Fallimento personale: cosa comporta e come evitarlo con la legge sul sovraindebitamento

Introduzione

Il fallimento personale – meglio definito oggi come liquidazione giudiziale – è una procedura concorsuale che comporta la spossessione totale del patrimonio, la nomina di un curatore e la possibilità che vengano espropriati i beni del debitore. Per chi non rientra nei parametri dimensionali dell’impresa fallibile, tuttavia, è spesso più appropriato parlare di sovraindebitamento, cioè di quella situazione in cui una persona fisica, un professionista o una microimpresa non riesce più a far fronte ai propri debiti pur non essendo soggetto alle procedure ordinarie di fallimento. Le novità normative degli ultimi anni – culminate con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e con le modifiche del 2025 – hanno trasformato profondamente questo panorama.

In questa guida si illustreranno i rischi del fallimento personale e le strategie per evitarlo utilizzando gli strumenti previsti dalla legge sul sovraindebitamento. Approfondiremo le procedure di piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata, nonché l’istituto dell’esdebitazione (la cancellazione dei debiti residui) introdotto per garantire una vera seconda possibilità al debitore onesto.

L’articolo è aggiornato al novembre 2025. Oltre ad illustrare la normativa codificata, richiamerà le interpretazioni più recenti della Corte di cassazione, della giurisprudenza di merito e le circolari dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia. Particolare attenzione sarà riservata alle modifiche entrate in vigore il 1º marzo 2025, che hanno ampliato la possibilità di esdebitazione immediata e semplificato i piani di rientro con il fisco .

Perché leggere questa guida

Affrontare un procedimento di liquidazione giudiziale o un sovraindebitamento senza una strategia è pericoloso: si rischia la perdita dei beni, l’azzeramento del reddito disponibile e l’impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti per anni. Molti debitori commettono errori come trascurare gli atti notificati, non contestare in tempo cartelle di pagamento o ipoteche, o improvvisare proposte senza un adeguato supporto giuridico. Questa guida vuole prevenire tali errori e mostrare quali strumenti legali possono mettere al riparo dai pignoramenti e dal fallimento personale.

Chi può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti vantano un’esperienza ultradecennale nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina professionisti presenti su tutto il territorio nazionale e può assisterti in ogni fase: analisi dell’atto, ricorsi, sospensioni, trattative con il fisco e le banche, predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, sino al deposito di ricorsi e alla difesa in tribunale.

Rivolgersi subito a un professionista consente di sospendere le procedure esecutive, contestare gli atti illegittimi e negoziare piani di rientro sostenibili. Lo studio dell’Avv. Monardo offre un’assistenza integrata: avvocati civilisti e tributaristi lavorano con commercialisti e gestori della crisi per costruire la strategia migliore. Non aspettare che scadano i termini: più è tempestivo l’intervento, maggiori sono le possibilità di salvare la propria casa e il proprio lavoro.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di sovraindebitamento e soggetti ammessi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato a pieno regime nel luglio 2022, ha sostituito la Legge 3/2012 e ha razionalizzato le procedure per soggetti non fallibili. L’art. 2, comma 1, lettera c) definisce “sovraindebitamento” lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start‑up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale . Sono quindi esclusi i grandi imprenditori e le società assoggettate a liquidazione giudiziale (ex fallimento), mentre rientrano le persone fisiche, le ditte individuali, i professionisti, gli imprenditori agricoli e le imprese familiari.

La normativa è ispirata al principio della seconda opportunità (second chance) promosso dalla direttiva europea 2019/1023. L’obiettivo non è punire chi si trova in difficoltà, ma permettere al debitore meritevole di ristrutturare o cancellare i propri debiti e tornare attivo nell’economia. La giurisprudenza più recente evidenzia come il favor debitoris prevalga su rigidità punitive: il tribunale di Verona, ad esempio, ha riconosciuto che la liquidazione controllata può consentire al debitore fallito di ottenere l’esdebitazione non conseguita nella precedente procedura .

1.2 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il CCII disciplina tre macro–procedimenti per i soggetti sovraindebitati:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII). È riservato alle persone fisiche non imprenditrici che abbiano contratto debiti per esigenze personali o familiari. Il piano, elaborato con l’assistenza di un OCC, prevede la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione e può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati . È omologato dal tribunale e consente la sospensione delle azioni esecutive.
  2. Concordato minore (Accordo di ristrutturazione) (artt. 74–83 CCII). È destinato agli imprenditori minori e ai professionisti con partita IVA. Anche qui il debitore propone un piano che assicuri ai creditori un trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione . Il piano può falcidiare i crediti privilegiati e prevede scadenze non omogenee; è approvato dai creditori e omologato dal tribunale.
  3. Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII). In caso di impossibilità di proporre un piano sostenibile, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i beni. Il tribunale apre la procedura con sentenza, nomina un liquidatore e fissa i termini per l’insinuazione dei creditori . La liquidazione dura in media tre anni e consente, al termine, di ottenere l’esdebitazione.

La normativa prevede altresì la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021) e l’accordo di ristrutturazione del debito per la crisi familiare, che consente a nuclei familiari di affrontare insieme la crisi, ma questi strumenti eccedono l’ambito del fallimento personale e saranno solo accennati.

1.3 Le modifiche del 2025

Il 2025 ha introdotto importanti innovazioni. L’art. 283‑bis, introdotto dal D.Lgs. 13/2025, consente l’esdebitazione immediata per le persone fisiche sovraindebitate senza beni da liquidare. Dal 1º marzo 2025, i debitori incapienti possono ottenere in tempi rapidi la cancellazione di tutti i debiti residui . È una misura pensata per chi è “insolvente senza colpa”: l’esdebitazione viene concessa se il debitore dimostra di aver agito con buona fede e di non avere patrimonio o reddito sufficiente per soddisfare i creditori.

Il Decreto “Crisi e Rilancio” (convertito nella Legge 27/2025) ha inoltre:

  • Permesso la transazione fiscale agevolata per debiti tributari inferiori a 100 mila euro .
  • Esteso la rateizzazione fino a 144 mesi per i debiti fiscali e previdenziali inclusi in un piano di composizione .
  • Istituito una procedura unica e semplificata per professionisti e imprese familiari, con un percorso in un solo fascicolo presso lo Sportello Crisi della Camera di Commercio .

Queste novità aumentano notevolmente l’attrattività delle procedure da sovraindebitamento e riducono la durata della liquidazione.

1.4 Meritevolezza e buona fede

Un requisito trasversale a tutte le procedure è la meritevolezza. La legge richiede che il debitore non abbia aggravato volontariamente la propria posizione debitoria e abbia agito con buona fede. L’art. 282 CCII prevede che nella liquidazione controllata si debba accertare l’assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento . Anche il tribunale di Brescia ha ribadito che, pur vigendo un “favor debitoris”, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la cooperazione e l’assenza di cause ostative all’esdebitazione .

Il Tribunale di Torino ha pubblicato nel gennaio 2025 una scheda che riepiloga le condizioni per ottenere l’esdebitazione. Secondo il documento, il debitore deve aver collaborato con gli organi della procedura, non deve aver ostacolato o ritardato le operazioni e non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti . Nel caso di fallimento, il debitore persona fisica non può essere stato condannato per bancarotta fraudolenta e deve aver soddisfatto almeno una parte non trascurabile dei crediti . Per la liquidazione controllata, l’esdebitazione può essere dichiarata dopo tre anni , ma restano esclusi gli obblighi alimentari, i danni da fatto illecito e le sanzioni penali .

1.5 Giurisprudenza rilevante (2023‑2025)

Di seguito una sintesi delle principali decisioni intervenute negli ultimi anni, utili per comprendere l’orientamento dei giudici:

  • Tribunale di Verona, 13 giugno 2025 – Ha ritenuto ammissibile la domanda di liquidazione controllata proposta dall’ex imprenditore già dichiarato fallito e con ditta cancellata, chiarendo che la procedura può colmare la mancanza dell’esdebitazione non conseguita nel precedente fallimento . La decisione evidenzia che il requisito soggettivo dell’assenza di colpa grave deve essere valutato anche nella nuova procedura, ma l’impossibilità di ottenere l’esdebitazione nella precedente procedura non impedisce l’apertura della liquidazione controllata.
  • Tribunale di Brescia, 28 maggio 2025 – Ha respinto l’istanza di esdebitazione di un fideiussore che aveva rilasciato garanzie abnormi rispetto alle sue capacità, evidenziando che grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la buona fede e l’assenza delle cause ostative previste dall’art. 14 terdecies . La decisione segnala che l’omesso controllo delle banche sulla solvibilità del debitore principale non elimina la colpa del fideiussore, perché la normativa richiede una valutazione complessiva del comportamento.
  • Tribunale di Bari, decreto 17 ottobre 2023 – Ha affermato che le cause ostative all’esdebitazione previste dall’art. 142 L.fall. e dall’art. 14 terdecies L. 3/2012 sono tassative e non possono essere estese analogicamente . Nel caso di specie ha concesso l’esdebitazione perché non sussistevano cause ostative e il debitore aveva cooperato.
  • Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14835/2025 – Pur non avendo il testo integrale, la massima diffusa evidenzia che la Suprema Corte continua a interpretare l’esdebitazione come istituto di carattere premiale che richiede correttezza e trasparenza da parte del debitore. Le sentenze del 2024‑2025 hanno ribadito che il beneficio può essere revocato se emergono condotte fraudolente.

Queste pronunce dimostrano che l’orientamento giurisprudenziale premia il debitore onesto ma richiede rigore probatorio. Una consulenza professionale è indispensabile per dimostrare la meritevolezza e strutturare la documentazione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando arriva una cartella esattoriale, un atto di pignoramento o un decreto ingiuntivo, il tempo è la variabile più importante. I termini per impugnare o aderire ad una procedura di sovraindebitamento sono perentori. Di seguito un percorso dettagliato, dal primo momento in cui si riceve l’atto alla eventuale esdebitazione.

2.1 Analisi immediata dell’atto

  1. Verifica della notifica e dei termini: controllare che l’atto sia stato notificato correttamente. Ad esempio, la cartella deve essere notificata entro cinque anni dall’iscrizione a ruolo; la mancata o irregolare notifica può determinare l’annullamento dell’atto. Il ricorso per opporsi a una cartella o a un fermo amministrativo va proposto entro 60 giorni dalla notifica (per i tributi) o 30 giorni (per le sanzioni stradali). Gli atti tributari contengono l’indicazione del termine per impugnare presso la Commissione tributaria.
  2. Contestazione dei vizi formali: con l’aiuto dell’avvocato, si può eccepire la nullità dell’atto per difetti di motivazione, mancanza di firma digitale, prescrizione del credito o errata notifica. Le opposizioni si propongono con ricorso ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) o ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Nel processo tributario si utilizza il ricorso ex D.Lgs. 546/1992.
  3. Richiesta di rateizzazione o definizione agevolata: se non si vogliono contestare i vizi, è possibile accedere alla rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) o aderire a forme di definizione agevolata (“rottamazione”) quando previste dalla legge. Nel 2023‑2024 sono state attive la “Rottamazione quater” e la “Definizione agevolata” delle cartelle, che hanno consentito di pagare senza sanzioni e interessi. Nel 2025 nuove rottamazioni potrebbero essere approvate con la legge di bilancio; è fondamentale verificarne la presenza.
  4. Valutazione dello stato di crisi: se il debito complessivo è insostenibile, occorre valutare l’accesso alle procedure da sovraindebitamento. Un OCC accreditato può effettuare l’istruttoria, analizzando la documentazione patrimoniale, reddituale e debitoria del soggetto. Questa fase è decisiva per scegliere tra piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata.

2.2 Attivazione della procedura di sovraindebitamento

  1. Raccolta documenti: elenco dei debiti (cartelle, mutui, prestiti, fornitori), estratti conto, dichiarazioni dei redditi, bilanci, elenco dei beni immobili e mobili, spese mensili e redditi del nucleo familiare. Occorre inoltre fornire una relazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla propria capacità di soddisfare i creditori.
  2. Nomina dell’OCC e redazione della relazione particolareggiata: l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) redige una relazione sulla posizione del debitore e sugli strumenti più idonei. L’art. 65 CCII prevede che gli OCC siano enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia . La relazione deve attestare la completezza della documentazione e valutare la meritevolezza del debitore.
  3. Deposito del ricorso: il debitore, assistito dall’avvocato, deposita il ricorso al tribunale competente (generalmente il tribunale del luogo di residenza) allegando la relazione dell’OCC. È possibile chiedere misure protettive per sospendere le procedure esecutive in corso. Il giudice verifica i presupposti di legge e fissa l’udienza.
  4. Omologazione del piano o apertura della liquidazione: per il piano del consumatore e il concordato minore, il tribunale valuta l’esito della votazione dei creditori e omologa o rigetta la proposta. Per la liquidazione controllata, il giudice emette la sentenza che apre la procedura, nomina il liquidatore, stabilisce i termini per le domande di insinuazione e dispone la pubblicazione della sentenza .
  5. Esecuzione del piano: il gestore della crisi o il liquidatore controlla l’attuazione del piano. I creditori sono soddisfatti secondo quanto stabilito; in caso di inadempimento, la procedura può essere revocata. Durante l’esecuzione, il debitore deve mantenere un comportamento trasparente e collaborativo.
  6. Esdebitazione: al termine della procedura, se il debitore ha rispettato gli obblighi e non sussistono cause ostative, il tribunale dichiara inesigibili i debiti residui. Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione può essere pronunciata dopo tre anni ; dal 2025, l’art. 283‑bis consente la cancellazione immediata per i debitori incapienti . Restano comunque esclusi i debiti per mantenimento, risarcimento da illecito e sanzioni penali .

2.3 Diritti del debitore durante la procedura

  • Sospensione delle azioni esecutive: una volta depositato il ricorso e concesso il decreto di apertura o l’ammissione al piano, le procedure esecutive sono sospese. La giurisprudenza ha ribadito che l’apertura della liquidazione impedisce azioni cautelari o esecutive fino a quando il provvedimento di omologa diventi definitivo .
  • Trasparenza e informazione: l’OCC deve informare il debitore sui costi e sulle conseguenze della procedura. Il debitore ha diritto a ricevere copia delle relazioni e dei verbali.
  • Tutela del patrimonio minimo: i piani possono prevedere la conservazione dei beni essenziali, come la prima casa o gli strumenti di lavoro, a condizione che ciò non pregiudichi eccessivamente i creditori. La giurisprudenza 2025 conferma che i giudici tendono a salvaguardare l’abitazione principale del consumatore, soprattutto se la falcidia offre comunque ai creditori un risultato migliore della liquidazione.
  • Possibilità di accordi stragiudiziali: prima o durante la procedura, il debitore può negoziare accordi con singoli creditori (banca, finanziaria, fisco) per definire stralci o dilazioni. Gli accordi devono essere coerenti con la normativa e inseriti nel piano.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione delle cartelle e degli atti esecutivi

Molti debitori finiscono in procedura concorsuale perché non impugnano tempestivamente gli atti. Tuttavia, contestare una cartella o un avviso di addebito può alleggerire il debito o annullarlo del tutto. Tra le strategie più efficaci:

  • Eccepire la prescrizione: i tributi erariali si prescrivono in dieci anni, le sanzioni amministrative in cinque. Se l’ente di riscossione non prova di aver interrotto la prescrizione con notifiche valide, l’obbligazione è estinta.
  • Verificare le deleghe e la motivazione: molti atti sono nulli perché firmati da funzionari privi di delega o per insufficiente motivazione. La giurisprudenza richiede che gli avvisi riportino gli estremi degli atti presupposti (ruoli, accertamenti) e che la delega sia allegata.
  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: consente di contestare la legittimità del titolo esecutivo davanti al giudice dell’esecuzione. Per i tributi, l’opposizione segue le regole del processo tributario.
  • Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: permette di censurare vizi formali della cartella, del precetto o del pignoramento. Il ricorso deve essere proposto entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  • Sospensione dell’esecutività: è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato depositando un’istanza motivata; i giudici, valutata la fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum in mora (danno grave), possono sospendere gli effetti dell’atto.

3.2 Difendersi dal pignoramento

Se l’esecuzione è già iniziata, ci sono strumenti per salvare i beni:

  • Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro da versare in rate. Ciò evita la vendita forzata; l’istanza va presentata prima che abbia inizio la gara.
  • Opposizione all’esecuzione o agli atti: come visto, per eccepire vizi sostanziali o formali.
  • Ricorso in Cassazione per violazione di legge: contro le sentenze dei giudici tributari è sempre ammesso il ricorso per cassazione, ma è un rimedio complesso che richiede l’assistenza di un avvocato cassazionista.
  • Adozione di misure protettive tramite la procedura da sovraindebitamento: l’ammissibilità del piano o l’apertura della liquidazione sospendono i pignoramenti e i fermi amministrativi, come precisato dalla giurisprudenza . Questo è uno dei motivi per cui molti contribuenti scelgono di attivare la procedura.

3.3 Transazione fiscale e rottamazioni

La transazione fiscale consente di negoziare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione dei debiti tributari e contributivi nell’ambito di una procedura concorsuale. Nel concordato minore e nel piano del consumatore, la proposta deve prevedere il pagamento in misura non inferiore a quanto incasserebbe l’Erario in caso di liquidazione e può falcidiare interessi e sanzioni. Il Decreto “Crisi e Rilancio” ha esteso la transazione agevolata anche ai debiti inferiori a 100 mila euro e ha prolungato la rateizzazione fino a 12 anni .

Le rottamazioni delle cartelle esattoriali (definizione agevolata) sono misure straordinarie introdotte periodicamente. Prevedono lo sconto delle sanzioni e degli interessi di mora; in alcuni casi, come le “rottamazioni quater”, permettono di pagare l’importo dovuto in 18 rate. È importante aderire entro i termini previsti dalla norma (solitamente 30–60 giorni dal decreto), altrimenti si decada dal beneficio. Un avvocato tributarista può verificare l’opportunità di adesione rispetto all’avvio di un piano di sovraindebitamento.

3.4 Accordi bancari e stragiudiziali

Parallelamente alla procedura concorsuale, è spesso utile negoziare con i creditori bancari e finanziari. Le banche possono accettare un saldo e stralcio o una rinegoziazione del mutuo se comprendono che il debitore sta avviando una procedura che potrebbe falcidiare il credito. L’Avv. Monardo e il suo team hanno maturato una significativa esperienza nella analisi dei contratti bancari (anatocismo, usura, indeterminatezza di clausole) e nella redazione di ricorsi d’urgenza per sospendere le rate.

3.5 Utilizzo combinato degli strumenti

Una strategia efficace spesso combina diversi rimedi:

  • Impugnare le cartelle viziate per ridurre il debito complessivo.
  • Chiedere la rateizzazione per i tributi non contestabili.
  • Attivare la procedura di sovraindebitamento per ottenere la sospensione delle esecuzioni.
  • Negoziare con i creditori per ottenere stralci immediati.

Ogni caso va valutato sulla base dei redditi, del patrimonio, dei debiti fiscali e bancari e della meritevolezza. Un difensore esperto saprà consigliare la combinazione più adatta.

4. Strumenti alternativi al fallimento personale

4.1 Piano del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni personali o familiari (non professionali). Presuppone l’esistenza di un reddito o di un patrimonio da destinare ai creditori. I principali elementi:

  • Proposta: elaborata con l’OCC, deve assicurare ai creditori un pagamento superiore a quello conseguibile nella liquidazione. Può prevedere la cessione del quinto dello stipendio, la vendita di beni non essenziali o l’affitto dell’abitazione.
  • Trattamento dei crediti privilegiati: il piano può falcidiare e ristrutturare i debiti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che il valore di realizzo dei beni sia inferiore all’ammontare del credito .
  • Durata: generalmente tra 3 e 5 anni. Dal 2025, le persone incapienti possono ottenere l’esdebitazione immediata senza piano .
  • Omologazione: il giudice valuta la fattibilità e la convenienza per i creditori; l’omologazione rende il piano obbligatorio per tutti, anche per i creditori dissenzienti.
  • Vantaggi: possibilità di mantenere l’abitazione, sospensione delle azioni esecutive, ristrutturazione dei debiti a condizioni sostenibili.

4.2 Concordato minore (accordo di ristrutturazione)

Il concordato minore si rivolge agli imprenditori minori, ai professionisti con partita IVA e alle microimprese. È simile al concordato preventivo ma più snello. L’iter prevede:

  • Redazione del piano: il debitore propone ai creditori un pagamento, anche a rate, che non può essere inferiore a quanto avrebbero ottenuto dalla liquidazione . Il piano può includere la continuità aziendale (proseguire l’attività) o la cessione dei beni.
  • Votazione dei creditori: è necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori per teste e per valore. Il tribunale può omologare il piano anche in presenza di creditori dissenzienti se ritiene che la proposta sia conveniente.
  • Transazione fiscale: la proposta può prevedere la riduzione di debiti tributari e contributivi; il Fisco partecipa alla votazione.
  • Esdebitazione finale: al termine dell’esecuzione, se il debitore rispetta gli obblighi, i debiti residui sono cancellati.

4.3 Liquidazione controllata

Quando il piano non è praticabile, la liquidazione controllata consente di mettere a disposizione tutti i beni per soddisfare i creditori. Le caratteristiche principali:

  • Apertura della procedura: si presenta domanda al tribunale con documentazione completa. Il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti e apre la liquidazione .
  • Nomina del liquidatore: gestisce la vendita dei beni, raccoglie le domande di insinuazione e distribuisce il ricavato. Il debitore è spossessato, ma può conservare i beni indispensabili per la vita e l’attività.
  • Durata limitata: la procedura dura di regola tre anni. Al termine, il tribunale può pronunciare l’esdebitazione .
  • Esdebitazione immediata: dal 2025, i debitori incapienti possono chiedere l’esdebitazione senza attendere la fine della procedura .
  • Vantaggi: sospensione delle esecuzioni, cancellazione definitiva dei debiti, possibilità di ripartire.

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente è la grande novità del CCII: consente a chi non ha beni né reddito di liberarsi da tutti i debiti. Si applica quando il debitore non può offrire nulla ai creditori e la vendita dei beni sarebbe antieconomica. Il tribunale, valutata la meritevolezza, pronuncia la cancellazione totale dei debiti; ciò è stato esteso nel 2025 con l’art. 283‑bis . Per ottenere il beneficio, è necessario dimostrare buona fede e assenza di condotte fraudolente.

4.5 Accordi familiari e procedure collettive

Nel caso di nuclei familiari indebitati, il CCII consente di presentare un accordo di composizione unico. Si tratta di un procedimento semplificato in cui si analizzano i redditi e i debiti dell’intera famiglia e si propone un piano congiunto. Questa procedura riduce i costi e facilita il coordinamento con i creditori.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare gli atti notificati. Non ritirare una raccomandata non ferma il decorso dei termini; anzi, la notifica si perfeziona ugualmente per compiuta giacenza.
  2. Rimandare la consulenza: attendere l’arrivo del pignoramento per rivolgersi a un professionista riduce drasticamente le opzioni difensive. I piani di sovraindebitamento richiedono tempo per essere predisposti.
  3. Sottoscrivere accordi senza valutazione: spesso i debitori accettano proposte di banche o finanziarie senza verificare la presenza di anatocismo o usura. Un’analisi tecnica può ridurre l’importo dovuto.
  4. Vendere beni o occultare patrimoni: la legge richiede trasparenza. La vendita simulata o l’intestazione di beni a terzi può costituire atto in frode ai creditori e impedire l’esdebitazione .
  5. Applicare soluzioni generiche: ogni posizione è diversa; copiare il piano di altri o utilizzare modelli standard spesso porta al rigetto.

5.2 Consigli operativi

  • Raccogli tutta la documentazione prima di recarti dall’avvocato: estratti conto, buste paga, elenco dei debiti, eventuali contenziosi in corso.
  • Mantieni la massima trasparenza: comunica al professionista eventuali donazioni, vendite, fideiussioni prestate. La meritevolezza si valuta anche sulla base della correttezza nel fornire le informazioni.
  • Verifica la presenza di vizi nei contratti bancari: tassi usurari, anatocismo, commissioni di massimo scoperto possono determinare la nullità delle clausole e ridurre il debito.
  • Preferisci soluzioni giudiziali strutturate: le trattative informali con i creditori, se non inserite in un piano omologato, non garantiscono la sospensione delle azioni esecutive.
  • Affidati a professionisti qualificati: solo un avvocato e un OCC possono presentare correttamente le domande e difenderti in giudizio.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Tipologie di procedure per il sovraindebitamento

ProceduraSoggetti ammessiDurata indicativaCaratteristiche principali
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditrici3‑5 anniOmologa del tribunale; soddisfazione superiore alla liquidazione; falcidia dei crediti privilegiati; possibile mantenere la prima casa
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, microimprese3‑5 anniPiano votato dai creditori; include transazione fiscale; eventuale continuità aziendale
Liquidazione controllataTutti i soggetti sovraindebitati3 anni (più breve se incapiente)Apertura con sentenza; nomina di liquidatore; spossessione; esdebitazione finale
Esdebitazione incapientePersone fisiche senza beni o redditoPochi mesiCancellazione immediata dei debiti senza piano; introdotta dall’art. 283‑bis D.Lgs. 13/2025

Tabella 2 – Principali requisiti per l’esdebitazione (scheda Tribunale di Torino)

ProceduraCondizioni essenzialiCause ostative
Liquidazione del patrimonio (ex L. 3/2012)Collaborazione con gli organi della procedura; non aver intralciato le operazioni; non aver beneficiato di altre esdebitazioni negli otto anni precedentiRicorso al credito colposo e sproporzionato; atti in frode ai creditori
Fallimento/Liquidazione giudizialeCooperazione con il curatore; non aver ritardato la procedura; non aver beneficato di altre esdebitazioni nei dieci anni precedenti; soddisfacimento parziale dei creditiCondanne per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia; distrazione di beni; ricorso abusivo al credito
Liquidazione controllata ex art. 282 CCIIIstanza del debitore o segnalazione del liquidatore; passati tre anni dall’apertura; buona fedeObblighi alimentari, risarcimenti da illecito e sanzioni penali restano esclusi

Tabella 3 – Scadenze e termini principali

AttoTermine per impugnareNormativa applicabile
Cartella di pagamento per tributi60 giorniD.Lgs. 546/1992 (ricorso tributario)
Cartella di pagamento per sanzioni stradali30 giorniCodice della strada; ricorso al Giudice di pace
Avviso di accertamento60 giorni (90 se prodotto un invito al contraddittorio)D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972
Pignoramento20 giorni per opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Codice di procedura civile
Istanza di esdebitazione dopo chiusura liquidazioneEntro un anno dalla chiusuraArtt. 278‑281 CCII

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Chi può accedere alla legge sul sovraindebitamento? Possono accedere le persone fisiche, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli e le start‑up innovative che non sono soggetti a liquidazione giudiziale . Sono esclusi i grandi imprenditori e le società in crisi che superano le soglie dimensionali previste dal CCII.
  2. È possibile evitare il fallimento personale tramite la procedura di sovraindebitamento? Sì. La liquidazione giudiziale (ex fallimento) si applica agli imprenditori che superano determinati parametri; chi rientra nel sovraindebitamento può proporre un piano del consumatore o un concordato minore, oppure accedere alla liquidazione controllata, evitando la perdita totale del patrimonio e ottenendo l’esdebitazione.
  3. Che cos’è l’esdebitazione? È la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti al termine di una procedura concorsuale. Il tribunale dichiara inesigibili i crediti residui se il debitore è meritevole e ha cooperato. Dal 2025 è prevista anche l’esdebitazione immediata per i debitori incapienti .
  4. In quanto tempo si ottiene l’esdebitazione? Nella liquidazione controllata la durata media è tre anni . Con il piano del consumatore o il concordato minore, l’esdebitazione interviene dopo l’esecuzione del piano (3‑5 anni). Con l’esdebitazione del debitore incapiente, l’effetto può essere immediato.
  5. Cosa succede ai debiti fiscali e contributivi? I debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali sono inclusi nelle procedure di sovraindebitamento. Possono essere ristrutturati o falcidiati purché il Fisco riceva un trattamento non peggiore di quello ottenibile in caso di liquidazione. Il Decreto “Crisi e Rilancio” consente transazioni fiscali agevolate e rateizzazioni fino a 144 mesi .
  6. È possibile falcidiare i mutui ipotecari? Nei piani del consumatore e nei concordati minori è possibile proporre il pagamento parziale dei crediti ipotecari, purché il valore di realizzo del bene sia inferiore al credito e il trattamento non sia peggiore di quello della liquidazione . Tuttavia, per conservare l’abitazione potrebbe essere necessario versare una somma che copra almeno il valore dell’immobile.
  7. Posso mantenere la casa di abitazione? Il legislatore ha introdotto la possibilità di conservare la prima casa nei piani del consumatore se il valore dell’immobile consente comunque di soddisfare i creditori meglio che nella liquidazione. Ogni caso è valutato dal giudice; la conservazione di beni essenziali deve essere motivata e subordinata al pagamento integrale dei crediti privilegiati.
  8. Cosa succede se non rispetto il piano? Il mancato rispetto del piano del consumatore o del concordato minore può comportare la revoca dell’omologazione e la riapertura delle procedure esecutive. È quindi fondamentale presentare un piano sostenibile e rispettare puntualmente le scadenze.
  9. Posso accedere alla procedura se ho già avuto un esdebitazione? In generale no. La legge prevede che non si possa beneficiare di una nuova esdebitazione se se ne è già usufruito nei cinque anni precedenti (dieci anni per la liquidazione giudiziale) . In alcune ipotesi di esdebitazione del debitore incapiente, è possibile una nuova domanda dopo sette anni, ma la giurisprudenza richiede una valutazione rigorosa.
  10. Quali debiti restano esclusi? Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti derivanti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali o amministrative non accessorie . Tali obblighi dovranno essere comunque pagati.
  11. Come viene calcolata la falcidia ai creditori? L’OCC stima il valore di realizzo dei beni in caso di liquidazione. La proposta di piano deve garantire un pagamento complessivo pari o superiore a quel valore, pur potendo ristrutturare i tempi di pagamento e ridurre nominalmente i debiti. La falcidia è determinata in funzione delle risorse disponibili e della categoria del credito (chirografario, privilegiato, ipotecario).
  12. È obbligatoria l’assistenza dell’OCC? Sì. L’OCC svolge funzioni di consulenza, attestazione e gestione della procedura ed è previsto dall’art. 65 CCII . La mancanza della relazione dell’OCC determina l’inammissibilità del ricorso.
  13. Quanto costa la procedura? I costi comprendono il compenso dell’OCC (stabilito secondo parametri ministeriali), il contributo unificato e le eventuali spese di pubblicazione. Il Tribunale di Torino riporta un contributo unificato di circa 98 euro per l’esdebitazione . I costi complessivi variano in base alla complessità e sono inferiori rispetto alle conseguenze di una liquidazione giudiziale.
  14. È possibile presentare un accordo familiare? Sì. Se più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati, possono presentare un’unica domanda, predisponendo un piano che tenga conto dei redditi complessivi e della ripartizione del debito. La procedura è semplificata e riduce i costi.
  15. La procedura incide sul merito creditizio? Durante la procedura le banche possono ridurre o sospendere la concessione di nuovi prestiti. Dopo l’esdebitazione, il debitore è liberato dai debiti ma la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia può permanere per qualche anno. Tuttavia, il clean slate ottenuto con l’esdebitazione permette di ricostruire una nuova reputazione finanziaria.
  16. È possibile chiedere l’esdebitazione senza avviare la procedura? No. L’esdebitazione presuppone lo svolgimento di una procedura concorsuale (liquidazione controllata, concordato minore o piano del consumatore). Senza procedura non c’è cancellazione dei debiti.
  17. Cosa succede ai fideiussori? Se un soggetto ha rilasciato fideiussioni sproporzionate e si è sovraindebitato a causa di esse, può accedere alla procedura ma dovrà dimostrare di aver agito con cautela. Il Tribunale di Brescia ha rigettato una richiesta di esdebitazione perché il fideiussore aveva prestato garanzie abnormi rispetto alle sue capacità .
  18. È possibile evitare l’ipoteca sulla casa? L’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene per debiti superiori a 20 mila euro. Prima dell’ipoteca è notificata l’intimazione al pagamento; se si attiva la procedura di sovraindebitamento e si ottiene la sospensione, l’iscrizione può essere evitata. Tuttavia, un’ipoteca già iscritta permane fino al soddisfacimento del credito o alla cancellazione successiva al piano.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle procedure da sovraindebitamento, si propongono alcune simulazioni con dati ipotetici.

8.1 Caso A – Piano del consumatore con ristrutturazione dei debiti

Situazione iniziale: Lucia, impiegata a tempo indeterminato, ha accumulato 80 mila euro di debiti tra prestiti personali (40 mila), carte di credito (10 mila), scoperti di conto (5 mila) e un debito verso il fisco per IVA non versata (25 mila). L’abitazione principale vale 150 mila euro con un mutuo residuo di 90 mila euro. Lo stipendio netto mensile è 1 800 euro.

Scelta della procedura: Con l’aiuto dell’OCC, Lucia opta per il piano del consumatore. La relazione attesta che la vendita dell’immobile estinguerebbe i debiti, ma Lucia preferisce conservare la casa; il piano prevede la cessione del quinto dello stipendio (360 euro al mese) per 5 anni e la destinazione del TFR maturando. I creditori privilegiati (fisco e banca) ricevono integralmente il valore del bene ipotecato; i creditori chirografari sono soddisfatti al 40 %.

Risultato: Dopo 5 anni, Lucia avrà pagato circa 360 euro × 60 = 21 600 euro, più il TFR (10 mila euro), per un totale di 31 600 euro. I debiti residui sono cancellati con la pronuncia di esdebitazione. Lucia mantiene la casa e riparte senza oneri.

8.2 Caso B – Concordato minore per imprenditore artigiano

Situazione iniziale: Marco gestisce una piccola falegnameria con tre dipendenti. I debiti complessivi ammontano a 300 mila euro: 150 mila verso fornitori, 80 mila verso banche (mutuo ipotecario), 40 mila verso INPS e 30 mila verso l’Agenzia delle Entrate. L’attivo patrimoniale comprende il laboratorio (valore 100 mila euro) e attrezzature (30 mila euro). I ricavi annuali sono in calo a 130 mila euro.

Scelta della procedura: Con il supporto di un OCC, Marco propone un concordato minore con continuità aziendale. Il piano prevede la prosecuzione dell’attività, la cessione di un macchinario non essenziale (valore 10 mila euro), la riduzione dei costi e un piano di pagamento ai creditori in 7 anni. I crediti privilegiati (INPS e fisco) sono pagati al 70 %, quelli chirografari al 50 %. Le banche accettano la rinegoziazione del mutuo con una quota di saldo e stralcio pari al 60 %.

Risultato: Il tribunale omologa il piano. Marco paga 150 mila euro in 7 anni (circa 21 mila euro/anno). Al termine della procedura, i debiti residui vengono cancellati. La falegnameria continua a operare e i dipendenti mantengono il posto di lavoro.

8.3 Caso C – Liquidazione controllata con esdebitazione immediata

Situazione iniziale: Anna, ex imprenditrice, ha chiuso la sua ditta tre anni fa. I debiti residui sono di 50 mila euro verso banche e 20 mila euro verso il fisco. Non possiede immobili; vive in affitto e percepisce un reddito occasionale di 600 euro al mese. Non è in grado di proporre un piano di rientro.

Scelta della procedura: Nel 2025 Anna si avvale della esdebitazione del debitore incapiente introdotta dall’art. 283‑bis. Con l’assistenza dell’OCC, deposita l’istanza, allegando la documentazione che dimostra la sua incapienza e la buona fede (non ha commesso frodi e ha collaborato in precedenti procedure). Il tribunale apre la liquidazione controllata e, constatata l’assenza di beni da liquidare, pronuncia la cancellazione immediata dei debiti.

Risultato: Anna è liberata dai debiti senza dover corrispondere alcun importo. Dopo anni di difficoltà, può ripartire e cercare un nuovo lavoro senza l’incubo dei creditori.

8.4 Caso D – Fideiussore con garanzie sproporzionate

Situazione iniziale: Davide ha firmato fideiussioni per la società del fratello per un importo complessivo di 300 mila euro. Quando la società fallisce, le banche escutono Davide, che possiede una casa da 120 mila euro e guadagna 1 500 euro al mese. Davide avvia la procedura di sovraindebitamento e chiede l’esdebitazione.

Esito: Il Tribunale di Brescia ha chiarito che, in casi simili, l’istanza può essere rigettata se il fideiussore ha prestato garanzie abnormi rispetto alle proprie capacità e ha aggravato volontariamente la propria posizione . La decisione evidenzia l’importanza della meritevolezza: Davide avrebbe dovuto dimostrare di non aver agito con colpa grave. Con l’assistenza di un avvocato avrebbe potuto contestare le fideiussioni per eccesso di garanzia o violazione del codice bancario.

9. Sentenze recenti e orientamenti autorevoli

Le pronunce qui raccolte provengono da fonti istituzionali (Corte di Cassazione, Tribunali, siti ministeriali) e delineano l’orientamento attuale.

  1. Accesso alla liquidazione controllata per l’ex imprenditore fallito – Il Tribunale di Verona (13 giugno 2025) ha stabilito che l’ex imprenditore fallito può accedere alla liquidazione controllata nonostante l’indebitamento derivi da debiti non soddisfatti nel precedente fallimento. La liquidazione controllata serve proprio a ottenere l’esdebitazione non conseguita .
  2. Onere della prova nell’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio – Il Tribunale di Brescia (28 maggio 2025) ha affermato che l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esdebitazione e l’assenza di cause ostative grava sul ricorrente . La sentenza chiarisce che la banca che ha concesso il credito senza adeguati controlli non esime il fideiussore dalla colpa.
  3. Tassatività delle cause ostative – Un’ordinanza del Tribunale di Bari del 17 ottobre 2023 ha ribadito che le cause ostative all’esdebitazione previste dall’art. 142 L.fall. e dall’art. 14 terdecies L. 3/2012 sono tassative e non ammettono interpretazione estensiva .
  4. Condizioni per l’esdebitazione (scheda Tribunale di Torino) – La scheda informativa del Tribunale di Torino (aggiornata al 17 gennaio 2025) sintetizza le condizioni per l’esdebitazione nelle varie procedure . È un documento utile per orientare i debitori.
  5. Principio della seconda opportunità – La giurisprudenza del 2024‑2025 valorizza il principio secondo cui chi si trova in sovraindebitamento per cause indipendenti dalla propria volontà deve poter ripartire. Questo principio si riflette nell’estensione dell’esdebitazione ai debitori incapienti .

Conclusione

Il fallimento personale, oggi denominato liquidazione giudiziale, comporta la perdita del patrimonio e pesanti restrizioni per il debitore. Tuttavia, la normativa italiana offre soluzioni alternative che, se utilizzate correttamente, permettono di evitare il fallimento e di ricostruire la propria vita finanziaria. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche del 2025 introducono strumenti flessibili come il piano del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente, ciascuno con requisiti e vantaggi specifici.

La chiave per uscire dalla spirale dei debiti è agire tempestivamente. Ignorare le cartelle esattoriali o affidarsi a soluzioni improvvisate aumenta i rischi di pignoramento e di liquidazione giudiziale. Invece, rivolgendosi a un professionista esperto, è possibile contestare gli atti illegittimi, ottenere la sospensione delle procedure esecutive, negoziare piani di rientro con il fisco e le banche e, soprattutto, accedere alle procedure di sovraindebitamento.

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In sintesi:

  • La normativa vigente tutela il debitore onesto e offre una seconda possibilità.
  • Le procedure di sovraindebitamento devono essere utilizzate con cognizione di causa e richiedono la collaborazione di professionisti.
  • Agire subito è fondamentale per sospendere le azioni esecutive e salvaguardare i beni.
  • L’Avv. Monardo e il suo staff sono al tuo fianco per valutare la situazione, elaborare un piano personalizzato e difenderti con efficacia.

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