Introduzione
In Italia migliaia di imprenditori, professionisti e privati devono affrontare procedure concorsuali o di sovraindebitamento che si protraggono per anni. La chiusura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata non sempre coincide con la liberazione dai debiti, poiché una parte delle passività rimane insoluta e può continuare a pregiudicare il patrimonio e la reputazione del debitore. L’esdebitazione post liquidazione è l’istituto che permette al soggetto onesto e meritevole di cancellare definitivamente i debiti residui, favorendo un vero fresh start e una seconda opportunità economica. Le normative e la giurisprudenza che regolano l’esdebitazione sono però complesse e soggette a continui aggiornamenti: il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), i decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024), il D.L. 118/2021, la legge 3/2012 e la legge fallimentare del 1942 coesistono con regimi transitori, creando un labirinto nel quale è facile smarrirsi.
Chi ignora gli errori più comuni rischia di perdere il diritto al beneficio, subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi e rimanere esposto a pretese aggressive dei creditori. Alcuni sbagliano tempistiche (ad esempio, presentano la domanda oltre il termine annuale previsto dall’art. 143 legge fallimentare per le procedure aperte ante‑2022), altri sottovalutano l’importanza della meritevolezza e continuano a compiere atti in frode o a nascondere il patrimonio, altri ancora credono che l’esdebitazione sia automatica o che basti riempire un modulo per essere cancellati dai registri della riscossione.
In realtà, l’ordinamento offre al debitore numerose soluzioni legali: oltre all’esdebitazione ci sono le definizioni agevolate dei debiti tributari (rottamazioni e “tregua fiscale”), i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione ex legge 3/2012 o CCII, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021, i concordati minori, fino alla liquidazione del patrimonio con successiva esdebitazione dell’“incapiente”. La scelta degli strumenti dipende dalla natura del debito (fiscale, bancario, commerciale), dall’entità del passivo, dalla presenza di beni aggredibili e dalle prospettive future di reddito.
In questa complessa materia è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati che sappiano analizzare gli atti, individuare le eccezioni più efficaci, sospendere o bloccare le procedure esecutive, trattare con i creditori e predisporre piani di rientro o ricorsi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia nei settori bancario e tributario. Grazie alla sua esperienza nelle procedure concorsuali e nella difesa dei debitori, lo studio può assistere i clienti in ogni fase:
- Analisi dell’atto e consulenza preventiva: valutazione dei presupposti per l’esdebitazione, verifica dell’esattezza delle notifiche, calcolo dei termini di decadenza, esame della meritevolezza;
- Ricorsi e impugnazioni: predisposizione di ricorsi al giudice delegato o al tribunale per ottenere la sospensione delle esecuzioni, l’annullamento di cartelle o la rideterminazione del debito;
- Trattative stragiudiziali: negoziazione con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate Riscossione per concordare rateizzazioni, riduzioni o stralci;
- Piani di ristrutturazione e accordi: elaborazione di piani del consumatore, concordati minori o accordi di ristrutturazione dei debiti per evitare il fallimento o la liquidazione;
- Difesa in giudizio: rappresentanza nelle udienze di verifica del passivo, opposizioni all’esdebitazione richiesta dai creditori, procedure di impugnazione delle sentenze;
- Gestione post‑liquidazione: presentazione dell’istanza di esdebitazione, monitoraggio dei termini, assistenza nell’adempimento degli obblighi informativi e nella redazione della documentazione richiesta dal tribunale e dall’OCC.
Se desideri valutare la tua situazione e capire quali rimedi sono applicabili al tuo caso, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Evoluzione legislativa: dalle regole fallimentari al Codice della crisi
L’istituto dell’esdebitazione è stato introdotto nel diritto italiano con la riforma della legge fallimentare del 2006, che ha inserito gli artt. 142 e 143 nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare). L’art. 142 stabiliva i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere all’esdebitazione: il fallito doveva aver cooperato, non aver aggravato il dissesto, non essere stato condannato per bancarotta o altri reati finanziari, non aver beneficiato dell’istituto nei dieci anni precedenti e garantire un “parziale soddisfacimento” dei creditori . L’art. 143 disciplinava il procedimento: il giudice dichiarava i debiti non più esigibili con il decreto di chiusura o su domanda del fallito presentata entro un anno dalla chiusura, consentendo ai creditori di proporre opposizione . Questa disciplina vale ancora per i fallimenti pendenti o aperti prima del 15 luglio 2022, grazie al regime transitorio previsto dall’art. 390 del CCII, come ricordato dalla Cassazione .
Nel 2012 il legislatore ha approvato la legge 3/2012 (c.d. legge sul sovraindebitamento), estendendo la possibilità di ricorrere alla liquidazione del patrimonio e all’esdebitazione anche a consumatori e piccoli imprenditori esclusi dall’ambito fallimentare. L’art. 14‑terdecies disciplinava l’esdebitazione a seguito della liquidazione, mentre l’art. 14‑quaterdecies (introdotto nel 2020) permetteva al debitore incapiente – privo di beni e redditi – di ottenere la cancellazione dei debiti residui se rispettati rigorosi requisiti (incapienza economica e meritevolezza) e di pagare gli eventuali sopravvenienti utili entro quattro anni .
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con il D.Lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega 155/2017, ha riformato organicamente le procedure concorsuali e le misure di emersione della crisi. Il codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed è stato modificato da tre decreti correttivi: il primo correttivo (D.Lgs. 147/2020), il secondo correttivo (D.Lgs. 83/2022), con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023 sul fresh start (art. 21), e il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), finalizzato a coordinare le norme e introdurre misure operative . In materia di esdebitazione il CCII dedica il Capo X del Titolo V agli “Effetti della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata”, distinguendo tre sezioni:
- Esdebitazione nella liquidazione giudiziale (artt. 278‑281 CCII),
- Esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282 CCII),
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII).
Dal 2022, per le procedure iniziate dopo il 15 luglio, il beneficio è regolato da questi articoli che hanno abrogato il requisito oggettivo del soddisfacimento minimo (necessario invece nella legge fallimentare) e hanno introdotto il limite temporale di tre anni per il diritto all’esdebitazione .
1.2 Condizioni e procedimento nella liquidazione giudiziale (artt. 278‑281 CCII)
Articolo 278 – Oggetto e ambito di applicazione.
L’esdebitazione può essere concessa al debitore cui siano rimasti debiti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale (equivalente al fallimento per le procedure aperte dal 15 luglio 2022) o di liquidazione controllata (succedanea della liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012). Non si applica ai debitori che siano stati dichiarati insolventi prima dell’entrata in vigore del CCII: la Cassazione ha chiarito che le domande di esdebitazione depositate dopo il 15 luglio 2022 da falliti ai sensi della legge fallimentare restano assoggettate agli artt. 142 ss. l.fall. e 14‑terdecies l. 3/2012 e non alle nuove norme .
Articolo 279 – Condizioni temporali di accesso.
Il diritto all’esdebitazione matura decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se questa è anteriore. Entro questo termine il debitore onesto e meritevole può chiedere al tribunale di essere liberato dai debiti residui, salvo che sussistano cause di esclusione. La norma recepisce la direttiva europea sul fresh start, che richiede un periodo massimo di tre anni per il liberazione dagli insoluti.
Articolo 280 – Condizioni per l’esdebitazione.
Questa disposizione elenca i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio. Il debitore non deve:
- essere stato condannato per bancarotta fraudolenta, reati societari, riciclaggio, usura, frode fiscale, falso in bilancio e altri reati contro il patrimonio;
- aver sottratto o nascosto beni, formato passività fittizie o compiuto altri atti di frode a danno dei creditori;
- aver ostacolato lo svolgimento della procedura di liquidazione o la formazione dello stato passivo;
- aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o averne beneficiato più di due volte nella vita;
- aver causato il dissesto con dolo o colpa grave.
La norma conferma che il debitore deve aver svolto un comportamento collaborativo e trasparente durante la procedura. Non è più previsto il soddisfacimento minimo dei creditori; tuttavia la Cassazione ha affermato che il giudice può escludere il beneficio se la soddisfazione è meramente simbolica (massima n. 27562/2024) .
Articolo 281 – Procedimento.
Il tribunale decide sull’istanza di esdebitazione contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della liquidazione o decorsi tre anni dall’apertura. L’istanza del debitore è comunicata ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il tribunale verifica la meritevolezza e la sussistenza dei requisiti; se accoglie la domanda, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Il decreto è pubblicato nel Registro delle imprese e può essere impugnato dai creditori. Il d.lgs. 136/2024 ha precisato il ruolo del curatore nella comunicazione ai creditori e ha modificato la rubrica dell’art. 282, coordinandone il contenuto .
Un punto controverso è la contestualità della pronuncia alla chiusura: il Tribunale di Arezzo ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 281, lamentando che la norma preclude le domande presentate dopo la chiusura e contrasta con la legge delega e con la direttiva europea . Secondo l’ordinanza (n. 881/2025) la possibilità di presentare l’istanza “subito dopo” la chiusura, prevista dall’art. 8 della legge delega, doveva essere mantenuta. La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata al momento della redazione di questo articolo (novembre 2025).
1.3 Esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282 CCII)
La liquidazione controllata sostituisce la procedura di liquidazione del patrimonio introdotta dalla legge 3/2012. L’art. 282 CCII disciplina l’esdebitazione in questa ipotesi, stabilendo che il tribunale può dichiarare i debiti inesigibili a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o decorsi tre anni dall’apertura. La domanda può essere proposta dal debitore o dal liquidatore, il quale segnala i fatti rilevanti per la valutazione della meritevolezza e della cooperazione del debitore . Anche qui si applicano le condizioni di meritevolezza dell’art. 280; i creditori possono proporre osservazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza. Il d.lgs. 136/2024 ha sostituito il titolo dell’articolo (“esdebitazione di diritto”) con “Esdebitazione: condizioni e procedimento”, sottolineando che il beneficio non è automatico ma subordinato a una valutazione giudiziale.
1.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
La figura del debitore incapiente è destinata a chi, al termine della liquidazione, non può offrire alcuna utilità ai creditori. L’art. 283 CCII, che recepisce e integra l’art. 14‑quaterdecies legge 3/2012 , prevede che:
- il debitore persona fisica che non dispone di beni o redditi con i quali soddisfare, neppure in minima parte, i creditori, può chiedere l’esdebitazione una sola volta;
- l’incapienza è definita in base al reddito personale: esso non deve superare l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE (es. nel 2025 l’assegno sociale è 534,41 € mensili, per cui il limite di incapienza annuale è circa 9 600 € per un single);
- il debitore deve depositare una dichiarazione su eventuali sopravvenienze; deve dimostrare di aver cooperato e di essere meritevole;
- l’OCC (Organismo di composizione della crisi) certifica l’assenza di beni rilevanti e allega il calcolo ISEE; invia il ricorso al tribunale insieme al parere del liquidatore;
- il tribunale concede l’esdebitazione se ritiene meritevole il debitore e dichiara i debiti inesigibili;
- se, nei tre anni successivi, sopravvengono utilità che permettono il pagamento ai creditori in misura non inferiore al 10 %, il beneficio decade e i creditori possono essere soddisfatti .
Questa norma tutela i soggetti con redditi minimi, consentendo loro un nuovo inizio senza essere schiacciati da debiti impagabili. La giurisprudenza ha interpretato con rigore i requisiti di impossidenza e di meritevolezza: ad esempio, il Tribunale di Ivrea (sentenza 15 luglio 2025) ha escluso l’esdebitazione dell’incapiente quando lo stipendio del ricorrente era oggetto di un pignoramento presso terzi, ritenendo che ciò dimostrasse l’esistenza di utilità distribuite ai creditori e fosse incompatibile con l’incapienza .
1.5 Regime transitorio: fallimenti e liquidazioni aperti prima del 15 luglio 2022
Per le procedure di fallimento o liquidazione del patrimonio aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare e la legge 3/2012. L’art. 390 CCII stabilisce che i ricorsi per dichiarazione di fallimento, per omologazione di accordi di ristrutturazione e le procedure di composizione della crisi depositati prima dell’entrata in vigore del codice sono definiti secondo le disposizioni previgenti . La Cassazione, con ordinanza 3 giugno 2025 n. 14835, ha ribadito che l’esdebitazione è una fase della procedura di fallimento e non un procedimento autonomo, pertanto le domande proposte da falliti assoggettati alla legge fallimentare non sono regolamentate dagli artt. 278 ss. CCII, anche se presentate dopo il 15 luglio 2022 .
In tali casi, restano applicabili:
- Art. 142 l.fall.: condizioni di meritevolezza e soddisfacimento parziale;
- Art. 143 l.fall.: la domanda va presentata entro un anno dalla chiusura; la Corte di Cassazione ha precisato che, in mancanza di notifica del decreto di chiusura, il termine decorre dalla data in cui il decreto diventa definitivo e non dalla sua iscrizione nel registro delle imprese ;
- Art. 14‑terdecies e 14‑quaterdecies legge 3/2012**, per le liquidazioni del patrimonio e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
1.6 Debiti esclusi dal beneficio
Qualunque sia la procedura, l’esdebitazione non comporta la cancellazione di tutte le obbligazioni. Sono esclusi:
- i debiti per mantenimento e alimenti;
- i debiti per risarcimento da illecito extracontrattuale;
- i debiti fiscali derivanti da condotte fraudolente o da violazioni tributarie punite come reati;
- le sanzioni penali e gli altri debiti derivanti da reati;
- eventuali debiti versati con privilegi speciali (nel vecchio sistema della legge fallimentare);
- le obbligazioni per restituzione del capitale a soci o azionisti nei casi di responsabilità ex art. 2476 c.c. o art. 2394 c.c.
2. Principi giurisprudenziali recenti
2.1 Cassazione, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 – La meritevolezza al centro
Nella sentenza n. 27562/2024 la Suprema Corte ha affrontato il tema del requisito della meritevolezza nell’esdebitazione dei fallimenti pre‑CCII. La Corte ha chiarito che il giudice deve concedere l’esdebitazione quando il debitore meritevole ha cooperato e non ha commesso illeciti, anche se la soddisfazione dei creditori è modesta:
La Corte ha affermato che l’esdebitazione va concessa in conformità all’art. 142 l.fall. quando ricorre il requisito della meritevolezza; può essere esclusa solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico . Il debitore meritevole non può essere privato del beneficio per ragioni quantitative, indipendenti dalla sua condotta.
La pronuncia ha superato la tesi secondo cui occorreva una soglia minima di pagamento (es. 10 %) e ha rimarcato il favor debitoris e l’allineamento al principio del fresh start europeo. Il giudice deve valutare non solo le percentuali ma le circostanze complessive: entità dell’attivo liquidato, numero di creditori soddisfatti, costi della procedura e comportamento del debitore . Questa decisione rappresenta un precedente importante sia per le procedure ancora soggette alla legge fallimentare, sia per interpretare l’analoga clausola di meritevolezza nel CCII.
2.2 Cassazione, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 – Inapplicabilità degli artt. 278 ss. CCII ai fallimenti pre‑2022
Nell’ordinanza n. 14835/2025 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di alcuni falliti che chiedevano di applicare gli artt. 278 ss. CCII alle procedure ancora soggette alla legge fallimentare. La Corte ha evidenziato che:
- l’esdebitazione è una fase eventuale del fallimento, non un procedimento autonomo;
- il regime transitorio dell’art. 390 CCII stabilisce che i fallimenti pendenti al 15 luglio 2022 continuano a essere regolati dalla legge fallimentare e dalla legge 3/2012;
- non è sufficiente che la domanda sia presentata dopo il 15 luglio 2022 per applicare i nuovi articoli, poiché gli artt. 278 ss. si riferiscono espressamente alla liquidazione giudiziale e non al fallimento ;
- l’esdebitazione non è un istituto a sé stante, ma parte integrante della procedura concorsuale e quindi segue la stessa disciplina ultrattiva .
La Corte ha dunque confermato la decisione della Corte d’appello e ha rigettato il ricorso, ribadendo che le domande di esdebitazione dei falliti devono rispettare i presupposti degli artt. 142 e 143 l.fall. L’ordinanza richiama anche due precedenti della Cassazione a Sezioni Unite (n. 12476/2020 e n. 8504/2021) che avevano affermato la non retroattività delle norme del CCII .
2.3 Cassazione, Sez. I, 3 febbraio 2023, n. 3316 – Decorrenza del termine annuale
La sentenza n. 3316/2023, relativa a un fallimento aperto prima della riforma del 2006, ha chiarito l’applicazione dell’art. 143 l.fall. La Corte ha stabilito che il termine annuale per proporre la domanda di esdebitazione decorre dal momento in cui il decreto di chiusura diviene definitivo, non dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. In caso di mancata notifica del decreto, la decadenza inizia a decorrere al termine del “termine lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c.; non è applicabile la rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. . La pronuncia tutela i falliti che non vengono informati della chiusura, garantendo loro il tempo necessario per presentare l’istanza.
2.4 Tribunale di Ivrea, 15 luglio 2025 – Incapienza e pignoramento del reddito
Il Tribunale di Ivrea ha analizzato la domanda di esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII di un debitore incapiente la cui unica fonte di reddito era stata sottoposta a pignoramento presso terzi. Il tribunale ha sottolineato che il beneficio richiede la contemporanea sussistenza dei requisiti oggettivi (assenza di utilità distribuibili) e soggettivi (meritevolezza). La decisione ha stabilito che:
- il requisito dell’incapienza non ricorre se il debitore percepisce uno stipendio o un reddito pignorato, poiché il pignoramento dimostra che una quota è disponibile per i creditori;
- in questo caso non sussiste la condizione di impossidenza prevista dall’art. 283 CCII e l’esdebitazione non può essere concessa ;
- per aversi incapienza è necessario che eventuali utilità servano esclusivamente al mantenimento proprio e della famiglia e non possano essere destinate ai creditori; se si generano sopravvenienze nei tre anni successivi, il debitore dovrà destinarle ai creditori in misura almeno del 10 % .
Questa pronuncia dimostra che i giudici applicano con rigore i requisiti dell’art. 283 e che il semplice fatto di non possedere beni non basta: occorre dimostrare la totale incapacità di offrire utilità e l’assenza di pignoramenti in corso.
2.5 Ordinanza del Tribunale di Arezzo, 25 giugno 2025 – Questione di costituzionalità dell’art. 281 CCII
L’ordinanza n. 881/2025 del Tribunale di Arezzo (pubblicata nell’archivio di giurisprudenza) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, CCII nella parte in cui richiede che la domanda di esdebitazione sia decisa contestualmente alla pronuncia di chiusura della procedura. Il tribunale ha osservato che:
- la legge delega 155/2017 (art. 8, lett. a) e la Direttiva UE 2019/1023 prevedevano che il debitore potesse presentare l’istanza anche subito dopo la chiusura o, in ogni caso, dopo tre anni dall’apertura ;
- il correttivo 2024 ha inserito nel comma 1 l’obbligo di contestualità, che rischia di rendere inammissibili le domande tardive e di violare il principio di proporzionalità e il diritto al contraddittorio, soprattutto quando il debitore non è stato tempestivamente informato della chiusura della procedura ;
- la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sull’eccesso di delega e sulla conformità alla direttiva europea; fino ad allora i giudici potrebbero sospendere le decisioni.
2.6 Altre pronunce rilevanti
Oltre alle decisioni esaminate, la giurisprudenza offre ulteriori spunti utili:
- Cass. SU n. 12476/2020 e Cass. SU n. 8504/2021: le Sezioni Unite hanno affermato la non retroattività delle norme del CCII, confermando che le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano soggette alla legge fallimentare e alla legge 3/2012 ;
- Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2022, n. 15246: la Corte ha precisato che l’esdebitazione può essere revocata se il fallito dissimula sopravvenienze patrimoniali nei cinque anni successivi alla pronuncia, richiamando l’obbligo di cooperazione;
- Cass. civ., Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16263: ha ribadito che le condotte fraudolente o colpose del debitore (come l’occultamento di beni) impediscono l’esdebitazione e che la meritevolezza deve essere valutata con rigore;
- Tribunale di Taranto, 28 febbraio 2024 e Tribunale di Bergamo, 9 aprile 2025: hanno confermato che per l’esdebitazione del debitore incapiente i giudici devono esaminare con attenzione la condotta del finanziatore e la sua eventuale responsabilità nell’aggravamento del dissesto.
3. Procedura passo per passo
Le modalità per ottenere l’esdebitazione variano in base alla procedura (fallimento/liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o incapiente) e al regime applicabile (legge fallimentare o CCII). Di seguito una guida operativa per orientarsi tra i passaggi fondamentali.
3.1 Domanda di esdebitazione nella liquidazione giudiziale (CCII)
- Maturazione del diritto: attendere la scadenza dei tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale o la pronuncia del decreto di chiusura, se anteriore (art. 279 CCII).
- Verifica dei requisiti: assicurarsi di non rientrare nelle cause ostative dell’art. 280 CCII: assenza di condanne per reati, condotta corretta, cooperazione con il curatore e con gli organi della procedura, veridicità delle scritture contabili.
- Predisposizione dell’istanza: l’avvocato deposita un ricorso presso il tribunale competente, allegando:
- elenco dei creditori ammessi e dei debiti residui non soddisfatti;
- relazione sulle attività svolte e sulle cause dell’insolvenza;
- dichiarazione di inesistenza di cause ostative;
- attestazione del curatore in merito alla collaborazione del debitore e all’assenza di condotte fraudolente.
- Comunicazione ai creditori: secondo il correttivo 2024, il curatore deve comunicare l’istanza ai creditori ammessi al passivo e al pubblico ministero; i creditori hanno 15 giorni per depositare osservazioni o opposizioni. Nel periodo transitorio alcuni tribunali hanno disposto la notifica via PEC o tramite pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia.
- Udienza e decisione: il tribunale fissa un’udienza per ascoltare le parti. Se ritiene sussistenti i presupposti, pronuncia il decreto di esdebitazione contestualmente alla chiusura o all’esito dell’udienza, dichiarando inesigibili i debiti concorsuali. Il decreto è pubblicato nel Registro delle imprese; i creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni.
- Effetti: i debiti concorsuali non possono più essere fatti valere; restano esclusi i debiti previsti dall’art. 280 (alimenti, risarcimenti, sanzioni penali). Se entro tre anni emergono nuovi beni o redditi, il curatore o i creditori possono chiedere la revoca dell’esdebitazione.
3.2 Domanda di esdebitazione nella liquidazione controllata (CCII)
- Chiusura della procedura o decorso dei tre anni: il diritto sorge alla chiusura o dopo tre anni dall’apertura.
- Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore: nella liquidazione controllata, il ricorso può essere proposto dal debitore o dal liquidatore, che deve trasmettere al tribunale una relazione sulla condotta del debitore e sull’adempimento degli obblighi .
- Verifica dei requisiti dell’art. 280: sono analoghi a quelli della liquidazione giudiziale; anche nella liquidazione controllata è richiesta la cooperazione con il liquidatore e la non pregressa concessione del beneficio nei cinque anni.
- Comunicazione ai creditori: la legge prevede la comunicazione ai creditori insoddisfatti; anche qui il termine per le osservazioni è di 15 giorni.
- Decreto di esdebitazione: se il tribunale accoglie l’istanza, dichiara inesigibili i debiti residui e ordina la pubblicazione. L’effetto liberatorio decorre dalla data del decreto.
3.3 Domanda del debitore incapiente (art. 283 CCII)
- Verifica dell’incapienza economica: il debitore deve dimostrare che il proprio reddito netto annuo è inferiore all’assegno sociale più la metà (nel 2025 circa 9 600 € per una persona sola), tenendo conto del coefficiente ISEE. Deve allegare l’attestazione ISEE aggiornata, i redditi del nucleo familiare e la dichiarazione di insussistenza di beni.
- Redazione della relazione da parte dell’OCC: l’Organismo di composizione della crisi (OCC) raccoglie la documentazione, verifica la meritevolezza e redige una relazione, trasmettendola al tribunale assieme al parere del liquidatore .
- Deposito del ricorso: l’avvocato presenta il ricorso al tribunale competente, allegando la documentazione e la relazione OCC. È possibile chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Notifica ai creditori: il tribunale ordina la notifica ai creditori e fissa un termine per le opposizioni; i creditori possono eccepire la mancanza di meritevolezza o l’esistenza di redditi nascosti.
- Udienza e decreto: il giudice valuta i requisiti e, se ritiene il debitore meritevole, dichiara l’esdebitazione dell’incapiente. L’OCC ha l’obbligo di monitorare per tre anni eventuali sopravvenienze; se entro tale termine emergono utilità rilevanti (ad esempio, un’eredità, un risarcimento o un aumento di reddito), deve informare i creditori che potranno chiedere la revoca del beneficio e il pagamento fino al 10 % del debito .
3.4 Domanda di esdebitazione nei fallimenti ante‑2022 (artt. 142‑143 l.fall.)
- Chiusura del fallimento: il curatore deposita il rendiconto e il giudice delegato emette il decreto di chiusura.
- Domanda del fallito: se l’esdebitazione non è pronunciata contestualmente alla chiusura, il fallito deve presentare l’istanza entro un anno dal decreto di chiusura (art. 143 l.fall.).
- Decorrenza del termine: secondo la Cassazione, in caso di mancata notifica del decreto il termine decorre dalla data in cui il decreto diventa definitivo . È quindi consigliabile chiedere subito copia del provvedimento e verificare la data di pubblicazione.
- Contenuto del ricorso: il ricorso deve dimostrare la meritevolezza (cooperazione, assenza di frodi o reati), il pagamento parziale dei creditori (anche non rilevante se non meramente simbolico, alla luce della sentenza 27562/2024) e l’assenza di cause ostative. Il fallito deve allegare la relazione del curatore sulla condotta e sul risultato del riparto.
- Opposizione dei creditori: i creditori possono opporsi; il tribunale valuta la fondatezza delle contestazioni e può ascoltare le parti.
- Pronuncia e pubblicazione: il decreto è pubblicato e diviene definitivo se non opposto entro 30 giorni. L’effetto liberatorio esclude i debiti per alimenti, sanzioni penali e danni da illecito.
4. Difese e strategie legali per ottenere l’esdebitazione
Una corretta gestione della procedura concorsuale è essenziale per arrivare preparati alla richiesta di esdebitazione. Di seguito si presentano le strategie difensive più efficaci dal punto di vista del debitore.
4.1 Collaborare con gli organi della procedura
Il primo requisito per ottenere l’esdebitazione è la meritevolezza: il debitore deve aver collaborato, messo a disposizione la documentazione contabile e fiscale, segnalato tempestivamente la presenza di beni, restituito l’eventuale compenso percepito e non aver aggravato il dissesto. Durante la liquidazione è importante:
- Consegnare tempestivamente al curatore o al liquidatore tutti i libri contabili, le scritture e i documenti fiscali;
- Partecipare alle udienze e alle riunioni convoc ate dal giudice delegato;
- Segnalare eventuali incrementi patrimoniali (indennità, rimborsi, eredità) che potrebbero generare attivo;
- Non compiere atti di distrazione (es. vendere beni a parenti a prezzo vile) o creare passività fittizie.
La Cassazione ha più volte sottolineato che il comportamento processuale del debitore è decisivo: condotte fraudolente o reticenti impediscono il beneficio .
4.2 Dimostrare la meritevolezza
La meritevolezza non è definita dalla legge ma è costruita dalla giurisprudenza. La sentenza 27562/2024 ha chiarito che non è sufficiente avere pagato una percentuale minima: il giudice deve valutare se la soddisfazione, benché modesta, non sia meramente simbolica . Per dimostrare la meritevolezza è consigliabile:
- provare di aver svolto l’attività d’impresa o professionale in modo corretto e di aver subito la crisi per circostanze esterne (calo del mercato, insolvenza di clienti, pandemia);
- esibire documentazione bancaria e fiscale che attesti la tracciabilità delle operazioni;
- fornire dichiarazioni dei professionisti che hanno affiancato l’impresa (commercialisti, consulenti del lavoro) sulla regolarità delle scritture;
- evidenziare eventuali pagamenti a favore dei creditori, anche se ridotti, e i motivi per cui non è stato possibile offrire di più;
- dimostrare di non essere recidivo o di non aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti.
4.3 Verificare la corretta notifica degli atti e il rispetto dei termini
Molte domande di esdebitazione vengono rigettate per vizi formali. È fondamentale verificare:
- la notifica del decreto di chiusura: se non è avvenuta, il termine annuale dell’art. 143 l.fall. decorre dalla definitività del decreto ;
- la tempestività dell’istanza: nel CCII l’istanza deve essere presentata prima della chiusura o entro tre anni dall’apertura; in caso di dubbio è prudente depositare la domanda quanto prima, anche durante la procedura;
- l’osservanza dei termini per le opposizioni dei creditori; se un creditore presenta osservazioni tardive, il debitore può eccepire l’inammissibilità.
4.4 Contestare la legittimità dei debiti
Prima di chiedere l’esdebitazione è opportuno verificare l’esattezza del passivo. Alcune posizioni possono essere contestate con successo, riducendo l’entità dei debiti residui e facilitando la concessione del beneficio. Le azioni più comuni sono:
- Opposizione allo stato passivo: se un creditore chiede di essere ammesso con un importo infondato o con un titolo prescritto, il debitore (per il tramite del curatore) può proporre opposizione;
- Impugnazione di cartelle esattoriali: verificare la corretta notifica, la presenza degli estratti di ruolo, la legittimità degli interessi e delle sanzioni;
- Verifica dei contratti bancari: richiedere un’analisi dei mutui e dei finanziamenti per individuare clausole usurarie o anatocistiche; se sono presenti, il credito può essere ridotto o annullato.
4.5 Richiedere misure protettive
Il CCII prevede che, durante la composizione negoziata o la liquidazione, il debitore possa richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari. Ciò può essere utile per evitare il pignoramento dei beni prima della pronuncia di esdebitazione. Le misure protettive devono essere chieste al tribunale e sono concesse se non arrecano pregiudizio ai creditori.
4.6 Ricorrere a definizioni agevolate e trattative stragiudiziali
In presenza di debiti tributari o contributivi può essere conveniente aderire alle definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, la Legge 197/2022 (tregua fiscale) ha introdotto la rottamazione‑quater che consente di pagare cartelle esattoriali con sanzioni e interessi ridotti al 3 % . La circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 20 marzo 2023 ha precisato che i contribuenti in liquidazione possono definire le somme dovute a seguito di controlli automatizzati e definire le liti pendenti, presentando apposita domanda e versando l’importo dovuto entro termini scadenzati .
Con la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186‑205 legge 197/2022) è possibile chiudere i contenziosi con il fisco pagando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi, in misura ridotta in base al grado di giudizio. Queste misure non equivalgono a un’esdebitazione ma permettono di ridurre notevolmente il passivo fiscale, favorendo l’accesso al beneficio.
4.7 Considerare la composizione negoziata e il concordato minore
Per evitare di arrivare alla liquidazione giudiziale o controllata, l’imprenditore può ricorrere alla composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 (poi confluita nel CCII). Con l’assistenza di un esperto negoziatore – figura per la quale l’Avv. Monardo è qualificato – l’imprenditore negozia con i creditori accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e concordati minori. Se la negoziazione ha esito positivo si evita la liquidazione; altrimenti si può accedere al concordato minore (per l’imprenditore piccolo o il professionista), che consente di proporre ai creditori un piano di pagamento con falcidia dei debiti. Il concordato minore può essere liquidatorio (cessione dei beni) o in continuità e prevede la successiva esdebitazione.
5. Strumenti alternativi alla liquidazione
L’esdebitazione non è l’unico strumento per risolvere la situazione debitoria. In molti casi è possibile evitare la liquidazione e proporre soluzioni più favorevoli sia al debitore sia ai creditori.
5.1 Rottamazione e “tregua fiscale”
La rottamazione consiste nel pagamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione con riduzione o azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha previsto la rottamazione‑quater per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. È possibile pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con scadenze predefinite. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio.
La circolare n. 6/E del 20/03/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi interpretativi sulle varie misure di tregua fiscale:
- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati si applica anche ai contribuenti che stanno seguendo una procedura concorsuale ;
- la definizione agevolata delle liti tributarie consente di chiudere i contenziosi pagando una percentuale variabile della pretesa a seconda del grado di giudizio;
- la rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione prevede la possibilità di definire i giudizi in ultimo grado con il pagamento dell’imposta e la rinuncia al ricorso .
Partecipare a queste definizioni può ridurre i debiti tributari, rendendo meno gravosa la successiva procedura di liquidazione o evitando del tutto il ricorso al tribunale.
5.2 Piano del consumatore
Il piano del consumatore è uno strumento introdotto dalla legge 3/2012 e ripreso dal CCII che consente al debitore consumatore (persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale) di proporre un piano di pagamento ai creditori senza liquidare il patrimonio. Il piano è redatto con l’ausilio dell’OCC e deve indicare le fonti di reddito future e la percentuale di soddisfazione per i creditori. Il giudice verifica la fattibilità e l’onestà del consumatore e, se omologa il piano, dispone la sospensione delle azioni esecutive. Al termine del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione residuale.
Per il consumatore è un’alternativa vantaggiosa perché evita la vendita dei beni essenziali e consente di mantenere la casa di abitazione se i pagamenti sono sostenibili. L’Avv. Monardo ha maturato notevole esperienza nella predisposizione di piani del consumatore omologati dai tribunali.
5.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore
I professionisti e i piccoli imprenditori possono proporre un accordo di ristrutturazione (ex art. 63 ss. CCII), con l’assistenza di un OCC, raggiungendo un accordo con la maggioranza dei creditori e ottenendo l’omologazione del tribunale. Anche gli accordi di ristrutturazione prevedono, in caso di esecuzione corretta, l’esdebitazione dei debiti residui.
Il concordato minore (artt. 74‑83 CCII) è una procedura semplificata per imprenditori minori e professionisti che non possono accedere al concordato preventivo. Può essere liquidatorio (cessione dei beni ai creditori) o in continuità aziendale. Il debitore formula un piano con l’aiuto di un OCC e chiede l’omologazione al tribunale. Se il piano viene eseguito, la legge prevede il beneficio della esdebitazione.
5.4 Accordo stragiudiziale e transazione con i creditori
In alcuni casi, soprattutto quando l’indebitamento non è elevato o riguarda un numero limitato di creditori (banche, fornitori, Agenzia delle Entrate), può essere opportuno tentare una transazione stragiudiziale. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i clienti nelle trattative con gli istituti di credito, presentando piani di rientro sostenibili, transazioni a saldo e stralcio e rinegoziazioni dei tassi. La transazione evita la pubblicità e i costi della procedura e consente di preservare la reputazione del debitore.
6. Errori comuni e consigli pratici
L’esperienza professionale mostra che molti debitori commettono errori ricorrenti che pregiudicano la possibilità di ottenere l’esdebitazione. Conoscere questi errori consente di evitarli e di pianificare una strategia efficace.
6.1 Errori frequenti
- Procrastinare la richiesta di consulenza: attendere che la situazione degeneri o ricevere il decreto di chiusura senza aver pianificato la domanda. È fondamentale rivolgersi a un professionista fin dall’avvio della crisi per impostare la procedura correttamente.
- Nascondere beni o redditi: occultare patrimoni, trasferire immobili a parenti o intestare auto a terzi costituisce un atto in frode che impedisce l’esdebitazione e può integrare reati di bancarotta o sottrazione fraudolenta.
- Presentare documenti incompleti: non allegare l’ISEE nel caso dell’incapiente o omettere le scritture contabili richieste dal curatore può causare il rigetto della domanda. La raccolta ordinata di documenti fiscali e bancari è indispensabile.
- Ignorare i termini: superare l’anno dalla chiusura (art. 143 l.fall.) o non depositare l’istanza prima della chiusura (art. 281 CCII) rende irricevibile la domanda. È consigliabile depositare l’istanza almeno due mesi prima della chiusura per consentire le comunicazioni ai creditori.
- Sopravvalutare l’esdebitazione: alcuni credono che l’esdebitazione cancelli tutti i debiti. In realtà, restano esclusi gli alimenti, le sanzioni penali, i risarcimenti per illecito e alcuni debiti fiscali. Occorre valutare se i debiti residui rientrano tra quelli esdebitabili.
- Non considerare le alternative: avviare subito la liquidazione senza valutare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione può essere svantaggioso. Una composizione negoziata potrebbe salvare l’attività e ridurre i debiti senza arrivare alla liquidazione.
6.2 Consigli operativi
- Richiedi una consulenza preventiva: contatta un avvocato specializzato prima di intraprendere qualsiasi passo. L’analisi preliminare consente di capire quali procedure sono attivabili e se si può evitare la liquidazione.
- Mantieni una contabilità trasparente: conserva e ordina fatture, estratti conto, dichiarazioni fiscali; prepara un prospetto dei crediti e dei debiti.
- Collabora con il curatore: rispondi prontamente alle richieste, partecipa alle udienze e comunica eventuali variazioni patrimoniali. La cooperazione è indice di meritevolezza.
- Monitora le scadenze: segnati la data di apertura della procedura, la data di deposito del rendiconto e il termine per presentare la domanda. Nelle procedure ante‑2022, ricorda l’anno dal decreto di chiusura; nel CCII, presenta l’istanza prima della chiusura o al compimento del triennio.
- Verifica la possibilità di aderire a rottamazioni e definizioni agevolate: ridurre il debito tributario può rendere più sostenibile la procedura e agevolare la concessione dell’esdebitazione.
- Valuta il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione: se possiedi un reddito stabile o beni che possono garantire una percentuale ai creditori, questi strumenti possono evitarti la liquidazione e portare all’esdebitazione.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Norme principali e regime di applicazione
| Normativa | Procedura | Condizioni principali | Note |
|---|---|---|---|
| Art. 142 l.fall. | Fallimento (aperto prima del 15/7/2022) | Meritevolezza, cooperazione, assenza di condanne, soddisfacimento non meramente simbolico | Debiti residuali esclusi: alimenti, risarcimenti, sanzioni penali |
| Art. 143 l.fall. | Fallimento | Domanda entro 1 anno dalla chiusura; giudice può decidere alla chiusura; opposizione dei creditori | Termine decorre dalla definitività del decreto |
| Art. 14‑terdecies l. 3/2012 | Liquidazione del patrimonio (sovraindebitamento pre‑2022) | Requisiti simili all’art. 142; possibilità di esdebitazione per consumatori e piccoli imprenditori | Sostituito nel CCII dalla liquidazione controllata |
| Art. 14‑quaterdecies l. 3/2012 | Debitore incapiente pre‑CCII | Incapienza economica (reddito < assegno sociale + metà), meritevolezza, OCC, obbligo di pagamento di sopravvenienze nei 4 anni | Abrogato e trasfuso in art. 283 CCII |
| Art. 278 CCII | Liquidazione giudiziale o controllata (post 15/7/2022) | Oggetto e ambito: debiti rimasti insoddisfatti in liquidazione giudiziale/controllata | Non applicabile ai fallimenti pre‑2022 |
| Art. 279 CCII | Liquidazione giudiziale/controllata | Diritto all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura | Riferimento alla direttiva UE 2019/1023 |
| Art. 280 CCII | Liquidazione giudiziale/controllata | Condizioni: assenza di condanne, cooperazione, nessun esdebitamento nei 5 anni, non più di due benefici, assenza di dolo o colpa grave | Non richiede più un soddisfacimento minimo, ma la Cassazione esclude soddisfazioni meramente simboliche |
| Art. 281 CCII | Procedimento | Istanza contestuale alla chiusura; comunicazione ai creditori; opposizioni entro 15 giorni; decisione del tribunale | Oggetto di questioni di costituzionalità sulla contestualità |
| Art. 282 CCII | Liquidazione controllata | Condizioni e procedimento analoghi all’art. 281; istanza del debitore o del liquidatore | Modificato dal correttivo 2024 |
| Art. 283 CCII | Debitore incapiente | Incapienza economica, meritevolezza, dichiarazione di sopravvenienze, parere OCC | Beneficio unico nella vita; monitoraggio per tre anni |
7.2 Tempi di presentazione della domanda
| Procedura | Quando può essere presentata la domanda | Scadenza |
|---|---|---|
| Fallimento ante‑2022 | Con il decreto di chiusura o entro 1 anno dalla chiusura | 1 anno dal decreto (decorre dalla definitività se non notificato) |
| Liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012 | Con la chiusura o dopo 1 anno; entro 4 anni per incapiente | 1 anno (o 4 anni per incapiente) |
| Liquidazione giudiziale CCII | Contestualmente alla chiusura o dopo 3 anni dall’apertura | Nessun termine espresso, ma la contestualità è discussa |
| Liquidazione controllata CCII | Con la chiusura o dopo 3 anni; istanza del debitore o del liquidatore | Nessun termine espresso |
| Incapiente CCII | Al termine della liquidazione; occorre incapienza e relazione OCC | Una sola volta; monitoraggio di 3 anni |
7.3 Debiti esclusi dall’esdebitazione
| Tipologia di debito | Regime applicabile | Motivo dell’esclusione |
|---|---|---|
| Obblighi di mantenimento e alimentari | Tutte le procedure | Funzione sociale e tutela dei soggetti deboli |
| Risarcimento da illecito extracontrattuale | Tutte | Responsabilità civile personale |
| Sanzioni penali e amministrative | Tutte | Carattere punitivo che non può essere cancellato |
| Debiti tributari frutto di frodi | Tutte | Violazione intenzionale della legge fiscale |
| Restituzione di capitale a soci/azionisti | Fallimento l.fall. | Protezione degli interessi sociali |
8. Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è l’esdebitazione?
È il provvedimento con cui il tribunale dichiara inesigibili i debiti residui rimasti insoddisfatti al termine di una procedura di liquidazione (fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o sovraindebitamento). Consente al debitore onesto e meritevole di ottenere una seconda opportunità.
2. È automatica alla chiusura della procedura?
No. L’esdebitazione non è automatica: il tribunale deve valutare la meritevolezza e le condizioni previste dalla legge. L’art. 281 CCII prevede che la domanda venga decisa contestualmente alla chiusura o su istanza; l’art. 143 l.fall. richiede una domanda entro un anno dalla chiusura.
3. Quali requisiti devono essere rispettati?
In base all’art. 280 CCII e all’art. 142 l.fall., il debitore non deve aver commesso reati patrimoniali, non deve aver sottratto beni o aggravato il dissesto, deve aver collaborato con il curatore, non deve aver beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non deve aver ottenuto il beneficio più di due volte . Nel regime pre‑2022 è richiesta anche la soddisfazione non meramente simbolica dei creditori .
4. Devo pagare almeno una parte dei debiti per ottenere l’esdebitazione?
Nel CCII non esiste più un requisito quantitativo. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il soddisfacimento non possa essere meramente simbolico; se il debitore ha agito in buona fede e non poteva pagare di più, anche una minima percentuale può essere sufficiente .
5. Posso chiedere l’esdebitazione se il mio fallimento è stato aperto prima del 15 luglio 2022?
Sì, ma la procedura resta regolata dalla legge fallimentare. Dovrai presentare l’istanza entro un anno dalla chiusura del fallimento e dimostrare di aver soddisfatto i requisiti dell’art. 142 l.fall. Non si applicano gli artt. 278 ss. CCII .
6. Cosa succede se la mia domanda è presentata oltre i termini?
Nel fallimento pre‑2022 la domanda tardiva è inammissibile; la Cassazione ha precisato che il termine decorre dalla definitività del decreto se non è stato notificato . Nel CCII la questione dei termini è oggetto di dibattito: l’art. 281 parla di contestualità alla chiusura, ma alcuni tribunali hanno rimesso la norma alla Corte Costituzionale. È prudente depositare l’istanza prima della chiusura.
7. Cosa significa meritevolezza?
La meritevolezza consiste nel comportamento leale del debitore: cooperazione con gli organi della procedura, assenza di frodi o reati, tenuta regolare della contabilità, non aggravamento del dissesto. Non è sufficiente aver pagato una certa percentuale; è richiesta una valutazione complessiva .
8. Posso beneficiare dell’esdebitazione più volte?
Il CCII prevede che non si possa ottenere l’esdebitazione se si è già beneficiato del provvedimento nei cinque anni precedenti o più di due volte nella vita . La legge fallimentare preclude il beneficio se è stato concesso negli ultimi dieci anni.
9. L’esdebitazione cancella anche i debiti fiscali?
Sì, ma con alcune eccezioni. Restano esigibili le sanzioni penali e i debiti derivanti da frodi fiscali. Debiti tributari ordinari sono esdebitabili se inseriti nello stato passivo o nel piano del consumatore. Tuttavia, è spesso conveniente aderire alle definizioni agevolate (rottamazione) prima della domanda di esdebitazione.
10. La mia casa viene venduta in liquidazione: posso mantenere un alloggio?
Nel fallimento la casa di abitazione può essere liquidata salvo che sia di proprietà indivisibile e non ipotecata. Nel piano del consumatore è possibile proporre una soluzione che mantenga l’immobile. In alcune liquidazioni controllate, il tribunale può autorizzare il debitore a continuare a vivere nell’immobile se è l’unico bene e se il valore di mercato non coprirebbe i costi di vendita.
11. Cosa succede se, dopo l’esdebitazione, ricevo un’eredità?
Se ottieni l’esdebitazione e, nei tre anni successivi, ricevi un’eredità o altre utilità, devi comunicarlo all’OCC o al curatore. I creditori possono chiedere la revoca del beneficio o la destinazione delle sopravvenienze per un importo non inferiore al 10 % del debito residuo .
12. Quali debiti restano esclusi?
Restano esclusi i debiti per alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e debiti derivanti da frodi fiscali. Queste obbligazioni continuano a essere esigibili anche dopo l’esdebitazione.
13. Posso evitare la liquidazione e ottenere comunque l’esdebitazione?
Sì. Attraverso strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore puoi proporre un piano di pagamento e, una volta eseguito, ottenere l’esdebitazione. In tal modo eviti la vendita forzata dei beni.
14. Posso aderire alla rottamazione se sono in liquidazione?
Sì. La circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 2023 ha chiarito che i soggetti in liquidazione possono aderire alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e alle altre misure di tregua fiscale . È necessario presentare la domanda entro i termini e versare le rate previste. La rottamazione riduce il debito tributario e facilita la successiva esdebitazione.
15. Sono un imprenditore individuale cancellato dal registro: posso proporre un concordato minore?
Sì. La Corte d’Appello di Napoli (14 luglio 2025) ha affermato che l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può comunque proporre un concordato minore di tipo liquidatorio, purché l’istanza sia presentata entro il termine di un anno dalla cancellazione. Questo apre una via alternativa all’esdebitazione tramite la liquidazione giudiziale.
16. L’esdebitazione influisce sulla mia reputazione creditizia?
La pronuncia di esdebitazione è pubblicata nel registro delle imprese e può essere consultata dai creditori. Tuttavia, una volta ottenuta, consente di ricostruire la propria reputazione economica, poiché i debiti pregressi non sono più esigibili e le segnalazioni presso i sistemi di informazioni creditizie devono essere aggiornate.
17. Se un creditore non è stato avvisato della mia domanda di esdebitazione, cosa accade?
Nel regime pre‑2022, la Corte Costituzionale (sent. 181/2008) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 143 l.fall. nella parte in cui non prevedeva la notifica ai creditori del ricorso presentato dopo la chiusura. Pertanto, il tribunale deve assicurare il contraddittorio. Nel CCII, l’art. 281 prevede la comunicazione ai creditori ammessi; la mancata comunicazione potrebbe portare alla revoca del decreto.
18. Quali spese devo sostenere per l’istanza?
È dovuto il contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002; l’importo varia in base al valore della procedura. Alcuni tribunali consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i debitori incapienti. È inoltre necessario considerare l’onorario del professionista e i costi dell’OCC (se presente).
19. Posso presentare l’istanza senza avvocato?
L’assistenza di un avvocato è altamente consigliata e, nella liquidazione giudiziale, necessaria per depositare l’istanza e affrontare le opposizioni dei creditori. La redazione e la gestione dei documenti richiedono competenze tecniche.
20. Che differenza c’è tra esdebitazione e prescrizione dei debiti?
La prescrizione è il decorso di un termine dopo il quale il debitore può eccepire la perdita del diritto del creditore; non cancella il debito ma lo rende inesigibile nei confronti del debitore che eccepisce la prescrizione. L’esdebitazione, invece, è un provvedimento giudiziale che dichiara definitivamente inesigibili i debiti residui in seguito a una procedura concorsuale, senza necessità di eccepire nulla.
9. Simulazioni pratiche e numeriche
9.1 Fallimento ante‑2022: pagamento parziale e meritevolezza
Scenario: Una società commerciale (fallimento aperto nel 2019) viene chiusa nel giugno 2024. Il curatore ha realizzato un attivo di 50 000 € su passività di 5 000 000 €. I costi della procedura ammontano a 35 000 € (onorari del curatore, spese legali) e sono stati completamente pagati. Ai creditori chirografari vengono distribuiti 15 000 €, pari allo 0,3 % dei crediti ammessi. Il fallito presenta l’istanza di esdebitazione entro settembre 2024.
Analisi:
- Il pagamento ai creditori (0,3 %) è modesto, ma la Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione può essere concessa anche con percentuali basse purché non siano meramente simboliche .
- Il debitore deve dimostrare di aver collaborato: consegna delle scritture contabili, presenza alle udienze, assenza di condotte fraudolente.
- I creditori possono opporsi. Tuttavia, se la meritevolezza è provata e il pagamento non è simulato, il giudice può concedere l’esdebitazione.
Risultato possibile: Il tribunale, applicando i principi di Cass. 27562/2024, concede l’esdebitazione; i debiti residui (oltre 4 950 000 €) diventano inesigibili, con l’eccezione delle eventuali sanzioni penali o alimenti.
9.2 Liquidazione giudiziale post‑2022: istanza contestuale
Scenario: Un imprenditore artigiano apre una procedura di liquidazione giudiziale il 10 gennaio 2023. La procedura si conclude con la chiusura il 15 giugno 2025; l’attivo realizza 120 000 € su passività di 300 000 €. Il curatore distribuisce 100 000 € ai creditori (33 %), mentre 20 000 € sono destinati alle spese. Il debitore non è stato condannato per reati e ha collaborato.
Passaggi:
- Il diritto all’esdebitazione matura decorsi tre anni dall’apertura (10 gennaio 2026) o alla chiusura (15 giugno 2025, essendo anteriore); è quindi possibile chiedere l’esdebitazione contestualmente alla chiusura.
- L’avvocato prepara l’istanza; il curatore la comunica ai creditori. Nessuna opposizione viene presentata.
- Il tribunale verifica i requisiti e, pur rilevando che un terzo dei creditori è stato soddisfatto, esamina la meritevolezza. Non vi sono cause ostative.
Risultato possibile: Il tribunale concede l’esdebitazione e dichiara inesigibili i debiti residui di 180 000 €. Il decreto è pubblicato; nessun credito ulteriore è esigibile.
9.3 Debitore incapiente: calcolo dell’incapienza
Scenario: Una persona fisica che ha chiuso la liquidazione controllata il 1° marzo 2025 presenta domanda di esdebitazione dell’incapiente. Il suo reddito annuo è di 8 000 €; vive con un figlio a carico. Nel 2025 l’assegno sociale è pari a 6 951 € annui (534,41 € mensili). L’importo dell’assegno sociale più la metà è quindi circa 10 426 €. La scala di equivalenza ISEE per due componenti è 1,57.
Calcolo:
- Limite di incapienza = (assegno sociale + 50 %) × coefficiente = 10 426 € × 1,57 ≈ 16 355 €.
- Reddito annuo del nucleo = 8 000 € (debito) + eventuale assegno unico = 8 000 €.
- Poiché 8 000 € < 16 355 €, il debitore è considerato incapiente.
- Deve presentare l’ISEE, la relazione OCC e la dichiarazione che non sopravvengano utilità; se sopravviene un’eredità di 5 000 € entro tre anni, dovrà destinarne almeno il 10 % ai creditori.
Risultato possibile: Il tribunale concede l’esdebitazione dell’incapiente, liberando il debitore da 50 000 € di debiti residui. L’OCC monitorerà eventuali sopravvenienze.
Conclusioni
L’esdebitazione post liquidazione rappresenta uno strumento fondamentale per restituire dignità e capacità economica al debitore onesto e meritevole. La disciplina italiana, pur complessa, si ispira ai principi europei del fresh start e mira a bilanciare gli interessi del debitore con quelli del ceto creditorio. Le normative variano a seconda che la procedura sia stata aperta prima o dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; occorre quindi un’attenta analisi per individuare i presupposti, i termini e le modalità di presentazione della domanda.
Le pronunce della Cassazione (n. 27562/2024 e n. 14835/2025) e dei tribunali di merito hanno fornito orientamenti importanti: la meritevolezza è il cardine dell’istituto e il soddisfacimento dei creditori non deve essere meramente simbolico ; le nuove norme del CCII non si applicano ai fallimenti pre‑2022 ; il termine annuale decorre dalla definitività del decreto di chiusura ; l’esdebitazione dell’incapiente richiede un rigoroso accertamento dell’impossidenza .
Affrontare una procedura di liquidazione o sovraindebitamento senza un’adeguata consulenza può compromettere la possibilità di ottenere il beneficio. È essenziale agire tempestivamente, mantenere un comportamento trasparente, raccogliere la documentazione e valutare anche gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) per ridurre i debiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assisterti in ogni fase: dalla negoziazione con i creditori alla gestione della liquidazione e alla presentazione dell’istanza di esdebitazione. Grazie all’esperienza maturata come cassazionista, gestore della crisi, fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore, lo studio può elaborare strategie su misura per sospendere azioni esecutive, bloccare pignoramenti, evitare ipoteche o fermi e portare alla cancellazione definitiva dei debiti.
Se vuoi liberarti dai debiti residui e ricominciare senza il peso del passato, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme al suo staff valuterà la tua situazione e ti offrirà le soluzioni più efficaci per difendere i tuoi diritti e costruire un nuovo futuro.