Introduzione
In un’economia globalizzata sempre più integrata, sono molti i contribuenti italiani che investono in azioni di società estere e percepiscono dividendi da oltreconfine. Questi flussi di reddito, per quanto generati all’estero, devono essere dichiarati in Italia dai soggetti fiscalmente residenti; in caso contrario si espongono a pesanti accertamenti, sanzioni che possono superare il 120 % dell’imposta evasa, presunzioni di evasione fiscale e, nei casi più gravi, alla contestazione di reati tributari. La materia è resa complessa dall’intreccio fra norme interne (TUIR, d.P.R. 600/1973, d.lgs. 218/1997), convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e prassi dell’Agenzia delle Entrate, oltre che da una giurisprudenza in continua evoluzione che – come vedremo – negli ultimi mesi ha ridefinito il diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero A ciò si aggiungono l’implementazione dello scambio automatico di informazioni (CRS) e gli strumenti di analisi dei big data che consentono al Fisco di incrociare le informazioni ricevute dagli Stati esteri con i dati dichiarativi dei contribuenti La notifica di una lettera di compliance o di un invito a comparire è quindi sempre più frequente e rappresenta il primo passo verso un possibile avviso di accertamento su dividendi esteri non dichiarati.
Prima di esaminare nel dettaglio la normativa, è importante evidenziare perché è necessario agire tempestivamente:
- Rischio di pesanti sanzioni – la violazione dell’obbligo di indicare i dividendi esteri nel quadro RM del modello Redditi comporta sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta dovuta (ridotte al 70 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) e, se la violazione è qualificata come “omessa dichiarazione”, la sanzione può arrivare al 240 % .
- Termini di accertamento più lunghi – l’Agenzia può notificare un accertamento sui redditi esteri entro il decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e addirittura entro il quattordicesimo anno se la dichiarazione è omessa ; le lettere di compliance anticipano questi atti, ma vanno gestite con cura.
- Penale tributario – l’omessa indicazione di dividendi esteri rilevanti può integrare i reati di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera le soglie penali; in tali casi i termini di accertamento sono raddoppiati .
In questo quadro complesso è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, mette a disposizione la propria esperienza in diritto bancario e tributario per assistere contribuenti e imprese. L’avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
La sua squadra analizza gli atti ricevuti, individua i vizi formali e sostanziali, assiste nella presentazione di ricorsi e istanze di sospensione, conduce trattative con l’Amministrazione finanziaria e predispone piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento o delle transazioni fiscali. Se hai ricevuto una lettera di compliance o un accertamento sui dividendi esteri, è fondamentale reagire subito.
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1 – Normativa di riferimento e contesto giurisprudenziale
1.1 Il TUIR: imposizione sostitutiva e credito d’imposta
Imposizione sostitutiva sui dividendi esteri (art. 18 TUIR)
Secondo l’art. 18 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 917/1986), i redditi di capitale di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota corrispondente alla ritenuta a titolo d’imposta applicabile ai dividendi nazionali. La norma precisa che i contribuenti possono optare per la tassazione ordinaria, includendo i dividendi nel reddito complessivo e beneficiando del credito per le imposte estere, ma questa facoltà non è riconosciuta quando i dividendi sono riscossi tramite intermediari residenti che applicano la ritenuta . In pratica:
- Persone fisiche: l’imposta sostitutiva è pari al 26 % sui dividendi esteri, da versare tramite autoliquidazione nel rigo RM31 del modello Redditi e codici tributo 1242 . Non è possibile dedurre le ritenute estere salvo quanto consentito dalle convenzioni.
- Società di capitali e enti commerciali: non si applica l’imposta sostitutiva; i dividendi esteri confluiscono nel reddito d’impresa e, ai sensi dell’art. 89 TUIR, sono esclusi dal concorso per il 95 % se provengono da società non residenti che non hanno sede in paradisi fiscali e se gli utili distribuiti non sono deducibili presso l’erogante Questa “participation exemption” richiede il superamento del test di fiscalità privilegiata di cui all’art. 47‑bis TUIR: occorre dimostrare che la società estera abbia un livello di tassazione effettiva (effective tax rate, ETR) almeno pari al 50 % dell’IRES italiana oppure che ricorrano esimenti specifiche (es. esercizio di un’effettiva attività commerciale) . Se tali condizioni non sono soddisfatte, i dividendi sono tassati integralmente.
Credito d’imposta per le imposte estere (art. 165 TUIR)
L’art. 165 TUIR disciplina la possibilità di dedurre dalle imposte italiane quelle pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi ivi prodotti. Il credito d’imposta è riconosciuto, proporzionalmente al reddito estero, a condizione che l’imposta straniera sia stata effettivamente pagata e che il reddito estero sia stato indicato nella dichiarazione. L’eccedenza di credito non utilizzata può essere riportata in diminuzione dell’imposta dovuta nei periodi d’imposta successivi . Il comma 8 della norma prevede però che il credito non spetta se il contribuente omette di presentare la dichiarazione o non indica i redditi esteri. Questa previsione ha dato origine a molti contenziosi, poiché in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni tale decadenza sembrerebbe confliggere con gli obblighi internazionali di eliminare la doppia tassazione.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Le convenzioni internazionali stipulate dall’Italia con numerosi Stati per evitare le doppie imposizioni sono fonti di rango superiore alla legge ordinaria. Esse stabiliscono le modalità di tassazione e di attribuzione del credito d’imposta; ad esempio, le convenzioni stipulano generalmente che i dividendi possano essere tassati nello Stato di residenza del percettore, riconoscendo in quel paese il credito per le imposte trattenute alla fonte. In presenza di convenzione, il credito non può essere subordinato all’adempimento di formalità interne non previste dall’accordo .
1.2 Termini di accertamento e principi procedurali
Termini di notifica (art. 43 d.P.R. 600/1973)
L’art. 43 d.P.R. 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione è omessa o presentata oltre 90 giorni dal termine, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno . Per i redditi di fonte estera oggetto di monitoraggio fiscale (quadro RW) o provenienti da paesi non collaborativi, la legge (art. 12 d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009) estende i termini all’undicesimo anno e, in caso di dichiarazione omessa, al quindicesimo. La recente prassi considera validi accertamenti notificati entro il decimo e quattordicesimo anno quando si tratta di redditi esteri non dichiarati . In presenza di reati tributari (es. dichiarazione infedele), questi termini sono raddoppiati.
Obbligo di contraddittorio e abrogazione dell’art. 5‑ter d.lgs. 218/1997
L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) dispone che tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un procedimento di contraddittorio preventivo della durata di almeno 60 giorni, salvo i casi di particolare urgenza o di accertamenti automatizzati . Fino al febbraio 2024 l’art. 5‑ter del d.lgs. 218/1997 imponeva all’ufficio di notificare al contribuente un invito a comparire prima di emettere l’avviso di accertamento; tale disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 13/2024 ma il principio del contraddittorio è stato trasfuso nell’art. 6‑bis. L’assenza di invito a comparire o di lettera di compliance può dunque costituire vizio formale dell’atto.
1.3 La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha adottato un orientamento favorevole ai contribuenti in materia di dividendi esteri e credito d’imposta. Le principali pronunce da conoscere sono:
| Sentenza | Principio affermato | Riferimenti |
|---|---|---|
| Cass., ord. 9 settembre 2024 n. 24160 | Ha riconosciuto che, in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, il diritto al credito d’imposta non può essere subordinato alla presentazione della dichiarazione. La Corte ha ritenuto che la clausola di decadenza dell’art. 165, comma 8 TUIR operi solo quando non esiste alcuna convenzione . | |
| Cass., ord. 23 aprile 2025 n. 10642 | Ha confermato che il credito d’imposta può essere esercitato entro il termine di prescrizione decennale; la mancata indicazione nella dichiarazione non comporta decadenza quando sussiste un obbligo convenzionale di eliminare la doppia imposizione. La Corte ha anche precisato che l’Amministrazione può recuperare l’imposta solo entro il termine di dieci anni . | |
| Cass., sent. 28 settembre 2022 n. 25698 | In tema di dividendi esteri percepiti da persone fisiche, ha ammesso la possibilità di dedurre la ritenuta estera dall’imposta sostitutiva italiana quando la convenzione non lo preclude, superando l’interpretazione restrittiva dell’art. 18 TUIR. La deducibilità non si estende però ad altri redditi di capitale . | |
| Cass., ord. 11 febbraio 2020 n. 209 CTR Piemonte (giurisdizione regionale) | Ha affermato che la perdita del credito per omessa dichiarazione è irragionevole e contrasta con il principio di capacità contributiva, aprendo la strada alle pronunce successivamente confermate. |
Queste decisioni dimostrano che la giurisprudenza sta progressivamente ridimensionando la rigida interpretazione della decadenza prevista dall’art. 165 TUIR, valorizzando gli obblighi internazionali e i diritti del contribuente.
1.4 Circolari e prassi amministrative
La prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni operative:
- Interpello 191/2025 – chiarisce che l’esclusione del 95 % dei dividendi esteri (art. 89 TUIR) richiede il superamento di un doppio test di fiscalità privilegiata: la società estera deve non essere collocata in un paradiso fiscale sia al momento della formazione degli utili sia al momento della distribuzione. In mancanza, i dividendi sono tassati integralmente, salvo dimostrare che gli utili non sono stati dedotti all’estero .
- Norma di comportamento AIDC 227/2015 – ha affermato che il credito per le imposte estere spetta anche in presenza di imposta sostitutiva italiana, purché la convenzione non lo vieti. Questa posizione è stata poi accolta dalla giurisprudenza .
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 – ha fornito istruzioni su come dichiarare i dividendi esteri nel quadro RM, precisando che l’imposta sostitutiva deve essere calcolata sul dividendo lordo e che le ritenute estere possono essere riportate in campo apposito per il calcolo del credito .
2 – Procedura dopo la notifica dell’atto
2.1 Tipologie di atti: lettera di compliance, invito a comparire e avviso di accertamento
- Lettera di compliance – È un avviso “amichevole” con cui l’Agenzia segnala al contribuente la presenza di incongruenze tra i dati comunicati dagli Stati esteri (CRS) e quelli riportati nella dichiarazione. La lettera descrive i redditi esteri individuati, indica la possibilità di regolarizzare spontaneamente la posizione mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, e invita a fornire documentazione a supporto . In assenza di risposta, l’ufficio può procedere con l’invito a comparire o con l’avviso di accertamento.
- Invito a comparire per accertamento con adesione (art. 5‑ter d.lgs. 218/1997, abrogato) – Fino all’abrogazione nel 2024, l’ufficio doveva convocare il contribuente per instaurare un contraddittorio finalizzato alla definizione concordata dell’imposta; oggi il principio è ricondotto all’art. 6‑bis della l. 212/2000. L’invito a comparire specifica l’anno d’imposta, il reddito estero contestato e la quantificazione provvisoria dell’imposta . Se non ci si presenta o non si raggiunge un accordo, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
- Avviso di accertamento – È l’atto impositivo con cui l’Agenzia determina il maggior reddito e l’imposta dovuta, applicando sanzioni e interessi. Deve essere motivato, indicare le violazioni contestate, la base imponibile, le norme applicate e i termini per proporre ricorso o aderire . La notifica avviene tramite PEC o raccomandata A/R entro i termini di decadenza illustrati al punto 1.2.
2.2 Contenuto dell’avviso di accertamento
Un avviso di accertamento correttamente redatto deve contenere:
- Il riepilogo dei redditi esteri accertati e delle ritenute subite, con indicazione delle fonti informative (es. dati CRS) e degli eventuali documenti esteri.
- La qualificazione giuridica: riferimento agli articoli del TUIR violati (art. 18 e 165 per le persone fisiche; art. 89 per le società) e alle convenzioni applicabili.
- Il calcolo dell’imposta sostitutiva o ordinaria e delle sanzioni amministrative, indicando l’aliquota (26 % per le persone fisiche, IRES per le società) e la misura della sanzione (90‑180 % o 70‑140 % a seconda dell’epoca della violazione ).
- Gli interessi maturati per il ritardato pagamento.
- Le istruzioni per aderire all’accertamento (accertamento con adesione) o per ricorrere entro 60 giorni davanti al giudice tributario .
- L’indicazione del raddoppio dei termini in caso di indizi di reato tributario.
2.3 Cosa fare dopo la notifica: guida passo‑passo
Una volta ricevuta una lettera di compliance o un avviso di accertamento, occorre seguire una procedura rigorosa per tutelare i propri diritti:
- Verificare i termini di notifica – controllare se l’atto è stato emesso entro il termine di cinque, dieci o quattordici anni. Per i dividendi esteri, il decennio o quattordicennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata .
- Analizzare la motivazione – accertare se l’avviso espone fatti, prove e norme. La mancata indicazione delle fonti dei dati esteri o l’assenza di contraddittorio preventivo può costituire motivo di annullamento .
- Raccogliere la documentazione – reperire certificazioni dei dividendi (es. voucher, estratti conto, attestazioni degli intermediari), documenti societari, copie delle convenzioni internazionali applicabili e prove delle ritenute estere. È necessario conservare tali documenti per dieci anni, in quanto utili in caso di verifica .
- Calcolare l’imposta e il credito – ricalcolare l’imposta dovuta applicando correttamente l’aliquota e tenendo conto della deducibilità delle imposte estere ai sensi dell’art. 165 TUIR e della eventuale esclusione del 95 % per le società .
- Valutare l’accertamento con adesione – se l’atto è fondato e non vi sono vizi di forma o sostanza, l’adesione permette di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare i pagamenti. Occorre valutare attentamente i pro e i contro con l’assistenza di un professionista .
- Presentare ricorso – se sussistono motivi di illegittimità (es. decadenza, violazione di convenzione, errore di calcolo, difetto di prova) si può proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica. È consigliabile richiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 546/1992.
- Eventuale ravvedimento operoso – se si riceve una lettera di compliance e non è ancora stato notificato un avviso, si può inviare una dichiarazione integrativa con versamento spontaneo dell’imposta sostitutiva e delle sanzioni ridotte; questa via è preclusa dopo la notifica dell’accertamento.
2.4 Tabella dei termini di decadenza
| Tipo di dichiarazione | Termine ordinario di notifica | Termine per redditi esteri (d.l. 78/2009) | Ulteriore proroga in presenza di reato tributario |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | 31 dicembre del 5º anno successivo a quello di presentazione | 31 dicembre del 10º anno | Raddoppio: 10° → 20° anno |
| Dichiarazione omessa | 31 dicembre del 7º anno | 31 dicembre del 14º anno | Raddoppio: 14° → 28° anno |
Nota: a seguito dell’emergenza sanitaria del 2020, i termini sono stati prorogati di 85 giorni; pertanto alcuni avvisi relativi ai periodi d’imposta 2015–2019 potrebbero essere notificati entro marzo 2026 .
3 – Difese e strategie legali
3.1 Eccezioni procedurali
Vizi di motivazione e contraddittorio. L’atto deve indicare chiaramente le ragioni dell’accertamento e le prove su cui si basa. L’assenza di un invito al contraddittorio o di una lettera di compliance, salvo i casi di urgenza, viola l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e può determinare l’annullamento dell’atto . Anche la mancanza della firma del dirigente o l’erronea indicazione del tributo possono essere eccepite.
Decadenza dei termini. Occorre verificare il rispetto dei termini di notifica: se l’avviso viene emesso oltre il decimo o quattordicesimo anno senza che l’ufficio provi la detenzione dell’attività estera o l’esistenza di reati tributari, si può eccepire la decadenza . Nelle simulazioni al § 7 vedremo un caso di accertamento notificato nel 2026 per redditi 2016.
Difetto di prova. L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria. I dati CRS devono essere integrati da documenti che attestino l’effettiva percezione dei dividendi; in mancanza di tali prove, il contribuente può contestare la pretesa .
Errori formali. Errori nella motivazione, nella quantificazione dell’imposta, nella notifica o nella individuazione del soggetto passivo (es. notifica ad un soggetto non più residente) costituiscono motivi autonomi di nullità.
3.2 Eccezioni sostanziali
Applicazione delle convenzioni. Se esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia e lo Stato di provenienza del dividendo, questa può prevalere sulla norma interna. Molte convenzioni prevedono la deduzione integrale della ritenuta estera dall’imposta italiana, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione; le recenti sentenze della Cassazione lo hanno confermato .
Participation exemption (art. 89 TUIR). Le società possono contestare la tassazione integrale dei dividendi dimostrando che la società estera non è situata in un paradiso fiscale e che gli utili non sono stati dedotti all’estero; ciò richiede un’attenta analisi del test di fiscalità privilegiata e della normativa dell’altro Stato .
Credito d’imposta senza decadenza. In virtù della giurisprudenza richiamata, la mancata indicazione del reddito estero non comporta automaticamente la perdita del credito se si dimostra che la relativa convenzione prevede l’eliminazione della doppia imposizione. È possibile esercitare il credito entro il termine decennale di prescrizione, anche attraverso una dichiarazione integrativa .
Deduzione delle ritenute estere dall’imposta sostitutiva. La sentenza 25698/2022 ha riconosciuto che, qualora la convenzione non lo vieti, il contribuente può dedurre la ritenuta estera dall’imposta sostitutiva italiana, riducendo l’imposta netta . Questa difesa è particolarmente utile quando la ritenuta estera (ad esempio 15 % negli Stati Uniti) supera il 26 % italiano; l’eccedenza non è recuperabile ma la quota pari alla sostitutiva può essere detratta.
Non residenza o residenza contestata. Se il contribuente dimostra di non essere fiscalmente residente in Italia (iscrizione all’AIRE, centro degli interessi all’estero), l’AE non può assoggettare i dividendi ad imposizione. Tuttavia l’Amministrazione può presumere la residenza se il soggetto si è trasferito da un paese a fiscalità privilegiata senza adeguata dimostrazione; occorre fornire prova contraria con documentazione.
3.3 Strumenti di definizione e istituti alternativi
Accertamento con adesione. È un accordo tra contribuente e Amministrazione che consente di definire l’accertamento prima di ricorrere in giudizio. I vantaggi sono la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di rateizzare il debito fino a otto rate trimestrali; tuttavia comporta l’accettazione del tributo e l’impossibilità di impugnare successivamente. Occorre quindi valutare se esistano vizi sostanziali che possano portare all’annullamento .
Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa. Prima della notifica dell’accertamento è sempre possibile regolarizzare gli errori mediante dichiarazione integrativa e versamento spontaneo dell’imposta e delle sanzioni ridotte. Le riduzioni variano in base al tempo trascorso: entro 90 giorni si applica 1/9 della sanzione minima, entro un anno 1/7, oltre un anno 1/6, fino ad arrivare a 1/5 oltre due anni. Il ravvedimento è consigliato quando l’errore è evidente e non vi sono profili contenziosi.
Definizioni agevolate (rottamazioni). Periodicamente il legislatore introduce misure per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (es. rottamazione ter e quater), che consentono di estinguere i carichi affidati alla riscossione al 31 dicembre 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni. Al 10 giugno 2026 non risulta attiva alcuna rottamazione “quinquies”; occorre quindi attendere eventuali provvedimenti futuri .
Procedure di sovraindebitamento. Per i contribuenti in grave crisi finanziaria è possibile accedere alle procedure previste dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa. Attraverso il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, si possono proporre pagamenti parziali del debito tributario; l’Agenzia può accettare la proposta riducendo sanzioni e interessi. L’avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nell’interazione con l’OCC .
Transazione fiscale e concordato preventivo. Nei casi di crisi d’impresa, il d.lgs. 14/2019 e il d.l. 118/2021 consentono di proporre al Fisco una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, offrendo il pagamento parziale delle imposte dovute. La proposta deve essere attestata da un professionista indipendente e approvata dal tribunale; il Fisco può rinunciare a sanzioni e interessi in cambio di una rapida definizione .
4 – Errori comuni da evitare
- Non indicare i dividendi esteri nel quadro RM. Anche se il dividendo è stato tassato alla fonte all’estero, occorre dichiararlo e versare l’imposta sostitutiva o indicarlo nel reddito d’impresa. L’omessa indicazione comporta la sanzione dal 70 % al 240 % dell’imposta dovuta .
- Confondere l’imposta estera con quella italiana. Le ritenute subite all’estero non sono automaticamente deducibili dall’imposta sostitutiva; occorre verificare se la convenzione consente il credito e calcolare il limite proporzionale. L’eccedenza non utilizzata può essere riportata nei periodi successivi .
- Ignorare la lettera di compliance o l’invito a comparire. Non rispondere peggiora la propria posizione: l’ufficio emetterà l’avviso con sanzioni piene; inoltre il mancato contraddittorio riduce gli spazi difensivi .
- Attendere troppo a lungo. I termini per adesione o ricorso sono brevi: 15 giorni per aderire alla proposta e 60 giorni per impugnare. Un intervento tardivo può precludere possibilità difensive o di ravvedimento.
- Non verificare la residenza fiscale. Soprattutto per lavoratori all’estero o expat, è fondamentale iscriversi all’AIRE e dimostrare che il centro degli interessi non è più in Italia, altrimenti i dividendi rimangono imponibili in Italia.
5 – Strumenti per definire il debito
5.1 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa
Se ancora non è stato notificato un avviso di accertamento e si riceve una lettera di compliance, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso. Occorre presentare una dichiarazione integrativa indicando i dividendi esteri nel quadro RM, versare l’imposta sostitutiva del 26 % sul dividendo lordo e calcolare la sanzione ridotta in base al tempo trascorso. Un esempio: per un dividendo estero di 10 000 €, tassato all’estero al 15 %, il contribuente dovrà versare l’imposta italiana di 2 600 € (26 %) al netto del credito riconosciuto (fino a un massimo di 1 500 €), gli interessi e la sanzione (ad esempio 1/8 del 90 % se avviene entro un anno). Questa soluzione è consigliata quando si riconosce l’errore e non si intende contestare il merito.
5.2 Accertamento con adesione
Quando l’Agenzia notifica un invito a comparire, il contribuente può sottoscrivere un atto di adesione. I vantaggi sono la riduzione a un terzo delle sanzioni, la rateizzazione fino a otto rate trimestrali, l’estinzione dei processi tributari pendenti e l’assenza di ulteriori indagini. È consigliabile aderire se l’accertamento è fondato e non vi sono seri motivi per un ricorso; in caso contrario, l’adesione potrebbe comportare il pagamento di somme non dovute e precludere la tutela giudiziaria .
5.3 Definizioni agevolate e rottamazioni
Al momento della redazione dell’articolo (giugno 2026) non sono attive rottamazioni specifiche relative ai debiti derivanti da avvisi di accertamento sui redditi esteri. In passato la rottamazione quater ha consentito di estinguere i carichi affidati alla riscossione al 31 dicembre 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali. È possibile che nei prossimi anni vengano varate nuove definizioni agevolate; il contribuente dovrà valutare la convenienza e la compatibilità con eventuali procedure concorsuali.
5.4 Procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012)
Per persone fisiche e piccoli imprenditori in crisi, la legge 3/2012 (oggi coordinata con il Codice della crisi d’impresa) consente di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata. In questi strumenti il debitore può offrire il pagamento parziale dei debiti fiscali, con stralcio di interessi e sanzioni, ottenendo al termine la esdebitazione (liberazione dai debiti residui). L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella difesa dinanzi al Tribunale .
5.5 Transazione fiscale e concordato preventivo
Le società in crisi possono accedere al concordato preventivo o alla composizione negoziata prevista dal d.l. 118/2021. In tali contesti l’azienda può proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, offrendo il pagamento parziale delle imposte dovute. La proposta deve essere attestata da un professionista indipendente e approvata dal tribunale; il Fisco può rinunciare a sanzioni e interessi in cambio di una rapida definizione .
6 – Domande frequenti (FAQ)
Di seguito si riportano alcune tra le domande più frequenti che riceviamo in studio e le relative risposte. Le risposte hanno carattere informativo e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata.
- Cosa succede se dimentico di dichiarare un dividendo estero? – Omettere di indicare un dividendo estero nel quadro RM comporta la violazione dell’obbligo dichiarativo. L’Agenzia può notificare un avviso di accertamento entro dieci anni applicando l’imposta sostitutiva del 26 % sul dividendo lordo e sanzioni dal 70 % al 140 % dell’imposta . È possibile regolarizzare con ravvedimento operoso prima della notifica.
- Come si calcola il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero? – Il credito d’imposta è pari all’imposta pagata all’estero entro il limite dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. L’eccedenza può essere riportata negli anni successivi . Esempio: per un dividendo di 10 000 € con ritenuta estera del 15 %, il credito massimo detraibile dall’imposta sostitutiva di 2 600 € è 1 500 €; la rimanente parte non è recuperabile.
- Se non ho dichiarato il dividendo, posso comunque ottenere il credito d’imposta? – Secondo la Cassazione (ord. 24160/2024 e ord. 10642/2025) se esiste una convenzione contro la doppia imposizione che prevede la detrazione, il credito non si perde per il solo fatto di non aver presentato la dichiarazione: è possibile rivendicarlo in sede di ricorso entro il termine decennale .
- Quali sono i termini di accertamento per i redditi esteri? – L’Agenzia può emettere l’avviso entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, entro il quattordicesimo anno . In presenza di reati tributari i termini raddoppiano.
- Cosa devo fare se ricevo una lettera di compliance sui dividendi esteri? – Occorre verificare la correttezza dei dati comunicati dall’Agenzia; se i dividendi sono stati correttamente tassati all’estero e in Italia, si può trasmettere la documentazione via piattaforma Civis. In caso contrario è opportuno presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento .
- Conviene sempre aderire all’accertamento? – No. L’adesione riduce le sanzioni ma comporta l’accettazione integrale dell’imposta. È consigliabile aderire solo quando non vi sono vizi formali o sostanziali; in presenza di convenzioni o errori di calcolo può essere preferibile impugnare .
- Posso dedurre la ritenuta estera dall’imposta sostitutiva? – La Cassazione (sent. 25698/2022) ha riconosciuto che la ritenuta estera può essere detratta dall’imposta sostitutiva se la convenzione lo consente e nei limiti dell’imposta dovuta . Occorre verificare caso per caso.
- Cosa succede se i dividendi provengono da un paese a fiscalità privilegiata? – In tal caso non si applica l’esclusione del 95 % prevista per le società (art. 89 TUIR) a meno che si dimostri il superamento del test di fiscalità privilegiata e che gli utili non siano stati dedotti all’estero . Per le persone fisiche, i dividendi sono sempre tassati in Italia al 26 %.
- L’Agenzia può presumere la mia residenza fiscale in Italia? – Sì, se ci sono elementi (famiglia, centro degli interessi, immobili) che indicano la permanenza in Italia o se il trasferimento avviene verso un paradiso fiscale. Per contestare occorre iscriversi all’AIRE, dimostrare un’abitazione stabile e fornire prove della vita all’estero.
- Cosa succede se non rispondo all’invito a comparire? – L’ufficio può comunque emettere l’avviso di accertamento. L’assenza del contraddittorio può essere eccepita in giudizio, ma non rende l’atto automaticamente nullo .
- Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione durante il ricorso? – Sì, ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione del pagamento dimostrando la fondatezza del ricorso e il pericolo di un danno grave e irreparabile .
- È possibile il cumulo giuridico delle sanzioni? – Se vengono contestate più violazioni della stessa natura (es. omissione di dividendi su più anni), si può chiedere l’applicazione del cumulo giuridico, che consente di applicare una sola sanzione aumentata fino al doppio, anziché sanzioni autonome per ciascun anno .
- Quali documenti devo conservare? – È necessario conservare per almeno dieci anni le certificazioni dei dividendi, le attestazioni delle ritenute estere, le comunicazioni degli intermediari, i contratti di partecipazione e gli estratti conto. Questi documenti sono essenziali per dimostrare l’effettiva percezione del dividendo e per calcolare il credito .
- Posso rateizzare il pagamento delle somme dovute? – In sede di adesione è possibile rateizzare il debito fino a otto rate trimestrali. Dopo la formazione del ruolo, la rateizzazione può avvenire secondo le regole generali della riscossione (fino a 72 rate mensili) .
- Le violazioni possono avere conseguenze penali? – Sì, se l’imposta evasa supera le soglie previste dall’art. 4 (dichiarazione infedele) o 5 (omessa dichiarazione) d.lgs. 74/2000, si configura reato tributario. In tal caso i termini di accertamento si raddoppiano e si avvia un procedimento penale .
- Ho diritto al rimborso della ritenuta estera eccedente? – Alcuni Stati consentono di chiedere il rimborso della ritenuta estera eccedente rispetto all’aliquota convenzionale; occorre rivolgersi all’amministrazione estera. In Italia non è previsto il rimborso dell’imposta sostitutiva se si utilizza il credito d’imposta; eventuali eccedenze possono essere riportate negli anni successivi .
- Posso fare ricorso senza l’assistenza di un avvocato? – Il ricorso può essere presentato personalmente dal contribuente solo per controversie di valore fino a 3 000 €; tuttavia è altamente consigliato rivolgersi a professionisti per evitare errori procedurali e sostanziali.
- Cosa fare se l’Agenzia non riconosce il credito d’imposta nonostante la convenzione? – Si può impugnare l’avviso eccependo la prevalenza della convenzione e richiedendo al giudice tributario di disapplicare la norma interna in conflitto. La giurisprudenza di legittimità è favorevole ai contribuenti .
- È possibile chiedere la riduzione delle sanzioni in giudizio? – Sì, il giudice può ridurre le sanzioni in caso di buona fede o di incertezza normativa oggettiva. Inoltre l’art. 13 d.lgs. 471/1997 consente la riduzione a un terzo in caso di adesione.
- È obbligatorio presentare il quadro RW per i dividendi esteri? – No, il quadro RW va compilato per indicare le attività finanziarie detenute all’estero a fini di monitoraggio e per il calcolo di Ivie/Ivafe. I dividendi esteri devono invece essere indicati nel quadro RM per l’imposizione sostitutiva. La mancata compilazione di entrambi i quadri comporta due violazioni autonome con sanzioni separate .
7 – Simulazioni pratiche e casi reali
7.1 Persona fisica con dividendi USA non dichiarati
Scenario: Maria, residente in Italia, possiede azioni di una società statunitense. Nel 2023 incassa un dividendo lordo di 10 000 €; la banca americana trattiene il 15 % (1 500 €). Maria non dichiara il dividendo nel modello Redditi 2024 e riceve nel 2026 un avviso di accertamento.
Analisi:
- Obbligo dichiarativo: la percezione di un dividendo estero deve essere indicata nel quadro RM e assoggettata a imposta sostitutiva del 26 % .
- Termini di notifica: per redditi 2023 l’Agenzia può notificare l’avviso entro il 31 dicembre 2033 (decimo anno). L’avviso ricevuto nel 2026 è tempestivo.
- Calcolo imposta e credito: imposta sostitutiva 26 % = 2 600 €; credito per l’imposta estera: 1 500 € (pari alla ritenuta del 15 %). Maria deve versare 1 100 € di imposta italiana. Se avesse optato per la tassazione ordinaria, avrebbe potuto includere il dividendo nel reddito complessivo e detrarre l’imposta estera fino al limite dell’IRPEF dovuta.
- Difese: l’avviso potrebbe essere contestato invocando la convenzione Italia‑USA che autorizza la detrazione della ritenuta estera. La Cassazione ha riconosciuto che il credito non si perde per l’omessa dichiarazione . Maria può proporre ricorso entro 60 giorni; in alternativa può aderire pagando l’imposta residua con sanzioni ridotte a un terzo.
7.2 Società italiana con partecipazione in società in “black list”
Scenario: Alfa S.p.A. possiede il 100 % della società Beta Ltd con sede in un paese extra‑UE considerato a fiscalità privilegiata. Beta distribuisce nel 2024 dividendi per 500 000 €. Alfa considera i dividendi esclusi al 95 % e non versa imposte in Italia. Nel 2026 riceve un avviso di accertamento che contesta l’esclusione e tassa integralmente i dividendi.
Analisi:
- Normativa applicabile: ai sensi dell’art. 89 TUIR, i dividendi esteri di società non residenti sono esclusi al 95 % solo se la società partecipata non è localizzata in un paradiso fiscale e se gli utili distribuiti non sono deducibili all’estero .
- Test di fiscalità privilegiata: l’art. 47‑bis TUIR richiede di verificare che la tassazione effettiva (ETR) nel paese estero sia almeno pari al 50 % dell’IRES italiana e che Beta non abbia dedotto gli utili corrisposti. L’Interpello 191/2025 impone un doppio test riferito sia all’esercizio in cui si formano gli utili sia a quello in cui sono distribuiti .
- Onere della prova: spetta ad Alfa dimostrare che Beta non è in un paradiso fiscale o che ricorrono le esimenti. In mancanza di prova, l’Agenzia può tassare integralmente i dividendi (aliquota IRES 24 %).
- Difese: Alfa può contestare eventuali vizi procedurali (contraddittorio, decadenza) o sostenere che la ritenuta estera subita su tali dividendi dà diritto al credito d’imposta. Se Beta è stata tassata all’estero, Alfa può chiedere l’applicazione della participation exemption; in mancanza, può aderire per ridurre le sanzioni.
7.3 Accertamento notificato oltre i termini
Scenario: Giacomo ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi 2016, ma ha omesso di indicare dividendi esteri di 20 000 €. Nel maggio 2026 riceve un avviso di accertamento.
Analisi:
- Termine di decadenza: per la dichiarazione presentata, il termine ordinario è il 31 dicembre 2021 (5º anno). Tuttavia, per i redditi esteri si applica il termine del decimo anno, quindi 31 dicembre 2026 . L’avviso notificato nel maggio 2026 è formalmente tempestivo.
- Prova dell’esistenza dell’attività estera: l’Amministrazione deve dimostrare che Giacomo deteneva effettivamente le partecipazioni estere. Se l’accertamento si basa su indizi generici, Giacomo può contestare il difetto di prova.
- Difese: se la convenzione con lo Stato estero prevede il credito d’imposta e Giacomo ha subito ritenute estere, può chiedere il riconoscimento del credito nonostante l’omessa dichiarazione. Può inoltre contestare eventuali vizi di motivazione o di notifica.
7.4 Ravvedimento operoso tardivo
Scenario: Lucia, nel 2024, si accorge di non avere dichiarato nel 2022 dividendi esteri per 5 000 €, ma non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione. Decide di regolarizzare la posizione nel giugno 2024.
Analisi:
- Dichiarazione integrativa: Lucia può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e comunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Dovrà indicare i dividendi nel quadro RM e versare l’imposta sostitutiva di 1 300 € (26 % di 5 000 €). Se ha subito ritenute estere, potrà detrarle nei limiti previsti.
- Sanzione ridotta: essendo trascorso più di un anno dalla violazione ma meno di due, si applica 1/6 della sanzione minima (90 %): cioè 15 % dell’imposta dovuta (195 €). Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale.
- Vantaggi: il ravvedimento evita l’avviso di accertamento e l’applicazione di sanzioni maggiorate; inoltre dimostra la buona fede.
8 – Conclusioni
Gestire correttamente i dividendi esteri è essenziale per evitare accertamenti e contenziosi. L’obbligo di dichiarazione e il calcolo dell’imposta sostitutiva sembrano semplici, ma la realtà è complessa: bisogna considerare le norme del TUIR (artt. 18, 89 e 165), le convenzioni internazionali, i termini di decadenza, l’obbligo di contraddittorio e i frequenti mutamenti giurisprudenziali . Le pronunce recenti della Cassazione hanno aperto spiragli per i contribuenti, riconoscendo che l’omessa dichiarazione non fa perdere automaticamente il diritto al credito d’imposta quando esistono convenzioni internazionali. Tuttavia, l’Agenzia resta particolarmente severa e attenta grazie allo scambio automatico di informazioni CRS .
Per difendersi è necessario agire tempestivamente, analizzare l’atto ricevuto, raccogliere documenti, verificare i termini di decadenza e scegliere la strategia più adeguata: ravvedimento, adesione, ricorso, o accesso a procedure concorsuali.
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