Introduzione
Il pignoramento è uno strumento potente con cui il creditore colpisce beni o crediti del debitore per recuperare quanto dovuto. Ricevere l’atto di pignoramento produce effetti immediati: il bene diventa vincolato e il debitore non può più disporne liberamente; in caso di pignoramento presso terzi può subire il blocco del conto corrente o la decurtazione dello stipendio. Se il procedimento non viene gestito correttamente può portare alla vendita forzata dei beni o alla perdita della capacità di continuare l’attività economica. Nel 2025 le procedure esecutive sono ulteriormente aumentate per le difficoltà economiche post‑pandemiche, la stretta creditizia e l’automatizzazione delle procedure di riscossione . Molti esecutati non sanno che esistono rimedi per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento o l’estinzione del processo esecutivo quando il creditore non rispetta i termini o commette errori. L’istanza di estinzione consente di ottenere la liberazione del bene e di bloccare la procedura esecutiva.
In questo articolo vengono illustrate le principali cause di inefficacia ed estinzione del pignoramento, le sentenze della Corte di cassazione più recenti, i passaggi procedurali e le strategie difensive, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022 e d.lgs. 164/2024) e dalle leggi sulla definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater e riammissione 2025). L’obiettivo è offrire una guida completa al debitore o contribuente che subisce un pignoramento, spiegando quando e come presentare l’istanza di estinzione e quali altri strumenti possono essere utilizzati per risolvere il debito.
La competenza dello Studio legale Monardo
La complessità delle regole sull’espropriazione forzata richiede il supporto di professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Lo Studio si occupa quotidianamente di ricorsi contro banche e Agenzia Entrate Riscossione, conversioni e riduzioni di pignoramenti, sospensioni e contestazioni, trattative stragiudiziali e piani del consumatore. Grazie a tali competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:
- analizzare l’atto di pignoramento e verificare la validità del titolo esecutivo;
- predisporre ricorsi e opposizioni per sospendere o annullare la procedura ;
- avviare trattative con i creditori o con l’Agenzia Entrate Riscossione per piani di rientro o definizioni agevolate;
- proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate;
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere quando può essere chiesta l’estinzione del pignoramento è necessario conoscere il quadro normativo. Le cause di estinzione o inefficacia possono derivare da inattività del creditore, mancanza di adempimenti prescritti, rinuncia, conversione o riduzione del pignoramento, mancata rinnovazione della trascrizione o violazioni formali. Le riforme Cartabia hanno reso più stringenti i termini per iscrivere a ruolo il pignoramento e depositare le copie conformi, mentre la giurisprudenza ha affermato che la violazione di tali termini determina l’improseguibilità del processo esecutivo e la liberazione del bene. Di seguito vengono analizzati i principali articoli del codice di procedura civile, le disposizioni attuative e le sentenze recenti.
Forma e contenuti del pignoramento (art. 492 c.p.c.)
Il pignoramento è l’atto con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni al vincolo esecutivo e, contemporaneamente, lo informa dei diritti e dei doveri connessi alla procedura . L’art. 492 c.p.c. stabilisce che l’atto deve contenere:
- l’ingiunzione a non compiere atti diretti a sottrarre i beni o i crediti pignorati;
- l’invito a dichiarare la residenza o un domicilio digitale e a indicare eventuali crediti verso terzi;
- l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile dopo la vendita o l’assegnazione salvo sopravvenienze;
- la possibilità di sostituire i beni con una somma di denaro (conversione ex art. 495 c.p.c.);
- la descrizione delle cose pignorate e l’indicazione del prezzo e delle eventuali offerte raccolte .
La forma è essenziale perché ogni irregolarità può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In mancanza di questi requisiti, il pignoramento può essere annullato.
Iscrizione a ruolo e deposito delle copie conformi (artt. 543 e 557 c.p.c.)
Fino al 2024 il creditore doveva depositare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario la nota di iscrizione a ruolo e le copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro 15 giorni per il pignoramento immobiliare e 30 giorni per il pignoramento presso terzi. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il successivo d.lgs. 164/2024 hanno introdotto l’obbligo di iscrizione a ruolo telematica: il creditore deve iscrivere il processo esecutivo nel registro telematico depositando le copie attestate conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia. Il nuovo art. 557 c.p.c. prevede che il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo nel termine perentorio e che il deposito tardivo o l’assenza dell’attestazione di conformità determinano l’inefficacia del pignoramento . Il medesimo principio vale per il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), con termine di 30 giorni.
La Corte di cassazione, Sez. III, con sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, ha chiarito che la norma ha natura interpretativa e si applica anche alle procedure in corso: la mancata o tardiva iscrizione a ruolo con copie non attestate conformi produce l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. La Corte ha affermato che il deposito tardivo delle copie attestate conformi non è suscettibile di sanatoria e che la violazione delle disposizioni degli artt. 543 e 557 c.p.c. comporta la perdita automatica di efficacia del pignoramento . In altre parole, il processo esecutivo si estingue di diritto e il bene si libera se il creditore non rispetta i termini.
Inattività delle parti (art. 630 c.p.c.)
L’art. 630 c.p.c. dispone che l’esecuzione si estingue quando le parti non la continuano o non la riassumono entro i termini stabiliti dalla legge. Dopo la riforma Cartabia, il secondo comma prevede che l’estinzione opera di diritto e può essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio all’udienza successiva all’evento. L’ordinanza che dichiara l’estinzione viene comunicata alle parti e al terzo mediante posta elettronica certificata, e contro di essa è ammesso reclamo nel termine perentorio di 20 giorni . La Corte costituzionale, con sentenza n. 45/2023, ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che consentiva al medesimo giudice che aveva pronunciato l’estinzione di far parte del collegio che decide sul reclamo .
Per i debitori l’inattività del creditore rappresenta una preziosa occasione di difesa: se il creditore resta inattivo per un periodo prolungato o non compie gli atti necessari (es. mancata iscrizione a ruolo, mancata richiesta di vendita), il debitore può depositare un’istanza affinché il giudice dichiari l’estinzione del processo. L’estinzione comporta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la liberazione del bene.
Cessazione dell’efficacia del pignoramento per mancata richiesta di vendita (art. 497 c.p.c.)
Il pignoramento immobiliare o presso terzi perde efficacia quando decorsi 45 giorni dal pignoramento non viene chiesta la vendita o l’assegnazione. L’art. 497 c.p.c., modificato dal d.l. 83/2015, stabilisce che il termine è perentorio e che, decorso inutilmente, il pignoramento si estingue . Gli effetti variano a seconda della forma di esecuzione; il tempo decorre dalla data del pignoramento o, per i beni immobili, dalla trascrizione nei registri. Una volta perso effetto, non è più possibile rinnovare la stessa procedura e il creditore dovrà iniziare un nuovo pignoramento. La giurisprudenza ha chiarito che l’inefficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c. rientra nelle cause di estinzione ex art. 630 c.p.c. .
Termine dilatorio per chiedere la vendita (art. 501 c.p.c.)
Il creditore non può chiedere la vendita o l’assegnazione prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento, salvo che si tratti di beni soggetti a deperimento o se il debitore consente . Questo termine, diverso dal 45 giorni previsto per la cessazione dell’efficacia, è puramente dilatorio: se la richiesta è presentata in anticipo la vendita è invalida, ma la sanzione è meno grave rispetto alla perenzione prevista dall’art. 497. Il termine dilatorio è destinato a consentire una tutela minima al debitore e a favorire eventuali accordi transattivi .
Rinuncia all’azione esecutiva (art. 629 c.p.c.)
La procedura esecutiva può estinguersi anche per rinuncia del creditore pignorante o dei creditori intervenuti. L’art. 629 c.p.c. prevede che, prima della vendita o dell’assegnazione, basta la rinuncia del creditore pignorante e dei creditori intervenuti con titolo; dopo la vendita, la rinuncia deve provenire da tutti i creditori che hanno diritto alla distribuzione . La rinuncia può essere espressa con atto scritto o dichiarazione in udienza e deve essere accettata dal giudice. La Cassazione ha precisato che la rinuncia non incide sul titolo esecutivo, per cui il creditore può eventualmente promuovere una nuova esecuzione per la stessa obbligazione .
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
La conversione consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. L’art. 495 c.p.c. dispone che, prima della vendita o dell’assegnazione, il debitore può chiedere di convertire il pignoramento in denaro, versando almeno un sesto del credito e impegnandosi a versare il resto entro un termine fissato dal giudice, fino a un massimo di 48 mesi . Il provvedimento che dispone la conversione determina la sostituzione del bene e comporta l’estinzione del pignoramento. La conversione può essere richiesta una sola volta per ogni esecuzione e richiede la partecipazione di tutti i creditori. In caso di inadempimento il pignoramento riacquista efficacia.
Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)
Quando il valore dei beni pignorati è superiore ai crediti e alle spese, il giudice può disporre la riduzione del pignoramento su richiesta del debitore o d’ufficio. L’art. 496 c.p.c. prevede che la riduzione possa avvenire solo dopo l’udienza in cui è autorizzata la vendita e che è necessaria la divisibilità dei beni . La riduzione tutela il debitore evitando un’esecuzione sproporzionata. Anche la riduzione, come la conversione, comporta l’estinzione parziale del pignoramento sui beni liberati.
Sospensione concordata dell’esecuzione (art. 624‑bis c.p.c.)
Il creditore e i creditori intervenuti possono chiedere al giudice la sospensione della procedura per un periodo fino a 24 mesi, sentito il debitore. L’art. 624‑bis c.p.c., inserito nel 2005 e modificato dalla riforma, prevede che la richiesta deve essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza per il deposito delle offerte o 15 giorni prima dell’incanto e che il giudice decide entro 10 giorni . Il debitore non ha diritto di veto, ma può essere ascoltato. La sospensione è un rimedio negoziale che consente alle parti di negoziare un accordo senza arrivare alla vendita forzata .
Obbligo di comunicazione della sopravvenuta inefficacia (art. 164‑ter disp. att. c.p.c.)
Quando il pignoramento diventa inefficace perché non è stato iscritto a ruolo nei termini o perché non è stata richiesta la vendita, il creditore deve informare il debitore e il terzo entro cinque giorni. L’art. 164‑ter delle disposizioni di attuazione prevede che la trascrizione del pignoramento sia cancellata d’ufficio in seguito alla dichiarazione di inefficacia o su richiesta del creditore . Per il debitore è importante verificare se il creditore ha adempiuto a questo obbligo: in difetto, la permanenza della trascrizione potrebbe danneggiare la circolazione del bene e il debitore potrà chiedere la cancellazione.
Rinnovazione della trascrizione del pignoramento (artt. 2668‑bis e 2668‑ter c.c.)
Il pignoramento immobiliare deve essere trascritto nei registri immobiliari. La trascrizione ha una durata di venti anni; trascorso questo periodo, deve essere rinnovata per evitare che l’effetto pubblicitario venga meno. L’art. 2668‑ter c.c. consente la rinnovazione della trascrizione che proroga l’efficacia per altri venti anni. In mancanza di rinnovo, il pignoramento diventa inefficace e la procedura esecutiva non può proseguire. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15143/2025, ha affermato che la mancata rinnovazione determina l’improseguibilità del processo esecutivo e che l’inefficacia non può essere sanata tramite l’art. 156 c.p.c. sulle nullità, perché l’omissione non produce nullità ma sopravvenuta inefficacia . La massima recita: “La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668‑ter e 2668‑bis c.c. determina l’improseguibilità del processo esecutivo, senza sanatoria, perché l’omissione non produce nullità ma la sua sopravvenuta inefficacia” . Il creditore deve quindi vigilare sulle scadenze ventennali; in caso contrario il debitore può eccepire l’inefficacia e chiedere la cancellazione della trascrizione.
Nullità del pignoramento per vizi formali e responsabilità del creditore
Il pignoramento può essere impugnato tramite opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando presenta vizi formali, come l’assenza di un requisito previsto dall’art. 492 c.p.c., la notificazione irregolare o l’erronea indicazione del credito. L’illecito pignoramento può anche configurare una responsabilità risarcitoria: la giurisprudenza riconosce il risarcimento dei danni quando il creditore avvia l’esecuzione senza titolo o con errori macroscopici. Nel 2025 la Cassazione ha ribadito che la domanda di risarcimento per pignoramento incauto deve essere proposta nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione e che il mancato deposito delle copie certificate nei termini comporta l’inefficacia del pignoramento .
Definizione agevolata e rottamazione quater (L. 197/2022 e L. 15/2025)
Le procedure di riscossione promosse dall’Agenzia Entrate Riscossione possono essere sospese o estinte anche attraverso la definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) introdotta dalla legge 197/2022. La norma consente di saldare i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo capitale, spese di notifica e diritti di riscossione. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate: due rate nel 2023 pari al 20% del dovuto e le restanti 16 rate dal 2024 al 2027 . L’art. 1 comma 231 della legge specifica che la rottamazione non cancella automaticamente ipoteche o fermi sui beni .
Il decreto milleproroghe 2024 (d.l. 202/2024) convertito nella legge 15/2025 ha introdotto l’art. 3‑bis, consentendo la riammissione ai benefici della rottamazione quater per i contribuenti decaduti perché non avevano pagato le rate entro il 31 dicembre 2024. La riammissione richiede di presentare domanda, ricevere la comunicazione dell’Agenzia e rispettare un nuovo piano di pagamento. Il sito PMI.it riporta che le rate della riammissione devono essere pagate secondo il seguente calendario: prima rata il 31 luglio 2025, seconda rata il 30 novembre 2025, e rate successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Se si opta per il piano a rate, alle somme dovute si applicano interessi del 2% annuo . La legge prevede cinque giorni di tolleranza: pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025 per la rata del 30 novembre sono considerati tempestivi . In caso di mancato pagamento, il contribuente perde i benefici della definizione agevolata e le somme già versate sono considerate acconti sul debito .
Sovraindebitamento ed esdebitazione (D.lgs. 14/2019)
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha riorganizzato le procedure di sovraindebitamento. Oltre ai tradizionali piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, sono previste la liquidazione controllata del patrimonio e l’esdebitazione di diritto. L’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione automatica nella liquidazione controllata: il debitore meritevole è liberato dai debiti residui con decreto del tribunale pubblicato nel registro delle imprese, non oltre tre anni dall’apertura della procedura . L’esdebitazione richiede che il debitore non abbia causato la crisi con colpa o frode, non abbia commesso reati economici e non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti .
L’art. 283 CCII disciplina la figura del debitore incapiente, cioè colui che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura. La norma prevede che il debitore incapiente possa ottenere l’esdebitazione se non emergono sopravvenienze utili entro quattro anni dal decreto . Gli eventuali redditi successivi, al netto dell’assegno sociale e delle spese di sostentamento, devono essere destinati ai creditori per almeno il 10% . Queste norme consentono al debitore di ripartire da zero dopo la liquidazione, evitando pignoramenti futuri.
Procedura passo‑passo per chiedere l’estinzione del pignoramento
Una volta compreso il quadro normativo, è fondamentale conoscere le azioni concrete che il debitore deve intraprendere per ottenere l’estinzione del pignoramento. La procedura varia a seconda della causa di inefficacia (mancata iscrizione a ruolo, scadenza dei termini, inattività, rinuncia, ecc.), ma in generale comprende le seguenti fasi:
- Verifica del fascicolo e dei termini: il debitore o il suo legale devono richiedere copia del fascicolo esecutivo per verificare la data di notifica del pignoramento, la data di trascrizione nei registri immobiliari, la data di iscrizione a ruolo e se sono state depositate le copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento. È necessario calcolare i termini perentori (15/30 giorni per l’iscrizione a ruolo, 45 giorni per la richiesta di vendita, 20 anni per la trascrizione, ecc.).
- Valutazione della causa di estinzione:
- Mancata iscrizione a ruolo o deposito di copie non conformi: se il creditore ha depositato le copie oltre il termine o senza attestazione di conformità, il pignoramento è inefficace . Si può quindi chiedere al giudice la declaratoria di estinzione.
- Mancata richiesta di vendita entro 45 giorni: verificare se il creditore ha depositato la richiesta di vendita o assegnazione nei termini. In caso contrario, l’art. 497 c.p.c. prevede l’inefficacia .
- Inattività delle parti: se dopo l’iscrizione a ruolo non sono stati compiuti atti per un anno, o se il giudice ha sospeso la procedura e le parti non l’hanno riassunta, si può chiedere l’estinzione ex art. 630 c.p.c. .
- Mancata rinnovazione della trascrizione dopo 20 anni: per i pignoramenti immobiliari, controllare la data di trascrizione; se sono trascorsi 20 anni senza rinnovo, la trascrizione perde effetto .
- Rinuncia del creditore: il debitore può sollecitare la rinuncia e, se vi sono più creditori, verificare che tutti rinuncino prima della vendita .
- Redazione dell’istanza di estinzione: l’istanza deve essere presentata al giudice dell’esecuzione presso il tribunale competente. Deve contenere:
- l’indicazione del procedimento esecutivo (numero di ruolo, parti, bene pignorato);
- l’esposizione dei fatti e delle norme applicabili (ad esempio, citando gli articoli 543, 557, 497, 630 c.p.c. e la sentenza 28513/2025 se si tratta di mancata iscrizione a ruolo);
- la richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento e di estinzione del processo;
- l’istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e, se necessario, l’ordine al terzo pignorato di liberare le somme o i beni.
- Deposito dell’istanza: l’istanza deve essere depositata telematicamente, allegando la documentazione (copia del pignoramento, certificato cronologico dei registri immobiliari, eventuale verbale dell’asta, prove dell’inesistenza dell’iscrizione a ruolo o della tardività). Per i pignoramenti presso terzi, si allega la copia dell’atto e del verbale di citazione del terzo.
- Udienza e decisione: il giudice fissa un’udienza per sentire le parti. Se la causa di inefficacia è pacifica (ad esempio, la mancata iscrizione a ruolo nei termini), il giudice può dichiarare l’estinzione con ordinanza, comunicandola alle parti e al terzo pignorato . Contro l’ordinanza è ammesso reclamo entro 20 giorni.
- Cancellazione della trascrizione e restituzione dei beni: una volta dichiarata l’estinzione, il creditore deve comunicare la cessata efficacia del pignoramento al conservatore dei registri immobiliari. La trascrizione viene cancellata d’ufficio o su istanza del debitore . Nel caso di pignoramento presso terzi, il terzo deve liberare le somme trattenute. Per i beni mobili, l’ufficiale giudiziario restituisce i beni al debitore.
Termini e scadenze principali
| Adempimento o evento | Riferimento normativo | Termini perentori o dilatori | Conseguenze della violazione |
|---|---|---|---|
| Iscrizione a ruolo (deposito di copie conformi) | Art. 543 e 557 c.p.c., Cass. n. 28513/2025 | 15 giorni per pignoramento immobiliare; 30 giorni per pignoramento presso terzi; termine perentorio | Inefficacia del pignoramento e estinzione del processo |
| Richiesta di vendita o assegnazione | Art. 497 c.p.c. | 45 giorni dal pignoramento (perentorio) | Inefficacia del pignoramento; necessità di iniziare nuova procedura |
| Termine dilatorio per la vendita | Art. 501 c.p.c. | 10 giorni dall’atto di pignoramento (dilatorio) | Richiesta anticipata invalida, ma non comporta estinzione; la vendita è annullabile |
| Durata della trascrizione del pignoramento immobiliare | Artt. 2668‑bis e 2668‑ter c.c.; Cass. ord. 15143/2025 | 20 anni (rinnovabile per altri 20) | Inefficacia e improseguibilità del processo |
| Termine per il reclamo contro l’ordinanza di estinzione | Art. 630 c.p.c. | 20 giorni dalla comunicazione | Estinzione definitiva se non impugnata |
| Rottamazione quater – pagamento delle rate | L. 197/2022, art. 1 c. 231; L. 15/2025 | 18 rate: due nel 2023; dal 2024 al 2027 rate semestrali ; riammissione: prima rata 31 luglio 2025, seconda 30 novembre 2025, poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026‑27 | Perdita dei benefici e considerazione dei pagamenti come acconti |
Difese e strategie legali del debitore
I rimedi per contrastare un pignoramento o ottenerne l’estinzione sono molteplici. Di seguito vengono analizzati i principali strumenti, distinguendo tra opposizioni al pignoramento, rimedi processuali, trattative stragiudiziali e misure di composizione della crisi.
Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): viene proposta quando si contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva (es. inesistenza o inefficacia del titolo, prescrizione del credito, pagamento già avvenuto). L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice competente entro termini variabili. Presentando l’opposizione, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si riferisce ai vizi formali o procedurali del pignoramento (mancata indicazione del titolo, errori nella notifica, omessa ingiunzione). Deve essere proposta entro cinque giorni dall’atto o dalla conoscenza dell’atto. In questa sede si può contestare anche la mancata iscrizione a ruolo o la depositazione tardiva delle copie attestate conformi.
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): è esperita dal soggetto che pretende di essere proprietario dei beni pignorati; consente di ottenere la liberazione del bene appartenente al terzo.
Istanza di estinzione per mancata iscrizione a ruolo o inattività
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito delle copie conformi entro i termini o per inattività, l’istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c. è il rimedio tipico. L’istanza deve richiamare la sentenza della Cassazione n. 28513/2025 per sottolineare che l’iscrizione a ruolo tardiva non è sanabile . Il giudice emetterà ordinanza di estinzione; la trascrizione sarà cancellata e il bene tornerà libero.
Per inattività si intende la mancata riassunzione della procedura per un anno o la mancata richiesta di vendita entro 45 giorni. L’istanza deve essere depositata con prova del decorso dei termini; il giudice può dichiarare l’estinzione anche d’ufficio.
Conversione e riduzione del pignoramento
- Conversione (art. 495 c.p.c.): il debitore può sostituire il bene con una somma di denaro versando almeno un sesto del credito e il resto in rate fino a 48 mesi . La conversione comporta l’estinzione del pignoramento e consente di recuperare il bene. È utile quando si desidera evitare la vendita e dilazionare il pagamento.
- Riduzione (art. 496 c.p.c.): quando il valore dei beni supera l’importo del credito e delle spese, il giudice può ridurre il pignoramento e liberare parte dei beni . La riduzione è particolarmente vantaggiosa per imprenditori e professionisti che necessitano di liquidità per continuare l’attività.
Rinuncia all’azione esecutiva
Il debitore può convincere il creditore a rinunciare al pignoramento, ad esempio proponendo un accordo o dimostrando l’inefficacia della procedura. L’art. 629 c.p.c. richiede la rinuncia di tutti i creditori dopo la vendita ; prima della vendita basta la rinuncia del creditore pignorante e dei creditori muniti di titolo . La rinuncia comporta l’estinzione dell’esecuzione; tuttavia, il creditore mantiene il titolo esecutivo per eventuali future azioni.
Sospensione concordata (art. 624‑bis)
Se il creditore accetta di sospendere la procedura, le parti possono presentare una richiesta congiunta al giudice. La sospensione può durare fino a 24 mesi e offre il tempo per negoziare un accordo, ad esempio una rateizzazione o un saldo e stralcio. Il debitore deve partecipare all’udienza, ma il suo consenso non è determinante. La sospensione è revocabile e può essere richiesta una sola volta .
Definizione agevolata e rottamazione quater
Per i pignoramenti aventi ad oggetto debiti tributari, la definizione agevolata consente di estinguere la procedura pagando solo la quota capitale e le spese. Le scadenze delle rate sono riepilogate nella tabella precedente. Il contribuente deve presentare la domanda tramite il portale dell’Agenzia Entrate Riscossione, attendere la comunicazione delle somme dovute e pagare secondo il piano. La legge 15/2025 consente ai decaduti di rientrare pagando le rate a partire dal 31 luglio 2025 . Durante il periodo di definizione agevolata sono sospese le azioni esecutive e non vengono intrapresi nuovi pignoramenti .
Procedure di sovraindebitamento
In presenza di molti debiti e di crisi finanziaria, il debitore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal d.lgs. 14/2019:
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche con debiti personali (non professionali), consente di proporre ai creditori un piano di rientro basato sulle proprie possibilità e deve essere omologato dal tribunale. Non richiede l’accordo dei creditori se il piano è giudicato conveniente.
- Accordo di ristrutturazione o concordato minore: rivolto a professionisti, imprenditori sotto soglia, artigiani e piccole imprese. Richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale. Consente di ristrutturare i debiti e salvare l’attività.
- Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni, che vengono liquidati da un commissario; al termine, ottiene l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII .
- Esdebitazione del debitore incapiente: prevista dall’art. 283 CCII, libera il debitore persona fisica che non può offrire utilità ai creditori; eventuali sopravvenienze dovranno essere destinate ai creditori per quattro anni .
L’Avv. Monardo, gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella scelta della procedura e nella predisposizione della domanda, curando la relazione particolareggiata e la negoziazione con i creditori.
Negoziazione assistita della crisi d’impresa
Il d.l. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi per le imprese che versano in difficoltà ma sono ancora solvibili. L’esperto negoziatore assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori e ricerca una soluzione che consenta di proseguire l’attività. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, può affiancare le imprese nella presentazione dell’istanza alla camera di commercio e nella predisposizione del piano, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti.
Ricorso per pignoramento incauto e risarcimento
Se il pignoramento è stato disposto per errore (debito inesistente, importo errato, omonimia), il debitore può chiedere il risarcimento dei danni. È necessario proporre l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e dimostrare la mancanza del titolo esecutivo. La giurisprudenza recente ha precisato che la domanda di risarcimento deve essere proposta nell’ambito dell’opposizione e che il creditore può essere condannato a pagare una somma anche a titolo di responsabilità aggravata se ha agito con negligenza .
Strumenti alternativi e piani di pagamento
Oltre all’istanza di estinzione e alle opposizioni, esistono strumenti che consentono di gestire i debiti in modo sostenibile, prevenendo nuovi pignoramenti.
Rateizzazione e piani di rientro con l’Agenzia Entrate Riscossione
I debiti tributari iscritti a ruolo possono essere pagati mediante rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate) se ricorrono determinati requisiti (stato di difficoltà economica, ISEE). Le rateizzazioni in corso vengono sospese in caso di domanda di definizione agevolata o di riammissione . Il debitore deve presentare istanza presso l’Agenzia Entrate Riscossione, dimostrando la temporanea difficoltà. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e la ripresa delle azioni esecutive.
Accordi stragiudiziali con banche e finanziarie
Lo Studio Monardo negozia quotidianamente con banche e finanziarie per ottenere piani di rientro, saldi e stralci, riduzione degli interessi di mora e sospensione delle azioni esecutive. La trattativa stragiudiziale è spesso più rapida e meno onerosa del contenzioso. È importante presentare un quadro aggiornato della situazione finanziaria e proporre un piano realistico.
Rottamazione quinquies e altre definizioni agevolate
In vista della manovra di bilancio 2026, il governo sta studiando una rottamazione quinquies che consentirà di definire nuovi carichi. È possibile che le scadenze si prolunghino oltre il 2027 . Inoltre restano attive le definizioni agevolate delle liti pendenti e le sanatorie sugli avvisi bonari che possono bloccare i pignoramenti futuri.
Tutele per la prima casa e beni indispensabili
Per i pignoramenti immobiliari promossi dall’Agenzia Entrate Riscossione esistono limiti: non possono essere pignorate la prima casa di abitazione (se non di lusso) e le pertinenze se il debitore possiede un solo immobile adibito a residenza. La tutela non vale per i debiti derivanti da mutuo ipotecario. Anche beni indispensabili all’esercizio della professione o dell’arte (es. strumenti di lavoro, computer) sono impignorabili entro certi limiti.
Errori comuni e consigli pratici
Nel gestire un pignoramento molti debitori commettono errori che compromettono le possibilità di difesa. Ecco i più frequenti:
- Ignorare l’atto di pignoramento: non reagire all’atto pensando che la situazione si risolverà da sola è un grave errore. È fondamentale rivolgersi subito a un professionista per verificare la legittimità del titolo e gli eventuali vizi.
- Non controllare i termini: i termini per opporsi all’esecuzione o per chiedere l’estinzione sono spesso brevissimi (5 giorni per l’opposizione agli atti, 45 giorni per la richiesta di vendita, 20 giorni per il reclamo). Un controllo tempestivo evita la decadenza.
- Sottovalutare la mancata iscrizione a ruolo: molti pignoramenti divengono inefficaci perché il creditore non ha depositato le copie conformi nei termini. Il debitore deve vigilare e chiedere la verifica al tribunale.
- Ritenere che la definizione agevolata annulli ipoteche e fermi: la rottamazione estingue il debito ma non cancella automaticamente le iscrizioni ipotecarie o i fermi amministrativi . È necessario presentare apposita istanza di cancellazione.
- Perdere la riammissione: per chi è decaduto dalla rottamazione quater, la legge 15/2025 offre la riammissione ma richiede il pagamento puntuale delle rate a partire dal 31 luglio 2025 . Un nuovo ritardo comporta la decadenza.
- Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori potrebbero ottenere la sospensione dei pignoramenti e l’esdebitazione presentando un piano del consumatore o richiedendo la liquidazione controllata.
Consiglio pratico: al primo atto di pignoramento, raccogliere tutta la documentazione (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, comunicazioni dell’Agenzia) e rivolgersi a un avvocato specializzato. Lo Studio Monardo effettua un’analisi preliminare gratuita per individuare i vizi e proporre la migliore strategia difensiva.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’istanza di estinzione del pignoramento?
È la richiesta che il debitore o il suo legale presenta al giudice dell’esecuzione affinché dichiari l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, in presenza di cause come la mancata iscrizione a ruolo, l’inattività del creditore, la mancata richiesta di vendita o la mancata rinnovazione della trascrizione. - Quando si può presentare l’istanza per mancata iscrizione a ruolo?
Dopo la scadenza del termine perentorio di 15 giorni (pignoramenti immobiliari) o 30 giorni (pignoramenti presso terzi) previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. Se il creditore non ha depositato le copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento o lo ha fatto tardivamente, il pignoramento è inefficace . - Quali documenti servono per l’istanza di estinzione?
Copia del pignoramento, del titolo esecutivo, del precetto, della nota di iscrizione a ruolo o prova della sua assenza, visura catastale o certificato cronologico della trascrizione, documentazione del decorso dei termini e, se necessario, corrispondenza con il creditore. - Quanto tempo ha il giudice per decidere?
Il giudice dell’esecuzione può decidere anche in udienza immediata. In caso di estinzione d’ufficio (art. 630 c.p.c.), l’ordinanza è emessa all’udienza successiva all’evento . - Cosa succede se il creditore si oppone?
Il creditore può contestare l’istanza; tuttavia, se la mancanza di iscrizione a ruolo o di rinnovo della trascrizione è dimostrata, il giudice deve dichiarare l’inefficacia. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo entro 20 giorni. - L’estinzione del pignoramento cancella il debito?
No. L’estinzione riguarda solo la procedura esecutiva; il creditore conserva il titolo esecutivo e può intraprendere una nuova esecuzione, salvo prescrizione. Per estinguere definitivamente il debito occorre pagare o accedere a un accordo (es. definizione agevolata, piano del consumatore). - Che differenza c’è tra inefficacia e nullità del pignoramento?
La nullità è un vizio originario che rende l’atto invalido ma sanabile in determinati casi; l’inefficacia è una sopravvenuta perdita di effetti giuridici. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che la mancata rinnovazione della trascrizione non produce nullità ma sopravvenuta inefficacia . - È possibile chiedere l’estinzione se il creditore non rinnova la trascrizione?
Sì. La trascrizione del pignoramento dura 20 anni e deve essere rinnovata; in mancanza, il pignoramento diventa inefficace e il processo esecutivo non può proseguire . - Quanto costa presentare l’istanza?
Le spese variano a seconda del tribunale e della complessità della procedura. Sono previsti i contributi unificati ridotti; tuttavia, se l’istanza viene accolta, il creditore può essere condannato alle spese. - Posso convertire il pignoramento in denaro?
Sì, l’art. 495 c.p.c. consente al debitore di depositare almeno un sesto del credito e sostituire i beni con una somma di denaro, pagando il saldo in massimo 48 mesi . - Cosa succede se la vendita avviene prima dei 10 giorni?
La richiesta di vendita prima dei 10 giorni è invalida, ma il vizio può essere sanato se il debitore non propone opposizione. Il termine è dilatorio e non determina l’estinzione . - Quali sono le differenze tra pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi?
- Il pignoramento immobiliare colpisce beni immobili e richiede la trascrizione nei registri; l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro 15 giorni e la trascrizione dura 20 anni.
- Il pignoramento mobiliare riguarda beni mobili; la richiesta di vendita deve essere depositata entro 45 giorni; se l’ufficiale giudiziario ritiene i beni deperibili può procedere subito alla vendita.
- Il pignoramento presso terzi colpisce crediti del debitore verso terzi (stipendio, conto corrente); il termine per l’iscrizione a ruolo è di 30 giorni e l’udienza di assegnazione non può avvenire prima di 20 giorni dalla notifica.
- Si può sospendere l’esecuzione in via concordata?
Sì. Art. 624‑bis c.p.c. consente alle parti di chiedere congiuntamente la sospensione fino a 24 mesi . È utile per negoziare un accordo o un piano di rientro. - Se aderisco alla definizione agevolata, i pignoramenti vengono sospesi?
Durante la definizione agevolata e la riammissione non si attivano nuove procedure cautelari o esecutive; le esecuzioni in corso vengono sospese salvo esito positivo della vendita . - Cos’è il debitore incapiente?
È la persona fisica che non può offrire alcuna utilità ai creditori; l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione se non emergono sopravvenienze utili entro quattro anni . L’esdebitazione dell’incapiente libera definitivamente dai debiti. - È vero che la prima casa non può essere pignorata?
Per i debiti tributari, l’Agenzia Entrate Riscossione non può pignorare l’unico immobile adibito a residenza principale se non di lusso, ma può iscrivere ipoteca. Per i debiti verso privati, la prima casa può essere pignorata ma il giudice può sospendere la vendita se si propone un piano di rientro. - Posso chiedere l’estinzione dopo che il bene è stato venduto?
Dopo la vendita o l’assegnazione il processo non può essere estinto; resta solo la possibilità di contestare la distribuzione del ricavato o di proporre azione risarcitoria. La rinuncia dei creditori dopo la vendita richiede l’accordo di tutti . - L’estinzione interrompe la prescrizione del credito?
No. Il credito resta prescritto secondo le regole ordinarie; l’estinzione del pignoramento non incide sulla prescrizione ma consente al creditore di iniziare un nuovo pignoramento prima che il credito si prescriva. - Cosa devo fare se ricevo un pignoramento per errore?
Occorre proporre opposizione all’esecuzione per contestare l’inesistenza del debito e chiedere il risarcimento danni. Lo Studio Monardo assiste i clienti anche nelle azioni contro i creditori per pignoramenti incauti . - Quanto tempo dura la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dalla procedura: il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione durano quanto stabilito nel piano (di solito 3-5 anni). La liquidazione controllata si conclude con il decreto di esdebitazione di diritto entro tre anni ; per il debitore incapiente occorrono quattro anni .
Simulazioni pratiche
Per illustrare l’applicazione concreta delle norme, si propongono alcune simulazioni basate su casi ricorrenti.
Caso 1 – Pignoramento immobiliare con mancata iscrizione a ruolo
Fatti: Tizio riceve un atto di pignoramento immobiliare il 10 gennaio 2025. Il creditore trascrive il pignoramento ma non deposita nei 15 giorni la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo e del precetto. Tizio, assistito dallo Studio Monardo, richiede copia del fascicolo e constata che l’iscrizione a ruolo è avvenuta il 5 febbraio 2025 (oltre il termine).
Soluzione: Lo Studio presenta istanza di estinzione al giudice, richiamando gli artt. 543 e 557 c.p.c. e la sentenza n. 28513/2025 che considera l’iscrizione tardiva come non sanabile . Il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento, ordina la cancellazione della trascrizione e restituisce il bene. Il creditore conserva il titolo ma dovrà iniziare una nuova procedura se intende proseguire.
Caso 2 – Pignoramento mobiliare con mancata richiesta di vendita
Fatti: Caio subisce un pignoramento mobiliare il 1° settembre 2025. Il creditore però non deposita la richiesta di vendita entro 45 giorni.
Soluzione: Decorsi i 45 giorni (16 ottobre 2025), Caio presenta istanza di estinzione ex art. 497 c.p.c. Il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento; gli oggetti vengono restituiti e la procedura si estingue. Il creditore, se ancora interessato, dovrà procedere a un nuovo pignoramento.
Caso 3 – Pignoramento presso terzi e riammissione alla rottamazione quater
Fatti: Sempronio, lavoratore dipendente, subisce un pignoramento dello stipendio per cartelle esattoriali. Aveva aderito alla rottamazione quater, ma non ha pagato alcune rate entro il 31 dicembre 2024 ed è decaduto. Con la legge 15/2025 richiede la riammissione e riceve la comunicazione dell’Agenzia con il nuovo piano: pagamento in 10 rate, prima rata il 31 luglio 2025 e seconda il 30 novembre 2025 .
Soluzione: Lo Studio Monardo consiglia di pagare puntualmente le rate; nel frattempo, ai sensi dell’art. 3‑bis del d.l. 202/2024 convertito in legge 15/2025, le azioni esecutive vengono sospese . Se Sempronio paga correttamente, il pignoramento dello stipendio sarà revocato; in caso contrario perderà i benefici della definizione agevolata e le somme versate saranno considerate acconti .
Caso 4 – Debitore incapiente e esdebitazione
Fatti: Lucia, pensionata con reddito minimo, è sovraindebitata e non possiede beni. Presenta istanza di liquidazione controllata e, dopo la liquidazione, chiede l’esdebitazione come debitore incapiente. Non emergono sopravvenienze attive nei quattro anni successivi.
Soluzione: Il tribunale concede l’esdebitazione ex art. 283 CCII. Lucia viene liberata da tutti i debiti residui . Eventuali pignoramenti pendenti vengono cancellati e i creditori non possono più agire. Grazie alla consulenza dello Studio Monardo, Lucia riparte senza debiti e con la possibilità di un nuovo merito creditizio.
Caso 5 – Conversione del pignoramento in denaro
Fatti: Marco è proprietario di un locale commerciale soggetto a pignoramento immobiliare per un debito di 60 000 €. Non vuole perdere l’immobile ma può pagare il debito in 48 mesi.
Soluzione: Marco, tramite l’avvocato, presenta richiesta di conversione ai sensi dell’art. 495 c.p.c., depositando 10 000 € (più di un sesto del credito) e chiedendo di rateizzare il saldo in 48 mesi. Il giudice, sentite le parti, fissa le rate mensili e dispone la conversione: l’immobile viene liberato e il pignoramento estinto . Se Marco rispetterà le rate, il creditore non potrà più espropriare il bene.
Conclusione
L’istanza di estinzione del pignoramento è uno strumento fondamentale per il debitore che subisce una procedura esecutiva. Come illustrato, l’inefficacia del pignoramento può derivare da numerosi fattori: mancata iscrizione a ruolo, tardivo deposito delle copie conformi, mancata richiesta di vendita entro 45 giorni, inattività delle parti, mancata rinnovazione della trascrizione o rinuncia del creditore. La giurisprudenza della Corte di cassazione, specie con la sentenza n. 28513/2025 e l’ordinanza n. 15143/2025, ha confermato che il rispetto dei termini e delle formalità è essenziale e che la violazione comporta l’improseguibilità della procedura .
Per il debitore è quindi cruciale monitorare i termini, rivolgersi tempestivamente a un professionista e attivare tutti i rimedi disponibili: opposizioni al pignoramento, istanza di estinzione, conversione o riduzione, sospensione concordata, trattative stragiudiziali, definizione agevolata e procedure di sovraindebitamento. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi approfondita del titolo, dei termini e delle condizioni economiche.
Lo Studio legale Giuseppe Angelo Monardo, grazie alla sua esperienza nella difesa del debitore e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento, offre assistenza completa: dalla verifica dell’atto di pignoramento alla redazione dell’istanza di estinzione, dalla negoziazione con i creditori alla presentazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. La competenza di avvocati e commercialisti e l’accreditamento presso gli Organismi di composizione della crisi consentono di trovare soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci e tempestive.
Agisci subito. Se hai ricevuto un pignoramento o temi che i tuoi beni possano essere aggrediti, non aspettare che la situazione peggiori. Contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff per una consulenza personalizzata: insieme potrete valutare la tua posizione, individuare i vizi della procedura, bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche o fermi e definire un piano concreto per uscire dall’emergenza.