Introduzione
L’esdebitazione dell’incapiente rappresenta il punto d’arrivo di un lungo percorso che consente al debitore di liberarsi definitivamente dei debiti residui dopo aver affrontato una procedura di sovraindebitamento. La materia è stata profondamente rinnovata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dai correttivi del 2022 e 2024, nonché dalle più recenti leggi finanziarie e da un costante lavoro interpretativo della Corte di Cassazione e degli organi di merito. In un momento in cui l’inflazione, l’inasprimento del credito e la crisi energetica hanno aggravato la situazione di famiglie e imprese, conoscere le modalità per ottenere la cancellazione dei debiti non è solo utile, ma urgente.
Perché è così importante? Perché la mancata adozione di strumenti legali adeguati espone il debitore a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, decadenza dalla rottamazione-quater e azioni esecutive, con rischi di insolvenza definitiva. Spesso l’errore più comune è ritenere che non vi siano soluzioni, quando invece il Codice prevede diverse procedure: dal piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67), al concordato minore (art. 74), agli accordi di ristrutturazione (artt. 57‑62), fino alla liquidazione controllata e alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 282‑283). A queste si aggiungono le definizioni agevolate, la nuova rottamazione‑quater e il fondo per l’esdebitazione degli incapienti introdotto dalla Legge di bilancio 2025.
In questa guida completa e aggiornata a novembre 2025 analizziamo il quadro normativo, le prassi operative e le sentenze più rilevanti. L’obiettivo è fornire al debitore – che sia un consumatore, un professionista o il titolare di una piccola impresa – strumenti concreti e immediati per difendersi e uscire dal sovraindebitamento.
Chi può aiutarti
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012) e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
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- Coordinatore di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale nelle vertenze bancarie e tributarie;
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1. Quadro normativo: leggi, articoli e giurisprudenza
L’evoluzione della disciplina del sovraindebitamento in Italia è un percorso ventennale che parte dalla Legge 3/2012 (cd. Legge salvasuicidi) e arriva all’entrata in vigore, nel luglio 2022, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Quest’ultimo è stato modificato più volte con D.Lgs. 83/2022 (correttivo), D.Lgs. 169/2022 (riforma del concordato preventivo e dei piani attestati) e D.Lgs. 136/2024 (correttivo‑ter), nonché da leggi annuali di bilancio e decreti emergenziali. I principali riferimenti normativi per l’esdebitazione dell’incapiente sono:
| Norma | Contenuto essenziale | Note |
|---|---|---|
| Art. 67 CCII – Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore | Il consumatore sovraindebitato può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC, indicando tempi e modalità per superare la crisi. La domanda deve essere corredata dall’elenco dei creditori, dalla composizione del patrimonio, dagli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni e dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Il piano può prevedere la falcidia dei crediti, la ristrutturazione di finanziamenti con cessione del quinto e una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati . | Aggiornato dal D.Lgs. 136/2024, che ha ritoccato il comma 2 (documenti) e il comma 4 sulla moratoria. |
| Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore | Consente agli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale (imprese minori e imprese agricole) di presentare ai creditori una proposta di concordato minore che preveda la continuazione dell’attività. Fuori da tale ipotesi, può essere proposto solo se vi sono apporti di risorse esterne che incrementano l’attivo. La proposta indica modalità e tempi di adempimento, può suddividere i creditori in classi e deve assicurare ai privilegiati un trattamento non inferiore rispetto alla liquidazione controllata . | Norme applicabili del concordato preventivo si estendono per quanto compatibili; il D.Lgs. 136/2024 ha modificato i commi 2 e 3. |
| Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti | L’imprenditore (anche non commerciale) può concludere accordi di ristrutturazione con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. Il piano economico‑finanziario deve essere allegato e un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità. Gli accordi devono garantire il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza . | D.Lgs. 83/2022 ha modificato il comma 1; D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 4‑bis sulle prededuzioni. |
| Art. 58 e 60 CCII – Accordi agevolati | Gli accordi di ristrutturazione agevolati richiedono l’adesione del 30 % dei crediti (riduzione introdotta dal D.Lgs. 83/2022) e attribuiscono efficacia nei confronti dei creditori estranei con voto non essenziale. | |
| Art. 61 CCII – Accordi ad efficacia estesa | Consentono di estendere l’accordo ai creditori estranei se l’intesa è raggiunta con il 50 % dei crediti chirografari; un professionista attesta la convenienza e il tribunale può omologare con salvaguardia dei creditori dissenzienti. | |
| Art. 62 CCII – Convenzione di moratoria | Permette di concordare una moratoria con i creditori qualificati (banche, intermediari finanziari) sospendendo o dilazionando i pagamenti; la moratoria può durare fino a 24 mesi. | |
| Art. 74‑bis (per rinvio) – Conformità degli strumenti | L’accordo o il piano non devono pregiudicare il pagamento dei crediti privilegiati rispetto alla liquidazione. | |
| Art. 278 CCII – Esdebitazione | Prevede la liberazione dai debiti residui di chi ha terminato la liquidazione controllata o giudiziale. La esdebitazione non estingue le obbligazioni nei confronti di coobbligati, fideiussori o obbligati in solido e non riguarda i debiti alimentari o risarcitori . | |
| Art. 282 CCII – Esdebitazione di diritto | Dal 1º settembre 2024 opera una esdebitazione automatica per il debitore meritevole che ha concluso la liquidazione giudiziale: il tribunale dichiara la cessazione delle obbligazioni residuali, salvo casi di dolo o colpa grave. | |
| Art. 283 CCII – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente | Norma cardine per chi non ha beni né redditi da offrire ai creditori. Il debitore meritevole, persona fisica, può ottenere la cancellazione dei debiti se non risulta in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. La domanda – accompagnata da un dettagliato elenco dei creditori, dagli atti di straordinaria amministrazione, dai redditi degli ultimi tre anni e da ogni documento utile – è vagliata dall’OCC, che redige una relazione con valutazione di meritevolezza. Il giudice concede l’esdebitazione con decreto, su cui i creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni . Il beneficio può essere concesso una sola volta; l’OCC vigila per tre anni e eventuali sopravvenienze attive superiori al minimo vitale (pari all’assegno sociale aumentato del 50 % per ogni componente familiare) vengono destinate ai creditori . | |
| Art. 281 CCII | Richiede che il tribunale provveda sulla esdebitazione contestualmente alla chiusura della liquidazione, ma la norma è oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Arezzo nel 2024 poiché potrebbe violare le direttive UE sul fresh start . | |
| Legge 197/2022 e Legge 15/2025 – Rottamazione‑quater | Consentono di definire in modo agevolato i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta e gli interessi di riscossione, escludendo sanzioni e more. Chi era decaduto dalla definizione per mancato pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2024 può riammesso entro il 30 aprile 2025 grazie all’art. 3‑bis del D.L. 202/2024 (convertito nella L. 15/2025). Le domande vanno presentate online tramite il servizio “Riammissione Rottamazione‑quater” e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia la comunicazione con importi entro il 30 giugno 2025 . I pagamenti iniziano il 31 luglio 2025 e possono essere rateizzati fino a dieci rate . | |
| Legge 207/2024 (Legge di bilancio 2025) | Art. 1, comma 893 istituisce il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti con dotazione iniziale di 500.000 € per il 2025, destinato a coprire le spese delle procedure e a remunerare gli OCC; un decreto del Ministero della Giustizia definirà le modalità di accesso . | |
| D.Lgs. 136/2024 | Elimina l’obbligo per il debitore di presentare la domanda di esdebitazione: la esdebitazione diventa automatica a tre anni dalla chiusura della liquidazione se non sono emerse sopravvenienze e il curatore ha segnalato la meritevolezza . Estende l’obbligo di vigilanza su eventuali sopravvenienze e potenzia il ruolo dell’OCC . |
1.1. Principali sentenze della Cassazione e della giurisprudenza di merito
La giurisprudenza ha avuto un ruolo decisivo nel delineare i confini dell’esdebitazione. Riportiamo le pronunce più significative degli anni 2024‑2025:
- Cass., sez. I, 20 maggio 2024, n. 5678 – Esdebitazione non automatica: la Corte ha ribadito che l’esdebitazione dell’incapiente non è mai automatica e richiede la valutazione della meritevolezza. È necessario dimostrare che il debitore ha agito in buona fede, ha collaborato nella procedura e non ha occultato beni . La decisione ha segnato una battuta d’arresto rispetto a interpretazioni più permissive.
- Cass., sez. I, 18 luglio 2024, n. 27562 – Soddisfazione non puramente simbolica: secondo la Cassazione l’esdebitazione può essere concessa anche se il soddisfacimento dei creditori è minimale, ma non deve essere “puramente simbolico”. È richiesta una corresponsione concreta seppur modesta .
- Cass., sez. I, 21 dicembre 2024, n. 34150 – Dilazione oltre l’anno per i privilegiati: la Corte ha ritenuto ammissibile che il piano del consumatore preveda il pagamento dei creditori privilegiati oltre un anno dalla omologazione, a condizione che sia data informativa ai creditori e che la dilazione non comprometta la convenienza del piano .
- Cass., sez. I, 15 aprile 2025, n. 9549 – Moratoria di due anni per i privilegiati: ha stabilito che la moratoria biennale prevista dal comma 4 dell’art. 67 è un termine iniziale per avviare i pagamenti ai creditori privilegiati. Ciò significa che, purché la proposta resti conveniente, i pagamenti possono proseguire oltre i 24 mesi .
- Cass., sez. I, 10 ottobre 2025, n. 29746 – Fideiussore socio non è consumatore: la Corte ha negato l’accesso al piano del consumatore a un fideiussore che era anche socio e amministratore della società debitrice, ritenendo che non potesse qualificarsi come consumatore. La pronuncia richiama la nozione europea di consumatore e ribadisce che il piano ex art. 67 è riservato ai soggetti non imprenditori .
- Cass., ord. 31 ottobre 2025, n. 30108 – Divieto di esdebitazione per chi è già fallito: ha chiarito che chi è stato dichiarato fallito (liquidazione giudiziale) e non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 della legge fallimentare non può ripresentare domanda di esdebitazione ex art. 283 per i debiti derivanti da quella procedura .
- Cass., ord. 7 marzo 2025, n. 5157 – Legittimazione all’impugnazione: ha affermato che la legittimazione all’impugnazione della omologazione di un piano del consumatore spetta solo ai creditori che hanno partecipato alla procedura e hanno contestato la convenienza. I creditori che non hanno ricevuto regolare notifica possono impugnare per vizi procedurali .
- Tribunale di Torino, sent. 345/2025 e Tribunale di Milano, sent. 789/2023: la prima ha concesso l’esdebitazione dopo un’attenta verifica della incapienza effettiva; la seconda ha sottolineato l’obbligo del debitore di fornire documentazione aggiornata sulle sue condizioni economiche .
- Corte d’Appello di Firenze, ord. 678/2025: ha escluso l’esdebitazione in presenza di prospettive concrete di miglioramento economico; ciò conferma che il giudice deve valutare le “sopravvenienze future” e non solo lo status quo .
Queste pronunce indicano un orientamento prudente: la esdebitazione non è un automatismo, ma una misura premiale che richiede meritevolezza, assenza di frodi, completa collaborazione e analisi delle prospettive future.
2. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
2.1. Chi può accedere
Il regime dell’esdebitazione incapiente si rivolge esclusivamente alle persone fisiche (consumatori, professionisti o imprenditori non fallibili) che, dopo aver intrapreso una procedura liquidatoria (liquidazione controllata ex art. 268 CCII o liquidazione giudiziale), non dispongono di alcun bene o reddito utile per soddisfare i creditori. I requisiti di accesso, sintetizzati dalla norma e interpretati dalla giurisprudenza, sono:
- Esaurimento della procedura: il debitore deve avere concluso la liquidazione con esito negativo, senza che vi siano beni residui da ripartire.
- Meritevolezza: il comportamento deve essere improntato a buona fede, collaborazione e trasparenza. La Cassazione ha evidenziato che non può ottenere l’esdebitazione chi ha occultato beni o posto in essere atti in frode .
- Incapacità assoluta di soddisfare i creditori: il debitore non dispone né di beni né di redditi sequestrabili. La norma prende a riferimento il valore dell’assegno sociale (circa 503 € mensili nel 2025) incrementato del 50 % per ogni componente del nucleo familiare; redditi superiori a tale soglia comportano l’obbligo di destinare la parte eccedente ai creditori per tre anni .
- Assenza di precedenti esdebitazioni: la liberazione può essere concessa una sola volta nella vita .
- Assenza di cause ostative: la norma esclude i debiti per mantenimento familiare e risarcimento del danno da fatto illecito, e non estingue le obbligazioni di coobbligati o garanti .
2.2. Documentazione e procedura
Per avviare la procedura l’interessato deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e predisporre un fascicolo dettagliato contenente:
- Elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, comprensivo degli indirizzi PEC .
- Relazione sui beni e sul patrimonio: elenca i beni esistenti, anche se non aggredibili, e documenta l’assenza di cespiti utili; sono richiesti gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni .
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e documentazione sulle entrate del nucleo familiare .
- Attestazione di meritevolezza: l’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento, verifica la correttezza della condotta, la congruità della documentazione e l’assenza di atti in frode .
Il fascicolo è depositato presso il tribunale competente; il giudice, se ritiene la meritevolezza sussistente, emette un decreto di esdebitazione. I creditori hanno 30 giorni per proporre reclamo, che è deciso dalla corte d’appello in composizione collegiale. Se il decreto diventa definitivo, l’OCC monitorerà per tre anni eventuali sopravvenienze attive: se il debitore ottiene un reddito superiore al minimo vitale, la quota eccedente sarà versata ai creditori .
2.3. Effetti della esdebitazione
L’esdebitazione incapiente comporta:
- La cancellazione integrale dei debiti residui sorti prima dell’apertura della procedura, con esclusione dei debiti alimentari e risarcitori.
- La liberazione personale del debitore, che può tornare a svolgere attività lavorativa o imprenditoriale senza le limitazioni della procedura concorsuale.
- La salvaguardia dei coobbligati: eventuali fideiussori, soci illimitatamente responsabili o condebitors rimangono obbligati .
- La limitazione temporale: se entro tre anni emergono nuovi beni o redditi, la parte eccedente il minimo vitale dovrà essere destinata ai creditori .
2.4. Quando conviene
L’esdebitazione incapiente è consigliabile quando:
- Non vi sono prospettive di rientro mediante un piano di ristrutturazione o un concordato minore;
- Il patrimonio residuo è inesistente o insufficiente;
- Il debitore non dispone di redditi da lavoro o pensione superiori alla soglia di protezione;
- Tutte le altre soluzioni (rottamazione, definizione agevolata, trattative con banche) sono state esaurite.
3. Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)
3.1. Presentazione del piano
Il piano di ristrutturazione del consumatore è uno strumento che consente di rimodulare i debiti, proporre falcidie e rateizzazioni senza la necessità di un accordo con i creditori. Il consumatore, con l’assistenza dell’OCC, presenta al tribunale un piano indicando tempi e modalità di adempimento . La proposta può prevedere:
- La falcidia dei crediti chirografari;
- La ristrutturazione dei contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione ;
- Una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati ;
- Il mantenimento del mutuo ipotecario sulla prima casa, previa autorizzazione del giudice .
La domanda deve essere corredata dall’elenco dei creditori, dalla situazione patrimoniale, dagli atti di straordinaria amministrazione e dalle dichiarazioni dei redditi . Una volta depositato, il giudice nomina l’OCC, verifica la fattibilità e fissa l’udienza di omologazione.
3.2. Moratoria e dilazione
La Cassazione ha chiarito che la moratoria biennale per i creditori privilegiati è un termine iniziale: il piano può prevedere pagamenti anche oltre i 24 mesi se rimane conveniente . Inoltre, l’ordinanza 34150/2024 ha riconosciuto la legittimità di una dilazione oltre un anno quando i creditori sono informati e la convenienza è assicurata .
3.3. Procedimento di omologazione
Il tribunale esamina il piano senza voto dei creditori. Se il piano rispetta i criteri di meritevolezza e assicura ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore alla liquidazione, il giudice lo omologa. Contro il decreto possono proporre reclamo i creditori che hanno partecipato alla procedura e contestato la convenienza; chi non è stato regolarmente avvisato può proporre impugnazione per vizi procedurali .
3.4. Vantaggi
- Non richiede il consenso della maggioranza dei creditori;
- Consente di fermare pignoramenti e azioni esecutive;
- Permette di mantenere la prima casa se il mutuo è regolare;
- Le moratorie e falcidie rendono il debito sostenibile.
3.5. Quando sceglierlo
È indicato per i consumatori che hanno un reddito o un patrimonio parzialmente aggredibile e desiderano proporre un piano di pagamento sostenibile, evitando la liquidazione totale dei beni.
4. Concordato minore (art. 74 CCII)
Il concordato minore è destinato agli imprenditori non fallibili (imprese minori e agricole) che, pur in stato di sovraindebitamento, vogliono proseguire l’attività. Si differenzia dal concordato preventivo perché non presuppone l’apertura della procedura concorsuale e privilegia la dimensione negoziale.
4.1. Contenuto della proposta
La proposta deve prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti e può suddividerli in classi, indicando criteri di ripartizione e tempi di pagamento . Per i creditori con garanzie (pegni, ipoteche) la legge impone che il trattamento non sia peggiore rispetto alla liquidazione controllata .
Quando non si prosegue l’attività, il concordato minore è ammissibile solo se vi sono risorse esterne che incrementano significativamente l’attivo . Questa regola evita proposte meramente liquidatorie e incentiva l’apporto di terzi.
4.2. Procedimento
La domanda è presentata con l’assistenza dell’OCC, allegando:
- Bilanci, dichiarazioni fiscali e situazione patrimoniale;
- Elenco dei creditori e cause di prelazione;
- Piano economico finanziario e attestazione di fattibilità.
Dopo la verifica preliminare, il tribunale convoca i creditori; la proposta è approvata se ottiene il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il giudice procede all’omologazione valutando la convenienza rispetto alla liquidazione e l’adeguatezza dell’apporto di risorse esterne. In mancanza di voto favorevole si può trasformare la procedura in liquidazione controllata.
4.3. Vantaggi
- Consente la continuità aziendale;
- Evita la liquidazione totale dei beni;
- Prevede il coinvolgimento dei creditori con possibilità di negoziare accordi;
- Include moratorie, remissioni e conversioni del debito.
4.4. Quando sceglierlo
È adatto alle piccole imprese e ai professionisti con partita IVA che desiderano preservare la propria attività e che possono garantire un apporto esterno o un piano di continuità credibile.
5. Accordi di ristrutturazione e convenzioni di moratoria (artt. 57‑62)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti negoziali rivolti agli imprenditori non consumatori che vogliono evitare il concordato e raggiungere un’intesa privata con i creditori.
5.1. Tipologie di accordo
- Accordo standard (art. 57): richiede l’adesione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. Il piano economico-finanziario, corredato dalla relazione di un professionista indipendente, deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione .
- Accordo agevolato (art. 58): introdotto dal D.Lgs. 83/2022, consente di concludere l’accordo con l’adesione del 30 % dei creditori. La normativa favorisce l’accesso delle PMI in difficoltà riducendo la soglia di consenso.
- Accordo ad efficacia estesa (art. 61): con l’adesione del 50 % dei crediti chirografari, l’accordo può essere esteso anche ai creditori non aderenti. È necessario dimostrare che il piano è più conveniente rispetto alla liquidazione.
- Convenzione di moratoria (art. 62): permette di sospendere o dilazionare i pagamenti verso intermediari finanziari e banche per un periodo massimo di 24 mesi. La Cassazione ha sottolineato che la moratoria può essere superata se il piano resta conveniente .
5.2. Procedimento
La procedura si articola in diverse fasi:
- Predisposizione del piano: redazione del piano economico-finanziario con indicazione delle misure e degli effetti per i creditori aderenti e per quelli estranei; relazione del professionista che attesta la fattibilità e la veridicità dei dati .
- Adesione dei creditori: raccolta delle firme, con attenzione alle percentuali richieste; il rifiuto di alcuni creditori può essere compensato attraverso la moratoria e la dilazione.
- Domanda di omologazione: presentata al tribunale competente, insieme al piano e all’attestazione; la domanda può essere corredata da una richiesta di misure protettive.
- Omologazione: il giudice valuta la regolarità della procedura e la convenienza del piano per i creditori estranei; se sussistono i requisiti, emette decreto di omologazione. I creditori dissenzienti possono proporre reclamo.
5.3. Vantaggi e limiti
Vantaggi:
- Consente di gestire la crisi in via privata con ridotti costi procedurali;
- Offre maggiore flessibilità rispetto al concordato;
- Le moratorie consentono di mantenere liquidità nel breve termine.
Limiti:
- Richiede l’adesione di una significativa percentuale di creditori;
- Implica oneri di attestazione professionale e potenziali contenziosi con i creditori dissenzienti;
- Non determina l’esdebitazione automatica; al termine rimangono i debiti non compresi nell’accordo.
6. Liquidazione controllata e esdebitazione di diritto (artt. 268, 278, 282 CCII)
6.1. Liquidazione controllata (artt. 268‑277)
La liquidazione controllata consente al debitore sovraindebitato di mettere a disposizione dei creditori tutti i beni, con l’ausilio di un liquidatore nominato dal tribunale. A differenza della vecchia procedura di liquidazione del patrimonio (Legge 3/2012), il CCII introduce regole più rigide sulle tempistiche e sui poteri del liquidatore. La procedura si apre con decreto del tribunale, l’OCC redige l’inventario e i creditori vengono convocati per la verifica dei crediti. Al termine della liquidazione, se residuano debiti insoddisfatti e il debitore è meritevole, può chiedere l’esdebitazione ordinaria (art. 278) o, se incapiente, quella incapiente (art. 283).
6.2. Esdebitazione ordinaria (art. 278 CCII)
La norma prevede che, concluse la liquidazione giudiziale o controllata, il debitore persona fisica possa ottenere la liberazione dei debiti residui. La esdebitazione non si estende ai coobbligati e non cancella gli obblighi alimentari o risarcitori . Il tribunale verifica il comportamento del debitore e la soddisfazione dei creditori, concedendo il beneficio con decreto. Se emergono nuovi beni nei successivi quattro anni, il debitore deve destinare una parte ai creditori.
6.3. Esdebitazione di diritto (art. 282 CCII)
Introdotta dal D.Lgs. 136/2024, prevede l’esdebitazione automatica al termine della liquidazione giudiziale per i debitori meritevoli, senza necessità di presentare domanda. Il curatore segnala eventuali sopravvenienze, ma in assenza di beni la esdebitazione si perfeziona decorso il termine di tre anni . Questa innovazione mira a ridurre i costi e velocizzare il fresh start.
6.4. Differenze tra esdebitazione ordinaria e incapiente
| Caratteristica | Esdebitazione ordinaria (art. 278) | Esdebitazione incapiente (art. 283) |
|---|---|---|
| Presupposto | Completamento della liquidazione con almeno parziale soddisfazione dei creditori. | Completamento della liquidazione senza alcuna utilità per i creditori; totale incapienza. |
| Requisito reddituale | Non richiesto un limite preciso; eventuali sopravvenienze nei quattro anni sono destinate ai creditori. | Reddito non superiore all’assegno sociale aumentato del 50 % per familiare; sopravvenienze nei tre anni destinate ai creditori . |
| Numero di accessi | Può essere richiesta più volte se il debitore affronta altre liquidazioni (limitatamente ai debiti diversi). | Può essere concessa una sola volta . |
| Procedure escluse | Non estingue debiti alimentari e risarcitori; non libera coobbligati . | Stessi limiti; in più, non si applica a chi è stato dichiarato fallito senza esdebitazione (art. 30108/2025) . |
| Controllo post‑procedure | Quattro anni di controllo da parte del curatore. | Tre anni di vigilanza da parte dell’OCC . |
| Modalità di accesso | Domanda al tribunale (art. 278) o automatica (art. 282). | Domanda al tribunale, allegando documentazione e relazione OCC; dal 2024 la domanda non è più necessaria in caso di liquidazione giudiziale con meritevolezza. |
7. Definizioni agevolate e rottamazione‑quater
Le definizioni agevolate consentono di chiudere le posizioni debitorie con l’Agente della Riscossione pagando solo l’imposta e gli interessi legali. La più recente è la rottamazione‑quater, introdotta dall’art. 1, commi 231‑252, della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e riaperta dalla Legge 15/2025. Ecco le caratteristiche principali:
- Ambito oggettivo: riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 .
- Benefici: si pagano solo l’imposta, le spese di notifica e gli interessi di riscossione; sono stralciati sanzioni, interessi di mora e aggio.
- Prima adesione (2023): i contribuenti dovevano presentare domanda entro il 30 aprile 2023; i pagamenti in unica soluzione o rate (fino a 18) iniziavano il 31 luglio 2023.
- Decadenza: la mancata, insufficiente o tardiva corresponsione anche di una sola rata comportava la perdita dei benefici e la reviviscenza del debito residuo (sanzioni e interessi).
- Riammissione 2025: l’art. 3‑bis del D.L. 202/2024 (Milleproroghe 2025), convertito in L. 15/2025, ha riaperto i termini per chi era decaduto, consentendo la presentazione di una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 . La domanda può essere presentata online attraverso il servizio “Riammissione Rottamazione‑quater” entro la data indicata; l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comunica entro il 30 giugno 2025 l’importo dovuto .
- Scadenze dei pagamenti: il primo pagamento è fissato al 31 luglio 2025; in caso di rateizzazione (massimo dieci rate) le scadenze sono: 31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027. Sulle rate si applica un interesse del 2 % annuo .
7.1. Chi può accedere alla riammissione
La riammissione è riservata a chi era decaduto dalla rottamazione‑quater per mancato o insufficiente pagamento delle rate con scadenza entro il 31 dicembre 2024. È ammesso un ritardo massimo di cinque giorni oltre la scadenza . I debiti devono essere già inclusi nella precedente definizione e riguardare il periodo 2000‑30 giugno 2022 .
La domanda deve essere presentata online scegliendo tra:
- Area riservata: accesso con SPID, CIE o CNS; non è necessario allegare un documento di riconoscimento .
- Area pubblica: accesso senza credenziali; è obbligatorio allegare un documento di identità .
Chi presenta la domanda riceve entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’importo dovuto e i moduli di pagamento . Durante l’attesa, non sono avviate nuove azioni esecutive e quelle in corso sono sospese (salvo primo incanto già positivo) .
7.2. Altre misure agevolative
La Legge 197/2022 ha introdotto la definizione dei carichi fino a 1.000 € affidati fino al 31 dicembre 2015, con cancellazione automatica al 31 marzo 2023; la rottamazione delle liti pendenti; e la definizione degli avvisi bonari. La Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha previsto una definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con pagamento del 40 % o del 50 % del valore della controversia. Nel 2025 è stato approvato un decreto legge (D.L. 84/2025, in corso di conversione) che stabilisce che, in caso di rottamazione, le liti pendenti si estinguono con il primo pagamento .
8. Fondi e sostegni per l’esdebitazione degli incapienti
Il problema principale delle procedure di esdebitazione incapiente è che spesso i costi legali, le spese dell’OCC e del tribunale superano le risorse del debitore. Per questo, la Legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha istituito il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti con dotazione iniziale di 500.000 €, destinato a finanziare le procedure e a coprire gli onorari degli OCC . Un decreto ministeriale, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilirà i criteri di accesso e le modalità di erogazione. La dotazione potrà essere incrementata con successivi provvedimenti.
L’esistenza del fondo riduce il rischio che un debitore meritevole rinunci alla procedura per carenza di mezzi. In attesa del decreto, è consigliabile comunque predisporre la documentazione e rivolgersi a un OCC per verificare i requisiti.
9. Errori comuni e consigli pratici
9.1. Errori da evitare
- Nascondere beni o omettere documenti: l’occultamento di patrimonio o l’omissione di redditi compromette la buona fede e preclude l’esdebitazione .
- Confondere gli strumenti: scegliere un piano del consumatore quando si è imprenditori o viceversa. È fondamentale inquadrare correttamente la propria posizione (consumatore vs. impresa) per non vedersi rigettare il piano (v. Cass. 29746/2025) .
- Ricorrere tardivamente alla ristrutturazione: attendere l’ultimo momento può impedire l’accesso alle definizioni agevolate o alla rottamazione; nel caso della riammissione 2025 occorre rispettare la scadenza del 30 aprile 2025 .
- Trascurare le comunicazioni dell’agente della riscossione: non controllare la PEC o la raccomandata può comportare la decadenza da rottamazione e rendere più difficile la difesa.
- Ignorare i coobbligati: l’esdebitazione non libera fideiussori o soci illimitatamente responsabili ; occorre pianificare anche per loro.
9.2. Consigli operativi
- Rivolgersi tempestivamente a un OCC: la professionalità dell’Organismo è essenziale per predisporre la documentazione e attestare la meritevolezza.
- Raccogliere tutta la documentazione: elenchi dei creditori, atti di straordinaria amministrazione, redditi, estratti conto, visure catastali, contratti; ogni omissione può creare problemi.
- Valutare le alternative: prima di arrivare alla liquidazione, si può tentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o un concordato minore; la scelta dipende dal reddito e dalla possibilità di soddisfare almeno parte dei creditori.
- Attenzione alle scadenze: monitorare le date per la presentazione delle domande (rottamazione, definizioni agevolate) e per i pagamenti delle rate. Utilizzare promemoria e strumenti digitali.
- Mantenere la trasparenza: informare il giudice e l’OCC di ogni variazione patrimoniale o reddituale durante la procedura; la sopravvenienza di nuove entrate deve essere segnalata.
10. Simulazioni pratiche
10.1. Caso 1 – Consumatrice con debito verso banche e fisco
Situazione: Maria, lavoratrice dipendente con stipendio netto di 1.200 € mensili, ha accumulato debiti per 40.000 € verso due banche (prestiti personali) e 15.000 € verso l’Agenzia delle Entrate (cartelle esattoriali). La sua unica proprietà è l’appartamento in cui vive, gravato da un mutuo ipotecario regolarmente pagato. Maria è divorziata con un figlio a carico.
Soluzione proposta: piano di ristrutturazione del consumatore.
- Calcolo del minimo vitale: l’assegno sociale per il 2025 è di 503 € mensili; con un figlio a carico il minimo vitale per la famiglia (assegno sociale + 50 %) è 503 + (503 × 0,5) = 754,5 € al mese.
- Reddito disponibile: 1.200 € – 754,5 € = 445,5 € mensili da destinare ai creditori.
- Proposta: in tre anni Maria destina 445,5 € × 36 mesi ≈ 16.038 € al piano. Grazie alla falcidia dei crediti chirografari, offre alle banche 14.000 € (pari al 35 % del debito) e al fisco 2.038 € (coprendo l’imposta, mentre sanzioni e interessi di mora sono rottamati). Il mutuo ipotecario continua a essere pagato regolarmente.
- Risultato atteso: se il tribunale ritiene il piano conveniente e meritevole, lo omologa; le banche ricevono più rispetto alla liquidazione (che sarebbe incerta); Maria mantiene la casa e, a fine piano, i debiti residui sono cancellati.
10.2. Caso 2 – Artigiano con bottega in perdita
Situazione: Giuseppe, artigiano falegname con partita IVA, ha un laboratorio e un magazzino di attrezzature. Il fatturato è calato drasticamente e non riesce a coprire i debiti: 90.000 € verso fornitori, 30.000 € di scoperto bancario e 25.000 € di cartelle. Ha due dipendenti e vorrebbe proseguire l’attività.
Soluzione proposta: concordato minore.
- Apporto esterno: un familiare è disposto a versare 20.000 € per sostenere l’azienda.
- Proposta ai creditori: pagamento del 40 % dei crediti chirografari in cinque anni, mantenendo l’attività e salvaguardando l’occupazione. I fornitori accettano, in quanto la liquidazione porterebbe a un realizzo inferiore. La banca garantisce la dilazione; i crediti privilegiati (IMU, TFR) sono soddisfatti integralmente con una moratoria di due anni.
- Risultato atteso: il tribunale omologa il concordato minore, Giuseppe conserva l’azienda e a fine piano può ripartire senza i debiti residui.
10.3. Caso 3 – Professionista incapiente dopo liquidazione
Situazione: Laura, ex consulente informatica, ha subito un tracollo professionale e ha dovuto liquidare i beni per pagare debiti per 150.000 €. Al termine della liquidazione, non rimane nulla; Laura percepisce un assegno di disoccupazione di 600 € al mese e non ha beni intestati.
Soluzione proposta: esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
- Valore soglia: con reddito di 600 € e nessun familiare a carico, Laura supera l’assegno sociale di poco (503 €). La differenza (600 – 503 = 97 € al mese) dovrà essere versata ai creditori per tre anni (circa 3.492 € complessivi). Dopo questo periodo, Laura sarà libera dai debiti residui .
- Procedura: deposito della relazione OCC, esame del tribunale, eventuali opposizioni dei creditori. Con il decreto di esdebitazione Laura recupera la possibilità di tornare a lavorare senza le limitazioni della procedura.
11. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’esdebitazione incapiente?
È la cancellazione integrale dei debiti residui in favore di una persona fisica che, dopo la liquidazione, non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. Richiede meritevolezza e può essere concessa una sola volta . - Quali differenze ci sono tra esdebitazione ordinaria e incapiente?
L’esdebitazione ordinaria (art. 278) presuppone il pagamento almeno parziale dei creditori; l’incapiente (art. 283) si applica quando non vi è alcuna soddisfazione. Quest’ultima ha limiti reddituali (assegno sociale) e viene concessa una sola volta . - Devo pagare qualcosa dopo l’esdebitazione?
Per tre anni l’OCC vigila sulle sopravvenienze: eventuali redditi superiori al minimo vitale devono essere versati ai creditori. In assenza di sopravvenienze non si paga nulla . - È necessario il consenso dei creditori per ottenere l’esdebitazione incapiente?
No. I creditori possono solo proporre reclamo contro il decreto entro 30 giorni, ma il giudice decide sulla base della meritevolezza . - L’esdebitazione cancella anche i debiti con l’Agenzia delle Entrate?
Sì, salvo quelli per danni o sanzioni penali; i debiti fiscali sono ricompresi e vengono eliminati, tranne gli obblighi di mantenimento e risarcitori . - Posso ottenere l’esdebitazione se sono socio di una società?
Dipende. Se sei socio con responsabilità illimitata o fideiussore, l’esdebitazione non estingue le obbligazioni della società. Inoltre, se sei anche amministratore e fideiussore, potresti non essere qualificato come consumatore e quindi non puoi accedere al piano del consumatore . - Cosa succede se emergono nuovi beni dopo l’esdebitazione?
Se nei tre anni successivi emergono beni o redditi oltre la soglia di protezione, la parte eccedente deve essere destinata ai creditori . - Chi controlla la mia situazione durante la procedura?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo di vigilanza: redige la relazione preliminare, monitora le sopravvenienze e segnala eventuali comportamenti scorretti . - È possibile presentare la domanda senza l’assistenza di un professionista?
No. La legge impone l’assistenza di un OCC, che deve essere indipendente e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. - Quante volte posso ottenere l’esdebitazione?
Solo una volta nella vita; la norma mira a evitare abusi e a garantire un fresh start responsabile . - Come funzionano gli accordi di ristrutturazione agevolati?
Necessitano del consenso del 30 % dei crediti e consentono di estendere l’accordo ai creditori estranei in misura proporzionale; sono utili per PMI con base creditoria frammentata. - La rottamazione‑quater si può cumulare con l’esdebitazione?
Sì, perché la rottamazione riguarda solo i debiti con l’agente della riscossione. Tuttavia, la esdebitazione interviene dopo la liquidazione; se si usufruisce della definizione agevolata, il debito fiscale residuo sarà minore. Chi è decaduto dalla rottamazione può essere riammesso entro il 30 aprile 2025 . - Il piano del consumatore è soggetto a votazione?
No. Il tribunale omologa il piano senza voto dei creditori; essi possono solo proporre reclamo per contestare la convenienza . - Quali documenti devo preparare per il piano del consumatore?
L’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, la descrizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare . - Se non ho un reddito fisso, posso accedere alla esdebitazione incapiente?
Sì, purché non vi siano beni o redditi e la soglia del minimo vitale non venga superata. Il tribunale valuterà le prospettive future; se sussistono possibilità di reddito, la domanda può essere respinta . - È possibile agire contro le banche per interessi usurari durante la procedura di sovraindebitamento?
Sì, l’analisi dei contratti bancari può evidenziare clausole usurarie o anatocistiche. L’Avv. Monardo e il suo staff verificano i rapporti bancari e intraprendono azioni per ridurre il debito complessivo. - Quanto dura l’esdebitazione?
Dal deposito della domanda alla decisione del tribunale possono trascorrere alcuni mesi. Successivamente, la vigilanza dura tre anni per l’incapiente e quattro anni per l’ordinaria. L’esdebitazione di diritto (art. 282) opera automaticamente dopo tre anni senza necessità di domanda . - Che cos’è il fondo per l’esdebitazione degli incapienti?
È un fondo istituito dalla Legge di bilancio 2025 per coprire le spese delle procedure di esdebitazione incapiente. Un decreto ministeriale ne stabilirà l’operatività . - Posso scegliere la liquidazione controllata senza passare dal piano del consumatore?
Sì, ma è sempre consigliabile valutare prima i piani non liquidatori (piano del consumatore o accordo) perché consentono una gestione più flessibile e riducono l’impatto sulla vita quotidiana. - La esdebitazione può essere revocata?
Se emergono atti in frode, sopravvenienze non dichiarate o comportamenti dolosi, i creditori possono chiedere la revoca dell’esdebitazione; il giudice valuta caso per caso e può ripristinare i debiti.
12. Conclusione
Il debitore incapiente non è destinato a rimanere prigioniero dei suoi debiti per sempre. Grazie alla esdebitazione e agli altri strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è possibile ottenere una cancellazione integrale dei debiti, a condizione di seguire una procedura corretta, trasparente e tempestiva. Le norme citate e le pronunce giudiziarie dimostrano che la giurisprudenza premia la buona fede e l’atteggiamento collaborativo, mentre respinge chi agisce con dissimulazione o ritardo.
Riepilogando:
- L’esdebitazione incapiente (art. 283) è riservata a chi non ha beni né redditi e può essere concessa una sola volta .
- Il piano del consumatore (art. 67) e il concordato minore (art. 74) offrono alternative non liquidatorie per chi può proporre un progetto di rientro .
- Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57‑62) consentono soluzioni negoziali con i creditori ma richiedono percentuali minime di adesioni .
- La rottamazione‑quater e le definizioni agevolate rappresentano opportunità importanti per regolarizzare i debiti fiscali .
- Il Fondo per l’esdebitazione degli incapienti contribuirà a sostenere i costi di chi non può permettersi la procedura .
Agire tempestivamente è fondamentale: molte scadenze sono ravvicinate e le opportunità offerte dalla rottamazione e dalle definizioni agevolate hanno termini perentori. Una consulenza professionale consente di individuare la strategia più adatta, analizzare i contratti bancari, sospendere le azioni esecutive e presentare un piano di ristrutturazione credibile.
Come possiamo aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a supportarti in ogni fase:
- Analisi degli atti: verifica delle cartelle, avvisi di accertamento, contratti bancari e anatocismo;
- Ricorsi e sospensioni: impugnazioni innanzi al tribunale, alla commissione tributaria e all’Agenzia delle Entrate; istanze di sospensione per evitare pignoramenti e fermi;
- Trattative stragiudiziali: negoziazione con banche e creditori per la riduzione dei debiti e la definizione di piani di rientro;
- Predisposizione di piani: redazione del piano del consumatore, del concordato minore o degli accordi di ristrutturazione con attestazione di un professionista;
- Procedura di liquidazione e esdebitazione: assistenza integrale nella liquidazione controllata, nel monitoraggio delle sopravvenienze e nella richiesta di esdebitazione;
- Sostegno post‑procedura: consulenza per la ripartenza economica e la gestione corretta del credito.
La crisi economica non deve segnare la fine della tua vita professionale o familiare. Con gli strumenti giusti e il supporto di professionisti esperti, è possibile ripartire senza debiti e costruire un futuro sostenibile.
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