Quanto può pignorare lo stipendio l’Agenzia delle Entrate?

Introduzione

Quando le finanze personali vengono colpite da debiti tributari, il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER) è uno degli interventi più temuti dai lavoratori dipendenti e dai professionisti con reddito fisso. Una cartella esattoriale non pagata o un accertamento fiscale non contestato può infatti trasformarsi in un prelievo forzoso sulla busta paga.

Dal punto di vista del debitore la posta in gioco è altissima: un’incursione sulle entrate mensili può compromettere la capacità di sostenere le spese ordinarie, peggiorare la solvibilità verso altri creditori e far precipitare una famiglia in una spirale di insolvenza. Molti cittadini ignorano però che la legge pone limiti stringenti all’entità della trattenuta, differenziando il trattamento tra il pignoramento ordinario previsto dall’art. 545 del codice di procedura civile e il pignoramento speciale esattoriale disciplinato dagli artt. 72‑bis e 72‑ter del d.P.R. 602/1973.

In questa guida pratica aggiornata a novembre 2025 esamineremo in modo dettagliato e sistematico:

  • il quadro normativo nazionale (codice di procedura civile, d.P.R. 602/1973, d.P.R. 180/1950, legge sul sovraindebitamento) e gli ultimi aggiornamenti legislativi;
  • la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in tema di limiti di pignorabilità, con particolare attenzione alle pronunce del 2025 (sentenza Cass. n. 28520/2025) e delle Sezioni Unite 2022;
  • la procedura operativa del pignoramento presso il datore di lavoro o presso terzi (banca) spiegata passo per passo;
  • le strategie difensive e le alternative (opposizioni, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione);
  • gli errori da evitare e i consigli pratici per tutelare i propri diritti;
  • un’ampia sezione FAQ con domande ricorrenti e simulazioni numeriche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione e gestore della crisi da sovraindebitamento, è il professionista di riferimento di questa guida. Da anni coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nel diritto bancario, tributario ed esecutivo, assistendo contribuenti e imprese a livello nazionale.

  • Cassazionista e specialista in diritto bancario e tributario: l’avv. Monardo vanta un’esperienza pluridecennale nelle controversie contro l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, con particolare riguardo ai pignoramenti di stipendi, pensioni e conti correnti.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012 e può assistere cittadini, professionisti e imprenditori nel predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021): guida le società nella composizione negoziata delle crisi con soluzioni pratiche e sostenibili.

Il suo staff, composto da avvocati tributaristi, civilisti, penalisti e commercialisti, è in grado di fornire:

  • analisi degli atti esecutivi (avvisi di intimazione, cartelle, atti di pignoramento);
  • ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate in Commissione tributaria, in sede di opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi;
  • richiesta di sospensione e sgravio delle cartelle esattoriali;
  • trattative e piani di rientro con l’Agente della Riscossione;
  • predisposizione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (sovraindebitamento, piani del consumatore, esdebitazione).

L’articolo offre strumenti operativi per affrontare le azioni esecutive senza soccombere. Se hai ricevuto un atto di pignoramento sullo stipendio, non aspettare: 📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti legislative principali

1.1.1 Art. 545 del codice di procedura civile: limiti alla pignorabilità

L’art. 545 c.p.c. disciplina in via generale la pignorabilità dei crediti del debitore. Le regole fondamentali sono:

  • impignorabilità assoluta: è vietata la pignorabilità dei beni considerati necessari alla vita del debitore (ad es. assegni per assistenza ai poveri, sussidi di maternità o invalidità) .
  • impignorabilità relativa o parziale: per i redditi da lavoro dipendente (stipendi, salari e altre indennità) si applica un limite del quinto (20 %); la stessa quota massima vale per le pensioni ma con un minimo vitale non pignorabile pari al doppio dell’assegno sociale aumentato di 1.000 euro . Se vi sono più pignoramenti, la quota complessiva non può superare la metà dello stipendio .
  • pignoramento delle somme accreditate sul conto corrente: il comma 8 dell’art. 545 stabilisce che lo stipendio o la pensione accreditati su conto corrente mantengono la tutela del minimo vitale; l’importo pignorabile è solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale .

Con il d.l. 83/2015 il legislatore ha introdotto il “minimo vitale” per le pensioni e ha chiarito che le somme derivanti da emolumenti lavorativi accreditate su conto corrente non perdono la tutela del limite minimo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 248/2015, ha dichiarato costituzionalmente legittimo il limite del quinto per le retribuzioni, ritenendo irragionevole applicare il concetto di minimo vitale alle retribuzioni (vedi § 1.2.2).

1.1.2 Art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973: il pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate

Per i debiti erariali (imposte, tasse, contributi), l’Agenzia delle Entrate–Riscossione dispone di una procedura speciale di pignoramento presso terzi, disciplinata dall’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973. Si tratta di un procedimento più rapido rispetto alla procedura ordinaria perché non necessita di un preventivo titolo esecutivo né dell’intervento del giudice.

Con la notifica di un ordine di pagamento diretto al terzo (datore di lavoro, banca, ente previdenziale, committente), l’Agente della Riscossione ordina al terzo di versare le somme già maturate e future fino a soddisfazione del credito. Il terzo deve eseguire il pagamento entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze previste per le somme successive . Se il terzo non adempie, l’Agenzia può proseguire con il pignoramento ordinario davanti al giudice.

1.1.3 Art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973: limiti di pignorabilità per l’Agenzia delle Entrate

L’art. 72‑ter, introdotto nel 2006 e modificato dal d.l. 16/2012, impone limiti specifici alle trattenute applicabili dall’Agente della Riscossione sugli stipendi e sulle pensioni:

  • 1/10 (10 %) per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro netti mensili;
  • 1/7 (circa 14,29 %) per importi tra 2.500 e 5.000 euro;
  • 1/5 (20 %) per somme oltre i 5.000 euro, applicandosi anche l’art. 545 c.p.c. per i casi eccedenti .

La norma precisa che per importi superiori a 5.000 euro restano applicabili i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. (quindi il massimo pignorabile è sempre un quinto). Inoltre, l’Agente della Riscossione può consultare i dati INPS per conoscere l’esistenza di rapporti di lavoro o di pensioni .

1.1.4 Altre disposizioni rilevanti

  • Art. 48‑bis d.P.R. 602/1973: disciplina la sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni in presenza di debiti fiscali. La legge di bilancio 2025 (commi 84‑85, art. 1) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli enti pubblici dovranno bloccare parte dello stipendio di dipendenti con cartelle oltre 5.000 euro e reddito sopra i 2.500 euro, sospendendo il pagamento per consentire l’intervento dell’AER .
  • d.P.R. 180/1950 (Testo unico delle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato): disciplina il cumulo tra pignoramenti, cessioni del quinto e delegazioni di pagamento per i dipendenti pubblici. Stabilisce che la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio e fissa il limite di un quinto per il pignoramento se già sussiste una cessione del quinto.
  • Legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza): offrono strumenti di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito e liquidazione controllata) che permettono di ridurre o sospendere i pignoramenti e ottenere l’esdebitazione.
  • Leggi di bilancio e circolari INPS: annualmente rideterminano l’assegno sociale e quindi la soglia del minimo vitale impignorabile. Nel 2025 l’assegno sociale è pari a 538,37 euro; di conseguenza l’importo minimo vitale non pignorabile per le pensioni sul conto corrente è 1.615,11 euro (tre volte l’assegno) .

1.2 Giurisprudenza rilevante

1.2.1 Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 28520/2025 (27 ottobre 2025)

Il pignoramento esattoriale del conto corrente è stato al centro del dibattito giurisprudenziale. Con la sentenza n. 28520/2025, la Corte di Cassazione ha risolto definitivamente la questione della “portata temporale” del pignoramento speciale dell’AER.

La Corte ha stabilito che l’ordine di pagamento diretto ex art. 72‑bis vincola non solo le somme già presenti sul conto al momento della notifica ma anche gli accrediti successivi entro il termine di 60 giorni previsto dalla norma . Di conseguenza:

  • la banca o il terzo pignorato deve bloccare e trasferire all’Agenzia non soltanto il saldo positivo al momento della notifica, ma anche tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi, fino a concorrenza del credito ;
  • il pignoramento opera anche se il saldo al momento della notifica è negativo o pari a zero, poiché il vincolo si riferisce al rapporto di conto corrente e alle future disponibilità ;
  • in caso di inadempimento del terzo, l’AER può agire con il pignoramento ordinario; le somme indebitamente non versate sono considerate distratte e il terzo può rispondere in via patrimoniale.

Questa pronuncia rappresenta una “svolta” per i debitori: la finestra di 60 giorni diventa un periodo in cui lo stipendio accreditato sul conto corrente può essere integralmente trattenuto e trasferito al Fisco, limitando la disponibilità immediata del debitore. Il consiglio è quindi di spostare le giacenze in altro conto o di chiedere l’accredito dello stipendio su un conto non pignorato prima della notifica, laddove possibile.

1.2.2 Corte Costituzionale, sentenza n. 248/2015

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. fu sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale con riferimento al pignoramento dello stipendio. La Corte, con sentenza n. 248 del 3 dicembre 2015, ha dichiarato infondata l’eccezione e ha affermato tre principi fondamentali :

  1. Il limite del quinto della retribuzione è congruo: consente di bilanciare l’esigenza del debitore di mantenere un’esistenza dignitosa con il diritto del creditore alla soddisfazione del proprio credito .
  2. Non si può estendere alle retribuzioni il concetto di minimo vitale, che il legislatore ha previsto solo per le pensioni, poiché i lavoratori attivi possono contare sulla tutela contrattuale e sull’assistenza sociale .
  3. La disciplina della riscossione coattiva delle imposte non viola il principio di eguaglianza, perché il credito erariale gode di una tutela particolare e può giustificare procedimenti speciali come il pignoramento ex art. 72‑bis .

Questa decisione conferma che, al di fuori dei limiti del quinto e delle soglie impignorabili per le pensioni, non esiste un ulteriore minimo vitale per gli stipendi. Pertanto, nell’esecuzione forzata ordinaria, la misura massima pignorabile è il 20 % (o la somma dei pignoramenti, che non può eccedere la metà della retribuzione), mentre nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑ter il limite dipende dallo scaglione di reddito.

1.2.3 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 32914/2022

Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 32914/2022, hanno risolto un contrasto sulla natura dell’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge nell’ambito di un procedimento di separazione. La Cassazione ha riconosciuto che l’assegno di mantenimento ha natura alimentare; di conseguenza non è compensabile né pignorabile se non nei limiti dell’art. 545 c.p.c. Questo principio è stato recepito dall’INPS con la circolare n. 130/2025, che ha ribadito l’impignorabilità degli assegni di mantenimento e la pignorabilità solo per i crediti alimentari . La circolare ha inoltre chiarito che l’anticipazione NASpI (indennità di disoccupazione erogata in un’unica soluzione) perde la natura assistenziale e diventa interamente pignorabile .

La pronuncia assume rilievo per chi percepisce indennità o altre somme sostitutive dello stipendio: occorre valutare se esse rientrino tra le prestazioni impignorabili oppure siano pienamente aggredibili.

1.2.4 Altre sentenze di merito

La giurisprudenza di merito (tribunali e corti d’appello) ha prodotto numerose decisioni su casi specifici, ad esempio:

  • limitazione della pignorabilità in presenza di doppio pignoramento (quando coesistono cessione del quinto e pignoramento) e dell’obbligo di ridurre la trattenuta al 20 %;
  • opponibilità della prescrizione quinquennale o decennale del credito tributario;
  • nullità dell’atto di pignoramento per omessa notifica di un precedente atto presupposto (cartella, avviso di intimazione, etc.);
  • rideterminazione della quota pignorabile quando il datore di lavoro ha erroneamente applicato percentuali superiori.

Questi orientamenti evidenziano l’importanza di una consulenza legale tempestiva e personalizzata.

2. Procedura passo‑passo del pignoramento dello stipendio

Il pignoramento presso terzi è l’esecuzione forzata più frequente quando il debitore percepisce redditi da lavoro dipendente. La procedura varia a seconda che si tratti di pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) o di pignoramento esattoriale (artt. 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973). Di seguito analizziamo in dettaglio le fasi operative.

2.1 Presupposti e atti prodromici

2.1.1 Formazione del titolo esecutivo

Nel pignoramento ordinario il creditore deve essere titolare di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno) e notificare al debitore:

  1. Atto di precetto: contiene l’intimazione a pagare entro 10 giorni sotto pena di esecuzione forzata.
  2. Atto di pignoramento presso terzi: notificato al datore di lavoro (terzo) e al debitore, indica il credito da soddisfare e la data dell’udienza in tribunale. Dopo la notifica il terzo deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., indicando le somme dovute al debitore.

Nel pignoramento esattoriale, invece, il titolo esecutivo è costituito direttamente dalla cartella esattoriale o dall’avviso di accertamento esecutivo. L’AER può procedere senza precetto e notificare al terzo un ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72‑bis. Prima dell’atto di pignoramento l’agente notifica al debitore:

  • una cartella di pagamento o un avviso di addebito;
  • un avviso di intimazione con cui si invita a pagare entro 5 giorni;
  • eventuale comunicazione di preavviso di fermo o ipoteca.

Se il debitore non paga, l’AER procede al pignoramento. Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis per il pagamento da parte del terzo decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento .

2.1.2 Verifiche preliminari del datore di lavoro e dell’INPS

Prima di notificare l’atto di pignoramento, l’Agente della Riscossione verifica le informazioni sui redditi del debitore attraverso:

  • le banche dati INPS e i flussi Uniemens per identificare datore di lavoro, importo dello stipendio e eventuali indennità;
  • la banca dati dell’Agenzia delle Entrate per individuare conti correnti, depositi e altri rapporti patrimoniali;
  • la piattaforma INPS–Riscossione che consente di accedere ai dati reddituali del debitore e verificare l’esistenza di cessioni del quinto, delegazioni di pagamento o altri pignoramenti.

2.2 Notifica dell’atto di pignoramento

2.2.1 Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)

La notifica avviene a mezzo di un ufficiale giudiziario o tramite posta elettronica certificata (PEC) se il datore di lavoro è un soggetto obbligato all’uso della PEC. L’atto deve contenere:

  • l’indicazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto;
  • l’identificazione del debitore e del terzo pignorato;
  • la dichiarazione che la somma dovuta sarà trattenuta dal datore di lavoro a favore del creditore entro il limite di un quinto;
  • la fissazione dell’udienza ex art. 548 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione.

Dopo la notifica, il datore di lavoro è obbligato a eseguire la trattenuta dallo stipendio e versarla sul conto vincolato indicato dal giudice solo dopo l’ordinanza di assegnazione, che stabilisce l’importo e il creditore beneficiario.

2.2.2 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973)

L’Agente della Riscossione notifica un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro (o ad altra figura che deve corrispondere somme al debitore). L’atto contiene:

  • l’indicazione del debito complessivo e della cartella di riferimento;
  • la richiesta di pagare immediatamente le somme già maturate e non ancora corrisposte;
  • l’ordine di versare le somme future alle scadenze previste, nel rispetto dei limiti dell’art. 72‑ter ;
  • la comunicazione che, in mancanza di pagamento entro 60 giorni, l’AER procederà con l’esecuzione ordinaria.

Una volta ricevuto l’ordine, il datore di lavoro (terzo) non deve attendere un’ordinanza del giudice: deve versare le somme indicate direttamente all’Agenzia. In caso di mancato adempimento, la responsabilità patrimoniale ricade sul datore di lavoro.

2.3 Calcolo della quota pignorabile

Il calcolo della trattenuta sullo stipendio varia in base al tipo di pignoramento e all’importo del reddito netto. Di seguito forniamo regole e simulazioni.

2.3.1 Pignoramento ordinario (art. 545 c.p.c.)

  1. Identificare la retribuzione netta (stipendio dopo le trattenute fiscali e previdenziali).
  2. Verificare eventuali altri pignoramenti: se vi è un solo pignoramento, la quota è un quinto; se ce ne sono diversi, la somma delle quote non può eccedere la metà dello stipendio.
  3. Applicare la quota del 20 %: ad esempio, per uno stipendio netto di 2.000 euro la trattenuta massima sarà 400 euro mensili (1/5).
  4. Calcolare il minimo vitale per le pensioni: sul conto corrente la parte non pignorabile è pari a tre volte l’assegno sociale (nel 2025, 1.615,11 euro). La parte eccedente può essere pignorata entro il limite del quinto .

2.3.2 Pignoramento esattoriale (art. 72‑ter)

La quota varia secondo tre fasce:

Fascia di reddito netto mensilePercentuale pignorabileImporto mensile pignorato (esempio)
Fino a 2.500 €1/10 (10 %)reddito 2.000 € → trattenuta 200 €
2.501 € – 5.000 €1/7 (~14,29 %)reddito 3.000 € → trattenuta ≈ 428,57 €
Oltre 5.000 €1/5 (20 %)reddito 6.000 € → trattenuta 1.200 €

Esempio pratico: lavoratore con stipendio netto di 4.000 euro al mese e debito fiscale di 15.000 euro. L’AER applicherà il prelievo di 1/7, pari a circa 571,43 euro mensili. Se l’importo dovuto venisse corrisposto in meno di 60 giorni (per via di un bonus o tredicesima), il pignoramento cesserà dopo il pagamento dell’intero debito.

Per le pensioni, l’art. 72‑ter richiama l’art. 545 c.p.c.; pertanto l’importo pignorabile segue il limite del quinto, con la tutela del minimo vitale non pignorabile (doppio dell’assegno sociale aumentato di 1.000 euro) .

2.3.3 Cumulabilità con cessione del quinto e delegazione di pagamento

Quando il lavoratore ha già attivato una cessione del quinto (prestito con trattenuta volontaria del 20 %) e riceve un pignoramento:

  • per i dipendenti privati, la somma delle trattenute (cessione + pignoramento) non può superare il 50 % dello stipendio. Se vi è già una cessione del quinto, il pignoramento potrà raggiungere al massimo un ulteriore 20 %, fermo restando il limite complessivo della metà del salario.
  • per i dipendenti pubblici, l’art. 5 del d.P.R. 180/1950 prevede la stessa regola: cessioni, delegazioni di pagamento e pignoramenti non possono superare la metà dello stipendio.

2.4 Adempimenti del datore di lavoro (terzo pignorato)

Dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento, il datore di lavoro ha obblighi precisi:

  1. Dichiarare l’entità del credito: nel pignoramento ordinario deve comunicare entro 10 giorni al creditore e al debitore se e in quale misura deve somme al debitore (art. 547 c.p.c.). Nella procedura esattoriale, invece, l’atto stesso funge da ordine e non è richiesta la dichiarazione.
  2. Applicare la trattenuta: il terzo deve calcolare la quota pignorabile e trattenere le somme dalle retribuzioni. Nel pignoramento esattoriale le somme vanno versate direttamente all’Agenzia.
  3. Versare le somme: nel pignoramento ordinario, l’ordinanza di assegnazione del giudice individua il conto dedicato; nel pignoramento esattoriale, l’atto contiene l’IBAN dell’AER.
  4. Aggiornare la trattenuta: in caso di variazioni dello stipendio (ferie, tredicesima, premi), la quota pignorata deve adeguarsi al nuovo importo.

La violazione di tali obblighi espone il terzo a responsabilità: l’AER o il creditore può esigere l’intera somma direttamente dal datore di lavoro.

2.5 Diritti del debitore e rimedi giurisdizionali

Il debitore ha diversi strumenti per tutelarsi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva (prescrizione del credito, avvenuto pagamento, nullità del titolo). Ad esempio, se la cartella esattoriale è prescritta (prescrizione quinquennale per i tributi erariali), si può chiedere al giudice di dichiarare l’insussistenza del diritto e sospendere l’esecuzione.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata notifica della cartella, errore nel calcolo, mancata indicazione dei termini, violazione dei limiti di pignorabilità). Il ricorso deve essere proposto entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  • Istanza di riduzione: se il pignoramento eccede i limiti di legge (oltre 1/10, 1/7 o 1/5), il debitore può chiedere al giudice di ridurre la quota.
  • Sospensione amministrativa dell’AER: in presenza di motivi validi (cartella errata, sgravio, ricorso pendente), l’AER può sospendere la riscossione; occorre presentare istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
  • Rateizzazione o definizione agevolata: il debitore può chiedere di rateizzare il debito o aderire alle rottamazioni; il pagamento rateale sospende le misure cautelari e impedisce nuovi pignoramenti.

L’assistenza di un avvocato esperto consente di individuare lo strumento più efficace e di evitare decadenze perentorie.

3. Difese e strategie legali

La difesa del debitore non si limita alla contestazione del pignoramento; esistono strategie preventive e correttive per limitare i danni e risolvere il debito. Di seguito le più significative.

3.1 Verificare la legittimità degli atti e l’ammontare del debito

La prima attività consiste nell’analizzare la documentazione ricevuta (cartella, avviso di intimazione, atto di pignoramento) verificando:

  • prescrizione: per i tributi erariali la prescrizione è decennale se vi è notifica della cartella, ma la giurisprudenza ammette la prescrizione quinquennale per i tributi locali e i contributi previdenziali. Se l’atto è notificato dopo il decorso del termine, il pignoramento è nullo.
  • notifica regolare: devono essere rispettate le modalità di notifica via PEC o tramite servizio postale. L’omessa notifica della cartella rende nullo l’atto successivo.
  • esatta indicazione del titolo e importo: l’atto deve indicare chiaramente l’importo dovuto, comprensivo di interessi, sanzioni e accessori. Errori di calcolo possono essere contestati.
  • rispetto dei limiti di pignorabilità: se la quota trattenuta supera i limiti (1/10, 1/7, 1/5), si può chiedere la riduzione e la restituzione delle somme indebitamente trattenute .

3.2 Opposizione giudiziale

3.2.1 Opposizione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione mira a contestare l’esistenza del diritto alla riscossione. È utile nei casi di:

  • prescrizione o decadenza del credito tributario;
  • annullamento del titolo (annullamento dell’accertamento o della cartella per vizi propri);
  • avvenuto pagamento totale o parziale;
  • sussistenza di provvedimenti di sospensione (ad esempio, in caso di ricorso pendente in Commissione tributaria).

Il ricorso deve essere depositato davanti al giudice competente (tribunale in composizione monocratica) e deve essere notificato sia all’AER che al terzo pignorato. È fondamentale allegare le prove della prescrizione o del pagamento.

3.2.2 Opposizione ex art. 617 c.p.c.

L’opposizione agli atti esecutivi si propone di contestare i vizi formali dell’atto di pignoramento. È il rimedio idoneo se:

  • l’atto non è stato notificato al debitore o al terzo;
  • manca l’indicazione della cartella o dell’avviso di addebito;
  • non sono rispettati i limiti di pignorabilità (ad esempio, l’atto stabilisce un prelievo pari a 30 % per stipendi inferiori a 2.500 euro);
  • l’AER non ha rispettato l’ordine gerarchico dei beni da pignorare (ad esempio, pignoramento del conto corrente anziché dello stipendio).

Anche in questo caso il ricorso deve essere proposto entro 20 giorni dalla data di conoscenza dell’atto.

3.3 Sospensione e rateizzazione

3.3.1 Sospensione amministrativa

Il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto la possibilità di presentare all’AER un’istanza di sospensione in caso di:

  • sgravio o annullamento della cartella da parte dell’ente creditore (agenzia, comune, INPS);
  • piano di rateizzazione in corso: il contribuente in regola con il pagamento delle rate può chiedere la sospensione delle procedure esecutive;
  • ricorso giurisdizionale pendente con richiesta di sospensione cautelare.

L’AER, dopo la verifica dei presupposti, può sospendere l’azione esecutiva e revocare il pignoramento.

3.3.2 Rateizzazione del debito fiscale

La rateizzazione consente di pagare il debito in un massimo di 72, 120 o 180 rate mensili, a seconda dell’importo. Presentando la domanda e versando la prima rata, l’AER sospende i provvedimenti esecutivi. È importante:

  • rispettare le scadenze delle rate;
  • non superare il limite di 5 rate non pagate (perdita del beneficio);
  • valutare se è più conveniente la rateizzazione o l’adesione alle definizioni agevolate (rottamazioni).

3.4 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate che consentono di pagare i debiti fiscali senza sanzioni e interessi (rottamazione ter, quater, saldo e stralcio). Nel 2024 e 2025 è stata prorogata la rottamazione quater introdotta dalla Legge di bilancio 2023. Aderendo alla definizione si ottiene:

  • l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora;
  • il pagamento in rate fino a 5 anni;
  • la sospensione delle procedure esecutive; l’AER deve sospendere il pignoramento dello stipendio durante la rateizzazione.

Attenzione: se si decadono dalle rate, il pignoramento può riprendere. È quindi fondamentale programmare il pagamento e verificare l’esatto importo del debito.

3.5 Sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi

Per i debitori in difficoltà, le procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal d.lgs. 14/2019 consentono di ridurre i debiti e ottenere l’esdebitazione, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Le procedure principali sono:

  1. Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche non imprenditori; consente al giudice di omologare un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti. Una volta omologato, blocca i pignoramenti e consente la continuazione del pagamento dello stipendio senza trattenute, salvo la quota destinata al piano.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori, professionisti o imprese agricole. Richiede l’accordo con la maggioranza dei creditori e l’omologa giudiziale.
  3. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): prevede la liquidazione dei beni del debitore al fine di soddisfare i creditori. Dopo il periodo di liquidazione, il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui (esdebitazione).

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, è qualificato per assistere i debitori nell’elaborazione e nella presentazione dei piani. Queste procedure possono azzerare o ridurre le trattenute e sospendere i pignoramenti in essere.

3.6 Strategie operative consigliate

  1. Non ignorare la cartella o l’avviso di pignoramento: ogni atto contiene termini perentori. Non rispondere può precludere la possibilità di contestare il debito.
  2. Verificare la correttezza dei calcoli e dei limiti: è frequente che il datore di lavoro applichi percentuali errate o calcoli la trattenuta sulla retribuzione lorda anziché su quella netta. Un avvocato può accertare l’esatto importo dovuto.
  3. Chiedere la riduzione o la rateizzazione: se l’importo trattenuto è eccessivo o se si preferisce rateizzare il debito, si può presentare apposita istanza all’AER.
  4. Aprire un conto separato per l’accredito dello stipendio: in vista di un possibile pignoramento esattoriale, conviene evitare che lo stipendio confluisca sul conto oggetto di pignoramento; la giurisprudenza 2025 prevede la trattenuta degli accrediti futuri entro 60 giorni . Tenere i soldi su un conto diverso può salvaguardare la disponibilità.
  5. Valutare la procedura di sovraindebitamento: se i debiti sono numerosi e insostenibili, conviene avviare un piano del consumatore che sospende le azioni esecutive.
  6. Affidarsi a professionisti esperti: la normativa è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato specializzato, come l’avv. Monardo, può individuare la strategia migliore, evitare errori procedurali e interloquire con l’AER.

4. Strumenti alternativi al pignoramento e soluzioni per il debitore

4.1 Definizione agevolata dei carichi

La definizione agevolata (o rottamazione) consente di estinguere il debito con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione pagando solo la quota capitale e gli interessi legali, eliminando sanzioni e interessi di mora. Le principali edizioni sono:

  • Rottamazione ter (D.L. 119/2018): consentiva il pagamento in 10 rate.
  • Rottamazione quater (Legge di bilancio 2023, prorogata nel 2024 e 2025): prevede il pagamento in 18 rate; la prima scadenza per aderire era il 30 giugno 2023, prorogata al 30 novembre 2023, e la definizione è stata riaperta nel 2024. Il contribuente in regola con i versamenti ottiene la sospensione delle procedure esecutive.
  • Saldo e stralcio (Legge 145/2018): riservato ai debitori con ISEE inferiore a 20.000 euro; consente di pagare una percentuale tra il 16 % e il 35 % del debito.

Per accedere bisogna presentare domanda tramite i servizi online dell’AER e verificare la convenienza rispetto alla rateizzazione ordinaria. Una volta ammesso alla definizione, il debito viene rideterminato e il pignoramento sullo stipendio viene sospeso. In caso di decadenza dalla definizione (mancato pagamento di 5 rate), i benefici sono revocati e riprendono i pignoramenti.

4.2 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

L’art. 182‑ter L.Fall. (oggi art. 63 del Codice della Crisi d’Impresa) consente agli imprenditori in crisi di proporre una transazione fiscale con l’Erario nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione). La transazione può prevedere il pagamento parziale dei tributi e la rinuncia alle sanzioni, con l’effetto di sospendere i pignoramenti.

Nel contesto extragiudiziale, la giurisprudenza ammette la possibilità di stipulare piani di rientro direttamente con l’AER, pagando a rate l’intero debito. Tali accordi richiedono la garanzia di una fideiussione o ipoteca e possono essere utilizzati per evitare il pignoramento dello stipendio.

4.3 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019)

Come già accennato, le procedure di sovraindebitamento sono soluzioni fondamentali per i debitori che non hanno accesso alle procedure concorsuali classiche (privati, professionisti, piccoli imprenditori). I vantaggi principali sono:

  • sospensione di pignoramenti e procedure esecutive sin dalla presentazione della domanda;
  • accordi sostenibili con riduzione o cancellazione dei debiti;
  • possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo aver adempiuto al piano.

Il ruolo del Gestore della Crisi è cruciale: redige la relazione sulla situazione economica del debitore, propone il piano e ne verifica la fattibilità. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, quale gestore iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, può assistere i debitori in tutte le fasi della procedura.

4.4 Pensionamento e liquidazione del TFR

Molti lavoratori si preoccupano del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità di fine servizio. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che il TFR è pignorabile nei limiti di un quinto; tuttavia, quando viene accreditato sul conto corrente il TFR rimane protetto dal minimo vitale solo per la parte eccedente tre volte l’assegno sociale. È opportuno quindi pianificare la percezione del TFR per evitare che venga interamente assorbito dal pignoramento.

4.5 Casi particolari di impignorabilità

Alcuni redditi sono totalmente o parzialmente impignorabili:

  • assegno di mantenimento percepito dal coniuge separato: la Cassazione ha ribadito la sua natura alimentare, rendendolo impignorabile salvo crediti alimentari concorrenti ;
  • indennità di malattia e maternità erogate dall’INPS: impignorabili salvo crediti alimentari;
  • indennità di disoccupazione (NASpI): l’anticipazione NASpI erogata in un’unica soluzione è pignorabile integralmente ; le rate mensili sono pignorabili entro il limite del quinto;
  • reddito di cittadinanza e misure di sostegno: impignorabili e insequestrabili in ogni caso.

Conoscere queste eccezioni consente di impostare la difesa corretta e impedire prelievi illegittimi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che possono aggravare la loro situazione. Eccone alcuni:

  1. Ignorare la corrispondenza dell’AER: spesso le cartelle esattoriali non vengono ritirate o vengono accantonate. Questo comporta la decadenza dai termini per presentare ricorso e rende il pignoramento difficilmente contestabile.
  2. Pagare somme senza verifica: qualche debitore, per timore di ulteriori azioni, paga importi richiesti senza controllare se gli importi siano corretti o prescritti. È consigliabile sempre far analizzare il debito da un professionista.
  3. Confondere cessione del quinto e pignoramento: la cessione del quinto è un contratto volontario; il pignoramento è un atto coattivo. La coesistenza delle due trattenute è possibile entro il limite del 50 % della retribuzione. In caso di dubbio, è bene chiedere al datore di lavoro e al consulente legale.
  4. Non considerare il minimo vitale della pensione: i pensionati devono verificare che la trattenuta rispetti il doppio dell’assegno sociale più 1.000 euro per la parte impignorabile sul conto corrente . Una trattenuta eccedente può essere contestata con successo.
  5. Non presentare opposizione nei termini: l’opposizione agli atti esecutivi va presentata entro 20 giorni dalla notifica; oltre tale termine è irricevibile. Spesso i debitori tardano e perdono l’opportunità di annullare l’atto.
  6. Non sfruttare le rottamazioni o i piani del consumatore: molte persone non sanno che la definizione agevolata o il piano del consumatore possono ridurre drasticamente il debito. Valutare tutte le opzioni prima di procedere al pagamento integrale è essenziale.
  7. Lasciare lo stipendio sul conto pignorato: con la sentenza 28520/2025 la Corte di Cassazione ha esteso il pignoramento anche agli accrediti successivi nel periodo di 60 giorni . È prudente spostare i fondi in un altro conto o concordare un diverso canale di pagamento con il datore di lavoro.
  8. Non rivolgersi a professionisti qualificati: il fai‑da‑te può essere molto costoso. Un avvocato esperto in diritto tributario ed esecutivo può individuare vizi e strategie che non sono immediatamente evidenti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Confronto tra pignoramento ordinario e esattoriale

CaratteristicaPignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)Pignoramento esattoriale (artt. 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973)
Titolo esecutivoSentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegnoCartella esattoriale o avviso di accertamento esecutivo
PrecettoNecessarioNon necessario
Giudice dell’esecuzioneNecessario: fissa l’udienza e emette ordinanza di assegnazioneNon coinvolto nella fase di pignoramento; interviene solo se il terzo non paga
Limiti di pignorabilitàFino a 1/5 dello stipendio o pensione1/10, 1/7, 1/5 in base agli scaglioni
Termini di pagamento per il terzoDopo l’ordinanza del giudice60 giorni per somme già maturate; alle scadenze per somme future
Sospensione per rottamazioni o rateSì, se il creditore accettaSì, su istanza del debitore o in caso di adesione alla definizione agevolata
Responsabilità del terzoLimitata alla quota assegnata dal giudiceElevata: il terzo risponde per le somme non versate e può essere escusso dall’AER

6.2 Limiti di pignorabilità in base al reddito (AER)

Fascia di reddito netto mensilePercentuale AEREsempio di stipendioImporto pignorabileResiduo per il lavoratore
Fino a 2.500 €1/10 (10 %)2.000 €200 €1.800 €
2.501 € – 5.000 €1/7 (~14,29 %)3.500 €500 € circa3.000 €
Oltre 5.000 €1/5 (20 %)6.000 €1.200 €4.800 €

6.3 Limiti di pignorabilità per le pensioni

ElementoRegolaRiferimento normativo
Quota pignorabileFino a 1/5 della pensione nettaart. 545 c.p.c.
Minimo vitale impignorabile sul contoTriplo dell’assegno sociale (nel 2025, 3 × 538,37 € = 1.615,11 €)art. 545, comma 8 c.p.c.
Minimo vitale per pignoramento diretto della pensioneDoppio dell’assegno sociale aumentato di 1.000 € (≈ 2 × 538,37 € + 1.000 € = 2.076,74 €)art. 545, comma 7 c.p.c.

6.4 Procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariEffetti sui pignoramentiRuolo del Gestore
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriSospende i pignoramenti; consente falcidia dei debiti; prevede un piano di pagamento sostenibileIl gestore predispone la proposta e monitora l’esecuzione
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditori, professionisti, imprese agricoleSospende i pignoramenti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditoriIl gestore assiste nella negoziazione e verifica la fattibilità
Liquidazione controllataDebitori insolventi con patrimonio; ex procedura di liquidazione del patrimonioProcedura liquidatoria che estingue i debiti residui (esdebitazione)Il gestore coordina la liquidazione e ripartisce il ricavato

7. FAQ: Domande frequenti

  1. L’Agenzia delle Entrate può pignorare lo stipendio senza avviso?
    No. Prima del pignoramento lo stesso deve essere preceduto da cartella esattoriale e avviso di intimazione. L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al datore di lavoro sia al debitore. Senza tali notifiche, il pignoramento è nullo e può essere impugnato.
  2. Esiste un importo minimo dello stipendio non pignorabile?
    Per i dipendenti privati non esiste un minimo vitale; la trattenuta ordinaria non può superare il 20 % della retribuzione netta . Per le pensioni è impignorabile l’importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale aumentato di 1.000 euro .
  3. Qual è la differenza tra pignoramento del quinto e cessione del quinto?
    La cessione del quinto è un contratto volontario di prestito in cui il lavoratore autorizza il datore di lavoro a trattenere il 20 % dello stipendio per rimborsare una finanziaria. Il pignoramento è un atto coattivo imposto dal giudice o dall’AER per soddisfare un debito. Nel pignoramento ordinario la quota massima è 1/5; nel pignoramento esattoriale può arrivare a 1/7 o 1/10 a seconda del reddito .
  4. Se ho già una cessione del quinto posso subire anche un pignoramento?
    Sì, ma la somma di tutte le trattenute (cessione del quinto, delegazioni di pagamento e pignoramenti) non può superare la metà dello stipendio. Quindi se esiste già una cessione del 20 %, il pignoramento ordinario non potrà superare un altro 20 %; nel pignoramento esattoriale la quota può essere ridotta.
  5. Quanto dura il pignoramento dello stipendio?
    Il pignoramento dura fino alla soddisfazione del credito. Se il debito viene estinto anticipatamente (ad esempio con un bonus, tredicesima o definizione agevolata), il pignoramento cessa. In caso di pignoramento esattoriale, la finestra di 60 giorni per i versamenti al Fisco riguarda l’ordine di pagamento; ma la trattenuta prosegue finché il debito non viene estinto.
  6. Il datore di lavoro può rifiutarsi di eseguire il pignoramento?
    No. Il datore è obbligato per legge a eseguire la trattenuta e versare le somme al creditore o all’AER. In caso di inadempimento può diventare responsabile personalmente del debito e subire a sua volta l’esecuzione forzata.
  7. È possibile pignorare anche la tredicesima o il TFR?
    Sì. La tredicesima e altre mensilità aggiuntive (quattordicesima, premi) sono considerate parte della retribuzione e sono pignorabili entro i limiti (1/5 o 1/7/1/10). Il TFR è pignorabile fino a un quinto al momento della corresponsione. Per i pensionati il TFR resta protetto dal minimo vitale quando viene accreditato su conto corrente.
  8. Cosa succede se cambio datore di lavoro?
    In caso di cambio del datore di lavoro, il pignoramento non cessa ma deve essere notificato al nuovo datore. È opportuno informare l’AER o il creditore dell’avvenuto cambio. Se il nuovo datore non riceve la notifica, non è tenuto a effettuare la trattenuta.
  9. L’AER può pignorare lo stipendio del libero professionista?
    Il professionista che percepisce compensi per prestazioni d’opera non ha uno stipendio fisso ma crediti verso i clienti. Tali crediti possono essere pignorati presso i clienti attraverso l’atto di pignoramento presso terzi. Anche per i professionisti si applicano i limiti generali (1/5) e lo scaglione 1/10‑1/7‑1/5 nel caso di pignoramento esattoriale.
  10. È legittimo il pignoramento se non ho ricevuto la cartella di pagamento?
    No. L’omessa notifica della cartella rende nullo l’intero procedimento esecutivo. Si può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per far dichiarare la nullità e ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
  11. Le somme su carta prepagata o conto online sono pignorabili?
    Sì. Gli importi depositati su carte prepagate con IBAN o conti di pagamento sono assimilati ai conti correnti. Nel pignoramento esattoriale l’ordine di pagamento estende il vincolo a tutte le somme presenti e a quelle future accreditate nei 60 giorni .
  12. È possibile accordarsi con il creditore per evitare il pignoramento?
    Sì. Si può cercare un accordo transattivo o un piano di rientro con il creditore, anche con l’AER. L’accordo va formalizzato per iscritto e, se accettato, sospende l’esecuzione. Tuttavia, la stipula di un piano non sempre comporta la rinuncia automatica al pignoramento: occorre verificare i termini con l’ente creditore.
  13. Come incide l’adesione alla rottamazione sulle trattenute?
    Con l’adesione alla definizione agevolata (rottamazione) le procedure esecutive sono sospese. Ciò vale anche per i pignoramenti su stipendi e pensioni, che devono cessare dopo il pagamento della prima rata. La decadenza dal beneficio comporta la ripresa delle trattenute.
  14. Posso presentare domanda di sovraindebitamento per bloccare il pignoramento?
    Sì. La presentazione di una procedura di sovraindebitamento presso l’OCC comporta la sospensione delle procedure esecutive (cosiddetto “automatic stay”). Durante la procedura il giudice può disporre la riduzione delle trattenute. Una volta omologato il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, i pignoramenti cessano.
  15. Il pignoramento esattoriale si applica anche alle prestazioni assistenziali (es. bonus o assegni familiari)?
    No. Le prestazioni assistenziali (assegno di maternità, bonus bebè, assegno unico universale) sono impignorabili; l’AER non può aggredire tali somme. Tuttavia, se la prestazione viene accreditata su un conto corrente già pignorato, occorre dimostrare che le somme derivano da prestazioni impignorabili per ottenerne la restituzione.
  16. Posso trasferire il mio stipendio su un conto estero per evitare il pignoramento?
    Trasferire lo stipendio su un conto estero nella fase successiva al pignoramento può essere considerato un atto fraudolento e non evita il vincolo. Le autorità possono chiedere la collaborazione internazionale. È preferibile trovare soluzioni legittime (rateizzazioni, sovraindebitamento) anziché tentare di sottrarre le somme.
  17. Se il mio stipendio è inferiore a 1.000 euro possono pignorarlo?
    Sì, anche gli stipendi bassi sono pignorabili nel limite del quinto. Tuttavia, il giudice può ridurre la trattenuta se la retribuzione è molto esigua e rischia di compromettere la sussistenza. In questi casi, attivare un piano del consumatore può essere la soluzione migliore.
  18. La mia banca può bloccare il conto senza preavviso in caso di pignoramento?
    Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis la banca deve bloccare e versare le somme al Fisco entro 60 giorni . In tale periodo le operazioni sul conto possono essere limitate o bloccate. È quindi possibile che il correntista si trovi improvvisamente senza disponibilità. Occorre verificare l’importo e contestare eventuali eccedenze.
  19. Se l’AER sbaglia i calcoli, posso ottenere il rimborso?
    Certo. Se la trattenuta supera i limiti o si basa su un debito non dovuto, si può chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate. Il ricorso può essere presentato al giudice dell’esecuzione oppure in sede tributaria.
  20. Dopo aver pagato il debito, quanto tempo ci vuole per revocare il pignoramento?
    Una volta saldato il debito o estinto con la rottamazione, l’AER deve rilasciare un attestato di pagamento e comunicare al datore di lavoro la cessazione della trattenuta. Di solito la revoca avviene entro 30 giorni, ma il debitore può sollecitare l’ufficio competente o ricorrere al giudice se la trattenuta non viene sospesa.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio gli effetti del pignoramento, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e non sostituiscono il calcolo specifico, che deve tener conto di eventuali trattenute preesistenti e dell’aliquota IRPEF.

8.1 Simulazione 1: stipendio di 1.800 euro

  • Tipo di pignoramento: esattoriale.
  • Reddito netto mensile: 1.800 €.
  • Quota pignorabile: 1/10 (10 %) .
  • Trattenuta mensile: 180 €.
  • Residuo per il lavoratore: 1.620 €.
  • Durata stimata: se il debito è di 5.000 euro, la trattenuta si protrarrà per circa 28 mesi, salvo pagamenti extra (tredicesima).
  • Consiglio: verificare la possibilità di rateizzare o rottamare per ridurre la durata; monitorare il minimo vitale se lo stipendio è molto basso.

8.2 Simulazione 2: stipendio di 3.200 euro e cessione del quinto

  • Tipo di pignoramento: ordinario.
  • Reddito netto mensile: 3.200 €.
  • Cessione del quinto preesistente: 640 € (20 %).
  • Pignoramento ordinario: massimo un altro 20 %, ma la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio (1.600 €).
  • Trattenuta pignoramento: 640 €.
  • Trazione totale: 640 € (cessione) + 640 € (pignoramento) = 1.280 €, che è inferiore a 1.600 €.
  • Residuo per il lavoratore: 1.920 €.
  • Consiglio: se la trattenuta complessiva eccede il 50 %, presentare istanza di riduzione; valutare la rinegoziazione della cessione del quinto.

8.3 Simulazione 3: pensione di 1.200 euro accredita su conto corrente

  • Tipo di pignoramento: ordinario.
  • Pensione netta: 1.200 €.
  • Minimo vitale impignorabile: 2 × 538,37 € + 1.000 € = 2.076,74 € .
  • Importo sul conto: 3.000 €.
  • Parte impignorabile sul conto: 1.615,11 € (tre volte l’assegno sociale).
  • Parte pignorabile: 3.000 € − 1.615,11 € = 1.384,89 €. Tuttavia si applica il limite del quinto (240 € mensili).
  • Consiglio: verificare che il datore di lavoro o l’INPS trattengano solo il 20 %; spostare eventuali risparmi su un conto non pignorabile.

8.4 Simulazione 4: professionista con compensi variabili

  • Tipo di pignoramento: esattoriale su crediti futuri.
  • Compensi mensili: variabili (es. 5.000 € una volta, 1.000 € l’altra).
  • Quota pignorabile: 1/5 per importi oltre 5.000 €, 1/7 per importi tra 2.501 € e 5.000 €, 1/10 per importi inferiori.
  • Meccanismo: l’AER notifica l’ordine di pagamento ai clienti del professionista, che dovranno versare direttamente la quota pignorata.
  • Consiglio: se vi sono più clienti, verificare che l’AER non superi la percentuale complessiva; considerare la procedura di sovraindebitamento per strutturare un piano di pagamento sostenibile.

8.5 Simulazione 5: cartelle multiple e debiti diversi

  • Situazione: il debitore ha due cartelle esattoriali (10.000 € e 5.000 €) e un pignoramento ordinario per una multa stradale da 2.500 €.
  • Tipo di pignoramento: esattoriale e ordinario.
  • Stipendio netto: 2.800 €.
  • Quota pignorabile AER: 1/7 (≈ 400 €).
  • Pignoramento ordinario: 1/5 (560 €).
  • Somma delle trattenute: 960 € (circa 34 % dello stipendio).
  • Limite complessivo: 50 % (1.400 €).
  • Consiglio: valutare la rateizzazione o la definizione agevolata delle cartelle; presentare istanza al giudice per ridurre la quota se la somma delle trattenute compromette la sopravvivenza.

Conclusione

Il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate è uno strumento potente ma soggetto a limiti ben precisi. Conoscere la disciplina vigente, le ultime pronunce giurisprudenziali e le possibili strategie difensive è fondamentale per proteggere i propri diritti e il proprio reddito.

Abbiamo visto che:

  • l’art. 545 c.p.c. fissa il limite del quinto per stipendi e pensioni e introduce il concetto di minimo vitale per le pensioni ;
  • l’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973 stabilisce percentuali progressive (1/10, 1/7, 1/5) per i pignoramenti esattoriali ;
  • la Cassazione n. 28520/2025 ha esteso il pignoramento esattoriale ai bonifici e ai crediti futuri nei 60 giorni successivi ;
  • la Corte Costituzionale n. 248/2015 ha confermato la legittimità del limite del quinto e negato l’estensione del minimo vitale agli stipendi ;
  • le Sezioni Unite 32914/2022 hanno sancito la natura alimentare dell’assegno di mantenimento rendendolo impignorabile .

Agire tempestivamente è la chiave per evitare prelievi eccessivi o illegittimi. È essenziale verificare la regolarità degli atti, contestare i vizi e valutare le alternative (rateizzazione, rottamazioni, sovraindebitamento).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare la tua situazione, impugnare gli atti illegittimi, negoziare con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione e proporti soluzioni su misura. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo può intervenire in tutte le fasi del procedimento per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle.

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