scadenze già trascorse, è utile menzionarla per chi ha già avviato la procedura. Inoltre, esistono strumenti come la rinuncia alle sanzioni da parte dell’Agenzia nel caso di adempimento spontaneo, ma la loro applicazione è discrezionale e subordinata alla piena collaborazione.
Errori comuni e consigli pratici
Anche i contribuenti più scrupolosi possono commettere errori che mettono a rischio la permanenza nel regime forfettario. Di seguito sono indicati alcuni errori tipici e consigli pratici per evitarli:
Errori ricorrenti
- Calcolare i ricavi secondo il principio di competenza anziché di cassa: il regime forfettario si basa sul principio di cassa, per cui contano i compensi incassati e non quelli fatturati. Incassare somme a dicembre per fatture di gennaio successivo può comportare il superamento dei limiti .
- Dimenticare di restituire le somme erroneamente percepite: se si ricevono pagamenti sbagliati e non vengono restituiti entro l’anno, concorrono ai ricavi .
- Non monitorare il volume d’affari: molti forfettari non registrano in tempo reale i ricavi. È utile predisporre un foglio di calcolo aggiornato per non sforare i 85 000 €.
- Omettere la compilazione del quadro RS: l’obbligo non è abolito; anche chi non ha sostenuto costi deve indicare zero .
- Ignorare le cause ostative: acquistare partecipazioni in società o ricevere redditi da lavoro dipendente oltre 35 000 € senza adeguarsi comporta l’uscita automatica.
- Rinviare la risposta alla lettera di compliance: la comunicazione non è un avviso formale ma la mancata risposta può portare a un accertamento con sanzioni più pesanti.
- Confondere la soglia del 100 000 € con quella del 85 000 €: la prima comporta l’uscita immediata, la seconda soltanto per l’anno successivo .
- Non tener conto dei propri redditi di lavoro dipendente: molti professionisti dipendenti part-time dimenticano che il limite di 35 000 € si applica alle retribuzioni lorde .
Consigli pratici
- Aggiornare periodicamente la contabilità: registrare incassi e fatture in un file Excel o software contabile.
- Utilizzare il cassetto fiscale e l’app “Fatture e corrispettivi” per monitorare i ricavi e l’eventuale superamento delle soglie.
- Programmare gli incassi: se il limite è vicino, si può valutare di posticipare fatturazioni non urgenti a gennaio.
- Richiedere assistenza qualificata prima di accettare incarichi che potrebbero far superare il limite.
- Verificare le cause ostative prima di acquisire partecipazioni societarie o di instaurare rapporti di lavoro.
- Compilare sempre il quadro RS anche se i costi sono nulli, per evitare sanzioni formali.
- Rispondere alle comunicazioni: predisporre una lettera di risposta con allegati documenti e inviarla tramite PEC o cassetto fiscale.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle utili come sintesi delle norme, dei termini e degli strumenti difensivi.
Tabella 1 – Limiti di ricavi e soglie del regime forfettario (aggiornato al 2026)
| Limite dei ricavi/compensi | Conseguenza | Normativa |
|---|---|---|
| Fino a 85 000 € | Si rimane nel regime forfettario nell’anno successivo | L. 190/2014 art. 1 co. 54, come modificato dalla L. 197/2022 |
| Tra 85 000 € e 100 000 € | Uscita dal regime a partire dall’anno successivo; applicazione del regime ordinario dal 1° gennaio seguente | L. 190/2014 art. 1 co. 71 |
| Oltre 100 000 € | Uscita immediata e applicazione dell’IVA sull’operazione eccedente e successive | L. 190/2014 art. 1 co. 71 |
Tabella 2 – Principali cause ostative
| Lettera | Descrizione | Norma |
|---|---|---|
| a) | Non residenti in Italia (salvo UE/SEE con 75 % redditi in Italia) | L. 190/2014 art. 1 co. 57 lett. a) |
| b) | Partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari | L. 190/2014 art. 1 co. 57 lett. b) |
| d) | Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni esercitanti attività riconducibile a quella del contribuente | L. 190/2014 art. 1 co. 57 lett. d) |
| d-bis) | Prestazioni prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro o soggetti con cui sono intercorsi rapporti nei due anni precedenti | L. 190/2014 art. 1 co. 57 lett. d-bis) |
| d-ter) | Percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35 000 € (dal 2025-26) | L. 190/2014 art. 1 co. 57 lett. d-ter) |
Tabella 3 – Adempimenti in caso di superamento delle soglie
| Situazione | Passaggi operativi | Riferimenti |
|---|---|---|
| Ricavi tra 85 000 € e 100 000 € | – Comunicare l’uscita dal regime a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. | |
| – Predisporre la contabilità ordinaria o semplificata. | ||
| – Emettere fatture con IVA e versare l’imposta. | L. 190/2014 art. 1 co. 71 | |
| Ricavi oltre 100 000 € | – Applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha superato la soglia. | |
| – Emettere note di variazione per le fatture erroneamente emesse senza IVA. | ||
| – Presentare dichiarazione IVA. | Circolare 32/E/2023 | |
| Omissione quadro RS | – Presentare dichiarazione integrativa con il quadro compilato. | |
| – Pagare la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso (1/8) . | Art. 8 D.Lgs. 471/1997 e art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
Tabella 4 – Strumenti alternativi e misure di composizione
| Strumento | Finalità | Principali caratteristiche | Fonti |
|---|---|---|---|
| Rottamazione-quinquies | Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione 2000-2023 | Pagamento solo del capitale e delle spese; fino a 54 rate; prima rata il 31/07/2026 | L. 199/2025 |
| Definizione liti pendenti | Chiudere contenziosi con l’Agenzia | Versamento di una percentuale del tributo, ridotta se l’Agenzia ha perso nei gradi precedenti | Leggi di bilancio 2023-2024 |
| Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione | Gestire crisi da sovraindebitamento | Procedura presso OCC, validità per privati e professionisti, moratoria estesa a due anni | D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. 136/2024 |
| Ravvedimento speciale | Regolarizzare violazioni dichiarative pregresse | Sanzione ridotta al 1/18; applicabile a violazioni 2021-22 | Legge di Bilancio 2023 |
Domande e risposte (FAQ)
Per fornire un supporto pratico ai contribuenti, si presentano di seguito 20 domande frequenti con le relative risposte, che spaziano dagli aspetti normativi ai comportamenti da adottare in caso di comunicazioni.
1. Che cos’è il regime forfettario?
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti con ricavi contenuti, introdotto dall’art. 1 commi 54‑89 della Legge 190/2014. Prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 15 % (5 % per le nuove attività), l’esonero dall’IVA e dall’IRAP, nonché adempimenti contabili semplificati.
2. Quali sono i requisiti per accedere al regime?
Il principale requisito è non superare il limite di ricavi o compensi di 85 000 € nell’anno precedente . Occorre inoltre non possedere partecipazioni in società di persone o SRL che esercitano attività riconducibili, non percepire redditi da lavoro dipendente oltre 35 000 € , non avere rapporti di lavoro con ex datori nei due anni precedenti e non essere non residenti (salvo particolari condizioni ).
3. Come si calcola il reddito imponibile nel regime forfettario?
Il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività (che varia in base al codice ATECO) ai ricavi o compensi percepiti. Dal reddito così ottenuto si possono dedurre i contributi previdenziali versati, e l’imposta sostitutiva si calcola sul reddito residuo.
4. Cosa succede se supero 85 000 € ma rimango sotto 100 000 €?
Se i ricavi si collocano tra 85 000 € e 100 000 €, il regime forfettario si applica per l’anno in corso ma cesserà dal 1° gennaio dell’anno successivo . Occorrerà quindi adottare il regime ordinario l’anno seguente.
5. E se supero 100 000 €?
Il superamento di 100 000 € comporta la cessazione immediata del regime e l’applicazione dell’IVA sull’operazione che ha determinato il superamento e su quelle successive .
6. Se ricevo una lettera di compliance per quadro RS incompleto devo pagare?
La lettera invita a regolarizzare l’inadempimento. Occorre presentare una dichiarazione integrativa con il quadro RS completo e versare la sanzione ridotta tramite ravvedimento . Se il quadro era correttamente compilato a zero non è necessario intervenire.
7. Come devo compilare il quadro RS?
Per ogni riga occorre indicare i costi effettivamente sostenuti (beni strumentali, costi per carburante, utenze, ecc.). Se non si sono sostenuti costi in una categoria, si indica zero. La mancata compilazione è una violazione formale punibile con sanzione .
8. Posso dedurre i costi nel regime forfettario?
No. Nel regime forfettario i costi non sono deducibili singolarmente; si applica un coefficiente di redditività ai ricavi. Tuttavia è necessario indicare nel quadro RS alcune tipologie di costi per fini statistici e di controllo.
9. Cosa si intende per “ricavi incassati erroneamente”?
Sono somme percepite per errore (ad esempio un pagamento doppio da parte di un cliente) che non spettano al professionista. Se tali somme non vengono restituite entro l’anno di competenza, concorrono al superamento del limite di ricavi .
10. Le fatture elettroniche sono obbligatorie per i forfettari?
Sì. Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a tutti i forfettari, indipendentemente dal volume d’affari . Tale obbligo consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare in tempo reale il superamento delle soglie.
11. Come si calcola il limite dei 35 000 € per redditi di lavoro dipendente?
Si considerano i redditi da lavoro dipendente e assimilati (esclusi TFR) al lordo delle ritenute. Se superano 35 000 € nel periodo d’imposta precedente, il contribuente non può applicare il regime forfettario nell’anno successivo .
12. Posso aderire al regime forfettario se ho un contratto di lavoro part-time?
Sì, purché i redditi da lavoro dipendente non superino 35 000 €. Se sono inferiori, il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente.
13. Cosa succede se non rispondo alla lettera di compliance?
La comunicazione non è un avviso di accertamento ma un invito a regolarizzare la posizione. Se non si risponde e l’Agenzia ritiene fondate le anomalie, può notificare un avviso di accertamento con sanzioni più elevate. È quindi consigliabile rispondere, anche solo per contestare l’erroneità delle informazioni.
14. Posso rateizzare il debito derivante dall’uscita dal regime?
Sì. L’Agente della Riscossione concede rateazioni fino a 72 rate mensili, oppure si può aderire a rottamazioni se attive. In tal caso non sono dovute sanzioni e interessi .
15. Le rottamazioni sono ancora aperte?
Al 10 giugno 2026 le domande per la rottamazione-quinquies sono chiuse (scadevano il 30 aprile 2026), ma restano validi i piani già avviati . Potrebbero essere introdotte nuove misure future.
16. Cosa prevede la Cassazione in caso di omissione della dichiarazione?
La Cassazione (sentenza n. 9973/2023) ha stabilito che l’omissione della dichiarazione dei redditi determina la perdita automatica del regime forfettario . È quindi essenziale presentare la dichiarazione nei termini, anche con quadro RS compilato.
17. Posso tornare al regime forfettario dopo l’uscita?
Sì, ma solo se si ripristinano i requisiti e non sono trascorsi tre anni dall’uscita. Ad esempio, se si superano 85 000 € nel 2025, si esce dal 2026 e si potrà eventualmente rientrare dal 2029 se i ricavi tornano entro i limiti.
18. Come verifico l’esattezza dei dati incrociati dall’Agenzia?
È possibile accedere al proprio cassetto fiscale e consultare le fatture elettroniche e gli estratti conto. In caso di differenze, occorre evidenziare le cause (note di credito, fatture emesse a cavallo d’anno, restituzioni di somme). Un consulente può predisporre un prospetto riepilogativo da allegare alla risposta.
19. In quali casi conviene presentare un ricorso?
Quando la pretesa dell’Agenzia è manifestamente infondata (ad esempio perché i ricavi non superano la soglia o la causa ostativa non sussiste) e non è possibile regolarizzare tramite ravvedimento. Ricorrere conviene anche quando la sanzione applicata è sproporzionata.
20. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo in queste procedure?
L’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare assistono i contribuenti nella lettura della lettera, nella verifica dei dati, nella predisposizione della risposta, nel ravvedimento operoso, nella presentazione di ricorsi e nella gestione delle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua esperienza come Cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore, può rappresentare efficacemente il debitore in tutte le sedi e coordinare le competenze di commercialisti e avvocati per offrire una difesa completa.
Simulazioni pratiche e casi numerici
Per comprendere concretamente l’impatto della fuoriuscita dal regime forfettario e le scelte possibili, si propongono tre simulazioni basate su scenari realistici. I nomi sono di fantasia e i dati sono esemplificativi.
Caso 1: Superamento della soglia di 100 000 € a metà anno
Scenario: Luca è un consulente informatico con regime forfettario. Nel 2025 ha incassato 90 000 € e nel 2026, grazie a un grande progetto, incassa 40 000 € già a maggio, superando così 130 000 € complessivi. Riceve a giugno la lettera di compliance che segnala il superamento della soglia.
Analisi:
- Il superamento di 100 000 € comporta l’uscita immediata dal regime .
- Luca deve emettere fattura con IVA per i 40 000 € incassati a maggio e per tutte le operazioni successive. Eventuali fatture emesse senza IVA dopo l’operazione che determina il superamento devono essere rettificate.
- Deve presentare la dichiarazione IVA e adeguare la contabilità ordinaria dal mese di maggio.
- Gli acconti già pagati per l’imposta sostitutiva dovranno essere ricalcolati e considerati come acconto IRPEF.
- Potrebbe impugnare l’accertamento se ritiene che il superamento sia dovuto a pagamenti erronei restituiti nello stesso anno .
Soluzione: Si consiglia di consultare immediatamente un professionista per emettere le note di variazione, presentare una dichiarazione integrativa e valutare l’eventuale ravvedimento.
Caso 2: Omissione quadro RS e compliance
Scenario: Maria è un’artigiana che nel 2024 incassa 60 000 €. Compila la dichiarazione dei redditi ma dimentica di compilare il quadro RS (ha sostenuto costi per carburante e beni strumentali). Nel 2026 riceve la lettera di compliance che la invita a regolarizzare.
Analisi:
- L’omissione di dati nel quadro RS è una violazione formale, sanzionata da 250 € a 2 000 € .
- Maria può regolarizzare presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione ridotta a 1/8 tramite ravvedimento .
- Se i costi sostenuti non eccedono determinati limiti, la compilazione a zero potrebbe non essere necessaria. Tuttavia è prudente compilare comunque il quadro.
- Dopo aver regolarizzato, Maria deve inviare copia della dichiarazione integrativa e della ricevuta di versamento all’Agenzia.
Soluzione: Agire rapidamente con il ravvedimento per evitare l’irrogazione di sanzioni piene e la possibile apertura di un accertamento.
Caso 3: Percezione di redditi da lavoro dipendente superiori al limite
Scenario: Andrea è un fisioterapista che applica il regime forfettario e lavora part-time come istruttore di palestra. Nel 2025 percepisce 37 000 € di redditi da lavoro dipendente e 40 000 € dalla libera professione. Nel 2026 riceve una comunicazione che lo informa di non poter più applicare il regime per l’anno 2026.
Analisi:
- Dal 2025 il limite dei redditi da lavoro dipendente è 35 000 € . Andrea supera il limite nel 2025.
- Pertanto non può applicare il regime forfettario nel 2026. Dovrà passare al regime ordinario con IVA e contabilità semplificata.
- La lettera di compliance funge da promemoria; non vi è sanzione formale ma l’adeguamento è obbligatorio.
- Andrea può ricorrere solo se i redditi da lavoro dipendente sono stati determinati erroneamente o se rientrano in esclusioni non soggette al limite (es. redditi esenti).
Soluzione: Passaggio immediato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026 e consultazione di un consulente per verificare eventuali errori nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente.
Analisi dettagliata delle cause ostative
Il regime forfettario prevede una serie di cause ostative che, se presenti, impediscono l’accesso al regime o determinano la fuoriuscita immediata. Comprendere nel dettaglio ciascuna causa è essenziale per prevenire errori. Di seguito si analizzano le cause principali e si illustrano alcune situazioni concrete.
Partecipazioni e controllo di società
La lettera b) del comma 57 della Legge 190/2014 vieta l’accesso al regime per chi, nell’anno precedente, ha partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. La ratio è evitare che il contribuente utilizzi la società per trasferire utili e godere dei benefici forfettari. È irrilevante la percentuale posseduta: anche una quota minima impedisce l’accesso.
Inoltre, la lettera d) dello stesso comma esclude chi controlla, direttamente o indirettamente, una SRL o un’associazione non riconosciuta che esercita attività riconducibile a quella del contribuente. Il concetto di “controllo” è quello civilistico (art. 2359 c.c.), e l’Agenzia delle Entrate valuta se l’attività della società è simile a quella del professionista. Ad esempio, un consulente informatico che controlla una SRL che sviluppa software non può aderire al regime. Questa norma mira a contrastare l’uso strumentale di società per eludere l’IVA.
Rapporti con ex datori di lavoro
La lettera d‑bis) introduce l’esclusione per chi svolge prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro o soggetti ad essi collegati con cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti. L’obiettivo è evitare la trasformazione artificiosa di rapporti subordinati in autonomi. L’Agenzia considera “prevalente” quando oltre il 50 % dei ricavi deriva da tali soggetti. Ad esempio, un grafico che lascia il lavoro dipendente e fattura quasi solo al suo ex datore rientra in questa causa ostativa.
Redditi da lavoro dipendente e assimilati
La lettera d‑ter), introdotta dalla Legge 145/2018 e modificata dalla Legge 197/2022, stabilisce che non può accedere al regime chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30 000 €, soglia elevata a 35 000 € per gli anni 2025 e 2026 . La disposizione tutela l’equità fiscale: chi ha un reddito prevalente da lavoro dipendente non dovrebbe beneficiare di un regime agevolato per l’attività autonoma. È importante considerare che si computano tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. pensioni, assegni equiparati), ma si escludono eventuali indennità di maternità, disoccupazione e TFR. Per i dipendenti part-time la valutazione è sulla somma lorda annuale.
Residenza e localizzazione dell’attività
La lettera a) nega il regime ai non residenti, salvo che risiedano in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e producano in Italia almeno il 75 % del reddito complessivo . Questa previsione garantisce che l’imposta sia prelevata da coloro che effettivamente svolgono l’attività in Italia. La residenza viene accertata ai sensi degli articoli 2 e 4 del TUIR, considerando domicilio, residenza anagrafica e permanenza per più di 183 giorni in Italia.
Cessioni di fabbricati, terreni e mezzi di trasporto nuovi
Il comma 56 prevede che le cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi non possano beneficiare del regime forfettario. Se l’attività del contribuente consiste esclusivamente in tali cessioni, egli non può applicare il regime. Se invece le cessioni sono occasionali, possono essere gestite separatamente con IVA; tuttavia, in caso di superamento dei limiti, il regime decade per tutte le attività.
Partecipazioni in associazioni tra professionisti
Una particolare attenzione va riservata alle associazioni tra professionisti. Se un contribuente fa parte di un’associazione professionale (studio associato), l’Agenzia considera tale partecipazione come causa ostativa secondo la lettera b), poiché l’associazione è equiparata a una società di persone. Pertanto, un avvocato che esercita in forma associata non può applicare il regime forfettario. Un’eccezione è rappresentata dalle società tra avvocati di tipo cooperativo (S.T.A. costituite ai sensi dell’art. 4‑bis L. 247/2012), ma l’Agenzia potrebbe contestarne l’ammissibilità.
Casi controversi: prestazioni a favore di ex datori e rapporto prevalente
In sede applicativa sorgono frequentemente dubbi su cosa significhi “prevalentemente”. La circolare 10/E/2016 suggerisce di considerare come prevalenti i ricavi che superano il 50 % del totale. Tuttavia, se si presta un’unica consulenza, ma di importo particolarmente elevato, l’Agenzia potrebbe ritenere sussistente la causa ostativa. In tali casi occorre documentare la reale autonomia del professionista, l’assenza di vincolo di subordinazione e la pluralità di committenti. La giurisprudenza tende a privilegiare la sostanza (analizzando se si tratta di “falsa partita IVA”) piuttosto che i meri dati numerici.
Approfondimento sulla compilazione del quadro RS
Il quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche rappresenta una sorta di questionario che il legislatore ha introdotto per raccogliere dati statistici sui costi sostenuti dai contribuenti forfettari. Sebbene tali costi non siano deducibili, la loro indicazione consente all’amministrazione di verificare la congruità del coefficiente di redditività. La compilazione, sebbene formalmente obbligatoria, è fonte di numerose incertezze.
Struttura del quadro RS
Nelle dichiarazioni più recenti, le righe del quadro RS destinate ai forfettari (371‑381 nel modello 2025) richiedono di indicare:
- RS371: Costo dei beni strumentali acquisiti (al lordo dell’IVA). È importante inserire il costo complessivo dei beni durevoli, quali macchinari, computer, autoveicoli, strumenti di lavoro, acquistati nell’anno.
- RS372: Costi per materie prime, sussidiarie, merci e semilavorati. Anche se nel regime forfettario tali costi non sono deducibili, vanno indicati per valutare l’adeguatezza del coefficiente di redditività.
- RS373: Spese per carburante, lubrificanti, energia elettrica e telefoni. Vanno compresi i costi per l’alimentazione dei mezzi di trasporto e per le utenze usate nell’attività.
- RS374: Canoni di locazione e leasing. Si indicano i canoni di leasing di beni mobili e immobili. Anche qui il dato è puramente informativo.
- RS375-381: Altri costi specifici, quali premi assicurativi, canoni di noleggio, spese per servizi bancari, ecc. Nelle ultime versioni alcuni campi sono stati accorpati.
È cruciale rispettare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: i campi devono essere compilati anche se l’importo è zero, inserendo “0,00” per evitare la sanzione .
Esempi pratici di compilazione
Si consideri il caso di un traduttore che opera in regime forfettario. Nel 2025 acquista un computer da 2 000 € e spende 300 € in cancelleria e 500 € in abbonamenti internet e telefonia. Non usa l’auto per lavoro. Nella dichiarazione 2026 dovrà indicare:
- RS371: 2 000 € (bene strumentale).
- RS372: 300 € (materie prime e sussidiarie), anche se la cancelleria non è deducibile.
- RS373: 500 € per telefonia e connettività.
- RS374 e seguenti: 0 € se non ci sono altri costi.
Un altro esempio: un artigiano acquistaper il suo laboratorio una macchina utensile da 10 000 €, un autocarro da 15 000 € e sostiene 3 000 € di carburante. Nel quadro RS indicherà 25 000 € in RS371 e 3 000 € in RS373. Anche se l’auto è usata per trasporto, nel regime forfettario non si calcola l’ammortamento; tuttavia il valore deve essere riportato integralmente.
Importanza della regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa
Molti contribuenti ignorano l’obbligo di compilare il quadro RS perché non ritengono rilevante fornire dati su costi non deducibili. Tuttavia, l’Agenzia può contestare la violazione e applicare la sanzione. In caso di omissione involontaria, occorre presentare dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo) versando la sanzione ridotta tramite ravvedimento . La dichiarazione integrativa deve riportare un nuovo frontespizio e i quadri interessati, mentre le altre parti della dichiarazione originaria restano invariate.
Prassi dell’Agenzia e circolari
La Circolare 10/E/2016 e la Circolare 30/E/2016 hanno fornito le prime indicazioni sulla compilazione del quadro RS, specificando che i dati raccolti saranno utilizzati per future analisi di congruità. Più recentemente la Circolare 32/E/2023 ha ribadito l’obbligatorietà del quadro, precisando che l’invio delle lettere di compliance non è un accertamento ma un invito alla regolarizzazione . Le comunicazioni sono inviate tramite PEC o cassetto fiscale; se il contribuente non è obbligato a dotarsi di PEC, riceverà la lettera raccomandata.
Criticità e proposte di riforma
Molti operatori ritengono che il quadro RS sia oneroso e poco utile. In fase di discussione della riforma fiscale, la Commissione Finanze ha valutato l’ipotesi di eliminare o semplificare la sezione informativa per ridurre gli adempimenti. Nel 2024 un disegno di legge prevedeva la completa soppressione, ma non è stato approvato. Tuttavia, si prevede che in futuro la raccolta dei dati possa avvenire tramite la fatturazione elettronica, rendendo superfluo il quadro. Nel frattempo, i contribuenti sono tenuti a compilare accuratamente le righe per evitare sanzioni.
Ulteriori strumenti deflattivi e agevolazioni
Oltre alla rottamazione-quinquies e ai piani del consumatore già analizzati, il legislatore ha introdotto diverse misure che possono aiutare i contribuenti a gestire o ridurre il debito fiscale. Conoscere queste opportunità consente di scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione.
Rottamazione-quater e saldo e stralcio
Prima della rottamazione-quinquies, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022) aveva introdotto la rottamazione-quater, applicabile ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. I benefici erano simili alla quinquies: pagamento del solo capitale e delle spese, esclusione di sanzioni e interessi. Le richieste si presentavano entro il 30 aprile 2023, e i pagamenti potevano essere diluiti in 18 rate. La rottamazione-quater non è più attiva, ma è utile ricordare che chi non ha rispettato le rate di rottamazione può decadere e perdere i benefici.
Il saldo e stralcio (legge 145/2018) è stato un meccanismo che consentiva ai contribuenti in gravi difficoltà economiche di pagare una percentuale del debito sulla base dell’ISEE. Anche questa misura non è più attiva, ma rappresenta un esempio di definizione agevolata diretta ai soggetti con ISEE basso. Potrebbe essere riproposta in futuro.
Ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale (CPB)
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il ravvedimento speciale per regolarizzare errori e omissioni nelle dichiarazioni relative al 2021 e 2022. La sanzione era pari a 1/18 del minimo, con pagamento in un’unica soluzione o in rate. Anche se non più attivo, chi ha aderito deve rispettare le scadenze previste.
Un’altra misura innovativa è il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 nell’ambito della riforma fiscale. Il CPB consente a professionisti e imprese di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile per i successivi due anni, ricevendo in cambio la riduzione dei controlli e la definizione anticipata del reddito. Sebbene non sia uno strumento di definizione dei debiti, il CPB offre certezza sulle imposte dovute e può evitare contestazioni future. I forfettari, in quanto determinano il reddito in modo forfettario, sono esclusi dal CPB; tuttavia, se escono dal regime possono valutarne l’adesione.
Definizione agevolata delle sanzioni formali
Il D.Lgs. 36/2024, attuativo della delega fiscale, ha introdotto una procedura per la definizione agevolata delle sanzioni formali: i contribuenti possono pagare il 15 % dell’importo minimo se sanano la violazione entro un anno dalla scadenza e il 30 % se la sanano entro due anni. L’istituto mira a ridurre il contenzioso. Nel caso del quadro RS, la sanzione formale può essere ulteriormente ridotta combinando ravvedimento operoso e definizione agevolata. Questa procedura sarà operativa dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese che superano le soglie dimensionali del forfettario e si trovano in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura volontaria che consente all’imprenditore di nominare un esperto indipendente (come l’Avv. Monardo) per favorire la trattativa con i creditori. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore mantiene la gestione ma è affiancato dall’esperto che propone soluzioni di ristrutturazione. Questa procedura può prevenire il fallimento e consente di accedere a misure cautelari e protettive.
Concordato minore e liquidazione controllata
Il concordato minore e la liquidazione controllata sono strumenti del CCII destinati alle imprese minori e ai professionisti che non rientrano nel piano del consumatore. Il concordato minore prevede la presentazione di un piano di pagamento ai creditori, omologato dal tribunale, che può prevedere l’esdebitazione totale dopo il pagamento parziale dei debiti. La liquidazione controllata, invece, implica la cessione dei beni per estinguere i debiti. Il terzo correttivo del 2024 ha introdotto importanti novità: l’imprenditore può continuare a pagare il mutuo sulla prima casa e la moratoria per i debiti privilegiati è stata estesa a due anni .
FAQ aggiuntive
Per completare la panoramica si propongono ulteriori domande frequenti utili ai contribuenti.
21. I contributi INPS incidono sul limite dei 85 000 €?
No. Il limite dei 85 000 € si riferisce ai ricavi e compensi incassati. I contributi previdenziali versati non vanno sommati ai ricavi per calcolare il superamento della soglia. Tuttavia, i contributi INPS sono deducibili dal reddito determinato con il coefficiente di redditività.
22. Cosa succede se supero la soglia a causa di un acconto ricevuto a fine anno?
Nel regime di cassa, l’acconto incassato concorre ai ricavi. Se l’acconto fa superare i 100 000 €, il regime decade immediatamente. È consigliabile programmare gli incassi per evitare sforamenti a dicembre.
23. Posso emettere fattura senza IVA dopo aver superato 100 000 € ma prima di ricevere la lettera di compliance?
No. L’obbligo di applicare l’IVA scatta al momento del superamento, non alla ricezione della comunicazione . È responsabilità del contribuente monitorare i ricavi e adeguarsi subito.
24. La perdita del regime forfettario incide sulla tassazione dei contributi previdenziali?
Nel regime ordinario, i contributi INPS sono deducibili dal reddito complessivo. Nel regime forfettario essi sono deducibili solo dall’imposta sostitutiva. L’uscita dal regime può quindi comportare un diverso trattamento dei contributi e un aumento dell’imposizione complessiva.
25. Cosa succede alle fatture proforma o agli acconti non incassati?
Nel regime di cassa i ricavi rilevano solo al momento dell’incasso. Le fatture proforma non incassate e gli acconti non incassati entro l’anno non concorrono ai ricavi. Tuttavia, se vengono incassati in un anno successivo, concorreranno al limite di quell’anno.
26. L’acquisto di un’auto incide sul limite dei 20 000 € per beni strumentali?
Il regime forfettario prevede un limite di 20 000 € (al netto degli ammortamenti) al costo dei beni strumentali posseduti alla data di chiusura dell’esercizio. Se l’autoveicolo costa 25 000 €, si supera il limite e si esce dal regime. Tuttavia, per gli autoveicoli utilizzati promiscuamente la quota da considerare può essere limitata al 50 %.
27. È possibile applicare il regime forfettario per un’attività svolta in forma associata?
No. Se si partecipa a un’associazione tra professionisti o a una società di persone, la causa ostativa della lettera b) impedisce l’adozione del regime . È invece possibile svolgere contemporaneamente un’attività autonoma individuale e partecipare a una società di capitali non controllata, purché non svolga attività riconducibile.
28. Come posso verificare se l’Agenzia mi ha inviato una comunicazione?
Le comunicazioni di compliance sono inviate via PEC o caricate nel cassetto fiscale. È consigliabile accedere periodicamente al proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia per verificare eventuali comunicazioni non ricevute via mail.
29. Se ricevo la comunicazione oltre l’anno successivo, posso ancora regolarizzare?
Sì. Il ravvedimento operoso è sempre possibile finché l’Agenzia non notifica un avviso di accertamento. L’importo della sanzione varia in base al tempo trascorso. Dopo due anni, la sanzione è ridotta solo a 1/5. Tuttavia, se si riceve una comunicazione, è opportuno rispondere immediatamente.
30. Cos’è la nuova definizione delle sanzioni per errori formali prevista dal D.Lgs. 36/2024?
Il Decreto legislativo 36/2024 prevede che le sanzioni per errori formali possano essere definite pagando il 15 % del minimo se si effettua la regolarizzazione entro un anno e il 30 % se si regolarizza entro due anni. Questa misura si applicherà anche all’omessa compilazione del quadro RS una volta che sarà pienamente operativa.
Casi pratici aggiuntivi
Per arricchire il panorama dei possibili scenari, si propongono ulteriori due casi pratici che illustrano come gestire situazioni specifiche.
Caso 4: Acquisto di partecipazioni e rientro nel regime
Scenario: Valeria, consulente marketing, opera in regime forfettario nel 2023 con ricavi di 60 000 €. Nel 2024 decide di investire in una start‑up e acquista una quota del 20 % di una SRL che svolge attività di e‑commerce. Nel 2025 i ricavi di Valeria rimangono sotto i 85 000 €. Si chiede se possa mantenere il regime.
Analisi:
- La partecipazione in una SRL riconducibile a un’attività diversa da quella svolta dalla contribuente non comporta la causa ostativa se non vi è controllo. Nel caso di Valeria, non detiene la maggioranza e non esercita il controllo della SRL.
- Tuttavia, l’attività della SRL (e‑commerce) è riconducibile al settore marketing e commercio online, quindi la lettera d) potrebbe essere richiamata se l’Agenzia valuta che la partecipazione è strumentale a svolgere la stessa attività.
- Se l’Agenzia contesta la causa ostativa, Valeria può dimostrare che la sua attività di consulenza è distinta dall’attività della SRL, che non esercita controllo e che non vi sono operazioni incrociate. In assenza di controllo, la partecipazione minoritaria non dovrebbe precludere il regime.
- Se l’Agenzia ritiene sussistente la causa ostativa, Valeria potrebbe uscire dal regime dal 2024. In questo caso, potrà eventualmente rientrarvi dopo tre anni qualora alieni la quota e ripristini i requisiti.
Soluzione: Valeria dovrebbe consultare un professionista per valutare la compatibilità della partecipazione con il regime. È consigliabile evitare di acquisire partecipazioni in società che svolgono attività simili alla propria.
Caso 5: Sovraindebitamento e accesso al piano del consumatore
Scenario: Sergio, artigiano in regime forfettario, negli ultimi anni ha contratto debiti con l’Agente della Riscossione per 50 000 € a seguito di accertamenti e per 30 000 € di contributi INPS. Oltre a questi ha un mutuo residuo sulla casa. Dopo l’uscita dal regime per superamento dei ricavi, non riesce più a pagare le rate. Si rivolge allo Studio per capire se può ottenere l’esdebitazione.
Analisi:
- Sergio è un consumatore ai sensi del CCII? Il concetto di consumatore esclude chi ha anche debiti professionali. Tuttavia, se i debiti professionali derivano in prevalenza dall’attività autonoma e vi sono anche debiti personali, può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore .
- Grazie al terzo correttivo, l’OCC può accedere ai dati e predisporre un piano che comprenda la continuazione del pagamento del mutuo sulla casa, evitando la vendita dell’immobile .
- Sergio dovrà presentare al giudice un piano di pagamento che includa la falcidia dei debiti tributari. Se il piano è omologato, le eventuali eccedenze di debito residuo saranno cancellate.
- Se il piano non è fattibile, Sergio può accedere alla liquidazione controllata, con la quale i beni sono liquidati sotto il controllo del tribunale. Il terzo correttivo consente la moratoria di due anni per i debiti privilegiati e la prosecuzione del pagamento del mutuo .
Soluzione: L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere Sergio nell’avvio della procedura, predisponendo il piano e tutelando i suoi beni essenziali. Grazie a questi strumenti Sergio può ottenere l’esdebitazione totale o parziale e ripartire senza il peso dei debiti fiscali.
Conclusione
La gestione delle lettere di compliance relative alla fuoriuscita dal regime forfettario richiede competenze specialistiche e un approccio proattivo. Il quadro normativo, aggiornato al 10 giugno 2026, dimostra che le soglie di ricavi e le cause ostative sono state oggetto di frequenti modifiche: dai 65 000 € iniziali agli attuali 85 000 € con soglia immediata a 100 000 € ; dall’esclusione per redditi da lavoro dipendente sopra 30 000 € all’innalzamento a 35 000 € ; dall’obbligo del quadro RS alle nuove modalità di compliance e ravvedimento . La giurisprudenza conferma l’importanza della correttezza formale, punendo con la perdita del regime l’omissione della dichiarazione .
Per il contribuente, quindi, è essenziale agire tempestivamente. La regola d’oro è non ignorare le comunicazioni dell’Agenzia, ma verificarle, rispondere o regolarizzare. Con l’aiuto di professionisti esperti, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare, è possibile:
- analizzare l’atto e la propria posizione contabile;
- scegliere tra ravvedimento, ricorso o definizione agevolata;
- accedere a strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) quando il debito è oneroso;
- impedire o sospendere l’esecuzione di cartelle, fermi amministrativi e ipoteche;
- negoziare con l’Agenzia e i creditori in vista di soluzioni stragiudiziali.
In un contesto caratterizzato da continui cambi normativi, la prevenzione rappresenta la migliore difesa: monitorare i ricavi, aggiornare la contabilità, rispettare gli obblighi dichiarativi ed evitare le cause ostative. Ma quando i problemi emergono, l’assistenza di un professionista qualificato può fare la differenza tra un semplice adeguamento e una crisi economica irreparabile.
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