Lettera Di Compliance Per Wallet Crypto Non Dichiarato: Cosa Fare

Introduzione

Negli ultimi anni milioni di italiani hanno investito in criptovalute e altre cripto‑attività: bitcoin, ether, token collegati a progetti decentralizzati, stablecoin ancorati all’euro, non‑fungible token (NFT) o strumenti di finanza decentralizzata (DeFi). Per lungo tempo questi investimenti sono rimasti ai margini dei controlli fiscali grazie alla loro natura digitale e alla diffusione di wallet self‑custody che consentono di gestire direttamente le chiavi private. Tuttavia, l’illusione di anonimato è finita: le leggi di bilancio 2023–2026 hanno introdotto una disciplina fiscale organica, l’articolo 67, comma 1, lettera c‑sexies del TUIR, qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività” , e la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata eliminata. Dal 1 gennaio 2026 le plusvalenze sulle cripto‑attività sono tassate al 33 % (26 % per le stablecoin euro conformi al regolamento MiCA) . Le cripto‑attività devono essere monitorate nel Quadro RW o nel nuovo Quadro W del modello 730: ogni wallet o piattaforma va indicata e, se ci sono plusvalenze, vanno compilati i Quadri RT/RM . L’omesso monitoraggio comporta sanzioni tra il 3 % e il 15 % del valore non dichiarato .

Con l’aumento dei controlli l’Agenzia delle Entrate sta inviando decine di migliaia di lettere di compliance per segnalare anomalie relative a wallet non dichiarati, trasferimenti da/verso exchange e plusvalenze non tassate.

Tali lettere non sono accertamenti formali ma sono il preludio di verifiche più severe: ignorarle significa esporsi ad avvisi di accertamento e sanzioni elevate . Per questo è indispensabile reagire correttamente sin dal primo contatto con l’Amministrazione: analizzare l’atto, raccogliere le prove, valutare la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso e, se necessario, prepararsi a un contraddittorio. Un errore nell’impostazione iniziale può cristallizzare una ricostruzione sfavorevole del Fisco e trasformare un invito bonario in un accertamento pesante .

In questa cornice si colloca l’attività dello Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo coordina professionisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021.

La sua competenza gli consente di seguire il contribuente dalla fase di analisi dell’avviso sino al contenzioso tributario, elaborando ricorsi, chiedendo sospensioni, avviando trattative, definendo piani di rientro e, ove necessario, utilizzando i nuovi strumenti di composizione negoziata per imprese in crisi e le procedure di sovraindebitamento per privati. Lo Studio valuta ogni caso con rigore giuridico ma con attenzione alle esigenze pratiche del cliente, fornendo una strategia su misura per difendere il patrimonio e ridurre la pretesa fiscale.

Se hai ricevuto una lettera di compliance o un avviso per cripto‑attività, non aspettare: la difesa comincia oggi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di cripto‑attività e inquadramento tributario

L’Italia ha introdotto una definizione legale di cripto‑attività con la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197). Il nuovo articolo 67, comma 1, lettera c‑sexies del TUIR stabilisce che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati “mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto‑attività” . La norma chiarisce che per cripto‑attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti basata sulla Distributed Ledger Technology (DLT) o altra tecnologia analoga; di conseguenza sono inclusi non solo bitcoin ed ether ma anche token utility, security token, NFT e asset DeFi. È esclusa dalla tassazione la permuta tra crypto aventi le medesime caratteristiche e funzioni, mentre è tassabile la permuta tra cripto‑attività diverse (es. bitcoin contro NFT) perché comporta la realizzazione di un nuovo valore .

La lettera c‑sexies è stata introdotta dalla legge 197/2022 e modificata dalla legge 207/2024 e dal decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 . Tra le principali novità normative degli ultimi anni:

  • Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022): ha codificato per la prima volta la disciplina fiscale delle cripto‑attività, istituendo la categoria delle plusvalenze da cripto‑attività (art. 67 TUIR), introdotto l’imposta sul valore delle cripto‑attività (IVCA) dello 0,2 % annuo (ora 2‰) e previsto la possibilità di sanare le posizioni pregresse tramite una regolarizzazione speciale. Ha inoltre previsto un’aliquota sostitutiva del 26 % sulle plusvalenze da cripto‑attività fino al 31 dicembre 2025.
  • Legge di bilancio 2024 (L. 207/2024): ha abolito la franchigia di 2.000 € per le plusvalenze da cripto‑attività, rendendo imponibile qualsiasi guadagno, anche minimo . Ha confermato che le minusvalenze maturate entro il 31 dicembre 2025 restano compensabili per quattro anni.
  • Decreto legge 17 giugno 2025 n. 84 e legge di bilancio 2025 (L. 208/2025): hanno mantenuto l’aliquota del 26 % fino al 31 dicembre 2025 e predisposto l’aumento dal 26 % al 33 % sulle plusvalenze da cripto‑attività dal 1 gennaio 2026 . Le stablecoin ancorate all’euro conformi al regolamento MiCA restano tassate al 26 %.
  • Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025): ha reso operativo l’aumento al 33 %, ha esteso l’inclusione delle cripto‑attività nella determinazione dell’ISEE, ha confermato l’imposta patrimoniale dello 0,2 % e ha ribadito che la nuova aliquota si applica anche alle plusvalenze maturate in anni precedenti ma realizzate dopo il 1 gennaio 2026 .
  • Decreto legislativo 194/2025 (recepimento DAC8): attua la Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), obbligando i fornitori di servizi di cripto‑asset a trasmettere annualmente alle autorità fiscali i dati sui clienti italiani (identità, saldi, operazioni) e imponendo lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali a partire dal 2026 . Gli exchange dovranno inviare i dati entro il 30 giugno dell’anno successivo; la prima comunicazione è prevista per il 2027 .

1.2 Obblighi di monitoraggio: quadro RW/W e imposta sul valore

Oltre alla tassazione delle plusvalenze, i residenti in Italia devono indicare in dichiarazione tutte le cripto‑attività detenute all’estero o in self‑custody (quindi anche i wallet non ospitati da intermediari residenti). L’articolo 4 del D.Lgs. 167/1990 (monitoraggio fiscale) impone di dichiarare nel Quadro RW del modello Redditi o nel nuovo Quadro W del 730 ogni conto finanziario, wallet, deposito o attività patrimoniale detenuta all’estero, anche se non produce redditi . I dati da indicare sono: paese di detenzione, controvalore in euro al 31 dicembre, valore iniziale e finale; ogni exchange o wallet va riportato in un rigo distinto . L’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3 % al 15 % dell’ammontare non dichiarato (raddoppiate per Paesi black list) , mentre la presentazione entro 90 giorni dalla scadenza riduce la sanzione a 258 €. Dal 2026 l’obbligo di monitoraggio è incluso anche nel calcolo dell’ISEE; il valore delle cripto‑attività deve essere comunicato all’INPS per determinare il patrimonio familiare.

È dovuta anche un’imposta patrimoniale sul valore delle cripto‑attività (IC/IVCA). La legge 197/2022 ha previsto un’aliquota dello 0,2 % annuo sul controvalore in euro (2 ‰), con esenzione se l’imposta annuale è inferiore a 12 € . Il versamento avviene con il modello F24 (codice tributo 1727/1729) entro il 30 giugno dell’anno successivo. In assenza di dichiarazione la sanzione è pari all’imposta dovuta aumentata dal 30 % al 100 %, oltre agli interessi.

1.3 Regimi di tassazione: dichiarativo, amministrato e gestito

Il default per le plusvalenze da cripto‑attività è il regime dichiarativo: il contribuente deve calcolare autonomamente i guadagni, indicare le plusvalenze/m minusvalenze nel quadro RT e versare l’imposta. Esistono due alternative, previste dal D.Lgs. 461/1997 e integrate dalla disciplina cripto:

  1. Regime amministrato: un intermediario residente (banca, broker o exchange iscritto all’OAM) agisce da sostituto d’imposta, calcola l’imposta sulle plusvalenze e la versa per conto del cliente, che non dovrà compilare il quadro RT. La risposta ad interpello n. 135/2025 ha chiarito che la funzione di sostituto è ammessa anche per alcune piattaforme cripto; tuttavia l’amministrazione richiede che i versamenti e le registrazioni siano complete: i prelievi verso wallet privati sono neutralizzati solo se l’intermediario dispone di documentazione oggettiva (tracciabilità sulla blockchain). In mancanza di prove, il trasferimento è considerato cessione a titolo oneroso . Se il cliente revoca il regime amministrato, l’intermediario resta sostituto fino a fine anno e deve fornire i dati delle minusvalenze .
  2. Regime gestito: un intermediario autorizzato (tipicamente una banca) gestisce il portafoglio del contribuente e applica l’imposta in tempo reale. Al momento, questo regime non è diffuso per le cripto‑attività.

1.4 Strumenti investigativi e rischio di lettera di compliance

Molti investitori credono che spostare le cripto su wallet privati le renda invisibili. In realtà l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dispongono di strumenti sofisticati per individuare wallet e transazioni:

  • Anagrafe dei rapporti finanziari e indagini bancarie: banche e intermediari comunicano periodicamente all’Agenzia le operazioni (bonifici in entrata/uscita) e l’anagrafica dei titolari. Se un contribuente riceve bonifici da un exchange senza dichiarare plusvalenze o possesso crypto, il Fisco segnala un’anomalia .
  • Registro OAM dei prestatori di servizi su valute virtuali: dal 2022 gli exchange che operano in Italia devono iscriversi all’OAM e comunicare trimestralmente il numero di utenti e i volumi. L’Agenzia può incrociare questi dati per richiedere informazioni puntuali sugli utenti .
  • Cooperazione internazionale (DAC8): dal 2026 gli exchange centralizzati dovranno trasmettere alle autorità fiscali i dati di clienti, saldi e transazioni . Anche le piattaforme extra‑UE potrebbero adeguarsi per operare nel mercato europeo .
  • Blockchain analytics: la Guardia di Finanza utilizza software per collegare indirizzi pubblici a identità note (grazie a KYC e tracce bancarie). La pseudonimia non garantisce anonimato .

L’uso combinato di questi strumenti produce “anomalie” che portano all’invio di lettere di compliance o di avvisi di accertamento. Le lettere sono comunicazioni bonarie con cui l’Agenzia invita il contribuente a fornire chiarimenti e a regolarizzare le omissioni . In caso di mancata regolarizzazione è inevitabile ricevere prima una lettera di compliance e poi un accertamento .

1.5 La lettera di compliance: natura e contenuto

La lettera di compliance non è un atto impositivo ma un invito a fornire spiegazioni su anomalie nel monitoraggio fiscale o nei redditi. Spesso riguarda la mancata compilazione del quadro RW/W o la mancata dichiarazione di proventi cripto. Secondo la guida di Tasse Trading, nel 2025 moltissimi contribuenti hanno ricevuto lettere per l’anno d’imposta 2021: l’Agenzia segnala che, sulla base dei dati trasmessi da banche, broker ed exchange esteri (CRS), risultano a nome del contribuente attività patrimoniali non dichiarate . Le lettere sono recapitate tramite PEC o visibili nel cassetto fiscale; riportano l’oggetto “Anomalia dichiarazione quadro RW – monitoraggio fiscale” e indicano l’elenco dei conti o wallet omessi . Il testo informa che i dati provengono dallo scambio internazionale CRS e invita il contribuente a regolarizzare la posizione o fornire chiarimenti .

Se l’anomalia riguarda i redditi, la lettera indica i proventi lordi ricevuti sui conti esteri e non dichiarati . L’Agenzia avverte che, in mancanza di regolarizzazione o chiarimenti, potrà procedere all’avvio del controllo .

1.6 Sanzioni e regolarizzazioni

Ignorare la lettera di compliance comporta rischi gravi. Tasse Trading ricorda che l’omesso monitoraggio può portare a sanzioni da 3.000 € a 15.000 € per ogni anno non dichiarato (raddoppiate in caso di conti in Paesi black list) ; si aggiungono l’applicazione dell’IVAFE/IVCA sul valore detenuto e la perdita del diritto al ravvedimento operoso . Nel caso di plusvalenze non tassate le sanzioni per omessa dichiarazione possono arrivare fino al 240 % dell’imposta dovuta, con eventuali profili penali se l’imposta evasa supera la soglia di punibilità (normalmente 50.000 € per le imposte sui redditi).

Per rimediare, la via principale è il ravvedimento operoso: il contribuente presenta una dichiarazione integrativa per l’anno interessato, corregge il quadro RW/RT e versa le imposte con sanzioni ridotte . Se la violazione riguarda solo il monitoraggio (detenzione senza cessioni), la sanzione ridotta varia dallo 0,5 % al 3 % in base al tempo trascorso ; se si tratta di redditi, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo. È fondamentale agire prima che l’Agenzia avvii formalmente l’accertamento perché una volta notificato l’avviso non è più possibile il ravvedimento operoso e le sanzioni aumentano.

1.7 Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha contribuito a chiarire la natura giuridica delle cripto‑attività e a definire i limiti dei poteri investigativi. Tra le pronunce principali:

  1. Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 1760/2025: la Corte ha annullato il sequestro probatorio di bitcoin, affermando che il sequestro probatorio serve a preservare la prova del reato e non può essere eseguito “per equivalente” per assicurare il valore dell’imposta evasa. Nella fattispecie i giudici hanno evidenziato che i bitcoin sequestrati erano stati equiparati al controvalore dell’imposta evasa, ma la criptovaluta non possiede lo status di moneta legale ed è soggetta a fluttuazioni; il sequestro avrebbe dovuto avere ad oggetto la somma di denaro corrispondente all’imposta . La Corte ha sottolineato che le valute virtuali sono rappresentazioni di valore non emesse da banche centrali e non possono essere considerate automaticamente il profitto del reato .
  2. Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 8269/2025 (riportata nelle guide del Studio Monardo): la Corte ha stabilito che i pagamenti in criptovalute non escludono l’imposizione fiscale. Anche i compensi percepiti in bitcoin o altre crypto per la cessione di opere digitali (NFT) o per servizi DeFi devono essere convertiti in euro e dichiarati; i proventi costituiscono reddito imponibile (reddito di lavoro autonomo o reddito diverso) . La sentenza afferma che, pur in assenza di norme specifiche, le cripto‑attività sono strumenti di scambio economicamente valutabili e che l’Agenzia può assimilare le crypto alle valute estere ai fini dell’art. 67 TUIR e dell’obbligo di monitoraggio .
  3. Altre pronunce: le Commissioni tributarie di merito hanno riconosciuto che i wallet su blockchain equivalgono a conti detenuti all’estero e che il Fisco può presumere l’esistenza di plusvalenze se il contribuente non documenta il costo di acquisto. L’ordinanza n. 1851/2026 (Commissione Tributaria Regionale) ha confermato che la mancata compilazione del quadro RW integra una violazione anche se il contribuente riteneva di non dover dichiarare, e che l’errore di diritto non è scusabile se la disciplina è stata chiarita dalla circolare AdE 30/E/2023.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica della lettera di compliance

Ricevere una lettera di compliance per cripto‑attività non dichiarate è un evento delicato ma non irreparabile. Ecco una procedura operativa, dalla ricezione all’eventuale contenzioso, con un taglio pratico e difensivo.

2.1 Verifica della comunicazione e raccolta documenti

  1. Consulta il cassetto fiscale o la PEC: la lettera è recapitata via PEC o resa disponibile nel cassetto fiscale. Apri il documento e verifica l’oggetto (“Anomalia dichiarazione quadro RW” o simile) e l’anno d’imposta interessato .
  2. Leggi attentamente l’elenco dei conti e delle operazioni: la comunicazione riporta i conti, wallet o proventi ritenuti non dichiarati . È importante identificare per ciascun conto se si tratta di detenzione (monitora RW) o di redditi (plusvalenze o altri proventi).
  3. Conserva i documenti: scarica estratti conto bancari e report degli exchange (dettaglio dei depositi, prelievi, trade). Ricorda che la mancanza di documentazione comporta la presunzione che il costo di acquisto sia zero, con tassazione sull’intero importo .
  4. Ricostruisci la cronologia: crea una tabella con date, importi investiti, operazioni di acquisto/vendita, controvalore in euro, eventuali trasferimenti tra i tuoi wallet. La distinzione tra semplice spostamento di asset e cessione a titolo oneroso è essenziale .
  5. Calcola il costo medio ponderato: per determinare le plusvalenze occorre applicare il criterio del costo medio per ciascuna categoria di asset. In mancanza di prove, il Fisco assume costo zero .
  6. Verifica la tassabilità: non tutte le operazioni sono imponibili. La mera detenzione o il trasferimento tra wallet di tua proprietà sono neutri se documentati . Sono imponibili le vendite in euro o il pagamento di beni/servizi, la permuta di crypto con token differenti o con stablecoin estere e la conversione in valuta fiat .

2.2 Consulenza legale e strategica

Una volta raccolti i dati, è opportuno rivolgersi a un professionista specializzato in diritto tributario e cripto‑asset. L’Avv. Monardo e il suo team effettuano un’analisi dell’avviso, ricostruiscono correttamente le operazioni, verificano la fondatezza della pretesa e predispongono la risposta tecnica . La consulenza permette di:

  • Valutare l’entità dell’anomalia: spesso l’Agenzia confonde movimenti di capitale con plusvalenze; un’analisi contabile consente di ridimensionare o annullare la pretesa .
  • Decidere tra ravvedimento, adesione o ricorso: se i rilievi sono fondati, conviene regolarizzare subito tramite ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) ; se sono parzialmente fondati, si può aderire in parte e contestare il resto; se infondati, si prepara il ricorso. Secondo Fiscomania, la scelta dipende dalla solidità tecnica dei rilievi, dall’importo in gioco e dal costo psicologico del contenzioso .
  • Tutelare la privacy: rispondere d’impulso fornendo dati incompleti o ammettendo violazioni non dovute è l’errore peggiore . Ogni dichiarazione diventa parte del fascicolo; occorre rispondere con precisione e coerenza.

2.3 Predisposizione della risposta

La risposta alla lettera di compliance può assumere diverse forme:

  1. Lettera di chiarimenti: se l’anomalia è infondata, il contribuente può inviare una risposta documentata spiegando che i movimenti segnalati sono trasferimenti interni o investimenti già dichiarati. Occorre allegare estratti conto, report di wallet, registri dei trade e tabelle di conversione in euro.
  2. Dichiarazione integrativa: se i proventi o il possesso non erano stati indicati, si presenta una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta interessato (modello Redditi PF o 730/2026). Vanno compilati il nuovo Quadro W (o RW) per i wallet, il quadro RT per le plusvalenze e il quadro RM per i proventi da staking o lending. La tassazione applicabile va calcolata con l’aliquota vigente nell’anno di realizzo (26 % fino al 2025, 33 % dal 2026 ).
  3. Ravvedimento operoso: contestualmente alla dichiarazione integrativa si versa l’imposta e le sanzioni ridotte. Se sono trascorsi più di due anni, le sanzioni possono scendere al 15 % anziché al 90 % . Per il solo monitoraggio, la sanzione ridotta può essere inferiore all’1 %.
  4. Istanza di autotutela: se la lettera contiene errori evidenti (ad esempio il Fisco considera come plusvalenza l’importo lordo del bonifico includendo il capitale investito), si può chiedere l’annullamento in autotutela, allegando la documentazione correttiva .

La risposta deve essere inviata entro il termine indicato (solitamente 15 o 30 giorni). È consigliabile inviare la risposta via PEC per avere prova certa dell’invio.

2.4 Dal contraddittorio all’avviso di accertamento

Se l’Agenzia non accoglie i chiarimenti, avvia un contraddittorio (invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1‑bis del D.Lgs. 218/1997). In questa fase le parti discutono i dati e possono addivenire ad un accordo (accertamento con adesione) con riduzione delle sanzioni. Se non si raggiunge un accordo, l’ufficio notifica un avviso di accertamento con intimazione di pagamento. Il contribuente può:

  • Pagare l’imposta, le sanzioni (ridotte a un terzo per adesione) e gli interessi;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo contestualmente la sospensione dell’atto. La Corte valuterà la legittimità dell’accertamento e l’effettiva esistenza di plusvalenze o obblighi omessi.

2.5 Difese specifiche in caso di avviso su cripto‑attività

La difesa in materia di cripto‑attività richiede competenze tecniche e conoscenza delle dinamiche blockchain. Alcune strategie efficaci:

  • Dimostrare la natura di detenzione: occorre distinguere tra la mera detenzione e l’effettiva realizzazione di plusvalenze. Molti avvisi confondono trasferimenti tra wallet con vendite; presentando i dettagli delle transazioni on‑chain e la corrispondenza con i wallet personali è possibile dimostrare che non c’è stato realizzo .
  • Documentare il costo storico: se l’ufficio presume un costo zero, la plusvalenza risulta pari al prezzo di vendita. La presentazione delle ricevute di acquisto e del calcolo del costo medio ponderato riduce l’imponibile e permette di dedurre le minusvalenze maturate in anni precedenti.
  • Contestare l’interpretazione errata delle norme: ad esempio, se l’Agenzia tassa le permute tra criptovalute con la stessa funzione economica (es. bitcoin contro litecoin), la difesa può invocare l’esclusione prevista dalla lettera c‑sexies . Se l’ufficio applica l’aliquota del 33 % a plusvalenze maturate e realizzate prima del 2026, si può eccepire la retroattività illegittima.
  • Evidenziare l’illegittimità di sequestri per equivalente: alla luce della sentenza 1760/2025, un sequestro probatorio di bitcoin per equivalente dell’imposta è illegittimo ; è ammesso solo il sequestro dell’importo corrispondente all’imposta evasa in euro. In un contenzioso penale o in sede di misura cautelare si può chiedere la restituzione delle crypto sequestrate.
  • Difendersi da contestazioni su NFT o DeFi: la sentenza 8269/2025 conferma l’imponibilità dei proventi in crypto anche quando derivano dalla cessione di NFT o servizi DeFi . Tuttavia la difesa può eccepire la corretta qualificazione reddituale (reddito di lavoro autonomo anziché reddito diverso) e dedurre i costi effettivi sostenuti (costi di minting, royalties, gas fees).

2.6 Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre al ravvedimento e all’accertamento con adesione esistono strumenti legislativi per chi si trova in difficoltà economiche:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate: le leggi di bilancio 2023‑2025 hanno previsto diverse rottamazioni delle cartelle (Rottamazione Quater) e definizioni agevolate per liti pendenti. Al momento (giugno 2026) la rottamazione Quinquies non è attiva; eventuali nuove sanatorie dovranno essere introdotte con futuri provvedimenti. È consigliabile consultare un professionista per verificare l’applicabilità delle definizioni in vigore.
  • Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi (L. 3/2012): la legge 3/2012 consente a consumatori e imprenditori sotto soglia di attivare procedure di sovraindebitamento. L’OCC nomina un gestore della crisi che aiuta a predisporre un piano di pagamento sostenibile; il piano può prevedere la riduzione dei debiti fiscali, la sospensione di pignoramenti e la liberazione da debiti residui dopo l’esecuzione. Secondo la scheda del Ministero della Giustizia, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione della crisi; il registro è gestito dal Ministero e disciplinato dal d.m. 24 settembre 2014 n. 202 .
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): l’imprenditore in difficoltà può richiedere la nomina di un esperto negoziatore iscritto nell’elenco tenuto dalle Camere di commercio. La procedura, introdotta dal D.L. 118/2021 e convertita nella L. 147/2021, mira a favorire la ristrutturazione aziendale con il supporto di banche e creditori. L’esito può essere un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato o la liquidazione giudiziale. L’Avv. Monardo è Esperto negoziatore della crisi d’impresa e può assistere imprenditori che, oltre alle pendenze tributarie, affrontano problemi di solvibilità.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: per i privati che non hanno alcuna capacità di soddisfare i creditori, la legge prevede la possibilità di ottenere la cancellazione completa dei debiti residui una volta liquidato il patrimonio (L. 3/2012, art. 14 quinquies). Questa soluzione radicale richiede l’assistenza di un gestore e il rispetto di requisiti stringenti.

3. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti sottovalutano i controlli sul mondo crypto. Gli errori più frequenti emergono già nella fase di compliance e possono aggravare notevolmente la posizione. Di seguito un elenco dei principali sbagli e dei consigli per evitarli:

3.1 Errori da non commettere

  1. Non compilare il quadro RW/W: molti investitori ritengono che il monitoraggio sia dovuto solo per conti bancari, ma la normativa include espressamente i wallet e le cripto‑attività . L’omesso RW comporta sanzioni elevate .
  2. Confondere il trasferimento con la vendita: spostare le crypto da un exchange a un hardware wallet non è una cessione tassabile; tuttavia bisogna dimostrarlo. In mancanza di prove l’Agenzia considera la transazione come una vendita .
  3. Ignorare la lettera di compliance: la comunicazione bonaria è una chance per sistemare tutto con sanzioni ridotte. Ignorarla porta quasi certamente a un accertamento .
  4. Rispondere senza analisi: fornire dati incompleti o ammettere violazioni non dovute compromette la difesa .
  5. Pensare che l’hardware wallet sia invisibile: la Guardia di Finanza può collegare indirizzi a identità tramite analisi di blockchain e dati bancari . Il trasferimento su wallet privati non esonera dagli obblighi dichiarativi .
  6. Affidarsi a template generici: ogni situazione è diversa; l’utilizzo di un fac‑simile di risposta senza adattarlo al proprio caso può essere dannoso.
  7. Non conservare le prove: i costi di acquisto, i report degli exchange e le evidenze dei trasferimenti devono essere conservati. In caso contrario il Fisco presume un costo zero .

3.2 Consigli operativi

  1. Tenere un registro delle operazioni: utilizza un software di crypto‑tax per scaricare e conservare i CSV di ogni piattaforma. Per le transazioni su wallet privati è opportuno annotare data, importo e controparte.
  2. Calcolare periodicamente le plusvalenze: aggiornare il costo medio e verificare se si superano le soglie può evitare sorprese. Un consulente può aiutare a impostare un piano di ottimizzazione fiscale.
  3. Considerare le minusvalenze: le minusvalenze da crypto possono essere compensate con plusvalenze future per quattro anni; perderle per mancanza di dichiarazione è un danno. È consigliabile dichiarare sempre le minusvalenze.
  4. Utilizzare il ravvedimento operoso: se ti accorgi di non aver dichiarato in passato, la sanatoria è meno costosa se fatta subito . Per gli anni 2020–2022 è ancora possibile presentare dichiarazioni integrative (entro i termini di decadenza) con sanzioni ridotte.
  5. Affidarsi a professionisti qualificati: la materia è complessa e in continua evoluzione; uno studio legale specializzato in crypto‑tax può proteggerti da errori e sfruttare le opportunità di difesa.

4. Tabelle riepilogative

Per sintetizzare le informazioni normative e operative presentate, si propongono alcune tabelle di riferimento.

4.1 Cronologia normative sulle cripto‑attività

Legge/DecretoAnnoPrincipali novità
L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)2023Introduzione dell’art. 67 comma 1 lett. c‑sexies TUIR (qualifica redditi diversi da cripto), imposta sul valore delle cripto‑attività, possibilità di regolarizzazione speciale .
L. 207/2024 (legge di bilancio 2024)2024Abolizione della soglia di esenzione di 2.000 € per le plusvalenze, conferma aliquota 26 % fino al 2025, compensabilità delle minusvalenze per 4 anni .
D.L. 17 giugno 2025 n. 84 / L. 208/2025 (legge di bilancio 2025)2025Conferma della tassazione al 26 % fino al 31 dicembre 2025 e introduzione dell’aumento al 33 % dal 1 gennaio 2026; stabilita aliquota al 26 % per stablecoin euro conformi a MiCA .
L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)2026Operatività dell’aliquota al 33 %, inclusione delle cripto‑attività nell’ISEE, conferma imposta patrimoniale 2 ‰ .
D.Lgs. 194/2025 (DAC8)2026Obbligo per gli exchange di comunicare dati dei clienti e transazioni alle autorità fiscali; scambio automatico di informazioni tra Stati membri .

4.2 Aliquote e soglie per le plusvalenze da cripto‑attività

Periodo di realizzoAliquotaSoglia di esenzioneCommento
Fino al 31 dicembre 202326 %2.000 € complessiviLa soglia si applicava alle plusvalenze annue complessive da cripto.
1 gennaio 2024 – 31 dicembre 202426 %NessunaLa franchigia è abolita; ogni plusvalenza è tassata .
1 gennaio 2025 – 31 dicembre 202526 %NessunaContinuano a valere le regole del 2024 in attesa dell’aumento di aliquota.
Dal 1 gennaio 202633 %NessunaAliquota maggiorata per tutte le plusvalenze, eccetto stablecoin euro (26 %) .

4.3 Sanzioni per omessa dichiarazione

ViolazioneSanzione ordinariaSanzione ridotta (ravvedimento)Fonte
Omessa compilazione quadro RW (detenzione)3 – 15 % del valore non dichiarato (doppio per Paesi black list)0,5 – 3 % a seconda del tempo di ravvedimentoArt. 5 D.Lgs. 167/1990
Omessa dichiarazione di plusvalenze120 – 240 % dell’imposta evasa più interessi1/8 della sanzione minima se si presenta dichiarazione integrativa prima dell’avvisoD.Lgs. 472/1997
Mancato pagamento dell’imposta patrimoniale (IVCA)30 % – 100 % dell’imposta dovuta, oltre interessiRavvedimento con riduzione proporzionaleArt. 13 D.Lgs. 471/1997

5. Domande e risposte (FAQ)

Questa sezione risponde alle domande più comuni che imprenditori, professionisti e investitori privati si pongono quando ricevono una lettera di compliance o devono dichiarare le cripto‑attività.

1. Cos’è esattamente una lettera di compliance per le cripto‑attività?
È un invito bonario dell’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti su presunte anomalie nella dichiarazione dei redditi o nel monitoraggio fiscale. Non è un avviso di accertamento ma segnala che il Fisco ha individuato movimenti o investimenti non coerenti con quanto dichiarato . Serve a offrire al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.

2. Come mi accorgo di aver ricevuto una lettera di compliance?
La comunicazione viene inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o è disponibile nel cassetto fiscale dell’Agenzia . È quindi importante verificare regolarmente questi canali. L’oggetto tipico è “Anomalia dichiarazione quadro RW – monitoraggio fiscale”.

3. Che differenza c’è tra lettera di compliance e avviso di accertamento?
La lettera di compliance è un invito a chiarire; l’avviso di accertamento è un atto impositivo che quantifica l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. L’accertamento può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, mentre la lettera non richiede ricorso ma consente la regolarizzazione spontanea.

4. Sono obbligato a rispondere alla lettera di compliance?
Non c’è un obbligo formale di risposta, ma ignorarla è altamente sconsigliato: l’Agenzia considererà le anomalie come confermate e notificherà un avviso di accertamento . Una risposta tempestiva consente di ridurre le sanzioni attraverso il ravvedimento operoso.

5. Quanto tempo ho per rispondere alla lettera di compliance?
Il termine è indicato nella comunicazione e varia dai 15 ai 30 giorni. Se serve più tempo per reperire i documenti è possibile chiedere una breve proroga motivata. In ogni caso è opportuno avviare subito l’analisi.

6. Posso regolarizzare più anni con un’unica dichiarazione integrativa?
No. Ogni anno d’imposta deve essere regolarizzato con una dichiarazione integrativa specifica. È consigliabile partire dagli anni più lontani entro i termini di decadenza (generalmente cinque anni) perché il ravvedimento riduce maggiormente le sanzioni .

7. Come si calcolano le plusvalenze su cripto‑attività?
Si applica il metodo del costo medio ponderato per ogni categoria di asset. Per ogni vendita si sottrae al corrispettivo in euro il costo medio delle unità cedute e si ottiene la plusvalenza o la minusvalenza. Le commissioni di acquisto e vendita sono deducibili dal costo. Le minusvalenze possono compensare plusvalenze future per quattro anni.

8. Se sposto le mie crypto su un hardware wallet, devo dichiararle?
Sì. Il trasferimento su un wallet personale non è tassabile ma deve essere dichiarato nel quadro RW/W come detenzione di un’attività finanziaria estera . Non dichiararle comporta sanzioni per omesso monitoraggio. Inoltre l’hardware wallet non impedisce al Fisco di individuare le transazioni attraverso le analisi di blockchain .

9. È vero che la mera permuta tra criptovalute non genera tassazione?
È esente solo la permuta tra crypto con la stessa funzione economica (ad esempio bitcoin contro un’altra valuta virtuale di pari funzione). La permuta tra crypto di natura diversa, come token DeFi contro NFT, è considerata realizzo e genera plusvalenza .

10. Come vengono tassati i proventi da staking, lending o DeFi?
Gli interessi o ricompense ottenute tramite staking e lending sono considerati redditi di capitale e tassati con aliquota sostitutiva del 26 %. Vanno indicati nel quadro RM del modello Redditi. I proventi in crypto devono essere convertiti in euro al momento del percepimento. Alcuni ritengono che l’aliquota possa salire al 33 % dal 2026, ma il legislatore ha stabilito l’aliquota al 26 % per i proventi di capitale.

11. Cosa succede se non posso pagare i tributi dovuti sulle crypto?
È possibile chiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate, oppure accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di composizione) per ripagare i debiti in modo sostenibile. In situazioni estreme la esdebitazione del debitore incapiente può cancellare il debito residuo. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può assisterti in queste procedure .

12. Ho minato criptovalute come hobby: devo dichiarare qualcosa?
Secondo la prassi, il mining occasionale genera reddito solo quando le monete vengono vendute sul mercato. In quel momento la differenza tra il valore di vendita e il costo (nulla in caso di mining domestico) è tassata come reddito diverso . Se il mining è svolto in modo professionale (farm con mezzi organizzati) è considerato attività d’impresa, richiede partita IVA e segue la tassazione ordinaria.

13. Ho venduto un NFT e ho ricevuto criptovalute: come devo comportarmi?
La cessione di un NFT rappresentativo di un’opera creativa o di un diritto d’autore produce reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Anche se il pagamento avviene in crypto, il valore va convertito in euro e dichiarato . Le spese di minting e le commissioni possono essere dedotte.

14. Posso compensare le minusvalenze da crypto con plusvalenze su azioni o altri strumenti?
Sì, le minusvalenze da cripto‑attività rientrano nel regime dei redditi diversi di natura finanziaria e possono compensare le plusvalenze su azioni, ETF, fondi e altre crypto. La compensazione può avvenire nell’anno stesso o nei quattro anni successivi.

15. Come calcolo l’imposta patrimoniale sulle cripto‑attività?
L’imposta (IVCA) è pari allo 0,2 % del controvalore in euro al 31 dicembre. Se l’imposta calcolata è inferiore a 12 € non va versata. Dal 2025 il versamento avviene in due rate (saldo e acconto) tramite modello F24 . Non è dovuta se le crypto sono detenute presso intermediari italiani che hanno applicato l’imposta di bollo, in quanto c’è alternatività tra bollo e IVCA.

16. Cos’è la DAC8 e cosa comporta per me?
È la Direttiva UE 2023/2226 che estende lo scambio automatico di informazioni alle cripto‑attività. Il Decreto legislativo 194/2025 impone agli exchange di trasmettere annualmente alle autorità fiscali i dati sui clienti e sulle operazioni . Dal 2026 le transazioni crypto saranno quindi visibili all’Agenzia delle Entrate, riducendo drasticamente la possibilità di evasione.

17. Posso oppormi al sequestro dei miei bitcoin?
Sì, se il sequestro è disposto a titolo di sequestro probatorio per equivalente del presunto profitto fiscale (ad esempio per un valore pari all’imposta evasa), è illegittimo alla luce della sentenza 1760/2025 . Il sequestro probatorio deve riguardare la prova del reato (documenti, dispositivi) e non beni di valore variabile. È possibile chiedere al giudice il dissequestro.

18. Esiste ancora la rottamazione Quinquies?
No. La rottamazione Quinquies (già prevista dalla legge di bilancio 2023) è scaduta. Attualmente (giugno 2026) sono operative altre definizioni agevolate (rottamazione quater) e procedure di regolarizzazione, ma non vi è una “Quinquies”.

19. Che cos’è l’accordo di composizione della crisi e in quali casi si applica?
È una procedura prevista dalla legge 3/2012 per i soggetti sovraindebitati che non hanno accesso al fallimento. Consente di proporre ai creditori (compreso il Fisco) un accordo di ristrutturazione con piano di rimborso a rate. Il piano, elaborato con l’assistenza di un gestore della crisi nominato dall’OCC, deve essere omologato dal tribunale e prevede l’esdebitazione finale .

20. Quali sono i vantaggi di rivolgersi allo Studio legale Monardo?
Lo Studio unisce competenze legali e contabili. L’Avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa. Il team analizza le operazioni crypto con strumenti tecnici, contesta le presunzioni errate del Fisco, rappresenta il contribuente nel contraddittorio e nel contenzioso, propone piani di rientro e utilizza le procedure di sovraindebitamento per bloccare pignoramenti, ipoteche e cartelle.

6. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio l’impatto delle regole fiscali e delle lettere di compliance, presentiamo alcune simulazioni numeriche basate su scenari ricorrenti. Le cifre sono indicative e servono a illustrare le differenze tra comportamenti corretti e omissioni.

6.1 Caso A – Plusvalenza non dichiarata di 10 000 € (anno 2024)

Scenario: Mario ha venduto nel 2024 0,5 BTC con un guadagno (calcolato come prezzo di vendita meno costo medio) di 10.000 €. Non ha indicato la plusvalenza nel quadro RT né il wallet nel quadro RW.

  • Imposta dovuta (26 %): 2.600 €.
  • Sanzione per omessa dichiarazione: l’omessa indicazione della plusvalenza può comportare una sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta. Se l’accertamento avviene dopo la lettera e Mario non regolarizza, potrebbe dover pagare fino a 6.240 € di sanzioni (2.600 € × 240 %). Con ravvedimento tempestivo la sanzione scende al 1/8 del minimo (circa 390 €).
  • Sanzione per omesso quadro RW: supponendo che il valore del wallet al 31 dicembre fosse 20.000 €, la sanzione varia tra 600 € e 3.000 €. Con ravvedimento può scendere a 100 €.
  • Totale senza ravvedimento: circa 11.840 € (imposta + sanzioni). Con ravvedimento entro un anno può scendere a circa 3.090 €.

Commento: se Mario risponde subito alla lettera di compliance, presenta la dichiarazione integrativa e paga 2.600 € di imposta, 390 € di sanzioni sulla plusvalenza e 100 € di sanzioni sul quadro RW, risparmia circa 8.000 € e evita il rischio di un procedimento penale.

6.2 Caso B – Detenzione non dichiarata in wallet privato (anno 2023)

Scenario: Laura ha acquistato 1 ETH su Binance nel 2023 per 1.500 € e l’ha trasferito su un hardware wallet. Non ha mai venduto l’ETH e non ha indicato il wallet nel quadro RW.

  • Obbligo di monitoraggio: Laura deve dichiarare il controvalore dell’ETH al 31 dicembre (ipotizziamo 1.800 €) nel quadro RW/W .
  • Sanzione ordinaria per omesso quadro RW: 3 % – 15 % di 1.800 € = 54 € – 270 €.
  • Ravvedimento: presentando una dichiarazione integrativa prima di ricevere la lettera, la sanzione può scendere a circa 9 €.
  • Imposta IVCA: 1.800 € × 0,2 % = 3,60 €. Importo inferiore a 12 € ⇒ non dovuto.

Commento: La detenzione su wallet privato non genera plusvalenze né imposte ma deve essere monitorata. La spesa per la regolarizzazione tramite ravvedimento è minima rispetto al rischio di sanzioni più elevate.

6.3 Caso C – NFT venduti in crypto (anno 2025)

Scenario: Roberto, artista digitale, ha venduto nel 2025 un NFT per 4 ETH, ricevendo la criptovaluta sul proprio wallet. Non ha convertito gli ETH in euro nell’anno di vendita.

  • Inquadramento reddituale: La vendita di opere digitali rientra tra i redditi di lavoro autonomo. Secondo la Cassazione 8269/2025, i pagamenti in crypto devono essere convertiti in euro e dichiarati .
  • Valore da dichiarare: Se il valore dell’ETH al momento della vendita era 1.800 € per unità, il compenso è 7.200 €. Roberto deve emettere fattura, assoggettare il corrispettivo a IVA (se dovuta) e includere il reddito nella dichiarazione dei redditi, con tassazione progressiva IRPEF. Le commissioni di gas e le spese di minting sono deducibili.
  • Sanzioni: La mancata dichiarazione del reddito potrebbe determinare una sanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa e, in caso di importi superiori a 50.000 €, profili penali.

Commento: Anche i proventi non monetizzati devono essere dichiarati. L’uso della crypto come mezzo di pagamento non esonera dall’imposizione .

6.4 Caso D – Ravvedimento tardivo dopo lettera di compliance

Scenario: Sofia riceve nel 2025 una lettera di compliance per l’anno 2021 che segnala un conto Kraken con saldi non dichiarati. Non ha venduto crypto ma ha superato la soglia di 51.645,69 € di giacenza media per oltre sette giorni nel 2021. Decide di ignorare la lettera.

  • Esito: nel 2026 riceve un avviso di accertamento con sanzione del 15 % del valore non dichiarato (supponiamo 60.000 € × 15 % = 9.000 €). Non può più usufruire del ravvedimento operoso .
  • Se avesse risposto: avrebbe potuto presentare dichiarazione integrativa e versare la sanzione ridotta al 3 % (1.800 €) o persino allo 0,5 % se ravvedimento in tempi brevi .

Commento: Rispondere tempestivamente alla lettera di compliance fa la differenza tra pagare il minimo e subire sanzioni onerose.

6.5 Caso E – Insolvenza e procedura di sovraindebitamento

Scenario: Marco ha accumulato debiti fiscali per 200.000 € (di cui 50.000 € relativi a plusvalenze crypto), mutui e prestiti per 300.000 € e non è più in grado di pagare. Non ha patrimonio immobiliare ma possiede qualche crypto su wallet hardware.

  • Soluzione: Marco può presentare domanda all’OCC competente per accedere alla procedura di piano del consumatore o liquidazione controllata (L. 3/2012). Il gestore della crisi analizza la situazione e propone un piano di rimborso basato sul reddito disponibile. Dopo l’esecuzione del piano, Marco può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. I crediti fiscali sono falcidiabili; pignoramenti e fermi amministrativi sono sospesi.
  • Ruolo dell’avvocato: l’Avv. Monardo, quale gestore e professionista OCC, può predisporre la domanda, negoziare con l’Agenzia, definire un piano sostenibile e difendere Marco da azioni esecutive.

7. Conclusione

La disciplina fiscale delle cripto‑attività è diventata articolata e severa. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, modificato dalle leggi di bilancio degli ultimi anni, ha qualificato come redditi diversi i guadagni derivanti da cripto‑attività . L’abolizione della franchigia, l’aumento al 33 % dell’aliquota dal 2026 e l’inclusione delle crypto nell’ISEE evidenziano la volontà del legislatore di assimilare queste attività a investimenti finanziari tradizionali . Parallelamente, l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW/W e l’imposta patrimoniale 2 ‰ rendono tracciabile ogni wallet. La cooperazione internazionale (DAC8) e gli strumenti di blockchain analytics fanno sì che nascondere un wallet sia ormai illusorio .

Ricevere una lettera di compliance non è motivo di panico ma richiede azione immediata. La lettera è un invito bonario a chiarire un’anomalia; rispondere entro i termini e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa permette di beneficiare del ravvedimento operoso e ridurre drasticamente le sanzioni . Al contrario, ignorare la comunicazione porta quasi sempre a un accertamento con sanzioni molto più elevate e rischi penali. La giurisprudenza recente (sentenze 1760/2025 e 8269/2025) conferma che il Fisco non può sequestrare bitcoin per equivalente e che i proventi in crypto devono essere convertiti e dichiarati .

Dal punto di vista del debitore o del contribuente, la difesa si fonda su tre pilastri: documentare, dimostrare e negoziare. Documentare significa conservare ogni prova (estratti, report, ricevute) per ricostruire il costo delle cripto e distinguere tra detenzione e cessione. Dimostrare implica contestare le presunzioni errate dell’amministrazione, spiegando che non tutte le transazioni generano reddito e che le plusvalenze vanno calcolate correttamente. Negoziare vuol dire sfruttare gli strumenti di ravvedimento, adesione, definizione agevolata, sovraindebitamento o composizione negoziata per trovare una soluzione sostenibile.

In questo percorso è decisiva l’assistenza di professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza nel diritto bancario e tributario, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, guida un team di avvocati e commercialisti che offre una difesa completa: analisi dell’avviso, ricostruzione delle operazioni, predisposizione di ricorsi, sospensioni, trattative con l’Agenzia, piani di rientro e ricorso alle procedure di sovraindebitamento. Lo Studio sa come contestare i calcoli dell’ufficio, come evitare sequestri illegittimi, come alleggerire le sanzioni e, quando necessario, come proteggere il patrimonio attraverso gli strumenti di composizione delle crisi.

Non aspettare l’accertamento: se hai ricevuto una lettera di compliance per un wallet crypto non dichiarato o se temi di essere oggetto di controlli fiscali, rivolgiti subito allo Studio legale dell’Avv. Monardo. Lui e il suo staff analizzeranno la tua situazione, ti aiuteranno a regolarizzare la posizione e difenderanno i tuoi diritti con strategie legali concrete e tempestive.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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