Lettera Di Compliance Per Crypto Non Monitorate: Cosa Fare E Difesa Legale

Introduzione

Negli ultimi anni l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che possiedono criptovalute o altre cripto‑attività è cresciuta in modo esponenziale. L’evoluzione normativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 126‑147, l. 197/2022) ha inserito le cripto‑attività tra i redditi diversi disciplinati dall’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e ha definito regole di monitoraggio fiscale e un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Successivamente il decreto legislativo 204/2024 ha aggiornato la normativa antiriciclaggio introducendo nel decreto legislativo 231/2007 la definizione di cripto‑attività e nuovi obblighi per i fornitori di servizi in crypto, mentre il decreto legislativo 194/2025 ha recepito la direttiva DAC8 (direttiva UE 2023/2226) prevedendo la trasmissione automatica di dati da parte degli exchange a partire dal 1° gennaio 2026 .

L’Agenzia delle Entrate sta quindi inviando lettere di compliance ai contribuenti che non hanno dichiarato le cripto‑attività nei quadri RW o RT/T dei modelli di dichiarazione. Tali comunicazioni, che invitano ad “emergere” e ad aggiornare le dichiarazioni presentando ravvedimenti operosi o istanze di emersione, rappresentano un campanello d’allarme: ignorarle può comportare accertamenti e sanzioni severe. L’omesso monitoraggio può generare sanzioni tra il 3 % e il 15 % dell’importo non dichiarato, ovvero tra il 6 % e il 30 % per attività detenute in paesi nella black‑list .

In questa guida legale aggiornata al 10 giugno 2026 spiegheremo come comportarsi dopo aver ricevuto una lettera di compliance relativa alle crypto non monitorate, quali sono i diritti del contribuente, quali strategie difensive attivare e come lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed esperto in diritto bancario e tributario, può assistere concretamente. L’Avvocato Monardo coordina professionisti esperti a livello nazionale ed è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Lo staff multidisciplinare che coordina comprende avvocati e commercialisti specializzati in fiscalità delle cripto‑attività, crisi d’impresa e difesa del contribuente.

Perché questa guida è importante

  • Rischi di accertamento e sanzioni: la mancata dichiarazione delle cripto‑attività in quadro RW e la mancata tassazione delle plusvalenze generano sanzioni rilevanti (dal 3 % al 15 % dell’importo non dichiarato ). La legge di bilancio 2025 ha inoltre eliminato la soglia di 2 000 euro per l’imponibilità delle plusvalenze e ha innalzato l’aliquota ordinaria al 33 % per i redditi dal 2026 , mentre i soggetti che hanno investito in criptovalute nel 2023‑2025 devono versare un’imposta sostitutiva del 26 % sulle plusvalenze e un’imposta dello 0,2 % sul valore delle cripto‑attività .
  • Lettere di compliance: l’Agenzia delle Entrate invia comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo. Ignorarle o rispondere in modo improprio può trasformarsi in un avviso di accertamento formale con interessi e sanzioni maggiorati.
  • Nuovi obblighi antiriciclaggio: il d.lgs. 204/2024 ha esteso la normativa antiriciclaggio ai prestatori di servizi per le cripto‑attività, definendo “cripto‑attività” e “servizi per cripto‑attività” e imponendo loro l’individuazione e la valutazione del rischio con riferimento ai trasferimenti verso indirizzi auto‑ospitati. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, gli exchange dovranno trasmettere automaticamente dati e saldi all’Agenzia .
  • Giurisprudenza recente: la Corte di cassazione ha chiarito che i bitcoin non possono essere considerati moneta legale e ha stabilito limiti al sequestro probatorio per equivalente; la sentenza n. 1569 del 20 novembre 2024 ha annullato il sequestro di bitcoin in un’indagine tributaria, evidenziando che le criptovalute sono asset distinti dall’euro e non possono essere sequestrate per equivalente . Queste sentenze influenzano le strategie difensive dei contribuenti.

Se hai ricevuto una lettera di compliance o temi di riceverla, contatta immediatamente, in fondo all’articolo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Insieme al suo staff potrà analizzare la tua situazione, predisporre ricorsi e sospensioni, avviare trattative con l’Agenzia, elaborare piani di rientro e proteggere il tuo patrimonio con soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le novità della legge di bilancio 2023 e della circolare 30/E

La legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto per la prima volta una disciplina fiscale organica per le cripto‑attività. L’articolo 1, commi 126‑147 definisce le cripto‑attività come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili tramite tecnologia di registro distribuito e inserisce nel TUIR la nuova lettera c‑sexies del comma 1 dell’art. 67 . La circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, nel commentare la riforma, precisa che:

  • la normativa mira a rendere coerente il quadro fiscale italiano con l’evoluzione tecnologica delle cripto‑attività ;
  • è stata istituita una nuova categoria di redditi diversi per i proventi da cripto‑attività, assoggettati alla stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 %) ;
  • le plusvalenze e gli altri proventi da cripto‑attività sono imponibili per persone fisiche, enti non commerciali e soggetti non residenti quando il reddito si considera prodotto in Italia ;
  • è stata prevista la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle cripto‑attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14 % ;
  • per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW è stata introdotta un’istanza di emersione con versamento di una sanzione dello 0,5 % sul valore non dichiarato e, se la cripto‑attività ha prodotto reddito, un’imposta sostitutiva del 3,5 % ;
  • è stata istituita un’imposta di bollo (2 ‰) sui rapporti aventi ad oggetto cripto‑attività .

1.2 Legge di bilancio 2025 e aliquota del 33 %

La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha abolito la franchigia dei 2 000 euro e ha confermato la tassazione ordinaria del 26 % sulle plusvalenze realizzate nel 2025 . A partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota salirà al 33 % , con una deroga al 26 % per i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCA .

La stessa legge prevede:

  • monitoraggio obbligatorio di tutte le cripto‑attività nel quadro RW (modello Redditi) o nel quadro W (modello 730) anche in assenza di operazioni ;
  • imposta sul valore delle cripto‑attività pari allo 0,2 % sul valore di mercato al 31 dicembre ;
  • abolizione del limite minimo: non esiste più un importo sotto il quale si possa omettere la compilazione del quadro RW ;
  • sanzioni dal 3 % al 15 % dell’importo non monitorato (dal 6 % al 30 % per attività detenute in paesi black‑list) ;
  • affrancamento: possibilità di rideterminare il valore delle cripto‑attività detenute entro il 1° gennaio 2025 versando un’imposta sostitutiva del 18 % .

1.3 Decreto legislativo 204/2024 e D.Lgs. 231/2007 (modifica del decreto antiriciclaggio)

Il decreto legislativo 204/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2024, adegua l’ordinamento alla disciplina europea sul trasferimento di fondi e cripto‑attività e modifica il decreto legislativo 231/2007. Tra le novità, l’art. 1 del decreto:

  • introduce all’art. 1 del d.lgs. 231/2007 la definizione di cripto‑attività, richiamando il regolamento MiCA e definendole come “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o tecnologia analoga”;
  • introduce la lettera mm‑bis all’art. 1 del d.lgs. 231/2007 che elenca i servizi per cripto‑attività (custodia, gestione di piattaforme di negoziazione, scambio con fondi, scambio crypto-to-crypto, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza, gestione di portafogli e servizi di trasferimento);
  • estende gli obblighi antiriciclaggio a questi prestatori di servizi, chiedendo loro di individuare e valutare i rischi legati ai trasferimenti verso indirizzi auto‑ospitati e di svolgere adeguata verifica rafforzata.

Queste modifiche allineano l’Italia al Regolamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation) e alla quinta direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), cui la Cassazione fa spesso riferimento nelle sue sentenze .

1.4 Decreto legislativo 194/2025 e DAC8

Il d.lgs. 194/2025 recepisce la direttiva UE 2023/2226 nota come DAC8. Dal 1° gennaio 2026, gli exchange e i prestatori di servizi su cripto‑attività saranno obbligati a comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei propri clienti (identità, saldi e operazioni) . Secondo l’articolo 2 del decreto (richiamato da varie fonti di informazione), la trasmissione riguarda anche i soggetti non residenti quando le transazioni coinvolgono cittadini italiani. Questo adempimento rende strutturalmente meno anonimo il possesso di criptovalute e aumenta il rischio di essere identificati in caso di omissioni.

1.5 Giurisprudenza di Cassazione sul sequestro di criptovalute e sull’inquadramento giuridico

Sentenza n. 1569/2024 (20 novembre 2024)

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato un’ordinanza di sequestro preventivo di 1,888 bitcoin emessa dal Tribunale di Firenze. La sentenza ha stabilito che i bitcoin non sono una valuta avente corso legale e, di conseguenza, non possono essere sequestrati per equivalente in relazione a un reato tributario. La Corte ha richiamato la V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843) che definisce la criptovaluta come una rappresentazione digitale di valore non emessa da un ente pubblico e priva dello status di moneta . La Cassazione ha evidenziato che le criptovalute nascono e circolano al di fuori del controllo di banche centrali, sono caratterizzate da alta volatilità e non svolgono le funzioni tipiche della moneta (unità di conto, riserva di valore, mezzo di pagamento) .

Nel dispositivo la Corte ha affermato tre principi:

  1. Il sequestro per equivalente non può essere disposto su un asset digitale privo di corso legale. L’ammontare delle imposte evase deve essere individuato nella valuta legale (euro), non in asset equivalenti .
  2. I bitcoin sono asset digitali distinti dalla moneta legale. La loro volatilità e mancanza di potere liberatorio giustificano l’applicazione di un regime normativo diverso .
  3. Il principio ha ricadute sulla procedura penale. Le procure dovranno motivare in modo più rigoroso i sequestri di wallet di criptovalute e limitarsi a valori quantificati nella moneta legale .

Questa sentenza è fondamentale per la difesa del contribuente perché riconosce la specificità delle criptovalute e limita gli interventi ablativi. Lo stesso orientamento è stato richiamato da altre pronunce successive (sentenza n. 1760/2025 e n. 1437/2026, non ancora pubblicate al momento della stesura di questa guida) che confermano la necessità di distinguere tra moneta legale e asset digitali.

2. Ricezione della lettera di compliance: procedura e termini

Le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”) sono strumenti con i quali l’Agenzia delle Entrate informa i contribuenti di possibili irregolarità, invitandoli a fornire chiarimenti o a regolarizzare la propria posizione. Per il mondo delle cripto‑attività le lettere di compliance vengono inviate quando l’Agenzia rileva:

  • mancata compilazione del quadro RW per l’indicazione delle cripto‑attività detenute a fine anno;
  • mancata tassazione delle plusvalenze o degli altri redditi derivanti da operazioni su criptovalute;
  • discrepanze tra i dati dichiarati e le informazioni trasmesse dagli intermediari (exchange, operatori FinTech) o dalle autorità estere sulla base della cooperazione internazionale e, dal 2026, dei flussi DAC8 ;
  • segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria e all’Agenzia derivanti da operazioni sospette o da controlli antiriciclaggio.

2.1 Notifica e contenuto della comunicazione

La notifica avviene generalmente tramite PEC, tramite l’area riservata del cassetto fiscale o, sempre più spesso, tramite l’App IO, strumento utilizzato dall’Agenzia per inviare notifiche ai contribuenti. La comunicazione riporta:

  • l’anno o gli anni d’imposta interessati;
  • i dati non dichiarati (valori in euro, transazioni, posizioni in criptovalute);
  • il riferimento normativo (art. 1, commi 126‑147, l. 197/2022; art. 4 dl 167/1990; art. 67 TUIR; circolare 30/E; eventuali risoluzioni);
  • l’invito a regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso o istanza di emersione entro un certo termine, solitamente 30 giorni.

2.2 Termini per la regolarizzazione

Il contribuente può evitare l’avviso di accertamento presentando:

  1. Ravvedimento operoso ordinario (art. 13 d.lgs. 472/1997) – consente di regolarizzare spontaneamente gli errori o le omissioni presentando una dichiarazione integrativa e versando le imposte dovute, gli interessi legali e le sanzioni ridotte in base al tempo trascorso. Per esempio, per l’omesso monitoraggio quadro RW la sanzione minima (3 % – 15 %) può essere ridotta fino a un settimo o a un nono se il ravvedimento avviene entro un anno dalla violazione.
  2. Istanza di emersione prevista dalla legge di bilancio 2023 (comma 138) – permette di sanare le posizioni pregresse fino al 31 dicembre 2021 attraverso il versamento di:
  3. una sanzione pari allo 0,5 % del valore delle cripto‑attività non dichiarate per ciascun anno ;
  4. un’imposta sostitutiva del 3,5 % sul valore delle cripto‑attività, da calcolare al termine dell’anno o al momento del realizzo .
  5. Ravvedimento speciale (d.lgs. 39/2024) – prorogato fino al 31 maggio 2024, consente di correggere l’omessa compilazione dei quadri RW e RT riferiti ai redditi 2022 versando una sanzione ridotta al 5 % . È però riservato a chi ha comunque presentato la dichiarazione dei redditi originaria .
  6. Affrancamento – l’opzione introdotta dalla legge di bilancio 2025 permette di rideterminare il valore delle cripto‑attività possedute al 1° gennaio 2025 pagando un’imposta sostitutiva del 18 % . Tale opzione è utile per evitare di pagare il 33 % su future plusvalenze.

2.3 Termini di accertamento

Il contribuente deve tenere presente che la decadenza dell’accertamento per le imposte sui redditi è di 5 anni (8 anni in caso di omissioni per attività in paesi a fiscalità privilegiata). L’invio di una lettera di compliance interrompe i termini di decadenza se a essa segue un avviso di accertamento. L’obiettivo della regolarizzazione tempestiva è quindi quello di evitare un provvedimento impositivo successivo.

3. Difese e strategie legali

3.1 Analisi preliminare e strategie dello Studio Monardo

Ricevuta la lettera di compliance, il passo più importante è non ignorarla e rivolgersi a un professionista. Lo Studio legale dell’Avv. Monardo offre:

  1. Analisi dell’atto e verifica dei dati: viene analizzato il contenuto della comunicazione, verificando la correttezza dei dati (ad esempio, se le transazioni rilevate hanno generato effettive plusvalenze tassabili o se si tratta di semplici trasferimenti tra wallet, non imponibili). L’analisi tiene conto dei chiarimenti dell’Agenzia secondo cui le permute crypto‑to‑crypto di strumenti con la stessa funzione non generano un evento tassabile .
  2. Verifica della legittimità della richiesta: si controlla se la richiesta rispetta le norme dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e se sono trascorsi i termini di decadenza.
  3. Valutazione delle plusvalenze: si calcolano le plusvalenze effettive (differenza tra corrispettivo e costo documentato ) utilizzando la documentazione conservata (estratti conto, cronologia delle transazioni) .
  4. Scelta della procedura: in base ai dati raccolti si decide se presentare ravvedimento operoso, istanza di emersione, affrancamento o contestare la legittimità della comunicazione.
  5. Predisposizione della dichiarazione integrativa: lo Studio fornisce assistenza per la compilazione dei quadri RW/RT/W/T, per il calcolo delle imposte e per la gestione del pagamento.
  6. Ricorso giurisdizionale: se la comunicazione sfocia in un avviso di accertamento o in una cartella di pagamento, lo Studio valuta l’impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria, formulando eccezioni sulla mancanza di prova, sulla non tassabilità di certe operazioni o sulla violazione del principio di proporzionalità.

3.2 Contestazione dei presupposti dell’Agenzia

Molte lettere di compliance partono da presupposti generici. Tra i punti che possono essere contestati:

  • Inesistenza di plusvalenze: la norma assoggetta a tassazione solo le plusvalenze realizzate (vendita o permuta a titolo oneroso). Le permute tra criptovalute con la stessa funzione o i trasferimenti da un proprio wallet a un altro non costituiscono reddito .
  • Residenza fiscale del contribuente: occorre verificare se il soggetto è effettivamente residente in Italia. Se non lo è, l’imposizione può essere limitata.
  • Data di acquisto: le plusvalenze sono imponibili solo se l’investimento è stato effettuato dopo l’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2023). Operazioni antecedenti potrebbero essere prescritte o non tassabili.
  • Invalidità dell’avviso: se l’Agenzia emette un avviso senza aver rispettato la procedura di contraddittorio o senza motivazione sufficiente, l’atto può essere annullato.

3.3 Sospensione della riscossione e tutela del patrimonio

In caso di ricezione di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento, il contribuente può presentare istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e successivamente al giudice tributario. Lo Studio Monardo si occupa di:

  • presentare istanza di sospensione entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
  • avviare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale/Regionale;
  • proporre ricorso cautelare per sospendere l’esecutività dell’atto in presenza di gravi motivi (ad esempio, rischio di pregiudizio irreparabile);
  • proteggere il patrimonio (conti correnti, immobili, veicoli) da ipoteche, fermi o pignoramenti attraverso l’attivazione delle procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012) e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

3.4 Trattative e piani di rientro

Un approccio difensivo spesso vincente consiste nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate per rateizzare le somme dovute o per definire transattivamente il debito. Lo Studio Monardo assiste il contribuente:

  1. nell’accesso alla definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi bonari, quando prevista dalla legge (rottamazione, stralcio dei mini‑ruoli);
  2. nella predisposizione di piani di rientro sostenibili, calibrati sulla situazione finanziaria del cliente;
  3. nell’uso degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata) che permettono di ridurre o cancellare i debiti presentando un progetto al giudice competente.

3.5 Utilizzo di OCC e negoziazione della crisi d’impresa

L’Avv. Monardo, in qualità di professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore ai sensi del d.l. 118/2021, può attivare procedure che sospendono le azioni esecutive e permettono di ristrutturare il debito. Tra gli strumenti:

  • Piano del consumatore: consente al consumatore sovraindebitato di presentare un piano di pagamento rateale che, una volta omologato dal tribunale, blocca le azioni esecutive e cancella i debiti residui.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato ai soggetti non fallibili (imprese agricole, start‑up innovative, professionisti, associazioni) che vogliono proporre un piano ai creditori con l’assistenza dell’OCC.
  • Liquidazione controllata: strumento che permette di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori in proporzione, con esdebitazione finale.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Definizione agevolata e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni per le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento. Attualmente (giugno 2026) non è attiva la rottamazione quater, mentre alcune misure sono ancora in corso:

  • Definizione agevolata delle liti pendenti – consente di chiudere i contenziosi tributari versando una percentuale dell’imposta a seconda del grado di giudizio.
  • Transazione fiscale – nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, permette di concordare con l’Agenzia delle Entrate una riduzione del debito.
  • Agevolazioni per il versamento – pagamenti rateali, sospensioni in occasione di calamità o emergenze, riduzione degli interessi.

4.2 Piani di rateizzazione e saldo e stralcio

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente piani di rateizzazione ordinari fino a 72 rate e, in casi particolari, fino a 120 rate. Il saldo e stralcio prevede la chiusura delle cartelle per le persone in grave difficoltà economica, con pagamento ridotto in percentuale al valore ISEE. Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione delle domande e nella verifica dei requisiti.

4.3 Strumenti per le imprese

Per le imprese che investono in cripto‑attività e ricevono contestazioni fiscali, sono disponibili ulteriori strumenti:

  • Rinvio dell’accertamento con adesione – consente di definire l’accertamento mediante versamento di un’imposta ridotta del 50 %.
  • Accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate riguardante la determinazione di plusvalenze o la qualificazione di operazioni complesse.
  • Piano di risanamento asseverato – strumento che, se depositato ai sensi del Codice della crisi d’impresa, produce protezione nei confronti dei creditori e dell’Erario.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Non conservare la documentazione: senza estratti conto degli exchange, cronologia delle transazioni o fatture di acquisto, è difficile dimostrare il costo di acquisto e calcolare le plusvalenze .
  2. Confondere le permute: lo scambio di criptovalute con caratteristiche diverse (es. BTC verso un NFT o una stablecoin) genera una plusvalenza imponibile . Le permute tra crypto aventi la stessa natura possono invece non essere tassate, ma è necessario documentarle.
  3. Dimenticare il quadro RW: omettere la compilazione comporta sanzioni pesanti (3 % – 15 % dell’importo, raddoppiate per paradisi fiscali) .
  4. Ignorare le lettere di compliance: ignorare la comunicazione non evita l’accertamento; anzi, l’Agenzia può avviare un procedimento più oneroso.
  5. Non verificare la residenza fiscale: alcuni contribuenti dichiarano erroneamente in Italia redditi che potrebbero essere tassati all’estero. Verificare dove si ha l’effettiva residenza è essenziale.
  6. Ravvedersi troppo tardi: la riduzione delle sanzioni diminuisce con il passare del tempo; conviene agire entro l’anno dalla violazione per beneficiare delle riduzioni maggiori.
  7. Mancata pianificazione fiscale: investire in cripto senza pianificare le implicazioni fiscali può comportare costi inattesi; rivolgersi a professionisti consente di prevedere l’impatto e scegliere strumenti come l’affrancamento.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e loro contenuti

NormaContenuto essenziale (sintesi)Riferimenti
Legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1 commi 126‑147)Definisce le cripto‑attività; introduce la lettera c‑sexies nell’art. 67 TUIR; prevede aliquota 26 %, monitoraggio quadro RW, imposta di bollo, istanza di emersione con sanzione 0,5 % e imposta sostitutiva 3,5 % .
Circolare 30/E 2023Chiarisce la disciplina fiscale: definizioni di crypto‑attività, ambito soggettivo, affrancamento al 14 %, istanza di emersione, nuove sanzioni, glossario .
Legge di bilancio 2025 (l. 207/2024)Abolisce la franchigia di 2 000 €, conferma aliquota 26 % per redditi 2025; dal 2026 aliquota 33 %; introduce affrancamento al 18 % ; estende monitoraggio obbligatorio; sanzioni dal 3 % al 15 % e 0,2 % di imposta sul valore .
D.Lgs. 204/2024Adegua il d.lgs. 231/2007 definendo cripto‑attività e servizi per cripto‑attività; estende gli obblighi antiriciclaggio; richiede valutazione dei rischi e adeguata verifica rafforzata.
D.Lgs. 194/2025 (DAC8)Obbliga gli exchange a trasmettere dal 1° gennaio 2026 i dati degli utenti (identità, saldi, transazioni) all’Agenzia delle Entrate .
Cassazione n. 1569/2024Stabilisce che i bitcoin non sono moneta legale; non possono essere sequestrati per equivalente in caso di reati tributari; richiama la direttiva UE 2018/843 e il d.lgs. 231/2007 .

Tabella 2 – Sanzioni e imposte

FattispecieAliquote e sanzioniRiferimenti
Plusvalenze realizzate fino al 2025Tassazione al 26 %; affrancamento 14 % per rideterminare il costo (se possesso al 1° gennaio 2023); affrancamento 18 % per valori al 1° gennaio 2025 .
Plusvalenze dal 2026Aliquota ordinaria 33 % (26 % per token di moneta elettronica in euro) .
Monitoraggio quadro RW / quadro WImposta sul valore dello 0,2 %; sanzioni dal 3 % al 15 % o dal 6 % al 30 % per paesi black‑list .
Istanza di emersione (Legge 197/2022)Sanzione 0,5 % annuo sul valore; imposta sostitutiva 3,5 % .
Ravvedimento speciale 2024 (d.lgs. 39/2024)Sanzione 5 % sul dovuto; rateizzazione in 4 rate (31 maggio, 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre 2024) .

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cosa sono le cripto‑attività secondo la legge italiana?

Secondo la legge di bilancio 2023 e il d.lgs. 204/2024, le cripto‑attività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia di registro distribuito. La circolare 30/E distingue inoltre tra token di pagamento, security token e utility token .

2. Quali obblighi dichiarativi hanno i possessori di criptovalute?

I possessori devono indicare il valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre nel quadro RW del modello Redditi (o quadro W nel modello 730) e dichiarare le plusvalenze nel quadro RT (o quadro T nel 730). Devono inoltre versare lo 0,2 % sul valore a fine anno .

3. Esiste una soglia minima sotto la quale non è necessario compilare il quadro RW?

No. La legge di bilancio 2025 ha eliminato la soglia di 2 000 euro. Ogni cripto‑attività va monitorata indipendentemente dal valore .

4. Quando le plusvalenze sono tassabili?

Le plusvalenze sono tassabili quando c’è un evento realizzativo: vendita a titolo oneroso, permuta con altri asset diversi, rimborso, o percezione di redditi da staking, mining e DeFi. La permuta tra criptovalute con la stessa funzione non è tassata .

5. Qual è l’aliquota sulle plusvalenze?

Per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota è del 26 % ; dal 1° gennaio 2026 l’aliquota ordinaria sale al 33 %, con deroga al 26 % per i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al regolamento MiCA .

6. Che cosa succede se non si dichiara il possesso di cripto‑attività?

L’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (6 % – 30 % se gli asset sono detenuti in paesi black‑list) . Inoltre l’Agenzia può inviare una lettera di compliance o emettere un avviso di accertamento.

7. Cosa include una lettera di compliance relativa alle criptovalute?

La comunicazione indica gli anni d’imposta interessati, il valore delle cripto‑attività non dichiarate e invita il contribuente a regolarizzare tramite ravvedimento operoso o istanza di emersione entro un termine (generalmente 30 giorni).

8. È obbligatorio rispondere alla lettera di compliance?

Non è obbligatorio ma è fortemente consigliato. Ignorare la comunicazione può portare a un avviso di accertamento con sanzioni più elevate. Rispondendo si può correggere l’errore con sanzioni ridotte.

9. Come funziona l’istanza di emersione?

L’istanza di emersione (comma 138 legge 197/2022) consente di regolarizzare le cripto‑attività possedute fino al 31 dicembre 2021 pagando una sanzione pari allo 0,5 % annuo sul valore e un’imposta sostitutiva del 3,5 % .

10. Cos’è l’affrancamento?

È l’opzione che consente di rideterminare il valore delle cripto‑attività (1° gennaio 2023 o 1° gennaio 2025) pagando un’imposta sostitutiva (14 % o 18 %) . In questo modo il contribuente potrà tassare in futuro solo la plusvalenza eccedente il valore affrancato.

11. Posso rateizzare la sanzione dovuta?

Sì. Con il ravvedimento operoso e l’istanza di emersione è possibile richiedere una rateizzazione del pagamento. Con il ravvedimento speciale (prorogato al 31 maggio 2024) la sanzione del 5 % può essere versata in quattro rate .

12. Quali documenti servono per il calcolo delle plusvalenze?

È necessario conservare estratti conto degli exchange, storico delle transazioni, ricevute di acquisto, wallet statement e eventuali documenti che attestino la data e il costo di acquisto. Senza questa documentazione sarà difficile difendersi in caso di accertamento .

13. Le attività di staking e mining sono tassate?

La circolare 30/E ricorda che i proventi da staking e mining costituiscono redditi di capitale da dichiarare nel quadro RM (Modello Redditi) e sono tassati al 26 %. In caso di successiva vendita delle criptovalute ricevute, la plusvalenza deve essere calcolata rispetto al valore dichiarato alla data di ricezione .

14. Cosa cambia con la DAC8?

Dal 1° gennaio 2026 gli exchange e i fornitori di servizi dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri clienti (identità, saldi, transazioni) . In pratica, la dichiarazione dei contribuenti diventerà una verifica di conformità rispetto ai dati già in possesso dell’amministrazione. Omissioni o errori aumenteranno la probabilità di accertamento .

15. Qual è l’impatto della sentenza della Cassazione n. 1569/2024?

La sentenza ha stabilito che le criptovalute non sono moneta legale e non possono essere sequestrate per equivalente . Ciò rafforza le argomentazioni difensive in caso di sequestro o confisca e impone alle procure di motivare meglio le misure ablative.

16. Posso ricorrere contro l’avviso di accertamento?

Sì. L’avviso può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. Con l’assistenza di un legale esperto è possibile eccepire difetti di motivazione, errori di calcolo, violazione del contraddittorio e prescrizione.

17. Quali strumenti di sovraindebitamento sono disponibili per chi è in difficoltà?

Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata sono strumenti che consentono di rimodulare o cancellare i debiti residui sotto la supervisione di un giudice. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può attivare queste procedure.

18. Il possesso di criptovalute incide sull’ISEE?

Sì. Dal 2026 le cripto‑attività entreranno nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE . I titolari dovranno quindi indicarne il valore nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

19. Che cosa succede se ricevo la lettera di compliance ma non possiedo più le criptovalute?

Anche se non si possiedono più le criptovalute, rimane l’obbligo di dichiarare le plusvalenze realizzate in passato. Occorre quindi ricostruire le operazioni e regolarizzare la situazione.

20. Come posso prepararmi per l’entrata in vigore della DAC8?

È consigliabile aggiornare le proprie dichiarazioni, conservare la documentazione e regolarizzare eventuali omissioni prima del 31 dicembre 2025. Dal 2026 i dati saranno automaticamente trasmessi e le omissioni saranno facilmente rilevabili .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Sanatoria senza redditi da criptovalute

Esempio: un contribuente ha detenuto valute virtuali nei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, senza indicarle nel quadro RW. I valori al 31 dicembre erano: 10 000 €, 17 000 € e 8 000 € . Non sono state realizzate plusvalenze. Il contribuente intende regolarizzare tramite l’istanza di emersione.

AnnoValore delle cripto‑attivitàAliquota sanzione (0,5 %)Importo dovuto
201910 000 €0,5 %50 €
202017 000 €0,5 %85 €
20218 000 €0,5 %40 €
Totale175 €

Il contribuente verserà 175 € di sanzioni e non sarà tenuto a pagare imposte sostitutive poiché non sono state realizzate plusvalenze.

8.2 Sanatoria con redditi da criptovalute

Esempio: un contribuente ha detenuto cripto‑attività nei periodi d’imposta 2018‑2020. I valori al 31 dicembre erano 5 000 €, 83 000 € e 60 000 €. Nel 2020 ha venduto 30 000 € di criptovalute con un costo di acquisto di 10 000 €. La plusvalenza è quindi 20 000 €.

AnnoValore delle cripto‑attivitàSanzione 0,5 %Imposta sostitutiva 3,5 % (3,5 % × valore)Sanzione per plusvalenza (26 %)
20185 000 €25 €175 €
201983 000 €415 €2 905 €
202060 000 €300 €2 100 €20 000 € × 26 % = 5 200 €
Totale740 €5 180 €5 200 €

Il totale da versare è 740 € di sanzioni (0,5 % × valore cumulato) + 5 180 € di imposta sostitutiva + 5 200 € di imposta sulle plusvalenze.

8.3 Ravvedimento operoso ordinario

Un contribuente non ha compilato il quadro RW per il 2025. Il valore delle cripto‑attività era 40 000 € e la plusvalenza 5 000 €. Se decide di ravvedersi entro un anno dalla scadenza della dichiarazione:

  • sanzione minima per omessa compilazione RW: 40 000 € × 3 % = 1 200 €; riduzione 1/7 (ravvedimento entro un anno) → 171 €;
  • imposta sostitutiva sulle plusvalenze: 5 000 € × 26 % = 1 300 €;
  • interessi legali (2 % annuo stimati) → 30 €.

Totale versamento: circa 1 501 €. Questo esempio mostra come il ravvedimento tempestivo riduca notevolmente la sanzione (da 1 200 € a 171 €).

8.4 Affrancamento 18 %

Una persona fisica possiede al 1° gennaio 2025 50 000 € in cripto‑attività. Sceglie di affrancare il valore pagando un’imposta del 18 %: 50 000 € × 18 % = 9 000 €. Se successivamente venderà le cripto a 70 000 €, la plusvalenza imponibile sarà 20 000 € (70 000 € – 50 000 €). Con aliquota al 33 %, l’imposta sarà 6 600 €. Se invece non affrancasse, la plusvalenza sarebbe 70 000 € – costo storico (ad esempio 10 000 €) = 60 000 €, e l’imposta (33 %) ammonterebbe a 19 800 €. L’affrancamento consente quindi un risparmio fiscale.

8.5 Sequestro di criptovalute e difesa processuale

In un procedimento penale per evasione fiscale, al contribuente viene sequestrato un wallet contenente 2 BTC per un controvalore di 120 000 €. La difesa ricorre alla Corte di Cassazione sostenendo che il sequestro “per equivalente” non può avere ad oggetto criptovalute. Richiamando la sentenza n. 1569/2024, la Corte annulla il sequestro: i bitcoin non sono moneta legale e non possono essere sequestrati per equivalente . Il sequestro dovrà essere limitato all’equivalente in euro dell’imposta evasa e non potrà colpire direttamente l’asset digitale.

Conclusione

La disciplina fiscale sulle cripto‑attività è in continua evoluzione. La legge di bilancio 2023 ha inaugurato un regime organico per la tassazione e il monitoraggio delle criptovalute, mentre la legge di bilancio 2025 e la successiva attuazione della DAC8 hanno irrigidito gli obblighi, eliminando soglie di esenzione, innalzando l’aliquota al 33 % e imponendo la comunicazione dei dati da parte degli exchange . Parallelamente, la normativa antiriciclaggio è stata aggiornata dal d.lgs. 204/2024, estendendo gli obblighi ai prestatori di servizi per cripto‑attività e introducendo definizioni e controlli più stringenti. Sul fronte giurisprudenziale, la Cassazione ha affermato la natura “extra‑monetaria” dei bitcoin, limitando il sequestro di criptovalute .

Di fronte a questo panorama complesso e in continua trasformazione, agire tempestivamente è fondamentale. Ricevere una lettera di compliance non significa essere già accertati, ma rappresenta un’occasione per regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. Ignorare la comunicazione espone a rischi maggiori: accertamenti formali, interessi e sanzioni elevate, sequestro di conti o cripto‑wallet e, nei casi estremi, procedimenti penali.

Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è al tuo fianco per analizzare la comunicazione, verificare la correttezza dei dati, calcolare plusvalenze e imposte, scegliere lo strumento più conveniente (ravvedimento operoso, istanza di emersione, affrancamento), elaborare piani di rientro, presentare ricorsi e proteggere il tuo patrimonio. L’Avv. Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario dell’OCC, coordina un team di avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nazionale in materia fiscale, bancaria e di diritto della crisi.

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