Introduzione
Il concordato preventivo è lo strumento centrale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) per permettere ad un imprenditore in stato di crisi o insolvenza di preservare la propria azienda e salvaguardare il valore creato. La procedura consente di proporre ai creditori un piano che offre un soddisfacimento almeno pari a quello che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale . È una misura negoziale che mira a conciliare gli interessi del debitore con quelli dei creditori e dell’economia nel suo complesso.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per aggiornare la disciplina della procedura. Il D.Lgs. 83/2022 e, soprattutto, il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto terzo correttivo) hanno modificato articoli chiave del CCII: la funzione e la struttura del piano (art. 84), i contenuti obbligatori del piano (art. 87), le regole per l’accesso con riserva (art. 44) e il regime del cram down fiscale. Nel 2024 la Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto il potere del giudice di omologare un concordato anche in presenza di voto contrario dell’Erario quando la proposta assicura al Fisco un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione .
Comprendere pienamente come funzionano queste regole e come presentare un piano efficace è essenziale per evitare errori, non perdere i termini e non incorrere in responsabilità amministrative o penali. Un approccio superficiale può determinare la dichiarazione di inammissibilità della domanda o l’apertura della liquidazione giudiziale. Le imprese hanno quindi bisogno di supporto professionale per analizzare gli atti, sospendere pagamenti, impugnare decisioni e negoziare con creditori e Fisco.
Chi può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista esperto a livello nazionale, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre consulenza per:
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- redigere e asseverare i piani di ristrutturazione;
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- negoziare con banche, fornitori ed enti pubblici;
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato
1.1 Evoluzione normativa del concordato preventivo
| Intervento normativo | Contenuti principali | Fonti e citazioni |
|---|---|---|
| D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) | Ha introdotto un corpo organico di norme che sostituisce la legge fallimentare del 1942. Prevede il concordato preventivo come strumento di regolazione della crisi (Titolo IV, Capo III). L’art. 84 consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre un concordato con continuità aziendale o liquidatorio, assicurando ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale . L’art. 87 elenca i contenuti del piano: indicazione di debiti e parti correlate, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità di ristrutturazione e risorse esterne . | CCII, art. 84-87 . |
| D.Lgs. 83/2022 – Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 | Modifica diversi articoli del CCII introducendo la priorità relativa (relative priority rule) nel concordato in continuità e la possibilità di distribuzione delle risorse esterne in deroga ai principi di par condicio. Rafforza l’obbligo di destinare almeno il 20 % ai creditori chirografari nel concordato liquidatorio . | CCII art. 84 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 . |
| D.Lgs. 136/2024 – Terzo correttivo al CCII | Pubblicato il 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, rivede numerose disposizioni: modifica l’art. 84 per precisare la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e abroga i commi 8 e 9; modifica l’art. 87 nei contenuti del piano; introduce il nuovo art. 44 sull’accesso con riserva e la domanda “prenotativa” . Aggiunge il comma 6-bis all’art. 84 per permettere la distribuzione del valore eccedente in deroga alla regola della graduazione, se almeno una classe di pari grado riceve un trattamento pari o migliore rispetto alle altre . | CCII modificato dal D.Lgs. 136/2024 . |
| Legge 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento) | Disciplinava il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti per i soggetti non fallibili. Dal 2022 è confluita nel CCII (Parte III). Le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono ora regolate dagli artt. 67 e 94 ss. del CCII. | Legge 3/2012 abrogata – riferimenti integrati nel CCII. |
| DL 118/2021 e successive conversioni | Introduce la composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, strumenti complementari al concordato preventivo. | DL 118/2021, convertito in L. 147/2021, confluito nel CCII. |
1.2 Principi base del concordato preventivo (art. 84 CCII)
Prima di analizzare i principi base è utile richiamare alcune novità introdotte dal D.Lgs. 136/2024. Il correttivo 2024 ha rinforzato la flessibilità del concordato: la nuova domanda con riserva consente al debitore di ottenere l’immediata protezione del patrimonio depositando una documentazione minimale, con l’obbligo di integrare la proposta entro 30–60 giorni e di fornire relazioni periodiche sullo stato della crisi . La norma favorisce l’emersione tempestiva della crisi e consente di negoziare più efficacemente con i creditori.
Il correttivo ha inoltre chiarito la regola della priorità relativa: nel concordato in continuità il valore eccedente la liquidazione può essere distribuito anche a creditori di grado inferiore, purché le classi di pari grado ricevano un trattamento almeno pari a quello delle altre classi dello stesso livello . Questa apertura permette di premiare i creditori che accettano la continuità aziendale e consente di formulare piani più aderenti alle esigenze dell’impresa e del mercato.
L’articolo 84 stabilisce la funzione del concordato e distingue fra concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio. Le principali regole sono:
- Accesso al concordato – L’imprenditore che si trova in stato di crisi o insolvenza può proporre un concordato che assicuri ai creditori un’utilità non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale .
- Continuità aziendale – È favorita perché preserva i posti di lavoro; può essere diretta (l’imprenditore prosegue l’attività) o indiretta (la gestione è affidata a terzi mediante cessione, conferimento o affitto d’azienda) . Nel concordato in continuità i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato della continuità .
- Concordato liquidatorio – Prevede la liquidazione del patrimonio con apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10 % e garantiscano ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al 20 % .
- Creditori privilegiati – Possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché ricevano una somma non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, attestata da professionista indipendente .
- Distribuzione del valore eccedente – Nel concordato in continuità, il valore che eccede quello di liquidazione può essere distribuito in deroga all’ordine delle cause di prelazione se i crediti inseriti in una classe ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e migliore rispetto alle classi inferiori .
1.3 Contenuto del piano e documenti da depositare (art. 87 CCII)
L’art. 87 elenca gli elementi che il debitore deve indicare nel piano:
- Dati dell’impresa – elenco delle attività, delle passività, delle parti correlate e della situazione economico-finanziaria .
- Cause della crisi – analisi delle ragioni dello stato di crisi o insolvenza e strategie di intervento .
- Valore di liquidazione – indicazione del valore realizzabile con la liquidazione giudiziale e con la vendita dell’azienda in esercizio .
- Modalità di ristrutturazione – descrizione delle operazioni (cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie) per soddisfare i creditori .
- Piano finanziario e industriale – indicazione degli effetti finanziari, dei tempi di adempimento e, in caso di continuità, del piano industriale con costi, ricavi, fabbisogno e coperture .
- Finanza nuova – indicazione degli apporti di finanza necessari e delle ragioni per cui sono indispensabili .
- Azioni risarcitorie – elenco delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e relative prospettive di realizzo .
- Misure correttive – iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi .
- Parti interessate e classi – indicazione di crediti e interessi, formazione delle classi ai fini del voto e trattamenti proposti .
- Altre informazioni – modalità di informazione dei lavoratori, nomina del commissario giudiziale e, dal 2024, l’indicazione dei fondi rischi per i finanziamenti garantiti da misure pubbliche .
Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità economica, assicurando che i creditori ricevano un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione .
1.4 La domanda “prenotativa” e l’accesso con riserva (art. 44 CCII)
Il correttivo del 2024 ha riscritto l’art. 44, introducendo maggiore flessibilità nella fase di accesso:
- Domanda con riserva – Il debitore può presentare una richiesta di accesso a uno strumento di regolazione della crisi depositando soltanto la documentazione ex art. 39, comma 3, riservandosi di presentare successivamente il piano, la proposta e gli accordi .
- Termine per la presentazione del piano – Il tribunale fissa un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale . Dopo la modifica del 2024, il termine decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese e può essere prorogato solo se il debitore dimostra di avere predisposto un progetto di regolazione della crisi .
- Nomina del commissario giudiziale e obblighi informativi – Il tribunale nomina un commissario giudiziale e dispone obblighi informativi mensili sulla gestione finanziaria e sulla predisposizione del piano .
- Effetti protettivi – Dalla data del deposito della domanda e fino alla scadenza del termine, si producono gli effetti protettivi dell’art. 46; non operano le cause di scioglimento per perdite e non si applicano gli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. . Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci .
La domanda con riserva, comunemente nota come concordato in bianco, consente al debitore di ottenere una sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari, ma richiede di rispettare scrupolosamente i termini e le comunicazioni periodiche per evitare la revoca della protezione.
1.5 Giurisprudenza della Corte di Cassazione (2024–2025)
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha affinato i principi sul concordato preventivo, in particolare su continuità aziendale, votazione, omologazione e legittimazione dei creditori.
| Sentenza | Principio affermato | Implicazioni pratiche |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 (cram down fiscale) | La Corte ha riconosciuto la possibilità di omologare un concordato preventivo anche in presenza di voto contrario dell’Erario, se la proposta assicura ai crediti tributari un trattamento non inferiore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione . | Il tribunale può approvare il piano nonostante il dissenso del Fisco, a condizione che la transazione fiscale garantisca un soddisfacimento superiore alla liquidazione. Questo riduce il potere di veto dell’Erario e facilita la ristrutturazione dei debiti tributari. |
| Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 | In un concordato in continuità che prevede la cessione di beni non funzionali, la continuità deve riguardare una parte significativa dell’attività aziendale e deve conservare l’identità qualitativa dell’impresa; altrimenti la procedura non può essere qualificata come continuità . | Il piano deve distinguere chiaramente quali asset sono ceduti e dimostrare che la parte residua dell’azienda resta operativa e mantiene la sua identità; in caso contrario la domanda può essere dichiarata inammissibile. |
| Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 | Un creditore che ritiene di essere privilegiato ma viene collocato tra i chirografari deve contestare tale qualificazione e astenersi dal voto; se vota come chirografario non può successivamente promuovere giudizio per il riconoscimento del privilegio . | I creditori devono vigilare sulla propria classificazione e, in caso di errata collocazione, contestare tempestivamente; la partecipazione al voto come chirografario implica accettazione della qualifica e preclude successive rivendicazioni. |
| Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 2025, n. 4754 | La vendita di beni nel concordato attraverso la procedura competitiva ex art. 163-bis L.F. è una vendita coattiva anche quando, in mancanza di offerte concorrenti, il bene è assegnato all’originario offerente . | La cessione dei beni nell’ambito del concordato deve rispettare le regole della vendita coattiva; si applicano le norme del codice civile sulla vendita forzata. |
| Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220 | Anche nel concordato in continuità indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che l’attestazione professionale dimostri il miglior soddisfacimento dei creditori . | La semplice prosecuzione dell’attività da parte di un soggetto terzo (affittuario o cessionario) non basta: occorre che la relazione attestatrice dimostri che la soluzione proposta genera un surplus per i creditori rispetto alla liquidazione. |
| Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9453 | La verifica che i creditori siano soddisfatti in tempi ragionevolmente contenuti rientra nel giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale; la valutazione dei tempi di adempimento e dei rischi temporali è invece rimessa alla convenienza dei creditori . | Il tribunale, in sede di omologazione, deve controllare che la proposta sia realizzabile anche sotto il profilo temporale; la durata e la sostenibilità dei tempi di pagamento sono essenziali ai fini della legittimità. |
| Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 (sovraindebitamento) | Solo chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione del piano del consumatore può proporre reclamo; tuttavia, il creditore che non abbia ricevuto comunicazione della proposta e dell’udienza può proporre reclamo per denunciare violazioni processuali . | La legittimazione a impugnare l’omologa del piano del consumatore è limitata ai soggetti che hanno partecipato al giudizio; in caso di mancata notifica, il creditore ha comunque la possibilità di fare reclamo per salvaguardare i propri diritti. |
| Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34807 | L’esclusione dal voto della società controllante ex art. 177, comma 4, L.F. non si applica quando la controllante è anch’essa sottoposta a procedura concorsuale; in tal caso il conflitto di interessi non sussiste perché l’interesse della controllante è allineato a quello degli altri creditori . | Se la società controllante è in crisi e assoggettata a procedura concorsuale, può votare sul concordato della controllata. |
Le pronunce elencate delineano un fil rouge: la Corte di Cassazione sta progressivamente rafforzando il ruolo del concordato come strumento di regolazione della crisi e garantendo maggiore certezza agli operatori. In materia di transazione fiscale, il riconoscimento del cram down fiscale (sentenza 27782/2024) offre ai tribunali la possibilità di superare il dissenso del Fisco quando la proposta assicura un trattamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione . Questo principio consente ai debitori di negoziare con maggiore equilibrio e riduce il rischio che l’opposizione dell’Erario paralizzi la procedura.
Le sentenze del 2025 rafforzano l’esigenza di garantire l’effettività della continuità e la tutela dei creditori. La decisione n. 348/2025 impone che nel concordato in continuità indiretta la parte ceduta dell’azienda mantenga una consistenza e un’identità qualificata, evitando l’abuso della categoria per operazioni meramente liquidatorie . La sentenza 11220/2025 richiede che il professionista attestatore dimostri il maggior soddisfacimento dei creditori nella continuità indiretta , mentre la sentenza 9453/2025 sottolinea che il tribunale deve controllare la ragionevolezza dei tempi di pagamento, lasciando ai creditori la valutazione della convenienza .
Un altro filone giurisprudenziale riguarda la legittimazione e la partecipazione al voto. La sentenza 4750/2025 sancisce che il creditore che vota come chirografario non può successivamente rivendicare il privilegio , mentre la sentenza 5157/2025 precisa che solo chi ha partecipato al giudizio può impugnare il piano del consumatore . La Cassazione 34807/2024 chiarisce infine che la società controllante sottoposta a procedura concorsuale può votare sul concordato della controllata, allineando i suoi interessi a quelli della massa .
Nel complesso, la giurisprudenza più recente incoraggia una maggiore trasparenza e partecipazione e riafferma il ruolo del tribunale quale garante non solo della legalità formale ma anche della ragionevolezza della proposta e della tutela dell’interesse collettivo dei creditori. Gli operatori del diritto devono monitorare attentamente queste evoluzioni per adeguare la redazione dei piani e la strategia processuale.
2 Procedura passo passo: dalla domanda all’omologazione
2.1 Fase preparatoria: analisi della crisi e scelta dello strumento
Prima di presentare la domanda di concordato, l’imprenditore deve svolgere un’analisi approfondita della propria situazione economico-finanziaria. L’art. 87 prevede che il piano contenga una descrizione delle cause e dell’entità della crisi e delle strategie di intervento . In questa fase occorre:
- Valutare lo stato di crisi o insolvenza. Il CCII distingue tra stato di crisi (squilibrio patrimoniale o economico che rende probabile l’insolvenza) e stato di insolvenza (incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni). La scelta del concordato è possibile in entrambi i casi ma richiede che sia prevista una utilità per i creditori.
- Analizzare i segnali di allerta. Il nuovo codice impone agli organi di controllo interni, ai revisori e agli organi di vigilanza di segnalare tempestivamente i segnali di crisi. Questo dovere è stato rafforzato dal D.Lgs. 136/2024, che estende l’obbligo anche ai professionisti che svolgono la revisione contabile .
- Valutare alternative. Oltre al concordato preventivo, esistono altre soluzioni: accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO), composizione negoziata della crisi, concordato semplificato o liquidazione controllata (nuova liquidazione giudiziale). La scelta dipende dalla dimensione dell’impresa, dalla tipologia dei debiti, dal coinvolgimento di creditori pubblici e dalla volontà di proseguire l’attività.
2.2 Presentazione della domanda
La domanda può essere ordinaria (con piano e proposta) o con riserva (prenotativa):
Domanda ordinaria
- Ricorso – Il debitore deposita presso il tribunale competente il ricorso con il piano, la proposta e la documentazione prevista dall’art. 39 CCII (bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori, elenco dei beni e dei contratti in corso, dichiarazione dei redditi, certificazione dei carichi tributari e previdenziali, ecc.).
- Verifica di completezza – Il tribunale controlla la completezza della documentazione e può richiedere integrazioni; se la documentazione è incompleta, dichiara l’inammissibilità.
- Nomina del commissario giudiziale – Con decreto di apertura, il tribunale nomina il commissario giudiziale, fissa il termine per il deposito della relazione ex art. 172 L.F. (adattata al CCII) e convoca l’adunanza dei creditori.
Domanda con riserva (art. 44 CCII)
- Depositare la documentazione minima – Il debitore deposita l’istanza con la documentazione di cui all’art. 39, comma 3 (atti costitutivi, documenti fiscali e contabili) .
- Termine per completare la domanda – Il tribunale fissa un termine (30–60 giorni prorogabile) per depositare il piano, la proposta e la relazione attestatrice .
- Nomina del commissario giudiziale – È nominato un commissario giudiziale fin da subito, con obbligo di vigilanza e di segnalazione di atti in frode .
- Effetti protettivi – Si applicano gli effetti di cui all’art. 46: sospensione delle azioni esecutive e cautelari, salvaguardia della continuità, inibizione delle cause di scioglimento societario .
La scelta della domanda con riserva consente di beneficiare delle misure protettive mentre si completa il piano. Tuttavia è necessario rispettare scrupolosamente i termini; la mancata presentazione del piano comporta l’inammissibilità e l’automatico avvio della liquidazione giudiziale.
2.3 Fase intermedia: nomina del commissario, verifica e adunanza dei creditori
Dopo l’ammissione, la procedura prevede:
- Relazione del commissario. Il commissario giudiziale redige l’inventario dei beni del debitore e verifica l’elenco dei crediti. Nel concordato liquidatorio deve attestare la presenza dell’apporto di risorse esterne pari almeno al 10 % dell’attivo e la soddisfazione dei chirografari almeno al 20 % .
- Depositare la relazione del professionista indipendente. Oltre alla relazione depositata con la domanda, eventuali modifiche sostanziali del piano devono essere accompagnate da una nuova attestazione .
- Adunanza dei creditori. I creditori sono convocati per esprimere il voto per classi. Ai sensi dell’art. 109 CCII (ex art. 177 L.F.), la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto per ciascuna classe.
I votanti privilegiati e quelli chirografari votano in classi separate; i soci possono votare se apportano risorse esterne. La giurisprudenza ha chiarito che la società controllante non può essere esclusa dal voto se è anch’essa in procedura concorsuale, perché non vi è conflitto di interessi .
- Transazione fiscale. Se il piano prevede la falcidia o la dilazione di debiti tributari o contributivi, deve contenere una proposta di transazione fiscale. A seguito della sentenza n. 27782/2024, il diniego dell’Erario non è più determinante: il tribunale può omologare il concordato anche con voto contrario se assicura al Fisco un trattamento migliore della liquidazione .
- Creditori privilegiati collocati tra i chirografari. Qualora un creditore ritenga di essere privilegiato ma sia stato collocato come chirografario, deve contestare tale qualificazione e non partecipare al voto; altrimenti perde la possibilità di far valere il privilegio .
2.4 Omologazione e sue impugnazioni
Dopo l’espressione dei voti, il tribunale valuta l’esito e decide sull’omologazione. L’art. 112 CCII prevede che l’omologa sia possibile se:
- la maggioranza per classi è raggiunta;
- i creditori dissentienti ricevono comunque un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione;
- la proposta rispetta le regole sulla distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente ;
- le nuove risorse sono destinate ai creditori e non ai soci;
- il piano è fattibile, legalmente e economicamente.
Il tribunale deve verificare non solo la legalità, ma anche la fattibilità giuridica del piano. Secondo la Cassazione, rientra nel giudizio di fattibilità giuridica la verifica che i creditori vengano soddisfatti in tempi ragionevolmente contenuti . La verifica economica spetta invece ai creditori, che valutano la convenienza.
Impugnazioni
- Reclamo. Contro il decreto di omologa o di rigetto è ammesso reclamo alla Corte d’appello (art. 120 CCII). Possono proporre reclamo i creditori dissenzienti e ogni altro interessato che abbia partecipato al giudizio. Per i piani del consumatore, la Cassazione ha chiarito che solo chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione può proporre reclamo; il creditore che non abbia ricevuto la notifica del piano può impugnare per violazione procedurale .
- Ricorso per cassazione. Nei casi di mancata opposizione, in cui il decreto di omologa non sia stato impugnato in appello, è ammesso ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. (sentenza n. 348/2025) .
La procedura presenta quindi diversi snodi delicati nei quali un’assistenza legale tempestiva può evitare vizi formali e invalidità.
2.5 Effetti e adempimento del concordato
L’omologazione rende il concordato vincolante per tutti i creditori anteriori e determina la chiusura della procedura. Gli effetti principali sono:
- Esonero dalle azioni esecutive individuali. I creditori non possono agire individualmente per soddisfarsi sui beni del debitore; devono attenersi alle modalità previste dal piano.
- Sospensione di interessi e accessori. Dal deposito della domanda cessano di maturare interessi convenzionali e legali sui crediti chirografari; per i privilegiati maturano solo se il valore di liquidazione li copre integralmente.
- Esdebitazione. Con l’integrale adempimento del concordato il debitore, persona fisica, ottiene la liberazione dai debiti concorsuali residui (art. 142 L.F. e artt. 278 ss. CCII). In ambito societario, la società che ha adempiuto può proseguire l’attività senza la spada di Damocle della liquidazione.
- Controllo sull’esecuzione. Il commissario giudiziale vigila sull’esecuzione del piano; in caso di inadempimento rilevante o di impossibilità sopravvenuta, qualsiasi creditore può chiedere la risoluzione del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale.
3 Difese e strategie legali per il debitore
La procedura di concordato è complessa e ricca di trappole. Chi la intraprende deve costruire una strategia difensiva efficace, volta a massimizzare la probabilità di ammissione e omologazione e a prevenire impugnazioni. Di seguito le principali tecniche.
3.1 Preparare un piano credibile e documentato
- Attestazione professionale solida. La relazione del professionista indipendente è il pilastro della procedura. Deve essere redatta da soggetto qualificato, indipendente dal debitore e dai creditori, e deve attestare sia la veridicità dei dati che la fattibilità del piano .
- Stime prudenziali. Valutare realisticamente il valore di liquidazione e il valore di continuazione. Sottostimare i costi o sovrastimare i ricavi può portare alla dichiarazione di inammissibilità.
- Ricerca di investitori o assuntori. Nel concordato in continuità possono intervenire soggetti che assumono l’azienda (assuntori) o apportano finanza esterna. Ottenere finanziamenti terzi può convincere i creditori a votare a favore.
- Prevedere clausole flessibili. Inserire nel piano misure correttive (lettera i), flessibilità nei tempi di adempimento e scenari alternativi, per gestire eventuali scostamenti .
3.2 Gestire la transazione fiscale e il cram down
La transazione fiscale permette di ridurre o dilazionare i debiti tributari e contributivi. Per essere accettata:
- Proposta dettagliata. Deve indicare l’entità del debito, gli importi offerti, la durata delle dilazioni, gli interessi e le garanzie. Occorre allegare il piano economico che dimostri la convenienza dell’offerta rispetto alla liquidazione.
- Coordinamento con la legge tributaria. È necessario verificare la compatibilità con le norme fiscali vigenti (ad esempio, il divieto di cancellare l’IVA se non integralmente pagata). La riforma del 2024 ha rafforzato la flessibilità e introdotto il cram down fiscale: il tribunale può omologare il concordato anche in presenza di voto contrario dell’Erario, purché i crediti pubblici siano soddisfatti in misura non inferiore a quella della liquidazione .
- Dialogo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Anche se il voto contrario non è più determinante, una trattativa preventiva con gli enti pubblici può facilitare l’approvazione e ridurre il rischio di ricorsi.
3.3 Curare la formazione delle classi e la partecipazione dei creditori
La suddivisione in classi è fondamentale per la votazione. Regole chiave:
- Omoscità dei crediti. Le classi devono essere formate secondo la posizione giuridica e la posizione economica dei crediti. Mescolare crediti con gradi di prelazione diversi può generare impugnazioni.
- Inclusione dei soci. I soci che intendono mantenere la partecipazione o ricevere utilità devono essere inseriti in una classe e possono votare solo se apportano risorse esterne.
- Informazione trasparente. Fornire ai creditori tutte le informazioni necessarie per esprimere un voto consapevole. La mancanza di informazione può rendere annullabile la votazione.
- Gestire conflitti di interesse. È possibile escludere dal voto i soggetti in conflitto di interessi (art. 109 CCII). Tuttavia la Cassazione ha precisato che la società controllante non deve essere esclusa se è assoggettata a procedura concorsuale .
3.4 Opporsi a voti o qualificazioni errate
I creditori devono controllare la propria classificazione e contestare tempestivamente eventuali errori:
- Creditori privilegiati declassati a chirografari. Devono presentare un’istanza di modifica dell’elenco creditori o contestare la collocazione in adunanza e astenersi dal voto. Se partecipano come chirografari, non potranno più far valere il privilegio .
- Creditori con conflitto di interessi. Possono essere esclusi dal voto; se non esclusi, i loro voti possono essere oggetto di opposizione.
- Ricorso all’autorità giudiziaria. È possibile proporre opposizione all’omologa (artt. 112–113 CCII) o reclamo per denunciare errori nella formazione delle classi o nella votazione.
3.5 Tutela del debitore contro atti esecutivi e misure cautelari
Dal deposito della domanda, si producono effetti protettivi che sospendono le azioni esecutive e inibiscono l’acquisto di prelazioni pregiudizievoli (art. 54 CCII). Tuttavia, occorre:
- Comunicare tempestivamente la pendenza della procedura a banche e fornitori per evitare attivazioni di fideiussioni e revoche di affidamenti.
- Contestare le misure cautelari. Se vengono iscritti fermi amministrativi o ipoteche dopo il deposito della domanda, è possibile chiederne la cancellazione in quanto atti vietati.
- Proteggere il patrimonio. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; se compiuti senza autorizzazione durante la fase prenotativa, sono inefficaci .
3.6 Risoluzione o annullamento del concordato
Il concordato può essere risolto o annullato:
- Risoluzione (art. 125 CCII). Può essere richiesta se l’imprenditore non adempie o non esegue il piano; comporta l’apertura della liquidazione giudiziale e la perdita dei benefici dell’esdebitazione.
- Annullamento (art. 126 CCII). È possibile se emerge che il concordato è stato ottenuto con dolo, frode o documenti falsi; comporta responsabilità penale. La Cassazione ha ricordato che, nel concordato in continuità, la soddisfazione dei creditori si misura in base al surplus rispetto alla liquidazione , per cui un’informazione fuorviante sulla reale redditività costituisce causa di annullamento.
4 Strumenti alternativi al concordato preventivo
Sebbene il concordato preventivo sia lo strumento più completo, il legislatore prevede altri istituti che consentono di gestire la crisi d’impresa o debitoria in modo diverso. Di seguito i principali.
4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57–60 CCII) sono patti tra il debitore e la maggioranza qualificata dei creditori (almeno il 60 % dei crediti). Devono essere omologati dal tribunale e sono efficaci anche verso i creditori dissenzienti se il piano assicura un trattamento non deteriore.
Vantaggi:
- tempi generalmente più rapidi rispetto al concordato;
- coinvolgimento di una percentuale ridotta di creditori;
- minor pubblicità e impatto reputazionale.
Svantaggi:
- richiedono l’adesione di almeno il 60 % dei creditori;
- non comportano la sospensione automatica delle azioni esecutive se non omologati.
4.2 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)
Introdotto dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e modificato nel 2024, il PRO consente di ristrutturare i debiti con un accordo che deve essere approvato da una quota più bassa di creditori (30 %) ed omologato dal tribunale. Il PRO è uno strumento flessibile, ma richiede la verifica del test di convenienza e la nomina di un esperto negoziatore.
4.3 Composizione negoziata della crisi
Prevista dal DL 118/2021, è una procedura volontaria e stragiudiziale finalizzata a favorire le trattative con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. Il D.Lgs. 136/2024 ne ha ampliato l’ambito, consentendo l’accesso anche alle imprese in insolvenza reversibile . Prevede l’applicazione di misure protettive e la possibilità di contrarre nuova finanza prededucibile. Può sfociare in un accordo o in un concordato semplificato.
4.4 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Questo istituto, introdotto dal DL 118/2021 e disciplinato ora dagli artt. 284 ss. CCII, permette di liquidare rapidamente il patrimonio dell’imprenditore dopo la composizione negoziata, con regole meno formali e votazione ridotta. Serve quando l’impresa non è più salvabile, ma consente di ottenere la liberazione dei debiti residui.
4.5 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore
Le persone fisiche non imprenditrici possono accedere al piano del consumatore, ora confluito nel CCII. La procedura permette di ristrutturare i debiti attraverso un piano omologato dal tribunale; il giudice verifica l’adempimento e l’esdebitazione. La Cassazione ha ribadito che per impugnare l’omologa occorre aver assunto la qualità di parte nel giudizio .
4.6 Definizioni agevolate e rottamazioni dei debiti tributari
Oltre alle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto misure straordinarie che consentono di alleggerire il carico fiscale prima o in parallelo al concordato preventivo. Pur non essendo procedure concorsuali, sono strumenti complementari che permettono al debitore di riequilibrare i conti con l’erario e presentare alla massa creditoria un piano più sostenibile:
- Definizione agevolata e rottamazione‑quater. La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I debitori possono estinguere i debiti versando soltanto le somme a titolo di capitale e le spese di notifica, senza corrispondere interessi di mora né sanzioni . La norma è stata più volte prorogata e riaperta: il decreto milleproroghe 2025 consente la riammissione per chi ha saltato le rate, purché si versi quanto dovuto entro il 30 aprile 2025 . Il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate distribuite in cinque anni: le prime due rate, pari al 10 % ciascuna, scadono il 31 luglio e il 30 novembre dell’anno di adesione; le successive rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . È previsto un margine di tolleranza di cinque giorni. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il recupero integrale del debito con sanzioni e interessi .
- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC). La stessa legge consente di chiudere i processi verbali dell’Agenzia delle Entrate mediante il pagamento delle imposte con sanzioni ridotte. L’adesione deve avvenire entro i termini indicati dall’Agenzia, con la possibilità di rateizzare l’importo.
- Definizione agevolata dei contenziosi tributari. I contribuenti possono definire le controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie, in ogni grado, con il pagamento di una percentuale dell’imposta contestata e l’azzeramento delle sanzioni. Le percentuali variano in base all’esito del giudizio: 40 % per le cause pendenti in primo grado e 15 % per quelle pendenti in Cassazione; sono ridotte ulteriormente se l’Agenzia ha perso nei gradi precedenti.
Queste misure non sostituiscono il concordato preventivo ma possono ridurre il passivo fiscale e migliorare la fattibilità del piano. Un debitore che definisce i propri carichi con la rottamazione o con la definizione agevolata ha minori debiti verso l’erario da includere nel concordato e può quindi offrire ai creditori un miglior soddisfacimento.
L’applicazione concreta di questi istituti richiede attenzione ai termini e alle condizioni. La legge n. 197/2022 e i successivi decreti attuativi stabiliscono che la richiesta di definizione deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, indicando i carichi che si intende definire e il numero di rate desiderato. Il contribuente riceve un prospetto con l’importo dovuto e le scadenze da rispettare. Una volta accettata la domanda, l’adesione assume carattere vincolante: il mancato pagamento di una rata entro il periodo di tolleranza comporta la perdita dell’agevolazione e il recupero integrale dei carichi con il ripristino di sanzioni e interessi . È quindi fondamentale programmare con cura i pagamenti e verificare la sostenibilità dell’impegno.
Le definizioni agevolate dei contenziosi tributari prevedono aliquote differenti a seconda del grado di giudizio e dell’esito: se il contribuente ha ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado, può chiudere la controversia pagando il 15 % dell’imposta; se ha perso, la quota sale al 40 %. Per le controversie pendenti in Cassazione il pagamento è pari al 5 % se l’Agenzia ha perso in entrambi i precedenti gradi. Queste percentuali riducono drasticamente l’esborso rispetto al debito originario e possono liberare risorse che confluiranno nel piano di ristrutturazione.
È opportuno valutare anche il ravvedimento speciale introdotto dalla legge di bilancio 2023, che consente di regolarizzare dichiarazioni infedeli relative agli anni d’imposta fino al 2021 pagando sanzioni ridotte a un diciottesimo. Il ravvedimento speciale può essere combinato con il concordato preventivo e con la rottamazione: regolarizzare gli anni precedenti evita accertamenti e consente di presentare un piano concordatario con contabilità più pulita .
Prima di aderire a una definizione agevolata, il debitore deve verificare se il proprio carico rientra tra quelli definibili (sono esclusi, ad esempio, i dazi e le sanzioni penali), valutare la convenienza economica confrontando l’importo dovuto con quello che verserebbe in un concordato e considerare l’impatto sulla classificazione dei crediti all’interno del piano. Il supporto di professionisti esperti consente di ottimizzare l’uso di questi strumenti e di integrarli nella strategia complessiva di risanamento.
4.7 Esdebitazione dell’imprenditore in bonis e dell’ex imprenditore
Il CCII prevede la esdebitazione del debitore persona fisica con l’adempimento del piano. Inoltre, l’art. 283 consente all’imprenditore persona fisica che abbia chiuso la liquidazione giudiziale senza soddisfare integralmente i creditori di ottenere la liberazione dai debiti residui trascorsi tre anni, se ha collaborato lealmente e non ha commesso reati concorsuali.
4.8 Concordato preventivo biennale per le partite IVA e benefici fiscali (CPB)
La riforma fiscale attuata con la legge delega n. 111/2023 e con il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto un nuovo strumento di compliance chiamato concordato preventivo biennale (CPB). Questo istituto non va confuso con il concordato preventivo del CCII: si tratta di un accordo con l’Agenzia delle Entrate volto a determinare a priori il reddito imponibile di lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni per i successivi due periodi d’imposta.
Il CPB si rivolge ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che non superano determinati limiti di ricavi. La proposta dell’Agenzia si basa sui dati dichiarati e su quelli elaborati dagli ISA. Se il contribuente accetta la proposta:
- si impegna a dichiarare e versare le imposte su un reddito predefinito valido per due anni, che non potrà essere assoggettato ad accertamento; in compenso non potrà dedurre eventuali perdite o minusvalenze straordinarie.
- l’Agenzia rinuncia ad attivare verifiche e accertamenti sul reddito concordato; sono esclusi dall’accordo i componenti straordinari (plusvalenze, minusvalenze, perdite su crediti) .
Per accedere al CPB è necessario rispettare requisiti stringenti: presentare le dichiarazioni degli ultimi tre anni, avere debiti tributari inferiori a 5.000 euro o regolarizzati prima della domanda, non essere stati condannati per reati tributari né trovarsi in cause di esclusione (incertezze gravi, partecipazione a società di comodo) . L’adesione è facoltativa e avviene tramite un’apposita istanza; per il primo biennio sperimentale 2025–2026 la scadenza era fissata al 31 ottobre 2024, prorogata al 31 luglio degli anni successivi .
L’adesione può essere revocata se sopravvengono cause di decadenza (omesso versamento, errori significativi). Il contribuente deve inoltre mantenere un certo livello di affidabilità fiscale secondo i parametri ISA; in caso contrario l’Agenzia può escluderlo. Sebbene il CPB non sia un istituto concorsuale, può rappresentare un importante tassello nella gestione della crisi: stabilizzare il carico fiscale per due anni consente all’imprenditore di elaborare un piano di ristrutturazione più realistico, evitare accertamenti e contestazioni e ottenere eventuali finanziamenti grazie alla certezza degli obblighi tributari.
In fase operativa, la proposta di reddito concordato viene elaborata dall’Agenzia delle Entrate mediante il programma “Il tuo ISA”, che elabora i dati dichiarati e restituisce un range di redditività. Il contribuente può accedere al proprio cassetto fiscale, visualizzare la proposta e decidere se accettarla o meno . In caso di accettazione, la dichiarazione precompilata deve essere inviata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, allegando l’apposito modello di adesione.
Il CPB comporta anche alcuni svantaggi e rischi: se l’impresa consegue un reddito effettivo inferiore a quello concordato, dovrà comunque versare le imposte sul reddito predefinito. Inoltre, l’inclusione di componenti straordinari tra gli elementi esclusi dall’accordo implica che eventuali plusvalenze su vendita di beni o immobilizzazioni potranno generare imposte aggiuntive in capo al contribuente. È quindi necessario valutare l’andamento prevedibile dell’attività, le possibili operazioni straordinarie e la capacità di sostenere l’onere fiscale.
Dal punto di vista concorsuale, l’adesione al CPB può essere una strategia di prevenzione: definendo il reddito imponibile e regolarizzando i debiti con l’erario, l’imprenditore riduce l’incertezza e può monitorare meglio l’equilibrio economico‑finanziario. Tuttavia, non rappresenta una garanzia assoluta: se l’impresa dovesse successivamente entrare in crisi, i debiti concordati andranno comunque soddisfatti e potranno essere inseriti nel piano di concordato preventivo.
4.9 Prescrizione dei crediti e sospensione durante il concordato
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la prescrizione dei crediti. Né il CCII né la legge fallimentare prevedono una sospensione generalizzata dei termini di prescrizione; l’unica norma rilevante è l’art. 168 L.Fall., che sospende la prescrizione per i crediti la cui prescrizione sarebbe stata interrotta da azioni esecutive. Ciò significa che solo i creditori che hanno avviato esecuzioni o possiedono titoli esecutivi vedono sospeso il termine di prescrizione; tutti gli altri crediti continuano a prescriversi secondo le regole ordinarie .
La dottrina e la giurisprudenza sottolineano che i creditori devono vigilare sui propri termini: l’omologa del concordato non comporta la sospensione della prescrizione e le pretese risarcitorie devono essere esercitate entro i tempi previsti, altrimenti si prescrivono . Per il debitore, conoscere queste dinamiche è utile perché può far leva sul decorso del tempo per ridurre il passivo e negoziare stralci più favorevoli.
La distinzione tra sospensione e interruzione della prescrizione è fondamentale: la sospensione paralizza il decorso del termine, mentre l’interruzione lo azzera e fa decorrere un nuovo periodo. L’art. 168 L.Fall. produce una sospensione limitata ai creditori che hanno avviato esecuzioni, ma non determina un’interruzione; di conseguenza, alla cessazione del concordato il tempo precedente si somma a quello successivo. Al contrario, un atto di costituzione in mora o una domanda giudiziale interrompono la prescrizione e fanno decorrere un nuovo termine.
Dal lato tributario, molti crediti erariali sono soggetti a termini di decadenza più lunghi rispetto alla prescrizione civile; tuttavia, anche per il Fisco valgono le regole sull’interruzione e sulla sospensione. Ad esempio, la notifica della cartella interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere dalla data della notifica; l’avviso di accertamento ha invece effetto decadenziale.
Per il debitore, comprendere la dinamica dei termini consente di strutturare il piano tenendo conto delle posizioni ormai prescritte e di proporre ai creditori un soddisfacimento adeguato per evitare future azioni giudiziarie.
4.10 Insolvenza transfrontaliera e riconoscimento di procedure estere
Le imprese che operano in più Stati membri dell’UE possono trovarsi in difficoltà su diversi fronti. Il Regolamento (UE) 2015/848, in vigore dal 26 giugno 2017, disciplina le procedure di insolvenza transfrontaliere e introduce il concetto di centro degli interessi principali (COMI). L’art. 3 stabilisce che il COMI è il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi e che risulta riconoscibile dai terzi . Per le società c’è una presunzione che il COMI coincida con la sede legale, salvo prova contraria; per gli imprenditori individuali è il luogo in cui svolgono abitualmente l’attività.
Solo i tribunali dello Stato membro in cui si trova il COMI possono aprire una procedura principale di insolvenza; gli altri Stati possono aprire procedure secondarie limitate ai beni presenti sul loro territorio . Questo assetto garantisce il coordinamento tra le procedure e la tutela dei creditori in tutta l’UE. In Italia il tribunale può riconoscere la procedura principale aperta in un altro Stato membro e coordinarsi con gli organi esteri. Per i gruppi internazionali è fondamentale stabilire il COMI e programmare eventuali concordati preventivi a livello europeo.
La disciplina europea prevede anche meccanismi di cooperazione e comunicazione tra i professionisti incaricati delle procedure nei diversi Stati. I commissari e i liquidatori devono scambiarsi informazioni e coordinare le azioni, ad esempio sulla vendita dei beni o sulla ripartizione degli utili, per evitare conflitti di giurisdizione. Il riconoscimento automatico delle decisioni adottate nella procedura principale consente di far valere in Italia le misure protettive emanate da un tribunale estero e viceversa.
Nel caso di gruppi societari, il regolamento prevede una cooperazione rafforzata: i tribunali devono coordinarsi per individuare il COMI di ciascuna società del gruppo e valutare l’opportunità di aprire procedure separate o unitarie. In Italia, le imprese con attività transfrontaliere dovrebbero analizzare l’impatto delle norme europee prima di presentare un concordato preventivo, per assicurarsi che la procedura sia efficace anche in altri Stati membri.
5 Errori comuni da evitare e consigli pratici
5.1 Errori frequenti
- Sottovalutare i tempi. Non rispettare i termini fissati dal tribunale per il deposito del piano (30–60 giorni) comporta l’inammissibilità e l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Mancanza di documentazione completa. Il deposito incompleto dei bilanci, dell’elenco dei creditori e della certificazione dei carichi tributari è causa di rigetto.
- Attestazione debole o non indipendente. La relazione del professionista indipendente deve essere dettagliata; se emerge un conflitto di interessi o lacune nelle verifiche, il tribunale può dichiarare inammissibile la proposta.
- Errata classificazione dei creditori. Inserire un creditore privilegiato tra i chirografari o formare classi eterogenee può portare all’annullamento .
- Mancata transazione fiscale. Negoziare con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS è essenziale; ignorare i crediti fiscali impedisce l’omologazione.
- Comportamenti non collaborativi. Non adempiere agli obblighi informativi o compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione può portare alla revoca della protezione .
- Sopravvalutare la continuità. Proporre una continuità aziendale soltanto formale, senza dimostrare un reale surplus per i creditori, porta al rigetto (Cass. 11220/2025) .
5.2 Consigli pratici
- Programmazione anticipata. Non attendere l’insolvenza conclamata: un concordato presentato in stato di crisi, prima di accumulare debiti erariali e di subire esecuzioni, ha maggiori probabilità di successo.
- Assistenza specialistica. Consultare avvocati e commercialisti esperti in diritto concorsuale fin dalla fase di diagnosi della crisi. Un team multidisciplinare è indispensabile per la redazione del piano, la valutazione dei carichi tributari e la negoziazione con i creditori.
- Comunicazione trasparente. Coinvolgere i creditori fin dalla fase di elaborazione del piano e presentar loro un progetto credibile favorisce l’approvazione.
- Predisporre risorse esterne. Nel concordato liquidatorio, l’apporto di finanza esterna è essenziale; cercare investitori o soci disponibili a immettere risorse rafforza il piano.
- Usare strumenti complementari. Valutare la combinazione con la composizione negoziata, con gli accordi di ristrutturazione o con le rottamazioni per ridurre il passivo prima di accedere al concordato.
- Monitorare la giurisprudenza. Le pronunce più recenti della Cassazione (11220/2025, 9453/2025, 4750/2025) forniscono linee guida su continuità, tempi di soddisfazione e legittimazione; adeguare il piano a tali principi riduce il rischio di impugnazioni .
6 FAQ – Domande frequenti
1. Quali sono i requisiti per accedere al concordato preventivo?
È necessario essere imprenditore in stato di crisi o insolvenza, non già in liquidazione giudiziale, e presentare un piano che assicuri ai creditori un’utilità non inferiore a quella della liquidazione .
2. Cosa distingue il concordato in continuità dal concordato liquidatorio?
Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività, diretta o indiretta, e i creditori sono soddisfatti anche con i flussi derivanti dal mantenimento dell’azienda . Nel concordato liquidatorio il patrimonio viene venduto, ma occorre un apporto esterno che incrementi l’attivo di almeno il 10 % e garantisca ai chirografari non meno del 20 % .
3. Posso presentare la domanda senza il piano?
Sì. L’art. 44 permette di presentare una domanda con riserva depositando la documentazione minima e riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale .
4. Quanto tempo ho per depositare il piano in caso di domanda con riserva?
Il tribunale fissa tra 30 e 60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 giorni se il debitore dimostra la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi .
5. Quali documenti devo allegare alla domanda?
Occorre depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, la situazione economico-patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori e l’indicazione dei carichi tributari e contributivi, l’elenco dei beni e dei contratti in corso, la relazione attestatrice del professionista indipendente e tutti i documenti previsti dall’art. 39 CCII.
6. Come vengono formate le classi di voto?
Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica ed economica omogenea. Devono essere specificate nel piano con i criteri di formazione e il valore dei crediti . La corretta formazione è cruciale per la validità del voto.
7. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate vota contro la proposta?
Dopo la sentenza n. 27782/2024, il voto contrario dell’Erario non impedisce l’omologazione se il piano assicura ai crediti pubblici un trattamento non inferiore a quello della liquidazione .
8. Un creditore può contestare la sua collocazione tra i chirografari?
Sì. Deve contestare immediatamente la qualificazione e astenersi dal voto. Se vota come chirografario, non potrà più rivendicare il privilegio .
9. Quali sono i costi della procedura?
Oltre ai compensi del commissario giudiziale e del professionista attestatore, occorre versare un deposito per spese al tribunale (come indicato nell’art. 44) . I costi variano in base alla dimensione dell’impresa e alla complessità del piano.
10. È possibile modificare il piano dopo la presentazione?
Sì, ma ogni modifica sostanziale deve essere accompagnata da una nuova relazione attestatrice e, se modifica i trattamenti, richiede una nuova votazione.
11. Cosa accade in caso di inadempimento del piano?
I creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale. Il debitore perde i benefici ottenuti e può essere chiamato a rispondere dei danni.
12. Il concordato si applica anche alle società agricole o start-up?
Sì. Il CCII si applica agli imprenditori, anche agricoli, con esclusione di alcune categorie (ad esempio, enti pubblici). Per le start-up innovative, la composizione negoziata può offrire misure più flessibili.
13. È possibile accedere al concordato preventivo se è già stata avviata una procedura esecutiva?
Sì. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e blocca le azioni cautelari, ma è necessario affrettarsi per evitare l’aggiudicazione definitiva.
14. Quali sono le differenze tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione del 60 % dei creditori e non comporta votazione per classi. Il concordato preventivo richiede la maggioranza in ciascuna classe e offre un quadro più formale ma consente il cram down fiscale e la distribuzione del valore eccedente.
15. Il piano del consumatore è analogo al concordato preventivo?
No. Il piano del consumatore (ora disciplinato dagli artt. 67 e seguenti CCII) è rivolto alle persone fisiche non imprenditrici e permette di ristrutturare i debiti con un piano omologato dal giudice; richiede la verifica di meritevolezza e può essere impugnato solo da chi ha partecipato al giudizio .
16. Le società estere possono accedere al concordato preventivo italiano?
Possono accedere se il centro degli interessi principali dell’impresa è in Italia. In alternativa, possono chiedere il riconoscimento in Italia di una procedura principale aperta in un altro Stato membro dell’UE, secondo il Regolamento (UE) 2015/848.
17. Come funziona il concordato semplificato?
È una procedura residuale che segue la composizione negoziata. Prevede la liquidazione del patrimonio con regole semplificate e l’assunzione di responsabilità del debitore; non c’è voto dei creditori e l’omologazione è obbligatoria se il piano garantisce ai creditori un risultato non inferiore alla liquidazione giudiziale.
18. Cosa succede ai contratti pendenti?
Il CCII prevede che i contratti in corso proseguono automaticamente salvo diversa previsione del piano. Nel concordato in continuità l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione a sciogliere o sospendere i contratti divenuti onerosi. Nel concordato liquidatorio la risoluzione è quasi sempre necessaria per liquidare i beni.
19. È possibile ottenere nuova finanza durante il concordato?
Sì. Il CCII riconosce i finanziamenti interinali e prededucibili; possono essere autorizzati dal tribunale e vengono restituiti con priorità prima degli altri crediti, incentivando banche e investitori a supportare l’impresa.
20. Qual è la differenza tra rottamazione-quater e concordato preventivo?
La rottamazione-quater è una misura di definizione agevolata introdotta dalla L. 197/2022 che permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi né sanzioni . È una procedura amministrativa semplice e non concorsuale. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale che consente di ristrutturare tutti i debiti, compresi quelli verso i privati, con un piano che deve essere approvato dai creditori e omologato dal tribunale.
21. Se aderisco alla rottamazione posso ancora chiedere il concordato?
Sì. L’adesione alla definizione agevolata non preclude la possibilità di presentare successivamente una domanda di concordato preventivo per i debiti residui. Anzi, regolarizzare i carichi erariali riduce il passivo e rende più agevole l’approvazione del piano.
22. Come funziona il concordato preventivo biennale con riferimento agli accertamenti?
Accettando il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare e pagare le imposte sul reddito concordato per due anni; in cambio l’Amministrazione non potrà effettuare accertamenti su tali periodi . Restano possibili gli accertamenti relativi ad altri periodi d’imposta o ad altri tributi non compresi nell’accordo (ad esempio IVA non corrisposta).
23. Cosa accade se, dopo aver accettato il CPB, si verifica una perdita significativa?
Nel CPB i componenti straordinari (plusvalenze, minusvalenze, perdite su crediti) non rilevano ai fini del reddito concordato . Se il contribuente subisce una perdita straordinaria non potrà dedurla, ma potrà valutare di non rinnovare il concordato per i bienni successivi. La perdita potrà essere riportata in avanti nelle dichiarazioni ordinarie una volta cessato il regime di concordato.
24. La prescrizione dei crediti si sospende con la presentazione del concordato?
No. Solo i crediti per i quali sarebbe stata avviata un’azione esecutiva beneficiano della sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 168 L.Fall. . Per tutti gli altri crediti i termini continuano a decorrere e il debitore può eccepire la prescrizione se il creditore non agisce tempestivamente .
25. Come si determina il centro degli interessi principali (COMI) di un’impresa?
Il COMI è il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi . Per le società si presume coincidere con la sede legale, salvo prova contraria; per gli imprenditori individuali corrisponde al luogo in cui svolgono in via principale l’attività. La determinazione del COMI è fondamentale per stabilire quale tribunale sia competente ad aprire una procedura principale di insolvenza .
26. Un’impresa con sedi in più Stati può presentare un concordato in Italia?
Sì, se il suo COMI si trova in Italia. In tal caso il concordato preventivo italiano costituirà la procedura principale, mentre negli altri Stati membri potranno essere aperte procedure secondarie limitate ai beni ivi localizzati . È possibile coordinare le procedure e chiedere il riconoscimento dei provvedimenti italiani all’estero.
27. È possibile combinare il concordato preventivo con la composizione negoziata?
La composizione negoziata della crisi può precedere il concordato e fungere da percorso di avvicinamento: il debitore, assistito dall’esperto, cerca un accordo con i creditori e può presentare una domanda di concordato semplificato se la trattativa fallisce. Le due procedure possono essere combinate temporalmente ma non convivono: la composizione negoziata si chiude con la presentazione del concordato semplificato o con l’avvio del concordato preventivo ordinario.
28. Quali sono le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale?
Sono esclusi dal CPB i contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni degli ultimi tre anni, coloro che hanno debiti tributari superiori a 5.000 euro non regolarizzati, chi è stato condannato per reati tributari o chi è stato escluso per irregolarità gravi negli ISA . Inoltre, sono escluse le società di comodo e i soggetti che partecipano a gruppi IVA.
29. È possibile impugnare l’omologazione di un concordato da parte di chi non ha partecipato alla procedura?
La Cassazione ha affermato che solo i creditori che sono stati parti del procedimento e hanno ricevuto l’avviso possono impugnare l’omologazione . Chi non ha partecipato ma avrebbe dovuto essere avvisato può proporre reclamo per vizi procedurali; chi non rientra tra i creditori o non è legittimato non può impugnare.
20. Dopo quanto tempo si ottiene la liberazione dai debiti residui?
Per le persone fisiche, l’esdebitazione automatica avviene alla completa esecuzione del concordato. In caso di liquidazione controllata, l’esdebitazione può essere concessa dopo tre anni dalla chiusura se il debitore ha collaborato lealmente.
7 Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente come funziona il concordato, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
7.1 Simulazione di concordato in continuità
Scenario: Una società manifatturiera ha un passivo di 5 milioni € così composto:
- debiti privilegiati (dipendenti, Erario, banche con garanzia ipotecaria): 3 milioni €;
- debiti chirografari: 2 milioni €.
Il valore di liquidazione dell’azienda è stimato in 2 milioni € (dopo i costi). Un investitore terzo è disposto a rilevare il ramo d’azienda e a investire 800.000 € per sostenerne la continuità.
Piano proposto:
- Il ramo d’azienda viene ceduto a un assuntore che lo gestirà per i prossimi cinque anni, mantenendo 80 % dei posti di lavoro.
- I creditori privilegiati ricevono 2,5 milioni € (in parte dal ricavato della cessione e in parte dai flussi generati dalla continuità). Il professionista indipendente attesta che tale somma è superiore a quella ottenibile in liquidazione .
- I creditori chirografari ricevono un pagamento pari al 35 % (700.000 €) grazie alla finanza esterna e ai flussi della continuità; il valore eccedente la liquidazione (800.000 €) viene distribuito rispettando la relative priority rule .
Risultato:
- Nel caso di liquidazione giudiziale i creditori avrebbero ricevuto 2 milioni € (40 % sul totale). Con la proposta concordataria, il ricavo complessivo è 3,2 milioni € (64 %), quindi i creditori ottengono un surplus. I lavoratori conservano l’occupazione e l’attivo viene valorizzato.
7.2 Simulazione di concordato liquidatorio con apporto esterno
Scenario: Una piccola impresa di costruzioni ha debiti per 1,5 milioni €, di cui 1 milione € privilegiati (fornitori garantiti) e 0,5 milioni € chirografari. Il valore di liquidazione del patrimonio è 900.000 €.
Piano:
- I soci si impegnano ad apportare 150.000 € (10 % dell’attivo) come finanza esterna, destinata integralmente ai creditori .
- I creditori privilegiati ricevono 900.000 € pari al 90 % del proprio credito (attestato come superiore a quanto ricavabile in liquidazione).
- I creditori chirografari ricevono 200.000 € (40 % del loro credito) grazie all’apporto esterno.
Valutazione:
Il piano rispetta l’obbligo di incremento dell’attivo (10 %) e assicura ai chirografari un soddisfacimento superiore al 20 % . Il tribunale valuterà la fattibilità e la provenienza dell’apporto. Se approvato, l’impresa potrà chiudere i debiti e cessare l’attività senza ricorrere alla liquidazione giudiziale.
7.3 Simulazione di transazione fiscale con cram down
Scenario: Un’azienda di servizi ha debiti tributari per 600.000 € (IVA e imposte dirette) e altri debiti per 2 milioni €. Il valore di liquidazione è 1,5 milioni €. Il piano concordatario propone di pagare 300.000 € dei debiti fiscali e 1 milione € agli altri creditori.
Transazione:
- Proposta all’Agenzia delle Entrate di pagamento di 300.000 € in tre anni.
- L’Agenzia vota contro, ritenendo insufficiente la proposta.
Applicazione del cram down:
Il tribunale verifica che la liquidazione garantirebbe al Fisco solo 250.000 €. Poiché la proposta concordataria offre 300.000 €, pari al 50 % del debito e superiore alla liquidazione, il giudice può omologare la transazione fiscale anche in assenza del voto favorevole dell’Erario .
Effetti:
L’azienda ottiene l’omologa del concordato, paga le imposte nei tempi concordati e prosegue l’attività. I creditori chirografari ricevono la quota proposta; il Fisco non può avviare azioni esecutive e la società beneficia dell’effetto esdebitatorio al termine del piano.
7.4 Confronto tra definizione agevolata e concordato preventivo
Scenario: Un imprenditore individuale ha debiti erariali per 80.000 € (IVA e imposte dirette) riferiti agli anni 2020–2022, iscritti a ruolo; deve inoltre 200.000 € a fornitori. Il valore di liquidazione dell’attività è stimato in 150.000 €.
Opzione A – Definizione agevolata (rottamazione‑quater):
- Aderisce alla rottamazione dei carichi affidati al 30 giugno 2022, versando solo le imposte e le spese di notifica. Calcolando che interessi e sanzioni incidono per circa il 30 %, l’importo dovuto si riduce a 56.000 €. Con l’adesione entro il 30 aprile 2025 il debito può essere dilazionato in 18 rate con le modalità previste .
- Eliminando gli interessi e le sanzioni, l’imprenditore riduce il passivo fiscale e può utilizzare le risorse risparmiate per pagare i fornitori.
Opzione B – Concordato preventivo:
- Presenta un piano di concordato in continuità con prosecuzione dell’attività; propone di pagare 40.000 € ai crediti fiscali e 100.000 € ai fornitori tramite i flussi di cassa e un apporto esterno.
- L’Agenzia delle Entrate vota contro ritenendo insufficiente la proposta; il tribunale verifica che in liquidazione il Fisco avrebbe incassato solo 30.000 € e applica il cram down, omologando la proposta .
Valutazione comparativa:
- La definizione agevolata consente un risparmio immediato su interessi e sanzioni ma non permette di ridurre la quota capitale né di gestire i debiti verso fornitori. Il concordato, invece, consente di ridurre le somme da pagare ai creditori chirografari e di proporre rateizzazioni più lunghe, ma comporta costi procedurali e richiede il voto dei creditori.
- Se l’attivo disponibile è sufficiente a coprire le imposte nette, la rottamazione può essere preferita per la semplicità; se l’azienda è profondamente indebitata verso più creditori, il concordato permette un taglio globale dei debiti.
7.5 Simulazione di concordato preventivo biennale
Scenario: Una ditta individuale con ricavi di 350.000 € applica gli ISA ed è in difficoltà a causa di una forte contrazione del mercato. Gli ISA rilevano un voto di affidabilità di 7/10 e l’Agenzia delle Entrate propone un reddito concordato di 70.000 € per il biennio 2025–2026.
Accettazione del CPB:
- Il contribuente accetta la proposta entro il 31 ottobre 2024 . Il reddito concordato è superiore del 10 % rispetto al reddito dichiarato nel 2023, ma gli garantisce l’esclusione da accertamenti e la stabilità del carico fiscale.
- Non potrà dedurre eventuali minusvalenze straordinarie; tuttavia, la previsione di reddito certo consente di programmare pagamenti e investimenti e di negoziare con le banche.
Rifiuto del CPB:
- Se rifiuta, il contribuente rimane soggetto agli accertamenti e alla variabilità del reddito. Potrà però accedere ad altri strumenti come la rottamazione o il concordato preventivo se dovesse trovarsi in crisi.
Valutazione:
- Il CPB è uno strumento di compliance che può affiancare il concordato: stabilizzando il reddito per due anni, permette di evitare contestazioni e di prevedere l’andamento dei flussi di cassa. Per imprese in crisi ma ancora solvibili, l’adesione può essere un’alternativa all’apertura di una procedura concorsuale.
8 Tabelle riepilogative
8.1 Strumenti di regolazione della crisi
| Strumento | Presupposti | Percentuale di adesione / voto | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Concordato preventivo (continuazione o liquidatorio) | Stato di crisi o insolvenza; proposta di piano e relazione attestatrice | Approvazione per classi; maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109 CCII) | Sospensione azioni esecutive; transazione fiscale; esdebitazione; cram down fiscale | Procedura complessa; costi elevati; esposizione pubblica |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Impresa in crisi; adesione di almeno il 60 % dei crediti | 60 % dei creditori; nessuna votazione per classi | Maggior rapidità; minore pubblicità; no voto Erario | Non sospende azioni esecutive fino all’omologa; richiede alta adesione |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) | Impresa in crisi; adesione del 30 % dei creditori; intervento dell’esperto negoziatore | 30 % dei creditori (incluso Fisco) | Flessibilità; coinvolge meno creditori; riduce tempi | Strumento nuovo; maggiore incertezza applicativa |
| Composizione negoziata | Crisi reversibile; richiesta di misure protettive; intervento dell’esperto | Non è richiesta adesione; accordi volontari | Gestione stragiudiziale; costi contenuti; misure protettive | Non produce esdebitazione; può sfociare in concordato semplificato |
| Concordato semplificato | Fallimento della composizione negoziata; patrimonio da liquidare | Non è richiesto voto; omologa obbligatoria | Liquidazione rapida; esdebitazione; minor formalità | Non salva l’attività; realizza solo la liquidazione |
| Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore) | Persona fisica non imprenditrice; situazione di sovraindebitamento | Nessun voto dei creditori; controllo del giudice | Riduzione debiti; possibile falcidia; esdebitazione | Richiede meritevolezza; limitata a soggetti non fallibili |
8.2 Termini principali della procedura
| Fase | Termine | Riferimenti |
|---|---|---|
| Presentazione domanda con riserva | 30–60 giorni, prorogabile di altri 60 | Art. 44 CCII |
| Deposito del piano e della proposta | Entro il termine fissato nel decreto; prorogabile con dimostrazione del progetto di regolazione | Art. 44, comma 1 |
| Relazione del commissario giudiziale | Solitamente 30 giorni prima dell’adunanza | Art. 49, comma 4 CCII |
| Adunanza dei creditori | Di norma entro 180 giorni dal decreto di apertura | Artt. 107–109 CCII |
| Omologa | Il tribunale decide entro 30 giorni dalla relazione del commissario | Art. 112 CCII |
| Reclamo | 15 giorni dalla notifica del decreto | Art. 120 CCII |
9 Conclusione
Il concordato preventivo rappresenta per l’imprenditore in crisi un’occasione unica per salvare la propria azienda, proteggere i posti di lavoro e soddisfare i creditori in misura superiore a quella che otterrebbero dalla liquidazione. La disciplina è complessa e in continua evoluzione: il Codice della crisi ha introdotto regole minuziose sulla formazione del piano, sulla distribuzione del valore eccedente e sulla transazione fiscale; le modifiche del 2022 e del 2024 hanno rafforzato la flessibilità e introdotto il cram down fiscale . La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione fornisce orientamenti preziosi sulla continuità aziendale, la verifica del maggior soddisfacimento dei creditori e la legittimazione ad impugnare .
Agire tempestivamente è fondamentale. Una pianificazione accurata, l’assistenza di professionisti esperti e un dialogo costruttivo con i creditori sono gli elementi chiave per la riuscita della procedura. Ignorare i segnali di crisi o presentare un piano inadeguato può condurre alla liquidazione giudiziale e alla perdita del patrimonio.
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