Introduzione
Il fenomeno del sovraindebitamento rappresenta una delle sfide più complesse del diritto civile e dell’economia italiana. Imprese, professionisti e famiglie possono trovarsi in una condizione in cui non riescono più a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dando luogo a situazioni di crisi che, se non gestite tempestivamente, sfociano in esecuzioni forzate, pignoramenti e ipoteche. L’ordinamento ha risposto a questa emergenza con un insieme di strumenti – prima con la Legge 3/2012 (c.d. “salva-suicidi”) e, dal 15 luglio 2022, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, modificato da numerosi correttivi) – che consentono al debitore di negoziare e ristrutturare i debiti oppure di ottenere la cancellazione del passivo residuo mediante la procedura di esdebitazione.
La complessità e il continuo aggiornamento della normativa rendono fondamentale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. La sua struttura assiste clienti privati e aziende nei ricorsi contro cartelle esattoriali, nei piani del consumatore, nei concordati minori e nelle procedure di liquidazione controllata, proponendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali, analizzando gli atti, sospendendo le esecuzioni e negoziando piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con i creditori.
Il presente articolo, aggiornato a novembre 2025, illustra passo dopo passo come funziona la normativa italiana sul sovraindebitamento, analizza le sentenze più recenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, descrive gli strumenti a disposizione del debitore e fornisce consigli pratici per evitare errori e ottenere la definitiva liberazione dai debiti. Il taglio sarà professionale e divulgativo: verranno spiegati i concetti tecnici in modo accessibile, con tabelle riepilogative, esempi numerici e una sezione di domande frequenti.
Al termine dell’introduzione troverai una call to action per contattare direttamente l’Avv. Monardo e il suo staff.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Evoluzione normativa: dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La disciplina del sovraindebitamento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto per la prima volta una procedura concorsuale semplificata per i debitori non fallibili: consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e imprenditori “sotto soglia”. La legge prevedeva tre strumenti principali: il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi (per debitori non consumatori) e la liquidazione del patrimonio. Nel 2020 la legge è stata integrata con la procedura dell’esdebitazione dell’incapiente, che consentiva al debitore privo di beni e redditi di ottenere la cancellazione dei debiti residui.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 14/2019, ha riformato radicalmente la materia, abrogando la Legge 3/2012 e accorpando le procedure in un testo unico. L’entrata in vigore del CCII è stata rinviata più volte ed è divenuta definitiva il 15 luglio 2022. Successivamente il codice è stato corretto con vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. 83/2022 e, soprattutto, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, che ha introdotto il “terzo correttivo” al CCII, modificando numerosi articoli sugli accordi di ristrutturazione e sui rapporti con i creditori pubblici.
Nel 2025 la Legge 15/2025 ha convertito il D.L. 202/2024 (cd. Milleproroghe), riaprendo i termini della rottamazione‑quater e prevedendo ulteriori possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
1.2 Principali articoli del Codice della crisi relativi al sovraindebitamento
Per comprendere gli strumenti a disposizione del debitore occorre richiamare i principali articoli del CCII dedicati ai “soggetti sovraindebitati” (parte II del codice) e agli “strumenti di regolazione della crisi” (titolo IV). Di seguito si riassumono i punti salienti di ciascun articolo con citazioni dalle fonti ufficiali.
| Articolo CCII | Oggetto | Dispositivo sintetico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Art. 67 – Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Consente al consumatore di proporre, con l’ausilio dell’OCC, un piano che ristruttura i debiti, anche con pagamento parziale, differenziando tra creditori e includendo moratorie. Il piano deve indicare l’elenco dei creditori, dei beni, delle entrate e deve garantire ai creditori privilegiati almeno il valore del bene su cui grava il privilegio . | Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti e una moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati; è necessario l’elenco dei creditori e degli atti compiuti, le dichiarazioni fiscali e un professionista che attesti veridicità e fattibilità . | D.Lgs. 14/2019, art. 67 modificato dal D.Lgs. 136/2024. |
| Art. 74 – Concordato minore | Destinato a imprenditori, professionisti o associazioni non soggetti a liquidazione giudiziale. Il piano può prevedere la continuazione dell’attività o, se non possibile, l’apporto di risorse esterne e la suddivisione dei creditori in classi, con la possibilità di soddisfazione non integrale . | È un accordo negoziale che mira alla ristrutturazione dell’impresa di piccole dimensioni; i creditori possono essere suddivisi in classi e il piano può prevedere remissions o dilazioni. Gli obbligati solidali e i garanti restano responsabili . | D.Lgs. 14/2019, art. 74 con modifiche del D.Lgs. 136/2024. |
| Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti | Riguarda l’imprenditore (anche non commerciale) in crisi o insolvenza che si accorda con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. L’accordo, da sottoporre a omologazione, deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni e deve essere attestato da un professionista . | L’accordo consente di dilazionare il pagamento dei creditori estranei fino a 120 giorni dalla scadenza; deve essere corredato da un piano economico‑finanziario con documenti e attestazione di veridicità . | Art. 57 CCII. |
| Art. 60 – Accordi di ristrutturazione agevolati | Riduce al 30 % (in luogo del 60 %) la percentuale di adesioni necessaria per l’accordo quando il debitore rinuncia alla moratoria nei confronti dei creditori estranei e a chiedere misure protettive . | L’accordo è valido con l’adesione di creditori rappresentanti il 30 % dei crediti, ma il debitore non può usufruire delle dilazioni per i creditori non aderenti; deve garantire l’integrale pagamento entro le scadenze originarie . | Art. 60 CCII. |
| Art. 61 – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa | Prevede che gli effetti dell’accordo si estendano ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, purché il 75 % dei creditori della categoria abbiano aderito, siano stati informati e l’accordo non sia liquidatorio . | I creditori non aderenti devono essere informati e possono opporsi; l’accordo non può imporre nuove prestazioni o nuovi finanziamenti e non deve essere liquidatorio . | Art. 61 CCII. |
| Art. 62 – Convenzione di moratoria | Permette all’imprenditore di concordare con i creditori una sospensione provvisoria o dilazione delle scadenze senza rinuncia al credito; l’efficacia può essere estesa ai creditori non aderenti se questi rappresentano il 75 % della categoria e sono stati informati . | La convenzione non può prevedere la riduzione del credito (“falcidia”) ma soltanto la dilazione delle scadenze o la sospensione di azioni esecutive. È efficace verso i creditori non aderenti della stessa categoria e può essere opposta entro 30 giorni . | Art. 62 CCII. |
| Art. 63 – Transazione su crediti tributari e contributivi | Consente al debitore di proporre, prima della stipula di accordi ex artt. 57, 60 e 61, il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi. La proposta va depositata presso gli uffici fiscali; l’adesione dell’Agenzia delle Entrate richiede la valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale . | La transazione deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva e dall’attestazione di convenienza da parte del professionista; l’Agenzia può concedere riduzioni e dilazioni, ma la proposta deve soddisfare requisiti di convenienza e non può essere peggiorativa per l’erario . | Art. 63 CCII. |
| Art. 59 – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili | Stabilisce che, quando l’accordo di ristrutturazione viene esteso ai creditori non aderenti, questi conservano i diritti contro coobbligati, fideiussori e soci illimitatamente responsabili. Gli accordi societari si estendono ai soci illimitati solo se non diversamente previsto . | I garanti e i soci continuano a rispondere per l’obbligazione; l’accordo non li libera salvo patti contrari . | Art. 59 CCII. |
| Art. 268 – Liquidazione controllata | Prevede che il debitore insolvente possa chiedere la liquidazione controllata dei beni; l’istanza può essere presentata anche dal creditore, salvo il limite di 50.000 euro. Alcuni beni (crediti impignorabili, stipendi nei limiti di mantenimento, frutti dell’usufrutto, beni del fondo patrimoniale) sono esclusi dalla liquidazione e gli interessi sono sospesi . | La procedura consente di vendere i beni per soddisfare i creditori; i crediti impignorabili e i beni necessari al mantenimento del debitore sono esclusi. | Art. 268 CCII. |
| Art. 278 – Esdebitazione | Riconosce la liberazione dai debiti residui al termine della liquidazione controllata. L’esdebitazione opera anche per i creditori che non hanno partecipato alla procedura, limitatamente alla parte eccedente quanto avrebbero potuto conseguire . | L’esdebitazione libera il debitore dalle obbligazioni insoddisfatte; per i creditori non partecipanti, l’effetto si limita alla quota residua oltre la percentuale riconosciuta ai creditori di pari rango . | Art. 278 CCII. |
1.3 Sentenze recenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale
L’interpretazione delle norme sul sovraindebitamento è stata significativamente arricchita dalle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Di seguito si riportano le massime più rilevanti, con riferimento al testo integrale delle decisioni quando disponibile.
1.3.1 Socio‑fideiussore e qualifica di consumatore (Cass. civ. Sez. I, sentenza 11 novembre 2025 n. 29746)
La prima sezione civile ha affrontato il tema della qualificazione come “consumatore” del socio che presta garanzia in favore della società. La Cassazione ha stabilito che la definizione di consumatore nel CCII è sovrapponibile a quella del Codice del consumo e della Legge 3/2012: un socio‑fideiussore può beneficiare del piano del consumatore solo se la garanzia è prestata per fini estranei all’attività imprenditoriale e non strumentale all’impresa. Qualora la fideiussione sia collegata all’attività sociale, il socio non può essere considerato consumatore . La decisione rafforza l’idea che la procedura del piano del consumatore sia riservata alle persone fisiche che contraggono debiti per esigenze personali e non per attività imprenditoriali o professionali.
1.3.2 Moratoria sui crediti privilegiati e diritti di voto (Cass. civ. Sez. I, ordinanza 11 aprile 2025 n. 9549)
Nel giudicare un piano del consumatore ex Legge 3/2012, la Corte ha precisato che la moratoria di un anno per i creditori privilegiati, prevista dall’art. 8 comma 4 della legge, non indica il termine entro cui il credito deve essere integralmente soddisfatto ma solo il dies a quo a partire dal quale il debitore deve cominciare a pagare i crediti privilegiati. Il termine è considerato iniziale e non finale; pertanto il piano può prevedere pagamenti rateali oltre l’anno purché inizi entro un anno dall’omologazione . La Corte ha escluso l’applicazione analogica delle regole del concordato preventivo in tema di diritto di voto dei creditori, sottolineando che la legge non richiede l’approvazione dei creditori privilegiati per l’omologa del piano . La sentenza conferma che il creditore prelatizio può contestare la convenienza del piano, ma il giudice omologa se ritiene che la soddisfazione non sia inferiore all’alternativa liquidatoria.
1.3.3 Requisiti per l’esdebitazione e soglia di soddisfacimento (Cass. civ. Sez. I, sentenza 24 ottobre 2024 n. 27562)
Nel novembre 2024 la Corte di cassazione ha precisato che, ai fini dell’esdebitazione, non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori. La valutazione deve basarsi su un esame complessivo delle circostanze della procedura: l’entità dell’attivo liquidato, il numero di creditori soddisfatti (anche in misura minima), i costi della procedura e la condotta del debitore. La Corte ha sottolineato che la percentuale di soddisfacimento non deve essere meramente simbolica, ma può essere molto bassa se giustificata dalla situazione economica e dalla buona fede del debitore . Questa pronuncia, sebbene riferita a un caso disciplinato dalla vecchia legge fallimentare, anticipa i principi recepiti dal CCII nell’art. 280, che elimina del tutto il requisito quantitativo.
1.3.4 Estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti (Cass. civ. Sez. I, sentenza 2024 n. 34150)
Una decisione del dicembre 2024 (n. 34150) ha confermato che l’estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione ai creditori non aderenti è ammissibile solo se sono rispettate le condizioni previste dall’art. 61 CCII: informazione completa dei creditori, adesione del 75 % dei crediti della categoria, assenza di carattere liquidatorio e soddisfacimento dei creditori non aderenti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale . In caso contrario, il creditore può proporre opposizione e il tribunale decide in camera di consiglio.
1.3.5 Divieto di esdebitazione per il debitore già fallito (Cass. civ. Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025 n. 30108)
La Corte ha stabilito che il soggetto già dichiarato fallito e che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 Legge Fallimentare non può accedere all’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII per i debiti sorti prima del fallimento. La decisione (non integralmente riportata a causa delle limitazioni di accesso ai siti, ma ampiamente ripresa da commentatori) ribadisce il principio di unicità dell’esdebitazione: il debitore deve scegliere tra gli strumenti previsti dalla legge fallimentare o dal CCII e non può ottenere una liberazione ulteriore per debiti già esaminati. Ciò mira a evitare abusi e garantire la parità di trattamento dei creditori.
1.4 Leggi speciali e normative fiscali: rottamazioni e definizioni agevolate
Oltre alle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto misure straordinarie per incentivare i contribuenti al pagamento dei debiti fiscali. Le rottamazioni delle cartelle e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione consentono di estinguere il debito versando solo la quota capitale e rinunciando a sanzioni e interessi di mora.
1.4.1 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e riapertura 2025)
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, commi 231 – 252) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente che aderisce paga solo le somme dovute a titolo di capitale, interessi e aggio sull’attività di riscossione, mentre sono esclusi gli interessi di mora, le sanzioni e gli interessi di ritardato pagamento. La dichiarazione di adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023 e il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate, di cui le prime due nel 2023 e le successive fino al 2027 . L’adesione produce l’effetto di sospendere le procedure esecutive e di cancellare le iscrizioni a ruolo per i debiti condonati.
Con la Legge 15/2025, è stata riaperta la possibilità di aderire alla rottamazione‑quater per i debitori che, pur avendo presentato la domanda nel 2023, non avevano versato tutte le rate entro i termini del 2024. La nuova domanda deve essere presentata entro la fine di aprile 2025; il debitore può scegliere il numero di rate (fino a dieci), con le prime due scadenti a luglio e novembre 2025 e le altre otto ripartite tra il 2026 e il 2027 . L’adesione estingue i debiti residui e impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive.
1.4.2 Stralcio automatico dei piccoli debiti e sanatoria delle irregolarità formali
Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo inferiore a determinate soglie. Nel 2023 sono stati cancellati i carichi fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000‑2015, mentre la legge di bilancio 2024 ha esteso l’agevolazione ai carichi affidati tra il 2000 e il 2010 per importi fino a 500 euro. Parallelamente sono state introdotte definizioni agevolate delle violazioni formali: versando una somma ridotta, il contribuente può sanare errori formali e irregolarità nel versamento delle imposte, evitando sanzioni maggiorate.
2. Procedura passo‑passo per gestire il sovraindebitamento
Di seguito vengono descritte le fasi operative che il debitore deve seguire dopo aver ricevuto un atto di ingiunzione, un’ipoteca, un pignoramento o una cartella di pagamento. La procedura varia a seconda dello strumento prescelto, ma alcuni passi sono comuni a tutte le procedure di sovraindebitamento.
2.1 Ricezione dell’atto e valutazione preliminare
- Analisi dell’atto: appena si riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un pignoramento o un atto di precetto, è essenziale analizzare la natura del debito, le voci indicate (capitale, sanzioni, interessi, aggio) e la data di notifica. Spesso gli atti contengono errori formali, prescrizioni o vizi di notifica che consentono di impugnarli.
- Verifica dei termini di impugnazione: per gli atti tributari i termini variano dai 30 ai 60 giorni. Per le cartelle di pagamento la prescrizione può essere quinquennale (imposte e contributi) o decennale (imposte dirette). È fondamentale rivolgersi a un professionista per individuare la strategia difensiva più efficace.
- Valutazione dell’esposizione debitoria: si redige un elenco completo dei debiti (fiscali, bancari, verso fornitori, canoni, mutui, affitto), indicando importo residuo, tipologia di garanzia (ipoteca, pegno, privilegio) e posizione dei creditori. Questa mappatura servirà per costruire il piano o l’accordo.
2.2 Scelta dello strumento adeguato
In base alla natura del debitore (consumatore, imprenditore, professionista, ente del terzo settore) e alla dimensione dell’attività, si può scegliere tra:
- Piano del consumatore (art. 67 CCII) – riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze estranee all’attività imprenditoriale. Consente il pagamento anche parziale dei crediti, prevede la possibilità di falcidia e una moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati . Richiede la nomina di un Gestore della crisi e l’attestazione di un professionista sulla fattibilità del piano.
- Concordato minore (art. 74 CCII) – destinato a imprenditori “sotto soglia”, lavoratori autonomi, professionisti e imprese agricole. Può prevedere la prosecuzione dell’attività o, se non possibile, l’apporto di risorse esterne. I creditori vengono suddivisi in classi e votano il piano; la percentuale di adesione necessaria dipende dalle classi e dalle categorie .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–61 CCII) – strumento flessibile rivolto agli imprenditori (anche non commerciali) in stato di crisi o insolvenza. Richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti (ridotta al 30 % negli accordi agevolati ) e l’omologazione del tribunale. L’accordo può essere esteso ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria se si raggiunge il 75 % di adesioni .
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII) – consente di sospendere o dilazionare temporaneamente i pagamenti senza falcidia del debito . È uno strumento stragiudiziale e negoziale, spesso utilizzato come “ponte” verso un accordo più strutturato.
- Liquidazione controllata (art. 268 CCII) – la procedura concorsuale destinata a chi non può proporre un piano o un accordo. Consente di vendere i beni del debitore e soddisfare i creditori secondo l’ordine delle cause legittime; al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione .
- Procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) – consente al debitore che non dispone di beni e redditi di liberarsi dai debiti senza una vera e propria liquidazione, purché sia in buona fede e non abbia già beneficiato dell’esdebitazione. È l’erede della procedura introdotta dalla Legge 3/2012, ma oggi disponibile solo per chi non può accedere agli strumenti ordinari.
Nella fase di scelta è fondamentale confrontare le prospettive di soddisfacimento dei creditori con l’alternativa della rottamazione o della definizione agevolata. Ad esempio, un debito tributario può essere pagato integralmente tramite rottamazione con riduzione di sanzioni e interessi, mentre un debito bancario con garanzia ipotecaria necessita di un piano di rientro. L’esperienza dell’Avv. Monardo e del suo staff consente di identificare la soluzione più adatta e di combinare più strumenti (ad esempio, accordo di ristrutturazione per i debiti bancari e transazione fiscale ex art. 63 CCII per i tributi).
2.3 Predisposizione della domanda e documentazione
Una volta scelto lo strumento, il debitore deve predisporre un ricorso da depositare presso il tribunale competente (sezione specializzata in materia di crisi d’impresa) o da presentare all’OCC. La domanda deve contenere:
- Dati anagrafici e descrizione dell’attività: generalità del debitore, codice fiscale, sede, attività esercitata, eventuale partecipazione a società.
- Elenco dei creditori: elenco nominativo con l’indicazione del credito, della garanzia, della data di insorgenza e del regime (privilegiato, chirografario, assistito da ipoteca). Per i piani del consumatore e i concordati minori occorre indicare anche i crediti che il debitore contesta, motivando la contestazione.
- Elenco dei beni e dei diritti: immobili, mobili registrati, conti correnti, partecipazioni sociali, crediti verso terzi. Alcuni beni sono impignorabili o esclusi dalla liquidazione (v. art. 268 CCII) e devono essere indicati separatamente .
- Atti di straordinaria amministrazione: l’elenco di atti e pagamenti effettuati negli ultimi cinque anni che potrebbero pregiudicare i creditori (donazioni, vendite a prezzo irrisorio, pagamenti preferenziali). Il tribunale può revocare o dichiarare inefficaci tali atti.
- Ultime dichiarazioni dei redditi e bilanci: servono a verificare la capacità di rimborso e la veridicità dei dati. Per i consumatori occorre allegare le ultime tre dichiarazioni; per le imprese, gli ultimi bilanci e la situazione finanziaria aggiornata.
- Relazione dell’OCC o del professionista: il gestore della crisi redige una relazione che descrive le cause dell’indebitamento, verifica la completezza della documentazione e attesta la convenienza del piano o dell’accordo. La relazione è fondamentale per ottenere l’omologa.
2.4 Deposito e misure protettive
Il deposito del ricorso o della domanda di accordo può avvenire telematicamente tramite il portale delle procedure di sovraindebitamento gestito dal Ministero della giustizia o presso la cancelleria del tribunale. Una volta depositata la domanda, il debitore può chiedere l’applicazione di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII: queste sospendono le azioni esecutive individuali e cautelari e impediscono l’iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni del debitore. Le misure protettive sono concesse dal tribunale con decreto motivato e hanno durata fino all’omologazione del piano o dell’accordo.
Nel caso degli accordi di ristrutturazione agevolati, il debitore che rinuncia alle misure protettive (art. 60 CCII) può beneficiare della riduzione della soglia di adesione al 30 % . Tuttavia, rinunciando, non potrà godere della moratoria per i creditori estranei e dovrà pagarli entro le scadenze originarie.
2.5 Omologazione e opposizioni
Il tribunale esamina la domanda e la relazione del gestore della crisi. Nei piani del consumatore e nei concordati minori, se la documentazione è completa e la proposta è meritevole, convoca un’udienza per l’omologazione. I creditori possono proporre opposizione entro i termini stabiliti dal codice (art. 48 CCII).
Per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII), i creditori non aderenti della stessa categoria possono opporsi all’omologazione. Il tribunale decide in camera di consiglio, valutando la corretta informazione dei creditori e la convenienza dell’accordo . Una volta omologato, l’accordo è obbligatorio per tutti i creditori della categoria.
2.6 Esecuzione del piano o dell’accordo
Dopo l’omologazione, il debitore deve dare esecuzione al piano nei tempi e nei modi indicati. Ciò implica:
- Pagamenti rateali: versamento delle rate ai creditori privilegiati, chirografari e pubblici secondo la ripartizione prevista. Nel piano del consumatore i pagamenti devono iniziare entro il termine di moratoria (fino a due anni) , mentre negli accordi i creditori estranei devono essere pagati entro 120 giorni dalla scadenza .
- Vendita dei beni: se prevista, la cessione di beni immobili o mobili deve essere effettuata con le modalità indicate (asta giudiziaria, trattativa privata, cessione a terzi). Gli introiti vengono distribuiti tra i creditori.
- Controllo del gestore: l’OCC o il commissario giudiziale verifica l’esecuzione del piano, l’utilizzo corretto delle somme incassate e l’adempimento degli obblighi informativi.
- Conseguenze della inadempienza: se il debitore non rispetta il piano o l’accordo, i creditori possono chiedere la revoca dell’omologa e l’apertura della liquidazione controllata. Nei piani del consumatore l’inadempienza comporta la risoluzione; negli accordi la risoluzione può essere domandata dai creditori che rappresentano almeno il 10 % del passivo non soddisfatto.
2.7 Conclusione della procedura ed esdebitazione
Al termine della procedura, se il piano è stato eseguito correttamente, il debitore è dichiarato esdebitato: i debiti residui non possono più essere richiesti e vengono cancellati. Nell’ambito della liquidazione controllata, l’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278–283 CCII: essa libera il debitore da quanto non è stato possibile soddisfare, anche nei confronti dei creditori non partecipanti . Nel caso del piano del consumatore e del concordato minore, l’esdebitazione opera di diritto al momento del completamento del piano, salvo che il giudice, su istanza dei creditori, accerti comportamenti dolosi o fr fraudolenti del debitore.
Per i debitori incapienti che non dispongono di beni da liquidare, l’art. 283 CCII prevede una procedura specifica: trascorso un periodo di controllo sulla capacità reddituale del debitore (di solito tre anni), se non emergono nuovi beni o redditi e se il debitore ha tenuto una condotta corretta, viene dichiarata l’esdebitazione d’ufficio. Tale procedura non si applica a chi sia stato dichiarato fallito senza esdebitazione, come chiarito dalla Cassazione nel 2025.
3. Difese e strategie legali per il debitore
3.1 Impugnazione di cartelle e atti della riscossione
Prima di accedere alle procedure di sovraindebitamento, è opportuno verificare se gli atti di riscossione presentino vizi che possono comportarne l’annullamento. Le strategie più comuni sono:
- Contestazione della prescrizione: molti debiti tributari e contributivi si prescrivono in cinque anni. Se l’agente della riscossione notifica cartelle relative a debiti molto vecchi senza dimostrare la notifica degli atti interruttivi, è possibile eccepire la prescrizione.
- Vizi di notifica: la cartella o l’ingiunzione deve essere notificata al domicilio fiscale mediante posta certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Errori nella notifica comportano la nullità dell’atto.
- Errore di calcolo e interessi illegittimi: talvolta l’ente iscrive sanzioni e interessi non dovuti (es. perché la sanzione è stata definita con ravvedimento operoso o perché gli interessi di mora sono stati annullati da norme successive).
- Ricorsi per vizi sostanziali: nelle cartelle che riprendono avvisi di accertamento è possibile eccepire vizi relativi all’imponibile o alle deduzioni. In questo caso si propone ricorso alla commissione tributaria.
- Sospensione giudiziale: quando l’atto è gravemente viziato, si chiede al giudice di sospendere la riscossione in attesa della decisione sul merito. Spesso l’agente della riscossione accetta di definire la controversia in via transattiva (vedi art. 63 CCII).
3.2 Strumenti di sospensione e blocco delle procedure esecutive
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento consente di sospendere le procedure esecutive in corso:
- Misure protettive: la richiesta di misure protettive al momento del deposito della domanda impedisce nuovi pignoramenti o sequestri e sospende le esecuzioni in corso. Questo provvedimento è particolarmente efficace per salvaguardare il patrimonio aziendale e negoziare con i creditori.
- Sospensione per rottamazione: con la presentazione della domanda di rottamazione‑quater, le procedure esecutive relative ai carichi affidati vengono sospese fino all’esito della procedura . Ciò permette di respirare e valutare la convenienza tra definizione agevolata e procedura concorsuale.
- Accordi di ristrutturazione: l’omologazione dell’accordo sospende le azioni esecutive dei creditori non aderenti, ma solo per 120 giorni; dopo tale termine il debitore deve avere saldato integralmente i creditori estranei .
3.3 Strategie per ristrutturare i debiti bancari
I debiti bancari (mutui, prestiti personali, finanziamenti assistiti da garanzie) richiedono una negoziazione attenta. Il CCII consente di:
- Prevedere la falcidia del capitale nel piano del consumatore o nel concordato minore, con la possibilità di rimborsare solo una parte del credito se il valore del bene (ad esempio l’immobile ipotecato) è inferiore al debito. La Cassazione ha ricordato che la parte incapiente del credito privilegiato è degradata a chirografo e soddisfatta nella stessa proporzione degli altri crediti .
- Rinegoziare il mutuo: negli accordi di ristrutturazione è possibile prevedere un nuovo piano di ammortamento con un tasso ridotto o un periodo di pre‑ammortamento; la banca, se aderisce all’accordo, rinuncia all’azione esecutiva e accetta il piano.
- Cessione del quinto: l’art. 67 CCII consente di ristrutturare anche i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio; il piano può prevedere la falcidia o la sospensione della trattenuta .
- Garanzie personali e fideiussioni: occorre verificare la validità della garanzia (ad esempio, i contratti di fideiussione uniformi ABI del 2003 sono stati dichiarati in parte anticoncorrenziali dall’Autorità Garante). In presenza di fideiussioni abusive è possibile eccepire la nullità della garanzia e ridurre il debito.
3.4 Gestione dei debiti tributari e contributivi
Per i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali si possono adottare strategie specifiche:
- Transazione fiscale e previdenziale (art. 63 CCII) – consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi. La proposta deve essere depositata presso gli uffici competenti e accompagnata dall’attestazione di un professionista che dimostri la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale . Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate può approvare la proposta anche se prevede una falcidia, purché non sia inferiore al limite stabilito dall’Agenzia con provvedimento .
- Definizione agevolata – se è stata introdotta una rottamazione, conviene aderire per le cartelle più recenti: si paga solo il capitale, le sanzioni e gli interessi sono azzerati e si evitano le lunghe procedure concorsuali. La riapertura della rottamazione‑quater nel 2025 offre un’ulteriore opportunità di definire i carichi pregressi .
- Rateizzazione ordinaria – per carichi inferiori a 120.000 euro l’Agenzia delle Entrate può concedere una rateizzazione fino a 72 rate mensili; in particolari circostanze può arrivare a 120 rate. Tuttavia, se il debito è elevato o vi sono più cartelle, la procedura concorsuale potrebbe garantire una falcidia maggiore.
3.5 Protezione della prima casa e beni impignorabili
Un tema sensibile riguarda la prima casa. In linea di principio, l’immobile destinato ad abitazione principale del debitore non imprenditore non può essere espropriato per debiti fiscali inferiori a 120.000 euro (art. 76 D.P.R. 602/1973). Tuttavia, in caso di ipoteca concessa alla banca, l’istituto di credito può procedere all’esecuzione se il valore della casa consente di soddisfare il credito. Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore può chiedere di mantenere la prima casa, offrendo ai creditori un valore equivalente tramite risorse di terzi o di parenti.
Altri beni esclusi dalla liquidazione sono quelli impignorabili ai sensi dell’art. 268 CCII: crediti per salari, stipendi, pensioni nei limiti necessari al mantenimento, frutti del fondo patrimoniale, usufrutti vitalizi, beni indispensabili per l’esercizio della professione . Tali beni non possono essere venduti per soddisfare i creditori e rimangono nella disponibilità del debitore.
3.6 Ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e del gestore della crisi
La legge affida a professionisti indipendenti iscritti negli elenchi del Ministero della Giustizia (avvocati, commercialisti, notai) il compito di assistere il debitore nella predisposizione della domanda e di redigere la relazione di attestazione. L’OCC è un ente istituito presso le camere di commercio, gli ordini professionali o gli enti locali; il gestore della crisi nominato dall’OCC esamina la situazione economica del debitore, verifica la documentazione e propone al giudice la soluzione più adatta.
Nella pratica, il supporto dello studio dell’Avv. Monardo permette di coordinare il lavoro del gestore con altri professionisti (fiscalisti, revisori, consulenti del lavoro) e di costruire un piano credibile e sostenibile, presentando eventuali istanze di urgenza (sospensione delle esecuzioni, accesso alle misure protettive) e conducendo le trattative con creditori pubblici e privati.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, accordi e piani
4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi affidati
La rottamazione è uno strumento straordinario che consente di chiudere i debiti affidati all’agente della riscossione pagando solo la quota capitale. La rottamazione‑quater introdotta dalla Legge 197/2022 è stata molto utilizzata e ha permesso a migliaia di contribuenti di sanare la propria posizione. La riapertura del 2025 consente a chi era decaduto dai benefici di presentare una nuova domanda: in caso di accoglimento, si pagano le rate residue entro un massimo di dieci rate e si ottiene lo sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora .
Oltre alla rottamazione, la legge di bilancio ha previsto il saldo e stralcio per i carichi di importo ridotto e la definizione agevolata delle violazioni formali. Tali strumenti sono complementari alle procedure di sovraindebitamento e devono essere valutati in sede di consulenza: in alcuni casi è preferibile definire il debito con l’amministrazione finanziaria per poi proporre un piano del consumatore per i restanti debiti bancari; in altri casi la rottamazione non è sufficiente e occorre un accordo o un concordato.
4.2 Piano del consumatore: esempi pratici
Il piano del consumatore è lo strumento più utilizzato da famiglie e lavoratori dipendenti. Si tratta di una procedura giudiziale in cui il debitore propone al giudice un progetto di rimborso dei debiti in base alle proprie possibilità. Ecco un esempio numerico semplificato:
Esempio 1 – Debiti misti (bancari e fiscali)
- Debito totale: 80.000 € (di cui 50.000 € verso banche con garanzia ipotecaria, 20.000 € verso finanziarie senza garanzie, 10.000 € di cartelle per tributi e contributi).
- Reddito mensile netto del debitore: 1.800 €; spese mensili per famiglia e affitto: 1.200 €; residuo disponibile: 600 €.
- Proposta di piano: pagamento dei creditori privilegiati (banca) fino al valore dell’immobile (45.000 €), falcidia della parte eccedente (5.000 €) trattata come chirografaria ; pagamento dei creditori chirografari (finanziarie e tributi) al 30 % (9.000 €) in 5 anni; moratoria di due anni per la banca sul capitale e pagamento solo degli interessi legali in tale periodo .
- Durata: 7 anni (2 anni di moratoria + 5 anni di pagamenti).
- Esdebitazione: al termine il debitore è liberato dai debiti residui.
- Vantaggio: il debitore conserva la prima casa (il mutuo viene rinegoziato) e paga solo una parte del debito.
Esempio 2 – Debiti da cessione del quinto
- Debito totale: 25.000 € derivanti da più prestiti con cessione del quinto dello stipendio e un finanziamento revolving.
- Reddito mensile netto: 1.600 €; trattenute per cessione del quinto: 320 €; spese mensili: 1.000 €.
- Proposta di piano: sospensione della cessione del quinto per 12 mesi; pagamento del debito in 6 anni con rata di 400 € a partire dal secondo anno; falcidia del debito residuo del 20 %.
- Risultato: l’intervento del piano consente al debitore di riequilibrare il budget familiare; la banca rinuncia alla quota di interessi non dovuti e accetta la dilazione.
4.3 Concordato minore: casi di applicazione
Il concordato minore è rivolto a imprenditori, professionisti e imprese agricole che non superano determinati limiti (ricavi inferiori a 700.000 €, debiti inferiore a 500.000 €, ecc.). È simile al concordato preventivo ma più snello. Un caso tipico è l’impresa artigiana che ha debiti verso fornitori e banche ma dispone ancora di un buon portafoglio clienti.
Esempio – Concordato minore con continuità
- Impresa individuale di servizi informatici con debiti per 300.000 € (100.000 € verso fornitori, 150.000 € verso banche, 50.000 € verso l’Erario).
- Ricavi annuali: 250.000 €; utile operativo: 60.000 €.
- Proposta: continuazione dell’attività con l’iniezione di 30.000 € di risorse da un socio; pagamento ai fornitori al 40 % in tre anni; transazione fiscale per ridurre il debito tributario del 50 %; rinegoziazione del mutuo aziendale con tasso ridotto. La banca vota a favore perché la continuità dell’impresa assicura un recupero maggiore rispetto alla liquidazione.
- Vantaggio: l’impresa mantiene i contratti in essere, non perde la clientela e i creditori accettano un sacrificio limitato.
4.4 Accordi di ristrutturazione: varianti e combinazioni
Gli accordi di ristrutturazione sono contratti tra il debitore e i suoi creditori, omologati dal tribunale. Possono essere standard (art. 57), agevolati (art. 60) o ad efficacia estesa (art. 61). È possibile combinare un accordo con una transazione fiscale (art. 63) o con una convenzione di moratoria (art. 62). Ad esempio, un imprenditore con debiti bancari e tributari può stipulare:
- un accordo standard con le banche che rappresentano il 60 % dei crediti, prevedendo la rinegoziazione dei mutui e la falcidia di una parte dei debiti;
- una convenzione di moratoria con i fornitori per sospendere i pagamenti per sei mesi ;
- una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate per pagare i tributi dilazionati e con riduzione delle sanzioni ;
- l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria grazie all’art. 61, purché sia rispettata la soglia del 75 % e il piano non sia liquidatorio .
4.5 Liquidazione controllata e procedura dell’incapiente
Quando il debitore non ha redditi sufficienti per proporre un piano e non può negoziare un accordo, la liquidazione controllata rappresenta la soluzione di ultima istanza. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. Alcuni beni (stipendi, pensioni, beni indispensabili) restano esclusi . Al termine della procedura, se il debitore ha tenuto una condotta corretta, può chiedere l’esdebitazione .
Per chi è incapiente (senza beni e redditi), l’art. 283 CCII consente di chiedere l’esdebitazione dell’incapiente: il giudice verifica la meritevolezza e, dopo un periodo di controllo, dichiara la cancellazione dei debiti. Questa procedura non è applicabile ai soggetti già falliti che non hanno ottenuto l’esdebitazione secondo il regime previgente.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel percorso di uscita dal sovraindebitamento si commettono frequentemente errori che rischiano di compromettere l’esito della procedura. Di seguito una lista di errori da evitare e consigli operativi:
- Attendere troppo a lungo: molti debitori si rivolgono a un professionista solo dopo aver subito pignoramenti o ipoteche. È fondamentale agire tempestivamente dopo i primi segnali di crisi per preservare il patrimonio e predisporre un piano credibile.
- Sottovalutare la documentazione: la mancanza di documenti (estratti conto, contratti, atti notarili, dichiarazioni fiscali) può causare il rigetto della domanda. È bene conservare ogni documento relativo ai debiti e alle entrate.
- Non considerare i creditori minori: anche i piccoli creditori (fornitori, professionisti) devono essere inclusi nel piano. Ometterli può portare all’invalidità dell’accordo o alla revoca dell’esdebitazione.
- Fare affidamento su consulenti non specializzati: il diritto della crisi è complesso e richiede competenze specifiche; affidarsi a operatori improvvisati può risultare più costoso.
- Confondere gli strumenti: rottamazione e sovraindebitamento sono istituti diversi; aderire a una rottamazione mentre si è in procinto di depositare un piano può comportare decadenze o incompatibilità se non correttamente gestito.
- Ignorare la posizione dei garanti: i coobbligati e i fideiussori non vengono automaticamente liberati dall’accordo ; è necessario prevedere clausole che estendano gli effetti anche ai garanti o predisporre accordi separati.
- Sovrastimare il valore dei beni: nei piani che prevedono la vendita di immobili o partecipazioni, è importante basare le stime su perizie realistiche; valori gonfiati possono rendere il piano inattuabile.
- Interrompere i pagamenti senza protezione: sospendere unilateralmente i pagamenti senza avere depositato una domanda e ottenuto misure protettive espone a pignoramenti e ad azioni di responsabilità.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle di sintesi utili a confrontare gli strumenti disponibili, i termini e i requisiti.
6.1 Confronto tra strumenti di sovraindebitamento
| Strumento | Destinatari | Percentuale di adesione necessaria | Possibilità di falcidia | Moratoria su crediti privilegiati | Estensione ai creditori non aderenti | Esdebitazione finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (art. 67) | Consumatori (persone fisiche senza fini imprenditoriali) | Non richiesta (piano omologato dal giudice) | Sì – pagamento anche parziale dei crediti | Fino a 2 anni | No | Sì |
| Concordato minore (art. 74) | Imprenditori, professionisti, imprese sotto soglia | Voto favorevole delle classi di creditori; quorum variabili | Sì – rimessione parziale dei crediti | Non espressamente prevista; possibili dilazioni | No | Sì |
| Accordo di ristrutturazione (art. 57) | Imprenditori in crisi o insolvenza | 60 % dei crediti | Limitata – occorre pagare integralmente i creditori estranei | Solo dilazione di 120 giorni per i creditori estranei | No | Sì |
| Accordo agevolato (art. 60) | Imprenditori che rinunciano alle misure protettive e alla moratoria | 30 % dei crediti | Come accordo standard | Nessuna moratoria – pagamento alle scadenze originarie | No | Sì |
| Accordo ad efficacia estesa (art. 61) | Imprenditori con categorie di creditori omogenei | 75 % dei crediti della categoria | Come accordo standard | Dilazioni simili all’accordo standard | Sì – verso creditori della stessa categoria | Sì |
| Convenzione di moratoria (art. 62) | Imprenditori in crisi | 75 % dei crediti della categoria | No – solo sospensione o dilazione | Sospensione provvisoria | Sì – verso creditori della stessa categoria | No |
| Liquidazione controllata (art. 268) | Debitori insolventi | Non applicabile | No – si procede alla vendita dei beni | Non prevista | Non applicabile | Sì, ai sensi degli art. 278–283 |
6.2 Scadenze e termini principali
| Procedura | Termine per la domanda | Termini di pagamento o durata | Note |
|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater 2023 | Dichiarazione entro 30 aprile 2023 | Versamento unico entro 31 luglio 2023 o fino a 18 rate (scadenze 2023–2027) | Prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi. |
| Riapertura rottamazione 2025 | Domanda entro aprile 2025 | Rate a scelta del debitore (fino a 10) con prime due a luglio e novembre 2025 e le altre nel 2026‑2027 | Riguarda chi era decaduto dai benefici della rottamazione‑quater. |
| Piano del consumatore | Deposito in qualsiasi momento presso l’OCC | Moratoria fino a 2 anni; durata variabile in base al piano | Necessita di relazione del gestore della crisi e approvazione del giudice. |
| Concordato minore | Domanda presso il tribunale | Durata prevista dal piano (di solito 3‑5 anni) | Richiede voto dei creditori per classi . |
| Accordo di ristrutturazione | Deposito della proposta; adesioni entro 60 giorni; transazione fiscale entro 90 giorni | Creditori estranei: pagamento entro 120 giorni; durata del piano variabile | Necessita di omologazione. |
| Liquidazione controllata | Domanda del debitore o del creditore; esclusa per debiti < 50.000 € | Durata fino alla vendita dei beni e alla distribuzione dell’attivo | Termine di esdebitazione dopo la chiusura . |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono riportate alcune domande frequenti che i debitori pongono agli avvocati specializzati in crisi da sovraindebitamento. Le risposte hanno un taglio pratico e si basano sulle fonti normative e giurisprudenziali più recenti.
- Chi può accedere al piano del consumatore?\ Possono accedere le persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Non rientrano gli imprenditori, neppure se cessati, e i soci che hanno prestato garanzie strumentali all’attività sociale, come ribadito dalla Cassazione n. 29746/2025 .
- Posso includere i debiti tributari nel piano del consumatore?\ Sì. Il piano può comprendere cartelle esattoriali e debiti tributari. Per ottenere una riduzione o una dilazione occorre ricorrere alla transazione fiscale (art. 63 CCII), depositando una proposta presso l’Agenzia delle Entrate . La transazione deve essere conveniente per l’erario; in mancanza di adesione l’accordo può essere comunque omologato se sono rispettate le condizioni di legge .
- Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?\ Il piano del consumatore non richiede l’adesione dei creditori, è omologato dal giudice ed è riservato alle persone fisiche. Il concordato minore riguarda gli imprenditori e professionisti “sotto soglia”, richiede il voto dei creditori per classi e può prevedere la continuità aziendale .
- Cosa accade ai coobbligati (garanti) quando viene omologato un accordo di ristrutturazione?\ Gli accordi non liberano automaticamente i fideiussori e i soci illimitatamente responsabili: i creditori che non hanno aderito conservano il diritto di agire contro i coobbligati . Per liberare i garanti occorre stipulare un patto specifico o prevedere l’estensione dell’accordo anche a loro.
- È possibile sospendere le trattenute della cessione del quinto?\ Sì. Nel piano del consumatore è consentito chiedere la sospensione della trattenuta sullo stipendio e ristrutturare il debito derivante dalla cessione del quinto . La sospensione è generalmente concessa se il piano prevede il pagamento del credito in forma dilazionata.
- Quanto dura la moratoria per i creditori privilegiati?\ Nel piano del consumatore la moratoria può durare fino a due anni . La Cassazione ha chiarito che, nella legge 3/2012, la moratoria di un anno è un termine iniziale e non finale; il debitore deve iniziare i pagamenti entro un anno dall’omologa ma può completarli in un periodo più lungo .
- Cos’è l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa?\ È un accordo che permette di estendere gli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria se sono rispettate alcune condizioni: informazione completa dei creditori, adesione del 75 % dei crediti della categoria, carattere non liquidatorio dell’accordo e soddisfacimento dei creditori non aderenti non inferiore alla liquidazione .
- A quali condizioni posso beneficiare dell’esdebitazione?\ L’esdebitazione è concessa al termine della procedura di liquidazione o del piano se il debitore ha collaborato lealmente e non ha compiuto atti diretti a frodare i creditori. Non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento, ma la percentuale non deve essere meramente simbolica . Inoltre, chi è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione non può accedere all’esdebitazione dell’incapiente.
- È possibile modificare un accordo di ristrutturazione dopo l’omologazione?\ Sì. L’art. 58 CCII consente di modificare l’accordo o il piano in caso di eventi sopravvenuti che ne pregiudichino l’esecuzione, a condizione che le modifiche siano approvate dai creditori o omologate dal tribunale.
- Che differenza c’è tra rottamazione delle cartelle e sovraindebitamento?\ La rottamazione è una misura straordinaria di natura fiscale che permette di pagare il debito tributario senza sanzioni e interessi ; non riguarda i debiti bancari o verso privati. La procedura di sovraindebitamento è invece un percorso giudiziale o stragiudiziale che consente di ristrutturare o cancellare tutti i debiti (fiscali, bancari, privati), previa verifica della meritevolezza.
- Posso accedere alla procedura se sono imprenditore agricolo?\ Sì. Gli imprenditori agricoli rientrano tra i soggetti non fallibili e possono accedere al piano del consumatore (se persone fisiche) o al concordato minore (se impresa).
- Cosa succede se un creditore oppone il piano o l’accordo?\ Il creditore può sollevare opposizione dinanzi al tribunale entro i termini stabiliti; il giudice valuta se l’opposizione è fondata. Nei piani del consumatore l’omologazione può essere negata se il credito non è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; negli accordi ad efficacia estesa il tribunale valuta il rispetto dei requisiti dell’art. 61 .
- Posso intraprendere un accordo di ristrutturazione con il 30 % di adesioni?\ Sì, ma solo se si rinuncia alle misure protettive e alla moratoria per i creditori estranei, in base all’art. 60 CCII. In tal caso l’accordo deve assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti entro le scadenze originarie .
- Come viene calcolato il valore della prima casa nel piano?\ Il valore viene determinato da una perizia di stima. Il piano può prevedere il mantenimento dell’immobile se il debitore propone ai creditori un valore equivalente (ad esempio con risorse di parenti) oppure la vendita con successiva possibilità di abitare l’immobile in locazione. L’importante è che i creditori privilegiati (banca) siano soddisfatti fino al valore dell’immobile .
- È possibile abbinare la transazione fiscale con il concordato minore?\ Sì. L’art. 63 CCII consente al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi nell’ambito di accordi di ristrutturazione e anche nel concordato minore. La proposta deve essere depositata presso gli uffici fiscali e accompagnata dall’attestazione di convenienza .
- Quanto costa la procedura di sovraindebitamento?\ I costi comprendono il compenso del gestore della crisi, i diritti di cancelleria, le spese per le perizie e le parcelle del professionista che assiste il debitore. I compensi del gestore sono determinati dal decreto ministeriale n. 202/2014 e possono essere rateizzati.
- Il mio nominativo viene pubblicato?\ Sì. La domanda, l’omologa e il provvedimento di esdebitazione sono iscritti nel registro delle imprese e pubblicati nel portale delle procedure concorsuali; tuttavia i dati sensibili sono tutelati dalla normativa sulla privacy e l’iscrizione è funzionale alla tutela dei creditori.
- Posso tornare a contrarre mutui dopo l’esdebitazione?\ Dopo l’esdebitazione il debitore è liberato dai debiti residui e può tornare a contrarre obbligazioni. Tuttavia gli istituti di credito potrebbero tenere conto della precedente procedura nella valutazione del merito creditizio.
- Quanto tempo devo attendere per ottenere l’esdebitazione dell’incapiente?\ Generalmente l’esdebitazione viene concessa dopo un periodo di sorveglianza di tre anni in cui il tribunale verifica l’eventuale acquisizione di beni o redditi. Trascorso tale periodo, se il debitore è ancora incapiente e ha agito in buona fede, la procedura si conclude con la cancellazione dei debiti residui.
- È possibile revocare l’esdebitazione?\ Sì. L’esdebitazione può essere revocata se, entro cinque anni, si scopre che il debitore ha dolosamente occultato beni, ha aggravato la propria posizione o ha riportato condanne penali per reati contro il patrimonio. In tal caso i creditori possono riattivare le azioni per il recupero.
8. Simulazioni pratiche con esempi numerici
Per comprendere meglio gli effetti delle varie procedure, si presentano alcune simulazioni numeriche.
8.1 Simulazione di accordo di ristrutturazione agevolato
Supponiamo un’impresa artigiana con i seguenti debiti:
- 200.000 € verso una banca (mutuo con ipoteca su un capannone);
- 60.000 € verso l’Agenzia delle Entrate per IVA e IRPEF;
- 40.000 € verso fornitori;
- 20.000 € verso un socio che ha prestato una fideiussione.
L’impresa non può rispettare le scadenze ma dispone di un capannone dal valore stimato di 150.000 € e di un flusso di cassa che consente di versare 5.000 € al mese.
Procedura scelta: Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII) con rinuncia alle misure protettive e alla moratoria.
- Adesioni: la banca (200.000 €) e i fornitori (40.000 €) aderiscono, rappresentando il 83 % dei crediti, ben oltre il 30 % richiesto. L’Agenzia delle Entrate viene coinvolta tramite transazione fiscale.
- Proposta: pagamento al 100 % dei creditori aderenti in 5 anni (5.000 € al mese); l’Agenzia delle Entrate accetta una riduzione del 50 % sulle sanzioni e un pagamento dilazionato a 10 anni .
- Creditori estranei: il socio che non aderisce viene pagato integralmente entro 12 mesi (nessuna moratoria). La banca rinuncia alle azioni esecutive.
- Risultato: l’accordo viene omologato; l’impresa mantiene l’attività, paga regolarmente i creditori e, al termine, i debiti sono estinti. Il socio non aderente riceve il suo credito entro l’anno, come imposto dalle regole dell’accordo agevolato .
8.2 Simulazione di convenzione di moratoria e successivo accordo esteso
Un imprenditore commerciale con debiti per 500.000 € (di cui 250.000 € verso banche e 250.000 € verso fornitori) subisce un crollo del fatturato. Per evitare il fallimento decide di stipulare una convenzione di moratoria con tutti i creditori.
- Fase 1 – Convenzione di moratoria: i creditori vengono informati e il 80 % dei crediti della categoria aderisce; la convenzione sospende i pagamenti per 6 mesi e prevede la rinuncia alle azioni esecutive . Un professionista attesta che la convenzione è idonea a disciplinare temporaneamente la crisi .
- Fase 2 – Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: trascorsi sei mesi, l’imprenditore presenta un accordo che prevede il pagamento del 50 % dei crediti in 7 anni; il 75 % dei creditori della categoria aderisce. Grazie all’art. 61, l’accordo estende gli effetti ai creditori non aderenti .
- Risultato: l’accordo omologato vincola tutti i creditori; quelli non aderenti non possono avviare azioni esecutive e ricevono un trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale. La convenzione di moratoria ha garantito il tempo necessario per negoziare l’accordo definitivo.
8.3 Simulazione di liquidazione controllata con esdebitazione
Una persona fisica, ex imprenditore individuale, ha debiti per 150.000 €, ma possiede solo un’auto di modesto valore e non ha redditi. Decide di accedere alla liquidazione controllata e di chiedere l’esdebitazione.
- Domanda: viene presentata al tribunale; il debito supera la soglia dei 50.000 €, quindi la procedura può essere aperta. Il debitore indica tutti i beni e fornisce le dichiarazioni fiscali.
- Nomina del liquidatore: il tribunale nomina un liquidatore che vende l’auto (5.000 €). Il ricavato viene distribuito ai creditori in proporzione. I crediti impignorabili (stipendi futuri fino al limite di mantenimento) sono esclusi .
- Fine procedura: dopo la chiusura, il debitore chiede l’esdebitazione ex art. 278 CCII, che viene concessa perché la condotta è stata leale e i creditori hanno ricevuto quanto possibile . I debiti residui vengono cancellati.
9. Conclusione
Il sovraindebitamento può sembrare un tunnel senza uscita, ma il legislatore ha messo a disposizione dei debitori una serie di strumenti efficaci per ristrutturare, ridurre o addirittura cancellare i debiti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornato dai decreti correttivi e dalle leggi successive, ha introdotto una disciplina moderna che privilegia la continuità dell’attività economica e la seconda opportunità (“fresh start”), in linea con la direttiva UE 2019/1023. Le pronunce più recenti della Corte di cassazione hanno chiarito molte questioni interpretative – dalla qualifica di consumatore del socio‑fideiussore alla natura della moratoria sui crediti privilegiati e ai requisiti dell’esdebitazione – rafforzando l’orientamento a favore del debitore meritevole.
Nessun strumento può però sostituire la tempestività e la competenza. Agire subito, analizzare ogni dettaglio dell’atto ricevuto e costruire una strategia legale personalizzata sono passaggi essenziali per evitare pignoramenti, ipoteche o la perdita dell’abitazione. In questo percorso è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati che conoscano a fondo la normativa, le prassi degli organismi di composizione della crisi e le più recenti novità giurisprudenziali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un’assistenza completa per analizzare la tua situazione debitoria, predisporre ricorsi e sospensioni, negoziare con banche e fisco, elaborare piani del consumatore o concordati minori, redigere accordi di ristrutturazione, gestire la liquidazione controllata ed ottenere l’esdebitazione. La sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa garantisce soluzioni rapide e concrete.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.