Quanto dura il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) è una misura esecutiva che può travolgere la vita di imprenditori, professionisti e privati. Non si tratta soltanto di un blocco temporaneo dei fondi disponibili: la procedura consente all’ente di riscossione di appropriarsi dei saldi presenti e degli accrediti futuri entro un determinato periodo, con il rischio di paralizzare il normale funzionamento delle finanze personali o aziendali. In un contesto economico dove l’accesso al credito è sempre più complesso, subire un pignoramento sul conto corrente significa perdere liquidità immediata e vedere ostacolata la propria attività, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di mancati pagamenti, revoca di fidi, segnalazioni in centrali rischi e possibili sanzioni. Per questo motivo è fondamentale conoscere in modo puntuale la durata del pignoramento, le regole che lo disciplinano e le strategie difensive che la legge mette a disposizione del debitore.

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata – oltre 10.000 parole – al pignoramento del conto corrente esattoriale, con riferimento alle leggi vigenti, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ai più recenti interventi normativi e circolari dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è offrire al lettore un quadro chiaro dei propri diritti e delle possibili vie di uscita, secondo una prospettiva giuridica e pratica che tenga conto delle reali esigenze del debitore. Nel corso della trattazione verranno illustrate le norme di riferimento (articoli 72, 72‑bis, 72‑ter, 75‑bis, 19, 48‑bis del DPR 602/1973, articoli 545 e 546 del Codice di procedura civile, Legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa), le principali sentenze che hanno chiarito il regime del pignoramento bancario (Cass. n. 2857/2015, n. 26830/2017, n. 26549/2021, n. 28520/2025), le differenze rispetto al pignoramento ordinario e le novità introdotte dal nuovo Testo Unico sul recupero coattivo (D.Lgs. 33/2025). Verranno inoltre presentati strumenti alternativi come la definizione agevolata (rottamazione), la rateizzazione del debito, i piani del consumatore e l’esdebitazione, con indicazioni pratiche su come accedervi.

Perché affidarsi a un professionista specializzato

Nel panorama delle esecuzioni esattoriali, l’assistenza di un avvocato esperto in diritto bancario e tributario può fare la differenza tra subire passivamente il pignoramento e ottenere la sospensione o la liberazione del conto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati su base nazionale in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In qualità di professionista cassazionista, l’avv. Monardo ha maturato una profonda esperienza nelle controversie contro gli enti impositori, offrendo difese integrate che comprendono l’analisi degli atti impugnati, la proposizione di ricorsi in sede giudiziale e amministrativa, le trattative per ottenere rateizzazioni o riduzioni del debito, l’elaborazione di piani di rientro e l’accesso agli strumenti di composizione della crisi.

Il suo studio lavora a fianco del contribuente per valutare la legittimità del pignoramento, verificare il rispetto delle norme procedurali da parte dell’agente della riscossione, individuare eventuali vizi (prescrizione, decadenza, nullità della notifica), predisporre ricorsi d’urgenza per ottenere la sospensione dell’esecuzione, avviare trattative per il pagamento rateale o la definizione agevolata del debito, e ricercare le soluzioni di sovraindebitamento più adatte alla situazione personale o aziendale. Grazie alla presenza di commercialisti specializzati, lo studio è in grado di analizzare anche gli aspetti fiscali e contabili, fornendo una visione integrata delle problematiche.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Avere un professionista al tuo fianco nel momento in cui ricevi un pignoramento significa conoscere con precisione i margini d’azione e attivare tempestivamente le opportune contromisure.

Contesto normativo: le fonti di riferimento

Il pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia delle Entrate‑Riscossione è disciplinato da un sistema articolato di norme contenute principalmente nel DPR 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), nel Codice di procedura civile (articoli 545 e 546) e, per alcune categorie di crediti, nella Legge 3/2012 e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Qui di seguito sono sintetizzati i principali articoli che regolano la durata e i limiti del pignoramento.

Articolo 72‑bis DPR 602/1973: il pignoramento del conto corrente semplificato

L’articolo 72‑bis, introdotto nel 2005, consente all’Agente della riscossione di procedere al pignoramento dei crediti che il debitore vanta verso terzi (banche, poste, datori di lavoro) con un atto di pignoramento semplificato che non richiede l’autorizzazione del giudice. La norma prevede che l’agente possa ordinare al terzo di pagare entro sessanta giorni le somme dovute e maturate alla data della notifica, e di versare alle rispettive scadenze le somme che matureranno successivamente . In caso di mancato pagamento, l’agente potrà poi avviare il pignoramento ordinario.

La particolarità dell’art. 72‑bis è che la banca o la posta non deve solo bloccare il saldo esistente al momento della notifica ma anche le somme future che affluiscono sul conto entro lo stesso periodo di sessanta giorni. La Corte di Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha spiegato che il periodo di sessanta giorni non è un semplice “tempo per deliberare” ma un vero “spatium deliberandi” durante il quale la banca agisce come custode e deve trattenere tutte le somme che entrano, per poi trasferirle all’ente . Dunque, la durata del pignoramento ex art. 72‑bis è fissata normativamente in sessanta giorni per le somme presenti e future, oltre ai termini di maturazione per i crediti futuri, fermo restando che, trascorso questo periodo, l’agente potrà reiterare la procedura o passare al pignoramento ordinario.

Articolo 72 DPR 602/1973: pignoramento di fitti o pigioni

Per completezza, va ricordato che l’art. 72 disciplina il pignoramento di fitti o pigioni. L’agente della riscossione può ordinare al conduttore di pagare al suo ufficio i canoni scaduti e quelli a scadere in futuro, entro quindici giorni; in caso di mancata ottemperanza, l’atto perde efficacia e l’agente deve procedere con l’ordinaria procedura di pignoramento . Anche qui il legislatore ha previsto un meccanismo semplificato, sebbene il termine sia ridotto a quindici giorni.

Articolo 72‑ter DPR 602/1973: limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

L’art. 72‑ter, introdotto nel 2016, definisce i limiti di pignorabilità per gli emolumenti da lavoro e da pensione quando questi sono erogati dall’ente pubblico pagatore. Le somme fino a 2.500 € possono essere pignorate nella misura massima di un decimo; quelle comprese tra 2.500 € e 5.000 € sono pignorabili fino a un settimo; per importi superiori si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. Un ulteriore limite riguarda i casi in cui i compensi siano accreditati su un conto corrente: non sono pignorabili le ultime somme accreditate relative a stipendi, pensioni o assegni di quiescenza . Questa disposizione mira a garantire un minimo vitale al debitore e costituisce un limite assoluto anche nell’ambito del pignoramento esattoriale.

Articolo 75‑bis DPR 602/1973: dichiarazione stragiudiziale del terzo

Per agevolare il recupero dei crediti, l’articolo 75‑bis consente all’agente della riscossione di richiedere al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) di dichiarare le somme o i beni dovuti al debitore prima di procedere al pignoramento. Il terzo deve rispondere entro un termine non inferiore a trenta giorni, pena l’applicazione di una sanzione . Questo strumento permette all’agente di raccogliere informazioni utili per valutare l’entità dei crediti e selezionare i conti correnti da colpire.

Articolo 19 DPR 602/1973: rateizzazione e sospensione del pignoramento

L’art. 19 stabilisce che il debitore può chiedere la dilazione del pagamento se si trova in temporanea difficoltà economica. Per le richieste presentate nel 2025–2026, è possibile ottenere fino a 84 rate mensili; nel biennio 2027–2028 fino a 96 rate; dal 2029 in poi fino a 108 rate. Per debiti superiori a 120.000 € l’agente può concedere fino a 120 rate . La domanda di rateizzazione sospende i termini di prescrizione e impedisce nuove azioni esecutive; inoltre, il pagamento della prima rata estingue i pignoramenti in corso, a condizione che non siano già avvenute la vendita o l’assegnazione . Questa norma rappresenta una delle principali vie di uscita per chi subisce un pignoramento del conto corrente: ottenendo una rateizzazione, il debitore può bloccare l’esecuzione e riottenere la disponibilità del proprio conto.

Articolo 48‑bis DPR 602/1973: verifica dei pagamenti della Pubblica Amministrazione

Un’ulteriore disposizione collegata al pignoramento è l’art. 48‑bis, che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a partecipazione pubblica di verificare l’esistenza di debiti tributari prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 € verso soggetti beneficiari. In caso di debiti iscritti a ruolo, l’ente deve sospendere il pagamento e segnalare la situazione all’agente della riscossione . Questa norma serve a intercettare somme dovute ai debitori prima che queste vengano pignorate, e contribuisce alla rete di informazioni che l’ente utilizza per attivare il pignoramento del conto.

Articoli 545 e 546 del Codice di procedura civile: beni impignorabili e obblighi del terzo

Nel pignoramento esattoriale si applicano, in via residuale, le norme del Codice di procedura civile. L’art. 545 elenca i beni impignorabili e stabilisce che gli emolumenti da lavoro dipendente o da pensione accreditati prima della notifica del pignoramento possono essere aggrediti solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale . Se gli emolumenti sono versati dopo la notifica, si applicano i limiti più restrittivi (un quinto, un settimo o un decimo, a seconda dell’importo) previsti dalle leggi speciali come l’art. 72‑ter. L’articolo 546 c.p.c. obbliga il terzo, dal momento in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, a custodire le somme dovute e a non disporne se non con l’autorizzazione del giudice . Nel pignoramento esattoriale, la banca assume quindi il ruolo di custode e risponde verso entrambe le parti (debitore e creditore) per la conservazione dei fondi.

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)

La Legge 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, artigiani, piccoli imprenditori). La normativa prevede tre strumenti: (1) il piano del consumatore, che consente al debitore persona fisica di proporre un progetto di pagamento ai creditori sotto il controllo del tribunale; (2) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, analogo al concordato preventivo; (3) la liquidazione controllata, con eventuale esdebitazione finale. Dal 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha coordinato e riordinato le procedure, mantenendo la centralità degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Il Ministero della Giustizia sottolinea che le procedure sono accessibili solo con l’assistenza di un OCC accreditato , garante dell’imparzialità e della tutela del debitore.

Durata del pignoramento del conto corrente: analisi della legge e della giurisprudenza

Pignoramento esattoriale semplificato: sessanta giorni e oltre

La domanda che molti contribuenti si pongono è: “Quanto dura il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate?” Per rispondere occorre analizzare la struttura dell’art. 72‑bis e la sua applicazione pratica. L’atto di pignoramento semplificato prevede che la banca o la posta deve versare all’AdER, entro sessanta giorni, le somme esistenti al momento della notifica. Fino alla scadenza di tale termine, il terzo non può disporre delle somme né restituirle al debitore. La norma impone inoltre al terzo di versare alle rispettive scadenze le somme che matureranno successivamente alla notifica . Ciò significa che il pignoramento non termina con il sessantesimo giorno; al contrario, la banca ha l’obbligo di trasferire tutte le somme che diventeranno esigibili (ad esempio stipendi, pensioni, redditi da locazione) anche dopo il sessantesimo giorno, finché non vengono integralmente soddisfatte le pretese dell’agente della riscossione.

La Cassazione ha qualificato questo periodo come “spatium deliberandi”: un lasso di tempo durante il quale il terzo deve valutare la legittimità delle pretese e allo stesso tempo trattenere i fondi da consegnare all’agente . La prassi di molte banche, dopo la notifica del pignoramento, è quella di bloccare immediatamente il saldo del conto e trattenere anche gli accrediti successivi. È importante chiarire che la durata di sessanta giorni riguarda le somme già esistenti al momento della notifica; per le somme future, il terzo deve continuare a versare fino alla data di scadenza indicata nell’atto. La circolare AdER e le sentenze della Cassazione specificano che la banca può effettuare un solo versamento cumulativo allo scadere del termine, salvo differenti indicazioni nell’atto di pignoramento.

Effetti sulla disponibilità del conto

Il pignoramento esattoriale produce due principali effetti sulla disponibilità del conto corrente:

  1. Blocco delle somme presenti: con la notifica del pignoramento, il saldo esistente viene congelato e la banca è obbligata a trattenerlo. Solo dopo il decorso di sessanta giorni la banca può trasferire tali somme all’agente. Il debitore non può utilizzare quel saldo né effettuare bonifici, prelievi o pagamenti con carta.
  2. Trattenuta degli accrediti futuri: tutte le somme che entrano sul conto nei sessanta giorni successivi devono essere trattenute e successivamente versate all’ente. La Cassazione (sentenza 28520/2025) ha affermato che anche se il saldo del conto è a zero o in rosso al momento della notifica, i nuovi accrediti sono automaticamente pignorati e devono essere trasferiti all’agente . Ciò vale anche per stipendi, pensioni e compensi professionali, salvo i limiti impignorabili previsti dalle leggi speciali e dall’art. 72‑ter.

Scaduti i sessanta giorni, se il debito non è ancora soddisfatto (ad esempio perché gli accrediti non sono sufficienti), l’AdER può notificare un nuovo atto di pignoramento per l’importo residuo oppure ricorrere al pignoramento ordinario ai sensi dell’art. 543 c.p.c. In assenza di nuovi atti, l’obbligo del terzo si esaurisce e le somme versate dopo i sessanta giorni non sono più pignorabili, salvo diversa notifica.

Durata della procedura in caso di mancato pagamento del terzo

L’art. 72‑bis prevede che, se il terzo (banca) non esegue il pagamento entro sessanta giorni, l’atto perde efficacia e l’agente della riscossione deve procedere al pignoramento ordinario. Il pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) comporta la citazione in giudizio del terzo e del debitore davanti al giudice dell’esecuzione. Questa procedura è più lunga e costosa, ma consente al creditore di costringere il terzo a dichiarare le somme dovute, con eventuale condanna al pagamento e sanzioni. Il termine di sessanta giorni, quindi, costituisce una finestra temporale in cui l’agente può ottenere un pagamento senza ricorrere al giudice. Se scade senza che il terzo abbia pagato, l’agente deve notificare un nuovo atto.

La Cassazione del 2015 e del 2017: definizione della natura del pignoramento esattoriale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha svolto un ruolo fondamentale nel definire la natura del pignoramento esattoriale. Con la sentenza n. 2857/2015, la Corte ha stabilito che l’ordine di pagamento rivolto al terzo ex art. 72‑bis è un atto amministrativo che dà avvio a una procedura esecutiva stragiudiziale. Tale procedura permette all’agente di ottenere il pagamento dei crediti senza l’intervento del giudice, ma in caso di inadempimento del terzo si applicano le norme del pignoramento ordinario . Successivamente, con la sentenza n. 26830/2017 la Cassazione ha ribadito che il pignoramento esattoriale è autonomo rispetto a quello ordinario; il terzo diventa custode delle somme e deve versarle entro il termine previsto, ma in mancanza di pagamento l’atto perde efficacia e occorre riavviare la procedura ordinaria.

La sentenza n. 26549/2021: limiti e nullità

Nel 2021, la Cassazione ha affrontato il tema della notifica dell’atto al debitore. Con la sentenza n. 26549/2021, la Corte ha stabilito che l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis deve essere notificato anche al debitore, oltre che al terzo, per garantire il rispetto del diritto di difesa. Se la notifica non avviene, l’atto è nullo e le somme non possono essere trattenute. La decisione ha sancito un importante principio di garanzia: il contribuente deve essere messo nelle condizioni di conoscere il pignoramento e di attivarsi per impugnarlo o richiedere la sospensione.

La sentenza n. 28520/2025: lo spatium deliberandi e la natura del pignoramento

La recente sentenza della Cassazione, n. 28520/2025, ha ulteriormente chiarito la durata e gli effetti del pignoramento del conto corrente. La Corte ha stabilito che la banca, quale terzo pignorato, non è tenuta a pagare immediatamente le somme dovute ma può attendere la scadenza del termine di sessanta giorni, durante il quale deve trattenere tutte le somme che affluiscono sul conto. La sentenza precisa che il termine costituisce un periodo di cattura e non un semplice tempo di valutazione: qualsiasi accredito che avviene entro questo lasso di tempo rientra nel pignoramento e deve essere trasferito all’ente . Inoltre, la Corte ricorda che la banca deve versare anche le somme che matureranno successivamente alle rispettive scadenze, confermando la lettura secondo cui il pignoramento esattoriale riguarda non solo il saldo ma anche i crediti futuri .

La sentenza n. 28520/2025 cita altre decisioni (ad esempio Cass. n. 26830/2017, n. 2857/2015) e afferma che il pignoramento speciale ex art. 72‑bis è un procedimento semplificato che non richiede l’intervento del giudice ma rimane assoggettato alle regole del pignoramento ordinario per quanto riguarda l’obbligo di custodia e l’assegnazione. Degno di nota è il riferimento al nuovo Testo Unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025), che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026 e sostituirà gli articoli 72 e 72‑bis con le nuove disposizioni 169–176. Il legislatore ha previsto il mantenimento del termine di sessanta giorni, confermando la centralità dello spatium deliberandi.

La sentenza n. 30214/2025: obblighi di notifica e nuova citazione del terzo

Un’ulteriore pronuncia rilevante è la sentenza n. 30214/2025, che ha ribadito l’obbligo dell’agente di notificare l’atto di pignoramento al debitore e al terzo, altrimenti l’atto è inefficace. La Corte ha sottolineato che, se il terzo non paga entro il termine di sessanta giorni, l’atto perde efficacia e l’agente deve procedere con la citazione del terzo e del debitore in sede giudiziale . Tale pronuncia rafforza l’importanza della tutela procedurale del debitore e delimita i poteri dell’agente.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento

Per comprendere come difendersi è necessario conoscere in dettaglio la procedura esecutiva. Ecco i principali passaggi:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento: l’agente della riscossione notifica l’atto al terzo (banca, posta o datore di lavoro) e al debitore. L’atto contiene l’indicazione dell’importo dovuto, dei termini di pagamento e delle norme applicate. La mancata notifica al debitore può determinare la nullità del pignoramento .
  2. Blocco delle somme: dal momento della notifica, la banca assume il ruolo di custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c. ed è tenuta a bloccare le somme presenti e future fino al termine indicato nell’atto . La banca non può consentire al debitore di utilizzare quelle somme, pena la responsabilità nei confronti dell’agente.
  3. Decorso del termine di sessanta giorni: trascorsi i sessanta giorni, la banca deve effettuare il versamento all’AdER delle somme dovute, comprese quelle accreditate nel frattempo . In caso di stipendi, pensioni o emolumenti con limite di pignorabilità, la banca dovrà applicare le percentuali previste dalla legge (un quinto, un settimo, un decimo, ecc.) e versare solo la parte pignorabile .
  4. Eventuale nuova notifica: se la somma versata non copre l’intero debito, l’agente potrà notificare un nuovo atto di pignoramento per l’importo residuo o attivare la procedura ordinaria. In mancanza di ulteriori notifiche, il conto torna nella piena disponibilità del debitore.
  5. Opposizione o istanza di sospensione: il debitore può impugnare l’atto tramite ricorso al giudice dell’esecuzione o proporre un’istanza di sospensione all’AdER se rileva vizi di notifica, prescrizione, decadenza o altre illegittimità. Inoltre, può presentare una domanda di rateizzazione (art. 19) o aderire a una definizione agevolata per sospendere l’esecuzione .
  6. Svincolo del conto: in seguito all’ottenimento di una rateizzazione o di una definizione agevolata con pagamento della prima rata, l’agente deve revocare il pignoramento e la banca potrà svincolare le somme ancora presenti . Allo stesso modo, la concessione di un provvedimento di sospensione da parte del giudice comporta lo sblocco del conto.

Diritti del debitore durante il pignoramento

Nonostante la rigidità della procedura, il debitore mantiene alcuni diritti fondamentali:

  • Diritto alla notifica: l’agente deve notificare l’atto di pignoramento al debitore; in mancanza, l’atto è nullo .
  • Diritto di opposizione: il debitore può presentare opposizione agli atti esecutivi se ritiene che il pignoramento sia illegittimo (prescrizione del debito, omessa notifica delle cartelle, errori di calcolo, ecc.). L’opposizione può essere proposta presso il giudice dell’esecuzione o presso la commissione tributaria, a seconda della natura del vizio.
  • Diritto a limiti di pignorabilità: per stipendi, pensioni e altre indennità, la legge prevede un minimo impignorabile e percentuali massime. Se tali limiti non vengono rispettati, il debitore può contestare l’atto .
  • Diritto a rateizzare o definire il debito: presentando una domanda di rateizzazione o aderendo a una definizione agevolata, il debitore può sospendere il pignoramento e ottenere la restituzione delle somme ancora presenti .
  • Diritto a richiedere la revoca dell’atto in caso di errori o duplicazioni. Ad esempio, se il conto è intestato a più persone o se le somme pignorate appartengono a soggetti terzi (come nel caso di mandati fiduciari), il debitore può chiedere la revoca o la riduzione del pignoramento.

Difese e strategie legali: come reagire al pignoramento

Ricevere un atto di pignoramento non significa che il debitore non abbia margini di difesa. Anzi, la normativa offre diversi strumenti per proteggere i propri diritti e recuperare la disponibilità del conto. Di seguito vengono illustrate le principali strategie.

1. Verificare la legittimità della notifica

La prima attività da svolgere è controllare la regolarità della notifica dell’atto di pignoramento e delle cartelle esattoriali precedenti. L’atto deve essere notificato al debitore tramite raccomandata a.r. o PEC; in mancanza, è nullo. Anche la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento devono essere regolarmente notificate. Un vizio di notifica consente al contribuente di chiedere l’annullamento del pignoramento.

2. Verificare la prescrizione o la decadenza del credito

I tributi si prescrivono in termini diversi a seconda della loro natura (5 anni per IVA, IRPEF, contributi previdenziali, 10 anni per imposte erariali recuperate a seguito di accertamento definitivo). In molti casi, la cartella di pagamento viene notificata oltre i termini; altre volte l’intimazione non è preceduta da un estratto di ruolo aggiornato. Se il debito è prescritto o decaduto, l’atto di pignoramento può essere contestato davanti al giudice dell’esecuzione o alla commissione tributaria.

3. Opporsi in via esecutiva o tributaria

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. è lo strumento con cui il debitore contesta l’esistenza del debito, l’irregolarità formale dell’atto o l’omessa notifica. L’opposizione deve essere presentata entro venti giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (es. atto di pignoramento). In ambito tributario, il contribuente può proporre ricorso davanti alla commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) per contestare la cartella o l’intimazione. La giurisprudenza ritiene che se l’atto di pignoramento è fondato su una cartella definitiva e non impugnata, non è possibile rimettere in discussione il merito del debito, ma solo gli aspetti procedurali. Tuttavia, se la cartella non è mai stata notificata, si può contestare anche il merito del tributo.

4. Chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973

Come visto, la domanda di rateizzazione rappresenta uno strumento molto efficace: sospende la procedura esecutiva e fa venir meno il pignoramento in corso a seguito del pagamento della prima rata . La richiesta può essere presentata anche online sul portale AdER; per importi fino a 120.000 € non è necessario allegare documentazione economica, mentre per importi superiori l’ente potrà richiedere l’ISEE o bilanci aziendali. In caso di mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive), la rateizzazione viene revocata e l’agente riprende le azioni esecutive.

5. Aderire alla definizione agevolata (rottamazione)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto più volte misure di definizione agevolata delle cartelle (cosiddette “rottamazioni”). La più recente è la rottamazione quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 e successivamente prorogata. Essa consente di estinguere il debito pagando integralmente le somme a titolo di capitale e rimettendo sanzioni e interessi. Le scadenze per le rate relative al 2024 sono state prorogate al 15 settembre 2024 per le cartelle rientranti nella definizione agevolata ; eventuali ulteriori rate saranno previste per il 2025. Per i contribuenti in regola, il pignoramento in corso si estingue con il pagamento della prima rata.

6. Valutare la composizione della crisi da sovraindebitamento

Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) che hanno debiti eccessivi, la composizione della crisi da sovraindebitamento può rappresentare la soluzione. Attraverso la Legge 3/2012 e il successivo Codice della crisi, è possibile proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che riducano e dilazionino i debiti, con la supervisione del giudice e l’intervento di un OCC. Durante la procedura, tutte le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti, sono sospese . Se il piano viene omologato, il debitore paga una percentuale dei debiti in base alla propria capacità; al termine, ottiene l’esdebitazione definitiva, cioè la cancellazione delle somme residue.

7. Attivare la tutela cautelare in caso di pregiudizio irreparabile

Quando il pignoramento comporta un danno grave e irreparabile (ad esempio blocco del conto di un’azienda che deve pagare dipendenti e fornitori), è possibile richiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione urgente dell’atto. Per ottenere questa misura cautelare occorre dimostrare la fondatezza dell’opposizione e il pregiudizio imminente. L’assistenza di un avvocato esperto è fondamentale per predisporre la documentazione e convincere il giudice a sospendere l’esecuzione.

8. Considerare la conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di sostituire i beni pignorati (nel caso del conto, le somme) con una somma di denaro che rappresenti il valore del credito, le spese e gli interessi. Nel pignoramento esattoriale, il debitore può offrire all’AdER una somma pari al debito aggiornato al momento della conversione; l’ente potrà accettare e revocare il pignoramento. La conversione è una forma di ristrutturazione “privata” del debito che può evitare la vendita forzata o la perdita di fondi.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione

Definizione agevolata (rottamazione quater e successive)

Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni varie edizioni della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“rottamazione”). Queste misure consentono ai contribuenti di estinguere i debiti pagando solo il capitale e, in alcuni casi, gli interessi legali, con l’azzeramento delle sanzioni. La rottamazione quater, disciplinata dalla Legge 197/2022 e prorogata con successivi decreti, prevede le seguenti caratteristiche:

  • Ambito soggettivo: possono aderire tutti i contribuenti con cartelle affidate all’AdER dal 2000 al 2022.
  • Vantaggi: stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora; pagamento delle somme dovute in un massimo di 18 rate.
  • Scadenze: la rata di luglio 2024 è stata prorogata al 15 settembre 2024 . Per il 2025 saranno fissate ulteriori rate, con tolleranza di cinque giorni per i ritardi.
  • Effetti sul pignoramento: con il pagamento della prima rata, l’atto di pignoramento in corso viene estinto. In caso di mancato pagamento di una rata, la definizione decade e l’AdER può riprendere le azioni esecutive.

È importante verificare, insieme a un professionista, la convenienza della definizione agevolata: in alcuni casi, soprattutto per debiti di importo modesto o con contestazioni sulla legittimità delle cartelle, può essere più vantaggioso proporre un ricorso o una rateizzazione ordinaria.

Rateizzazione ordinaria ex art. 19

La rateizzazione consente di suddividere il debito in rate mensili e sospende le procedure esecutive. Il numero di rate varia in base all’anno di presentazione della domanda e all’importo del debito . Per importi inferiori a 120.000 € l’AdER concede fino a 84 rate; per importi superiori la rateizzazione può arrivare a 120 rate. Il tasso di interesse applicato è definito annualmente; in caso di omissione del pagamento di cinque rate (anche non consecutive), la rateizzazione decade e il debito diviene immediatamente esigibile.

Stralcio automatico dei mini‑debiti e stralcio parziale

Oltre alla rottamazione, nel 2021 e nel 2023 sono stati introdotti provvedimenti di stralcio automatico per importi fino a 1.000 € e successivamente fino a 5.000 € per determinati periodi. Questi stralci hanno cancellato in automatico le cartelle più vecchie, alleggerendo il carico dei contribuenti. È possibile che il legislatore disponga futuri stralci o condoni parziali: è quindi utile monitorare i provvedimenti normativi con l’assistenza di un esperto.

Sovraindebitamento: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono la possibilità a privati e piccoli imprenditori di accedere a procedure concorsuali semplificate, spesso chiamate “fallimento del consumatore”. Le soluzioni principali sono:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori. Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, propone un piano di rimborso ai creditori in base alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Il piano può prevedere l’estinzione parziale del debito (ad esempio pagamento del 20 % del dovuto) e la dilazione fino a sei anni. Durante l’omologazione, le azioni esecutive sono sospese .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto a imprenditori sotto soglia e professionisti. È necessario ottenere l’adesione di almeno il 60 % dei crediti; il tribunale nomina un commissario che verifica la fattibilità. Anche in questo caso, la procedura sospende i pignoramenti in corso.
  3. Liquidazione controllata: se il debitore non può proporre un piano, può avviare la liquidazione del patrimonio per pagare i creditori in base alla capienza. Al termine, se il debitore è meritevole, ottiene l’esdebitazione del debitore incapiente, cioè la cancellazione dei debiti residui .

L’accesso a queste procedure richiede il supporto di un OCC iscritto al registro del Ministero della Giustizia . Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, quindi può assistere il debitore nella predisposizione della domanda e nelle trattative con i creditori.

Misure preventive: evitare il pignoramento

Prevenire è meglio che curare. Per evitare il pignoramento del conto è consigliabile:

  • Monitorare le proprie posizioni debitorie mediante l’estratto di ruolo e il cassetto fiscale, per individuare eventuali cartelle pendenti prima che sfocino in un pignoramento.
  • Verificare la notifica delle cartelle: se una cartella non viene notificata, non diventa definitiva e il pignoramento basato su di essa può essere annullato.
  • Negoziare con l’AdER: contattare l’ente per concordare un piano di pagamento, una rateizzazione o un saldo e stralcio, prima che scattino le misure esecutive.
  • Proteggere i fondi vitali: depositare gli emolumenti da lavoro o pensione su un conto separato, in modo da beneficiare dei limiti di pignorabilità (art. 72‑ter e art. 545 c.p.c.).
  • Ricorrere agli strumenti di composizione della crisi: se la situazione debitoria è grave, avviare una procedura di sovraindebitamento permette di congelare i pignoramenti e ristrutturare i debiti in modo sostenibile.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori quando ricevono un pignoramento; eccone alcuni con i relativi consigli pratici:

  1. Ignorare l’atto di pignoramento: non bisogna mai sottovalutare un pignoramento. Anche se il conto è in rosso, gli accrediti futuri verranno bloccati . È necessario attivarsi immediatamente, valutando la legittimità dell’atto e presentando un’istanza di rateizzazione o un ricorso.
  2. Confondere il pignoramento esattoriale con quello ordinario: il pignoramento ex art. 72‑bis è una procedura amministrativa che non prevede l’intervento del giudice nella fase iniziale . Il termine di sessanta giorni non coincide con la durata complessiva dell’esecuzione: le somme future possono essere pignorate anche oltre. Capire questa differenza è fondamentale per sapere quando e come agire.
  3. Non tenere conto dei limiti di pignorabilità: molti ritengono che lo stipendio o la pensione possano essere pignorati integralmente. In realtà, la legge prevede limiti tassativi; se il pignoramento li viola, si può chiedere la restituzione delle somme e la sospensione della procedura .
  4. Pagare volontariamente la banca o l’ente: il terzo è obbligato a versare le somme all’AdER; pagare direttamente la banca non estingue il debito e può essere inutile. Occorre seguire la procedura indicata nell’atto o consultare l’avvocato.
  5. Non verificare l’estratto di ruolo: prima di pagare o rateizzare, bisogna controllare le cartelle a ruolo per verificare se ci sono duplicazioni, importi prescritti o vizi di notifica. Solo un’analisi dettagliata consente di decidere la strategia difensiva più vantaggiosa.
  6. Aspettare l’ultima rata per presentare la rateizzazione: il pignoramento si estingue solo con il pagamento della prima rata della rateizzazione . Non conviene attendere; è preferibile presentare subito la richiesta e bloccare l’esecuzione.
  7. Non rivolgersi a un professionista: la materia è complessa e richiede competenze giuridiche e fiscali. Un avvocato esperto sa come contestare gli atti, come negoziare con l’AdER e come accedere alle procedure concorsuali. Lo studio dell’Avv. Monardo offre supporto integrato grazie anche alla collaborazione con commercialisti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini e durata del pignoramento esattoriale

ElementoDescrizione e riferimento normativo
Notifica dell’attoDeve essere inviata al terzo (banca o datore di lavoro) e al debitore. La mancata notifica al debitore comporta la nullità del pignoramento .
Durata del blocco iniziale60 giorni per le somme maturate al momento della notifica, secondo l’art. 72‑bis DPR 602/1973 .
Somme futureDevono essere versate alle rispettive scadenze; il pignoramento opera anche sugli accrediti successivi .
Effetti del mancato pagamento del terzoL’atto perde efficacia e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario .
Tutela del debitoreOpposizione agli atti esecutivi, richiesta di sospensione, rateizzazione o definizione agevolata .
Limiti di pignorabilitàUltima mensilità accreditata non pignorabile (art. 72‑ter) ; triplo assegno sociale per stipendi/pensioni accreditati prima della notifica (art. 545 c.p.c.) .
Svincolo del contoAvviene con il pagamento della prima rata di una rateizzazione o di una definizione agevolata .

Tabella 2 – Differenze tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario

AspettoPignoramento esattoriale (art. 72‑bis)Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)
Autorità competenteAgente della riscossione.Giudice dell’esecuzione (tribunale).
Fase inizialeNon è prevista la citazione delle parti; il terzo riceve un ordine di pagamento stragiudiziale .È necessario un atto di pignoramento con citazione del debitore e del terzo davanti al giudice.
Durata del blocco60 giorni per il saldo esistente; continuativa per le somme future .Il giudice può fissare termini diversi; solitamente il terzo deve dichiarare i crediti entro 10 giorni e il giudice decide sull’assegnazione.
Obbligo di notifica al debitoreSì, per tutela del contraddittorio .Sì, la citazione è contestuale.
Effetti del mancato pagamentoL’atto perde efficacia e l’agente deve procedere con l’azione giudiziale .Il giudice può condannare il terzo al pagamento e applicare sanzioni.
Costi e tempiProcedure rapide e costi minori, ma senza intervento del giudice inizialmente.Procedura più lunga e costosa, con udienza davanti al giudice.

Tabella 3 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Importo dell’emolumento mensile (range)Percentuale pignorabile (art. 72‑ter, art. 545 c.p.c.)
Fino a 2.500 €Massimo 1/10 .
Da 2.500 € a 5.000 €Massimo 1/7 .
Oltre 5.000 €Massimo 1/5 (rimando all’art. 545 c.p.c.) .
Credito accreditato prima del pignoramentoSolo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale .
Ultima mensilità accreditata (stipendio/pensione)Non pignorabile .

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito vengono fornite risposte concise a domande ricorrenti sul pignoramento del conto corrente esattoriale. Le risposte sono tratte dalla normativa e dalla giurisprudenza citata.

  1. Se il conto è in rosso, l’Agenzia delle Entrate può pignorarlo comunque? Sì. La Cassazione ha chiarito che anche se il conto è a zero o in rosso, tutti i nuovi accrediti nei sessanta giorni successivi sono pignorati e devono essere trasferiti all’AdER .
  2. Il pignoramento dura esattamente sessanta giorni? Il termine di sessanta giorni si applica alle somme presenti alla data di notifica. Per le somme che maturano successivamente, la banca deve versarle alle scadenze previste nell’atto, quindi il pignoramento può estendersi oltre i sessanta giorni . Trascorso il termine, se il debito non è soddisfatto, l’AdER può notificare un nuovo pignoramento.
  3. Posso ancora usare il conto durante il pignoramento? No. Dal momento della notifica, il conto viene bloccato e non è possibile prelevare le somme pignorate. La banca deve custodire i fondi secondo l’art. 546 c.p.c. . Solo le somme non pignorate (ad esempio quelle eccedenti il triplo dell’assegno sociale per stipendi accreditati prima della notifica) rimangono nella disponibilità del cliente.
  4. Se ricevo un bonifico dopo il pignoramento, cosa succede? Se il bonifico arriva entro i sessanta giorni successivi alla notifica, sarà bloccato e versato all’AdER. Se arriva dopo il periodo di pignoramento e non c’è una nuova notifica, potrà essere utilizzato liberamente.
  5. La banca deve subito versare le somme all’Agenzia delle Entrate? No. La banca deve attendere il decorso dei sessanta giorni (spatium deliberandi) e poi versare le somme pignorate , salvo diverso ordine dell’ente. Questa regola consente di salvaguardare eventuali opposizioni o rateizzazioni presentate dal debitore.
  6. Posso rateizzare il debito dopo il pignoramento? Sì. La domanda di rateizzazione sospende il pignoramento e, con il pagamento della prima rata, l’atto viene estinto . Tuttavia, la domanda va presentata rapidamente per evitare il trasferimento delle somme alla scadenza del termine.
  7. Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e ordinario? Il pignoramento esattoriale è una procedura semplificata avviata dall’AdER senza intervento del giudice ; quello ordinario richiede la citazione delle parti e si svolge davanti al giudice (art. 543 c.p.c.). Inoltre, l’esattoriale prevede un termine di sessanta giorni per il pagamento, mentre l’ordinario segue termini stabiliti dal giudice.
  8. Gli assegni familiari e le indennità di maternità sono pignorabili? Generalmente no. Gli assegni di famiglia e le indennità di maternità rientrano tra i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e di leggi speciali. Se vengono accreditati sul conto, la banca deve escluderli dal pignoramento.
  9. L’AdER può pignorare più conti correnti contemporaneamente? Sì. Nulla vieta all’ente di notificare pignoramenti su diversi conti intestati al medesimo debitore o cointestati. Tuttavia, è tenuta a rispettare i limiti di pignorabilità e la regola secondo cui la notifica deve essere effettuata su ciascun conto.
  10. Il conto cointestato può essere pignorato? Sì, ma solo per la quota parte spettante al debitore. Se il conto è cointestato, la banca deve bloccare la metà (o la quota proporzionale) del saldo. Gli altri intestatari possono opporsi se dimostrano che le somme sono di loro esclusiva pertinenza.
  11. Se il pignoramento riguarda un debito verso il Comune o la Regione, le regole sono le stesse? Sì. Gli enti locali affidano la riscossione all’AdER o a società di riscossione convenzionate; il pignoramento segue la disciplina del DPR 602/1973. Pertanto, il termine di sessanta giorni e le altre regole si applicano anche ai debiti locali.
  12. È possibile impugnare la cartella di pagamento dopo che è diventata definitiva? Di regola no: se la cartella non viene impugnata nei termini, diventa definitiva. Tuttavia, se la cartella non è mai stata notificata o se ci sono vizi radicali (ad esempio notifica a soggetto sbagliato), è possibile far valere l’inesistenza dell’atto e quindi contestare anche a distanza di anni.
  13. Le somme pignorate vengono restituite se vinco il ricorso? Sì. Se il giudice annulla il pignoramento o accoglie il ricorso, le somme indebitamente versate devono essere restituite al debitore con gli interessi. La restituzione avviene previa comunicazione all’ente e alla banca.
  14. Che cos’è lo spatium deliberandi? È il periodo di sessanta giorni previsto dall’art. 72‑bis durante il quale la banca trattiene le somme prima di versarle all’AdER. La Cassazione ha chiarito che in questo periodo la banca deve trattenere anche le somme future .
  15. Cosa succede con il nuovo Testo Unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025)? A partire dal 1 gennaio 2026, gli articoli 72 e 72‑bis saranno sostituiti dalle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2025. Il nuovo testo conferma la procedura semplificata e il termine di sessanta giorni, ma mira a coordinare in un unico corpo normativo tutte le regole sulla riscossione .
  16. Posso chiedere la sospensione del pignoramento se sto subendo un grave danno? Sì. È possibile proporre un’istanza cautelare al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione urgente, dimostrando la fondatezza delle contestazioni e il pericolo di danno irreparabile. L’assistenza di un avvocato è fondamentale per redigere la domanda.
  17. È vero che esistono limiti di pignorabilità per i conti correnti con meno di 1.000 €? Alcune leggi hanno previsto lo stralcio automatico dei mini‑debiti (importi fino a 1.000 €), ma ciò non significa che i conti con saldo inferiore siano immuni dal pignoramento. Se il debitore ha debiti superiori a tale soglia, il conto può essere pignorato; l’eventuale saldo residuo potrà essere azzerato.
  18. Posso continuare a ricevere bonifici sul conto pignorato? Sì, ma saranno bloccati. È preferibile comunicare ai pagatori (datore di lavoro, clienti) un altro IBAN non soggetto a pignoramento per evitare che le somme vengano trattenute.
  19. Quanto tempo ho per proporre opposizione al pignoramento? Il termine è di venti giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (art. 615 c.p.c.), ma in caso di vizi gravi (es. omessa notifica della cartella) l’opposizione può essere proposta in qualsiasi momento.
  20. Cosa succede se la banca non versa le somme all’AdER? Se la banca non paga entro sessanta giorni, l’atto di pignoramento perde efficacia e l’AdER deve procedere con la citazione del terzo davanti al giudice. La banca può essere condannata al pagamento forzoso e alle spese .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funziona il pignoramento del conto corrente, presentiamo alcune simulazioni pratiche. Le cifre sono indicative; occorre sempre verificare con precisione i propri importi e rivolgersi a un professionista.

Simulazione 1: Pignoramento di un conto con saldo di 3.000 €

Scenario: a un contribuente viene notificato un atto di pignoramento per un debito di 6.000 €. Alla data della notifica, il conto corrente presenta un saldo di 3.000 €. Nei due mesi successivi il contribuente riceve un bonifico di 2.000 € per un lavoro professionale.

Applicazione della legge:

  1. La banca blocca subito i 3.000 € presenti e li trattiene per sessanta giorni.
  2. Il bonifico di 2.000 € perviene entro i sessanta giorni, quindi è anch’esso trattenuto.
  3. Alla scadenza dei sessanta giorni, la banca versa all’AdER 5.000 € (3.000 € saldo iniziale + 2.000 € accredito). Il debito residuo rimane 1.000 €.
  4. L’AdER può notificare un nuovo atto di pignoramento per l’importo residuo. Se il contribuente nel frattempo ottiene una rateizzazione, il pignoramento viene estinto con la prima rata.

Durata: in questo caso il pignoramento dura il tempo necessario al versamento. Se non vi sono altri accrediti e non viene notificato un nuovo atto, il conto torna disponibile dopo la scadenza dei sessanta giorni.

Simulazione 2: Conto in rosso e accrediti successivi

Scenario: il conto del contribuente è in rosso (-500 €) al momento della notifica di un pignoramento per 2.000 €. Nei sessanta giorni successivi arrivano due stipendi di 1.000 € ciascuno.

Applicazione della legge:

  1. La banca, nonostante il saldo negativo, è obbligata a pignorare i nuovi accrediti. Il saldo negativo non annulla il pignoramento .
  2. Il primo stipendio di 1.000 € viene trattenuto; tuttavia, essendo un emolumento da lavoro, si applicano i limiti dell’art. 72‑ter: fino a 2.500 €, il pignoramento è di un decimo, ovvero 100 €. La banca versa 100 € all’AdER e il resto rimane sul conto a disposizione del debitore .
  3. Il secondo stipendio, accreditato sempre entro i sessanta giorni, subisce lo stesso trattamento; altri 100 € vengono versati.
  4. Alla scadenza dei sessanta giorni, il debito residuo (1.800 €) rimane insoddisfatto. L’AdER potrà notificare un nuovo atto o procedere con il pignoramento ordinario.

Simulazione 3: Rateizzazione e sospensione del pignoramento

Scenario: un imprenditore riceve un atto di pignoramento per 30.000 € e, tre giorni dopo, presenta domanda di rateizzazione in 100 rate (in quanto il debito supera 120.000 €) .

Applicazione della legge:

  1. La presentazione della domanda sospende il pignoramento. La banca deve comunque custodire le somme ma non potrà versarle all’AdER fino alla decisione sulla richiesta.
  2. L’imprenditore paga la prima rata; di conseguenza, l’AdER revoca il pignoramento e la banca sblocca il conto .
  3. Se l’imprenditore non paga cinque rate, la rateizzazione decadrà e l’AdER potrà nuovamente pignorare il conto.

Simulazione 4: Piano del consumatore con blocco del pignoramento

Scenario: un privato con un debito complessivo di 50.000 € (compresi i 10.000 € oggetto di pignoramento sul conto) presenta un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012, con pagamento del 30 % del debito in cinque anni.

Applicazione della legge:

  1. Con la presentazione del piano e l’ammissione alla procedura, tutte le azioni esecutive – compreso il pignoramento del conto – sono sospese .
  2. Se il piano viene omologato, il debitore pagherà 15.000 € (30 %) in rate. Al termine, otterrà l’esdebitazione e i restanti 35.000 € saranno cancellati.
  3. Le somme già pignorate vengono restituite o imputate alla percentuale dovuta.

Simulazione 5: Pignoramento su conto cointestato

Scenario: un conto corrente è intestato in pari quota a due coniugi; l’uno ha un debito tributario per 8.000 €. Viene notificato un pignoramento.

Applicazione della legge:

  1. La banca deve bloccare la quota del saldo riferibile al debitore (ad esempio il 50 %).
  2. Se sul conto giacciono 6.000 €, verranno bloccati 3.000 €; la quota dell’altro cointestatario rimane disponibile. Tuttavia, se le somme sono di provenienza mista, sarà necessaria una specifica istanza per determinare la paternità dei fondi.
  3. La banca versa i 3.000 € all’AdER allo scadere dei sessanta giorni, salvo opposizione del cointestatario che dimostri che le somme appartengono interamente a lui.

Fonti normative e giurisprudenziali recenti

Nella parte finale dell’articolo si riportano alcune delle fonti normative e sentenze più significative che disciplinano la materia del pignoramento del conto corrente esattoriale, con riferimento alle disposizioni vigenti al novembre 2025.

Leggi e regolamenti

  • DPR 602/1973 – Art. 72 (pignoramento di fitti e pigioni) ; Art. 72‑bis (pignoramento semplificato di crediti presso terzi) ; Art. 72‑ter (limiti di pignorabilità degli emolumenti e ultima mensilità non pignorabile) ; Art. 75‑bis (dichiarazione stragiudiziale del terzo) ; Art. 19 (rateizzazione e sospensione del pignoramento) ; Art. 48‑bis (verifiche sui pagamenti della Pubblica Amministrazione) .
  • Codice di procedura civile – Art. 545 (beni impignorabili e limiti di pignorabilità) ; Art. 546 (obblighi del terzo pignorato) ; Art. 495 (conversione del pignoramento).
  • Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – disposizioni su piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione .

Circolari e provvedimenti amministrativi

  • Circolari AdER: circolare n. 5/E del 2021 sulle procedure di pignoramento; circolare n. 4/E del 2023 sulla rateizzazione e definizione agevolata; circolare n. 7/E del 2024 su pignorabilità delle pensioni. (Queste circolari forniscono chiarimenti operativi su termini, modalità di notifica e applicazione dei limiti di pignorabilità).
  • Decreti di proroga: D.L. 108/2024 che ha prorogato al 15 settembre 2024 la scadenza della quinta rata della rottamazione quater ; D.L. 34/2025 (in attesa di conversione) che dovrebbe prorogare ulteriormente le scadenze delle definizioni agevolate.
  • D.Lgs. 33/2025 – Testo unico della riscossione, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2026. Prevede la sostituzione degli artt. 72 e 72‑bis con nuove norme (artt. 169‑176) confermando il termine di sessanta giorni .

Sentenze della Corte di Cassazione

  • Cass., Sez. III, 13 febbraio 2015 n. 2857 – ha qualificato l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis come atto amministrativo stragiudiziale; il mancato pagamento del terzo impone la procedura ordinaria .
  • Cass., Sez. III, 8 novembre 2017 n. 26830 – ha ribadito l’autonomia del pignoramento esattoriale e l’obbligo del terzo di pagare entro sessanta giorni.
  • Cass., Sez. III, 30 settembre 2021 n. 26549 – ha stabilito l’obbligo di notificare l’atto al debitore; in caso di mancata notifica, l’atto è nullo.
  • Cass., Sez. III, 16 novembre 2025 n. 30214 – ha sancito che, in mancanza di pagamento del terzo entro sessanta giorni, l’AdER deve procedere al pignoramento ordinario .
  • Cass., Sez. III, 12 novembre 2025 n. 28520 – ha chiarito che il termine di sessanta giorni è uno spatium deliberandi durante il quale la banca deve trattenere anche le somme future . La sentenza richiama l’imminente entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025 e conferma la necessità di notificare l’atto al debitore.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è una procedura severa ma circoscritta da norme precise. La durata del pignoramento è fissata in sessanta giorni per le somme già esistenti sul conto e si estende alle somme future fino alle loro scadenze . La Cassazione ha chiarito che la banca deve trattenere tutti gli accrediti che arrivano entro tale periodo, anche se il conto era a zero . Tuttavia, la normativa offre numerosi rimedi: dal ricorso per vizi di notifica alla rateizzazione che sospende l’esecuzione , dalla definizione agevolata che consente di saldare il debito con sconti su sanzioni e interessi , fino alle procedure di sovraindebitamento che garantiscono l’esdebitazione . Conoscere questi strumenti e agire tempestivamente è fondamentale per difendere il proprio patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa e personalizzata per affrontare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive. Grazie all’esperienza maturata come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo individua rapidamente i vizi degli atti esecutivi, presenta ricorsi efficaci e costruisce soluzioni su misura, dalle rateizzazioni ai piani di rientro, dalle trattative stragiudiziali alle procedure concorsuali. Il suo staff opera a livello nazionale e segue costantemente le novità legislative e giurisprudenziali per garantire difese aggiornate.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua posizione, verificare la legittimità del pignoramento, sospendere l’azione esecutiva e trovare la soluzione legale più adatta alla tua situazione. Agire tempestivamente è essenziale per proteggere il tuo conto corrente e il tuo futuro finanziario.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!