Cancellazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate: guida passo per passo

Introduzione

Ricevere una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o una comunicazione di intimazione dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione può generare preoccupazione. Le cartelle esattoriali aprono infatti la strada a pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi; la loro corretta gestione e la possibilità di cancellare o ridurre il debito rappresentano un tema vitale per chi ha contratto debiti fiscali. Conoscere le norme permette di evitare errori, rispettare i termini e imboccare subito il percorso più adatto, sia che il debito derivi da tasse non pagate, sia che riguardi tributi locali o contributi previdenziali. Dal 2023 il legislatore ha introdotto importanti strumenti di definizione agevolata (le cosiddette rottamazioni), stralci automatici e procedure di saldo e stralcio riservate a chi è in grave difficoltà economica. Nel 2024 e nel 2025 sono entrate in vigore ulteriori norme di interpretazione autentica e riammissione alla rottamazione quater che modificano i termini e gli effetti dei giudizi tributari .

In questa guida completa e aggiornata a novembre 2025:

  • spiegheremo l’iter che porta alla cancellazione di un debito iscritto a ruolo;
  • illustreremo le principali norme e sentenze della Corte di cassazione, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le leggi vigenti;
  • proporremo soluzioni pratiche per sospendere, contestare o definire il debito e per evitare sanzioni o pignoramenti;
  • indicheremo gli strumenti di pace fiscale (rottamazioni, saldo e stralcio, mini‑condoni) e le procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione e ricominciare.

La redazione di questo articolo nasce dalla collaborazione dello studio avv. Giuseppe Angelo Monardo con un team multidisciplinare di avvocati cassazionisti, commercialisti ed esperti di diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo:

  • è cassazionista e coordina professionisti attivi su tutto il territorio nazionale per tutelare consumatori, imprenditori e professionisti contro cartelle esattoriali e abusi del sistema creditizio;
  • è gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) e iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • è affiancato da commercialisti in grado di analizzare atti, valutare piani di rientro, proporre ricorsi e trattative e individuare soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

Lo studio dell’avv. Monardo offre assistenza completa: dalla verifica dell’atto alla presentazione del ricorso, dalla richiesta di sospensione all’adesione alle rottamazioni e alla definizione di accordi transattivi. Rivolgendosi allo studio sarà possibile ottenere un’analisi dettagliata della propria posizione, bloccare procedure esecutive e, se necessario, accedere agli strumenti di sovraindebitamento e esdebitazione.

📩 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La cancellazione o la riduzione dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate discende dall’applicazione di norme precise e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Conoscere questo panorama consente di capire se il debito è prescritto, se l’atto è impugnabile, se rientra nelle definizioni agevolate o negli stralci automatici, e quale strada seguire per contestarlo.

1.1 Gli atti impugnabili e i termini di legge

Gli atti con cui l’amministrazione pretende tributi sono soggetti a tempi e modalità di impugnazione. La vecchia disciplina (abrogata dal 2026 ma ancora applicabile ai procedimenti instaurati entro il 2025) è contenuta nell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che elenca gli atti impugnabili davanti alla giustizia tributaria: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, ruoli, cartelle di pagamento, avvisi di mora, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi e atti di rifiuto dell’autotutela . La notifica di questi atti apre il termine di 60 giorni per presentare ricorso, pena la definitività del debito. Dal 2026, la riforma del processo tributario sostituirà questa disciplina, ma per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2025 si applicano ancora tali regole.

L’articolo 50 del DPR 602/1973 disciplina l’esecuzione forzata: l’agente della riscossione può avviare pignoramenti o ipoteche solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e, se non procede entro un anno, deve inviare una intimazione di pagamento con invito a pagare entro 5 giorni . Questa intimazione non è compresa nell’elenco degli atti impugnabili e pertanto può essere ignorata, ma la giurisprudenza sull’impugnazione della intimazione è stata oscillante. Nel 2024 la Cassazione ha chiarito che il contribuente può contestare la prescrizione del debito anche impugnando un atto successivo, nonostante non abbia impugnato la prima intimazione, poiché quest’ultima non è elencata tra gli atti autonomamente impugnabili . Tuttavia, un orientamento del 2025 afferma che, se non si contesta la prescrizione entro 60 giorni dalla intimazione, il debito diventa definitivo ; ne parleremo nei paragrafi dedicati.

1.2 Autotutela amministrativa e dovere di annullare atti illegittimi

Spesso i contribuenti chiedono all’Agenzia delle Entrate di annullare o correggere un atto prima di ricorrere in giudizio. Questo meccanismo è l’autotutela tributaria. Le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 30051/2024) hanno stabilito che la pubblica amministrazione può sempre annullare un atto illegittimo anche in malam partem (cioè sostituendo l’atto con uno meno favorevole al contribuente) fino a quando il termine di accertamento non è scaduto e non esiste una sentenza definitiva . L’autotutela è per lo più discrezionale ma, con la riforma del Statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. 219/2023), è divenuta obbligatoria in casi di manifesta illegittimità. L’articolo 10‑quater prevede che l’amministrazione debba annullare d’ufficio atti affetti da errori di persona, duplicazione del tributo, evidente errore di calcolo, errore sull’importo o sulle sanzioni; l’annullamento è possibile anche quando l’atto è divenuto definitivo, a condizione che non sia trascorso più di un anno o che non vi sia una sentenza passata in giudicato . L’articolo 10‑quinquies consente invece l’autotutela facoltativa in tutte le altre ipotesi di illegittimità .

Per il contribuente, inviare un’istanza di autotutela ben documentata (ad esempio perché la cartella è stata notificata a soggetto sbagliato, contiene errori materiali o è prescritta) può portare alla cancellazione del debito senza contenzioso. È tuttavia consigliabile presentare l’istanza prima della scadenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione, così da poter comunque proporre ricorso se l’agenzia non risponde o rigetta l’istanza.

1.3 Prescrizione e decadenza del debito

Oltre all’inesistenza o all’illegittimità dell’atto, molti debiti iscritti a ruolo sono estinti per decorso dei termini di prescrizione o decadenza. I termini variano a seconda del tributo:

  • Tributi erariali (Irpef, Irap, IVA): la prescrizione è decennale perché si applica la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., salvo che la cartella sia divenuta definitiva, caso in cui torna ad applicarsi la prescrizione quinquennale ;
  • Tributi locali (IMU/Tasi, TARI): prescrizione quinquennale;
  • Contravvenzioni al Codice della strada: prescrizione quinquennale;
  • Contributi previdenziali e premi INAIL: prescrizione quinquennale.

Un debito è prescritto se, tra la notifica della cartella e l’ultimo atto interruttivo, è trascorso il termine. Gli atti interruttivi sono, ad esempio, la notifica di una nuova cartella, un atto di pignoramento, la comunicazione di presa in carico, l’istanza del contribuente per una rateizzazione. È importante verificare le date di notifica degli atti; se l’agente della riscossione non può dimostrare un atto interruttivo entro il termine di legge, il debito si estingue per prescrizione.

Nel 2024 la Cassazione (ordinanza 16743/2024) ha ribadito che la prescrizione può essere eccepita anche se non si è impugnata la prima intimazione di pagamento; l’intimazione è un semplice sollecito non previsto tra gli atti impugnabili . Tuttavia, una massima del 2025 (Cass. ord. 28706/2025, anticipata dalla stampa giuridica) sostiene che la prescrizione deve essere eccepita impugnando l’intimazione; altrimenti il debito diventa definitivo . Per evitare contestazioni è prudente impugnare sia la cartella sia l’intimazione.

1.4 Giurisprudenza sulla definizione agevolata (rottamazione quater)

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (la c.d. rottamazione quater), disciplinata dai commi da 231 a 252 dell’art. 1. La Camera di Commercio di Modena ricorda che questa misura consente di estinguere i carichi pagando solo il capitale e le spese di notifica, mentre non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . La domanda di adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023; le rate sono fino a 18 in cinque anni con interessi al 2 % annuo dal 1° novembre 2023.

La definizione agevolata comporta anche effetti processuali: il contribuente deve rinunciare ai giudizi pendenti e il giudice dichiara l’estinzione del processo dopo il pagamento della prima rata. Tuttavia, nel 2025 la questione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale. L’ordinanza interlocutoria n. 8383/2025 della terza sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite tre questioni:

  • se il giudizio tributario debba essere sospeso fino al pagamento integrale della rateizzazione o possa essere estinto dopo il pagamento della prima rata ;
  • se la disciplina della rottamazione quater si estenda ai crediti non tributari (es. restituzioni o risarcimenti) ;
  • se l’adesione alla rottamazione da parte di uno dei coobbligati solidali liberi gli altri coobbligati .

L’ordinanza rileva inoltre che, in assenza di una norma specifica, si può applicare analogicamente la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie per ritenere che i pagamenti effettuati dal debitore principale liberino anche i fideiussori . Le Sezioni Unite si pronunceranno entro il 2025; nel frattempo conviene seguire l’orientamento prudenziale e attendere la pronuncia definitiva.

Nel luglio 2025 la legge n. 108/2025, convertendo il d.l. 84/2025, ha introdotto l’art. 12‑bis di interpretazione autentica, secondo cui l’estinzione del giudizio derivante dalla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata; il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio su richiesta delle parti, ma le sentenze e i provvedimenti emessi restano inefficaci e le somme versate non sono rimborsabili . Questa norma chiarisce uno dei punti controversi ed entra in vigore a partire dal 1° agosto 2025.

1.5 Riammissione alla rottamazione (decreto Milleproroghe 2024/2025)

Molti contribuenti hanno perso i benefici della rottamazione quater perché non hanno versato le rate 2023 e 2024. Il decreto‑legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe 2025) convertito nella legge 15 febbraio 2025, n. 15 ha introdotto l’articolo 3‑bis, che consente la riammissione alla definizione agevolata. La norma prevede che chi ha aderito alla rottamazione ma è decaduto per mancato o insufficiente pagamento possa rendere una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 . La nuova dichiarazione si presenta esclusivamente in via telematica e permette di scegliere il numero di rate.

In caso di riammissione:

  • si applicano le stesse disposizioni dei commi 231‑252 della legge 197/2022, con alcune deroghe ;
  • si può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate con scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2026 e 2027 ;
  • l’agente della riscossione comunica l’importo dovuto e le scadenze delle rate entro il 30 giugno 2025 ;
  • gli effetti della sospensione dei giudizi (comma 243) decorrono dal 31 luglio 2025 .

Questa riapertura dei termini è fondamentale per chi non ha potuto pagare le prime rate; consente di evitare la decadenza e le conseguenze processuali derivanti dal mancato perfezionamento della definizione.

1.6 Stralcio automatico dei mini‑debiti (fino a 1.000 euro) – d.l. 119/2018 e legge 197/2022

Lo stralcio (annullamento d’ufficio) di piccoli debiti iscritti a ruolo rappresenta una delle principali misure di tregua fiscale.

1.6.1 Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (d.l. 119/2018)

Il decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto all’articolo 4 lo stralcio dei debiti residui di importo fino a 1.000 euro riferiti a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sono cancellati automaticamente capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni . L’annullamento avviene al 31 dicembre 2018 e l’agente della riscossione trasmette agli enti l’elenco delle quote annullate . Le somme versate prima dell’annullamento restano acquisite, mentre quelle versate dopo vengono imputate ad altri debiti o rimborsate . La norma non si applica ai debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea e all’IVA all’importazione .

1.6.2 Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro (d.l. 41/2021)

Successivamente, l’articolo 4, commi da 4 a 9 del decreto‑legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) – convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69 – ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro riferiti a carichi affidati dal 2000 al 2010, anche se già inclusi in precedenti definizioni agevolate. Il portale Progetto Omnia riporta il testo integrale del comma 4, secondo cui i debiti fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono automaticamente annullati per i soggetti con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro . Anche in questo caso l’annullamento riguarda solo carichi erariali e non si applica all’IVA e alle risorse proprie UE.

1.6.3 Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (legge 197/2022)

La legge 197/2022, oltre a introdurre la rottamazione quater, ha disposto agli articoli 1, commi 222‑230 l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con alcune eccezioni. La Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 del Ministero dell’Economia specifica che l’annullamento avviene il 31 marzo 2023 e riguarda capitale, interessi e sanzioni; l’agente della riscossione deve comunicare agli enti creditori le quote annullate entro il 30 giugno 2023 . Restano esclusi dallo stralcio i debiti per aiuti di Stato, sentenze della Corte dei conti, multe penali, risorse proprie dell’UE e IVA all’importazione .

1.7 Definizione agevolata dei carichi (rottamazione ter)

Prima della rottamazione quater, il decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119 aveva introdotto all’articolo 3 la definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter). I debiti possono essere estinti pagando solo capitale e interessi senza le sanzioni e gli interessi di mora; il pagamento può avvenire in unica soluzione o in massimo dieci rate . Le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno ; in caso di rateizzazione è dovuto un interesse del 2 % annuo dal 1° agosto 2019 . La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2019 e deve contenere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; il giudizio è sospeso fino al pagamento della prima rata . L’agente della riscossione comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2019 .

1.8 Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà (legge 145/2018)

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto ai commi 184‑199 dell’art. 1 il regime di saldo e stralcio. È una definizione agevolata riservata alle persone fisiche con ISEE fino a 20.000 euro che hanno omesso versamenti dovuti in autoliquidazione (Irpef, Irap, contributi previdenziali) per periodi 2000‑2017 e si trovano in grave e comprovata difficoltà economica. La guida di Confartigianato Torino spiega che rientrano nel saldo e stralcio i carichi derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai contributi previdenziali degli autonomi, mentre sono esclusi gli avvisi di accertamento e i crediti già verificati . L’agevolazione consente di pagare solo il capitale e gli interessi per ritardata iscrizione in percentuale ridotta: 16 % per ISEE fino a 8.500 €, 20 % per ISEE tra 8.500 e 12.500 €, 35 % per ISEE tra 12.500 e 20.000 €, oltre a aggio e spese di notifica . La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 tramite PEC o portale web ; l’Agenzia della Riscossione inviava la comunicazione delle somme dovute entro il 31 ottobre 2019 e il pagamento poteva avvenire in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in massimo cinque rate .

Il saldo e stralcio non è più attivo, ma resta utile per analizzare vecchie cartelle ancora in fase di pagamento: se il contribuente ha aderito e saldato le rate, i giudizi collegati devono essere estinti; se è decaduto, potrà valutare l’adesione alla rottamazione quater o alla riammissione.

1.9 Sovraindebitamento ed esdebitazione

La cancellazione dei debiti può avvenire anche attraverso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consentono al debitore non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) di ristrutturare o estinguere i propri debiti e ottenere l’esdebitazione. La Camera di Commercio Toscana Nord‑Ovest spiega che lo stato di sovraindebitamento è la condizione del debitore che non riesce a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che può accedere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) . Le procedure sono gestite da un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un professionista (gestore) per assistere il debitore . Possono accedervi il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start‑up innovative .

Le principali procedure previste sono:

  • Piano di ristrutturazione del consumatore: riservato al consumatore; richiede che non abbia ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti né più di due volte e che non abbia causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave ;
  • Concordato minore: destinato a imprenditori minori, professionisti e start‑up che vogliono continuare l’attività; richiede l’apporto di nuove risorse se la prosecuzione non è possibile ;
  • Liquidazione controllata dei beni: il debitore mette a disposizione l’intero patrimonio per pagare i creditori ed è ammesso all’esdebitazione residua;
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dall’articolo 283 del Codice della crisi; riguarda il debitore meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori ma prevede l’obbligo di versare eventuali sopravvenienze utili entro quattro anni .

Il procedimento di esdebitazione incapiente richiede che il debitore presenti, tramite l’OCC, un elenco dei creditori, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni e una relazione del gestore che attesti la causa del sovraindebitamento . Il giudice valuta la meritevolezza e concede l’esdebitazione, vigilata per quattro anni dall’OCC . Anche le società possono oggi accedere all’esdebitazione grazie agli articoli 278 e 279 CCII, che consentono l’esdebitazione dopo tre anni dalla apertura della liquidazione .

2. Procedura passo per passo: dalla notifica dell’atto alla cancellazione del debito

Comprendere le fasi della procedura consente di esercitare tempestivamente i propri diritti e di evitare decadenze. Di seguito si descrive il percorso da seguire dal momento in cui si riceve una cartella o un altro atto di riscossione fino alla eventuale cancellazione del debito.

2.1 Verifica della notifica e identificazione dell’atto

1. Identificare il tipo di atto – Verificare se si tratta di un avviso di accertamento, di liquidazione, di una cartella di pagamento, di una intimazione, di un fermo o di un’ipoteca. Ogni atto ha presupposti, termini e modalità di impugnazione differenti. Ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, sono impugnabili avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento e altri atti esecutivi .

2. Controllare la notifica – Verificare se la notifica è avvenuta nel rispetto delle norme (notifica a mezzo posta, PEC, ufficiale giudiziario) e se è stata effettuata al domicilio corretto. Una notifica irregolare può comportare la nullità dell’atto. Conservare la busta o la ricevuta di consegna.

3. Verificare termini e decadenze – Segnare la data di notifica; da quel giorno decorrono 60 giorni per impugnare. In caso di cartelle relative a tributi locali o contravvenzioni, verificare se l’ente ha rispettato il termine di notifica dell’atto (5 anni per le multe, 3 anni per l’IMU, 5 anni per la TARI). Se la cartella è stata notificata oltre i termini, è nulla.

2.2 Analisi del debito: prescrizione, decadenza e errori

Dopo aver identificato l’atto, occorre verificare se il debito è dovuto.

1. Controllare la prescrizione – Verificare le date delle cartelle e degli atti interruttivi per ogni carico. Se dal precedente atto interruttivo sono trascorsi più di 5 o 10 anni a seconda del tributo, il credito è prescritto. È consigliabile richiedere all’Agenzia della Riscossione l’estratto di ruolo per verificare gli atti esecutivi.

2. Valutare la decadenza dell’accertamento – Nel caso di avvisi di accertamento, verificare se l’atto è stato notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o del settimo anno se non è stata presentata la dichiarazione.

3. Esaminare errori e vizi – Controllare se l’atto contiene errori di persona, errata quantificazione dell’imposta, mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio. In tali casi si può chiedere l’annullamento in autotutela (obbligatorio per errori manifesti ). Altre irregolarità (es. assenza del funzionario responsabile, notifiche non tracciate) possono essere fatte valere nel ricorso.

2.3 Azione in autotutela

Se si rileva una evidente illegittimità, conviene presentare istanza di autotutela:

  1. Redigere l’istanza indicando i dati del contribuente, il numero della cartella e i motivi (prescrizione, doppia imposizione, errata intestazione). Allegare l’atto e ogni documento di prova.
  2. Inviare l’istanza via PEC o raccomandata AR all’ufficio che ha emesso l’atto. È consigliabile inviarla anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  3. Attendere la risposta. In base all’art. 10‑quater dello Statuto del contribuente, l’amministrazione deve annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi ; negli altri casi l’autotutela è facoltativa . La mancata risposta entro 180 giorni non implica l’annullamento salvo ipotesi specifiche (ad esempio rottamazione o saldo e stralcio). Si raccomanda di non superare i 60 giorni per presentare ricorso.

2.4 Ricorso alla Commissione Tributaria

Se la richiesta di autotutela viene rigettata o rimane senza risposta, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale (dal 2026 il giudice tributario di primo grado). I passi principali sono:

  1. Redigere il ricorso. Il ricorso deve indicare i dati del ricorrente, l’atto impugnato, i motivi e le conclusioni. Può essere presentato personalmente o tramite un difensore abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro). Dal 2023 è obbligatorio l’uso del processo tributario telematico.
  2. Depositare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto presso la Commissione tributaria competente. In via telematica occorre utilizzare la piattaforma SIGIT e pagare il contributo unificato.
  3. Notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore tramite PEC. Allegare la prova dell’avvenuto deposito.
  4. Chiedere la sospensione dell’esecuzione. Con istanza autonoma si può chiedere al giudice di sospendere l’atto impugnato se sussistono gravi e irreparabili danni; occorre depositare documenti che attestino la situazione economica.
  5. Svolgimento della causa. Il giudice può fissare l’udienza di trattazione o decidere in camera di consiglio. In alcuni casi è prevista la conciliazione giudiziale.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione della cartella; per questo è essenziale chiedere la sospensione e, se possibile, attivare anche un piano di rateazione per evitare pignoramenti.

2.5 Rateazione e piani di pagamento

Se il debito non è contestabile ma non si dispone di liquidità immediata, si può richiedere la rateazione alla Agenzia delle Entrate-Riscossione. Esistono diverse tipologie di rate:

  • Rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) per importi fino a 120.000 euro; non richiede garanzie.
  • Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate) per importi superiori o per comprovata temporanea difficoltà.
  • Definizione agevolata (rottamazione) con scadenze previste dal legislatore.

La domanda di rateazione sospende le procedure esecutive fino alla decadenza; tuttavia, se non si pagano cinque rate anche non consecutive, si decade dal beneficio e il debito torna immediatamente esigibile. Durante la rateazione ordinaria restano dovuti gli interessi al tasso legale.

2.6 Adesione alle rottamazioni e agli stralci

2.6.1 Come aderire alla rottamazione quater

  1. Verificare i carichi definibili. Accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e utilizzare il servizio online “Definizione agevolata” per consultare l’elenco delle cartelle rottamabili (carichi affidati 2000‑30 giugno 2022). È possibile delegare un professionista.
  2. Presentare la dichiarazione di adesione. Compilare il form online o trasmettere la dichiarazione tramite PEC all’indirizzo indicato; la scadenza originaria era il 30 aprile 2023 ma con la riammissione del 2025 è possibile presentarla entro il 30 aprile 2025 .
  3. Indicare il numero di rate (da 1 a 18, o 10 nel caso di riammissione). Tenere conto che le rate successive alla seconda scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.
  4. Ricevere la comunicazione dell’agente della riscossione. Entro il 30 giugno l’ADER invia l’importo complessivo dovuto e i bollettini di pagamento .
  5. Pagare la prima rata o l’importo unico. Il pagamento perfeziona la definizione e comporta l’estinzione del giudizio . In caso di ritardato pagamento oltre i cinque giorni di tolleranza, si decade dalla rottamazione e i versamenti effettuati sono trattenuti a titolo di acconto.

2.6.2 Come beneficiare dello stralcio dei mini‑debiti

Gli stralci automatici non richiedono domanda. Tuttavia è bene verificare se il proprio ruolo rientra nell’annullamento:

  • Stralcio fino a 1.000 euro (d.l. 119/2018): riguarda carichi 2000‑2010. L’elenco dei debiti cancellati viene trasmesso agli enti creditori, che devono recepire lo stralcio .
  • Stralcio fino a 5.000 euro (d.l. 41/2021): riguarda soggetti con reddito imponibile 2019 fino a 30.000 euro; i debiti sono cancellati d’ufficio . Il contribuente può verificare l’avvenuta cancellazione accedendo all’area riservata dell’ADER e scaricando l’estratto conto.
  • Stralcio fino a 1.000 euro (legge 197/2022): riguarda carichi 2000‑2015 con annullamento al 31 marzo 2023; i contribuenti possono verificare l’elenco delle cartelle annullate mediante il servizio online .

2.6.3 Come accedere al saldo e stralcio (legge 145/2018)

Sebbene la misura sia scaduta, alcuni contribuenti potrebbero avervi aderito. La procedura prevedeva:

  1. Requisiti: persona fisica con ISEE fino a 20.000 €, grave e comprovata difficoltà economica, carichi derivanti da omesso versamento di imposte in autoliquidazione o contributi previdenziali .
  2. Presentazione dell’istanza: entro il 30 aprile 2019 tramite PEC o servizio online; la domanda doveva essere accompagnata dalla certificazione ISEE .
  3. Pagamento: importo ridotto (16 %, 20 % o 35 % del capitale e degli interessi) più aggio e spese ; pagamento in unica soluzione o in 5 rate entro il 30 novembre 2019 .

2.7 Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Quando il debito è insostenibile e non può essere cancellato tramite rottamazioni o ricorsi, il contribuente può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione. Le fasi principali sono:

  1. Rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC). L’OCC verifica la legittimazione del debitore (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) e nomina un gestore della crisi.
  2. Predisporre la documentazione: elenco dei creditori, elenco degli atti di straordinaria amministrazione, dichiarazioni fiscali, documenti di reddito, eventuale relazione del professionista che ha redatto il piano .
  3. Scegliere la procedura: piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata; in alternativa, richiesta di esdebitazione del debitore incapiente .
  4. Deposito e omologazione: il gestore deposita la proposta al tribunale che, in caso di ammissione, convoca i creditori per l’approvazione; per il piano del consumatore non è necessaria l’approvazione dei creditori .
  5. Esecuzione e esdebitazione: dopo l’esecuzione del piano o al termine della liquidazione, il tribunale dichiara l’esdebitazione; per il debitore incapiente la liberazione dei debiti avviene immediatamente ma è vincolata all’obbligo di versare eventuali sopravvenienze entro quattro anni .

3. Difese e strategie legali

Ogni situazione è diversa; tuttavia, alcuni strumenti difensivi sono ricorrenti quando si vuole annullare o ridurre un debito fiscale. Di seguito sono descritte le principali strategie utilizzate dallo studio dell’avv. Monardo per tutelare i contribuenti.

3.1 Eccezione di prescrizione e decadenza

Come visto, i debiti fiscali si prescrivono in 5 o 10 anni a seconda del tributo. Presentare un ricorso basato sulla prescrizione richiede di dimostrare che l’agente della riscossione non ha compiuto atti interruttivi nei termini. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di eccepire la prescrizione anche se non è stata impugnata l’intimazione . L’eccezione deve essere puntuale: occorre indicare per ogni cartella la data dell’ultimo atto e il termine decorso. In caso di dubbi conviene richiedere l’estratto di ruolo.

L’eccezione di decadenza riguarda l’emissione tardiva degli avvisi di accertamento: se l’atto è emesso oltre i termini (ad esempio dopo cinque anni dalla dichiarazione), è nullo. Anche l’estratto di ruolo deve essere notificato entro il termine di decadenza, altrimenti gli importi sono inesigibili.

3.2 Nullità per vizi formali e motivazionali

Molti atti di accertamento contengono errori che ne compromettono la validità. Tra le eccezioni più frequenti:

  • Mancanza di motivazione: l’avviso deve indicare le ragioni della pretesa; la motivazione per relationem a un pvc o a un atto interno è valida solo se l’atto è allegato o comunque conosciuto dal contribuente.
  • Errore di persona: l’atto intestato a soggetto diverso dal debitore deve essere annullato in autotutela; in caso di ricorso la nullità è assoluta.
  • Errori di calcolo: la determinazione dell’imposta deve essere corretta; se l’errore incide sul tributo dovuto, l’atto è illegittimo.
  • Difetto di contraddittorio: in presenza di pvc o di accertamenti standardizzati, l’ufficio deve permettere al contribuente di presentare osservazioni prima di emettere l’atto; la violazione comporta l’annullamento.

Presentando un ricorso con questi motivi si può ottenere l’annullamento totale o parziale della cartella; in alternativa, se il vizio è evidente, si può chiedere l’autotutela obbligatoria .

3.3 Sospensione e blocco delle procedure esecutive

Quando si impugna un atto, è fondamentale bloccare le azioni esecutive (pignoramento di stipendio o conto corrente, fermo auto, iscrizione ipoteca). A tal fine si possono utilizzare:

  • Istanza di sospensione giudiziale: da allegare al ricorso; il giudice valuta se l’esecuzione può provocare un danno grave e irreparabile e, in tal caso, sospende l’atto.
  • Istanza di sospensione amministrativa: ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/73; l’Agenzia della Riscossione può sospendere l’esecuzione in presenza di ricorso o istanza di autotutela.
  • Procedimento di sospensione ex art. 17‑bis D.Lgs. 546/92: per gli atti di accertamento immediatamente esecutivi.

Se si ottiene la sospensione, l’ente non può procedere all’esecuzione; tuttavia, nel caso della definizione agevolata, la Cassazione ha precisato che la mancata risposta alla richiesta di sospensione non comporta automaticamente l’annullamento del debito; il contribuente deve dimostrare una delle cause di estinzione previste dalla legge .

3.4 Opposizione all’intimazione e contenzioso civile

In alcuni casi (es. prestiti con garanzie dello Stato, fideiussioni bancarie) il creditore procede mediante esecuzione esattoriale e notifiche di intimazione di pagamento diverse dalle cartelle tributarie. È possibile opporsi davanti al giudice civile mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. L’ordinanza 8383/2025 della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se l’adesione alla rottamazione quater debba comportare la sospensione o l’estinzione del giudizio anche per i crediti non tributari . In attesa della pronuncia, è prudente depositare una memoria di sopravvenuta rottamazione e chiedere al giudice la sospensione.

3.5 Transazioni e definizioni stragiudiziali

In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate o gli enti locali accettano accordi transattivi per ridurre sanzioni e interessi o per concordare piani di rientro diversi da quelli ordinari. Dal 2020 è prevista la conciliazione giudiziale in tutti i gradi del processo tributario: le parti possono sottoporre al giudice una proposta di accordo che prevede riduzioni delle sanzioni e sospensione degli interessi. Inoltre, in sede di autotutela facoltativa l’ufficio può rinunciare a una parte delle sanzioni per ragioni di opportunità amministrativa .

Lo studio Monardo assiste i clienti nella redazione di istanze motivazionali, nell’esame delle prove e nella negoziazione con l’ufficio al fine di chiudere la posizione senza arrivare a sentenza.

3.6 Strategia processuale: quando conviene impugnare

Decidere se impugnare la cartella o aderire a una definizione agevolata richiede un’analisi tecnico‑economica. Alcune considerazioni:

  • Se il debito è manifestamente illegittimo (errori di intestazione, duplicazione, prescrizione), è consigliabile impugnare e contestare i vizi.
  • Se il debito è dovuto ma oneroso (es. derivante da accertamento con sanzioni e interessi) e vi è la possibilità di accedere alla definizione agevolata, può convenire aderire alla rottamazione quater, perché elimina sanzioni e interessi e offre rate fino a cinque anni. In caso di riammissione, si può dilazionare il pagamento fino al 2027 .
  • Se si è in grave difficoltà economica, le procedure di sovraindebitamento possono consentire di saldare una percentuale minima e ottenere la cancellazione dei debiti residui.

Un avvocato esperto potrà valutare la convenienza di ogni opzione, tenendo conto dei tempi del processo, della sospensione delle procedure esecutive, della possibilità di stralcio automatico e dei costi.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, stralci, sovraindebitamento

Oltre alle impugnazioni, la legge offre numerosi strumenti per ridurre o estinguere i debiti. Di seguito vengono analizzati i principali, con esempi pratici.

4.1 Rottamazione quater (legge 197/2022) – Esempio pratico

Supponiamo che il sig. Marco abbia ricevuto quattro cartelle nel 2021 per un importo complessivo (capitale + sanzioni + interessi) di 20.000 €. Le cartelle riguardano IRPEF, IVA e contributi previdenziali. Marco presenta l’adesione alla rottamazione quater entro il 30 aprile 2023. L’agenzia calcola che il capitale dovuto ammonta a 12.000 €, le spese di notifica a 400 €, mentre sanzioni e interessi ammontano a 7.600 €. Grazie alla definizione agevolata, Marco dovrà pagare solo 12.400 € (capitale + spese) in 18 rate trimestrali. Le rate saranno gravate da un tasso del 2 % annuo. Marco decide di pagare in 18 rate; la prima rata scade il 31 luglio 2023. Dopo aver pagato la prima rata, i ricorsi pendenti per le cartelle sono estinti e l’agente della riscossione sospende ogni procedura esecutiva.

4.2 Riammissione alla rottamazione (art. 3‑bis d.l. 202/2024) – Caso di perdita del beneficio

La signora Anna aveva aderito alla rottamazione quater ma non è riuscita a pagare la rata di ottobre 2023 e quella di febbraio 2024. Di conseguenza è decaduta dal beneficio e il debito residuo è tornato esigibile. Grazie all’art. 3‑bis del decreto Milleproroghe 2025, Anna presenta una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 , scegliendo di pagare il debito in 10 rate. L’agenzia le comunica l’importo da versare entro il 30 giugno 2025 . Anna paga la prima rata il 31 luglio 2025; i giudizi pendenti sono estinti e le misure esecutive sono sospese a decorrere da tale data .

4.3 Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro – esempio

Il signor Luca ha cinque cartelle riferite a contravvenzioni stradali del 2008 e 2009 per un totale residuo di 800 €. Grazie al d.l. 119/2018, le cartelle sono state annullate al 31 dicembre 2018 . Nel 2023 riceve l’estratto di ruolo dal Comune che ancora riporta queste cartelle; dopo aver evidenziato che le somme sono state cancellate, il Comune rettifica l’estratto di ruolo e rimuove le cartelle. Luca non deve presentare alcuna domanda; lo stralcio è automatico.

4.4 Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro – esempio

La società Alfa s.r.l. ha debiti residui per 4.500 € relativi a cartelle del 2005 e 2006. L’amministratore ha un reddito 2019 di 28.000 €. Ai sensi dell’art. 4 del d.l. 41/2021, i debiti fino a 5.000 € sono cancellati per i soggetti con reddito imponibile fino a 30.000 € . Alfa riceve comunicazione dell’annullamento; l’estratto di ruolo mostra il debito azzerato.

4.5 Saldo e stralcio – esempio

La signora Paola, partita IVA individuale, ha omesso il versamento di Irpef e contributi INPS per un totale di 15.000 € nel periodo 2015‑2017. Nel 2019 possiede un ISEE di 9.000 €. Presenta la domanda di saldo e stralcio entro il 30 aprile 2019 con il modello SA‑ST; l’Agenzia delle Riscossione le comunica un importo da pagare pari al 16 % del capitale e degli interessi (2.400 €) più aggio e spese . Paola paga in cinque rate entro novembre 2019; la differenza è annullata e i giudizi pendenti vengono estinti.

4.6 Procedura di ristrutturazione del consumatore – esempio

Un consumatore con debiti totali per 100.000 € (cartelle fiscali, finanziamenti, canoni arretrati) non può pagarli. Si rivolge a un OCC. Il gestore verifica la sua meritevolezza e propone un piano di ristrutturazione: pagare ai creditori 30.000 € in 4 anni, con apporto di un parente e cessione del quinto dello stipendio. Il tribunale omologa il piano e i creditori non consenzienti non possono opporsi. Dopo l’adempimento del piano, il consumatore è esdebitato per i residui.

4.7 Esdebitazione del debitore incapiente – esempio

Un ex artigiano ha chiuso l’attività accumulando debiti con l’Erario e non possiede beni; vive con una pensione minima. Si rivolge a un OCC che deposita una richiesta di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. Il giudice verifica che il debitore è meritevole e non può offrire alcuna utilità; concede l’esdebitazione immediata. Se il debitore nei successivi quattro anni dovesse ricevere un’eredità o una vincita, dovrà destinare il 10 % ai creditori .

4.8 Concordato minore – esempio

Una piccola impresa con debiti complessivi di 300.000 € (di cui 80.000 € con l’Erario) non riesce a pagare. Con l’aiuto dell’avv. Monardo presenta una proposta di concordato minore al tribunale: pagamento del 40 % dei debiti privilegiati (IVA, ritenute) e del 20 % dei chirografari, con cessione di un capannone e un finanziamento da parte di un socio. I creditori votano e approvano il piano; la società continua l’attività. Al termine del concordato, i debiti residui verso l’Agenzia delle Entrate vengono cancellati.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nel corso dell’attività professionale abbiamo notato che molte persone commettono errori che compromettono la cancellazione del debito. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare gli atti. Molti contribuenti non aprono le raccomandate dell’Agenzia delle Entrate o non controllano la PEC. Ignorare una cartella può far decorre i termini e rendere definitivo un debito che sarebbe stato contestabile. Apri sempre le comunicazioni ufficiali e conserva le prove.
  2. Attendere troppo. È comune presentare l’istanza di autotutela o il ricorso dopo mesi; questo comporta la decadenza. Agisci entro 60 giorni dalla notifica o, se richiedi l’autotutela, invia comunque il ricorso entro i termini per evitare l’inammissibilità.
  3. Pagare senza verificare. Alcune persone pagano le cartelle con la convinzione che la rateizzazione implichi riduzione delle sanzioni; al contrario, senza una definizione agevolata si pagano anche sanzioni e interessi. Valuta sempre se è meglio ricorrere o aderire alla rottamazione.
  4. Non considerare le rottamazioni scadute. Anche se una rottamazione è scaduta, può essere riaperta da successivi decreti (es. riammissione 2025). Controlla periodicamente le novità normative.
  5. Confondere cartelle e avvisi. Alcuni atti sono impugnabili davanti al giudice tributario, altri davanti al giudice ordinario. Per esempio, l’intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri; non impugnare l’intimazione se non vi sono vizi potrebbe estinguere la possibilità di far valere la prescrizione .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali misure di cancellazione e agevolazione

MisuraRiferimento normativoDebiti interessati / requisiti
Definizione agevolata (rottamazione ter)Art. 3 d.l. 119/2018Carichi affidati 1/1/2000 – 31/12/2017; pagamento di capitale e interessi senza sanzioni; fino a 10 rate
Definizione agevolata (rottamazione quater)Art. 1, commi 231‑252 legge 197/2022Carichi 1/1/2000 – 30/6/2022; pagamento di capitale e spese; fino a 18 rate; rinuncia ai giudizi
Riammissione alla rottamazioneArt. 3‑bis d.l. 202/2024Debitori decaduti dalla rottamazione quater; dichiarazione entro il 30/4/2025; pagamento in 10 rate
Stralcio debiti ≤ 1.000 € (d.l. 119/2018)Art. 4 d.l. 119/2018Carichi 2000‑2010; cancellazione automatica di capitale, interessi e sanzioni al 31/12/2018
Stralcio debiti ≤ 5.000 € (d.l. 41/2021)Art. 4 d.l. 41/2021Carichi 2000‑2010; automatico per soggetti con reddito 2019 ≤ 30.000 €
Stralcio debiti ≤ 1.000 € (legge 197/2022)Art. 1, commi 222‑230 legge 197/2022Carichi 2000‑2015; cancellazione al 31/3/2023; esclusi aiuti di Stato, risorse UE, IVA importazioni
Saldo e stralcioArt. 1, commi 184‑199 legge 145/2018Persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 €; carichi 2000‑2017 per imposte in autoliquidazione; pagamento percentuale (16‑35 %)
Piano del consumatore / concordato minoreD.Lgs. 14/2019Debitori non fallibili; proposta di ristrutturazione; pagamento parziale dei debiti; esdebitazione

6.2 Prescrizione dei principali tributi

Tributo/debitoTermine di prescrizione
Imposte erariali (Irpef, Irap, IVA)10 anni (prescrizione ordinaria)
Tributi locali (IMU, TARI, TASI)5 anni
Sanzioni amministrative e contravvenzioni5 anni
Contributi previdenziali (INPS, INAIL)5 anni

7. FAQ – Domande frequenti

1. Posso far annullare una cartella se la notifica è arrivata a un indirizzo sbagliato?
Sì. La notifica a persona diversa dal debitore, a un indirizzo errato o priva della relata di notifica è nulla. In questi casi è possibile chiedere l’annullamento in autotutela o impugnare l’atto entro 60 giorni.

2. La cartella deve essere impugnata anche se voglio solo la rottamazione?
Dipende. Se non si impugna la cartella, essa diventa definitiva; tuttavia la rottamazione estingue la pretesa se paghi il dovuto. Impugnare può essere utile se la cartella è illegittima o prescritta e si vuole evitare il pagamento. Con la rottamazione quater, la rinuncia al giudizio è obbligatoria .

3. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
In generale si decade dal beneficio: gli importi residui tornano immediatamente esigibili e i versamenti effettuati sono trattenuti a titolo di acconto. Tuttavia, grazie alla riammissione prevista dall’art. 3‑bis del d.l. 202/2024, chi è decaduto può presentare una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 .

4. L’intimazione di pagamento è impugnabile?
Non è espressamente prevista tra gli atti impugnabili. La Cassazione nel 2024 ha affermato che il contribuente può eccepire la prescrizione anche impugnando un atto successivo . Tuttavia, un orientamento del 2025 ritiene che la prescrizione deve essere fatta valere entro 60 giorni dall’intimazione . Per evitare rischi, è consigliabile impugnare l’intimazione se si vuole far valere la prescrizione.

5. Posso chiedere la rateizzazione del debito dopo aver presentato il ricorso?
Sì. La presentazione di un ricorso non impedisce di chiedere la rateizzazione; anzi, la rateizzazione sospende le procedure esecutive. Tuttavia, se il giudice respinge il ricorso, dovrai pagare le rate secondo il piano.

6. Cos’è l’autotutela obbligatoria?
È la facoltà/dovere della pubblica amministrazione di annullare d’ufficio atti manifestamente illegittimi (errore di persona, errori di calcolo, imposta già pagata, duplicazione). Introdotta dall’art. 10‑quater dello Statuto del contribuente , impone all’ufficio di intervenire anche se l’atto è definitivo, salvo sia trascorso un anno dalla definitività.

7. Cosa succede ai giudizi se aderisco alla rottamazione quater?
Devi rinunciare ai ricorsi pendenti. Il giudice, dopo il pagamento della prima rata, dichiara l’estinzione del processo . Se non paghi le rate successive, il processo può essere riassunto.

8. La rottamazione quater si applica ai debiti non tributari?
La questione è controversa. L’ordinanza interlocutoria 8383/2025 ha chiesto alle Sezioni Unite se la rottamazione quater valga anche per i crediti non tributari (ad esempio restituzione di aiuti o risarcimenti) e se l’adesione di un coobbligato liberi gli altri . La pronuncia è attesa.

9. Posso aderire alla rottamazione se ho già in corso una rateizzazione?
Sì. In tal caso la rateizzazione è sospesa e gli importi versati sono considerati acconto sul debito definito. Devi presentare la dichiarazione entro i termini; se decadrai dalla rottamazione, dovrai riprendere il vecchio piano.

10. È possibile ottenere la cancellazione totale dei debiti fiscali?
Sì, nei casi di stralcio automatico (debiti fino a 1.000 € o 5.000 € ), nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, esdebitazione) e, per importi maggiori, attraverso il saldo e stralcio della legge 145/2018. In assenza di tali misure, i debiti devono essere pagati o contestati.

11. Quanto costa presentare ricorso?
È dovuto un contributo unificato in base al valore della controversia (si parte da 30 € per importi fino a 1.100 €). Se il ricorso è accolto, le spese possono essere rimborsate. Bisogna considerare anche i compensi del professionista.

12. Cosa devo fare se ricevo una cartella già pagata?
Conserva la quietanza di pagamento e invia immediatamente un’istanza di autotutela chiedendo lo sgravio; in alternativa proponi ricorso allegando la prova. La cartella per somme già versate rientra tra i casi di autotutela obbligatoria .

13. Cos’è la definizione agevolata degli avvisi di accertamento?
La legge 197/2022 ha previsto una definizione agevolata anche per gli avvisi di accertamento non impugnati entro il 31 marzo 2023: pagando un diciottesimo del minimo delle sanzioni è possibile chiudere la posizione . La domanda andava presentata entro il 31 ottobre 2023 con possibilità di rateizzare in 20 rate trimestrali .

14. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla mia istanza di sospensione?
La Cassazione (ord. 30841/2024) ha affermato che la mancata risposta alla richiesta di sospensione non determina l’annullamento automatico del debito; il contribuente deve dimostrare che ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge . Tuttavia l’inerzia dell’ufficio può essere fatta valere in sede contenziosa.

15. Posso impugnare un preavviso di fermo amministrativo?
Sì. Il preavviso di fermo è impugnabile entro 60 giorni ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92 in quanto costituisce un atto di riscossione. L’impugnazione permette di contestare la legittimità del fermo e di evitare la sua iscrizione.

16. I coobbligati possono beneficiare della rottamazione se solo uno presenta la domanda?
La questione è oggetto di rinvio alle Sezioni Unite: un’interpretazione analogica dell’art. 1, comma 202 della legge 197/2022, suggerisce che il pagamento effettuato dal debitore principale in rottamazione quater liberi anche i coobbligati non aderenti . Tuttavia il chiarimento definitivo sarà fornito dalla Cassazione.

17. È possibile rateizzare il compenso dell’avvocato?
Lo studio dell’avv. Monardo valuta con il cliente piani di pagamento personalizzati; spesso i costi legali possono essere inseriti nella procedura di sovraindebitamento e quindi essere dilazionati.

18. La procedura di esdebitazione del debitore incapiente cancella anche i debiti con l’Erario?
Sì. L’esdebitazione riguarda tutti i debiti residui, incluse le imposte, purché il debitore rispetti le condizioni di meritevolezza e non benefici nuovamente dell’istituto prima di cinque anni .

19. Posso richiedere la sospensione delle rate della rottamazione in caso di calamità o emergenza sanitaria?
In passato il legislatore ha concesso sospensioni (ad esempio nel 2020 e nel 2021). Ad oggi non sono previste sospensioni automatiche; eventuali rinvii devono essere disposti con legge.

20. È vero che dal 2026 cambierà il processo tributario?
Sì. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 175/2024 (riforma della giustizia tributaria), l’art. 19 D.Lgs. 546/92 sarà abrogato e il processo sarà gestito dal giudice tributario professionale. Tuttavia gli atti notificati entro il 31 dicembre 2025 continueranno a essere impugnati secondo le regole vigenti.

8. Conclusioni

La cancellazione o la riduzione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate richiede conoscenza delle norme, tempestività e strategia. L’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per alleggerire la posizione del contribuente: stralci automatici, rottamazioni, saldo e stralcio, definizione agevolata degli avvisi, fino alle procedure di sovraindebitamento e esdebitazione. Occorre però agire in modo consapevole: verificare la legittimità degli atti, controllare la prescrizione, impugnare nei termini, aderire alle rottamazioni quando conveniente e non perdere le riaperture dei termini. Le recenti riforme del 2024‑2025 (art. 10‑quater e 10‑quinquies sul dovere di autotutela, riammissione alla rottamazione quater) testimoniano la volontà del legislatore di garantire al contribuente strumenti di pace fiscale ma anche di richiedere l’adempimento puntuale per chi aderisce.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un supporto concreto in ogni fase: analisi dell’atto, ricorsi, sospensioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate, redazione di piani di rientro e accesso alle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla qualificazione come cassazionista, gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, l’avv. Monardo può rappresentare il contribuente davanti alle giurisdizioni superiori e ottenere risultati concreti. La consulenza legale personalizzata consente di valutare se impugnare la cartella, aderire a una rottamazione, chiedere l’esdebitazione o negoziare un saldo e stralcio.

📞 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che l’atto diventi definitivo o che l’esecuzione sia avviata; agisci ora per cancellare i tuoi debiti e ritrovare serenità finanziaria.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!